CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 luglio 2010
356.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 22 LUGLIO 2010

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ALLEGATO 1

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge di conversione con i seguenti:

Articolo 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 1-bis.
(Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota pari al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;
b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;
c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;
e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di

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trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;
f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
g) coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78

Sostituire tutti gli articoli del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con i seguenti:

Titolo I
RISANAMENTO

Capo I
CONTRASTO EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Articolo 1.
(Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero).

1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.
2. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al comma l. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 2.
(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse).

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
«Art. 38. - (Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse). - 1. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2010, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente dovrà indicare gli

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elementi necessari alla compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'auto determinazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti che potranno trasmetterla on line con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.
4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione dei nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica viene notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.
7. Entro 30 giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'Ufficio documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.
8. L'Ufficio se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente procede ad una nuova rettifica a modifica della precedente dandogliene comunicazione.
9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al comma 7, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta come determinata in maniera sintetica con le procedure di cui ai commi precedenti.
10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte ad un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.
11. Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti l'ufficio può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intenda aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatto salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta sul reddito, elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che possa provare o giustificare le ragioni dello scostamento dei valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.
12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro 180 giorni dalla data del ricorso onde verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente viene considerata valida.
13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui dai commi 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla

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rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata della presente legge sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Le procedure sono le medesime di cui ai commi precedenti.

Articolo 3.
(Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge di conversione, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 4.
(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle entrate).

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 5.
(Contrasto ai fenomeni delle società di comodo delle imprese «apri e chiudi», delle imprese in perdita «sistematica» e dei «paradisi fiscali»).

1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto

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principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri già previsti dall'articolo 2 e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
3. Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
4. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta.
5. Anche ai fini di cui al comma 4, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dichiarati non riconosciuti i costi basati su documenti contabili provenienti da Paesi, già ricomparsi nella black list dell'Ocse, e con i quali non sia stato stipulato dal governo italiano un accordo per la lotta all'evasione fiscale e la conseguente disponibilità delle autorità del Paese in questione a dare tempestiva richiesta a tutte le informazioni richieste dal governo italiano anche su conti bancari intrattenuti con cittadini o imprese operanti sul territorio italiano.

Articolo 6.
(Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

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Capo II
DISPOSIZIONI FISCALI E MAGGIORI ENTRATE

Articolo 7.
(Inserimento delle Stock option ed emolumenti variabili nella base imponibile dell'Irpef).

1. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto definisce le modalità attuative del presente articolo.

Articolo 8.
(Ripristino della detrazione dall'ICI per l'abitazione principale).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2011.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

Articolo 9.
(Contenimento dell'uso degli strumenti derivati da parte di regioni ed enti locali).

1. Il divieto alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è valido per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Articolo 10.
(Riduzione deducibilità banche).

1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

Articolo 11.
(Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico).

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

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2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

Articolo 12.
(Imposta sulla pubblicità televisiva ed aumento del canone di concessione per le emittenti televisive nazionali).

1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive a carattere nazionale analogiche, digitali terrestre, via cavo oppure satellitari, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.
3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.
4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.
5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 5 per cento del fatturato».

Articolo 13.
(Disposizioni in materia di gestione dello spettro radioelettrico).

1. Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso saranno assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.
2. La base d'asta della procedure di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea.
3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ed i criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, di cui all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 6 giugno 2008, n. 101, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della Delibera n. 300/10/CONS a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2008 recante «Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre,

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con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.
4. È sempre consentito all'operatore di rete locale di fornire i propri servizi trasmissivi alle emittenti nazionali.

Articolo 14.
(Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio).

1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.
3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.
4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.
5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione dei comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
6. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di

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prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
7. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato «fondo». Il fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 di spettanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate, nell'ambito dei fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza dei fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III
RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA

Articolo 15.
(Trattamento pensionistico dei parlamentari nazionali e soppressione delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato).

1. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
2. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. I parlamentari comunicano agli uffici dell'organo cui appartengono l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3.
5. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio

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regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
6. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
7. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati dagli organi interessati, confluiscono in un apposito capitolo dell'entrata.

Articolo 16.
(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali).

1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso.»;
b) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato».

Articolo 17.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici).

1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».

Articolo 18.
(Trattamento economico dei parlamentari, modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e riduzione della indennità dei consiglieri regionali).

1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 4. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine

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mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.
2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.
3. Sono rimborsate ai membri dei Parlamento le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e di ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza. Le spese di cui al presente comma non possono in alcun modo essere rimborsate ai parlamentari cessati dal mandato.
4. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, nella misura massima di 2.000 euro mensili. Tale importo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso di inflazione programmato.
5. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.
6. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore a un importo di 2.000 euro mensili, da aggiornare ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».
7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedono, ad adeguare, ove necessario, la disciplina del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali e provinciali in modo che esso non superi il 70 per cento dell'importo dei trattamento percepito dai membri del Parlamento ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Articolo 19.
(Indennità e rimborsi dei ministri).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento.
2. Ai ministri, ai vice ministri e ai sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio in aggiunta a quanto loro spettante in quanto componenti della rispettiva Assemblea parlamentare.

Capo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 20.
(Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici).

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati

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al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.
3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

Articolo 21.
(Riduzione del numero dei ministri).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei dipartimenti retti da ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei ministri e dei dipartimenti retti da ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un ministro e a due dipartimenti per la durata della legislatura in corso.

Articolo 22.
(Riorganizzazione ed accorpamento delle province).

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.
2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite l'e province interessate.

Articolo 23.
(Soppressione delle comunità montane).

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato

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testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

Articolo 24.
(Soppressione dei consorzi di bonifica).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.
2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

Articolo 25.
(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi bacini imbriferi montani).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi.
2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire

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che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.
4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 26.
(Soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Le funzioni e i compiti svolti dalle ATO soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono attribuiti alle regioni.
3. Il personale che all'atto della soppressione delle ATO disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 27.
(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

1. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 abitanti»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».

Articolo 28.
(Unioni di comuni).

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella

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misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
3. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 29.
(Ricognizione enti regionali dotati di indirizzo politico).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in ciascuna Regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti locali dotati di indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare una difformità tra gli enti dotati di indirizzo politico esistenti e quelli menzionati nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla presente legge, ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. In tali casi, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente dei Consiglio dei ministri, assegna alle Regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre di una somma corrispondente ai mancati risparmi i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni.

Articolo 30.
(Chiusura delle sedi di rappresentanza delle regioni all'estero ed istituzione di un «Palazzo Italia» a Bruxelles).

1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
2. Per lo stesso fine di cui al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche comunitarie, coordina un progetto, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di una sede unica denominata «Palazzo Italia» sita in Bruxelles dove ubicare tutte le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione ed ottimizzare le risorse.
3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a

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statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro le date previste dal presente articolo, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

Articolo 31.
(Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli).

1. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
Art. 37. - (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;
b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia;
e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a un milione di abitanti.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».

Articolo 32.
(Modifiche all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali).

1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «un terzo, arrotondato aritmeticamente» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei

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comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 40 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 43 consiglieri».

Articolo 33.
(Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica).

1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.
2. I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali.
3. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento, delle loro finalità istituzionali.
4. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
5. Le regioni provvedono ad adeguare ai principi di cui al presente articolo le loro partecipazioni in società, fatte salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.

Articolo 34.
(Riduzione stipendi manager pubblici).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

Articolo 35.
(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).

1. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo

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periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza dei consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate.
2. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.
3. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1o luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle amministrazioni dello Stato e delle agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.

Articolo 36.
(Autovetture di servizio nelle amministrazioni pubbliche).

1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale, regionale e locale, con l'esclusione dei servizi di ordine pubblico ed emergenza, a decorrere dall'entrata in

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vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è così stabilita:
a) 10 autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun ministero con portafoglio, per i Comuni con oltre un milione di abitanti;
b) 5 autovetture per ciascun ministero senza portafoglio, per i Comuni con oltre 500.000 abitanti, per le Regioni;
c) 2 autovetture per i Comuni con oltre 250.000 abitanti e per le Province autonome;
d) una autovettura per i Comuni con oltre 100.000 abitanti e per ogni Provincia.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al precedente comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.
4. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 37.
(Soppressione di Difesa SpA).

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 27, 32, 33, 34, 35, e 36 sono abrogati;
b) al comma 28, le parole «anche avvalendosi della società di cui al comma 27» e «, anche avvalendosi dell'apposita società,» sono soppresse.

Articolo 38.
(Riduzione delle spese per sistemi d'arma).

1. Gli accantonamenti finanziari in essere a legislazione vigente presso il ministero delle attività produttive per programmi di elevato contenuto tecnologico destinati alle Forze armate nel triennio 2011-2013 non possono superare il limite del 2009 ridotto del 30 per cento.

Articolo 39.
(Riassegnazione delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite).

1. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo l, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.

Articolo 40.
(Soppressione della così detta «legge mancia»).

1. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato. I relativi importi, corrispondenti a disponibilità finanziarie non impegnate, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

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Articolo 41.
(Razionalizzazione delle procedure della Protezione civile).

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.
3. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
4. All'articolo 2, comma l, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «altri eventi che, per intensità ed estensione,» sono sostituite dalle seguenti: «altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,».
5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 2 aggiungere alla fine le seguenti parole: «fermi i poteri dell'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici e dell'Osservatorio sui lavori pubblici di cui agli articoli 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;
al comma 5-bis:
a) al penultimo periodo, le parole «e all'ISTAT» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge».

Articolo 42.
(Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici «Promo-Italia»).

1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «decreti legislativi di cui al comma 1» e le parole: «dai medesimi commi» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo comma».

2. Dopo l'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 1, della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché istituzione degli sportelli unici "Promo-Italia"). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e delle competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia di cui alla lettera a), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per

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la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, che subentra nelle funzioni dei seguenti enti, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato ai sensi della presente lettera:
1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);
2) Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
3) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST);
4) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);
5) FINEST Spa;
6) camere di commercio italiane all'estero;
7) istituti italiani di cultura all'estero;
b) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
c) adeguamento delle disposizioni legislative vigenti che regolano i singoli enti di cui alla lettera a) nell'ambito del quadro delineato dal decreto legislativo istitutivo del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero adottato ai sensi della medesima lettera;
d) riunificazione organizzativa e funzionale degli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, in base ai seguenti obiettivi:
1) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolare in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
2) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;
3) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;
4) realizzazione di attività di promozione e di diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;
5) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolare, di sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia", quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero. Previsione, altresì, che gli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" subentrano, sotto il profilo funzionale, agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICS, della INFORMEST, della FINEST Spa, delle camere di commercio italiane all'estero e degli istituti italiani di cultura all'estero, soppressi ai sensi della lettera a);
6) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative nonché alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e dei commercio internazionali;
7) assorbimento del personale degli enti di cui alla lettera a) nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione

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economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, istituito ai sensi della lettera a), in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito degli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" di cui al numero 5).

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma».

Articolo 43.
(Soppressione di ulteriori enti).

1. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge risultano altresì soppressi i seguenti enti:
1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;
2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;
3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;
4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;
5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;
6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;
7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;
8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;
9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;
10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;
11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;
12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;
13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;
14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;
15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;
16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;
17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;
18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;
19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;
20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;
21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;
22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;
23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;
24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;
25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;
26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Temi;
27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;
28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);

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29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);
30) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano (Salerno);
31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;
32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;
33) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Basso Toce» di Gravellona Toce (Novara);
34) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;
35) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Mella» di Brescia;
36) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Tesna superiore e affluenti» di Vicenza;
37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Toce» di Domodossola (Novara);
38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno» (Perugia);
39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia» di Campogalliano (Modena);
40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Tergola-Muson Vecchio» di Camposampietro (Padova);
41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria;

Articolo 44.
(Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni ed incremento delle risorse per le detrazioni fiscali per i carichi familiari e delle risorse del Fondo per l'occupazione).

1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di giuro, a decorrere dall'anno 2011, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di giuro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:
a) aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;
b) aumento delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di garantire ed estendere la fruibilità

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degli ammortizzatori sociali anche nei confronti dei lavoratori atipici.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1 a 3 in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 45.
(Riduzione dei trasferimenti alle imprese e riduzione del costo del lavoro dall'imponibile Irap).

1. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alle Ferrovie dello Stato s.p.a, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2011 fino a 2 miliardi e 750 milioni di euro.
2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione del presente articolo.
3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 46.
(Soppressione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina).

1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 102 «Conversione del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» sopprimere il comma 4-quater.
2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sopprimere i commi 203, 204 e 205.
3. Le risorse finanziarie che discendono dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale regionale e interregionale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.

Articolo 47.
(Utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del software a codice sorgente aperto).

1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.

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2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo di software liberi, in considerazione delle loro positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo I, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.
3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente.
5. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, del software a codice sorgente aperto. Qualora sia privilegiato il software a codice sorgente aperto, il fornitore dove necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche all'opportunità per la pubblica amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore elettronico in modo da adattarli alle proprie esigenze.
6. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un software non libero deve motivare analiticamente la ragione di tale scelta.
7. Dell'eventuale maggior spesa derivante dall'attuazione di una scelta non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con i Ministri competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.
9. Nello stesso termine di cui al comma 8 del presente articolo, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione adotta un regolamento recante la definizione dei criteri per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione nonché dei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali.
10. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 48.
(Intensificazione dei controlli in materia di invalidità).

1. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di

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trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
3. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile».

Titolo II
MISURE PER SOSTENERE I REDDITI DELLE FAMIGLIE, DEI LAVORATORI E DEI PENSIONATI

Capo I
MISURE A FAVORE DEI CITTADINI, DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE

Articolo 49.
(Aumenti delle detrazioni per carichi familiari).

1. A decorrere dal primo gennaio 2011, le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementati nel limite stabilito dal decreto di cui al comma 3, fino alla concorrenza di 4.400 milioni di euro annui.
2. Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera:
«b.1) Le detrazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica;».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 1.

Articolo 50.
(Restituzione del drenaggio fiscale a lavoratori e pensionati).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento al periodo di imposta 2010, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte

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sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi dei limiti di reddito sono arrotondati a 100 euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 2010.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono eccedere il limite massimo di spesa di 2.200 milioni di euro annui.
4. È soppresso l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69.

Articolo 51.
(Estensione degli ammortizzatori sociali ai collaboratori coordinati e continuativi).

1. A decorrere dall'anno 2011, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 1.400 milioni di euro annui per garantire ed estendere permanentemente un' indennità, in caso di fine lavoro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
b) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
c) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

2. L'indennità di cui al comma precedente è liquidità in un'unica soluzione pari a160 per cento e comunque non superiore a 20.000 giuro, del reddito lordo percepito l'anno precedente.
3. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2010 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle parti sociali e sentite le commissioni parlamentari competenti, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione del presente articolo.

Titolo III
MISURE A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ED IMPRESA A «CARTE ZERO»

Capo I
MISURE PER LO SVILUPPO DELLE PMI

Articolo 52.
(Cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di

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idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. La Cassa depositi e prestiti s.p.a predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici.

Articolo 53.
(Riduzione del costo del lavoro nell'imponibile Irap per le PMI).

1. All'articolo 11, comma 4-bis.l del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;
b) le parole «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti «euro 31.850».

Articolo 54.
(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma l, le parole: «L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo.».

Articolo 55.
(Agevolazione fiscale in favore della capitalizzazione delle società).

1. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo

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fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».

Articolo 56.
(Utili reinvestiti).

1. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

Capo II
IMPRESA A «CARTE ZERO»

Articolo 57.
(Finalità).

1. Il presente provvedimento, nel rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali dal titolo V della parte seconda della Costituzione, reca disposizioni finalizzate a semplificare gli oneri amministrativi relativi all'avvio delle attività imprenditoriali, nonché all'avvio delle attività economiche, individuate ai sensi dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché delle attività produttive di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere.

Articolo 58.
(Nuove disposizioni in materia di dichiarazione di inizio attività).

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Dichiarazione di inizio attività). - 1. Ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al responsabile dello sportello unico, ove presente, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui l'attività è svolta, previa delega espressa delle funzioni concorrenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nullaosta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o dei presupposti di legge ovvero di atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,

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alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea.
4. In caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività di cui al comma l, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera.
5. Qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse da quelle di cui al comma 1 ovvero attività relative alla produzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai o da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui al comma 2 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso, tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento.
6. L'amministrazione comunale può richiedere, per via telematica, informazioni o documentazione aggiuntiva relative a fatti, stati e qualità solo qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazione aggiuntiva non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi previsti dal comma 7.
7. Qualora l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione di una delle attività di cui al comma 1, adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione dei loro effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni.
8. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione dei parere. Della sospensione è data comunicazione, per via telematica, all'interessato.
9. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

Articolo 59.
(Disposizioni sanzionatorie).

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza

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dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 o della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 dei codice penale, aumentate fino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

Articolo 60.
(Controlli).

1. Nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rilevi un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività di cui all'articolo 58, può disporre contestualmente, con provvedimento motivato, la sospensione della prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provveda a conformare la propria attività alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.

Articolo 61.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. Al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 61, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui legge 20 maggio 1975, n. 164.
2. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposto nella misura del 30 per cento dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore.
3. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento di cui al comma 1 anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa è successivamente rimborsata al datore di lavoro.
4. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte dei datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, vi provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 62.
(Disposizioni finali).

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogata.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro, dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61.

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4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dall'articolo 59 della presente decreto-legge.
Dis.1.1.Borghesi, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Orlando, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Formisano, Monai, Mura, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera.

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ALLEGATO 2

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 1 A 20 DEL DECRETO-LEGGE

Al Titolo 1, premettere il seguente:

Titolo 01
SOSTEGNO AL REDDITO E ALL'OCCUPAZIONE

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Istituzione della "Dote fiscale per il nucleo familiare").

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3 dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:
"d-quater) le somme percepite ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis e dell'articolo 12-bis, comma 10.";
b) all'articolo 12, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui per i soggetti indicati al comma 1, lettere c) e d), nonché al comma 1-bis, trovi applicazione anche la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-bis, le detrazioni di cui ai medesimi commi 1 e 1-bis, spettano per una quota pari al rapporto tra il numero dei soggetti per i quali non si applica la predetta dote fiscale e quello dei soggetti di cui ai citati commi 1, lettere c) e d), e 1-bis.";
c) all'articolo 12, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Qualora la detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), spettante al genitore sia di importo superiore all'imposta lorda dello stesso, diminuita, nell'ordine, delle detrazioni eventualmente spettanti per il coniuge e per gli altri familiari ai sensi, rispettivamente, dei comma 1, lettere a), a-bis), b) e d), nonché delle detrazioni di cui agli articoli 13 e 16 è attribuita una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta così determinata. Se il genitore è titolare di redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), f) e l), ovvero di redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), la somma spettante è commisurata, rispettivamente, al periodo di lavoro ovvero di pensione nell'anno. Se il genitore è titolare di redditi di cui agli articoli, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l) la somma spettante è commisurata al rapporto tra il reddito complessivo e 13.598 euro. Qualora il genitore cui è attribuita la predetta somma è titolare oltre che dei redditi indicati nel secondo periodo anche di redditi indicati nel terzo periodo, lo stesso può utilizzare il rapporto di commisurazione più vantaggioso. La somma di cui al primo periodo non spetta ai genitori che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli indicati nel secondo e nel terzo periodo.";
d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - (Dote fiscale per il nucleo familiare). - 1. Ai fini del presente

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articolo compongono il nucleo familiare:
a) il contribuente;
b) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età inferiore a diciotto anni, ovvero, senza limite di età, se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al lavoro dalle competenti commissioni mediche nonché quelli nati da un precedente matrimonio del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se a questo affidati. In caso di affidamento congiunto o condiviso, i genitori stabiliscano, previo accordo, il nucleo familiare cui appartengono i figli;
d) i fratelli, le sorelle e i nipoti del contribuente o del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti di età se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al lavoro dalle competenti commissioni mediche, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.

2. Ai fini del presente articolo il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nonché dalle retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolare e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, dai redditi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. In presenza di uno o più figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nati dal 1o gennaio 2007, spetta una detrazione dall'imposta lorda, commisurata al reddito del nucleo familiare, riferito al periodo d'imposta precedente a quello per il quale sono richieste le detrazioni, e al numero dei componenti nella misura indicata nella tabella A allegata. Nel caso in cui siano presenti soggetti indicati ai commi 1, lettere c) e d), e 1-bis dell'articolo 12 nati prima del lo gennaio 2007, la dote spetta per una quota pari al rapporto tra il numero dei figli nati prima del 1o gennaio 2007 e il numero dei soggetti di cui ai citati commi 1, lettere c) e d), e 1-bis nell'articolo 12.
4. In caso di nuclei familiari nei quali sono presenti i familiari indicati nel comma 1, lettera d), la detrazione di cui al comma 3 spetta anche per ciascuno dei predetti familiari di età inferiore a 18 anni.
5. In caso di nuclei familiari in cui almeno un componente sia stato dichiarato totalmente e permanentemente inabile al lavoro dalle competenti commissioni mediche, la detrazione di cui al comma 3, aumentata del 35 per cento, spetta per ciascun soggetto di età inferiore a 18 anni nonché per ciascun soggetto inabile, indipendentemente dall'età.
6. Le detrazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, fermo restando che, in alternativa, possono essere richieste le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1998, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.
7. La detrazione di cui al comma 3 nonché quella di cui al comma 5 spettante per i figli inabili, è attribuita al genitore che la richiede ovvero, previo accordo tra i genitori, è ripartita tra gli stessi nella misura del 50 per cento. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario ovvero, previo accordo, è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione spetta al genitore nel cui nucleo familiare è compreso il figlio, in base all'accordo di cui al comma 1, lettera c).
8. La detrazione di cui al comma 4 spetta al contribuente cui siano stati affidati dagli organi competenti ai sensi di legge i familiari di cui al comma 1, lettera d).

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9. La detrazione di cui al comma 5, ad esclusione di quella spettante per i figli inabili, è attribuita al contribuente che la richiede ovvero, in presenza di familiari di cui al comma 1, lettera d) inabili, è attribuita al contribuente al quale i predetti familiari sono stati affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
10. Qualora la detrazione spettante ai genitori ovvero agli aventi diritto sia di importo superiore all'imposta lorda degli stessi, diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12, 13 e 16 è attribuita una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta così determinata. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), f) e l), nonché peri i titolari di redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), la somma spettante è commisurata, rispettivamente, al periodo di lavoro ovvero di pensione nell'anno. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l) la somma spettante è commisurata al rapporto tra il reddito complessivo e 13.598 euro. Qualora il soggetto cui è attribuita la predetta somma è titolare oltre che dei redditi indicati nel secondo periodo anche di redditi indicati nel terzo periodo, lo stesso può utilizzare il rapporto di commisurazione più vantaggioso. La somma di cui al primo periodo non spetta ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli indicati nel secondo e nel terzo periodo ovvero redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.";
e) all'articolo 24, comma 3, le parole: "Le detrazioni per carichi di famiglia non competono." sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 nonché la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-bis non competono.".

2. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), f) e i), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è fatta valere in ciascun periodo di pagamento. Per gli altri contribuenti è fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le modalità di erogazione della somma spettante ai sensi del citato articolo 12-bis, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le eventuali compensazioni tra l'erario e l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti dall'applicazione della disciplina della dote fiscale, anche con riferimento al suo primo anno di applicazione, nonché i criteri di calcolo che i sostituti d'imposta sono tenuti a seguire per porre in essere gli adempi menti connessi all'attribuzione della dote fiscale nel suo primo anno di applicazione.
3. Per i titolari di indennità di disoccupazione per i quali l'ammontare della somma spettante ai sensi del citato articolo 12-bis, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è rapportato ai giorni utili ai fini dell'indennità medesima, nonché per i possessori di redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro diversi dai soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la predetta somma è corrisposta direttamente dall'INPS.
4. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), f) e l), il sostituto d'imposta, all'atto delle operazioni di conguaglio, attribuisce, in luogo della dote fiscale di cui all'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato decreto n. 917 del 1986, nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo

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1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.
5. In sede di dichiarazione dei redditi, in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 e alle condizioni ivi previste, il contribuente che possiede redditi diversi da quelli del comma 4 del presente articolo può applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo decreto dei Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, se più favorevoli.
6. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12, 12-bis e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 sono riconosciute se il percipiente dichiara di averne diritto e indica annualmente le condizioni di spettanza. La detrazione di cui all'articolo 12-bis è riconosciuta, in via provvisoria, in base all'ammontare del reddito del nucleo familiare conseguito due anni prima, richiesto dal sostituto d'imposta al percipiente unitamente alla composizione del nucleo familiare e ai relativi codici fiscali e, in via definitiva, nel corso dei residui periodi di paga in base all'ammontare del reddito del nucleo familiare conseguito l'anno precedente, anch'esso richiesto dal sostituto d'imposta al percipiente unitamente alle eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare e dei relativi codici fiscali. In ciascun periodo di paga sono restituiti gli importi riconosciuti ai sensi del citato articolo 12-bis che non trovano capienza nelle ritenute determinate ai sensi dei precedenti periodi;";
b) nel terzo comma:
1) nel primo periodo, le parole: "articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "12, 12-bis, 13 e 16";
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La detrazione di cui all'articolo 16 del citato testo unico è riconosciuta se il percipiente dichiara di averne diritto e comunica gli estremi della registrazione del contratto di locazione. L'importo relativo alla detrazione di cui all'articolo 16 eventualmente eccedente l'imposta determinata in sede di conguaglio è restituito al percipiente a seguito delle predette operazioni. Il sostituto d'imposta attribuisce, in luogo della dote fiscale di cui all'articolo, 12-bis del citato testo unico, le detrazioni di cui all'articolo, 12 del medesimo testo unico nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.".

7. Ai fini dei recupero degli imponibili relativi alle detrazioni di cui agli articoli 12-bis e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, restituiti dal sostituto d'imposta al percipiente ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, lettera a), e terzo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e successive modificazioni, e dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza alcun limite di importo.

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8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Istituto nazionale previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di erogazione della somma spettante ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nonché le eventuali compensazioni tra l'erario e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale derivanti dall'applicazione della disciplina della dote fiscale, anche con riferimento al suo primo anno di applicazione.
9. Per i titolari di indennità di disoccupazione, per i quali l'ammontare della somma spettante ai sensi del citato articolo 12, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è rapportato ai giorni utili ai fini dell'indennità medesima, nonché per i possessori di redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, la predetta somma è erogata direttamente dall'INPS.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo recano oneri pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 1,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 2 miliardi di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 18, premettere il seguente:
Art. 018. - 1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33, 35 e 38, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 01.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 2,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante le seguenti disposizioni:
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
"Art. 2-bis. - (Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio). - 1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo, 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.
2. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni

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di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.
3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n.15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio".

Tabella A

Dote fiscale per il nucleo familiare
(importi annui)

1. Figlio minore oltre al genitore o ai genitori:
formula continua:
fino a 12.500 euro di reddito familiare: 2.550 euro;
da 12.501 a 61.700 euro di reddito familiare: 470+2.080* [1-(R-12.500)/49.200];
da 61.701 euro di reddito familiare: 470*[1-(R-61.700)/48.900]
l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 150 euro;
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

2. Figli oltre al genitore o ai genitori:
formula continua:
fino a 15.000 euro di reddito familiare: 4.900 euro;
da 15.001 a 67.600 euro di reddito familiare: 1.190+3.710* [1-(R-15.000)/52.600];
da 67.601 euro di reddito familiare: 1.190* [1-(R-67.600)/56.700]
l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 300 euro;
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

3. Figli oltre al genitore o ai genitori:
formula continua:
fino a 17.300 euro di reddito familiare: 7.200 euro;
da 17.301 a 79.400 euro di reddito familiare: 1.580+5.620*[1-(R-17.300)/62.100];
da 79.401 euro di reddito familiare: 1.580*[1-(R-79.400)/63.800]
l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 450 euro;
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

4. Figli oltre al genitore o ai genitori:
formula continua:
fino a 19.400 euro di reddito familiare: 10.400 euro;
da 19.401 a 81.500 euro di reddito familiare: 3.165+7.235* [1-(R-19.400)/62.100];
da 81.501 euro di reddito familiare: 3.165* [1-(R-81.500)/72.200]
l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 600 euro;
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

5. Figli oltre al genitore o ai genitori:
formula continua:
fino a 21.500 euro di reddito familiare: 13.000 euro;

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da 21.501 a 86.300 euro di reddito familiare: 4.505+8.495* [1-(R-21.500)/64.800] da 86.301 euro di reddito familiare: 4.505* [1-(R-86.300)/82.500]
l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 750 euro;
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.
1. 0. 1.Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Articolo 01.
(Tavolo straordinario per la riduzione e la riqualificazione della spesa pubblica).

1. Entro il termine di dieci giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è convocato un Tavolo straordinario tra il Governo, le regioni e le autonomie locali, composto dalle rappresentanze dei medesimi e finalizzato ad un accordo interistituzionale da stipularsi entro i successivi 45 giorni, al quale è affidato il compito di verificare i costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, al fine di individuare le misure di risparmio e riqualificazione della spesa pubblica e l'equa ripartizione tra i diversi livelli di governo, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio.
1. 0. 2.Favia, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2010, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, fino alla concorrenza degli oneri, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
1. 3.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, dopo le parole: Le autorizzazioni di spesa, inserire le seguenti: con esclusione di quelle relative alle regioni di cui all'obiettivo convergenza.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2010, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, fino alla concorrenza degli oneri, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatoria o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
1. 5.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, dopo le parole: le autorizzazioni di spesa inserire le seguenti: ad esclusione di quelle in conto capitale.

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Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio della Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2010, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, fino alla concorrenza degli oneri, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
1. 4.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, dopo le parole: Le autorizzazioni di spesa inserire le seguenti: ad eccezione di quelle aventi ad oggetto gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Conseguentemente:
all'articolo 20, comma l, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila con le seguenti: sono adeguate all'importo di euro mille;
all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro millecinquecento;
all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis.1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».
1. 1.Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definanziate aggiungere le seguenti:, fatte salve le risorse di cui all'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relative al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi e soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto

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del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 6.Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione si applica al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa con riguardo alle dotazioni finanziarie destinate alle spese rimodulabili non direttamente correlate all'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico e di formazione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'attività operativa e addestrativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
7-ter. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.
Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
Il Ministro e economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 8.Paladini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni dei Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
1. 7.Vitali.

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ART. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e aumento detrazioni per carichi di famiglia, nonché estensione della fruibilità degli ammortizzatori sociali dei lavoratori atipici).

1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 6 miliardi di euro annui, a decorre dall'anno 2011, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri, al netto dei risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 6.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:
a) aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari fino 3,2 miliardi di giuro;
b) aumento delle risorse dei Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 fino a 400 milioni di giuro al fine di garantire ed estendere la fruibilità degli ammortizzatori sociali anche nei confronti dei lavoratori atipici.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1 e 3 in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 3.Borghesi, Cambursano.

Sopprimere i primi tre periodi.
2. 17.Duilio, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Al comma 1, le parole: riduzione lineare del 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: riduzione lineare del 20 per cento per il solo anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:
a) il comma 1, lettera d), è soppresso;
b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Il saldo obiettivo di ciascuno comune con popolazione superiore a 5.000

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abitanti in termini di competenza mista equivale al pareggio.
1-ter. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, il saldo di cui al comma precedente è aumentato di una misura pari al 7,6 per cento della media della spesa totale calcolata con il metodo della competenza mista effettuata nel triennio 2006-2008 per il 2011 , del 12,3 per cento per il 2012 e del 9,8 per cento per il 2013.
2. 24.Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: Dalle predette riduzioni sono esclusi aggiungere le seguenti: le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa del Ministero degli affari esteri, di cui all'allegato 1,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 8.Tempestini, Parisi, Fassino, Maran, Barbi, Pistelli, Corsini, Narducci.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: dalle predette riduzioni sono esclusi aggiungere le seguenti: i finanziamenti in favore di Banche e Fondi internazionali, nonché i contributi destinati alla ricostituzione delle risorse in favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), preposta, nell'ambito della Banca Mondiale, all'aiuto dei paesi più poveri e indebitati a livello globale, nei limiti massimi di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 14.Barbi, Tempestini, Maran, Fassino, Pistelli, Corsini, Narducci.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: sono esclusi e prima di: il fondo ordinario delle università aggiungere le seguenti: le missioni di spesa denominate ordine pubblico e sicurezza dei Ministero dell'interno, dell'economia e finanze, delle

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infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e la missione di spesa denominata "Difesa e sicurezza dei territorio" dei Ministero della difesa.

Conseguentemente, all'allegato 1 apportare le seguenti variazioni:

Alla Tabella Ministero dell'interno, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2011: - 64.549.000;
2012: - 64.585.000;
2013: - 64.591.000.

Alla Tabella Ministero della difesa, missione 005. Difesa e Sicurezza del territorio apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2011: - 64.482.000;
2012: - 63.415.000;
2013: - 63.423.000.

Alla Tabella Ministero dell'economia e delle finanze, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2011: - 4.151.000;
2012: - 4.152.000;
2013: - 4.152.000.

Alla Tabella Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2011: - 8.528.000;
2012: - 7.164.000;
2013: - 7.522.000.

Alla Tabella Ministero delle politiche agricole e forestali, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2011: - 901.000;
2012: - 901.000;
2013: - 901.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 6.Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 1, al quinto periodo, dopo le parole: il fondo ordinario delle università aggiungere le seguenti: e degli enti pubblici di ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:
13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 03 punti percentuali.
13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del

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2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
13-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»;
b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
2. 2.Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle Università, inserire le seguenti: i fondi della missione di spesa del Dipartimento della pubblica sicurezza,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater.
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
2. 19.Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le seguenti: a potenziare le attività di promozione e

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diffusione della cultura italiana all'estero, a incrementare l'insegnamento della lingua e l'assistenza educativa, scolastica, e culturale dei lavoratori italiani all'estero,.

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affare esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:
euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 16.Narducci, Fedi, Garavini, Porta, Bucchino, Farina.

Al comma 1, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le seguenti: ai contributi volontari nell'ambito della partecipazione italiana ad organismi internazionali per la realizzazione di programmi in tema di diritti umani, nonché alla specifica attuazione degli impegni assunti a conclusione della revisione periodica universale del consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 2010,.

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:
euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 15.Corsini, Colombo, Barbi, Tempestini, Maran, Fassino, Pistelli, Narducci.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le seguenti: ai programmi di rinnovamento tecnologico, di potenziamento dei servizi informatici e telematici a distanza

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finalizzati alla realizzazione del cosiddetto «consolato digitale»,.

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:
euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dai rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 13.Garavini, Fedi, Narducci, Porta, Bucchino, Farina.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le seguenti: a garantire il contributo dello Stato al finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria,.

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:
euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 12.Barbi, Tempestini, Maran, Fassino, Pistelli, Corsini, Narducci.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le seguenti: al programma italiani nel mondo e alle politiche migratorie e sociali, per la tutela, l'assistenza dei connazionali e delle collettività italiane all'estero, dei cittadini dell'Unione Europea nei Paesi terzi e dei profughi italiani,.

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Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:
euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 11.Porta, Narducci, Fedi, Bucchino, Garavini, Farina.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le seguenti: a migliore funzionamento ed efficienza della rete diplomatico consolare,.

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:
euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 10.Porta, Narducci, Fedi, Bucchino, Garavini, Farina.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le seguenti: alla cooperazione allo sviluppo e alla gestione nelle sfide globali,.

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:
euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.

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Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 9.Barbi, Maran, Tempestini, Fassino, Pistelli, Corsini, Narducci.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le parole: alla difesa e alla sicurezza nazionale,.

Conseguentemente, nell'allegato 1, sono soppresse la tabella del Ministero dell'interno e quella del Ministero della difesa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 7.Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Al comma 1, al quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate inserire le seguenti: allo sviluppo e al riequilibrio territoriale,.

Conseguentemente, nell'Allegato 1, Ministero dello sviluppo economico, sopprimere la voce: 028 sviluppo e riequilibrio territoriale.

Conseguentemente, all'articolo, 55 , dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:
2-sexies. Sono stabilite nella misura dei 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

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c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis dei decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. 1.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche aggiungere le seguenti: nonché le risorse destinate al comparto difesa e sicurezza e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater.
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
2. 18.Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione si applica al Ministero della difesa con riguardo alle dotazioni finanziarie destinate alle spese rimodulabili non direttamente correlate allo svolgimento dell'attività operativa e

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addestrativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
2. 21.Fallica, Cicu.

All'Allegato 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la missione: 014 - Infrastrutture pubbliche e logistica.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 79, 581 milioni di euro per l'anno 2011 e a 180 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;
all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;
all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
b)
al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".
2. 23. Borghesi, Cambursano.

All'Allegato 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la missione: 013 - Diritto alla mobilità.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 231,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 280,432 milioni di euro per l'anno 2012 e a 233,432 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;
all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;
all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
«7-bis. 1 All'articolo 82; comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 dei 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

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d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».
2. 22.Monai, Borghesi, Cambursano.

All'allegato 1, voce: Ministero della giustizia, missione 006 Giustizia apportare le seguenti variazioni:
2011: - 47.404;
2012: - 48.096;
2013: - 48.096.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 4.Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

All'Allegato 1, voce: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sopprimere le missioni: 022 Istruzione scolastico, 023 Istruzione universitaria e 033 Fondi da ripartire.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
2. 20.Ghizzoni Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

All'Allegato 1, voce: Ministero dell'interno sopprimere la missione 007 - Ordine pubblico e sicurezza.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità

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applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 5.Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio).

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0;5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.
2. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.
3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) i comuni per 750 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, in considerazione del loro contributo, come certificato dai giudizio di parificazione della Corte dei conti, al riequilibrio della finanza pubblica, superiore anche nell'anno 2009 ai valori programmatici, attraverso la riduzione di cui al comma 2.»;

2) al comma 2, sostituire le parole da: sono ridotti di 1.500 milioni fino a: dall'anno 2012 con le seguenti:, salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per l'esenzione ICI prima casa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono ridotti di 750 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

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e al medesimo al comma 2, sostituire le parole da: secondo criteri fino a: secondo un criterio proporzionale con le seguenti: dal Ministro dell'interno in proporzione crescente rispetto al numero dei parametri obiettivi, di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009 per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, riscontrati per ciascun ente in allegato ai documenti di bilancio, e in proporzione decrescente alla condizione di ente sottodotato ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.;

3) al comma 3, dopo le parole: sono ridotti, nell'anno successivo, aggiungere le seguenti:, salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per esenzione ICI prima casa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
4) al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, per gli enti locali che non abbiano riscontrato nell'anno precedente alcuno dei parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009 per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari la riduzione dei trasferimenti non può essere superiore al cinque per cento, al netto di quello compensativo per l'esenzione ICI prima casa.;
5) al comma 9, sostituire le parole: nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente con le seguenti: assicurando il rispetto dei commi 557 e 557-bis, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
6) sopprimere il comma 10;
7) al comma 11, sostituire le parole: abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 con le seguenti: non abbiano riscontrato nell'anno 2009 alcuno dei parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009 per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari.;
8) al comma 13, dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: sottoposti al patto di stabilità interno;
e dopo le parole: 200 milioni aggiungere le seguenti: a parziale copertura della mancata compensazione del minore gettito ICI 2008 come determinato sulla base delle certificazioni prodotte dai comuni;
e dopo le parole: da ripartire con decreto del Ministro dell'interno sopprimere le parole da:, emanato fino a: patto di stabilità interno;
e all'ultimo periodo, sopprimere le parole: tra le entrate valide e, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Non sono altresì conteggiati ai fini del patto di stabilità interno le spese effettuate dai comuni per far fronte a interventi indifferibili e urgenti in ambito sociale a sostegno di minori, anziani e famiglie disagiate, per la sicurezza urbana, per la manutenzione di edifici scolastici e di immobili comunali ad uso pubblico, e per la salvaguardia idraulica e idrogeologica del territorio, nonché, a decorrere dall'anno 2011, i contributi erogati dai comuni alle scuole d'infanzia paritarie non statali nelle regioni in cui tali scuole coprono almeno il 55 per cento dell'offerta del servizio.;

9) sopprimere il comma 13-bis;
10) sopprimere il comma 14-bis;
11) al comma 15, sostituire le parole da: all'entrata del bilancio dello Stato a 200 milioni di euro annui con le seguenti: in un fondo del bilancio dello Stato appositamente istituito;
e, al medesimo comma 15, sopprimere le parole: per i finanziamenti di cui al comma 13-bis;

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12) al comma 16 sostituire le parole da: il comune di Roma sino a: per gli enti locali. Per con la parola: per;
13) sopprimere i commi da 25 a 32;
14) sopprimere il comma 33;
15) sopprimere il comma 33-
bis e, conseguentemente, al comma 33-ter apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole:
derivanti dai commi 14-ter e 33-bis con le seguenti: derivanti dal comma 14-bis;
b) alla lettera a) sopprimere le parole: di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis;
c) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante l'articolo 2-bis.
2. 03.Rubinato, Fogliardi, Strizzolo, Viola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione delle spese per sistemi d'arma).

1. Gli accantonamenti finanziari in essere a legislazione vigente presso il ministero delle attività produttive per programmi di elevato contenuto tecnologico destinati alle Forze armate nel triennio 2011-2013 non possono superare il limite del 2009 ridotto del 30 per cento.
2. 01.Di Stanislao, Evangelisti, Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Cinque per mille).

1. Al comma 1 alla lettera b) dell'articolo 63-bis dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ricerca scientifica e dell'università» aggiungere: «incluse le Università e le Facoltà Pontificie».
2. 02.Di Biagio.

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ART. 3.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni» con le seguenti: 2 milioni»;
b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «6 milioni»;
c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «75 milioni»;
d) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste, dal comma 1, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010 sono destinate, quanto a 60 milioni, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 33 milioni, alle finalità di cui all'articolo 40-ter del presente provvedimento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis inserire il seguente:

Art. 40-ter.
(Proroga delle agevolazioni previdenziali per il settore agricolo).

1. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede, quanto a 35,8 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento, quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C allegate alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, e quanto a 33 milioni di euro mediante quota parte delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa di a cui all'articolo 3, comma 1 del presente provvedimento.
3. 3. Oliverio, Baretta, Ventura, Boccia, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Zucchi, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Pizzetti.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2011, ferma restando l'autonomia organizzativa e regolamentare prevista dal citato decreto legislativo. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011, le relative risorse finanziarie, iscritte nella tabella C allegate alla legge 29 dicembre 2009, n. 191, sono trasferite in apposito stato di previsione nel bilancio dello Stato da istituire ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sono contestualmente individuate le missioni e i programmi della spesa, nonché i centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2-ter. Ulteriori disponibilità dalla gestione delle risorse di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione previsto dal comma 2-bis.
2-quater. Dall'anno 2011 sono altresì trasferite allo stato di previsione di cui al comma 2-bis le risorse iscritte nella tabella C della legge 29 dicembre 2009, n. 191, relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

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2-quinquies. A decorrere dall'anno 2011 le risorse finanziarie di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono trasferite in apposite appendici del bilancio dello Stato e sono allegate allo stato di previsione di cui al comma 2-bis, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2-sexies. All'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a struttura dei bilanci» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole da «nei limiti di un fondo» a «Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse iscritte in appositi programmi dei bilancio dello Stato».

2-septies. All'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole da «nei limiti di un fondo» a «Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse iscritte in appositi programmi del bilancio dello Stato».
2-octies. In relazione all'introduzione dello stato di previsione di cui al comma 2-bis, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia c delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di livello dirigenziale generale, che esercita le funzioni previste dall'articolo 11 `decreto del Presidente della. Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, con riferimento agli atti di gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione medesimo nonché agli atti di gestione delle risorse iscritte nelle appendici al bilancio dello Stato di cui al precedente comma 2-quinquies.
2-novies. Per l'attuazione del comma 2-octies, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato, senza nuovi o maggiori oneri, il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente utilizzate per lo svolgimento delle funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile presso le amministrazioni le cui risorse finanziarie risultano trasferite al bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico in godimento con riferimento al trattamento fondamentale e a quello accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al presente comma provvede anche all'assegnazione all'Ufficio di cui al comma 2-octies di personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2-decies. Con successivo decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola il predetto Ufficio, in numero non superiore a quattro.
2-undecies. Le amministrazioni interessate provvedono al contestuale adeguamento delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale.
3. 4. Amici, Bressa, Giovanelli, Baretta, Ventura, Boccia, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225 è modificata come segue:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera c) è sostituita con la seguente: «calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità, estensione e non prevedibilità.

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devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e tali da determinare situazioni di grave rischio per l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. La durata degli stati di emergenza dichiarati ai sensi del comma 1 è definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la realizzazione dei primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di eventuali proroghe possa essere giustificata da situazioni di inerzia o da ritardi, comunque determinatisi, negli adempimenti necessari;
c) all'articolo 5, alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nell'ipotesi di assoluta eccezionalità dell'emergenza, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita umana, le ordinanze possono motivatamente autorizzare, in termini di rigorosa proporzionalità, e soltanto per i periodi di tempo prestabiliti, l'affidamento di lavori, servizi e forniture con esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, sempre che sussistano in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto dei contratto e la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze ricollegate all'adozione dei primi indispensabili interventi.
5-ter. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, i contratti di lavori, servizi e forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede entro trenta giorni dalla ricezione alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 6. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte del conti.
5-quater. Le ordinanze emanate al sensi del comma 2 del presente articolo non possono derogare alla normativa vigente in materia di pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero a disposizioni contrattuali o provvedimenti amministrativi di autorizzazione ai trattamenti economici accessori del personale. Deroghe sono consentite solo per attuare le misure strettamente necessarie a far fronte al superamento dello stato di prima emergenza che possono essere previste per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della situazione emergenziale. Non può essere derogata la normativa concernente istituti retributivi oggetto di interventi di contenimento della spesa per il personale del pubblico Impiego.»;
e) all'articolo 5, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al penultimo periodo, le parole «e all'ISTAT» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n 401 ed il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

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marzo 2010, n. 42. A decorrere dal 1o gennaio 2011 perdono efficacia le norme contenute in ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, già emanate alla data di entrata in vigore del presente decreto, che riguardino deroghe alla normativa vigente in materia di pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Perdono, altresì, efficacia le norme contenute in ordinanze di protezione civile che riguardano deroghe a disposizioni contrattuali o provvedimenti amministrativi di autorizzazione ai trattamenti economici accessori del personale, nonché ad istituti retributivi oggetto di interventi di contenimento della spesa per il personale del pubblico Impiego.
3-quater. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti lettere:
c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate al sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c-ter) i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
b) dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le ordinanze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci».
3-quinquies. L'articolo 14 del decreto- legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
3. 5..Bressa, Giovanelli, Amici, Baretta, Ventura, Boccia, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riorganizzazione e razionalizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato).

1. Fino al completamento dei trasferimento delle funzioni statali alle regioni e agli enti locali in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite alle regioni e agli enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali dei Governo.
2. Le prefetture - uffici territoriali dei Governo svolgono specifica attività volta a sostenere e ad agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 e delle relative risorse concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
3. Nell'ambito della riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, si dà luogo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti.
4. Al termine dei processo di trasferimento delle funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali dei Governo.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità delle prefetture - uffici territoriali dei Governo e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale delle prefetture - uffici territoriali dei Governo,

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o di singole articolazioni, dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
6. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.
7. Le disposizioni dei presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.
3. 0. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

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ART. 4.

Sopprimere i commi 4-septies, 4-octies, 4-nonies.
4. 1. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Pubblicità dei bandi).

A partire dal 1o gennaio 2011, tutte le procedure di selezione bandite da un'amministrazione dello Stato o di un ente pubblico devono essere immediatamente pubblicate sulla home page del sito web istituzionale dell'amministrazione che ha indetto la procedura, nonché in una sezione apposita del sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. 0. 1. Galletti, Ciccanti.

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ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale con le seguenti: e con riferimento ai principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo.
5. 13.Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
1-ter. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1-quater. I parlamentari comunicano agli uffici dell'organo cui appartengono l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
1-quinquies. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3.
1-sexies. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
1-septies. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
1-octies. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati dagli organi interessati, confluiscono in un apposito capitolo dell'entrata.
5. 1.Borghesi Cambursano.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci dei trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 4. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.

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1-ter. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.
1-quater. Sono rimborsate ai membri del Parlamento le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e di ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza. Le spese di cui al presente comma non possono in alcun modo essere rimborsate ai parlamentari cessati dal mandato.
1-quinquies. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, nella misura massima di 2.000 euro mensili. Tale importo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso di inflazione programmato.
1-sexies. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.
1-septies. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n.1261, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore a un importo di 2.000 euro mensili, da aggiornare ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».
1-octies. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedono, ad adeguare, ove necessario, la disciplina del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali e provinciali in modo che esso non superi il 70 per cento dell'importo del trattamento percepito dai membri del Parlamento ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
5. 2.Borghesi Cambursano.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 apportare le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, secondo comma, sostituire la parola: «dodicesimo» con la seguente: «decimo»; al medesimo articolo 1, secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale ammontare è ridotto del 50 per cento nel caso in cui il membro del Parlamento percepisca reddito da lavoro». Per i rapporti di pubblico impiego si applica quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge;
all'articolo 2, primo comma, la parola: «15» è sostituita con la seguente: «10»;
all'articolo 3, secondo comma, le seguenti parole sono soppresse: «, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,»;
all'articolo 5, primo comma, le seguenti parole sono soppresse: «, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,».
1-ter. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel presente decreto nei casi in

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cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, il trattamento economico onnicomprensivo dei consiglieri regionali in misura tale che esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri dei Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, così come modificata dal comma 1-bis del presente articolo.
5. 3.Borghesi Cambursano.

Al comma 2, sopprimere le parole da: che non siano membri dei Parlamento fino a: n. 212.
5. 12.Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Miti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 2, sostituire le parole: del 10 per cento con le seguenti: del 30 per cento.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai ministri, ai vice ministri e ai sottosegretari di stato membri del parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
5. 7.Cambursano Borghesi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo l, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei dipartimenti retti da ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei ministri e dei dipartimenti retti da ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un ministro e a due dipartimenti per la durata della legislatura in corso.
5. 6.Borghesi Cambursano.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. A decorrere dal 1o gennaio 2011, l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 50 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
4-bis. All'articolo 1, comma 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sostituire le parole: «il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali» con: «i voti validi».
4-ter. Le risorse derivanti dai risparmi di spesa della presente disposizione sono destinate al Fondo per la ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
5. 22.Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A decorrere dal primo gennaio 2011, l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 dei citato articolo 1.
5. 20.Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro

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0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso.»;
b) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato».
5. 5.Borghesi, Cambursano.

All'articolo 5 sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. A decorrere dal 1o gennaio 2011, l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 50 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
4-bis. All'articolo 1, comma 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sostituire le parole: «il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali» con: «i voti validi».

Conseguentemente, all'articolo 10 sopprimere il comma 1.
5. 24. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».
5. 4.Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I candidati non eletti alle elezioni politiche del 2006 e del 2008 che hanno procedimenti pendenti per la mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441, vengono rimessi nei termini e le sanzioni comminate sono sospese.
5. 14.Dionisi, Ciocchetti, Galletti, Ciccanti.

Al comma 6, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole: Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali con le seguenti: I consiglieri circoscrizionali hanno diritto ad un gettone di presenza corrispondente al 90 per cento dell'importo attualmente stabilito.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti: maggiori entrate: all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a giuro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a giuro millecinquecento»;
all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-bis.1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
5. 23.Giovanelli.

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Al comma 6, lettera a), sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:
2-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior reddito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
5. 11.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Limitatamente ai consiglieri circoscrizionali, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano con decorrenza dal rinnovo dei rispettivo consiglio circoscrizionale. Alla copertura dei relativi oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dei fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come integrato dall'articolo, 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.
Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo dei 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 10.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province.
5. 21.Marsilio.

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:
11-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.
11-ter. Nessuna provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.
11-quater. Le disposizioni di cui al comma 11-ter si applicano a decorrere dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 11-bis e 11-ter, entro il termine fissato dal comma 11-quater, provvedono il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite le province interessate.
5. 8.Borghesi, Cambursano.

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Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano, possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
11-ter. Per lo stesso fine di cui al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche comunitarie, coordina un progetto, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di una sede unica denominata «Palazzo Italia» sita in Bruxelles dove ubicare tutte le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione ed ottimizzare le risorse.
11-quater. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro le date previste dal presente articolo, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
5. 9.Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Sono soppresse le province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 1o gennaio 2009, inferiore a cinquecentomila abitanti.
11-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova provincia o delle province non soppresse nell'ambito della medesima regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.
11-quater. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 11-ter siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.
11-quinquies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei comuni di cui al comma 11-ter e sentita la regione interessata.
11-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11-quinquies, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista al comma 4, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della provincia soppressa alla provincia o alle province di aggregazione di cui al comma 11-ter.
11-septies. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 11- quinquies

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e 11-sexies producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle province di cui al comma 11-bis.
11-octies. Il presente articolo non si applica alle province delle regioni a statuto speciale.
5. 15.Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Sono soppresse le province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 1o gennaio 2009, inferiore a trecentomila abitanti.
11-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova provincia o delle province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.
11-quater. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 11-ter siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.
11-quinquies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei comuni di cui al comma 11-ter e sentita la Regione interessata.
11-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11-quinquies, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista al comma 4, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della provincia soppressa alla provincia o alle province di aggregazione di cui al comma 11-ter.
11-septies. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 11-quinquies e 11-sexies producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle province di cui al comma 11-bis.
11-octies. Il presente articolo non si applica alle province delle regioni a statuto speciale.
5. 16.Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Le regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentite le popolazioni interessate, avviano la procedura per la fusione tra comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dei comuni che hanno costituito una unione da più di dieci anni nelle forme previste dalle rispettive leggi regionali.
11-ter. Al fine di favorire le fusioni di cui al comma 11-bis, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
5. 17.Galletti, Ciccanti.

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Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, procedono alla fusione dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
11-ter. Decorso il termine di cui al comma 11-bis le spese relative al funzionamento dei comuni per i quali non sia stata disposta la fusione sono a totale carico delle regioni interessate.
5. 18.Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Con decreto del ministro competente le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato svolte nell'ambito di una circoscrizione provinciale sono conferite alle prefetture quali uffici territoriali del Governo cui sono accorpate le strutture dell'amministrazione periferica dello Stato. Il personale delle strutture periferiche trasferite è mantenuto nei ruoli di provenienza con dipendenza funzionale dalle stesse per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
11-ter. Le amministrazioni procedono all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture - uffici territoriali del Governo entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. 19.Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Dotazione di autovetture di servizio alle amministrazioni pubbliche).

1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale, regionale e locale, con l'esclusione dei servizi di ordine pubblico ed emergenza, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è così stabilita:
a) 10 autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun ministero con portafoglio, per le regioni con più di 2 milioni di abitanti, per i comuni con oltre un milione di abitanti;
b) 5 autovetture per ciascun ministero senza portafoglio, per le regioni con meno di 2 milioni di abitanti;
c) 2 autovetture per i comuni con oltre 500.000 abitanti e per le province autonome;
d) una autovettura per i comuni con oltre 100.000 abitanti e per ogni Provincia.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al precedente comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto-legge.
3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.
5. 01.Borghesi Cambursano.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali).

1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «un terzo, arrotondato aritmeticamente» sono sostituite

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dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 40 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 43 consiglieri.
5. 02.Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli).

1. L'articolo 37 del testo unico è sostituito dal seguente:
Art. 37. - (Composizione dei consigli). -1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti;
b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
i) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 30 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;
c) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;
d) da 20 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
5. 03.Cambursano, Borghesi.

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Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

1. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 abitanti»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni».
5. 04.Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica).

1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.
2. I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali.
3. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.
4. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
5. Le regioni provvedono ad adeguare ai principi di cui al presente articolo le loro partecipazioni in società, fatte salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.
5. 05.Borghesi, Cambursano.

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ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica aggiungere, in fine, la parola: «pubblici»;
b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche» con le seguenti: «rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
2) sopprimere il terzo periodo.
6. 20. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 21. Galletti, Ciccanti, Vietti.

Al quarto periodo del comma 2 sostituire le parole: alle camere di commercio con le seguenti: agli enti del sistema camerale.
6. 50. Vignali.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: agli enti previdenziali ed assistenziali aggiungere le seguenti: agli enti e le fondazioni di diritto privato che beneficiano di contributi pubblici in misura inferiore al 50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
6. 34. Coscia, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. Entro due mesi dalla data in vigore della presente legge in ciascuna Regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie,

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di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti locali dotati di indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare una difformità tra gli enti dotati di indirizzo politico esistenti e quelli menzionati nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla presente legge, ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2-ter. In tali casi, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna alle regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre di una somma corrispondente ai mancati risparmi i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni.
6. 1. Cambursano, Borghesi.

Al comma 5, primo, periodo, dopo le parole: di diritto privato, aggiungere le seguenti: esclusi i soggetti a composizione mista pubblico-privata che gestiscono servizi pubblici locali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 22. Galletti, Ciccanti, Vietti.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il primo periodo inserire il seguente: Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società;

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aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, con l'esclusione dei servizi pubblici essenziali ed in ogni caso del servizio idrico. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni. Le regioni provvedono ad adeguare ai princìpi di cui al presente articolo le loro partecipazioni in società, fatte salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.
6. 2. Borghesi, Cambursano.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali.
6. 4. Borghesi, Cambursano.

Al quinto comma aggiungere il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi esecutivi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per i quali rimane fermo quanto disposto dall'articolo, 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
6. 49. Vignali.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalle disposizioni di cui al presente comma restano escluse le Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 349.
6. 45. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Da tali disposizioni restano esclusi gli enti di gestione delle Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 349.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

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2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modi che di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 23. Libè, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e dei collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle società controllate da regioni ed enti locali.
6. 3. Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, sostituire le parole: di quella sostenuta con le seguenti: degli stanziamenti definitivi di bilancio.
6. 55. Fallica, Cicu.

Al comma 7, dopo le parole: vigili del fuoco, aggiungere le seguenti: nonché alle Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
6. 46. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Da tali disposizioni restano esclusi gli enti di gestione delle Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Inoltre, tali limitazioni non si applicano nel caso di spese relative ad incarichi affidati per la realizzazione di progetti ed interventi realizzati tramite i finanziamenti della Unione europea o da privati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono

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sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 24. Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agii appalti di servizi e, in genere, agli affidamenti definiti attraverso procedure concorrenziali.
6. 54. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 8, sopprimere la parola: mostre.

Conseguentemente, al comma 11, sopprimere la parola: mostre.
6. 18. Causi, De Biasi.

Al comma 8 apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sopprimere la parola: mostre;
b) al quinto periodo sostituire le parole: alle mostre realizzate con le seguenti: alle fiere ed eventi promozionali realizzati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

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3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 26. Galletti, Ciccanti, Vietti.

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole da: in ogni caso gli eventi autorizzati fino alla fine del periodo.
6. 35. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 8, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: o comunque in modo da non sospendere o ridurre le attività istituzionali e i servizi degli uffici.
6. 36. Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 8, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che rientrino per materia in precipui compiti istituzionali culturali.
6. 37. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: delle Forze Armate aggiungere le seguenti:, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 28. Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 8 inserire dopo le parole: delle Forze Armate le seguenti:, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
* 6. 11. Libè, Galletti, Ciccanti.

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Al comma 8, inserire, dopo le parole: delle Forze Armate le seguenti:, del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
* 6. 56. Rosato.

Al comma 8, dopo le parole: Forze di polizia, aggiungere le seguenti: e alle iniziative promesse dagli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
6. 47. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 8, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti:, escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 27. Galletti, Ciccanti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli enti di gestione delle Aree protette di cui alla 6 dicembre 1991, n. 394. Tali limitazioni non si applicano nel caso di spese relative ad incarichi affidati, per la realizzazione di progetti ed interventi realizzati tramite i finanziamenti della Unione europea o da privati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

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Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 25. Libè, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
6. 38. Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusi contributi pubblici. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle spese relative a sponsorizzazioni culturali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

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c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 29. Galletti, Ciccanti, Vietti.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: della pubblica amministrazione inserire le seguenti: con esclusione della scuola statale, università, enti di ricerca, Alta formazione artistica e musicale.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
6. 40. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: con esclusione inserire le seguenti: delle spese per i commissari degli esami di stato per le scuole italiane all'estero e per tutte le attività connesse a garantire il diritto allo studio, alla formazione e alla ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
6. 39. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «delle missioni internazionali di pace», inserire le seguenti: «e delle Forze armate»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «non si applica alle missioni internazionali di pace», inserire le seguenti: «e a quelle comunque effettuate dalle Forze polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.
Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti

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gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 52. Paladini.

Al comma 12, quarto periodo sostituire le parole: alla spesa effettuata con le seguenti: alle missioni effettuate.
6. 43. Codurelli, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 42. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle università, agli enti di ricerca e al comparto scuola.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
6. 32. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
6. 33. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 13, ultimo periodo, dopo le parole: non si applica, aggiungere il seguente periodo: All'attività di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica atta a garantire un'adeguata partecipazione italiana al Servizio europeo di azione esterna (SEAE).

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, Missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare a euro:
21.117 per l'anno 2011;
21.076 per l'anno 2012;
20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari

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finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
6. 17. Pistelli, Tempestini, Maran, Fassino, Barbi, Corsini, Narducci.

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Da tali disposizioni restano esclusi gli enti di gestione delle Aree Protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 30. Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 14, al primo periodo, sostituire le parole: all'80 per cento, con le seguenti: al 30 per cento.
6. 5. Borghesi, Cambursano.

Al comma 14 sostituire le parole: superiore all'80 per cento con le seguenti: superiore al 50 per cento.
6. 44. Montagnoli, Simonetti.

All'articolo 6, comma 14, dopo le parole: sicurezza pubblica aggiungere le seguenti: nonché della repressione delle frodi agroalimentari.
6. 6. Beccalossi.

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Al comma 14 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle autovetture utilizzate dagli enti di gestione delle Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 per i servizi di vigilanza e le attività connesse alla tutela ambientale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 31. Libè, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. A decorrere dall'anno 2011, la spesa pubblica per voli di Stato non può superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. I risparmi conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. 13. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 19, sostituire le parole da: Sono in ogni caso fino a: investimenti con le seguenti: A fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programmi relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti sono consentiti trasferimenti alle società di cui al primo periodo, nonché alle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, ed al comma 1, lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381. In sede di attuazione della legge 19 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, le stazioni appaltanti nella stesura dei capitolati di gara prevedono apposite clausole sociali che stabiliscano l'obbligo per i soggetti aggiudicatari di impiegare una quota di soggetti svantaggiati

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a norma dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
6. 19. Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi, Livia Turco.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento di cui al successivo comma 21, ciascuna Camera di commercio e l'Unioncamere attuano le disposizioni del presente articolo ad esse applicabili assicurando il conseguimento dei risparmi ivi previsti anche mediante modalità compensative tra diverse tipologie omogenee di spesa. L'organo interno di controllo attesta il rispetto della predetta disposizione. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 possono essere definiti altresì i criteri volti ad applicare tali modalità compensative tra le diverse Camere di commercio e le loro Unioni regionali e nazionale. In tal caso, il collegio dei revisori dei conti dell'Unioncamere attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio.
6. 51. Vignali.

Al comma 20, dopo le parole: e agli enti del Servizio sanitario nazionale, inserire le seguenti: nonché agli altri enti ed organismi ad ordinamento regionale o provinciale.
6. 53. Brugger, Zeller.

Sopprimere il comma 21-quinquies.
6. 41. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Al comma 21, dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole: e riassegnate, nella misura di 200 milioni annui al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a copertura di mutui o altre operazioni finanziarie per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei porti amministrati dalle Autorità portuali e nelle connessioni tra gli stessi porti e le grandi direttrici stradali e ferroviarie. La realizzazione dei predetti interventi negli ambiti portuali è curata da ciascuna Autorità portuale competente in regime di convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
6. 57. Bonavitacola, Meta, Velo, Tullo, Lovelli, Ginefra, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni.

Dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:
22. Alle autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non si applicano le misure di contenimento della spesa di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19 del presente articolo.
Le stesse autorità portuali non sono inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
6. 14. Meta, Tullo, Bonavitacola, Velo, Lovelli, Ginefra, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni.

Al comma 21-ter, dopo le parole: Il Ministro della difesa inserire le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. 15. Garofani, Rugghia, Villecco Calipari, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Sopprimere il comma 21-quater.
6. 16. Villecco Calipari, Garofani, Rugghia, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Sopprimere il comma 21-quinquies.
6. 12. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

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ART. 7.

Sostituire i commi da 1 a 14 con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 è costituito l'istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto».
2. L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:
a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
d) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
e) Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

3. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data di cui al comma 1. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto.
4. Dalla data di cui al comma 1 la gestione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali dell'IPSEMA è trasferita all'INAIL.
5. Con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto.
6. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
7. Lo statuto di cui al comma 6 definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

8. Alla costituzione degli organi di cui al comma 7 si provvede a decorrere dal 1o gennaio 2012.
9. Lo statuto di cui al comma 6 reca disposizioni sulla formazione dei bilanci

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dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali.
10. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio degli enti previdenziali di cui al comma 2, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011.
11. Il Piano di cui al comma 10 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
7. 52. Vannucci, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni.

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni di prevenzione, ricerca ed assicurative connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi. Per quanto concerne le funzioni dell'IPSEMA esse sono attribuite all'INAIL. l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'IPSEMA;
b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. È istituita l'Agenzia nazionale per la ricerca per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ANRSSL) alle dipendenze dell'INAIL e sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero della salute. L'agenzia svolge le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, con le relative risorse strumentali e di personale del soppresso ISPESL;
c) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione, di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione, l'attuazione dei programmi per il funzionamento e per l'utilizzo del personale proveniente dal soppresso ISPESL nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti di ricerca e sperimentazione e della normativa vigente nonché per l'erogazione delle risorse all'ANRSSL. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e di controllo dell'ISPESL nonché conseguente alla razionalizzazione delle funzioni amministrative ed organizzative. La ANRSSL sostituisce ad ogni effetto la denominazione ISPESL, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. La direzione è affidata, su nomina del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, su proposta del presidente dell'INAIL, nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione

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tecnico scientifica nel settore della tutela della salute e sicurezza del lavoro;
d) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Le dotazioni organiche dell'Inps, dell'Inail e dell'ANRSSL sono incrementate di un numero pari alle unità di pianta organica degli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS, l'INAIL e l'ANRSSL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti;
e) dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti viene garantita la prosecuzione, con le relative risorse umane e strumentali già finanziate ed approvate dal piano triennale di attività 2009-2011 del soppresso ISPESL. Altresì viene garantita l'attuazione e/o prosecuzione dei progetti di ricerca approvati e/o finanziati da enti terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto e di cui l'ANRSSL subentra nella titolarità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 201, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater.
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con

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decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7. 49.Galletti, Ciccanti.

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.»;
b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'ISPESL in attuazione dell'articolo 9 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, vengono emanate dall'INAIL specifiche direttive sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati, l'effettivo coordinamento in materia come previsto dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008";
c) al comma 4, sopprimere le parole da: «nonché, per quanto concerne» a «Ministro della salute»;
d) al comma 5, sopprimere le parole da: «In attesa» a «tecnologica».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreta del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal

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periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater.
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7. 50.Galletti, Ciccanti.

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 sostituire le parole: «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi» con le seguenti: «l'IPSEMA è soppresso»;
b) al comma 4, sopprimere la parole da: «nonché, per quanto concerne» a: «Ministro della salute,»;
c) al comma 5, sopprimere le parole «al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII»;
d) sopprimere il comma 15;
e) sopprimere il comma 18;
f) sopprimere il comma 19;
g) sopprimere il comma 21;
h) dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:
21-bis. Allo scopo di razionalizzare le attività degli enti pubblici nazionali di ricerca il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminare le sovrapposizioni negli ambiti di competenza degli enti pubblici nazionali di ricerca e procedere ad accorpamenti tali da creare pochi grandi enti nazionali;
b) attribuire in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, con facoltà di delega ad un ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato, la funzione di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca, nonché di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche;
c) favorire la cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;
d) favorire la valorizzazione e il sostegno alle grandi infrastrutture scientifiche;

21-ter. La predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui al comma 21-bis è preceduta dalla redazione di un programma di riordino predisposto dal Governo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con l'apporto delle altre amministrazioni interessate e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il supporto della commissione per la ricerca del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il programma deve rilevare le esigenze, individuare gli obiettivi e indicare l'impatto economico e finanziario atteso degli interventi di esso previsti, assicurandone in ogni caso la necessità e la proporzionalità rispetto ai fini che si intendono perseguire nonché la coerenza con il Programma Nazionale della ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

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21-quater. I decreti legislativi di cui al comma 21-bis sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.
21-quinquies. Al fine di evitare dispersione di professionalità e assicurare la valorizzazione e la razionalizzazione delle attività gli effetti delle disposizioni che riguardano gli enti di ricerca del presente articolo decorrono allo spirare del termine di cui al comma 21-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater.
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7. 35.Galletti, Ciccanti.

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire le parole: «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi» con le seguenti: «l'IPSEMA è soppresso»;

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b) al comma 4, sopprimere le parole da: «nonché, per quanto concerne a: «ministero della salute»;
c) al comma 5 sopprimere le parole da: «In attesa» a: «tecnologica.»;
d) sopprimere il comma 15;
e) sopprimere il comma 18;
f) al comma 20, Allegato 2, sopprimere le seguenti parole: Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n.1461;
g) sopprimere il comma 21;
h) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:
21-bis. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi voti alla riorganizzazione della ricerca pubblica extra-universitaria anche prevedendo gli eventuali accorpamenti tra gli enti di ricerca non riordinati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater.
Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7. 29.Galletti, Ciccanti.

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire le parole: «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi» con le seguenti: «l'IPSEMA è soppresso»;

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b) al comma 4, sopprimere la parole da: «nonché, per quanto concerne» a: «Ministro della salute,»;
c) al comma 5, sopprimere le parole da: «In attesa» a: «tecnologica»;
d) sopprimere il comma 18;
e) sopprimere il comma 21;
f) dopo il comma 21 inserire il seguente:
21-bis. Con separato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i rispettivi Ministeri vigilanti, vengono effettuati i seguenti accorpamenti: ISPESL con ISS; ISAE con ISTAT; INSEAN con CNR. La pianta organica degli enti riceventi gli enti accorpati è pari alla somma delle unità di personale previste nelle piante organiche dei singoli enti. Gli enti riceventi gli enti accorpati mantengono tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere e adeguano i propri statuti entro il 31 ottobre 2010.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 204, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater.
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7. 28.Galletti, Ciccanti.

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Al comma 1, sostituire le parole: l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi, con le seguenti: l'ISPESL è soppresso;

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per garantire la razionalizzazione nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune e per il personale comunque navigante).

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare sono soppressi l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, gli uffici del servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 luglio 1980, n. 620, viene sciolta la Fondazione centro internazionale radio medico (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 533 e vengono accorpati gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e Transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizione di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Le funzioni già attribuite all'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), agli uffici del servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), alla Fondazione centro internazionale radio medico (CIRM) e agli uffici di sanità marittima aerea e transfrontaliera (USMAF), limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizione di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono accorpate in unico ente, soggetto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il nuovo ente provvede, altresì, in regime di convenzione con l'istituto nazionale della previdenza sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione, previste attualmente per il settore marittimo.
4. Il nuovo ente è autorizzato ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, previa comunicazione all'ISVAP, a svolgere attività assicurativa a favore di soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in regime di libera concorrenza.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dall'entra in vigore della legge, sono determinati:
a) i soggetti aventi diritto alle prestazioni, includendo, oltre ai soggetti destinatari delle funzioni già demandate all'IPSEMA, coloro che svolgono comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, vi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne, la itticoltura e l'acquacoltura, e attività svolte a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché il personale comunque navigante, per il quale non esista attualmente la predetta assicurazione obbligatoria;
b) in coerenza con obiettivi di razionalizzazione, funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, l'organizzazione, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzazione del personale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti di appartenenza degli enti e degli uffici soppressi, le piante organiche del nuovo ente, nonché l'erogazione delle risorse del nuovo ente.

6. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del nuovo ente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

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con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nomina un commissario ed un subcommissario.
7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Le misure indicate nei commi da 1 a 6 garantiscono la razionalizzazione delle spese nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune e per il personale comunque navigante, realizzando un risparmio complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.
7. 2.Di Biagio.

Al comma 1 sostituire le parole: l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi con le seguenti: l'ISPESL è soppresso;

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Razionalizzazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un decreto legislativo finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali inerente a tutti i soggetti che svolgono attività in mare ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, nonché al conseguimento di risparmi di spesa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuire ad un unico ente pubblico, di nuova costituzione, le funzione attribuite all'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, agli uffici del servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, alla fondazione centro internazionale radio medico (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 533, e agli uffici di sanità marittima aerea e transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di vena delle condizione di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) attribuire al nuovo ente la competenza in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in favore di soggetti che svolgano comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, ivi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne, la itticoltura e l'acquacoltura, attività a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché in favore del personale comunque navigante per il quale non esista attualmente la predetta assicurazione obbligatoria. È inoltre attribuita la competenza a svolgere l'attività assicurativa anche a favore di soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà della predetta assicurazione in regime di libera concorrenza. Il nuovo ente provvederà, altresì, in regime di convenzione con l'istituto nazionale della previdenza sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione, previste attualmente per il settore marittimo;

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c) sottoporre il nuovo soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) provvedere allo scioglimento dell'IPSEMA, del CIRM, nonché gli uffici territoriali del SASN ed individuare le modalità del passaggio del personale a tempo indeterminato al nuovo ente, nonché provvedere al suo subentro in tutti i rapporti attivi e passivi in capo ai predetti enti e uffici;
2. Entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime disposizioni ivi indicate. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater.
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7. 51.Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole: l'IPSEMA e l'IPSEL sono soppressi con le seguenti: l'ISPEL è soppresso.

Conseguentemente dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Razionalizzazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di

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prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un decreto legislativo finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali inerente a tutti i soggetti che svolgono attività in mare ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, nonché al conseguimento di risparmi di spesa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuire ad un unico ente pubblico, di nuova costituzione, le funzione attribuite all'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, agli uffici del servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, alla fondazione centro internazionale Radio medico (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 533, e agli uffici di sanità marittima aerea e transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizione di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) attribuire al nuovo ente la competenza in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in favore di soggetti che svolgano comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, ivi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne, la itticoltura e l'acquacoltura, attività a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché in favore del personale comunque navigante per il quale non esista attualmente la predetta assicurazione obbligatoria. È inoltre attribuita la competenza a svolgere l'attività assicurativa anche a favore di soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà della predetta assicurazione in regime e di libera concorrenza. Il nuovo ente provvederà, altresì, in regime di convenzione con l'istituto nazionale della previdenza sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione, previste attualmente per il settore marittimo;
c) sottoporre il nuovo soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) provvedere allo scioglimento dell'IPSEMA, del CIRM, nonché gli uffici territoriali del SASN ed individuare le modalità del passaggio del personale a tempo indeterminato al nuovo ente, nonché provvedere a suo 1 subentro in tutti i rapporti attivi e passivi in capo ai predetti enti e uffici;

2. Entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime disposizioni ivi indicate. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.».
7. 3. Di Biagio.

Al comma 1 sostituire le parole l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi con le seguenti: l'ISPESL è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 7 dopo il comma 31-octies aggiungere i seguenti: 32 Il punto c), comma 7, dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 è sostituito dal seguente: c) per l'IPSEMA da tre membri, di cui due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

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32-bis). Il comma 1 dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, è sostituito dal seguente: «l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi 30 giorni dall'inizio della decorrenza del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti».
32-ter). È abrogato il comma 4 dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918.
7. 4. Di Biagio.

All'articolo 7 apportare le seguenti modifiche: al comma 2 sostituire le parole: l'IPOST è soppresso con le seguenti: l'IPOST e l'ENPALS sono soppressi, al comma 3 sostituire le parole dell'IPOST con le seguenti dell'IPOST e dell'ENPALS e sostituire le parole attivi e passivi con le seguenti giuridici ed economici attivi e passivi compresi i rapporti di lavoro in essere.
7. 30. Poli.

Sopprimere il comma 3-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
7. 36. Ciccanti, Galletti.

Sopprimere il comma 3-bis.
7. 22. Fioroni, Grassi, Pedoto.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle funzioni di ricerca e studio esercitate dall'ISPELS, con i regolamenti di cui al presente comma, nell'ambito della struttura organizzativa dell'INAIL, si provvede all'istituzione di un Centro nazionale di ricerca, cui è prioritariamente destinato il personale già in servizio presso l'ISPELS.
7. 23. Schirru.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2011, le risorse provenienti dalle quote di prelievo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono incamerate dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Dalla medesima data è abrogato il sistema di finanziamento previsto dai commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come sostituiti dall'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

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della legge 28 gennaio 2009, n. 2. I crediti e i debiti per la gestione del totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, iscritti nei bilanci dell'AAMS e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) sono annullati. L'AAMS e l'UNIRE definiscono, entro il 31 dicembre 2010, l'imputazione degli eventuali oneri derivanti dalla mancata corresponsione delle somme dovute dalle agenzie ippiche, nonché, con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, le azioni da intraprendere per la definizione di eventuali contenziosi al riguardo.
14-ter. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, si provvede, entro il 31 dicembre 2010, alla riforma dell'attuale sistema delle scommesse ippiche al fine di un loro rilancio nell'ambito del complessivo comparto dei giochi e nell'ambito della gestione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Per il finanziamento delle attività di rilancio del settore ippico nazionale, anche a compensazione della cessazione del gettito ai cui al comma 14-bis il contributo dello Stato all'UNIRE è così rideterminato: euro 500 milioni per l'anno 2011, euro 450 per l'anno 2012 ed euro 400 milioni per l'anno 2013. L'UNIRE, entro il 31 ottobre 2010, sulla base del predetto contributo, elabora un piano strategico triennale, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e finanze, per consentire la prosecuzione ed il rilancio dell'attività istituzionale.
7. 14. Beccalossi.

Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. L'Istituto per gli affari sociali, ente di ricerca, riassume l'originaria denominazione di Istituto italiano di medicina sociale (IIMS) e, previo apposito atto di riordino, costituisce il Centro nazionale di ricerca, documentazione e comunicazione in materia di tutela della salute umana, con particolare riguardo agli aspetti socio-sanitari. L'IIMS opera nell'ambito della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7. 31. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo

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2005 recante, «l'integrazione e ridefinizione delle categorie e dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005 lettera B, 4o e 5o alinea, ed il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005 recante «Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ad assistenza dei lavoratori dello spettacolo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005 n. 19, si interpretano nel senso che per i prestatori d'opera e collaboratori addetti alle sale scommesse e sale giochi permane l'obbligo contributivo in favore della Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, commi da 25 a 32 legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. 1. Moffa.

Sopprimere il comma 18.
7. 65. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. A1 fine di razionalizzare, semplificare e potenziare le funzioni di analisi e di studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso dal 1o gennaio 2011. Le risorse dell'Isae sono utilizzate, nell'ambito del potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 dicembre 2010, di un istituto indipendente di ricerca volto all'analisi economica e degli effetti delle politiche, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, cui sono trasferite le funzioni dell'ISAE. Presso questo istituto sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ISAE, le ultime ridotte di 135.104 euro. Il nuovo istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'Isae continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 in favore di ciascuna Camera per il rifinanziamento del Fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante utilizzo delle corrispondenti minori spese derivanti dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. 66. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di analisi e studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso e le relative funzioni e risorse sono assegnate all'ISTAT. Con una o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono conseguentemente ridefinite le funzioni svolte dall'ISTAT, è stabilita la data di effettivo esercizio delle nuove funzioni

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attribuite all'ISTAT e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie ricollocate presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli dell'ISTAT sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma e l'ISTAT provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e quantitative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ISTAT, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'ISTAT subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. L'ISTAT provvede ad istituire un'apposita struttura che, sulla base di intese stipulate con la Camera dei deputati e con il Senato della Repubblica, svolge attività di analisi e ricerca in materia economica e finanziaria in collaborazione con i relativi uffici di supporto tecnico elaborando, in particolare, previsioni e analisi economiche, stime relative ai tendenziali di finanza pubblica, verifiche delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa e per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti normativi, analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato riferiti ai programmi di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 58. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Al comma 18, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: o altri enti e istituzioni di ricerca.
7. 60. Madia, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 27, 32, 33, 34, 35, e 36 sono abrogati.
b) Al comma 28, le parole: «anche avvalendosi della società di cui al comma 27» e «, anche avvalendosi dell'apposita società,» sono soppresse.
7. 5. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 19

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 61. Simonetti.

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. È soppresso l'osservatorio della montagna istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri previsto dalla legge 31 gennaio '94 n. 97, le cui risorse e funzioni sono trasferite all'EIM.

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19-ter. Il comitato tecnico interministeriale montagna (CTIM) presso il CIPE è coadiuvato nella sua attività istituzionale dall'EIM, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato per l'anno 2010 e con la previsione di una riduzione delle risorse al CTIM destinate del 60 per cento per il 2011, dell'80 per cento per il 2012 e del 100 per cento per il 2013, anno in cui l'EIM subentra integralmente alle funzioni istituzionali assegnate al CTIM che conseguentemente, con decreto del Presidente del Consiglio, cessa l'attività entro il 30 giugno 2013.
19-quater. A partire dall'anno finanziario 2011 le funzioni esercitate dal Presidente, dai componenti il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti sono svolte a titolo gratuito.
7. 63. Quartiani, Vannucci, Froner.

Sostituire il comma 19 con il seguente:
19 - l'Ente Italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 è commissariato. Conseguentemente sono sciolti gli organi direttivi dello stesso. Il decreto di scioglimento e di nomina del commissario straordinario è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri e stabilisce le modalità di trasferimento al Ministero dell'interno - dipartimento per gli affari regionali e territoriali delle competenze statutarie dell'ente EIM - nonché la relativa vigilanza sull'Ente medesimo. Gli organi disciolti sono ricostituiti a far data dall'anno finanziario 2011. Per gli stessi organi non sono previsti emolumenti ne indennità di funzione. Conseguentemente le funzioni dei componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti sono esercitate a titolo gratuito.
7. 62. Quartiani, Vannucci, Froner.

Sostituire il comma 19 con il seguente:
19 - l'Ente italiano montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 entro il 31 dicembre 2010 definisce la riorganizzazione funzionale degli organi di direzione e di controllo riducendo le spese per il funzionamento degli stessi in misura pari a 128 mila euro annui a decorrere dall'anno finanziario 2011. Conseguentemente le funzioni del Presidente, dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti sono esercitate a titolo gratuito.
7. 64. Quartiani, Vannucci, Froner.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. L'ENIT (Agenzia nazionale del turismo), l'ICE (Istituto per il commercio con l'estero), la SIMEST (Società italiana per le imprese all'estero), L'INFORMEST, la FINEST S.p.A, le camere di commercio italiane all'estero e gli istituti italiani di cultura all'estero sono soppressi.
19-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, dei beni culturali e dell'economia e delle finanze, le funzioni e le competenze attribuite agli enti di cui al comma 19-bis sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri che le esercita nel rispetto dei seguenti obiettivi e principi di riunificazione organizzativa e funzionale:
1) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del «Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale, e culturale dell'Italia all'estero» che subentra nelle funzioni degli enti di cui al comma I contestualmente soppressi;
2) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e

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dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
3) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;
4) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;
5) realizzazione di attività di promozione e diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;
6) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia» - che subentrano sotto il profilo funzionale sia agli sportelli di cui all'artico 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, sia alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, di SIMEST, di INFORMEST, di FINEST S.p.A, delle Camere di Commercio e degli Istituti italiani di cultura quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero;
7) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta ed alla elaborazione di banche dati informative ed alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionale;
8) assorbimento del personale a tempo indeterminato degli enti di cui al comma 1 nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione dell'immagine turistica, commerciale, e culturale dell'Italia all'estero, nonché nell'ambito degli sportelli «Promo-Italia» di cui al punto 5.
19-quater. Dall'attuazione dei commi 19-bis e 19-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
7. 6. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Al comma 20 sostituire il primo periodo con i seguenti: Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi, sulla base di una previa valutazione in ordine al rapporto costi-benefici, anche in termini di servizio al pubblico e di utilità sociale, e al rispetto di una serie di parametri di efficienza ed economicità individuati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali. 1 compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate.
7. 37. Galletti, Ciccanti, Vietti.

Al comma 20, dopo le parole: Gli enti, aggiungere le seguenti: e le Società pubbliche.

Conseguentemente, all'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, inserire la seguente voce:
Buonitalia S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
7. 20. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 20 apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere le parole: «a tempo indeterminato»;
2) aggiungere in fine le seguenti parole: «, sentite le organizzazioni sindacali di riferimento»;

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b) al quarto periodo, dopo le parole: «I dipendenti trasferiti» inserire le seguenti: «conservano le condizioni di miglio favore previste dal contratto di lavoro precedente e»,;
c) al quinto periodo sopprimere le parole: «riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti»;
d) al settimo periodo, sostituire le parole: «eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici» con le seguenti: «contribuzioni obbligatorie, per le azioni sperimentali per l'industria, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e ai sensi del quarto comma del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523»;
e) all'ottavo periodo sostituire le parole: «strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti» con le seguenti: «e i beni strumentali, da impiegare nelle attuali sedi».
7. 21. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 20, secondo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: ed a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;.
7. 59. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'allegato 2 di cui al comma 20 sopprimere le seguenti voci.
Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari;
Stazione Sperimentale del vetro;
Stazione Sperimentale per la seta;
Stazione Sperimentale per i combustibili;
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta;
Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi;
Stazione sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli agrumi;
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 697.000 euro a decorrere dall'anno 2010.
7. 34. Ciccanti.

All'allegato 2 di cui al comma 20, sostituire la voce: Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA): CCIAA Parma con le seguenti: Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA) - Sede di Parma: CCIAA Parma; Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA) - Sede di Angri: CCIAA Salerno.

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al

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massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
7. 18. Motta.

All'allegato 2 di cui al comma 20, sostituire la voce: Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la seguente: Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454: Istituto nazionale di economia agraria (INEA).
7. 12. Beccalossi.

All'allegato 2, di cui al comma 6 sopprimere le parole: Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836.

Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
7. 53. De Biasi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Lenzi, Zampa.

All'allegato 2 di cui al comma 20 sopprimere la voce: Ente teatrale italiano.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 164.671 euro a decorrere dall'anno 2010.
7. 33. Ciocchetti.

All'allegato 2, di cui al comma 20, sopprimere le voci: Ente Nazionale delle sementi elette (ENSE), istituto con decreto dei Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461, e Istituto Nazionale Conserve Alimentari.
7. 11. Iannaccone.

All'allegato 2 di cui al comma 20, sopprimere la voce: Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461.
7. 19. Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino, De Micheli.

All'allegato 2 di cui al comma 20, le voci: Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955 n. 1461, Istituto nazionale Conserve alimentari: Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20

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ottobre 1999, n. 454, sono sostituite dalle seguenti: Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955 n. 1461: Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura; Istituto nazionale Conserve alimentari: Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
7. 13. Beccalossi.

Alla tabella contenuta nell'allegato 2 di cui al comma 20 apportare le seguenti modifiche:

Enti soppressiAmministrazione subentrante nell'esercizio ilei relativi compiti ed attribuzioni
Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA)CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetroCCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta 
Stazione Sperimentale per i combustibili 
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP) 
Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)CCIAA Milano
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agnimi (SSEA)CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540CCIAA Napoli
IPI, istituto per la promozione industrialeMinistero dello sviluppo economico
Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 Ministero per le politiche agricole e forestali
Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1182
Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836Ministero per i beni e le attività culturali
Ente nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n 1461Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454
Istituto Nazionale Conserve Alimentari
U.N.I.R.E. Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine, istituito con regio decreto 24 maggio 1932 n. 624Ministero per le politiche agricole e forestali

7. 32. Enzo Carra, Ria, Lusetti, Galletti, Ciccanti.

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Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano altresì soppressi gli enti di cui all'Allegato 3.

Conseguentemente, dopo l'Allegato 2, inserire il seguente Allegato 3:

ALLEGATO 3
(Articolo 7, comma 20-bis)

1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;
2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;
3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;
4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;
5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;
6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;
7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;
8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;
9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;
10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;
11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;
12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;
13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;
14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;
15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;
16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;
17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;
18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;
19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;
20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;
21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;
22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;
23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;

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24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;
25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;
26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni;
27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;
28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);
29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);
30) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano (Salerno);
31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;
32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;
33) Consorzio Idraulico di 111 C.T.G. «Basso Toce» di Gravellona Toce (Novara);
34) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;
35) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Mella» di Brescia;
36) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Tesna superiore e affluenti» di Vicenza;
37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Toce» di Domodossola (Novara);
38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno» (Perugia);
39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia» di Campogalliano(MO);
40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Tergola-Muson Vecchio» di Camposampietro (PD);
41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria;
7. 8. Favia, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, è accorpato all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) istituito con Regio decreto n. 1418 del 10 maggio 1928.
21-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione dell'ISMEA decadono. Le funzioni e le risorse dell'ISMEA sono assegnate all'INEA che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
21-quater. Le funzioni svolte dall'ISMEA sono trasferite all'INEA con uno o più decreti delegati di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso l'INEA.

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21-quinquies. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruoli dell'INEA sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. L'INEA provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'INEA, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'INEA subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21-sexies. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cede a terzi le partecipazioni nelle società AGRIPLAN S.r.L. e BUONITALIA S.p.A., PISA S.p.A, in quanto non strategiche per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
7. 39. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. L'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), istituito con Regio decreto 24 maggio 1932 n. 624 è soppresso. Le funzioni e le relative risorse svolte dall' U.N.I.R.E.) sono trasferite al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero medesimo sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. 38. Enzo Carra, Ria, Lusetti, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. La società Difesa Servizi spa, di cui ai commi 23 a 36 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è soppressa.
7. 26. Villecco, Calipari, Garofani, Rugghia, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

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Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la società SIN srl, costituita in base al decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è sciolta e si procede alla liquidazione del socio privato. La gestione e lo sviluppo del SIAN sono attribuite all'AGEA. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.
7. 40. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, SIN srl - sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - di cui all'articolo 14, comma 10-bis del decreto legislativo 29 Marzo 2004, n. 99, così come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito della legge 11 novembre 2005, n. 231, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'AGEA che succede in tutti i rapporti attivi e passivi della SIN e alla quale sono trasferite le relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.
7. 41. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cede a terzi le partecipazioni nelle società Agripart S.p.A., nella società consortile a responsabilità limitata CO.AN.AN SCARL e nella TELAER s.r.l. in quanto non strategiche per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,.
7. 42. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Con effetto dal data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al CNR che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziare da ricollocare presso il CNR. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.
7. 43. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Al comma 23 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A è effettuata dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.
7. 7. Cimadoro, Borghesi, Cambursano.

Dopo il coma 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. Con effetto dalla data, di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, è accorato all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) istituito con Regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418;

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23-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione dell'ISMEA decadono. Le funzioni e le risorse dell'ISMEA sono assegnate all'INEA che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
23-quater. Le funzioni svolte dall'ISMEA sono trasferite all'INEA con uno o più decreti delegati di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di. effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso l'INEA.
23-quinquies. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruoli dell'INEA sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. L'INEA provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'INEA, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'INEA subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23-sexies. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cede a terzi le partecipazioni nelle società AGRIPLAN S.r.L. e BUONITALIA S.p.A., l'ISA S.p.A, in quanto non strategiche per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7. 44. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere comma 24.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti

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ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
7. 56. De Pasquale, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Torre, Ghizzoni Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti `in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 31.480.000 euro per l'anno 2010 e a 26.241.800 euro annui a decorrere dall'anno 2011.
7. 45. Enzo Carra, Ria, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla soppressione del comma 24 si provvede quanto a 31,5 milioni per l'anno 2010 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento e quanto a 26,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante le risorse di cui all'articolo 39-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari allo 0,02 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuto un'imposta pari al 0,04 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,06 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
7. 27. Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Causi.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, dopo le parole: «rispetto all'anno 2009» aggiungere le seguenti: «Il predetto taglio non si applica nei confronti degli Enti parco nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;
b) dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esclusione dalle misure di cui al comma 24 degli enti parco, pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
7. 70. Nicco, Brugger, Zeller.

Al comma 24, dopo le parole: all'anno 2009 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli storici e della memoria.

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Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari
7. 71. Verini.

Al comma 24, dopo le parole: anno 2009 inserire le parole:, ad eccezione di quelli, assegnati al Ministero della difesa dall'articolo 14, comma 7-bis, della legge 27 febbraio 2009, n. 14.
7. 25. Migliavacca, Vico, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato.

Al comma 24, dopo il primo periodo inserire il seguente: Da tali disposizioni restano esclusi gli Enti di gestione delle Aree Protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativa ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. A1 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2009.
7. 47. Libè, Galletti, Ciccanti.

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Al comma 24, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti con regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, 1988, n. 400, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
7. 57. De Pasquale, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Torre Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 24, secondo periodo, dopo le parole: predetti enti aggiungere le seguenti: nonché al potenziamento e miglioramento delle modalità e degli strumenti normativi e regolamentari volti a favorire la sinergia e la collaborazione tra gli istituti di cultura italiani e le fondazioni bancarie in termini economici e finanziari.
7. 46. Enzo Carra, Ria, Galletti, Ciccanti.

Al comma 24, aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle disposizioni di cui al presente comma restano esclusi gli Enti di gestione delle Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento».
b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole «0,30 per cento», con le seguenti: «0, 15 per cento».
7. 9. Borghesi, Piffari, Cambursano, Scilipoti.

Al comma 24 inserire infine, il seguente periodo: Dalle disposizioni di cui al presente comma restano escluse le Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. 67. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 24, inserire il seguente:
24-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 24 e le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 12 e 13, del presente decreto-legge non si applicano agli enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità

Pag. 237

applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
7. 17. Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 25 sopprimere le parole: e nelle Province a speciale autonomia.
7. 69. Brugger, Zeller.

Sopprimere i commi 26, 27, 28 e 29.
7. 15. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Sopprimere il comma 26.
7. 10. Messina, Scilipoti, Zazzera, Formisano, Barbato, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 27 con il seguente:
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalla predetta autorità.

Conseguentemente, al comma 28 sopprimere il seguente periodo: Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
7. 48. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere i commi da 31-bis a 31-septies.
7. 24. Schirru.

Dopo il comma 31-octies aggiungere il seguente:
31-novies Il personale con rapporto di lavoro a tempo non indeterminato in servizio a qualsiasi titolo, compreso il lavoro somministrato, presso gli enti oggetto di soppressione ed assorbimento in forza del presente articolo rimane in servizio presso le amministrazioni riceventi fino alla scadenza del rapporto in essere al momento di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13-septies aggiungere il seguente:
13-octies
. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis, primo periodo», sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
7. 68. Porcino, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 31-octies, aggiungere il seguente:
31-novies. Le dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile

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1985, n. 163, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
7. 54. De Biasi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Dopo il comma 31-octies, aggiungere il seguente:
31-novies. Le dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
7. 55. De Biasi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Soppressione delle comunità montane).

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
7. 01. Borghesi, Cambursano.

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Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Soppressione dei consorzi di bonifica).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.
2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.
7. 02.Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi.
2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.
4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
7. 03.Cambursano, Borghesi.

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Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Soppressione della Buonitalia s.p.a.)
.

1. La società Buonitalia s.p.a. di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è sciolta. Le funzioni della società sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le risorse umane strumentali e finanziarie della società sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al trasferimento si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Società sono inquadrati nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppresso».
7. 04.Beccalossi.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Subentro del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nella compagine societaria di SIN s.r.l.)
.

1. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 14, i commi 9 e 10 sono soppressi.
b) All'articolo 14, dopo il comma 10-bis sono aggiunti i seguenti:
10-ter. Spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i compiti di indirizzo, coordinamento, gestione e monitoraggio per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita i compiti di coordinamento e gestione attraverso la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis. del predetto decreto legislativo n. 99 del 2004.
10-quater. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad acquisire da AGEA le quote di partecipazione della società di cui al comma 10-bis, nell'ambito delle risorse ordinarie di bilancio. L'AGEA, in attuazione del comma 10-ter, provvede a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le risorse umane e materiali connesse alle attività di cui al comma 10-ter».
7. 05.Beccalossi.

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ART. 8.

Al comma 2, dopo le parole: legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiunte le seguenti: Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione gli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
8. 19. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'articolo 8, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis
. Per l'anno 2010, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta dell'1,8 per cento. Per gli anni dal 2011 al 2015 la medesima spesa per consumi intermedi è rideterminata in modo da garantire una spesa annua complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta dello 0,36 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2010.»
8. 8.Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Al comma 5, dopo le parole: spesa annua per consumi intermedi inserire le parole:, esclusi quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio)
.

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
8. 14. Recchia, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Rosato, Rigoni, Vico.

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: dalla legge n. 2 del 2009 aggiungere le seguenti: e al netto delle assegnazioni relative ai contratti di fornitura in corso, aggiudicati mediante gara o procedura concorsuale ad evidenza pubblica.
8. 13.Baretta.

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Al comma 5, dopo il quarto periodo, inserire i seguenti:
Tali riduzioni non devono riguardare contratti di fornitura ancora in corso, aggiudicati mediante gara e/o procedura concorsuale ad evidenza pubblica. Alle riduzioni di spesa corrispondono proporzionali riduzioni delle prestazioni di servizio e di fornitura di beni rispetto ai precedenti contratti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni.

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7 comma 2 le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212 le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
8. 16.Galletti, Ciccanti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione del presente comma le spese direttamente correlate con l'attività operativa e di addestramento di reparti e unità delle Forze armate nonché le spese relative alla manutenzione di mezzi militari e sistemi d'arma.
8. 30.Fallica, Cicu.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente: «riacquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto.
8. 27. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente comma 1-bis: «a) La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto. In quest'ultimo caso il fornitore deve consentire la modificabilità del

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codice sorgente, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la pubblica amministrazione di modificare i programmi per elaboratore in modo da adattarli alle proprie esigenze;
b) La pubblica amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero deve motivare analiticamente la ragione della scelta».
8. 28. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 10.
*8. 1.Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 10.
*8. 10. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 10.
*8. 11. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sostituire il comma 10 con i seguenti:
10. Al fine di rafforzare la trasparenza e la legalità delle procedure in materia di appalti pubblici nonché contribuire alla riduzione della spesa pubblica all'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sostituire le parole: «esclusivamente» con le seguenti: «al controllo preventivo nonché».
10-bis. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
8. 26. Rubinato, Rugghia, Viola, Fogliardi, Strizzolo.

Al comma 11-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa, e delle peculiarità del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e 2013 destinato al finanziamento di misure per la perequazione completa del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21.

Al secondo periodo, dopo le parole: su proposta dei Ministri competenti inserire le seguenti: e d'intesa con le organizzazioni sindacali e i COCER in considerazione della loro funzione rappresentativa delle parti sociali coinvolte;

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio)
.

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011 e 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al

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comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
8. 22. Rugghia, Bressa, Villecco Calipari, Amici, Garofani, Naccarato, Fiano, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Al comma 11-bis sopprimere le parole: e delle peculiari esigenze.
8. 17. Libè, Galletti, Ciccanti.

AI comma 11-bis sopprimere le parole: delle peculiari esigenze.
* 8. 9. Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 11-bis sopprimere le parole: delle peculiari esigenze.
*8. 31.Rosato.

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 11-bis, primo periodo, sostituire le parole: 80 milioni di euro annui con le seguenti: 200 milioni di euro annui.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: su proposta dei ministri competenti inserire le seguenti: e d'intesa con le organizzazioni sindacali e i COCER in considerazione della loro funzione rappresentativa delle parti sociali coinvolte; sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Ai relativi oneri si fa fronte, per una quota pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e per la restante quota di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante le maggiori entrate di cui al comma 11-ter.

Conseguentemente, dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:
11-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
8. 29. Di Stanislao, Cambursano, Borghesi.

Al comma 11-bis sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 150 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. (Misure fiscali per il settore creditizio). - 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria d ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari, periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».
8. 12. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

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Sopprimere il comma 12.
*8. 2. Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 12.
*8. 25. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 12, sopprimere le parole: nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
8. 18.Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 12, sopprimere le parole: e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi.
8. 3. Porcino, Paladini, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13-septies, inserire i seguenti:
13-octies. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.
13-novies. All'aumento dell'aliquota di cui comma 13-octies si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
8. 4. Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio)
.

1. In considerazione della straordinaria necessita ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
8. 23. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, all'articolo 9 sostituire il comma 23 con il seguente:
«23. Le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono destinate permanentemente alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola alla copertura delle spese derivanti dagli incrementi economici di carriera previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti».

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Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio)
.

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
8. 15. Ghizzoni, Damiano, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 14.
8. 32. Zazzera, Di Giuseppe, Cambursano, Borghesi.

Al comma 14, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le risorse previste dal presente comma sono destinate alla maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti per il personale docente amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola per gli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente,

All'articolo 9 sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto i 5, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0.6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
8. 20. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 14, ultimo periodo, sostituire le parole: sentite le con le seguenti: d' intesa con le.
8. 21. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

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Al comma 15, sopprimere le parole: e privati.

Conseguentemente, al comma 15-bis, sopprimere le parole: ad eccezione di quanto previsto al comma 15.
8. 24.Damiano.

Al comma 15, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole:
sono subordinate alla verifica, aggiungere le seguenti: della salvaguardia della natura sociale e della destinazione di social housing del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di detti enti e delle eventuali ricadute sociali, avendo riguardo alle aree urbane con tensione abitativa, e;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: sono in ogni caso fatte salve le garanzie e le tutele legislative già previste in favore dei conduttori.
8. 5. Borghesi, Piffari, Cambursano, Scilipoti.

Dopo il comma 15-bis, aggiungere i seguenti commi:
15-ter. In considerazione della grave emergenza abitativa che sta interessando il territorio nazionale, preliminarmente alla vendita, ai rinnovi e/o disdette di contratti di locazione, degli immobili relativi agli enti previdenziali privatizzati di cui a decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a istituire entro e non oltre il 30 settembre 2010, un tavolo tecnico composto da tre membri indicati dai Ministri di cui al precedente comma 1 5, e da rappresentanti degli enti locali, dei prefetti, degli enti privatizzati, dei sindacati e dei comitati degli inquilini, al fine di individuare opportune soluzioni volte a meglio tutelare i diritti degli attuali conduttori degli immobili di proprietà dei medesimi enti. La conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui al presente articolo dovrà avvenire entro 60 giorni, che decorreranno dalla data della sua costituzione. Nelle more delle conclusioni del medesimo Tavolo, e comunque non prima della presentazione della relazione di cui al successivo comma, sono sospese tutte le procedure di dismissioni immobiliari degli enti privatizzati ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 509 del 1994, i rinnovi di contratti di locazione, nonché le procedure di finita locazione o di sfratto.
15-quater. Il tavolo tecnico di cui al comma 15-bis, dovrà verificare: i presupposti per l'abrogazione e/o la modifica dell'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243, anche in relazione ai benefìci che gli enti previdenziali privatizzati, hanno ottenuto in relazione al loro patrimonio immobiliare; se la costruzione degli immobili di proprietà di enti previdenziali privatizzati, è avvenuta con i benefici di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni; la possibile revisione della normativa vigente in materia, nonché tutti quegli interventi volti a realizzare una dismissione e/o gestione del patrimonio immobiliare equa e corretta sia per gli enti previdenziali che per i conduttori degli stessi immobili, onde evitare situazioni di grave emergenza sociale, individuando, in casi di vendita, opportune forme di tutela degli inquilini più deboli anche attraverso la garanzia del diritto all'abitazione o all'usufrutto. Al termine dei lavori, il tavolo tecnico, è tenuto a presentare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un'apposita relazione sul lavoro svolto e le relative conclusioni.
15-quinquies. In caso di alienazione delle unità immobiliari a uso residenziale da parte degli enti previdenziali privatizzati, poste in vendita dopo la presentazione della relazione di cui al comma 15-ter, saranno comunque offerte agli inquilini con riconoscimento del diritto di prelazione così come già previsto dall'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, e le vendite avverranno secondo le modalità previste del medesimo articolo della suddetta legge n. 104 del 1996.

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15-sexies. Tutti gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, che procederanno alle dismissioni di patrimonio immobiliare, successivamente al rifiuto dell'inquilino affittuario di procedere all'acquisto della propria unità abitativa, dovranno riconoscere il diritto di prelazione agli enti locali dove sono ubicati gli immobili, i quali potranno decidere in situazioni di emergenza abitativa di acquistare gli immobili anche attraverso le aziende territoriali per l'Edilizia residenziale pubblica (ATER) competenti per territorio, ovvero utilizzando gli strumenti urbanistici, delle zone da destinare all'edilizia residenziale sociale, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 24 dicembre 2007 n. 244».
8. 7. Borghesi, Piffari, Cambursano, Scilipoti.

Dopo il comma 15-bis, aggiungere il seguente:
15-ter. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modifiche e integrazioni è soppresso. I relativi importi corrispondenti a disponibilità finanziarie non impegnate, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
8. 6.Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. In ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale del 22-26 marzo 2010, n. 121, relativamente al Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare al comma 3, lettera e) del suddetto articolo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alle necessarie modifiche e integrazioni al 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009 n. 191, e recante il «Piano nazionale di edilizia abitativa».
2. Le modifiche al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 di cui al precedente comma, devono operarsi in piena coerenza alla suddetta sentenza della Corte Costituzionale 121/2010, ed essere quindi volte a escludere che, nel previsto piano nazionale di edilizia abitativa, trovino posto programmi integrati per promuovere interventi di edilizia residenziale non aventi carattere sociale, e finanziamenti di programmi integrati nei quali siano presenti anche alloggi di edilizia residenziale non pubblica.
3. Sono nulli gli effetti prodotti dal 16 luglio 2009, e di ogni altro provvedimento attuativo dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove in contrasto con la suddetta sentenza della Corte Costituzionale del 22-26 marzo 2010, n. 121.
8. 01. Borghesi, Piffari, Cambursano, Scilipoti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Razionalizzazione delle procedure della Protezione civile)
.

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre

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2001, n. 401, il comma 5 è soppresso.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è soppresso.
3. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è soppresso.
4. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «altri eventi che, per intensità ed estensione,» sono sostituite dalle seguenti: «altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,».
5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 2 aggiungere alla fine le seguenti parole: «fermi i poteri dell'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici e dell'Osservatorio sui lavori pubblici di cui agli articoli 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»
al comma 5-bis:
a) al penultimo periodo, le parole: «e all'ISTAT» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge.
8. 02. Piffari, Scilipoti, Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riorganizzazione e razionalizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato)
.

1. Fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali alle regioni e agli enti locali in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite alle regioni e agli enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.
2. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere e ad agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 e delle relative risorse concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
3. Nell'ambito della riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, si dà luogo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti.
4. Al termine del processo di trasferimento delle funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità delle prefetture - uffici territoriali del Governo e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale delle prefetture - uffici territoriali del Governo, o di singole articolazioni, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
6. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri,

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della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.
8. 03. Giovanelli, Amici, Bressa, Baretta, Ventura, Boccia, Bordo, Di Serio, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Attribuzione alle regioni delle funzioni e del personale degli Uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale).

1. A decorrere dal 30 giugno 2011, gli uffici scolastici regionali, di livello dirigenziale generale, previsti dall'articolo 75, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppressi.
2. Al fine di consentire alle regioni l'effettivo esercizio delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione, dal 1o luglio 2011, il personale degli uffici scolastici regionali e delle loro articolazioni interne, compreso il personale di livello dirigenziale non generale, nella misura del 60 per cento delle piante organiche di ciascun ufficio scolastico regionale, e assegnato alle regioni.
3. A partire dal 1o luglio 2011, le funzioni relative alla gestione del personale della scuola attribuite dalla normativa vigente agli Uffici scolastici regionali e, in particolare, quelle relative alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche, così come individuate dall'intesa della Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 42 del 2009, sono esercitate dalle regioni, ferme restando la competenza dello Stato in materia di disciplina privatistica del rapporto di lavoro e la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario.
4. Entro tale data le singole regioni, tenendo conto anche del personale assegnato ai sensi del comma 2, definiscono la disciplina e individuano l'apparato istituzionale idoneo a svolgere le funzioni di cui al comma 3 nel proprio ambito territoriale secondo i tempi e i modi necessari ad evitare soluzioni di continuità del servizio, disagi agli alunni e al personale e carenze nel funzionamento delle istituzioni scolastiche. Nelle regioni in cui entro tale data non sono state determinate le condizioni normative e organizzative idonee all'esercizio di tali funzioni, e fino alla loro realizzazione, continuano ad operare gli Uffici scolastici regionali».
8. 04. Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

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ART. 9.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 137.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
al medesimo articolo sopprimere il comma 21;
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In via straordinaria per gli anni 2011 e 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 119.Bressa, Amici, Giovanelli, Damiano, Mattesini.

Al comma 1, dopo le parole per gli anni 2011, 2012, 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, aggiungere le seguenti: ad esclusione del personale delle forze armate e delle forze di polizia,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

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1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole, «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 60.Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole
«il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti» con le seguenti: «i trattamenti economici complessivi dei dipendenti di ciascuna amministrazione»;
b) sostituire le parole «il trattamento accessorio» con le seguenti: «i trattamenti accessori»;
c) sostituire le parole: «il trattamento ordinariamente spettante» con le seguenti: «i trattamenti ordinariamente spettanti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 59.Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: ivi compreso il trattamento accessorio aggiungere le seguenti: con l'eccezione del personale

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del comparto sicurezza, difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. 149.Paladini.

Al comma 1 dopo le parole: ordinariamente spettante per l'anno 2010 aggiungere le seguenti: incrementato in maniera corrispondente alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13.1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
9. 7.Paladini, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, dopo la parola: conseguimento aggiungere le seguenti: di conferma in ruolo di ricercatori e docenti universitari, di funzioni diverse in corso d'anno.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 104.Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonio Russo, Siragusa.

Al comma 1, sostituire le parole: fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, con le parole: «da promozioni, modificazioni di stato giuridico nonché assunzioni di incarichi o funzioni che prevedano per legge trattamenti economici specifici».

Conseguentemente sopprimere il comma 21.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 33.Laganà Fortugno, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina Coscioni, Fioroni, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per il personale del comparto sicurezza-difesa, quanto previsto in caso di attribuzione di compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, di corresponsione di assegni connessi con la maturazione di requisiti di servizio o merito, di promozione o di modifica della posizione di impiego.

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Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»";
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 61.Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e, per il personale delle forze armate e di polizia e dei vigili del fuoco, quanto previsto in caso di attribuzione di compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, di corresponsione di assegni percepiti per l'assolvimento delle specifiche funzioni senza demerito, di promozione o di modifica della posizione di impiego.
9. 152.Fallica, Cicu.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: È fatta salva, per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale che contempli progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, l'applicazione delle rispettive disposizioni già finanziate dal vigente CCNL. Il presente comma si applica anche al personale delle autorità competenti come individuate dall'articolo 2 decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 193.;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Per gli enti del servizio sanitario nazionale, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento complessivo erogato ai dipendenti non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) al comma 2, sostituire le parole da: «non possono essere stabiliti» a: «del medesimo titolare» con le seguenti: «non possono comportare maggiori oneri per la finanza pubblica»;
d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «presente decreto;» inserire le seguenti: «fatte salve, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le risorse aggiuntive contrattualizzate e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi messe a disposizione dalle regioni e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.;

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e) al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.;
f) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale;
g) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale;
h) al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Di conseguenza anche le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e l'articolo 65 del medesimo decreto legislativo in materia di contrattazione integrativa decentrata sono comunque differite alla sottoscrizione del CCNL 2013/2015»;
i) al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 21 non si applicano al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;
j) al comma 28, terzo periodo, sostituire le parole: «e gli enti del servizio sanitario nazionale» con le seguenti: con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aggiungere, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale le seguenti: Per gli enti del Servizio sanitario nazionale non si applica la percentuale del 50 per cento. Gli stessi possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite della dotazione organica complessiva dell'anno precedente per assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali;
k) al comma 32, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per gli enti del Servizio sanitario nazionale resta in vigore la normativa contrattuale vigente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno o appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 58.Galletti, Ciccanti.

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Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«È fatta salva, per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale che contempli progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, l'applicazione delle rispettive disposizioni già finanziate dal vigente CCNL. Il presente comma si applica anche al personale delle autorità competenti come individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
«7-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
7-quater. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituite le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».
9. 47.Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Argentin.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi, per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale, i casi in cui siano contemplate progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, nonché l'applicazione delle rispettive disposizioni già finanziate dal vigente CCNL e le disposizioni concernenti l'utilizzo degli istituti del salario accessorio direttamente collegati alla erogazione di prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di un Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono

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sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 63.Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 62.Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 non si applica ai trattamenti in godimento nell'anno 2010 di valore complessivo non superiore a 30.000 euro lordi annui.

Conseguentemente dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. Il comma 17 non si applica ai contratti di valore complessivo non superiore a 30.000 euro lordi annui nell'anno 2010.
17-ter. Ai mancati risparmi di cui ai commi 1-bis e 17-bis si fa fronte mediante meccanismi contrattuali che prevedano penalizzazioni e incentivazioni in grado di garantire i medesimi effetti finanziari anche attraverso un maggior ricorso al blocco del turn over.
9. 151.Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nei confronti del personale docente, Amministrativo, tecnico ed Ausiliario (ATA) della scuola, dei ricercatori e dei docenti universitari, nonché del personale degli enti di ricerca non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e comma 21, secondo e terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 46.Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per il personale che ha terminato il periodo di prova non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e 21, secondo e terzo periodo.

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 120.Santagata, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli Enti del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento complessivo erogato ai dipendenti non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 64.Galletti, Ciccanti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di natura dirigenziale, aggiungere le seguenti:, escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

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2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 65.Galletti, Ciccanti.

Al comma 2 sostituire le parole: 5 per cento e 10 per cento con le seguenti: 7 per cento e 12 per cento.

Conseguentemente all'articolo 38 dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13.1 All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: 2009, 2010 e 2011»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».
9. 4.Di Biagio, Angeli, Berardi.

Al comma 2 sostituire le parole: 5 per cento e 10 per cento con le seguenti: 7 per cento e 12 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Sostegno alla stampa italiana all'estero).

1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 200, n. 338,» aggiungere le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d) le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono soppresse.
9. 5.Di Biagio, Berardi, Angeli.

Al comma 2 sostituire le parole: 5 per cento e 10 per cento con le seguenti: 7 per cento e 12 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti).

1. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, al secondo comma, dopo le parole: «considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE.
9. 6.Di Biagio, Berardi, Angeli.

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Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare con le seguenti: non possono comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 66.Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. La funzione di responsabile degli uffici di diretta collaborazione è incompatibile con il mantenimento o l'assegnazione di incarichi aggiuntivi.
9. 121.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2-bis.
9. 122.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2-bis dopo le parole: non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 aggiungere le seguenti: incrementato in maniera corrispondente alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire il seguente:
13.1 All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
9. 8.Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 123.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13.1 All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole: 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento; e alla lettera c), le parole: il 75 per cento sono sostituite dalle seguenti: l'80 per cento;
b) al comma 11, lettera a), le parole: 0,30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,15 per cento.
9. 9.Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13.1. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno

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2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.
13.2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13.1 si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
9. 10.Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto fatte salve, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le risorse aggiuntive contrattualizzate e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi messe a disposizione dalle regioni, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:
13.1. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.
13.2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13.1 si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
9. 11.Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: non si applica, aggiungere le seguenti: al personale della carriera prefettizia.
9. 2.Moffa, Antonio Pepe, Lamorte, Proietti Cosimi.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa aggiungere le seguenti:, al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

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b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 67.Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini della copertura dell'organico dei vigili del fuoco si attinge, estinguendola ed entro il termine di validità della stessa, dalla graduatoria degli idonei pubblicata con decreto ministeriale del 9 maggio 2000 sul bollettino ufficiale del Ministero dell'interno n. 1112 dell'8 giugno 2000 e comunicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a serie speciale n. 45 del 9 giugno 2000, così come prorogata da ultimo dall'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, del requisito dell'età di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
1-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
9. 12.Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 117.Fioroni, La Forgia, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 7.

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all'articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7.1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
7.2 All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».
9. 14.Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 124.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:
13.1 A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.
13.2 All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13.1 si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
9. 13.Mura, Palagiano, Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'im

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posta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 48.Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Bossa.

Al comma 5 aggiungere, in fine il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 68.Galletti, Ciccanti.

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano all'ANAS S.p.A..
9. 27.Siragusa.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le aziende sanitarie locali aventi un rapporto dipendenti popolazione residente nella regione superiore a 1/1.000, il limite di cui all'articolo 2, comma 102 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è pari al 10 per cento.
9. 144.Polledri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo

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indeterminato con scadenza 31 dicembre 2010, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limiti di assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2011.
9. 26.Pelino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 66, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è aggiunto il seguente comma:
7-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e la qualità delle attività istituzionali, le disposizioni contenute nel precedente comma non si applicano alle assunzioni di personale dell'INAIL per i posti che si sono resi vacanti in data anteriore all'anno 2009. L'INAIL può procedere all'assunzione dei vincitori, inseriti nelle graduatorie di merito, dei concorsi già banditi e conclusi alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Tali graduatorie hanno validità fino al loro esaurimento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare ai massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 126.Madia, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:
7-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e la qualità delle attività istituzionali, le disposizioni contenute nel precedente comma non si applicano alle assunzioni di personale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) per i posti che si sono resi vacanti in data anteriore all'anno 2009. L'INPS può procedere all'assunzione dei vincitori, inseriti nelle graduatorie di merito, dei concorsi già banditi e conclusi alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Tali graduatorie hanno validità fino al loro esaurimento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 128.Madia, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, comma 8-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di garantire la tutela dell'ordine pubblico e il buon funzionamento e Ministero dell'interno, le disposizioni contenute nel comma 8-quater non si applicano alle strutture del comparto sicurezza e dell'amministrazione generale del governo sul territorio, ricomprendendo in tal senso anche le assunzioni del personale dell'amministrazione

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civile preposto a quelle strutture utilmente inserito in graduatorie dalle quali l'ente abbia già attinto entro tale data al fine dell'esaurimento delle medesime.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 127.Madia, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizi sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 69.Galletti, Ciccanti.

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

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Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 70.Galletti, Ciccanti.

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento».
9. 125.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di procedere al progressivo ripianamento degli organici, nei confronti del corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzate, a decorrere dall'anno 2011, assunzioni di personale operativo mediante l'utilizzo del 95 per cento delle risorse finanziarie già ordinariamente stanziate per i richiami in servizio a tempo determinato del personale volontario dei vigili del fuoco, contestualmente riducendo al 5 per cento il limite di spesa per il richiamo di questi ultimi. Per tali assunzioni si procede utilizzando la graduatoria in vigore relativa alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per

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cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 71.Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini della razionalizzazione delle risorse, derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto ministeriale 30 luglio 2007, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce le modalità abbreviate per il corso di formazione al quale deve partecipare il personale stabilizzato, all'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226. Le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate agli idonei di cui alla graduatoria del decreto ministeriale 30 luglio 2007, in ottemperanza all'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
9. 72.Galletti, Ciccanti.

Sopprimere i commi 9 e 10.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
7-2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».
9. 16.Porcino, Paladini, Cambursano, Borghesi.

Al comma 9, secondo capoverso, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare

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al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento».
9. 129.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 130.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ferme restando le riduzioni di organico ivi previste, così come modificate dai commi 5, 7, 8 e 12 del presente articolo, non si applicano per i posti che si sono resi vacanti nei rispettivi organici in data anteriore all'anno 2009. Con riferimento a tali disponibilità di posti le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, procedono alla nomina dei vincitori, inseriti nelle graduatorie di merito, dei concorsi già banditi e conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali graduatorie hanno validità fino al loro esaurimento.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento».
9. 131.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. In attesa della definitiva stabilizzazione, i contratti di lavoro individuali a tempo determinato di cui alla procedura concorsuale indetta con decreto del Ministero dell'interno dell'11 settembre 2007, stipulati dall'Amministrazione dell'interno il 31 dicembre 2008 e di durata di ventiquattro mesi sono prorogati di ulteriori 12 mesi.

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Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All' articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 73.Compagnon, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. i 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;
b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
9. 20.Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano.

Al comma 15 sostituire le parole da: pari a fino a: 2009/2010 con le seguenti: atto a soddisfare le esigenze degli alunni in situazioni di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e comunque.
9. 106.Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 15, aggiungere il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai docenti di sostegno degli studenti autistici al fine di assicurare la continuità didattica per ogni ciclo di studi.
9. 105.Castagnetti.

Sopprimere i commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

Art. 18-bis.
(Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge

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25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 18-ter.
(Contrasto ai fenomeni delle società di comodo).

1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non inerenti all'attività oggetto precipuo della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

Art. 18-quater.
(Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 3 1 settembre 201 0, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

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Art. 18-quinquies.
(Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero).

1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.
2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

Art. 18-sexies.
(Ripristino dell'ICI sulle case di lusso).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dallo gennaio 2011.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

Art. 18-septies.
(Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.
2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.
5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nei rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 1, nonché tra gli

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intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre i 973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.
6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Art. 18-octies.
(Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico).

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma I del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

Art. 18-nonies.
(Riduzione deducibilità banche e assicurazioni).

1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. I 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 , capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";
e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera c), sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";
f) al comma 11 , lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».
9. 22.Paladini, Porcino, Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere i commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

Art. 18-bis.
(Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a

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37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 18-ter.
(Contrasto ai fenomeni delle società di comodo).

1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non inerenti all'attività oggetto precipuo della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

Art. 18-quater.
(Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

Art. 18-quinquies.
(Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero).

1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.
2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

Art. 18-sexies.
(Ripristino dell'ICI sulle case di lusso).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dallo gennaio 2011.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

Art. 18-septies.
(Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.
2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.
5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nei rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 1 , nonché tra gli intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre i 973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.
6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

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Art. 18-octies.
(Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico).

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

Art. 18-nonies.
(Riduzione deducibilità banche e assicurazioni).

1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";
e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera c), sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";
f) al comma 11 , lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».
9. 17.Porcino, Paladini, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere i commi dal 16 al 19.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:
2-sexies. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
9. 25.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla

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stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 49.Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Sopprimere i commi 17 e 18.

Conseguentemente all'articolo 55 dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 gli importi e le percentuali dell'addizionale sull'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono incrementati in misura tale da produrre un maggior gettito pari a 600 milioni di euro annui.».
9. 3.Di Biagio.

Sopprimere i commi 17 e 18.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento».
9. 132.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere i commi 17 e 18.
9. 34.La Forgia, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina, Fioroni, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al

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comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 50.Livia Turco, Sarubbi, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione della riconosciuta specificità lavorativa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All' articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 74.Galletti, Ciccanti.

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Di conseguenza anche le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Merito e Premi" e all'articolo 65 del medesimo decreto legislativo in materia di contrattazione integrativa decentrata sono comunque differite alla sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2013-2015.».
*9. 51.Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 17, aggiungere infine il seguente periodo: «Di conseguenza anche le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150/2009 «Merito e Premi» e l'articolo 65 del medesimo decreto legislativo in materia di contrattazione integrativa decentrata sono comunque differite alla sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2013-2015».
*9. 75.Galletti, Ciccanti.

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il conglobamento dell'indennità di vacanza contrattuale nelle retribuzioni del personale del comparto sicurezza e difesa saranno attivate le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
9. 76.Galletti, Ciccanti.

Al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) comma 14, per l'anno 2011 in 222 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2012, complessivamente in 301 milioni di euro annui, con specifica destinazione, rispettivamente, di 135 e 214 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

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Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 in modo da assicurare una minore spesa pari a 79 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
9. 115.Galletti, Ciccanti.

Sopprimere i commi 19, 20.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 133. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere i commi 21 e 22.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:
«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.
13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
13-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «75 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»;
b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
9. 18. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 21 con il seguente:
21. Con effetto dal 1o gennaio 2011, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i meccanismi di adeguamento retributivo così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, sono differiti, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica o progressioni di carriera comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con decorrenza dal 1o gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni

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le progressioni di carriera comunque denominate, ivi compresi i passaggi dalla II alla I fascia del ruolo unico dei professori universitari, per gli anni 2011, 2012 e 2013 possono essere disposte a fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti de! 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi i e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 116. Galletti, Ciccanti, Vietti.

Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato aggiungere le seguenti:, escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono

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sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 77. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole:, e non danno comunque luogo a successivi recuperi con le seguenti: e a decorrere dall'anno 2014 l'adeguamento retributivo sarà corrisposto con restituzione del 50 per cento di quanto dovuto nel triennio di sospensione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 78. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, per gli anni 2011, 2012 la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di ventiquattro mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di ventiquattro mesi di differimento è utile anche ai finì della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

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Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 134. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 21, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1o gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All' articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 79. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, secondo periodo, dopo le parole: Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, inserire le seguenti: escluse le

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categorie del personale delle forze armate e delle forze di polizia,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 83. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, secondo periodo sostituire le parole: gli anni 2011, 2012, 2013 non con le seguenti: per gli anni 2011, 2012, e 2013 la corresponsione del maturato economico delle classi e degli scatti è sospesa, ma detti anni sono.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 81. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti con le seguenti: con effetto dal 1o gennaio 2011, la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti è differita una tantum per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito

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il corrispondente valore economico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 80. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, terzo periodo, dopo le parole: per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate, aggiungere le seguenti:, escluse le progressioni di carriera del personale delle forze armate e delle forze di polizia,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 84. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, al terzo, sopprimere le parole:, ai fini esclusivamente giuridici.

Conseguentemente:
al comma 21, quarto periodo, sopprimere le parole:, ai fini esclusivamente giuridici.
all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

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entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 135. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 21, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Per il personale dei comparti sicurezza e difesa le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetti ai fini giuridici ed economici.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 82. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, ultimo periodo dopo le parole: per il personale contrattualizzato aggiungere le seguenti:, escluso il personale contrattualizzato delle forze armate e delle forze di polizia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

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3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 85. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di tenere conto delle specificità della sua funzione, al personale della carriera diplomatica non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma e, conseguentemente, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9 della legge 28 luglio 1999, n. 266 è ridotta di euro 2,1 milioni per l'anno 2011, di euro 4,2 milioni per l'anno 2012 e di euro 6,3 milioni per l'anno 2013.
9. 145. Antonione, Boniver, Pianetta, Baccini, Biancofiore, Nirenstein, Malgieri, Martino, Moles, Bergamini, Renato Farina, D'Alema, Tempestini, Casini, Rao, Gozi, Di Biagio, Vernetti, Zacchera, Mecacci.

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione della specificità della sua funzione, le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma non si applicano al personale della carriera diplomatica.

Conseguentemente:
a) all'articolo 21, comma 1, sostituire primo periodo con il seguente:
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento;
b) all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: e per quelli relativi ai cinque anni precedenti;
c) all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere il seguente comma "Per le persone fisiche che svolgono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato rispettivamente reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo, salva la facoltà di provarne l'appartenenza ad altre categorie di reddito.
1-ter. La rettifica operata sinteticamente ai fini delle imposte dirette ha effetto anche per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per esse rilevanti. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.
d) dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:

Art. 39-bis.
(Modalità di pagamento degli oneri deducibili e detraibili ai fini dell'Irpef).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2011 i pagamenti degli oneri devono essere effettuati con mezzi diversi dal contante.

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Art. 39-ter.
(Tracciabilità dei compensi).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
2. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1000 euro.
9. 136. Maran, Tempestini, Fassino, D'Alema, Vannucci, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Mosca.

Al comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni dell'ultimo periodo del presente comma non si applicano al personale degli enti del servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 87. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 21 non si applicano al personale di area sanitaria.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e i! patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6

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per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 52. Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi, Livia Turco.

Al comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza-difesa ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 86. Galletti, Ciccanti.

Al comma 21, aggiungere, in fine il seguente periodo: Per le categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. Le risorse derivanti dalla mancata applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo per l'anno 2010 per il predetto personale sono destinate alla corresponsione degli incrementi automatici biennali dei docenti e dei ricercatori fino alla V classe stipendiale.
9. 107. Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: Per il predetto personale, aggiungere le seguenti: nonché per quello delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) al terzo periodo dopo le parole: passaggi di qualifica, aggiungere le seguenti: o di grado e dopo le parole: nella nuova qualifica aggiungere le seguenti: o grado.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla

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stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per l'anno 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pan allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 32. Rigoni, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente comma 22-bis: Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, gli adeguamenti annuali di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sono erogati, senza possibilità di recupero, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e l'adeguamento da corrispondere nell'anno 2014 non può essere inferiore a quello corrisposto nell'anno 2010. Per il predetto personale, con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione della classe o dello scatto biennale di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di 36 mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori scatti biennali. Per il predetto personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi, cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con decorrenza dal 1o gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe o dello scatto di stipendio biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 31. Rigoni, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato.

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi

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ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater.
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 88. Pezzotta, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.
13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
13-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «75 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: '80 per cento»;
b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
9. 147. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano.

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Sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) della scuola, gli anni 2011 e 2012 sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali ed i relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti sono differiti, una tantum, per un periodo di ventiquattro mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 108. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 53. Livia Turco, Sarubbi, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono

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sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 89. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 25.
9. 153. Carlucci.

Sostituire il comma 25 con i seguenti:
«25. Il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l'ente tabacchi italiani, dichiarano in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi enti riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili corrispondenti.
25-bis. Il personale viene inquadrato nell'amministrazione ricevente, fermo restando l'area o categoria professionale di appartenenza ad eccezione dei casi di cui al comma precedente ultimo periodo, nella fascia retributiva corrispondente al maturato economico individuale, utilizzando a tal fine; e fino a concorrenza, l'assegno personale pensionabile precedentemente maturato.
25-ter. Il differenziale economico che eventualmente deriva dalla indennità di amministrazione o da altre differenze retributive, per i dipendenti che esercitano l'opzione al trasferimento, viene mantenuto come assegno personale pensionabile non riassorbibile.
25-quater. I trattamenti economici differenziali denominati assegni personali pensionabili mantengono le stesse caratteristiche previdenziali e pensionabili delle voci retributive dai quali hanno avuto origine.
25-quinques. Il personale conserva la retribuzione individuale di anzianità, comprese eventuali maggiorazioni della stessa, precedentemente maturata.
25-sexies. Il personale, in deroga alle norme vigenti che dettano le regole per l'iscrizione e la cessazione, pur anche se trasferito in amministrazione diversa da quelle «finanziarie», rimane iscritto al «Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, fino alla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo.
25-septies. Al personale, che a seguito dell'esercizio della volontarietà al trasferimento ad amministrazioni pubbliche diverse dai ministeri, si applica l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554».
9. 138.Bellanova, Schirru.

Sostituire il comma 25 con il seguente:
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

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e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l'ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1o gennaio 2011 su istanza del dipendente è inquadrato, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale, sarà garantito lo stesso trattamento economico e i benefici acquisiti, è attribuito un assegno personale non riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquista con l'assegnazione della qualifica o profilo spetta agli enti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai

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commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 90.Galletti, Ciccanti.

Al comma 25 apportare le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, dopo parole: 1o gennaio 2011 aggiungere le seguenti: su istanza del dipendente;
b) al quinto periodo, sostituire le parole: Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile con le seguenti: Al predetto personale, al quale sarà garantito lo stesso trattamento economico e i benefici acquisiti, è attribuito un assegno personale non riassorbibile;
c) dopo il quinto periodo aggiungere i seguenti: Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili corrispondenti. La spesa aggiuntiva per l'assegnazione della qualifica o profilo spetta agli enti.
d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento 99» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 91.Galletti, Ciccanti.

Al comma 25, quarto periodo, dopo le parole: inquadrato aggiungere le seguenti: a domanda da presentare entro il 31 dicembre 2010,.
9. 92.Poli, Galletti, Ciccanti.

Al comma 25, quinto periodo, sostituire la parola: riassorbibile con le seguenti: non riassorbibile.
9. 93.Poli, Galletti, Ciccanti.

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Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
«27-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e in particolare dell'Agenzia delle entrate in conformità con il principio economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la lotta all'evasione fiscale, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria di cui alla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008. Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».
9. 23.Messina Barbato, Borghesi, Cambursano Piffari.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
«27-bis. Ai fini della copertura dell'organico del Vigili del fuoco si attingerà, entro il termine di validità della stessa, dalla graduatoria degli idonei di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2000 pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno n. 1/12 dell'8 giugno 2000 e comunicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale n. 45 del 9 giugno 2000, così come prorogata, da ultimo dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione della presente norma, del requisito dell'età di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 10 agosto 2000, n. 246. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 209 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».
9. 146.Fallica.

Sopprimere il comma 28 e 29.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 139.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 109.Damiano, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Pag. 296

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 57.Damiano, Lenzi, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Al comma 28, primo periodo sopprimere le parole: le università.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 110.Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 28, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei confronti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite di richiamo di personale a tempo determinato è fissato al 5 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le risorse finanziarie non ancora impegnate per l'anno 2010 dovranno essere destinate al ripianamento delle carenze di organico mediante stabilizzazione del personale precario di cui all'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il limite del 5 per cento ed il corrispondente risparmio di spesa operano definitivamente a decorrere dal 2011 per le predette finalità di stabilizzazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per

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cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 94.Galletti, Ciccanti.

Al comma 28, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 118. Misiani, Lenzi, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Rubinato, Sereni, Cesare Vannucci.

Al comma 28, terzo periodo, sopprimere le parole: e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente:
dopo il comma 28, aggiungere il seguente: 28-bis: Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di personale con contratti a tempo determinato nel limite della dotazione organica complessiva dell'anno precedente per assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali;
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio)
.

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20,

Pag. 298

è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 54. Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi, Vannucci.

Al comma 28, terzo periodo sopprimere le parole: e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente dopo il comma 28 aggiungere il seguente 28-bis: Gli enti del servizio sanitario nazionale possono avvalersi di personale con contratti a tempo determinato nel limite della dotazione organica complessiva dell'anno precedente per assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali.
9. 30. Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Al comma 28, terzo periodo sopprimere le parole: e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 103. Lenzi, Livia Turco, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Al comma 28, terzo periodo, sostituire le parole: e gli enti del Servizio sanitario nazionale con le seguenti:, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

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Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 95.Galletti, Ciccanti.

Al comma 28, quarto periodo, dopo le parole: specifiche disposizioni di settore aggiungere le seguenti:, così come disposto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
9. 40.Galletti, Ciccanti.

Al comma 29, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano all'ANAS S.p.A.
9. 28.Siragusa.

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 35. Laganà Fortugno, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o

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strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 41.Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter
. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. Alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte del 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.
9. 97.Galletti, Ciccanti.

Al comma 30 aggiungere il seguente periodo:

Conseguentemente le relative risorse residue da destinare al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia sono rideterminate in 365 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 e in 119 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio)
.

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al

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comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 36. Rosato, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rigoni.

Al comma 30, in fine, aggiungere il seguente periodo:

Conseguentemente le relative risorse residue da destinare al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rideterminate nei seguenti temi:
a) per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in 375,9 milioni di euro;
b) a decorrere dall'anno, 2014 in 119 milioni di euro".

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:
7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 30, ultimo periodo, si provvede per anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni, a decorrere dall'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 148.Paladini.

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 140. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 31, primo periodo sopprimere le parole: le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.
9. 141. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. I professori universitari vengono posti in quiescenza al termine dell'anno

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accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. I professori posti in quiescenza per raggiunti limiti di età mantengono su richiesta e previo consenso da parte delle facoltà di appartenenza, i diritti e i doveri già propri delle posizioni di fuori ruolo fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantacinquesimo anno di età.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 42. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. I professori universitari vengono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. I professori posti in quiescenza per raggiunti imiti di età mantengono su richiesta e previo consenso da parte delle Facoltà di appartenenza, i diritti e i doveri già propri delle posizioni di fuori ruolo fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantacinquesimo annodi età.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
9. 98.Mantini.

Sostituire il comma 32 con il seguente:
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono confermare l'incarico conferito al dirigente,

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conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 32 aggiungere il seguente: 32-bis. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato;
dopo il comma 33 aggiungere il seguente: 33-bis. Al personale dirigenziale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri non si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni. I risparmi derivanti dalla ripubblicizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale dirigenziale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono riassegnati in entrata al bilancio dello Stato.
9. 1.Moffa, Lamorte, Leo, Proietti Cosimi.

Sopprimere il comma 32.
*9. 29.Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sopprimere il comma 32.
*9. 142.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 32, primo periodo, dopo le parole: non intendono, sopprimere la seguente: anche.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole:, anche di valore economico inferiore con le seguenti: dello stesso valore economico.
9. 43.Galletti, Ciccanti.

Al comma 32, aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli enti del Servizio sanitario nazionale resta in vigore la normativa contrattuale vigente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal

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periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 44.Galletti, Ciccanti.

Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli enti del Servizio sanitario nazionale resta in vigore la attuale normativa contrattuale.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 55.Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Sarubbi, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa.

Sopprimere il comma 34.

Conseguentemente:
a) all'articolo 21 comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento;
b) all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: e per quelli relativi ai cinque anni precedenti,
c) all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma «Per le persone fisiche che svolgono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato rispettivamente reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo, salva la facoltà di provarne l'appartenenza ad altre categorie di reddito».
1-ter. La rettifica operata sinteticamente ai fini delle imposte dirette ha effetto anche per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per esse rilevanti. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.

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d) dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:

Art. 39-bis.
(Modalità di pagamento degli oneri deducibili e detraibili ai fini dell'Irpef).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2011 i pagamenti degli oneri devono essere effettuati con mezzi diversi dal contante.

Art. 39-ter.
(Tracciabilità dei compensi).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1.000 euro».
9. 37.Gianni Farina, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato.

Sopprimere il comma 35.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 45. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 35.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Sono ridotti in maniera lineare fino ad un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
9. 100. Galletti, Ciccanti.

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Sopprimere il comma 37.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:
2-sexies. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
9. 24. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardi, Misiti.

Sopprimere il comma 37.
9. 111. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 143. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera f) è soppressa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All' articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

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3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-ter.
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 38. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera f) è soppressa.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
7-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 37-bis, si provvede mediante riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
9. 102. Ruvolo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio, alla data di conversione del presente decreto legge, lavoratori titolari di contratti a termine stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate, al di fuori dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente decreto legge e delle vigenti disposizioni in materia e nell'ambito delle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato previste dalle disposizioni in deroga nel periodo dal 1997 al 2010 nei limiti dei posti disponibili in organico, ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2013 e fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità, i predetti lavoratori purché gli stessi siano in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio, al momento dell'assunzione, per attività lavorativa o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro e/o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2013 , al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto e dalle vigenti disposizioni in materia di rinnovi di contratti a tempo determinato. Gli oneri relativi all'applicazione del presente comma sono posti a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni pubbliche che procedono alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ovvero alla loro proroga. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare superamenti dei limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità.

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Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un 'aliquota dei 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater.
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 39. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio, alla data di conversione del presente decreto legge, lavoratori titolari di contratti a termine stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate, al di fuori dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente decreto legge e delle vigenti disposizioni in materia e nell'ambito delle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato previste dalle disposizioni in deroga nel periodo dal 1997 al 2010 nei limiti dei posti disponibili in organico, ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2013 e fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità, i predetti lavoratori purché gli stessi siano in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio, al momento dell'assunzione, per attività lavorativa o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legge 1o luglio

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2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2013 , al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto e dalle vigenti disposizioni in materia di rinnovi di contratti a tempo determinato. Gli oneri relativi all'applicazione del presente comma sono posti a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni pubbliche che procedono alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ovvero alla loro proroga. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare superamenti dei limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:
7-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono ridotte del 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
9. 101. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. La Regione siciliana, nell'ambito della propria potestà legislativa, potrà emanare, in deroga alle disposizioni statali vigenti in materia di assunzioni di personale e di patto di stabilità, norme volte a garantire la stabilizzazione di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili da almeno dieci anni ovvero titolare di contratti a tempo determinato, stipulati a seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, da almeno tre anni.
9. 112. Siragusa, Berretta, Burtone, Capodicasa, Cardinale, Causi, D'Antoni, Genovese, Russo, Samperi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al fine di consentire la stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili ed impegnati nelle predette attività, ovvero titolari di contratti a termine in attuazione di processi di stabilizzazione, complessivamente da almeno otto anni, i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla presente legge e delle vigenti disposizioni in materia non trovano applicazione per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio o svolgano la loro attività. Le amministrazioni pubbliche che attuano le procedure di stabilizzazione di cui al presente comma sono autorizzate, ai finì della determinazione degli obiettivi stabiliti dagli articoli 76 e 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad escludere dai relativi calcoli le somme connesse al processo di stabilizzazione. Le amministrazioni pubbliche, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione ed al fine di non compromettere l'azione amministrativa dalle stesse svolte, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma in servizio al 31 dicembre 2009 anche in deroga a quanto previsto delle vigenti disposizioni in materia e dagli articoli 76 e 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall'applicazione del presente

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comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. 113. Siragusa, Berretta, Burtone, Capodicasa, Cardinale, Causi, D'Antoni, Genovese, Antonino Russo, Samperi.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti: 37-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.» sono sostituite dalle seguenti: «tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando.».
37-ter. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole «di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione delle liste».
9. 114. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-bis. In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fatti salvi gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ed altre categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68:.
9. 56.Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Sarubbi.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti ed organismi ad ordinamento regionale e provinciale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica per il conseguimento degli obiettivi concordati, secondo quanto disposto dall'articolo 14.
9. 150.Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: «Art. 9-bis (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto di cui alla presente lettera per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;
b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza

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adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono derivare risparmi per 300 milioni di euro per l'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 5, lettera a):
al secondo periodo sopprimere le parole da «per 300 milioni» fino a «pari a 250 milioni di euro»;
al terzo periodo sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro».
9. 04.Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. (Norme intese al contenimento degli stipendi dei dirigenti pubblici). 1. Tutte le aziende partecipate dalle pubbliche amministrazioni in misura pari ad almeno il 30 per cento del capitale sociale, non quotate, tutti gli enti senza finalità di lucro i quali traggono i mezzi per il loro funzionamento in prevalenza dalla ricezione di contributi annuali da parte di Amministrazioni pubbliche, in misura pari ad almeno il 50 per cento del proprio bilancio, ovvero tutte le aziende che fruiscono di contributi o finanziamenti, a qualsiasi titolo, a carico dei bilanci pubblici o dell'Unione europea per importi superiori ai 500.000 euro - anche sotto forma di agevolazioni fiscali, sgravi contributivi, esenzioni o incentivi comunque denominati, ivi compresi i programmi di intervento di cui all'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e coloro che facciano richiesta di accesso agli strumenti di tutela del reddito, in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione e di ammortizzatori sociali in deroga per gli addetti alle attività produttive, adottano pratiche di remunerazione del personale posto alle proprie dipendenze e degli amministratori, tali da garantire che, in ogni caso, non siano riconosciuti o comunque erogati compensi, sotto qualsiasi forma e comunque denominati, anche differiti, in misura superiore al trattamento economico complessivo lordo del primo Presidente della Corte di cassazione, con effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il limite di cui al comma 1 trova altresì applicazione nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di tutte le Autorità indipendenti. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al presente articolo. Nel rispetto

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della loro sfera di autonomia costituzionale, le Amministrazioni degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti interni ai limiti del presente comma.
3. Dall'applicazione del comma 1 resta escluso esclusivamente quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, per il cui computo restano ferme le disposizioni vigenti. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Se il superamento dei limiti di cui al presente articolo deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma i del presente articolo, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al medesimo comma. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.
5. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti commi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito e dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari all'ammontare della spesa autorizzata. Ferme restando le conseguenze di cui al precedente periodo, la mancata osservanza di quanto previsto ai sensi del presente articolo comporta la revoca degli incentivi, contributi o benefici, comunque denominati, fruiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo termini e modalità per la comunicazione, anche in via telematica, da parte degli interessati dei dati occorrenti a consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti ai sensi del comma 1, anche avvalendosi della Guardia di finanza che, a tal fine, procede, sia con i poteri riconosciuti dalle disposizioni in tema di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto che attraverso le prerogative riconosciute al medesimo Corpo ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del codice di procedura penale.
7. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 5, è abrogato l'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. 01. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure in materia di incarico di funzioni dirigenziali).

1. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato. Gli incarichi previgenti all'abrogazione continuano fino allo spirare del relativo contratto.
9. 03.Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

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Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. (Modificazione all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241). 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione dell'obbligo di motivazione di cui al presente comma il titolare del procedimento è tenuto al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari all'ammontare del valore della decisione di spesa adottata».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La decisione dell'amministrazione, con il corredo dei suoi presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche che la hanno determinata, delle risultanze dell'istruttoria, deve essere pubblicata, con l'indicazione nominativa del responsabile del procedimento, dei destinatari del provvedimento, sul sito internet dell'amministrazione procedente e comunicata alla Corte dei conti.
1-ter. Le Regioni assumono come principio la disposizione di cui al comma 1-bis e lo attuano per gli atti di loro competenza.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si attua nei confronti degli enti che partecipano alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
9. 02.Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

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ART. 10.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dal 1o gennaio 2011 avverso i verbali di accertamento delle minorazioni civili, dell'handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della disabilità ai sensi della legge 19 marzo 1999, n. 68, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica dei relativi verbali, presso l'INPS territorialmente competente. Con uno o più decreti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economica e con il Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato - Regioni, stabilisce le modalità operative per l'applicazione del presente comma.
10. 4. Pezzotta, Galletti, Ciccanti, Delfino.

Al comma 4, sostituire le parole: 50.000 verifiche con le seguenti: 300.000 verifiche.

Conseguentemente, al comma 4-bis, aggiungere, in fine le seguenti parole: Le predette Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, così come integrate, devono essere costituite e operare sulla base di criteri soggettivi rotativi in ambito regionale.

dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-ter. Il 15 per cento dei risparmi conseguiti a seguito del potenziamento dei programmi di verifica di cui al comma 4, dovranno essere utilizzati al fine dell'adeguamento dei trattamenti economici di invalidità civile, previsti dalla legislazione vigente ed erogati dall'INPS. A tal fine, il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce le modalità attraverso le quali l'INPS provvede all'adeguamento dei trattamenti economici di invalidità civile, anche sulle base delle procedure stabilite dall'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
10. 1. Borghesi, Cambursano.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: classificati come rivedibili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

Art. 38-bis

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni, finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

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c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
10. 5. Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: classificati come rivedibili.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:
7-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta a un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Alla tabella C allegata legge 23 dicembre 2009 n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011.
10. 12. Galletti, Ciccanti.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono pertanto soppresse le funzioni di verifica delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, trasferite all'INPS dall'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».
10. 6. Romano, Galletti, Ciccanti.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
All'articolo 20 comma 2 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta in ogni caso ferma l'esenzione da ogni tipo di visitai controllo sulla permanenza dello stato invalidante dei soggetti che soffrono delle patologie indicate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007, senza che a essi possa essere richiesta la presentazione di ulteriore documentazione sanitaria già acquisita dalle commissioni preposte all'accertamento, o comunque disponibile presso qualunque altra autorità amministrativa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0, 25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
10. 7. Romano, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. - Con decreto del ministro del lavoro, e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni

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dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al comma 4, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.
4-ter - Il decreto di cui al comma 4-bis fissa, altresì, le modalità di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato titolo al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità prelinguale e dello stato di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei dipendenti della pubblica amministrazione assunti in forza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento al lavoro degli invalidi civili, sordi prelinguali e non vedenti, a prescindere dalla loro titolarità di provvidenze economiche erogate al titolo della minorazione civile. Il medesimo decreto fissa, infine, le modalità di comunicazione degli esiti delle relative visite di controllo che rilevino l'insussistenza parziale o totale dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento dello stato invalidante dell'handicap, all'Amministrazione di cui la persona è dipendente.».
*10. 8. Pezzotta, Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. - Con decreto del ministro del lavoro, e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al comma 4, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.
4-ter - Il decreto di cui al comma 4-bis fissa, altresì, le modalità di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato titolo al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità prelinguale e dello stato di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei dipendenti della pubblica amministrazione assunti in forza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento al lavoro degli invalidi civili, sordi prelinguali e non vedenti, a prescindere dalla loro titolarità di provvidenze economiche erogate al titolo della minorazione civile. Il medesimo decreto fissa, infine, le modalità di comunicazione degli esiti delle relative visite di controllo che rilevino l'insussistenza parziale o totale dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento dello stato invalidante dell'handicap, all'Amministrazione di cui la persona è dipendente.».
*10. 10. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dagli articoli 12 e 13 con le seguenti: dagli articoli 4, 12, comma 7, e 13.
10. 2. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, relativamente alla corretta applicazione delle agevolazioni relative all'Imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni,

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dall'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nella programmazione dei controlli fiscali sino pianificate Ameno 10.000 verifiche, per gli anni 2011 e 2012, relative ad altrettanti benefici concessi a partire dal 1o gennaio 2005.
10. 3. Pezzotta, Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di garantire adeguata assistenza e qualità di vita alle persone ultrasessantacinquenni non auto sufficienti e sostegno alle loro famiglie, a decorrere dal 1o gennaio 2011 è istituito il Fondo per la non auto sufficienza: Il Fondo eroga assegni di cura e buoni servizio per l'assistenza in ambito domiciliare nonché, ove necessario, la quota sociale di ricovero in residenza sanitaria assistita, commisurati alla gravità ed alla complessità assistenziale.
5-ter. Entro novanta giorni dal l'approvazione della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definiti:
a) le modalità di finanziamento e di funzionamento del Fondo;
b) i criteri di riparto tra le Regioni;
c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali esigibili dalle persone di cui al presente articolo da garantire su tutto il territorio nazionale;
d) i criteri e le modalità di riconoscimento del titolo di accesso alle prestazioni.

5-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2011 sono trasferite al Fondo la quota di risorse di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, destinata all'indennità di accompagnamento per le persone ultrasessantacinquenni, nonché il fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-quinquies. In fase di attuazione dei programmi regionali per la realizzazione di residenze sanitarie assistite ed altri servizi similari per le persone non autosufficienti, anche al fine di promuovere nei territori azioni diffuse di sussidiarietà, di partecipazione e di coesione sociale, le Regioni danno priorità alle iniziative promosse da organizzazioni senza fini di lucro.

Conseguentemente:
all'articolo 14:
a) al comma 1, sostituire la lettera
a) con la seguente: «a) le regioni a statuto ordinario per 3.600 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012»;
b) al comma 2, sostituire il secondo Periodo con il seguente: I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, ad eccezione di quelli riguardanti il Fondo per le non autosufficiente, sono ridotti in misura pari a 3.600 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota

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eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Art. 39-ter.
(Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie)

1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi i capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento».
10. 14. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di garantire adeguata assistenza e qualità di vita alle persone ultrasessantacinquenni non auto-sufficienti e sostegno alle loro famiglie, a decorrere dal 1o gennaio 2011 è istituito il Fondo per la non auto sufficienza: Il Fondo eroga assegni di cura e buoni servizio per l'assistenza in ambito domiciliare nonché, ove necessario, la quota sociale di ricovero in residenza sanitaria assistita, commisurati alla gravità ed alla complessità assistenziale.
5-ter. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vengono definiti:
a) le modalità di finanziamento e di funzionamento del Fondo;
b) i criteri di riparto tra le Regioni;
c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali esigibili dalle persone di cui al presente articolo da garantire su tutto il territorio nazionale;
d) i criteri e le modalità di riconoscimento del titolo di accesso alle prestazioni.

5-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2011 sono trasferite al Fondo la quota di risorse di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, destinata all'indennità di accompagnamento per le persone ultrasessantacinquenni, nonché il fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-quinquies. In fase di attuazione dei programmi regionali per la realizzazione di residenze sanitarie assistite ed altri servizi similari per le persone non autosufficienti, anche al fine di promuovere nei territori azioni diffuse di sussidiarietà, di partecipazione e di coesione sociale, le Regioni danno priorità alle iniziative promosse da organizzazioni senza fini di lucro.

Conseguentemente:
all'articolo 14:
a)
al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) le regioni a statuto

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ordinario per 3.600 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012»;
b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, ad eccezione di quelli riguardanti il Fondo per le non autosufficienza, sono ridotti in misura pari a 3.600 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio)

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La fianca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
10. 9. Turco Livia, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'impugnazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

Art. 41.
(Assistenza sociale).

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti, se hanno conseguito specifici obiettivi di integrazione, ai sensi dell'articolo Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanza e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli obiettivi di integrazione da conseguire ai fini dell'accesso alle suddette provvidenze e prestazioni.
10. 16. Polledri.

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ART. 10-bis.

Sopprimerlo.
10-bis. 1.D'Incecco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Coordinamento della disciplina in materia di barriere architettoniche).

1. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e gli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
10-bis. 01.Motta.

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ART. 11.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
11. 6. Occhiuto, Ciccanti, Galletti, Vietti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano nell'ambito del rapporto di lavoro del personale dipendente sanitario e non sanitario l'applicazione dei contratti comparabili del contratto nazionale previsto per la sanità pubblica. Per tutti gli erogatori di prestazioni del Servizio sanitario nazionale pubblici o accreditati il fabbisogno minimo di personale necessario a garantire i livelli essenziali di assistenza non può in ogni caso essere soddisfatto attraverso l'assunzione di personale con contratti libero-professionali o con contratti a termine di durata inferiore a cinque anni».
11. 7. Pedoto, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis.
All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente: «2-sexies. La verifica degli accordi convenzionali di cui al presente articolo deve avvenire annualmente ai fini del rinnovo dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater».
11. 8. Grassi, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Il comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
11. 4. Franzoso.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto del 10 per cento.
6.1. Sono soppressi il secondo, terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
11. 1. Scilipoti, Borghesi, Cambursano.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano in modo

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uniforme su tutta la filiera della produzione e della distribuzione.
11. 13. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, è avviata, a decorrere dal 1o gennaio 2011, una sperimentazione per la reingegnerizzazione dei processi di gestione dei medicinali a carico della spesa farmaceutica ospedaliera in unità posologiche con terapia personalizzata e controllata. Oltre alla razionalizzazione dei costi legati all'assistenza farmaceutica ospedaliera, la sperimentazione è preordinata ad una riduzione del rischio di errori attraverso l'informatizzazione delle somministrazioni farmaceutiche in ospedale e la personalizzazione delle terapie. L'Accordo individua le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere sede di sperimentazione, determina i relativi tempi di implementazione e stabilisce i criteri per il monitoraggio degli esiti del progetto. Agli oneri di attivazione della sperimentazione, connessi all'acquisto dei dispositivi e dei sistemi informatici per la reingegnerizzazione dei processi, si provvede a valere sui risparmi di spesa farmaceutica ospedaliera conseguiti attraverso la sperimentazione.
11. 20. Polledri.

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: Le economie derivanti dal presente comma restano nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale e sono destinate alla ricerca ed allo sviluppo di farmaci innovativi e di farmaci orfani.
11. 10. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
11. 14. Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Miotto.

Sopprimere i commi 13 e 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

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Art. 38-ter.

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d 'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater.
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi I e 2 si applicano a decorrere dal periodo d 'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater.
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
11. 5. Galletti, Ruvolo, Delfino, Ciccanti.

Sopprimere i commi 13 e 14.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

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a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
b) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0, 15 per cento».
11. 2. Borghesi, Palagiano, Mura, Cambursano.

Sopprimere i commi 13 e 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».
11. 19. Capodicasa, Vannucci.

Sopprimere i commi 13 e 14.
11. 15. Lenzi, Pedoto, Livia Turco, Miotto; Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Sarubbi, Sbrollini.

Sostituire il comma 13, con il seguente:
13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale è rivalutata secondo il tasso d'inflazione.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 14;
all'articolo 55, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
b) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite seguenti: «0, 15 per cento».
11. 3. Borghesi, Palagiano, Mura, Cambursano.

Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale è rivalutata secondo il tasso d'inflazione.

Conseguentemente sopprimere il comma 14.
11. 18. Lenzi, Livia Turco, Baretta, Ventura, Boccia, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Vassallo.

Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale è anch'essa rivalutata secondo il tasso d'inflazione.
11. 16. Pedoto, Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Sarubbi, Sbrollini.

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Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2011 con le seguenti: per il 2011 e il 2012;

Conseguentemente:
a) al comma 16, dopo le parole: il Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica;
b) al medesimo comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.
c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

«Art. 11-bis.
(Fascicolo sanitario elettronico).

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il fascicolo sanitario elettronico ha valenza nazionale ed è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.
3 . Il fascicolo sanitario elettronico è istituito dalle regioni e province autonome, secondo criteri comuni di interoperabilità, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. Le finalità di cui alla lettera a), del comma 3 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel fascicolo sanitario elettronico di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 3, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate dal regolamento di cui al comma 7. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.
6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel fascicolo sanitario elettronico, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui al successivo comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: i contenuti del fascicolo sanitario elettronico, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, i criteri di interoperabilità e di cooperazione fra le soluzioni di fascicolo sanitario elettronico istituite a livello regionale, le modalità e i livelli diversificati di accesso al fascicolo sanitario elettronico da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un

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codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11-ter.
(Misure per la digitalizzazione dei servizi del SSN)

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi, le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento on line delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale devono mettere a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento on line ed effettuare la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale, fatto salvo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del referto redatto in forma elettronica.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.

Art. 11-quater.
(Conservazione cartelle cliniche).

1. La conservazione delle cartelle cliniche da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale e delle strutture private convenzionate è effettuata esclusivamente in formato digitale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione del comma 1 del presente articolo nonché la decorrenza degli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
11. 17. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Sostituire il comma 16 con il seguente: Al fine di una efficace attuazione e del conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nonché delle certificazioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, ne definiscono procedure e modalità attuative.
11. 11. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

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Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Il Ministro della salute, con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), istituisce. presso gli uffici del governo presenti nei capoluoghi di regione, Osservatori regionali sulla salute con compiti di controllo sull'efficacia e l'efficienza delle cure dei Servizi sanitari regionali.
16-ter. I dati raccolti dagli Osservatori di cui al comma 16-bis, confluiscono, tramite Age.na.s., al Ministero della salute che, predisposto un rapporto annuale di cui rende relazione al Parlamento, decide su eventuali provvedimenti conseguenti a scostamenti economici significativi rispetto a un obiettivi fissati effettuato da Age.na.s. delle prestazioni sanitarie e dei dispositivi medici o a scostamenti qualitativi rispetto ai risultati di salute attesi in base ai livelli essenziali di assistenza.
16-quater. Presso gli Osservatori regionali sulla salute è impiegato personale in mobilità dalla pubblica amministrazione secondo le competenze richieste e con modalità selettive curate da Age.na.s..
11. 12. Grassi, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:
16. A decorrere dal 1o gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dalla gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.
16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.
16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro per l'anno 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma i 6, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative

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a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente:
all'articolo 39 sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2010».
dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;
b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
c) e fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono derivare risparmi non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
11. 23. Lolli.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:
16. A decorrere dal 1o gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere

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copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1o gennaio 2011 in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.
16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta dei Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.
16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro per l'anno 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente:
all'articolo 39, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: con volume d'affari non superiore a 200.000 euro;
b) sostituire le parole: 20 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;
b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

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c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono derivare risparmi non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio In caso di accertamento di minori economie si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative spese non obbligatorie fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
11. 24. Lolli.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:
16. A decorrere dal 1o gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma i dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1o gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.
16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.
16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,

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n. 102, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e di cui alle successive disposizioni di legge, avviene, senza applicazione di oneri accessori, per i comuni fuori cratere, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in i 20 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.
11. 22. Lolli.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:
16. A decorrere dal 1o gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1o gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.
16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per rinvio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.
16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente all'articolo 39, dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:
«4-quinquies. I comuni della provincia de L'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010 anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. E altresì

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autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 201 0, quale contributo ai comuni di cui ai presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
11. 21. Lolli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti degli eventi sismici del 6 aprile 2009).

1. È assegnata al commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la somma di 120 milioni di euro per l'anno 201 1 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime degli eventi sismici del 6 aprile 2009 e in favore di coloro che a causa degli eventi citati hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
2. Il sindaco del comune di L'Aquila, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma i, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1 , in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
f) al convivente more uxorio.

4. Il commissario delegato di cui al comma i , in conformità con l'atto del sindaco del comune de L'Aquila di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione.
5. Le elargizioni di cui al comma i sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge

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25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
1-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
1-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento» e alla lettera c), le parole: «il 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0, 15 per cento».
11. 01. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia).

1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia è assegnata annualmente a decorrere dall'anno 2010 la somma di due milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a due milioni di euro a decorrere dall'anno 20 10, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 02. Codurelli, Braga.

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ART. 12.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art.39-bis
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
12. 23. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere i commi da 1 a 6.
12. 6. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art.39-bis
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille, per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari
12. 24. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici medi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

Art. 38-ter
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per

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cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0.30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 15. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente sono destinate ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e alla conciliazione tra lavoro e cura della famiglia, anche con l'utilizzo dei voucher.
12. 37. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: con età inferiori a quelle indicati dal comma 1 aggiungere le seguenti:, escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

Art. 38-ter
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono costituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

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b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 16. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai lavoratori che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni.

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
12. 25. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai lavoratori che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10, e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0.9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari
12. 18. Damiano, Lenzi, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Al comma 4, dopo la lettere b) inserire la seguente:
b-bis) personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi

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ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici medi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

Art. 38-ter
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono costituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 17. Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) lavoratori iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)

All'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 4, lettera b-bis, valutato in euro 80 milioni per il 2011, 80 milioni per il 2012, 80 milioni di euro per 2013, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle misure fiscali per il settore creditizio.

Conseguentemente: dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dal 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
12.13. Fedi, Bucchino, Farina, Garavini, Porta, Narducci.

Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:
a)
sopprimere le parole «nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari»;

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b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) ai lavoratori che dovranno accedere, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

Conseguentemente al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art.38-ter
Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 14. Galletti, Ciccanti.

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, sopprimere le parole «nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari»;
b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis ai lavoratori che, alla data 30 aprile 2010, abbiano perso il lavoro per motivi indipendenti dalla loro volontà;»

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

Art.39-bis
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta

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un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alle forma giuridica degli intermediari.

Art. 39-quinquies.
(Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie).

1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.
12.19. Damiano, Lenzi, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine dell'attuazione dei principi di cui all'articolo 31 della Costituzione ed in particolare della valorizzazione del lavoro di cura familiare svolto dai genitori sono stabiliti i seguenti benefici previdenziali in favore delle madri, o dei padri in caso di totale assenza della madre:
o adottivo;
a) due anni di contribuzione figurativa per ogni figlio naturale o adottivo;
b) cinque anni di contribuzione figurativa per ogni figlio, in caso di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) due anni di contribuzione figurativa per la valorizzazione ed il sostegno delle responsabilità familiari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d) della legge n. 328 del 2000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per

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cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quinquies.

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».

Art. 38-sexies.

All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,5 per cento».

Art. 38-septies.

All'allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le parole «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) Le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) Le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
12. 8. Galletti, Ciccanti, Delfino, Poli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 35 novies e decies del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2009, n. 102, si applicano al personale dipendente della pubblica amministrazione a condizione che oltre al compimento dei 40 anni di contribuzione abbia raggiunto anche

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i limiti di età per il collocamento in quiescenza.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 9. Ciccanti.

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
12. 26. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere i commi da 7 a 9.
12. 7. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, alinea, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per

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cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 41. Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 7, alinea, dopo le parole: con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere le seguenti: escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 43. Galletti, Ciccanti.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole in due importi annuali con le seguenti: in due importi da corrispondere entro un anno dalla data di cessazione dall'impiego e sopprimere, ovunque ricorra, la parola annuale.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, lettera c) sostituire le parole in tre importi annuali con le seguenti: in tre importi da corrispondere entro un anno dalla data di cessazione dall'impiego e sopprimere, ovunque ricorra, la parola annuale.

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Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 40. Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 9 sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni del comma 7 non si applicano alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte fino all'entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.
12. 20. Mazzarella, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole prima della data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti "entro il primo giugno 2010.
12. 22. Sereni.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa resta in vigore la disciplina preesistente fino alla data di sottoscrizione dell'accordo di concertazione previdenziale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

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2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 42. Galletti, Ciccanti.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento degli accordi in materia di previdenza integrativa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
12. 10. Rigoni, Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Vico.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dagli articoli 36, comma 1, lettera c) e 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ovvero, a decorrere, comunque, dal 1o gennaio 2014.

Conseguentemente, all'articolo 53, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:

7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 10, ultimo periodo, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012

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dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 38. Paladini.

Al comma 10, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per il personale del Comparto sicurezza e difesa il presente comma trova applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo di concertazione previdenziale, ovvero, in caso di mancato accordo, entro trenta giorni dalla proposta. L'importo del trattamento di fine servizio è dato dalla somma:
a) della quota di trattamento di fine servizio corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1o gennaio 2011, calcolato con riferimento alla data di decorrenza del trattamento di fine servizio, secondo la normativa in vigore al 31 dicembre 2010 che, a tal fine, resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione utile;
b) della quota di trattamento di fine servizio corrispondente all'importo del trattamento di fine servizio relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1o gennaio 2011, calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota indicata nel primo periodo.
12. 39. Fallica, Cicu.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La disposizione di cui al comma precedente non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione della riconosciuta specificità lavorativa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti, o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche ed assicurazioni)
.

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

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b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 44. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011 i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano iniziato a maturare i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, al raggiungimento di tali requisiti minimi e previo consenso del datore di lavoro secondo le modalità indicate al successivo comma 3, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà i contributi versati dal datore di lavoro vengono accreditati esclusivamente sulla posizione contributiva dei figli che abbiano una anzianità di iscrizione ai centri per l'impiego non inferiore ad anni 5 e siano iscritti, a far data dal 1 gennaio 1996, a forme pensionistiche obbligatorie o non ancora iscritti, ovvero che esercitino l'opzione per il sistema contributivo.
11-ter All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
11-quater L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è in ogni caso subordinato al consenso del datore di lavoro interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi dell'inadempimento contrattuale. L'effettivo svolgimento della predetta facoltà è obbligatoriamente formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, da sottoscriversi entro 30 gorni dalla maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità.
11-quinquies Sulla posizione contributiva dei figli beneficiari i contributi accreditati sono attribuiti temporalmente in corrispondenza dei periodi di versamento. I contributi, come sopra determinati, sono validi ai fini della misura e del diritto alla pensione; qualora il periodo sia già coperto da altra contribuzione, vi si aggiungono ai soli fini della misura. Qualora la contribuzione giornaliera sia inferiore ai limiti minimi di retribuzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537, i periodi di assicurazione da accreditare ai fini del diritto a pensione sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi previdenziali sono accreditati sulla posizione contributiva dei figli secondo le seguenti modalità:
a)i contributi versati da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato che svolgono le attività usuranti rientranti e individuate nell'elenco del decreto ministeriale del 19 maggio 1999, n. 208 e successive modificazioni, sono accreditati, nella loro totalità, sulla posizione contributiva dei figli beneficiari, secondo le modalità indicate dai precedenti commi;
b) i contributi versati da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato sono accreditati, nella loro totalità, sulla posizione contributiva dei figli beneficiari

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che abbiano una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento ovvero sono destinati ad integrare l'ammontare della pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni dei figli che non siano iscritti a forme pensionistiche;
c) i contributi versati da parte degli altri lavoratori dipendenti del settore privato sono accreditati, nella misura del 60 per cento, sulla posizione contributiva dei figli beneficiari, secondo le modalità indicate dai precedenti commi. La contribuzione eccedente affluisce al fondo di cui al successivo comma 6.

11-sexies L'accredito di cui al comma 2 avviene fino a concorrenza dei limiti minimi di retribuzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n.402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537(Misure per il contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni).
11-septies È istituito il fondo per l'incremento delle pensioni contributive, finanziato con le maggiori entrate di cui ai commi precedenti. Il fondo è volto ad incrementare il rendimento pensionistico dei contributi per i soggetti la cui pensione è calcolata con il metodo di calcolo contributivo. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato annualmente, sulla base delle risorse del fondo, il trattamento minimo delle pensioni contributive, ai fini dell'integrazione delle pensioni di importo inferiore.
12. 35. Vaccaro.

Sopprimere i commi 12-bis, 12-ter e 12 quater.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
12. 27. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi. Santagata, Schirru.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 12-bis, sostituire le parole «a cadenza triennale» con le seguenti «a cadenza quinquennale».
b) Al comma 12-ter, alinea, sostituire la parola «triennio» con la seguente «quinquennio».
c) Al medesimo comma 12-ter, sostituire la parola «triennale» con la seguente «quinquennale».
d) Al medesimo comma 12-ter, sostituire le parole da «al fine di uniformare la periodicità» a «corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia» con le seguenti «al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dall'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei commi citati sostituire le parole ogni tre anni con le parole ogni cinque anni.
e) Al comma 12-quinquies, sostituire, dovunque ricorra, la parola «triennale» con la seguente «quinquennale».
12. 3. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Al comma 12-bis, primo periodo, sostituire le parole con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con

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il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole la mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale.
b) All'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente «con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento».
12. 28. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 12-ter, sostituire dovunque ricorrano le parole in misura pari con le seguenti in misura pari alla metà.
12. 4. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Al comma 12-quater, dopo le parole: di tale limite di età aggiungere le seguenti, nonché in relazione ai lavoratori che svolgono lavori usuranti o particolarmente usuranti.
12. 5. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 12-sexies con i seguenti:

12-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2011, l'età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia alle donne iscritte alla gestione dei lavoratori dipendenti del settore pubblico presso l'INPDAP è innalzata ad anni 61.
12-sexies. 1. La stessa età è ulteriormente innalzata ad anni 65 con decorrenza dal 1o gennaio 2012.
12-sexies. 2. Tra il 1o gennaio 2011 e il 1o gennaio 2012, è conservata la possibilità di pensionamento di vecchiaia a 60 anni per le donne che, compiendo i 60 anni prima del 1o gennaio 2011, continuano a lavorare senza fare domanda di pensionamento, anche cambiando forma contrattuale e gestione previdenziale di nuova iscrizione.
12-sexies. 3. Dopo il 1o gennaio 2012, è conservata la possibilità di pensionamento di vecchiaia a 61 anni per le donne che, compiendo i 61 anni prima del 1o gennaio 2012, continuano a lavorare senza fare domanda di pensionamento, anche cambiando forma contrattuale e gestione previdenziale di nuova iscrizione.
12-sexies. 4. I risparmi di spesa per l'erario derivanti dalla progressiva equiparazione dell'età di pensionamento di vecchiaia tra donne e uomini sono attestati dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, supportato dalla Ragioneria generale dello Stato. Tali risparmi sono, anno per anno, vincolati al finanziamento delle misure a favore della conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa per le donne.
12. 50. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 12-sexies con il seguente:

12-sexies. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 40 è sostituito dai seguenti:
«40. Per i trattamenti pensionistici delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico e privato, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino all'ottavo anno di età in ragione di ventiquattro mesi per ciascun figlio;

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b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice, solo del settore del pubblico impiego, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a ventiquattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di sessanta mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di due anni in caso di un figlio, e maggiorato di quattro anni in caso di due o più figli.
40-bis. A decorrere da gennaio 2011, per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema esclusivamente retributivo o secondo il sistema pro-quota di cui al comma 12, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a ventiquattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di sessanta mesi.
12. 29. Gnecchi, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 12-sexies, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) capoverso 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di due anni dal 1o gennaio 2012 e di due anni dal 1o gennaio 2013 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni»;
b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente a)-bis. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 40 è sostituito dai seguenti:
«40. Per i trattamenti pensionistici delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino all'ottavo anno di età in ragione di ventiquattro mesi per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a ventiquattro mesi per ogni figlio e nel limite di sessanta mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata Tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di due anni in caso di un figlio, e maggiorato di quattro anni in caso di due o più figli.
40-bis. A decorrere da gennaio 2011, per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema esclusivamente retributivo o secondo il sistema pro quota di cui al comma 12, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla di vecchiaia pari a ventiquattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di sessanta mesi»;

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c) sostituire la lettera b) con la seguente:

3. A valere sulle economie derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede prioritariamente ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis. Eventuali eccedenze positive confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici.
12. 30. Gnecchi, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 12-sexies, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono in un Fondo a sostegno del lavoro femminile, appositamente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per interventi dedicati a politiche di sostegno alla maternità, al riconoscimento del valore economico delle attività di cura e familiari svolti soprattutto dalle donne, per l'innalzamento della presenza femminile nel mondo del lavoro, per l'eliminazione delle differenze salariali e contributive tra lavoro maschile e femminile e per favorire la continuità lavorativa femminile. La dotazione del predetto Fondo è di 120 milioni di euro nell'anno 2010, di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
12. 2. Di Giuseppe, Mura, Paladini, Porcino.

Al comma 12-sexies, lettera b), sostituire le parole da: Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale fino a: legge 28 gennaio 2009, n.2, e successive modificazioni, con le seguenti: Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni,.
12. 1. Mura, Paladini, Di Giuseppe, Porcino.

Al comma 12-sexies, lettera b), terzo capoverso, sostituire le parole: 120 milioni, con le seguenti: 17 milioni;

Conseguentemente: all'articolo 14, comma 15, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 20 milioni.

Conseguentemente: dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:
Art. 14-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 21 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla Regione Friuli Venezia Giulia è assegnato, nel corso dell'esercizio finanziario 2010, l'ulteriore importo di 283 milioni di euro, determinato con la procedura stabilita dal sopra richiamato dettato normativo, quale compartecipazione erariale spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 e in ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009.
12. 51. Strizzolo, Maran, Rosato.

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Sopprimere il comma 12-decies.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
12. 32. Bobba, Damiano, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12-undecies.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
12. 33. Bobba, Damiano, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12-terdecies.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
12. 34. Bobba, Damiano, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru

Sopprimere il comma 12-terdecies.

Conseguentemente all'articolo 55 dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:
7-ter. Alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese diparte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.
12. 45. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 12-terdecies aggiungere i seguenti:

12-quaterdecies. Le imprese agricole debitrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, hanno la possibilità di provvedervi entro il 30 marzo 2011 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:
a)con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento
b)con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

12-quinquiesdecies. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, numero 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

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12-sexiesdecies. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionato attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.»

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-ter
. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-bis, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n.191.
12. 46. Ruvolo.

Dopo il comma 12-terdecies, aggiungere infine, i seguenti commi:

12-quaterdeices. È autorizzata la revoca del recupero delle prestazioni previdenziali indebite per i pensionati italiani residenti all'estero, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Nei confronti dei soggetti residenti all'estero i quali abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per periodi fino al 31 dicembre 2008, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano stati percettori di un reddito personale complessivo, prodotto sia in Italia che all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2008 di importo pari o inferiore a 8.640, 84 euro.
b) Qualora i soggetti residenti all'estero i quali hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui alla lettera a) siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2008 di importo superiore agli 8.640, 84 euro, non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso indebitamente.
c) Il recupero per i soggetti di cui la lettera b) è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia.
d) Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'Inps. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo.

12-quinquiesdecies. All'onere derivante dell'attuazione del comma 12 quaterdecies, valutato in 15 milioni per il 2011, 5 milioni di euro per il 2012, 5 milioni di euro per il 2013, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle misure fiscali di cui all'articolo 39 bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art.39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio)

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilità finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle di disposizioni cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
12. 12. Bucchino, Fedi, Farina, Garavini, Porta, Narducci.

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Dopo il comma 12-terdecies, aggiungere, il seguente:
12-quaterdecies. A decorrere dal 1o gennaio 2011, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 20 per cento in presenza di quattro o più figli.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere:
7-ter. Alla copertura degli oneri, derivanti dall'articolo 12, comma 12, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilanciamento triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missioni «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alle pubblica sicurezza.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 36. Polledri.

Dopo il comma 12-terdecies aggiungere il seguente:
12-quaterdecies. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per gli anni 2010 e 2011, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-quaterdecies, si provvede mediante riduzione lineare, fino ad un importo pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12. 47. Ruvolo.

Dopo il comma 12-terdecies aggiungere il seguente:
12-quaterdecies. Sono prorogate per il triennio 2010-2012 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
7-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-quaterdecies, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12. 48. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

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Dopo il comma 12-terdecies aggiungere il seguente:
12-quaterdecies. Nel corso del 2010 è prevista la riapertura della ristrutturazione dei debiti dovuti all'INPS dalle imprese agrozootecniche. Alle imprese agricole è data facoltà di ripianare le pendenze relative ai pagamenti INPS scaduti a fronte di un pagamento complessivo non superiore al 19 per cento delle somme dovute. Entro il 30 aprile 2011, compiuto l'esame dei saldi e delle posizioni debitorie risultanti dopo le precedenti ristrutturazioni, al fine di evitare disparità di condizioni e e di consentire alle aziende la fuoriuscita da condizioni di crisi finanziaria viene definita una modalità di rateazione dei debiti risultanti secondo una rateazione congrua alle possibilità finanziarie del comparto. Fino alla data della piena applicazione della rateazione disposta dal Governo e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno è disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive in danno delle aziende agricole coinvolte ed è sospesa l'applicazione delle procedure restrittive per l'accesso a progetti e misure di incentivo derivanti dalla sussistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'INPS.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
7-ter.
Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-quaterdecies, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12. 49. Ruvolo.

Dopo il comma 12-terdecies, aggiungere il seguente:
12-quaterdecies. È abrogato il comma 11, dell'articolo 72, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni.
12. 21. De Pasquale, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Sopprimere i commi 12-septies, 12-octies e 12 nonies.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
12. 31. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis
(Aumento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di anzianità e sua parificazione per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici. Sostegno del reddito, formazione e reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disoccupati).

1. All'articolo 1, comma 6, lettera b), alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «60 anni» sono sostituite dalle seguenti: «62 anni a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
2. All'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, le parole: «e 60»,

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ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «o a 62 anni a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
3. La Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.
4. I risparmi derivanti dalle misure di cui al presente articolo sono vincolati all'istituzione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito, alla formazione e al reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro.

Allegato

TABELLA A

 Lavori dipendenti pubblici e privatiLavori autonomi iscritti all'INPS
 (1) Somma di etàanagrafica e anzianità contributivaEtà anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1(2)Somma di età anagrafica e anzianità contributivaEtà anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal1/07/2009 al31/12/200995599660
201095599660
201196619762
201296629763
201397629863
201497639864
201597639864
201697649865
201797649865
dal 201897659865

12.  06.    Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, M. Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Prolungamento volontario dell'attività lavorativa oltre il termine di maturazione del diritto alla pensione).

1. I lavoratori dipendenti privati, al raggiungimento del diritto alla pensione, possono optare per la forma incentivata di permanenza al lavoro.
2. Durante il periodo di permanenza incentivata al lavoro ai datori di lavoro è riconosciuta una riduzione dei contributi previdenziali nella misura del 60 per cento.
3. Alla fine del periodo di permanenza incentivata al lavoro al lavoratore spetta una pensione pari a quanto risultante dal calcolo pensionistico alla data di presentazione

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della domanda di pensione aumentata del 5 per cento per ciascun anno aggiuntivo di permanenza al lavoro.
4. La domanda di permanenza al lavoro e di contestuale rinvio del godimento dell'assegno pensionistico deve essere sottoscritta, oltre che dal lavoratore, anche dal datore di lavoro e deve essere inoltrata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il mese successivo alla domanda di pensione.
5. La permanenza incentivata al lavoro può avere una durata massima di tre anni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavori usuranti.
12. 04. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Indennità universale di disoccupazione e di sospensione dal lavoro).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2010 e 2011, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.
2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:
a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;
b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;
c) gli apprendisti;
d) i soggetti iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:
a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;
d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di

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cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276, e successive modificazioni.
6. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
7. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.
8. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
12. 03. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Assegni familiari).

1. Nei casi di perdita o sospensione del lavoro, i lavoratori interessati possono richiedere,

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anche attraverso trasmissione telematica della domanda, l'adeguamento immediato dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazione, della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, alla classe di reddito presuntiva per l'anno in corso, fatto salvo il ricalcolo a conguaglio dell'assegno stesso.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso all'adeguamento dell'assegno di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila con le seguenti: sono adeguate all'importo di euro mille.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
12. 05. Bobba, Damiano, Livia Turco, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Sbrollini, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. La Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.
2. Le imprese agricole debitrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 30 marzo 2011 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:
a) con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;
b) con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.
3. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti

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tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.
4. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.
5. La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitoria dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.
6. La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea".

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-1. Agli oneri derivanti dall'articolo 12-bis, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12. 01. Ciccanti, Galletti.

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ART. 13.

Sopprimerlo.
13. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di implementare ed ottimizzare l'impiego di risorse economiche e professionali per il contrasto ai fenomeni di povertà, i comuni istituiscono punti unici di accesso alla rete integrata comunale ed intercomunale degli interventi e dei servizi sociali, per la presa in carico delle persone e delle famiglie mediante progetti assistenziali personalizzati, finalizzati al superamento delle condizioni di disagio economico e delle cause che lo determinano.
6-ter. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituiscono un fondo speciale per il contrasto alla povertà da ripartire fra le Regioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
13. 1.Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.

1. Il sistema nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2011 è riordinato in base alla progressiva abolizione del monopolio INAIL in materia, fermo restando il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Conseguentemente:
a) il mercato delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro sarà liberalizzato;
b) sarà garantito l'accesso e l'esercizio dell'attività di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte di imprese private di assicurazione o di riassicurazione nel rispetto dei criteri e requisiti, in quanto compatibili, definiti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) a carico dei datori di lavoro permarrà l'obbligo di stipulare, con oneri interamente a proprio carico, una polizza assicurativa per tutti i lavoratori da essi dipendenti, come individuati dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
d) per il mercato residuale, al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligo assicurativo

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da parte dei datori di lavoro che non abbiano avuto accesso alla sottoscrizione di un contratto con imprese private di assicurazione, rimarrà in vigore la disciplina contenuta all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
13. 01.Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

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ART. 14.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome . di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 1.100 milioni di euro per l'anno 2011, per 2.400 milioni di euro per l'anno 2012 e 3.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 200 milioni di euro per l'anno 2011, per 500 milioni di euro per l'anno 2012 e per 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;
c) le province per 100 milioni di euro per l'anno 2011, per 300 milioni di euro per l'anno 2012 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 400 milioni di euro per l'anno 2011, per 1.300 milioni di euro per l'anno 2012 e per 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, attraverso la riduzione di cui al comma 2.
b) al comma 2, sostituire le parole: pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: pari a 1.100 milioni. di euro per l'anno 2011, 2.400 milioni di euro per l'anno 2012 e 3.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013; sostituire le parole: 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012 con le le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2011, 300 milioni di euro per l'anno 2012 e 400 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013; e sostituire le parole: 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2011, 1.300 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente,
all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a puro millecinquecento.

dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

Art. 39-bis.
(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dei territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'articolo l, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta straordinaria per l'anno 2011 pari al 5 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'Intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui, al comma 1 si effettua con le medesime

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modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui. al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

Art. 39-ter.
(Procedure per la competitività nell'utilizzo delle frequenze analogiche).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le frequenze della banda 790-860MHz da destinare ai nuovi servizi in banda larga da reti mobili. 1 diritti d'uso di tali frequenze sono assegnati con gara ad offerta economica da indire, sulla base di un disciplinare approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 luglio 2011.
2. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.
3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2012 come stabiliti dal presente provvedimento secondo tempi e modalità definiti con durato del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Art. 39-quater.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, a decorrere dall'anno 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Art. 39-quinquies.
(Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie).

1. In attesa dei definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura dei 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.

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2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota dei 12,5 per cento.
14. 35. Franceschini, Ventura, Baretta, Boccia, Amici, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Ruminato, Sereni, Vannucci, Maran, Villecco Calipari, Giachetti, Quartiani, Lenzi, Rosato.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) le regioni a statuto ordinario per 2.500 milioni di euro per l'anno 2011 e per 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
b) al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012";
c) al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: e quarto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizia).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.»
14. 34. Lovelli, Baretta, Meta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Merlo, Tullo, Velo.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con esclusione dei comuni virtuosi, ossia i comuni che rispettano i seguenti parametri:
a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai Titoli I (Entrate tributarie) e III (Entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai Titoli I (Entrate tributarie), II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (Entrate extratributarie) dei medesimo bilancio, superiore:
1) al 39 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
2) al 41 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;
3) al 36 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle

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spese di cui al Titolo 1 (Spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, inferiore:
1) al 35 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
2) al 32 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;
3) al 34 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti di cui ai Titoli I (Entrate tributarie), II (Entrate derivanti da contributi e menti correnti) e III (Entrate extratributarie) dei medesimo bilancio.
14. 47. Bitonci.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con esclusione dei comuni virtuosi individuati ai sensi delle norme di cui all'articolo 77-bis, commi da 23 a 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
14. 48. Bitonci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2011, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno di cui all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la base di calcolo da assumere per determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario è data dal saldo finanziario medio calcolato nel quinquennio 2004-2008.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente: 7-ter. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 1-bis, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutti gli accantonamenti.
7-quater. Sono corrispettivamente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
7-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le correnti variazioni di bilancio.
14. 49. Bitonci.

Al comma 2 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente:
all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole:
sono adeguate all'importo di euro cinquemila, con le seguenti: sono adeguate all'importo di euro mille;
all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila, con le seguenti: di importo non inferiore a euro millecinquecento;
all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter
All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: 88 per cento;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: 97 per cento sono sostituite dalle seguenti: 91 per cento;
c) al comma 3, le parole: 96 per cento, ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: 88 per cento;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: 97 per cento sono sostituite dalle seguenti: 91 per cento;
e) al comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
14. 2. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soli comuni virtuosi, individuati ai sensi delle norme di cui all'articolo 77-bis, commi da 23 a 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dall'anno 2011, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno di cui medesimo articolo 77-bis, la base di calcolo da assumere per determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario medio calcolato nel quinquennio 2004-2008.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter. Agli oneri di cui all'articolo 14, comma 1-bis si provvede mediante:
a) una ulteriore riduzione lineare rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, di tutte le spese rimodulabili di ogni missione nella misura dell'1 per cento, a decorrere dall'anno 2011;
b) per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutti gli accantonamenti.
7-quater. Sono corrispettivamente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
7-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le correnti variazioni di bilancio.
14. 53. Bitonci, D'Amico.

Al comma 2 dopo le parole: di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012 aggiungere le seguenti: e al netto dei trasferimenti compensativi dell'ICI prima casa di cui al decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2008, n. 126.
14. 41. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, De Michelis, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

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Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Entro il 30 ottobre 2010, in sede di Conferenza Stato-Città, vengono individuate nuove regole di funzionamento del patto di stabilità interno al fine di superare l'attuale modalità di imputazione della manovra, in particolare con la finalità di sostituire il taglio dei trasferimenti erariali con saldi-obiettivo e di fornire una regola stabile di equilibrio dei bilanci comunali, fino all'attuazione del federalismo fiscale.
14. 9. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo, 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso, a decorrere dall'anno 2008. Conseguentemente dalla medesima data è ridotto in misura corrispondente il contributo attribuito al comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.
14. 38. Codurelli, Braga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della misurazione dei raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, non concorrono a formare il saldo finanziario dell'esercizio 2010 gli incassi e i pagamenti derivanti dai contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 139, con conseguente allineamento dei calcolo del saldo finanziario dell'esercizio 2007. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto.
14. 30. Baretta, Martella, Murer, Viola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. L'attuazione dei decreti legislativi in materia di federalismo fiscale è sospesa qualora la crescita annuale del PIL sia inferiore all'1 per cento, come previsto dalla Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, per l'anno 2010.
14. 62. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. L'attuazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale è sospesa fino alla definizione delle misure di copertura finanziaria del decreto attuativo in materia di soppressione dei trasferimenti erariali e regionali.
2-ter. In ogni caso, la relazione che il Governo è tenuto a presentare al Parlamento entro il 30 giugno 2010, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, deve contenere le indicazioni di copertura della differenza tra i trasferimenti da sopprimere e quelli vigenti come modificati dal presente decreto.
14. 63. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Sopprimere il comma 3.
14. 11. Cambursano, Borghesi.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
14. 15. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, per il triennio 2011-2013, le regioni a statuto speciale assicurano, anche con riferimento agli enti locali, agli enti strumentali e agli enti del servizio sanitario regionale da esse direttamente finanziati, la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1, lettera b), con azioni di riduzione della spesa corrente da definirsi con legge regionale, anche in alternativa alle misure di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 14, commi 7 e seguenti, del presente decreto-legge. In mancanza, le misure di cui predetti articoli 5, 6, 8, 9 e 14, commi 7 e seguenti, si applicano in via diretta alle regioni a statuto speciale a decorrere dal 1o gennaio 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 4.
14. 66. Nicco.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 3 dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e di addizionale regionale all'IRPEF», sono aggiunte le seguenti: «delle manovre eventualmente disposte dalla regione»;
b) dopo le parole: «a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione».
14. 40. Causi.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
14. 42. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, capoverso «557» al primo periodo, dopo le parole: patto di stabilità interno aggiungere le seguenti:, il cui rapporto, dipendenti-popolazione per classe demografica è superiore alla media nazionale stabilita con decreto 9 dicembre 2008 del Ministero dell'interno,
14. 50. Simonetti.

Al comma 7 capoverso «557-bis»dopo le parole: di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000; n. 267, aggiungere le seguenti: nonché per il personale di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per il lavoro accessorio.
14. 22. Galletti, Ciccanti.

Al comma 7, dopo il capoverso «557-ter», aggiungere i seguenti:
557-quater. Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia

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superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.

557-quinquies. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di impiego pubblico, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.»
14. 23. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere i commi 9 e 10.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
14. 43. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, capoverso, sostituire le parole: i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010 con le seguenti:

«A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, secondo le seguenti percentuali:
a) enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 38 per cento: 30 per cento;
b) enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 36 per cento: 50 per cento.
c) enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 34 per cento: 70 per cento;
d) enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 34 per cento: 100 per cento». Ai fini del presente comma la verifica della sussistenza del rapporto spesa di personale su spesa corrente è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo all'anno, 2009».
14. 5. Cambursano, Borghesi.

Al comma 9, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Il suddetto limite non si applica ai comuni il cui rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica, è in linea con la media nazionale stabilita con il decreto del Ministero dell'interno 9 dicembre 2008.
14. 51. Polledri.

Al comma 9, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Il suddetto limite si applica nella misura del 20 per cento ai comuni il cui rapporto dipendenti-popolazione per

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classe demografica è inferiore del 20 per cento rispetto alla media nazionale stabilita con il decreto del Ministero dell'interno 9 dicembre 2008.»
14. 52. Bitonci.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. I comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, possono procedere all'assunzione di personale dei corpi di polizia urbana, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.
14. 29. Vannucci.

Al comma 11 sostituire le parole: 0,78 per cento con le seguenti: 4 per cento.
14. 7. Cambursano, Borghesi.

Al comma 11 sostituire le parole «0,78 per cento» con le seguenti: per cento»

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter
Ai maggiori oneri di cui al comma 11 dell'articolo 14, si provvede
a) mediante una ulteriore riduzione lineare rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, di tutte le spese correnti rimodulabili di ogni missione nella misura dello 0,5 per cento, a decorrere dall'anno 2011.
b) per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione dei Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, a decorrere dall'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione, dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutti gli accantonamenti.
17-quater. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 54. Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A decorrere dal 2011, per le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, nel saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le entrate derivanti da dividendi relativi a partecipazioni azionarie in società aventi per oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali. Conseguentemente sono ridotti in misura proporzionale gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. 59. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis.
A decorrere dall'anno 2011 , i trasferimenti erariali a favore di ciascun

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ente locale sono ridotti di una cifra pari al valore dei dividendi derivanti, nell'anno 2010, da partecipazioni azionarie in società aventi per oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali. Conseguentemente sono ridotti in misura proporzionale, gli stanziamenti della Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. 55. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In favore delle società che presentano, entro il 31 luglio 2010, in accordo con gli enti locali che vi detengono partecipazioni al capitale sociale, un piano per l'alienazione entro i due anni successivi di almeno il 50 per cento della partecipazione pubblica, si fa luogo alla rateizzazione delle somme dovute al sensi dell'articolo 19 dei decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, senza maggiorazione di ulteriori interessi derivanti dalla predetta dilazione e tenuto conto di quanto eventualmente già versato al sensi dei comma 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche europee, sono stabilite le modalità di predisposizione e presentazione dei suddetti piani di alienazione. Ai fini della copertura del relativo onere sono ridotti in misura proporzionale, gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.»
14. 56. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Nelle società, enti e consorzi partecipati, anche indirettamente dalle regioni, dagli enti locali e dallo Stato, ad esclusione delle società quotate, gli amministratori nominati dalla regione, dalla provincia, dal comune o dallo Stato sono scelti tra i dipendenti delle amministrazioni medesime ed i relativi compensi sono riversati a favore dell'amministrazioni cui sono contrattualmente legati.
12-ter. Le disposizioni di cui al comma 12-bis si applicano a partire dai primi rinnovi utili degli organi delle società, enti e consorzi interessati.
14. 36. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
«4-sexies.1. A decorrere dall'anno 2011 la Regione può autorizzare gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente ad effettuare pagamenti in conto capitale nei limiti degli importi e secondo i criteri definiti in sede di Consiglio delle autonomie locali. A tal fine gli enti locali che rientrano nelle condizioni definite dal periodo precedente dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle provincie d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno in corso per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì

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al Ministero dell' economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.»
14. 24. Galletti, Ciccanti.

Al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo.
* 14. 39. Boccia, Baretta, Calvisi, Capodicasa, Duilio, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 13 sopprimere l'ultimo periodo.
* 14. 12. Borghesi, Cambursano

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Nei porti di categoria II e, in casi particolari, nei porti di categoria III, ai parametri è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci con esclusione del traffico marittimo locale. L'addizionale è pari a 1 euro per passeggero imbarcato e a 1 per ciascuna tonnellata di merce ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata ad un apposito Fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la successiva riassegnazione secondo i seguenti criteri e priorità:
a) il 50 per cento del totale è destinato a favore dei comuni sede dei porti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai comuni sulla base del rispettivo traffico dell'anno precedente;
b) il 35 per cento del totale è destinato alle Regioni per concorrere al finanziamento delle misure di potenziamento degli interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento e per le necessarie azioni di interconnessione con gli strumenti urbanistici.
c) il 15 per cento dei totale è destinato alle autorità portuali per il finanziamento di misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri via nave e delle stazioni marittime e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti.
14. 26. Murer, Baretta, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Rubinato, Sbrollini, Tempestini, Testa, Viola.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13.1. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni è incrementata di 20 centesimi. Tale incremento è destinato direttamente a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, secondo la media delle seguenti percentuali:
a) percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
b) percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati.

13-ter Il riparto delle somme di cui al comma 13-bis è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza stato-Città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 27. Murer, Baretta, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Rubinato, Sbrollini, Tempestini, Testa, Viola.

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:
13-ter. I comuni i cui consigli sono stati rinnovati nel triennio 2008-2010 e per i

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quali nel medesimo triennio, anche per frazione d'anno, l'organo consiliare era, stato commissariato ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'articolo 141 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sciolti per mafia, sono esclusi per il triennio 2010-2012 dal rispetto del patto di stabilità interno.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:
2-sexies.Sono stabilite nella misura dei 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981. n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983. n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo, 14 dei decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 dei decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
14. 14. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 16 sopprimere la lettera e).
14. 61. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 16 sostituire la lettera f) con la seguente:
f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante l'applicazione, in coerenza col piano regolatore generale vigente, del contributo sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche; a tal fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell'80 per cento.
14. 64. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 16 sostituire la lettera f) con la seguente:
f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari e sui programmi urbanistici indiretti e sugli interventi diretti per i quali sono previste incentivazioni urbanistiche dalle norme sullo strumento urbanistico generale vigente (PRG) mediante l'applicazione di un contributo straordinario sul valore aggiuntivo derivante; tale contributo è esclusivamente finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche e di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi indirizzato al capitolo di bilancio per gli investimenti; a tali fini il predetto contributo è computato fino al limite massimo dell'80 per cento del valore aggiuntivo.
14. 21. Morassut, Causi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola, Zamparutti.

All'articolo 14, comma 16, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i proventi derivanti dal servizio cimiteriale e dalle concessioni di manufatti o aree cimiteriali sono utilizzati per la gestione e manutenzione dei cimiteri.

Conseguentemente, aggiungere, infine, la seguente lettera:
h-bis) Nella gestione di cimiteri affidata a terzi dal comune i fondi accantonati per garantire l'esecuzione di operazioni

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cimiteriali future a scadenza della concessione o al termine di inumazioni ordinarie, come anche per la gestione e manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono soggetti ad imposte quando corrispondano ad accantonamenti conseguenti ad incassi in unica soluzione delle tariffe o canoni corrispondenti; nei casi di affidamento dei servizi cimiteriali dell'esercizio cimiteriale, il conferimento in disponibilità di manufatti ed aree realizzate dal comune in epoche passate e necessari per garantire l'esecuzione dei servizio non è soggetto ad alcuna imposta.»
14. 6. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. I comuni possono applicare un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari e sui programmi urbanistici indiretti e sugli interventi diretti per i quali sono previste nelle norme dello strumento urbanistico generale vigente (PRG) incentivazioni urbanistiche, calcolato sul valore aggiuntivo da essere derivante. Tale contributo è esclusivamente finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche e di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi indirizzato sul capitolo di bilancio degli investimenti. A tali fini il predetto contributo viene computato fino al limite massimo dell'80 per cento del valore aggiuntivo.
14. 20. Morassut, Causi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
18-bis. Ai fini della misurazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non concorrono a formare il saldo finanziario dell'esercizio 2010 gli incassi e i pagamenti derivanti dai contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, con conseguente allineamento del calcolo del saldo finanziario dell'esercizio 2007.
14. 28. Murer, Baretta, Dal Moro, Fogliani, Martella, Miotto, Naccarato, Rubinato, Sbrollini, Tempestini, Testa, Viola.

Sopprimere i commi da 19 al 24.

Conseguentemente, al medesimo articolo 14 aggiungere, in fine, il seguente comma:
33-quinquies. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 2010, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, fino alla concorrenza degli oneri derivanti dalla soppressione dei commi da 19 a 24 del presente articolo per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data dei 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
14. 16. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Sostituire i commi 24-bis e 24-ter con i seguenti:
24-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, presso cui prestano servizio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lavoratori socialmente utili e lavoratori titolari di contratti a tempo determinato stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti

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appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2015, i predetti soggetti purché gli stessi siano in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio, al momento dell'assunzione, per attività lavorativa o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2015, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale individuato dal presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009 in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto e dalle vigenti disposizioni in materia di rinnovi di contratti a tempo determinato.
24-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate a internalizzare, entro il 30 giugno 2011, i servizi erogati attraverso aziende possedute in misura totalitaria. Il personale delle aziende interessate dal processo di internalizzazione deve essere assunto a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione che ha adottato i provvedimenti di internalizzazione dei servizi. Nelle more della definizione dei processo di internalizzazione e della consequenziale assunzione del personale, le aziende e le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad adottare i provvedimenti per distaccare il personale presso le pubbliche amministrazioni che detengono la proprietà totale dell'azienda. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di distacco del personale, l'azienda e la pubblica amministrazione devono adeguare i contratti di servizio riducendo i relativi corrispettivi in funzione del costo globale del personale distaccato.
24-quater. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nel periodo 2007-2010 hanno proceduto alla stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ai sensi delle relative disposizioni legislative sono autorizzate ad adottare rispettivamente entro il 31 dicembre 2011, un programma di progressioni verticali, limitato al personale in servizio al 31 dicembre 2006, che coniughi la migliore utilizzazione delle risorse umane con il diritto allo sviluppo professionale dei dipendenti.
24-quinquies. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nel periodo 2010-2015 definiranno le assunzioni disciplinate dal presente articolo sono autorizzate ad adottare entro il 31 dicembre 2015, un programma di progressioni verticali, che coniughi la migliore utilizzazione delle risorse umane con il diritto allo sviluppo professionale dei dipendenti.
24-sexies. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, interessate dalle assunzioni di cui al presente articolo sono incrementate di un numero pari alle unità assunte. Le superiori assunzioni e le superiori progressioni verticali sono autorizzate anche in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni, di spesa annuale di cui all'articolo 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di contenimento della spesa del personale secondo i rispettivi regimi limitativi, al patto di stabilità ai vincoli che disciplinano il rapporto dipendenti/popolazione e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riferimento agli articoli 24 e 62.
24-septies. Le amministrazioni pubbliche che provvedono alle procedure di assunzione, internalizzazione, distacco e di progressione verticale disciplinate dai commi 24-bis e seguenti, sono autorizzate, ai fini della determinazione degli obiettivi stabiliti in tema di patto di stabilità interno dagli articoli 76, 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

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agosto 2008, n. 133, e dal presente decreto, ad escludere dal calcolo le somme connesse alle richiamate procedure di assunzione, internalizzazione, distacco e di progressione verticale.
24-octies. Al fine di garantire i servizi di pubblica istruzione, gli enti interessati negli anni 2010 e 2011 possono procedere, sentite, le organizzazioni sindacali, in deroga ai vincoli legislativi vigenti in materia di assunzioni, alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, esclusivamente per i profili professionali relativi all'area scolastica.
24-nonies. È concessa alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 24-bis e seguenti, che provvedono nel periodo 2010-2015 a trasformare i contratti di lavoro a tempo parziale determinato e indeterminato, stipulati a seguito dei processi di stabilizzazione ai sensi delle relative disposizioni legislative, in rapporti di lavoro a tempo pieno la sospensione per mesi sessanta della liquidazione e del pagamento degli oneri riflessi, relativi al costo del lavoro dei personale i cui contratti sono oggetto della trasformazione. Alle superiori trasformazioni sono estese le deroghe e le esclusioni autorizzate dal presente comma. L'importo complessivo relativo agli oneri sospesi di cui al periodo precedente deve essere regolarizzato dai beneficiari entro i sessanta mesi successivi al periodo di sospensione.
24-decies. Fatti salvi i trasferimenti autorizzati dalla vigente normativa, gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti all'applicazione delle misure disciplinate dal presente articolo sono posti i a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni che procedono alla loro definizione, e in alcun modo dall'applicazione del presente articolo potranno derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
1-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
1-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»; alla lettera c), le parole: «il 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
14. 3. Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

Al comma 24-bis, primo periodo, sostituire le parole: regioni a statuto speciale, nonché degli enti territoriali facenti parte

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delle predette regioni, con le seguenti regioni, nonché degli enti territoriali che ne fanno parte.
14. 33. Causi, Coscia.

Sopprimere i commi da 25 a 32.
14. 25. Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Gia-chetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sostituire il comma 28 con i seguenti:
28. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fino al raggiungimento dei suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione dei territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.

28-bis. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 28 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni,
28-ter. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 4. Borghesi, Cambursano.

Al comma 28, sostituire le parole: fino a 5.000 con le seguenti: fino a 15.000.
14. 1. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:
31-bis. Al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai nuclei familiari in cui vi siano minori, anziani e soggetti deboli in condizioni economiche e sociali disagiate nello stato di previsione del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la morosità incolpevole, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2010 e di 10 milioni di euro per l'anno 2011. Il Fondo eroga risorse ai servizi sociali e socio-assistenziali dei comuni i quali ricevono segnalazioni o attivano interventi sul territorio in relazione ai bisogni delle famiglie o di singoli soggetti che per morosità incolpevole non siano in grado di garantire la regolarità dei pagamenti delle bollette dei servizi pubblici essenziali.
31-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 31-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010 e di 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro

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dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 44. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.

Sopprimere il comma 32.
* 14. 68. Giovanelli, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sopprimere il comma 32.
* 14. 60. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 32 apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sostituire le parole: i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, con le seguenti: i comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti.
b) al terzo periodo, sostituire le parole: la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, con le seguenti: la cui popolazione complessiva superi i 250.000 abitanti e sopprimere le parole: i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società.

Conseguentemente dopo il comma 32 aggiungere il seguente:
32-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 le province mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria, ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più province la cui popolazione complessiva superi i 500.000 abitanti; entro il 31 dicembre 2010 le predette province mettono in liquidazione le altre società già costituite.
14. 37. Galletti, Ciccanti.

Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole 30.000 abitanti con le seguenti: 100.000 abitanti.

Conseguentemente:
al terzo periodo, sostituire le parole: 30.000 abitanti con le seguenti: 100.000 abitanti;
al terzo periodo, sostituire le parole: 30.000 e 50.000 con le seguenti: 100.000 e 200.000.
14. 57. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 32, ovunque ricorra, sostituire la parola 30.000 con la seguente 10.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di, concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011 sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20,

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è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
14. 19. Iannuzzi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 32 dopo le parole: superi i 30.000 abitanti, aggiungere le seguenti: e alle società di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.
14. 46. Ceccuzzi.

Sopprimere il comma 33.
14. 58. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. Il contributo di solidarietà a favore della regione Sicilia, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 60 milioni di euro, per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009. n. 191.
14. 17. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. Per il triennio 2011-2013 la regione Trentino-Alto Adige e le province autonomie di Trento e Bolzano concorrono agli obiettivi di finanza pubblica previsti da questa legge nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 2, comma 107, della legge n. 191 del 2009. A tal fine la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il loro concorso in termini di indebitamento netto ai predetti obiettivi ai sensi dei comma 3 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche con riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi dei sistema regionale e provinciale; la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per i rispettivi ordinamenti le misure volte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica pesti in questa legge in attuazione del predetto articolo 79.
14. 65. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 33-quater, aggiungere il seguente:
33-quinquies, All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42, il comma 4-novies è sostituito dal seguente: «Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento di iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e l'esecuzione delle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

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dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le opere di cui al precedente periodo, gli enti locali possono effettuare impegni in conto capitale pluriennali in relazione al cronoprogramma dei lavori come consentito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo dell'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
14. 67. Galletti, Ciccanti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
33-quinquies. All'articolo 4, comma quinques, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, le parole: «sono tenuti ad» sono sostituite dalla seguente: «possono».
14. 10. Borghesi, Cambursano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
33-quinquies. All'articolo 77-bis, dopo il comma 7-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto - capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica»
14. 13. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art.14-bis
(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti)

1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito:
«Art. 238. - (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani). - 1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al

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pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la tassa di cui al capo 111 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dai comuni. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. I comuni si associano in modo conforme alla dimensione territoriale del rispettivo ambito territoriale ottimale e approvano in forma associata il piano finanziario per l'applicazione della tariffa, da presentare all'Autorità di cui all'articolo 207, unitamente alla relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con- il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.
7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore

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dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
11. Sino al 31 dicembre dell'anno di emanazione del regolamento di cui al comma 6 i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. i comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
12. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: «3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»
all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può - anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;
l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Articolo 72 - (Riscossione). - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del - ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»
sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.

13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009.»
14.0.1. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis
(assicurazione ENPDEDP - Polizza autosufficienza)

l. La prestazione erogata dall'INPDAP agli iscritti alla gestione alla cassa ENPDEDP, di cui al Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, articolo 7, opera nell'ambito della copertura del rischio per eventi vita, nei limiti e con le modalità definite con Regolamento attuativo dell'INPDAP, da approvarsi con Decreto del Ministro del Lavoro.
2. L'aliquota di finanziamento è determinata nella misura dello 0.12 per cento della retribuzione annua lorda, di cui lo 0.027 per cento a carico dell'iscritto e lo 0.093 per cento a carico del datore di lavoro.
3. Gli iscritti alla gestione della cassa ENPDEDP, che cessano dal servizio, hanno facoltà di optare per la prosecuzione volontaria dell'iscrizione entro 30 giorni dal pensionamento limitatamente alle prestazioni collegate all'evento morte; l'aliquota di finanziamento è pari allo 0,12 per cento della pensione annua lorda.
14.0.2. Moffa, Lamorte, Proietti Cosimi.

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Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art.14-bis
(Circoscrizioni territoriali provinciali)

1. Su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione interessata, la circoscrizione territoriale di ciascuna provincia deve corrispondere ad una popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti.
2. Le Province interessate, successivamente al mutamento delle circoscrizioni di cui al comma 1, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini della sua ripartizione, da effettuare con deliberazioni di Giunta, in proporzione al territorio ed alla popolazione delle Province come risultanti dalla predetta modificazione circoscrizionale.
3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati nel termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione a cura del Commissario nominato dal Ministro dell'Interno entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Alle attività del Commissario, con funzioni consultive e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, partecipano un rappresentante della Regione, nonché un rappresentante dei Comuni interessati.
4. Le prime elezioni degli organi elettivi delle Province come risultanti dalle modificazioni circoscrizionali di cui alla presente legge hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle Province interessate. Fino alla data delle elezioni di cui al presente comma i Consigli Provinciali attualmente in essere continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito del territorio delle attuali circoscrizioni.
5. Con Decreto del Ministro dell'Interno sono, determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle Province come determinate dalla modificazione circoscrizionale di cui alla presente legge.
6. Gli uffici periferici dello Stato nelle Province come determinate ai sensi della presente legge di conversione sono organizzati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Interno e il Ministro della Pubblica amministrazione e Innovazione.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
8. Lo Statuto provinciale stabilisce le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della Provincia.
9. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le Province come determinate dalla modificazione circoscrizionale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, numero 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, numero 539.
10. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore delle modificazioni circoscrizionali di cui alla presente legge sono attribuiti alla competenza delle Province risultanti dalle modificazioni circoscrizionali di cui alla presente legge.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio corrispondenti alla riduzione delle spese conseguenti alle modificazioni circoscrizionali di cui alla presente legge.
14.0.4. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis
(Misure per assicurare il controllo di gestione dei singoli progetti di spesa)

1. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e di infiltrazione mafiosa, favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo

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in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, tutte le Stazione appaltanti devono iscriversi in una apposita Anagrafe istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito Autorità, e chiedere alla stessa per tutti i contratti pubblici, a prescindere dalla procedura di affidamento, dall'importo e dal settore un apposito codice (CIG), secondo le modalità da essa prestabilite, prima dell'avvio della procedura di affidamento di qualsiasi contratto pubblico di lavori, servizi e forniture. L'obbligo riguarda anche i contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice.
2. Il CIG dovrà contenere una correlazione univoca con i codici degli strumenti di bilancio, quali i CUP, nel cui ambito è finanziato il contratto. La disposizione si applica altresì ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza rispetto alle quali le previsioni di cui agli articolo 6, 7, 8 dei decreto legislativo. 163/2006 non sono derogabili. L'Autorità emette, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, una deliberazione che definisce le modalità operative.
3. La documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di carattere generale, negli appalti pubblici è acquisita nella banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) istituita presso l'Autorità.
4. L'Autorità pubblica, per ogni contratto, i bandi e gli avvisi di gara, gli aggiudicatari e l'elenco dei partecipanti, l'inizio dell'esecuzione del contratto, le sospensioni, le varianti, le imprese subappaltatrici, la durata e gli importi finali del contratta, nonché i dati relativi al contenzioso ed al relativo esito, ivi compresi gli eventuali arbitrati. Tali dati nonché tutti quelli contenuti nel Casellario informatico, sono resi pubblici a cura dell'Autorità.
5. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici presso la Banca dati di cui al comma 3, ove la relativa documentazione sia disponibile. Con deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono dettate le disposizioni e le regole tecniche per 1' acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati ivi contenuti.
6. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 determina la nullità della procedura di affidamento e costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
14.0.12. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis
(Qualificazione delle stazioni appaltanti)

1. È istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito Autorità, un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti finalizzato a:
a) promuovere nelle Stazioni appaltanti l'introduzione di modelli organizzativi per la gestione del ciclo dei contratti pubblici di sistemi qualità conformi alle norme UNI EN della serie ISO 9000;
b) promuovere un sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti per la gestione della fase di progettazione affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

2. Il sistema di qualificazione è volto a verificare che la Stazione appaltante sia in grado di gestire il proprio sistema di approvvigionamento in modo efficiente, efficace e trasparente in relazione ad una determinata classe di importo del - contratto o a una tipologia di appalto particolarmente complessa.
3. Le stazioni appaltanti si accreditano nel sistema di qualificazione secondo i criteri e le procedure previsti da un apposito regolamento emanato dalla Autorità. La valutazione della capacità amministrativa delle singole stazioni appaltanti è effettuata, tra l'altro, sulla base dei

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seguenti criteri: aspetti organizzativi, le capacità della struttura tecnica e del personale, i sistemi di controllo interno, le procedure utilizzate, le iniziative anticorruzione adottate, il contesto ambientale, misure di contrasto dei lavoro nero, controllo dei subappalti.
4. Le stazioni appaltanti provvedono ad acquisire lavori servizi e forniture attraverso le strutture della propria amministrazione, ovvero nei casi previsti dal sistema di qualificazione, attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui si avvalgono ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 163/06.
14.0.13. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54.1.

1. Sono stanziati 80 milioni di euro per l'anno 2010 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 in favore del fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge n. 230 dei 1998, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis
(Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità del l'amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente:
b) è fatto divieto di corrispondere «al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 80 milioni di euro per l'anno 2010 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

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2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2010 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 14-bis.
14.0.14. Turco L., Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art.14-bis
(Disposizioni sulle entrate comunali)

1. Nelle more della definitiva attuazione del nuovo assetto delle entrate comunali determinato dalla legge 8 maggio 2009, n. 42, i comuni possono attivare, attraverso appositi regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 dei decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli strumenti previsti per il rientro dei debito pregresso dei Comune di Roma, di cui all'articolo 14, comma 14, lettere a) e b) e comma 16, lettere e), f), g), ed h), con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011.
2. I limiti di esercizio delle facoltà di cui al comma 11 sono i seguenti:
a) l'ulteriore misura dell'addizionale sui diritti di imbarco di cui al comma il dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.350, è fissata in euro 0,50, ferma restando la facoltà di attivazione ai sensi dei presente in capo ai comuni interessati in quanto sedi di sedime aeroportuale o con esso confinanti. Con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità di erogazione diretta ai comuni della ulteriore misura di prelievo eventualmente deliberata, in coerenza con i criteri dettati dalla citata norma istitutiva dei predetti diritti. In deroga alle vigenti norme, l'efficacia della deliberazione comunale, decorre dal primo giorno dei secondo mese successivo alla sua comunicazione per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) l'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può superare la misura massima stabilita dalle leggi vigenti al momento dell'adozione della relativa deliberazione comunale. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo, efficacia dei provvedimento comunale e riscossione;
c) la disciplina dei contributo di soggiorno, di cui al comma 16, lettera e) dell'articolo 14, si adegua a principi di semplificazione delle procedure e minimizzazione degli adempimenti richiesti agli operatori. Il limite massimo giornaliero per i comuni di popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è ridotto del 40 per cento. Il contributo è richiesto agli operatori dei settore turistico ricettivo, con facoltà di traslazione dell'onere sul cliente. La graduazione delle tariffe giornaliere deve essere determinata secondo criteri di ragionevolezza e graduazione in base alla tipologia, qualità e ritraibilità economica media degli esercizi ricettivi, anche mediante l'utilizzo di metodi forfetari adeguatamente motivati. Non sono ammesse esenzioni se non per attività che erogano servizi ricettivi a titolo completamente gratuito. La disciplina delle sanzioni si adegua ai principi e ai criteri delle sanzioni tributarie non penali. In deroga alle vigenti norme, l'efficacia della deliberazione comunale, decorre dal primo giorno dei secondo mese successivo alla sua comunicazione per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) il contributo straordinario di cui al comma 16, lettera f), dell'articolo 14, viene regolamentato dal comune nell'ambito delle proprie funzioni di regolazione dell'urbanistica e dell'edilizia. I comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti possono applicare il contributo computando il valore aggiuntivo derivante da

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sopravvenute previsioni urbanistiche fino al limite massimo dei 48 per cento;
e) la maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione, al comma 16, lettera g) dell'articolo 14, si intende con riferimento all'aliquota ordinaria stabilita dal comune.
14.0.7. Calvisi, Baretta, Boccia, Capodicasa, Duilio, De Micheli, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-quater. (Disposizioni sulle entrate comunali). - 1. Nelle more della definitiva attuazione del nuovo assetto delle entrate comunali determinato dalla legge 8 maggio 2009, n. 42, i comuni di cui all'articolo 2 dell'articolo 23 della legge medesima possono attivare, attraverso appositi regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli strumenti previsti per il rientro del debito pregresso del Comune di Roma, di cui all'articolo 14, comma 14, lettere a) e b) e comma 16, lettere e), f), g), ed h), con decorrenza non anteriore al 1o gennaio 2011.

2. I limiti di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 sono di seguito indicati:
a) l'ulteriore misura dell'addizionale sui diritti di imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.350, è fissata in euro 0,50, ferma restando la facoltà di attivazione ai sensi del presente in capo ai comuni interessati in quanto sedi di sedime aeroportuale o con esso confinanti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno sono stabilite le modalità di erogazione diretta ai comuni della ulteriore misura di prelievo eventualmente deliberata, in coerenza con i criteri dettati dalla citata norma istitutiva dei predetti diritti. In deroga alle vigenti norme, l'efficacia della deliberazione comunale, decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua comunicazione per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) l'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può superare la misura massima stabilita dalle leggi vigenti al momento dell'adozione della relativa deliberazione comunale. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo, efficacia del provvedimento comunale e riscossione;
c) la disciplina del contributo di soggiorno, di cui al comma 16, lettera e) dell'articolo 14, si adegua a principi di semplificazione delle procedure e minimizzazione degli adempimenti richiesti agli operatori. Il limite massimo giornaliero per i comuni di popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è ridotto del 40 per cento. Il contributo è richiesto agli operatori dei settore turistico ricettivo, con facoltà di traslazione dell'onere sul cliente. La graduazione delle tariffe giornaliere deve essere determinata secondo criteri di ragionevolezza e graduazione in base alla tipologia, qualità e ritraibilità economica media degli esercizi ricettivi, anche mediante l'utilizzo di metodi forfetari adeguatamente motivati. Non sono ammesse esenzioni se non per attività che erogano servizi ricettivi a titolo completamente gratuito. La disciplina delle sanzioni si adegua ai principi e ai criteri delle sanzioni tributarie non penali. In deroga alle vigenti norme, l'efficacia della deliberazione comunale, decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua comunicazione per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) il contributo straordinario di cui al comma 16, lettera f) dell'articolo 14, viene regolamentato dal comune nell'ambito delle proprie funzioni di regolazione dell'urbanistica, e dell'edilizia. I comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti

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possono applicare il contributo computando il valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche fino al limite massimo del 48 per cento.
e) La maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa tenute a disposizione, al comma 16, lettera g) dell'articolo 14, si intende con riferimento all'aliquota ordinaria stabilita dal comune.
*14. 010 Murer, Baretta, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini, Naccarato, Rubinato, Sbrollini, Tempestini, Testa, Viola.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Canone di occupazione servizi a rete)
.

1. All'articolo 63 comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, dopo il numero 5), è inserito il seguente: «5-bis. In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato agli utenti finali dal concessionario della rete ma da un soggetto diverso, utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti finali dallo stesso serviti. Per utenti finali si intendono coloro che intrattengono rapporti contrattuali o di abbonamento con l'erogatore del servizio, aventi sede o domicilio nel comune, al cui numero va rapportato il calcolo del canone dovuto.»
14. 06 Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti)
.

1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

Art. 238.
(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).

1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la tassa di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dai comuni. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

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4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. I comuni si associano in modo conforme alla dimensione territoriale del rispettivo Ambito Territoriale Ottimale e approvano in forma associata il piano finanziario per l'applicazione della tariffa, da presentare all'Autorità di cui all'articolo 207, unitamente alla relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281, e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.
7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
11. Sino al 31 dicembre dell'anno di emanazione del regolamento di cui al comma 6 i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
12. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: «3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo dei servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»
b) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al

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metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»
c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72 (Riscossione) - l. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»
d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.

13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009.
14.08 Capodicasa, Baretta, Boccia, Calvisi, Duilio, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14 bis

1. Al fine di individuare i modelli gestionali più efficienti ed economici attraverso analisi e comparazione dei costi e modalità organizzative comparabili le Regioni nelle quali esistono Policlinici universitari a gestione diretta possono, anche al fine di realizzare una più efficace integrazione tra Regione e Università nella loro gestione, procedere in accordo con gli Atenei interessati e con apposita legge regionale, a trasformarli in Fondazione, ferma restando la loro natura pubblica, definendone la modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) sia perseguita una maggior efficienza ed economicità gestionale, anche attraverso il coinvolgimento del settore privato e l'utilizzo di modelli organizzativi manageriali tipici dello stesso;
b) sia salvaguardata ai soci pubblici la maggioranza nella composizione degli organi di gestione e controllo;
c) sia mantenuta la caratterizzazione pubblica dello scopo sociale consistente nella finalità didattiche e scientifiche e di ricerca prevalentemente clinica traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente all'erogazione di prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;
d) sia garantita la gestione diretta delle attività di assistenza, ricerca e didattica;
e) sia limitata la presenza, comunque minoritaria, dei soci privati, con particolare riguardo per i soggetti operanti nel privato sociale, fondi previdenziali o assistenziali integrativi e fondazioni bancarie, fermo restando la condivisione da parte degli stessi degli scopi della Fondazione e la volontà di contribuire al loro raggiungimento in assenza di situazioni di conflitto di interessi.

2. Le Fondazioni costituite ai sensi del comma precedente sono enti del SSR al pari delle Aziende integrate di cui al decreto legislativo n. 517 del 1999 e, fatta salva la propria specificità istituzionale, si rapportano con le rispettive amministrazioni regionali nel rispetto della normativa vigente per le altre Aziende Sanitarie Pubbliche, in particolare per quanto attiene le modalità di finanziamento previste dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502.

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3. Al personale delle Fondazioni costituite ai sensi dei comma 1 si applica la normativa di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
4. Sono fatte comunque salve le sperimentazioni gestionali in essere, già avviate con specifici protocolli regionali d'intesa, sottoscritti e approvati dai competenti organi regionali in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla naturale scadenza prevista dalla sperimentazione approvata.
5. Alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010
14. 09. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Le Regioni nelle quali esistono Policlinici universitari a gestione diretta possono, in deroga a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ed al fine di realizzare una più efficace integrazione tra Regione e Università nella loro gestione, procedere in accordo con gli Atenei interessati e con apposita legge regionale, a trasformarli in Fondazione, ferma restando la loro natura pubblica, definendone la modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) sia salvaguardata ai soci pubblici la maggioranza nella composizione degli organi di gestione e controllo;
b) sia mantenuta la caratterizzazione pubblica dello scopo sociale consistente nella finalità didattiche e scientifiche e di ricerca prevalentemente clinica traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente all'erogazione di prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;
c) sia garantita la gestione diretta delle attività di assistenza, ricerca e didattica;
d) sia limitata la presenza, comunque minoritaria, dei soci privati, con particolare riguardo per i soggetti operanti nel privato sociale, fondi previdenziali o assistenziali integrativi e fondazioni bancarie, fermo restando la condivisione da parte degli stessi degli scopi della Fondazione e la volontà di contribuire al loro raggiungimento in assenza di situazioni di conflitto di interessi.

2. Le Fondazioni costituite ai sensi del comma precedente sono enti del SSR al pari delle Aziende integrate di cui al decreto legislativo n. 517 del 1999 e, fatta salva la propria specificità istituzionale, si rapportano con le rispettive amministrazioni regionali nel rispetto della normativa vigente per le altre Aziende Sanitarie Pubbliche, in particolare per quanto attiene le modalità di finanziamento previste dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 31 dicembre 1994 n. 502.
3. Sono fatte comunque salve le sperimentazioni gestionali in essere, già avviate con specifici protocolli regionali d'intesa, sottoscritti e approvati dai competenti organi regionali in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla naturale scadenza prevista dalla sperimentazione approvata.
14. 011. Pedoto, Grassi, D'Incecco.

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ART. 15.

Sopprimere i commi dall'1 al 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta aggiuntiva per gli anni 2011 e 2010 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
15. 10.Ceccuzzi.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis. - 1. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il primo periodo è sostituito dal seguente:
A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato ad Anas, a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria e all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti, un contributo pari a 1.300 milioni di euro.
15. 3.Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Ceccuzzi.

Sopprimere i commi da 1, 2, 3 e 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto

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10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
15. 5.Margiotta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposto, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Ceccuzzi.

Sopprimere i commi da 1 a 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
15. 7.Meta, Gasbarra, Bonavitacola, Velo, Tullo, Lovelli, Ginefra, Pierdomenico Martino, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni Silveri.

Sopprimere i commi da 1 a 3.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis
. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
15. 1.Borghesi, Cambursano, Monai.

All'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono comunque esclusi dall'elenco delle tratte sottoposte a pedaggio individuate decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 il raccordo autostradale «Ra03 Siena-Firenze» e «Ra 6 - Raccordo autostradale Bettolle-Perugia».

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Conseguentemente, dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta aggiuntiva per gli anni 2011 e 2010 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
15. 11.Ceccuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle tratte autostradali gestite dall'Anas che versino in condizioni disagiate, che siano in fase di ammodernamento e di messa in sicurezza, fino a quando non si arrivi al totale completamento dei lavori e solo dopo che ci sia stata la verifica di un'adeguata rete di viabilità ordinaria alternativa;
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle tratte autostradali gestite dall'Anas che collegano città delle regioni che versano in con ioni di disagio economico e sociale.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro mille.
15. 2.Iannaccone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle tratte ed ai raccordi autostradali direttamente gestiti dall'Anas che siano disagiati o in fase di ammodernamento e messa in sicurezza, fino a totale completamento dei lavori e previa verifica di un'adeguata e funzionale rete di viabilità ordinaria alternativa, tenuto anche conto delle condizioni economiche e sociali delle comunità e dei territori interessati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a

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decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
15. 4.Iannuzzi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Ceccuzzi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle autostrade a pedaggio aggiungere le seguenti:, con almeno tre corsie per ogni senso di marcia,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.
(Ritenuta sui redditi di natura finanziaria).

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
15. 6.Occhiuto, Tassone, Vietti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le Regioni possono adottare maggiorazioni tariffarie forfettarie nel limiti fissati per ANAS S.p.A. presso le stazioni di esazione della rete autostradale a pedaggio assentita da ANAS S.p.A. che si interconnettono con la viabilità regionale.
15. 14.Simonetti.

All'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono esclusi dal pedaggio, previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i residenti nei comuni in cui insistono le rispettive autostrade e i raccordi autostradali.

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Conseguentemente, dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta aggiuntiva per gli anni 2011 e 2010 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
15. 12.Ceccuzzi.

All'articolo 15, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, l'Anas Spa destina tali entrate, provenienti dai singoli pedaggi delle autostrade e dei raccordi autostradali ai rispettivi Compartimenti regionali.
15. 9.Ceccuzzi.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: 1 millesimo fino a: 4 e 5 con le seguenti: 1, 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e 3,2 millesimi di euro a chilometro per le classi 3, 4 e 5.

Conseguentemente:
a) al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: «2 millesimi» fino a: «4 e 5» con le seguenti: «2,2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e 6,2 millesimi di euro a chilometro per le classi 3, 4 e 5»;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. 0,2 millesimi di euro delle tariffe di cui al comma 4, lettere a) e b) sono corrisposti direttamente alle Regioni territorialmente interessate dalle tratte autostradali».
15. 13.Simonetti.

Sopprimere i commi da 6 a 6-quinquies.
15. 8.Federico Testa.

Al comma 6, sopprimere le parole: Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani;

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Conseguentemente:
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. I sovracanoni di cui al precedente comma sono assegnati alle regioni interessate, e concessi da queste ultime a favore del territorio circostante e degli enti locali nei quali sono ubicati gli impianti di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico. I suddetti sovra canoni sono conseguentemente territorialmente ripartiti per il 10 per cento alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55 per cento al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o gran parte all'interno di un'area compresa nei 10 chilometri dal perimetro dell'impianto di brande derivazione di acqua per uso idroelettrico. Il contributo spettante a questi ultimi comuni è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale.
al comma 6-ter, lettera d), capoverso 8, primo periodo, sostituire le parole: capitale sociale dalle province con le seguenti: capitale sociale dagli enti locali e dalle regioni e le parole: società a controllo provinciale, con le seguenti: società a controllo regionale o degli enti locali;
al comma 6-ter, lettera d), capoverso 8, ultimo periodo, sostituire le parole: La partecipazione delle predette province, con le seguenti: La partecipazione delle predette regioni o enti locali.
15. 16.Piffari, Borghesi, Cambursano.

Al comma 6, sopprimere le parole: Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani;
Conseguentemente:
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. I sovracanoni di cui al precedente comma sono assegnati alle regioni interessate, e concessi da queste ultime a favore del territorio circostante e degli enti locali nei quali sono ubicati gli impianti di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico. I suddetti sovra canoni sono conseguentemente territorialmente ripartiti per il 10 per cento alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55 per cento al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o gran parte all'interno di un'area compresa nei 10 chilometri dal perimetro dell'impianto di brande derivazione di acqua per uso idroelettrico. Il contributo spettante a questi ultimi comuni è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale.
al comma 6-ter, sopprimere le lettere b) e d).
15. 17.Piffari, Borghesi, Cambursano.

Al comma 6-ter, lettera b), capoverso 1-bis, le parole: cinque anni sono sostituite dalle seguenti: tre anni.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera d), capoverso 8, le parole: periodo di sette anni sono sostituite dalle seguenti: periodo di cinque anni.
15. 15.Quartiani, Vannucci, Froner.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Interventi per il potenziamento del trasporto ferroviario in ambito interregionale, regionale e locale).

1. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico,

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l'assetto territoriale e l'organizzazione sul territorio nazionale del trasporto ferroviario, con specifico riferimento al trasporto pendolare in ambito interregionale, regionale e locale e con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2011 un contributo quindicennale alla società Ferrovie dello Stato Spa, dell'importo di 300 milioni di euro annui, finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari da destinare al trasporto di passeggeri.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.
3. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'esercizio successivo e di 3 punti percentuali a decorrere dall'esercizio 2012.
4. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 2-bis del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
15. 01.Meta, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Velo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture ferroviarie).

1. È istituita l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture ferroviarie, di seguito denominata «Autorità», con compiti di regolazione nel settore dei trasporti ferroviari. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Autorità svolge le funzioni assegnate ai sensi dal presente articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore crei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:
a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nel comparto ferroviario;
b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;
c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;
d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore del trasporto ferroviario.
2. A livello statale restano ferme in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicure. Le doni di rilascio delle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e l'assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e il rilascio dei titoli

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abilitativi restano altresì fermi, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 1 sono trasferite all'Autorità.
3. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 50 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti posti dagli sviamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri competenti, per la riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo di un numero di posti corrispondente alle doni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla, data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale è reclutato, fino al 30 per cento della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture concertanti le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.
4. Fatte le salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti doni:
a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglia nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;
b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;
d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la

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sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;
e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;
f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;
g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;
h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.
5. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, l'Autorità esercita i seguenti poteri:
a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato servizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;
b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;
c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;
d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera g) dei comma 4, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;
e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;
f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;
g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che sono gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a

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criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;
h) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti regolati la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;
i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;
l) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi regolati adotti una carta dei servizi;
m) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
o) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;
p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;
r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
s) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di

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tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
t) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere s) e u);
u) applica una sanzione amministrativa pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima: i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
v) applica la sanzione di cui alla lettera s), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera p).
15. 02.Lovelli, Meta, Velo, Tullo, Bonavitacola, Ginefra, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare, nella misura del 20 per cento del relativo gettito, la costituzione di un fondo di garanzia per gli utenti del trasporto nella ipotesi di fallimento delle compagnie aeree, disciplinato con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, entro centottanta giorni dall'emanazione della presente legge.
15. 03.Mantini, Galletti, Ciccanti, Compagnon.

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ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Separazione proprietaria della rete di trasporto del gas).

1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale dalla società Eni S.p.A.; conseguentemente, il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'ari. 1, comma 906, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nei soli confronti delle società di cui al comma 905 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è rideterminato al 31 marzo 2011.
16. 01. Federico Testa, Lulli, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Michele, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Ruminato, Sereni, Vannucci, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

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ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio).

1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario dei Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.
3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura dei 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.
4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.
5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo dei mare territoriale, è corrisposto per 11 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
6. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del

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decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
7. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 di spettanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le società che fanno richiesta di titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi devono allegare alla domanda una polizza assicurativa che copra anche i rischi ambientali di tali attività.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i contenuti minimi della polizza di cui al comma 1.
10. Il Ministero dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio e la puntuale verifica dell'estratto e del prodotto della coltivazione di idrocarburi e trasmette una relazione annuale al Parlamento sulla corrispondenza tra il quantitativo derivante dall'attività di estrazione, il quantitativo prodotto e l'aliquota effettivamente pagata dal titolare di ciascuna concessione di coltivazione.
17. 01. Messina, Borghesi, Scilipoti, Cambursano.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ove ricorrenti, le parole «in corso al 31 dicembre 2007» sono sostituite con le seguenti: «in corso al 31 dicembre 2009».
17. 02. Poli, Galletti, Ciccanti.

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ART. 18.

All'articolo 18, premettere il seguente:

Art. 018.
(Misure correttive dell'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, numero 102, e dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25).

1. Gli intermediari che hanno adempiuto alla regolarizzazione o al rimpatrio delle somme di cui all'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono tenuti a rendicontare all'Agenzia delle entrate le procedure da loro amministrate con riferimento alla regolarizzazione o rimpatrio di valori immobiliari localizzati in territorio nazionale ma di proprietà di società costituite all'estero.
2. La prescrizione di cui al comma 1 è adempiuta dagli intermediari entro 30 giorni dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del presente Decreto Legge.
018. 01.Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

All'articolo 18 premettere il seguente:

Art. 018.
(Contributo straordinario sulle attività finanziaria e patrimoniali già detenute fuori dal territorio dello Stato, assoggettate alla proceduta di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25).

1. Sulle somme detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, numero 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, alle condizioni di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2010 n. 25, è applicata per l'anno 2011 l'aliquota del 5 per cento, a titolo di imposta straordinaria e di solidarietà.
2. L'imposta di cui al comma precedente è versata dall'intermediario, come definito dall'articolo 11, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha adempiuto alla regolarizzazione o al rimpatrio delle somme di cui al comma 1 con le stesse modalità di cui all'articolo 13-bis comma 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Il mancato versamento di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. A tal fine gli intermediari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i nominativi dei soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'imposta straordinaria oggetto del presente articolo.
4. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate per il 50 per cento al Fondo ammortamento titoli di stato e per il 50 per cento alle missioni di spesa n. 17, 18 e 23 del bilancio dello Stato.
018. 02.Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

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All'articolo 18, premettere il seguente:

Art. 018.
(Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e delusione fiscale).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 31-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
018. 03.Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti o aventi interessi rilevanti ai fini fiscali, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per

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le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio e con il direttore dell'Agenzia delle dogane per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.»;

2. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito; con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole:« 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità tecniche per assicurare il massimo apporto informativo dei comuni ai fini della formazione degli accertamenti erariali ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi dei sistemi telematici dedicati all'interscambio informativo con i comuni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, la Guardia di finanza e la Conferenza unificata sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della partecipazione dei comuni al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, mediante l'utilizzo dei sistemi informatici dell'Agenzia stessa.
4. Nelle more di eventuali modifiche derivanti dall'attuazione del presente articolo, restano fermi i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore dell'Agenzia del territorio emanati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni dei contribuenti, alle modalità di partecipazione dei comuni stessi all'accertamento fiscale e alla fruizione delle informazioni inerenti la banca dati ipotecaria ai fini dell'allineamento con le titolarità risultanti in catasto.
5. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti all'Unione europea. Il calcolo dei medesimi importi sulle somme spettanti alle Regioni statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, viene effettuato prima della ripartizione tra le amministrazioni beneficiarie a cura dell'amministrazione centrale competente per tipo di entrata, che comunica le informazioni necessarie per i pagamenti al Ministero dell'interno inviandone conoscenza alle regioni o province autonome interessate».
18. 1.Causi, Barretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, De Micheli, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È soppresso il comma 8, dell'articolo 3, del decreto-legge 3 giugno 2008, 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tornano in vigore le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del

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decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
18. 2.Damiano, Barretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Migliori, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma, aggiungere il seguente:
9-bis. La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di cui ai commi precedenti e il riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo attiene anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
18. 3.Montagnoli.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e conseguente aumento del gettito fiscale).

1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del governo competente, mediante presentazione di una dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro;
b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della domanda di nulla osta, presentata ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura-ufficio territoriale del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 4 del presente articolo, il contratto

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di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione stessa e la questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui essa è riferita.
5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la prefettura-ufficio territoriale del governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.
8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 14 e 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
9. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 3, lettera a), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai

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procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge.
18. 05. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:
Art. 18-bis. - (Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 18-ter. - (Contrasto ai fenomeni delle società di comodo) - 1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non inerenti all'attività oggetto precipuo della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

Art. 18-quater. - (Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme

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dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

Art. 18-quinquies. - (Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero). - 1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.
2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

Art. 18-sexies. - (Ripristino dell'ICI sulle case di lusso). - 1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2011.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

Art. 18-septies. - (Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria). - 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.
2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle

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finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.
5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 1, nonché tra gli intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.
6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Art. 18-octies. - (Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

Art. 18-nonies. - (Riduzione deducibilità banche e assicurazioni). - 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

Art. 18-decies. - (Imposta sulla pubblicità televisiva ed aumento del canone di concessione per le emittenti televisive nazionali). - 1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive a carattere nazionale analogiche, digitali terrestre, via cavo oppure satellitari, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.
3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.
4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.
5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli

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aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: «pari a l'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 5 per cento del fatturato».

Art. 18-undecies. - (Disposizioni in materia di gestione dello spettro radioelettrico). - 1. Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso saranno assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.
2. La base d'asta della procedure di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea.
3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ed i criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, di cui all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della Delibera n. 300/10/CONS a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008 recante «Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.
4. È sempre consentito all'operatore di rete locale di fornire i propri servizi trasmissivi alle emittenti nazionali.

Art. 18-duodecies. - (Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio). - 1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata

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nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.
3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.
4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.
5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
6. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
7. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 di spettanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Conseguentemente:
a) all'articolo 38, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento al periodo di imposta 2010, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8-ter. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi dei limiti di reddito sono arrotondati a 100 euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 2010.
8-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono eccedere il limite massimo di spesa di 2.200 milioni di euro annui.
8-quinquies. È soppresso l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69.
8-sexies. A decorrere dal primo gennaio 2011, le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementati nel limite stabilito dal decreto di cui al comma 2, fino alla concorrenza di 4.400 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 1.
b) dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. - (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). - 1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso.»;
b) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato».

Art. 39-ter. - (Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente delta Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici). - 1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono

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sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».

Art. 39-quater. - (Riduzione delle spese per sistemi d'arma). - 1. Gli accantonamenti finanziari in essere a legislazione vigente presso il ministero delle attività produttive per programmi di elevato contenuto tecnologico destinati alle Forze armate nel triennio 2011-2013 non possono superare il limite del 2009 ridotto del 30 per cento.

Art. 39-quinquies. - (Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni ed incremento delle risorse per le detrazioni fiscali per i carichi familiari e delle risorse del Fondo per l'occupazione). - 1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2011, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
18. 01. Cambursano, Borghesi, Paladini, Porcino.

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ART. 19.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata anche dai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ferma la validazione degli atti di classamento degli immobili da parte dell'Agenzia del Territorio.
19. 14.Duilio.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte dai comuni e dall'Agenzia del territorio con le seguenti: le funzioni di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte dai comuni.

Conseguentemente:
al medesimo comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma definisce anche il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dei comuni: la possibilità che, ove non esercitate dagli stessi, le attività connesse alle predette funzioni siano esercitate dall'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione: i casi in cui, accertata l'assenza dei requisiti minimi per l'esercizio delle funzioni assegnate, l'Agenzia si sostituisce ai comuni nell'esercizio delle predette attività;
al comma 14, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle unità immobiliari urbane di cui siano proprietari o titolari di altro diritto reale gli enti pubblici territoriali.
19. 2.Cambursano, Borghesi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte dai comuni e dall'Agenzia del territorio con le seguenti: le funzioni di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte dai comuni.

Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma definisce anche il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dei comuni; la possibilità che, ove non esercitate dagli stessi, le attività connesse alle predette funzioni siano esercitate dall'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione; i casi in cui, accertata l'assenza dei requisiti minimi per l'esercizio delle funzioni assegnate, l'Agenzia si sostituisce ai comuni nell'esercizio delle predette attività.
19. 12.Galletti, Ciccanti, Lusetti.

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con particolare riferimento alla validazione degli atti di classamento.
*19. 9. Galletti, Ciccanti.

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con particolare riferimento alla validazione degli atti di classamento.
*19. 13. Duilio.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f-bis) validazione degli atti di classamento.
19. 10. Galletti, Ciccanti.

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Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regolarizzazione catastale di cui al presente comma è applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, con esclusione comunque degli immobili abusivi e di quelli realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico.
19. 3. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regolarizzazione catastale di cui al presente comma è applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa vigente, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, nonché in conformità con il vincolo, ove esistente, e comunque con esclusione degli immobili abusivi.
19. 4. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le dichiarazioni di cui ai commi 8 e 9 riguardano esclusivamente gli immobili, sottoposti ad interventi, che dispongono dei titoli concessori urbanistici edilizi rilasciati dal comune.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
19. 7. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le dichiarazioni di aggiornamento di cui ai commi 8 e 9 riguardano esclusivamente gli immobili, sottoposti ad interventi, che dispongono dei titoli concessori urbanistici edilizi rilasciati dal comune.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,26 per cento».
19. 5. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. L'aggiornamento catastale di cui ai commi precedenti non è consentito per gli immobili o parte degli stessi non conformi agli strumenti urbanistico-edilizi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla

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stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
19. 8. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e) dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.
19. 16. Brugger, Zeller.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle unità immobiliari urbane di cui siano proprietari o titolari di altro diritto reale gli enti pubblici territoriali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
19. 11. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 non si applica nei territori in cui vige il sistema tavolare ai sensi del RD 28 marzo 1929, n. 499.
19. 18. Brugger, Zeller.

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Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 si applica nei territori in cui vige il sistema tavolare ai sensi del RD 28 marzo 1929, n. 499, dalla data in cui il legislatore regionale varerà le norme di coordinamento fra planimetrie tavolari e planimetrie catastali.
19. 19. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Nei territori in cui vige il sistema tavolare a sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, gli intestatari devono altresì dichiarare che le planimetrie catastali coincidono con le planimetrie tavolari quanto al perimetro, in modo che sia garantita la corrispondenza tra planimetria tavolare e planimetria catastale.
19. 17. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Negli atti di trasferimento della proprietà di beni da parte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, la dichiarazione di cui al comma 14 può essere sostituita da impegno da parte dell'acquirente di provvedere agli adempimenti di regolarizzazione catastale nei termini di cui all'articolo 40, comma 6, della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
19. 15. Causi.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento.
19. 1. Di Biagio.

Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine è concesso ai notai l'accesso alle banche dati del catasto, per estrarre le planimetrie. Con riferimento agli immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo o su aree inedificabili oppure in eccesso rispetto alla volumetria consentita, nonché per l'insediamento di destinazioni d'uso non previste dalla disciplina urbanistica o in contrasto con le prescrizioni edilizie di legge o di regolamenti vigenti, il Comune resta in ogni caso tenuto a disporre l'abbattimento, con oneri a carico del titolare del diritto reale sull'immobile medesimo.
19. 6. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Reintroduzione della detrazione dall'Ici per la prima abitazione).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere da gennaio 2011.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae

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la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
19. 01. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. Dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, la caparra, fino a tre mensilità, relativa ai contratti di locazione vigenti rinnovati o stipulati ai sensi delle legge 431/98, sono versati dal conduttore in un apposito Fondo istituito presso l'Amministrazione comunale ove è ubicato l'immobile.
2. La caparra di cui al comma 1 è produttiva degli interessi legali annuali ed è restituita al conduttore alla scadenza del contratto di locazione, salvo richiesta da parte del locatore di rimborso per danni causati dal conduttore o per inadempienze contrattuali accertate.
3. Le risorse, provenienti dal versamento delle suddette caparre, versate al Fondo di cui al comma 1, possono essere utilizzate in misura non superiore al 50 per cento per sostenere programmi di interventi relativi alla costruzione, recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale da locare a tempo indeterminato con canone definito dalla legge regionale da assegnare a famiglie collocate utilmente in graduatoria, e nella misura non superiore al 20 per cento a iniziative di recupero e costruzione di alloggi di social housing a canone agevolato.
3. Le Amministrazioni comunali, con apposita delibera di Giunta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, definiscono con apposito regolamento le modalità per il versamento delle caparre presso il Fondo di cui al presente articolo, nonché le modalità e i criteri di utilizzo della quota parte finalizzata ai programmi e agli interventi di cui al comma 2 dandone comunicazione all'assessorato regionale competente.
19. 02. Borghesi, Piffari, Cambursano, Scilipoti.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

1. All'articolo 29, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per le rate non scadute alla data del 1o agosto 2010, la rinegoziazione del mutuo di cui al presente comma può essere richiesta nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al sessanta per cento del tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta».
19. 03. De Micheli.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri di locazione e di assoggettamento ad aliquota sostitutiva dei redditi da locazione immobiliare a canone calmierato).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

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n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16 apportare le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile»;
2) i commi 01 e 1-bis sono abrogati.
b) all'articolo 37 il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:
«4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con aliquota unica del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter».

2. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dal 1o gennaio 2011.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie).

1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.
19. 04. De Micheli.

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ART. 20.

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila con le seguenti: sono adeguate all'importo di euro mille.

Conseguentemente:
a)
all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro millecinquecento;
b) dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alla lettera e-ter), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai fini della deduzione, i fondi che operano nell'ambito di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso avente esclusivamente fine assistenziale stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto del Ministro della salute sono equiparati ai fondi di cui al periodo precedente».
All'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) e all'articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 6315,20» sono sostituite dalle seguenti «euro 4.000,00»»;
c) all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»».
20. 8. Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila con le seguenti: sono adeguate all'importo di euro mille.

Conseguentemente:
a)
all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro millecinquecento;
b) dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 40-ter.
(Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del part-time).

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a

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tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree del territorio nazionale ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea»;
c) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Part-time incentivato per le lavoratrici madri). - 1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.
2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero.
3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155»»;
c) all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 percento».
7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»».
20. 5. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila con le seguenti: sono adeguate all'importo di euro mille.

Conseguentemente:
a)
all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro millecinquecento;

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b) dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 40-ter.
(Incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di persone che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia).

1. Al fine di incentivare l'assunzione di persone di età superiore a trentacinque anni, che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono integralmente fiscalizzati per un periodo di un anno dalla data dell'assunzione.
2. È ammesso all'incentivo di cui al comma 1 ciascun datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato una persona di età non inferiore a trentacinque anni, in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, che nello stesso periodo sia stata impegnata in lavoro di cura in favore di:
a) figli di età inferiore ai dodici anni, anche adottivi o in affidamento;
b) familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) familiari non autosufficienti.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità, sono individuate le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo»;
c) all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento « sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;
7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento « con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»».
20. 6. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;
Conseguentemente:
a) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;
b) dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 40-ter.
(Assistenza di maternità individuale e conciliazione dei tempi dell'accesso ai servizi).

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

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sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i rapporti con le regioni e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto:
a) la realizzazione, in sede di attuazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di servizi mirati al sostegno delle madri in situazioni di disagio economico- sociale che prevedano forme di assistenza di maternità individuale dalla nascita del bambino fino al suo accesso all'asilo nido;
b) l'incentivazione all'allungamento e alla flessibilizzazione degli orari di apertura degli asili e delle scuole, nonché degli uffici pubblici che erogano i principali servizi ai cittadini».
c) all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»».
7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»».
20. 7. Murer, Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila con le seguenti: sono adeguate all'importo di euro mille.
Conseguentemente:
a)
all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro millecinquecento.
b) dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 40-ter.
(Asili nido).

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido entro l'anno 2013, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 31 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data

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di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
20. 3. Sbrollini, Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi.

All'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila con le seguenti: sono adeguate all'importo di euro mille.

Conseguentemente:
a)
all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro millecinquecento;
b) all'articolo 40, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In considerazione della situazione di particolare difficoltà economica delle aree meridionali, nonché di quelle inserite nelle zone franche urbane del territorio nazionale, così come individuate dalla delibera CIPE dell'8 maggio 2009, n. 14 pubblicata nella G. U. della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2009 attribuisce alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Liguria e Toscana, limitatamente ai comuni di Ventimiglia, di Massa e di Carrara, la facoltà di disporre, con proprie leggi, la modifica delle aliquote, fino all'azzeramento, dell'imposta sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché eventuali esenzioni, detrazioni e deduzioni relative alla medesima imposta, a favore delle nuove iniziative produttive».
20. 2. Rigoni.

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: all'importo di euro cinquemila con le parole: all'importo di euro mille.

Conseguentemente:
a)
All'articolo 38, comma 13-bis sostituire le parole: 98,5 per cento con le seguenti: 99,5 per cento;
b)
All'articolo 55, comma 5-bis, sostituire le parole: euro 6.599,720 con le seguenti: euro 299.720.
20. 4. Strizzolo.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
«2-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli importi sono ridotti a 1.000 nel caso il trasferimento avvenga verso Paesi al di fuori dell'Unione europea»;
b) al comma 19 la parola: «2.000» è sostituita dalla parola: «1.000».
2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è introdotto un sistema di controllo e di monitoraggio dei soggetti che utilizzano gli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento fondi (money transfer) per il trasferimento di denaro verso l'estero, al fine di individuare anomalie nelle modalità e nel numero dei trasferimenti, che possano ricondurre a fenomeni di abusi in materia di lavoro o a reati di evasione fiscale o riciclaggio. Con il medesimo decreto sono rese incrementati e resi più stringenti i controlli sulle attestazioni previsti dal comma 19».
20. 1.Marinello, Pagano.