CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 luglio 2010
360.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 15 SETTEMBRE 2010

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ALLEGATO 1

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico inserire le seguenti: e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,.
1. 2.Bossa.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico inserire le seguenti: e del Ministro delle riforme per il federalismo,.
1. 3.Braga.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico inserire le seguenti: e del Ministro per i rapporti con le regioni,.
1. 4.Brandolini.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico inserire le seguenti: e del Ministro per le politiche europee,.
1. 5.Bratti.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico inserire le seguenti: e del Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione,.
1. 6.Bressa.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico inserire le seguenti: e del Ministro per l'attuazione del programma di governo,.
1. 7.Burtone.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico inserire le seguenti: e del Ministro delle riforme per il federalismo.
1. 8.Bucchino.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico inserire le seguenti: e del Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 9.Calvisi.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico inserire le seguenti: e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1. 10.Capodicasa.

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Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: Ministro per lo sviluppo economico inserire le seguenti: e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 11.Cardinale.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: e con il Ministro della semplificazione normativa.
1. 12.Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro delle riforme per il federalismo.
1. 13.Agostini.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro per i rapporti con le regioni.
1. 14.Albonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro per le politiche europee.
1. 15.Amici.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione.
1. 16.Argentin.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro per l'attuazione del programma di governo.
1. 17.Bachelet.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 18.Berretta.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1. 19.Bobba.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 20.Bocci.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: nonché con il Ministro delle riforme per il federalismo.
1. 21.Barbi.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: nonché con il Ministro per i rapporti con le regioni.
1. 22.Baretta.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: nonché con il Ministro per le politiche europee.
1. 23.Bellanova.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: nonché con il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione.
1. 24.Beltrandi.

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Al comma 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: nonché con il Ministro per l'attuazione del programma di governo.
1. 25.Benamati.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 26.Boccuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: nonché con il Ministro del lavoro delle politiche sociali.
1. 27.Boffa.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: nonché con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 28.Bordo.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: d'intesa con le regioni e le province autonome interessate con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 29.Lulli, Federico Testa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: province autonome interessate inserire le seguenti: nonché d'intesa con gli enti locali interessati.
1. 30.Carella.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: province autonome interessate inserire le seguenti: nonché sentiti gli enti locali interessati.
1. 31.Marco Carra.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: gli interventi urgenti ed indifferibili con le seguenti: gli interventi necessari per comprovate nuove esigenze o circostanze non considerate o previste dai relativi Piani ordinari.
* 1. 32.Lulli, Federico Testa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: gli interventi urgenti ed indifferibili con le seguenti: gli interventi necessari per comprovate nuove esigenze o circostanze non considerate o previste dai relativi Piani ordinari.
* 1. 33.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: 'alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche con le seguenti: alla distribuzione dell'energia.
1. 34.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: e alla produzione.
1. 35.Vico.

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: che rivestono carattere strategico nazionale con le seguenti: qualificabili

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quali opere di interesse nazionale di rilevanza strategica.
* 1. 36.Lulli, Federico Testa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: che rivestono carattere strategico nazionale con le seguenti: qualificabili quali opere di interesse nazionale di rilevanza strategica.
* 1. 37.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: in riferimento allo sviluppo socio-economico con le seguenti: in riferimento a comprovate esigenze di produzione energetica non risolvibili con lo sviluppo di impianti di minori dimensioni.
1. 38.Sanga.

Al comma 1, capoverso 1 sostituire le parole: in riferimento allo sviluppo socio-economico con le seguenti: in riferimento a comprovate esigenze di sviluppo energetico nazionale non risolvibili con l'attivazione di misure diffuse di risparmio energetico.
1. 39.Sanga.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: in riferimento allo sviluppo socio-economico con le seguenti: in riferimento a comprovate esigenze di produzione energetica non risolvibili con lo sviluppo, in impianti che comportino tempi di installazione e costi più contenuti.
1. 40.Sanga.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: socio-economico inserire le seguenti: ovvero relativi all'esistenza di centrali realizzate ma non funzionanti per contenziosi legati all'utilizzo di infrastrutture idrauliche di proprietà pubblica ma esercite da soggetti diversi.
1. 41.Di Biagio.

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: con mezzi e poteri straordinari con le seguenti: in via prioritaria.
1. 42.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa con le seguenti: di intesa.
1. 43.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: province autonome aggiungere le seguenti: nonché enti locali interessati.
* 1. 44.Causi.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: province autonome aggiungere le seguenti: nonché enti locali interessati.
* 1. 45.Cenni.

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: l'effettività e l'entità inserire le seguenti: e purché tale finanziamento non comporti la possibilità da parte di detti soggetti privati di surrogare in tutto o in parte i mezzi ed i poteri straordinari di cui al presente comma.
1. 46.Lulli, Federico Testa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

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Al comma 1, capoverso comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: La posizione dei soggetti privati non può in nessun modo essere prevalente rispetto a quella del soggetto pubblico, il quale mantiene comunque la direzione e il controllo dell'intervento.
1. 47.Lulli, Federico Testa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La posizione dei soggetti privati non potrà mai essere prevalente rispetto a quella pubblica che manterrà comunque la direzione e il controllo dell'intervento.
1. 48.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 49.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, dopo le parole: Ciascun commissario aggiungere le seguenti: nonché enti locali interessati e sopprimere le parole: sentiti gli enti locali interessati.
1. 50.Ceccuzzi.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: sentiti gli enti locali interessati con seguenti: d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati e sopprimere le parole da: di competenza delle amministrazioni fino a: dallo stesso commissario.
* 1. 51. Lulli, Federico Testa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di intesa con le regioni e e sopprimere le parole da: di competenza fino a: dallo stesso commissario.
* 1. 53. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: sentiti gli enti locali interessati con seguenti: d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati.
1. 52. Lulli, Federico Testa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere le parole da: di competenza delle amministrazioni fino a: dallo stesso commissario.
1. 54. Lulli, Federico Testa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso 2 sopprimere le parole da: o quelli più brevi fino alla fine del comma.
1. 55.Sanga.

Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario.
1. 56. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi,

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nel rispetto delle disposizioni comunitarie aggiungere le seguenti: e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientate, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica, nonché di tutela della salute dei cittadini.
* 1. 57. Lulli, Federico Testa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica, nonché di tutela della salute dei cittadini,.
* 1. 58.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere parole: e i poteri di controllo e vigilanza del Ministro della semplificazione normativa.
1. 59. Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.

Al comma 1, capoverso 3 sostituire le parole: Ministro per la semplificazione normativa con le seguenti: Ministro dello sviluppo economico.
1. 60.Sanga.

Al comma 1 capoverso 3 sopprimere le parole:, nonché le strutture anche di concessionari.
1. 61.Sanga.

Al comma 1 capoverso 3, sostituire le parole:, salvo proroga o revoca con le seguenti:, salvo proroga non rinnovabile o revoca.
1. 62.Sanga.

Al comma 1, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività commissariale è sottoposta al controllo di specifici Uffici della regione o della provincia autonoma che vengono costituiti unitamente con la struttura commissariale ed i cui costi sono posti a carico dell'intervento.
1. 63. Lulli, Federico Testa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1 sopprimere il capoverso comma 4.
* 1. 64. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 4.
* 1. 65. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: trenta con le seguenti: novanta.
1. 66. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

comma 1 capoverso 4 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 67.Sanga.

Al comma 1, capoverso comma 4, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:, che si esprime all'unanimità dei

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presenti, compreso il Presidente della regione o della provincia autonoma.
1. 68. Lulli, Federico Testa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1 capoverso 4 sostituire le parole: dà impulso agli interventi con le seguenti: attiva le procedure d'avvio degli interventi.
1. 69.Sanga.

Al comma 1, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:
4-bis. Gli interventi di cui al comma 4 sono adottati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica, nonché di tutela della salute dei cittadini.
1. 70. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Tra gli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, nello specifico, la predisposizione di un piano informativo sullo stato di avanzamento del piano di smantellamento delle centrali nucleari, il termine entro cui concludere tale operazione e azioni di sorveglianza ai fini del raggiungimento dell'obiettivo finale.
1. 71.Di Biagio.
(Ritirato)

Sopprimere il comma 2.
1. 72. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 2 sopprimere le parole da: Il raggiungimento dell'intesa fino alla fine del comma.
1. 73.Sanga.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce in via preliminare le linee strategiche per il Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili, ai sensi della decisione della Commissione del 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE, che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 5174].
2-ter. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approvano il piano nazionale d'azione sulle energie. Il piano deve esporre nei dettagli la politica nazionale volta a sviluppare le risorse di biomassa e l'applicazione di dispositivi per la sostenibilità dei biocarburanti, tenendo conto degli effetti di altre misure connesse all'efficienza energetica. Il piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili ha anche il compito di descrivere la politica nazionale sulle misure atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quali procedure amministrative semplificate, codici in materia edilizia, informazione e formazione, sviluppo e disponibilità delle infrastrutture energetiche, meccanismi di sostegno e misure di flessibilità.
1. 74. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
(Ritirato)

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
1. 75. Lulli, Federico Testa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Sopprimere il comma 3.
1. 76. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Al comma 3 sopprimere le parole da: anche al di fuori fino a: o utilizzati.
1. 77. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2005, n. 101».
3-ter. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile come modificato dal comma 1 sono considerate connesse nei imiti previsti con apposita circolare della Agenzia delle Entrate.
1. 78. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
(Ritirato)

ART. 1-bis.

Al comma 3 aggiungere, in fine le seguenti parole:, in particolare vietando l'utilizzo di tali flussi informativi a scopi commerciali.
1-bis. 1.Sanga.

Al comma 4, dopo le parole: del passaggio a nuovo Fornitore aggiungere le seguenti: e le modalità di eventuali reclami da parte dei clienti finali in caso di errore da parte del Sistema.
1-bis. 2.Sanga.

ART. 1-ter.

Sopprimerlo.
* 1-ter. 1. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Sopprimerlo.
* 1-ter. 2. Lulli, Federico Testa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Sopprimerlo.
* 1-ter. 3. Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-ter.
(Riduzione degli incentivi alle fonti energetiche assimilate alle fonti rinnovabili).

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del cosiddetto «Pacchetto

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energia-clima» con il quale l'Unione europea si è impegnata a ridurre entro il 2020 i consumi di energia, le emissioni di gas a effetto serra, e ad aumentare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo finalizzato a incentivare e finanziare gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie. Il Fondo è alimentato dalle risorse resesi disponibili dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
2. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministero dell'Economia, sentita la Conferenza Unificata, individua con proprio decreto gli ambiti di intervento che beneficiano delle incentivazioni e dei finanziamenti ai fini degli obiettivi di cui al precedente comma. Il medesimo decreto viene trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede periodicamente ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 250 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.
4. Il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla suddetta riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al precedente comma, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di cui al comma 1.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (Cip6) e sugli impianti di cogenerazione. Eventuali recuperi di incentivi indebitamente percepiti, sono annualmente versati al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.
1-ter. 4. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
(Ritirato)

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nelle Regioni con un tasso di crescita del PIL inferiore del 50 per cento rispetto alla media nazionale.
1-ter. 5.Vico.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nelle Regioni con un tasso di occupazione non superiore al 70 per cento rispetto alla media nazionale.
1-ter. 6.Vico.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili.
1-ter. 7.Vico.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili.
1-ter. 8.Vico.

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Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nei Comuni situati nelle isole minori.
1-ter. 119.Velo.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nei Comuni situati nelle zone montane.
1-ter. 120.Benamati.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nei Comuni sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
1-ter. 121.Vannucci.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nei Comuni strutturalmente deficitari di cui all'articola 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n, 267.
1-ter. 122.Vico.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Isernia.
1-ter. 9.Touadi.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Vercelli.
1-ter. 10.Bobba.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Verona.
1-ter. 11.Fogliardi.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Vibo Valentia.
1-ter. 12.Lo Moro.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Vicenza.
1-ter. 13.Sbrollini.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Viterbo.
1-ter. 14.Sposetti.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Perugia.
1-ter. 15.Sereni.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Firenze.
1-ter. 16.De Pasquale.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Foggia.
1-ter. 17.Bordo.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Forlì-Cesena.
1-ter. 18.Brandolini.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Frosinone.
1-ter. 19.Argentin.

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Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Genova.
1-ter. 20.Rossa.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Gorizia.
1-ter. 21.Maran.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Grosseto.
1-ter. 22.Rigoni.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Imperia.
1-ter. 23.Garofani.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di La Spezia.
1-ter. 24.Andrea Orlando.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Livorno.
1-ter. 25.Giacomelli.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Lucca.
1-ter. 26.Mariani.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Macerata.
1-ter. 27.Cavallaro.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Mantova.
1-ter. 28.Barbi.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Massa-Carrara.
1-ter. 29.Sani.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Matera.
1-ter. 30.Margiotta.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Messina.
1-ter. 31.Genovese.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Milano.
1-ter. 32.Fiano.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Modena.
1-ter. 33.Miglioli.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Monza.
1-ter. 34.Zaccaria.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Novara.
1-ter. 35.Rampi.

Pag. 95

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Padova.
1-ter. 36.Miotto.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Palermo.
1-ter. 37.Siragusa.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Parma.
1-ter. 38.Motta.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Pavia.
1-ter. 39.Zucchi.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Pesaro e Urbino.
1-ter. 40.Vannucci.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Piacenza.
1-ter. 41.De Micheli.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Pisa.
1-ter. 42.Fontanelli.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Pistoia.
1-ter. 43.Velo.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Potenza.
1-ter. 44.Luongo.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Prato.
1-ter. 45.Scarpetti.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Ravenna.
1-ter. 46.Zampa.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Reggio Calabria.
1-ter. 47.Laganà Fortugno.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Reggio Emilia.
1-ter. 48.Mogherini Rebesani.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Rieti.
1-ter. 49.Pompili.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Rimini.
1-ter. 50.Murer.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Roma.
1-ter. 51.Tocci.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Rovigo.
1-ter. 52.Dal Moro.

Pag. 96

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Salerno.
1-ter. 53.Bonavitacola.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Savona.
1-ter. 54.Tullo.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Siena.
1-ter. 55.Ceccuzzi.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Sondrio.
1-ter. 56.Codurelli.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Taranto.
1-ter. 57.Grassi.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Terni.
1-ter. 58.Gozi.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Torino.
1-ter. 59.Boccuzzi.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Trento.
1-ter. 60.Gnecchi.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Treviso.
1-ter. 61.Rubinato.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Teramo.
1-ter. 62.Tenaglia.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Sassari.
1-ter. 63.Melis.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Siracusa.
1-ter. 64.Antonino Russo.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Lecco.
1-ter. 65.Ferrari.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Lecce.
1-ter. 66.Ginefra.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Trieste.
1-ter. 67.Rosato.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Oristano.
1-ter. 68.Pes.

Pag. 97

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Olbia-Tempio.
1-ter. 69.Calvisi.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Ogliastra.
1-ter. 70.Concia.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Nuoro.
1-ter. 71.Schirru.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Napoli.
1-ter. 72.Cuomo.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Pescara.
1-ter. 73.D'Incecco.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di L'Aquila.
1-ter. 74.Lolli.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Enna.
1-ter. 75.Causi.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Chieti.
1-ter. 76.Ginoble.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Carbonia-Iglesias.
1-ter. 77.Marrocu.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Cagliari.
1-ter. 78.Fadda.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola.
1-ter. 79.Esposito.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Trapani.
1-ter. 80.Bernardini.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Aosta.
1-ter. 81.Colombo.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Medio Campidano.
1-ter. 82.Arturo Mario Luigi Parisi.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Ragusa.
1-ter. 83.Samperi.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Pordenone.
1-ter. 84.Cuperlo.

Pag. 98

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Campobasso.
1-ter. 85.Madia.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Lodi.
1-ter. 86.Duilio.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Agrigento.
1-ter. 87.Capodicasa.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Alessandria.
1-ter. 88.Lovelli.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Ancona.
1-ter. 89.Giovanelli.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Barletta-Andria-Trani.
1-ter. 90.Capano.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Arezzo.
1-ter. 91.Mattesini.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Ascoli Piceno.
1-ter. 92.Agostini.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Asti.
1-ter. 93.Fiorio.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Avellino.
1-ter. 94.Mazzarella.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Bari.
1-ter. 95.Ginefra.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Belluno.
1-ter. 96.Tempestini.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Benevento.
1-ter. 97.Boffa.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Bergamo.
1-ter. 98.Misiani.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Biella.
1-ter. 99.Giorgio Merlo.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Bologna.
1-ter. 100.Marchignoli.

Pag. 99

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Bolzano.
1-ter. 101.Bressa.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Brescia.
1-ter. 102.Corsini.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Brindisi.
1-ter. 103.Bellanova.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Caltanissetta.
1-ter. 104.Pierdomenico Martino.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Latina.
1-ter. 105.Recchia.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Caserta.
1-ter. 106.Picierno.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Catania.
1-ter. 107.Berretta.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Catanzaro.
1-ter. 108.Villecco Calipari.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Como.
1-ter. 109.Braga.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Cosenza.
1-ter. 110.Laratta.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Cremona.
1-ter. 111.Pizzetti.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Crotone.
1-ter. 112.Oliverio.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Cuneo.
1-ter. 113.Rossomando.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Fermo.
1-ter. 114.De Torre.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Ferrara.
1-ter. 115.Vassallo.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Udine.
1-ter. 116.Strizzolo.

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Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Varese.
1-ter. 117.Marantelli.

Dopo le parole: realizzati e operativi inserire le seguenti: nella provincia di Venezia.
1-ter. 118.Baretta.

Dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

Art. 1-ter. 1.
(Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie).

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che realizzano nuovi investimenti in beni strumentali, destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di agroenergie è attribuito, a decorrere dal 2010, un credito d'imposta, pari al 20 per cento dell'investimento effettuato, entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo pari a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1-ter. 01.Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

Art. 1-ter. 1.
(Incentivi per la produzione di biometano).

1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare alla immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'incentivo non potrà essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
1-ter. 02.Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

Art. 1-ter. 1.
(Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali).

1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o

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teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 mangio 2008 n. 115 nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'incentivo non potrà essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera c), dall'articolo 5 comma 1 lettera f) e dall'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
1-ter. 03.Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

Art. 1-ter. 1.
(Distretti agroenergetici).

1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agroenergetica, dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la commercializzazione.
2. Le Regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, tecnici, installatori e progettisti, associazioni e enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, anche attraverso sistemi di generazione distribuita tali da valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.
1-ter. 04.Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
(Ritirato)

ART. 1-quater.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99, con le seguenti: dopo il 31 dicembre 2007.
1-quater. 1.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) per potenza media nominale annua di 1 MW incentivata con la tariffa omnicomprensiva si intende la potenza media netta ceduta in rete nell'anno.
1-quater. 2.Di Biagio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, 244 si interpreta nel senso che il periodo di tre anni di cui ai commi 145 e 148 decorre a partire dal 23 luglio 2009.
1-quater. 3.Bellotti.

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ART. 1-quinquies.

Sostituirlo con il seguente:
gli impianti da fonte rinnovabile con potenza media nominale annua non superiore ad 1 MW sono assentiti con DIA. Sono nulle normative regionali più restrittive.
1-quinquies. 1.Di Biagio.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Lazio.
1-quinquies. 2.Recchia.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Liguria.
1-quinquies. 3.Rossa.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Puglia.
1-quinquies. 4.Capano.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Sardegna.
1-quinquies. 5.Marrocu.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Sicilia.
1-quinquies. 6.Antonino Russo.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Umbria.
1-quinquies. 7.Bocci.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Valle d'Aosta.
1-quinquies. 8.Colombo.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Veneto.
1-quinquies. 9.Miotto.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Lombardia.
1-quinquies. 10.Braga.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Marche.
1-quinquies. 11.De Torre.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Molise.
1-quinquies. 12.Bordo.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Piemonte.
1-quinquies. 13.Rampi.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Calabria.
1-quinquies. 14.Lo Moro.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Basilicata.
1-quinquies. 15.Margiotta.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Abruzzo.
1-quinquies. 16.Ginoble.

Pag. 103

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Friuli Venezia Giulia.
1-quinquies. 17.Strizzolo.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Emilia Romagna.
1-quinquies. 18.Zampa.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Campania.
1-quinquies. 19.Cuomo.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della regione Toscana.
1-quinquies. 20.Cenni.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della provincia autonoma di Bolzano.
1-quinquies. 21.Gnecchi.

Sostituire le parole: a disposizioni regionali con le seguenti: alle disposizioni della provincia autonoma di Trento.
1-quinquies. 22.Froner.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali.
1-quinquies. 23.Braga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai fini di cui all'articolo 17, lettera d) della legge 4 giugno 2010, n. 96, le procedure di autorizzazione, ivi compresi i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, di certificazione e di concessione di licenze, relative agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, sono assoggettate, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
1-quinquies. 24.Sanga.

ART. 1-sexies.

Al comma 1, dopo le parole: congrue garanzie finanziarie inserire le seguenti: non inferiori al 75 per cento del valore dell'impianto.
1-sexies. 1.Marantelli.

Al comma 1, dopo le parole: congrue garanzie finanziarie inserire le seguenti: non inferiori al 70 per cento del valore dell'impianto.
1-sexies. 2.Marantelli.

Al comma 1, dopo le parole: congrue garanzie finanziarie inserire le seguenti: non inferiori al 65 per cento del valore dell'impianto.
1-sexies. 3.Marantelli.

Al comma 1, dopo le parole: congrue garanzie finanziarie inserire le seguenti: non inferiori a 500.000 euro.
1-sexies. 4.Marantelli.

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Al comma 1, dopo le parole: congrue garanzie finanziarie inserire le seguenti: non inferiori a 400.000 euro.
1-sexies. 5.Marantelli.

ART. 1-septies.

Al comma 1, sostituire le parole: può disporre con le seguenti: adotta le iniziative ed i provvedimenti necessari a rendere permanenti le condizioni di sicurezza del sistema anche in relazione al contributo offerto dalla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. A tal fine dispone.
1-septies. 1.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Considerata la rilevanza della produzione di energia idroelettrica ai fini della sicurezza del sistema elettrico e della capacità di modulazione dello stesso, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'amministrazione competente, 5 anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4 e dall'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di un più efficiente utilizzo delle risorse oggetto della concessione. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare, le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogate di sei anni. Se alla data di scadenza di una concessione, non si fosse ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente sarà comunque tenuto a gestire le grandi derivazioni tino al subentro dell'aggiudicatario, alle stesse condizioni stabilite dalla legge e dal disciplinare di concessione. Nel caso in cui, in tale periodo, si dovessero rendere necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.
2. Entro il termine del 31 dicembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la Conferenza Stato-Regioni determina con decreto i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri concernenti la procedura di gara in conformità di quanto previsto al precedente comma 1, tenendo anche Conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo. Decorso inutilmente tale termine, le Regioni, previa definizione con legge regionale dei predetti requisiti e parametri e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1 e quanto previsto dall'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, indicono le gare comunicando al Ministero dello sviluppo economico gli estremi di pubblicazione dei relativi bandi».

2-ter. L'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, è sostituito dal seguente:
«25. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico prevede il trasferimento del complesso dei beni strumentali all'esercizio della concessione (opere di raccolta, di regolazione e di

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derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua. [e condotte forzate, i canali di scarico, i beni, gli edifici, i macchinari, gli impianti di utilizzazione, di trasformazione), dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un corrispettivo pari al valore di mercato dei beni strumentali all'esercizio della concessione, entrambi predeterminati di comune accordo dall'amministrazione competente e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.
Il bando di gara dovrà prevedere altresì le modalità e i termini di corresponsione del corrispettivo di cui al comma precedente. Il concessionario uscente comunica all'amministrazione competente la descrizione del complesso dei beni strumentali all'esercizio della concessione, Il concessionario uscente e altresì obbligato a consentire l'accesso ai luoghi, agli impianti, agli edifici ed ai macchinari funzionali all'esercizio della concessione a personale incaricato dall'amministrazione competente.
In caso di mancato accordo tra l'amministrazione competente ed il concessionario uscente riguardo alle modalità e al corrispettivo di trasferimento dei beni cui al precedente comma primo, la relativa controversia sarà decisa da un collegio con funzioni di arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 cc, composto da tre qualificati soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri ed il terzo, i cui oneri sono a carico di entrambe le parti, nominato, dal presidente del Tribunale Superiore delle Acque. Il collegio procederà alla determinazione degli elementi di cui al precedente comma primo, secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano, in ogni caso, conto dei valori di mercato dei beni oggetto di trasferimento.
Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

2-quater. I commi 489, 490 e 491 dell'articolo 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
1-septies. 2.Federico Testa.
(Ritirato)

ART. 1-octies.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 marzo 2011.
1-octies. 3.Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: possono effettuare con la seguente: effettuano.
1-octies. 1.Sanga.

Dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Restano esclusi dal termine previsto dal comma 1, la conclusione dei lavori di connessione alla rete elettrica nazionale, che dovranno essere terminati entro il 31 maggio 2010.
1-octies. 2.Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.

ART. 1-decies.

Sopprimerlo.
* 1-decies. 1.Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.

Sopprimerlo.
* 1-decies. 2.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Al comma 1, sostituire le parole: che può notificare con le seguenti: che deve notificare.
1-decies. 3.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

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Dopo l'articolo 1-decies, inserire il seguente:

Art. 1-decies. 01.
(Separazione proprietaria della rete di trasporto del gas).

1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale dalla società Eni S.p.A.; conseguentemente, il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 1, comma 906, della legge 27 dicembre 2006 n. 96, nei soli confronti delle società di cui al comma 905 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è rideterminato al 31 marzo 2011.
1-decies. 01.Lulli, Federico Testa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 1-decies, inserire il seguente:
1. Nell'ambito della promozione dell'energia elettrica da biomasse, procedere alla interpretazione e al chiarimento della definizione di potenza media nominale annua, come riportata dall'articolo 2 legge 244/2007, in raccordo con le autorità amministrative competenti, che non introduca delle disparità tra le diverse fonti energetiche rinnovabili e che sia congrua con la produzione di energia elettrica da biomasse e tale che limiti a 1 MW la potenza media annua riversata in rete, senza porre limiti alla potenza del generatore elettrico in modo tale che possa soddisfare anche le utenze interne.
1-decies. 02.Di Biagio.

ART. 2.

Sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 novembre.
2. 1.Marantelli.

Sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 15 dicembre.
2. 2.Marantelli.

Sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 dicembre.
2. 3.Marantelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine per l'attuazione del piano di riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A, come modificato dal precedente comma 1, deve considerarsi perentorio.
2. 4.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga detrazioni per investimenti in efficienza energetica).

1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole: «spese sostenute entro il 31 dicembre 2010» con le parole: «spese sostenute entro il 31 dicembre 2012».
2. Alla copertura degli oneri di cui ai precedente comma, stimati in 500 milioni

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per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e sue successive modificazioni, e per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzione di 500 milioni di euro per il 2013 e 200 milioni per il 2014, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.
2. 01.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.
(Ritirato)

ART. 3.

Sopprimerlo.
*3. 1.Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimerlo.
*3. 2.Cimadoro, Piffari, Borghesi, Scilipoti.

Sopprimerlo.
*3. 3.Realacci.

Sopprimere il comma 1.
3. 4.Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 1 e al comma 2 sopprimere la lettera a).
3. 5.Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché agli articoli 1 e 2 escluse le cariche in enti culturali, della legge 13 febbraio 1953, n. 60. Resta fermo, nei casi di cui al periodo precedente, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.
3. 6.Marantelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché agli articoli 1 e 2 escluse le cariche in enti assistenziali, della legge 13 febbraio 1953, n. 60. Resta fermo, nei casi di cui al periodo precedente, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.
3. 7.Marantelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché agli articoli 1 e 2 escluse le cariche in enti di culto, della legge 13 febbraio 1953, n. 60. Resta fermo, nei casi di cui al periodo precedente,

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l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.
3. 8.Marantelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché agli articoli 1 e 2 escluse le cariche in enti-fiera, della legge 13 febbraio 1953, n. 60. Resta fermo, nei casi di cui ai periodo precedente, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.
3. 9.Marantelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché agli articoli 1 e 2 escluse le cariche conferite nelle Università degli studi a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, della legge 13 febbraio 1953, n. 60. Resta fermo, nei casi di cui al periodo precedente, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.
3. 10.Marantelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché agli articoli 1 e 2 escluse le cariche conferite nelle Istituti di formazione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, della legge 13 febbraio 1953, n. 60. Resta fermo, nei casi di cui al periodo precedente, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.
3. 11.Marantelli.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 23 luglio 2009, n. 99, inserire le seguenti parole: ad esclusione di quelle concernenti incarichi politici elettivi.
3. 12.Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 2.
3. 13.Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
3. 15.Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 2 sostituire la lettera a), con la seguente:
a) al comma 8, al quarto periodo, sostituire le parole: «possono procedere» con la parola: «procedono», e, dopo la parola: «audizione» inserire la seguente: «pubblica».
3. 17.Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 5, lettera g) le parole: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni

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di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori nel minimo a 30.000 euro e non superiori nel massimo a 190 milioni di euro».
3. 18.Bratti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 5, lettera g) le parole: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori nel minimo a 35.000 euro e non superiori nel massimo a 180 milioni di euro».
3. 19.Braga.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 5, lettera g) le parole: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 180 milioni di euro».
3. 20.Iannuzzi.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5, lettera g) le parole: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 170 milioni di euro».
*3. 21.Ginoble.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5, lettera g) le parole: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 170 milioni di euro».
*3. 22.Bocci.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 5, lettera g) le parole: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 160 milioni di euro».
3. 23.Esposito.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 5, lettera g) le parole: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori nel minimo a 30.000 euro e non superiori nel massimo a 160 milioni di euro».
3. 24.Benamati.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 5, lettera g) le parole: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori nel minimo a 30.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro».
3. 25.Mariani.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 12, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
3. 26.Margiotta.

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Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 12, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
3. 27.Marantelli.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 14, le parole «per almeno dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno diciotto mesi».
3. 28.Morassut.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c)
al comma 14, le parole «per almeno dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno quindici mesi».
3. 29.Motta.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 14, le parole «all'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo» sono sostituite dalle seguenti: «all'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,7 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo».
3. 30.Mariani.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 14, le parole «all'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo» sono sostituite dalle seguenti: «all'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,6 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150,000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo».
3. 31.Viola.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 14, le parole «all'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo» sono sostituite dalle seguenti: «all'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento dei fatturato e, comunque, non inferiore a euro 160.000 e non superiore a euro 12 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo».
3. 32.Bratti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 14, le parole «all'imprenditore che abbia violato tale divieto si

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applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo» sono sostituite dalle seguenti: «all'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 160.000 e non superiore a euro 11 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo».
3. 33.Braga.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
e) al comma 14, le parole «all'Imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150,000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo» sono sostituite dalle seguenti: «all'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 160.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo».
3. 34.Bocci.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 14, le parole «all'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo» sono sostituite dalle seguenti: «all'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 155.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo».
3. 35.Benamati.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
e) al comma 21 le parole: diciotto mesi sono sostituite dalle seguenti: sedici mesi.
3. 36.Iannuzzi.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 21 le parole: diciotto mesi sono sostituite dalle seguenti: dodici mesi.
3. 37.Esposito.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 38, comma 4 della legge 23 luglio 2009, numero 99, le parole: entro il 31 dicembre 2010 sono sostituite con le seguenti: entro il 31 dicembre 2011.
3. 02.Rugghia, Froner.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,

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n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita con la seguente:
c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a: a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200,000 kWh al mese; b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative».

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), al decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 52, comma 3, lettera f), dopo la parola: «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza»;
b) all'allegato 1, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh», sono sostituite dalle parole: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh».
3. 03.Sanga.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 4, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, convertito con modificazione dalla legge 22 maggio 2010, sostituire le parole da: «attraverso l'acquisto di battelli fino alla fine del comma, con le seguenti: «favorendo un sempre più ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti tale attività un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli alimentati ad energia solare effettuato entro il 31 dicembre 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività ed alla demolizione di un altro battello di analoga stazza o dimensione, dotato di motori alimentati con carburante tradizionale».
3. 04.Froner.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'articolo 27, comma 44, della legge 23 luglio 2009 numero 99 è soppresso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
3. 0. 5. Fadda, Calvisi, Gianni Farina, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Schirru, Soro.
(Ritirato)

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Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'articolo 38, comma 4 delta legge 23 luglio 2009 numero 99 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, al fine di promuovere la produzione tecnologicamente innovativa e ambientalmente compatibile di energia da combustibili fossili a fini commerciali, la Regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi del proprio Piano Energetico e Ambientale e le priorità del sistema energetico regionale e nazionale, assegna entro l'anno 2011 una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la realizzazione di un impianto di produzione di elettricità con cattura, trasporto e sequestro del biossido di carbonio. Con decreto non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, adottato a seguito di notifica e decisione positiva dei competenti organi della Commissione Europea, sentita la Regione Autonoma della Sardegna, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i contenuti ed i criteri della procedura di evidenza pubblica che prevedano, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto:
a) assegnazione della concessione e contestuale messa in disponibilità da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle aree e delle infrastrutture minerarie necessarie alla realizzazione dell'intervento;
b) assicurazione al concessionario della priorità di dispacciamento in rete e dell'acquisto da parte del Gestore del Sistema Elettrico dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, eventualmente modificato a seguito della decisione comunitaria al fine di adeguarlo alla normativa europea per gli aiuti di stato relativa alla tipologia di intervento;
c) obbligo del concessionario di realizzare, al termine di una eventuale fase dimostrativa, un sito di stoccaggio geologico del biossido di carboni o nel rispetto delle prescrizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008;
d) l'esenzione per il concessionario e per i terzi ammessi allo stoccaggio del biossido di carbonio, dalla restituzione delle quote di emissione dei gas a effetto serra, nel rispetto della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008, che modifica il sistema di scambio comunitario (ETS - Emission Trading Scheme);
e) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che, al netto degli impieghi di energia per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio, massimizzino il rendimento energetico complessivo degli impianti di generazione elettrica;
f) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano la cogenerazione di energia elettrica e calore;
g) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano quote della energia generata impiegata in autoconsumo;
h) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che assicurino la minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi;
i) un criterio premiale di gara a favore di progetti che dimostrino il contenimento dei tempi di esecuzione;
l) il riconoscimento al concessionario di una compensazione, a valere sul sistema di remunerazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, dei sovra costi derivanti dall'estrazione

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e dall'uso del carbone Sulcis. La compensazione dei sovra costi è riconosciuta a fronte della imposizione alla miniera dell'onere di servizio pubblico consistente nella fornitura - per una quantità non superiore ad un terzo della capacità produttiva del sito - a prezzi in linea con il mercato, di carbone da utilizzare nella conduzione degli impianti di generazione elettrica assoggettati al sistema di operatore elettrico virtuale di cui all'articolo 30, comma 8 della presente legge. Analogo onere di servizio pubblico, reso a prezzi in linea con il mercato, grava sugli impianti oggetto di concessione per lo stoccaggio del biossido di carboni o e degli altri dei residui di utilizzazione del carbone estratto dalla miniera. Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
3. 0. 6. Fadda, Calvisi, Gianni Farina, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Schirru, Soro.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009 numero 99, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2011».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
3. 0. 7. Fadda, Calvisi, Gianni Farina, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Schirru, Soro.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono abrogati.
3. 0. 8. Fadda, Calvisi, Gianni Farina, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Schirru, Soro.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Sino alla realizzazione del gasdotto GALSI e alla sua interconnessione con la rete nazionale dei gasdotti, alle imprese localizzate in Sardegna che utilizzino gas propano liquido o altri derivati dal petrolio per il ciclo produttivo e che si impegnino entro il medesimo termine alla conversione a metano dei propri impianti di generazione termica, è riconosciuta una compensazione sui consumi energetici non elettrici pari ai differenziale di prezzo con il metano.
2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas adegua la disciplina di propria competenza alla presente disposizione.
3. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti ai sistema gas. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas istituisce una apposita componente

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tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1.
3. 0. 9. Fadda, Calvisi, Gianni Farina, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Schirru, Soro.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. In luogo della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale prevista dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sino alla completa realizzazione e interconnessione del gasdotto GALSI, agli aventi diritto nella regione Sardegna è riconosciuta in misura doppia la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica per famiglie svantaggiate (bonus elettricità), di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007, L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas adegua la disciplina di propria competenza alla presente disposizione.
2. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui ai comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
3. 0. 10. Fadda, Calvisi, Gianni Farina, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Schirru, Soro.
(Ritirato)

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione sopprimere il comma 2.
Dis. 1. 1. Lulli, Federico Testa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 2, sostituire la parola: diciotto con la seguente: sedici.
Dis. 1. 2.Marantelli.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 2, sostituire la parola: diciotto con la seguente: quindici.
Dis. 1. 3.Marantelli.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 2, sostituire la parola: diciotto con la seguente: quattordici.
Dis. 1. 4.Marantelli.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Atto n. 228.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Atto n. 228),
nel raccomandare al Governo lo stanziamento di un fondo «brevetti» nazionale che eroghi un contributo del 50 per cento a rendicontazione delle spese di brevetto sino a 10,000 euro per i prossimi cinque anni,
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 13 dello schema di decreto, concernente modifiche all'articolo 22 del codice della proprietà industriale, provveda il Governo, al fine di garantire la protezione contro i fenomeni di look-alike, ad introdurre una modifica finalizzata a specificare che l'uso in funzione distintiva dei segni distintivi non registrati, in quanto sia idoneo a far acquisire ad essi notorietà, fa sorgere il diritto esclusivo all'uso di detti segni nei limiti, anche territoriali, della notorietà conseguita e comunque nei limiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b) e c), del codice;
b) all'articolo 36 preveda il Governo di stabilire, in mancanza di diverso accordo tra ente pubblico di ricerca e ricercatore, la quota dei proventi da destinare all'inventore (che potrebbe ammontare ad una percentuale fra il 25 e il 40 per cento) e le modalità di suddivisione della restante parte dei proventi fra le strutture di appartenenza ed eventuali altri partecipanti al lavoro di ricerca.
e con la seguente osservazione:
a) con riferimento all'articolo 239 del codice della proprietà industriale, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un regime transitorio, conformemente alle prescrizioni della direttiva 98/71/CE, da applicare in funzione dell'allungamento della tutela per diritto d'autore di disegni e modelli industriali, ai sensi della lettera a) del comma 4 dell' articolo 4, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, per coloro i quali avessero in buona fede intrapreso la produzione di opere protette anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Atto n. 228.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Atto n. 228),
nel raccomandare al Governo lo stanziamento di un fondo «brevetti» nazionale che eroghi un contributo del 50 per cento a rendicontazione delle spese di brevetto sino a 10 mila euro per i prossimi cinque anni,
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
c) all'articolo 13 dello schema di decreto, concernente modifiche all'articolo 22 del codice della proprietà industriale, provveda il Governo, al fine di garantire la protezione contro i fenomeni di look-alike, ad introdurre una modifica finalizzata a specificare che l'uso in funzione distintiva dei segni distintivi non registrati, in essere da almeno cinque anni, in quanto sia idoneo a far acquisire ad essi notorietà, fa sorgere il diritto esclusivo all'uso di detti segni nei limiti, anche territoriali, della notorietà conseguita e comunque nei limiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b) e c), del codice;
d) all'articolo 36 preveda il Governo di stabilire, in mancanza di diverso accordo tra ente pubblico di ricerca e ricercatore, la quota dei proventi da destinare all'inventore (che potrebbe ammontare ad una percentuale fra il 25 e il 40 per cento) nonché le modalità di suddivisione della restante parte dei proventi fra le strutture di appartenenza ed eventuali altri partecipanti al lavoro di ricerca.
e con la seguente osservazione:
b) con riferimento all'articolo 239 del codice della proprietà industriale, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un regime transitorio, conformemente alle prescrizioni della direttiva 98/71/CE, da applicare in funzione dell'allungamento della tutela per diritto d'autore di disegni e modelli industriali, ai sensi della lettera a) del comma 4 dell' articolo 4, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, per coloro i quali avessero in buona fede intrapreso la produzione di opere protette anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95.