CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 luglio 2010
349.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Nuova disciplina del prezzo dei libri - Nuovo testo C. 1257 Levi.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Clausola di neutralità finanziaria).

1. I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 1.Il relatore.

(Approvato)

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. (Atto n. 227).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (atto n. 227);
evidenziato che l'articolo 1, comma 1, capoverso 2, prevede che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza devono assicurare agli studenti la possibilità di svolgere le attività formative menzionate dall'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 270 del 2004 (attività scelte liberamente, ovvero appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto alle attività di base o caratterizzanti; attività formative connesse alla preparazione della prova finale; attività volte ad acquisire ulteriori competenze linguistiche, informatiche, relazionali, o utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, compresi tirocini lavorativi e di orientamento) e che per le attività scelte liberamente e per quelle appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi, gli ordinamenti didattici devono assicurare un numero minimo di crediti pari, rispettivamente, a 8 e 12;
rilevato che l'articolo 1, comma 1, capoverso 7, stabilisce che le università possono riconoscere, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso e che il numero massimo di CFU riconoscibili, fissato dall'ordinamento didattico di ogni corso di laurea magistrale, non può essere superiore a 40;
sottolineato altresì che l'articolo 12 del disegno di legge in materia di organizzazione delle università, A.S. 1905-A, intervenendo sull'articolo 2, comma 147, del decreto-legge n. 262 del 2006, prevede invece che il numero di CFU riconoscibili per le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché per le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, non può essere superiore a 12, salvo eventuali deroghe definite con decreto ministeriale, che devono essere debitamente motivate;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, capoverso 2, occorre prevedere che gli ordinamenti didattici assicurino un numero di crediti più elevato per le attività scelte liberamente e per quelle appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi;
2) appare altresì necessario coordinare la disciplina recata dall'articolo 1, comma 1, capoverso 7, con quella di cui all'articolo 12 del disegno di legge A.S. 1905-A.

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ALLEGATO 3

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM (2010) 135 definitivo - 17696/09.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di competenza, il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM (2010) 135 definitivo - 17696/09),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
appare opportuno privilegiare in sede nazionale, in coerenza con le indicazioni e le misure dell'Unione europea, il potenziamento delle politiche indicate dall'Unione europea nei settori dell'istruzione, università, ricerca e cultura, quali elementi di sviluppo e di crescita.