CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 giugno 2011
491.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 20 GIUGNO 2011

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ALLEGATO

DL 70/11: Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DA 7 A 10

ART. 7.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti sono aggiunte le seguenti: e con l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento un trattamento differenziato in favore dei soggetti che, prima delle scadenze fiscali contributive, provino di non essere in grado di adempiere i propri obblighi.
7. 59. Cicu.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza annuale, non può durare più di quindici giorni feriali e continuativi. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare, oltre a determinare la inutilizzabilità di tutti gli atti redatti oltre il suddetto termine di 15 giorni feriali e continuativi. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera in borghese.
7. 88. Franzoso.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: giustizia, emergenza, aggiungere le seguenti: contrasto alle truffe nei confronti degli enti previdenziali e quelli finalizzati all'emersione del lavoro nero o disposti a seguito di denuncia dei lavoratori, e sostituire la parola: costituiscono con le seguenti: possono costituire.

Conseguentemente:
a) al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: materia fiscale e contributiva aggiungere le seguenti: mediante l'istituzione di una banca dati unificata delle ispezioni;
b) al comma 2, lettera a) numero 4), sostituire la parola: costituiscono con le seguenti: possono costituire;
c) al comma 2, lettera a) numero 5), dopo le parole: della sicurezza pubblica aggiungere le seguenti:, ai controlli finalizzati a contrasto delle truffe nei confronti degli enti previdenziali, all'emersione del lavoro nero o avviati su denuncia dei lavoratori;
d) al comma 2, lettera d), dopo le parole: di cui all'articolo 12 aggiungere le seguenti: commi da 1 a 6.
7. 244. Baretta, Marchi, Rosato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: può essere operato al massimo con cadenza semestrale.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;.
7. 15. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

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Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: può essere operato al massimo con cadenza semestrale con le seguenti: può essere operato solo con cadenze sorteggiate.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole:
e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre; con le seguenti: e della non ripetizione per periodi di tempo sorteggiati nell'ambito della programmazione periodica e del coordinamento degli accessi di cui al numero 2);.
7. 16. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché riduzione della ritenuta operata su bonifici bancari e postali.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:
r-bis) all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
r-ter) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
7. 193. Vannucci.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: è ammessa la deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali acquistati o locati successivamente al 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014;.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
s-bis) è ammessa la deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione per gli immobili acquistati nel periodo dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014 nonché ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo.
7. 217. Marchignoli.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, è ammessa la deduzione totale delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale obbligatori per la formazione permanente;.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
s-bis) all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Laddove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente, le stesse si intendono totalmente deducibili.».
7. 218. Marchignoli.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: in caso di pagamento con, aggiungere le seguenti: bonifici bancari e postali, assegni,.

Conseguentemente, al comma 2, lettera o), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante aggiungere le seguenti: bonifici bancari o postali, assegni,.
7. 221. Marchignoli.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: con carte di credito, prepagate o bancomat aggiungere le seguenti: nonché da parte dei contribuenti esonerati dalle registrazioni ai fini IVA.
7. 91. Brugger, Zeller.

Al comma 1, alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché per le operazioni nei confronti di soggetti non residenti.

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Conseguentemente, al comma 2, lettera o), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. L'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1 è in ogni caso esclusa per le operazioni di ammontare non superiore a venticinquemila euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, non residenti nel territorio dello Stato.».
7. 108. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; inoltre è fissata al 31 ottobre di ogni anno la scadenza per l'invio della citata comunicazione.

Conseguentemente, al comma 2, lettera o), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011, e per gli anni successivi la scadenza della comunicazione telematica di cui al comma 1 è stabilita al 31 ottobre di ogni anno.
7. 215. Marchignoli.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) sostituzione dell'accertamento sintetico attualmente in vigore con un nuovo redditometro a riscossione immediata.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) l'articolo 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

Art. 22.
(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse).

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
Art. 38. - (Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse). - 1. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2011, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente dovrà indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'auto determinazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti che potranno trasmetterla on line con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.
4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo

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familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica viene notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.
7. Entro 30 giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'Ufficio documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.
8. L'Ufficio se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente procede ad una nuova rettifica a modifica della precedente dandogliene comunicazione.
9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al comma 7, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta come determinata in maniera sintetica con le procedure di cui ai commi precedenti.
10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'Ufficio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte ad un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.
11. Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti l'Ufficio può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intenda aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatto salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta sul reddito, elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che possa provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.
12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro 180 giorni dalla data del ricorso onde verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente viene considerata valida.
13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui dai commi 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata della presente legge sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Le procedure sono le medesime di cui ai commi precedenti.
7. 5. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) sostituzione dell'accertamento sintetico attualmente in vigore con un nuovo redditometro a riscossione immediata».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
«i-bis) estensione del regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi che hanno conseguiti ricavi non superiori a 60.000 euro»;
b) al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 24 dicembre 2007,

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n. 244, le parole: «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite, a decorrere dal 1o gennaio 2012, dalle seguenti: «non superiori a 60.000 euro» e all'articolo 1, comma 96, lettera b), le parole: «un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro»;
c) al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:
«gg-bis) agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera m-bis) del comma 2 del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui alla lettera gg-ter) accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
gg-ter) l'articolo 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

Art. 22.
(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse),

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
Art. 38. - (Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse). - 1. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2011, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente dovrà indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'auto determinazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti che potranno trasmetterla on line con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.
4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica viene notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.

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7. Entro 30 giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'Ufficio documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.
8. L'Ufficio se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente procede ad una nuova rettifica a modifica della precedente dandogliene comunicazione.
9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al comma 7, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta come determinata in maniera sintetica con le procedure di cui ai commi precedenti.
10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'Ufficio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte ad un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.
11. Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti l'Ufficio può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intenda aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatto salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta sul reddito, elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che possa provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.
12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro 180 giorni dalla data del ricorso onde verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente viene considerata valida.
13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui dai commi 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Le procedure sono le medesime di cui ai commi precedenti.
7. 4. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; Inoltre è previsto lo slittamento definitivo della scadenza e degli adempimenti fiscali del giorno 16 Agosto.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
«l-bis) gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal giorno 1 al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione».
7. 222. Marchignoli.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) estensione del regime di contabilità semplificata a 700 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a un milione di euro di ricavi per le altre imprese;».

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Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:
«m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "lire 600 milioni" e "lire un miliardo" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "700.000 euro" e "un milione di euro"».
7. 23. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 400 mila, con le seguenti: 500 mila e le parole: 700 mila, con le seguenti: 800 mila.
7. 112. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 400 mila e 700 mila, rispettivamente, con le seguenti: 420 mila e 720 mila.

Conseguentemente, al comma 2, lettera m), sostituire le parole: 400.000 euro e 700.000 euro, rispettivamente, con le seguenti: 420.000 euro e 720.000 euro.
7. 248. Fogliardi.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
«i-bis) estensione del regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi che hanno conseguiti ricavi non superiori a 60.000 euro».

Conseguentemente:
a) al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 1, al comma 96, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite, a decorrere dal 1o gennaio 2012, con le seguenti: «non superiori a 60.000 euro» e al comma 96, lettera b), le parole: «un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro»;
b) al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:
«gg-bis) agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera m-bis) del comma 2 del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui alla lettera gg-ter) rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
gg-ter) a decorrere dal 1o gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento».
7. 3. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
«i-bis) impedire l'incremento dell'imposta provinciale di trascrizione degli autoveicoli, mediante soppressione del comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».
7. 77. Biasotti.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
«l-bis) modifiche in materia di tassa automobilistica».

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Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
«p-bis) all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 1 è soppresso».
7. 300. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
«m) attenuazione del principio del solve et repete. In caso di avviso di accertamento si procede all'esecuzione qualora richiesta dall'Agenzia delle entrate, intimazione di cui il dirigente dell'Agenzia si assume la responsabilità;».

Conseguentemente:
al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni con le seguenti: dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva. Tali accessi saranno consentiti solo dopo avere svolto controlli tramite lo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni;
al comma 2, lettera n), numero 2), dopo il numero 2.1) aggiungere il seguente:
2.1.1.) sostituire le parole: «devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta» con le seguenti: «possono contenere anche l'intimazione ad adempiere, a titolo provvisorio, all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento può essere altresì contenuta»;
al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis). L'intimazione di cui alla lettera a) viene decisa dal direttore dell'Agenzia delle entrate competente. Qualora l'eventuale contenzioso tributario si risolvesse al favore del contribuente ricorrente, l'amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi legali e di una sanzione pari al 10 per cento con riferimento agli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e pagati indebitamente dal contribuente».
7. 7. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
«m) attenuazione del principio del solve et repete. In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centottantesimo giorno».

Conseguentemente, al comma 2, lettera n), punto 3), capoverso lettera b-bis) sostituire le parole: e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni con le seguenti: e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centottanta giorni.
7. 24. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

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Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: e comunque fino al centoventesimo giorno.

Conseguentemente, al comma 2, lettera n), numero 3), sopprimere le parole da: e, in ogni caso, fino a: istanza stessa.
7. 90. Leo, Bernardo, Berardi, Del Tenno, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Pugliese, Savino, Ventucci.

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: centoventesimo con la seguente: centottantesimo.

Conseguentemente, al comma 2, lettera n), numero 3), sostituire la parola: centoventi con la seguente: centottanta.
7. 197. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agevolazioni in tema di dilazione del pagamento della riscossione mediante ruoli delle imposte sul reddito».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
v-bis) al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi».
7. 191. Vannucci.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agevolazioni in tema di dilazione del pagamento della riscossione mediante ruoli delle imposte sul reddito».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
v-bis) al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «novantasei».
7. 192. Vannucci.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agevolazioni in tema di dilazione del pagamento della riscossione mediante ruoli delle imposte sul reddito.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v), inserire le seguenti:
«v-bis) le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e, comunque, fino a centoventi mesi complessivi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
v-ter) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera v-bis) sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
7. 238. Calvisi, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
«n-bis) i debitori decaduti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 3,

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decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal beneficio della rateizzazione e per i quali permangono i requisiti di obbiettiva difficoltà di cui al comma 1, sono ammessi a nuova rateizzazione mediante nuovo dilazionamento dell'intero carico a ruolo, ivi compreso quello scaduto, in settantadue rate mensili purché presentino apposita istanza entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Non è ostativa alla concessione del nuovo beneficio la pendenza di procedure esecutive del ruolo per il quale si chiede la nuova dilazione;».
7. 79. Biasotti, Armosino.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) revisione del meccanismo di espropriazione sugli immobili, elevando a 20.000 euro l'importo al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere ad espropriazione, prevedendo inoltre che, qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria sia necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere le seguenti:
«v-bis) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1, le parole: "ottomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro";
v-ter) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il concessionario non può procedere all'iscrizione dell'ipoteca qualora l'importo del credito per cui si procede sia inferiore a ventimila euro.
2-ter. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile e sia ivi residente, l'iscrizione ipotecaria è preceduta dalla notifica di una comunicazione che stabilisce un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione dell'ipoteca».
7. 198. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) determinazione biennale dell'aggio sulla base dei costi normalizzati necessari per effettuare l'attività di riscossione.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:
v-bis) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il comma 2 è sostituito dal seguente: «La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione.
7. 195. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

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Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) applicazione dell'aggio in favore dell'agente della riscossione esclusivamente sulle parte delle somme iscritte a ruolo relativa al debito originario.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:
v-bis) all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: «e dei relativi interessi di mora» sono sostituite dalle seguenti: «, al netto dei relativi interessi di mora e delle sanzioni,».
7. 196. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) applicazione dell'aggio in favore dell'agente della riscossione esclusivamente sulle parte delle somme iscritte a ruolo relativa al debito originario.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) all'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: «e dei relativi interessi di mora» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle sanzioni». Dall'applicazione della norma di cui al precedente periodo non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
7. 205. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) revisione della disciplina della riscossione degli importi non significativi, intendendosi per tali quelli inferiori o pari a 2.000 euro, stabilendo che, per gli stessi importi, non si possa procedere al fermo amministrativo.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:
v-bis) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non è possibile disporre il fermo dei beni mobili per un valore delle somme iscritte a ruolo inferiore a duemila euro.».
7. 199. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) limitazione all'applicazione degli interessi e delle sanzioni sulle somme iscritte a ruolo per chi abbia maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:
v-bis) qualora il debitore abbia maturato crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti del medesimo ente impositore, le sanzioni e gli interessi

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di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano sulla differenza tra il crediti vantati e l'importo delle somme iscritte a ruolo.
7. 200. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: 300 euro con le seguenti: 1.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, lettera aa), ai numeri 1 e 2 sostituire le parole: euro 300,00 con le seguenti: euro 1.000,00.
7. 249. Fogliardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere da dd) a gg);
all'articolo 11, comma 2, sostituire la lettera b), con le seguenti:
b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui alla lettera comma b-bis) del presente comma, rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, e dall'articolo 8, commi 3 e 9;
b-bis) a decorrere dal 1o gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 10 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
7. 6. Cambursano, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
t-bis) razionalizzazione dell'imposta di bollo per formalità e atti automobilistici.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere la seguente:
gg-bis) con riferimento alla lettera t-bis) del comma 1, gli atti di costituzione, rinnovo e cancellazione delle ipoteche di cui all'articolo 3, comma 13-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le relative iscrizioni al Pubblico Registro Automobilistico

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(PRA), sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, mentre alle operazioni di immatricolazione e aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli per trasferimento di proprietà non si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, numero 15) del citato decreto 642 del 1972.
7. 51. Corsaro.

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
t-bis) modificare, secondo quanto previsto dal Piano per la Logistica, metodo utilizzato per la movimentazione delle merci e delle attività di logistica da «franco fabbrica» (EXW) a «franco destino» (CIF), al fine di migliorare la competitività del sistema Paese e valorizzare la filiera;.

Conseguentemente, al comma 2 aggiungere la seguente lettera:
hh) le imprese produttrici di beni che per il trasporto dei medesimi facciano ricorso al metodo franco destino (Cost, Insurance and Freight, CIP, Cost and Freight o C&F), in luogo del franco fabbrica (Ex Works o EXW) hanno diritto ad un contributo a carico dell'erario nella misura di:
1) 2 per cento per un valore delle merci esportate pari a 100.000 euro;
2) 1,5 per cento per un valore delle merci esportate pari a 200.000 euro;
3) 1 per cento per un valore delle merci superiore a 200.000 euro.

Le somme spettanti possono essere recuperate entro sessanta giorni dalla data di consegna al destinatario finale, utilizzando il credito d'imposta usufruibile con compensazione in F24. Le modalità di ottenimento del diritto al rimborso saranno fissate con decreto ministeriale del Ministero per le infrastrutture e i trasporti, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 78. Biasotti, Armosino.

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
t-bis) semplificazioni degli adempimenti riguardanti le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i produttori agricoli in regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
7. 94. Brugger, Zeller.

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente: t-bis) detrazione dell'imposta relativa alle operazioni intrasoggettive tra stabile organizzazione e casa madre, per un rispetto più puntuale della normativa comunitaria in materia di Iva.

Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) in attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea del 23 marzo 2006, relativa alla causa C-210/04, all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) operazioni relative a servizi prestati dallo stesso soggetto per le esigenze della propria impresa esercitata in altro Stato membro le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta».
7. 107. Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente: t-bis) disciplinare uniformemente sul territorio nazionale l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 al marchio, nel senso di escluderla se questo è apposto

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con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili e sulle gru.
7. 277. Del Tenno.

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente: «t-bis) riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile richiesti di cui al citato articolo 9.
3-bis. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, convalida la certificazione di cui al comma 3 e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori 12 mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 3 nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.
7. 236. Fluvi.

Al comma 1 aggiungere, infine, la seguente lettera:
t-bis) le attività di trasporto spedizione e logistica delle merci contraddistinte dai codici Istat 49.41.00, 52.10.10, 52.10.20, 52.29.10, 52.29.21, sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
7. 80. Biasotti, Armosino.

Al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
t-bis) all'articolo 120-quater, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo la parola: «allegando» sono aggiunte le seguenti: «copia semplice di atto di surrogazione autenticato nelle sottoscrizioni da un avvocato o da un dottore commercialista applicando i minimi tariffari di onorario».
7. 308. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
t-bis) all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

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del Presidente dello Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri derivanti della lettera t-bis) del comma 1, pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si procede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
7. 309. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, inserire le seguenti: da adottare entro novanta giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
7. 342. D'Amico, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, Laura Molteni.

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4 con il seguente:
4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri da 1 a 3 sono nulli e, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, costituiscono motivo di illecito disciplinare.
* 7. 32. Vignali, Lupi.

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4 con il seguente:
4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri da 1 a 3 sono nulli e, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, costituiscono motivo di illecito disciplinare.
* 7. 133. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4 con il seguente:
4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri da 1 a 3 sono nulli e, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, costituiscono motivo di illecito disciplinare.
* 7. 271. Del Tenno.

Al comma 2, lettera a), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: e comportano la nullità degli atti stessi.
7. 102. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo le parole: illecito disciplinare aggiungere le seguenti: a cui fanno seguito sanzioni da definire in sede di contrattazione collettiva.
7. 17. Paladini, Aniello Formisano, Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, lettera a), numero 5), dopo le parole: nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, aggiungere le seguenti: dell'ambiente, dei beni culturali,.
7. 18. Piffari, Zazzera, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), numero 5), sopprimere le parole:. Non si applicano altresì ai controlli.
* 7. 33. Vignali, Lupi.

Al comma 2, lettera a), numero 5), sopprimere le parole:. Non si applicano altresì ai controlli.
* 7. 270. Del Tenno.

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Al comma 2, lettera a), numero 5), sopprimere le parole:. Non si applicano altresì ai controlli.
* 7. 132. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera a), numero 5), sopprimere le parole:. Non si applicano altresì ai controlli.
* 7. 179. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con le seguenti:
c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi;
c-bis) dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, per il computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente».
7. 19. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: quindici giorni aggiungere le seguenti: lavorativi consecutivi e sopprimere le parole da: anche in tali casi fino a: del contribuente.
7. 173. Rubinato.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: non può essere superiore a quindici giorni lavorativi aggiungere le seguenti: feriali e consecutivi.
7. 86. Franzoso.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: a quindici giorni aggiungere la seguente: consecutivi.
7. 297. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: in contabilità semplificata, inserire le seguenti:, alle imprese in regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e alle nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. 219. Marchignoli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: autonomi; anche in tali casi con le seguenti: autonomi. In entrambi i casi.
7. 71. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) il primo periodo del comma 5, dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è così modificato: «La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi feriali e consecutivi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio; gli atti compiuti oltre i detti termini costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare, determinando la loro inutilizzabilità».
7. 87. Franzoso.

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Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«7-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
7. 73. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel caso in cui il contribuente abbia tratto un beneficio dalla mancata comunicazione.
7. 188. Fluvi, Baretta.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: apposite convenzioni aggiungere le seguenti:, fermi restando gli obblighi di osservanza delle disposizioni generali sul trattamento dei dati personali e di quelle specifiche sui trattamenti dei dati da parte di soggetti pubblici di cui, in particolare, al Titolo IV del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. 20. Favia, Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: e, ove ricorra, della responsabilità contabile;.
7. 21. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: e, ove ricorra, della responsabilità contabile; con le seguenti: e, ove ricorra, della responsabilità amministrativa;.
7. 22. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine il seguente periodo: L'INPDAP, al fine di provvedere al conseguente implemento delle proprie banche dati e di far fronte a tutti i nuovi adempimenti attribuiti, è autorizzato, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad utilizzare personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, fino alla data del 31 dicembre 2012, nei limiti della spesa annua sostenuta nel 2009 per la stessa tipologia di contratti.
7. 162. Baretta.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di provvedere all'attuazione di quanto previsto alla presente lettera, l'ENPALS è autorizzato nel triennio 2011-2013, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad utilizzare personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato nei limiti della spesa annua sostenuta nel 2009 per la stessa tipologia di contratti. Alla copertura degli oneri l'Ente provvederà ad apportare idonee riduzioni a carico delle altre spese di parte corrente del bilancio di previsione 2011-2013 in modo che non vi siano nuovi o maggiori oneri a carico del conto della pubblica amministrazione. Tali riduzioni dovranno essere certificate dal collegio dei sindaci dell'Ente.
7. 247. Baretta.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: Le dichiarazioni dei redditi aggiungere le seguenti:, dell'imposta sul valore aggiunto, dopo le parole: per la scelta della compensazione aggiungere le seguenti:, per tutta o parte di tale eccedenza, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, infine, il seguente: La predetta integrazione non comporta l'applicazione di alcuna sanzione.
7. 302. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

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Alla lettera i), aggiungere, infine, il seguente periodo: per individuare il regime contabile naturale per l'anno 2011 le imprese dovranno verificare se nel precedente anno 2010 è stato superato il limite dei ricavi sopraindicati;.
7. 103. Zeller, Brugger.

Al comma 2 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) All'articolo 34, comma 6, primo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «7.000» sono sostituite dalle seguenti: «30.000».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, lettera i-bis) pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti. Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n, 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-quater, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
7. 201. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 34, comma 6, primo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: 7.000 sono sostituite dalle seguenti: 30.000.
7. 120. Beccalossi.

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Al comma 2, sostituire la lettera m), con la seguente:
m-bis) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «l'ammontare di lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare di euro un milione».
7. 124. Raisi, Della Vedova, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera m), le parole: 400.000 euro e 700.000 euro, sono sostituite rispettivamente dalle parole: 500.000 euro e 1 milione di euro.
7. 315. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, le parole: «lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro».
7. 220. Marchignoli.

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:
n) al decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 24, le parole: «per più di un periodo» sono sostituite da: «per almeno un triennio»;
2) all'articolo 29, è soppresso il comma 1;
3) è soppresso l'articolo 30;
4) all'articolo 31 è soppresso il comma 1;
5) all'articolo 38 è soppresso il comma 9.
7. 117. Raisi, Della Vedova, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera n), sopprimere il numero 1).
7. 235. Boccia.

Al comma 2, lettera n), dopo il punto 2.2, inserire il seguente:
2.2-bis
) dopo le parole: «devono contenere» aggiungere le seguenti: «, qualora l'importo accertato superi i 2.000 euro,».
7. 10. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) In caso di richiesta da parte del contribuente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione.
b-ter) All'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque in un termine non superiore a 120 giorni dal deposito dell'istanza di sospensione, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima"».

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Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti. Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-quater, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
7. 165. Libè, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Anna Teresa Formisano, Delfino, Mereu.

Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) In caso di richiesta da parte del contribuente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione.
b-ter) All'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque in un termine non superiore a 120 giorni dal deposito dell'istanza di sospensione, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima"».
*7. 272. Del Tenno.

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Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) In caso di richiesta da parte del contribuente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione.
b-ter) All'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque in un termine non superiore a 120 giorni dal deposito dell'istanza di sospensione, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima"».
*7. 31. Bernardo, Vignali.

Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) In caso di richiesta da parte del contribuente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione.
b-ter) All'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque in un termine non superiore a 120 giorni dal deposito dell'istanza di sospensione, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima"».
*7. 58. Cicu.

Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) In caso di richiesta da parte del contribuente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione.
b-ter) All'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque in un termine non superiore a 120 giorni dal deposito dell'istanza di sospensione, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima"».
*7. 330. Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) In caso di richiesta da parte del contribuente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione.
b-ter) All'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il

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comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque in un termine non superiore a 120 giorni dal deposito dell'istanza di sospensione, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima"».
*7. 145. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera n), numero 3), sostituire le parole: fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa con le seguenti: fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione. Ove l'emanazione del provvedimento avvenisse entro centoventi giorni dalla notifica dell'istanza stessa la sospensione dell'esecuzione resterà comunque valida ed efficace per i detti centoventi giorni.
7. 303. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera n), numero 3, sopprimere le parole: e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa.
*7. 153. Ria, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera n), numero 3, sopprimere le parole: e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa.
*7. 172. Rubinato.

Al comma 2, lettera n), numero 3, sopprimere le parole: e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa.
*7. 284. Pagano.

Al comma 2, lettera n), numero 3, sopprimere le parole: e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa.
*7. 317. Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 2, lettera n), numero 3, sostituire la parola: centoventi con la seguente: trecentosessanta.
**7. 283. Pagano.

Al comma 2, lettera n), numero 3, sostituire la parola: centoventi con la seguente: trecentosessanta.
**7. 318. Polledri, D'Amico, Simonetti, Bitonci, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 2, lettera n), numero 3, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centottanta.
7. 152. Ria, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera n), dopo il numero 4), inserire il seguente:
4-bis) al comma 1, lettera f), sono aggiunte infine le seguenti parole: «in mancanza dell'emissione della cartella di pagamento, per gli atti notificati dopo il 1o luglio 2011, l'aggio di cui al periodo precedente non è dovuto da parte dei contribuenti che versano entro il termine dei 60 giorni dalla ricezione dell'accertamento fiscale»;
7. 322. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

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Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) sono comunque sospese le procedure esecutive relative ad immobili di contribuenti ed imprese inadempienti con obiettive difficoltà economiche dovute alla crisi congiunturale che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi tramite i modelli F24 -DM 10 -730 e 740, messe in atto dal concessionario della riscossione.
7. 149. Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) è comunque disposta a favore delle imprese con obiettive difficoltà economiche dovute alla crisi congiunturale che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi tramite i modelli F24 -DM 10 -730 e 740 una sospensione di 12 mesi del pagamento degli importi al concessionario della riscossione.
7. 150. Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) è comunque disposta a favore delle imprese con obiettive difficoltà economiche dovute alla crisi congiunturale che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi tramite i modelli F24 -DM 10 -730 e 740, secondo l'articolo 51 dello Statuto della Regione Sardegna, una sospensione di 12 mesi del pagamento degli importi al concessionario della riscossione.
7. 151. Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 50, comma 2, dopo la parola: «stessa» sono inseguite le seguenti: «, nonché le eventuali azioni cautelari e conservative, ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore»; conseguentemente, le parole: «deve essere preceduta» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere precedute»; è soppresso l'articolo 75-bis.
7. 115. Raisi, Della Vedova, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) al fine di rendere compatibile l'azione di riscossione coattiva dei tributi con gli istituti di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo di cui agli articoli 182-bis e 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di armonizzare l'istituto della transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio 16 decreto marzo 1942, n. 267, con l'azione di riscossione coattiva il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono così modificati:
a) dopo il primo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente 1-bis. Il concessionario non può procedere ad espropriazione forzata nei casi in cui il debitore abbia dato comunicazione all'agenzia delle entrate e al concessionario di volere raggiungere un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, da pubblicare al registro delle imprese»;
b) al terzo comma dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le azioni cautelari poste in essere o le ipoteche fiscali iscritte sui beni del debitore da parte del concessionario della riscossione nei centoventi giorni precedenti le pubblicazioni nel registro delle imprese di cui al presente articolo sono inefficaci»;

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c) all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunto il seguente comma: «Nei casi in cui la proposta di concordato preventivo sia presentata dal debitore ai sensi dell'articolo 160, secondo comma, e risulti, sia dalla relazione giurata dal professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), sia dalla relazione del commissario giudiziale di cui all'articolo 172, che la proposta di concordato è più vantaggiosa per l'erario rispetto al fallimento del debitore, l'adesione alla proposta di concordato è approvata con provvedimento del direttore dell'ufficio, ed è espressa mediante voto favorevole in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo ed ultimo comma»;
7. 110. Pagano.

Al comma 2, lettera n), dopo il numero 4, aggiungere i seguenti:
4-bis) all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, al comma 6, sostituire le parole: «di un decimo per ogni semestre» con le seguenti: «di un ventesimo per ogni anno».
4-ter) all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni, al comma 1, sostituire le parole: «con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile».
7. 84. De Camillis.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per ogni istanza cautelare decisa viene determinato un compenso aggiuntivo, oltre le spese per i non residenti, con le forme e secondo i criteri indicati nel comma precedente».
7. 89. Leo, Bernardo, Berardi, Del Tenno, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Pugliese, Savino, Ventucci.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) a tutela del principio del legittimo affidamento del contribuente, le pronunce espresse dalla Corte di Cassazione, che incidono sull'ambito applicativo di disposizioni fiscali, non rilevano per i rapporti giuridici pregressi, formatisi nel rispetto della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali precedenti.
*7. 67. Stradella, Armosino.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) a tutela del principio del legittimo affidamento del contribuente, le pronunce espresse dalla Corte di Cassazione, che incidono sull'ambito applicativo di disposizioni fiscali, non rilevano per i rapporti giuridici pregressi, formatisi nel rispetto della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali precedenti.
*7. 251. Lupi, Bernardo, Toccafondi.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile», sono soppresse.
7. 287. Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-quater) all'articolo 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo

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il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. La commissione regionale può sospendere, su istanza del ricorrente, l'esecuzione della sentenza della commissione provinciale se da essa può derivargli un danno grave ed irreparabile applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47.
7. 286. Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
«h-bis) gli atti di cui alla lettera a) sono emanati, a pena di nullità, previa richiesta scritta, comunicata al contribuente anche per lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente del Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. A pena di nullità, l'Amministrazione finanziaria deve specificamente motivare l'avviso di accertamento dando conto delle ragioni per le quali sono stati disattesi i chiarimenti o le prove documentali fornite dal contribuente ed indicando le imposte o le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni dovute».
*7. 285. Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) gli atti di cui alla lettera a) sono emanati, a pena di nullità, previa richiesta scritta, comunicata al contribuente anche per lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente del Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. A pena di nullità, l'Amministrazione finanziaria deve specificamente motivare l'avviso di accertamento dando conto delle ragioni per le quali sono state disattesi i chiarimenti o le prove documentali fornite dal contribuente ed indicando le imposte o le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni dovute».
*7. 319. D'Amico, Polledri, Montagnoli, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bitonci, Laura Molteni.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis)
all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, le parole: «settantadue» sono sostituite dalle parole: «centoventi» e al comma 3, la lettera c) è sostituta dalla seguente: «c) qualora il mancato pagamento di una o più rate sia determinato da un comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica, il debitore può concordare con l'agente della riscossione un nuovo piano di rateazione».
7. 323. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:
n-bis) al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, apportare le seguenti modifiche:
1) l'articolo 13 è soppresso;
2) all'articolo 14 le seguenti parole: «salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento» sono soppresse.
7. 14. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

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Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:
n-bis) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
1) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 4 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e che è a carico del debitore:
a) in misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario»;
2) il comma 2 è soppresso;
3) il comma 6 è soppresso;
4) il comma 7-ter è soppresso.
7. 13. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:
n-bis) dopo il comma 2 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere il seguente:
«2-bis. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria di cui al presente articolo è preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva. Solo dopo trenta giorni da tale notifica si può procedere all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore».
7. 12. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:
n-bis) sostituire il comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con il seguente:
«1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 20.000 euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
7. 11. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) le controversie tributarie pendenti, nelle quali il contribuente sia risultato non soccombente nel primo grado di giudizio, possono essere estinte mediante il pagamento di un importo pari al 5 per cento della maggiore imposta accertata, al netto di sanzioni e interessi. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti in corso restano sospesi sino alla scadenza del suddetto termine. Il pagamento del suddetto importo definisce la controversia pendente anche con riferimento agli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi. Con specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative per la definizione delle controversie pendenti.
*7. 66. Stradella, Armosino.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) le controversie tributarie pendenti, nelle quali il contribuente sia risultato non soccombente nel primo grado di

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giudizio, possono essere estinte mediante il pagamento di un importo pari al 5 per cento della maggiore imposta accertata, al netto di sanzioni e interessi. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti in corso restano sospesi sino alla scadenza del suddetto termine. Il pagamento del suddetto importo definisce la controversia pendente anche con riferimento agli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi. Con specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative per la definizione delle controversie pendenti.
*7. 250. Lupi, Bernardo, Toccafondi.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis). all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis). Previa acquisizione del consenso dell'ente impositore, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di compatibilità ai fini del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'agente della riscossione può concedere un aumento del numero di rate di cui al comma 1 in casi di particolare necessità. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è definita la casistica nell'ambito della quale devono rientrare le fattispecie di particolare necessità di cui al periodo precedente. Dall'applicazione della norma di cui ai precedenti periodi non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».
«n-ter). all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti «dei commi 1 e 1-bis».
7. 204. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis, sostituire le parole: avvenga mediante carte di credito con le seguenti: avvenga mediante assegni, bonifici bancari, carte di credito.
* 7. 37. Bernardo, Vignali.

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis, sostituire le parole: avvenga mediante carte di credito con le seguenti: avvenga mediante assegni, bonifici bancari, carte di credito.
* 7. 127. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis, sostituire le parole: avvenga mediante carte di credito con le seguenti: avvenga mediante assegni, bonifici bancari, carte di credito.
* 7. 170. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis, sostituire le parole: avvenga mediante carte di credito con le seguenti: avvenga mediante assegni, bonifici bancari, carte di credito.
* 7. 214. Marchignoli.

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Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis, sostituire le parole: avvenga mediante carte di credito con le seguenti: avvenga mediante assegni, bonifici bancari, carte di credito.
* 7. 265. Del Tenno.

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis, sostituire le parole: avvenga mediante carte di credito con le seguenti: avvenga mediante assegni, bonifici bancari, carte di credito.
* 7. 341. Forcolin, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis dopo le parole: avvenga mediante aggiungere le seguenti: assegni circolari, bancari, bonifici.
7. 304. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera o), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione delle operazioni previsto dal comma 1 i soggetti esonerati dagli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
7. 92. Brugger, Zeller.

Al comma 2, lettera p), capoverso comma 4 dopo le parole: previsto dal presente regolamento aggiungere le seguente:; resta ferma, in ogni caso, la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto».
7. 305. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera p), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L'annotazione distinta di questi acquisti nel registro previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche con documento riepilogativo di cui all'articolo 6, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, assume gli effetti di cui al comma 2».
7. 106. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente: q) le lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, sono soppresse;

Conseguentemente, dopo la lettera r) inserire la seguente:
r-bis) per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge la mancanza della comunicazione della data di inizio dei lavori all'Ufficio delle entrate, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dell'espressa indicazione in fattura del costo relativo alla manodopera non comporta la decadenza dal diritto alle detrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;.
7. 100. Zeller, Brugger.

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis). L'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
7. 69. Stradella, Armosino.

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Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
«r-bis). per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge la mancanza della comunicazione della data di inizio dei lavori all'Ufficio delle entrate e dell'espressa indicazione in fattura del costo relativo alla manodopera non comporta la decadenza dal diritto alle detrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;».
7. 101. Zeller, Brugger.

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis). All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.
r-ter). All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti.».
7. 109. Zeller, Brugger.

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
«r-bis. all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole «non sia superiore a euro 516,46» con le seguenti: «non sia superiore a euro 1.000».
7. 105. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: è stato ricevuto con le seguenti: è stato registrato.
* 7. 43. Bernardo, Vignali.

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: è stato ricevuto con le seguenti: è stato registrato.
* 7. 140. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: è stato ricevuto con le seguenti: è stato registrato.
* 7. 168. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: è stato ricevuto con le seguenti: è stato registrato.
* 7. 259. Del Tenno.

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: è stato ricevuto con le seguenti: è stato registrato.
* 7. 211. Marchignoli.

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
s-bis) all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5, sostituire le parole: non è superiore a 516,46 euro con le seguenti: non è superiore a 1.000 euro.
7. 104. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera t), sostituire il numero 2 con il seguente:
2) all'articolo 30 del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

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modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
15-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento, effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, al numero 3, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 15-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. 74. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2 dopo la lettera t) inserire la seguente:
t-bis). Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aggiunto in fine il seguente periodo:
Il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi si intende riconosciuto alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 non operanti in zone svantaggiate, proporzionalmente al conferimento dei soci aventi aziende situate in zone di montagna o svantaggiate».

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, lettera t-bis) pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.
2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-quater, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si

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provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
7. 194. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera t) aggiungere le seguenti:
t-bis). Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi si intende riconosciuto alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 non operanti in zone svantaggiate, proporzionalmente al conferimento dei soci aventi aziende situate in zone di montagna o svantaggiate».
t-ter). All'onere derivante dall'attuazione della lettera t-bis pari a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
7. 182. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Antonio Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
t-bis). Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aggiunto in fine il seguente periodo: Il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi si intende riconosciuto alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 non operanti in zone svantaggiate, proporzionalmente a1 conferimento dei soci aventi aziende situate in zone di montagna o svantaggiate».
7. 119. Beccalossi.

Al comma 2, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
t-bis) Al fine di garantire che la solidarietà si ricolleghi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa, nei casi in cui sussista obbligazione solidale posta a carico delle parti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 231 per il pagamento dell'imposta dovuta, Equitalia Spa, nell'esercizio dell'attività di riscossione del tributo, è tenuta ad agire, in prima istanza, nei confronti dei beni dai quali si è generata la solidarietà passiva dei coobbligati.
7. 25. Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere le seguenti:
t-bis). Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che l'INAIL, ai fini dell'avvio del procedimento di accertamento dell'esposizione all'amianto, si avvale dell'estratto di matricola ovvero della fotocopia autenticata del libretto di navigazione quale documento sostitutivo del curriculum lavorativo previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004».
t-ter). All'onere derivante dall'attuazione della lettera, valutato in 11 milioni di euro per l'anno 2011, in 5,5 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 7 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai

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sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. 306. Fedriga, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
t-bis). Le quote di cui alla legge 26 giugno 1973 n. 311 sono riscosse dagli enti previdenziali attivando le medesime modalità e procedure utilizzate per la riscossione della contribuzione obbligatoria.
7. 163. Poli, Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, dopo la lettera t), inserire la seguente:
t-bis). Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, in attuazione del piano di verifiche straordinario di cui al decreto legge 25 giugno, 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 183, e successive modificazioni, gli enti territoriali hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento pari al 20 per cento dei risparmi derivanti dalle verifiche effettuate riscossi a titolo definitivo.
7. 294. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri e Simonetti.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 2) aggiungere seguente:
2-bis). al comma 4, le parole: «anche di una sola rata» sono sostituite dalle seguenti: «di un numero di rate complessivamente superiore a due» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il mancato pagamento riguardi un numero di rate non superiore a due, le rate non pagate sono versate dal contribuente rispettivamente allo spirare del trimestre o dei trimestri successivi al termine dell'originario periodo di dilazione previsto ai sensi del comma 1 del presente articolo.»
7. 156. Antonio Pepe.

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:
u-bis) all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «interessi di mora» sono aggiunte le seguenti: «, calcolati esclusivamente sull'ammontare delle imposte o delle maggiori imposte dovute e delle relative sanzioni,»
7. 154. Antonio Pepe.

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:
u-bis). all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2-bis. L'iscrizione di ipoteca ai sensi del presente articolo è contestualmente notificata dal concessionario al proprietario dell'immobile».
7. 340. Antonio Pepe.

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:
u-bis). all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, sono aggiunti, i seguenti:
1-bis. Qualora la somma iscritta a ruolo è inferiore a duemila euro, il concessionario non procede ad espropriazione forzata ai sensi dei Capi II e III del presente titolo, ed è tenuto ad inviare al debitore solleciti di pagamento.
1-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis».
7. 155. Antonio Pepe.

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Al comma 2 lettera v) aggiungere la seguente:
v-bis). al fine di consentire ai contribuenti a basso reddito l'adempimento degli obblighi tributari, agevolando in particolare quanti sono stati colpiti più duramente dalla crisi economica e occupazionale degli ultimi anni, per i contribuenti individuali con reddito inferiore ai quindicimila euro annui, come risultanti dall'indicatore di stato economico equivalente, sono introdotte le seguenti disposizioni:
1) sono aboliti gli interessi di mora applicati ai piani di rateizzazione dei debiti tributari;
2) all'accettazione del piano di rateizzazione, sono cancellate d'ufficio tutte le misure cautelari iscritte dai concessionari della riscossione;
3) la somma rateizzabile, sia con il concessionario della riscossione che in via amministrativa con gli enti impositori, non potrà eccedere il quinto del reddito mensile dichiarato, salvo l'adesione volontaria da parte dell'impresa o del contribuente a versare una somma maggiore.
7. 116. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:
v-bis) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «sessantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti «centoventesimo giorno».
7. 234. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera v) inserire la seguente:
v-bis) all'articolo 17, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. L'aggio di cui al comma 1 non è dovuto sugli interessi per la dilazione di pagamento di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.
7. 230. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:
v-bis) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, le parole «nove per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sette per cento»;
2) al comma 1, lettera a) le parole: «in misura del 4,65 per cento» sono sostituite dalle seguenti «in misura del 3,65 per cento».
7. 237. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
v-bis) Qualora, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, ovvero a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risultano dovute somme a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e sanzioni, è data facoltà ai datori di lavoro debitori di optare per il pagamento del 50 per cento delle somme complessivamente dovute, a condizione che amplino la base occupazionale in ragione di un neo assunto ogni quindici dipendenti, con contratto subordinato per un periodo non inferiore a trentasei mesi.
7. 301. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

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Al comma 2, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:
aa-bis). Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto un seguente numero.
128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero è destinata ad attività agrituristiche, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella.
7. 95. Brugger, Zeller.

Al comma 2, sostituire la lettera cc), con la seguente:
cc) All'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Le disposizioni recate dai commi 1 e 5 del presente articolo trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso.
7. 75. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, lettera cc) apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «indipendentemente dal numero delle unità immobiliari riconducibili allo stesso,»
b) aggiungere infine il seguente periodo:
«Nel caso di somministrazione di gas nei confronti di condomini, cooperative di abitanti di edifici che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo il limite dei 480 metri cubi annui va riferito e conteggiato, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 10 per cento, alle singole utenze che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti. Ove l'utente allacciato all'impianto centralizzato fruisca contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione di gas metano destinato come combustibile per usi civili è sua facoltà optare per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata in una delle due forniture».
7. 207. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera cc) apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: indipendentemente dal numero delle unità immobiliari riconducibili allo stesso,.
b) aggiungere infine il seguente periodo:
«Nel caso di somministrazione di gas nei confronti di condomini, cooperative di abitanti di edifici che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo il limite dei 480 metri cubi annui va riferito e conteggiato, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 10 per cento, alle singole utenze che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti».
7. 206. Fluvi, Baretta.

Al comma 2 alla lettera cc) aggiungere in fine il seguente periodo: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno del 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

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aggiungere alla fine le parole: «, nonché ai soggetti che producono oli lubrificanti dalla rigenerazione degli oli usati.
7. 327. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2 alla lettera cc), aggiungere in fine il seguente periodo:
Al comma 16 dall'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, da legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: e 5 milioni di euro» sono sostituiti con le seguenti: «quelli previsti dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990.
7. 328. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera cc), inserire la seguente:
cc-bis) Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti è incentivato il trasporto fluviale del Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) - con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dell'Accordo ADN 2007 - attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto dello scafo. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalità per l'erogazione dei contributi nonché per la formazione e la certificazione professionale degli addetti al trasporto merci pericolose per vie navigabili. Per l'attribuzione degli incentivi sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2011, 8 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni per l'anno 2013 a valere sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 329. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:
cc-bis). Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto:
1) sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto d 1 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».
2) Il punto 15) della Tabella A, Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è modificato come segue: «paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580 senza aggiunta di miele, uova o formaggio;
3) le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della conversione, del presente decreto.
7. 325. Pini, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera cc) inserire la seguente:
cc-bis) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in

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vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per:
a) estendere gli incentivi di cui al Capo II del Titolo V del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, concernenti la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati ad idrogeno ottenuto a partire da fonti rinnovabili;
b) estendere gli incentivi di cui al Capo III del Titolo V del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, concernenti la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, all'energia termica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno ottenuto a partire da fonti rinnovabili che sia utilizzata per il riscaldamento di spazi, la produzione di vapore, di acqua calda ad uso igienico-sanitario o per l'uso in processi di lavorazione;
c) prevedere che, qualora l'idrogeno sia prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, gli incentivi di cui alle lettere a) e b) siano concessi proporzionalmente al risparmio energetico ottenuto, in modo tale da incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria.
7. 320. Buonanno, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera dd), sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 1o gennaio.
7. 190.Vannucci.

Al comma 2, dopo la lettera dd) aggiungere la seguente:
dd-bis) alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1o gennaio 2002, e al 6 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1991, n. 241»;
2) all'articolo 7, il comma 2 , è sostituito dal seguente:
«2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. 8.Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 2 dopo la lettera dd) aggiungere la seguente:
dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalità di cui alla precedente lettera sono incluse le società di capitoli i cui beni per il periodo di applicazione della normativa di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato lo piena titolarità.
7. 111.Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera dd) aggiungere la seguente:
dd-bis) l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio prevista all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è estesa anche a coloro che hanno acquistato l'immobile nell'anno 2007. La previsione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dall'anno 2011.
7. 291.Soglia.

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Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) nell'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato a produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
2-ter. La disposizione dei precedenti periodi non si applica ai produttori agricoli ivi indicati, che optino per l'applicazione dell'imposta secondo l'articolo 17, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. Per le prestazioni di servizi imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
7. 93.Brugger, Zeller.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 242.Graziano, Picierno.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi».
7. 240.Graziano, Picierno.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso,» sono soppresse.
7. 239.Graziano, Picierno.

Al comma 2 dopo la lettera gg) inserire le seguenti:
gg-bis) All'articolo 19 del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«2-bis. Il debito viene ripartito in un numero di rate mensili determinato, anche in ragione alla situazione economica familiare

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del contribuente, secondo criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare».
gg-ter) Le disposizioni della lettera gg-bis) si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-quater, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
7. 164.Libè, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Anna Teresa Formisano, Delfino, Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:
gg-bis) All'articolo 19 del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«2-bis. Il debito viene ripartito in un numero di rate mensili determinato, anche in ragione alla situazione economica familiare del contribuente, secondo criteri

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definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare».
gg-ter) Le disposizioni di cui alla lettera gg-bis) si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*7. 146.Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:
gg-bis) All'articolo 19 del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«2-bis. Il debito viene ripartito in un numero di rate mensili determinato, anche in ragione alla situazione economica familiare del contribuente, secondo criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare».
gg-ter) Le disposizioni di cui alla lettera gg-bis) si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*7. 273.Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:
gg-bis) All'articolo 19 del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«2-bis. Il debito viene ripartito in un numero di rate mensili determinato, anche in ragione alla situazione economica familiare del contribuente, secondo criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare».
gg-ter) Le disposizioni di cui alla lettera gg-bis) si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*7. 224.Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:
gg-bis) All'articolo 19 del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«2-bis. Il debito viene ripartito in un numero di rate mensili determinato, anche in ragione alla situazione economica familiare del contribuente, secondo criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare».
gg-ter) Le disposizioni di cui alla lettera gg-bis) si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*7. 331.Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

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Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:
gg-bis) All'articolo 19 del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«2-bis. Il debito viene ripartito in un numero di rate mensili determinato, anche in ragione alla situazione economica familiare del contribuente, secondo criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare».
gg-ter) Le disposizioni di cui alla lettera gg-bis) si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*7. 30.Berardi, Vignali.

Al comma 2 dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulle somme iscritte a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «riferibili ai tributi non versati».
**7. 332.Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2 dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulle somme iscritte a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «riferibili ai tributi non versati».
**7. 225.Calvisi, Schirru.

Al comma 2 dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulle somme iscritte a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «riferibili ai tributi non versati».
**7. 147.Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2 dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulle somme iscritte a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «riferibili ai tributi non versati».
**7. 274.Del Tenno.

Al comma 2 dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulle somme iscritte a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «riferibili ai tributi non versati».
**7. 57.Cicu.

Al comma 2 dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulle somme iscritte a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «riferibili ai tributi non versati».
**7. 29.Berardi, Vignali.

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Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
Dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulle somme iscritte a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «riferibili ai tributi non versati».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-quater, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
7. 161.Libè, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Anna Teresa Formisano, Delfino, Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è abrogato.
7. 241.Graziano, Picierno.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «alla media

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dei tassi bancari attivi», aggiungere le seguenti: «diminuita di un punto percentuale».
7. 326.Reguzzoni, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 602 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore di cui agli articoli 68 e 79 del presente decreto. All'atto di cessione interviene l'Agente della riscossione al quale è interamente versato il corrispettivo. Le eccedenze rispetto al debito vengono rimborsate al debitore entro dieci giorni lavorativi dall'incasso.
7. 228. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 602 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. È fatto divieto di pignoramento dei beni strumentali, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. 229. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.» sono aggiunte le seguenti: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».
* 7. 41. Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.» sono aggiunte le seguenti: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».
* 7. 169. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.» sono aggiunte le seguenti: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».
* 7. 212. Marchignoli.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.» sono aggiunte le seguenti: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di

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un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».
* 7. 261. Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.» sono aggiunte le seguenti: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».
* 7. 142. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
hh) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare sino a che l'importo del credito vantato non sia pari alla metà del valore di mercato del bene, qualora il bene di proprietà del debitore da espropriare sia un fabbricato di civile abitazione e il debitore risulti dai registri anagrafici residente presso l'immobile medesimo».
7. 53. Cicu.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) il comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il molo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede, se l'importo complessivo del credito supera complessivamente 50.000 euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
7. 54. Cicu.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'immobile sul quale è consentita l'ipoteca legale di cui al comma 1, è soggetto ad inalienabilità assoluta da parte del debitore e dei suoi eredi, fatta salva la vendita finalizzata all'estinzione dell'intero debito iscritto a ruolo».
7. 227. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 86, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei beni mobili» sono aggiunte le seguenti: «diversi da quelli utilizzati nell'esercizio della professione o d'impresa.
*7. 334. Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 86, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei beni mobili» sono aggiunte le seguenti: «diversi da quelli utilizzati nell'esercizio della professione o d'impresa.
*7. 276. Del Tenno.

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Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 86, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei beni mobili» sono aggiunte le seguenti: «diversi da quelli utilizzati nell'esercizio della professione o d'impresa.
*7. 226. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 86, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei beni mobili» sono aggiunte le seguenti: «diversi da quelli utilizzati nell'esercizio della professione o d'impresa.
*7. 160. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
hh) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei beni mobile» sono aggiunte le seguenti: «diversi da quelli utilizzati nell'esercizio della professione o d'impresa.
*7. 55. Cicu.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 86, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei beni mobili» sono aggiunte le seguenti: «diversi da quelli utilizzati nell'esercizio della professione o d'impresa.
*7. 27. Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis). Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «iscritti in pubblici registri», sono aggiunte le seguenti: «purché non strumentali all'attività di impresa».
7. 298. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire la seguente:
gg-bis) l'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è abrogato.
7. 292. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:
gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.» sono soppresse;
gg-ter) il comma 385 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: «Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, determina, limitando al massimo l'aggravio per i contribuenti, modalità, termine annuale ed elementi, contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983,

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n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate».
* 7. 45. Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:
gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica entro li giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.» sono soppresse;
gg-ter) il comma 385 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: «Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, determina, limitando al massimo l'aggravio per i contribuenti, modalità, termine annuale ed elementi, contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), dei decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate.».
* 7. 138. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:
gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.» sono soppresse;
gg-ter) il comma 385 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: «Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, determina, limitando al massimo l'aggravio per i contribuenti, modalità, termine annuale ed elementi, contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate.».
* 7. 167. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire le seguenti:
gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.» sono soppresse;
gg-ter) il comma 385 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: «Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, determina, limitando al massimo l'aggravio per i contribuenti, modalità, termine annuale ed elementi, contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate.».
* 7. 210. Marchignoli.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: alla lettera gg) sostituire le

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parole: medesima data. con le seguenti: medesima data; dopo la lettera gg) inserire le seguenti:
gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.» sono soppresse;
gg-ter) il comma 385 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: «Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, determina, limitando al massimo l'aggravio per i contribuenti, modalità, termine annuale ed elementi, contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate.».
* 7. 257. Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.» sono sostituite dalle seguenti: «i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta entro l'ultimo giorno del mese di effettuazione, rispettivamente, delle liquidazioni periodiche mensili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e delle liquidazioni periodiche trimestrali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente ai primi tre trimestri, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per le dichiarazioni ricevute nel quarto trimestre.».
** 7. 47. Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.» sono sostituite dalle seguenti: «i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta entro l'ultimo giorno del mese di effettuazione, rispettivamente, delle liquidazioni periodiche mensili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e delle liquidazioni periodiche trimestrali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente ai primi tre trimestri, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per le dichiarazioni ricevute nel quarto trimestre.».
** 7. 137. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.» sono sostituite dalle seguenti: «i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta entro l'ultimo giorno del mese di effettuazione, rispettivamente, delle liquidazioni periodiche mensili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e delle liquidazioni periodiche trimestrali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente ai

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primi tre trimestri, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per le dichiarazioni ricevute nel quarto trimestre.».
** 7. 209. Marchignoli.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.» sono sostituite dalle seguenti: «i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta entro l'ultimo giorno del mese di effettuazione, rispettivamente, delle liquidazioni periodiche mensili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e delle liquidazioni periodiche trimestrali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente ai primi tre trimestri, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per le dichiarazioni ricevute nel quarto trimestre.».
** 7. 256. Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere la seguente:
gg-bis) all'articolo 1 delle Tariffe Parte II allegate al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis). Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi del precedente comma 1 lettera b), le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento poste in essere in funzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché le operazioni di consolidamento dei debiti effettuate sempre ai sensi dell'articolo 67, comma 3 e dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942.
7. 245. Boccia.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) Nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Fermo quanto previsto al comma 1, le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate con riferimento ai redditi di cui al capo VI, sono scomputate dall'imposta dovuta di cui al comma 1, anche se non riferibili ai redditi che hanno concorso alla formazione del reddito complessivo nel periodo d'imposta purché operate entro la fine del medesimo periodo d'imposta.
* 7. 264. Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) Nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Fermo quanto previsto al comma 1, le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate con riferimento ai redditi di cui al capo VI, sono scomputate dall'imposta dovuta di cui al comma 1, anche se non riferibili ai redditi che hanno concorso alla formazione del reddito complessivo nel periodo d'imposta purché operate entro la fine del medesimo periodo d'imposta.
* 7. 126. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) Nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

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1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate con riferimento ai redditi di cui al capo VI, sono scomputate dall'imposta dovuta di cui al comma 1, anche se non riferibili ai redditi che hanno concorso alla formazione del reddito complessivo nel periodo d'imposta purché operate entro la fine del medesimo periodo d'imposta.
* 7. 38. Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:
gg-bis) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:
5-ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 105-bis, non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende o immobili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 a condizione che siano reinvestite, entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, per le finalità previste dalla medesima legge.
5-quater. I conferimenti di aziende o immobili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 in fondi comuni d'investimento immobiliari che perseguano esclusivamente finalità di edilizia sociale previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
5-quinquies. Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate mediante cessione delle quote in fondi comuni d'investimento immobiliare detenute a seguito dei conferimenti di cui al comma precedente, a condizione siano reinvestite entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo per le finalità di edilizia sociale previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 338.
5-sexies. Dall'applicazione dei commi da 5-ter a 5-quinquies non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
gg-ter) all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
** 7. 76. Germanà.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:
gg-bis) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:
5-ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 105-bis, non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende o immobili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 a condizione che siano reinvestite, entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, per le finalità previste dalla medesima legge.
5-quater. I conferimenti di aziende o immobili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 in fondi comuni d'investimento immobiliari che perseguano esclusivamente finalità di

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edilizia sociale previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
5-quinquies. Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate mediante cessione delle quote in fondi comuni d'investimento immobiliare detenute a seguito dei conferimenti di cui al comma precedente, a condizione siano reinvestite entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo per le finalità di edilizia sociale previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 338.
5-sexies. Dall'applicazione dei commi da 5-ter a 5-quinquies non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
gg-ter) all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
** 7. 26. Vignali.

Al comma 2, aggiungere, dopo la lettera g) la seguente:
gg-bis) al comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta la seguente lettera:
i-bis) i terreni attrezzati ad uso discarica per tutto il periodo della gestione operativa e post operativa, con esclusione di quelli sede di impianti di trattamento.
7. 278. Torrisi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) la lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è sostituita dalla seguente:
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché i fabbricati rurali, anche se iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla loro categoria catastale, per i quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 597, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
7. 98. Brugger, Zeller.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma lettera e) dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.
7. 99. Brugger, Zeller.

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Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:
gg-bis) all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:
3-bis) Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto. II prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).
gg-ter) all'articolo 3, comma 4, del decreto del ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane».
* 7. 157. Poli, Ruggeri, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire le seguenti:
gg-bis) all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:
3-bis) Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).
gg-ter) all'articolo 3, comma 4, del decreto del ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane».
* 7. 243. Fluvi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) Le istanze pendenti per la restituzione ai soggetti danneggiati delle somme di cui al comma 90 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni e integrazioni, in base alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono risolte con il versamento, da parte degli enti previdenziali e assistenziali, della somma complessivamente dovuta, ridotta del 20 per cento, senza alcun addebito di spese legali e di giustizia, entro centottanta giorni dalla loro presentazione. Dette somme possono anche essere utilizzate in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

Conseguentemente, all'articolo 11 comma 2:
a) dopo le parole «gg)» aggiungere le seguenti «gg-bis»; sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «120 milioni»;
b) dopo la lettera b) inserire la seguente «b-bis) quanto ai maggiori oneri di cui alla lettera gg-bis) pari a euro 20 milioni per l'anno 2011, si provvede mediate riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente , relative alle autorizzazioni

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di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».
7. 85. Scilipoti.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: dopo la lettera gg) inserire le seguenti:
gg-bis) all'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto».
2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
3-bis. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante. «La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato».
gg-ter) al comma 4, dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo».
2) è aggiunto infine il seguente periodo: «La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato».
gg-quater) al comma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato».
* 7. 263. Del Tenno.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: dopo la lettera gg) inserire le seguenti:
gg-bis) all'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto».
2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
3-bis. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa,

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il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante. «La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato».
gg-ter) al comma 4, dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo».
2) è aggiunto infine il seguente periodo: «La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato».
gg-quater) al comma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato».
* 7. 339. Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:
gg-bis) all'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto».
2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
3-bis. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante. «La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato».
gg-ter) al comma 4, dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo».
2) è aggiunto infine il seguente periodo:
«La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un

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massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato».
gg-quater) al camma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato».
* 7. 39. Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:
gg-bis) all'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto».
2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
3-bis. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante. «La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato».
gg-ter) al comma 4, dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo».
2) è aggiunto infine il seguente periodo: «La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato».
gg-quater) al camma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato».
* 7. 125. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'attività dei concessionari

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viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione»;
3) al comma 6, dopo le parole: «spese relative» sono aggiunte le seguenti: «alla formazione della cartella e».
** 7. 56. Cicu.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione»;
3) al comma 6, dopo le parole: «spese relative» sono aggiunte le seguenti: «alla formazione della cartella e».
** 7. 333. Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione»;
3) al comma 6, dopo le parole: «spese relative» sono aggiunte le seguenti: «alla formazione della cartella e».
** 7. 275. Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione»;

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3) al comma 6, dopo le parole: «spese relative» sono aggiunte le seguenti: «alla formazione della cartella e».
** 7. 148. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione»;
3) al comma 6, dopo le parole: «spese relative» sono aggiunte le seguenti: «alla formazione della cartella e».
** 7. 159. Libè, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Anna Teresa Formisano, Delfino, Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione»;
3) al comma 6, dopo le parole: «spese relative» sono aggiunte le seguenti: «alla formazione della cartella e».
** 7. 28. Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore»;
b) al comma 6, dopo le parole: «spese relative» sono aggiunte le seguenti: «alla formazione della cartella e».
** 7. 233. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, le parole: «lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;

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2) nel comma 2 le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «700.000 euro».
* 7. 166. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel comma 1, le parole: «lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;
2) nel comma 2 le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «700.000 euro».
* 7. 49. Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel comma 1, le parole: «lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;
2) nel comma 2 le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «700.000 euro».
* 7. 208. Marchignoli.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel comma 1, le parole: «lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;
2) nel comma 2 le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «700.000 euro».
* 7. 254. Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, le parole: «lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;
2) nel comma 2 le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «700.000 euro».
*7. 337. Comaroli, Bitonci, Polledri, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel comma 1, le parole: «lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;
2) nel comma 2 le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «13700.000 euro».
*7. 135. Raisi, Proietti Cosimi.

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Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente lettera:
gg-bis) l'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
**7. 338. Simonetti, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, D'Amico.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente lettera:
gg-bis) l'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
**7. 260. Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente lettera:
gg-bis) l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
**7. 141. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente lettera:
gg-bis) l'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
**7. 42. Bernardo, Vignali.

Dopo il comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) All'articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «da casalinghe» sono aggiunte le seguenti: «, da persone iscritte regolarmente nella assicurazione obbligatoria.»
7. 96. Brugger, Zeller.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere la seguente:
gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppresse le parole: «, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza».
7. 347. Germanà.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) Al comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
*7. 128. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) Al comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
*7. 266. Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) Al comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
*7. 36. Bernardo, Vignali.

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Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti parole «31 dicembre 2010»;
2) le parole «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti parole «30 settembre 2011»;
3) le parole «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti parole «1o gennaio 2011»;
4) le parole «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti parole «16 dicembre 2011»;
5) le parole «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti parole «16 febbraio 2012»;
6) le parole «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti parole «16 maggio 2010».
**7. 48. Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti parole «31 dicembre 2010»;
2) le parole «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti parole «30 settembre 2011»;
3) le parole «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti parole «1o gennaio 2011»;
4) le parole «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti parole «16 dicembre 2011»;
5) le parole «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti parole «16 febbraio 2012»;
6) le parole «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti parole «16 maggio 2010».
**7. 136. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti parole «31 dicembre 2010»;
2) le parole «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti parole «30 settembre 2011»;
3) le parole «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti parole «1o gennaio 2011»;
4) le parole «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti parole «16 dicembre 2011»;
5) le parole «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti parole «16 febbraio 2012»;
6) le parole «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti parole «16 maggio 2010».
**7. 255. Del Tenno.

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Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere la seguente:
gg-bis) all'articolo 99, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo le parole: «alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente» sono aggiunte le seguenti: «e alla cassa edile territorialmente competente».
*7. 64. Stradella, Armosino.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere la seguente:
gg-bis) all'articolo 99, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo le parole: «alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente» sono aggiunte le seguenti parole: <e alla cassa edile territorialmente competente>.
*7. 81. Moffa, Gianni.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente lettera:

gg-bis)
L'articolo 157, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 81 del 2008 è sostituito dal seguente: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 99, comma 1, 101 comma 1, primo periodo».
**7. 63. Stradella, Armosino.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente lettera:

gg-bis)
L'articolo 157, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 81 del 2008 è sostituito dal seguente: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 99, comma 1, 101 comma 1, primo periodo».
**7. 82. Moffa, Gianni.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) L'Allegato XII del decreto legislativo 9 agosto 2008, n. 81 è sostituito dal seguente:
Allegato XII

Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99.

1. Data della comunicazione e data del successivo aggiornamento.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) pubblico o privato; (i) persona fisica [Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo]; (i) nonché persona giuridica se esistente [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].
4. Natura dell'opera, descrizione dei lavori; per lavori privati: indicazione della tipologia del titolo abilitativo, numero protocollo pratica edilizia di riferimento e Amministrazione concedente; per lavori pubblici: codice identificativo della gara o dell'appalto.
5. Responsabile dei lavori Nome (i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo.
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
12. Identificazione dell'impresa affidataria già selezionata [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta

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INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].
13. Identificazione delle imprese esecutrici già selezionate [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].
14. Identificazione dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale o partita IVA indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].
15. Ammontare complessivo presunto dei lavori (euro).
*7. 65. Stradella, Armosino.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) L'Allegato XII del decreto legislativo 9 agosto 2008, n. 81 è sostituito dal seguente:
Allegato XII

Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99.

1. Data della comunicazione e data del successivo aggiornamento.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) pubblico o privato; (i) persona fisica [Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo]; (i) nonché persona giuridica se esistente [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].
4. Natura dell'opera, descrizione dei lavori; per lavori privati: indicazione della tipologia del titolo abilitativo, numero protocollo pratica edilizia di riferimento e Amministrazione concedente; per lavori pubblici: codice identificativo della gara o dell'appalto.
5. Responsabile dei lavori Nome (i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo.
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
12. Identificazione dell'impresa affidataria già selezionata [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].
13. Identificazione delle imprese esecutrici già selezionate [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].
14. Identificazione dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale o partita IVA indirizzo, numero iscrizione

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CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].
15. Ammontare complessivo presunto dei lavori (euro).
*7. 83. Moffa, Gianni.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) Il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), del citato articolo 9.
**7. 9. Di Giuseppe, Rota, Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) Il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), del citato articolo 9.
**7. 121. Beccalossi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) Il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), del citato articolo 9.
**7. 189. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «unità immobiliari, anche iscritte

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o iscrivibili nel catasto fabbricati,», sono inserite le seguenti: «indipendentemente dalla categoria catastale,».
*7. 122. Beccalossi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati,», sono inserite le seguenti: «indipendentemente dalla categoria catastale,».
*7. 181. Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, dopo la lettera gg), 1 aggiungere la seguente:
gg-bis) All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati,», sono inserite le seguenti: «indipendentemente dalla categoria catastale,».
*7. 183. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo superiore a euro 300».
**7. 262. Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo superiore a euro 300».
**7. 40. Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo superiore a euro 300».
**7. 143. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo superiore a euro 300».
**7. 213. Marchignoli.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire le seguenti:
gg-bis) Le operazioni effettuate nei confronti di operatori comunitari da parte del contribuente nazionale che ha operato in mancanza dell'inserimento della propria posizione IVA nell'elenco VIES, come previsto dal Provvedimento del direttore

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dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010 riguardante le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, sono considerate operazioni interne assoggettate all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo le ordinarie regole del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le operazioni ricevute da operatori comunitari da parte del contribuente nazionale che ha operato in mancanza dell'inserimento della propria posizione IVA nell'elenco VIES, come previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010 riguardante le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, sono assoggettate alle norme del Paese UE del fornitore comunitario. I contribuenti sono ammessi a computare l'imposta sul valore aggiunto addebitata dai loro fornitori, tra i componenti negativi di reddito ai sensi dell'articolo 99 del Testo unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
gg-ter) Sono fatti salvi e non si rendono applicabili sanzioni riguardo i comportamenti posti in essere dai contribuenti che, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano effettuato acquisti o cessioni di beni intracomunitarie ovvero abbiano ricevuto o effettuato presso operatori comunitari prestazioni di servizi, con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in virtù di una erronea presenza nell'elenco VIES o di una errata esclusione dal medesimo elenco VIES.
*7. 139. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire le seguenti:
gg-bis) Le operazioni effettuate nei confronti di operatori comunitari da parte del contribuente nazionale che ha operato in mancanza dell'inserimento della propria posizione IVA nell'elenco VIES, come previsto dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010 riguardante le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, sono considerate operazioni interne assoggettate all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo le ordinarie regole del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le operazioni ricevute da operatori comunitari da parte del contribuente nazionale che ha operato in mancanza dell'inserimento della propria posizione IVA nell'elenco VIES, come previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010 riguardante le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, sono assoggettate alle norme del Paese UE del fornitore comunitario. I contribuenti sono ammessi a computare l'imposta sul valore aggiunto addebitata dai loro fornitori, tra i componenti negativi di reddito ai sensi dell'articolo 99 del Testo unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
gg-ter) Sono fatti salvi e non si rendono applicabili sanzioni riguardo i comportamenti posti in essere dai contribuenti che, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano effettuato acquisti o cessioni di beni intracomunitarie ovvero abbiano ricevuto o effettuato presso operatori comunitari prestazioni di servizi, con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in virtù di una erronea presenza nell'elenco VIES o di una errata esclusione dal medesimo elenco VIES.
*7. 258. Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire le seguenti:
gg-bis) Le operazioni effettuate nei confronti di operatori comunitari da parte del contribuente nazionale che ha operato in mancanza dell'inserimento della propria

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posizione IVA nell'elenco VIES, come previsto dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010 riguardante le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, sono considerate operazioni interne assoggettate all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo le ordinarie regole del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le operazioni ricevute da operatori comunitari da parte del contribuente nazionale che ha operato in mancanza dell'inserimento della propria posizione IVA nell'elenco VIES, come previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010 riguardante le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, sono assoggettate alle norme del Paese UE del fornitore comunitario. I contribuenti sono ammessi a computare l'imposta sul valore aggiunto addebitata dai loro fornitori, tra i componenti negativi di reddito ai sensi dell'articolo 99 del Testo unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
gg-ter) Sono fatti salvi e non si rendono applicabili sanzioni riguardo i comportamenti posti in essere dai contribuenti che, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano effettuato acquisti o cessioni di beni intracomunitarie ovvero abbiano ricevuto o effettuato presso operatori comunitari prestazioni di servizi, con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in virtù di una erronea presenza nell'elenco VIES o di una errata esclusione dal medesimo elenco VIES.
*7. 44. Bernardo, Vignali.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
gg-bis) Il comma 3, dell'articolo 30, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 è soppresso.
7. 314. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tipologie di beni mobili registrati escluse dall'applicazione del fermo di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni.
7. 232. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tipologie di immobili escluse dall'applicazione dell'iscrizione di ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni.
7. 231. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis. all'articolo 3 del decreto legislativo del 14 marzo 2001, n. 23 dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano altresì alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo, pur se non effettuate nell'esercizio di attività d'impresa, o di arti e professioni, nei confronti di persone giuridiche che concedono i medesimi immobili in sublocazione con contratti di locazione a studenti universitari ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 6 del presente articolo.
7. 280. Vignali, Maurizio Lupi.

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Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) all'articolo 3, comma 8, alinea, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «entro il termine stabilito dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno dal termine stabilito dalla legge».
7. 363. Baccini.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano intrattenimenti danzanti e musicali congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in numero non superiore a 50 intrattenimenti nel corso dell'anno solare.
7. 307. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Alle comma 2, dopo la lettera gg), inserire la seguente:
gg-bis) il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. II limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
7. 290. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire la seguente:
gg-bis) il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo i settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle Società O aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.
7. 313. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
gg-bis) disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applicano, in quanto compatibili, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza.
7. 289. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
gg-bis) La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui contratti con i comuni, le province, le comunità montane, isolane e di arcipelago e le unioni di comuni che alla data del 31 luglio 2011 presentino le caratteristiche indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto ministeriale di cui alla presente lettera determina: la tipologia di mutui che hanno diritto alla rinegoziazione tenendo conto del tasso fisso di interesse nominale annuo, della scadenza e dell'ammontare del debito residuo, nonché le condizioni del nuovo piano di ammortamento con riferimento alle modalità di pagamento, alla durata e alla misura del saggio di interesse; la Cassa depositi e prestiti inoltra

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ai comuni che hanno diritto alla rinegoziazione una proposta indicante tutti gli elementi informativi utili alla sua valutazione, specificando i presupposti istruttori e le garanzie dell'operazione. La rinegoziazione non comporta alcuna modifica in merito all'eventuale concorso statale concesso sul mutuo.
7. 310. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
gg-bis) il secondo comma dell'articolo 2556 dei codice civile è sostituito dal seguente: «I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti informa pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante».
7. 312. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
gg-bis) al comma 42, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, le parole: «a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del bilancio dello Stato».
7. 311. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'impresa esercente servizi di locazione di veicoli senza conducente indica nella fattura gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento.
7. 72. Fallica, Terranova, Grimoldi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 non si applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. 61. Bernardo, Barani.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) al fine di garantire ancora maggiore efficacia ed efficienza all'attività dell'Agenzia delle entrate, per l'anno 2011 e 2012, i controlli e le ispezioni della Guardia di finanza per prevenire e reprimere i fenomeni di evasione ed elusione fiscale dovranno essere omogeneamente diffusi sul territorio nazionale, rafforzando la presenza nelle aree dove oggi è meno percepita la presenza dell'Amministrazione finanziaria e dovranno essere prioritariamente indirizzati verso le imprese e gli esercizi commerciali i cui soci o titolari siano cittadini non comunitari.
7. 299. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23, è sostituito dal seguente: «2. L 'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
7. 97. Brugger, Zeller, Nicco.

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Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:
gg-bis) il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 9 sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico è definito un piano triennale, per gli anni scolastici 2011-2013, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per complessive 150.000 unità e per il personale ATA per complessive 40.000 unità, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001,11 368. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberi di personale determinati in conseguenza dei tagli. A copertura dei posti in organico di fatto si istituiscono le dotazioni organiche aggiuntive da utilizzare per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera gg-bis) del comma 2 dell'articolo 7.
7. 1. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:
gg-bis) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
gg-ter) al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
gg-quater) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

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b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
gg-quinquies) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera gg-quater) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
gg-sexies) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, all'articolo 9 sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico è definito un piano triennale, per gli anni scolastici 2011-2013, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per complessive 150.000 unità e per il personale ATA per complessive 40.000 unità, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n 368. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberi di personale determinati in conseguenza dei tagli. A copertura dei posti in organico di fatto si istituiscono le dotazioni organiche aggiuntive da utilizzare per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da gg-bis) a gg-sexies) del comma 2 dell'articolo 7.
7. 2. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«In presenza di violazioni gravi e reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa o penale, ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno, sono individuate le ipotesi che determinano l'adozione del provvedimento.

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Il decreto di cui al comma precedente è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
7. 113. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
1. Dopo il comma 14, dell'articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Agenzia delle entrate, è approvato il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni per la compilazione, nonché della attestazione prevista al comma 7.
14-ter. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, fermo restando la facoltà dell'Ente erogatore di acquisire successivamente l'attestazione relativa all'indicatore della situazione economica equivalente».
7. 144. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14 e successivamente modificato, sono prorogate al 31 dicembre 2011.
7. 134. Lo Presti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
All'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 7 primo periodo, le parole: 15.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 30.000 euro.
2-bis
. Al comma 1, dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalle legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: «tremila» è sostituita dalla seguente: «seimila».
2-ter. All'articolo 29, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis). In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. A garanzia della richiesta di sospensione di debiti d'imposta accertati di valore usuale o superiore a cinquemila euro il contribuente può fornire una fideiussione bancaria. Lo schema di fideiussione e le condizioni economiche relative alla sua emissione sono stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con l'Associazione bancaria italiana e le principali Associazioni di categoria delle imprese e delle professioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma. La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
2-quater. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1, primo periodo la parola: «millecinquecento» è sostituita dalla seguente: «tremila».
2-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

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n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dell'articolo 76, la parola: «ottomila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila».
b) Al comma 1 dell'articolo 86, dopo le parole: «il concessionario» sono inserite le seguenti: «, per moli di valore superiore a cinquemila euro,».
2-sexies. Per gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e soci di società di persone, associazioni professionali e società semplici tra professionisti in regime di contabilità semplificata disposta la riduzione del 10 per cento dell'IRPEF lorda riferita al reddito d'impresa in quadro RN (derivante da quadro RG) se l'imprenditore è di età uguale o inferiore a anni 30 riduzione del 5 per cento dell'IRPEF netta se l'imprenditore ha età compresa tra anni 30 e 35 e la riduzione del 10 per cento dell'IRPEF lorda riferita al reddito da partecipazione in quadro RN (derivante quadro RH) se il socio è di età uguale o inferiore a anni 30; riduzione del 5 per cento dell'IRPEF netta calcolata sul reddito da partecipazione se il socio ha età compresa tra anni 30 e 35.
7. 288. Simonetti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Forcolin, Montagnoli, Comaroli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I comuni che effettuano in forma diretta la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate e le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché le società partecipate dall'Associazione nazionale comuni italiani e da soggetti pubblici o società a capitale interamente pubblico, procedono all'espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis il sindaco o il legale rappresentante procede alla nomina di uno più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2-quater. All'articolo 4, comma 2-sexies del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole «I Comuni e» sono soppresse;
2-quinquies. All'articolo 4, comma 2-septies del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole «il sindaco o» «sono soppresse»;
2-sexies. All'articolo 4, comma 2-octies del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola «comuni» sono aggiunte le seguenti: «e le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché società partecipate dall'Associazione nazionale comuni italiani e da soggetti pubblici o società a capitale interamente pubblico»;
b) le parole: «e i concessionari» sono soppresse;
2-septies. All'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: «alla» è sostituita dalle seguenti: «al numero 3 della»;
2-octies. All'articolo 83, comma 28-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008,

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n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «al numero 3 della lettera b)»;
b) le parole «alla citata lettera b)», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al citato numero 3 della lettera b)».
7. 349. Bernardo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dal 1o novembre 2011 le imposte dirette, o le relative addizionali, l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto, risultanti dalla rispettive dichiarazioni annuali, non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta ovvero addizionale non superano il limite di 30 euro. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle dichiarazioni dei redditi presentate con il modello «730».
2-ter. A decorrere dal 1o novembre 2011 o per i ruoli consegnati a partire da tale data, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato in 30 euro.
2-quater. Se gli importi delle imposte e dei crediti di cui ai commi 2-bis e 2-ter superano i limiti ivi previsti le imposte sono dovute, i rimborsi sono effettuati e si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
2-quinquies. Sono salve le disposizioni di all'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
7. 350. Antonio Pepe.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma terzo è sostituito dal seguente:
«Gli obblighi di numerazione progressiva, di bollatura e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato».
b) il comma quarto è sostituito dal seguente:
«Qualora per un arino non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma».
c) dopo il comma quinto è aggiunto il seguente:
«Per i libri ed i registri anche a rilevanza fiscale, il termine di cui al terzo comma opera secondo le regole stabilite dalle relative norme di conservazione elettronica».
7. 345. Rubinato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8-bis, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica

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26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi», sono inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e», e dopo le parole: «o della pesca», sono inserite le seguenti: «nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;
b) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) le cessioni di navi da guerra;»;
c) alla lettera b) le parole: «di navi e» sono soppresse;
d) alla lettera d) le parole: «pesca costiera locale, il vettovagliamento», sono sostituite dalle seguenti: «pesca costiera, le provviste di bordo»;
e) alla lettera e) sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c), sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a-bis) b) e e)»;
2) le parole: «di cui alle lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e c);
f) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a) e c) e del loro carico».
7. 293. Germanà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1972, n. 633 dopo l'articolo 74-quinquies è aggiunto il seguente:

«Art. 74-sexies.
(Disposizioni per il settore orafo-argentiero).

1. In via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, i prodotti lavorati del settore orafo e argentiero, sono soggetti all'IVA pari al 10 per cento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2011, convoca un tavolo con i rappresentati del settore al fine di valutare l'andamento del settore medesimo e le misure fiscali ad esso collegate, con specifico riferimento ai risultati conseguiti e attesi della sperimentazione di cui al comma 1».
7. 175. Mattesini, Nannicini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «la metà» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
7. 351. Ventucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis
. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Dal calcolo degli interessi di cui al primo comma sono esclusi gli interessi per ritardata iscrizione e le sanzioni.
7. 324. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «ruolo» sono aggiunte le seguenti: «, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi».
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 356. Ventucci.

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «ventimila».
7. 348. Ventucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 76, comma 1 le parole «ottomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».
b) all'articolo 77, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per importi inferiori a 20.000 euro non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere ad espropriazione di beni immobili. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza, l'iscrizione ipotecaria è necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame».
7. 360. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: «ottomila» è sostituita dalla seguente: «ventimila».
7. 354. Antonio Pepe.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per importi inferiori a 20.000 euro non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere ad espropriazione di beni immobili. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile adibito ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 1, parte I, nota II-bis della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, l'iscrizione ipotecaria è sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame».
7. 361. Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Se il debitore è proprietario del solo immobile presso il quale ha eletto la propria residenza anagrafica, l'agente della riscossione è tenuto a notificare una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1».
7. 352. Antonio Pepe.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

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e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente a ventimila euro.
7. 353. Antonio Pepe.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 86, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano in caso di importi non significativi, inferiori o pari a 2.000 euro; in tali casi l'agente della riscossione è tenuto ad inviare al debitore solleciti di pagamento.».
7. 362. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 19, comma l, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al secondo periodo, le parole: «La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio delle dogane».
7. 357. Ventucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti; «, e determina, in sede di liquidazione periodica dell'imposta, un minor debito ovvero un maggior credito.»
b) al terzo periodo prima delle parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «o non vi sia variazione dell'imposta determinata in sede di liquidazione periodica,».
7. 174. Rubinato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele si applica l'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono considerate valide le comunicazioni effettuate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, in misura pari al minimo edittale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le comunicazioni effettuate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.». Non si da luogo a ripetizione delle sanzioni definitive e per le quali si è già provveduto al pagamento.
7. 114. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «tre punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «un punto percentuale.».
7. 355. Bernardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi».
7. 358. Comaroli, Bitonci, Polledri, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole «è differito al 30 aprile 2011» sono sostituire dalle seguenti: «è differito al 31 dicembre 2011» e le parole «a far data dal 2 maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «a far data dal 2 gennaio 2012».
7. 62. Stradella, Armosino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai medici, biologi, chimici e psicologi in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti si applicano gli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale, da stipulare con le modalità di cui al comma 1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per i medici fiduciari ed il restante personale sanitario per l'assistenza al personale navigante.
7. 281. Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 2-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) nel limite di 20 milioni di euro per favorire la definizione, ove ricorrano i presupposti anche in via transattiva, del contenzioso relativo alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla società cooperativa, denominata Compagnia Unica lavoratori merci varie Paride Batini, per la mancata corresponsione di somme a sostegno del processo di riconversione e ristrutturazione delle ex compagnie portuali al fine di garantire i livelli occupazionali della società».
7. 296. Pugliese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «del secondo mese successivo» sono sostituite con le seguenti: «del terzo mese successivo».
* 7. 52. Cazzola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «del secondo mese successivo» sono sostituite con le seguenti: «del terzo mese successivo».
* 7. 359. Leo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare la necessaria efficienza e flessibilità, ciascuna camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali, garantendo comunque il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e l'osservanza del disposto di cui al comma 21 del medesimo articolo 6, possono effettuare variazioni compensative tra le tipologie di spesa individuate dal medesimo articolo 6. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.
7. 118. Armosino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con

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modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I professionisti iscritti in ordini o collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente Polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale conto terzi. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse. In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse».
7. 216. Marchignoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale della Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, e successive modificazioni, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione n. 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997 a carico degli imprenditori agricoli beneficiari, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati, senza ulteriori oneri. Alle minori entrate si provvede a valere sulle risorse trasferite alla regione Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, e dei commi da 835 a 840 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 60. Cicu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
* 7. 68. Stradella, Armosino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
* 7. 252. Lupi, Bernardo, Toccafondi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I trasporti marittimi tra porti nazionali ed i trasporti marittimi tra porti nazionali e i porti di altri Stati membri dell'Unione europea, sono assoggettati al medesimo trattamento concernente l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale.
2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «degli Stati membri dell'Unione europea»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «da e verso porti degli Stati non appartenenti all'Unione europea»;
3) al comma 2, le parole: «all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «da e verso porti degli Stati non appartenenti all'Unione europea»;
b) all'Allegato - Tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale,

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nell'intestazione della terza colonna dopo la parola: «cabotaggio» sono aggiunte le seguenti: «ed intracomunitario».
7. 295. Dima.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dalla ricognizione di cui al comma 3 sono esclusi: gruppo Equitalia SpA, Riscossione Sicilia SpA e Serit Sicilia SpA la cui rilevanza finanziaria non ha impatto sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche.
7. 279. Torrisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'efficacia della disposizione di cui al comma 6-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, è sospesa fino al 1o gennaio 2012.
7. 246. Marchignoli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 25 milioni di euro.
7. 316. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in carico agli agenti della riscossione» sono inserite le parole: «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in carico agli agenti della riscossione» sono inserite le parole: «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
c) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «su richiesta dell'agente della riscossione» sono inserite le parole: «o dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
d) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «l'agente della riscossione» sono inserite le parole: «o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
e) al comma 1, lettera e) le parole: «previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;
f) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «all'agente della riscossione» sono inserite le parole: «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
g) al comma 1, lettera g), dopo le parole: «alle somme affidate agli agenti della riscossione» sono inserite le parole: «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e dopo le parole: «dopo l'affidamento del carico all'agente

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della riscossione» sono inserite le parole: «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
h) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sempre in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al precedente comma, le procedure di riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate di spettanza degli enti locali»;
i) al comma 3, dopo le parole: «L'agente della riscossione» sono inserite le parole: «o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
7. 223. Boccia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali relativi alla carica di accumulatori elettrici destinati ad uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica:
a) dopo la lettera c) dell'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è inserita la seguente lettera: «d) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica»;
b) all'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: «Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione»;
c) all'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo «lettera a)» sono aggiunte le parole: «e lettera d)»;
d) all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera: «f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti dei pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti».
* 7. 253. Germanà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali relativi alla carica di accumulatori elettrici destinati ad uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica:
a) dopo la lettera c) dell'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è inserita la seguente lettera: «d) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica»;
b) all'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

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dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: «Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione»;
c) all'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo «lettera a)» sono aggiunte le parole: «e lettera d)»;
d) all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera: «f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti dei pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti».
* 7. 343. Forcolin, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, D'Amico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali relativi alla carica di accumulatori elettrici destinati ad uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica:
a) dopo la lettera c) dell'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è inserita la seguente lettera: «d) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica»;
b) all'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: «Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione»;
c) all'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo «lettera a)» sono aggiunte le parole: «e lettera d)»;
d) all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera: «f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti dei pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti».
* 7. 346. Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali

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relativi alla carica di accumulatori elettrici destinati ad uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica:
a) dopo la lettera c) dell'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è inserita la seguente lettera: «d) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica»;
b) all'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: «Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione»;
c) all'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo «lettera a)» sono aggiunte le parole: «e lettera d)»;
d) all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera: «f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti dei pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti».
* 7. 50. Corsaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
7. 180. Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «entro il termine stabilito dalla legge», sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno dal termine stabilito dalla legge».
7. 203. Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi.

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Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Abuso del diritto).

1. L'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
Art. 37-bis. - (Disposizioni antielusive e abuso del diritto). 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche e volti ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. La disposizione del periodo precedente si applica solo a condizione che i comportamenti ivi indicati siano diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, aggirate o abusate al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione. Resta ferma l'inapplicabilità di qualsiasi sanzione penale, in aggiunta alla riqualificazione sul piano fiscale operata dall'amministrazione finanziaria ai sensi del periodo precedente.
3. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima che deve indicare i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2. Le garanzie per il contribuente di cui al precedente periodo si applicano a ogni contestazione avente a oggetto l'elusione, l'aggiramento o l'abuso di norme tributarie.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo. In nessun caso le disposizioni del comma 1 possono essere applicate d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del giudizio, in mancanza di specifica e motivata contestazione nell'avviso di accertamento impugnato, con le modalità e le garanzie per il contribuente stabilite nel presente articolo. La disposizione del periodo precedente si applica ad ogni contestazione avente ad oggetto l'elusione, l'aggiramento o l'abuso di norme tributarie.
5. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
6. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi da 1 a 5 possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
7. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento a tutte le

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imposte, sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale».

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 01. Leo, Bernardo, Berardi, Del Tenno, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Pugliese, Savino, Ventucci.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Applicabilità dell'Irap ai professionisti e alle imprese di ridotte dimensioni).

1. In attesa della eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e i soggetti cui si applica l'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono tenute al versamento del predetto tributo nei casi in cui utilizzino esclusivamente beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo non superiore a 100 mila euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. Nel caso dei soggetti cui si applica l'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il predetto importo si riferisce a ciascun artista associato, professionista associato o socio.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 precedente si applicano a partire dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini IRAP scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
7. 03. Leo, Bernardo, Berardi, Del Tenno, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Pugliese, Savino, Ventucci.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti).

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, dopo le parole: «considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - AIRE».
7. 04. Di Biagio, Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Termini di pagamento nelle transazioni commerciali).

1. Il pagamento dei crediti relativi ai contratti il cui oggetto esclusivo o prevalente è lo scambio di merci o la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo, stipulati tra soggetti che esercitano una attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile o tra i predetti soggetti e la Pubblica amministrazione è erogato entro uno dei termini seguenti:
a) trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o documento equivalente;
b) trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi qualora non vi sia certezza circa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

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c) trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi qualora la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento sia anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data.
7. 05. Di Biagio.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Limite massimo retributivo a carico della finanza pubblica per dirigenti e amministratori).

1. All'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «società non quotate» sono sostituite dalle seguenti: «società, quotate e non quotate,»;
b) nel secondo periodo le parole: «di controllo di società non quotate» sono sostituite dalle seguenti: «di controllo di società, quotate e non quotate,»;
c) nel secondo periodo, dopo le parole: «ai dirigenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché le persone fisiche che percepiscono emolumenti o retribuzioni direttamente o indirettamente a carico della finanza pubblica, in ragione di incarichi di dirigenza.
7. 06. Di Biagio, Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. In recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», dopo la lettera d) del sesto comma è inserita la seguente lettera: «d-bis) alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma primo, lettera p), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e-bis) n. 1 e n. 2, q) ed u), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;».
2. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», dopo la lettera e) del sesto comma sono inserite le seguenti lettere:
e-bis) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;
e-ter) dalle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e di cui all'articolo 10 del decreto

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del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
* 7. 08. Graziano, Picierno.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. In recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», dopo la lettera d) del sesto comma è inserita la seguente lettera: «d-bis) alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma primo, lettera p), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e-bis) n. 1 e n. 2, q) ed u), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003».
2. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», dopo la lettera e) del sesto comma sono inserite le seguenti lettere:
e-bis) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;
e-ter) dalle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
* 7. 014. Occhiuto, Galletti, Ciccanti, Calgaro, Cera.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. In recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010,

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all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», dopo la lettera d) del sesto comma è inserita la seguente lettera: «d-bis) alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma primo, lettera p), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e-bis) n. 1 e n. 2, q) ed u), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003».
2. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», dopo la lettera e) del sesto comma sono inserite le seguenti lettere:
e-bis) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;
e-ter) dalle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
* 7. 017. Caparini, Alessandri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per accelerare la liberalizzazione del mercato dei carburanti).

1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.
7. 09. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interpretazione autentica di norme in materia di diritto annuale).

1. L'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato

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dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, si interpreta nel senso che il diritto annuale è un'imposta diretta dovuta alle Camere di commercio per il loro finanziamento ordinario, per la copertura del fabbisogno del sistema camerale italiano e per l'alimentazione del fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere.
2. L'articolo 6 del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 si interpreta nel senso che la misura delle sanzioni in caso di ravvedimento sono quelle di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e sue successive modificazioni.
3. L'Unioncamere, in quanto ente esponenziale del sistema camerale italiano, è litisconsorte necessario in ogni giudizio riguardante il pagamento del diritto annuale, la sua riscossione e l'applicazione delle sanzioni di cui al decreto 27 gennaio 2005, n. 54 e successive modificazioni.
7. 010. Armosino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assegnazione all'Acquirente unico di funzioni in materia di carburanti).

1. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti princìpi:
a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;
b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);
c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

2. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 1.
7. 011. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incentivi fiscali in favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate).

1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis) e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e di cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:
a) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

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b) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro e inferiore a 30.000 euro;
c) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro e inferiore a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

1-sexies. In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante ai sensi del comma 1-quinquies è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli».

2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo.
4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto nella misura maggiorata del 30 per cento.

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) interventi volti alla trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni di età in caso di affidamento o di adozione»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree del territorio nazionale ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni»;
c) al capo III, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. - (Part-time incentivato per le lavoratrici madri). - 1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale previsto dall'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.

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2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero.
3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma i del presente articolo sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».
7. 012. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. L'INPDAP, al fine di completare e rendere rispondente la banca dati delle posizioni assicurative dei propri iscritti alle esigenze indicate nell'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento alla predisposizione della certificazione della posizione assicurativa, è autorizzato, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad utilizzare personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, fino alla data del 31 dicembre 2013, nei limiti della spesa annua sostenuta nel 2009 per la stessa tipologia di contratti».
7. 013. Baretta.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riforma degli studi di settore).

1. Al fine di semplificare gli adempimenti fiscali a carico delle imprese e riordinare il quadro dei controlli e delle verifiche induttive sull'attività economica, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dell'emanazione della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) qualificazione degli studi di settore, come istituiti dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come elementi di selezione per le verifiche fiscali e non come presupposto di accertamento automatico;
b) previsione che gli stessi, in sede di giudizio, rappresentino una presunzione semplice;
c) previsione che, ai fini dell'accertamento, l'ufficio accertatore abbia l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione al contribuente dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore;
d) codificazione della normativa primaria riguardante la materia, con esplicita indicazione delle norme abrogate.
7. 015. Raisi, Della Vedova, Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Servizio di riscossione dei tributi agli enti locali).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13. Ferma restando la competenza di Equitalia sulla riscossione dei crediti di natura tributaria e contributiva, agli enti

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locali è attribuita la competenza in materia di riscossione delle altre entrate di spettanza dei medesimi enti locali. Gli enti locali affidano il servizio di riscossione dei tributi secondo le norme di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
7. 020. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detassazione del reddito incrementale per i lavoratori autonomi e le piccole imprese).

1. Se il reddito di lavoro autonomo eccede lo stesso reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento; il reddito dichiarato si assume al lordo degli ammortamenti dedotti. La disposizione si applica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi.
2. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate nonché delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccede il reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento; il reddito dichiarato si assume al lordo degli ammortamenti dedotti. La disposizione si applica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi.
7. 02. Leo, Bernardo, Berardi, Del Tenno, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Pugliese, Savino, Ventucci.

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ART. 8.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da almeno sei mesi, aggiungere le seguenti: e di nazionalità italiana.
8. 137. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2011, il limite di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non trova applicazione per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, aventi un rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore ai parametri fissati con decreto del Ministero dell'interno ai sensi del comma 2 dell'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-ter. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto limite del 20 per cento è ridotto al 10 per cento per gli enti locali che conseguono nell'esercizio precedente gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno, aventi un rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore ai parametri fissati con decreto del Ministero dell'interno ai sensi del comma 2 dell'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.»
8. 134. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da parte degli enti locali costituisce, ai fini dell'applicazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente spese per il sociale».
8. 136. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. «Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento Le azioni nei confronti del committente sono esperibili soltanto dopo che sia stato escusso l'appaltatore.»
8. 119. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 54, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si interpretano nel senso che, a decorrere dal 31 dicembre 2011, acquista efficacia la disposizione introdotta dall'articolo 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, avente ad oggetto solo ed esclusivamente l'impugnazione in sede giudiziale del licenziamento».
8. 115. Germanà.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Il secondo periodo del comma 539 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2013, nella misura di euro 800 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».
1-ter. Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente: «Art. 56-bis. - (Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro). - 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice.
1-quater. A decorrere dall'anno 2011, una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è destinata alla creazione di nuove imprese femminili. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione di piani e di progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.
1-quinquies. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 300 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013. Le maggiori risorse di cui al precedente periodo sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1-sexies. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili

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fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1-septies. I datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno le donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, qualora sia stata superata la misura massima riferibile alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta, che assumono donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile ai sensi del presente articolo sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni previste dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuata dal datore di lavoro, d'intesa con il comitato tecnico di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del 1997, e successive modificazioni. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del presente comma è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del presente comma può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro che, al termine del contratto di apprendistato, assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in favore dei fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che realizzano specifici corsi di formazione professionale per le donne disabili, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro. In favore delle lavoratrici disabili di cui al presente articolo, l'importo massimo degli oneri deducibili versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare previsti dal comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è pari a 3.000 euro. I comitati tecnici di cui all'articolo 6, comma 3, del

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decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, o, qualora non ancora istituiti, gli organi competenti, provvedono a fornire alle lavoratrici disabili il supporto necessario per agevolarne l'integrazione, fornendo loro tutte le informazioni necessarie al fine di garantire loro un pieno e adeguato inserimento nella struttura lavorativa. Per favorire la stipulazione di convenzioni tra gli enti locali e le strutture aziendali presso le quali prestano attività lavorativa donne disabili, al fine di assicurare alle stesse un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento del posto di lavoro, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.
1-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater e dai commi 1-sexies e 1-septies pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 punti». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
b) All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
c) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al punto c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
e) All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
8. 20. Mura, Cimadoro, Di Giuseppe, Paladini, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente di 12.000 euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni

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di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
8. 103. Marchioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per l'anno 2011; al fondo sono destinati ulteriori 25 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
8. 77. Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Sopprimere il comma 2.
8. 88. Vannucci, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. L'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«Art. 41. - 1. Le disposizioni di cui alla sezione III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano obbligatoriamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), assoggettabili alle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127. Per tali soggetti, limitatamente ai redditi prodotti all'estero, l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è del 20 per cento a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il reddito imponibile sul quale applicare l'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è determinato in modo semplificato, applicando al reddito ante imposta certificato nel bilancio della società la normativa italiana sulla deducibilità degli ammortamenti, degli accantonamenti rischi ed oneri e dei componenti positivi e negativi rivenienti dalla gestione delle partecipazioni».
2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede a definire modalità e criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
8. 87. Rubinato.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e sono soppresse le parole: «nonché ai loro dipendenti e collaboratori».
8. 138. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante trova applicazione come vigente nel primo

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giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello».
8. 177. Del Tenno.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Per rafforzare la disciplina del patto di famiglia di cui all'articolo 768 del codice civile, per favorire la continuità nell'esercizio delle imprese, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 768-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie può anche ricevere la titolarità dei beni alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva non retroattiva, anche successivi alla morte dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie. In tal caso, l'imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie nomina nel contratto un terzo, al quale si applicano le disposizioni di cui al quinto e al sesto comma di questo articolo.
L'assegnatario può anche essere designato da un terzo nominato dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie, tra più persone, indicate dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie ovvero appartenenti a determinate categorie, indicate dallo stesso imprenditore o titolare di partecipazioni societarie, nei limiti posti dall'articolo 784, primo comma.
L'accettazione del beneficiario così designato, resa nelle forme di cui all'articolo 768-ter, rende irrevocabile la designazione e il suo rifiuto, in assenza di ulteriori designazioni, produce effetti equivalenti all'apertura della successione dell'imprenditore, relativamente a tutti i beni oggetto del contratto.
Tra la morte dell'imprenditore e l'accettazione del beneficiario o il verificarsi di uno degli eventi di cui al secondo comma, l'azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del terzo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del terzo o nell'interesse degli stessi.
Il terzo dovrà amministrare l'azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti secondo le indicazioni contenute nel contratto, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed evitando situazioni di conflitto di interessi. Il terzo dovrà render conto del suo operato ai soggetti indicati al terzo comma»;
b) l'articolo 768-quater è sostituito dal seguente:
«768-quater. Al contratto possono partecipare anche il coniuge, tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie, e il terzo di cui al terzo comma dell'articolo 768-bis.

Qualora al contratto non partecipino tutti i legittimari di cui al primo comma l'imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie deve notificare loro, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il relativo contenuto, affinché possano aderirvi nelle forme di cui all'articolo 768-bis.
Nel caso previsto dal secondo comma, l'azienda o le partecipazioni societarie dovranno essere oggetto di relazione giurata di un esperto, designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società o l'impresa, contenente la descrizione dei beni e l'attestazione del loro valore.
L'esperto risponde dei danni causati ai terzi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile.
Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, o lo stesso imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie, devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente

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al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
Qualora la liquidazione di cui al precedente comma avvenga ad opera dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie tutti i beni assegnati con il contratto, secondo il valore ivi attribuito, sono imputati alle quote di legittima spettanti ai rispettivi assegnatari; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo, Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione»;
c) all'articolo 768-sexies, il primo comma è sostituito dal seguente:
«All'apertura della successione dell'imprenditore i legittimari esistenti alla conclusione del contratto che non vi abbiano partecipato possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal terzo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.»;
d) l'articolo 768-septies è abrogato.

2-ter. All'articolo 187, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei casi indicati nell'articolo 768-bis, secondo comma, del codice civile fino alla scadenza del termine o al verificarsi della condizione sospensiva ivi indicata. In tal caso l'amministratore dell'azienda o delle partecipazioni societarie è assimilato al curatore dell'eredità giacente.».
8. 118. Pagano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012, e 2013. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze prevede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»
*8. 9. Carlucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012, e 2013. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio

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decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».
*8. 14. Distaso, Franzoso, Fucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per favorire le sviluppo dell'emittenza televisiva locale, ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media televisivi in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di syndacation, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.».
**8. 6. Distaso, Franzoso, Fucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per favorire le sviluppo dell'emittenza televisiva locale, ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media televisivi in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di syndacation, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.»
**8. 12. Carlucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per favorire le sviluppo del sistema radiotelevisivo locale, gli operatori di rete in ambito locale potranno fornire servizi di trasmissione e diffusione in favore di quattro fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale per ogni bouquet. Ai suddetti fornitori di contenuti verranno attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali, nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre.
**8. 7. Distaso, Franzoso, Fucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per favorire le sviluppo del sistema radiotelevisivo locale, gli operatori di rete in ambito locale potranno fornire servizi di trasmissione e diffusione in favore di quattro fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale per ogni bouquet. Ai suddetti fornitori di contenuti verranno attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali, nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre.
*8. 10. Carlucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti parole: «a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento»; inoltre, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2012 e 2013» sono inserite le seguenti: «ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
**8. 5. Distaso, Franzoso, Fucci.

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Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti: «valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento»; inoltre, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2012 e 2013» inserite le seguenti: «ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
**8. 11. Carlucci.

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
alla lettera a)

sostituire le parole: per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono con le seguenti: chiedono al Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione;

Conseguentemente, sostituire le parole: e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria; con le seguenti: presentando tutti gli elementi istruttori relativi all'attivo, al passivo, al contenzioso pendente ed alle previsioni di costi fino alla chiusura delle procedure, utili alla valutazione delle proposte;

dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti:
a-bis) nei successivi 180 giorni il Ministero dello sviluppo economico provvede sulle istanze di cui alla lettera a), avendo cura di ripartire nel tempo le pubblicazioni dando priorità alle procedure aperte prima del 31 dicembre 1989;
a-ter) le disposizioni che precedono non si applicano alle procedure per le quali siano in corso le operazioni di chiusura ovvero sia previsto l'avvio delle operazioni medesime entro il termine di cui alla lettera a-bis);

alla lettera b), sostituire le parole: entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui al comma che precede con le seguenti: «e qualora non sia possibile dare corso alle operazioni di chiusura entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui alle lettere che precedono,».
8. 110. Germanà.

Al comma 3, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente: «Art. 50-bis. Nel caso di cessione, in qualunque forma attuata, di azienda o di ramo di azienda intervenuta fra due o più imprese per le quali è aperta la procedura di amministrazione straordinaria, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria delle obbligazioni relative ai rapporti compresi nel negozio di cessione, maturate non oltre la seconda dichiarazione d'insolvenza, purché la prima sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza sia pronunciata entro l'anno dalla cessione».
8. 67. Ferranti.

Al comma 3, lettera c) apportare le seguenti modifiche:
aggiungere il seguente numero: 01) All'articolo 38 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2-bis: Nei casi di cui all'articolo 50-bis il Ministro può nominare lo stesso organo commissariale».

Conseguentemente al numero 3), sostituire le parole: Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

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con le seguenti: Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dopo le parole: entrata in vigore della presente disposizione è aggiunto il seguente periodo: In tal caso, il Ministro può, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nominare un nuovo ed unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo.
* 8. 152. Bernardo.

Al comma 3, lettera c), aggiungere il seguente numero:
01) All'articolo 38, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis il Ministro può nominare lo stesso organo commissariale».

Conseguentemente, al numero 3), sostituire le parole Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 con le seguenti: Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dopo le parole entrata in vigore della presente disposizione è aggiunto il seguente periodo: in tal caso, il Ministro può, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nominare un nuovo ed unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo.
* 8. 108. Germanà.

Al comma 3, lettera c), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: 5-bis) Il comma 3-bis dell'articolo 56 è soppresso.
8. 109. Germanà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente: «Articolo 67-ter - (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti derivanti dal piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d). Sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti in qualunque forma effettuati da banche ed intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), nonché i finanziamenti-ponte, purché, nelle more della presentazione da parte dell'imprenditore del piano di risanamento, sia stata sottoscritta dagli stessi soggetti, una lettera di moratoria relativamente alle ragioni creditorie vantate dai medesimi»;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 182-quater è aggiunto il seguente: «Sono parimenti prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti-ponte effettuati dai soggetti indicati al precedente comma, anche prima dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, purché sia stata, nelle more della stessa omologazione, sottoscritta dagli stessi soggetti di cui al precedente comma, una lettera di moratoria relativamente alle ragioni creditorie vantate dai medesimi»;
c) il terzo comma dell'articolo 182-quater è soppresso.
8. 102. Boccia.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole attività di impresa aggiungere le seguenti: ed emessi da banche sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno.

Conseguentemente al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi incluse le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate e le caratteristiche dei progetti etici.
8. 74. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini,

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Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i commi da 178 a 181, sono sostituiti dai seguenti:
178. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno:
a) possono essere emessi specifici titoli di risparmio per l'economia meridionale (di seguito «Titoli») da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle autorità creditizie.
b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del testo unico bancario, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

179. Le disposizioni del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, si applicano agli strumenti finanziari di cui al comma 178. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera a) del comma 178 non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui al presente comma.
180. I Titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo è eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.
181. Per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione è pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo di cui al precedente comma. Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di Titoli di cui ai precedenti commi non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario.»

4-bis Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400, sono stabilite eventuali ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei titoli di risparmio per l'economia meridionale ivi incluse le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate e le caratteristiche dei progetti etici.».
8. 73. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

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Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, è disposto quanto segue:
a) i risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni i cui alle lettere b) e c), accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le finalità di cui al comma 161 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso:
1) la concessione di agevolazioni creditizie fino alla misura dell'1 per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari per il finanziamento di investimenti di piccole e medie imprese, localizzati nelle aeree di cui alla decisione 2002/555/CE della Commissione, del 1o agosto 2002, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria;
2) il finanziamento delle misure di cui articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni in materia di credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, e di cui all'articolo 2 del presente decreto;

b) a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014, fino a un miliardo di euro a decorrere dal 2012 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri;
c) ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui alla lettera a). La disposizione di cui alla presente lettera costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della lettera b) sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno;
d) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) sono abrogati i commi da 161 a 182 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009.
8. 22. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, è disposto quanto segue:
a) i risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui alla lettera b) e c), accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le finalità di cui al comma 161 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso:
1) la realizzazione di programmi per la concessione di garanzie pubbliche a parziale copertura dei prestiti concessi dalle istituzioni bancarie e finanziarie alle imprese del Mezzogiorno;

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2) il finanziamento delle misure di cui articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive integrazioni e modifiche recante disposizioni in materia di credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate) e di cui all'articolo 2, del presente decreto;

b) a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014, fino a un miliardo di euro a decorrere dal 2012 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri;
c) ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma alla lettera a). La disposizione di cui alla presente lettera costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della lettera b) sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno;
d) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) sono abrogati i commi da 161 a 182 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009.
8. 21. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 4, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
8. 17. Lo Presti, Duilio.

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
8. 18. Lo Presti, Duilio.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis.
Al fine di incentivare il rilancio delle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili nonché per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nonché di assicurare il raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, con decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono previste, per l'incentivazione della produzione elettrica mediante impianti solari fotovoltaici prodotti o assemblati nell'Unione europea, tariffe e quote differenziate definite in ragione della distanza dal luogo di installazione dell'impianto.
8. 146. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:
a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito d'ora in avanti Ente;
b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti micro finanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;
c) lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale dell'Ente di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, può essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero vigilante;
d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario ed il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore del presente comma permangono in carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;
e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente in data 17 febbraio 2009 ed attualmente in vigore, diminuiti in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi all'entrata in vigore della presente disposizione;
f) la dotazione organica dell'Ente non può superare le venticinque unità. Nelle more dello svolgimento dei concorsi pubblici necessari a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, l'Ente può conferire un incarico dirigenziale con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché avvalersi di personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede di prima attuazione del presente comma, nei bandi di concorso per l'accesso alle qualifiche dirigenziali possono essere previsti requisiti di accesso che integrano quelli di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di tenere conto delle professionalità acquisite dal personale utilizzato dall'Ente, fermo restando il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla dirigenza;
g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma. All'Ente si applica l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. 187. Gioacchino Alfano.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
8. 23. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, lettera c), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al capoverso 361-bis, dopo le parole: «con priorità per quelle di dimensioni

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piccole e medie» aggiungere le seguenti: «e per quelle che svolgono progetti di ricerca e innovazione in collaborazione con altre imprese o organismi di ricerca,»;
b) al capoverso 361-quater sostituire le parole: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis). Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio» sono soppresse.
8. 107. Germanà.

Al comma 5, lettera c), capoverso 361-bis, sostituire le parole: con priorità con la seguente: esclusivamente.
8. 139. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 5, lettera c), capoverso 361-ter, sopprimere le seguenti parole: nonché quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, capoverso 361-quater, secondo periodo, sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Con decreto interministeriale, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.
8. 114. Germanà.

Al comma 5, lettera c), capoverso comma 361-quater, secondo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
8. 19. Lo Presti, Duilio.

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ove ricorra la parola: «impresa» è sostituita con le seguenti: «impresa e dai professionisti».
8. 96. Marchignoli.

Al comma 5 sopprimere la lettera d).
* 8. 85. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).
* 8. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Per i mutui e tutti gli altri finanziamenti concessi ai consumatori come definiti dall'articolo

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121, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, esso è comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno. Per i finanziamenti concessi a soggetti diversi dai consumatori, il tasso effettivo globale medio rilevato ai sensi del primo periodo non comprende lo spread delle banche e degli intermediari finanziari, che comunque non può superare i due punti percentuali, né le spese per imposte e tasse. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale».
8. 161. Comaroli, Polledri, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 5, lettera d) sostituire le parole: ulteriori quattro punti con le seguenti: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 1,5 punti percentuali.
8. 54. Scilipoti.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali con le seguenti: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori due punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali.
* 8. 112. Del Tenno.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali con le seguenti: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori due punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali.
* 8. 168. Comaroli, Polledri, Montagnoli, Bitonci, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali con le seguenti: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori due punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali.
* 8. 4. Vignali, Lupi.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali con le seguenti: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori due punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali.
* 8. 79. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali con le seguenti: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori due punti percentuali. La differenza tra il limite e il

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tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali.
* 8. 61. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali con le seguenti: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori due punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali.
* 8. 65. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino, Ria.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole da: aumentato di un quarto sino a: otto punti percentuali con le seguenti: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori due punti percentuali.
8. 162. Comaroli, Polledri, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite vale anche per le condizioni relative ai conti correnti bancari e postali.
8. 142. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) All'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «trimestralmente» sono sostituite dalle seguenti: «mensilmente».
8. 163. Comaroli, Polledri, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis). All'articolo 644 del codice penale il quarto comma è sostituito dal seguente: «Per la determinazione del tasso di interesse usurario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi del terzo comma dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
8. 55. Scilipoti.

Al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta in house cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011, ovvero alla data del 31 dicembre 2013 qualora le sopra citate società in house abbiano chiuso in utile l'ultimo bilancio consuntivo. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che, entro le suddette date del 31 dicembre 2011 ovvero del 31 dicembre 2013, le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2, ovvero, limitatamente per i servizi idrici e dei rifiuti gestiti dalle sopracitate società in house, cedano fino al 40 per cento del capitale attraverso le medesime modalità di cui alla lettera b) del comma 2»;
2) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima

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controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), con partecipazione del socio privato inferiore del 40 per cento del capitale, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti».
8. 171. Vanalli, Montagnoli, Lanzarin, Guido Dussin, Bitonci, Comaroli, D'amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: e) all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 8, la lettera
e) è sostituita dalla seguente: e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d), con esclusione degli affidamenti diretti ad operatori privati di valore economico pari o inferiore a 20.000 euro annui, cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante», e al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «società quotate in mercati regolamentati e» sono aggiunte le seguenti: «alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché».
8. 86. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).
* 8. 140. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).
* 8. 16. Stradella, Armosino.

Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).
* 8. 90. Vannucci, Colaninno.

Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).
* 8. 91. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino.

Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).
* 8. 24. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis). Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del

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decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: g) le disposizioni di cui alla lettera f), del presente comma non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci.
** 8. 62. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis). Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: g) le disposizioni di cui alla lettera f), del presente comma non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci».
** 8. 66. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguente:
f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis). Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: g) le disposizioni di cui alla lettera f), del presente comma non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci.
** 8. 113. Del Tenno.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguente: f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis). Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.».

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Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) le disposizioni di cui alla lettera f) del presente comma non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci».
** 8. 176. Pagano.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguente: f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 è aggiunto il seguente comma:
2-bis). Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) le disposizioni di cui alla lettera f) del presente comma non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci».
** 8. 106. Germanà.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguente: f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis). Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) le disposizioni di cui alla lettera f) del presente comma non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci».
** 8. 150. Montagnoli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Forcolin, Comaroli.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguente: f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis). Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma i del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) le disposizioni di cui alla lettera f) del presente comma non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci».
** 8. 3. Vignali, Lupi.

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Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto».

Conseguentemente, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) il comma 2-bis dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dalla presente legge, non si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ogni modifica unilaterale è pertanto nulla».
8. 72. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 5, lettera f), capoverso 2-bis, dopo le parole: né una micro-impresa aggiungere le seguenti:, né una PMI.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), dopo le parole: o micro-imprese aggiungere le seguenti: o PMI.
8. 141. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, la modifica dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti erogati ai predetti soggetti è consentita esclusivamente ove le parti abbiano specificamente approvato per iscritto clausole contrattuali che indichino, nel dettaglio, gli eventi e le condizioni al verificarsi dei quali è consentita la modifica unilaterale dei suddetti tassi.
8. 165. Comaroli, Polledri, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 5, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) la disposizione di cui alla lettera f) si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 75. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
«g-bis) all'articolo 53, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, i sistemi di remunerazione e incentivazione";
2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo

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richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali";
g-ter) all'articolo 67 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, i sistemi di remunerazione e incentivazione";
2) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
"2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico La Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali";
g-quater) al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 6, al comma 2-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e incentivazione";
2) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e ove la situazione lo richieda: adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale"».
8. 183. Bernardo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) all'articolo 12, quarto comma, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "al 10 per cento del proprio patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis."».
8. 182. Pagano.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, di seguito denominato

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«Fondo», al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2010, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa (CDP Spa) dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
5-ter. La CDP Spa in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 5-bis, dispone i pagamenti a valere sulle risorse disponibili di un fondo istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, con una dotazione pari a 1 miliardo di euro, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma 5-bis, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla CDP Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 5-bis. A tal fine la CDP Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento, a favore della CDP Spa delle somme erogate a carico del Fondo, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le pubbliche amministrazioni non statali provvedono al pagamento in favore della CDP Spa, delle somme erogate a carico del fondo da loro stesse istituito, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.
5-quinquies. La CDP Spa predispone il rendiconto annuale sulla gestione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi e ai termini di erogazione alla CDP Spa di quanto alla stessa dovuto.
5-sexies. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici.
5-septies. Dall'attuazione dei commi da 5-bis a 5-sexies del presente articolo discendono oneri pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Ai suddetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma 5-octies.
5-octies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
5-novies. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dell'economia

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e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-octies.
8. 25. Cambursano, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno», con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui contributi sono destinati a finanziare:
a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;
b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:
1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
2) ampliamento dimensionale dei confidi;
3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
4) informatizzazione gestionale;
5) formazione professionale;
6) marketing associativo;
7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.
5-ter. I contributi di cui al comma 5-bis sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del comma 5-bis.
5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 5-bis e 5-ter.
5-quinquies. Dai commi 5-bis e 5-ter discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quanto disposto dal successivo comma 5-sexies.
5-sexies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».
8. 28. Messina, Cimadoro, Borghesi, Barbato, Cambursano

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto e previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
5-ter. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

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5-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 5-bis.
5-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative dei commi da 5-bis a 5-quater, in ordine alta natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.
5-sexies. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati da oneri che rimangono comunque a carico delle Amministrazioni debitrici.
8. 26. Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di incentivare l'imprenditoria giovanile, le persone fisiche di età inferiore ai 35 anni che intendano avviare l'esercizio di attività di impresa, per i primi tre anni dalla data di inizio dell'attività, possono avvalersi del regime di fiscalità agevolato di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 5-bis. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di esecuzione degli adempimenti diverse da quelle previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 9 dell'11 gennaio 2008.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si provvede entro il limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 5-quinquies.
5-quinquies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: 12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: 11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: 10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
8. 29. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».
5-ter. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in

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nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2011 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
5-quater. Al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;
b) le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.850».
5-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al punto c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
8. 27. Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2010».
*8. 80. De Micheli.

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Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2010».
*8. 8. Vignali, Lupi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 134 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2010».
*8. 60. Raisi, Proietti Cosimi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 134 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2010».
*8. 111. Del Tenno.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 134 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2010».
*8. 64. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le risorse di cui al Fondo di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, messe a disposizione di Mediocredito Centrale ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2011, n. 10, vengono destinate, entro il limite massimo di euro 30 milioni, al completamento degli interventi di cui alla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, giacenti alla data di esaurimento delle risorse disponibili.
8. 57. Scilipoti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14, comma 32, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».
8. 48. Marsilio.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi agevolativi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2:
dopo le parole: 8, commi 2, 3, aggiungere le seguenti: 5-bis. sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 108 milioni;
dopo la lettera b) inserire la lettera c) con il seguente testo: c) quanto ai maggiori oneri di cui all'articolo 8, comma 5-bis) pari a euro 8 milioni per l'anno 2011, si provvede mediate riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
8. 51. Scilipoti.

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Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 250 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 60 mila euro.
8. 38. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 6, lettera a) sostituire le parole: un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro con le seguenti: un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 250 mila euro, e sostituire le parole: dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro, con le seguenti: dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 60 mila euro.
8. 35. Cambursano, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 150 mila euro e 30 mila euro rispettivamente, con le seguenti: 200 mila euro e 50 mila euro.
8. 164. Comaroli, Polledri, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 30 mila euro con le seguenti: 40 mila euro.
8. 76. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
8. 36. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo con le seguenti: e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo superiori complessivamente a 180 giorni.
8. 37. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. È autorizzato il rifinanziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
6-ter. Al decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 60 mila euro».
2) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «corrispondente esclusivamente

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al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.» con le seguenti: «corrispondente esclusivamente al tasso di interesse applicato ai mutui»;
3) all'articolo 3, il comma 2 è soppresso;

Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: «8, commi 2, 3» aggiungere le seguenti: «, 6-bis»;
2) sostituire le parole: «pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 303,1 milioni di euro per l'anno 2012, 288 milioni di euro per l'anno 2013, 248,3 milioni di euro per l'anno 2014»;
3) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
«b-bis) quanto a 100 milioni annui per ciascuno degli anni 2012,2013 e 2014 si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui alla lettera b-ter) del presente comma, rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2011, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
b-ter) a decorrere dal 1o gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».
8. 30. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione, anche ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, da parte del debitore. Fino alla data di cui al precedente comma è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché, laddove sia già pendente la procedura fallimentare, ogni attività di vendita di beni immobili. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate

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precedentemente allo stato di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario. È sospesa, in ogni caso, fino al termine di cui al presente comma, ogni procedura esecutiva per rilascio dei beni immobili già venduti nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti.
8. 52. Scilipoti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'articolo 116, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è così sostituito:
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'articolo 121, terzo comma, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti.
8. 56. Scilipoti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 61, aggiungere il seguente: 61-bis: «Le disposizioni del comma precedente si applicano ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversioni del presente decreto.
8. 53. Scilipoti.

Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 è effettuata a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000, n. 445. L'autentica deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego».
8. 151. Pagano.

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 117, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo dei costi e degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG non sono dovuti dal cliente e restano a carico dell'intermediario.»;

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) all'articolo 123, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo»;
c-ter) all'articolo 125-bis, comma 2, dopo le parole: «commi 2, 3» aggiungere la seguente «, 4»;
c-quater) all'articolo 126-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. È fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 115 di modificare le spese accessorie dei mutui e dei prestiti durante il piano di rimborso degli stessi. Nell'ipotesi contemplata dal primo periodo del presente comma non si applica l'articolo 118».
8. 155. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 120-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra

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banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recesso e portabilità dei conti correnti».
8. 97. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 8, lettera c), numero 2, capoverso comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo.
8. 180. Soglia.

Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) l'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato;
f-ter) fatto salvo quanto previsto dalla lettera f-quater), sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma;
f-quater) la Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente comma e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.
8. 98. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «commissione massimo scoperto» sono inserite le seguenti: «, od oltre spese di istruttoria alla stessa riferibili,»;
2) al comma 1, terzo periodo, le parole: «superare lo 0,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superare lo 0,2 per cento».
8. 144. D'Amico, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Laura Molteni.

Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al terzo periodo, le parole: «superare lo 0,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superare lo 0,2 per cento».
8. 145. D'Amico, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Laura Molteni.

Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Sono altresì nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto l'applicazione di commissioni per il prelievo di denaro contante allo sportello per le persone con età superiore a 65 anni.
8. 143. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. È fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 115 del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di modificare le spese accessorie dei mutui e dei prestiti durante il piano di rimborso degli stessi. Nell'ipotesi contemplata dal primo periodo del presente comma non si applica l'articolo 118 del predetto testo unico della legge in materia bancaria e creditizia.
8. 156. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario.».
8. 99. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il comma 9, dell'articolo 2-quinquies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente: «9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dai giorno della chiusura del suddetto conto corrente».
8. 100. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6».
8-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di

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intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
* 8. 45. Dima.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6».
8-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
* 8. 46. Baccini.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6».
8-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
* 8. 190. Marsilio.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente

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nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6».
8-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
* 8. 47. Lo Presti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6».
8-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
* 8. 121. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi.
** 8. 42. Baccini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi.
** 8. 43. Lo Presti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi.
** 8. 44. Dima.

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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi.
** 8. 189. Marsilio.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi.
** 8. 83. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi.
** 8. 122. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. I titolari di cariche negli organi gestionali e i funzionari di vertice di imprese o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, finanziari e assicurativi non possono assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o in gruppi di imprese concorrenti.
8-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sull'attuazione del comma 8-bis e, se riscontra violazioni, fissa all'interessato un termine per scegliere quale incarico mantenere. In mancanza di opzione, l'interessato decade di diritto da tutti gli incarichi incompatibili. Le imprese di cui al comma 8-bis sono tenute a comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i titolari degli incarichi di gestione e tutte le informazioni relative alla propria attività necessarie per l'esercizio dei compiti previsti dal presente comma. La citata Autorità può avvalersi del supporto del Corpo della guardia di finanza e della collaborazione delle autorità di vigilanza di settore. Per la disciplina dei poteri istruttori e sanzionatori si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
8. 101. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 59 è sostituito dal seguente:
59. In considerazione del rinvio dell'erogazione da parte del Ministero dell'Interno delle risorse statali spettanti agli enti locali, dovuto alla necessità di definire allo scopo i decreti interministeriali di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011, per compensare possibili ricorsi ad anticipazioni di tesoreria da parte degli stessi enti, da ripartire in proporzione ai pagamenti effettuati dal Ministero dell'interno nell'anno 2010;
b) il comma 60 è soppresso.
8. 69. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis) In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato agli utenti finali dal concessionario della rete, ma a un soggetto diverso utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti

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finali dallo stesso serviti. Per utenti finali si intendono coloro che intrattengono rapporti contrattuali o di abbonamento con l'erogatore del servizio, aventi sede o domicilio nel Comune, al cui numero va rapportato il calcolo del canone dovuto».
8. 70. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) organismi d'investimento collettivo del risparmio;
c) forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;
d) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale e società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati con un numero di azioni in circolazione sul mercato azionario non inferiore al 25 per cento;
f) soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguono esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati direttamente o indirettamente in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i redditi conseguiti da fondi diversi da quelli di cui al comma 3, al netto delle plusvalenze non realizzate, e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 20 per cento del patrimonio del fondo nel caso di imprenditori individuali, se la partecipazioni sono relative all'impresa commerciale, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo, ovvero al 10 per cento del patrimonio del Fondo, nel caso di soggetti diversi dai precedenti. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite

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di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore alle percentuali individuate nel primo periodo del presente comma ed individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 351.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore alle percentuali individuate nel comma 3-bis determinate con i criteri di cui allo stesso comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data

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del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alle percentuali indicate nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1o gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.»;
e) il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5.»;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.».
8. 184. Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati, in misura superiore al 50 per cento, da uno o più dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) organismi d'investimento collettivo del risparmio;
c) forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;
d) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale e società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati con un numero di azioni in circolazione sul mercato azionario non inferiore al 25 per cento;
f) soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguono esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;

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h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati direttamente o indirettamente in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i redditi conseguiti dai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, al netto delle plusvalenze non realizzate, e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termite del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3 e per i soggetti partecipanti ai fondi di cui al medesimo comma, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 351.
4-bis. In relazione ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i partecipanti, diversi da quelli indicati nello stesso comma che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante

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dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1o gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.»;
e) il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5.»;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.».
8. 186. Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico:
b) organismi d'investimento collettivo del risparmio;

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c) forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;
d) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
f) soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguono esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi proventi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione, al nello delle plusvalenze maturate ma non realizzate, sono imputati per trasparenza se distribuiti concorrono a formare il reddito dei singoli partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo e limitatamente alla partecipazione detenuta che eccede detta percentuale. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. I redditi proventi dei fondi imputati di cui ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e nell'esercizio in cui vengono percepiti, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione e limitatamente a quella eccedente la percentuale del 20 per cento. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le

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quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 351.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il valore medio delle quote è calcolato al netto delle plusvalenze maturate ma non realizzate alla data del 31 dicembre 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuti fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositano delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta. Relativamente ai proventi realizzati alla data del 31 dicembre 2010 che hanno concorso a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva del 5 per cento ai sensi del presente comma, al momento della loro corresponsione ai singoli partecipanti non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 351»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1o gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.»;

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e) il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5.»;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.»;
g) le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano alle partecipazioni a fondi immobiliari sottoscritte in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
h) le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano o cessano di essere applicate ai fondi immobiliari quotati.
8. 158. Pini, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) organismi d'investimento collettivo del risparmio;
c) forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;
d) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
f) soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati direttamente o indirettamente in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.
3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i redditi conseguiti dai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, al netto delle plusvalenze non realizzate, e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 15 per cento del

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patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termite del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 15 per cento individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 351.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 15 per cento determinata con i criteri di cui allo stesso comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010, esclusivamente nel caso di differenza positiva tra il predetto valore medio delle quote ed il costo di sottoscrizione o di acquisto delle stesse. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di

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pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alle percentuali indicate nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro ed il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1o gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.»;
e) il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5.»;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.».
8. 185.Gioacchino Alfano.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente sopprimere la let- tera f).
8. 39.Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 9, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, lettera b), le parole: «delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «delle obbligazioni contratte per suo conto risponde esclusivamente il patrimonio del fondo; i portatori delle quote del fondo non possono opporsi alla liquidazione anticipata quando la prosecuzione dell'attività rischi di danneggiare i creditori del fondo»;
*8. 31.Leo.

Al comma 9, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, lettera b), le parole: «delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «delle obbligazioni contratte per suo conto

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risponde esclusivamente il patrimonio del fondo; i portatori delle quote del fondo non possono opporsi alla liquidazione anticipata quando la prosecuzione dell'attività rischi di danneggiare i creditori del fondo»;
*8. 173.Pagano.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, lettera e), aggiungere in fine le parole: e società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
**8. 32.Leo.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, lettera e), aggiungere in fine le parole: e società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
**8. 174.Misuraca.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, lettera g), sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente.
*8. 92.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, lettera g), sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente.
*8. 105.Fluvi.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, lettera h) dopo le parole: contrattuale partecipati aggiungere le seguenti: direttamente e indirettamente.
8. 33.Leo.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati direttamente in misura almeno pari al 20 per cento dalle società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
*8. 34.Leo.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati direttamente in misura almeno pari al 20 per cento dalle società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
*8. 175.Dima.

Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: rilevati nei rendiconti di gestione aggiungere le seguenti:, dedotte le plusvalenze nette non realizzate;
b) alla lettera c), sopprimere il comma 4-bis;
c) alla lettera d), comma 5, sesto periodo, sostituire le parole: dei commi 3-bis e 4-bis con le seguenti: del comma 3-bis.
8. 15.Stradella, Armosino.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: rendiconti di gestione aggiungere le seguenti: dedotte le plusvalenze nette non realizzate.
8. 104.Fluvi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 26 del 7 febbraio 2011 si applicano anche ai decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9

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maggio 2001 e decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2007. Qualora vengano esercitate le previsioni di cui al periodo precedente per il predetto decreto ministeriale 9 maggio 2001 sono inefficaci le norme di cui all'articolo 3, comma 6, lettere c), d) e), mentre per il predetto decreto ministeriale 22 maggio 2007 sono inefficaci le norme di cui all'articolo 3, comma 11, lettere c), d), e).
8. 2.Vignali.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 26 del 7 febbraio 2011 si applicano anche ai decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2001 e decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2007. Qualora vengano esercitate le previsioni di cui al periodo precedente per il decreto ministeriale 9 maggio 2001 sono inefficaci le norme di cui all'articolo 3, comma 6, lettere c), d), e), mentre per il decreto ministeriale 22 maggio 2007 sono inefficaci le norme di cui all'articolo 3, comma 11, lettere c), d), e).
8. 49.Germanà.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di riabilitare le persone fisiche e giuridiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, il CICR è autorizzato ad adottare con propria delibera, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, istruzioni per la Banca d'Italia, affinché la medesima apporti le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, in conformità ai seguenti principi:
a) consentire agli istituti di credito e gli intermediari finanziari di inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno tre mensilità di rate di prestito ovvero leasing o una rata semestrale afferente a contratti di mutuo;
b) in caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve effettuare la comunicazione entro 7 giorni, pena l'applicazione di sanzioni;
c) in caso di avvenuta transazione di sofferenze bancarie fra istituto di credito e debitore, la residua passività eccedente l'importo transato non deve essere segnalato alla centrale rischi;
d) la soglia di censimento dell'esposizione complessiva ai fini della valutazione dei rischi non può eccedere l'importo di 50.000 euro;
e) in riferimento a banche dati diverse dalla centrale rischi, adottare direttive affinché le medesime dispongano la possibilità per il consumatore finale di aggiornare direttamente la propria posizione adducendo le certificazioni dei pagamenti, ovvero riconoscere valore agli aggiornamenti di pagamento in possesso del debitore, qualora non ancora registrati nelle suddette banche dati.
*8. 154.Forcolin, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di riabilitare le persone fisiche e giuridiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, il CICR è autorizzato ad adottare con propria delibera, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, istruzioni per la Banca d'Italia, affinché la medesima apporti le dovute modifiche

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alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, in conformità ai seguenti principi:
a) consentire agli istituti di credito e gli intermediari finanziari di inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno tre mensilità di rate di prestito ovvero leasing o una rata semestrale afferente a contratti di mutuo;
b) in caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve effettuare la comunicazione entro 7 giorni, pena l'applicazione di sanzioni;
c) in caso di avvenuta transazione di sofferenze bancarie fra istituto di credito e debitore, la residua passività eccedente l'importo transato non deve essere segnalato alla centrale rischi;
d) la soglia di censimento dell'esposizione complessiva ai fini della valutazione dei rischi non può eccedere l'importo di 50.000 euro;
e) in riferimento a banche dati diverse dalla centrale rischi, adottare direttive affinché le medesime dispongano la possibilità per il consumatore finale di aggiornare direttamente la propria posizione adducendo le certificazioni dei pagamenti, ovvero riconoscere valore agli aggiornamenti di pagamento in possesso del debitore, qualora non ancora registrati nelle suddette banche dati.
*8. 160.Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Sopprimere il comma 10.
*8. 58.Versace, Vignali, Cazzola, Bonciani, Federico Testa.

Sopprimere il comma 10.
*8. 148.Torazzi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Dal Lago, Reguzzoni, Rivolta, Nicola Molteni, Togni.

Sopprimere il comma 10.
*8. 123.Mario Pepe (IR).

Sopprimere il comma 10.
*8. 84.Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Sopprimere il comma 10.
*8. 40.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia, i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.».
8. 181.Bernardo.

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Al comma 10, capoverso, primo periodo, dopo le parole: degli effetti della registrazione, aggiungere le seguenti: o della brevettazione, nonché a quelle opere che, anteriormente a tale data, erano di pubblico dominio non avendo formato oggetto di registrazione o di brevettazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: degli effetti della registrazione aggiungere le seguenti: o della brevettazione, nonché a quelle opere che, anteriormente a tale data, erano di pubblico dominio, non avendo formato oggetto di registrazione o di brevettazione.
8. 149.Torazzi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Dal Lago, Reguzzoni, Rivolta, Nicola Molteni, Togni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di consentire ai consumatori di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di originalità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy», di proprietà dello Stato. Il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy» è attribuito ai prodotti di cui al precedente periodo che sono ideati o progettati interamente da un'impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e di confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'individuazione dei prodotti che sono autorizzati a utilizzare il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy» con riferimento alle diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.
8. 41.Borghesi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di dare piena attuazione ai principi in materia di diritto di stabilimento, libera prestazione dei servizi e libera circolazione di capitali, di cui, rispettivamente, agli articoli 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
a) all'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti della responsabilità dei componenti degli organi societari o dei dipendenti di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato o da altre amministrazioni o enti pubblici in misura pari o superiore al 50 per cento, il danno erariale è costituito dalla eventuale differenza tra l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale ed il conseguente incremento finanziario o patrimoniale a vantaggio di pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico. Non costituisce, pertanto, danno erariale il pagamento di ammende o sanzioni o interessi per ritardato pagamento da parte delle predette società ad una pubblica amministrazione o organismo di diritto pubblico o comunque a vantaggio del pubblico erario».
b) la disposizione di cui alla lettera a) costituisce interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, circa la responsabilità degli amministratori o dipendenti di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato o da altre amministrazioni o enti pubblici in misura pari o superiore al 50 per cento, sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica;
c) le disposizioni di cui alle lettera a) e b) si applicano anche ai giudizi pendenti

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nonché alle fattispecie accertate con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78. In tali casi l'eventuale esonero di responsabilità è accertato in sede di ricorso per revocazione.
8. 157.Pini, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 si interpretano nel senso che le stesse trovano applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010.
12-ter. Con riferimento ai rapporti che accedono a concessioni pubbliche statali diverse da quelle di cui al comma 12-bis, a decorrere dal 1o luglio 2011 è fatto divieto ai concessionari di gioco di richiedere ai punti di raccolta il pagamento di canoni sui giochi o servizi connessi alla concessione comunque denominati qualora il compenso sulla raccolta ai ricevitori o punti vendita sia fissato per legge. Le eventuali previsioni contrattuali tra concessionario e punto vendita difformi rispetto a quanto stabilito ai sensi del presente comma restano inapplicabili a decorrere dal 1o luglio 2011, ferma in ogni caso la restituzione delle somme eventualmente indebitamente riscosse a decorrere da tale data, oltre interessi al tasso di legge e svalutazione monetaria.
12-quater. L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assicura adeguate forme di controllo sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter. A tal fine, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 12-ter, ferma la conservazione della titolarità della concessione pubblica statale di gioco, l'amministrazione subentra nei diritti di credito dei titolari dei punti di raccolta delle giocate nei confronti del titolare della concessione di gioco pubblica per il conseguimento degli importi da questi ultimi dovuti ai sensi del comma 12-ter, e può a tale scopo avvalersi delle procedure previste dalla normativa vigente per la riscossione coattiva dei crediti dello Stato e degli enti pubblici, con rimborso delle somme a tale titolo conseguite in favore dei titolari dei punti di raccolta delle giocate, al netto delle spese sostenute.
12-quinquies. Nelle ipotesi di eventuali violazioni delle disposizioni di cui al comma 12-ter le ragioni di credito dei titolari dei punti di raccolta delle giocate interessati possono essere tutelati anche nelle forme di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Inoltre, nell'eventuale procedimento penale derivante dai medesimi fatti è consentita la costituzione di parte civile delle associazioni o comitati ai quali è conferito il mandato ai sensi del richiamato articolo 140-bis.
8. 89.Bernardo.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione

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previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
12-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
12-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2012.
8. 68.Poli, Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Ruggeri.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Al fine di fronteggiare la frammentazione del sistema dei confidi operanti nel territorio del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), auspicandone la crescita dimensionale per una maggiore solidità patrimoniale degli stessi, è concesso un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i processi di aggregazione e per l'incremento dei fondi rischi dei confidi che abbiano avviato e concluso processi di aggregazione, attraverso la confluenza da parte di due o più confidi in un soggetto unitario costituito nelle forme giuridiche previste dall'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
12-ter. I contributi per spese di aggregazione nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili per un importo non superiore ad euro 200.000, sono concessi ai sensi del regolamento della Commissione europea, i contributi per incremento fondi rischi, da definire con apposito regolamento, sono concessi ai sensi della Comunicazione CE n. 2008/C 155/02, punto 3, inerente alla concessione di garanzie che non costituiscono aiuti di Stato.
12-quater. Entro novanta giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sarà emanato il regolamento attraverso il quale saranno disciplinate le modalità attuative delle disposizioni recate dai precedenti commi 12-bis e 12-ter.
8. 116.Scilipoti.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Al fine di assicurare la difesa degli interessi economici e giuridici degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia, all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, lettera a), le parole da: «determinato» fino a: «del valore nominale,» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento del valore di ogni singola obbligazione»;
2) al comma 3 lettera a-bis) le parole da: «determinato» fino a: «di ogni singola azione» sono sostituite dalle seguenti: «pari al valore di 1,35 euro per ogni singola azione» in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 luglio 2010 e con taglio minimo unitario di euro 1.000;
3) al comma 3 è soppressa la lettera b);

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, mediante ripartizione del fondo dei conti dormienti di cui all'articolo

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1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché con i maggiori introiti provenienti dalla liquidazione della vecchia Alitalia.
8. 71.Compagnon, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è esteso anche ai soggetti titolari di V imprese agricole individuali per gli investimenti in macchinari e attrezzature agricole.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 12-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti. Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-quater, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
8. 78.Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività,

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integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

1. È «Agromeccanico Professionale» il soggetto che svolge attività agromeccanica così come definita nel precedente articolo 5 sia sotto forma di impresa individuale che costituita in impresa societaria.
2. Ai fini dell'applicazione della normativa statale è «Agromeccanico Professionale» colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi all'attività agromeccanica di cui al precedente articolo 5, direttamente od in qualità di socio, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.
3. Le Regioni, mediante apposito regolamento, accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma l.
4. Le società di persone e di capitali sono considerate «Agromeccanici Professionali» qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale principale l'esercizio dell'attività agromeccanica di cui al precedente articolo 5 e siano in possesso dei seguenti requisiti:
nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di «Agromeccanico Professionale»;
nel caso di società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di «Agromeccanico Professionale».

5. All'«Agromeccanico Professionale» si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) così come definito dall'articolo 2135 del codice civile.
6. I lavoratori autonomi di cui al precedente comma 5, che alla data di entrata in vigore sono in possesso della qualifica di artigiano, possono mantenere tale qualifica ed il relativo trattamento previdenziale/contributivo, mediante opzione da esprimere non oltre 90 giorni dalla suddetta data.
7. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo con l'esclusione delle agevolazioni previste per le aziende con sede in zone svantaggiate/montane.
8. L'imprenditore agro meccanico può realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica anche in tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola. Per la realizzazione, sia in zona agricola che in altre zone, delle opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
8. 167.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. L'importo di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2011, e di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'anno 2011, mediante utilizzo di parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 40, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012;
b) al comma 2, sostituire le parole: 3 e 9, con le seguenti: 3, 9 e 12-bis.
8. 13.Distaso, Franzoso, Fucci.

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Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate in favore degli armatori imbarcati su navi da pesca e dei soci delle cooperative di pesca al 31 dicembre 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
8. 82.Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. La dotazione del Programma di cui all'articolo 2, commi da 5-novies a 5-duodecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
8. 81.Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni è incrementata della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2011. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
8. 63.Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 ove ricorrano le parole: «consorzi con attività esterna» sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»;
b) al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «nonché da liberi professionisti».
*8. 50.Girlanda.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 ove ricorrano le parole: «consorzi con attività esterna» sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»;

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b) al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «nonché da liberi professionisti».
*8. 59.Abrignani.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 ove ricorrano le parole: «consorzi con attività esterna» sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»;
b) al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «nonché da liberi professionisti».
*8. 147.Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni interpretative di cui al comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non si applicano anche al personale individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Al suddetto personale viene pertanto riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124. Al relativo onere, valutato in euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 117.Pagano.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno del 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo la parola: «eolica», sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai soggetti che producono oli lubrificanti dalla rigenerazione degli oli usati».
8. 172.Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 1 dell'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti, i seguenti periodi: «Presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il limite del 30 per cento può essere raddoppiato nelle ipotesi di esercizio di attività nella quale la produzione prevalente viene immessa in vendita almeno dodici mesi dopo l'inizio della lavorazione. Tale limite viene altresì raddoppiato nelle ipotesi di imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
8. 169.Alessandri, Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Pag. 178

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. L'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e la definizione dei rapporti con gli istituti di credito relativamente ai contributi statali assegnati alle cooperative edilizie secondo leggi anteriori alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono effettuati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base del reddito personale del socio assegnatario, per tutti i procedimenti non conclusi o per i quali sia stata avanzata istanza di riesame alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
8. 178.Bitonci, Lanzarin, Guido Dussin, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima».
8. 95.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. CONSAP S.P.A. è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.
12-ter. Ai sensi dell'articolo 58, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP S.P.A. è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP S.P.A., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC Auto da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-bis. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP S.P.A seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 12-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
8. 94.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 3 del decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 400, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «con i limiti e i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.» sono sostituite dalle seguenti: «con i limiti e i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, a 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.»;

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b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per le società finanziarie, i limiti e i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, sono così modificati:
1) in deroga all'articolo 3, comma 1, la controgaranzia delle società finanziarie può essere concessa ai confidi su finanziamenti a favore di PMI e consorzi, anche nel caso in cui nell'operazione si interpongano altri intermediari finanziari garanti, iscritti nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
2) in deroga all'articolo 3, comma 2, la controgaranzia delle società finanziarie è accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi soci non superino l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento relativa a PMI e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale;
3) in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, lettera o), i finanziamenti a cui sono riferite le controgaranzie delle società finanziarie possono avere durata non superiore a 15 anni;
4) in deroga all'articolo 10, le società finanziarie possono determinare autonomamente, in relazione alle proprie esigenze di equilibrio economico-finanziario, l'ammontare delle commissioni applicate per le controgaranzie e cogaranzie concesse».
8. 93.Zucchi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Limitatamente alla quota di riparto destinato alla misura di aiuto di cui alla lettera c), comma 2, articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 aprile 2009, le somme residue rinvenienti da quelle assegnate al Ministero medesimo ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono mantenute a bilancio e impegnate, fino concorrenza di 8 milioni di euro, per interventi riguardanti la sospensione temporanea dell'attività di pesca per l'annualità 2011 e, fino alla concorrenza di 5 milioni di euro, per le attività d'investimento dei soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
8. 191.Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nulle le commissioni applicate dalle banche ai prelevamenti di denaro contante dai conti correnti presso gli sportelli.
12-ter. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono tali commissioni sono adeguati alle disposizioni del comma precedente entro novanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di ci al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
8. 124.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Le società a partecipazione pubblica, sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione della partecipazione al

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capitale sociale, hanno l'obbligo di ubicare la sede legale nel territorio nazionale. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le suddette società, che hanno la sede legale all'estero, provvedono al trasferimento della medesima nel territorio nazionale.
8. 125.Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Dopo il comma 15-quater dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«15-quinquies. All'atto dell'apertura della partita Iva, da parte di una società o cittadino extra UE, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositaria una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a tremila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera».
8. 126.Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Per le persone fisiche esercenti attività di presa, arti o professioni e per le società di persona con ricavi non superiori a 200.000 euro per anno, a partire dal 1o gennaio 2012, è introdotto un nuovo regime fiscale forfettario opzionale preventivo. Tale regime prevede un'unica imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 10 per cento da applicarsi al volume dei ricavi.
12-ter. Le persone fisiche e le società di persone che optano per il regime fiscale di cui al comma 12-bis sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se nel periodo di imposta per il quale hanno scelto il regime forfettario preventivo il volume dei ricavi è uguale o superiore al volume dei ricavi dell'anno precedente.
12-quater. L'opzione per il regime di cui al comma 12-bis deve essere espressa preventivamente e ha validità per l'anno di imposta successivo; l'opzione è consentita esclusivamente alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e alle società di persona attive.
12-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8. 127.Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Ciascuna azienda che beneficia di incentivi statali, nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto istituisce un fondo interno idoneo e compatibile a garantire il rispetto della procedura di cui sopra o dei tempi di liquidazione concordati con i fornitori, non dovuto ad inadempienze degli stessi, determina automaticamente il decadimento dell'incentivo stesso.
8. 128.Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Pag. 181

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Alle aziende italiane controllate da aziende estere che sono soggette a procedure di fallimento si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
8. 129.Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di sostenere le imprese, e di permettere loro di far fronte agli oneri finanziari più urgenti fino al superamento della fase più acuta della crisi economica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di con versione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stipula un'apposita convenzione con il sistema creditizio, volta ad introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre 2012, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale di tutti i finanziamenti erogati nei confronti delle predette imprese, prevedendo fino alla predetta data il pagamento della sola quota relativa alla restituzione degli interessi.
8. 130.Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Con l'acutizzarsi della crisi economica in atto, al fine di garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale, le istituzioni statali e territoriali, per l'esercizio delle proprie attività, sono tenute all'acquisto di beni prodotti in Italia, qualora disponibili, a parità di efficienza, efficacia ed economicità.
8. 131.Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Le aziende che beneficiano di aiuti pubblici, anche attraverso incentivi all'acquisto di beni di loro produzione, e che eventualmente necessitino di personale aggiuntivo sono obbligate ad assumere prioritariamente personale di cittadinanza italiana. Il mancato rispetto della norma determina automaticamente il decadimento degli incentivi e la perdita degli aiuti.
8. 132.Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. È considerata come esercizio abusivo del commercio l'attività autorizzata in forma itinerante che si concretizza con modalità di vendita con sosta fissa su qualsiasi porzione di suolo pubblico, salvo che ciò avvenga su spazi e aree di sosta appositamente previsti dai comuni.
8. 133.Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. A decorrere dall'anno 2005 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso.
8. 166.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Pag. 182

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis. - (Gestione da parte di CDP-Spa di un Fondo per lo sviluppo delle energie rinnovabili). - 1. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere, previa costituzione presso la gestione separata di un Fondo denominato «Fondo per lo sviluppo delle energie rinnovabili», alle regioni, province e comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000 abitanti, finanziamenti a tasso agevolato rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati allo sviluppo delle energie rinnovabili.
2. Il Fondo ha una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti e dalle risorse derivanti dalle risorse di cui al comma successivo.
3. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi ai sensi del comma 1 sono destinati all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo stesso.
8. 03.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art.-bis.
(Gestione da parte di CDP-Spa di un Fondo di garanzia per il microcredito).

1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito», la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.
2. il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità di funzionamento dei Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui a! Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo alla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
6. Atta elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.
8. Le regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma I attraverso la partecipazione alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.
9. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si procede, in via provvisoria, con uno Stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

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10. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al successivo comma 11.
11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
8. 04. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Accorpamento enti di ricerca in agricoltura). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
2. Il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2011 presso i predetti enti è trasferito al C.R.A. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del C.R.A., percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data del 1o gennaio 2012 per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nel bilancio del C.R.A., insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Al C.R.A. sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al comma 1, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Entro il 31 gennaio 2012 il CRA provvede ad approvare le modifiche statutarie ed ai regolamenti di organizzazione e contabilità, ridefinendo la nuova dotazione organica dell'Ente quale sommatoria delle dotazioni organiche anche degli enti soppressi. Al fine di accelerare il processo di fusione tra gli enti e per il rilancio dell'attività di ricerca, il C.R.A. è autorizzato a conferire incarichi dirigenziali a soggetti di comprovata esperienza e professionalità in campo scientifico ed organizzativo in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e nei limiti delle disponibilità delle vacanze di organico.
3. Dall'attuazione del predetto articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 05.Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,

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n. 144). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«10. Poste, nell'esercizio dell'attività di bancoposta, può svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede»;
b) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 1, comma 5, lettere» è aggiunta la seguente: «a)», e dopo le parole: «e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b),» è aggiunta la seguente: «c)».
8. 06.Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144). - 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Poste SpA può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari, nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali»;
b) al comma 3 dopo le parole: «gli articoli 5, 12,», sono aggiunte le seguenti: «15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5»;
c) al comma 4, le parole: «limitatamente ai mercati regolamentati italiani» sono soppresse, e dopo la parola: «25,» è aggiunta la seguente: «29».
8. 07.Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Perenzione amministrativa). - 1. All'articolo 36, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Limitatamente alle iniziative di incentivazione in favore delle imprese, i predetti residui si intendono perenti se non sono pagati entro il quinto esercizio successivo».
8. 08.Froner.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica). - 1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, a 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
4. Negli esercizi commerciali di cui al comma 3 la vendita dei medicinali prevista

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ai sensi del medesimo comma 3 deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.
5. Agli esercizi commerciali di cui al comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
8. 09.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Orari e turni delle farmacie).
- 1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
8. 010.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Semplificazioni ambientali in favore delle imprese agricole). - 1. Al fine di ridurre e semplificare le procedure amministrative relative alla gestione dei rifiuti a carico delle imprese agricole, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 190, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgano e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articola 184, comma 3, lettera b)»;
b) all'articolo 212, nel comma 10 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare. Fatta salva la possibilità di dimostrare, caso per caso, l'eventuale sussistenza di elementi comprovanti la professionalità del trasporto, i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore dei rifiuti medesimi sano considerati professionali solo in caso di trasporto di quantitativi superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, in casa di trasporti di quantitativi superiori a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi ed a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi».

2. Al comma 10 dell'articolo 394 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-bis, comma 1, lettera b). Gli imprenditori di cui al comma 9 che trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi, effettuano il trasporto con le modalità previste

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dall'articolo 23, comma 4, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52».
8. 011.Fogliato, Lanzarin, Togni, Guido Dussin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Semplificazione delle procedure e degli adempimenti per l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la semplificazione delle modalità di gestione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti attraverso la modifica degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) tenere conto delle peculiarità strutturali di ciascuna categoria di operatori intendendosi come tali:
1) gli impianti di raffinazione di oli lubrificanti di base;
2) gli impianti di miscelazione per la produzione di oli lubrificanti finiti;
3) depositi commerciali di prodotti lubrificanti finiti;
4) utilizzatori di prodotti lubrificanti finiti;
b) ridurre gli oneri a carico delle imprese attraverso lo snellimento e la semplificazione degli adempimenti e delle procedure previste per le diverse categorie di operatori coinvolti anche attraverso:
1) liberalizzazione dei vincoli di circolazione e deposito successivi all'immissione in consumo dei prodotti soggetti a imposta di consumo;
2) rimodulazione dell'attuale sistema di controllo e vigilanza sugli adempimenti connessi all'imposta con modalità analoghe a quelle previste per altre tipologie di imposte;
3) il coordinamento con altre forme di imposizione evitando la sovrapposizione e la duplicazione di documenti fiscali e di contabilizzazione laddove per uno stesso bene sia già stata prodotta analoga documentazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico dello Stato.
8. 012.Bitonci, Alessandri, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Semplificazioni relative al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti). - 1. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al comma 3, primo periodo, le parole: «stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo», sono sostituite seguenti: «indicate nell'allegato III del decreto ministeriale n. 52 del 18 febbraio 2011, ovvero forniscono informazioni incomplete o inesatte rispetto a quelle previste dallo stesso allegato III del decreto ministeriale n. 52 del 18 febbraio 2011, ovvero alterano fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)».
8. 013.Fogliato, Lanzarin, Togni, Guido Dussin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Al fine di riabilitare le persone fisiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di

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recessione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno sei rate mensili o una rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di leasing o a vendite rateali.
2. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.
3. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge
4. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.
8. 014.Comaroli, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di retribuzioni). - 1. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.
8. 015.Comaroli, Montagnoli, Bitonci, Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Imposta trasferimenti money transfer). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento, con un minimo di un euro, del valore di ogni singola operazione effettuata.
8. 016.Montagnoli, D'Amico, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 25 milioni di euro.
8. 017.Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Rimborso dell'eccedenza detraibile IVA). - 1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserita la seguente:
SS«b-bis) quando effettua le cessioni di cui alla lettera c), comma 4, articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per un ammontare

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superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;».
8. 018.Forcolin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Semplificazione della tenuta dei registri per le aziende che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta). - 1. Gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta non sono obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 104, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. L'Agenzia delle dogane è autorizzata ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più provvedimenti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente.
8. 019.Forcolin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Variazione delle condizioni contrattuali sui conti correnti). - 1. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto».

2. Al comma 2 dell'articolo 118 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».
8. 020.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120, è inserito il seguente:
«Art. 120-bis. - (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.
2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.
3. Le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.
4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
5. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: «negli articoli 116» sono inserite le seguenti: «120-bis».

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6. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 30 settembre 2011.
7. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono abrogati».
8. 022.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti).

1. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.
8. 021. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Deducibilità interessi passivi).

1. Per il periodo di imposta 2011 e 2012, il limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato di un importo pari a 5.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 200 milioni di euro.
8. 025. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: «b) nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto, anche per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 40 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 5 mila per i motocicli, euro 3 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro seicento per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società

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semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».
8. 055. Forcolin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Deducibilità interessi passivi).

1. Al comma i dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica» sono sostituite dalle seguenti: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 45 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.
8. 026. Torazzi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Deducibilità svalutazione crediti).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le svalutazioni dei crediti di cui al precedente comma 3, che derivano dalle operazioni di erogazioni del credito alle imprese fino a trenta dipendenti all'atto della stipula dell'impiego, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,40 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 200 milioni di euro.»
8. 023. Torazzi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Determinazione valore produzione ai fini IRAP).

1. Per i periodi di imposta 2011 e 2012, per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto dopo il 1o gennaio 2009.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali

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di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.
8. 024. Torazzi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riscossione crediti tributari e previdenziali).

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2013, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le persone giuridiche e per le persone fisiche una procedura di definizione dei moli e degli omessi versamenti con le seguenti caratteristiche:
a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 36 ai 120 mesi;
b) addebito delle sanzioni nella misura del 10 per cento;
c) azzeramento degli interessi di mora;
d) nel caso di omesso versamento, addebito degli interessi legali dalla data dell'omesso versamento;
e) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

2 Per le imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida ed opponibile a condizione che l'attività prosegua per almeno un triennio e vengano mantenuti nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento della forza lavoro impiegata alla data di adesione alla definizione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono autorizzate ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti comuni.
8. 027. Polledri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riscossione crediti tributari e previdenziali).

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte delle piccole imprese, i contribuenti, che per gli anni 2008 e 2009 hanno rilevato ricavi d'esercizio per un ammontare medio non superiore a euro 1.000.000 e che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presenteranno all'Agenzia delle entrate o all'INPS un piano di rientro di propri debiti relativi ad imposte dirette, imposte indirette, contributi previdenziali e assistenziali, secondo i criteri fissati nel successivo comma 2, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di riscossione, sanzioni e rateazione dei debiti, non saranno soggetti a sanzioni ed interessi sull'ammontare del debito stesso.
2. Il debito oggetto di piano di rientro deve essere iscritto a molo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il piano di rientro proposto deve avere una durata massima di tre anni.

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3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono autorizzate ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comuni precedenti, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.
8. 028. Polledri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Contribuenti minimi).

1. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 40.000 euro».
2. All'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento se i ricavi o compensi di cui al comma 96 non sono superiori a 30.000 euro e pari al 25 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 30.001 e 40.000 euro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.
8. 029. Forcolin, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Regime dei contribuenti minimi).

1. Alla lettera a) del comma 96 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 del 2007, sostituire le parole: «non superiori a 30.000 euro», con le seguenti: «non superiori a 50.000 euro».
2. Alla lettera b) del comma 96 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 del 2007, sostituire le parole: «superiore a 15.000 euro», con le seguenti: «superiore a 30.000 euro».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.
8. 040. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è abrogato.
8. 030. Comaroli, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

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Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo decentramento catastale).

1. Fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il fondo costituito presso il Ministero dell'interno per il finanziamento delle funzioni catastali decentrate, pari per il 2011 a 59,4 milioni di euro, è distribuito ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti per una quota complessivamente pari a 44 milioni di euro, in proporzione della rispettiva popolazione residente al 1o gennaio 2010; la restante quota di 15,4 milioni di euro è destinata ai comuni che esercitano in forma sperimentale le funzioni catastali alla data del 1o gennaio 2011 ed è parimenti distribuita in proporzione della rispettiva popolazione residente.
2. Gli accordi in base ai quali sono state attivate le predette sperimentazioni sono equiparati ai sensi del presente articolo, alle convenzioni previste dal comma 197, primo periodo, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 196.
8. 031. Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice).

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 30 novembre 2011, assegnano ai soci beni immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 novembre 2011, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o dicembre 2010. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 novembre 2011 si trasformano in società semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento; per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentato di un'importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per l'effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate da imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.
4. lI costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci

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delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'i per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.
6. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono chiederne l'applicazione con apposito modello, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 40 per cento entro il 31 dicembre 2011; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata in due quote di pari importo, entro il 30 gennaio e il 30 giugno 2012. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
8. 035. Comaroli, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Bilanci di esercizio delle organizzazioni sindacali).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, del bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
2. Il bilancio di esercizio di cui al precedente comma, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere, entro il mese di giugno di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. 036. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Spese notarili per mutui).

1. Dopo il comma 5-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente:
«5-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della medesima, sono poste a carico dell'istituto di credito mutuante».
8. 037. D'Amico, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misura assegni familiari).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la misura degli assegni familiari da corrispondersi

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al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 20 per cento in presenza di quattro o più figli.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 26 milioni di euro.
8. 038. Polledri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Regime sostitutivo per le nuove iniziative «forfettino»).

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 388 del 2000 è sostituito dal seguente:
«2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 50.000 euro o un ammontare di ricavi non superiore a 50.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 100.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 50.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a 100.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
8. 039. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Lotta evasione fiscale ed incentivazione al rilascio degli scontrini - istituzione lotteria).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita una lotteria nazionale con l'assegnazione di premi ad estrazione casuale fra gli scontrini fiscali emessi nel periodo di riferimento. L'estrazione si effettua su base regionale, ogni 15 del mese, fra gli scontrini emessi nel corso del secondo mese antecedente, e i premi vengono attribuiti per metà del valore al possessore dello scontrino e per metà al soggetto che ha emesso lo scontrino medesimo. Qualora la parte della vincita del consumatore non venga da questi incassata nei tempi previsti dalla vigente normativa, essa è destinata ai comune presso il quale la vincita è stata realizzata.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è emanato apposito regolamento, come previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di disciplinare le modalità relative alle operazioni di comunicazione da parte dell'esercizio dell'emissione

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del numero progressivo all'interno dello scontrino fiscale, nonché l'entità e il numero di premi messi a disposizione in ciascuna regione, le modalità di estrazione e qualsiasi altra disposizione che dovesse rendersi occorrente per effettuare la lotteria stessa.
8. 041. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Scontrino fiscale con lotteria).

1. Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal lo gennaio 2012 viene istituito lo scontrino fiscale con lotteria.
2. Lo scontrino fiscale con lotteria può essere costituito, nella sua parte posteriore, da una lotteria istantanea, da un gioco di sorte al consumo o da una lotteria tradizionale legata ad eventi storici, culturali, sportivi, anche a carattere regionale o locale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le caratteristiche dello scontrino fiscale con lotteria, la tipologia di lotteria associata allo scontrino fiscale, le modalità tecniche relative alle operazioni di vincita, nonché l'entità e il numero dei premi messi a disposizione in ciascuna regione e per adottare ogni altra disposizione eventualmente occorrente per l'effettuazione della lotteria.
8. 056. Forcolin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Rivalutazione beni immobili d'impresa).

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva appositamente designata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
4. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità che saranno indicate successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

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dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
7. Le imposte sostitutive di cui ai commi precedenti devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti agli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministero delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
8. 042. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie e obbligo di formazione continua dei giudici tributari).

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario, esercitano l'attività di consulenza in materia tributaria ovvero di assistenza o rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario, limitatamente alla commissione tributaria nella cui circoscrizione si trova la sede principale o secondaria della loro attività o di quella dei loro assodati di studio, del coniuge, dei conviventi, dei parenti fino al secondo grado o degli affini entro il primo grado ovvero nella cui circoscrizione si trova la loro residenza o quella dei loro associati di studio».

2. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera m) è abrogata.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente:
«1-bis. Il giudice della commissione tributaria ha inoltre l'obbligo di astenersi e può essere ricusato se una delle parti ha la residenza o la sede nella provincia ove egli esercita la propria attività di consulenza in materia tributaria ovvero di assistenza o rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario».

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente:
«7. Chi svolge le funzioni di giudice tributario non può, finché e componente della commissione tributaria e nei tre anni

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successivi alla cessazione della carica, assumere la difesa di contribuenti dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene o è appartenuto e non può rappresentare, assistere o difendere, nei successivi gradi di giudizio, le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado del giudice tributario, limitatamente al periodo in cui quest'ultimo è componente della commissione».

5. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
e-bis) non maturino, senza giustificato motivo, almeno quarantacinque crediti formativi nell'arco di ciascun triennio di formazione continua».

6. All'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) censura, per mancata maturazione, dopo un primo ammonimento, dei crediti formativi nella misura prevista dall'articolo 14-bis.

7. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente articolo:
«14-bis (Obbligo di formazione continua). - 1. I componenti delle commissioni tributarie hanno l'obbligo di mantenere e migliorare la loro preparazione professionale, curandone l'aggiornamento. A tal fine essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione continua, in base alle norme del presente articolo e a quelle contenute nel regolamento di attuazione di cui al comma 7.
2. Con l'espressione formazione continua si intende l'attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle specifiche competenze professionali mediante la partecipazione ad iniziative formative.
3. L'anno formativo coincide con quello solare. L'obbligo di formazione decorre dal 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui si è divenuti componenti della commissione tributaria. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
4. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo. La partecipazione alle iniziative formative attribuisce almeno un credito formativo per ogni ora di partecipazione. Gli eventi validi ai fini della maturazione dei crediti formativi sono stabiliti dal presidente della commissione tributaria di appartenenza. Gli eventi stabiliti dal presidente della commissione tributaria regionale sono validi sia per i componenti della commissione tributaria regionale sia per i componenti delle commissioni tributarie provinciali della regione.
5. Ciascun giudice della commissione tributaria per assolvere al proprio obbligo di formazione continua deve maturare almeno novanta crediti formativi per ogni triennio con riguardo alle seguenti materie: a) diritto tributario; b) bilanci, contabilità ed economia aziendale; c) procedura del contenzioso tributario; d) altre materie eventualmente indicate dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo. In ciascun anno del triennio, il componente di commissione tributaria ha l'obbligo di maturare almeno venti crediti formativi.
6. Con il decreto di cui al comma 7, sono stabilite le indennità riconosciute ai componenti delle commissione tributarie per l'attività di formazione svolta, nonché le modalità di istituzione, presso la sede di ogni commissione tributaria, delle strutture finalizzate alle attività di formazione, studio ed aggiornamento dei componenti della commissione tributaria.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono dettate le disposizioni di attuazione e integrative del presente articolo».

8. Al comma 1 dell'articolo 20 della tariffa relativa all'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come

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da ultimo sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, dopo le parole «procedimenti arbitrali», sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto nel comma 1-ter del presente articolo».
9. Dopo il 1-bis dell'articolo 20 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come da ultimo sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, è aggiunto il seguente comma:
«1-ter. Procure alle liti per i procedimenti giurisdizionali avanti le Commissione tributarie: euro 29,24 Modalità di pagamento: Marche o bollo a punzone.
Nei casi di procure in atti di cui al comma 1-bis, si applicano le modalità ivi previste».
8. 043. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Abolizione obbligo comunicazione annuale IVA).

Dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 è abrogato.
8. 044. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Presunzioni semplici).

1. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici; i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e, in caso di accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
8. 045.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Formazione professionale per operatori commerciali).

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:
«14-bis. Le Regioni provvedono a formulare piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali non italiani o comunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici. La frequenza a tali corsi, che si svolgono a cadenza triennale, è obbligatoria.
8. 046.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Autorizzazione all'attività di commercio al dettaglio).

1. Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente, qualora sia un cittadino extracomunitario, di un certificato attestante il superamento dell'esame di base della lingua italiana, rilasciato da appositi enti accreditati.
8. 047.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

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Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Insegne esercizi commerciali).

1. Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione da parte dei comuni alla posa delle insegne esterne ad un esercizio commerciale è condizionata all'uso di una delle lingue ufficiali dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero del dialetto locale.
8. 048.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Zone franche urbane).

1. Al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza delle imprese italiane rispetto alle imprese degli Stati confinanti, sono istituite zone franche urbane nelle regioni che confinano con Stati nei quali la pressione fiscale complessiva sul lavoro sia complessivamente inferiore di almeno cinque punti percentuali rispetto all'Italia. A tal fine viene istituito un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2010, che provvede al finanziamento dei programmi di intervento nelle predette zone.
2. Le agevolazioni fiscali per le imprese che operano nelle zone franche urbane e le modalità attuative del precedente comma sono quelle stabilite dal comma 341 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 15 milioni di euro.
8. 049.Fedriga, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Tassazione mancato adeguamento del prezzo della benzina al ribasso del prezzo petrolio).

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con un'addizionale nella misura di cui al comma 2 per i soggetti indicati al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi i soggetti che operano in prevalenza nei settori di seguito indicati:
a) produzione o commercializzazione del gas naturale;
b) produzione o commercializzazione di energia elettrica ottenuta mediante l'impiego di fonti rinnovabili.

2. L'addizionale di cui al comma 1, in aggiunta a quella di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è individuata in funzione del ritardo nei tempi di adeguamento al ribasso dei prezzi di vendita alle quotazioni del prezzo del petrolio nella misura del:
a) 2,5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto entro i 9 giorni;
b) 5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 10 e i 18 giorni;

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c) 10 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 19 e i 30 giorni;
d) 15 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 31 e i 60 giorni;
e) 20 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto oltre i 60 giorni.

3. I giorni di ritardo sono determinati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
4. La disposizione di cui al comma 1, nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16-bis, 16-ter e 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. La disposizione di cui al comma l si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini della determinazione dell'acconto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo.
7. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
8. 050.Forcolin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Visto di conformità per compensazioni IVA).

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: «15.000 euro», con le seguenti: «50.000 euro».
8. 051.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Revisione del limite di credito IVA compensabile che impone l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità).

1. Al comma 1, lettera e), numero 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: «15.000» è sostituita dalla seguente: «30.000».
8. 060.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Revisione delle comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate).

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la parola: «tremila» è sostituita dalla seguente: «seimila».
8. 061.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Revisione dei limiti al blocco delle autocompensazioni d'imposta).

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito

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con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: «millecinquecento» è sostituita dalla seguente: «tremila».
8. 052.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Revisione della procedura di espropriazione immobiliare e compressione della facoltà di fermo amministrativo).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 76 la parola: «ottomila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;
b) al comma 1 dell'articolo 86, dopo le parole: «il concessionario» sono inserite le seguenti: «, per ruoli di valore superiore a cinquemila euro,».
8. 053.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Revisione della procedura di riscossione).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b-bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b-bis) in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. A garanzia della richiesta di sospensione di debiti d'imposta accertati di valore uguale o superiore a cinquemila euro il contribuente può fornire una fideiussione bancaria. Lo schema di fideiussione e le condizioni economiche relative alla sua emissione sono stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con l'Associazione bancaria italiana e le principali Associazioni di categoria delle imprese e delle professioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questo comma. La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
8. 054.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per i proprietari degli impianti di distribuzione carburante).

1. Ai soggetti proprietari di impianti di servizio e distribuzione dei carburanti, operanti in base ad autorizzazione amministrativa sul territorio nazionale, per ciascuno dei periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di colonnine distributrici di gas metano, gpl, energia elettrica ed idrogeno.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato nella misura del 100 per cento del costo sostenuto per i beni e per i servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna colonnina, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione

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ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative richieste.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 2 e 3.
5. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3, fermo restando il limite di cui al comma 2, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 057.Forcolin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni dei commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito è effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto a imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).
3-ter. Per le fabbriche di cui al comma 3-bis, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, di contabilizzazione e di controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane».
8. 058.Nicola Molteni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(IVA per cassa).

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso e e sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti, crescente nel triennio,

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con l'obiettivo di arrivare a regime includendo le imprese con un volume di affari fino a 500.000 euro, nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 1 entreranno a regime a partire dal 2012».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.
8. 059.Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure a favore di giovani imprenditori individuali e giovani soci di società di persone e associazioni professionali in regime di contabilità semplificata).

1. Per gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e soci di società di persone, associazioni professionali e società semplici tra professionisti in regime di contabilità semplificata, di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal periodo di imposta 2011:
a) viene stabilita una riduzione pari al 10 per cento dell'IRPEF lorda riferita al reddito d'impresa in quadro RN (derivante da quadro RG) se l'imprenditore è di età uguale o inferiore a anni 30 e una riduzione del 5 per cento dell'IRPEF netta se l'imprenditore ha età compresa tra anni 30 e 35;
b) viene stabilita una riduzione del 10 per cento dell'IRPEF lorda riferita al reddito da partecipazione in quadro RN (derivante quadro RH) se il socio è di età uguale o inferiore a anni 30 e una riduzione del 5 per cento dell'IRPEF netta calcolata sul reddito da partecipazione se il socio ha età compresa tra anni 30 e 35.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 400 milioni di euro.
8. 062.Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

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ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: dell'università e della ricerca, inserire le seguenti: d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: di natura non regolamentare, inserire le seguenti: adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
*9. 77. Germanà.

Al comma 1, dopo le parole: dell'università e della ricerca, inserire le seguenti: d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: di natura non regolamentare, inserire le seguenti: adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
*9. 84. Savino.

Al comma 1, dopo le parole: nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati aggiungere le parole: da parte dell'ANVUR.
9. 48. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 del decreto dal Ministro delle finanze 8 agosto 2000, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
9. 88. Misuraca.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dall'articolo 13 inserire le seguenti del decreto del Ministro delle finanze dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 della Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2001, di attuazione.
9. 38. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Sopprimere il comma 2.
9. 39. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, sostituire le parole da: ministeriale di natura non regolamentare fino a: n. 297 con le seguenti: del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9. 17. Lo Presti, Duilio.

Sopprimere i commi da 3 a 16.
9. 49. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Sostituire i commi da 3 a 16 con il seguente:
3. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.
9. 50. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Sostituire i commi dal 3 al 16 con i seguenti:
3. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2001 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012 a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

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4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la modalità con cui altri enti pubblici e privati possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono annualmente ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 3 agli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDSU), per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema universitario. Lo stesso decreto stabilisce altresì i criteri e le modalità della ripartizione delle risorse del fondo stesso. Gli enti regionali per il diritto allo studio universitario assegnatari delle somme del Fondo per il merito disciplinano, tra le altre materie: a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa; b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione; c) i criteri e le modalità di utilizzo e la ripartizione delle risorse ricevute tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo; e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo. Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro 10 giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che siano stati formulati rilievi. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli enti recepiscono e si conformano alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Agli enti per il diritto allo studio viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
7. Fermo quanto indicato al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo può inoltre essere integrato da apporti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. È prevista la possibilità di avere accesso alle risorse del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi.
8. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli enti per il diritto allo studio sono autorizzati

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a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
9. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non ottemperi ai versamenti previsti, gli enti procedono al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni non si applicano alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
11. Al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze è attribuita la vigilanza su tutte le operazioni affidate agli enti per il diritto allo studio universitario per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
12. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m);
b) i commi 5 e 9 sono soppressi.
9. 2. Borghesi, Zazzera, Di Giuseppe, Cambursano, Barbato, Messina.

Sopprimere i commi da 3 a 14 e il comma 16.

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
15. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro, a favore del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
9. 40. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 5, lettera b) dopo la parola: donatori aggiungere le seguenti: dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.240.
*9. 24. Pagano.

Al comma 5, lettera b) dopo la parola: donatori aggiungere le seguenti: dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.240.
*9. 76. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ricognizione e all'aggiornamento della disciplina tributaria applicabile agli interventi di promozione dell'eccellenza e del merito degli studenti previsti dalla normativa statale, nonché dalla normativa regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. 89. Contento.

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Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: ed m) con le seguenti:, m) ed o).
*9. 41. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: ed m) con le seguenti:, m) ed o).
*9. 51. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:
16-bis. Al fine di consentire il consueto avvio dei corsi di dottorato di ricerca nel prossimo anno accademico, all'articolo 19, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole «numero 1) della lettera b) del» sono soppresse.
9. 53. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.
16-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti».
9. 1.Zeller, Brugger.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Per garantire continuità nella erogazione del servizio universitario e consentire lo svolgimento a scopo formativo di attività di ricerca agli studenti dei corsi di laurea triennali, all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«f-bis. titolari di borse di studio e contratti stipulati a qualsiasi titolo dalle strutture dell'ateneo in data antecedente al 29 gennaio 2011;
f-ter. gli studenti di corsi di laurea triennale i cui percorsi formativi prevedano la partecipazione ad attività di ricerca;».
9. 52. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Sostituire il comma 17 con i seguenti:
17. Per garantire continuità e una maggiore qualificazione nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 è abrogato il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e conseguentemente le nomine a tempo indeterminato del personale docente ed ATA si effettuano su tutti i posti annualmente disponibili e vacanti dell'organico di diritto e delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali. A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 è prevista la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico precedente rispetto a quello dell'effettiva assunzione a tempo indeterminato.
17-bis. Alle dotazioni organiche del personale docente, determinate secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente

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della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono da aggiungere, per ciascun ruolo, i docenti di sostegno degli alunni portatori di handicap secondo il numero che ha costituito il relativo organico di fatto nell'anno scolastico 2010-2011. La dotazione organica del personale ATA è quella risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. Tali dotazioni organiche sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap. Le suddette dotazioni organiche sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche. Le dotazioni aggiuntive nazionali sono ripartite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
17-ter. L'utilizzazione del personale docente e ATA delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali; nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, l'utilizzazione del personale delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento e di posti amministrativi, tecnici ed ausiliari, disponibili ma non vacanti e di quelli che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;
c) il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psicopedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento alla attività di sostegno, di recupero della dispersione scolastica e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative.
17-quater. Ai fini di cui al comma 17-ter, l'Ufficio scolastico regionale (USR) definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola secondaria di I o II grado, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti o di ATA della dotazione aggiuntiva. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso istituti comprensivi, circoli didattici o scuole o istituti dello stesso distretto o del distretto viciniore. Il personale docente o ATA della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
9. 67. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: continuità nella erogazione con le seguenti: continuità didattica e dell'erogazione.
9. 69. Ghizzoni, Pes, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, dopo le parole: finanza pubblica, aggiungere i seguenti: al fine di adempiere alle decisioni assunte dalla magistratura amministrativa in merito alle graduatorie ad esaurimento compilate per il biennio 2009-2011 e dal giudice ordinario

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in merito al contenzioso che ha per oggetto la trasformazione dei contratti da tempo determinato.
* 9. 28. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Al comma 17, dopo le parole: finanza pubblica, aggiungere le seguenti: al fine di adempiere alle decisioni assunte dalla magistratura amministrativa in merito alle graduatorie ad esaurimento compilate per il biennio 2009-2011 e dal giudice ordinario in merito ai contenzioso che ha per oggetto la trasformazione dei contratti da tempo determinato.
*9. 47.Antonino Russo.

Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole:, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria,
9. 3. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: è definito un piano aggiungere le parole: quinquennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2015, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; per il primo anno di applicazione di tale piano si prevede l'assunzione del personale docente ed ATA su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi i posti stabilizzati delle dotazioni organiche di sostegno.
9. 72. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, dopo le parole: personale docente, educativo ed ATA aggiungere le seguenti: nonché personale AFAM.
* 9. 18.Angela Napoli.

Al comma 17, dopo le parole: personale docente, educativo ed ATA aggiungere le seguenti: nonché personale AFAM.
* 9. 23.Vannucci.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: sulla base dei posti vacanti e disponibili con le seguenti: sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili.
9. 68. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole: e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. 4. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 17, sostituire le parole: e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; con le seguenti: Per le medesime finalità l'efficacia delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 si conclude all'anno scolastico 2009/2010.

Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente: Al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n.133, le parole: a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno

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2012», sono sostituite dalle seguenti: «2.213 milioni di euro all'anno 2011 e 2.538 dell'anno 2012».
9. 71. Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, sostituire le parole: processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 con le seguenti: processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. 42. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 17, dopo le parole: dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; aggiungere le seguenti: Il piano pertanto prevede l'assunzione di personale docente di cui 30 mila dall'anno scolastico 2011-2012, 28 mila dall'anno scolastico 2012-2013 e 25 mila dall'anno scolastico 2013-2014. Il detto piano prevede l'assunzione di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di 35,000 dall'anno scolastico 2011-2012, 7,500 unità dall'anno scolastico 2012-2013 e 7,500 unità dall'anno scolastico 2013-2014.
9. 73. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole da: il piano può prevedere la retrodatazione giuridica fino alla fine del periodo.
9. 5. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 17, ove ricorrono, sostituire le parole: 2010-2011 con le seguenti: 2008-2009.
9. 6. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 17, dopo le parole: medesimo anno scolastico 2010-2011, aggiungere le seguenti:, nonché l'attribuzione di un punteggio premiale, pari a 40 punti, in favore dei docenti che non richiedano il trasferimento nelle graduatorie, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c). della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di altre province.
9. 35.Mario Pepe (IR)

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze e con fino alle parole: amministrazione ed innovazione con le seguenti: sentito il ministero dell'economia e delle finanze.
9. 7.Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 17, sopprimere le parole da: fermo restando il regime autorizzatorio fino alla fine del periodo.
9. 74. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, aggiungere in fine i seguenti periodi: I docenti di ruolo che fanno espressa richiesta di servizio nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, e che sono residenti in loco e dimostrano di dimorare abitualmente nei medesimi territori è attribuita precedenza di nomina nell'ordine della rispettiva graduatoria, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo

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continuativo nelle scuole di cui al periodo precedente si applicano i benefìci previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 1o marzo 1957, n. 90.
9. 82. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, ogni qualvolta essi ottengano lo status di invalidi.
17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-bis.
*9. 55. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, ogni qualvolta essi ottengano lo status di invalidi.
17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma precedente .
*9. 91. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere annualmente il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999.
17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-bis.
9. 66. Siragusa, Schirru, Ghizzoni.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere annualmente, e comunque entro data delle operazioni di nomina a tempo indeterminato e determinato, il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 7 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999.

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17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-bis.
9. 56. Siragusa, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Per le finalità previste dal comma 17, è fissato al 31 dicembre 2013 il termine di adeguamento dei contratti collettivi integrativi di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n.150 del 2009.
9. 70. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. È fissato al 31 dicembre 2013 il termine di adeguamento dei contratti collettivi integrativi di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.
9. 61. Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Sopprimere il comma 18.
* 9. 8. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Sopprimere il comma 18.
* 9. 58. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 18, dopo le parole: dalle disposizioni di cui inserire le seguenti: all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dopo le parole: alla legge 3 maggio 1999, n. 124 aggiungere le seguenti: e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. 87. Dima.

Al comma 18, sostituire le parole: quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124 con le seguenti: quanto stabilito dal comma 14-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
9. 43. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 18, sopprimere la parola: anche.
* 9. 29. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Al comma 18, sopprimere la parola: anche.
* 9. 44. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 18, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 30. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, che hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno all'attivo

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pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università con chiamata diretta possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato, con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. 31. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Sopprimere il comma 19.
* 9. 9. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Sopprimere il comma 19.
* 9. 59. Ghizzoni, De Pasquale, Coscia, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 20, dopo le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 inserire le parole: senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti e dopo le parole: con possibilità di trasferimento in un'unica provincia aggiungere le seguenti: secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale.
9. 86. Savino.

Al comma 20, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di aumentare le possibilità occupazionali del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie ad esaurimento, istituite dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché di agevolare l'esaurimento delle graduatorie medesime, è data al personale che ne abbia titolo la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'intero punteggio derivante da titoli e servizio, su tutte le graduatorie dello stesso ambito disciplinare secondo il principio della cascata.
9. 10. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 20, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale e aggiungere in fine il seguente periodo: Analogamente, il personale ATA, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie può trasferirsi in altra provincia nella stessa fascia di appartenenza e con il punteggio spettante.
9. 14. Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. È fatta salva per gli aspiranti inseriti nella terza fascia o secondo scaglione

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la possibilità di rimanere in una provincia e di scegliere una seconda provincia aggiuntiva dove insistere con il proprio punteggio in tutte le graduatorie delle graduatorie dove si trasferisce o si permane o ci si inserisce, come per il personale inserito nel primo scaglione o nella prima e seconda fascia delle suddette graduatorie.
9. 13. Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;
c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
*9. 12. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;
c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria,

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nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
*9. 32. Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;
c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
**9. 25. Pagano.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi

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speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;
c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
**9. 83. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» aggiungere la seguente: «e i successivi semestri aggiuntivi»;
c) al comma 1, dopo le parole: «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» aggiungere le seguenti: «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;
d) al comma 1, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
e) al comma 2 le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti, «il primo e il secondo corso»;
f) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere la seguente frase: «nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria.»;
g) al comma 3 la frase: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» è sostituita dalla seguente: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
h) al comma 3 le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
9. 26. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sono disposte le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137,

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convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;
c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria.»;
e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
9. 54. Cavallaro.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento «secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi»;
c) al comma 2 dopo le parole: «il primo corso biennale» sono aggiunte le seguenti parole: «e successivi»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria.»;
e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e successivi al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
9. 57. Ghizzoni, Siragusa, Coscia, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Cavallaro.

Pag. 219

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sano disposto le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
c) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
d) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
9. 65. Antonino Russo.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto per il triennio 2011/2014, per le finalità di cui al precedente comma, sono iscritti, a domanda, nelle suddette graduatorie ad esaurimento e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato i corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso A77 attivati presso i Conservatori negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e hanno conseguito la relativa abilitazione e i docenti che hanno frequentato i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico COBASLID delle classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A e 28 A, attivati negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e hanno conseguito la relativa abilitazione. Qualora i suddetti soggetti non abbiano ancora conseguito l'abilitazione possono chiedere l'iscrizione con riserva. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa ai corsi sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
9. 37. Minardo.

Sopprimere il comma 21.
9. 11. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 21 sopprimere le seguenti parole: l'assegnazione provvisoria.
*9. 15. Di Giuseppe, Zazzera, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 21 sopprimere le seguenti parole: l'assegnazione provvisoria.
*9. 33. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Pag. 220

Al comma 21 aggiungere il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.
9. 60. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese ai docenti precari, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza le Università, per l'anno 2011, ad organizzare specifici corsi di formazione abilitanti per la lingua inglese destinati a coloro che risultano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con le medesime procedure riservate di cui al decreto ministeriale n. 85 del 2005 ed al decreto ministeriale n. 21 del 2005.
9. 64. Siragusa, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 2 comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «nel triennio 2008-2010» sono sostituite da: «nel quadriennio 2008-2011»; le parole: «nell'anno scolastico 2010/2011» sono sostituite da: «nell'anno scolastico 2011/2012»; le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite da: «pari al 100 per cento».
9. 62. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Il periodo di validità delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA della scuola statale, costituite ai sensi del decreto dirigenziale, del 28 gennaio 2010, n.979, è prorogato all'anno scolastico 2011/2012. Le disponibilità per le procedure di mobilità e del personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione previste dall'articolo 2 del suddetto decreto dirigenziale n. 979 del 28 gennaio 2010 sono rideterminate sulla base delle immissioni in ruolo di personale ATA autorizzate per l'anno scolastico 2011/2012.
9. 63. Ghizzoni, De Pasquale, Coscia, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti scolastici, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2011. La proroga di cui al primo periodo si intende riferita anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui al medesimo periodo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-sexies del citato decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 31 marzo 2011.
9. 81. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Pag. 221

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione indetti dal Ministero dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 prot. n.137 del 2007 e successive modificazioni, che abbiamo superato l'esame di Stato e abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, prima dell'inizio del corso per il conseguimento del titolo abilitante.
9. 34. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri complementari ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.
21-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 21-bis pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2011-2013.
*9. 16. Carlucci.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri complementari ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.
21-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 21-bis pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2011-2013.
*9. 78. Cristaldi.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'alta formazione

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artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri complementari ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.
21-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 21-bis, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
9. 85. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, al fine di assicurare continuità agli interventi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel campo della ricerca applicata, una quota pari ai 40 per cento delle complessive disponibilità derivanti dai rientri dei finanziamenti agevolati concessi sul Fondo agevolazioni alla ricerca può essere utilizzata per la concessione di incentivi nella forma di contributo nella spesa.
9. 79. Dima.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. L'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno superato le prove del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009 che hanno inoltre regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e che non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi.
21-ter. L'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applica, altresì, a domanda, ai candidati che hanno partecipato alle prove dei corso-concorso di cui al comma hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma che non vi sono stati ammessi perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie.
21-quater. La nomina dei candidati di cui ai commi 21-bis e 21-ter è subordinata alla partecipazione, con esito positivo, ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilancio del medesimo Ministero.
21-quinques. Le assunzioni ai sensi della presente legge, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.
9. 80. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Ghizzoni, Siragusa.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo le parole: «Dalle predette riduzioni sono escluse» sono inserite le seguenti: «le risorse destinate alla istruzione non statale»;

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21-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
9. 19. Toccafondi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono soppresse le parole: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti».
9. 20. Toccafondi.

Dopo il comma 21, aggiungere:
21-bis. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli statuti ed i regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
9. 45. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni di Stato ed enti pubblici e privati. Gli oneri per tali contratti gravano su fondi provenienti da soggetti pubblici o privati differenti dal fondo di finanziamento ordinario; sono assicurate idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma».
9. 46. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per la finalità prevista alla prima voce dell'elenco 1, relativa a «Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203», di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata la spesa di 245 milioni di euro per l'anno 2011, alla quale di provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 40, secondo periodo, della predetta legge n. 220 del 2010.
9. 21. Toccafondi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per la finalità prevista alla prima voce dell'elenco 1, relativa a «Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203», di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata la spesa di 245 milioni di euro per l'anno 2011, alla quale di provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
9. 22. Toccafondi.

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Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis All'articolo 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. L'associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti è scuola superiore di alta cultura e formazione con competenza, anche verso l'esterno, nei diversi settori dello sviluppo economico e delle imprese. La responsabilità scientifica e didattica della scuola è affidata a un rettore, nominato dal Ministero dello sviluppo economico e scelto tra dirigenti generali di comprovata qualificazione con almeno un biennio di esperienza, o tra magistrati delle giurisdizioni superiori o tra professori universitari di prima fascia. A tutti gli effetti di legge il rettore resta equiparato al professore universitario di prima fascia. La durata dell'incarico è di quattro anni e può essere rinnovato. Con proprio decreto il Ministro fissa un'indennità di carica, nei limiti delle risorse di cui al comma 10.
9. 27. Abrignani.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. I contratti a tempo determinato, in essere da più di 24 mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, inclusi gli organi costituzionali, gli enti di ricerca e la protezione civile ed escluse regioni, province, comuni e comunità montane, sono prorogati per 5 anni alle medesime condizioni. Annualmente le suddette amministrazioni procedono, compatibilmente con i limiti di bilancio e nell'ambito del turn over ammissibile, alla trasformazione di una quota di detti contratti in contratti a tempo indeterminato, secondo una graduatoria che tenga conto della situazione familiare del lavoratore, con particolare riguardo alla presenza di figli e coniuge a carico.
9. 90. Mario Pepe (IR).

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di rafforzamento delle proprie funzioni di vigilanza, la Consob è autorizzata, per il triennio 2011-2013, in deroga alla normativa vigente, ad assumere personale attingendo dalle graduatorie degli ultimi concorsi svolti dalla stessa nell'ultimo anno, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
9. 36. Grassano, Marmo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Disposizioni a favore del personale precario della pubblica amministrazione).

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici di cui all'articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2004 n. 165, e successive modificazioni, le autonomie regionali e locali, gli enti del servizio sanitario nazionale, anche in regime di convenzione, nei limiti di spesa sostenuti per le medesime finalità nell'anno 2009, possono prorogare al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1o gennaio 2011 assunto a tempo determinato, o con contratti di formazione lavoro ed altri rapporti formativi, come co.co.co. e co.co.pro, somministrazione, nonché altre forme di lavoro accessorio, per i casi in cui, a seguito della cessazione del loro rapporto di lavoro si possono prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza.
9. 04. Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Damiano, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

1. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, come modificato dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «nei nove anni successivi» sono sostituite dalle parole: «negli undici anni successivi».
9. 05. Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni a favore di personale dell'INPS).

1. Per l'anno 2011, al fine di garantire l'operatività dell'INPS, l'Istituto medesimo, è autorizzato a derogare ai limiti di cui al comma 28 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. 06. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Baretta, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1. All'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo capoverso, primo periodo, le parole da: «purché entro il limite del 20 per cento» fino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: «purché entro il limite del 100 per cento dei costi effettivi relativi alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella medesima misura per gli anni 2014 e 2015».
9. 07. Madia, Damiano, Ghizzoni, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è effettuato mediante l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli previsti dalla tabella allegata al decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e di ulteriori 40 punti per la permanenza nella provincia di appartenenza.
2. Il punteggio aggiuntivo di cui al primo comma è attribuito anche a coloro i quali in occasione dell'aggiornamento per il biennio 2009/2011 hanno chiesto di essere collocati in graduatorie di altre province in aggiunta a quella di appartenenza nel caso di permanenza in quest'ultima.
3. Il punteggio aggiuntivo di cui al primo comma è attribuito a condizione che in occasione dell'aggiornamento per l'anno scolastico 2011/2012 non venga richiesto il trasferimento in graduatoria di altra provincia.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti per consentire l'attribuzione del punteggio di cui ai commi precedenti già a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, dando altresì

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la possibilità di revoca del trasferimento in altra provincia, ove richiesto per il 2011/2012.
9. 09. Goisis, Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Cavallotto.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Libri di testo).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet e salva la possibilità, per ciascuna istituzione scolastica, di cambiare, in ogni anno scolastico, fino ad un massimo di un quinto dei testi adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, escludendo dalla base di conteggio i seguiti dei corsi pluriannuali.»
9. 02. Levi, Siragusa, Ghizzoni, Coscia, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Gratuità parziale dei libri di testo).

1. Gli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previsti per l'anno 2011 dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono prorogati per gli anni 2012 e 2013.
2. Ai maggiori oneri derivanti dai comma 1, pari a 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante le risorse di cui al comma 3.
3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
9. 03. Siragusa, Levi, Ghizzoni, Coscia, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2012 alle scuole paritarie è assegnato un contributo statale, denominato «dote alunno», erogato in ragione del costo unitario per alunno iscritto, determinato statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto delle risorse ad esse destinate nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto

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dell'anno precedente, aumentato del tasso programmato di inflazione.
2. L'ammontare della «dote alunno» è stabilito annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo.
3. L'erogazione della «dote alunno» è subordinata all'effettiva frequenza degli alunni alla classe cui sono iscritti.
4. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie, di cui al comma 2, previa attestazione della frequenza degli alunni stessi, sono accreditate presso le singole scuole entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
5. L'iscrizione degli alunni presso le scuole paritarie è soggetta all'applicazione delle tasse previste per le iscrizioni e al versamento di una quota integrativa, per quanto non coperto dall'intervento statale, e nella misura stabilita da ogni singola istituzione scolastica.
6. Per gli alunni portatori di handicap, nonché per gli altri alunni che abbiano riportato allo scrutinio finale la votazione di otto decimi in tutte le materie, l'ammontare della "dote alunno " è aumentato fino alla completa copertura dell'intera retta scolastica.
7. L'intervento statale di cui all'articolo 6 è attuato in modo graduale ed è determinato in misura pari al:
a) 50 per cento del costo medio per alunno della scuola statale per i primi due anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge;
b) 80 per cento per cento per i successivi anni.
9. 08. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.
(Riordino dell'accesso e dell'esercizio delle professioni intellettuali e riorganizzazione degli ordini professionali).

1. La disposizioni del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 9-ter non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.
2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
4. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

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5. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.
6. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;
c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;
d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.
9. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.
10. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari

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e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.
11. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.
12. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.
13. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

Art. 9-ter.
(Associazioni professionali riconosciute).

1. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.
2. Le associazioni professionali di cui al comma 1 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.
3. Ai fini della registrazione di cui al comma 2 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai princìpi e criteri di cui all'articolo 9-bis comma 4, devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.
4. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
9. 01. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

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ART. 10.

Al comma 1 capoverso 2-bis, sopprimere le parole:, che è documento obbligatorio di identificazione,.
10. 1. Favia, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: comma 3 del presente articolo aggiungere le seguenti: e previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Conseguentemente:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,;
b) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
10. 97. De Micheli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Con decreto fino a: l'innovazione con le seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 21 agosto 1988, n. 400.
10. 6. Lo Presti, Duilio.

Sopprimere il comma 4.
10. 2. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2009, prima delle parole: «Con atto di indirizzo strategico» sono inserite le seguenti: «In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
10. 7. Lo Presti, Duilio.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
10. 72. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Le nuove autovetture di servizio acquistate all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e assegnate in uso esclusivo e non esclusivo alle magistrature e a ciascuna pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono realizzate per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 25 milioni di euro.
10. 125. Simonetti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri.

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Al comma 6, dopo le parole danno erariale aggiungere le seguenti: qualora detto ritardo non sia imputabile a cause da questi indipendenti.
10. 98. De Micheli, Graziano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dall'anno 2005, le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43, possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso.
10. 59. Braga, Codurelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini della riscossione della pensione o altro credito di natura previdenziale o assistenziale, la persona delegata a riscuotere per conto ed in vece del titolare del trattamento pensionistico deve presentare la carta di identità elettronica del delegante.
10. 123. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per favorire l'applicazione della disciplina dell'indennizzo diretto in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, codice delle assicurazioni di cui al sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 144, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6.».
b) all'articolo 149 il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.»
10. 105. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 2, è soppresso il comma 2-quater.
10. 102. Pagano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di contrastare la lievitazione degli oneri risarcitori in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nell'articolo 144, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il diritto al risarcimento

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del danno è personale e non è cedibile a terzi».
10. 104. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, si interpretano nel senso che i vincoli ivi previsti non si applicano, nei limiti degli stanziamenti stabiliti ai sensi della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per le spese sostenute dall'ente per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 40, della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220.
10. 103. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza.
10. 5. Santelli, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile, anche temporanea, come strumento efficace per superare i problemi gravanti sul mercato del lavoro, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato, per l'anno 2011, a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro, con variazioni interne di bilancio, le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, allo scopo di continuare a garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero.
10. 15. Moffa, Poli, Gatti, Antonino Foti, Paladini, Buonfiglio, Gianni, Laffranco.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza urbana nelle zone antistanti le aerostazioni e nelle aree aeroportuali, in deroga al patto di stabilità interno, nei Comuni sul cui territorio insiste l'aerostazione la dotazione organica del personale di polizia locale può subire un incremento pari ad una unità per ogni milione di passeggeri che annualmente transita nello scalo aeroportuale.
10-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede con fondi derivanti dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
10. 10. Baccini.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le autonomie regionali e locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in regime di convenzione, senza ulteriore aggravio della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, possono prorogare al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1o gennaio 2011 assunto a tempo determinato, o con contratti di formazione

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lavoro ed altri rapporti formativi, come co.co.co e co.co.pro, somministrazione, nonché altre forme di lavoro accessorio, per i casi in cui, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza.
10-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al successivo comma 10-quater.
10-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
10. 3. Paladini, Barbato, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. A decorrere dall'anno 2011, nello stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione «Soccorso Civile» - Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
10-ter. Il Fondo di cui al comma precedente è alimentato, in via diretta, mediante appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, con le risorse che le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 prevedono per il finanziamento degli oneri di cui al comma precedente. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico».
10. 115. Germanà.

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Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
10-bis. In ragione delle esigenze di straordinaria urgenza connesse alla necessità di assicurare continuità alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati dall'Esercito Italiano nelle missioni internazionali di pace, per accelerare le procedure finalizzate alla permuta di immobili ed infrastrutture oggetto d'intesa nell'aprile 2008 tra il Ministero della Difesa ed il Comune di Piacenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Difesa, sono nominati un Commissario ed un Vice-commissario ad acta, con il compito di esprimere entro novanta giorni dal loro insediamento un parere obbligatorio e vincolante in merito alla destinazione d'uso delle aree da permutare con quelle attualmente in uso al polo logistico di mantenimento pesante dell'amministrazione militare.
10-ter. Commissario e Vice-commissario ad acta di cui al comma 10-bis rimangono in carica per dodici mesi e presiedono altresì alla definizione ed approvazione del piano straordinario di valorizzazione, industrializzazione e rilancio del polo logistico di mantenimento pesante dell'amministrazione militare a Piacenza, esercitando poteri analoghi a quelli riconosciuti ai commissari straordinari di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 11 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 1,3 milioni di euro per l'anno 2011, di 13,2 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,3 milioni di euro per l'anno 2013, di 6,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
10. 118. Polledri, Alessandri, Tommaso Foti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Simonetti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In linea con quanto disposto dai commi 8 e 9 ed al fine di recuperare la pregressa carenza di organico del Corpo nazionale vigili del fuoco, è autorizzata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa di 30 milioni di euro per l'assunzione del personale discontinuo idoneo ancora non assunto, della graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996 del 2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
10. 119. Grimoldi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Per il triennio 2011-2013, la riserva prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativamente al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato 3 anni di iscrizione e non meno di 120 giorni di servizio, viene elevata al 45 per cento.
10-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 209, secondo periodo, cessano di avere applicazioni della legge 23 dicembre 2009, n. 191, comma 209, relativamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10-quater. Per il triennio 2011-2013 l'anzianità minima prevista per l'accesso alle riserve di cui all'articolo 21 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 relativamente al personale chef che espleta funzioni tecnico operative nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, è

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ridotta a 3 anni da possedersi alla data di indizione del bado di concorso.
10. 120. Grimoldi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. A1 fine di garantire un adeguato livello di sicurezza negli stadi durante le partite di calcio e di favorire la partecipazione di un pubblico di ogni genere ed età alle competizioni calcistiche, il Prefetto competente elabora per ciascuna competizione calcistica soggetta al monitoraggio dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive una valutazione delle misure di sicurezza necessarie a garantire una ordinato svolgimento della manifestazione in presenza di pubblico. Le misure a carico della finanza pubblica, in termini di mezzi e uomini, necessarie a garantire tale livello di sicurezza, sono oggetto di valutazione economica, sottoforma di preventivo di spesa, da parte del Ministero dell'interno e sottoposti ai club calcistici coinvolti nella competizione. Qualora i club intendano coprire interamente tali costi, la competizione avrà luogo in presenza di pubblico, in caso contrario essa avverrà a porte chiuse. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta i necessari provvedimenti attuativi del presente comma.
10. 121. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate» sono sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati»; b) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) condizioni di lavoro del personale».
10. 124. Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. I benefici di cui agli articoli 5, commi 5 e 6, 21, comma 5, 88, commi 6 e 7, 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono estesi anche ai familiari del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
10. 71. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente: 2. A personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, sostituisce ad ogni effetto il capo squadra, in caso di assenza o impedimento.
10. 70. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'articolo 152 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

Art. 152.
(Ruolo direttivo speciale del personale che espleta funzioni tecnico operative)

1. È istituito, nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, il ruolo direttivo speciale ad esaurimento costituito da tre qualifiche: direttore

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tecnico, direttore tecnico capo e direttore coordinatore.
2. In relazione ai peculiari compiti assolti ed alla specifica maturazione professionale, al ruolo ad esaurimento dei direttori tecnici accedono nei limiti dei posti previsti in organico per le qualifiche di sostituti direttori, il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore, sostituto direttore capo e sostituto direttore capo esperto.
3. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore antincendi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella istituita qualifica di direttore tecnico.
4. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore capo. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo esperto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore coordinatore
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nella qualifica medesima.
6. Il trattamento economico del personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti nell'istituito ruolo ad esaurimento, è quello corrisposto al personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
6 bis Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento ai sensi del presente articolo, è reso disponibile un numero corrispondente di unità, finanziariamente equivalente, nella qualifica iniziale dei posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi
7. Il personale del ruolo di cui al comma 1 riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza collabora direttamente con i dirigenti. Ad esso sono conferiti incarichi di responsabile di distretti e di altri uffici individuati con decreto del capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'espletamento dei quali collabora esclusivamente con i dirigenti. Su delega del dirigente e sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla competenza dell'amministrazione ed è legittimato, in tal caso, ad esprimere in modo vincolante il parere o la volontà dell'amministrazione medesima. Svolge funzioni ed incarichi specialistici di elevata rilevanza adeguati alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, con particolare riferimento all'esame dei progetti e alle visite tecniche di prevenzione incendi, alle attività di studio e di ricerca, ispettive e di predisposizione di piani e studi. Svolge altresì compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottordinate. Partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione. Nelle attività di soccorso e di difesa civile propone piani di intervento ed effettua, in raccordo con i dirigenti, gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, al medesimo personale può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso. Svolge altre funzioni di elevata rilevanza, adeguate alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, affidate dal dirigente.
8. La promozione alla qualifica di direttore capo è conferita, a ruolo aperto secondo l'ordine di ruolo, ai direttori tecnici che alla data dello scrutinio abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai direttori capo che abbiano maturato otto anni di servizio nella qualifica viene conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, la qualifica di direttore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale
9. In relazione all'istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, e fino

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al mantenimento del medesimo, la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo è determinata come segue: direttori del ruolo direttivo speciale ad esaurimento, sostituto direttore, ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.
10. Il personale inquadrato nell'istituito ruolo direttivo speciale ad esaurimento conserva il trattamento economico più favorevole anche in caso di transito nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.
10. 69. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, è sostituito dal seguente:

Art. 162.
(Ruolo direttivo speciale del personale che espleta funzioni amministrativo contabili).

1. È istituito, nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni amministrativo-contabili, il ruolo direttivo speciale ad esaurimento costituito da tre qualifiche: direttore amministrativo, direttore amministrativo, capo e direttore coordinatore.
2. In relazione ai peculiari compiti assolti ed alla specifica maturazione professionale, al ruolo ad esaurimento dei direttori amministrativi accedono, nei limiti dei posti previsti in organico per le qualifiche di sostituti direttori, il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore, sostituto direttore capo e sostituto direttore capo esperto.
3. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella istituita qualifica di direttore amministrativo.
4. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore capo. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo esperto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica direttore coordinatore.
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nella qualifica medesima.
6. Il trattamento economico del personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti nell'istituito ruolo ad esaurimento, è quello corrisposto al personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo contabili.
6 bis. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento ai sensi del presente articolo, è reso disponibile un numero corrispondente di unità, finanziariamente equivalente, nella qualifica iniziale dei posti nel ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo contabili.
7. Il personale del ruolo di cui al comma 1 collabora direttamente con i dirigenti. Ad esso sono conferiti incarichi di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'espletamento dei quali collabora esclusivamente con i dirigenti. Svolge funzioni ed incarichi specialistici di elevata rilevanza adeguati alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita. Svolge altresì compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottordinate. Svolge altre funzioni di elevata rilevanza, adeguate alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, affidate dal dirigente.
8. la promozione alla qualifica di direttore capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori amministrativi che alla data dello scrutinio abbiano compiuto otto anni di effettivo

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servizio nella qualifica. Ai direttori capi che abbiano maturato otto anni di servizio nella qualifica viene conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, la qualifica direttore l'ordinatore con attribuzione di uno scatto convenzionale.
9. In relazione all'istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, e fino al mantenimento del medesimo, la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo è determinata come segue: direttori del ruolo direttivo speciale ad esaurimento, collaboratori amministrativo contabili, assistente capo, assistente, operatore.
10. Il personale inquadrato nell'istituito ruolo direttivo speciale ad esaurimento conserva il trattamento economico più favorevole anche in caso di transito nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.
10. 68. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

Art. 164.
(Ruolo direttivo speciale del personale che espleta funzioni tecnico informatiche).

1. È istituito, nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico - informatiche, il ruolo direttivo speciale ad esaurimento costituito da tre qualifiche: direttore tecnico, direttore tecnico capo e direttore coordinatore.
2. In relazione ai peculiari compiti assolti ed alla specifica maturazione professionale, al ruolo ad esaurimento dei direttori tecnici accedono nei limiti dei posti previsti in organico per le qualifiche di sostituti direttori, il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore, sostituto direttore capo e sostituto direttore capo esperto.
3. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore tecnico in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella istituita qualifica di Direttore tecnico.
4. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore capo. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo esperto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore coordinatore.
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nella qualifica medesima.
6. Il trattamento economico del personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti nell'istituito ruolo ad esaurimento, è quello corrisposto al personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo contabili.
6-bis. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento ai sensi del presente articolo, è reso disponibile un numero corrispondente di unità, finanziariamente equivalente, nella qualifica iniziale dei posti nel ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico informatici.
7. Il personale dei ruolo di cui al comma 1 collabora direttamente con i dirigenti. Ad esso sono conferiti incarichi di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'espletamento dei quali collabora esclusivamente con i dirigenti. Svolge funzioni ed incarichi specialistici di elevata rilevanza adeguati alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita. Svolge altresì compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottordinate. Svolge altre funzioni di elevata

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rilevanza, adeguate alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, affidate dal dirigente.
8. La promozione alla qualifica di direttore capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori informatici che alla data dello scrutinio abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai direttori capo che abbiano maturato otto anni di servizio nella qualifica viene conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, la qualifica di Direttore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
9. In relazione all'istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, e fino al mantenimento del medesimo, la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo è determinata come segue: direttori del ruolo direttivo speciale ad esaurimento, collaboratori tecnico informatici, assistente capo, assistente, operatore.
10. Il personale inquadrato nell'istituito ruolo direttivo speciale ad esaurimento conserva il trattamento economico più favorevole anche in caso di transito nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.
10. 67. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è incorporato in seno alla divisione 2a del servizio 1o del Corpo forestale dello Stato (CFS). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è attuata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'ICQRF. Con analogo decreto è aggiunta a quella del CFS la dotazione organica dell'ICQRF ed il contestuale inquadramento del personale nei ruoli e nelle qualifiche del Corpo in base ai profili professionali posseduti. Al personale dell'ICQRF che non intende transitare nel CFS è consentito chiedere di rimanere nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di transitare in altre amministrazioni od enti pubblici in base alla normativa vigente. Le risorse economiche attualmente in dotazione all'ICQRF saranno trasferite al CFS, comprese le indennità attribuite da leggi specifiche e le risorse del fondo unico di amministrazione. Per far fronte alle sempre più frequenti richieste di interventi a tutela del sistema produttivo e della collettività, a decorrere dall'anno finanziario 2012 è attribuito annualmente ai rispettivi capitoli di bilancio del CFS inerenti gli stipendi e le indennità di natura contrattuale, il 2 per cento delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività sanzionatoria effettuata dal personale dipendente.
10. 65. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. I ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziario sono equiparati, nelle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziario, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è inquadrato, con decorrenza 1o gennaio 2010, anche in soprannumero riassorbibile, nella qualifica di commissario capo penitenziario. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, anche in soprannumero riassorbibile, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari. All'onere

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derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 2,3 milioni di euro si provvede mediante riduzione della spesa equivalente alla riduzione della dotazione organica di 50 posti del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
10. 64. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di rispondere al meglio alle esigenze di corresponsione delle prestazioni straordinarie effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di emergenze dovute a calamità naturali o antropiche e per le attività in convenzione stipulate con enti ed istituzioni, è istituito il fondo unico per le emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alimentato con parte delle risorse economiche del fondo unico di giustizia e dalle risorse destinate al Corpo dalle ordinanze di protezione civile.
10. 63. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 1 sostituire la parola: cinque con la seguente: due e, dopo le parole: più grave della sanzione pecuniaria aggiungere in fine le seguenti: alle risorse economiche occorrenti si provvede con proporzionale riduzione delle dotazione organica del ruolo degli assistenti.
10. 62. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 100 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 1 sostituire la parola: cinque con la seguente due e, dopo le parole: più grave della sanzione pecuniaria aggiungere in fine le seguenti: alle risorse economiche occorrenti si provvede con proporzionale riduzione delle dotazione organica del ruolo degli assistenti.
10. 61. Rosato.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di consentire che le regioni predispongano in maniera organica e coerente un piano operativo efficace che eviti indiscriminati aumenti di pressione fiscale sui cittadini residenti in relazione alle nuove responsabilità economiche in materia di protezione civile disposte dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le disposizioni previste ai commi da 5-quater a 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
10. 73. Margiotta.

Sopprimere i commi da 11 a 28.
10. 60. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 11 sostituire le parole: è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata Agenzia con le seguenti: i compiti di regolazione, come definiti dai commi seguenti, sono affidati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che assume la denominazione di Autorità per l'energia elettrica, l'acqua e il gas e che di seguito è indicata come Autorità;

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Conseguentemente:
a) sopprimere i commi 12, 13, 16 17, 18, 19, 21, 22, 27;
b) al comma 20 sopprimere le parole «e il direttore generale»;
c) al comma 26 sostituire le parole da «Alla nomina» fino a «Collegio dei revisori dei conti» con le seguenti: «Entro il 31 ottobre 2011, l'Autorità provvede all'adeguamento dei propri regolamenti e del codice etico conseguenti all'approvazione delle presenti disposizioni»;
d) ai commi da 12 a 26 sostituire la parola «Agenzia», ove ricorra, con la seguente «Autorità»;
10. 28. Della Vedova, Proietti Cosimi.

Al comma 11, sostituire le parole: Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche con le seguenti: Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Conseguentemente:
al comma 14, alla lettera
d), sostituire le parole: intesa con la con le seguenti: intesa raggiunta in;
al comma 17, al secondo periodo, sostituire le parole: «Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione» con le seguenti: «Dà attuazione».
10. 109. Germanà.

Al comma 11, sostituire le parole: Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche con le seguenti: Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Conseguentemente:
al comma 14, alla lettera
d), sostituire le parole: intesa con la con le seguenti: intesa raggiunta in;
al comma 17, al secondo periodo, sopprimere le parole: «Formula proposte all'Agenzia,».
10. 24. Giuseppe Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi.

Al comma 11, sostituire le parole: Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche con le seguenti: Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.
10. 12. Tortoli.

Al comma 11, sostituire le parole: l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata Agenzia con le seguenti: l'Autorità per le risorse idriche, di seguito denominata Autorità.

Conseguentemente, nei commi dal 12 al 28 sostituire, ovunque ricorra, la parola: Agenzia con la parola Autorità.
10. 76. Federico Testa, Causi.

Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'Agenzia si applicano, oltre alle norme del presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
10. 17. Germanà.

Sostituire il comma 13 con il seguente: L'Autorità è preposta alla regolazione e al controllo del settore idrico ed opera in piena autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sulla base di prìncipi di trasparenza e di economicità.
10. 77. Causi, Federico Testa.

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Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole:, e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
10. 20. Froner.

Al comma 14, dopo le parole: L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, inserire le seguenti: in conformità ai principi ed avvalendosi dei poteri di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481,.
10. 33. Migliori.

Al comma 14, apportare le seguenti modifiche:

1. alla lettera a) dopo la parola anche aggiungere le seguenti: su proposta degli enti locali interessati;
2. alla lettera b) dopo la parola predispone aggiungere le seguenti:, d'intesa con gli enti locali compresi nell'Autorità d'ambito;
3. alla lettera f) dopo la parola modificare aggiungere le seguenti:, sentiti gli enti locali interessati;
4. alla lettera i) dopo la parola proposte e aggiungere le seguenti:, d'intesa con gli enti locali;
5. al comma 22, dopo le parole dell'Agenzia aggiungere le seguenti:, previa intesa con gli enti locali;
6. al comma 23, dopo la parola statali aggiungere le seguenti: e degli enti locali;
7. al comma 28, dopo le parole nel senso che inserire le seguenti: le gestioni affidate in violazione della normativa comunitaria, previa verifica dell'Agenzia di cui al precedente comma 11, sono sospese e comunque decadono con provvedimento dell'ente affidante nel termine stabilito dall'Agenzia;
8. Dopo il comma 28) aggiungere il seguente:
28-bis) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 20 novembre 2009, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.
10. 11. Soglia.

Al comma 14, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), dopo la parola predispone, inserire le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) sostituire la lettera d), con la seguente «d) predispone il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata»;

Conseguentemente al comma 18 sopprimere il secondo periodo.
2). Sopprimere il comma 28.
10. 116. Alessandri, Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

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Al comma 14, lettera a), sostituire le parole sentite le regioni i gestori e le associazioni dei consumatori, con le seguenti: previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, garantendo in ogni caso la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche attraverso appositi procedimenti di consultazione, in particolare dei gestori e delle associazioni dei consumatori e applicando, nei casi previsti dall'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, forme e metodi di analisi di impatto della regolazione.
10. 78. Federico Testa, Causi.

Al comma 14, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Alle sanzioni previste dalla presente lettera non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare rinveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori. Le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
10. 79. Causi, Federico Testa.

Al comma 14, sostituire la lettera c) con la seguente c) definisce linee guida per la predisposizione dei Piani d àmbito, sia con riferimento al Programma degli interventi che al Piano economico finanziario, anche tenendo conto dei contenuti della pianificazione di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, d'intesa con gli enti locali, regioni e autorità di bacino nazionali.

Conseguentemente:

1. Alla lettera d), sostituire le parole «predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato» con le seguenti: «predispone a cadenza quinquennale, ferma restando la possibilità di intervenire in caso di eventi imprevisti e imprevedibili tali da richiedere una revisione straordinaria, uno o più provvedimenti quadro sulla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola»;
2. Alla lettera d), dopo le parole «in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria» aggiungere le seguenti «con particolare riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 in riferimento all analisi economica ed alle politiche di tariffazione»;
3. Alla lettera d), sostituire le parole «fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle» con le seguenti: «adotta, altresì, specifici provvedimenti per la revisione periodica dei corrispettivi, vigilando sull'applicazione delle tariffe comunicatele dalle»;
4. Alla lettera d), inserire in fine il seguente periodo «definisce, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali e le altre componenti di costo, anche secondo il principio "chi inquina paga", le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua»;
5. Alla lettera e), sostituire le parole «approva le tariffe» con le seguenti: «determina le tariffe sulla base delle pianificazioni di ambito».

10. 34. Migliori.

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Al comma 14, sostituire le lettere c) d) ed e) con le seguenti:
c) predispone il metodo per la pianificazione di ambito, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga» e delle altre componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;
d) predispone a cadenza quinquennale, ferma restando la possibilità di intervenire in caso di eventi imprevisti e imprevedibili tali da richiedere una revisione straordinaria, uno o più provvedimenti quadro sulla determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; adotta, altresì, specifici provvedimenti per la revisione periodica dei corrispettivi, vigilando sull'applicazione delle tariffe comunicatele dalle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
e) determina le tariffe sulla base delle pianificazioni di ambito predisposte dalle autorità competenti.
10. 90. Federico Testa, Causi.

Al comma 14, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

«c) definisce le componenti di costo e il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato secondo il principio della corrispettività e secondo i principi comunitari della copertura integrale dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa idrica, e «chi inquina paga», tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, dei costi d'investimento e di esercizio determinanti in sede di pianificazione d'ambito, del miglioramento di efficienza della gestione, fissando il limite d'incremento annuale della tariffa, e con esclusione degli oneri di funzionamento dell'agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe».
10. 58. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), sostituire le parole «definisce, tenuto conto» con le seguenti: «predispone un sistema di regole e criteri in base al quale le autorità al riguardo competenti adottano i provvedimenti di cui alla successiva lettera f). A tal fine l'Agenzia tiene conto»;
2) alla lettera c), dopo le parole «chi inquina paga», sostituire le parole «, le componenti di costo» con le seguenti: «e delle altre componenti di costo»;
3) alla lettera d), sostituire le parole «predispone il metodo tariffario per la determinazione» con le seguenti: «predispone ogni cinque anni, salvo il verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili tali da richiedere una revisione straordinaria, uno o più provvedimenti quadro sulla determinazione»;
4) alla lettera e), sostituire le parole «approva le tariffe» con le seguenti: «stabilisce ed aggiorna le tariffe sulla base delle pianificazioni di Ambito».

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Conseguentemente: al comma 16, sostituire il primo periodo con il seguente:
«L'Agenzia e organo collegiale costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tre dei quali su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due su indicazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni».
10. 18. Germanà.

Al comma 14, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo del capitale della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; aggiorna periodicamente il metodo tariffaria; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere costitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessati, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni.
10. 66. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni. Nell'attività di vigilanza sulla corretta determinazione e applicazione agli utenti delle tariffe, esercita, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel

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massimo a euro 10.000 000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione, determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
10. 51. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, lettera d), al primo periodo dopo le parole derivante dal funzionamento dell'Agenzia aggiungere le seguenti: nonché assicurando, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per gli utenti domestici essenziali e per determinate categorie sociali, definendo gli scaglioni di reddito;
10. 95. Causi.

Al comma 14, lettera d), dopo le parole nel caso di inutile decorso dei termini, inserire le seguenti: fissati dalla stessa Autorità o, ove esistenti, dei termini.
10. 80. Federico Testa, Causi.

Al comma 14, alla lettera d), sostituire le parole: intesa con la con le seguenti: intesa raggiunta in.
10. 13. Tortoli.

Al comma 14, lettera d), sopprimere le parole: su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate.
10. 81. Causi, Federico Testa.

Al comma 14, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
approva le tariffe medie nonché le articolazioni tariffarie predisposte dalle autorità competenti;
10. 52. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, sostituire la lettera f) con seguente:
f)
verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni, ed eventualmente sanzioni come specificate nel punto a), sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;
10. 56. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, lettera f), dopo le parole servizio idrico integrato aggiungere le seguenti:
verifica la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio idrico e dei relativi investimenti, tenuto conto dell'esigenza di minimizzarne l'impatto sulla finanza pubblica, privilegiando lo strumento della finanza di progetto.
10. 25. Migliori.

Al comma 14, sostituire la lettera g) con la seguente:
g)
emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e la separazione contabile ed amministrativa per assicurare, tra l'altra, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione

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svolta, per area geografica e per categoria di utenza; valuta i costi delle singole prestazioni definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi, operando anche in confronto con i costi analoghi in altri Paesi; valuta la qualità dei servizi prestati, all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti; assicura la pubblicazione dei dati;
10. 43. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, dopo la lettera h) inserire le seguenti:
h-bis)
avvia forme di consultazione con le associazioni dei consumatori per l'elaborazione del regolamento del servizio idrico, la redazione della carta dei servizi, la predisposizione dei criteri delle tariffe, delle tariffe sociali, delle convenzioni e degli investimenti;
h-ter) agevola la partecipazione dei cittadini attraverso le associazioni dei consumatori riconosciute sul territorio, prevedendo adeguate forme di riconoscimento delle rappresentanze;
10. 57. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, sostituire la lettera i) con la seguente:
i)
può formulare segnalazioni al Governo e proposte di revisione della disciplina vigente, anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione; partecipa, attraverso i suoi componenti, alle audizioni che le Commissioni parlamentari competenti periodicamente convocano;
10. 44. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, dopo la lettera i) inserire le seguenti:
i) bis
esperisce le procedure di risoluzione alternative delle controversie insorte tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio, anche ove queste insorgano in seguito a reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio;
i) ter assicura l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi, predisponendo linee guida, criteri e metodologie per la predisposizione dei bandi di gara; segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di comportamenti lesivi della concorrenza da parte delle imprese operanti nei servizi;
10. 45. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, limitatamente al servizio idrico integrato, il parere preventivo è espresso dall'Agenzia;
10. 114. Alessandri, Vanalli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

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Sostituire il comma 16, con il seguente:
16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Tre dei quali, tra cui il Presidente della Repubblica, designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due membri designati dalla Conferenza unificata, che si esprime a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle componenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica sei anni e non possono essere confermati. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da tre membri effettivi, due dei quali scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ed uno con funzioni di presidente, nonché da un membro supplente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
10. 46. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza Stato-regioni Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta.
10. 53. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

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Al comma 16, apportare le seguenti modifiche:
al primo periodo, sostituire le parole costituito da tre membri con le seguenti: costituito da cinque membri.
al sesto periodo, sostituire le parole durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta con le seguenti: durano in carica sei anni e non possono essere confermati.
10. 35. Migliori.

Al comma 16 dopo le parole tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.
10. 96. Causi, Federico Testa.

Al comma 16, sostituire ovunque ricorrono le parole tre anni con le seguenti: cinque anni.
10. 113. Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 16, sesto periodo, sostituire le parole tre anni e possono essere confermati una sola volta con le seguenti: sei anni e non possono essere confermati.
10. 91. Causi, Federico Testa.

Al comma 16, nono periodo, dopo le parole Due membri del Collegio sono scelti, inserire le seguenti: dall'Agenzia:
10. 36. Migliori.

Al comma 16, ultimo periodo sostituire le parole: durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta con le seguenti: durano in carica cinque anni e non possono essere rinnovati.
10. 82. Federico Testa, Causi.

Sopprimere il comma 17.
10. 83. Causi, Federico Testa.

Al comma 17, al secondo periodo, sopprimere le parole: Formula proposte all'Agenzia,.
10. 14. Tortoli.

Al comma 17, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il direttore generale è nominato dall'Agenzia per un periodo di cinque anni, non rinnovabili;.
10. 112. Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 17, sostituire le parole da: per un periodo di cinque anni a decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 con le seguenti: dal Presidente dell'Agenzia e rimane in carica per tutta la durata del mandato di quest'ultimo.
10. 37. Migliori.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. Le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura pari alla metà di quelle spettanti ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le indennità non sono cumulabili

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con qualunque altra forma di retribuzione o compenso, salvo i trattamenti pensionistici.
10. 84. Federico Testa, Causi.

Al comma 20, sostituire le parole: dodici mesi come le seguenti: 4 anni.
10. 47. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 21.
*10. 111. Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Sopprimere il comma 21.
*10. 85. Causi, Federico Testa.

Sostituire il comma 21 con il seguente:
21. L'Agenzia può essere sciolta nel caso di gravi violazioni di legge dell'Agenzia stessa o dei suoi membri o nel caso di impossibilità di funzionamento o continuata inattività; lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne da motivata comunicazione al Parlamento. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Sono esclusi dalla nomina di presidente ed i membri dell'Agenzia disciolta. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.
10. 48. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 21, primo periodo, apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole «L'Agenzia può essere sciolta» con le seguenti: «Il Collegio dei componenti dell'Agenzia può essere sciolto»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».
10. 38. Migliori.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole «L'Agenzia può essere sciolta», con le seguenti: «I componenti dell'Agenzia possono essere dichiarati decaduti».

Conseguentemente: al medesimo primo periodo, sostituire le parole: suo corretto funzionamento con le seguenti corretto funzionamento dell'Agenzia.
10. 92. Federico Testa, Causi.

Sostituire il comma 22 con il seguente:
22. Con appositi regolamenti, nell'esercizio della sua autonomia, l'Agenzia definisce i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni, nonché il contingente del personale, nel limite di 60 unità, senza nuovi oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, al comma 23, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
«Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali, nazionali, regionali e locali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e mediante lo svolgimento di apposite procedure concorsuali. Per l'esercizio delle funzioni strumentali e per lo svolgimento coordinato di attività di comune interesse istituzionale, l'Agenzia può stipulare convenzioni

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con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e con le altre Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481».
10. 93. Causi, Federico Testa.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

22. Con proprio regolamento, l'Agenzia definisce le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni, nonché la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le sessanta unità, senza nuovi oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente:
Al comma 23, sostituire le parole da «Alla copertura dei rimanenti posti», fino a «finanza pubblica» con le seguenti:
«Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 22 si provvede mediante lo svolgimento di apposite procedure concorsuali. In sede di prima attivazione l'Agenzia può provvedere anche mediante il ricorso al comando di personale dipendente da altre amministrazioni statali, nazionali, regionali e locali, nella misura massima del 50 per cento dei rimanenti posti, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
10. 19. Germanà.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

22. L'Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale, che non può eccedere le sessanta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni».
10. 86. Federico Testa, Causi.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

22. Con apposite delibere, nell'esercizio della sua autonomia, l'Agenzia definisce i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni, nonché il contingente del personale, nel limite di sessanta unità, senza nuoci oneri per la finanza pubblica».
10. 39. Migliori.

Sostituire il comma 22 con il seguente:
22. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite le finalità e i compiti istituzionali, i criteri generali di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.
L'Agenzia, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme di dettaglio concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento la pianta organica del personale di ruolo, nel limite di sessanta unità, di cui quaranta unità in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali e locali o con chiamata diretta nominativa e venti unità reclutate mediante

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pubblico concorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Agenzia può reclutare, in numero non superiore a venti unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a venti unità, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte, potendo stipulare a tale scopo convenzioni con enti pubblici di ricerca e con società pubbliche strumentali.
10. 49. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole da: Presidente del Consiglio fino a: l'innovazione con le seguenti: Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
10. 8. Lo Presti, Duilio.

Al comma 22, secondo periodo, dopo le parole: amministrazioni statali, inserire le seguenti: o organismi partecipati.
10. 110. Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Il reclutamento del personale dell'Autorità, nei limiti di sessanta unità, avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità provvede mediante apposita selezione nell'ambito del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge nonché del personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5000 euro, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito.
10. 87. Causi, Federico Testa.

Sostituire il comma 23 con i seguenti:
23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 18 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo

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17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
23-bis. Nel caso in cui siano necessarie specifiche professionalità, non coperte con le modalità precedenti, potranno essere attivate idonee convenzioni con Autorità nazionali di vigilanza o attraverso pubbliche selezioni.
10. 54. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando o la chiamata diretta nominativa, nel limite massimo di venti unità, del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del personale all'uopo distaccato o assegnato da enti pubblici di ricerca e società pubbliche strumentali, già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima di quaranta unità, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per le restanti venti unità di personale di ruolo si procede al reclutamento mediante pubblico concorso.
10. 50. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 23, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «si provvede mediante il personale di altre amministrazioni statali», inserire le seguenti: «, nazionali, regionali e locali, nonché di organismi in qualsiasi forma costituiti che svolgano attività istituzionali o strumentali relative alla gestione della risorsa idrica e al settore dei servizi a rete».
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e mediante lo svolgimento di apposite procedure concorsuali. L'Agenzia può stipulare convenzioni con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e con le altre Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, ai fini dell'avvalimento di funzioni strumentali e dello svolgimento coordinato di attività di comune interesse istituzionale.».
10. 40. Migliori.

Al comma 24, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: Presidente del Consiglio fino a: del territorio e del mare con le seguenti: Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
10. 9. Lo Presti, Duilio.

Al comma 26, aggiungere, in fine, le seguenti:
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

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decreto, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
*10. 41. Migliori.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di individuare espressamente le norme abrogate a seguito dell'approvazione del presente articolo.
*10. 94. Federico Testa, Causi.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:
26-bis. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. Tutti i giudizi di cui al presente comma rientrano tra quelli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 119 dell'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 94. In tali giudizi l'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Agenzia, anche se cessati dal servizio da meno di cinque anni.
10. 26. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Dopo il comma 27 inserire il seguente:
27-bis
. Per quanto non previsto dai commi da 11 a 27, all'Agenzia si applicano i principi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
10. 89. Causi, Federico Testa.

Al comma 27 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
A tal fine, in attesa del riordino dei relativi ruoli, in deroga alla Tabella A annessa alla legge 3 aprile 1979, n. 103, i procuratori dello Stato che al 1° gennaio 2011 abbiano maturato e conseguito la III classe di stipendio, al compimento degli otto anni di anzianità nella qualifica, transitano, anche in soprannumero, nel ruolo degli avvocati dello Stato, ferma restando la dotazione organica complessiva dell'Avvocatura dello Stato di cui alla suddetta tabella A, annessa alla legge 3 aprile 1979, n. 103.
10. 101. Gioacchino Alfano.

Sopprimere il comma 28.
10. 88. Federico Testa, Causi.

Sostituire il comma 28 con i seguenti:
28. Il periodo transitorio, di cui all'articolo 31, comma 29 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel quale le tariffe idriche sono determinate con la metodologia CIPE, nelle more dell'applicazione del metodo normalizzato previsto nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 1o agosto 1996, è destinato ad esaurirsi.

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28-bis. I criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e del servizio di depurazione, di cui all'articolo 31, comma 29 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, vengono stabiliti dall'Agenzia nazionale per i servizi idrici prevista al comma 11.
28-ter. Nelle more dell'istituzione ed attivazione della citata Agenzia, per l'annualità 2011 i gestori potranno incrementare le tariffe dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione (per tutti gli usi) dell'1,5 per cento pari al tasso d'inflazione programmata per l'anno 2011, solo se alla data del 1o gennaio 2011 non risulta applicato il cosiddetto minimo impegnato. Le nuove tariffe determinate avranno decorrenza dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione e dovranno essere trasmesse all'Agenzia nazionale e al soggetto verificatore locale come individuato dalla normativa regionale o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel caso in cui non sia operativo.
10. 55. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
«28-bis. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2, nonché gli interessi collettivi, sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine la classe si intende rappresentativa dei componenti quando l'azione è proposta da parte di associazioni cui ciascun rappresentante dà mandato o comitati cui partecipa.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. L'azione tutela:
1) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
2) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
3) i diritti al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.;

c) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: I singoli atti di adesione contenenti, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione succinta degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con relativa documentazione sono presentati, anche tramite posta elettronica certificata e fax, alle associazioni o comitati di cui al comma 1 e da questi depositati in cancelleria nel termine di cui al comma 9, lettera b);
d) al comma 6, secondo periodo le parole: « l'identità dei diritti individuali » sono sostituite dalle seguenti: « l'omogeneità dei diritti »;
e) il comma 8, è sostituito dal seguente: « 8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese processuali »;
f) al comma 9, lettera a) la parola: « individuali » è sostituita dalla seguente: «omogenei»;

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g) al comma 9, lettera b), primo periodo, la parola: «anche» è soppressa.
10. 75. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Le società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica costituite nella provincia autonoma di Bolzano entro il 5 agosto 2010 che, successivamente alla predetta data connettono clienti non soci, ai sensi del testo integrato della disposizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP) del 26 luglio 2010, sono considerate cooperative storiche.
10. 100. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo e l'utilizzo da parte dei cittadini dei veicoli a trazione elettrica si considerano reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica i prodotti, le batterie, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli stessi di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia.
28-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 28-bis, le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 239, realizzano ed installano, in sede pubblica e privata, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica e sono remunerate secondo il meccanismo tariffario previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
28-quater. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le funzionalità minime dei dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica per garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica sul medesimo dispositivo da parte di diversi fornitori di energia elettrica; l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce altresì i livelli di servizio, tenendo conto dell'economicità del sistema nonché del dimensionamento e della sicurezza della rete elettrica.
28-quinquies. I comuni, le province e le regioni prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché nei piani urbani della mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica.
28-sexies. In attuazione dei piani di cui al comma 28-quinquies, le amministrazioni competenti provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica, tenendo conto dei livelli di servizio definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.»
10. 99. Federico Testa, Fluvi.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. Non possono essere nominati presidente o componente delle autorità indipendenti ovvero degli organismi di vigilanza di cui al comma 28-quater i presidenti o i componenti di uno dei medesimi organismi o autorità ovvero i membri del Governo se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.
28-ter. I presidenti o i componenti delle autorità indipendenti ovvero degli organismi di vigilanza di cui al comma 28-quater non possono diventare membri del Governo ovvero assumere incarichi di nomina

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governativa in enti o società se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.
28-quater. I divieti di cui ai commi 28-bis e 28-ter operano per i seguenti organismi:
a) Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) Garante per la protezione dei dati personali, di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
e) Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
f) Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
g) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
h) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
i) Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
10. 74. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Al fine di permettere la completa attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, e garantire pieni servizi ai cittadini è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Le dotazioni del predetto fondo sono erogate direttamente dal Ministero dell'Interno ai comuni di cui all'articolo 1 della legge n. 117 del 2009. Le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Nella definizione delle modalità di cui al precedente periodo non meno del 90 per cento del fondo deve essere destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. La ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 30 per cento in base alla popolazione residente e per il 70 per cento in base al territorio, secondo i dati ISTAT. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
10. 122. Pini, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. All'articolo 9 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2-bis, primo periodo:
dopo le parole: «Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista

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dall'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222» aggiungere le seguenti: «e di indicare la data di scadenza dei certificati complementari di protezione dei medicinali,»;
sostituire la parola: «Ministro» con «Ministero»;
sopprimere le parole «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e»;
b) Al comma 2-bis, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Il Ministro dello sviluppo economico con proprio successivo decreto individua le modalità, i tempi e la periodicità di aggiornamento della lista di cui al primo periodo del presente comma nonché della trasmissione, da parte dei titolari dei certificati complementari di protezione, delle attestazioni dei relativi pagamenti. Con il medesimo decreto il Ministro individua altresì le modalità per consentire l'inserimento nella lista di cui al primo periodo del presente comma delle date di scadenza dei brevetti per i quali non sia stato concesso alcun certificato complementare di protezione».
c) dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Fermo restando quanto previsto in materia di autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali equivalenti dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della Direttiva 2003/94/CE», gli effetti della determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recante l'attribuzione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio ovvero la definizione del prezzo e delle condizioni di rimborsabilità di un medicinale equivalente decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza del diritto di proprietà industriale del medicinale di riferimento individuata ai sensi del precedente comma 2-bis.
28-ter. L'articolo 68, comma 1-bis, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, è soppresso.
10. 117. Germanà.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al terzo periodo le parole da: ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. sono sostituite dal seguente periodo: . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è determinata la quota di risorse di cui al periodo precedente da destinare ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati e sono altresì individuati i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo delle medesime risorse.
10. 32. Lorenzin.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 252 milioni di euro per l'anno 2012. La dotazione del Fondo Nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo

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20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 è corrispondentemente integrata.
10. 31. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. È prorogato per le annualità 2011 e 2012 il recupero delle somme a carico della Croce rossa italiana per consentire la liquidazione degli importi da corrispondere agli aventi diritto per le annualità dal 2000 al 2005 ai sensi dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del decreto ministeriale 28 agosto 2001, n. 388. I relativi importi, maggiorati degli interessi legali, saranno versati al capitolo d'entrata n. 3670 del capo XXVII «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» per essere successivamente riassegnati al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
28-ter. Nelle more della conclusione delle procedure di versamento, riassegnazione e liquidazione degli importi di cui al comma 28-bis, è sospesa ogni azione o procedura esecutiva attivata nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in esecuzione di pronunce che abbiano riconosciuto l'illegittimità delle erogazioni di contributi in favore della Croce rossa italiana.
10. 30. Lorenzin.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
«28-bis. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono alla regolazione del livello idrometrico dei laghi, incrementano del 30 per cento la quota di contributo gravante su ciascun consorziato, allo scopo di ripartire i relativi introiti tra i comuni lacuali, proporzionalmente all'estensione della rispettiva riva di competenza, come determinata mediante protocollo d'intesa fra le province nel cui territorio essi ricadono. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in quanto compatibili, dai rispettivi statuti consortili, gli introiti incrementali di cui al periodo precedente sono destinati, a titolo di contributo speciale, ad opere di manutenzione della fascia costiera e azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, da individuare mediante accordo di programma fra ciascuna provincia e il consorzio interessato. Agli introiti incrementali di cui ai periodi precedenti si aggiunge, parimenti a titolo di contributo speciale, l'eventuale quota di partecipazione alle attività di ripopolamento ittico, se e nella misura già prevista dagli atti che disciplinavano, prima dell'entrata in vigore dell'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli obblighi del consorzio.».
10. 108. Nicola Molteni, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
«28-bis. Ai fini della reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti, nei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, sono considerate valide le richieste di pagamento già presentate dai soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, i cui corrispondenti fondi sono interessati dalla perenzione».
10. 29. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

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Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. Ai fini della corresponsione e del riconoscimento dei benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto e dei lavoratori ex esposti, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 marzo 1992, n. 257, si provvede secondo i seguenti criteri direttivi:
a) riconoscimento prioritario dei benefici ai lavoratori presenti nelle regioni in cui si registrano i più elevati tassi di mortalità per l'esposizione all'amianto;
b) individuazione di ditte cessate o nascoste che abbiano avuto processi lavorativi connessi all'amianto, mediante apposite indagini da realizzare per verificare l'eventuale modifica di denominazione delle stesse, al fine di valutare l'ambito di estensione dei benefici in favore dei lavoratori interessati;
c) trasformazione del valore da lira ad euro dei benefici di cui alle leggi citate all'alinea;
d) redazione e diffusione di un opuscolo informativo che illustri ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto i diritti e i benefici connessi all'esposizione;
e) eliminazione di ogni termine previsto dalla legislazione vigente per la presentazione delle domande dirette a richiedere il riconoscimento dei benefici;
f) riconoscimento della validità delle certificazioni INAIL rilasciate ai lavoratori in base alla legislazione vigente.

28-ter. Ai fini di cui al comma 28-bis, il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante il prelievo di una cifra pari allo 0,1 per cento dei ricavi annui derivanti dalla vendita di energie alternative alle società di distribuzione sulla rete nazionale. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. 16. Gianni, Moffa.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo forestale dello Stato attraverso la spedita realizzazione della distribuzione del personale tra i ruoli prevista dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in luogo del concorso pubblico di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, tutti i posti già disponibili al 31 dicembre 2004 nel ruolo degli ispettori sono coperti in base alle graduatorie del concorso interno di cui alla lettera b) dello stesso articolo, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 20 dicembre 2004. La spesa per le promozioni a vice ispettore a copertura dei posti in applicazione del presente comma, in aumento di quelli già destinati alle procedure interne, è autorizzata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
* 10. 106. De Angelis.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo forestale dello Stato attraverso la spedita realizzazione della distribuzione del personale tra i ruoli prevista dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in luogo del concorso pubblico di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, tutti i posti già

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disponibili al 31 dicembre 2004 nel ruolo degli ispettori sono coperti in base alle graduatorie del concorso interno di cui alla lettera b) dello stesso articolo, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 20 dicembre 2004. La spesa per le promozioni a vice ispettore a copertura dei posti in applicazione del presente comma, in aumento di quelli già destinati alle procedure interne, è autorizzata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
* 10. 4. Lo Presti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

Art. 10-bis.
(Istituzione di una zona franca produttiva nei siti contaminati di interesse nazionale).

1. Al fine di favorire, le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione e il rilancio socio-economico è istituita una zona franca produttiva ubicata nei territori dei comuni nei quali siano stati individuati siti contaminati di interesse nazionale.
2. Alla delimitazione della zona franca nei singoli comuni di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui all'articolo 10-quater del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.
3. Le aree di cui al comma 1 sono costituite in zona franca, ai sensi della presente legge, fino al 31 dicembre 2040 ovvero fino alla completa e definitiva bonifica dei siti contaminati di rilevanza nazionale presenti se tale bonifica avviene prima della citata data.

Art. 10-ter.
(Agevolazioni fiscali).

1. Rientrano nel regime della zona franca le attività produttive che perseguono finalità occupazionali e di riequilibrio territoriale nonché di recupero ambientale e che acquisiscono un parere favorevole dal consorzio di cui all'articolo 10-quater.
2. Le attività produttive di cui al comma 1 possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 per un periodo transitorio non superiore a dieci anni.
3. Alle imprese insediate nella zona franca dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 10-bis del presente decreto è riconosciuto un credito d'imposta pari a una percentuale del 20 per cento del reddito d'impresa realizzato tramite le attività ubicate nella zona franca e reinvestito per l'ampliamento degli impianti e della produzione nella zona medesima purché da questo derivi anche un aumento dei livelli occupazionali. Tale credito d'imposta è usufruibile almeno nei sei periodi d'imposta successivi a quello della realizzazione del reddito stesso.
4. La percentuale del credito d'imposta di cui al comma 3 può essere ulteriormente differenziata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di favorire la ricerca, l'innovazione e la promozione della crescita dimensionale delle imprese, nonché di promuovere interventi a finalità ambientale.
5. Per la concessione di un contributo straordinario per le spese di avviamento, fino a un massimo di 1 milione di euro, in favore di ogni singolo nuovo insediamento produttivo realizzato da parte di imprese nei comuni individuati come zona franca di cui al comma 1 dell'articolo 10-bis, il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato a conferire ad ogni singolo consorzio di cui all'articolo 10-quater una somma pari a 20 milioni di euro annui.
6. Nella zona franca il sistema creditizio e bancario può contribuire, con agevolazioni

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creditizie e finanziarie, nell'ambito di appositi accordi da realizzare, ad agevolare la nascita e l'allargamento di iniziative imprenditoriali d'interesse nella medesima zona.
7. Per un periodo pari a ventiquattro mesi è ridotta del cinquanta per cento l'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi prodotti dalle persone fisiche che esercitano attività di lavoro subordinato nella zona franca.
8. Eventuali altre agevolazioni fiscali e previdenziali possono essere adottate, previa consultazione con il consorzio di cui all'articolo 10-quater, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 10-quater.
(Istituzione del consorzio per la realizzazione e la gestione della zona franca).

1. È istituito, in ognuno dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 10-bis, un consorzio tra enti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione e la gestione della zona franca, di seguito denominato «consorzio», costituito con la partecipazione delle province e dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi competenti per il territorio costituito in zona franca.
2. Agli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo che partecipano al consorzio non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
3. Il consorzio, di cui al comma 1 del presente articolo ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefìci delle attività realizzate nella zona franca.
4. Il consorzio può essere beneficiario di strumenti a sovvenzione globale destinati all'ampliamento e alla costituzione di aziende industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche e di servizi, situate nella zona franca.
5. Il consorzio prevede l'obbligo a carico delle imprese autorizzate ad operare nella zona franca di cui all'articolo 10-bis, di garantire ovvero di ampliare i livelli occupazionali e la permanenza dell'attività produttiva nella medesima per un periodo non inferiore a quindici anni.

Art. 10-quinquies.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 10-bis a 10-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 01. Gianni, Moffa.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34).

All'articolo 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,

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n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, lettera c), dopo le parole: «copertura della popolazione», sono aggiunte le seguenti: «, valorizzando e tenendo conto di quelle realtà che operano in territori montani e insulari, caratterizzati da particolari condizioni di scarsa densità abitativa»;
b) al comma 1, secondo periodo, lettera d), sopprimere la parola: «anche», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai contributi versati a seguito della concessione dei diritti d'uso temporaneo delle frequenze per l'emittente e agli investimenti effettuati per la conversione degli impianti in tecnologia digitale».
10. 03. Nastri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di deposito nucleare).

1. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «298. A decorrere dal 1o gennaio 2011 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma».

Art. 10-ter.
(Esenzione dal Patto di stabilità interno per i comuni e province, in cui insistono impianti nucleari, combustibili nucleari e stoccaggio).

1. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale non sono conteggiate per l'anno 2011 ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. 04. Nastri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, dal 13 dicembre 2011, è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza,

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non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite e/o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 Km/h.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale di cui al comma 11-ter, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al comma 11-ter».
* 10. 06. Pagano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, dal 13 dicembre 2011, è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite e/o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 Km/h.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale di cui al comma 11-ter, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al comma 11-ter».
* 10. 031. Simonetti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, dal 13 dicembre 2011, è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte

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espletata su linee appositamente costruite e/o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 Km/h.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale di cui al comma 11-ter, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al comma 11-ter».
* 10. 035. Savino.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Procedura di infrazione 2008/2097).

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: «i compiti e le funzioni relativi» sono aggiunte le seguenti: «alla definizione,»;
b) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale.»;

2) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualità delle capacità richieste, nonché in relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non discriminatorio.
10. Nelle more della determinazione da parte del gestore dell'infrastruttura dei principi, criteri, procedure, modalità e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000 e dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 marzo 2000 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni.»;

c) l'articolo 17, comma 11, è abrogato;
d) l'articolo 18, comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea e della normativa comunitaria in materia, possono essere previsti coefficienti di maggiorazione sui canoni corrisposti per l'utilizzo della rete ferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni stessi, nonché modifiche dei canoni che tengano conto del costo degli effetti ambientali causati dalla circolazione dei treni.»;

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e) l'articolo 20, comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La definizione delle linee guida generali di regolazione, relative alla produzione ed all'acquisto dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai servizi di manovra ed alla disciplina di effettuazione degli stessi in autoproduzione, da parte delle imprese ferroviarie, nonché le procedure specifiche di attuazione relative alla produzione e acquisto dei servizi di cui al presente articolo devono essere contenute nel prospetto informativo della rete, di cui all'articolo 13.»;

f) l'articolo 23, comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di capacità acquisibile da un singolo richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno, non può essere superiore al limite che sarà fissato nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 13.»;

g) l'articolo 27, comma 1, è sostituito dal seguente:
«27. Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto comunitario.»;

h) l'articolo 29, comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Nei soli casi previsti dagli articoli 30 e 32, il gestore dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di coordinamento, finalizzata all'assegnazione di capacità, può accordare la priorità a servizi specifici.»;

i) l'articolo 38, comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, salvo l'articolo 8, commi 3 e 5, che resta in vigore fino alla determinazione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 17, comma 1.».
** 10. 07. Pagano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Procedura di infrazione 2008/2097).

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: «i compiti e le funzioni relativi» sono aggiunte le seguenti: «alla definizione,»;
b) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale.»;

2) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualità

Pag. 267

delle capacità richieste, nonché in relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non discriminatorio.
10. Nelle more della determinazione da parte del gestore dell'infrastruttura dei principi, criteri, procedure, modalità e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000 e dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 marzo 2000 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni.»;

c) l'articolo 17, comma 11, è abrogato;
d) l'articolo 18, comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea e della normativa comunitaria in materia, possono essere previsti coefficienti di maggiorazione sui canoni corrisposti per l'utilizzo della rete ferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni stessi, nonché modifiche dei canoni che tengano conto del costo degli effetti ambientali causati dalla circolazione dei treni.»;

e) l'articolo 20, comma 9, è sostituito dal seguente:
«9. La definizione delle linee guida generali di regolazione, relative alla produzione ed all'acquisto dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai servizi di manovra ed alla disciplina di effettuazione degli stessi in autoproduzione, da parte delle imprese ferroviarie, nonché le procedure specifiche di attuazione relative alla produzione e acquisto dei servizi di cui al presente articolo devono essere contenute nel prospetto informativo della rete, di cui all'articolo 13.»;

f) l'articolo 23, comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di capacità acquisibile da un singolo richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno, non può essere superiore al limite che sarà fissato nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 13.»;

g) l'articolo 27, comma 1, è sostituito dal seguente:
«27. Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto comunitario.»;

h) l'articolo 29, comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Nei soli casi previsti dagli articoli 30 e 32, il gestore dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di coordinamento, finalizzata all'assegnazione di capacità, può accordare la priorità a servizi specifici.»;

i) l'articolo 38, comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, salvo l'articolo 8, commi 3 e 5, che resta in vigore fino alla determinazione

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del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 17, comma 1.».
** 10. 032. Comaroli, Montagnoli, Simonetti, D'amico, Polledri, Bitonci, Forcolin.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Procedura di infrazione 2008/2097).

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: «i compiti e le funzioni relativi» sono aggiunte le seguenti: «alla definizione,»;
b) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale.»;

2) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualità delle capacità richieste, nonché in relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non discriminatorio.
10. Nelle more della determinazione da parte del gestore dell'infrastruttura dei principi, criteri, procedure, modalità e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000 e dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 marzo 2000 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni.»;

c) l'articolo 17, comma 11, è abrogato;
d) l'articolo 18, comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea e della normativa comunitaria in materia, possono essere previsti coefficienti di maggiorazione sui canoni corrisposti per l'utilizzo della rete ferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni stessi, nonché modifiche dei canoni che tengano conto del costo degli effetti ambientali causati dalla circolazione dei treni.»;

e) l'articolo 20, comma 9, è sostituito dal seguente:
«9. La definizione delle linee guida generali di regolazione, relative alla produzione ed all'acquisto dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai servizi di manovra ed alla disciplina di effettuazione degli stessi in autoproduzione, da parte delle imprese ferroviarie, nonché le procedure specifiche di attuazione relative alla produzione e acquisto dei servizi di cui al presente articolo devono essere contenute nel prospetto informativo della rete, di cui all'articolo 13.»;

Pag. 269

f) l'articolo 23, comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di capacità acquisibile da un singolo richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno, non può essere superiore al limite che sarà fissato nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 13.»;

g) l'articolo 27, comma 1, è sostituito dal seguente:
«27. Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto comunitario.»;

h) l'articolo 29, comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Nei soli casi previsti dagli articoli 30 e 32, il gestore dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di coordinamento, finalizzata all'assegnazione di capacità, può accordare la priorità a servizi specifici.»;

i) l'articolo 38, comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, salvo l'articolo 8, commi 3 e 5, che resta in vigore fino alla determinazione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 17, comma 1.».
** 10. 033. Pugliese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Contratto settore ferroviario).

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: «e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate» sono sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati»;
b) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) condizioni di lavoro del personale».
*10. 05. Pagano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Contratto settore ferroviario).

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: «e, la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate» sono sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati»;
b) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) condizioni di lavoro del personale».
*10. 030. D'Amico, Montagnoli, Polledri, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Simonetti, Laura Molteni.

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Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Agenzia nazionale di regolamentazione del settore ferroviario - Procedura di infrazione 2008/2097).

1. Al fine di dare attuazione al disposto dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE, è istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore ferroviario, di seguito denominata «Agenzia», la quale è designata organismo di regolamentazione per il settore ferroviario ai sensi del predetto articolo 30 e successive modificazioni.
2. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 16, sono trasferite le funzioni, le competenze ed i poteri sanzionatori già attribuiti all'organismo di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto a qualsiasi richiedente, gestore dell'infrastruttura, organismo preposto alla determinazione dei diritti, organismo preposto all'assegnazione di capacità d'infrastruttura.
4. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità.
5. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da tre membri effettivi, due dei quali scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ed uno con funzioni di presidente, nonché da un membro supplente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la metà qualora il presidente e ciascun componente dell'Agenzia, dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio trattamento economico. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui al comma 11.

Pag. 271

8. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia e il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
9. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
10. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 5.
11. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:
a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 13;
b) mediante un incremento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, ad esclusione di quelli riferiti a servizi forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, corrisposti dalle imprese ferroviarie al gestore dell'infrastruttura Rete ferroviaria italiana S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia. La misura dell'incremento e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 20 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Pag. 272

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 12, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già operante presso l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 12 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
14. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
15. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
16. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppresso l'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 5 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, le funzioni già attribuite all'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, continuano ad essere esercitate da quest'ultimo. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.
17. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.
18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
**10. 029. Simonetti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Agenzia nazionale di regolamentazione del settore ferroviario - Procedura di infrazione 2008/2097).

1. Al fine di dare attuazione al disposto dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE, è istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore ferroviario, di seguito denominata «Agenzia», la quale è designata organismo di regolamentazione per il settore ferroviario ai sensi del predetto articolo 30 e successive modificazioni.
2. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 16, sono trasferite le funzioni, le competenze ed i poteri sanzionatori già attribuiti all'organismo di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto a qualsiasi richiedente, gestore dell'infrastruttura, organismo preposto alla determinazione dei diritti, organismo preposto all'assegnazione di capacità d'infrastruttura.
4. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità.

Pag. 273

5. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da tre membri effettivi, due dei quali scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ed uno con funzioni di presidente, nonché da un membro supplente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la metà qualora il presidente e ciascun componente dell'Agenzia, dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio trattamento economico. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui al comma 11.
8. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia e il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
9. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono

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rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
10. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 5.
11. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:
a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 13;
b) mediante un incremento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, ad esclusione di quelli riferiti a servizi forniti nell'ambito di Contratti di servizio pubblico, corrisposti dalle imprese ferroviarie al gestore dell'infrastruttura Rete ferroviaria italiana S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia. La misura dell'incremento e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 20 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 12, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già operante presso l'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 12 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
14. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività' dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
15. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

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16. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppresso l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 5 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, le funzioni già attribuite all'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, continuano ad essere esercitate da quest'ultimo. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.
17. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.
18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
**10. 034. Del Tenno.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1 Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai dipendenti del Ministero degli affari esteri con contratto regolato dalla legge locale di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
10. 08. Di Biagio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Regime dei contratti e retribuzione del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 154, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «È fatto obbligo alle rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, agli uffici consolari di prima classe di accertare con regolarità, dandone comunicazione ai competenti uffici, sentite le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo, assicurando in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo».
b) all'articolo 157, secondo comma, dopo le parole: «costo della vita» sono inserite le seguenti: «e delle retribuzioni. Le rappresentanze diplomatiche e, in loro assenza, gli uffici di prima classe sono tenuti a segnalare con regolarità alla sede centrale ogni variazione dei termini di riferimento di cui al precedente comma».
10. 09. Di Biagio, Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Delega alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di gestione dei rifiuti in attuazione della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consolidare e potenziare

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il compiuto sistema di protezione dell'ambiente e della salute umana mediante la riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti implementato in attuazione delle direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE, sono delegate, ai sensi degli articoli 16 e 17 dello statuto speciale di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige, a dare esecuzione alla direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di rifiuti sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, le province garantiscono, per il tramite delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, ogni informazione utile ai fini del catasto dei rifiuti istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modifiche ed integrazioni.
3. I comuni o loro consorzi e le comunità montane, ferma restando quanto previsto dall'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, per i rifiuti di imballaggio, comunicano annualmente alle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 e i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

4. Gli oneri connessi all'applicazione delle disposizioni del presente articolo gravano esclusivamente sui bilanci provinciali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 010. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Al fine di completare la ricostruzione degli edifici classificati di classe A e per la messa in sicurezza delle scuole di ogni ordine e grado colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 è erogato un contributo pari a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 155 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 011. De Camillis.

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Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Stabilizzazione 5 per mille).

1.Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;
b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2.Restano ferme le disposizioni in materia di destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 3.
10. 012. Lupi, Sposetti, Albonetti, Marchioni, Saltamartini, Frassinetti, Pagano, Renato Farina, Vignali, Toccafondi, Lorenzin, Cazzola.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è sostituito dal seguente:
«2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:
a) lavoratori svantaggiati, intendendosi per lavoratore svantaggiato:
1) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
2) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;

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3) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale.
b) lavoratori disabili, intendendosi per lavoratore disabile:
1) qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale;
2) qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico.».
10. 013. Lupi, Toccafondi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. All'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è aggiunto in fine il seguente comma:
«1-bis. Gli enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, capo II del codice civile e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore.».
10. 015. Toccafondi, Lupi.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.».

10. 016. Toccafondi, Lupi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, per tutti gli enti senza scopo di lucro costituiti ai sensi del libro I, titolo II, capo II del codice civile è ammessa la prestazione di attività di volontariato. All'attività di volontariato si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
10. 017. Toccafondi, Lupi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. La deroga prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381 si interpreta nel senso che entro il limite delle soglie comunitarie e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 27

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comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica stipulano convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) in deroga alle normative sugli appalti, poiché l'interesse tutelato dalla norma è la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini svantaggiati attraverso l'inserimento e la stabilità lavorativa.
2. In tal senso è possibile stipulare convenzioni anche per la fornitura di servizi pubblici locali, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi.
10. 018. Lupi, Toccafondi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006 è soppresso il primo periodo del comma 574 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, sono soppresse le seguenti parole: «nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
*10. 014. Marsilio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006 è soppresso il primo periodo del comma 574 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, sono soppresse le seguenti parole: «nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
*10. 043. Di Biagio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Dopo il comma 167 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
167-bis. Per l'anno 2011 gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera della Sezione autonomie».
10. 019. Graziano, Picierno.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. All'articolo 63, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 5, è inserito il seguente:
5-bis) In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato agli utenti finali dal concessionario della rete, ma a un soggetto diverso utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti finali dallo stesso serviti. Per utenti finali si intendono coloro che intrattengono rapporti contrattuali o di abbonamento con l'erogatore del servizio, aventi sede o domicilio nel Comune, al cui numero va rapportato il calcolo del canone dovuto.
10. 020. Graziano, Picierno.

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Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono soppressi il secondo, il terzo e il quarto comma;
b) il comma 6 è abrogato;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Fino al 31 dicembre 2012 continua ad essere attribuita alle province l'IPT con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione può essere effettuata dall'ACI senza oneri per le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso».
10. 021. Velo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto e della logistica).

1. È istituita, con sede nelle città di Torino e di Genova, l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto e della logistica, di seguito denominata «Autorità», con compiti di regolazione nel settore dei trasporti. L'Autorità svolge le funzioni ad essa assegnate ai sensi della presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:
a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;
b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;
c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;
d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

2. L'Autorità esplica le sue funzioni con riferimento ai seguenti ambiti del settore dei trasporti:
a) le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviarie, inclusi le relative pertinenze e i servizi accessori e complementari;
b) i servizi di trasporto, limitatamente agli ambiti in cui ancora non sussistono condizioni di effettiva concorrenza, modale o intermodale, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi degli utenti e dei consumatori.

3. In considerazione dell'esigenza di adottare una regolamentazione che non ecceda l'ambito strettamente necessario a garantire condizioni concorrenziali e la tutela degli utenti, nonché al fine di contemperare l'evoluzione dei processi di apertura alla concorrenza concernenti gli usi infrastrutturali e i servizi di trasporto di cui al comma 2, lettere a) e b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere

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delle competenti Commissioni parlamentari, sentite l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché, per quanto di competenza, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con periodicità non superiore a cinque anni, sono individuati gli usi infrastrutturali e i servizi di trasporto in riferimento ai quali l'Autorità esplica le sue funzioni di regolazione economica.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono sottoposti a regolazione economica da parte dell'Autorità gli usi infrastrutturali di cui al comma 2, lettera a), e i seguenti servizi di trasporto:
a) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza, nonché servizi di trasporto ferroviario con riguardo all'assegnazione della capacità ferroviaria e dei servizi accessori e complementari;
b) servizi di trasporto aereo di linea operanti in regime di oneri di servizio pubblico o comunque sovvenzionati con risorse pubbliche;
c) servizi di trasporto aereo di linea con destinazioni esterne all'Unione europea, disciplinati da accordi bilaterali di traffico;
d) servizi di navigazione sovvenzionata di cabotaggio marittimo.

5. L'Autorità vigila sull'allocazione degli slot aeroportuali negli aeroporti coordinati o pienamente coordinati ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, e successive modificazioni.
6. Restano ferme le funzioni statali di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicurezza, attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze. Restano altresì ferme le funzioni connesse al rilascio delle concessioni e alla stipula delle relative convenzioni, alla definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e all'assegnazione dei relativi incarichi, alla stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e al rilascio dei titoli abilitativi, attribuite, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali, nonché, nei casi di competenza concorrente, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della difesa. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e da altri enti strumentali, riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 2, sono trasferite all'Autorità.
7. La pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità è inizialmente pari a duecento unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti degli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo, anche tenuto conto dell'ampliamento ovvero della riduzione dei mercati sui quali l'Autorità esercita le proprie competenze ai sensi del comma 3. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri competenti, si provvede alla riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo, per un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di

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entrata in vigore dei predetti regolamenti, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale dell'Autorità è selezionato per pubblico concorso. Al reclutamento di una quota di personale non superiore al 30 per cento della pianta organica si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture competenti per le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.
8. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati di cui al comma 2, lettere a) e b), in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi percepiti nell'ultimo esercizio, derivanti dallo svolgimento delle rispettive attività, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, il primo versamento è effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'efficacia della deliberazione dell'Autorità di cui al citato articolo 4, comma 5, adottata in via provvisoria entro quindici giorni dalla costituzione del collegio ai sensi dell'articolo 3. L'Autorità non può sostenere spese di organizzazione e di funzionamento prima dell'effettuazione del versamento di cui al presente comma.
9. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, fino all'immissione in servizio del personale di cui al comma 7 e all'effettiva riscossione delle entrate di cui al comma 9, la medesima Autorità può avvalersi, nei limiti di un contingente di trenta unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime.
10. Nel perseguire le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fatte le salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:
a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i princìpi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;
b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate, secondo modalità idonee alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;
d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;

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e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;
f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;
g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese sottoposte alla regolazione e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, garantendo la separazione di qualsiasi tributo od onere improprio dalla tariffa; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le relative misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;
h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi sottoposti a regolazione, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

11. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 10, l'Autorità esercita i seguenti poteri:
a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre servizi di trasporto alla concorrenza nel mercato e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;
b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;
c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;
d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera g) del comma 1, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;
e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;
f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;
g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

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in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;
h) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i medesimi soggetti devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti sottoposti alla sua competenza la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;
i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;
l) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi sottoposti a regolazione adotti una carta dei servizi;
m) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
o) svolge indagini conoscitive di natura generale, in collaborazione, ove opportuno, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;
p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;
r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
s) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di

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tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
t) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere s) e u);
u) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
v) applica la sanzione di cui alla lettera s), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera p).

12. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.
13. Il presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, all'esito della procedura di cui al comma 14.
14. I componenti dell'Autorità sono designati, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, fra soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica, avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate.
15. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese soggette alla regolazione o alla vigilanza dell'Autorità, risultano portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della predetta funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Autorità, con la medesima durata in carica del componente sostituito e con mandato non rinnovabile.
16. In caso di gravi e persistenti violazioni della presente legge, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti dalle competenti Commissioni

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parlamentari, la revoca motivata del collegio, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
17. Per l'intera durata dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'Autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza da parte dell'Autorità, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che ha violato tale divieto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono rivalutati, ogni due anni, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
18. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Con apposito regolamento, l'Autorità adotta il proprio codice deontologico, che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale, anche con previsioni relative al biennio successivo alla cessazione del mandato o del rapporto di impiego.
19. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.
20. Nelle materie inerenti l'organizzazione interna dell'Autorità, il collegio svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al presidente o a singoli componenti la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati.
21. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna dell'Autorità è preposto un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità, tra i dirigenti della stessa Autorità in servizio da almeno due anni e per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, salva la revoca per giusta causa. Ai rapporti del collegio con i servizi e con gli uffici può sovraintendere un capo di gabinetto, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio. Il capo di gabinetto è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità.
22. Per l'esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l'organizzazione interna dell'Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, l'Autorità, con appositi regolamenti, può individuare i casi in cui avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni.
23. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie individuate ai sensi del comma 9. Le modalità di attuazione delle disposizioni per il finanziamento a carico degli operatori e del mercato, compresi i termini per

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il versamento e gli strumenti di controllo sulla efficienza della gestione a disposizione degli operatori e del mercato, sono fissati dall'Autorità con propria deliberazione, da sottoporre per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede con decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dai ricevimento. Decorso il predetto termine di venti giorni senza che siano state formulate osservazioni la deliberazione diventa esecutiva. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
24. Con proprio regolamento, l'Autorità stabilisce le modalità di accesso al ruolo organico, per pubblico concorso, in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge.
25. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un ventesimo della dotazione organica dell'Autorità e il numero dei dirigenti in esso incluso non può essere superiore a un decimo dei posti delle qualifiche dirigenziali previsti dalla pianta organica della stessa Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale stabilita al comma 7, l'Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l'Autorità può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale stabilita al comma 7, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L'Autorità può altresì avvalersi di personale dipendente di altre autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse con le autorità interessate.
26. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità adotta i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie a sua disposizione.
27. I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dall'Autorità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino dell'Autorità, nonché, con funzione meramente informativa, nel sito Internet della stessa Autorità. L'Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari statali oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, deve essere garantita adeguata pubblicità, anche mediante il sito Internet dell'Autorità.
28. I regolamenti e gli atti a contenuto generale dell'Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti.
29. L'Autorità consulta i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvale di forme di consultazione pubblica, basate sulla diffusione di schemi e versioni preliminari dell'atto da adottare, al fine di acquisire, entro un congruo termine, osservazioni scritte. L'Autorità può altresì consentire agli interessati di presentare le loro osservazioni anche oralmente, in audizioni individuali o collettive, delle quali è redatto verbale. L'Autorità rende pubblici mediante il proprio sito Internet i risultati delle consultazioni

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svolte, fatta salva la tutela di eventuali informazioni riservate. La pubblicazione dei singoli contributi è consentita previo consenso del soggetto che ha partecipato alla consultazione.
30. L'Autorità sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità.
31. L'Autorità disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata.
32. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti dall'Autorità nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Restano salve le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
33. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Autorità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Le sanzioni medesime sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione. Non è in ogni caso ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
34. Gli introiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.
35. Ogni controversia avente ad oggetto atti e provvedimenti dell'Autorità è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. I giudizi di cui al presente comma rientrano tra quelli di cui all'articolo 23-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. In tali giudizi l'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Autorità, anche se cessati dal servizio da meno di cinque anni.
36. È fatta salva la disposizione in materia di foro del pubblico impiego di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; alle relative controversie non si applica quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
37. Restano ferme le eccezioni previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori nel settore finanziario, assicurativo e della previdenza complementare.
38. L'Autorità riferisce al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale che illustra, tra l'altro, l'andamento delle entrate in applicazione del meccanismo di autofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 9.
39. L'Autorità può presentare al Parlamento e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento dei suoi obiettivi.
40. L'Autorità collabora con le altre autorità autonome nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicura la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e di altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

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L'Autorità è l'unico soggetto designato a partecipare alle reti e agli organismi comunitari, europei e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e negli ambiti di competenza. La designazione dei soggetti partecipanti ai gruppi di consultazione del Consiglio dell'Unione europea spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, può farsi assistere o sostituire da organi tecnici.
41. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.
42. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni, l'Autorità può avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dai segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati all'Autorità.
10. 022. Lovelli, Meta, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011» sono aggiunte le seguenti: «o per i quali l'iter autorizzativo sia iniziato entro il 1o gennaio 2011. Per inizio dell'iter autorizzativo si intende nel caso della autorizzazione unica generalizzata (AUG) l'avvenuta richiesta o rilascio di almeno un parere da parte di uno degli enti, quali, ad esempio, Comuni, Province o Ministero dello sviluppo economico che devono esprimersi ai fini della procedura di rilascio della AUG.
10. 023. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni inerenti la concessione del contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 3.600.000 annui ed è attribuito per il cinquanta per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il trentacinque per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante quindici per cento all'Istituto europeo per le ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:
a) per l'importo di euro 1.300.000 annui, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che è ridotto in misura corrispondente;
b) per l'importo di euro 2.300.000 annui, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge

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30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi degli articoli 11-quaterdecies, comma 10, e 12, comma 1-quinquies, del decreto-legge medesimo.
10. 024. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi).

1. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i propri statuti e regolamenti prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al periodo precedente.
2. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 1, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 1. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 1 a 4.
10. 025. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale.

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Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in un'impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.
8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.
8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter.
10. 026. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica).

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio.
10. 027. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per la tutela degli interessi dei conduttori degli immobili in dismissione degli enti previdenziali privatizzati).

1. Al fine di tutelare gli interessi dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, in dismissione, degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 1994, n. 509, in favore dei predetti conduttori è riconosciuto il diritto di prelazione in caso di vendita degli immobili da essi condotti. Il diritto di prelazione spetta anche ai familiari conviventi, nonché agli eredi del conduttore fino al quarto grado di parentela. Le modalità di esercizio della prelazione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le rappresentanze degli inquilini, da emanare

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entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. 028. Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

1. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 12.000 euro.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 037. Pini, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, e sostituto dal seguente:
«5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco l'esercizio venatorio stesso può essere praticato nelle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata e secondo le previsioni dell'articolo 14, comma 5.
10. 038.Polledri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
Art. 1. - (Armi e munizioni da guerra). - 1. Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi e munizioni da guerra quelle comprese nel materiale d'armamento di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990 n. 185, nonché le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Sono inoltre armi e munizioni da guerra quelle previste dalla categoria A dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
b) all'articolo 2 il secondo comma è abrogato;
c) all'articolo 6 il quinto comma è sostituito dal seguente:
«5. La commissione esprime parere obbligatorio su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione,

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l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi»;
d) l'articolo 7 è abrogato;
e) all'articolo 10, terzo periodo, sesto comma, le parole «del catalogo nazionale» sono soppresse;
f) all'articolo 11:
1) al primo comma, le parole «, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché» sono soppresse;
2) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso;
3) il settimo comma è abrogato;
g) all'articolo 11-bis nel primo comma le parole «, il numero di catalogo ove previsto,» sono soppresse;
h) all'articolo 12, il quarto comma è abrogato;
i) all'articolo 14:
1) al primo comma, le parole: «ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati,» sono sostituite con le seguenti: «ovvero a giudizio del Banco risultino diverse dalle armi comuni da sparo»;
2) il quinto comma è abrogato;
3) al sesto comma le parole: «per mancata catalogazione di una arma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma»;
l) all'articolo 23:
1) il numero 1) del primo comma è sostituito dal seguente:
1) le armi comuni da sparo non regolarmente importate o trasferite sul territorio nazionale;»;
2) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «di catalogo o» sono soppresse;
3) al sesto comma le parole: «del prototipo al Ministero dell'interno ai fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale o» sono soppresse.
10. 039. D'Amico, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori).

1. Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221:
1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato;
2) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti i»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina

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degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;
3) al comma 8, le parole: «, fino al consumo,», sono soppresse;
4) al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, le parole: «di ogni livello fino al consumo,», sono soppresse;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: «comma 3, lettera h)», sono inserite le seguenti: «in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo,»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comma 2»;
b) all'articolo 261, il comma 1 è soppresso;
c) all'articolo 265, il comma 5 è soppresso.
10. 040. Alessandri, D'Amico, Polledri, Bitonci, Forcolin, Simonetti, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b) del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: 31 dicembre 2009, sono sostitute dalle seguenti: 31 dicembre 2011».
10. 042.Gioacchino Alfano.