CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 novembre 2010
405.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687-A Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La V Commissione,
esaminate le proposte emendative riferite agli articoli da 6 a 25, contenute nel fascicolo n. 2 e gli emendamenti 25.505 e 25.506 della Commissione, al disegno di legge C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
nel presupposto che il disegno di legge C. 3687-A venga approvato in via definitiva successivamente all'approvazione in via definitiva della legge di stabilità per il 2011;
riservandosi di esprimere il proprio parere sull'emendamento 25.504 e sul subemendamento ad esso riferito;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 25.506, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sostituire le parole da: A valere fino a 2013 con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse destinate al fondo per il finanziamento ordinario delle università dalla legge di stabilità per il 2011, è utilizzata

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 6.9, 6.17, 6.20, 6.209, 7.1, 7.5, 7.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.200, 8.201, 11.1, 11.2, 11.3, 11.200, 15.1, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.11, 16.16, 16.17, 16.204, 17.3, 17.5, 17.6, 17.200, 17.205, 17-bis.200, 17-bis.202, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.200, 19.202, 19.203, 19.204, 20.3, 20.203, 21.3, 21.8, 21.13, 21.14, 21.19, 21.21, 21.27, 21.28, 21.30, 21.32, 21.33, 21.200, 21.204, 21.205, 21.206, 21.207, 21.208, 21.209, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.200, 22.201, 25.8, 25.10, 25.15, 25.16, 25.24, 25.102, 25.103, 25.200, 25.201, 25.202, 25.203, 25.205, 25.209, 25.211, 25.212, 25.213 e 25.215 e sugli articoli aggiuntivi 6.01, 6.02, 6.03, 6.0200, 6.0201, 15.01, 23.01, 23.02, 24.03 e 24.0204, e sul subemendamento 0.23.500.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

NUOVO TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

Disposizioni in favore dei territori di montagna

Art. 1.
(Finalità).

1. Ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, le finalità della presente legge sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
3. L'attuazione delle misure previste dalla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nelle sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.

Art. 2.
(Comuni montani svantaggiati).

1. Ai soli fini dell'articolo 3, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni montani svantaggiati.
2. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.
3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il decreto assicura, in particolare, il riconoscimento come comuni montani svantaggiati dei comuni caratterizzati alternativamente da:
a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare;
b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello

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del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

4. Per i comuni situati nelle regioni alpine le soglie di 400 metri di altitudine sul livello del mare di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono elevate a 500 metri.
5. Ai fini dell'individuazione come comune montano svantaggiato è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

Art. 3.
(Progetti per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati).

1. A decorrere dall'anno 2010, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani svantaggiati, con una dotazione pari a 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.
2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, che debbono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è inviato alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da acquisire entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente inviato alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere da parte delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani svantaggiati, come individuati ai sensi dell'articolo 2, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:
a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
c) valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche;
d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna;
e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;
f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
g) interventi per la salvaguardia del prato pascolo.

4. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3, i progetti presentati dai comuni montani svantaggiati ove si registrano carenze dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

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dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Lavori pubblici).

1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
«7-ter. Per i comuni montani il limite massimo di importo previsto dal comma 7-bis è pari a un milione di euro.».

2. Nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, la realizzazione di opere a carattere complesso e infrastrutturale, per i comuni montani, può essere finanziata, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. L'autorizzazione di cui al primo periodo è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle obbligazioni di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

Art. 5.
(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;
b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata al finanziamento di centri di servizi operanti nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto

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di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».

2. Il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si applica anche agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club Alpino Italiano.

Art. 6.
(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della presente legge e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione.»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Attività del CNSAS). - 1. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.»;
c) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
«h-bis) Scuola nazionale tecnici di soccorso speleo subacqueo»;
d) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) tecnico di soccorso speleo subacqueo;
i-ter) tecnico di disostruzione;
i-quater) tecnico di centrale operativa.».

2. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

Art. 7.
(Certificazione di ecocompatibilità).

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, è istituita la certificazione di ecocompatibilità che attesta la provenienza della materia prima legno.
2. La certificazione di ecocompatibilità può essere applicata a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, compresi la carta e i mobili.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce con proprio regolamento le modalità per il rilascio e per l'uso della certificazione di cui al presente articolo. Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può comunque essere adottato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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Art. 8.
(Usi civici in montagna).

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

Art. 9.
(Rifugi di montagna).

1. Ai fini del presente articolo, sono considerati rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono i requisiti dei rifugi di montagna, nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture anche in deroga al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.
3. Gli immobili di proprietà statale e quelli trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in uso come rifugi di montagna, non possono essere oggetto di procedure di dismissione o di cartolarizzazione. Restano salvi gli effetti delle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali rifugi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Art. 10.
(Guide alpine e maestri di sci).

1. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

Art. 11.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.».

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Art. 12.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 13.
(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, capoverso 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i lavori di cui al presente comma, l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 entro sette giorni dall'aggiudicazione definitiva e contiene, oltre all'indicazione dell'impresa aggiudicataria, l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato offerte.
4.4.Il relatore.

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.
5.3.Il relatore.

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ALLEGATO 4

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. Nuovo testo C. 3703 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

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