CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 luglio 2010
357.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI SEGNALATI

Sopprimere il comma 9.
* 1. 33. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 10.
1. 39.Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 10.
1. 40. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 10, capoverso Art. 266, al comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 266-ter. - (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1 lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.
1. 42. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso Art. 266, al comma 1, sopprimere le parole: e l'acquisizione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l'articolo 266-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 266-ter. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al

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fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».
1. 44.Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso Art. 266, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.
1. 46. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 10, capoverso Art. 266, comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, e tutti quei reati che, sulla base di fondate considerazioni o di dati di esperienza, sono suscettibili di essere collegati o prodromici rispetto alle attività tipiche della criminalità organizzata.
1. 49. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, capoverso, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
g-bis)
delitti di cui al Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. 150. Libè, Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Subemendamenti all'emendamento 1.151.

Dopo la parola: emerga inserire la seguente: oggettivamente.
0. 1. 151. 18. Sisto.

All'emendamento 1. 151 sostituire le parole da: potrebbe a: del reato con le seguenti: è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.
0. 1. 151. 10. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

All'emendamento Costa 1. 151 sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.
0. 1. 151. 4. Il Relatore.

All'emendamento Costa 1. 151 sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale con le seguenti: dall'abitazione o da altri luoghi di privata dimora o dalle appartenenze di essi.
0. 1. 151. 5. Contento.

All'emendamento 1. 151 sostituire le parole da: indicati nell'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.
0. 1. 151. 12. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del

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reato per cui si procede e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati nell'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
1. 151. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 10, capoverso, comma 2, sopprimere le parole: solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Se queste avvengano in uno dei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dall'intercettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1.
1. 152. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso Art. 266, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: o che dall'intercettazione fino a: nel comma 1.

Conseguentemente, nel medesimo periodo, sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.
1. 700. Il Relatore.

Al comma 10, capoverso Art. 266, comma 2, sostituire le parole: per non oltre tre giorni con le seguenti: fino alla fine delle indagini preliminari.
1. 155. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, capoverso Art. 266, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nelle stesse situazioni di cui alla prima parte del precedente capoverso il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, può disporre l'intercettazione di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni per non oltre quindici giorni.
1. 159. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 11.
1. 398. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 11, con il seguente:
11. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice competente, individuato ai sensi del presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto indica espressamente ed analiticamente, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, gli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'autorizzazione.»;
b) al comma 2 le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 3 e 4»;

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c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fuori dei casi previsti dal comma 5, quando si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, determinata a norma dell'articolo 4, ovvero per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal giudice per le indagini preliminari per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata, con decreto motivato, dallo stesso giudice per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Quando la durata delle operazioni raggiunge il periodo di tre mesi, la proroga deve essere richiesta al tribunale, che decide in composizione collegiale e valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Le ulteriori e successive proroghe sono date dal giudice per le indagini preliminari. Al raggiungimento di ogni successivo termine trimestrale, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, alle condizioni previste dal presente comma.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal tribunale, che decide in composizione collegiale, per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nei comma 1, con decreto motivato di un giudice delegato dal presidente del collegio che ha autorizzato le operazioni. Al raggiungimento di ogni termine trimestrale dall'inizio delle operazioni, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, che valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Il giudice delegato può essere sostituito solo per gravi ragioni, con provvedimento del presidente del collegio, che deve essere immediatamente comunicato al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice, con decreto motivato, per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.»;
f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione o di proroga, trasmette al giudice competente, anche in copia, tutti gli atti di indagine indicati nella richiesta nonché tutti gli altri atti di indagine compiuti ritenuti utili ai fini della decisione.
5-ter. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Le operazioni possono essere prorogate fino ai termini di durata massima delle indagini preliminari. Al decreto che proroga le operazioni si applicano le disposizione del comma 1, ultimo periodo.
5-quater. Il pubblico ministero procede alle operazioni avvalendosi della polizia giudiziaria e può procedervi anche personalmente, Nel decreto con il quale dispone

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l'intercettazione, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.
5-quinquies. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.».
g) all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9».
h) L'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni, è abrogato».
1. 399. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Subemendamenti all'emendamento 1.400.

All'emendamento 1. 400, alla lettera a), capoverso 1, sostituire le parole da: al tribunale fino a: collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.
0. 1. 400. 20. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

All'emendamento 1. 400, alla lettera a), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.
0. 1. 400. 21. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Alla lettera a), capoverso 1, le parole da: la richiesta fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: Il pubblico ministero che procede dà notizia della richiesta al procuratore della repubblica il quale, in caso di dissenso, deve esprimere un parere motivato. In tal caso il pubblico ministero, qualora ritenga di non desistere, trasmette al tribunale la richiesta allegando il parere negativo del procuratore della repubblica.
0. 1. 400. 2. Di Pietro, Palomba.

All'emendamento 1. 400, capoverso 1, sopprimere la lettera b).
0. 1. 400. 22. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Alla lettera a), capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
le utenze sono intestate o in uso a soggetti indagati ovvero sussistano concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede.
0. 1. 400. 13. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

All'emendamento Costa 1. 400, lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole da: che, sulla base alle parole: medesimi fatti con le seguenti: quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività di indagine.
0. 1. 400. 70. Il Relatore.

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All'emendamento 1. 400, alla lettera c), capoverso 3, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
0. 1. 400. 23. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

All'emendamento 1.400, lettera c), capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ulteriori proroghe di 15 giorni possono essere concesse qualora le operazioni di cui al comma 1 stiano raccogliendo elementi essenziali ai fini dell'accertamento del reato o l'interruzione cagionerebbe pregiudizio alle esigenze investigative.
0. 1. 400. 25. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Alla lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tutte le proroghe sono disposte con provvedimento monocratico di un giudice componente del collegio che ha autorizzato le operazioni, all'uopo delegato dal presidente del collegio. Il giudice delegato alle proroghe provvede per tutta la durata delle operazioni e può essere sostituito con provvedimento motivato del presidente del collegio.
0. 1. 400. 14. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Alla lettera d), capoverso 3, secondo periodo, dopo la parola: emerge inserire la seguente: oggettivamente.
0. 1. 400. 80. Sisto.

All'emendamento 1.400, lettera e), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:
3-ter. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
3-ter.1. Nei casi di cui al comma 3-ter, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 3-ter. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.
3-ter.2. Negli stessi casi di cui al comma 3-ter il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.
0. 1. 400. 27. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

All'emendamento 1.400, lettera f), alla lettera h-bis), sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:
5-bis. Nel corso delle indagini preliminari i dati relativi al traffico telefonico,

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necessari all'accertamento del reato, sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
0. 1. 400. 28. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Alla lettera e), capoverso 3-ter, dopo le parole: di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, sono inserite le seguenti: 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma e 600-quinquies del codice penale,.
0. 1. 400. 7. Di Pietro, Palomba.

All'emendamento 1.400, lettera e), capoverso 3-ter, dopo le parole: lettera a) aggiungere le seguenti: e 416 del codice penale.
0. 1. 400. 26. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Sostituire la lettera f), con la seguente:
f)
dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero vi procede direttamente ai sensi dell'articolo 256, per qualunque ipotesi di reato e senza necessità di autorizzazione del giudice. L'acquisizione dei dati può essere delegata soltanto ad ufficiali di polizia giudiziaria espressamente indicati nel provvedimento del pubblico ministero e non può essere oggetto di incarico attribuito a consulente tecnico.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.
0. 1. 400. 11. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera a) sostituire il capoverso 1 con il seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) sussistono gravi indizi di reato;
b) le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;
c) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.»;
b) alla lettera c), capoverso 2, terzo periodo, sostituire il periodo: «le operazioni

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previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati» con il seguente: «l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.»;
c) alla lettera d), sostituire il capoverso 3, con il seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i trenta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tuttavia, quando dalle indagini emerge che le operazioni di cui al comma 1 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede, e sono scaduti i termini indicati nel presente comma, il pubblico ministero può richiedere al tribunale ulteriori proroghe per periodi successivi di quindici giorni.»;
d) alla lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis;
e) alla lettera d), capoverso 3-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:
«3-ter. Quando le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui ai commi procedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato.»;
f) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di cui al comma 3-ter, l'autorizzazione è data quando sussistano sufficienti indizi e l'acquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole:, di immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso g), secondo comma, sopprimere le parole:, le immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso h), sopprimere le parole:, di immagini mediante riprese visive.
1. 400. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
a), capoverso, comma 1, sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale competente; sopprimere le parole:, a pena di inammissibilità; alla lettera b), sostituire le parole: le utenze sono intestate a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai medesimi fatti con le seguenti: le utenze sono a qualsiasi titolo utilizzate dall'indagato ovvero da soggetto diverso, quando sussiste fondato motivo di ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai fatti oggetto di indagine; sopprimere la lettera c) è soppressa; alla lettera d), sostituire le parole: i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi con le seguenti: i luoghi

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sono a qualsiasi titolo utilizzati dall'indagato ovvero da soggetto diverso; alla lettera d), sostituire le parole: che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte con le seguenti: quando sussiste fondato motivo di ritenere che in quei luoghi si realizzino atti o attività che; sopprimere il comma 1. 2;
b) alla lettera b) dopo le parole: si applicano sopprimere le seguenti:, in quanto compatibili con la valutazione indiziaria,.
c) alla lettera d) sostituire le parole: nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi con le seguenti: ulteriori proroghe, ciascuna fino a quindici giorni, per tutta la durata delle indagini preliminari; sopprimere i capoversi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
1. 401. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole da: la richiesta fino alla fine del periodo, con le seguenti: Il pubblico ministero che procede dà notizia della richiesta al procuratore della repubblica il quale, in caso di dissenso, deve esprimere un parere motivato. In tal caso il pubblico ministero, qualora ritenga di non desistere, trasmette al tribunale la richiesta allegando il parere negativo del procuratore della repubblica.
1. 410. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: o del magistrato appositamente delegati. aggiungere le seguenti: La richiesta non può contenere, a pena di inammissibilità, riferimenti ad atti o fatti non direttamente attinenti ai fatti per i quali la richiesta è presentata ovvero relativi a soggetti assolutamente estranei ai fatti stessi ovvero comunque manifestamente irrilevanti rispetto alla finalità della richiesta stessa.
1. 412. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, terzo periodo sostituire le parole: da ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti fino a: devono essere espressamente e analiticamente indicati con le seguenti: vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
1. 413. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) con le seguenti:
a)
sussistono gravi indizi di reato;
b) l'intercettazione di una determinata utenza ovvero la ripresa visiva di comportamenti comunicativi in un determinato luogo è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
1. 418. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, sopprimere le lettere c), d) ed e).
1. 420. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti con le seguenti: quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che

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possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività d'indagine.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
alla lettera c)
sostituire le parole: «che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede» con le seguenti: «quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività d'indagine».
alla lettera d), sostituire le parole: «che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti» con le seguenti: «quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività d'indagine».
1. 701. Il Relatore.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, alla lettera b), sopprimere le parole risultino a conoscenza dei fatti per i quali si procede.
1. 429. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), sopprimere capoverso 1.1.
1. 435. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1.2, sostituire la parola: tribunale, con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente: alla lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera a), capoverso 1.1, sostituire la parola: tribunale, con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera c), capoverso 2 sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera d), capoverso 3, sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera d), capoverso 3, 3-bis, 3-ter, sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
1. 438. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1.2, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
* 1. 439. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1.2 sostituire le parole: fino a quel momento compiuti con le seguenti: necessari per la valutazione della richiesta.
1. 442. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le operazioni previste dall'articolo 266 possono essere nuovamente disposte nel corso delle indagini, anche dopo il deposito di cui al comma 4 dell'articolo 268, e secondo le modalità previste dal presente articolo, quando, da altre risultanze di indagine diverse dalle intercettazioni effettuate, emerge la sussistenza dei medesimi elementi che consentono l'effettuazione delle operazioni stesse.
1. 443. Di Pietro, Palomba.

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Al comma 11, lettera b), sostituire il primo capoverso con il seguente:
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
1. 702. Il Relatore.

Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: 192, commi 3 e 4.
1. 446. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera c), capoverso 2, sostituire le parole: che va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, con le seguenti: che va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al giudice indicato nel comma 1. Il giudice,.
1. 452. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: fino a quindici giorni anche non continuativi.
1. 465. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3, ultimo periodo, sostituire le parole: fino a 15 giorni, anche non continuativi con le seguenti:. Ulteriori proroghe possono essere autorizzate entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.
1. 466. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, sostituire le parole: per non oltre tre giorni con le seguenti: fino al termine delle indagini preliminari.
1. 571. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, sostituire le parole: per non oltre tre giorni con le seguenti: per non oltre 20 giorni.
1. 572. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il precedente capoverso si applica per tutte le richieste di proroga.
1. 578. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avere preso cognizione degli atti relativi alla richiesta di autorizzazione delle operazioni di cui al comma 1, non costituisce per i componenti del collegio causa di incompatibilità né per altre pronunce sulle proroghe, né per altri giudizi in merito allo stesso procedimento in qualunque stato e grado di esso.
1. 579. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, sostituire le parole: le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie con le seguenti: l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione all'accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma e 600-quinquies del codice penale, nonché.
1. 583. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, dopo le parole: 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti:, all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti).
1. 590. Realacci, Granata, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Frassinetti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Murgia, Rampi, Viola, Zamparutti,

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Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, dopo le parole: 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti:, 423-bis (incendio boschivo) del codice penale.
1. 591. Realacci, Granata, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Frassinetti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Murgia, Rampi, Viola, Zamparutti, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, aggiungere le seguenti: 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 del codice penale.
1. 585. Rao, Vietti, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Al comma 11, lettera d), al capoverso 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Se le indagini sono in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di minaccia col mezzo del telefono, di un delitto di cui all'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228, di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 5, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 238, si applica quanto previsto dal comma 3-ter.
1. 588. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, lettera d), capoverso 4, dopo le parole: attinenti al procedimento inserire le seguenti: esclusi quelli che possono riguardare altri e diversi filoni di indagine coperti dal segreto istruttorio.
1. 179. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, lettere c), d) ed e), sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra, con la seguente: giudice.
1. 165. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Al comma 12, lettera d), capoverso 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le parti hanno diritto di avere copia dei verbali e dei decreti.
1. 187. Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 12, lettera d), capoverso 6-bis, sostituire le parole: attinenti al procedimento con le seguenti: previa valutazione del PM ai sensi degli articoli 130 e 130-bis.
1. 180. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, lettera e), capoverso 7 sopprimere le parole: qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere.
1. 185. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 14.
* 1. 191. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 14.
* 1. 193. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

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Al comma 14, sostituire il capoverso 1 con il seguente:
1. 1 risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 266.
1. 312. Ferranti, Andrea Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, sostituire il capoverso 1 con il seguente: I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche.
1. 650. Contento.

Al comma 14, lettera d), capoverso, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a) del presente codice, aggiungere le seguenti: dei reati contro la Pubblica Amministrazione,.
1. 293. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Subemendamenti all'emendamento 1.310.

All'emendamento Costa 1.310 sostituire le parole: dei delitti in materia ambientale con le seguenti: del delitto in materia ambientale relativo alle attività organizzate per il traffico illecito di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
0. 1. 310. 1. Contento.

Dopo le parole da: dei delitti in materia ambientale e aggiungere le seguente: di tutti i delitti per i quali sono ammesse le intercettazioni.
0. 1. 310. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: nonché per l'accertamento inserire le seguenti: dei delitti in materia ambientale e.
1. 310. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole da: nonché a disposte con le seguenti: nonché per l'accertamento dei delitti contro la pubblica amministrazione e di quelli previsti dagli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma 600-quinquies, 629, primo comma, 644, 648-bis, del codice penale.
1. 194. Ria, Vietti, Rao, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

All'articolo 1, comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies del codice penale con le seguenti: 600-quinquies, 624, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, 624-bis, 628 primo e secondo comma, 629 primo comma, del codice penale, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 anche quando non ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 80 del citato decreto.
1. 192. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 14, capoverso 1, sostituire le parole: e 600-quinquies del codice penale con le seguenti: 600-quinquies e 644 del codice penale.
1. 652. Contento.

Pag. 31

Al comma 16, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, al fatto venga attribuita una diversa qualificazione giuridica che fosse prefigurabile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo.
1. 322. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 19.
1. 326. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 26.
* 1. 339. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 26.
* 1. 337. Di Pietro, Palomba.

Al comma 26, capoverso comma 2, sostituire le parole: dal presidente della Corte d'appello con le seguenti: del giudice.
1. 338. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 26.
* 1. 331. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 26, capoverso 2, sopprimere le parole: particolarmente rilevante.
1. 332. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 27.
* 1. 340. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 27.
* 1. 341. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 27, sopprimere la lettera b).
* 1. 359. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 27, sopprimere la lettera c).
** 1. 358. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Al comma 27, sopprimere la lettera c).
** 1. 354. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:
Nella rubrica del capoverso «Art. 616-bis» premettere «Uso di».
Al capoverso «Art. 616-bis,» secondo comma, lettera b), dopo la parola: «sono» aggiungere la seguente: «legittimamente».

Pag. 32

Al capoverso Art. 616-bis all'articolo 616-bis, secondo comma, lettera c) sopprimere le parole: appartenenti all'ordine professionale.
1. 343. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 27, lettera e), capoverso: Art. 616-bis, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: fino a un anno o con la multa da euro 300 a euro 3.000.
1. 353. Di Pietro, Palomba.

Subemendamenti all'emendamento 1.351.

Sostituire le parole: fino a tre anni con le seguenti: fino a un anno o con la multa da euro 300 a euro 3.000.
0. 1. 351. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera e), capoverso Art. 616-bis, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: fino a tre anni.
1. 351. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 27, lettera c) capoverso Art. 616-bis, primo comma, sostituire le parole: senza il consenso degli interessati, con la seguente: illecito.

Conseguentemente al medesimo capoverso dopo le parole: La punibilità è, inserire la seguente: comunque.
1. 352. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c), capoverso Art. 616-bis, lettera a), dopo la parola: sono; aggiungere le seguenti: effettuate al fine di essere.
1. 348. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 27, lettera c), capoverso Art. 616-bis, primo comma, lettera a), dopo la parola: controversia sono aggiunte le seguenti: ovvero sono state eseguite allo scopo di essere utilizzate in tale ambito.
1. 651. Contento.

Al comma 27, lettera c), capoverso Art. 616-bis, secondo comma alla lettera c), sopprimere le parole: da giornalisti appartenenti all'ordine professionale.
1. 356. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 27, lettera c), capoverso Art. 616-bis, secondo comma dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis)
quando il soggetto ritenga utile conservare la documentazione relativa alle riprese o registrazioni di cui al primo comma per l'eventualità della loro utilizzazione nelle situazioni di cui alle precedenti lettere o per altra finalità, anche privata, socialmente apprezzabile.
1. 355. Di Pietro.

Sopprimere il comma 28.
1. 364. Di Pietro, Palomba.

Al comma 28, sopprimere il capoverso: Art. 25-undecies.
1. 361. Ria, Vietti, Rao, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Al comma 28, sopprimere il capoverso: Art. 25-undecies.
1. 366. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Pag. 33

Al comma 28, capoverso Art. 25-decies dopo le parole: si applica all'ente, inserire le seguenti: in deroga all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, e sostituire le parole: fino a 500 quote con le seguenti: fino a 100, nonché, al capoverso 25-undecies sostituire le parole: da cento a trecento quote con le seguenti: da dieci a cento quote.
1. 363. Di Pietro, Palomba.

Subemendamenti all'emendamento 1.362.

Sostituire le parole: da 50 a 200 quote, con le seguenti: in deroga all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, e sostituire le parole: fino a 500 quote con le seguenti: fino a 100, nonché, al capoverso 25-undecies sostituire le parole: da cento a trecento quote con le seguenti: da dieci a cento quote.
0. 1. 362. 1. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1, comma 28, capoverso Art. 25-undecies, comma 1, sostituire le parole: da cento a trecento quote con le seguenti: da cinquanta a duecento quote.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 28, capoverso Art. 25-undecies, comma 2, sostituire le parole: da cento a duecento quote con le seguenti: da cinquanta a cento quote.
1. 362. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 29, capoverso dopo le parole, ovunque ricorrano: per via telematica inserire le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 e nella lettera e), e dopo le parole: per via telematica inserire le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
1. 369. Di Pietro, Palomba.

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: siti informatici fino a: accesso al sito con le seguenti: giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche.

Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera
d): sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma con le seguenti: giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, e sesto comma; e le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma con le seguenti: giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, quinto e sesto comma;
alla lettera e), capoverso, sostituire le parole: delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, con le seguenti: dei giornali quotidiani o periodici di cui al quarto comma.
1. 368. Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 31.
* 1. 378. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 31.
* 1. 379. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 31.
* 1. 371. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Pag. 34

Al comma 31, sopprimere il capoverso 4-bis.
1. 950 (ex 0. 1. 378. 10). Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Al comma 31, capoverso 4-bis sostituire le parole da: allorché fino a: parlamentare con le seguenti: allorché le intercettazioni siano finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali e non sussiste il carattere imprevisto dell'interlocuzione.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il capoverso 4-ter.
1. 374. Di Pietro, Palomba.

Al comma 31, capoverso 4-bis sostituire le parole da: allorché fino a: parlamentare con le seguenti: allorché le intercettazioni siano finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali e dette intercettazioni non siano casuali né fortuite.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il capoverso 4-ter.
1. 377. Di Pietro, Palomba.

Al comma 31, capoverso 4-bis sostituire le parole da: da qualsiasi fino a: indirettamente con le seguenti: la direzione dell'atto di indagine è volta, in concreto,.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 4-ter.
1. 373. Di Pietro, Palomba.

Al comma 31, capoverso 4-bis sopprimere le parole:, anche indirettamente,.
1. 704. Il Relatore.

Al comma 31, capoverso 4-bis aggiungere in fine il seguente periodo: La presente disposizione non si applica quando vi sia la semplice conoscenza dei rapporti tra la persona intercettata ed il parlamentare.
1. 375. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 32.
* 1. 384. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 32.
* 1. 383. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 32.
* 1. 380. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 32, articolo 6-bis sopprimere il secondo periodo.
* 1. 381. Di Pietro, Palomba.

Al comma 34 aggiungere infine i seguenti periodi: L'efficacia del decreto di cui al presente comma è sospesa fino all'espressione da parte delle Camere, cui esso viene trasmesso tempestivamente, di parere motivato. Le Camere si esprimono nel termine di 15 giorni.
1. 387. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Pag. 35

Sostituire il comma 35 con il seguente:
35. Al fine di contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, con proprio decreto da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce procedure centralizzate per il noleggio periodico delle attrezzature necessarie alle operazioni di intercettazione, nonché per l'assegnazione alle Procure della Repubblica richiedenti. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.
1. 388. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 36.
1. 389. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 38.
* 1. 900. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 38.
* 1. 390. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 38 sostituire il capoverso h-bis) con il seguente:
«h-bis)
l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di soggetti estranei all'indagine e manifestamente irrilevanti a fini processuali».
1. 391. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sostituire i commi 39, 40 e 41 con il seguente:
39. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
1. 394. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 39.
1. 392. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 39 con il seguente:
39. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
1. 395. Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sostituire il comma 39 con il seguente:
39. Le disposizioni della presente legge non si applicano in nessun caso ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano a trovare applicazione fino al termine del procedimento le disposizioni precedentemente vigenti. Di conseguenza, il comma 42 è soppresso.

Conseguentemente, sopprimere i commi 40, 41 e 42.
1. 393. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

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Sopprimere il comma 40.
1. 396. Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Al comma 41 sostituire le parole: decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge con le seguenti: non prima di tre anni e comunque all'esito della completa informatizzazione del processo penale e dell'adeguamento della pianta organica dei magistrati ordinari e del personale giudiziario.
1. 397. Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

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ALLEGATO 2

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il capoverso a) con il seguente:
a)
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli»;
b) sostituire il capoverso b) con il seguente:
b)
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se risulta esercitata l'azione penale nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero se essi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento»;
c) sostituire il capoverso c) con il seguente:
c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Dell'esercizio dell'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che gli indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario».
1. 8. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.
(approvato)

All'emendamento 1.800 aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente al comma 12, lettera a), capoverso 6-ter, primo periodo, dopo la parola: fissa inserire le seguenti:, entro e non oltre quarantacinque giorni,
0. 1. 800. 2. (nuova formulazione) Vietti, Rao, Ria, Ferranti, Di Pietro, Costa, Brigandì.
(approvato)

All'emendamento 1.800 aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente al comma 28, capoverso articolo 25-undecies, comma 2, dopo le parole: 684 del codice penale aggiungere le seguenti: relativamente alle intercettazioni ritenute irrilevanti dal pubblico ministero o dal giudice e inserite nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale.
0. 1. 800. 70. Il Relatore.
(approvato)

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All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 10, capoverso Art. 266, è aggiunto in fine il seguente comma
:
«2-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 329-bis, la documentazione e gli atti relativi alle operazioni indicate nel presente articolo sono sempre coperti dal segreto fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-ter. Tuttavia, qualora essi siano utilizzati nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 268-bis, si applica l'articolo 329».

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso;

Conseguentemente, al comma 12, capoverso 6-bis, dopo le parole: attinenti al procedimento, aggiungere le seguenti:, tranne che nei casi di cui all'articolo 268-bis,.

Conseguentemente, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
12-bis. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«268-bis. (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). 1. Il pubblico ministero, quando deve presentare al giudice una richiesta di misura cautelare basata sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini. La trascrizione è eseguita, anche per riassunto, dalla polizia giudiziaria o dal consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 359. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi e i dati comunque idonei a identificare soggetti estranei alle indagini siano espunti dalla trascrizione delle conversazioni.
2. Il giudice provvede sulla richiesta indicando le conversazioni rilevanti ai fini della decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1. Dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, commi 6 e 8, in quanto compatibili.
3. Il pubblico ministero, quando adotta uno dei provvedimenti indicati negli articoli 244 e seguenti, basato sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 4. Il giudice e il pubblico ministero, quando provvedono ai sensi del presente articolo, possono disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto se il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte.».

Conseguentemente, dopo il comma 12-bis, è inserito il seguente:
12-ter. Dopo l'articolo 268-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«268-ter. (Ascolto e acquisizione delle conversazioni dopo la conclusione delle indagini preliminari). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, e può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. 3. Per la

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trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, comma 3.».
1. 800.Il Governo.
(approvato)

Alla lettera a), capoverso 1, sostituire al lettera b) con la seguente:
b)
le utenze sono intestate o in uso a soggetti indagati o sussistano concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede.
0. 1. 400. 13. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra, Di Pietro, Palomba.
(approvato)

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera a) sostituire il capoverso 1 con il seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) sussistono gravi indizi di reato;
b) le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;
c) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.»;
b) alla lettera c), capoverso 2, terzo periodo, sostituire il periodo: «le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati» con il seguente: «l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.»;
c) alla lettera d), sostituire il capoverso 3, con il seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i trenta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tuttavia, quando dalle indagini emerge che le operazioni di cui al comma 1 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede, e sono scaduti i termini indicati nel presente comma, il pubblico ministero può richiedere al tribunale ulteriori proroghe per periodi successivi di quindici giorni.»;
d) alla lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis;
e) alla lettera d), capoverso 3-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:
«3-ter. Quando le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui ai commi procedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato.»;

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f) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di cui al comma 3-ter, l'autorizzazione è data quando sussistano sufficienti indizi e l'acquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole:, di immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso g), secondo comma, sopprimere le parole:, le immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso h), sopprimere le parole:, di immagini mediante riprese visive.
1. 400. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.
(approvato)

All'emendamento Costa 1.151 sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.
* 0. 1. 151. 4. Il Relatore.
(approvato)

All'emendamento 1.151 sostituire le parole: indicati nell'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.
* 0. 1. 151. 12. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Di Pietro, Palomba.
(approvato)

Al comma 10, capoverso, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati nell'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
1. 151. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.
(approvato)

Al comma 11, lettera b), sostituire il primo capoverso con il seguente: 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
1. 702. Il Relatore.
(approvato)

All'emendamento Costa 1.310 sostituire le parole: dei delitti in materia ambientale con le seguenti: del delitto in materia ambientale relativo alle attività organizzate per il traffico illecito di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
0. 1. 310. 1. Contento.
(approvato)

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: nonché per l'accertamento inserire le seguenti: dei delitti in materia ambientale e.
1. 310. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.
(approvato)

Al comma 27, lettera e), capoverso Art. 616-bis, primo comma, sostituire le parole:

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da sei mesi a quattro anni con le seguenti: fino a tre anni.
1.351. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.
(approvato)

All'articolo 1, comma 28, capoverso Art. 25-undecies, comma 1, sostituire le parole: da cento a trecento quote con le seguenti: da cinquanta a duecento quote.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 28, capoverso Art. 25-undecies, comma 2, sostituire le parole: da cento a duecento quote con le seguenti: da cinquanta a cento quote.
1. 362. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.
(approvato)

Al comma 31, sopprimere il capoverso 4-bis.
1.950 (ex 0. 1. 378. 10). Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.
(approvato)

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ALLEGATO 3

5-02811 Rampi: Sulle condizioni di sicurezza del carcere di Novara

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel dare riscontro all'interrogazione dell'onorevole Rampi, non posso non rammentare quanto già riferito, il 26 maggio ultimo scorso, in occasione della risposta all'interrogazione n. 5-02803 dell'onorevole Nastri concernente, anch'essa, la situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani e, in particolare, le criticità, che connotano l'istituto di Novara.
Il recente episodio di violenza verificatosi presso l'istituto in questione, scaturito da una lite tra due detenuti che si trovavano presso il campo sportivo, ha determinato, in considerazione del concreto svolgersi dei fatti, il trasferimento ad altra sede del detenuto che aveva dato causa ad esso, nonché la denuncia di questi alla locale Procura della Repubblica per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, percosse e lesioni personali.
Ad ogni buon conto, proprio al fine di contenere siffatti deprecabili incidenti, nello scorso mese di aprile è stata avviata, dal competente Ufficio ispettivo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in collaborazione con la Direzione Generale dei detenuti e trattamento, un'attività di, monitoraggio e di analisi relativa ai fenomeni auto ed etero aggressivi dei ristretti in considerazione del fatto che, talvolta, detti episodi possono sfociare in manifestazioni di violenza verso gli operatori penitenziari, chiamati ad intervenire per riportare l'ordine e la sicurezza all'interno delle strutture.
Con riferimento, poi, ai contrasti di natura sindacale evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo, voglio segnalare che il Provveditore regionale, per cercare di instaurare un clima operativo più sereno all'interno dell'istituto di Novara, ha partecipato ai diversi incontri tra le organizzazioni sindacali e la Direttrice della struttura, garantendo l'attuazione degli impegni assunti da quest'ultima.
In linea più generale, peraltro, voglio ricordare che la situazione di sovraffollamento e di carenza di organico che caratterizza l'istituto penitenziario di Novara dipende, in massima parte, da una condizione congiunturale sfavorevole che interessa molti istituti penitenziari del Paese.
Tali problematiche sono acuite da due fattori fondamentali e cioè dalla crescita costante della popolazione detenuta e dalla mancata integrazione della dotazione organica che, determinata con decreto legislativo 146/2000 in 45.121 unità, presenta, allo stato, una carenza di circa. 5.000 unità.
Ad ogni buon conto, si comunica che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'intento di migliorare la qualità della vita dei detenuti, senza, però, vanificare le ineludibili esigenze di sicurezza, ha di recente diramato una circolare contenente indirizzi e linee operative di carattere generale per una più funzionale organizzazione della vita carceraria.
In particolare, è stato richiesto ai Provveditori regionali di razionalizzare l'uso dei locali detentivi anche attraverso l'individuazione di strutture a «gestione aperta», (idonee ad ospitare i soggetti di minore pericolosità sociale) per compensare i minori spazi destinati alle camere di detenzione con una maggiore protrazione della permanenza all'aperto ed una più consistente offerta trattamentale.

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Nella medesima prospettiva, sono state predisposte anche delle direttive per i Direttori d'istituto, che sono stati invitati a prestare la dovuta attenzione al regolare svolgimento dei servizi in favore della popolazione detenuta, proprio per evitare il verificarsi di ulteriori compressioni di quegli «spazi vitali», previsti per ridurre i disagi indotti dal sovraffollamento.
Si fa presente, peraltro, che per le situazioni più compromesse e difficili, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria provvede ad intervenire, sia a livello regionale che centrale, con periodici interventi deflattivi, finalizzati a ridistribuire la popolazione detenuta in ragione degli spazi effettivamente disponibili, tenendo conto, ove possibile, delle legittime aspirazioni dei ristretti, delle loro condizioni di salute e del generale principio della territorialità della pena.
In tal senso, si comunica che nel piano straordinario di edilizia penitenziaria sono stati inseriti numerosi interventi che, sicuramente, contribuiranno a migliorare la qualità, della vita dei detenuti, agevolando nel contempo le condizioni di lavoro del personale tutto.
Infatti, per fronteggiare quella che è stata definita una vera e propria emergenza penitenziaria, è stato predisposto il cosiddetto piano carceri, che prevede la costruzione di nuovi padiglioni in ampliamento di istituti esistenti, nonché la realizzazione di nuovi penitenziari che beneficeranno di un migliore meccanismo di controllo interno, da realizzare attraverso un maggiore ricorso all'informatica e all'elettronica, destinate a sostituire, in parte, l'utilizzo delle risorse umane.
Con specifico riferimento alla realizzazione di nuovi posti detentivi, va evidenziato che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010 il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stato nominato Commissario delegato per la situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sui territorio nazionale e, a tal fine, ha predisposto un apposito Piano di interventi che è stato approvato il 24 giugno ultimo scorso dai Comitato di sorveglianza, istituito con ordinanza, del Presidente dei Consiglio del 28 marzo 2010.
Ciò consentirà l'avvio della fase esecutiva del Piano carceri, e di realizzare il preciso obiettivo di far fronte, in tempi brevi, all'emergenza derivante dal sovraffollamento, coniugando il principio di certezza della pena con il suo fine rieducativo, tenuto conto, peraltro, della necessità di assicurare condizioni detentive accettabili, anche rispetto agli standard europei.
Quanto all'ulteriore problema evidenziato dall'interrogante, relativo alla carenza organico di polizia penitenziaria occorre preliminarmente precisare che negli istituti prestano servizio circa 36.000 unità di polizia penitenziaria (su 40 mila unità circa), mentre le restanti unità di personale svolgono la loro opera nelle altre strutture dell'Amministrazione che, seppur esulanti dal contesto prettamente penitenziario, sono però necessarie per il funzionamento della complessa macchina organizzativa dei Dipartimento, inteso nel suo complesso.
Proprio per far fronte alla situazione di difficoltà operativa evidenziata, la legge finanziaria ha consentito l'assunzione di 2.000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria nonché la possibilità di assumere (facendo un'eccezione al generalizzato blocco dei turn over) - negli anni 2010, 2011 e 2012 - personale di polizia penitenziaria nel limite del contingente di quello cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente.
Nel concludere, voglio evidenziare che il fine ultimo che il Governo mira ad attuare con l'intero progetto che ho descritto è la «stabilizzazione» del sistema penitenziario, che potrà contare, da qui a tre anni, su una capienza di circa ottantamila posti detentivi, tali da garantire non solo migliori condizioni di vita per le persone recluse, ma anche migliori condizioni lavorative per tutto il personale che presta la propria attività all'interno degli istituti.