CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 gennaio 2011
425.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 19 GENNAIO 2010

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ALLEGATO

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (C. 3996 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la cifra: 16.500.000 con la seguente: 22.300.000.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 23, sostituire la cifra: 8.297.164 con la seguente: 2.497.764.
1. 2.Evangelisti, Di Stanislao, Leoluca Orlando.

Al comma 1, sostituire la cifra: 16.500.000 con la seguente: 22.300.000.

Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legge, pari a 5.800.000 euro, si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, ad eccezione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
1. 6.Tempestini, Rugghia, Barbi, Mogherini Rebesani, Pistelli, Garofani, Porta, Recchia, Narducci, Villecco Calipari.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: il Governo con le seguenti: i Governi.
1. 8.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: settore sanitario, aggiungere, in fine, le seguenti: ed educativo.
1. 1.Boniver, Tempestini.
(Approvato)

Al comma 4 sostituire le parole: all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afghana», con le seguenti: alla realizzazione di una «Casa della società civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
*1. 3.Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.
(Approvato)

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Al comma 4 sostituire le parole: all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afghana», con le seguenti: alla realizzazione di una «Casa della società civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
*1. 7.Barbi, Tempestini, Rugghia, Mogherini Rebesani, Pistelli, Garofani, Porta, Recchia, Narducci, Villecco Calipari.
(Approvato)

Al comma 5 dopo le parole: per fini umanitari aggiungere le seguenti: coinvolgendole nelle attività di cui ai precedenti commi 2 e 3.
1. 4.Evangelisti, Di Stanislao, Orlando.

Sopprimere il comma 6.
1. 5.Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la cifra: 10.500.000 con la seguente: 22.700.000.

Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto legge, pari a 12.200.000 euro, si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010 n. 220, ad eccezione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. 10.Barbi, Tempestini, Rugghia, Mogherini Rebesani, Pistelli, Garofani, Porta, Narducci, Recchia, Villecco Calidari.

Al comma 1, sostituire la cifra: 10.500.000 con la seguente: 16.300.000.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 23, sostituire la cifra: 8.297.164 con la seguente: 2.497.764.
2. 7.Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: del predetto stanziamento con le seguenti: dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al periodo precedente.
2. 1.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Nell'ambito del predetto stanziamento aggiungere le seguenti: ad integrazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. 12.Tempestini, Rugghia, Barbi, Mogherini Rebesani, Pistelli, Garofani, Porta, Recchia, Narducci, Villecco Calipari.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
2. 11.Tempestini, Rugghia, Barbi, Mogherini Rebesani, Pistelli, Garofani, Porta, Recchia, Narducci, Villecco Calipari.

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Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: nel periodo di vigenza del presente decreto con le seguenti: nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 30 giugno 2011.
2. 17.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili.

Conseguentemente al comma 5, sostituire la cifra: 14.327.451 con la seguente: 13.827.451.
2. 2.Boniver, Pianetta, Mecacci, Tempestini.
(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito dello stanziamento per la cooperazione, di cui al comma 1, si provvede all'organizzazione di una Conferenza regionale della società civile della Somalia e dei paesi confinanti, in collaborazione con la rete delle organizzazioni non governative italiane operanti in Somalia, al fine di individuare iniziative efficaci ai fini del rafforzamento dei processi di pace.
*2. 8.Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis
. Nell'ambito dello stanziamento per la cooperazione, di cui al comma 1, si provvede all'organizzazione di una Conferenza regionale della società civile della Somalia e dei paesi confinanti, in collaborazione con la rete delle organizzazioni non governative italiane operanti in Somalia, al fine di individuare iniziative efficaci ai fini del rafforzamento dei processi di pace.
*2. 13.Pistelli, Tempestini, Rugghia, Barbi, Mogherini Rebesani, Garofani, Porta, Recchia, Narducci, Villecco Calipari.

Al comma 5, sostituire le parole: nei territori bellici e ad alto rischio con le seguenti: in territori interessati da eventi bellici o ad alto rischio.
2. 18.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai predetti interventi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. 3.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: legge 24 dicembre 2003, n. 350 aggiungere le seguenti:, e successive modificazioni.
2. 19.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di garantire anche la sicurezza informatica della rete diplomatico-consolare, al personale inviato in missione per gli interventi tecnici a tutela della funzionalità dei sistemi informatici e degli apparati di comunicazione, spetta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, da corrispondere mediante la ordinaria dotazione di bilancio di cui alla Tabella 6 della legge 13 dicembre2010, n. 221.
2. 4.Antonione, Boniver.
(Approvato)

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Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli Affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione specificamente dirette all'eventuale processo di transizione istituzionale nel Sudan meridionale, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. 14.Mecacci.

Al comma 9, quarto periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 aggiungere le seguenti:, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, al sesto periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 aggiungere le seguenti:, e successive modificazioni e al comma 10, quarto periodo, sopprimere le parole: e successive modificazioni.
2. 20.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 11.
2. 9.Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per garantire il contributo italiano al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area dei Balcani e l'adesione italiana a progetti e iniziative di ricostruzione nel sud-est europeo, così ripartita: euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per assicurare la partecipazione italiana al Fondo Fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

Conseguentemente al comma 5, sostituire la cifra: 14.327.451 con la seguente: 13.327.451.
2. 5.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

Al comma 11, sostituire la cifra: 300.000 con la seguente: 170.254.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 16, sostituire la cifra: 681.198 con la seguente: 810.994.
2. 16.Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 250.000 euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti:, ad esclusione della spesa di cui all'articolo 2, comma 11-bis.
2. 6.Antonione, Biancofiore, Boniver, Pianetta.
(Approvato)

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Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per il rafforzamento delle attività internazionali di monitoraggio climatico e ambientale, nonché di ricerca sui cambiamenti climatici, nell'ambito degli specifici progetti del World Meteorological Organization (WMO), dello United Nations Environment Programme (UNEP) e dello United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), con particolare riguardo alla cooperazione con il Pakistan ed anche al fine di dare attuazione agli impegni italiani assunti in occasione della Conferenza UNFCCC - COP 16 è prorogato per gli anni 2011, 2012 e 2013, il finanziamento in favore del progetto Stations at High Altitude for Research on the Environment - SHARE, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come esposto nella tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 15.Osvaldo Napoli, La Loggia.
(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
3. 9.Narducci, Porta, Recchia, Tempestini, Rugghia, Barbi, Mogherini Rebesani, Pistelli, Garofani.

Al comma 4, dopo le parole: legge 26 febbraio 1987, n. 49 aggiungere le seguenti:, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: all'articolo 4, comma 2, del aggiungere le seguenti: regolamento di cui al e al comma 5, sopprimere le parole: e successive modificazioni.
3. 12.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. 1.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
3. 2.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

Pag. 20

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 nonché dei residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, ed all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, sono convalidati gli atti adottati,le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
3. 3.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. I residui non impegnati degli stanziamenti di cuiall'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, ed all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, possono essere impegnati nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011.
3. 4.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.
3. 5.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. 6.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

All'articolo 3, comma 7, alinea, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
3. 10.Porta, Tempestini, Rugghia, Narducci Barbi, Mogherini Rebesani, Pistelli, Garofani, Recchia.

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: con il quale con le seguenti: in cui.
3. 13.Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: presso il Ministero degli Affari Esteri, con le seguenti: presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
3. 11.Tempestini, Barbi, Mogherini Rebesani, Pistelli, Porta, Narducci.

Pag. 21

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126 in materia di esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, assicurando la flessibilità e funzionalità del personale impiegato, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, le parole: «di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «tratto dalle categorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) ed e)»;
b) all'articolo 13:
1) al comma 2, le parole: «esecutivo ed ausiliario» sono soppresse;
2) ai commi 2 e 4, le parole: «dell'unità tecnica centrale di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),».
3. 7.Il Relatore per la III Commissione.

Dopo il comma aggiungere il seguente:
7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126 in materia di esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, assicurando la flessibilità e funzionalità del personale impiegato, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «centoventi unità» sono aggiunte le seguenti: «, da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e)»;
b) all'articolo 13:
1) al comma 2, le parole: «esecutivo ed ausiliario» sono soppresse;
2) ai commi 2 e 4, le parole: «dell'unità tecnica centrale di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),».
3. 7.(Testo modificato nel corso della seduta) Il Relatore per la III Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole successive a da personale fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti tratto dalle categorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e) della presente legge.
3. 8.Evangelisti, Di Stanislao, Leoluca Orlando.

ART. 4.

Al comma 11, sostituire la cifra: 653.993 con la seguente: 524.197.

Conseguentemente, al comma 16, sostituire la cifra: 681.198 con la seguente: 810.994.
4. 1.Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Al comma 23, sostituire la cifra: 8.297.164 con la seguente: 4.297.164.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la cifra: 754.300.000 con la seguente: 750.300.000.
4. 2.Tempestini, Barbi, Pistelli, Porta, Narducci, Villecco Calipari.

Pag. 22

Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. Per le esigenze connesse alle celebrazioni del 150o anniversario dell'unità d'Italia, anche riferite alle missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 620 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita in euro 2.500.000, per l'anno 2011. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 2.500.000.
4. 3.Il Relatore per la IV Commissione.
(Approvato)

ART. 5.

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:
3-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate al sostegno e alla tutela anche del personale impiegato nelle missioni internazionali, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 603, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.
2. I termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.»;
b) all'articolo 1907
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Personale esposto a particolari fattori di rischio»;
2) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
«1. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermità o patologie tumorali, sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresì il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento.».
5. 1.Il Relatore per la IV Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
3-bis. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 5, dell'articolo 5, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, le Forze armate possono continuare ad avvalersi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, n. 165, dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente

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della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
*5. 2.Rugghia, Tempestini; Garofani; Narducci; Villecco Calipari, Pistelli, Recchia, Barbi, Laganà Fortugno, Corsini, Mogherini Rebesani, La Forgia, Porta, Rosato, Fioroni, Vico.
(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:
3-bis. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, le Forze armate possono continuare ad avvalersi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, n. 165, dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
*5. 3.Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.
(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:
3-bis. Anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali, fino al definitivo riordino della disciplina concernente le bonifiche da ordigni esplosivi, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministero della difesa continua a emanare le prescrizioni tecniche e ad assicurare le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuali bellici svolte, su richiesta degli interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato, formato a cura del medesimo Ministero, la cui assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro continua ad essere a carico dello Stato.
5. 4.Il Relatore per la IV Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: legge 3 agosto 2009, n. 108, aggiungere le seguenti:, e successive modificazioni.
5. 5.Il Relatore per la IV Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: Al decreto legislativo, con le seguenti: Nella sezione III del capo III del titolo II del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al.

Conseguentemente, al medesimo comma, alinea, sostituire la parola: inserito con la seguente: aggiunto.
5. 6.Il Relatore per la IV Commissione.
(Approvato)

ART. 7.

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:
2-bis. Fino all'anno 2015, il Ministero della difesa individua misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria finalizzate al recupero di risorse da destinare al mantenimento dei necessari livelli di operatività dello strumento militare per l'assolvimento delle missioni internazionali e delle attività istituzionali sul territorio nazionale, anche in deroga all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e mediante l'utilizzo di banche dati centralizzate esistenti funzionali alle attività di verifica, analisi, e valutazione condotte

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nell'ambito dei nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Con apposita convenzione fra lo Stato sono individuati i dati e gli elementi di informazione necessari per l'alimentazione della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le modalità di trasmissione dei relativi flussi informatici. Per le finalità di cui al primo periodo, sono istituti nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa due fondi da ripartire, uno di parte corrente e uno di conto capitale, alle cui dotazioni concorrono le risorse rese disponibili a seguito dell'adozione delle misure di ottimizzazione di cui al medesimo primo periodo, individuate, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, con decreti del Ministero della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla dotazione dei predetti fondi concorrono le maggiori entrate comunque riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa e non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilità dei medesimi fondi si provvede con decreto del Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, previa verifica tecnica della neutralità sui saldi di finanza pubblica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermo restando il divieto di utilizzare risorse di conto capitale per il finanziamento di spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sono individuati i capitoli di spesa corrente relativi allo strumento militare, tra i quali il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e finanze, le necessarie variazioni compensative di bilancio. Le somme disponibili dei due fondi non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario sono conservate in bilancio, nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo e il Ministro delle difesa è autorizzato a ripartire le relative somme secondo modalità di cui al quinto periodo.
7. 1.Il Relatore per la IV Commissione.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rapporti con le Commissioni parlamentari).

1. Fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, i Ministri degli Affari esteri e della difesa riferiscono trimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti circa gli indirizzi politici e gli orientamenti strategici che ispirano la partecipazione italiana alle missioni internazionali ed il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente provvedimento.
7. 01.Tempestini.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Servizio civile).

1. All'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio Nazionale del Servizio civile, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo della spesa media sostenuta, in ragione d'anno, nel triennio 2008-2010.».
2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «trenta ore» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro ore» e le parole «millequattrocento ore» sono sostituite dalle seguenti: «millecentocinquanta ore».
7. 02.Il Relatore per la IV Commissione.