CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 febbraio 2011
435.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province (testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.
1. 1. Reguzzoni, Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

Sopprimerlo.
*1. 2. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.
*1. 3. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.
*1. 4. Lanzillotta.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Città metropolitane,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Città metropolitane,» sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera p), le parole: «Province e Città metropolitane» sono sostituite delle seguenti: «e Province»;
b) al sesto comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Città metropolitane» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse;
c) al quarto comma, le parole: «e Città metropolitane» sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse;
b) al quarto comma, le parole: «, alle Città metropolitane» sono soppresse;
c) al quinto comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse;
d) al sesto comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse.

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5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Città metropolitane», sono soppresse.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «della Repubblica», sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;
b) le parole: «, sentita la stessa Regione», sono soppresse;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».

Art. 3.
(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane».
1. 7. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Città metropolitane,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Città metropolitane,» sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera p), le parole: «Province e Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «e Province»;
b) al sesto comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Città metropolitane» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse;

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c) al quarto comma, le parole: «e Città metropolitane» sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse;
b) al quarto comma, le parole: «, alle Città metropolitane» sono soppresse;
c) al quinto comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse;
d) al sesto comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Città metropolitane», sono soppresse.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «della Repubblica», sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;
b) le parole: «, sentita la stessa Regione», sono soppresse;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquantamila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».

Art. 3.
(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane».
1. 6. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Città metropolitane,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Città metropolitane,» sono soppresse.

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2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera p), le parole: «, Province e Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «e Province»;
b) al sesto comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Città metropolitane» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse;
c) al quarto comma, le parole: «e Città metropolitane» sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse;
b) al quarto comma, le parole: «, alle Città metropolitane» sono soppresse;
c) al quinto comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse;
d) al sesto comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Città metropolitane», sono soppresse.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «della Repubblica», sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;
b) le parole: «, sentita la stessa Regione», sono soppresse;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».

Art. 3.
(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

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Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane».
1. 5. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 3 a 9.
2. 1. Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione).

1. All'articolo 114 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato, nonché dalle Province o dalle città metropolitane, ove costituite».

2. All'articolo 114 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le Regioni, i Comuni e le Città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Con legge regionale e senza oneri per lo Stato possono essere istituite le Province, con compiti di coordinamento e di collaborazione tra Comuni, in base a parametri fissati con legge dello Stato. L'organo collegiale della Provincia è eletto dall'assemblea dei sindaci dei Comuni del territorio provinciale secondo modalità previste dalla legge della Regione che prevede altresì l'elezione diretta del Presidente della Provincia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma transitoria).

1. Alla data stabilita dalla legge dello Stato che fissa i paramenti per l'istituzione delle Province di cui all'articolo 114, seconda comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, le attuali amministrazioni provinciali sono soppresse. La legge dello Stato prevede altresì norme per il trasferimento dei beni e del personale alle Province istituite dalle Regioni ovvero, in mancanza alle Regioni stesse».
2. 2. Calderisi, Stasi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 114 della Costituzione).

1. All'articolo 114 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La costituzione delle Città metropolitane comporta la soppressione delle Province nel medesimo territorio su cui insistono e il trasferimento delle rispettive funzioni fondamentali».
2. 3. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Città metropolitane,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse.
2. 4. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione e sostituito dal seguente: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province o dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
2. 5. Lanzillotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Dopo il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente: «Le Città metropolitane sono istituite in territori individuati dalla legge dello Stato in sostituzione di uno o più Comuni. Esse possono essere ripartite in Municipi».
2. 6. Vassallo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Dopo il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente: «Con legge regionale, sulla base di parametri fissati con legge dello Stato, nelle Regioni con più di cinquecentomila abitanti, con riferimento ai territori nei quali non è istituita la Città metropolitana, sono istituite le Province, ai soli fini dell'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione di area vasta conferite dalle Regioni e quali soggetti di coordinamento e collaborazione dei Comuni. La formazione degli organi di governo delle Province è disciplinata con legge dello Stato. Nelle Regioni con meno di cinquecentomila abitanti le funzioni delle Province sono esercitate dalla Regione».
2. 7. Vassallo.

ART. 3.

Sopprimerlo.
* 3. 1. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.
* 3. 2. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.
* 3. 3. Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera p), le parole: «, Province e Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «e Province»;
b) al sesto comma, terzo periodo, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse.
3. 4. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimere il comma 2.
3. 5. Vassallo.

ART. 4.

Sopprimerlo.
* 4. 1. Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.
* 4. 2. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Pag. 26

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - 1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «, le Province e le Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «e le Province»;
c) al quarto comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse.
4. 3. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - 1. All'articolo 118 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La legge dello Stato indica il limite minimo di abitanti delle Province e delle Città metropolitane e ulteriori criteri per la determinazione delle rispettive circoscrizioni. Gli organi delle Province e delle Città metropolitane sono eletti dai componenti dei consigli comunali dei Comuni ricadenti nei rispettivi territori secondo le modalità stabilite dalla legge».
4. 4. Lanzillotta.

ART. 5.

Sopprimerlo.
* 5. 1. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.
* 5. 2. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.
* 5. 3.Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse;
b) al secondo comma, primo periodo, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse;
c) al quarto comma, le parole: «, alle Città metropolitane» sono soppresse;
d) al quinto comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse;
e) al sesto comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse.
5. 4.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 6.

Sopprimerlo.
* 6. 1.Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.
* 6. 2.Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.
* 6. 3.Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - 1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Città metropolitane» sono soppresse.
6. 4.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Pag. 27

ART. 7.

Sopprimerlo.
* 7. 1.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.
* 7. 2.Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. All'articolo 132 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le popolazioni interessate di cui al precedente comma sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione».
7. 3.Pini, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. All'articolo 132, comma secondo, della Costituzione, dopo le parole: «consentire che» è aggiunta la seguente: «singole».
7. 4.Lanzillotta.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1.Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Regione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con legge della Repubblica, con proprie leggi istituisce nel proprio territorio nuove province, modifica le loro circoscrizioni e denominazioni o dispone la soppressione di una o più Province».
8. 2.Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Modifica all'articolo 133 della Costituzione).

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La soppressione delle province o il mutamento delle circoscrizioni provinciali sono stabiliti con legge della Repubblica sentiti i Comuni interessati».
8. 3.Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:
1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge regionale su iniziativa dei Comuni, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla legge dello Stato».
8. 4.Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133, comma primo, della Costituzione, la parola «delle» è sostituita dalle seguenti: «di singole» ed è aggiunto, in fine, il seguente

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periodo: «Al riordino generale delle circoscrizioni provinciali provvede la legge dello Stato».
8. 5.Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;
b) le parole: «, sentita la stessa Regione» sono soppresse.
8. 6.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati»;
«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».
8. 7.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquantamila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati»;
«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».
8. 8.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati»;
«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».
8. 9.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

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Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».
8. 10.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquantamila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».
8. 11.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».
8. 12.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 9.

Sopprimerlo.
* 9. 1.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.
* 9. 2.Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.
* 9. 3.Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Disposizioni transitorie). - 1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.
9. 4.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Disposizione transitoria). - 1. Con legge della Repubblica, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono individuati i criteri dimensionali, con riferimento sia alla dimensione territoriale che a quella demografica, per il riordino delle circoscrizioni provinciali, la soppressione delle province sottodimensionate e la fusione delle province contigue con caratteristiche e bisogni comuni. Il riordino è funzionale a garantire un governo delle aree vaste secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, fatte salve le istanze di promozione e tutela delle aree montane, conformemente a quanto disposto dall'articolo 44 della Costituzione.
2. Nei centottanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, le Regioni

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adottano le leggi di riordino delle circoscrizioni provinciali, di soppressione e di fusione delle province, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con legge della Repubblica.
3. Nel caso in cui le Regioni non adempiano, in tutto o in parte, agli obblighi di cui al comma 2, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
9. 5.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle Città metropolitane, ove costituite, ai Comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle Regioni ai sensi del comma 2, disciplina:
a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;
b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;
c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.
9. 6.Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, ma fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Regione Romagna composta dalle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che vengono così contestualmente abrogate, e dai comuni confinanti con esse che nei 10 anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto con esito positivo un referendum popolare finalizzato al distacco dalla loro provincia e all'aggregazione con una delle tre costituenti la Regione Romagna.
2. Le popolazioni interessate di cui al precedente comma sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.
3. In caso di esito positivo della consultazione delle popolazioni interessate di cui al primo comma, l'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia;

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Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna».
9. 01.Pini, Reguzzoni, Raisi, Mazzuca.
(Inammissibile)

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane.
Tit. 1.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau (Ulteriore nuovo testo C. 3403 Zeller).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 3403 Zeller, recante «Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau»;
considerato che la Commissione di merito ha recepito l'osservazione contenuta nel parere espresso da questo Comitato il 14 luglio 2010 sul precedente testo;
rilevato che il testo in esame, in quanto dispone un'elargizione in favore di familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta, può essere ricondotto alla materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.