CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2010
326.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
Pag. 110

ALLEGATO 1

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero (C. 3443 Governo).

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1.Tempestini.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi a seguito di misure conservative adottate dalla Corte internazionale di giustizia)

1. Qualora la Corte internazionale di giustizia abbia adottato misure conservative ai sensi dell'articolo 41 del proprio Statuto nell'ambito di ricorsi presentati da uno Stato estero diretti ad accertare la propria immunità dalla giurisdizione italiana, è sospesa di diritto l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti dello Stato medesimo, formati in esito a procedimenti giurisdizionali oggettivamente connessi al ricorso presso la Corte. La sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte».
1. 2.Nirenstein.

Al comma 1, premettere le parole: Fino al 30 giugno 2011,.
1. 3.Nirenstein.

Al comma 1, premettere le parole: Fino al 31 dicembre 2011,.
1. 6.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole da: Fermo restando fino a: n. 1263,.
1. 4.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: nei confronti di uno Stato estero, sopprimere le seguenti: o di una organizzazione internazionale.

Conseguentemente, allo stesso comma 1, dopo le parole: qualora lo Stato estero, sopprimere le seguenti: o l'organizzazione internazionale, e al comma 2, dopo le parole: nei confronti di uno Stato estero, sopprimere le seguenti: o di una organizzazione internazionale.
1. 5.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
*2. 1.Angeli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
*2. 2. Bindi, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Narducci, Porta.

Pag. 111

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
*2. 3. Narducci, Bindi, Tempestini, Fedi, Porta, Barbi, Colombo, Corsini, Bucchino, Gianni Farina, Garavini.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
*2. 4. Ricardo Antonio Merlo, Melchiorre, Tanoni.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2011.
2. 5.Evangelisti, Razzi.

Pag. 112

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo (C. 3400 Pianetta e C. 3448 Evangelisti).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) al comma 15-sexies, dopo la parola: localmente sono aggiunte le seguenti: e che siano registrate nel Paese.
1. 1.Evangelisti, Orlando.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente: «4. I crediti di aiuto soggetti a bando di gara internazionale e nei Paesi a più basso reddito, possono assicurare il pieno finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi.»
2. 01.Evangelisti, Orlando.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).

1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo la parola: «alimentari» sono aggiunte le seguenti: «acquistate prevalentemente in loco o nella regione».
2. 02.Evangelisti, Orlando.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 13 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è soppresso».
2. 03.Evangelisti, Orlando.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis
(Modifica all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo la parola: «alimentari» sono aggiunte le seguenti: «acquistate preferibilmente in loco o nella regione».
2. 04.Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 113

ALLEGATO 3

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (C. 2079 Letta).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminato il testo della proposta di legge C. 2079 Letta recante «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia»; come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati nel corso dell'esame in sede referente;
osservato che, rispetto al testo originario, la platea dei soggetti beneficiari del provvedimento definita dall'articolo 1 risulta significativamente ampliata ed in particolare svincolata dal requisito iniziale della formazione post-lauream;
rilevata l'estrema difficoltà di procedere alla verifica delle caratteristiche dei soggetti beneficiari così come definite all'articolo 3;
preso atto dell'indeterminatezza dell'aggravio procedurale che deriverebbe alla rete consolare del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 9;
valutata l'onerosità della previsione in capo al Governo di promuovere la stipula di accordi bilaterali in materia previdenziale di cui all'articolo 11;
esprime

PARERE CONTRARIO.