CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2010
322.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 33

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
(Nuovo testo C. 3209-bis Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,
rilevato che:
a) l'articolo 8-ter del provvedimento in esame, modificando il secondo comma dell'articolo 2665 del codice civile, pur essendo apprezzabile in quanto introduce la possibilità di utilizzare la forma digitale, deroga, in materia di cessione di azienda, al principio di autenticità dei titoli ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale sancito dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) il predetto principio pervade l'intero sistema delle iscrizioni nel registro delle imprese, come si desume da numerose disposizioni del codice civile e vige per ogni altra forma di pubblicità legale, non sussistendo apprezzabili ragioni per le quali i contratti di cessione di azienda, che presentano tra l'altro rilevanti elementi di complessità ai fini civilistici, debbano ricevere un trattamento diverso rispetto ad altri atti, quali ad esempio quelli costitutivi e modificativi di società, soggetti alla medesima pubblicità;
c) tra i componenti dell'azienda possono essere ricompresi determinati beni, quali immobili, marchi e brevetti, beni mobili registrati, per la cui circolazione altre disposizioni di legge fatte salve dall'articolo 2556, comma 1, del codice civile, sanciscono espressamente il principio di autenticità; ciò evidentemente per assicurare una specifica competenza tecnico-giuridica e l'affidabilità dei pubblici ufficiali autenticanti, soggetti a gravi sanzioni disciplinari, che giungono fino alla destituzione (un rigore del tutto sconosciuto ai professionisti sforniti di tale qualità «pubblicistica» e soggetti solo a norme deontologiche);
d) proprio in funzione dei controlli ed accertamenti effettuati dal notaio in veste di pubblico ufficiale, il controllo da parte del Conservatore del registro delle imprese è limitato al solo profilo formale; pertanto, eliminando l'intervento del notaio, verrebbe meno qualunque controllo di legalità, con le intuibili conseguenze negative;
e) per evitare i predetti inconvenienti, il comma 2 dell'articolo 2556 del codice civile, dovrebbe essere modificato come segue: «I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata, sottoscritta con firme autografe o digitali autenticate, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante»;
f) troverebbe in tal modo applicazione l'articolo 25, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale, a norma del quale l'autentica della firma digitale ha luogo previo accertamento da parte del pubblico ufficiale autenticante, oltre che

Pag. 34

dell'identità personale del sottoscrittore e della validità del certificato elettronico utilizzato, anche «del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico»;
g) l'articolo 19-bis del provvedimento in esame suscita forti perplessità poiché la disparità di trattamento che verrebbe a crearsi per la determinazione delle spese relative al contenzioso avente ad oggetto i rapporti contrattuali seriali non appare sorretta da ragioni apprezzabili; l'obiettivo della riduzione del carico giudiziario in relazione alle cause di modico valore, di per sé meritevole, appare infatti perseguito con uno strumento improprio, che realizzerebbe un bilanciamento di interessi del tutto sfavorevole agli utenti ed ai consumatori, ovvero a quei «contraenti deboli» che il legislatore, anche comunitario, negli ultimi anni ha dimostrato di voler tutelare con la massima intensità; la disposizione, inoltre, non sembra compatibile con il rispetto dei minimi tariffari inderogabili;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia modificato l'articolo 8-ter, come indicato nella lettera e) della premessa;
2) sia soppresso l'articolo 19-bis.

Pag. 35

ALLEGATO 2

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. (C. 3291 Governo).

SUBEMENDAMENTI, EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

Al comma 1, alle parole: La pena premettere le seguenti: In attesa della entrata in vigore della legge di riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione anche al fine di valorizzare le condotte di riparazione del danno derivante dal reato,.
0. 1. 500. 50. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 1, alle parole: la pena premettere le seguenti: fino alla completa attuazione del «primo pilastro» del piano straordinario penitenziario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
0. 1. 500. 22. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
0. 1. 500. 1. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sopprimere le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.».
0. 1. 500. 2. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza con le seguenti: dove sia residente.
0. 1. 500. 20. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza con le seguenti: a condizione che abbia scontato almeno due terzi della pena detentiva.
0. 1. 500. 4. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza con le seguenti: a condizione che abbia scontato almeno la metà della pena detentiva.
0. 1. 500. 3. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza con le seguenti: previa valutazione della pericolosità sociale e dell'idoneità dell'abitazione da parte dell'autorità giudiziaria.
0. 1. 500. 5. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Pag. 36

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza con le seguenti:, previa valutazione della pericolosità sociale da parte dell'autorità giudiziaria.
0. 1. 500. 6. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis
. La detenzione ai sensi del comma 1 non può essere concessa a coloro che non hanno residenza o luogo di dimora.
0. 1. 500. 7. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni con le seguenti: dall'articolo 407 del codice di procedura penale.
0. 1. 500. 8. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2 lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'articolo 572 del codice penale.
0. 1. 500. 9. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: per i delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 572, 609-bis, 624, 624-bis e 625 del codice penale, nonché per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
0. 1. 500. 13. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per i delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 572, 609-bis, 624, 624-bis e 625 del codice penale.
0. 1. 500. 12. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per il delitto furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale.
0. 1. 500. 11. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale.
0. 1. 500. 10. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera: b-bis) ai soggetti condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.
0. 1. 500. 14. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Pag. 37

Al comma 2, lettera b) dopo la parola ai inserire le seguenti parole soggetti che, con il titolo in espiazione, sono stati dichiarati.
0. 1. 500. 17. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: salvo che; aggiungere le seguenti: ricorra l'ipotesi di cui al comma 4 del medesimo articolo o che.
0. 1. 500. 31. Bernardini.

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: salvo che; aggiungere le seguenti: ricorra l'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo o che.
0. 1. 500. 32. Bernardini.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
0. 1. 500. 33. Bernardini.

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) quando sussista uno specifico pericolo di commissione di reati contro la persona o con violenza alla persona o di criminalità organizzata da parte del condannato.
0. 1. 500. 35. Bernardini.

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) quando sussistano concreti elementi di una eccezionale pericolosità sociale del condannato.
0. 1. 500. 34. Bernardini.

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine: ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio.
0. 1. 500. 25. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine: ovvero quando non sussista l'idoneità del domicilio.
0. 1. 500. 21. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) ai clandestini di cui non è certo il domicilio;
d-ter) ai recidivi;
d-quater) a coloro i quali non abbiano scontato almeno i 2/3 della pena.
0. 1. 500. 26. Laffranco, Bianconi.

Al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: d-bis) quando sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa.
0. 1. 500. 27. Contento.

Al comma 3, dopo le parole del codice di procedura penale le parole da e salvo a disposizione sono soppresse.
0. 1. 500. 18. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 3, dopo le parole del codice di procedura penale le parole da e salvo a disposizione sono soppresse.
0. 1. 500. 70. Contento.

Al comma 3, le parole: e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), sono sostituite dalle seguenti: e salvo che la condanna riguardi i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354.
0. 1. 500. 36. Bernardini.

Pag. 38

Al comma 3, sostituire le parole dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
0. 1. 500. 15. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Ai commi 3 e 4, dopo la parola domicilio aggiungere le seguenti anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
0. 1. 500. 19. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 4, le parole da: In tal caso a n. 309 sono sostituite dalle seguenti: In tal caso, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza il verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma i recupero o intenda sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
0. 1. 500. 37. Bernardini.

Al comma 4, dopo le parole istituto penitenziario aggiungere le seguenti: anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore.
0. 1. 500. 24. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 4, dopo le parole magistrato di sorveglianza aggiungere le seguenti: almeno tre mesi prima della data di decorrenza degli ultimi dodici mesi di pena.
0. 1. 500. 23. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente al comma 8 sopprimere l'ultimo periodo e dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 8-bis.
8-bis. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ma il termine di cui al comma 2 della predetta disposizione è ridotto a cinque giorni.
0. 1. 500. 80. Contento.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente che la pena detentiva non superiore a dodici mesi venga eseguita presso il domicilio, prima che la misura venga definitivamente disposta dai magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 5.
0. 1. 500. 38. Bernardini.

Al comma 8, le parole: e 10; sono sostituite dalle seguenti dalle seguenti: e 9-bis.
0. 1. 500. 39. Bernardini.

Al comma 8 sostituire la parola dieci con le seguenti: nove bis.
0. 1. 500. 20. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 8, le parole: e 58-quater, ad eccezione dei comma 7-bis, sono soppresse.
0. 1. 500. 40. Bernardini.

Al comma 8 è aggiunto il seguente comma 8-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, il Governo, su proposta dei Ministri dell'interno e della difesa è autorizzato, in deroga alla normativa vigente, ad avviare un apposito piano straordinario di assunzioni di nuove unità appartenenti al comparto sicurezza, e, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della

Pag. 39

presente legge, lo presenta al Parlamento specificandone i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento.
0. 1. 500. 16. Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«Art. 8-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano fino alla attuazione del programma degli interventi in materia di infrastrutture carcerarie previsto dall'articolo 44-bis del decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 14/2009, e successive modificazioni, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012.».
0. 1. 500. 30. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Dopo il comma 8 inserire il seguente: 8-bis. La disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere sperimentale e una validità di 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge.
0. 1. 500. 90. Di Pietro, Messina, Palomba.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi). - 1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».
2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:
a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti.

3. Nei casi previsti nel comma 1 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), della medesima disposizione, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto nel comma 9, lettera b), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. A tal fine, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione

Pag. 40

di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ma il termine di cui al comma 2 della predetta disposizione è ridotto a cinque giorni.
6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.
7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.».
1. 500. Il Governo.

L'articolo 2-bis è sostituito dal seguente: 1, all'articolo 61 del codice penale, al n. 6 sono aggiunte le seguenti parole: ovvero durante il periodo in cui era sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.
0. 2. 0500. 1. Contento.

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.
(Circostanza aggravante).

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:«11-quater) l'aver commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».
2. 500. Il Governo.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole polizia penitenziaria sono inserite le seguenti parole e dell'organico del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,.
0. 2. 0501. 1. Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo l'articolo 2-bis, è inserito il seguente:

«Art. 1.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui al comma 213» inserire le seguenti: «nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212»;
b) alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare

Pag. 41

la situazione emergenziale in atto. A tal fine, per assicurare la piena operatività dei servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della Giustizia da adottare entro il 30 giugno 2010 possono essere introdotte disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria».
2. 0501. Il Governo.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 10. - 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1° settembre 2010.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 "ordine pubblico e sicurezza", un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2. 040. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:
«Art. 2-bis. - 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.
2. A tal fine il Governo presenta al Parlamento entro i successivi novanta giorni un apposito piano straordinario di assunzioni di nuove unità specificandone i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento».
2. 030. Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:
«Art. 8-bis. - 1. Al comma 8-quinquies, della legge n. 26 del 2010, dopo le parole il Corpo della Polizia penitenziaria, sono inserite le seguenti il personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,».
2. 060. Schirru, Ferranti, Samperi, Amici.