CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 dicembre 2010
419.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO ALL'11 GENNAIO 2011

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ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute. Atto n. 304.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI ALLA I COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute (Atto n. 304),
delibera di esprimere i seguenti rilievi:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, di cui all'articolo 8, comma 4, afferisca al Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione, anziché al Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, provvedendo a rinominare i citati Dipartimenti di conseguenza.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C.1179 Mancuso.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la parola: mammari.

Conseguentemente ovunque ricorra nell'articolato, nelle rubriche e nel titolo della legge sopprimere la parola: mammarie.
1. 1.Miotto, Pedoto, Grassi, Bucchino, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Farina Coscioni, Lenzi, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 4, dopo le parole: impianti protesici di cui al comma 1 inserire le seguenti: inseriti nel repertorio dei dispositivi medici autorizzati dalla competente direzione del Ministero della salute.
1. 2.Miotto, Pedoto, Grassi, Bucchino, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Farina Coscioni, Lenzi, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 8, lettera a) sostituire le parole da: la Direzione generale fino a: Ministero della salute con le seguenti: l'Istituto Superiore di Sanità.
1. 3.Miotto, Pedoto, Grassi, Bucchino, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Farina Coscioni, Lenzi, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

ART. 2.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: è consentito inserire le seguenti parole: nonché previo il consenso informato dei soggetto sottoposto al trattamento sanitario.
2. 1.Miotto, Pedoto, Grassi, Bucchino, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Farina Coscioni, Lenzi, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, aggiungere in fine: e di cui sia accertato il pieno sviluppo biologico.
2. 2.Binetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 1, il soggetto minorenne può ricorrere all'impianto di protesi mammaria qualora a seguito di asimmetria delle mammelle, o di altre importanti patologie, risultino evidenti le conseguenze di tipo psicologico sul soggetto stesso e gli effetti negativi sulla sua vita di relazione».
2. 4.Palagiano, Mura.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000 euro a 15.000, con le parole: pari a 30.000.
2. 5.Palagiano, Mura.

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Al comma 2, sostituire le parole da: 5.000 euro a 15.000, con le parole: pari a 15.000.
2. 3.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: I dati individuali sono obbligatoriamente, con le seguenti: I dati individuali, costantemente aggiornati, sono obbligatoriamente.
3. 6.Mura, Palagiano.

Al comma 4, sostituire la parola: estetici con le seguenti: sia estetici che clinici.
3. 2.Binetti.

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: Con decreto del Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri dell'attività di chirurgia equipollente.
3. 1.Miotto, Pedoto, Grassi, Bucchino, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Farina Coscioni, Lenzi, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: raccogliere il consenso informato, con le seguenti: raccogliere il consenso informato esplicito e attuale.
3. 7.Mura, Palagiano.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ogni impianto protesico deve avere impresso un proprio codice identificativo.
3. 3.Binetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Nella scheda informativa va registrata con chiarezza la possibile reversibilità».
3. 4.Binetti.

Al comma 6, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 5.
3. 5.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 6, sostituire le parole da: Le regioni, fino a: definiscono, con le parole: Il Ministero della salute definisce.
3. 8.Mura, Palagiano.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Relazione al parlamento).

1. Il Ministro della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati inviati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. 01.Miotto, Pedoto, Grassi, Bucchino, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Farina Coscioni, Lenzi, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

3-bis. Ogni due anni il Ministero della salute trasmette al Parlamento una relazione sui dati raccolti nel registro nazionale e nei registri regionali, relativamente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge.
3. 02.Mura, Palagiano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

3-bis. Ogni due anni il Ministero della salute trasmette al Parlamento una relazione sui dati raccolti nel registro nazionale e nei registri regionali, relativamente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge.
3. 03.Il Relatore.
(Approvato)

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ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, pari a 1,5 milione di euro per il primo anno e pari a 1 milione di euro per gli anni successivi, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di funzionamento dell'Istituto Superiore di sanità.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 1.Miotto, Pedoto, Grassi, Bucchino, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Farina Coscioni, Lenzi, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C.1179 Mancuso.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
un disegno di legge che si occupi delle Disposizioni di sicurezza degli impianti protesici mammarie deve prendere in considerazione anche gli aspetti psicologici oltre a quelli tecnici, sia che si tratti di tecniche chirurgiche che di tecniche di realizzazione dell'impianto stesso. Le donne oggi ricorrono alle protesi mammarie non solo per motivi strettamente clinici, perché - ad esempio - hanno subito interventi di mastectomia più o meno ampia. Si sta diffondendo il ricorso alla protesizzazione mammaria per motivi estetici e questo intervenendo viene sollecitato sempre più spesso anche da giovanissime, che lo chiedono in regalo ai genitori al compimento del loro diciottesimo anno d'età;
sembra che stia diventando sempre più difficile ai genitori sottrarsi ai pressing che le figlie esercitano su di loro, attribuendo a questo intervento una sorta di ruolo magico, a cui affidano il bisogno di successo e di affermazione femminile. La cultura e il contesto sociale in cui vivono attribuisce all'aspetto fisico un valore sempre più spiccato, fino a farne una conditio sine qua non per la loro sicurezza e la loro autostima. Il potere della loro immagine costituisce un fattore di condizionamento per lo sviluppo armonico di tutta la loro personalità, in un'età che è ancora caratterizzata da un elevato grado di fragilità emotiva;
ma è proprio l'investimento eccessivo fatto sul piano estetico e concentrato sui loro seno che rende a volte problematico proprio il risultato dell'intervento. Troppe sono le loro paure e le loro ansie per immaginare che il solo seno possa risolverle tutte e investire tutto sul seno le distrae da un obiettivo ancora più rilevante e da una convinzione ancora più profonda sia a livello psicologico che sociale. La bellezza, la serenità, la sicurezza sono dentro di loro e solo se lavorano in tal senso possono rafforzare il loro io e dare alla loro identità percepita la giusta solidità. Quando si è così giovani si possono commettere degli errori di prospettiva e cercare fuori di sé qualcosa che invece va costruito dentro di sé;
accedere all'intervento chirurgico mosse da una illusione così intensa può trasformarsi facilmente in una delusione, anche in una cocente delusione: ciò che è in gioco non è la misura del proprio seno, ma la propria immagine e il proprio fascino naturale. Qualcosa di più complesso e per questo non stupisce che molte persone giovani si pentano dopo qualche anno, a volte perfino dopo qualche mese dell'intervento subito. Di poco serve ricordare loro che hanno firmato un consenso informato: la giustificazione più frequente è che in realtà non era quello che desideravano davvero, che non avevano capito quali sarebbero state le conseguenze e comunque queste sono diverse da quanto avevano immaginato, sognato e desiderato. Molto spesso la richiesta di un intervento di chirurgia estetica trova motivazioni psicologiche palesi e/o inconsce. Il nesso tra chirurgia estetica e psicologia ancorché evidenziato nella pratica clinica può essere

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facilmente spiegato dalla proiezione che la mente ha sull'io corporeo;
il rapporto tra ciò che la nostra mente elabora come immagine del nostro corpo ed il nostro modo di relazionarci con il mondo esterno sia da un punto di vista sociale che interpersonale è sempre molto importante. Al parziale cambiamento della nostro aspetto esteriore ottenuto dopo un intervento di chirurgia estetica, si assiste molto spesso ad una rielaborazione della propria immagine interiorizzata, ma nello stesso tempo proiettata all'esterno, e questa rielaborazione incide a livello psicologico talvolta in maniera sostanziale. Ma questa proiezione può essere di conferma del proprio io o di sconferma... Da ciò dipende il valore di questo tipo di chirurgia sia per la persona che ne beneficia, che per il contesto con cui si relaziona a livello familiare, socio-professionale e affettivo. Si assiste molto spesso dopo un intervento estetico che abbia ottenuto il risultato previsto dall'operatore ed accettato dal paziente, ad una modifica positiva di quest'ultimo sia nei rapporti interpersonali che nella sua produttività, vuoi scolastica o lavorativa. La correzione di difetti della forma (dismorfie) va oltre alla pur importante correzione «esterna» per agire più profondamente sulla percezione dell'Io corporeo e trasmettere all'esterno questa nuova elaborazione sotto forma di maggiore autostima e di maggiore disponibilità ad interagire con il mondo circostante. Ma quando non è in gioco una evidente dismorfia da correggere, ma un desiderio da realizzare sulla base di canoni estetici immaginati senza un riscontro reale allora fare un bilancio è assai più difficile. Il piano ideale non sempre si cala nel piano reale con la stessa valenza, soprattutto quando le persone sono molto giovani e il sogno si antepone al bisogno;
infatti il giovamento che la paziente può trarre dall'intervento di chirurgia estetica spesso non si ferma al mero aspetto fisico, per quanto molto importante, ma si espande anche all'aspetto psicologico, donando maggior sicurezza in se stessi e nei confronti del mondo esterno e nei rapporti con gli altri, in altre parole regalando maggior felicità alla propria esistenza. Sentirsi più belli spesso corrisponde con l'esserlo REALMENTE. Se ci sentiamo più belli sicuramente appariremo più belli anche agli occhi degli altri;
in alcuni casi il desiderio di un seno diverso è anche legato ad una forma fisica ancora acerba, spesso tipica in adolescenti che hanno coltivato il desiderio di magrezza come ideale estetico in linea con gli standard offerti da tante modelle che in realtà mostrano la immaturità biologica di un organismo non ancora compiutamente sviluppato, in realtà tutti desiderano essere più belli perché la bellezza è, spesso sinonimo di successo e di gratificazione e un aspetto piacevole e bello aiuta noi stessi ad avere maggior fiducia in noi stessi e nel rapporto con gli altri, con il mondo esterno e per questo siamo disposti a ricorrere alla chirurgia estetica;
attendere, dare tempo al proprio corpo, dare tempo alla costruzione della loro identità puntando anche su qualità personali più profonde, coltivare la loro sicurezza investendo su soft skills tanto sottili quanto importanti; la simpatia, la capacità di avere degli amici, l'affidabilità, lo spirito di iniziativa, l'apertura verso gli altri, la propensione al dialogo, ecc... una maggiore solidità in tal senso può rendere in necessario l'intervento e comunque ne assicura un maggiore successo, perché la persona gode già di una maggiore sicurezza personale;
sono molti i casi di donne che dopo essersi sottoposte ad un intervento di protesi desiderano poter tornare sulle proprie decisioni per almeno tre ragioni, come conferma una recente metanalisi realizzata dalla società internazionale di Psichiatria:
fastidi fisici che fanno percepire la protesi come un corpo estraneo con cui non si riesce a convivere serenamente. Lo si percepisce come un oggetto potenzialmente pericoloso. Si descrivono formicolii, indolenzimenti, disagio al momento di lavarsi, vestirsi o svestirsi, ecc.

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spiccato disagio durante la gravidanza e difficoltà nel momento dell'allattamento che rendono assolutamente problematico il rapporto con la protesi, considerata come ostilità e come un fattore di rischio che non consente un vissuto pieno del rapporto con il bambini;
percezione di una sorta di inautenticità nella propria maniera di porsi in rapporto agli altri, come se si stesse bluffando sulla propria immagine tisica e questo lasciasse supporre la possibilità di bluffare anche sul piano relazionale per sembrare di essere ciò che non si è...;

impegna il Governo

a dedicare la giusta attenzione all'educazione alla salute delle donne perché accedano a questo intervento, se lo desiderano, solo quando hanno raggiunto una completa maturità sul piano fisico e sono in grado di valutare pienamente tutte le implicazioni delle loro aspettative e delle scelte concrete che faranno;
a garantire che il regolamento applicativo preveda una adeguata azione di formazione-informazione rivolta soprattutto alle adolescenti, che si insista a livello dei modelli estetico-antropologici valorizzando una immagine della donna più completa ed equilibrata;
a privilegiare quegli interventi che prevedono una possibile reversibilità della protesi per offrire anche la sicurezza di poter modificare le proprie scelte, a solo ed esclusivo vantaggio della sua salute e della sua immagine.
0/3703/1. Binetti.

La Camera,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 3703,

impegna il Governo

affinché in sede di Conferenza Stato-Regioni (prevista al comma 5 articolo 3 del provvedimento in esame) volta a verificare la coerenza tra le informazioni contenute nelle schede informative e lo stato attuale delle conoscenze ottenute dal repertorio nazionale dei dispositivi medici e dalle credenze della letteratura scientifica, verifichi anche la coerenza delle tecniche chirurgiche utilizzate, ivi compresa la selettività delle sedi dell'impianto anche in relazione alle eventuali complicanze.
0/3703/2. Scapagnini.

La Camera,
premesso che:
per assicurare le migliori condizioni possibili di sicurezza e di garanzia per la salute della donna,

impegna il Governo

a prevedere nel Regolamento applicativo che ogni impianto abbia stampigliato il numero di codice identificativo.
0/3703/3. Binetti, De Poli.

La Camera,
premesso che:
per garantire alla donna la sua libertà di tornare sulle decisioni prese in tempi precedenti,

impegna il Governo

a prevedere che le schede informative contengano una chiara indicazione della possibile (o non possibile) responsabilità.
0/3703/4. Binetti, Testa.

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ALLEGATO 4

5-03999 Miotto: Rischi per la salute derivanti dall'assunzione di acque contenenti elevati valori di arsenico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano», i valori massimi ammissibili in deroga sono stati sempre fissati con decreti di questo Ministero di concerto con il Ministero dell'Ambiente, su parere del Consiglio superiore di Sanità e Sentito l'Istituto Superiore di Sanità. Nelle fasi istruttorie delle richieste pervenute dalle Regioni, sono sempre stati valutati attentamente i Piani di rientro e lo stato di avanzamento dei lavori. Va anche sottolineato che, nonostante le deroghe potessero essere concesse per tre anni ogni volta, e nonostante i programmi degli interventi fossero già predisposti per uno sviluppo pluriennale, il Ministero della Salute ha concesso i suddetti valori per periodi mai superiori all'anno, ponendo come «vincolo per il rinnovo» la presentazione di relazioni circostanziate sui risultati conseguiti nel periodo durante il quale sono state concesse le deroghe.
In ogni caso, le Regioni si sono adoperate, anche con rilevanti impegni economici, ad avviare ogni iniziativa per tentare di risolvere o attutire il problema in esame, anche tenuto conto che nel corso degli anni passati, le difficoltà e gli imprevisti nell'attuazione degli interventi sono stati non pochi.
Infatti, al fine di garantire alla popolazione la fornitura di acqua potabile di buona qualità, le scelte prioritarie sono state sempre quelle di avviare studi tendenti all'abbandono delle falde con presenza di arsenico e la sostituzione con fonti alternative e, solo in ultima analisi, provvedere all'installazione di impianti di trattamento. L'attività di ricerca di fonti di buona qualità e l'avvio degli interventi strutturali necessari alle interconnessioni degli impianti acquedottistici hanno comportato tempi e costi non indifferenti.
Per dar conto dei progressi raggiunti, si può sottolineare che, a gennaio 2004, gli abitanti coinvolti in procedimenti di deroga, per uno o più parametri, erano 4.300.000, mentre, a settembre 2009, data di invio della richiesta di terza deroga alla Commissione europea, erano 1.900.000. Ad oggi, la popolazione coinvolta è di poco superiore alle 900.000 unità e per un valore di deroga per il parametro arsenico di 20 mcg/l., valore che la Commissione europea nella sua decisione del 28 ottobre 2010, peraltro, ha ritenuto non rappresentare alcun rischio per la salute pubblica.
Per quanto concerne la gestione dell'informazione alle popolazioni, la normativa in vigore attribuisce le relative competenze alle Autorità regionali ed il Ministero della Salute ha sempre vigilato affinché venissero attuate campagne di comunicazione anche attraverso la pubblicazione di opuscoli informativi, distribuiti nelle scuole e nei servizi materno-infantili ed asili. Inoltre, in tutti i provvedimenti interministeriali di deroga fin qui concessi è stato prescritto l'obbligo di informazione alla popolazione interessata.

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ALLEGATO 5

5-04000 Barani: Attuazione della legge n. 38 del 2010 su tutto il territorio nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

La legge 15 marzo 2010, n. 38, istituisce la rete di cure palliative e la rete di terapia del dolore, distinte ma integrate, identifica le funzioni direttive e i programmi di formazione e aggiornamento dei professionisti coinvolti, finanzia le campagne di informazione, istituisce una struttura ministeriale deputata al monitoraggio delle rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore, tiene conto per la prima volta della specificità pediatrica sia nelle cure palliative che nella terapia del dolore.
I compiti della citata struttura di monitoraggio ministeriale sono:
verificare lo stato di realizzazione della rete assistenziale;
monitorare l'utilizzo di farmaci per la terapia del dolore ed, in particolare, gli oppiacei;
monitorare le attività regionali e nazionali di formazione, informazione e ricerca;
operare il controllo sulla qualità delle prestazioni erogate.

Per quanto riguarda le Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali (articolo 3, comma 2) si segnala che il documento è stato approvato dalla Commissione Nazionale Cure Palliative e Terapia del Dolore durante la sua prima riunione, alla presenza dell'Assessore alla Sanità della Regione Veneto in veste di regione capofila nel coordinamento tra le regioni; approvato dalla sezione prima del Consiglio Superiore di Sanità il 13 luglio 2010; inoltre è passato al vaglio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre ai passaggi istituzionali previsti dalla Legge n. 38/2010 (già tutti esplicati), come l'approvazione avvenuta in Conferenza Stato-Regioni in data 16 dicembre 2010.
Relativamente al Progetto «Ospedale - Territorio senza dolore» (articolo 6, comma 2), si precisa che è stata approvata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed approvata in data 28 novembre 2010 dalla Conferenza Stato-Regioni la proposta di accordo con la quale vengono ripartiti tra le regioni euro 2.450 mila per progetti a carattere formativo e sperimentale ed indicatori per la verifica dei risultati.
È stato inoltre firmato, in data 7 settembre 2010, un Protocollo di intesa, per un importo di euro 150.000, tra due Direzioni Generali di questo Ministero) (la D.G. del Sistema Informativo e la D.G. della Programmazione Sanitaria) per lo) sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio delle reti di cure palliative e di terapia del dolore (articolo 5, comma 1, e articolo 9).
Inoltre, si è provveduto all'istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata «in hospice» (articolo 5, comma 1, e articolo 9); il flusso informativo è stato creato in collaborazione con i referenti regionali, approvato dalla Cabina di regia del Sistema Informativo Sanitario - SIS, approvato) in sede tecnica dalla Conferenza Stato-Regioni il

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29 settembre 2010, mentre il 7 ottobre 2010 è avvenuta l'approvazione in sede politica.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, si procederà ad una Proposta di intesa in Conferenza Stato) - Regioni sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento della rete di cure palliative e di terapia del dolore. Il documento, che è in fase di perfezionamento), è stato sviluppato dalle tre sottocommissioni in modo tale da garantire la totale aderenza con le specifiche problematiche delle cure palliative, della terapia del dolore e delle esigenze trasversali della pediatria.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si procederà ad una Proposta di accordo in Conferenza Stato-Regioni per l'individuazione delle figure professionali con specifiche competenze ed esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore; il documento è in fase di stesura da parte della Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute.