CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 maggio 2011
481.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia (C. 2802 Soro).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità, vera o presunta, della vittima;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità, vera o presunta, della vittima».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità, vera o presunta, della vittima».
01. 01.Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità della vittima;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità della vittima».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità della vittima».
01. 02.Di Pietro, Palomba.

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All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

I. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
01. 03.Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sostituire le parole: «nazionali, religiosi», dovunque ricorrano, con le seguenti: «nazionali, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità, vera o presunta, della vittima».
01. 04.Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sostituire le parole «nazionali, religiosi», dovunque ricorrano, con le seguenti «nazionali, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità della vittima».
01. 05.Di Pietro, Palomba.

Sopprimerlo.
* 1. 2.Costa, Contento, Sisto.

Sopprimerlo.
* 1. 1.Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Polledri.

Sopprimerlo.
* 1. 3.Capitanio Santolini, Binetti.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 599-bis. (Circostanza aggravante). La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l'onore) sono commessi in ragione della disabilità, del sesso, della omosessualità ovvero della transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa

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e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

2. Dopo l'articolo 615-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 615-sexies. (Disposizione comune). La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l'inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione della disabilità, del sesso, della omosessualità ovvero della transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

3. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-bis o 615-sexies del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone dalle discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
1. 10.Il Relatore.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 599-bis. (Circostanza aggravante). La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l'onore) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

2. Dopo l'articolo 615-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 615-sexies. (Disposizione comune). La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l'inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».
3. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-bis o 615-sexies del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
1. 11. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Melis, Andrea Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

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Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima».

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sulla omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima».
2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima».
3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «finalità» è sostituita dalla seguente: «motivi»;
b) dopo le parole: «o religioso» sono inserite le seguenti: «o per motivi fondati sulla omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima».
1. 4. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità della vittima;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per

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motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità della vittima».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità della vittima».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sulla omosessualità o la transessualità della vittima».
2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità della vittima».
3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «finalità» è sostituita dalla seguente: « motivi»;
b) dopo le parole: «o religioso» sono inserite le seguenti: «o per motivi fondati sulla omosessualità o la transessualità della vittima».
1. 5. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sull'omofobia o sulla transfobia».
2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religiosi»

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sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «finalità» è sostituita dalla seguente: «motivi»;
b) dopo le parole: «o religioso» sono inserite le seguenti: «o per motivi fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
1. 6. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sull'omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima».
2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «finalità» è sostituita dalla seguente: «motivi»;
b) dopo le parole: «o religioso» sono inserite le seguenti: «o per motivi fondati sull'omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima».
1. 7. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sull'omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima».
2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «finalità» è sostituita dalla seguente: «motivi»;
b) dopo le parole: «o religioso» sono inserite le seguenti: «o per motivi fondati sull'omosessualità o la transessualità della vittima».
1. 8. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sull'omofobia o sulla transfobia».
2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,

Pag. 31

con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «finalità» è sostituita dalla seguente: «motivi»;
b) dopo le parole: «o religioso» sono inserite le seguenti: «o per motivi fondali sull'omofobia o sulla transfobia».
1. 9. Di Pietro, Palomba.

ART. 2.

Sopprimerlo.
* 2. 1. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Polledri.

Sopprimerlo.
* 2. 2. Costa, Contento, Sisto.

Sopprimerlo.
* 2. 3. Capitanio Santolini, Binetti.