CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 settembre 2010
376.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente «Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio». Atto n. 244.

PARERE APPROVATO

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente «Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio» (atto n. 244);
rilevata l'opportunità di riconsiderare le modalità di esame parlamentare delle delibere del CIPE, individuate dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al fine di rendere più efficace il ruolo riconosciuto al Parlamento nel processo di destinazione delle risorse del Fondo infrastrutture;
considerato come, nonostante nel comunicato della seduta del CIPE del 6 novembre 2009 sia stato previsto il reintegro delle assegnazioni del Fondo infrastrutture al fine di finanziare gli interventi di cui al presente schema di delibera, tale previsione di reintegro non compaia nello schema di delibera in esame;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di assicurare una stabile programmazione degli interventi da finanziare, al fine di garantire il rapido avvio della realizzazione di opere infrastrutturali che rivestono carattere prioritario;
valuti il Governo l'opportunità di dar corso all'impegno di provvedere al reintegro delle precedenti assegnazioni, ridotte al fine di garantire il finanziamento degli interventi finalizzati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno, in modo da ripristinare il finanziamento di opere di carattere strategico;
valuti il Governo l'opportunità di assicurare la tempestiva trasmissione al Parlamento del programma degli interventi da finanziare a valere sulle risorse destinate al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno, ai sensi del punto 1.2 dello schema di delibera;

provveda il Governo, al fine di assicurare piena attuazione all'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, a destinare un finanziamento pari a 100 milioni di euro in favore di interventi di risanamento ambientale nelle regioni del Centro-Nord, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture o del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

TESTO RISULTANTE DALLE PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2010

Disposizioni in favore dei territori di montagna

Art. 1.
(Finalità).

1. Ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, le finalità della presente legge sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
3. L'attuazione delle misure previste dalla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nelle sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.

Art. 2.
(Comuni montani).

1. Ai soli fini della presente legge, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani.
2. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.
3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il decreto assicura, in particolare, il riconoscimento come comuni montani dei comuni caratterizzati alternativamente da:
a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare;
b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello

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del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

4. Per i comuni situati nelle regioni alpine le soglie di 400 metri di altitudine sul livello del mare di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono elevate a 500 metri.
5. Ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

Art. 3.
(Progetti per lo sviluppo dei comuni montani).

1. A decorrere dall'anno 2010, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.
2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, che debbono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è inviato alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da acquisire entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente inviato alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere da parte delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:
a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
c) valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche;
d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna;
e) sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna;
f) politiche di forestazione.

4. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3, i progetti presentati dai comuni montani ove si registrano carenze dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

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6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Lavori pubblici).

1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente comma: «7-ter. Nei comuni montani, i lavori di importo complessivo fino a 1.500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6.».
2. Nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, la realizzazione di opere a carattere complesso e infrastrutturale, per i comuni montani, può essere finanziata, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. L'autorizzazione di cui al primo periodo è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle obbligazioni di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

Art. 5.
(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;
b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui

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utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».

2. Alle associazioni bandistiche, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani si applica il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della presente legge e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione.»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Attività del CNSAS): - 1. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.»;
c) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) Scuola nazionale tecnici di soccorso speleo subacqueo»;
d) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) tecnico di soccorso speleo subacqueo;
i-ter) tecnico di disostruzione;
i-quater) tecnico di centrale operativa.».

2. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

Art. 7.
(Certificazione di ecocompatibilità).

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, è istituita la certificazione di ecocompatibilità che attesta la provenienza della materia prima legno.
2. La certificazione di ecocompatibilità può essere applicata a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, compresi la carta e i mobili.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce con proprio regolamento le modalità per il rilascio e per l'uso della certificazione di cui al presente articolo.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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Art. 8.
(Usi civici in montagna).

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

Art. 9.
(Rifugi di montagna).

1. Ai fini del presente articolo, sono considerati rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono i requisiti dei rifugi di montagna, nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture anche in deroga al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.
3. Gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Tali rifugi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente.

Art. 10.
(Guide alpine e maestri di sci).

1. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

Art. 11.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.

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Art. 12.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai ri spettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 13.
(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

EMENDAMENTI DEL RELATORE AL TESTO RISULTANTE DALLE PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2010

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: dell'articolo 3.
2. 6.Il relatore.

Al comma 1, dopo le parole: con le regioni aggiungere le seguenti: e per la coesione territoriale.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: con le regioni aggiungere le seguenti: e per la coesione territoriale.
2. 7.Il relatore.

ART. 3.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministro dell'interno.
3. 3.Il relatore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
3. 4.Il relatore.

Al comma 3, lettera e), dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: del sistema agrituristico,.
3. 5.Il relatore.

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:
f)
valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici.
3. 6.Il relatore.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) interventi per la salvaguardia del prato pascolo.
3. 7.Il relatore.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter. Per i comuni montani il limite massimo di importo previsto dal comma 7-bis è pari a un milione di euro.
4. 2.Il relatore.

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Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
4. 3.Il relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: alla creazione di centri di servizi con le seguenti: al finanziamento di centri di servizi operanti.
5. 1.Il relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si applica anche agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club Alpino Italiano.
5. 2.Il relatore.

ART. 7.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può comunque essere adottato.
7. 2.Il relatore.

ART. 9.

Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente: Gli immobili di proprietà statale e quelli trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in uso come rifugi di montagna non possono essere oggetto di procedure di dismissione o di cartolarizzazione. Restano salvi gli effetti delle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 3.Il relatore.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). - All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993».
11. 3.Il relatore.