CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 aprile 2010
310.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI POSTI IN VOTAZIONE

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, allegato B, dopo la direttiva 2009/149/CE, inserire le seguenti:
2010/12 del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE;

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, sopprimere le seguenti:
2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CE;
2009/24/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
2009/104/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1. 5.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 14.

Al comma 1, dopo le parole: All'articolo 3, comma 1, inserire le seguenti: primo periodo, e sostituire le parole: dopo il primo periodo è aggiunto il seguente con le seguenti: dopo le parole «commi 1 e 2 dell'articolo 2», sono aggiunte le seguenti «, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA),», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo.
14. 1.Zaccaria.
(Approvato)

ART. 17.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) nel definire il Piano di azione nazionale (NAP), da adottarsi entro il 30 giugno 2010, che fissi gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici.

Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: semplificare, aggiungere le seguenti: anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio.
17. 24.Pini, Fava.
(Approvato)

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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, allo scopo recata dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entità della tariffa di 28 euro cent/KWh di cui al rigo 6 della Tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 103-tervicies del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
17. 25.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) esentare dall'accisa l'energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E, di cui al Titolo IV dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da piccoli generatori comunque azionati quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.
17. 1.La X Commissione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n-bis) prevedere la vigenza fino al 31 dicembre 2010 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
17. 2.La X Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;
b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente in ambito Agenzia Internazionale per l'energia (AIE);
c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del

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Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato e/o immesso in consumo petrolio e/o prodotti petroliferi in Italia;
d) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche in prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;
e) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali a favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio, e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio;
f) garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

3-ter. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo centrale di stoccaggio di cui al comma 4 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 17, sostituire le parole: e 2009/73/CE con le seguenti:, 2009/73/CE e 2009/119/CE.
17. 22. (Nuova formulazione) Cassinelli.
(Approvato)

ART. 26.

Sopprimere il comma 2.
* 26. 5.Il Governo.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
* 26. 1.Zinzi, Drago.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
* 26. 8.La XIII Commissione.
(Approvato)

ART. 29.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: assicurare, in coerenza con le seguenti: prevedere, nei limiti delle risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente allo scopo, compatibilmente.
29. 3.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 31.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la prima decade con le parole: il giorno quindici.
31. 1. Aniello Formisano, Razzi, Borghesi.
(Approvato)

ART. 34.

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per garantire l'omogenea applicazione dei controlli all'importazione da effettuarsi nei punti di entrata, anche mediante la definizione delle dotazioni minime necessarie.
34. 1.La XIII Commissione.
(Approvato)

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ART. 42.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: Ministro della salute.
42. 1.Il Governo.
(Approvato)

ART. 43.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza ulteriori oneri, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE» sono aggiunte le seguenti: «,secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva 79/409/CEE»;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 157, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale»;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'Allegato V della direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare».

2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

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b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere di validazione delle analisi scientifiche a sostegno delle modifiche da apportare, espresso dall'ISPRA, sentiti gli equivalenti istituti regionali ove istituiti e riconosciuti dalla Commissione europea, al quale dovranno uniformarsi. Il preventivo parere dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».

3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e della direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dalla loro entrata in vigore»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di «Linee guida» emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».

5. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».
43. 50.La XIII Commissione.
(Approvato)