CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2010
328.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 118

ALLEGATO 1

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 114 con le seguenti: dagli articoli 5 e 114.

1. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La presente legge e i decreti legislativi emanati in base alle deleghe ivi previste sono inderogabilmente attuati in conformità con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, nonché in conformità con la disciplina del patto di stabilità interno, assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie.
1. 7.Calderisi.

ALLEGATOULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1.100.Il Relatore.

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni di salvaguardia).

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere:
a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite:
b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento, ai sensi dell'articolo 10, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al comma 1, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.
7. 10.Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (Nuovo testo C. 3290 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3290 Governo ed abb., recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «ordine pubblico e sicurezza», che le lettere l) ed h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che la previsione, tra i criteri della delega per l'adozione del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui all'articolo 1, secondo la quale il proposto ha diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio tiene conto della recente sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica,
preso atto che, con riguardo all'articolo 10, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità per promuovere in ambito regionale l'istituzione delle stazioni uniche appaltanti, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (Nuovo testo C. 3291-bis Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3291-bis ed abbinate, recante «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova»,
considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale», «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», che le lettere l), h) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, la sentenza n. 255 del 2006 della Corte Costituzionale) e tenuto conto che, nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione di merito ha approvato modifiche che rendono la disciplina in questione di carattere transitorio e che è stata prevista l'inapplicabilità del beneficio quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (Nuovo testo C. 3209-bis-A Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1-bis.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: n) e o) aggiungere le seguenti:, qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,.
1-bis. 600.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 5-bis.

Al comma 2, lettera 0a), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: appositamente delegati aggiungere le seguenti: purché il soggetto privato che ha presentato la domanda di autorizzazione provveda alle spese derivanti dal ricorso ai predetti professionisti.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:
alla medesima lettera 0a), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo;
alla lettera b), capoverso, dopo le parole: istituti universitari, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,.
5-bis. 600.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 6-ter.

Sopprimerlo.
6-ter. 600.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 7-ter.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'economia e delle finanze,;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma: 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-ter. 600.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 20-sexies.

Sopprimerlo.
20-sexies. 600.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 24-bis.

Al comma 1, dopo la parola: visita aggiungere la seguente: effettuata.
24-bis. 600.Il Relatore.
(Approvato)