CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2011
499.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 22 GIUGNO 2011

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ALLEGATO

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3516 Capano, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:
L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nei caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta ai di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio sia adottivo. 11 vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».
1. 1. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al secondo comma dell'articolo 262 del codice civile, le parole: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre» sono sostituite dalle seguenti: «il figlio naturale assume il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre».
1. 2. Capano, Ferranti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al numero 1) dei primo comma dell'articolo 87 del codice civile, le parole: «legittimi o naturali» sono sostituite dalle seguenti: «sia che la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio che fuori di esso».
1. 3. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al quinto comma dell'articolo 128 del codice civile, le parole: «hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito» sono sostituite dalle seguenti: «conservano lo stato di figli, nei casi in cui il riconoscimento è consentito».
1. 4. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. È abrogato l'articolo 147 del codice civile.
1. 5. Ferranti.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 147. - (Diritti e doveri dei genitori verso figli). - Dalla filiazione discendono il diritto e il dovere di entrambi i genitori di curare, mantenere, educare e istruire la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».

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1-ter. Al primo comma dell'articolo 148 del codice civile, le parole: «legittimi o naturali» sono soppresse.
1. 6. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo dei codice civile è sostituita dalla seguente: «Dello stato di figlio».
1-ter. La rubrica della sezione I del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della presunzione di paternità».
1-quater. L'articolo 233 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 233. - (Nascita del figlio prima dei centottanta giorni). - Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato nato all'interno del matrimonio se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità».

1-quinquies. Il terzo comma dell'articolo 234 del codice civile è abrogato.
1. 7. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. La rubrica della sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle prove della filiazione».

1-ter. L'articolo 236 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 236. - (Atto di nascita e possesso di stato). - Il rapporto di filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile per i nati all'interno del matrimonio e con il riconoscimento per i nati fuori del matrimonio.
In mancanza dei titoli di cui al primo comma, basta il possesso continuo dello stato di figlio».

1-quater. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 237. - (Fatti costitutivi del possesso di stato). - Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che, nel loro complesso, valgano a dimostrare concrete relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In particolare, la prova della filiazione sussiste quando un soggetto, ancorché nato fuori del matrimonio:
1) abbia sempre portato il cognome del padre che lo stesso soggetto pretende di avere;
2) il padre l'abbia trattato come figlio o abbia provveduto, in questa qualità, al suo mantenimento, alla sua educazione e al suo collocamento;
3) sia stato costantemente considerato come figlio del padre che lo stesso soggetto pretende di avere nei rapporti sociali e dalla famiglia del padre».

1-quinquies. All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, eliminare la parola: «legittimo»;
b) al secondo comma, le parole: «la legittimità di» sono sostituite dalle seguenti: «il rapporto di filiazione a».

1-sexies. Al secondo comma dell'articolo 39 del codice civile, le parole: «la legittimità del figlio» sono sostituite dalle seguenti: «il rapporto di filiazione».
1-septies. All'articolo 240 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata» sono sostituite dalle seguenti: «Al figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto

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come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata la nascita all'interno del matrimonio»;
b) le parole: «la stessa legittimità» sono sostituite dalle seguenti: «la stessa circostanza».
1. 8. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. La rubrica della sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio».
1-ter. All'articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «della legittimità» sono sostituite dalle seguenti: «dello stato di figlio»;
b) al primo comma, le parole: «la legittimità» sono sostituite dalle seguenti: «lo stato di figlio».

1-quater. All'articolo 249 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «della legittimità» sono sostituite dalle seguenti: «dello stato di figlio nato all'interno del matrimonio»;
b) al primo comma, le parole: «lo stato legittimo» sono sostituite dalle seguenti: «lo stato di figlio nato all'interno del matrimonio».
1. 9. Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:
2. Al capo 11 del titolo VII del libro primo del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Capo II Della filiazione naturale e della legittimazione» sono soppresse;
b) le parole: «Sezione I Della filiazione naturale» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione IV Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;
c) le parole: «1. Del riconoscimento dei figli naturali» sono soppresse.

2-bis. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso»;
c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
d) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».

2-ter. Il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile è sostituito dal seguente: «L'eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore. Il giudice deve sentire il figlio nato fuori del matrimonio e gli eventuali figli nati all'interno del matrimonio che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età».
2-quater. L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 253. - (Inammissibilità del riconoscimento). - In nessun caso è ammesso

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un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova».

2-quinquies. All'articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio»;
b) il secondo comma è abrogato.

2-sexies. All'articolo 255 del codice civile, le parole: «legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti» sono soppresse.
2-septies. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente: «Il riconoscimento instaura il rapporto di filiazione, conferisce i diritti e i doveri propri di esso e fa acquisire al figlio i vincoli di parentela di cui all'articolo 74 con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto, in linea retta e collaterale».
2-octies. All'articolo 261 dei codice civile, la parola: «legittimi» è sostituita dalle seguenti: «nati all'interno del matrimonio».
2-nonies. All'articolo 262 del codice civile, la parola: «naturale», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio».
2-decies. All'articolo 263 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'azione deve essere proposta dall'autore del riconoscimento nel termine di un anno dal riconoscimento, o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione»;
b) il secondo comma è abrogato.

2-undecies. All'articolo 264 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità da colui che è stato riconosciuto entro un anno dal compimento della maggiore età o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione»;
b) il secondo comma è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1. 10. Palomba, Borghesi.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. All'articolo 250, comma 1 del codice civile le parole: «figlio naturale» sono sostituite dalle seguenti: «figlio nato fuori dal matrimonio».
2-bis. All'articolo 250, comma 2 e comma 3 del codice civile la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «quattordici».
1. 11. Ria.

Al comma 2, capoverso, primo comma, sostituire le parole: dal padre e dalla madre con le seguenti: dalla madre e dal padre.
1. 12. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il quarto comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il secondo genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso sia rifiutato, ricorre al giudice competente che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro 30 giorni dalla notifica, il giudice autorizza il secondo riconoscimento; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori

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ed urgenti al fine di instaurare la relazione salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con il provvedimento di autorizzazione al riconoscimento il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 317-bis ed al suo cognome ai sensi dell'articolo 262».
1. 13. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
2-bis. All'articolo 251 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 253, al compimento della maggiore età, il figlio può chiedere la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità dei genitori naturali».
1. 14. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Al capo II del titolo VII del libro primo del codice civile, le parole: «2. Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione V Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità».
3-ter. All'articolo 269 del codice civile, la parola: «naturale», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «dei figli nati fuori del matrimonio».
3-quater. All'articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «di un figlio nato fuori del matrimonio»;
b) al secondo e al terzo comma, le parole: «legittimi, legittimati o naturali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «nati all'interno o fuori del matrimonio».

3-quinquies. Al primo comma dell'articolo 273 del codice civile, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «di un figlio nato fuori del matrimonio».
3-sexies. Al primo comma dell'articolo 276 del codice civile, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «di figli nati fuori del matrimonio».
3-septies. Al primo comma dell'articolo 277 del codice civile, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «avvenuta fuori del matrimonio».
3-octies. Al primo comma dell'articolo 279 del codice civile, la parola: «naturale», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio».
1. 15. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. Al primo comma dell'articolo 291 del codice civile, le parole: «legittimi o legittimati» sono soppresse.
3-ter. Al secondo comma dell'articolo 299 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «naturale non riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio e non riconosciuto»;
b) le parole: «naturale che sia stato riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio che sia stato riconosciuto».
1. 16. Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Dopo l'articolo 315 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 315-bis. Diritti del figlio. - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito, curato, ascoltato e moralmente assistito dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

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Le obbligazione di cui al precedente comma sono adempiute secondo quanto previsto dall'articolo 148.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, salvo che ciò sia contrario al suo interesse.
Il figlio minore ha diritto ad essere ascoltato dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale in tutte le questioni che lo riguardano e la sua opinione deve essere tenuta in considerazione.
Il figlio minore che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le procedure, giudiziarie e amministrative, che lo riguardano. I genitori devono assecondare ed eventualmente richiedere l'esercizio di detto diritto.
Il figlio minore ha diritto di ricevere le informazioni e le spiegazioni necessarie per formarsi un'opinione; ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione e che questa venga tenuta in seria considerazione; ha diritto di essere informato sulle determinazioni che vengono assunte e che lo riguardano».
1. 17. Palomba, Borghesi.

Al comma 6, capoverso, secondo comma sopprimere la parola: significativi.
1. 18. Ria.

Al comma 6, capoverso «Art. 315-bis», terzo comma sopprimere le parole: che ha compiuto gli anni 12, e anche di età inferiore.
* 1. 19. Il Relatore.

Al comma 6, capoverso «Art. 315-bis», terzo comma sopprimere le parole: che ha compiuto gli anni 12, e anche di età inferiore.
* 1. 20. Capano, Ferranti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. È abrogato l'articolo 317-bis del codice civile.
1. 21. Capano, Ferranti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 317-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato ai sensi di quanto disposto negli articoli da 155 a 155-sexies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della responsabilità genitoriale entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore».
1. 22. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
2) i figli, compresi gli adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
b) al numero 3), le parole: «, anche naturali» sono soppresse.
1. 23. Borghesi, Palomba.

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Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 436 del codice civile, le parole: «legittimi o naturali» sono soppresse.
1. 24. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. All'articolo 467 del codice civile, le parole: «legittimi o naturali» sono soppresse.
6-ter. Al primo comma dell'articolo 468 del codice civile, le parole: «, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto» sono sostituite dalle seguenti: «, a favore dei discendenti dei figli, compresi gli adottivi, del defunto».
6-quater. All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi» sono sostituite dalle seguenti: «i figli, compresi gli adottivi, e gli ascendenti»;
b) al secondo comma, le parole: «Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e» sono sostituite dalle seguenti: «Ai figli sono equiparati»;
c) al terzo comma, le parole: «legittimi o naturali», ovunque ricorrano, sono soppresse.

6-quinquies. All'articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «legittimi e naturali» sono soppresse;
b) al primo comma, le parole: «legittimo o naturale,» sono soppresse;
c) al secondo comma, le parole: «legittimi e naturali» sono soppresse;
d) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Si applicano, in ipotesi di divisione del patrimonio, le norme di cui all'articolo 732».

6-sexies. Art. 52.

1. All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «legittimo o naturale,» sono soppresse;
b) al secondo comma:
1) le parole: «legittimi o naturali,» sono soppresse;
2) le parole: «legittimi e naturali,» sono soppresse.

6-septies. 1. All'articolo 544 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «di ascendenti legittimi e» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascendenti e del»;
b) al primo comma, le parole: «né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi» sono sostituite dalle seguenti: «figli, ma ascendenti».

6-octies. Al primo comma dell'articolo 565 del codice civile, le parole: «legittimi e naturali» sono soppresse.
6-nonies. All'articolo 566 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «legittimi o naturali» sono soppresse;
b) al primo comma, le parole: «legittimi e naturali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche adottivi».

6-decies. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «legittimati e» sono soppresse;

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b) il primo comma è abrogato.

6-undecies. All'articolo 573 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «naturali» è sostituita delle seguenti: «nati fuori del matrimonio»;
b) al primo comma, la parola: «naturali» è sostituita dalle seguenti: «nati fuori del matrimonio».

6-duodecies. Gli articoli 578 e 579 del codice civile sono abrogati.
6-terdecies. All'articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «naturali» è soppressa;
b) al primo comma, la parola: «naturali» è sostituita dalle seguenti: «nati fuori del matrimonio»;
c) il secondo comma è abrogato.

6-quaterdecies. All'articolo 581 del codice civile, le parole: «legittimi o naturali, o figli legittimi e naturali» sono soppresse.
6-quindecies. All'articolo 582 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «legittimi» è sostituita dalle seguenti: «per filiazione avvenuta all'interno del matrimonio»;
b) la parola: «legittimi» è sostituita dalle seguenti: «per filiazione avvenuta all'interno del matrimonio».

6-sexdecies. All'articolo 583 del codice civile, le parole: «legittimi o naturali» sono soppresse.
6-septiesdecies. All'articolo 592 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «naturali» è soppressa;
b) la parola: «naturali», ovunque ricorra, è soppressa.

6-duodevicies. All'articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «naturali» è soppressa;
b) le parole: «naturali di cui all'articolo 279» sono soppresse.

6-undevicies. All'articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) la parola: «legittimo» è soppressa;
2) le parole: «o legittimato» sono soppresse;
3) la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio»;
b) al secondo comma:
1) le parole: «naturale legittimato» sono sostituite dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio»;
2) le parole: «e soltanto in seguito legittimato» sono soppresse.

6-vicies. Al primo comma dell'articolo 715 del codice civile, le parole: «giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale» sono sostituite dalle seguenti: «accertamento sulle modalità della filiazione».
6-semel et vicies. Al primo comma dell'articolo 737 del codice civile, le parole: «I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali» sono sostituite dalle seguenti: «I figli, i loro discendenti».
1. 25. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
6-bis. Al primo comma dell'articolo 803 del codice civile, le parole: «legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza

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di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio» sono sostituite dalle seguenti: «al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio».
6-ter. Al primo comma dell'articolo 804 del codice civile, le parole: «discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale» sono sostituite dalle seguenti: «discendente, ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio».
1. 26. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
6-bis. All'articolo 34 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio».
6-ter. All'articolo 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «di cui al secondo comma dell'articolo 251» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 251»;
b) al secondo comma, le parole: «di legittimazione,» sono soppresse.
1. 27. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 6 dell'articolo 1 inserire il seguente:
6-bis. Sostituire la rubrica del Libro 1, Titolo IX, del codice civile con la seguente: «Della responsabilità dei genitori».

Conseguentemente sostituire dovunque ricorra nel Libro I, titolo IX, la parola potestà con responsabilità genitoriale.
6-ter. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che sostituisca dovunque ricorra nella legislazione la parola «potestà», riferita alla potestà genitoriale, con le parole «responsabilità genitoriale».
1. 70. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 468 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 468. - (Soggetti). - La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, in favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, in favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi nonché dei discendenti dei figli naturali, comunque entro il sesto grado, dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
1. 90. Sisto.

ART. 2.

Al comma 1 le lettere a), c), h), i) sono soppresse.
2. 1. Ria.

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Al comma l, lettere a) d) e g) aggiungere in fine, modificando il regime delle azioni di disconoscimento e di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità con identità di legittimati attivi, di termini e di rito;.
2. 2. Borghesi, Palomba.

Al comma 1, lettera e), n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione.
2. 3. Capano, Ferranti.

Al comma 1, lettera e) n. 1) aggiungere in fine le parole e adeguata alla valutazione dell'interesse del figlio minore.
2. 4. Borghesi, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
e-bis) dovunque ricorra nella legislazione la parola «potestà» riferita alla potestà genitoriale, sostituirla con le parole «responsabilità genitoriale».
2. 5. Palomba, Borghesi.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola termine inserire la seguente di decadenza.
2. 6. Capano, Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) specificazione che l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, similmente a quanto avviene nel caso dell'articolo 247 codice civile, può essere proposta, nell'ipotesi di morte del presunto genitore e in mancanza dei suoi eredi, nei confronti di un curatore nominato dal giudice e che la titolarità dell'azione sia estesa anche agli ascendenti;
2. 7. Palomba, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) specificazione che l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, similmente a quanto avviene nel caso dell'articolo 247 codice civile, può essere proposta, nell'ipotesi di morte del presunto genitore e in mancanza dei suoi eredi, nei confronti di un curatore nominato dal giudice;
2. 8. Borghesi, Palomba.

Al comma 1, lettera h), aggiungere infine le seguenti parole:, secondo quanto previsto dall'articolo 247, ultimo comma, del codice civile.
2. 9. Capano, Ferranti.

Al comma 1, lettera i), aggiungere infine le seguenti parole:, sostituendo la nozione di potestà genitoriale con quella di responsabilità genitoriale.
2. 10. Capano, Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) disciplinare le modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato.
2. 11. Capano, Ferranti.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).
2. 12. Palomba, Borghesi.

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Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) affermazione che ogni minore ha diritto a vivere nella propria famiglia o di essere adottato, accertato lo stato di abbandono materiale e morale e trascorso un periodo di tempo non superabile alla luce della valutazione che le sue esigenze educative ed affettive possono essere irreparabilmente pregiudicate dal ritardo. Specificazione della nozione di abbandono con riguardo alla circostanza che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia purché siano transitorie e non risolvibili o non risolte con interventi efficaci dei servizi sociali competenti;.
2. 13. Borghesi, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;.
2. 14. Borghesi, Palomba.

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: irreparabile con le seguenti: non transitoria di.
2. 15. Capano, Ferranti.

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:
p) previsione che i tribunali per i minorenni richiedano ai servizi sociali competenti gli interventi di sostegno economico e sociale per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, salvo che la situazione di abbandono non sia esclusivamente di carattere morale non risolvibile con interventi di carattere economico e sociale,.
2. 16. Palomba, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).
2. 17. Capano, Ferranti.

Al 2 comma 1, sopprimere la lettera q).
2. 18. Palomba, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
q) previsione che gli ascendenti possano ricorrere al tribunale per i minorenni perché sia affermato il diritto dei bambini ad intrattenete con essi rapporti significativi, nel rispetto dell'articolo 155, comma 1 del codice civile, in presenza di opposizione di taluni dei genitori;
2. 19. Borghesi, Palomba.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Dopo il capo I del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Capo I-bis.
DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI

Art. 711-bis. - (Competenza). - Per i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori, è competente il tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore. Tale competenza permane se il figlio raggiunge la maggiore età nel corso

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del procedimento e sussiste anche nel caso di pluralità di figli conviventi alcuni dei quali maggiorenni e non indipendenti economicamente senza loro colpa.

Art. 711-ter. - (Forma della domanda). - La domanda relativa alla regolamentazione dell'affidamento e al mantenimento è proposta con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, nonché l'indicazione dei mezzi di prova.
Nel ricorso devono essere indicate le generalità dei figli di entrambi i genitori e dei figli di ciascuno dei genitori.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei genitori davanti a sé o a un giudice togato da lui delegato, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso. Fissa altresì il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il genitore convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.
Al ricorso e alla memoria difensiva è allegata la documentazione patrimoniale, fiscale e bancaria relativa agli ultimi tre anni.

Art. 711-quater. - (Comparizione personale delle parti). - I genitori devono comparire personalmente con l'assistenza del difensore. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 707.

Art. 711-quinquies. - (Tentativo di conciliazione). - All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato a norma dell'articolo 711-ter deve sentire i genitori, prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di far loro raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
Se i genitori raggiungono un accordo, viene redatto processo verbale recante le condizioni relative all'affidamento, al mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa familiare.
Il processo verbale acquista efficacia con l'omologazione del collegio.

Art. 711-sexies. - (Disposizioni applicabili, poteri del giudice e ascolto del minore). - Nel procedimento disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni degli articoli 155, 155-quater e 155-sexies del codice civile.

Art. 711-septies. - (Provvedimenti temporanei e urgenti). - Se la conciliazione non riesce, il presidente o il giudice delegato, sentiti i genitori e i rispettivi difensori, riferisce al collegio il quale adotta con ordinanza, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 155 e seguenti del codice civile che reputa opportuni nell'interesse della prole, ammette le prove delegando per l'espletamento il relatore; dispone per l'audizione del minore determinandone le modalità; decide se chiedere relazione ai servizi sociali; assume ogni altro provvedimento connesso, strumentale o conseguente.
Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma può essere proposto reclamo davanti alla corte d'appello, che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
Ai provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Art. 711-octies. - (Istruttoria). - Le parti possono richiedere al collegio l'ammissione di mezzi istruttori. Il collegio decide con ordinanza sui mezzi istruttori richiesti dalle parti o dispone d'ufficio le prove ritenute rilevanti.
Il giudice può chiedere informazioni sulla situazione personale e familiare del minore ai servizi sociali territorialmente competenti.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate si applica l'articolo 155, ultimo comma, del codice civile. All'assunzione dei mezzi di prova provvede il collegio, che può anche delegare

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un suo componente togato anche congiuntamente ad un componente onorario.

Art. 711-novies. - (Ascolto del minore). All'ascolto del minore dodicenne o infradodicenne capace di discernimento provvede il presidente o il giudice delegato in apposita udienza.
All'udienza di ascolto possono assistere i difensori delle parti ma non le parti personalmente, salvo che il giudice non ritenga opportuna anche la loro presenza. Dell'audizione del minore è redatto processo verbale, in forma sintetica se videoregistrato.

Art. 711-decies. - (Conclusione dell'istruttoria e fase decisoria). - Assunti i mezzi di prova e ascoltato il minore, acquisito il parere del pubblico ministero, il collegio fissa un termine alle parti per il deposito della memoria e per la replica, non inferiore rispettivamente a trenta giorni e quindici giorni se le parti lo richiedono, e stabilisce la data dell'udienza davanti a sé per la discussione entro i successivi venti giorni.
Il tribunale decide con sentenza.

Art. 711-undecies. - (Garanzie). - Il giudice, con provvedimento provvisorio o definitivo, può imporre al genitore, tenuto al pagamento di un assegno perequativo all'altro genitore per il mantenimento del minore, di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi.
Il provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può, anche con provvedimento provvisorio, disporre il sequestro di parte dei beni del genitore obbligato e ordinare ai terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all'avente diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice può, su istanza di parte, disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 711-duodecies. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni in materia di affidamento). - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della podestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento e in caso di inadempienze o di violazioni si applica l'articolo 709-ter.

Art. 711-terdecies. - (Reclamo e ricorso per cassazione). - La sentenza che definisce il procedimento è reclamabile davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica a cura di parte. La corte d'appello decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La sentenza della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro sessanta giorni dalla notifica a cura di parte.

Art. 711-quaterdecies. - (Modificabilità dei provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati). - I provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati sono modificabili da parte del tribunale per i minorenni con il procedimento di cui all'articolo 710.
2. 01. Capano, Ferranti.