CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2009
201.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 15 LUGLIO 2009

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ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (C. 2449).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2008/105/CE aggiungere la seguente: 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
1. 10.Gozi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva:
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.
1. 1.La II Commissione.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari;.
1. 2. Borghesi, Messina, Barbato, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2005/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;.
1. 3. Formisano, Borghesi, Messina, Barbato, Razzi.
(Inammissibile)

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere le seguenti direttive:
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla

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promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dei 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
1. 11. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.
*1. 5. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;.
*1. 13. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;.
**1. 6. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;.
**1. 12. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

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Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;.
***1. 7. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;.
***1. 14. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;.
****1. 8. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;.
****1. 15. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
direttiva 2009/31/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
1. 16. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
*1. 9. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Formisano, Razzi.

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Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
*1. 17. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali, specifici, avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreti legislativi;.
2. 1.La XI Commissione.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge,.
5. 2.Gozi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
5. 1. Formisano, Borghesi, Razzi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
4-bis. - (Attuazione degli atti di indirizzo alle Camere). - 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea, sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativa all'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.
4-ter. - (Programma nazionale di riforma). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie assicurano la tempestiva consultazione

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ed informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.
2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.
4-quater. - (Programma di stabilità). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, prima della presentazione al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il programma di stabilità di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio nonché i relativi aggiornamenti.
2. I competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo in merito al programma di stabilità di cui al comma 1 secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari dell'esito dell'esame del programma di cui al comma 1 da parte del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.
b) al comma 1 dell'articolo 15-bis, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalla seguente: «mese.»;
c) il comma 3 dell'articolo 15-bis è sostituito dal seguente:
3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.
5. 01. Gozi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

Al comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le parole «sei mesi» sono sostituite dalla seguente: «mese».
5. 03.Relatore.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«15. Relazioni annuali al Parlamento.
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:
gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi dei processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, nel Programma della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica dei Consiglio;
gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

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le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori svolti in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;
d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;
e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

3. II Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».
5. 02.Relatore.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 2. Borghesi, Formisano, Razzi, Paladini, Porcino.
(Irricevibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifica al decreto legislativo n. 81 del 2008).

1. Il comma 3 dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituto dal seguente:
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore il 1o gennaio 2010; le disposizioni di cui al capo V dei medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
6. 1. Borghesi, Formisano, Razzi, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Applicazione della sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa C-46/07).

1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee datata 13 novembre 2008 nella causa

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C-46/07, e nel rispetto dell'articolo 141 del Trattato CE, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, modifichi l'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, allo scopo di rendere uniforme la normativa che disciplina l'accesso al pensionamento di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici dei settori pubblici, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di meccanismi di gradualità in ragione di un anno di elevazione del requisito ogni due anni;
b) salvaguardia dei previgenti requisiti per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge erano rimaste al lavoro dopo avere compito il sessantesimo anno di età nonché per le lavoratrici in regime di prosecuzione volontaria o cessate dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, prima dell'entrata in vigore della presente legge;
c) introduzione, ove possibile, di criteri di flessibilità volti a cogliere le particolari propensioni e aspettative delle persone;
d) destinazione, a far data dal 1o gennaio 2010, dei risparmi conseguiti al finanziamento del Fondo per la qualificazione del lavoro delle dipendenti della pubblica amministrazione, istituito con decreto del Ministro dell'innovazione e della pubblica amministrazione, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle Pari opportunità, sentita la Consigliera nazionale di parità, entro tre mesi dall'approvazione delle presente legge; il Fondo di cui alla presente lettera è rivolto al finanziamento di progetti per la valorizzazione del lavoro delle donne, a promuovere la conciliazione tra attività professionale e lavoro di cura, anche attraverso la concessione di permessi retribuiti, a sviluppare esperienze volontarie di lavoro a part-time e di telelavoro e a realizzare interventi formativi e di qualificazione ispirati al principio delle pari opportunità.
6. 01. Cazzola, Della Vedova, Golfo, Versace, Bernini, Barani, Mazzuca.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Attuazione della direttiva 2008/104/CE).

1. Al Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 22, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, facendo la media annuale delle presenze dì tali prestatori di lavoro presso l'utilizzatore stesso.
b) all'articolo 23, il comma 9 è soppresso.
6. 02. Paladini, Borghesi, Formisano, Razzi, Porcino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Attuazione della direttiva 2008/104/CE).

2. Il comma 5 dell'articolo 22 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, facendo la media annuale delle presenze di tali prestatori di lavoro presso l'utilizzatore stesso.
6. 03. Paladini, Borghesi, Formisano, Razzi, Porcino.

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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Attuazione della direttiva 2008/104/CE).

1. Il comma 9 dell'articolo 23 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è soppresso.
6. 04. Paladini, Borghesi, Formisano, Razzi, Porcino.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui al presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata.
* 7. 1. Negro, Rainieri.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006. n. 82 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui al presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata.
* 7. 2. Volontè, Zinzi.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo la parola: «l'essiccazione» sono inserite le seguenti: «nonché la pollina previa autorizzazione degli enti competenti per territorio».
7. 01. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive).

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1,

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comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.
2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.
3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.
4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
7. 02. Misiti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo all'attuazione della direttiva 2002/95/CE della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti). - 1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle norme comunitarie sulla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sullo smaltimento dei relativi rifiuti, al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) la lettera o), è sostituita dalla seguente:
o) RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE derivanti da AEE destinate ai nuclei domestici;
2) la lettera t), è sostituita dalla seguente:
t) Centro di raccolta di RAEE: area di cui all'articolo 183, comma 1, lettera cc), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3) dopo la lettera u), sono aggiunte le seguenti:
u-bis) AEE destinate ai nuclei domestici: anche ai fini della comunicazione al Registro di cui agli articoli 13 e 14, si intendono tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esclusione di quelle ideate e progettate per essere utilizzate esclusivamente da un'utenza professionale. Il Comitato di Vigilanza e Controllo di cui all'articolo 15, sentito il Centro di Coordinamento di cui all'articolo 13, definisce le linee guida e valuta, delibera e dirime eventuali dubbi interpretativi o situazioni particolari;
u-ter) AEE Professionali: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientrano nella definizione di cui alla lettera v);

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u-quater) Punto di raccolta di RAEE domestici: punto destinato esclusivamente alla raccolta di RAEE provenienti da nuclei domestici, organizzato presso il punto vendita del distributore o presso le strutture funzionalmente collegate al processo distributivo, per lo scopo indicato nell'articolo 6, comma 1, lettera b), non soggetto ai requisiti in materia di obblighi documentali di trasporto, di denuncia periodica, di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti, assicurando in ogni caso condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria, nonché la rimozione con periodicità non superiore a tre mesi oppure, alternativamente e a scelta del distributore, quando vengano superati i 20 metri cubi e, comunque, entro un anno.
b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
b-bis) Il distributore che trasporta con propri mezzi i RAEE in giacenza presso il proprio punto di raccolta fino ad un centro di raccolta o ritirati presso il domicilio del consumatore fino al proprio punto di raccolta o fino al centro di raccolta, oppure il soggetto a tali fini incaricato dal distributore, deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali con la procedura di cui all'articolo 212, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 2006, a prescindere dai limiti quantitativi e temporali ivi previsti. Il trasporto deve riguardare esclusivamente i RAEE ritirati ai sensi della lettera b) del presente comma e gli stessi RAEE sono considerati rifiuti urbani. A tale trasporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il distributore ed il trasportatore adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del produttore e del trasportatore, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di microraccolta di RAEE appartenenti alla medesima tipologia di rifiuto da parte del distributore o del soggetto da costui incaricato presso il domicilio di più consumatori, può essere utilizzato un unico formulario di identificazione dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 193, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. L'articolo 30, comma 1 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008 n. 31 è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere da 30 giorni dalla medesima data entra in vigore l'obbligo di ritiro di cui all'articolo 6 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni.
7. 03. Togni.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, il Governo è tenuto a seguire oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di incentivare, nel rispetto della disciplina comunitaria e in ossequio ai principi contenuti nel primo comma dell'articolo 29 («Programmi di prevenzione dei rifiuti») della direttiva in questione, un sempre maggiore ricorso, da parte dei produttori

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di imballaggi, ad imballaggi uniformi costituiti da un solo elemento e ad imballaggi composti di bioplastica così da ridurre i motivi di difficoltà nella raccolta differenziata dei rifiuti.
3. All'articolo 1, commi 1 e 3 Allegato B, della legge comunitaria 2008, è soppressa la seguente direttiva: 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
7. 04. Cosenza.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/72/CE dei Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, il Governo è tenuto a seguire oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui ai comma 2.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, nel rispetto della tutela della salute dei consumatori a regolamentare il ricorso alla concimazione carbonica in serra e, per garantire il diritto a una piena informazione dei consumatori sugli alimenti da essi consumati, a riformulare le necessarie disposizioni sull'etichettatura dei prodotti alimentari contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.
7. 05. Cosenza.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Attuazione della direttiva 94/22/CEE.).

All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sostituire le cifre «7%» e «4%» con la seguente «10%».
7. 06.Pini.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 24 ottobre 2006).

1. All'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 dopo le parole: «2 della notte» aggiungere «, salvo diverse disposizioni dei Sindaco successivamente a tale ora».
2. All'articolo 6, comma 3 dei decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 le parole: «dell'autorità competente» sono sostituite con le parole: «del Sindaco».
3. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo le parole «comma 1» aggiungere «, dalle ore 24.00 alle ore 7.00, e al medesimo comma 2, secondo periodo, dopo le parole «dalle ore 24 alle ore 7» sopprimere le seguenti «, anche».
7. 07.Pini.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e modifiche all'articolo 2 della legge 23

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dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).

1. Al fine di garantire il corretto adempimento di quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune, all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole «interventi e misure sul mercato agricolo e agroalimentare» inserire le seguenti: «nonché per altre finalità istituzionali dell'Agenzia medesima».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a cinquemila euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti».
7. 08.Pini.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per il rispetto della direttiva 2002/58/CE).

1. L'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così sostituito:
«2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione dell'opposizione all'inclusione negli elenchi, in base al principio della massima semplificazione delle modalità d'inclusione, di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 196 del 2003, come sostituito dal comma che precede, sono inseriti i seguenti commi:
«3. Alfine di consentire l'esercizio del diritto di opposizione al trattamenti dei dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in modalità semplificate e anche in via telematica, il Garante, sentita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, istituisce un registro pubblico delle opposizioni, nel quale ogni utente può chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario.
4. L'iscrizione al registro non preclude i trattamenti dei davi altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24. L'iscrizione al registro ha effetto entro 30 giorni dal giorno successivo a quello della richiesta. Tale iscrizione è sempre revocabile dall'interessato, ha una durata di ventiquattro mesi e può essere rinnovata in qualunque momento. L'iscrizione cessa automaticamente quando cambi, per qualsivoglia motivo, l'intestatario della numerazione.
5. II Garante può suddividere il registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della classificazione delle attività economiche definita dall'ISTAT, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l'iscrizione in una o in più sezioni.
6. Il Garante provvede alla prima realizzazione del registro con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso orientate ai costi di funzionamento e manutenzione. Il Garante, con proprio provvedimento, determina tali tarme o, in caso di affidamento a terzi del registro, le approva verificando che le stesse rispettino il presente comma.
7. Il Garante definisce le modalità tecniche di funzionamento del registro, prevedendo l'autenticazione e la conservazione degli accessi.
8. I soggetti che effettuano trattamenti di dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), garantiscono la presentazione dell'identificazione della linea chiamante.

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9. I soggetti che effettuano trattamenti di dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), forniscono oralmente all'abbonato, nel corso di ogni comunicazione per le medesime finalità, e pubblicano sui propri siti internet idonee informative sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione al registro per opporsi a futuri contatti».

3. All'articolo 130, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole «al servi degli articoli 23 e 24» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto, per quanto riguarda i dati Inclusi negli elenchi, delle opposizioni espresse nelle forme previste dall'articolo 129, comma 2, o direttamente nei riguardi del titolare.».
4. All'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è aggiunto il seguente comma:
«3. La violazione del diritto di opposizione come risultante dal registro di cui all'articolo 129, comma 2 o delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'ari. 129, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro».
7. 09.Pini, Crosio, Della Vedova.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 30, primo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) le parole «da lire 2.000.000 a lire 12.000.000» sono sostituite dalle seguenti «da euro 1.500 a curo 8.000»;
b) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali.
7. 014. Pini, Stucchi, Pirovano, Consiglio, Negro.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: «Il Presidente dei Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria.
7. 015. Pini, Stucchi, Pirovano, Consiglio, Negro.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

«1. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte II, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e quella 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi da 3 a 7 sono sostituiti con i seguenti:
3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello stato

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italiano per la sola caccia alla migratoria, le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.
4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 2009 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2009 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale».
7. 016.Pini, Stucchi, Pirovano, Consiglio, Negro.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 11 della legge comunitaria 2008, in materia di inquinamento acustico).

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge comunitaria 2008 è sostituito dal seguente:
«5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato».
7. 017.Pini.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge comunitaria 2008, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

1. All'articolo 15 della legge comunitaria 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77».

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b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 4, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: d-bis) alla valorizzazione e diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale eno-gastronomico ed agro-silvo-pastorale.";
b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono inserite le seguenti: "e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali";
c) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa" con le seguenti: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno"».
7. 018.Fucci.

ART. 8.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.
8. 1.Garavini.

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: di dati elettronici, inserire le seguenti:, in particolare dati personali,.
9. 1.Garavini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni). - 1. Il governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, prevedere che:
1) l'attuazione della decisione quadro n. 2002/465/GAI relativa all'istituzione delle squadre investigative comuni sia diretta a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria penale e di squadre investigative comuni contenute anche in altri accordi e convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano, compresa la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed entrata in vigore il 23 agosto 2005, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2002, l'Accordo sulla mutua assistenza, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003;
2) la possibilità per gli Stati membri di costituire squadre investigative comuni al fine di migliorare la cooperazione di polizia, composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati membri, incaricate di condurre indagini in ambiti specifici e per una durata limitata;
3) la disciplina e la direzione dell'attività investigativa, stabilendo che le squadre investigative comuni operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del

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nostro codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione in via esclusiva del pubblico ministero;
4) le nuove fattispecie penali, atte ad adeguare nell'ordinamento interno le disposizioni concernenti la costituzione delle squadre investigative comuni da introdurre nel codice di procedura penale, siano coerentemente e sistematicamente collocate di seguito alla previsione di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, che ha introdotto la Procura nazionale antimafia, al fine di perseguire una più efficace lotta al crimine organizzato e alle associazioni di stampo mafioso;
5) la procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni contenga anche la disciplina sul titolo di reato per cui si procede, la descrizione del fatto, i motivi che giustificano la costituzione della squadra, il nominativo del direttore della squadra, il nominativo dei membri nazionali e di quelli distaccati, gli atti da compiere, la durata delle indagini, gli Stati e le organizzazioni internazionali e gli organismi ai quali è chiesta la designazione di esperti in materia di indagini comuni con relative modalità di partecipazione degli esperti;
6) l'attivazione delle squadre investigative comuni sia messa in relazione all'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, per reati di particolare gravità e puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il riciclaggio, la corruzione e la pirateria informatica;
7) la disciplina degli adempimenti esecutivi contempli espressamente i termini di durata dell'indagine;
8) i soggetti distaccati dall'autorità investigativa o giudiziaria di uno Stato estero possano compiere attività operativa ed essere parificati a tutti gli effetti agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria operanti nello Stato italiano. L'espletamento di funzioni di agenti di polizia giudiziaria dei soggetti distaccati e dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati non dà luogo al riconoscimento di indennità aggiuntive;
9) sia contemplata la possibilità di richiedere allo Stato estero con cui si è costituita la squadra, di ritardare per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare l'indagine che è in corso con la squadra investigativa comune;
10) per quanto concerne la responsabilità civile, prevedere che lo Stato italiano rinunci a richiedere a un altro Stato membro il risarcimento per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano e limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento dell'attività investigativa comune, essendo garantito sotto tale profilo il principio di reciprocità;

2. Qualora l'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla sua emanazione si provvede solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 del presente articolo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.
9. 01.Garavini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni). - 1. Il governo adotta il decreto legislativo

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recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, prevedere che:
1) l'attuazione della decisione quadro n. 2002/465/GAI relativa all'istituzione delle squadre investigative comuni sia diretta a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria penale e di squadre investigative comuni contenute anche in altri accordi e convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano, compresa la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed entrata in vigore il 23 agosto 2005, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2002, l'Accordo sulla mutua assistenza, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003;
2) la possibilità per gli Stati membri di costituire squadre investigative comuni al fine di migliorare la cooperazione di polizia, composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati membri, incaricate di condurre indagini in ambiti specifici e per una durata limitata;
3) la disciplina e la direzione dell'attività investigativa, stabilendo che le squadre investigative comuni operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del nostro codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione in via esclusiva del pubblico ministero;
4) le nuove fattispecie penali, atte ad adeguare nell'ordinamento interno le disposizioni concernenti la costituzione delle squadre investigative comuni da introdurre nel codice di procedura penale, siano coerentemente e sistematicamente collocate di seguito alla previsione di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, che ha introdotto la Procura nazionale antimafia, al fine di perseguire una più efficace lotta al crimine organizzato e alle associazioni di stampo mafioso;
5) la procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni contenga anche la disciplina sul titolo di reato per cui si procede, la descrizione del fatto, i motivi che giustificano la costituzione della squadra, il nominativo del direttore della squadra, il nominativo dei membri nazionali e di quelli distaccati, gli atti da compiere, la durata delle indagini, gli Stati e le organizzazioni internazionali e gli organismi ai quali è chiesta la designazione di esperti in materia di indagini comuni con relative modalità di partecipazione degli esperti;
6) l'attivazione delle squadre investigative comuni sia messa in relazione all'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, per reati di particolare gravità e puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il riciclaggio, la corruzione e la pirateria informatica;
7) la disciplina degli adempimenti esecutivi contempli espressamente i termini di durata dell'indagine;
8) i soggetti distaccati dall'autorità investigativa o giudiziaria di uno Stato estero possano compiere attività operativa ed essere parificati a tutti gli effetti agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria operanti nello Stato italiano. L'espletamento di funzioni di agenti di polizia giudiziaria dei soggetti distaccati e dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati non dà luogo al riconoscimento di indennità aggiuntive.
9) sia contemplata la possibilità di richiedere allo Stato estero con cui si è costituita la squadra, di ritardare per fini

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investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare l'indagine che è in corso con la squadra investigativa comune;
10) per quanto concerne la responsabilità civile, prevedere che lo Stato italiano rinunci a richiedere a un altro Stato membro il risarcimento per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano e limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento dell'attività investigativa comune, essendo garantito sotto tale profilo il principio di reciprocità;

2. Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2009, 2010 e 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.
9. 02.Garavini.