CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2011
449.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03275 Mattesini: Applicazione del decreto interministeriale sugli organici nelle scuole di montagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione segnalata dall'Onorevole interrogante, concernente la richiesta di deroga ai parametri di calcolo delle dotazione organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) delle scuole che operano nei territori montani, va inquadrata nell'ambito del contesto normativo di riferimento.
Si ricorda che l'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, ha previsto l'adozione per un triennio, a partire dall'anno scolastico 2009/2010, di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei. Lo stesso articolo ha disposto la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale A.TA, in modo da conseguire nel triennio 2009/2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza determinata per l'anno scolastico 2007/2008.
Con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2008, n. 119, è stato approvato il regolamento attuativo della citata normativa, il quale prevede che, per ciascuno dei tre anni di applicazione dell'articolo 64, la determinazione dell'organico del personale A.T.A. di ciascun anno debba essere operata mediante apposito decreto interministeriale, in modo da realizzare le riduzioni previste dalla legge.
L'articolo 2 del regolamento dispone che la consistenza numerica complessiva dei posti di organico, definita a livello nazionale, viene ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni e ai compiti previsti per i profili professionali del personale.
Il medesimo articolo, in particolare, prevede che nella ripartizione si tiene conto di determinate situazioni, riferibili ai diversi contesti territoriali interessati, tra le quali è compreso il caso delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole.
Ciascun Direttore scolastico regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica a livello regionale in dotazioni provinciali con riferimento alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, accantonando una quota dei posti pari al 3 per cento per far fronte ad esigenze di particolare rilevanza e complessità.
Pertanto, in applicazione delle norme sopra descritte, i due decreti interministeriali emanati per gestire i primi due anni scolastici, hanno espressamente previsto che dalla quota di organico regionale, assegnata dal Ministero, i Direttori regionali debbano accantonare una quota del 3 per cento da ridistribuire in funzione delle particolari e fondate richieste rappresentate dai Dirigenti scolastici.
In tale contesto, possono certamente essere prese in esame situazioni di particolare

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difficoltà, come quella delle scuole funzionanti in comuni montani, al fine di prevedere incrementi di personale, seppur limitati, rispetto all'organico determinato in applicazione delle tabelle di calcolo, in modo da garantire l'efficacia e la funzionalità del servizio, con riguardo specifico alla sicurezza degli alunni e alla vigilanza dei locali.
Inoltre, qualora non sia stato possibile gestire tale situazione nella fase della determinazione dell'organico di diritto e, comunque, anche per far fronte a situazioni insorte a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico, i provvedimenti citati contemplano ulteriori possibilità di intervento.
Infatti, i due decreti interministeriali relativi agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 hanno espressamente previsto che, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, possano essere attivati ulteriori posti finalizzati a garantire la maggiore efficacia del servizio. Analogamente, nel decreto di imminente emanazione, relativo al prossimo anno scolastico 2011/2012, saranno previste tali modalità di intervento, sia per quel che concerne il ricorso alla quota del 3 per cento dell'organico, sia per la possibilità di riesame di talune situazioni all'atto della definizione dell'organico di fatto.
In conclusione, si ritiene che l'impianto normativo della determinazione dell'organico del personale ATA, pur nella rappresentata esigenza del contenimento della spesa, permetta margini di flessibilità per poter intervenire nei particolari casi localmente accertati e valutati dal Direttore regionale.
Di conseguenza, le situazioni di talune scuole di montagna caratterizzate da un consistente numero di plessi ovvero da complesse condizioni oro-geografiche o di difficoltà di collegamento particolarmente ricorrenti nel periodo invernale, potranno costituire oggetto di specifico riesame da parte dell'Ufficio regionale, al fine di adottare i necessari interventi per garantire la regolare funzionalità del servizio scolastico.

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ALLEGATO 2

5-04207 Ghizzoni: Sull'istituzione della Commissione tecnica in materia di restauro prevista dal decreto ministeriale n. 87 del 2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Ghizzoni concernente l'applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio nella parte relativa all'insegnamento del restauro.
L'onorevole Ghizzoni chiede, in particolare, se sia stata data attuazione alla previsione normativa che affida ad una istituenda Commissione tecnica le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e la vigilanza sull'insegnamento del restauro.
Mi preme innanzitutto rassicurare in tale senso l'onorevole interrogante precisando che la Commissione in questione è stata istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 7 febbraio 2011.
L'adozione del decreto di cui trattasi è stata preceduta da una articolata istruttoria al fine di garantire una equilibrata composizione della Commissione medesima, che fosse rispondente alle esigenze di tutte le parti interessate.
Occorre inoltre precisare che è in corso di pubblicazione il decreto interministeriale recante: «Definizione delle classi delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali».
Tale decreto era necessario proprio per ridefinire le classi di laurea riferite al restauro dei beni culturali per assicurare agli studenti universitari in percorso formativo coerente con quello approvato con il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87 rammentato dall'onorevole interrogante.
Con la pubblicazione del decreto interministeriale di ridefinizione delle classi delle lauree magistrali a ciclo unico potranno iniziare quanto prima i lavori della Commissione presieduta dalla professoressa Marisa Dalai Emiliani e composta altresì da cinque rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e cinque rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. (Ulteriore nuovo testo C. 2800, approvato in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb. C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, lettera a) sostituire la cifra: 7.500 con la seguente: 5.000.
2. 1.Pionati.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
*2. 4.Zazzera.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: realizzati nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
*2. 7.Siragusa, Lolli, Coscia, Ghizzoni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche non contigue.
**2. 3.Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche non contigue.
**2. 6.Zazzera.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche non contigue con le seguenti: - anche non contigue nel caso di ristrutturazioni o ricostruzioni di impianti già esistenti -.
2. 2.Lolli, Ghizzoni, Coscia, Siragusa.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: inscindibile dal comune, aggiungere le seguenti: purché congruo e proporzionato.
2. 5.Zazzera.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: realizzati nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
2. 10.Coscia, Ghizzoni, Lolli, Siragusa.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: L'individuazione delle aree, aggiungere le parole: deve escludere le aree con vincolo di inedificabilità, e.
3. 5.Zazzera.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: Sono escluse le aree, qualora ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi delle normative vigenti.
3. 4.Zazzera.

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Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni, conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
3. 8.Siragusa, Coscia, Lolli, Ghizzoni.

Al comma 3, dopo le parole: di cui alla legge 17 febbraio 1992 n. 179 aggiungere le seguenti: Nel caso siano presenti vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici, la conferenza di servizi, nella sua fase preliminare, convocata sulla base dello studio di fattibilità di cui al capoverso 2 dell'articolo 3 della presente legge, è tenuta ad esprimersi, nel termine massimo di trenta giorni. Tale fase della conferenza di servizi assume valore pre-decisorio e di conseguenza, all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo che voglia esprimere parete dissenziente rispetto allo studio di fattibilità, è fatto obbligo di esprimersi, nei termini di cui sopra, sulle condizioni per l'elaborazione del progetto, indicando le principali alternative ivi compresa, in comprovata assenza di tutte le altre, la cosiddetta «alternativa zero» - cioè la non realizzabilità del progetto medesimo -.
3. 2.Lolli, Ghizzoni, Coscia, Siragusa.

Al comma 3, dopo le parole: di cui alla legge 17 febbraio 1992 n. 179 aggiungere le seguenti: fatta salva la normativa vigente in materia di vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici.
*3. 3.Lolli, Coscia, Siragusa, Ghizzoni.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: 17 febbraio 1992, n. 179, aggiungere in fine le parole: fatta salva la normativa vigente in materia di vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici.
*3. 6. Zazzera.

Al comma 3, dopo le parole: valutazione di impatto ambientale., inserire il seguente periodo:
«Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino movimento di terreno o modifichino il regime della acque, sono soggetti all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. 3267 del 1923, nonché all'approvazione con maggioranza qualificata dei due terzi dei soggetti chiamati a partecipare all'accordo di programma di cui al presente comma».
3. 1. Grimoldi, Goisis.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. L'individuazione delle aree di cui al presente articolo, è consentita in aree non edificate, solo qualora non sussistano alternative utili per il riuso e la riorganizzazione di insediamenti e di infrastrutture esistenti.»
3. 7. Zazzera.

ART. 4.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: tenuto conto, con le seguenti: nel pieno rispetto.
4. 1. Zazzera.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) garantire il pieno rispetto delle disposizioni previste all'articolo 4, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»
4. 2. Zazzera.

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Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) previsione di aree da destinare a verde pubblico, in proporzione delle caratteristiche dimensionali del complesso multifunzionale».
4. 3. Zazzera.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) fruibilità degli spazi per le persone disabili».
4. 4. Zazzera.

Al comma 2, aggiungere le parole: nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
4. 7. Coscia, Ghizzoni, Siragusa, Lolli.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il soggetto proponente nell'ambito della realizzazione dei complessi multifunzionali deve prevedere l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile, anche attraverso l'uso di tecnologie innovative e di produzione di energie rinnovabili e di risparmio di energia, quali sonde geotermiche, illuminazione led, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica, a favore del territorio su cui è ubicato l'impianto.
4. 6. Zazzera.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La realizzazione dei complessi multifunzionali, deve avvenire nel pieno rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
4. 5. Zazzera.

ART. 5.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: insistono sull'area interessata, aggiungere le seguenti: nel limite massimo del 20 per cento.
5. 1. Zazzera.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine: nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti.
5. 5. Siragusa, Coscia, Ghizzoni, Lolli.

Al comma 5, aggiungere in fine le parole: e comunque nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati previsti dalla normativa vigente.
5. 2. Zazzera.

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: L'ampliamento delle cubature di cui al presente comma, non è cumulabile con ulteriori ampliamenti qualora previsti dalle relative leggi regionali.
5. 3.Zazzera.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La trasformazione in complessi multifunzionali, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque, un indice di prestazione energetica, definito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), inferiore almeno del 20 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, del medesimo decreto legislativo 192/2005».
5. 4.Zazzera.

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Al comma 6 sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 4 commi 2 e 3 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 3 commi 2 e 3.
5. 6.Siragusa, Coscia, Ghizzoni, Lolli.

Al comma 7 sopprimere le parole: se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto.
5. 7.Siragusa, Coscia, Ghizzoni, Lolli.

ART. 6.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1 dell'articolo 22 sono aggiunte le seguenti parole: «fermo restando che, in riferimento ai solo organizzatore del campionato di Serie A, la predetta quota dovrà essere prelevata dal 10 per cento previsto all'articolo 24».
6. 1.Lolli.

Al comma 7, lettera b-bis), sostituire il capoverso 7, con il seguente;
7. Il consiglio amministrazione è composto da sei membri, di cui tre designati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dei quali uno con funzione di presidente, e tre in rappresentanza dei soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e della F.I.G.C., secondo criteri di rotazione fissati dallo statuto.
*6. 3.Zazzera.

Al comma 7, lettera b-bis), sostituire il capoverso 7, con il seguente;
7. Il consiglio amministrazione è composto da sei membri, di cui tre designati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dei quali uno con funzione di presidente, e tre in rappresentanza dei soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e della F.I.G.C., secondo criteri di rotazione fissati dallo statuto.
*6. 5.Pionati.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso Art. 24 con il seguente:
L'articolo 24 del decreto legislativo n. 9/08 è sostituito dai seguente:
«Art. 24. - (Mutualità per le categorie inferiori). - 1. L'organizzatore del campionato di Serie A, per valorizzare ed incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 5,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 2,5 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e seconda divisione; 1,5 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche.
2. Le risorse economiche verranno distribuite nelle quote sopra indicate alle società professionistiche della L.N.P. di Serie B e della Lega Pro a condizione che le stesse non siano inadempienti nel puntuale assolvimento di ogni obbligazione di natura fiscale e tributaria, nel pagamento degli emolumenti e nell'assolvimento dei relativi obblighi contributivi a favore dei tesserati ed abbiano altresì ottemperato alle disposizioni adottate dalla Lega di appartenenza in ordine allo sviluppo dei settori sportivi giovanili.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le Leghe dovranno predisporre, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idonee disposizioni regolamentari atte a precisare i requisiti per accedere alla distribuzione delle risorse nonché i relativi adempimenti trimestrali facenti carico alle società sportive».
6. 6.Pionati.

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Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 24», sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. L'organizzatore del campionato di Serie A, per valorizzare ed incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 5,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 3 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e seconda divisione; 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche.
2. Le risorse economiche verranno distribuite nelle quote sopra indicate alle società professionistiche (della L.N.P. di Serie B e della Lega Pro a condizione che le stesse non siano inadempienti nel puntuale assolvimento di ogni obbligazione di natura fiscale e tributaria, nel pagamento degli emolumenti e nell'assolvimento dei relativi obblighi contributivi a favore dei tesserati ed abbiano altresì ottemperato alle disposizioni adottate dalla Lega di appartenenza in ordine allo sviluppo dei settori sportivi giovanili.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le Leghe dovranno predisporre, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idonee disposizioni regolamentari atte a precisare i requisiti per accedere alla distribuzione delle risorse nonché i relativi adempimenti trimestrali facenti carico alle società sportive».
6. 4.Zazzera.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Mutualità per le categorie inferiori). - 1. L'organizzazione del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina alla Federazione Italiana Gioco Calcio il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A. Spetta alla Federazione Italiana Gioco Calcio il compito di destinare, nell'ambito del 10 per cento sopra indicato, una quota alla mutualità generale di cui all'articolo 22 e le restanti quote agli organizzatori delle competizioni di calcio inferiori alla Serie A, determinando, quanto a queste ultime, le modalità, gli obiettivi e le finalità di detta destinazione».
6. 2.Lolli.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1.Siragusa.