CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2010
371.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 28 SETTEMBRE 2010

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ALLEGATO 1

5-02455 Pili: Posizione dominante dei produttori elettrici in Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico della Sardegna, il Governo ha previsto, attraverso la Legge Sviluppo, l'adozione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), sulla base di indirizzi emanati dal Ministero dello sviluppo economico, di misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione.
In particolare, tale processo implica l'individuazione di un meccanismo di mercato in grado di consentire l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale fino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.
In attuazione di tale disposizione, il Ministero dello sviluppo economico ha inviato, nel mese di agosto del 2009, gli indirizzi previsti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che, successivamente, ha emanato una deliberazione recante «Misure per la promozione della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica in Sardegna».
Si aggiunge, inoltre, che ulteriori iniziative riguardanti eventuali indagini sulla posizione «dominante» dei produttori elettrici in Sardegna potranno essere intraprese dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
In relazione, invece, al quesito sulle affermazioni dello Stato italiano, si segnala che quanto riportato dall'Onorevole interrogante corrisponde, in effetti, alle osservazioni espresse dal Governo nell'ambito della procedura da cui è derivata la decisione della Commissione europea del 19 novembre 2009.
Si precisa, tuttavia, che tali osservazioni si riferivano ad un contesto di mercato del tutto differente da quello attuale, assai più aperto alla concorrenza rispetto al periodo 2003/2005.
Le successive azioni portate avanti dal Governo, alla luce della presenza di dinamiche di mercato non pienamente concorrenziali, hanno, infatti, puntato a sviluppare il mercato e la concorrenza nel settore dell'energia, anche con particolare attenzione alla situazione della Sardegna.
Per quanto concerne, infine, il quesito sull'opportunità di impugnare la decisione della Commissione europea, si è appreso che tale decisione è stata impugnata dalla stessa Alcoa, che, con separato ricorso, ha altresì richiesto la sospensione dell'efficacia della decisione stessa.
È stato, peraltro, avviato da parte dello Stato italiano nel relativo giudizio un intervento ad adiuvandum, gestito dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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ALLEGATO 2

5-02623 Schirru: Crisi dello stabilimento Eurallumina di Portovesme.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Governo nazionale e il Ministero dello sviluppo economico, in particolare, insieme alla Regione hanno messo in campo ogni possibile azione per impedire la definitiva chiusura di produzioni strategiche e salvaguardare l'occupazione di centinaia di lavoratori.
Per la vertenza dell'Euralluminia l'impegno del MSE è stato diretto a trovare adeguate soluzioni e assicurare la ripresa produttiva con particolare riferimento alla riduzione dei costi energetici e alla tematica dello stoccaggio dei fanghi rossi.
Vari confronti, infatti, si sono tenuti presso il MSE con l'obiettivo di ricercare una soluzione adeguata e rapida per la fornitura a prezzi più convenienti di vapore ad alta pressione.
Nell'ultima riunione tenutasi presso il medesimo Ministero, in data 4 agosto scorso, si è prestata, di conseguenza, particolare attenzione a tale problematica, cercando, quindi, di individuare le soluzioni più funzionali.
Le parti presenti hanno condiviso le seguenti questioni.
Il Governo e la Regione Sardegna hanno confermato il loro impegno a fianco della proprietà di Euralluminia per trovare soluzioni strutturali ai problemi di costo che impediscono di raggiungere i necessari livelli di competitività.
La fornitura di vapore potrà essere assicurata in modo strutturale da un nuovo impianto realizzato da una Newco. Il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Sardegna e la società Rusal avvieranno una puntuale ricerca per il finanziamento dell'impianto.
I tempi di realizzazione di tali impianti sono stimati in non meno di 36 mesi. Si rende necessario, pertanto, individuare soluzioni «ponte» che consentano di abbreviare il riavvio degli impianti.
Si è ipotizzato, pertanto, il riavvio transitorio dell'impianto di produzione di vapore esistente presso Eurallumina, che tuttavia, dovrà essere alimentato da olio combustibile a prezzo tale da rendere la produzione competitiva. A questo fine si stanno individuando i percorsi più adeguati.
La soluzione dei problemi sopra richiamati, cui si aggiunge la necessaria ristrutturazione degli impianti per consentire la lavorazione di diversi minerali, consente in modo oggettivo di prevedere la reale ripresa della produzione entro i prossimi 18/20 mesi.
Al fine di monitorare i percorsi individuati, sono previsti, incontri di verifica, il prossimo che è previsto a breve, avverrà alla presenza di tutti i soggetti interessati e coinvolti.
In tale riunione sarà esaminata la possibilità di integrare e aggiornare il Protocollo d'Intesa del marzo 2009 che costituisce il riferimento degli impegni che le parti sottoscrittrici hanno assunto.
Il Ministero dell'ambiente ha comunicato di aver diffidato la società Eurallumina S.p.a. a riattivare, quali prime misure immediate di messa in sicurezza d'emergenza, l'emungimento delle acque di falda nonché la funzionalità della trincea drenante; prescrizioni, peraltro, già formulate nella Conferenza dei Servizi decisoria

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del 19 febbraio 2008 e ribadite, stante l'inerzia della Società, nel 2009.
Da ultimo - visto il persistente inadempimento a quanto richiesto - ai fini dell'attivazione dei poteri sostitutivi in danno da parte della Pubblica Amministrazione, in data 21 dicembre 2009, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la gestione delle acque superficiali e di falda dell'area inerente il Bacino Fanghi Rossi sito nello stabilimento EurAllumina oggetto «di provvedimento di sequestro giudiziario» con il quale sono stati stanziati in favore del Comune di Portoscuso, quale soggetto attuatore, euro 1.500.000,00 per la realizzazione dei sopra descritti interventi.
Il Ministero del lavoro ha informato, infine, che al fine di consentire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e la tutela professionale degli stessi, in data 2 aprile 2010, ha emanato il Decreto Direttoriale di autorizzazione alla corresponsione dei trattamenti di CIGS in deroga in favore di n. 343 lavoratori Eurallumina per il periodo 1o aprile 2010-31 dicembre 2010.

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ALLEGATO 3

5-02764 Nastri: Incentivi per l'acquisto di motocicli.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogante chiede di aumentare le risorse finanziarie per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto dei motocicli, insieme ad una riorganizzazione della procedura di richiesta degli stessi incentivi.
Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito con Legge n. 73/2010, ha previsto, all'articolo 4, un fondo per il sostegno della domanda, finalizzato ad obiettivi di efficienza energetica, eco compatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro da erogare entro il 2010.
Tale decreto ha previsto, altresì, ulteriori 120 milioni di euro di sgravi fiscali per le imprese del settore tessile e dei settori innovativi.
L'impegno finanziario complessivo è, quindi, di 420 milioni di euro.
La quota di 300 milioni di euro intende incentivare l'acquisto di alcune tipologie di prodotti quali, principalmente: cucine ed elettrodomestici, ciclomotori, case ecosostenibili, abbonamenti a internet veloce per i giovani fino a 30 anni, prodotti industriali come inverter e motori elettrici, gru, rimorchi e macchine agricole.
Con successivo decreto attuativo del 26 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono state stabilite le modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del citato fondo.
In particolare, risorse per a 300 milioni di euro sono state suddivise tra i singoli settori beneficiari del provvedimento, in relazione alle esigenze specifiche di sostegno alla domanda, in conformità con gli obbiettivi e gli scopi indicati dal decreto-legge 40/2010.
È stato definito, inoltre, un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, in relazione alla diversità dei prodotti che possono godere delle misure di incentivazione all'acquisto.
Queste misure di incentivazione sono state un successo.
Il pieno utilizzo delle risorse per stimolare l'acquisto di motocicli, motori e scafi nautici, macchine agricole e movimento terra è avvenuto ad un mese dall'avvio dell'operazione varata dal Governo il 15 aprile scorso.
Sta procedendo a buon ritmo anche l'utilizzo degli incentivi per gli altri settori previsti, quali ad esempio le cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti e la banda larga.
In particolare, per i motocicli, l'importo a disposizione è stato esaurito dopo circa due settimane, con la richiesta di 90 contributi per motoveicoli elettrici ed ibridi e di 24.480 richieste per motocicli fino a 400 cc e fino a 70 kw «Euro 3», per il valore preventivato di 12 milioni di euro.
Si ricorda che tale settore aveva già usufruito lo scorso anno dell'analoga misura di incentivazione all'acquisto, per un importo di oltre 131 milioni di euro.
Quanto sopra a differenza di altri settori che, quest'anno, sono stati anch'essi beneficiari delle misure di incentivazione all'acquisto e che rivestono una fondamentale importanza nell'ambito del cosiddetto «made in Italy».

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Basti pensare ai settori delle cucine componibili, uno dei principali comparti del sistema arredo-casa, e a quello degli elettrodomestici.
Non meno importanti sono tali settori sia dal punto di vista dell'innovazione (attivazione della banda larga), che dell'efficienza energetica e della sicurezza sul lavoro.
Si aggiunge, inoltre, che la suddivisione del fondo tra i vari segmenti, è stata fatta secondo importi coerenti con gli obiettivi che l'impianto normativo aveva stabilito e in conformità con i limiti delle risorse disponibili.
Sulla questione dell'attività del call center, attivato da Poste Italiane, quale parte della procedura per la richiesta delle misure di incentivo, la stessa Società ha precisato: «che Poste Italiane, nei giorni di maggiore criticità, ha messo a disposizione un numero di postazioni fino a tre volte superiore a quelle preventivate, senza prevedere alcun onere aggiuntivo a carico del Ministero dello sviluppo economico».
Del resto il successo dell'iniziativa, nei termini sopra indicati, dimostra la bontà della procedura adottata.
Infine il Decreto attuativo del 26 marzo 2010, all'articolo 1 comma 2, ha previsto che «Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, possono di sporsi anche variazioni compensative dei limiti di cui al predetto comma 1 in relazione alle disponibilità di risorse per effetto degli andamenti delle erogazioni».
Qualora, quindi, l'andamento delle richieste di incentivo faccia prevedere che, entro il termine di utilizzo delle misure fissato per la fine dell'anno, gli importi stanziati non saranno utilizzati totalmente dai settori beneficiari, si potrà prevedere una compensazione con altri settori che possano sviluppare più domanda.

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ALLEGATO 4

5-02786 Vannucci: Controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 23/2009, entrato in vigore il 7 aprile 2010, nel modificare l'articolo 157 del decreto n. 230/1995, ha esteso l'obbligo di sorveglianza radiometrica, previsto dalla previgente normativa solo per i «rottami o altri materiali metallici di risulta», ai «prodotti semilavorati metallici».
La mancanza di una definizione univoca e certa della nozione di «prodotti semilavorati metallici», da sottoporre obbligatoriamente ai controlli radiometrici, ha ingenerato difficoltà operative ed organizzative sia da parte degli operatori che da parte dell'Agenzia delle Dogane, anche con riferimento alla carenza di una previsione di disposizione attuativa che non ha consentito di dare un contenuto pratico alla predetta nozione.
Pertanto, a seguito delle segnalazioni pervenute dalle Associazioni di categoria e dalla stessa Agenzia delle Dogane circa l'ambito applicativo della richiamata disposizione normativa, il Ministero dello sviluppo economico ha avviato un'indagine conoscitiva presso gli altri paesi dell'Unione europea da cui è emerso che in nessuno di essi esiste una norma primaria che sancisce l'obbligo di effettuazione dei controlli, controlli che, comunque, vengono effettuati.
Inoltre il 29 aprile il Ministero dello sviluppo economico ha convocato una riunione con le Associazioni di categoria durante la quale si è preso atto delle difficoltà incontrate dalle Imprese, le cui valutazioni si sono differenziate con riferimento alla loro connotazione industriale o commerciale.
Di seguito, in data 16 giugno 2010, al fine di addivenire ad una soluzione condivisa, il Ministero dello sviluppo economico si è fatto promotore di un incontro cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero della salute, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Interno, dell'Agenzia delle Dogane, dell'Ispra e del Dipartimento delle Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I predetti soggetti istituzionali hanno concordato sulla necessità di elaborare uno strumento normativo che intervenga a fare chiarezza interpretativa circa l'ambito di applicabilità della citata norma, con particolare riguardo alla definizione univoca della tipologia di «prodotti semilavorati metallici» da sottoporre ai controlli radiometrici. Il tutto, nel rispetto sia della disciplina comunitaria di settore prevista dalla Direttiva del Consiglio 2006/117/EURATOM (relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito), sia delle disposizioni di libera circolazione delle merci contenute negli accordi sottoscritti con l'Organizzazione Mondiale del Commercio.
La questione è all'attenzione dei competenti Uffici del Ministero che hanno predisposto un provvedimento di modifica della normativa attualmente vigente, che è stato inviato alle altre Amministrazioni interessate per le valutazioni di fattibilità tecnica.
Si evidenzia che lo strumento di modifica, con il quale si intende prevedere un

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provvedimento attuativo che specifichi i prodotti da sottoporre al controllo attraverso la definizione dei codici identificativi di tali prodotti semilavorati metallici, è stato individuato in un decreto legislativo correttivo ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008 n. 34), da emanare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23.
Si precisa, infine, che, l'obiettivo di tutte le Amministrazioni interessate, emerso nel corso della riunione, è quello di assicurare l'attivazione efficace di un sistema di sorveglianza radiometrica che, oltre ad operare presso gli uffici doganali, secondo criteri condivisi dalle Amministrazioni, possa garantire l'esecuzione delle opportune verifiche radiometriche da parte di tutti i soggetti coinvolti sia nelle operazioni di fusione dei rottami metallici o materiali metallici di risulta sia nella importazione dei prodotti semilavorati metallici, nel rispetto degli accordi di libera circolazione delle merci.

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ALLEGATO 5

5-02829 Vaccaro: Promozione dell'utilizzo del gas metano come carburante per autotrazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

La rete autostradale nazionale è caratterizzata dalla presenza di punti vendita con impianti di distribuzione di gas metano in esercizio in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, mentre sono in progetto o in fase di apertura e costruzione altri impianti anche in Piemonte, Trentino Alto Adige, Puglia, Campania e Sicilia.
In relazione al quesito posto dall'Onorevole interrogante in merito alle iniziative assunte dal Governo per favorire l'incremento del servizio di distribuzione al dettaglio di gas metano per autotrasporto, con particolare attenzione al settore autostradale, si segnala che la normativa nazionale, modificata ai fini di una più completa liberalizzazione dell'accesso all'attività di distribuzione carburanti (Legge 6 agosto 2008, n. 133), indica, tra gli indirizzi per la programmazione del territorio di tutte le Regioni e Province autonome, la promozione del miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili (come GPL e metano).
Si aggiunge che, nel prevedere l'uso dei carburanti di minore impatto ambientale, le normative regionali (modificate per l'adeguamento alle disposizioni nazionali) hanno condizionato il rilascio delle nuove autorizzazioni, per lo svolgimento dell'attività di distribuzione dei carburanti, all'installazione di impianti eroganti GPL o metano.
Si informa, inoltre, che, al fine di supportare la diffusione del metano per autotrasporto, è allo studio una norma volta a ridurre gli oneri di allacciamento alla rete di trasporto o di distribuzione di gas per gli impianti di distribuzione del metano per uso autotrazione, in particolare per le aree che vedono una presenza limitata di impianti, nonché per la riduzione delle penali per gli esuberi di capacità impegnata previste per gli impianti stessi.
Nell'ambito delle iniziative volte ad incentivare l'uso del metano per autotrasporto, si evidenzia che, presso codesta Commissione, è stata presentata la proposta di legge n. 2172 (che vede anche la mia firma) recante «Disposizioni in materia di utilizzo del metano come carburante per autotrazione».
Per quanto concerne, invece, il quesito riguardante un'eventuale campagna informativa, di iniziativa governativa, in grado di favorire e promuovere l'utilizzo del gas metano come carburante per autotrazione, si sottolinea che tale obiettivo sarà perseguito una volta predisposte le infrastrutture per la fruizione del metano, con particolare riferimento alla diffusione capillare dei punti vendita nella rete di distribuzione stradale ed autostradale italiana.
Si ricorda, infine, che gli incentivi, previsti per la trasformazione delle auto o per l'acquisto di auto nuove a GPL o a metano, hanno avuto un notevole successo tra i consumatori.

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ALLEGATO 6

5-02865 Nastri: Iniziative a favore di PMI manifatturiere che investono in operazioni di riconversione ecosostenibile.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'economia verde è un motore di ricchezza per il nostro Paese in quanto realizza un fatturato di 10 miliardi l'anno con 300 mila addetti. Essa è in grado di rendere più competitive le imprese e generare nuova e più qualificata occupazione.
La «green economy» è ritenuta, pertanto, un elemento fondamentale dei vari settori industriali poiché è strettamente legata al concetto di qualità che tutti gli utenti dimostrano sempre più di apprezzare.
Il Governo di conseguenza, sia con il Piano d'Azione Nazionale sulle fonti energetiche rinnovabili, previsto dalla direttiva 2009/28/CE e richiamato dalla legge comunitaria 2009, sia con gli ulteriori obiettivi che saranno inseriti nel documento, in corso di elaborazione, sulla «Strategia Energetica Nazionale» (articolo 7 legge 133 del 2008) intende attuare una serie d'iniziative volte allo sviluppo equilibrato e sostenibile previsto dalla cosiddetta economia verde.
Si segnala tra queste, in particolare, il miglioramento della competitività dell'industria manifatturiera nazionale attraverso il sostegno alla domanda di tecnologie rinnovabili e lo sviluppo della innovazione tecnologica.
Inoltre, tra le azioni volte ad assicurare un crescente utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, la riduzione dei costi e lo sviluppo di opportunità industriali e occupazionali, si vuole citare il Programma Industria 2015.
Quest'ultimo, attraverso il sottoprogramma «efficienza energetica», mette a disposizione risorse destinate alla realizzazione di progetti innovativi, in particolare nel fotovoltaico e nell'eolico, coinvolgendo 234 imprese (di cui il 54 per cento di piccole e medie dimensioni).
Si ricorda anche il «Piano triennale 2009-2011 per la Ricerca di sistema nel settore elettrico», che prevede oltre 200 milioni di euro per progetti predisposti da Enti di ricerca e imprese, di cui una parte significativa destinata alle rinnovabili. La disponibilità strutturale e continua di risorse rende tale strumento particolarmente prezioso per il perseguimento di obiettivi di medio e lungo termine.
Si cita, infine, il «Programma operativo nazionale per la ricerca e competitività del Quadro comunitario di sostegno 2007-2013» che individua, tra le aree scientifico-tecnologiche di valenza strategica, lo sviluppo di filiere coerenti con i temi prioritari di ricerca individuati a livello comunitario, quali, ad esempio, la generazione distribuita, la cogenerazione, l'energia solare, i rifiuti, i biofuel, la geotermia, l'elettrochimica, gli usi razionali dell'energia e la riduzione delle emissioni.
Anche il nuovo «Conto energia» di cui all'articolo 7 (comma d) del decreto legislativo n. 387/2003, approvato definitivamente nel luglio scorso dalla Conferenza Unificata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto scorso, si può annoverare, unitamente alle linee guida, tra le iniziative a sostegno delle imprese che investono nello sviluppo di settori innovativi.

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Il provvedimento, relativo al Conto Energia, persegue la finalità di orientare la diffusione del fotovoltaico verso applicazioni che privilegino soluzioni tecniche integrate nelle strutture edilizie, fissando anche un sistema di incentivazione che premi maggiormente gli impianti fotovoltaici che facciano ricorso a soluzioni tecnologicamente innovative. L'ampio potenziale di diffusione di questa fonte energetica, potrà, così, fornire agli operatori industriali nuove opportunità e condizioni favorevoli per gli investimenti.
Il Governo, da quanto sinteticamente evidenziato, con le azioni poste in essere sta, quindi, sostenendo i settori più produttivi del Paese verso un nuovo modello di sviluppo che tenga sensibilmente conto, anche, della tutela ambientale.

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ALLEGATO 7

5-02917 Tullo: Blocco delle nomine in società pubbliche che operano nell'ambito della tecnologia nucleare.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare, si precisa che la Nucleco S.p.A. è una società per azioni partecipata da Sogin S.p.A. per il 60 per cento e da ENEA per il 40 per cento, impegnata nella gestione integrata dei rifiuti e delle sorgenti radioattive, nelle attività di decommissioning di installazioni nucleari, nella decontaminazione nucleare e/o da amianto ed altri materiali tossico-nocivi di siti industriali.
Nell'ambito del «Servizio Integrato» di gestione dei rifiuti radioattivi, coordinato dall'ENEA, Nucleco assume il ruolo di operatore nazionale per la raccolta, trattamento, condizionamento e stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e delle sorgenti radioattive prodotte nel Paese da attività medico-sanitarie, di ricerca scientifica e tecnologica e da altre attività non elettriche. La società è attiva anche nel mercato internazionale con particolare riferimento ai paesi dell'est europeo, ove svolge attività di progettazione e consulenza.
La Società ha, inoltre, consolidato nel tempo un rilevante ruolo operativo nelle attività di gestione dei rifiuti radioattivi prodotti a seguito di attività di bonifiche o di smantellamento di impianti nucleari ed ha sviluppato un know-how per il supporto operativo e il monitoraggio radiologico durante le attività di disattivazione.
A seguito dell'approvazione della legge n. 99/2009, che ha introdotto un consistente pacchetto di norme in materia di energia tra le quali il rilancio in Italia dell'opzione nucleare, il Governo ha intrapreso azioni volte a riformare gli Organismi impegnati sulle tematiche citate.
Peraltro, il Governo ha già esercitato la delega, di cui all'articolo 25 della citata legge sviluppo, con l'emanazione del decreto legislativo n. 31/2010, recante «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare», segnalando, in più sedi istituzionali, il 2013 quale riferimento temporale per l'inizio della costruzione delle centrali nucleari.
La società Nucleco è dotata di un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre ad un massimo di sette, gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Attualmente, così come stabilito dall'Assemblea Generale degli azionisti, il Consiglio è composto da cinque membri, di cui due di nomina ENEA, tra i quali il Presidente.
Si aggiunge, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione di Nucleco si trovava in scadenza dal 29 aprile 2010, data in cui è stato approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.
Con tali motivazioni, lo scorso 6 maggio è stata presentata dagli azionisti (Sogin e ENEA) in Assemblea la lista dei nuovi Consiglieri, al fine di assicurare l'immediata operatività e la continuità delle attività societarie. Il professor Pietro Canepa, già membro del Consiglio di Amministrazione in scadenza, è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, garantendo in tal modo la continuità della gestione della società.
Tale nomina è stata effettuata anche in considerazione della garanzia del possesso,

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da parte del professor Pietro Canepa, delle competenze professionali adeguate e dei requisiti soggettivi richiesti dal ruolo assegnato, avendo già espletato nel corso della propria carriera accademica attività pertinenti ed avendo assunto svariati incarichi negli specifici settori di attività della partecipata.
Si riportano alcuni brevi e significativi dati del suo curriculum: dal 2009 è stato Consigliere di Amministrazione della Nucleco S.p.A;
dal 2005 al 2007 è stato Consigliere di Amministrazione della Sogin S.p.A e membro dell'Organismo di Vigilanza della medesima società; dal 2005 al 2006 è stato Consigliere di Amministrazione della SIIT - Distretto dell'Alta Tecnologia per i Sistemi Intelligenti Integrati;
dal 2003 al 2006 è stato nominato Consulente Scientifico della Commissione Parlamentare Bicamerale sul Ciclo dei Rifiuti e le Bonifiche e nello stesso periodo è stato Presidente del CESTA - Centro per lo sviluppo delle Tecnologie Ambientali;
dal 2003 al 2006 è stato accreditato dal Ministro dell'Ambiente presso la EU quale Esperto Nazionale nell'ambito IPPC-BAT per la protezione integrata dell'ambiente;
dal 2000 è Professore Ordinario di Chimica Industriale e Scienze Ambientali presso l'Università di Genova;
dal 1986 è Professore Associato di Chimica Industriale, cattedra di Tecnologie Chimiche Speciali presso la stessa Università.

Il professor Pietro Canepa possiede, quindi, una documentabile esperienza di attività scientifica, risultando al suo attivo un numero considerevole di pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali (circa 80) e la titolarità di due brevetti.

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ALLEGATO 8

5-03057 Benamati: Prospettive produttive dello stabilimento Oerlikon-Graziano di Porretta Terme, in provincia di Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero dello sviluppo economico ha seguito con grande attenzione le vicende della società Oerlikon-Graziano.
Come noto all'interrogante, si sono svolte numerose riunioni al fine di dare una soluzione più positiva alla vertenza.
Preliminarmente si evidenzia che, nell'incontro tenutosi, il 10 dicembre 2009, al Ministero dello sviluppo economico, l'azienda ha presentato il piano industriale.
Sinteticamente tale piano industriale contemplava, tra l'altro:
la previsione di un ridimensionamento strutturale delle capacità produttive e delle risorse, la predisposizione, pertanto, di misure per la riorganizzazione degli organici (blocco del turn over, incentivazione alle dimissioni, mobilità su base volontaria, distacco di personale e altro) e la richiesta della CIGS per crisi aziendale dal 26 ottobre 2009 al 25 ottobre 2010;
la programmazione, al fine di migliorare la competitività dell'azienda, del mantenimento delle attività di R&D, d'investimenti sul prodotto, sul marketing e in tecnologia;
per lo stabilimento di Cento era prevista entro il primo trimestre del 2010 la sospensione dell'attività a causa della parziale perdita di commesse da parte dei due clienti per cui opera lo stabilimento, per la non competitività tecnologica e per i costi di produzioni gravati dagli oneri di locazione dell'immobile;
per gli stabilimenti di Porretta e Bari era prevista la riorganizzazione del loro lay out;
la previsione di investimenti complessivi per 22 milioni di euro di cui 19 in Italia, finalizzati prevalentemente all'innovazione tecnologica, alla R&D e allo sviluppo del prodotto.

Ciò premesso, si informa che con decreto del Ministero del lavoro si è autorizzata la corresponsione del trattamento di CIGS per un numero massimo di 2658 unità complessive, impiegate nelle diverse unità produttive, relativamente al periodo 26 ottobre 2009-25 ottobre 2010.
Si fa presente, inoltre che, nel corso dell'incontro avvenuto lo scorso 19 gennaio presso il MSE, le rappresentanze sindacali aziendali e le RSU si sono riservate di valutare, prima della fine del periodo di CIGS, la situazione complessiva dell'azienda con particolare attenzione ai singoli stabilimenti e ai lavoratori, la cui posizione fosse eventualmente ancora sospesa e per i quali non dovessero sussistere i presupposti di reintegro sul posto di lavoro entro il 2011.
In proposito si aggiunge che lo scorso 20 aprile si è tenuto un incontro, presso il Ministero del lavoro nel corso del quale le rappresentanze sindacali aziendali e quelle dei lavoratori hanno concordato sulla necessità di collocare in mobilità 400 lavoratori in forza presso gli stabilimenti del Gruppo, da individuare, in primo luogo, tra quelli che dovessero risultare in possesso dei requisiti di accesso al trattamento

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pensionistico ovvero che li maturassero al termine del periodo di CIGS.
Infine, in data 21 luglio scorso si è tenuto presso il MSE l'incontro di verifica sul piano industriale della Società Oerlikon.
L'Azienda ha evidenziato le criticità del proprio mercato di riferimento e le conseguenti ricadute sui vari siti produttivi segnalando la necessità di proseguire con l'utilizzo degli ammortizzatori sociali straordinari in scadenza il prossimo 25 ottobre 2010.
Il Governo confermando l'impegno per una soluzione che riporti alla tranquillità e all'operatività delle aziende in questione, avrà cura di informare circa gli ulteriori sviluppi della vicenda.

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ALLEGATO 9

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti: Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (testo unificato C. 2184 e abbinate),
osservato preliminarmente che esiste una vasta gamma di veicoli alimentati con fonti sostenibili ed eco-compatibili, che la proposta non sembra prendere in considerazione, optando in modo non del tutto condivisibile per soli due sistemi di mobilità;
rilevato che l'attuale produzione sembra orientarsi verso vetture elettriche o ibride, poiché l'opzione idrogeno non ha finora riscontrato il successo sperato, soprattutto nel settore privato, in considerazione della difficoltà di realizzare una rete di distribuzione sicura

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) le risorse di cui all'articolo 2 siano destinate prioritariamente alle attività di ricerca e studio di sistemi di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno di massima sicurezza;
b) il comitato di gestione del Fondo, di cui all'articolo 6, sia integrato con due esperti, provenienti dal mondo universitario, del settore dei trasporti e del settore della ricerca sull'idrogeno,

e le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione la possibilità di ampliare la gamma dei sistemi di trasporto alternativi da incentivare;
b) valuti la Commissione di merito la possibilità di assegnare maggiori risorse economiche al Fondo, da destinare prevalentemente al trasporto pubblico.

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ALLEGATO 10

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti: Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (testo unificato C. 2184 e abbinate),
osservato preliminarmente che esiste una vasta gamma di veicoli alimentati con fonti sostenibili ed eco-compatibili, che la proposta non sembra prendere in considerazione, optando in modo non del tutto condivisibile per soli due sistemi di mobilità;
sottolineando che è necessario valutare complessivamente le varie proposte normative relative alla mobilità sostenibile (elettrico, metano, idrogeno, biocarburanti) per definire una politica complessiva in materia;
rilevato che l'attuale produzione sembra orientarsi verso vetture elettriche o ibride, poiché l'opzione idrogeno non ha finora riscontrato il successo sperato, soprattutto nel settore privato, in considerazione della difficoltà di realizzare una rete di distribuzione sicura

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
c) le risorse di cui all'articolo 2 siano destinate prioritariamente alle attività di ricerca e studio di sistemi di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno di massima sicurezza;
d) il comitato di gestione del Fondo, di cui all'articolo 6, sia integrato con due esperti, provenienti dal mondo universitario, del settore dei trasporti e del settore della ricerca sull'idrogeno

e le seguenti osservazioni:
c) valuti la Commissione la possibilità di ampliare la gamma dei sistemi di trasporto alternativi da incentivare;
d) valuti la Commissione di merito la possibilità di assegnare maggiori risorse economiche al Fondo, da destinare prevalentemente al trasporto pubblico.

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ALLEGATO 11

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
1. La presente legge definisce lo statuto giuridico delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro in conformità agli articoli 1, primo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione, sia che esso sia svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione, nonché in conformità al principio della responsabilità sociale delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
1. 1.Cimadoro.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Ai fini della presente legge ed ai sensi degli articoli 2082 e 2083 del codice civile, si definisce impresa qualsiasi attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dal relativo status giuridico.
1. 2.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
1. 3.Zeller, Brugger.

Al comma 2 dopo le parole: dell'ordinamento giuridico dello Stato aggiungere le seguenti: ed hanno lo scopo di garantire la piena applicazione dello Small Business Act e la coerenza delle normative proposte dal Governo, dal Parlamento e dalle Regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione del medesimo.
1. 4.Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) a promuovere la costruzione di un contesto socio-culturale in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare nel rispetto del principio della responsabilità sociale delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
1. 5.Cimadoro.

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire le parole: «socio-culturale» con «normativo, sociale e culturale»;

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b) alla lettera e), sostituire le parole: «a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale» con le parole: «a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo ed internazionale».
* 1. 6.Polidori.
(Approvato)

Al comma 4:
a) alla lettera b) sostituire le parole: «socio-culturale» con le seguenti: «normativo, sociale e culturale»;
b) alla lettera e) dopo le parole: «nel contesto» inserire le seguenti: «europeo ed».
* 1. 7.Marchioni, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera b) sostituire le parole «socio-culturale» con «normativo, sociale e culturale»;
alla lettera e), sostituire le parole «a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale» con le seguenti: «a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo ed internazionale».
* 1. 8.Anna Teresa Formisano, Ruggeri.
(Approvato)

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) a promuovere l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
1. 9.Cimadoro.

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), sostituire le parole: «a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale» con le seguenti: «a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo ed internazionale».
1. 10.Vignali.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la sussidiarietà orizzontale e verticale di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche con riferimento alla creazione dell'impresa, in particolare da parte di giovani e delle donne.
2. 1.Cimadoro.

Al comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole:, dove la discrezionalità sia l'eccezione.
2. 2.Cimadoro.

Al comma 1, alla lettera m) dopo le parole: e di semplificazione amministrativa, aggiungere le seguenti: nonché iniziative volte a favorire l'armonizzazione regionale delle normative in materia di esercizio del commercio in sede fissa e della disciplina degli esercizi pubblici.
2. 3.Vincenzo Antonio Fontana.

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Al comma 1, lettera m), dopo le parole: ad alta tecnologia aggiungere le seguenti anche integrata nei prodotti.
2. 4.Vignali.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:
n) la promozione dell'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno dei distretti e delle reti di imprese.
2. 5.Vignali.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:
n) la promozione dell'aggregazione tra imprese.
2. 6.Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1 dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
o) la garanzia che nei rapporti tra imprese e nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore ad un anno.
2. 7.Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini di cui al comma 2 e per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza negli organi delle Camere di commercio, i relativi organi di amministrazione sono composti da un numero di componenti comunque non superiore ad un terzo dei componenti del consiglio.
3. 1.Vignali.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Per interessi diffusi si intendono sia gli interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, sia gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti».

2. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
3. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi come definiti dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
* 3. 0. 1.Vignali.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto il seguente comma:
1-bis. Per interessi diffusi si intendono sia gli interessi appartenenti alla generalità

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dei cittadini, sia gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti.».
2. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
3. Le associazione di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi come definiti dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
* 3. 0. 2. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, e aggiunto il seguente:
1-bis. Per interessi diffusi si intendono sia gli interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, sia gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti.
2. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad un parte dei medesimi.
3. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi come definiti dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 dal presente articolo.
* 3. 0. 3. Peluffo, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto seguente comma:
1-bis. Per interessi diffusi si intendono sia gli interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, sia gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti.
2. Le associazione di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi come definiti dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
* 3. 0. 4. Polidori.
(Approvato)

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1. Cimadoro.

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Al comma 1, sopprimere le parole: e amministrative.
4. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: regolamentari e amministrative aggiungere le seguenti: a carattere generale.
4. 3. Zeller, Brugger.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: regolamentari e amministrative aggiungere le seguenti: anche di natura fiscale.
4. 4. Zeller, Brugger, Froner.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis). L'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).
4. 5. Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, premettere le seguenti parole: 1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, e.
4. 13. Marchioni, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Le attività di cui al comma 1 di competenza statale sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che, nei casi in cui non sia l'unica autorità proponente, agisce in coordinamento con il dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, e al Parlamento.
* 4. 6. Vignali.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le attività di cui al comma 1 di competenza statale Sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che, nei casi in cui non sia l'unica autorità proponente, agisce in coordinamento con il dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, e al Parlamento.
* 4. 7. Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
4. 8. Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti Federico Testa, Zunino.
(Approvato)

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Al comma 3, le parole: della presentazione sono sostituire dalle parole: dell'approvazione.
4. 9. Contento, Vignali.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole: e amministrativa.
4. 10. Zeller, Brugger.

Al comma 3, dopo le parole: regolamentare e amministrativa aggiungere le seguenti: a carattere generale.
4. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 3, dopo le parole: regolamentare e amministrativa aggiungere le seguenti: anche di natura fiscale.
4. 12. Zeller, Brugger.

ART. 5.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 1. Vignali.
(Approvato)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento di emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*5. 2.Polidori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo criteri e modalità definite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*5. 3. Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*5. 4. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

ART. 6.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 1

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33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Governo approva un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997. n. 59, e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2009, e con le amministrazioni interessate per materia coordina la realizzazione delle attività di misurazione degli oneri di cui al presente comma presso le amministrazioni statali.»;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi fino al raggiungimento del 25 per cento»;
c) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese» sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».

3. Il programma di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è approvato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.»
6. 1. Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole: della presente legge, aggiungere in fine, le seguenti: affidandone la realizzazione al MOA, sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*6. 2.Vignali.
(Approvato)

Al comma 2 dopo le parole: della presente legge, aggiungere, in fine, le seguenti: affidandone la realizzazione al MOA, sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*6. 3.Anna Teresa Formisano, Ruggeri.
(Approvato)

Al comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole: della presente legge, aggiungere in

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fine, le seguenti: affidandone la realizzazione al MOA, sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*6. 4.Polidori.
(Approvato)

Al comma 2 aggiungere in fine, il seguente periodo: «, affidandone la realizzazione al MOA, sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
*6. 5. Quartiani, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con i seguenti:

Art. 1.
(Nuove disposizioni in materia di dichiarazione di inizio attività).

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. (Dichiarazione di inizio attività). - 1. Ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al responsabile dello sportello unico, ove presente, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui l'attività è svolta, previa delega espressa delle funzioni concorrenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o dei presupposti di legge ovvero di atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea.
4. In caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera.

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5. Qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse da quelle di cui al comma 1 ovvero attività relative alla produzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai o da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui al comma 2 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso, tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento.
6. L'amministrazione comunale può richiedere, per via telematica informazioni o documentazione aggiuntiva relative a fatti, stati e qualità solo qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazione aggiuntiva non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi previsti dal comma 7.
7. Qualora l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione di una delle attività di cui al comma 1, adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione dei loro effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni.
8. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione, per via telematica, all'interessato.
9. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3. 4, 6, 7 e 8 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

Art. 7-bis.
(Disposizioni sanzionatorie).

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 o della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 del codice penale, aumentate sino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 7-ter.
(Controlli).

1. Nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rilevi un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività di cui all'articolo 7, può disporre contestualmente, con provvedimento motivato, la sospensione della prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provveda a conformare la

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propria attività alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.

Art. 7-quater.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. Al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 7-ter, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui legge 20 maggio 1975, n. 164.
2. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposto nella misura del 30 per cento dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore.
3. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento di cui al comma 1 anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa è successivamente rimborsata al datore di lavoro.
4. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte del datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, vi provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 7-quinquies.
(Disposizioni attuative).

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogata.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 7-ter.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della presente legge.
7. 1.Borghesi, Cimadoro.

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: di tempestività, è aggiunta la seguente: di imparzialità;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e le società con totale o prevalente capitale pubblico, nonché, nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni e gli enti locali, assicurano il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze, di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'effettività della previsione che il procedimento possa essere sospeso

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per una sola volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la più ampia applicazione del principio del silenzio-assenso, ad eccezione dei casi in cui la normativa comunitaria imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«6. Lo Stato si impegna a garantire che nei rapporti tra imprese, nonché tra imprese e pubbliche amministrazioni la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore a un anno.».
*7. 2.Vignali.
(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di tempestività,» aggiungere le seguenti: «di imparzialità,»;
b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e le società con totale o prevalente capitale pubblico, nonché, nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni e gli enti locali, assicurano il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze, di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'effettività della previsione che il procedimento possa essere sospeso per una sola volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la più ampia applicazione del principio del silenzio-assenso, ad eccezione dei casi in cui la normativa comunitaria imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali»;
c) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
6. Lo Stato si impegna a garantire che nei rapporti tra imprese nonché tra imprese e pubbliche amministrazioni la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore a un anno.».
*7. 3. Mastromauro, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Al comma 2 dopo le parole: le autorità competenti garantiscono. inserire la seguente: anche.
7. 4. Sanga, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 3, sostituire le parole: «le società con totale o prevalente capitale pubblico» con le seguenti: le società concessionarie di servizi pubblici.
7. 5.Zeller, Brugger.

Al comma 3 sostituire le parole: alle dichiarazioni di inizio attività di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 241 del 1990 con le seguenti: alle segnalazioni di inizio attività di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 241 del 1990, come modificato dall'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.»

e conseguentemente all'articolo 9:
a) al comma 2 sostituire le parole: «all'esito di verifiche svolte» con le seguenti: «all'esito di procedimenti di verifica svolti»:
b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3, Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 e degli eventuali termini concordati per l'adeguamento, l'attività dell'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti

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minimi di cui all'articolo 7, comma 2, né l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori, fatti salvi i casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7.
7. 6. Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Sopprimere il comma 5.
7. 7. Froner, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 5 sostituire le parole: «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, con le seguenti: «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990. n. 241 come modificato dall'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.»
7. 8. Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Al comma 5, dopo le parole: legge 29 dicembre 1993, n. 580, inserire le seguenti: anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
* 7. 9.Vignali.
(Approvato)

Al comma 5, dopo le parole: legge 29 dicembre 1993, n. 580, inserire le seguenti: anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
* 7. 10.Polidori.
(Approvato)

Al comma 5, dopo le parole: legge 29 dicembre 1993, n. 580, inserire le parole: anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
* 7. 11.Torazzi, Allasia, Maggioni.
(Approvato)

Al comma 5 dopo le parole: legge 29 dicembre 1993, n. 580, inserire le parole: anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
* 7. 12.Anna Teresa Formisano, Ruggeri.
(Approvato)

Al comma 5 dopo le parole: legge 29 dicembre 1993, n. 580 inserire le seguenti: anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
* 7. 13.Portas, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese.
* 8. 1.Vignali.
(Approvato)

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Apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese;
b) il comma 5 è soppresso.
** 8. 2.Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese.
* 8. 2.(Testo modificato nel corso della seduta) Anna Teresa Formisano, Ruggeri.
(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese;
b) sopprimere il comma 5.
** 8. 3.Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese.
* 8. 3.(Testo modificato nel corso della seduta) Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.
(Approvato)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-bis. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate. È sempre consentita la cessione dei crediti, riconosciuti ai sensi del precedente periodo, a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato. Con un'apposita convenzione da stipulare tra l'Abi, la Cassa Depositi e Prestiti Spa e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese sono disciplinati i presupposti e le condizioni dell'intervento della Cassa medesima.»
8. 4.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole:, salvi gli accordi in sede transattiva.
8. 5.Zeller, Brugger.

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Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento tra imprese con particolare riguardo agli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) migliorare il funzionamento del mercato interno anche alla luce di quanto disposto dalla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
b) prevedere un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legislativo 9 ottobre 2002 n. 231;
c) prevedere, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini ed intervenire in prima istanza con diffide e sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231.
8. 6.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica
*8. 7.Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.
(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al comma 3-bis dell'articolo 9 legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle piccole e medie imprese, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica».
** 8. 8.Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica
* 8. 8.(Testo modificato nel corso della seduta) Anna Teresa Formisano, Ruggeri.
(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il primo periodo è

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aggiunto il seguente: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle piccole e medie imprese, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica».
** 8. 9.Polidori.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese» di seguito denominato «Fondo» al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2009, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
2. La Cassa depositi e prestiti spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere su un fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento della Cassa depositi e Prestiti spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 1, nonché a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.
4. La Cassa depositi e prestiti spa predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del Fondo di cui al comma 1, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti spa di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici.
6. Dal presente articolo discendono oneri pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Agli oneri

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derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7.
7. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
8. 0.1.Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8.
(Cessione alla Cassa Depositi e Prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
2. La Cassa depositi e prestiti spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. La Cassa depositi e prestiti spa predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti spa di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.
8. 0.2.Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 1.Cimadoro.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Delega per disposizioni correttive ed integrative della disciplina delle procedure concorsuali).

1. Al fine di garantire agli imprenditori dichiarati falliti, in possesso dei requisiti necessari per l'esdebitazione, di cui all'articolo 142 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni, la possibilità di avviare ed esercitare nuove attività di impresa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della legislazione vigente in materia di procedure concorsuali allo scopo precipuo di ridurre i tempi delle procedure fallimentari e concorsuali, in caso di bancarotta non fraudolenta.
10. 1. Cimadoro.

Al comma 1 dopo le parole: e successive modificazioni, inserire le seguenti: fatti salvi eventuali profili penali e sostituire le

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parole ogni limitazione personale con le seguenti: ogni limitazione di carattere amministrativo.
10. 2. Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Zunino.
(Approvato)

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la parole «ed assicura agli imprenditori titolari di micro e piccole imprese adeguate misure di tutela»;
b) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), sostituite le parole «in caso di bancarotta non fraudolenta» con le parole «nel caso in cui non vengano contestati i reati di cui al Titolo VI del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni»;
2) sopprimere la lettera c);
3) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) adottare requisiti e modalità di costituzione di organismi pubblici o privati, con adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità, deputati alla ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante le forme della conciliazione»;
c) sopprimere il comma 3;
d) al comma 4, sostituire le parole «ai sensi delle disposizioni legislative vigenti» con le parole «dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni».
* 10. 3. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la parole «ed assicura agli imprenditori titolari di micro e piccole imprese adeguate misure di tutela»;
b) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), sostituite le parole «in caso di bancarotta non fraudolenta» con le parole «nel caso in cui non vengano contestati i reati di cui al Titolo VI del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni»;
2) sopprimere la lettera c);
3) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) adottare requisiti e modalità di costituzione di organismi pubblici o privati, con adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità, deputati alla ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante le forme della conciliazione»;
c) sopprimere il comma 3;
d) al comma 4, sostituire le parole «ai sensi delle disposizioni legislative vigenti» con le parole «dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni».
* 10. 4. Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Zunino.

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole «in caso di bancarotta non fraudolenta» con le parole «nel caso in cui non vengano contestati i reati di cui al Titolo VI dei Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni»;

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b) al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) adottare requisiti e modalità di costituzione di organismi pubblici o privati, con adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità, deputati alla ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante le forme della conciliazione»;
c) al comma 4, sostituire le parole: «ai sensi delle disposizioni legislative vigenti» con le parole: «dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni».
10. 5. Polidori.

Art. 10
(Delega per disposizioni correttive e integrative della disciplina delle procedure concorsuali).

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «nonché estendere l'istituto dell'esdebitazione nei confronti dei familiari fideiussori e coobbligati dell'imprenditore fallito» sono soppresse;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per vendite, somministrazioni di beni e prestazioni di servizi, in particolare nell'ambito del concordato preventivo»;
c) al comma 2, lettera e), le parole: «degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese» sono soppresse;
d) il comma 3 è soppresso.
* 10. 6. Vignali.

Art. 10
(Delega per disposizioni correttive e integrative della disciplina delle procedure concorsuali).

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «nonché estendere l'istituto dell'esdebitazione nei confronti dei familiari fideiussori e coobbligati dell'imprenditore fallito» sono soppresse;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per vendite, somministrazioni di beni e prestazioni di servizi, in particolare nell'ambito del concordato preventivo»;
c) al comma 2, lettera e), le parole: «degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese» sono soppresse;
d) il comma 3 è soppresso.
* 10. 7. Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Art. 10
(Delega per disposizioni correttive e integrative della disciplina delle procedure concorsuali).

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: «degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per vendite, somministrazioni di beni e prestazioni di servizi, in particolare nell'ambito del concordato preventivo»;
b) il comma 3 è soppresso.
10. 8. Vignali.

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ART. 11.

All'articolo 11, prima del comma 1 inserire il seguente:
01. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi modifica del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo, comma 1-bis.
* 11. 1. Polidori.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo.
* 11. 2. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

All'articolo 11, prima del comma 1, inserire il seguente:
01. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo.
* 11. 3. Torazzi, Allasia, Maggioni.

All'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.
11. 4. Torazzi, Allasia, Maggioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, uno o più decreti legislativi di modifica del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:».
11. 5. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, ed ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, le pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori provvedono a:».
11. 6. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, e alla lettera c, le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;
b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità

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competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.»;
«2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni».
* 11. 7. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, e alla lettera c, le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;
b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.»;
«2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni».
* 11. 8. Polidori.

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, e alla lettera c, le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;
b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.»;
«2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni».
* 11. 9. Vignali.

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All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, e alla lettera c), le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;
b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture posso presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.»;
«2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni».
* 11. 10. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Al comma 2, alinea sopprimere le parole:, ove possibile,.
Al comma 2, lettera a) dopo la parola: suddividere aggiungere:, ove possibile,.
11. 11.Vignali.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: ove possibile.
* 11. 12.Polidori.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: ove possibile.
* 11. 13.Peluffo, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: ove possibile.
* 11. 14.Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) suddividere i contratti in lotti e rendere visibili le possibilità di subappalto nonché riservare una quota degli stessi, non inferiore al 30 per cento, alle micro e piccole e medie imprese. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare immediatamente al subappaltatore l'avvenuta corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento dei lavori.
11. 15.Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: suddividere i contratti in lotti con le seguenti: suddividere gli appalti in lotti.
11. 18.Zeller, Brugger.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sopprimere le parole da: e rendere, fino alla fine;

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b) alla lettera c) dopo le parole: e forme consortili aggiungere le seguenti: e ogni altra forma di aggregazione;
c) alla lettera d), sostituire il punto 5) con il seguente:
«5) l'introduzione di modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese».
11. 16.Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: nonché riservare una quota di essi, non inferiore al 30 per cento, alle micro e piccole e medie imprese.
11. 17.Zeller, Brugger.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) negli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria ammettere la suddivisione in lotti o lavorazioni previste in base al sistema di qualificazione SOA, garantendo in ogni caso le relative procedure concorsuali. Le predette lavorazioni non possono essere suddivise in lavorazioni parziali al fine di sottrarle alle procedure concorsuali;.
11. 19.Zeller, Brugger.

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:
c) adottare misure per sostenere forme di aggregazione fra micro e piccole imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;.
11. 20.Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), dopo le parole: associazioni temporanee di imprese sopprimere le parole: associazioni in partecipazione;
b) alla lettera d), dopo il punto 2, sopprimere il numero 3;
c) dopo la lettera
d), inserire la seguente:
«e) definire, nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, un sistema di premialità per la partecipazione ai bandi di strutture consortili e di raggruppamenti di micro e piccole imprese».
11. 21.Vignali.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) dopo le parole: «e forme consortili» aggiungere «e ogni altra forma di aggregazione»;
b) alla lettera d), il punto 5) è sostituito dal seguente:
«5) l'introduzione di modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole imprese».
11. 22.Vignali.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) realizzare condizioni di favore per le micro e piccole imprese, nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione,

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per l'accesso ai contratti pubblici a livello locale aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, banditi dai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dalla UE, mediante:.
11. 23.Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Le micro e piccole imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
2-ter. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro e piccole imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163, e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.
11. 24.Torazzi, Allasia, Maggioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.
11. 25.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Ogni prefettura territorialmente competente predispone delle white list di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.
11. 26.Di Pietro, Messina, Cimadoro, Borghesi.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Definizioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni di rappresentanza delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi per la definizione delle forme aggregative tra imprese. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà dare sistematicità ed organicità alle definizioni di distretti, distretti tecnologici, meta distretti tecnologici, reti d'impresa, consorzi per il commercio estero, imprese dell'indotto, imprese femminili e imprese giovanili già presenti in atti normativi emanati dall'Unione Europea, nonché in norme statali e regionali emanate nel nostro ordinamento, ovvero, in assenza di queste, procedere alla definizione delle forme aggregative

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suddette, o di ulteriori forme di aggregazione o di interrelazione giuridico-economica tra imprese, sulla base degli stessi principi di sistematicità e organicità.
* 12. 1.Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Definizioni).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di rappresentanza delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi per la definizione delle forme aggregative tra imprese. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà dare sistematicità ed organicità alle definizioni di distretti, distretti tecnologici, meta distretti tecnologici, reti d'impresa, consorzi per il commercio estero, imprese dell'indotto, imprese femminili e imprese giovanili già presenti in atti normativi emanati dall'Unione Europea, nonché in norme statali e regionali emanate nel nostro ordinamento, ovvero, in assenza di queste, procedere alla definizione delle forme aggregative suddette, o di ulteriori forme di aggregazione o di interrelazione giuridico-economica tra imprese, sulla base degli stessi principi di sistematicità e organicità.
* 12. 2.Polidori.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini del presente capo, sono microimprese, piccole e medie imprese le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 124 del 20 maggio 2003.
12. 3.Peluffo, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, dopo le parole: di imprese aggiungere le seguenti: a livello territoriale: ed inoltre, dopo le parole: piccole e medie dimensioni aggiungere le seguenti:, e preferenzialmente specializzati su singoli settori merceologici.
12. 4.Vignali.

Al comma 4, dopo le parole: limiti territoriali aggiungere le seguenti: ancorché non strutturate e governate come reti.
12. 5.Vignali.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Si definiscono distretti del commercio gli ambiti e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio.
12. 6.Torazzi, Allasia, Maggioni.

Sostituire il comma 5 dell'articolo 12 con il seguente:
5. Si definiscono reti di impresa le aggregazioni stabili che sono funzionali tra imprese, realizzate in forma di persona giuridica, al fine del perseguimento di comuni fini economici e quindi di un reddito comune come strumento di evoluzione per favorire la crescita e lo sviluppo per fasi di attività con caratteristiche di transmerceologia e transterritorialità.
12. 7.Vignali.

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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Si definiscono nuove imprese, comunque specificate, quelle imprese che hanno meno di 5 anni di vita e che sono indipendenti, ovvero non sono partecipate in maggioranza da altre imprese, ovvero non state create nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda.
12. 8.Vignali.

Al comma 9, la parola: trentacinque è sostituita dalla seguente: trenta.
12. 9.Contento.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. Si definiscono imprese tecnologiche quelle imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dell'imponibile.
12. 10.Vignali.

ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire l'alinea del comma 1 con la seguente:
1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e di favorirne in ogni modo l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:;
b) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: garantisce con la seguente: garantire e dopo la parola sviluppo aggiungere la seguente: economico;
c) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) provvedere a controllare attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas la trasparenza del mercato energetico con lo scopo di favorire la diminuzione delle tariffe elettriche per le micro, piccole e medie imprese;
d) al comma 1, alla lettera b) sostituire la parola favorisce con la seguente: favorire;
e) al comma 1, alla lettera c) sostituire la parola sostiene con la seguente: sostenere;
f) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) favorire politiche di detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale.
13. 1.Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese.

Conseguentemente: al comma 1, lettera a) dopo le parole: piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese; al comma 1 , lettera b), dopo le parole: piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese; al comma 1, lettera c), dopo le parole: piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese.
13. 2.Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ne favorisce in ogni modo aggiungere le seguenti: la ricerca e.
13. 3.Vignali.

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Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) assicura la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di incentivi alle imprese, prevalentemente mediante il riconoscimento di benefici fiscali a favore degli investitori;
b) alla lettera c), n. 1, le parole di rappresentanza delle micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: maggiormente rappresentative delle imprese;
alla lettera c), n. 2, le parole di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: maggiormente rappresentative delle imprese e le parole, nonché al fine di incentrare la costituzione e il sostegno di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione sono soppresse;
d) è aggiunta in fine la seguente lettera:

d) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, attraverso politiche di integrale detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, afferma la piena libertà di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto.
13. 4.Polidori.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico con le seguenti:, siano essi di natura automatica o valutativa.;
b) alla lettera c) sostituire le parole: micro e piccole imprese con le seguenti: micro, piccole e medie imprese;
c) alla lettera c), numero 1), le parole: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) alla lettera c), numero 2), le parole: sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;
e-ter) si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.
* 13. 5.Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico con le seguenti:, siano essi di natura automatica o valutativa.;
b) alla lettera c) sostituire le parole: micro e piccole imprese con le seguenti: micro, piccole e medie imprese;
c) alla lettera c), numero 1), le parole: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza

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delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) alla lettera c), numero 2), le parole: sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;
e-ter) si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.
* 13. 6.Vignali.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico con le seguenti:, siano essi di natura automatica o valutativa.;
b) alla lettera c) sostituire le parole: micro e piccole imprese con le seguenti: micro, piccole e medie imprese;
c) alla lettera c), numero 1), le parole: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) alla lettera c), numero 2), le parole: sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;
e-ter) si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.
* 13. 7.Polidori.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico con le seguenti:, siano essi di natura automatica o valutativa.;
b) alla lettera c) sostituire le parole: micro e piccole imprese, ovunque ricorrono, con le seguenti: micro, piccole e medie imprese;
c) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti lettere:
c-bis) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;
c-ter) si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici, e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.
13. 8.Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 1, alla lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: e favorisce l'accesso ai medesimi anche attraverso forme di aggregazione fra le micro e le piccole imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa dirette a realizzare progetti comuni.
13. 9.Contento.

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Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) provvede a controllare attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas la trasparenza del mercato energetico con lo scopo di favorire la diminuzione delle tariffe elettriche per le micro, piccole e medie imprese.
13. 10.Quartiani, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
d) favorisce politiche di detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale.
13. 11.Portas, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 14.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e altre disposizioni tributarie per favorire la crescita e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese).

1. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».

2. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
3. Al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;
b) le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.850».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 900 milioni di euro annui, si provvede con le seguenti modalità:
a) a decorrere dall'anno 2010, gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e di parte corrente, sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla società Ferrovie dello Stato spa, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato, a decorrere dall'anno 2010, fino a un miliardo di euro;
b) al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanare entro due mesi dalla data

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di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione della disposizione di cui alla lettera a).

5. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi stabiliti dall'Unione europea per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni del comma 4 costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente, gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al citato comma 4.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo, che non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. 1.Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Messina, Barbato.

Al comma 1 sostituire le parole entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
14. 2. Fadda, Lulli, Colaninno, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: «che non siano» a: «finalità», con: «forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento»;
b) al comma 2, alinea:
1) le parole «amministrazioni statali» sono sostituite con «amministrazioni pubbliche» e dopo «obbligazioni tributarie», sono aggiunte le parole «e per oneri sociali»;
2) al comma 2, lettera d) le parole «debiti relativi a tributi statali» sono sostituite da «debiti tributari e per oneri sociali».
c) nella rubrica sostituire le parole «amministrazioni statali» con le parole «amministrazioni pubbliche» e aggiungere dopo «obbligazioni tributarie» le parole «e per oneri sociali»;
* 14. 3. Vignali.

Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: «che non siano» a: «finalità», con: «forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, sostituire le parole «amministrazioni statali» sono sostituite con «amministrazioni pubbliche» e dopo «obbligazioni tributarie», sono aggiunte le parole «e per oneri sociali»;
2) alla lettera d) le parole «debiti relativi a tributi statali» sono sostituite da «debiti tributari e per oneri sociali».
c) nella rubrica sostituire le parole «amministrazioni statali» con le parole «amministrazioni pubbliche» e aggiungere dopo «obbligazioni tributarie» le parole «e per oneri sociali».
* 14. 4. Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sostituire le parole «amministrazioni statali» con le parole «amministrazioni pubbliche» e aggiungere dopo «obbligazioni tributarie» le parole «e per oneri sociali»;
b) al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: «che non siano» a: «finalità», con: «forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento»;

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c) al comma 2, alinea:
1) all'alinea, le parole «amministrazioni statali» sono sostituite con «amministrazioni pubbliche» e dopo «obbligazioni tributarie», sono aggiunte le parole «e per oneri sociali»;
2) alla lettera d) le parole «debiti relativi a tributi statali» sono sostituite da «debiti tributari e per oneri sociali».
* 14. 5. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:
1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.».
** 14. 6. Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:
1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.».
** 14. 7. Torazzi, Allasia, Maggioni.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:
1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.».
** 14. 8. Polidori.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:
1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.».
** 14. 9. Vignali.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:
1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.».
** 14. 10. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

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Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: investiti dalle persone fisiche aggiungere le seguenti:, dalle società di persone.
* 14. 11. Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: investiti dalle persone fisiche aggiungere le seguenti:, dalle società di persone.
* 14. 12. Polidori.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: investiti dalle persone fisiche aggiungere le seguenti:, dalle società di persone.
* 14. 13. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

All'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
«3) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.».
** 14. 14. Polidori.

All'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
«3) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.».
** 14. 15. Vignali.

All'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
2-bis) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.».
** 14. 16. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

All'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
2-bis) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone

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fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.».
** 14. 26. Zunino, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa Federico, Vico.

All'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nonché per la determinazione degli imponibili,» aggiungere le seguenti. «anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione dei reddito»;
b) sopprimere le seguenti parole: «anche in funzione del potenziamento degli studi di settore»;
c) sostituire le parole: «ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.» con le seguenti: «eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.».
* 14. 17. Polidori.

Al comma 1, lettera b), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: nonché per la determinazione degli imponibili, aggiungere le seguenti: anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito;
b) sopprimere le seguenti parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
c) sostituire le parole: ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa con le seguenti: eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.
* 14. 18. Vignali.

Al comma 1, lettera b), numero 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: nonché per la determinazione degli imponibili, aggiungere le seguenti: anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito;
b) sopprimere le seguenti parole: in funzione del potenziamento degli studi di settore;
c) sostituire le parole: ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa con le seguenti: eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.
* 14. 19. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 1, lettera b), numero 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole da: anche fino ala fine dei periodo con le seguenti: anche superando, per i soggetti che adottano la

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contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito, eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.
* 14. 20. Zunino, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1), sostituire le parole del: potenziamento con le seguenti: della revisione.
* 14. 21. Torazzi, Allasia, Maggioni.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore.
* 14. 22. Vignali.

Al comma 1 lettera b), al numero 2, sostituire le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore, con le seguenti: garantendo l'esclusione dall'IRAP e la riduzione di almeno 10 punti percentuali dell'imposizione sui redditi, in ragione del valore della produzione e del reddito eccedenti quello concordati.
* 14. 23. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore, con le seguenti parole: garantendo l'esclusione dall'IRAP e la riduzione di almeno 10 punti percentuali dell'imposizione sui redditi, in ragione del valore della produzione e del reddito eccedenti quelli concordati.
* 14. 24. Polidori.

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore, con le seguenti: garantendo l'esclusione dall'IRAP e la riduzione di almeno 10 punti percentuali dell'imposizione sui redditi, in ragione del valore della produzione e del reddito eccedenti quelli concordati.
* 14. 25. Anna Teresa, Formisano, Ruggeri.

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.
** 14. 27. Polidori.

Al comma 1, sostituire la lettera, c) con la seguente:
c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11 comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.
** 14. 28. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

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Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.
** 14. 29. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 2, sostituire le parole: entro diciotto mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
14. 30. Fadda, Lulli, Colaninno, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata n vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per promuovere iniziative volte a favorire, anche in sede di Conferenza-unificata Stato Regioni, l'armonizzazione delle normative in materia di esercizio del commercio n sede fissa e della disciplina degli esercizi pubblici, sentite le organizzazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, o per fatturato complessivo prodotto dagli associati in rapporto al PIL nazionale, assicurando lo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle reti di imprese sull'intero territorio nazionale, attraverso la revisione sistematica del complesso delle normative esistenti per l'armonizzazione o la definizione di nuove norme univoche in materia di esercizio del commercio in sede fissa e della disciplina degli esercizi pubblici.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 4, le parole: 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: 1, 2 e 3 e al comma 5, le parole: 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: 1, 2 e 3.
14. 31. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Riduzione dei trasferimenti alle imprese e riduzione del costo del lavoro rilevante per la determinazione dell'imponibile IRAP).

1. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla società Ferrovie dello Stato Spa, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato per una quota massima pari a 2 miliardi e 750 milioni di euro.
2. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al comma 1.
3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni del comma 1, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con esclusione

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delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. 0.1. Borghesi, Cimadoro.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: Per le nuove imprese tecnologiche inserire le seguenti: come definite dal decreto di cui al precedente periodo.
15. 1. Zunino, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: per le nuove imprese femminili inserire le seguenti:, per le nuove imprese miste giovanili e femminili.
15. 2. Marchioni, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, sopprimere le parole da: tali aree e locali fino alla fine del periodo.
15. 3. Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in forma associata, garantiscono secondo un regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico la formazione e l'assistenza anche operativa ai soggetti di cui al presente articolo.
15. 4. Zunino, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico.

Dopo l'articolo 15 aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.
(Investimenti per lo sviluppo dell'amministrazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico.
2. Ai fini della presente legge, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare le proposte progettuali di cui al comma 1 è comprensivo del costo:
a) degli studi di fattibilità;
b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;
c) della direzione dei lavori.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 15-quater, previa presentazione

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delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:
a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;
b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto:
d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15-bis.
(Investimenti in laboratori di ricerca industriale).

1. Al fine di favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto, entro il limite delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 15-ter.
2. Ai fini della presente legge, per investimenti in laboratori di ricerca industriale si intendono:
a) i costi sostenuti a qualsiasi titolo, per terreni e per fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e per attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;
d) i costi per i servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di know-how e di diritti di licenza;
e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15-ter.
(Incremento dell'addizionale dell'IRES per le società operanti nel settore energetico ed altre disposizioni in materia di maggiori entrate).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-bis, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 15-ter pari a 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012,

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si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 81, comma 16, alinea, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
2) all'articolo 82:
2.1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
2.2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»:
b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6:
1.1) al comma 8, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
1.2) al comma 9, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
c) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) all'articolo 106, comma 3, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
15. 0. 1. Mura, Cimadoro, Borghesi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese femminili).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese femminili, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per le pari opportunità ed il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono ogni tre anni, sentiti gli enti locali, gli ambiti territoriali d'intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani d'intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

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4. Il Fondo persegue le seguenti finalità:
a) sostegno al potenziamento aziendale delle piccole e medie imprese femminili;
b) erogazione, nei confronti delle piccole e medie imprese femminili in crisi, di un sussidio in misura pari al 60 per cento del pagamento dovuto per i lavori svolti da parte delle pubbliche amministrazioni;
c) erogazione di contributi volti a sostenere la crescita dimensionale e l'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili ai fine di consentire alle stesse di competere nell'ambito del nuovo mercato globale;
d) valorizzazione della rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di imprese che rappresentano il punto di riferimento delle piccole e medie imprese femminili;
e) finanziamento di percorsi di formazione e di innovazione per le giovani donne imprenditrici;
f) promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura d'impresa.

5. Le risorse erogate a favore delle piccole e medie imprese femminili ai sensi del presente articolo devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal Fondo di finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni e modifiche.
6. Dal presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 cui si provvede con quota parte di quanto previsto dal successivo comma 7.
7. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
15. 0. 2. Mura, Cimadoro, Borghesi.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione del Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno).

1. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale in una delle Regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il «Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno», con una dotazione patrimoniale di 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, i cui contributi sono destinati a finanziare:
a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi:
b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:
1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
2) ampliamento dimensionale dei confidi;
3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
4) informatizzazione gestionale;
5) formazione professionale;
6) marketing associativo;
7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

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2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro per gli Affari Regionali ed il Ministro per le Politiche Europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
4. Dal presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quanto disposto dal successivo comma 5.
6. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
15. 0. 3.Cimadoro, Messina.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Promozione della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese).

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati alla promozione della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 1o maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15. 0. 4. Mura, Cimadoro, Borghesi.

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Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 1o maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di azioni volte a promuovere la modernizzazione delle università italiane attraverso la cooperazione strategica tra le stesse università e le piccole e medie imprese;
b) individuazione di programmi volti a costituire forme di cooperazione o di partenariato strutturato tra università e piccole e medie imprese per l'organizzazione dei cicli di istruzione;
c) sostegno dei programmi di cooperazione tra le università e le piccole e medie imprese già esistenti in materia di istruzione e formazione;
d) individuazione di azioni volte a realizzare una concreta energia tra le università e le piccole e medie imprese nella partecipazione a programmi di ricerca comunitari e internazionali:
e) costituzione di strutture e di forme di partecipazione alla ricerca che rispondano in modo adeguato alle necessità indotte dalla cooperazione o dal partenariato strutturato tra le università e le piccole e medie imprese;
f) creazione di apposite sezioni all'interno delle università italiane dedicate allo sviluppo delle tecnologie nelle piccole e medie imprese che svolgano un ruolo di raccordo tra le università e la realtà imprenditoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma 1, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. 0. 5. Mura, Borghesi, Cimadoro.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alle imprese per investimenti finalizzati allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ovvero finalizzati all'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente).

1. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alle Ferrovie dello Stato s.p.a, al fine di

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determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2010 fino a tre miliardi di euro.
2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione della disposizione medesima.
3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati a sostenere le imprese che investono:
1) nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;
2) nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15. 0. 6.Cimadoro, Borghesi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al fine di incentivare l'imprenditoria giovanile, le persone fisiche di età inferiore ai 35 anni che intendano avviare l'esercizio di attività di impresa, per i primi tre anni dalla data di inizio dell'attività, possono avvalersi del regime di fiscalità di cui all'articolo 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di esecuzione degli adempimenti diverse da quelle previste dal Decreto Ministeriale gennaio 2008 recante «Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro il limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 con quota parte di quanto disposto dal successivo comma 4.
4. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
15. 0. 7.Borghesi, Cimadoro.

ART. 16.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 17.
16. 1.Zeller, Brugger.

Gli articoli 16 e 17 sono soppressi.
16. 2.Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

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Gli articoli 16 e 17 sono soppressi.

Conseguentemente sostituire il comma 2 dell'articolo 22 con il seguente:
«2. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dagli articoli della presente legge, e in particolare dall'articolo 14, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i provvedimenti di attuazione previsti dalla medesima legge».
16. 3. Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 19 e 20.
18. 1.Zeller, Brugger.

Sopprimere gli articoli 18, 19 e 20 e conseguentemente sostituire l'articolo 23 con il seguente:
«Art. 23. - (Norma finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con le risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi.»
18. 2. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Istituzione del Comitato parlamentare per l'attuazione dello Small Business Act).

1. Le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possano istituire, nell'ambito della propria autonomia uno specifico Comitato con il compito di garantire la piena attuazione e la verifica degli effetti derivanti dalla legislazione di sostegno allo sviluppo economico sulle micro, piccole e medie imprese in coerenza con i passi avanti compiuti in sede europea relativamente alla concreta applicazione dello Small Business Act.

Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo VI con la seguente: «CAPO VI - ATTUAZIONE DELLE LINEE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA «UNA CORSIA PREFERENZIALE PER LA PICCOLA IMPRESA» - SMALL BUSINESS ACT PER L'EUROPA»;

e conseguentemente sopprimere gli articoli 19 e 20 e sostituire l'articolo 23 con il seguente:
«Art. 23. - (Norma finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con le risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi.»
18. 3. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20 è introdotto il seguente capo:

Capo VI-bis
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE

Art. 20-bis.
(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro e Piccole Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante

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«Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa), viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro e Piccole Imprese.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle MPI volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le MPI, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi , con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le MPI, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle MPI;
d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle MPI.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello Sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.
* 20. 0.1. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Dopo il Capo VI è introdotto il seguente:

Capo VI-bis
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 20-bis.
(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la

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tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le Micro, Piccole e Medie Imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle Micro, Piccole e Medie Imprese;
d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.
* 20. 0. 2.Vignali.

Dopo il Capo VI è introdotto il seguente:

Capo VI-bis
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 20-bis.
(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.

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3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le Micro, Piccole e Medie Imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle Micro, Piccole e Medie Imprese;
d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.
* 20. 0. 3.Polidori.

ART. 21.

Sopprimere il comma 1.
21. 1.Zeller, Brugger.

Al comma 1, sostituire le parole: alla presente legge con le seguenti: agli articoli 7 e 8 della presente legge.
21. 2.Zeller, Brugger.

Al comma 1, le parole: lettera m) sono sostituite dalle seguenti: lettere e), l) ed m).
21. 3.Vignali.