CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2009
203.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 LUGLIO 2009

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ALLEGATO 1

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEI RELATORI E DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 1.64 dei relatori

All'articolo 9, alinea, al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: per la finanza pubblica aggiungere: e per le imprese creditrici.
0. 1. 64. 3.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

All'articolo 9 dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: al comma 1, lettera a, aggiungere dopo il punto 4 il seguente:
4-bis. Gli importi relativi al canone di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 266/2005, da restituire da parte dei Comuni a seguito della predetta sentenza, non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno.
0. 1. 64. 1.Abrignani.
(Inammissibile)

All'articolo 9 dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: al comma 1, lettera a), aggiungere dopo il punto 4 il seguente:
4-bis. Gli importi relativi al canone di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 266/2005, da restituire da parte dei Comuni a seguito della predetta sentenza, non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno.
0. 1. 64. 2.Abrignani.
(Inammissibile)

All'articolo 10, alinea, al comma 1, lettera b), dopo le parole: al fine di incrementare le compensazioni fiscali aggiungere le altre: e di incrementare la liquidità delle imprese:
01. Non è richiesto il rilascio di garanzia fideiussoria per le istanze di rimborso, annuali e infrannuali, di crediti IVA di importo non superiore a 100.000 euro.
0. 1. 64. 4.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, le parole da: L'onere fino a: 2010 cui sono sostituite dalle seguenti: All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e la formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, infine, le seguenti parole:, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;

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al comma 4, dopo le parole: monitoraggio degli oneri sono inserite le seguenti: derivanti dall'attuazione del comma 1;
al comma 5, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, infine, le seguenti parole:, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;
al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: L'onere della presente fino a: per l'anno 2009 e 2010, con le seguenti: Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse;
al comma 6, secondo periodo, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, infine, le seguenti parole:, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;
al comma 6, quarto periodo, le parole: di cui al presente comma sono sostituite dalle seguenti: del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente e le parole: delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto sono sostituite dalle seguenti: delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto;
al comma 7, primo periodo, le parole: una attività autonoma sono sostituite dalle seguenti: un'attività di lavoro autonomo e le parole: una auto o micro impresa sono sostituite dalle seguenti: un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa;
al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, è aggiunto, infine, il seguente comma:
8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
al comma 8, primo periodo, le parole:, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale sono sostituite dalle seguenti: o di procedura concorsuale, e comunque al lavoratore sospeso dichiarato in esubero strutturale, le parole: una attività autonoma sono sostituite dalle seguenti: un'attività di lavoro autonomo, le parole: una auto o micro impresa sono sostituite dalle seguenti: un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa e le parole: per un numero di mesi massimo pari a 12 sono sostituite dalle seguenti: per al massimo dodici mesi.

Conseguentemente, all'articolo 2:
al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: di cui al presente comma;
al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: 120, comma 1, del sono inserite le seguenti: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al;
al comma 2, le, parole da: all'articolo 2-bis fino a: il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi;
al comma 3, le parole: aggiungere, in fine, il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi e, dopo le parole: la surrogazione del mutuo sono inserite le seguenti: prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007.

All'articolo 3:
al comma 3, lettera a), le parole: del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto sono sostituite dalle seguenti: del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
al comma 4, le parole: provvedimenti di cui ai commi precedenti sono sostituite

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dalle seguenti: medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3.

All'articolo 4:
al comma 2, le parole: della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sostituite dalle seguenti: straordinari del Governo, e sono aggiunte, infine, le parole: del presente articolo;
al comma 4, le parole: ulteriori oneri sono sostituite dalle seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 5:
al comma 1, le parole: del 16 novembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.

All'articolo 7:
al comma 1, alinea, la parola: TUIR è sostituita dalle seguenti: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR»,;
al comma 2, dopo la parola: TUIR sono inserite le seguenti:, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,.

All'articolo 8:
al comma 1, le parole da: all'articolo 22 fino a: n. 269 del 2003 sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,.

All'articolo 9:
al comma 1, alinea, sono premesse le parole: Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e le parole:, è disposto quanto segue sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 1:
alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie;
alla lettera a), numero 2, le parole: punto 1 sono sostituite dalle seguenti: numero 1; alla lettera a), numero 4, le parole: comma 4 sono sostituite dalle seguenti: numero 3; alla lettera b), le parole: per il passato: 1 sono sostituite dalle seguenti: in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,;
al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: elenco ISTAT pubblicato in applicazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 3, le parole da: di cui all'elenco fino a: 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera;
al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri sono inserite le seguenti: per la finanza pubblica;
al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: la violazione dell'obbligo sono inserite le seguenti: di accertamento di cui alla presente lettera, dopo le parole: aziende sanitarie è inserita la seguente: locali e le parole: agli IRCCS sono sostituite dalle seguenti: e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
al comma 1, lettera a), numero 3, al primo periodo, le parole: n. 185 del 2008 sono sostituite dalle seguenti: 29 novembre 2008, n. 185; convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, al secondo periodo, le parole: dal comma 1-quater del citato articolo 9 sono sostituite dalle seguenti: ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;
al comma 1, lettera b), numero 1, la parola: pubblicazione è sostituita dalle seguenti: entrata in vigore;

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al comma 1, lettera b), punto 1, sostituire le parole da: i predetti crediti fino alla fine del comma, con le seguenti: I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

All'articolo 10:
al comma 1, alinea, le parole:, il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue sono sostituite dalle seguenti: tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso sono introdotte le seguenti disposizioni.

Conseguentemente, al comma 1:
alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: al fine di contrastare gli abusi;
le lettere a), b), c) e d) del numero 2 sono rinumerate come numeri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;
le lettere
a) e b) del numero 3 sono rinumerate come numeri 3.1 e 3.2;
alla lettera
a), numero 4, le parole: precedente n. 3, lettera a), sono sostituite dalle seguenti: numero 3.1;
alla lettera b), le parole: incremento delle compensazioni fiscali: 1. sono sostituite dalle seguenti: al fine di incrementare le compensazioni fiscali,;
al comma 1, lettera a), numero 2, lettera b), le parole: ultimo periodo sono sostituite dalle seguenti: terzo periodo;
al comma 1, lettera a), numero 2, lettera c), le parole: il numero: «88» è sostituito dal seguente: «74» sono sostituite dalle seguenti: le parole: «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74»;
al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 49,;
al comma 1, lettera a), numero 7, al primo e al secondo periodo, le parole: del decreto del Presidente della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica e, al secondo periodo, le parole: del medesimo decreto sono sostituite dalle seguenti: del medesimo regolamento e le parole: del decreto 31 maggio 1999, n. 164 sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
al comma 1, lettera a), numero 7, quinto periodo, le parole: di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui alla presente lettera;
al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 sono sostituite dalle seguenti: dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,.

All'articolo 11:
al comma 1, primo periodo, le parole: senza oneri aggiuntivi sono sostituite dalle seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

All'articolo 12:
al comma 2, le parole: n. 110 sono sostituite dalle seguenti: n. 107.

All'articolo 13:
al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole da: testo unico fino a: n. 917 sono sostituite dalla seguente: TUIR;
al comma 1, lettera b), le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 5.

All'articolo 14:
al comma 3, secondo periodo, le parole: sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge sono soppresse, le parole: ed entrano in vigore sono sostituite dalle seguenti: si applicano in deroga ad ogni

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altra disposizione di legge e le parole: si entrata in vigore sono sostituite dalle seguenti: di entrata in vigore.

All'articolo 15:
al comma 2, le parole: dell'articolo 23 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: degli articoli 23 e seguenti;
al comma 6, dopo le parole: comma 2, del sono inserite le seguenti: regolamento di cui al.

All'articolo 16:
al comma 3, le parole: con le indicazioni contenute nel DPEF sono sostituite dalle seguenti: alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria e le parole: per l'anno 2010 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: per gli anni 2010 e seguenti.

All'articolo 17:
al comma 1, lettera b), le parole: Il predetto termine sono sostituite dalle seguenti: Il termine di cui al secondo periodo;
al comma 8, le parole: elenco ISTAT pubblicato in attuazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'ISTAT ai sensi;
al comma 9, le parole: d'intesa sono sostituite dalle seguenti: di concerto e la parola: integrato è sostituita dalla seguente: modificato;
al comma 10, le parole: e dell'articolo 3, comma 90, sono sostituite dalle seguenti: e all'articolo 3, comma 90,;
al comma 11, le parole: nonché del personale di cui al sono sostituite dalle seguenti: nonché dal personale di cui al;
al comma 13, le parole: ai sensi dalla normativa sono sostituite dalle seguenti: ai sensi della normativa;
al comma 18, le parole: comma 13 decreto-legge sono sostituite dalle seguenti: comma 13, del decreto-legge;
al comma 19, le parole: Le graduatorie sono sostituite dalle seguenti: L'efficacia delle graduatorie e le parole: sono prorogate al sono sostituite dalle seguenti: è prorogata fino al;
al comma 21, le parole: n. 39 del 1993 sono sostituite dalle seguenti: 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: del Collegio del CNIPA sono sostituite dalle seguenti: dell'Autorità e le parole: del presidente sono sostituite dalle seguenti: del presidente;
al comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, le parole: dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici sono sostituite dalle seguenti: del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori e le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui al medesimo comma 5-bis;
al comma 25, le parole: decreto legislativo sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge e le parole: degli schemi di regolamenti sono sostituite dalle seguenti: degli schemi dei regolamenti;
al comma 26, lettera a), le parole: del decreto legislativo n. 276/2003 sono sostituite dalle seguenti: del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003;
al comma 26, lettera b), le parole: così sostituito sono sostituite dalle seguenti: sostituito dal seguente;
al comma 26, lettera b), dopo le parole: le amministrazioni redigono, inserire le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
al comma 26, lettera d), le parole: il seguente comma: «6. sono sostituite dalle seguenti: il seguente: « 5-bis. e le parole: di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b) sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto;
al comma 29, capoverso 2, le parole: Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sono sostituite dalle seguenti: CNIPA;

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al comma 30, capoverso f-bis), le parole: n. 165 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
al comma 33, le parole: articolo 45, del sono sostituite dalle seguenti: articolo 45 del regolamento di cui al.

All'articolo 18:
al comma 1, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo sono sostituite dalle seguenti: nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche sono sostituite dalle seguenti: nell'elenco;
al comma 4, la parola: precedenti è sostituita dalle seguenti: da 1 a 3.

All'articolo 19:
al comma 1, alinea, le parole: decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008 sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: decreto legislativo n. 165 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e le parole: non industriale o commerciale sono sostituite dalle seguenti: non industriale né commerciale;
al comma 2, alinea, le parole: legge n. 244 del 2007 sono sostituite dalle seguenti: legge 24 dicembre 2007, n. 244,;
al comma 2, lettera b), le parole: primo periodo, sono soppresse;
al comma 3, lettera o), dopo le parole: 114 e seguenti del sono inserite le seguenti: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al;
al comma 4, le parole: decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e le parole: dal comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: dal comma 3 del presente articolo;
al comma 7, capoverso b), le parole: comma 3 sono sostituite dalle seguenti: terzo comma;
al comma 11, le parole: come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 sono sostituite dalle seguenti: e successive modificazioni.

All'articolo 20:
al comma 1, dopo le parole: del 30 marzo 2007 inserire le seguenti:, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,;
al comma 3, le parole: all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sono sostituite dalle seguenti: all'INPS;
al comma 4, le parole: della presente legge sono sostituite dalle seguenti: della legge di conversione del presente decreto;
al comma 5, all'alinea, le parole: convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono sono sostituite dalle seguenti: convertito; con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono; al medesimo comma 5, le parole: d) è aggiunto, infine il seguente comma: «6-bis: sono sostituite dalle seguenti: 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: «6-bis.;
al comma 6, le parole: con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, sono sostituite dalle seguenti: con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992,;
al comma 6, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

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All'articolo 21:
al comma 1, lettera a), le parole: milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: milioni di euro;
al comma 1, lettera e), premettere la seguente parola: alla;
al comma 2, la parola: subordinato è sostituita dalla seguente: subordinata e il numero: 5 è sostituito dalla seguente parola: quinto.

All'articolo 22:
al comma 2, le parole: Conferenza Stato-regioni sono sostituite dalle seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
al comma 3, primo periodo, le parole: decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni;
al comma 4, alinea, le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001 sono sostituite dalle seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e dopo le parole: Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 sono inserite le seguenti:, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,.

Conseguentemente al comma 5 e al comma 8, le parole: dell'Intesa sono sostituite dalle seguenti: della citata Intesa;
al comma 4, lettera a), le parole: di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,;
al comma 4, lettera b), le parole: Ministero per i rapporti con le regioni sono sostituite dalle seguenti: Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la parola: Consigli è sostituita dalla seguente: Consiglio;
al comma 4, lettera c), le parole: l'anzidetto Piano sono sostituite dalle seguenti: il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) e la parola: precedente è sostituita dalla seguente: medesima;
al comma 6, le parole da: Conseguentemente fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da:, comprensivi fino a: 15 febbraio 1995 sono soppresse.

All'articolo 23:
al comma 3, le parole: ai commi 1 e 4 sono sostituite dalle seguenti: al comma 4;
al comma 3, le parole: entro il, ovunque ricorrono, sono soppresse;
al comma 6, prima delle parole:
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono inserite le seguenti: codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al;
al comma 9, prima delle parole: decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 sono inserite le seguenti: regolamento di cui al;
al comma 14, prima delle parole: decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono inserite le seguenti: codice della proprietà industriale, di cui al;

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al comma 15, le parole: di cui al decreto ministeriale sono sostituite dalle seguenti: previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
al comma 20, le parole: l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca sono sostituite dalle seguenti: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

All'articolo 24:
al comma 75, le parole: di cui al comma 74 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni.
1. 64. 1.Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 1.63

Sopprimere la lettera b).
0. 1. 63. 2.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera b) capoverso comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: massimo pari a 12, con le seguenti: pari a quelli spettanti.
0. 1. 63. 1.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: In caso di cassa integrazione in deroga, aggiungere le seguenti: o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2,;
b) sostituire il comma 8 con il seguente:
8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a dodici. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
1. 63.I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento del Governo 1.021

Sostituire la rubrica e i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, con i seguenti commi:

Art. 1.
(Legalizzazione di lavoro irregolare).

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che

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societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze cittadini appartenenti all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari in posizione irregolare comunque presenti sul territorio nazionale, può denunciare, entro la data del 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, all'Inps per il cittadino di paese appartenente alla Ue, mediante apposita modulistica, e allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 286/1998, per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione di cui ai successivi commi.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nel caso di lavoratore extracomunitario, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.
0. 1. 021. 6.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

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All'emendamento 1.021, al comma 1, dopo le parole: 30 giugno 2009 le parole da:, almeno tre mesi a: al bisogno familiare, sono sostituite dalle seguenti: lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno con mansioni di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, di cura o di assistenza per sé stesso o componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, da almeno tre mesi antecedenti alla data del 30 giugno 2009, o dipendenti di una impresa, sia individuale che societaria, da almeno sei mesi antecedenti alla data del 30 giugno 2009, che non abbiano mai riportato condanne penali in via definitiva, né siano stati mai oggetto di provvedimenti di espulsione,.
0. 1. 021. 5.Calvisi.

Apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, sopprimere dalle parole: adibendoli ad attività fino alle parole: bisogno familiare;
al comma 3:
sopprimere la lettera
d);
alla lettera f) sopprimere dalle parole: e che, in caso fino alla fine della medesima lettera;
il comma 5 è soppresso;
al comma 6, sopprimere il primo e secondo periodo.

0. 1. 021. 7.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.021, al comma 2, sostituire la cifra: 50 con la seguente: 100.
0. 1. 021. 4.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.021, dopo il comma 2, apporre il seguente: 2-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le retribuzioni, considerate al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, secondo il contratto collettivo nazionale di riferimento, relative ai lavoratori assunti per attività di assistenza nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 400 milioni di euro.
0. 1. 021. 2.Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.
(Inammissibile)

All'emendamento 1.021, al comma 3, sopprimere la lettera d).
0. 1. 021. 3.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.021, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, della titolarità di pensione di guerra, di indennità di accompagnamento o assegno erogato a sordomuti e ciechi ovvero del possesso di un reddito complessivo, risultante dalla dichiarazione dei redditi e tenuto conto anche dei redditi esenti, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto ovvero di un reddito non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.
0. 1. 021. 1.Laboccetta, Granata, Proietti.

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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie).

1. Il datore di lavoro italiano o cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero il datore di lavoro extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia di cui al presente comma, adibendoli ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può dichiarare, dal 1o al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale previdenza sociale per il lavoratore italiano o per il cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea, mediante apposita modulistica;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
3. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno, nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'espatrio;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'attestazione per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al 7 comma 2.

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4. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicata, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ed a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
6. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 2. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 5 deve produrre allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 5 la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 3. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
7. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

8. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 1 ovvero si proceda all'archiviazione o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 7 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione o di rigetto della dichiarazione medesima.
9. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, salvo i casi previsti al comma 12.
10. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 6, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 7.

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11. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
12. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

13. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di imputazione del contributo forfetario, di cui al comma 2, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
14. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, si applica la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
15. Al fine di valutare i requisiti di permanenza del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartiti tra le regioni i predetti importi, in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
1. 021.Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 2.38 dei Relatori

Al comma 1, sostituire i primi tre periodi con il seguente: A decorrere 1o novembre 2009, al fine di recepire le disposizioni

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contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento.
0. 2. 38. 2.Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

All'emendamento 2.38 al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: lavorativi.
0. 2. 38. 1.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1o novembre 2009, la data di valuta riconosciuta al beneficiario di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1o novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1o aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1o gennaio 2012 l'ordinante e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. I predetti termini possono essere prorogati d'intesa tra le stesse parti di un'ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.
2. 38.I Relatori.

Al comma 2, dopo le parole: periodo precedente aggiungere le seguenti:, ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto.
2. 37.I Relatori.

All'emendamento 2.39 al comma 4-bis, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
0. 2. 39. 2.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 2.39 dopo il comma 4-ter aggiungere i seguenti:
4-quater. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «devono essere composte esclusivamente da» sono sostituite dalle seguenti: «, per quanto riguarda i soci ordinari, devono essere composte esclusivamente da».
4-quater. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è soppressa.
0. 2. 39. 1. Marinello.
(Inammissibile)

Pag. 48

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto».

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 118 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».
2. 39.I Relatori.

ART. 3.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Per tali impianti non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dovrà tener conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.
3. 46.I Relatori.

Subemendamenti emendamento 4.016 dei Relatori

Al comma 3 dell'articolo 4-bis «Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV» dopo le parole: aeroporti di aggiungere la seguente: Comiso,.
0. 4. 016. 2.Minardo, Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Garofalo, Commercio, Lo Monte, Latteri, Terranova, Lombardo, Marinello, Belcastro, Iannaccone, Milo, Sardelli, Lo Presti Pagano, Gibiino, Germanà, Fontana Vincenzo Antonio, Giammanco, Moles, Pugliese, Martino, Granata, Franzoso, Torrisi, Misuraca, Scalia.

Al comma 3 dopo le parole: Verona Villafranca aggiungere la seguente: Comiso.
0. 4. 016. 1.Marinello.

Al comma 3, dopo le parole: Verona Villafranca, inserire le seguenti: nonché per l'aeroporto di Comiso, da introdurre nel contratto di servizio dell'ENAV.
0. 4. 016. 3.Causi, Capodicasa, Berretta, Burtone, Samperi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. L'aeroporto di Comiso viene inserito nel contratto di servizio dell'ENAV.
0. 4. 016. 4. Causi, Capodicasa, Berretta, Burtone, Samperi.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV).

1. Per le finalità di cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante

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corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata «Ente nazionale per l'assistenza al volo» (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca, per i necessari interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009, e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono abrogati.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.
6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma», sono soppresse.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.
4. 016.I Relatori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del Demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, i beni liberi di proprietà dello Stato a destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere assoggettati alle procedure di affitto di cui ai commi successivi del presente articolo. La individuazione determina il trasferimento del bene al patrimonio disponibile dello Stato.
2. I beni ai sensi del comma 1 sono affittati dall'Agenzia del Demanio. L'Agenzia del Demanio procede all'assegnazione dei medesimi beni in favore dei giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Agli interventi di cui al comma 2 si applicano le stesse agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di cui al precedente comma, possono accedere ai benefici di cui al titolo I - capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni e agevolazioni.
5. Gli enti pubblici statali possono procedere all'affitto di beni a destinazione agricola di cui siano titolari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
6. Le regioni e le province autonome possono destinare alle finalità del presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente una relazione al parlamento sull'attuazione della presente legge.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. 0. 17.I Relatori.

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All'emendamento 9.08 del Relatore sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 a condizione che detti enti abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.
0. 9. 08. 12.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

All'emendamento 9.08 del Relatore sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati dai predetti enti a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008, a condizione che tali enti abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, pur non avendolo rispettato, abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, all'articolo 14 al comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.
0. 9. 08. 11.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, del sociale e della viabilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008, a condizione che detti enti abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1 sostituire le parole: «con l'aliquota del 6 per cento» con le seguenti: «con l'aliquota del 10 per cento».
0. 9. 08. 13.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:
a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 10 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;
b) abbiano un territorio di estensione superiore ai 30 chilometri quadrati;
c) siano riconosciuti sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;
d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.
0. 9. 08. 14.Rubinato, Fogliardi.

Apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, sostituire le parole: «per un importo non superiore al 2,7 per

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cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale» con le seguenti: «per residui passivi in conto capitale»;
b) al comma 1, dopo le parole: «rendiconto dell'esercizio 2007» aggiungere le seguenti: «e 2008»;
c) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) al comma 2, sostituire le parole: «1,5 miliardi di euro» con le seguenti: «3 miliardi di euro».
0. 9. 08. 15.Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 15 per cento.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «1,5 miliardi di euro» con le seguenti: 6,5 miliardi di euro.
0. 9. 08. 10.Bitonci.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 12 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 5 miliardi di euro.
0. 9. 08. 9.Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 12 per cento.
0. 9. 08. 5.Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 10 per cento;
b) al comma 2 sostituire le parole: 1,5 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.
0. 9. 08. 4.De Micheli, Misiani, Marchi, Fontanelli.

Al comma 1 sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 9 per cento.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 5 miliardi di euro.
0. 9. 08. 8.Bitonci.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 2,8 miliardi di euro.
0. 9. 08. 2.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 2,2 miliardi di euro.
0. 9. 08. 1.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: dell'ammontare con le seguenti: della somma e dopo le parole: rendiconto dell'esercizio 2007 aggiungere le seguenti: e dal rendiconto dell'esercizio 2008;
b) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, qualora non l'abbiano

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rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 3 miliardi di euro.
0. 9. 08. 17.Rubinato, Fogliardi.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: rendiconto dell'esercizio 2007 aggiungere le seguenti: oltre a quelli risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008;
b) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 3 miliardi di euro.
0. 9. 08. 16.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2009, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
0. 9. 08. 3.De Micheli, Misiani, Marchi, Fontanelli.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: i pagamenti, aggiungere le seguenti: gli enti locali e alle società partecipate dagli enti locali;
b) dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale;
c) dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: e delle società partecipate dagli enti locali.

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.
0. 9. 08. 18.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Al comma 7, dopo le parole: di loro competenza aggiungere le seguenti: per edilizia scolastica e per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici scolastici.
0. 9. 08. 19.Rubinato, Fogliardi.

All'emendamento 9.08 aggiungere, in fine i seguenti commi:
8-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
8-ter. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
8-quater. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge n. 154 del 2008.

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8-quinquies. Conservano validità per l'anno 2009 e seguenti i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
8-sexies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno i seguenti interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. La maggiore assegnazione è finalizzata ad interventi di natura sociale e socioassistenziale, i cui obiettivi sono resi noti dal singolo ente sul proprio sito internet. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. La maggiore assegnazione è finalizzata ad interventi di natura sociale, i cui obiettivi sono resi noti dal singolo ente sul proprio sito internet. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
d) a favore dell'amministrazione provinciale de L'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009;
e) a favore dei comuni della provincia del L'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera e) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009;
f) a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1o gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti;

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g) a favore di province e comuni sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.

8-septies. Per il triennio 2010-2012 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere, in via d'eccezione, destinati al finanziamento di spese correnti, purché in misura non superiore al 25 per cento.
0. 9. 08. 20.Bernardo.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 2,7 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008.
2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 1,5 miliardi di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013.
3. Il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.
4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».
5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 pubblicato nel supplemento odierno alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche

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parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.
7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:
a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;
b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto a sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;
c) per la parte ulteriormente residua ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari permanenti per i profili di carattere finanziario, sono dettate le modalità di attuazione del comma 7.
9. 08.I Relatori.

Subemendamento al n. 11-060

All'articolo 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente numero:
2-bis) L'autorizzazione all'esercizio di attività per gli operatori commerciali non comunitari, operanti su aree pubbliche, è subordinata alla presentazione di attestato di frequenza a corsi per la formazione professionale e tecnica, predisposti dalle regioni, con cadenza triennale.
0. 11. 060. 2.Forcolin, Comaroli, Bragantini.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva - DURC).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis, L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»;
b) All'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC, di cui al comma 2-bis l'articolo 28».
11. 060.I Relatori.

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Subemendamento all'emendamento 13. 05 dei relatori

Al comma 1, lettera b) sostituire da: nonché regolarizzate fino alla fine della lettera, con le parole: oppure da paesi dell'unione europea.

Conseguentemente sopprimere le parole: o la regolarizzazione nei commi 2 e 5, e le parole: ovvero la regolarizzazione nel comma 3.
0. 13. 05. 132. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ovvero rimpatriate.
0. 13. 05. 30. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Tutte le operazioni concernenti attività finanziarie e patrimoniali che transitino o permangano in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, sono ritenute ininfluenti nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali dei soggetti che le hanno poste in essere.
0. 13. 05. 129. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'imposta si applica come segue:
a) con una aliquota del 6,5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti;
ovvero:
b) con una aliquota del 5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti:
1) per coloro che con i capitali rimpatriati sottoscrivano e detengano per almeno tre anni una speciale emissione di titoli di stato destinati al potenziamento degli ammortizzatori sociali o di programmi destinati a sostenere il reddito delle famiglie con figli;
2) per coloro che con i capitali rimpatriati provvedono alla ricapitalizzazione delle proprie imprese.
0. 13. 05. 126. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venti per cento.
0. 13. 05. 110. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venticinque per cento.
0. 13. 05. 111. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventisei per cento.
0. 13. 05. 112. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Pag. 57

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventotto per cento.
0. 13. 05. 113. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventinove per cento.
0. 13. 05. 114. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento.
0. 13. 05. 115. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentuno per cento.
0. 13. 05. 116. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentadue per cento.
0. 13. 05. 117. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatre per cento.
0. 13. 05. 118. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentaquattro per cento.
0. 13. 05. 119. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.
0. 13. 05. 120. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quaranta per cento.
0. 13. 05. 121. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantacinque per cento.
0. 13. 05. 122. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.
0. 13. 05. 123. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Pag. 58

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventidue per cento.
0. 13. 05. 50. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venticinque per cento.
0. 13. 05. 34. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventisei per cento.
0. 13. 05. 53. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventotto per cento.
0. 13. 05. 35. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento.
0. 13. 05. 97. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatre per cento.
0. 13. 05. 99. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentaquattro per cento.
0. 13. 05. 57. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.
0. 13. 05. 37. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasette per cento.
0. 13. 05. 60. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantadue per cento.
0. 13. 05. 45. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantatre per cento.
0. 13. 05. 47. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Pag. 59

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantacinque per cento.
0. 13. 05. 43. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.
0. 13. 05. 62. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venticinque per cento.
0. 13. 05. 19. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventinove per cento.
0. 13. 05. 68. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento.
0. 13. 05. 15. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentuno per cento.
0. 13. 05. 69. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentadue per cento.
0. 13. 05. 71. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatre per cento.
0. 13. 05. 74. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentaquattro per cento.
0. 13. 05. 76. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.
0. 13. 05. 17. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Pag. 60

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasei per cento.
0. 13. 05. 78. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasette per cento.
0. 13. 05. 80. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trentotto per cento.
0. 13. 05. 82. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trentanove per cento.
0. 13. 05. 85. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quaranta per cento.
0. 13. 05. 40. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantuno per cento.
0. 13. 05. 87. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantadue per cento.
0. 13. 05. 89. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantatré per cento.
0. 13. 05. 91. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantaquattro per cento.
0. 13. 05. 94. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quaranta cinque per cento.
0. 13. 05. 64. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantasei per cento.
0. 13. 05. 101. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Pag. 61

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantotto per cento.
0. 13. 05. 103. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantanove per cento.
0. 13. 05. 106. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantadue per cento.
0. 13. 05. 107. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantatré per cento.
0. 13. 05. 11. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantaquattro per cento.
0. 13. 05. 109. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantacinque per cento.
0. 13. 05. 66.Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento.
0. 13. 05. 128. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: quattro per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: ventotto per cento.
0. 13. 05. 28. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: quattro per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trenta per cento.
0. 13. 05. 22. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: quattro per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trentuno per cento.
0. 13. 05. 24. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatre per cento.
0. 13. 05. 25. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Pag. 62

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.
0. 13. 05. 21. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasei per cento.
0. 13. 05. 27. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasette per cento.
0. 13. 05. 26. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantanove per cento.
0. 13. 05. 29. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantuno per cento.
0. 13. 05. 31. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.
0. 13. 05. 18. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessanta per cento.
0. 13. 05. 20. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessantatre per cento.
0. 13. 05. 33. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantacinque per cento.
0. 13. 05. 4. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantotto per cento.
0. 13. 05. 7. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Pag. 63

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.
0. 13. 05. 5. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessanta per cento.
0. 13. 05. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessantacinque per cento.
0. 13. 05. 13. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: e sanzioni.
0. 13. 05. 23. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 3.
0. 13. 05. 70. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
0. 13. 05. 32. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sostituire le parole: e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale con le seguenti: Gli intermediari di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate, nonché le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto del quale è stato effettuato il rimpatrio ovvero la regolarizzazione, nonché gli estremi identificativi dei conti di provenienza.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: tenendo conto delle modifiche apportate alle medesime modalità dal presente articolo.
0. 13. 05. 48. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere la parola: ogni.
0. 13. 05. 36. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere la parola: amministrativa.
0. 13. 05. 38. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
0. 13. 05. 39. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: o giudiziaria.
0. 13. 05. 41. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

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Al comma 3, sopprimere le parole: in via autonoma o addizionale.
0. 13. 05. 42. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: autonoma.
0. 13. 05. 44. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: o addizionale.
0. 13. 05. 46. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, infine, aggiungere il seguente capoverso: salvo per i procedimenti giudiziari civili, penali, tributari e amministrativi in corso.
0. 13. 05. 130. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, infine, aggiungere il seguente capoverso: salvo che costituiscano elemento di prova rilevante in procedimenti giudiziari penali, civili, tributari e amministrativi in corso.
0. 13. 05. 131. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, sopprimere.
0. 13. 05. 55. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 14.
0. 13. 05. 54. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 14.
0. 13. 05. 49. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, dell'articolo 14.
0. 13. 05. 52. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 14.
0. 13. 05. 56. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 14.
0. 13. 05. 58. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articolo 17 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dal comma 2, dell'articolo medesimo.
0. 13. 05. 59. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articolo 17 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dal comma 2-ter, dell'articolo medesimo.
0. 13. 05. 61. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Pag. 65

Al comma 4, sopprimere le parole: ad eccezioni dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
0. 13. 05. 63. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, sostituire le parole: ad eccezioni dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, con le seguenti: ad eccezione del reato di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
0. 13. 05. 65. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: n. 74, inserire le seguenti: e limitatamente alle somme rimpatriate ovvero regolarizzate.
0. 13. 05. 124. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, alla fine aggiungere: nei limiti del reddito presunto di cui al comma 2 e relativo alle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate ovvero regolarizzate.
0. 13. 05. 127. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 14.
0. 13. 05. 77. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 14.
0. 13. 05. 72. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, dell'articolo 14.
0. 13. 05. 73. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, dell'articolo 14.
0. 13. 05. 75. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 14.
0. 13. 05. 79. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 14.
0. 13. 05. 81. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 13. 05. 83. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 rispettivamente con le seguenti: 20 ottobre 2009 e 20 gennaio 2010.
0. 13. 05. 88. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Pag. 66

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 rispettivamente con le seguenti: 20 ottobre 2009 e 10 febbraio 2010.
0. 13. 05. 90. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 rispettivamente con le seguenti: 20 ottobre 2009 e 10 aprile 2010.
0. 13. 05. 86. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 rispettivamente con le seguenti: 10 ottobre 2009 e 20 aprile 2010.
0. 13. 05. 84. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, sopprimere la lettera a).
0. 13. 05. 93. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 35 al 50 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 25 al 30.
0. 13. 05. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 33 al 60 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 13 al 40.
0. 13. 05. 6. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 30 al 70 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 10 al 30.
0. 13. 05. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 24 al 60 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 14 al 40.
0. 13. 05. 9. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 22 al 62 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 12 al 42.
0. 13. 05. 10. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 20 al 100 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 10 al 50.
0. 13. 05. 104. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 18 al 58 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 8 al 28.
0. 13. 05. 16. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Pag. 67

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 17 al 57 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 17 al 37.
0. 13. 05. 12. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 15 al 45 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 5 al 30.
0. 13. 05. 105. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50, con le seguenti: dal 10 al 70, ed al comma 7, lettera b) sostituire le parole: dal 5 al 25, con le seguenti: dal 10 al 40.
0. 13. 05. 108. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50, con le seguenti: dal 20 al 100.
0. 13. 05. 95. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: e con la confisca di beni di corrispondente valore.
0. 13. 05. 92. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25, con le seguenti: dal 10 al 50.
0. 13. 05. 96. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 8.
0. 13. 05. 98. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 8 sostituire le parole: per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3, del presente decreto, con le seguenti: per essere destinate ad incrementare le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
0. 13. 05. 100. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 8, inserire, in fine, il seguente periodo: Le eventuali maggiori entrate registrate dall'attuazione del presente articolo, una volta assicurato il rispetto delle finalità di cui all'articolo 16, comma 3, può essere destinato al finanziamento di ulteriori misure di sostegno degli investimenti produttivi di cui all'articolo 5 eseguiti da piccole e medie imprese attraverso la fruizione dell'incentivo fiscale nelle forme della compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con gli importi dovuti a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2010.
0. 13. 05. 125. Bitonci, Bernardo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana (ABI) adottano un protocollo d'intenti in ordine al livello e alle condizioni del credito che le banche coinvolte nelle operazioni di rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali di cui al presente articolo devono assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie.
0. 13. 05. 133. Comaroli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Forcolin, Polledri, D'Amico.

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Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.

1. È istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Paesi extra UE, nonché regolarizzate, ovvero rimpatriate, perché in essere in Paesi dell'Unione europea.

2. L'imposta si applica come segue:
a) su di un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;
b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
5. 11 rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 19, commi 2 e 2-bis e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, di attuazione del presente articolo.
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50» e le parole: «e con la confisca di beni di corrispondente valore» sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.
13. 05. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 14. 6 dei Relatori

All'emendamento 14.6 dei relatori, al comma 1, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: alla data di entrata in vigore

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della legge di conversione del presente decreto, e sostituire le parole: con l'aliquota dell'6 per cento, con le seguenti: con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di euro 300 milioni;

Al comma 2 sostituire, ovunque ricorrano le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
0. 14. 6. 1. Gioacchino Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Relativamente ai soggetti passivi appartenenti all'Eurosistema, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione delle competenti autorità europee.
0. 14. 6. 2. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota dell'1 per cento.
2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.
3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza, corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge.
14. 6.I Relatori.

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Subemendamenti all'emendamento 14.03 dei Relatori.

All'emendamento 14.03 dei relatori sono apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «di concerto col Ministro dello sviluppo economico»;
al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Il Governo su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «di concerto col Ministro dello sviluppo economico».
0. 14. 03. 2.Abrignani.

All'emendamento 14.03 dei relatori, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 14. 03. 1.Bitonci.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ai sensi all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al precedente periodo, sono soppresse in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.
14. 03.I Relatori.

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Subemendamento all'emendamento 15.27 del Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti»;
b) dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:
8-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore integrati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
0. 15. 27. 1.Rubinato, Fogliardi.

Sostituire le parole da: in deroga fino alla fine del comma con le seguenti: per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e per quello successivo, agli accertamenti basati esclusivamente sulle risultanze degli studi di settori e sui parametri non sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
0. 15. 27. 2.Rubinato, Fogliardi.

Sostituire le parole da: in deroga fino alla fine del comma con le seguenti: per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, agli accertamenti basati esclusivamente sulle risultanze degli studi di settori e sui parametri non sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
0. 15. 27. 3.Rubinato, Fogliardi.

Sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre.
0. 15. 27. 4.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato al 31 dicembre.
15. 27.I Relatori.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'articolo 5, aggiungere le seguenti: dall'articolo 10.
0. 16. 11. 1. Fluvi.

ART. 16.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di

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euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015 a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20, e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097, 1 milioni di euro per l'anno 2011;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012 mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1.
16. 11. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 17. 149 del Governo.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:
9-ter. Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo» sono soppresse.
0. 17. 149. 1. Abrignani.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
9-ter. Il comma 6 è sostituito sal seguente comma:
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta la seguente lettera:
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento.
0. 17. 149. 2. Abrignani.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
9-ter. All'articolo 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. È esclusa la soppressione degli enti pubblici non economici, ai sensi del comma 1, che non ricevono contributi a carico dello Stato ovvero che sono stati oggetto di disposizioni legislative di riordino intervenute prima della scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
0. 17. 149. 3. Abrignani.

All'articolo 17, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 74, alinea del comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole: «ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri,». Al comma 4, del medesimo articolo 74, l'ultimo periodo è

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sostituito dal seguente: «In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti ad una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale ed al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'emanazione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. Al conseguente onere, quantificato in euro 2 milioni si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
17. 149. Il Governo.

All'emendamento 17. 150, premettere le seguenti parole: all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 13 premettere il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai commi 10, 11 e 12, a decorrere dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni di cui al comma 10 possono effettuare, nel rispetto dei vincoli finanziari e di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, assunzioni di personale mediante procedure concorsuali».
b) sostituire la lettera a) del comma 26 con la seguente:
a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti di formazione e lavoro, per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali», dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 dello stesso decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
c) alla lettera d) sostituire le parole: «all'articolo 36» sono sostituite con: «all'articolo 35».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 3, le parole: Ai commi 1 e 4 sono sostituite dal seguente: Al comma 4.
0. 17. 150. 4. Bernardo.

All'emendamento 17.150 dei relatori, aggiungere in fine il seguente comma:
24-ter. Al comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze sostituire la parola: sentita con la parola: d'intesa.
* 0. 17. 150. 1. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

All'emendamento 17. 150 dei relatori, aggiungere in fine, il seguente comma:
24-ter. Al comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze sostituire la parola: sentita con la parola: d'intesa.
* 0. 17. 150. 3. Fontanelli, Causi, Misiani, De Micheli, Marchi, Vannucci.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Il comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso

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che il piano programmatico si intende predisposto con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione.
17. 150.I Relatori.

All'emendamento 19.66 dei relatori, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Al comma 2 lettere a) e b) sono soppresse.
* 0. 19. 66. 1.Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

All'emendamento 19.66 dei relatori, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Al comma 2 lettere a) e b) sono soppresse.
* 0. 19. 66. 5.Vannucci, Misiani, De Micheli, Causi.

All'emendamento 19.66 dei relatori, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 2 lettere a) e b) sono soppresse.
* 0. 19. 66. 6.Fontanelli, Causi, Misiani, De Micheli, Marchi, Vannucci.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere la lettera b);
b) ai commi 7 e 8, alinea, sostituire le parole:
e successive modificazioni con le seguenti: come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: 8-bis. I commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.
19. 66.I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 21.16 dei relatori

Al comma 3, lettera c), eliminare la parola: esclusiva.
0. 21. 16. 1.Girlanda.

ART. 21.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.
(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.
2. La concessione prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione

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della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità ed imitabilità dei biglietti nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010.

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il 1o semestre del 5 anno di concessione.
5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione, continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario che le gestirà, comunque non oltre il 31 maggio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.
6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita resta in ogni caso riservata al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.
21. 16.I Relatori.

All'emendamento 22.42 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) al punto 2, dopo le parole «dello stesso» inserire le seguenti: «nonché la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale;».
b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) aggiungere infine il seguente comma:
«7-bis.
le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'artico 1 comma 174 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni nei confronti di una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuarsi entro 30 giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza».
0. 22. 42. 1.Bernardo.
(Inammissibile, limitatamente alla lettera b))

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera
a) sostituire le parole: entro il 15 settembre 2009 con le seguenti: entro il 15 ottobre 2009;
2) alla lettera b) sostituire le parole: entro il 15 settembre 2009 con le seguenti: entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso; inoltre;
b) al comma 4, alinea, dopo le parole: di tutelare aggiungere le seguenti:, ai sensi dell'articolo 120 della Commissione.
22. 42. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 22.013 del Governo.

Sopprimere il comma 1.
0. 22. 013. 6.Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

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Al comma 1 sostituire le parole: 2010 e 2012 con rispettivamente: 2012 e 2014.
0. 22. 013. 9.Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1 sostituire le parole: 2010, 2012 e ogni biennio con rispettivamente: 2011 e 2014 e ogni triennio.
0. 22. 013. 10.Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: 2010 e 2012 rispettivamente con le seguenti: 2011 e 2013.
0. 22. 013. 8. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: 2012 e ogni biennio con rispettivamente: 2013 e ogni triennio.
0. 22. 013. 11. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire, al comma 1, le parole da: nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni con le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2012, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, potranno conseguire il trattamento pensionistico al compimento del sessantaduesimo anno di età, secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
0. 22. 013. 12. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Alla fine del comma 1, aggiungere: A decorrere dal 1o gennaio 2010, i requisiti anagrafici delle lavoratrici di cui al presente comma sono diminuiti di due anni per ogni figlio naturale od adottato e per ogni persona non autosufficiente presente nel nucleo familiare.
0. 22. 013. 14. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Alla fine del comma 1, aggiungere: A decorrere dal 1o gennaio 2010, i requisiti anagrafici delle lavoratrici di cui al presente comma sono diminuiti di due anni per ogni figlio naturale od adottato.
0. 22. 013. 13. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, ed il diritto al congedo parentale di cui al successivo articolo 32, le lavoratrici hanno la facoltà di prolungare l'astensione dal lavoro, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per ogni bambino, nei primi suoi cinque anni di vita, optando per l'incremento del requisito di età per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243. Tale età è incrementata di un anno per ogni anno di astensione ulteriore al periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni».
0. 22. 013. 1. Caparini, Fedriga, Polledri, Pagano, Toccafondi, Bragantini.
(Inammissibile)

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Sopprimere il comma 2.
0. 22. 013. 7. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: all'incremento della speranza con le seguenti: per entrambi i generi all'incremento medio della speranza.
0. 22. 013. 3. Poli, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Tutte le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per il sostegno della maternità istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi da 3-bis a 3-septies secondo una ripartizione definita con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. A tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di almeno 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di almeno 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».
3-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato «testo unico», e successive modificazioni, le parole: «durante i tre mesi dopo il parto» sono sostituite dalle seguenti: «durante i cinque mesi dopo il parto». Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico, le parole: «nei quattro mesi successivi al parto» sono sostituite dalle seguenti: «nei sei mesi successivi al parto».
3-ter. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «eccedere il limite di dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «eccedere il limite di sette mesi»;
2) alla lettera a), le parole: «non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro mesi»;
3) alla lettera b), le parole: «non superiore a sei mesi, elevabile a sette» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro mesi, elevabile a cinque»;
4) alla lettera c), le parole: «non superiore a dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sette mesi»;
b) al comma 2, le parole: «non inferiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a due mesi» e le parole: «è elevato a undici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è elevato a otto mesi».

3-quater. Al capo IX del testo unico, dopo l'articolo 56, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 56-bis.
(Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro).

1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».

3-quinquies. All'articolo 60 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che riprendono l'attività lavorativa dopo i

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periodi di congedo obbligatorio o facoltativo hanno diritto a un reinserimento graduale mediante l'applicazione di un orario di lavoro a tempo parziale.
3-ter. La riduzione di orario di cui al comma 3-bis è applicata su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e può essere modulata in:
a) 30 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore;
b) 20 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o di rifiutare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore.

3-quater. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro può essere esercitato per un periodo di dodici mesi, se la lavoratrice o il lavoratore ha utilizzato sia il congedo obbligatorio sia il congedo facoltativo, oppure per un periodo di diciotto mesi, se la lavoratrice ha fatto ricorso esclusivamente al congedo obbligatorio.
3-quinquies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, è posto a carico all'INPS l'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno limitatamente a dieci ore lavorative settimanali. In caso di richiesta di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della lettera b) del comma 3-ter, l'onere della contribuzione relativa alle ore lavorative eccedenti le dieci ore lavorative settimanali è posto a carico del datore di lavoro.
3-sexies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice o del lavoratore nelle misure previste perla generalità dei lavoratori».

3-sexies. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al successivo periodo del presente comma. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3-septies. Nell'ambito del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui al comma 1259 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a valere sulle risorse stanziate ai sensi del comma 3 del presente articolo, ogni regione prevede gli opportuni incentivi affinché gli asili nido situati nel rispettivo territorio garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino.
0. 22. 013. 5. Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Tutte le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per le non autosufficienze di cui al comma 1264 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di almeno 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di almeno 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».
0. 22. 013. 4. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

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Al comma 3 sostituire le parole: Le economie con le seguenti: Tutte le economie, e sopprimere le parole da: a tale fine fino alla fine del comma.
0. 22. 013. 15. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

All'emendamento 22. 013 dei Relatori, dopo le parole: politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla inserire le seguenti: tutela della maternità, alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici madri nonché alla.
0. 22. 013. 2. Polledri, Caparini, Fedriga, Pagano, Toccafondi, Bragantini.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1o gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1o gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto".
2. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi.
3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».
22. 013. Il Governo.

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Subemendamenti all'emendamento 23.116 dei relatori

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-quater. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 è sostituito dal seguente: «Fino alla completa attuazione delle procedure di cui al presente comma, per l'anno 2009 la conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta dall'Autorità nell'ambito di un elenco di società individuate dall'operatore interessato tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata dall'operatore interessato che si accolla i costi relativi alle verifiche». Il quarto periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 è soppresso.
0. 23. 116. 1. Abrignani.

Sopprimere il comma 21-ter.
0. 23. 116. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

ART. 23.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.
21-ter. Nei commi 3 e 5 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole, rispettivamente: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» e «limitatamente all'esercizio finanziario 2009» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010».
23. 116. I Relatori.

Sostituire le parole: provvedimenti adottati con le seguenti: procedimenti avviati.
0. 23. 117. 1. Bitonci, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
21-bis. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».
23. 117. I Relatori.

ART. 24.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi da 1 a 72;
b) sostituire il comma 76, con il seguente:
«76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro».

Conseguentemente:
a) al titolo del decreto-legge, sopprimere le parole:
e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

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b) al disegno di legge di conversione, all'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78».
24. 18. I Relatori.

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ALLEGATO 2

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, le parole da: L'onere fino a: 2010 cui sono sostituite dalle seguenti: All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e la formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, infine, le seguenti parole:, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;
al comma 4, dopo le parole: monitoraggio degli oneri sono inserite le seguenti: derivanti dall'attuazione del comma 1;
al comma 5, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;
al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: L'onere della presente fino a: per l'anno 2009 e 2010, con le seguenti: Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse;
al comma 6, secondo periodo, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;
al comma 6, quarto periodo, le parole: di cui al presente comma sono sostituite dalle seguenti: del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente e le parole: delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto sono sostituite dalle seguenti: delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto;
al comma 7, primo periodo, le parole: una attività autonoma sono sostituite dalle seguenti: un'attività di lavoro autonomo e le parole: una auto o micro impresa sono sostituite dalle seguenti: un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa;
al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, è aggiunto, infine, il seguente comma:
8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
al comma 8, primo periodo, le parole:, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale sono sostituite dalle seguenti: o di procedura concorsuale, e comunque al lavoratore sospeso dichiarato in esubero strutturale,

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le parole: una attività autonoma sono sostituite dalle seguenti: un'attività di lavoro autonomo, le parole: una auto o micro impresa sono sostituite dalle seguenti: un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa e le parole: per un numero di mesi massimo pari a 12 sono sostituite dalle seguenti: per al massimo dodici mesi.

Conseguentemente, all'articolo 2:
al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: di cui al presente comma;
al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: 120, comma 1, del sono inserite le seguenti: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al;
al comma 2, le parole da: all'articolo 2-bis fino a: il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi;
al comma 3, le parole: aggiungere, in fine, il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi e, dopo le parole: la surrogazione del mutuo sono inserite le seguenti: prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007.

All'articolo 3:
al comma 3, lettera a), le parole: del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto sono sostituite dalle seguenti: del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
al comma 4, le parole: provvedimenti di cui ai commi precedenti sono sostituite dalle seguenti: medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3.

All'articolo 4:
al comma 2, le parole: della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sostituite dalle seguenti: straordinari del Governo, e sono aggiunte, infine, le parole: del presente articolo;
al comma 4, le parole: ulteriori oneri sono sostituite dalle seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 5:
al comma 1, le parole: del 16 novembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.

All'articolo 7:
al comma 1, alinea, la parola: TUIR è sostituita dalle seguenti: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR»,;
al comma 2, dopo la parola: TUIR sono inserite le seguenti:, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,.

All'articolo 8:
al comma 1, le parole da: all'articolo 22 fino a: n. 269 del 2003 sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,.

All'articolo 9:
al comma 1, alinea, sono premesse le parole: Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e le parole:, è disposto quanto segue sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 1:
alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie;

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alla lettera a), numero 2, le parole: punto 1 sono sostituite dalle seguenti: numero 1; alla lettera a), numero 4, le parole: comma 4 sono sostituite dalle seguenti: numero 3; alla lettera b), le parole: per il passato: 1 sono sostituite dalle seguenti: in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,;
al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: elenco ISTAT pubblicato in applicazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 3, le parole da: di cui all'elenco fino a: 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera;
al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri sono inserite le seguenti: per la finanza pubblica;
al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: la violazione dell'obbligo sono inserite le seguenti: di accertamento di cui alla presente lettera, dopo le parole: aziende sanitarie è inserita la seguente: locali e le parole: agli IRCCS sono sostituite dalle seguenti: e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
al comma 1, lettera a), numero 3, al primo periodo, le parole: n. 185 del 2008 sono sostituite dalle seguenti: 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, al secondo periodo, le parole: dal comma 1-quater del citato articolo 9 sono sostituite dalle seguenti: ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;
al comma 1, lettera b), numero 1, la parola: pubblicazione è sostituita dalle seguenti: entrata in vigore;
al comma 1, lettera b), punto 1, sostituire le parole da: i predetti crediti fino alla fine del comma, con le seguenti: I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

All'articolo 10:
al comma 1, alinea, le parole:, il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue sono sostituite dalle seguenti: tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso sono introdotte le seguenti disposizioni.

Conseguentemente, al comma 1:
alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: al fine di contrastare gli abusi;
le lettere a), b), c) e d) del numero 2 sono rinumerate come numeri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;
le lettere a) e b) del numero 3 sono rinumerate come numeri 3.1 e 3.2;
alla lettera a), numero 4, le parole: precedente n. 3, lettera a), sono sostituite dalle seguenti: numero 3.1;
alla lettera b), le parole: incremento delle compensazioni fiscali: 1. sono sostituite dalle seguenti: al fine di incrementare le compensazioni fiscali,;
al comma 1, lettera a), numero 2, lettera b), le parole: ultimo periodo sono sostituite dalle seguenti: terzo periodo;
al comma 1, lettera a), numero 2, lettera c), le parole: il numero: «88» è sostituito dal seguente: «74» sono sostituite dalle seguenti: le parole: «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74»;
al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 49,;
al comma 1, lettera a), numero 7, al primo e al secondo periodo, le parole: del decreto del Presidente della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica e, al secondo periodo, le

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parole: del medesimo decreto sono sostituite dalle seguenti: del medesimo regolamento e le parole: del decreto 31 maggio 1999, n. 164 sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
al comma 1, lettera a), numero 7, quinto periodo, le parole: di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui alla presente lettera;
al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 sono sostituite dalle seguenti: dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,.

All'articolo 11:
al comma 1, primo periodo, le parole: senza oneri aggiuntivi sono sostituite dalle seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

All'articolo 12:
al comma 2, le parole: n. 110 sono sostituite dalle seguenti: n. 107.

All'articolo 13:
al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole da: testo unico fino a: n. 917 sono sostituite dalla seguente: TUIR;
al comma 1, lettera b), le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 5.

All'articolo 14:
al comma 3, secondo periodo, le parole: sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge sono soppresse, le parole: ed entrano in vigore sono sostituite dalle seguenti: si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge e le parole: si entrata in vigore sono sostituite dalle seguenti: di entrata in vigore.

All'articolo 15:
al comma 2, le parole: dell'articolo 23 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: degli articoli 23 e seguenti;
al comma 6, dopo le parole: comma 2, del sono inserite le seguenti: regolamento di cui al.

All'articolo 16:
al comma 3, le parole: con le indicazioni contenute nel DPEF sono sostituite dalle seguenti: alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria e le parole: per l'anno 2010 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: per gli anni 2010 e seguenti.

All'articolo 17:
al comma 1, lettera b), le parole: Il predetto termine sono sostituite dalle seguenti: Il termine di cui al secondo periodo;
al comma 8, le parole: elenco ISTAT pubblicato in attuazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'ISTAT ai sensi;
al comma 9, le parole: d'intesa sono sostituite dalle seguenti: di concerto e la parola: integrato è sostituita dalla seguente: modificato;
al comma 10, le parole: e dell'articolo 3, comma 90, sono sostituite dalle seguenti: e all'articolo 3, comma 90,;
al comma 11, le parole: nonché del personale di cui al sono sostituite dalle seguenti: nonché dal personale di cui al;
al comma 13, le parole: ai sensi dalla normativa sono sostituite dalle seguenti: ai sensi della normativa;
al comma 18, le parole: comma 13 decreto-legge sono sostituite dalle seguenti: comma 13, del decreto-legge;
al comma 19, le parole: Le graduatorie sono sostituite dalle seguenti: L'efficacia delle graduatorie e le parole: sono prorogate al sono sostituite dalle seguenti: è prorogata fino al;

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al comma 21, le parole: n. 39 del 1993 sono sostituite dalle seguenti: 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: del Collegio del CNIPA sono sostituite dalle seguenti: dell'Autorità e le parole: del presidente sono sostituite dalle seguenti: del presidente;
al comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, le parole: dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici sono sostituite dalle seguenti: del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori e le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui al medesimo comma 5-bis;
al comma 25, le parole: decreto legislativo sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge e le parole: degli schemi di regolamenti sono sostituite dalle seguenti: degli schemi dei regolamenti;
al comma 26, lettera a), le parole: del decreto legislativo n. 276/2003 sono sostituite dalle seguenti: del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003;
al comma 26, lettera b), le parole: così sostituito sono sostituite dalle seguenti: sostituito dal seguente;
al comma 26, lettera b), dopo le parole: le amministrazioni redigono, inserire le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
al comma 26, lettera d), le parole: il seguente comma: «6. sono sostituite dalle seguenti: il seguente: «5-bis. e le parole: di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b) sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto;
al comma 29, capoverso 2, le parole: Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sono sostituite dalle seguenti: CNIPA;
al comma 30, capoverso f-bis), le parole: n. 165 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
al comma 33, le parole: articolo 45, del sono sostituite dalle seguenti: articolo 45 del regolamento di cui al.

All'articolo 18:
al comma 1, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo sono sostituite dalle seguenti: nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche sono sostituite dalle seguenti: nell'elenco;
al comma 4, la parola: precedenti è sostituita dalle seguenti: da 1 a 3.

All'articolo 19:
al comma 1, alinea, le parole: decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008 sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: decreto legislativo n. 165 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e le parole: non industriale o commerciale sono sostituite dalle seguenti: non industriale né commerciale;
al comma 2, alinea, le parole: legge n. 244 del 2007 sono sostituite dalle seguenti: legge 24 dicembre 2007, n. 244,;
al comma 2, lettera b), le parole: primo periodo, sono soppresse;
al comma 3, lettera o), dopo le parole: 114 e seguenti del sono inserite le seguenti: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al;
al comma 4, le parole: decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e le parole: dal comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: dal comma 3 del presente articolo;

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al comma 7, capoverso b), le parole: comma 3 sono sostituite dalle seguenti: terzo comma;
al comma 11, le parole: come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 sono sostituite dalle seguenti: e successive modificazioni.

All'articolo 20:
al comma 1, dopo le parole: del 30 marzo 2007 inserire le seguenti:, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,;
al comma 3, le parole: all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sono sostituite dalle seguenti: all'INPS;
al comma 4, le parole: della presente legge sono sostituite dalle seguenti: della legge di conversione del presente decreto;
al comma 5, all'alinea, le parole: convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono sono sostituite dalle seguenti: convertito; con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono; al medesimo comma 5, le parole: d) è aggiunto, infine il seguente comma: «6-bis: sono sostituite dalle seguenti: 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: «6-bis.;
al comma 6, le parole: con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, sono sostituite dalle seguenti: con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992,;
al comma 6, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 21:
al comma 1, lettera a), le parole: milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: milioni di euro;
al comma 1, lettera e), premettere la seguente parola: alla;
al comma 2, la parola: subordinato è sostituita dalla seguente: subordinata e il numero: 5 è sostituito dalla seguente parola: quinto.

All'articolo 22:
al comma 2, le parole: Conferenza Stato-regioni sono sostituite dalle seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
al comma 3, primo periodo, le parole: decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni;
al comma 4, alinea, le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001 sono sostituite dalle seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e dopo le parole: Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 sono inserite le seguenti:, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,.

Conseguentemente al comma 5 e al comma 8, le parole: dell'Intesa sono sostituite dalle seguenti: della citata Intesa;
al comma 4, lettera a), le parole: di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,;
al comma 4, lettera b), le parole: Ministero per i rapporti con le regioni sono sostituite dalle seguenti: Dipartimento

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per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la parola: Consigli è sostituita dalla seguente: Consiglio;
al comma 4, lettera c), le parole: l'anzidetto Piano sono sostituite dalle seguenti: il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) e la parola: precedente è sostituita dalla seguente: medesima;
al comma 6, le parole da: Conseguentemente fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da:, comprensivi fino a: 15 febbraio 1995 sono soppresse.

All'articolo 23:
al comma 3, le parole: ai commi 1 e 4 sono sostituite dalle seguenti: al comma 4;
al comma 3, le parole: entro il, ovunque ricorrono, sono soppresse;
al comma 6, prima delle parole: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono inserite le seguenti: codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al;
al comma 9, prima delle parole: decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 sono inserite le seguenti: regolamento di cui al;
al comma 14, prima delle parole: decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono inserite le seguenti: codice della proprietà industriale, di cui al;
al comma 15, le parole: di cui al decreto ministeriale sono sostituite dalle seguenti: previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
al comma 20, le parole: l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca sono sostituite dalle seguenti: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

All'articolo 24:
al comma 75, le parole: di cui al comma 74 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni.
1. 64. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 2. 38 dei Relatori

All'emendamento 2. 38, al comma 1, sostituire i primi tre periodi con il seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2010, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento.
0. 2. 38. 2. (Nuova formulazione) Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1o novembre 2009, la data di valuta riconosciuta al beneficiario di assegni circolari e di assegni bancari

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non può mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1o novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1o aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1o gennaio 2012 l'ordinante e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. I predetti termini possono essere prorogati d'intesa tra le stesse parti di un'ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.
2. 38.I Relatori.

Al comma 2, dopo le parole: periodo precedente aggiungere le seguenti:, ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto.
2. 37.I Relatori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione ed il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e per favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al suo funzionamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 36. (Nuova formulazione) Savino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto».
2. 39. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 17.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere

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per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
17. 11. Duilio.

All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «salve le assunzioni» aggiungere le seguenti: «del personale diplomatico,» e dopo le parole: «corpi di polizia» inserire le seguenti: «e preposti al controllo delle frontiere»;
b) dopo il comma 35, aggiungere il seguente: «35-bis. Per il personale delle agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.».
17. 68. (Nuova formulazione) Bernardo.

Al comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
17. 145. Corsaro.

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, all'articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010» e le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009.»;
b) al comma 4, le parole: «al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2009.».
17. 151. I Relatori.

Al comma 19, sostituire le parole: 1o gennaio 2004 con le seguenti: 30 settembre 2003.
* 17. 87. Andrea Orlando, Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 19, sostituire le parole: 1o gennaio 2004 con le seguenti: 30 settembre 2003.
* 17. 106. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 23 lettera a), sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2009, con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) sostituire il comma 24 con il seguente:
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

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29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 53. (Nuova formulazione) Marsilio.

Sostituire il comma 25 con il seguente:
25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.
17. 150. (Nuova formulazione) I Relatori.

All'articolo 17, dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:
30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è inserito il seguente: «1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la Sezione centrale del controllo di legittimità».
30-ter. Le Procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate 1e seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione», sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione».

30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,», sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».
17. 52. (Nuova formulazione) Bernardo.

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ALLEGATO 3

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFORMULATI E NON VOTATI

ART. 17.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode, secondo quanto stabilito dalle leggi statali, di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'Istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo. I Presidenti delle Camere trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni competenti. I bilanci preventivi e i conti consuntivi della Corte dei conti sono trasmessi al Parlamento e pubblicati sul sito internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.
17. 86. (Nuova formulazione) Bruno.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2010, 15 milioni di euro da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui al comma 3-bis del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 comma 566 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato per l'anno 2010 di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7

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del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8-quater. All'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelati adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto n. 602 del 1973.
17. 79. (Nuova formulazione) Bitonci.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione ed al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-quater, da effettuarsi nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto-legge e, ove le stesse non fossero capienti, dalla graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
35-ter. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero ed i rimanenti due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero da collocare fuori ruolo per la durata del mandato con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.
35-quater. Per le finalità di cui al comma 35-bis, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
17. 80. (Nuova formulazione) Bitonci, Comaroli.