CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 gennaio 2011
423.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54 Realacci.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE

(v. seduta del 22 settembre 2010)

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha lo scopo di promuovere e sostenere l'adeguatezza e lo sviluppo dei piccoli Comuni, valorizzandone le attività amministrative, economiche, sociali, ambientali e culturali e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico custodito presso gli stessi Enti, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.
*1. 1. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha lo scopo di promuovere e sostenere l'adeguatezza e lo sviluppo dei piccoli Comuni, valorizzandone le attività amministrative, economiche, sociali, ambientali e culturali e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico custodito presso gli stessi Enti, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.
*1. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, sostituire le parole: ogni tre anni, con le seguenti: ogni due anni.
*2. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, sostituire le parole: ogni tre anni, con le seguenti: ogni due anni.
*2. 2. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

ART. 3.

Premettere i seguenti commi:
0.1 Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti.
0.2 La popolazione di cui al comma 01 è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, ai fini di cui al comma 01 è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.
*3. 1. Osvaldo Napoli.

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Premettere i seguenti commi:
0.1 Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti.
0.2 La popolazione di cui al comma 01 è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, ai fini di cui al comma 1 è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.
*3. 2. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 1, alinea sostituire le parole: Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, con le seguenti: Nei comuni di cui al comma 0.1.
**3. 3. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, alinea sostituire le parole: Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, con le seguenti: Nei comuni di cui al comma 0.1.
**3. 4. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:
d) articolo 51, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
e) articoli 196, 197, 229, 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) articolo 24, commi 6 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) articoli 165 e 171 del decreto legislativo;
*3. 5. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:
d) articolo 51, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
e) articoli 196, 197, 229, 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) articolo 24, commi 6 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) articoli 165 e 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
*3. 6. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nei piccoli Comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, secondo la normativa vigente del comune o dell'Unione di comuni di cui il comune stesso fa parte.
**3. 7. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nei piccoli Comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il

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lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, secondo la normativa vigente del comune o dell'Unione di comuni di cui il comune stesso fa parte.
**3. 8. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per i piccoli comuni le assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire almeno a copertura del turn over dell'anno precedente; in ogni caso è consentita annualmente l'assunzione di una figura infungibile. Per le Unioni di comuni le assunzioni a tempo indeterminato possono avvenire a copertura dei posti vacanti in dotazione organica.
*3. 9. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per i piccoli comuni le assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire almeno a copertura del turn over dell'anno precedente; in anni caso è consentita annualmente l'assunzione di una figura infungibile. Per le Unioni di comuni le assunzioni a tempo indeterminato possono avvenire a copertura dei posti vacanti in dotazione organica.
*3. 10. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 3, dopo le parole: monopoli di Stato, aggiungere le seguenti: nonché gli uffici postali.
**3. 11. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, dopo le parole: monopoli di Stato, aggiungere le seguenti: nonché gli uffici postali.
**3. 12. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 5, dopo le parole: ANAS Spa, aggiungere le seguenti: nonché le caserme dismesse, gli edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso e tutti gli edifici demaniali dismessi.
*3. 13. Osvaldo Napoli.

Al comma 5, dopo le parole: ANAS Spa, aggiungere le seguenti: nonché le caserme dismesse, gli edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso e tutti gli edifici demaniali dismessi.
*3. 14. Realacci, Mariani Braga, Margiotta, Iannuzzi.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Definizione e disposizioni concernenti i piccoli comuni).
**3. 15. Osvaldo Napoli.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Definizione e disposizioni concernenti i piccoli comuni).
**3. 16. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: può favorire, con le seguenti: favorisce, d'intesa con l'ANCI.
*5. 1. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire le parole: può favorire, con le seguenti: favorisce, d'intesa con l'ANCI.
*5. 2. Osvaldo Napoli.

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Al comma 3, sostituire le parole: possono stipulare, con le seguenti: anche avvalendosi dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ricorrono prioritariamente a.
**5. 3. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, sostituire le parole: possono stipulare, con le seguenti: anche avvalendosi dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ricorrono prioritariamente a.
**5. 4. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, e istituire, anche al fine di incentivare la presenza di visitatori e turisti, mercati riservati alla vendita diretta, da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007, di prodotti agroalimentari a filiera corta, nel rispetto dei principi della trasparenza dei prezzi e del contenimento della spesa per i consumatori.
5. 5. Cosenza.

Aggiungere in fine il seguente comma:
4. Per le predette finalità i piccoli Comuni prevedono la costituzione, su aree o in locali pubblici, di mercati riservati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
*5. 6. Osvaldo Napoli.

Aggiungere in fine il seguente comma:
4. Per le predette finalità i piccoli Comuni prevedono la costituzione, su aree o in locali pubblici, di mercati riservati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 18 maggio 2009, n. 228.
*5. 7. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

ART. 6.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di servizio territoriali (CST) con le seguenti: ovvero gli interventi informatici nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di servizio territoriali (CST) anche attraverso la fruizione del sistema wi-max.
*6. 1. Osvaldo Napoli.
(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di servizio territoriali (CST) con le seguenti: ovvero gli interventi informatici nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di servizio territoriali (CST) anche attraverso la fruizione del sistema wi-max.
*6. 2. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione con le seguenti: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. 3. I Relatori.
(Approvato)

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ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: può provvedere con la seguente: provvede.
*7. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire le parole: può provvedere con la seguente: provvede.
*7. 2. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 4, sostituire le parole: Ministero delle comunicazioni con le seguenti: Ministero dello sviluppo economico.
7. 3. I Relatori.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Agevolazioni per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità).

1. Al fine agevolare la regolarizzazione e l'aggiornamento dei pubblici registri immobiliari determinandone la corrispondenza rispetto all'effettiva titolarità dei diritti reali, i piccoli comuni beneficiari dell'espropriazione a seguito delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono esentati dagli oneri e dalle imposte relative alle operazioni di trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari ed alle operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari.
*7. 01. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Agevolazioni per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità).

1. Al fine di agevolare la regolarizzazione e l'aggiornamento dei pubblici registri immobiliari determinandone la corrispondenza rispetto all'effettiva titolarità dei diritti reali, i piccoli comuni beneficiari dell'espropriazione a seguito delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono esentati dagli oneri e dalle imposte relative alle operazioni di trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari ed alle operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari.
*7. 02. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero della pubblica istruzione con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
8. 3. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione.
*8. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione.
*8. 2. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione

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abbia provveduto alla loro sostituzione con le seguenti: quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto.
*8. 1. (Nuova formulazione) Osvaldo Napoli.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione con le seguenti: quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto.
*8. 2. (Nuova formulazione) Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.
(Approvato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi alle pluralità).

L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.
*8. 01. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi alle pluralità).

L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.
*8. 02. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: della residenza aggiungere le seguenti: e della creazione di attività educative per la prima infanzia.
10. 1. Cosenza.

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) promozione di attività educative per la prima infanzia.
10. 1. (Nuova formulazione) Cosenza, Realacci.
(Approvato)

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: Regolamento fino a: 28 dicembre 2006 con le seguenti: Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
10. 5. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: il patrimonio abitativo aggiungere le seguenti:, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale.
10. 2. Cosenza.
(Approvato)

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: immobili abbandonati aggiungere le seguenti:, compresi quelli rurali con valenza storico-culturale.
10. 3. Cosenza.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali misure agevolative possono essere maggiorate qualora il recupero contempli opere di efficientamento energetico ed ecosostenibili».
10. 4. Cosenza.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Razionalizzazione delle risorse a sostegno dei piccoli comuni).

1. Al fine di razionalizzare, semplificare, potenziare e rendere più efficace il sostegno finanziario ai piccoli comuni e alle unioni da essi costituite, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della seguente legge, un decreto legislativo che disciplini un apposito fondo.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, razionalizzazione, concentrazione e potenziamento delle risorse finanziarie attualmente previste da norme diverse a sostegno dei piccoli comuni;
b) sostegno ai processi di Unione di comuni, fusione volontaria e gestione associata delle funzioni fondamentali;
c) sostegno degli investimenti nei piccoli comuni e nelle loro Unioni, con particolare riferimento a quelli in campo ambientale, sociale e della sicurezza;
d) previsione di criteri di distribuzione delle risorse che ne graduino l'entità tenendo conto:
1) delle condizioni di marginalità economica e sociale o di disagio insediativo;
2) della condizione montana del territorio comunale;
3) del carattere rurale del territorio in cui è sito il Comune e della sua particolare ampiezza e frammentazione dei centri abitati;
4) della presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e di criticità ambientali;
5) di un principio generale di favore per i Comuni che gestiscono un numero significativo di funzioni attraverso le Unioni;
e) previsione di modalità di coordinamento ed integrazione con interventi a sostegno dei piccoli comuni e delle unioni previsti dalle Regioni;
f) previsione di modalità di sostegno coerenti e coordinate con le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f) della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La dotazione di cui al comma 1 è determinata, con previsione triennale, dalla legge di stabilità.
4. Sul decreto legislativo di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto è adottato dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione dello schema del decreto legislativo medesimo. Ove il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
* 11. 4. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Razionalizzazione delle risorse a sostegno dei piccoli comuni).

1. Al fine di razionalizzare, semplificare, potenziare e rendere più efficace il sostegno finanziario ai piccoli comuni e alle unioni da essi costituite, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della seguente legge, un decreto legislativo che disciplini un apposito fondo.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, razionalizzazione, concentrazione e potenziamento delle risorse finanziarie attualmente previste da norme diverse a sostegno dei piccoli comuni;

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b) sostegno ai processi di Unione di comuni, fusione volontaria e gestione associata delle funzioni fondamentali;
c) sostegno degli investimenti nei piccoli comuni e nelle loro Unioni, con particolare riferimento a quelli in campo ambientale, sociale e della sicurezza;
d) previsione di criteri di distribuzione delle risorse che ne graduino l'entità tenendo conto:
1) delle condizioni di marginalità economica e sociale o di disagio insediativo;
2) della condizione montana del territorio comunale;
3) del carattere rurale del territorio in cui è sito il Comune e della sua particolare ampiezza e frammentazione dei centri abitati;
4) della presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e di criticità ambientali;
5) di un principio generale di favore per i Comuni che gestiscono un numero significativo di funzioni attraverso le Unioni;
e) previsione di modalità di coordinamento ed integrazione con interventi a sostegno dei piccoli comuni e delle unioni previsti dalle Regioni;
f) previsione di modalità di sostegno coerenti e coordinate con le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f) della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La dotazione di cui al comma 1 è determinata, con previsione triennale, dalla legge di stabilità.
4. Sul decreto legislativo di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto è adottato dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione dello schema del decreto legislativo medesimo. Ove il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
* 11. 5. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: e i beni culturali aggiungere le seguenti parole:, alla creazione di linee ecosostenibili di trasporto pubblico su strada e su ferrovia connesse ai piccoli comuni, al recupero di linee ferroviarie dismesse suscettibili di un rinnovato utilizzo a fini turistici.
11. 1. Cosenza.

Al comma 3, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11. 2. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: bilancio triennale 2010-2012 con le seguenti: bilancio triennale 2011-2013.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: per l'anno 2010 con le seguenti: per l'anno 2011.
11. 3. I Relatori.
(Approvato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Esenzione dal limite di mandati per i sindaci dei piccoli comuni).

1. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto non si applica nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti».
11. 01. Iannuzzi.

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Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modalità di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni).

La conferenza unificata, ai fini dell'attuazione con quanto previsto dall'articolo 14, commi da 25 a 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni, opera la necessaria concertazione secondo i seguenti princìpi e criteri generali:
a) definizione, mediante processi di riordino territoriali concertati con gli enti territoriali interessati, di ambiti adeguati per l'esercizio in forma associata delle funzioni, in attuazione dei princìpi di economicità, di efficienza, di contenimento delle spese, di efficacia ed adeguatezza territoriale;
b) valorizzazione della gestione associata attraverso il modello delle Unioni di comuni, quale unico ente locale avente base associativa e valorizzazione dei processi di fusioni a carattere volontario;
c) semplificazione, riduzione e razionalizzazione delle forme e modalità di gestione associata di funzioni da parte dei comuni.
*11. 02. Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modalità di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni).

La conferenza unificata, ai fini dell'attuazione con quanto previsto dall'articolo 14, commi da 25 a 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni, opera la necessaria concertazione secondo i seguenti princìpi e criteri generali:
a) definizione, mediante processi di riordino territoriali concertati con gli enti territoriali interessati, di ambiti adeguati per l'esercizio in forma associata delle funzioni, in attuazione dei princìpi di economicità, di efficienza, di contenimento delle spese, di efficacia ed adeguatezza territoriale;
b) valorizzazione della gestione associata attraverso il modello delle Unioni di comuni, quale unico ente locale avente base associativa e valorizzazione dei processi di fusioni a carattere volontario;
c) semplificazione, riduzione e razionalizzazione delle forme e modalità di gestione associata di funzioni da parte dei comuni.
*11. 03. Osvaldo Napoli.