CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2011
451.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 15 MARZO 2011

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ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010 (C. 4059).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, dopo la direttiva 2010/60/UE, inserire le seguenti:
«2010/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»;
2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato».

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2010/53/UE, inserire le seguenti:
«2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario»;
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione»;
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali»;
2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE»:
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)»;
2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza»;
2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)»;

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2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano».

All'articolo 1, comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
«2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana»;

All'articolo 1, comma 1, allegato B, sopprimere la seguente direttiva:
«2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida».
1. 5.Il Governo.

Al comma 1, all'Allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2009/65/CE, inserire la seguente:
2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
1. 1. La XIII Commissione.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva: 2010/53/UE, inserire la seguente:
«2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)».
1. 6.Cimadoro, Monai.

Al comma 1, commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva: «2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, de 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.»

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.»
*1. 4. Mariani, Gozi, Realacci, Margiotta, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
«2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia».

Conseguentemente, al comma 1, Allegato B, dopo la direttiva: 2010/30/UE, inserire la seguente:
«2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia».
*1. 7. Piffari, Monai, Cimadoro, Porcino.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Missioni connesse con gli impegni europei)
.

1. La disposizione di cui al quarto periodo del comma 12, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 01.Il Relatore.

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ART. 6.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)
.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«In applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 dei Consiglio, del 22 ottobre 2007, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, prima dell'avvio di ciascun periodo di commercializzazione e tenuto conto della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dispone la eventuale procedura di revoca delle quote individuali con decadenza del produttore dalla titolarità del quantitativo non utilizzato».
6. 01.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»).

1. All'articolo 7, dopo il comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«2.ter. L'indicazione non è necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2 Sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato.»
6. 02.Il Governo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2009/52/CE)
.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;
b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e

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i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;
d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;
e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;
f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale, qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.
6. 03. Gozi, Damiano, Mosca, Farinone, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/115/CE)
.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto princìpi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;
b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;
c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

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d) modificare la disciplina interna alla luce della considerazione che la direttiva 2008/115/CE contempera l'interesse statale all'effettività dell'espulsione di stranieri irregolari con il rispetto della loro libertà personale, disegnando una procedura di rimpatrio, attraverso misure gradatamente coercitive che solo come extrema ratio culminano nel trattenimento presso i centri di identificazione ed espulsione, o in istituti penitenziari, nei quali gli stranieri - secondo la direttiva - devono essere tenuti separati dai detenuti ordinari, per un limite di tempo non eccedente i 18 mesi, e comunque solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di rimpatrio;
e) rendere effettivo il diritto al rimpatrio volontario, riconosciuto e garantito dalla direttiva, in particolare assicurando che la previsione normativa di sanzioni penali in caso di presenza o permanenza irregolare sul territorio dello Stato non si traduca nell'impossibilità per il cittadino privo di permesso di soggiorno di fare richiesta di rimpatrio volontario;
f) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal comma 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;
g) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno stato membro è irregolare abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;
h) anche alla luce di recenti sentenze giurisprudenziali, modificare la disciplina del decreto legislativo n. 286 del 1998 laddove si prevede che l'accompagnamento alla frontiera sia l'atto cui ricorrere in primis per assicurare l'allontanamento dallo Stato dei cittadini, mentre la direttiva dispone che il fine dell'allontanamento sia raggiunto a seguito della notificazione di una decisione di rimpatrio e sia concesso un termine compreso tra i 7 e i 30 giorni per il rimpatrio volontario;
i) anche alla luce di recenti sentenze giurisprudenziali, modificare l'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998 laddove prevedono un termine di soli 5 giorni per ottemperare all'ordine di allontanamento emanato dal questore - e la cui inottemperanza è penalmente sanzionata - termine che è inferiore al termine minimo di 7 giorni stabilito dalla direttiva per la decisione di rimpatrio;
l) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ai sei mesi;
m) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, prevedendo la possibilità di applicare misure sufficienti ma meno coercitive del trattenimento, in tutti gli altri casi;
n) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto

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solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;
o) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;
p) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;
q) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a 60 gg;
r) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;
s) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti, e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 16;

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva: 2008/112/CE, aggiungere la seguente:
«2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - termine di recepimento: 24 dicembre 2010.».
6. 04. Gozi, Zaccaria, Farinone, Bressa, Zampa, Amici.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
7. 2.Monai, Porcino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)
.

Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 4 (Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1o settembre

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1993, n. 385) sono apportate le seguenti modifiche:
a. dopo l'articolo 120-quater è aggiunto il seguente:
«Art. 120-quinquies. - (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso di spese.
2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso di spese.
3. Le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.
4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».
b. All'articolo 144, comma 3, dopo le parole: «negli articoli 116» sono inserite le seguenti: «, 120-quinquies.».

2. All'articolo 28 (Abrogazioni e norme finali) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
6. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono abrogati.»
7. 03.Fugatti, Maggioni, Consiglio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)
.

Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:
All'articolo 125-bis. (Contratti e comunicazioni) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. la menzione che l'importo degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG non sono dovuti dal consumatore, restando in ogni caso a carico dell'intermediario;».
7. 01.Comaroli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:
All'articolo 125-bis. (Contratti e comunicazioni), dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. È fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di modificare

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le spese accessorie dei mutui e dei prestiti durante il piano di rimborso degli stessi. In tali casi non si applica l'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
7. 02.Comaroli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
«7-bis: Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La misura del 10 per cento di cui al periodo precedente è ridotta al 5 per cento qualora la quota dei diritti di voto o del capitale sia detenuta da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari.»
7. 04.Fugatti, Maggioni, Consiglio.

ART. 8.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie a ridefinire l'attribuzione delle competenze di vigilanza regolamentare tra Banca d'Italia e Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in relazione ad aspetti attinenti ai fondi gestiti dalle Società di gestione del risparmio ivi inclusa La determinazione dei criteri generali di redazione dei regolamenti dei fondi stessi e la loro approvazione, nonché la disciplina delle procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.
8. 1. Fluvi, Gozi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis)
apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie ad individuare un adeguato grado di patrimonializzazione delle Società di gestione del risparmio in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.
8. 4.Fluvi, Gozi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis)
prevedere che i regolamenti attuativi debbano consentire, tra le modalità adeguate di informazione pubblica di cui all'articolo 76 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, la pubblicazione su un sito web, nonché la frequenza della pubblicazione stessa, del prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote ogniqualvolta un Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote.
8. 3.Fluvi, Gozi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

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Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis)
apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le integrazioni necessarie per definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una SGR in liquidazione coatta amministrativa e per prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori qualora le attività del fondo siano insufficienti per l'adempimento delle relative obbligazioni.
8. 5.Gioacchino Alfano.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) per l'attuazione dell'articolo 53 della direttiva in esame prevedere l'emanazione di regolamenti attuativi che consentano la massima flessibilità operativa, ancorché ciò non pregiudichi il rispetto degli altri obiettivi della regolazione stessa.
8. 2.Fluvi, Gozi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2009/162/UE, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato, e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.»;
b) all'articolo 7-bis, comma 3:
1) alinea, le parole «Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a siffatto sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento»;
2) lettera a), secondo periodo, le parole «di gas e di elettricità», sono sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo»;
c) all'articolo 7-septies, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) la concessione dell'accesso a un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o a una rete connessa a un siffatto sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;»;
d) all'articolo 8-bis, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi», sono inserite le

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seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e», e dopo le parole: «o della pesca», sono inserite le seguenti: «nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;
2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) le cessioni di navi da guerra;»;
3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse;
4) alla lettera d) le parole: «pesca costiera locale, il vettovagliamento», sono sostituite dalle seguenti: «pesca costiera, le provviste di bordo»;
5) alla lettera e) sono apportate le seguenti modifiche:
5.1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»;
5.2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»;
6) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera c) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a) e c) e del loro carico.»;
e) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole «di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»;
f) all'articolo 17, secondo comma, è aggiunto infine il seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;
g) all'articolo 38-bis, secondo comma, dopo le parole: «valore aggiunto» sono aggiunte le seguenti: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo terzo comma quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al cinquanta per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)»;
h) all'articolo 67:
1) al comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: «, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati ad essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, previamente autorizzate dall'autorità doganale.
2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi in un altro Stato membro dell'Unione europea.».
i) all'articolo 68, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente: «g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema del gas naturale o una rete connessa a un siffatto sistema, ovvero immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di

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gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.»;
j) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «1. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le seguenti operazioni sono non imponibili ed equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con detta Unione, nei limiti per questi ultimi della partecipazione dell'Unione stessa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue Istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui al n. 3), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.».
k) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, è abrogato.

2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38:
1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti

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soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema.»;
2) la lettera c-bis) del comma 5 è sostituita dalla seguente: «c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;».
b) l'articolo 41, comma 2-bis, è sostituito dal seguente: «2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.».

3. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanarsi di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale da attuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere da a) a c) e da e) a j), e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
8. 01.Gioacchino Alfano.

ART. 9.

Sopprimerlo.
*9. 1.Abrignani, Nicolucci.

Sopprimerlo.
*9. 3.Porcino, Borghesi.

Sopprimerlo.
*9. 4.Il Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'attribuzione diretta al territorio di «Roma capitale» dei fondi strutturali europei erogati, in funzione del riconoscimento della qualifica di Livello NUTS 2, non comporta una riduzione della quota di risorse comunitarie da devolvere ai restanti territori della Regione Lazio.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Tavolo di concertazione e d'intesa fra gli enti territoriali della Regione Lazio, qualificati come NUTS 2 e NUTS 3, destinatari delle risorse comunitarie erogate».
9. 2.Gozi, Pompili.

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ART. 10.

Al comma 1 sopprimere la lettera e) e, al comma 4, sopprimere le parole da: «ed è consentito» fino a: «nel territorio di riferimento».
10. 2.Fluvi.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) prevedere il riordino delle professioni del turismo montano, con particolare riguardo ai titoli e ai requisiti per l'esercizio delle professioni di guida alpina e aspirante guida, accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica e guida alpina vulcanologica, guida canyoning, maestro d'arrampicata, guida alpina speleologica e guida speleologica, guida equestre su terreno montano; prevedere che la figura professionale di guida alpina sia l'unica idonea a svolgere le attività espressamente codificate sia nella conduzione dei clienti sia nell'insegnamento, quali l'accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche, l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione di quelle sciistiche su piste di sci alpino e di sci nordico; riservare allo Stato l'introduzione di nuove figure professionali del turismo montano non previste dalla legge n. 6 del 1989 e dei relativi profili, in osservanza di quanto disposto dal dlgs n. 30 del 2006; stabilire i requisiti formativi minimi validi su tutto il territorio nazionale per ciascuna professione del turismo montano, al fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione; individuare una piattaforma nazionale per la formazione delle figure esercenti professioni del turismo montano; definire il concetto di «materiale alpinistico»; definire la forma delle scuole di alpinismo nonché le relative modalità di accesso; definire le modalità e i requisiti per il conseguimento dei titoli relativi alle specializzazioni di nuova istituzione ed il funzionamento degli elenchi speciali di cui all'articolo 22 legge 2 gennaio 1989 n. 6, nonché la rappresentanza dei soggetti esercenti le medesime specializzazioni;
10. 1.Quartiani.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norma per la gestione dei rifiuti tossici in attesa della revisione della Decisione europea 2000/532/CE).

L'attribuzione della caratteristica «Ecotossico» (H14) riportato alla nota 1 dell'allegato I del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, è attuata secondo le modalità riportate nell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7 - in attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma e) del decreto legislativo in parola.
10. 01.Paroli, Nicolucci.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modificazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

1. Dopo l'articolo 61 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è inserito il seguente:
Art. 61-bis. - (Prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edilizio da parte degli esercenti la professione di geometra). - 1. Al fine di eliminare le restrizioni non giustificate alla prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edile da parte degli esercenti la professione di geometra, sono consentite agli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati le

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seguenti attività, fermo restando le competenze già contemplate dalle vigenti leggi:
a) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni civili in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, che presentino volumetria pari o inferiore a 5.000 metri cubi fuori terra ed abbiano le seguenti dimensioni strutturali, con esclusione dei sottotetti, qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili:
1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di tre piani fuori terra oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;
2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di due piani fuori terra, oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;
b) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni destinate ad attività agricole, produttive, commerciali, terziarie, ricettive e ad esse assimilabili, in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, anche a struttura prefabbricata, che abbiano le seguenti dimensioni strutturali:
1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 10.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;
2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 6.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le norme per la sua attuazione».
10. 02.Consiglio.

ART. 11.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis) l'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale può concedere capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media, ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, ai fornitori di contenuti audiovisivi e di dati ed ai fornitori di servizi media radiofonici autorizzati in ambito nazionale».
11. 9.Il Relatore.

Al comma 3, prima della lettera a) aggiungere la seguente:
0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni;

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Conseguentemente, al comma 3, lettera a) sostituire la parole: di accesso al mercato con le seguenti: dei diritti di accesso.

Conseguentemente, al comma 3, lettera q) sostituire le parole: nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: ed aggiornamento, coerentemente con il criterio 0a), del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore».
*11. 16.Di Biagio.

Al comma 3, prima della lettera a) aggiungere la seguente:
0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni;

Conseguentemente, al comma 3, lettera a) sostituire la parole: di accesso al mercato con le seguenti: dei diritti di accesso.

Conseguentemente, al comma 3, lettera q) sostituire le parole: nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: ed aggiornamento, coerentemente con il criterio 0a), del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore».
*11. 17.Buttiglione.

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: di accesso al mercato con le seguenti: dei diritti di accesso.
11. 2.Consiglio.

Al comma 3, alla lettera h) dopo le parole: nonché di protezione dei dati personali: aggiungere le seguenti: e delle informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione su Internet od altre applicazioni.
11. 5.Consiglio.

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscano all'autorità di regolazione la facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili e che a tal fine siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese.
11. 8.Crosio.

Al comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente:
n) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera p).
11. 11.Il Relatore.

Al comma 3, lettera p), dopo la parola: valutazione aggiungere le seguenti: da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
11. 1. Fucci.

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Al comma 3, lettera q), sostituire le parole da: per le garanzie fino a: di cui al comma 1 con la seguente: indipendenti.

Conseguentemente, dopo le parole: sviluppo economico, , aggiungere le seguenti: garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze.
11. 7. Crosio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le comunicazioni di cui all'articolo 130, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere effettuate anche in presenza di un unico consenso informato, manifestato ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto.
11. 6. Crosio.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 37 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008)
.

1. All'articolo 37, comma 2, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. alla lettera a) sono soppresse le parole: «, senza le prescritte autorizzazioni»;
b. alla lettera a), capoverso 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «senza le prescritte autorizzazioni»;
c. alla lettera a), capoverso 2), le parole: «, oppure produca o commercializza uova» sono sostituite con le seguenti: «senza la prescritta registrazione»;
d. alla lettera e), capoverso 1), sono soppresse le parole: al divieto di trattamenti per la conservazione»;
e. alla lettera e), capoverso 3), le parole: «articoli 6 e 11, relativi» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6 relativo»;
f. alla lettera f) dopo le parole: «articoli 8,» è inserita la seguente: «11,» e dopo le parole: «regolamento (CE) n. 589/2008» sono inserite le seguenti: «e le disposizioni nazionali applicative»;
g. alla lettera g), sono soppresse le seguenti parole: «ai sensi della normativa vigente»;
h. alla lettera g), le parole: «agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative» sono sostituite dalle seguenti: «sull'uso di diciture facoltative dalle norme comunitarie e disposizioni nazionali applicative in materia di commercializzazione delle uova».
i. alla lettera h), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al di fuori dei casi consentiti la stessa sanzione si applica a chiunque detiene, pone in commercio uova non stampigliate e/o non classificate nonché effettua trattamenti di conservazione o di refrigerazione delle uova della cat. A. La sanzione per la detenzione o la commercializzazione di uova non stampigliate o non classificate non si applica al dettagliante che detiene o pone in vendita uova in confezioni originali, sempre che il dettagliante non sia in condizione di avere conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione.»

2. L'articolo 37, comma 4, della legge 7 luglio 2009, n. 38, è abrogato.
3. All'articolo 37, comma 7, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «dell'irrogazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'accertamento delle violazioni».
11. 01. La II Commissione.

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Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento e la revisione della disciplina sanzionatoria in attuazione del regolamento (CE) 767/2009 del Parlamento europeo e dei Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi che modifica il regolamento (CE) 1831/2003 e che abroga le direttive 73/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471 (CEE del Consiglio, 83/228/CEE dei Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della Salute e del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo al fine di assicurare la piena integrazione tra la normativa nazionale e quella comunitaria sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a. riordino, coordinamento e riformulazione dell'apparato sanzionatorio in applicazione delle nuove disposizioni comunitarie che regolamentano le norme di commercializzazione, preparazione ed uso dei mangimi, con particolare riferimento all'etichettatura obbligatoria e facoltativa, compreso l'utilizzo dei claims nutrizionali;
b. armonizzazione dell'intero apparato sanzionatorio attraverso la previsione di disposizioni sanzionatorie anche in applicazione del regolamento (CE) 1831/2003 in tema di additivi destinati all'alimentazione animale ed alla riformulazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 93/74/CE per gli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali;
c. razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio secondo princìpi di efficacia, afflittività e proporzionalità da attuare secondo i criteri stabiliti all'articolo 2, comma 1, lettera e) della presente legge nonché attraverso la rimodulazione delle sanzioni penali vigenti, sia con riferimento alla scelta della pena sia con riguardo alla misura delle sanzioni stesse in considerazione dell'attenuato disvalore giuridico di alcune condotte correlato al minor rischio di contagio della BSE.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
11. 02. La II Commissione.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva»).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Designazione dell'origine).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare in etichetta o

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nei documenti commerciali degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che può indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva-composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini» e «dell'olio di sansa di oliva» in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che evoca una qualunque origine geografica.
4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli «oli extra vergini di oliva» e «oli di oliva vergini», non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendone obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi compresa l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro.»

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

Art. 5. Identificazione delle partite.

1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro».
3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

Art. 6. Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi.

1. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro, se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi

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di prodotto non superiori a cento litri.
2. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trenta mila litri.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati, il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola: «inflazione» è sostituita con la parola: «infrazione» e le parole: «si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostitute dalle parole: «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 è sostituito dal seguente: «1. Senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo.
11. 03. La II Commissione.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme di delega sulla procedura concorsuale in materia di crediti marittimi)

1. In attuazione della legge 23 dicembre 2009, n. 201, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, uno o più decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, come modificata dal Protocollo adottato a Londra il 2 maggio 1996.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata, nell'ambito della disciplina delle procedure concorsuali vigenti nell'ordinamento italiano, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire la par condicio dei creditori, il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;
b) attribuire la priorità, come consentito dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere portuali, ai bacini ed alle vie navigabili sugli altri crediti menzionati al paragrafo 1, lettera h), del medesimo articolo 6;
c) prevedere l'obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;
d) disporre l'applicazione della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il diritto di limitare la responsabilità presenta un'istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;
e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:
1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell'ammissione alla procedura di limitazione

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e la possibilità di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;
2) l'indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;
3) il contenuto della sentenza di apertura;
4) la formazione e verifica dello stato passivo;
5) la disciplina delle opposizioni;
6) la distribuzione del fondo;
f) disporre l'abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareti. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.»
11. 04. Il Governo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)
.

1. Al fine di dare piena applicazione al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, e il Ministro dell'economia e finanze, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni comunitarie in materia e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009, e successive modificazioni;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e in materia di embarghi commerciali, nonché

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per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti nell'ambito dei limiti di pena previsti nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 in quanto compatibile con il Reg. (CE) 428/2009 con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi statuite per quanto applicabili alle condotte previste nel medesimo Reg. (CE) n. 428/2009.
4. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
11. 06. Formichella.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica dell'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88)
.

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, all'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 10 è sostituito con il seguente:
«10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei vini aventi una sovrappressione non inferiore a 0,5 bar, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.».
11. 05. Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica dell'articolo 6, comma 10, e dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6, comma 10, è sostituito con il seguente:
10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei vini aventi una sovrappressione non inferiore a 0,5 bar, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.»;
b) all'articolo 24, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite con le seguenti: «comma 4».
11. 07. Formichella.
(Inammissibile)

ART. 12.

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera q) dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «prestazione di servizi di investimento,»;

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b) alla lettera r) dopo la parola: «coordinamento» inserire le seguenti: «con la normativa in materia di società fiduciarie, nonché».
12. 3. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti del datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nel confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
2. Conformemente ai princìpi e alle procedure di cui agli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;
b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno dei caporalato;
d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;
e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;
f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.».
12. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

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ART. 13.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Regolazione dei servizi idrici).

«All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 186-bis è sostituito dal seguente:
«186-bis. Decorsi quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico le funzioni già esercitate dalle Autorità, con particolare riferimento alla regolazione tariffaria e alla qualità del servizio, sono affidati all'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci fino al decreto ministeriale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorsi quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
13. 01. Raisi.
(Inammissibile)

ART. 14.

Al comma 2 sopprimere le parole da: e dopo le parole: fino alla fine del comma.
14. 2. Il Relatore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, nonché al fine di rispondere alle esigenze per gli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il 31 luglio 2011, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la durata delle concessioni demaniali da un minimo di tre anni ad un massimo di sei anni, i criteri di rinnovo e di eventuale revoca delle medesime;
b) i criteri e modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di comparazione fra più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale, ovvero che offrano maggiori garanzie di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
c) la previsione di una procedura di selezione del concessionario basata sulla presentazione di una proposta di gestione dell'area ambita in concessione dalla quale si delineino i servizi offerti e le strutture impiegate, accompagnata dalla presentazione di un piano economico-finanziario dal quale si evinca la durata dell'ammortamento degli investimenti;
d) la previsione di una procedura di evidenza pubblica che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario, indichi come criteri ponderali di giudizio delle proposte e di selezione della migliore proposta non solo il canone-prezzo di concessione offerto, bensì la qualità e la varietà dell'attività svolta in base a obiettivi di salute pubblica, di politica sociale, della salute e della sicurezza

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dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario;
e) la previsione di meccanismi compensativi delle eventuali perdite del concessionario uscente da parte del concessionario entrante, nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;
f) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le parole: nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.
14. 6. Borghesi, Donadi, Di Pietro, Porcino, Evangelisti, Favia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015 il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;
b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;
d) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le parole:, nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.
14. 5. Mariani, Fontanelli, Realacci, Margiotta, Bratti, Vannucci, Fluvi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga del termine previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 per l'attuazione della direttiva 96/92/CE)
.

Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, come modificato dall'articolo 15, comma 6-ter, lettera e) del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, le parole: «entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle parole: «entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
14. 01. Paroli, Nicolucci.

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Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante «Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana». Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09)
.

1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante «Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana» sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 6 è abrogato;
b) all'articolo 7, il comma 8 è abrogato.

2. Lo smaltimento delle scorte di prodotti di cioccolato che riportano nell'etichettatura il termine: «puro» abbinato al termine: «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, oppure la dizione: «cioccolato puro» in altra parte dell'etichetta dovrà avvenire entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
14. 02. Maggioni.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia)
.

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo è tenuto a seguire oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) raccordare e coordinare la disciplina prevista dalla direttiva 2010/31/CE con le direttive 2009/28/CE, 2006/32/CE, 2009/72/CE e la relativa normativa di recepimento;
b) garantire la promozione congiunta di efficienza energetica nell'edilizia attraverso programmi e misure di miglioramento dell'efficienza energetica e la installazione di sistemi alternativi ad alta efficienza oltre che di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica e calore;
c) attuare negli edifici esistenti programmi e misure di miglioramento dell'efficienza energetica previsti nell'Allegato III della Direttiva 2006/32/CE attraverso la installazione delle tecnologie ivi espressamente indicate;
d) prevedere espressamente in sede di pianificazione, progettazione, costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici e privati in aree residenziali, industriali, commerciali, agricole e artigianali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, sistemi alternativi ad alta efficienza quali:
sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili;
cogenerazione ad alto rendimento;
teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili;
pompe di calore.
e) attuare una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto delle norme europee ed essere coerente con la pertinente legislazione dell'Unione europea e nazionale, comprese le direttive 2006/32/CE e 2009/28/CE.
15. 01.Di Biagio.

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Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 23-bis) del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133, il secondo periodo del comma 9 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano non solo alle società quotate in mercati regolamentati, ma anche alle società da queste direttamente o indirettamente controllate al sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
15. 02.Quartiani.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Contrasto all'evasione di IVA in importazione da Paesi Terzi).

1. Al fine di assicurare la piena ed effettiva riscossione delle risorse proprie dell'UE di cui alla decisione 2007/436/CE EURATOM, al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «agli effetti dell'IVA» aggiungere le parole «iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti».
15. 03.Il Relatore.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Norma per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE).

Gli impianti cogenerativi riconosciuti come tali ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi né agli incentivi definiti in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge n. 99/09, a un incentivo pari al 50 per cento di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2014, sempreché, in ciascuno degli anni del predetto periodo, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio. Il periodo di incentivazione di cinque anni viene esteso a tutta la vita utile dell'impianto qualora il medesimo impianto, in ciascuno degli anni successivi ai primi cinque, sia qualificabile come impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
16. 01.Paroli, Nicolucci.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Delega al governo per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Procedura d'infrazione n. 2006/2378).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, che sostituisce la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, recepita con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche in considerazione di quanto dispone L'articolo 10 della presente direttiva, al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) stabilizzare gli incentivi temporanei previsti dalla legislazione vigente per

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gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione finalizzati al miglioramento della prestazione energetica per la climatizzazione invernale; agli interventi sugli edifici esistenti o su parti di essi o su singole unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e finestre comprensive di infissi; all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
b) prevedere che gli incentivi per gli interventi di miglioramento della prestazione energetica sul patrimonio edilizio esistente spettino alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per gli alloggi in proprietà o in gestione degli istituti medesimi, nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base ad un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

2. Il comma 2-bis, dell'articolo 35, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
3. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.
2-ter. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica e' messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.».
b) all'articolo 15, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto e nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.
7-ter. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.».

4. L'articolo 9, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia all'articolo 1, commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2010/30/UE, aggiungere la seguente: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
16. 02.Mariani, Gozi, Realacci, Margiotta, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

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ART. 17.

Prima del comma 1, aggiungere il seguente:
01. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, dopo le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere le seguenti «anche alfine di adottare le più adeguate misure di propria competenza per salvaguardare la tutela dell'ambiente marino potenziando le relative attività di controllo e di successivo intervento per assicurare altresì il miglioramento delle acque di balneazione. A tal fine l'autorizzazione di spesa cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è rifinanziata con 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17. 1.Formichella.
(Inammissibile)

ART. 18.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) al comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:
«c-ter) in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalità tecniche di utilizzo di rete da posta derivante è sempre disposta, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza».
18. 1.La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 191 del Trattato sull'Unione europea in materia di protezione dell'ambiente attraverso l'introduzione del principio «chi inquina paga»).

1. Al fine dare una nuova visione alle politiche di tutela dell'ambiente agendo sul piano della prevenzione e della dissuasione dei comportamenti dannosi e sull'incentivazione di quelli virtuosi, il Governo è delegato ad attuare uno o più decreti legislativi, anche apportando le opportune modifiche al Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), per dare piena attuazione al principio comunitario «chi inquina paga» espressamente richiamato nell'articolo 191, comma 2, del Trattato sull'Unione europea.
2. Per l'attuazione della delega di cui al precedente comma, il Governo si attiene ai seguenti principi direttivi:
a) recepire le indicazioni contenute nel Libro verde sull'uso di strumenti di mercato ai fini della politica ambientale, COM(2007) 140 del 28 marzo 2007;
b) scoraggiare, tramite gli strumenti della fiscalità ambientale, i comportamenti dannosi per l'ambiente e al tempo stesso incoraggiare i comportamenti rispettosi dell'ambiente, promuovendo altresì l'innovazione e la ricerca e lo sviluppo in materia;
c) elaborare un sistema di fiscalità ambientale che non generi nuovi o maggiori oneri per lo Stato attraverso un meccanismo compensativo tra incentivi per chi non inquina e aggravi per chi invece inquina.
18. 01.Cosenza, Scalia.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1266/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini).

1. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei vini di cui all'allegato XI-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 (regolamento unico OCM), immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012 e conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005.
18. 03.La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per le importazioni di legname nella Comunità europea, di seguito denominato «regolamento», secondo i seguenti principi direttivi:
a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento;
b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;
c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento e sua destinazione ad integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto al rispetto anche dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili.

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3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
18. 04.La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi).

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza,» sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».
18. 05.Il Governo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n.40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della Salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'istituto Superiore di Sanità e al Centro Nazionale Trapianti.
2. Con successivo decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 1, da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'istituto Superiore della Sanità e al Centro Nazionale Trapianti.
18. 06.Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Allineamento di disposizioni esistenti a nuovi obblighi derivanti dal recepimento di direttive europee).

La scadenza di cui al comma 289 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differita al 31 dicembre 2011.
18. 07.Stradella.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, proroga dei termini per l'attuazione dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

Il comma 1, dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è così modificato: le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
18. 08.Stradella.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357).

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 è sostituito dal seguente:

Art. 12.
(Introduzioni e reintroduzioni).

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il

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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, e la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione ed il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'Allegato D e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal successivo comma 3, nel rispetto delle finalità del presente decreto e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o ripopolamento sulla base delle Linee Guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o ripopolamento delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero della Salute, presentando agli stessi Ministeri apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto.
3. È vietata l'introduzione in natura di specie e popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e popolazioni autoctone, laddove la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.
4. Su istanza delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, previo parere dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.
5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il Regolamento (CE) n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.
6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, che evidenzi l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenziasse l'inadeguatezza dette informazioni scientifiche disponibili, dovranno essere applicati principi di prevenzione e precauzione, compreso il divieto all'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato stabilito dall'articolo 20 della Direttiva 92/43/CEE.
7. Nel Decreto di cui al comma 1 sarà specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3.
18. 09.Gottardo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la Direttiva 2002/49/CE).

1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione

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e alla gestione del rumore ambientale, della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, il Governo è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni o integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo quanto disposto dall'articolo 3 comma 3 e dall'articolo 11 comma 2 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e prevedono l'armonizzazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), e), g), h), i), l) e m) della legge quadro n. 447/95 e dei regolamenti di cui all'articolo 11 comma 1 della stessa legge quadro con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano, ma anche la sottoposizione ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni intervenute dopo la loro promulgazione.
3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 con i piani di azione, le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche previsti dalla Direttiva 2002/49/CE e recepiti dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194 all'articolo 2 comma 1 lettere o), p) e q), agli articoli 3 e 4 ed agli allegati 4 e 5 nonché con i criteri previsti dal decreto di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 3, comma 1, lettera f), come modificata dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, articolo 15, comma 1, lettera d);
b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla Direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 447/95 ed introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento ed integrazione di quelli introdotti dalla legge 447/95;
c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;
d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;
e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica di cui agli articoli 2 e 3 della legge 447/95;
g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.
h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano

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espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
18. 010.Gottardo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche»).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modificazioni, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680 ex articolo 258 TFUE che contesta la non conformità della Parte III del decreto legislativo n. 152/06 alla direttiva in parola, nonché evitare rischi di procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE.
In particolare il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri anche attraverso l'abrogazione o modificazione della normativa vigente:
a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianificazione (Piano gestione del rischio idrogeologico, Piano di gestione dei bacini idrografici, Piano di tutela) anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e snellire il procedimento di adozione e approvazione degli stessi con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale nonché del riesame ed aggiornamento degli stessi Piani;
b) riordino delle disposizioni in materia di Autorità competenti dei distretti idrografici, ivi compresi quelli transfrontalieri, precisandone l'articolazione gerarchica e settoriale delle competenze e l'assetto finanziario, nonché di ripartizione territoriale dei distretti idrografici stessi, nel rispetto della normativa comunitaria e in relazione agli obiettivi comuni da raggiungere;
c) riformulazione delle disposizioni inerenti, per i corpi idrici superficiali e sotterranei e per la gestione del rischio idrogeologico, l'attività di monitoraggio, l'analisi conoscitiva delle caratteristiche del distretto idrografico, l'analisi economica finalizzata anche al recupero dei costi, l'esame delle pressioni e degli impatti, l'analisi di rischio per gli aspetti qualitativi e quantitativi, e il loro riesame periodico;
d) riformulazione degli obiettivi ambientali anche in funzione della tutela delle acque destinate all'uso idropotabile nonché della disciplina relativa agli obiettivi a specifica destinazione;
e) riordino della normativa vigente in relazione al programma di misure, ai controlli e relativo riesame periodico nonché l'introduzione delle scadenze temporali entro cui applicare eventuali nuove

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misure individuate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e successivi aggiornamenti;
f) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa comunitaria e nazionale vigente;
g) riordino, razionalizzazione e snellimento delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico sovrappostesi negli anni creando situazioni frammentarie, sia per quanto riguarda la parte III del decreto legislativo n. 152/2006, che per la legislazione in materia non confluita nella stessa;
h) riordino ed aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
18. 011.Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Attuazione della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 prevedono l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono adottati, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 1, comma 2, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE del 23 marzo 1994, concernente gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, non si applica il paragrafo 3 dell'allegato VII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
18. 013. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più

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decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;
b) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;
c) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;
d) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli;
e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.
18. 014. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
18. 015. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per il riordino normativo nella materia sui prodotti fitosanitari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con le disposizioni del Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, del Regolamento (CE) 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e con le disposizioni attuative delle direttive

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2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2009 e 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.10.2009.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Ministro della Salute, del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione, della commercializzazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;
b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione ed informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
c) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese per le procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali;
d) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore fitosanitario, in conformità alle disposizioni comunitarie.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
18. 017. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifica del decreto legislativo 27 gennaio 109/1992 «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e successive modifiche» come modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2003 n. 181 «Attuazione della direttiva 2000/13/CE, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità).

L'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.
(Designazione degli aromi).

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel capo IV del Regolamento (CE) n. 1334/2008, gli aromi sono designati con i seguenti termini:
a. "aromi", o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h) del regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi ed alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti;

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b. "aroma di affumicatura", o "aromatizzanti di affumicatura prodotti da alimenti o da categorie o basi di alimenti (cioè aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio) se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, comma 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

2. Il termine "naturale" per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma".
4. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino e la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina".
5. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100ml.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine "caffè" o "tè"».
18. 018. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, al primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis».
18. 019. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Termini relativi all'applicazione delle sanzioni per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, al comma 1, le parole: «Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni» si interpretano nel senso che fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni restano in vigore le disposizioni sanzionatorie previste per la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari connessi al trasporto dei rifiuti vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del 2010».
18. 020. Gottardo.

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Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».
2. Conformemente ai princìpi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto princìpi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;
b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;
c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;
d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per: motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;
e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;
f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;
g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

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h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;
i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;
l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;
m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;
n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;
o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16».

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera n), si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2008/112/CE, aggiungere la seguente:
«Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare».
18. 021. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Norma interpretativa a garantire la libera circolazione dei servizi ai sensi degli articoli da 56 a 62 del Trattato Unione europea).

All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il secondo periodo del comma 9 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano non solo alle società quotate in mercati regolamentati, ma anche alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».
18. 022. Paroli, Nicolucci.

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Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005).

Al comma 1 le parole da «, un decreto legislativo per» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più decreti legislativi per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati nonché per».
18. 016. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle Finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per le importazioni di legname nella Comunità europea, di seguito denominato «regolamento», secondo i seguenti principi direttivi:
a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento;
b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;
c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento e sua destinazione ad integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto al rispetto anche dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili.

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3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
18. 04. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Al fine di assicurare un più efficace utilizzo delle risorse finanziarie provenienti dalla Comunità europea per i programmi di sviluppo delle politiche di coesione territoriale ed evitare la revoca dei relativi finanziamenti, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire un apposito concorso per posizioni dirigenziali di seconda fascia.
2. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, gli incarichi dirigenziali di cui al comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006 n. 233, conferiti nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 7, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere riconfermati fino al completamento delle predette procedure concorsuali, fatte salve le disposizioni in materia di quiescienza e ferma restando, in ogni caso, la dotazione organica vigente relativa alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico.
3. Al relativo onere quantificato in seicentomila euro si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo delle risorse derivanti dal turn over di assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo economico.
18. 023. Franzoso.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per la conclusiva attuazione delle misure nazionali di cui all'articolo 36, comma 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello Zucchero).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo di 21 milioni di euro, è prorogata al 31 dicembre 2011. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 21 milioni di euro, si provvede con le somme presenti sul bilancio di AGEA e non ancora erogate, assegnate all'AGEA stessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
18. 024. Rainieri.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. A decorrere dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 si applicano le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13 comma 2 legge 28 dicembre 2001 n. 448.

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All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del «programma fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18. 025.Quartiani, Miglioli, Marchi, Froner, Mariani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161).

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole «, nei quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse.
18. 026.Rainieri.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti», come modificato dal decreto ministeriale 28 settembre 2010 e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro il 31 dicembre 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012»;
b) il termine di cui al comma 2, è prorogato al 31 dicembre 2011;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il contributo di cui all'articolo 4 è dovuto a decorre dal termine di cui al comma 2.».
18. 027.Togni, Lanzarin, Guido Dussin.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 4 giugno 2010 n. 96, Legge Comunitaria 2009).

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge 4 giugno 2010, n. 96, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
e-bis) all'articolo 10, comma 2, le parole «2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio», sono soppresse;
e-ter) all'articolo 20, comma 4, le parole: «e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «e diversamente, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2 entro e non oltre il 31 dicembre 2011.».
18. 028.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«In deroga a quanto previsto dall'articolo 187 comma 1, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».
18. 029.Lanzarin, Togni, Guido Dussin.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:
«2-bis, Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, così come era consentita dal presente articolo e dall'Allegato G in vigore precedentemente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».
18. 030.Lanzarin, Togni, Guido Dussin.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Al comma 2, lett. c), dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo la parola «producono», inserire le seguenti «e trasportano».
2. Dopo il comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:
«9-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che trasportano i propri rifiuti non pericolosi non sono tenuti agli adempimenti di cui al presente articolo.».
18. 031.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2011 gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario non sono soggetti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
18. 032.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 settembre 2009, resa alla causa C-573/2007).

1. Il termine del 31 dicembre 2011, di cui al comma 8, lettera a), dell'articolo 23-bis

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del decreto-legge 25 giugno 2009, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottare per garantire il pieno adeguamento della normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 settembre 2009, resa alla causa C-573/2007, e alla «Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 aprile 2008, n. 91, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Conseguentemente, al medesimo comma 8, lettera a) del citato articolo 23-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, limitatamente per i servizi idrici e dei rifiuti gestiti dalle sopracitate società «in house» che hanno chiuso in utile l'ultimo bilancio consuntivo, le amministrazioni cedano fino al 40 per cento del capitale attraverso le medesime modalità di cui alla lettera b) del comma 2.
18. 033.Montagnoli, Lanzarin, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Applicazione della direttiva 2010/75/UE alte emissioni di sostanze inquinanti emesse dai cementifici).

1. I limiti imposti dal decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133, attuativo della direttiva 2000/76/CE relativa all'emissione in atmosfera delle sostanze inquinanti emesse dagli inceneritori-termovalorizzatori, si applicano anche alle emissioni di sostanze inquinanti emesse in atmosfera dai cementifici.
18. 038.Miotto.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole «gli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole «e 3» sono sostituite con «e 6»;
b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «agli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole «e 3» sono sostituite con «e 6»;
c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole «gli obblighi di cui agli articoli 11,» le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 6»;
d) All'articolo 7 comma 5 lettera a) dopo le parole «riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11,» le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 6»;
e) All'articolo 5, comma 5, dopo le parole «da parte dell'autorità competente» aggiungere le seguenti: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»;
f) All'articolo 6 comma 10 dopo le parole «fornendo al medesimo le informazioni pertinenti» sono aggiunte le parole «, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti,»;

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g) L'articolo 8 comma 1 è sostituito dal seguente:

«L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro, il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:
a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;
c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
d) la natura delle eventuali decisioni;
e) indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.
Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni».
h) L'articolo 8 comma 2 è sostituito dal seguente «I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma 1»;
i) All'articolo 10 comma 1 lettera a) dopo le parole «ai sensi dell'articolo 11,» le parole «comma 2» sono sostituite con le parole «comma 3»;
j) All'articolo 10 comma 1 lettera c) dopo le parole «ai sensi dell'articolo 12,» le parole «commi 4 e 5» sono sostituite con le parole «commi 3 e 4».
k) All'articolo 11 comma 7 alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale.
l) All'articolo 12 comma 3 alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti.
m) All'articolo 13 comma 1, lettera a) dopo le parole «valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono aggiunte le parole «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;

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n) All'articolo 16 comma 3 le parole «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14,» sono sostituite con le parole «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15.»;
o) All'articolo 17 comma 1 dopo le parole «prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e» la parola «successivamente» è sostituita con le seguenti parole «a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura» e alla fine dell'articolo dopo le parole «all'interno e all'esterno della struttura» è aggiunta la frase «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione».
18. 012.Gottardo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio deI 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE. 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/65/CE, il Governo è delegato ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico dell'intermediazione finanziaria, al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private, al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri dell'Autorità bancaria europea istituita dal Regolamento UE n. 1093/2010, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal Regolamento UE n. 1094/2010, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal Regolamento UE n. 1095/2010 (le «Autorità di vigilanza europee»), del Comitato congiunto delle tre Autorità previsto dall'articolo 54 dei medesimi Regolamenti, nonché del Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal Regolamento UE n. 1092/2010;
b) prevedere che le autorità nazionali competenti possano, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione Europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, il Comitato congiunto, le autorità competenti degli altri Stati membri e il Comitato europeo

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per il rischio sistemico, e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione Europea;
c) prevedere che le autorità nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;
d) tenere conto dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1905/2010, che stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali competenti;
e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione Europea che prevedono la possibilità di delega di compiti tra autorità nazionali competenti, e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee;
f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità, rispettivamente, agli articoli 10 e 15 dei regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee;
g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

2. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
18. 039.Il Governo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 2-quinquies - (Disposizioni concernenti il sistema bancario) del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2010), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10 (in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - Suppl. Ordinario n. 53, pagina 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. « è aggiunto il seguente comma:
«le disposizioni del comma che precede si applicano ai rapporti instaurati dopo il 26 febbraio 2011 data d'entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225».
18. 041.Scilipoti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di regimi di vigilanza e di stabilità finanziaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle raccomandazioni formulate nelle Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 14 maggio 2008

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ed alle conferenti disposizioni di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/111/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la Banca d'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo e la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, nell'espletamento dei loro compiti prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria negli Stati membri dell'Unione Europea, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con gli organismi di vigilanza dell'Unione europea e degli altri Stati membri;
b) prevedere che le medesime Autorità nazionali di vigilanza, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione le decisioni, le raccomandazioni, le linee guida e le indicazioni provenienti dagli organismi di vigilanza dell'Unione Europea, così da assicurare la convergenza delle prassi e degli approcci di vigilanza nell'Unione Europea;
c) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalle raccomandazioni da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento.

2. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
18. 042.Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 ex articolo 258 TFUE in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede).

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 a articolo 258 TFUE, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera i-sexies), dopo le parole «enti senza fine di lucro e cooperative,» aggiungere le seguenti: «nonché i canoni di locazione relativi ai contratti di affitto stipulati da studenti universitari italiani presso facoltà di Paesi membri dell'Unione Europea,».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 2012.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 043.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Attuazione della direttiva 2009/21/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 Aprile 2009).

1. Nelle more del recepimento della direttiva 2011/15/UE della Commissione

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del 23 febbraio 2011 recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ed al fine di incrementare il dispositivo volto ad assicurare il potenziamento della sicurezza marittima, nonché allo scopo di consentire una piena attuazione della direttiva 2009/21/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 Aprile 2009 relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera, unitamente alla Decisione del Consiglio 1999/468/ CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 comma 6-ter del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10 è incrementata di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 044.Formichella.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Attuazione della Raccomandazione 2010/238/UE del 26 aprile 2010 della Commissione Europea).

1. Al fine di dare attuazione alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2010/238/UE del 26 aprile 2010, finalizzata a valorizzare il patrimonio culturale immateriale, compreso quello agro-alimentare, ed in particolare la «Dieta Mediterranea» proclamata patrimonio dell'Umanità UNESCO, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, così come modificata dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli elementi iscritti nella «lista rappresentativa del patrimonio immateriale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati «elementi UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico, naturale e agro-silvo-pastorale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale»;
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole «servizi culturali offerti,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di salvaguardare, promuovere e diffondere gli elementi UNESCO,»;
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d-bis è aggiunta la seguente:
«d-ter) alla salvaguardia, promozione, e diffusione del patrimonio agroalimentare dei siti italiani e degli elementi UNESCO»;

2. All'attuazione del comma 1 si provvede, fermi restando gli stanziamenti stabiliti dall'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, il Comitato di cui all'articolo 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, promuove, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e le conoscenze del patrimonio agro-silvo-pastorale

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nazionale assicurando la completa attuazione della legge 6 aprile 1977, n. 184 e della legge 27 settembre 2007, n. 167.
18. 045.Formichella.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007).

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 sostituire le parole «entro il termine di dodici mesi» con le seguenti «entro il 31 luglio 2011».
2. L'articolo 29 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, è sostituito dal seguente:

Art. 29.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

1. Il Governo adotta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;
b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
c) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;
d) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.
18. 046.Porcino, Palomba.

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Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche agli articoli 49 e 50 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008).

1. All'articolo 49, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 sostituire le parole «entro il termine di dodici mesi» con le seguenti «entro il 31 luglio 2011».
2. All'articolo 50, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole «comma 1, lettere a), e), f) e g),» sono soppresse.
18. 047.Palomba, Porcino, Favia.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole «gli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole «e 3» sono sostituite con «e 6»;
b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «agli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole «e 3» sono sostituite con «e 6»;
c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole «gli obblighi di cui agli articoli 11,» le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 6»;
d) all'articolo 7 comma 5 lettera a) dopo le parole «riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11,» le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 6»;
e) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole «da parte dell'autorità competente» aggiungere le seguenti: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»;
f) all'articolo 6 comma 10 dopo le parole «fornendo al medesimo le informazioni pertinenti» sono aggiunte le parole «, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti,»;
g) l'articolo 8 comma 1 è sostituito del seguente:
«L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:
a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;
c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

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d) la natura delle eventuali decisioni;
e) indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.
Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni»;
h) l'articolo 8 comma 2 è sostituito dal seguente: «I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma 1»;
i) all'articolo 10 comma 1 lettera a) dopo le parole «ai sensi dell'articolo 11,» le parole «comma 2» sono sostituite con le parole «comma 3»;
j) all'articolo 10 comma 1 lettera c) dopo le parole «ai sensi dell'articolo 12,» le parole «commi 4 e 5» sono sostituite con le parole «commi 3 e 4»;
k) all'articolo 11 comma 7 alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore»;
l) all'articolo 12 comma 3 alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti»;
m) all'articolo 13 comma 1, lettera a) dopo le parole «valutare la probabilità che si produca percolato da rifiuti di estrazione depositati,» sono aggiunte le parole «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti»;
n) all'articolo 16 comma 3 le parole «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14,» sono sostituite con le parole «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15»;
o) all'articolo 17 comma 1 dopo le parole «prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e» la parola «successivamente» è sostituita con le seguenti parole «a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura» e alla fine dell'articolo dopo le parole «all'interno e all'esterno della struttura» è aggiunta la frase «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione».
18. 048.Il Governo.