CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2009
185.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 GIUGNO 2009

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ALLEGATO 1

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (C. 2468 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI / ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentite la Regione, la Provincia e il Comune de L'Aquila.
1. 1. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentite la Regione Abruzzo, la Provincia de L'Aquila ed i Comuni di cui al comma 2.
1. 23. Libè, Mantini.

Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo: Le ordinanze del Presidente Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per L'attuazione del presente decreto sono emanate sentiti il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila e il sindaco de L'Aquila.
1. 2. Libè Mantini.

Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo: Le ordinanze del Presidente Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per L'attuazione del presente decreto sono emanate d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila e i sindaci dei Comuni di cui al successivo comma 2.
1. 3. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 sono motivate con indicazione dettagliata delle ragioni di carattere tecnico ed economico che ne hanno determinato l'adozione.
1-ter. La completezza della motivazione di cui al comma 1-bis è elemento essenziale delle ordinanze.
1. 4. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
1. 5. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. I provvedimenti di cui al comma 1 sono soggetti al controllo successivo di legittimità della Corte dei conti.
1. 6. Mantini, Libè.

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Al comma 2, dopo le parole: nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 inserire le seguenti: o da successivi provvedimenti del Commissario delegato.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo; sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
1. 7. Mantini Libè.

Al comma 2, dopo le parole: decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 inserire le seguenti: o da successivi provvedimenti del Commissario delegato.
1. 8. Mantini, Libè.

Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: identificati con il decreto ci commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, aggiungere le seguenti: e successivi.
1. 11. Pelino.

Al comma 2, sostituire le parole: persone fisiche ivi residenti, con le seguenti: i proprietari di immobili siti nei predetti territori e i titolari di altri diritti reali.
1. 10. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 2, dopo le parole: persone fisiche, inserire le seguenti: i proprietari di immobili siti nei predetti territori e i titolari di altri reali, i soggetti economici.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
1. 9. Mantini, Libè.

Al comma 2, sostituire le parole: ivi residenti con le seguenti: le persone fisiche con diritti reali su beni mobili registrati e/o immobili.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, il 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con e seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito

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presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo i della legge 13 agosto 1979, n. 364, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
1. 24. Libè, Mantini.

Al comma 2, sostituire le parole: ivi residenti con le seguenti: proprietari di beni mobili ed immobili.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, il 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con e seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante

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ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo i della legge 13 agosto 1979, n. 364, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
1. 25. Libè, Mantini.

Al comma 2, dopo le parole: ivi residenti aggiungere le seguenti: e i proprietari di beni mobili ed immobili siti nei predetti territori.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, il 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con e seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo i della legge 13 agosto 1979, n. 364, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile

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1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
1. 26. Libè, Mantini.

Al comma 2, dopo le parole: imprese operanti aggiungere le seguenti: o aventi sede nei predetti territori.
1. 27. Libè, Mantini.

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: incluse le persone fisiche, compresi i lavoratori dipendenti che - pur non residenti - abbiano in taluno di detti comuni stabili centri di interesse economico-patrimoniali ovvero fonti continuative di reddito.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con e seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1. 12. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, riguardano anche beni mobili e immobili privati, pubblici o destinati ad attività economiche, localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del Fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità; all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

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1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento».
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono ufficialmente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali o amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
1. 13. Mantini, Libè.

Sostituire il comma 3, con il seguente periodo:
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, riguardano anche beni mobili e immobili privati, pubblici o destinati ad attività economiche, localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.
1. 14. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 3 sostituire le parole: comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare, con le seguenti: interessano e dopo le parole: anche beni aggiungere le seguenti: privati e pubblici e attività economiche.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5.
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

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2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
1. 15. Mantini, Libè.

Al comma 3, sostituire le parole da: comma 1 fino a: possono riguardare con le seguenti: devono riguardare.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1. 17. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3 sopprimere le parole: ad eccezione di quelli di cui alla lettera f) e sostituire le parole: possono riguardare con la seguente: riguardano.
1. 16. Mantini, Libè.

Al comma 3, dopo le parole: perizia giurata aggiungere le seguenti: e da apposite schede redatte dai comuni interessati.
1. 20. Mantini, Libè.

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Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione delle opere e degli interventi emergenziali di cui al presente decreto non si può disporre alcuna deroga alla legislazione e alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.
1. 21. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai beni immobili e mobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui al comma 3, sono attribuiti i medesimi contributi e le agevolazioni previste per i Comuni di cui al comma 2, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) e l), e le spese per affrontare l'emergenza.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità. All'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis
. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
1. 19. Mantini, Libè.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per la realizzazione delle opere e degli interventi emergenziali di cui al presente decreto, le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'Inps, esercitano attività di controllo per assicurare il rispetto delle

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norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro può provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli ispettorati del lavoro, nonché degli ispettori Inps. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione. È altresì richiesta attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici.
1. 22. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

Art. 1-ter.
(Rendicontazione della gestione commissariale).

1. Ai fini della trasparenza nella gestione delle risorse allocate attraverso il presente decreto e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il Commissario delegato è tenuto a rendi contare entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio ed al termine della sua gestione, tutte le entrate e le spese riguardanti gli interventi delegati, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il rendiconto reca altresì un'illustrazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo, con l'indicazione della relativa scadenza.
2. Nell'ambito dei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal Commissario ad uno o più soggetti attuatoci.
3. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragioneria territoriale competente e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il rendiconto di fine gestione è altresì trasmesso alle Camere ai fini della valutazione da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 01. Mantini, Libè.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: somma urgenza aggiungere le seguenti: di intesa con gli enti locali interessati.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: sentiti i sindaci con le seguenti: d'intesa con i sindaci.
2. 1. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione inserire le seguenti: e di singole abitazioni per gli imprenditori agricoli che per le necessità delle loro attività produttiva e commerciale non possono allontanarsi dal centro aziendale, nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: i moduli abitativi inserire le seguenti:

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e le case singole di cui al comma 1 del presente articolo,
2. 3. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1 sostituire le parole: di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione con le seguenti: di moduli abitativi transitori, utilizzabili dai residenti che hanno perso l'abitazione di proprietà o in regime di locazione, da destinare, successivamente alla ricostruzione, all'attività di campus universitario, servizi di utilità pubblica e residenze stabili, conformi alle norme antisismiche e di risparmio energetico.
2. 2. Mantini, Libè.

Al comma 1, sopprimere le parole: destinati a durevole utilizzazione.

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente periodo: I moduli abitativi di cui al presente articolo sono destinati ad una utilizzazione temporanea legata allo stato di emergenza.
2. 4. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Alla fine del primo comma, è aggiunto il seguente periodo: Le regioni, stante le proprie disponibilità, possono partecipare alla realizzazione, ovvero alla consegna diretta, di un congruo numero di moduli abitativi prefabbricati immediatamente fruibili dalle popolazioni colpite dal sisma.
2. 6. Compagnon, Libè, Mantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Sul sito della Protezione Civile è pubblicato l'elenco dei fondi di solidarietà attivati da soggetti pubblici e privati in favore della popolazione abruzzese colpita dal sisma e l'entità delle risorse in essi confluite.
2. 70. Castellani, De Angelis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis I comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, promuovono speciali programmi integrati di intervento, definiti programmi di recupero dell'emergenza, al fine di reintegrare i moduli abitativi nel tessuto urbano consolidato, anche attraverso il trasferimento e la compensazione delle volumetrie.
2. 5. Mantini, Libè.

Alla fine del secondo comma, aggiungere il seguente periodo: e debbono, altresì, soddisfare le seguenti caratteristiche:
a) garantire l'abitabilità ed il comfort in tutte le condizioni metereologiche, di luogo e di altimetria;
b) garantire la tempestiva messa in opera e funzionalità;
c) assicurare l'idoneità a realizzare un sistema abitativo governabile.
2. 9. Compagnon, Libè, Mantini.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La localizzazione e realizzazione dei medesimi moduli deve rispettare obbligatoriamente standard prestazionali minimi in termini di verde, parcheggi e servizi.
2. 7. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 2, in fine, inserire il seguente periodo: Devono essere garantiti spazi dedicati a verde, parcheggi, servizi pubblici, attività culturali e di volontariato gestite da ONLUS.
2. 8.Mantini, Libè.

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Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Superata la fase emergenziale, i moduli abitativi ancora presenti sul territorio devono rispettare pienamente i requisiti di sicurezza sanitaria e le disposizioni di cui al suddetto decreto del Ministero della Sanità.
2. 10.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I moduli abitativi dovranno essere realizzati in tempo utile per sopperire alle esigenze di trasferimento, dei residenti con propria abitazione distrutta e demolita, dalla sistemazione temporanea agli alloggi ultimati, prima della prossima stagione invernale, restando in caso contrario a carico del Commissario Delegato la sistemazione in moduli abitativi di tipo provvisorio. Per conseguire tale finalità, i moduli abitativi potranno essere anche costituiti con moduli di edilizia prefabbricata, con brevetti sia italiani che internazionali, che garantiscano la celerità di esecuzione e montaggio dei moduli stessi.
2-ter. Le aree abitative sono altresì dotate di spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, culturali, in favore di famiglie, bambini, adolescenti, giovani, disabili ed anziani, immigrati, ed altri servizi al fine di garantire un'adeguata qualità della vita, con totale abbattimento delle barriere architettoniche, anche dei moduli abitativi.

Conseguentemente, a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»; b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi

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e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
2. 11.Mantini, Libè.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I moduli abitativi dovranno essere realizzati in tempo utile per sopperire alle esigenze di trasferimento, dei residenti con propria abitazione distrutta e demolita, dalla sistemazione temporanea agli alloggi ultimati, prima della prossima stagione invernale, restando in caso contrario a carico del Commissario Delegato la sistemazione in moduli abitativi di tipo provvisorio. Per conseguire tale finalità, i moduli abitativi potranno essere costituiti in via alternativa con moduli di edilizia prefabbricata, con brevetti sia italiani che internazionali, che garantisca la celerità di esecuzione e montaggio dei moduli stessi.
2-ter. Le aree abitative sono altresì dotate di spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, culturali, in favore di famiglie, bambini, adolescenti, giovani, disabili ed anziani, immigrati, ed altri servizi ai fine di garantire un'adeguata qualità della vita, con totale abbattimento delle barriere architettoniche, anche dei moduli abitativi».
2. 12.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La ricostruzione degli immobili ovvero quelli la cui ristrutturazione, come verificato dal Comune non sia tecnicamente ed economicamente possibile, è consentita, nell'ambito dello stesso Comune, anche su area diversa da quella di origine eventualmente in deroga agli strumenti urbanistici e con diversa ricomposizione planovolumetrica. Nel caso di trasferimento della volumetria in altra area, l'area di origine è gravata da vincolo di inedificabilità, salvo diversa prescrizione comunale. Gli interventi di ricostruzione degli immobili sono realizzati nel rispetto della vigente normativa antisismica, anche con l'accorpamento volumetrico tra più immobili nonché con l'aumento di cubatura nella misura massima del 20 per cento a condizione che, per gli immobili residenziali, sia garantito un incremento delle prestazioni energetiche dell'edificio previste dal decreto legislativo n. 192 del 2005 in misura non inferiore al 30 per cento.
2. 69.Lupi, Stradella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le aree abitative devono prevedere spazi dedicati a verde, parcheggi, servizi pubblici, attività culturali e di volontariato gestite da ONLUS.
2. 13.Libè, Mantini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire standard prestazionali minimi ed evitare agglomerati residenziali non funzionali, le aree abitative devono prevedere adeguati spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, nonché aree verdi e parcheggi ed il totale abbattimento delle barriere architettoniche.
2. 14.Libè, Mantini.

Al comma 3, sostituire le parole da: previo parere a: validamente intervenuti con le seguenti: d'intesa con la Regione Abruzzo, la Provincia de L'Aquila ed i Comuni interessati.
2. 16.Libè, Mantini.

Al comma 3, sostituire le parole: previo parere di con le seguenti: previa intesa con.
2. 15.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

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Al comma 3, dopo le parole: conferenza di servizi inserire le seguenti:, in cui debbono essere presenti tutte le amministrazioni interessate; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: procedendo in accordo e in coordinamento con le amministrazioni provinciale e comunale territorialmente competenti.
2. 17.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La Conferenza dei servizi decide, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, in tema di localizzazione degli interventi in deroga agli strumenti urbanistici. In tal caso essa è composta dal commissario, o suo delegato, dal Presidente della Regione Abruzzo, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal sindaco del comune competente.
*2. 18.Mantini, Libè.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La Conferenza dei servizi decide, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, in tema di localizzazione degli interventi in deroga agli strumenti urbanistici. In tal caso essa è composta dal commissario, o suo delegato, dal Presidente della Regione Abruzzo, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal sindaco del comune competente.
*2. 19.Libè, Mantini.

Al comma 4, sostituire le parole: Il Commissario delegato provvede d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, con le seguenti: I sindaci dei comuni interessati provvedono, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo, e sentito il Commissario delegato.
2. 20.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 4, dopo le parole: Regione Abruzzo aggiungere le seguenti:, e con il presidente della Provincia de l'Aquila.
2. 23.Libè, Mantini.

Al comma 4, dopo le parole: regione Abruzzo aggiungere le seguenti:, e con il presidente della Provincia.
2. 24.Mantini, Libè.

Al comma 4, sostituire le parole: e sentiti i sindaci con le seguenti: e con i sindaci.
*2. 22.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 4, sostituire le parole: e sentiti i sindaci con le seguenti: e con i sindaci.
*2. 26.Mantini, Libè.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: sentiti.
2. 21.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 4, sostituite le parole da: sentiti a: interessati con le seguenti: il sindaco del comune interessato.
2. 25.Mantini, Libè.

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La realizzazione, il dimensionamento e l'organizzazione di tali aree, anche in relazione all'espletamento delle procedure di cui al comma 10, deve rispondere a criteri di buona qualità urbanistica e di minimizzazione del consumo di suolo non urbanizzato e dell'impatto

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ambientale e paesaggistico, e deve assicurare la migliore armonizzazione con il tessuto urbano esistente con particolare riferimento alle successive riutilizzazioni dei moduli abitativi di cui al comma 1.
2. 27.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: Gli espropri non possono essere effettuati a carico dei residenti che hanno subito danni dagli avvenimenti sismici di cui al presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 28.Mantini, Libè.

Al comma 6, sostituire le parole: a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale con le seguenti: a favore dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati o di altro ente pubblico.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale, con le seguenti: a favore dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati o di altro ente pubblico.
2. 32.Mantini, Libè.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: a favore della Regione con le seguenti: a favore dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati.
* 2. 29.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: a favore della Regione con le seguenti: a favore dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati.
* 2. 30.De Micheli.

Al comma 6, sostituire le parole: tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009 con le seguenti: in base alla normativa vigente.

Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 420 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 18, sostituire le parole: 1.152,5 milioni con le seguenti: 1.172,5 milioni e dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 185 del 2008.
2. 31.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 7, sopprimere le parole: Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
2. 33.Mantini, Libè.

Al comma 9, sostituire le parole: 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici

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relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo con le seguenti: 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. 43.Mantini, Libè.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, il decreto legislativo n. 251 del 2004 articolo 86, legge n. 896 del 2006 articolo 1173 e 1177. I documenti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abitabilità da parte del comune devono essere correlati dal DURC rilasciato dalle Casse Edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo la tabella di riferimento prevista dall'Avviso Comune sottoscritto il 17 maggio 2007 dalle Associazioni imprenditoriali e alle Federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie i Contratti collettivi nazionali di lavoro e gli integrati territoriali sottoscritti nella regione Abruzzo.
* 2. 36.Mantini, Libè.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, decreto legislativo n. 251 del 2004 articolo 86, legge n. 296 del 2006 articolo 1173 e 1177. I documenti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abitabilità da parte del comune devono essere correlati dai DURC rilasciato dalle Casse Edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo la tabella di riferimento prevista dall'Avviso Comune sottoscritto il 17 maggio 2007 dalle Associazioni imprenditoriali e alle Federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie i Contratti collettivi nazionali di lavoro e gli integrati territoriali sottoscritti nella regione Abruzzo.
* 2. 37.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
** 2. 38.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
** 2. 39.Mantini, Libè.

Al comma 9, sopprimere le parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo,

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ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: I servizi integrati di recupero e riqualificazione di complessi immobiliari danneggiati dal sisma possono essere affidati a soggetti gestori di fondi istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti.
2. 44.Libè, Mantini.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: medesimo decreto legislativo, aggiungere le seguenti: considerando l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie.
* 2. 34.Pili.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: medesimo decreto legislativo, aggiungere le seguenti: «considerando l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie.
* 2. 35.Stradella.

Al comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: I contraenti generali sono integrati da soggetti professionali, di comprovata esperienza, nella gestione di progetti di sviluppo finanziati da fondi istituzionali pubblici e privati, che garantiscono certezza dei tempi, qualità di esecuzione e responsabilità nei confronti degli interessi pubblici e privati. Nei raggruppamenti, associazioni temporanee e consorzi concorrenti devono comunque essere presenti imprese e soggetti professionali iscritti in albi e registri locali.
I dividendi derivanti dalle attività di fondi istituzionali, sotto il controllo della Banca d'Italia e della Consob, operanti per la ricostruzione dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non sono soggetti a tassazione. Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:
Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
2. 51.Mantini.

Al comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I contraenti generali sono eventualmente integrati da soggetti professionali, di comprovata esperienza, nella gestione di progetti di sviluppo finanziati da fondi istituzionali pubblici e privati, che garantiscono certezza dei tempi, qualità di esecuzione e responsabilità nei confronti degli interessi pubblici e privati. Nei raggruppamenti, associazioni temporanee e consorzi concorrenti devono comunque essere presenti imprese e soggetti professionali iscritti in albi e registri locali.
2. 50.Libè, Mantini.

Al comma 9, sopprimere le parole: In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo

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12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
2. 45.Mantini, Libè.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: In deroga all'articolo con le seguenti: In deroga al limite di cui al comma 2 dell'articolo.
2. 40.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prioritariamente alle imprese aventi sede od operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 e della provincia dell'Aquila, ed in subordine a quelle aventi sede di operanti nella regione Abruzzo.
* 2. 47.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 9,aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prioritariamente alle imprese aventi sede ed operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nella provincia dell'Aquila, ed in subordine a quelle aventi sede nella regione Abruzzo.
* 2. 42. Mantini, Libè.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prioritariamente alle imprese aventi sede ed operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 e della provincia dell'Aquila, ed in subordine a quelle aventi sede ed operanti nella regione Abruzzo.
* 2. 48. Libè, Mantini.

Al comma 9, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: utilizzando prioritariamente le piccole e medie imprese locali.
2. 46. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 9, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento degli interventi di cui al presente comma avviene, a parità di condizioni e di prezzo dando priorità all'operatore economico locale.
2. 41. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Al fine di garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza e concorrenza nell'affidamento dei lavori gli atti e le decisioni dovranno essere immediatamente resi pubblici su un apposito sito web e potranno essere richiesti pareri, che dovranno essere resi con urgenza, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
2. 52. Libè, Mantini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai fini di cui precedenti commi i pagamenti intercorrenti tra il committente e gli appaltatori e tra questi e gli affidatari, subaffidatari quando trattasi di Contraente Generale, e ogni qualsiasi sistema di affidamento a terzi, dovranno avvenire attraverso bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi.
2. 53. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Pag. 95

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Al fine di garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza e concorrenza nell'affidamento dei lavori gli atti e le decisioni dovranno essere immediatamente resi pubblici su un apposito sito web e potranno essere richiesti pareri, che dovranno essere resi con urgenza all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
2. 54. Mantini, Libè.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai fini di cui ai precedenti commi i pagamenti intercorrenti tra il committente e gli appaltatori e tra questi e gli affidatari, subaffidatari, quando trattasi di Contraente Generale, e ogni qualsiasi sistema di affidamento a terzi, dovranno avvenire attraverso bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi.
2. 55. Mantini, Libè.

Al comma 10, dopo le parole: il Commissario delegato aggiungere le seguenti: d'intesa con i Sindaci e aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il corrispettivo d'uso non deve essere comunque inferiore al valore medio di mercato, alla data del 31 marzo 2009, dei canoni di locazione delle abitazioni private nel territorio del comune in cui l'alloggio è ubicato. Ai proprietari degli alloggi di cui al presente comma è riconosciuta l'esenzione da ogni imposizione sui corrispettivi d'uso.
2. 56. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 10 aggiungere il seguente periodo:
Ai fini delle imposte sul reddito, i canoni di locazione degli alloggi di cui al presente comma non concorrono alla determinazione del reddito imponibile dei soggetti proprietari a decorrere dal periodo d'imposta in corso alta data di assegnazione degli immobili e per quello successivo.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire te parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato

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ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo i della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
2. 57. Libè, Mantini.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
2. 58. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 11-bis, inserire i seguenti:
11-ter. I Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre occupazioni d'urgenza o eventuali requisizioni temporanee di immobili ai fini della localizzazione nelle medesime di strutture temporanee per ospitare uffici pubblici, scuole, attività terziarie, direzionali e culturali aventi sede in edifici dichiarati inagibili. Gli immobili suddetti, con apposita ordinanza, possono essere utilizzati anche in deroga temporanea alla loro destinazione d'uso.
11-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 11-bis, i Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, quali commissari delegati con i poteri e le procedure

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di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, possono disporre la realizzazione di strutture provvisorie.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
2. 59. Mantini, Libè.

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:
11-ter. Gli alloggi di cui al comma 1, terminata la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private di cui all'articolo 3, sono trasferiti in proprietà ai comuni sul cui territorio sono stati realizzati In ogni caso le relative volumetrie possono essere trasferite o compensate, ai fui del recupero dell'emergenza, attraverso programmi urbanistici comunali.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
2. 60. Mantini, Libè.

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:
11-ter. Al fine di assicurare l'immediato riavvio delle attività produttive nei territori di cui all'articolo 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo i possono autorizzare la concessione ai soggetti titolari di attività di impresa di un contributo per

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danno lieve e verifica statica degli immobili ove svolgono attività produttiva, commerciale o professionale, nel limite massimo di 30.000 euro, previa presentazione di una apposita perizia tecnica giurata. Il presente contributo non è cumulabile con altre misure previste dal presente decreto, per le medesime finalità. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, saranno disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma.
2. 61. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:
11-ter. Gli alloggi di cui al comma 1, terminata la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private di cui all'articolo 3, sono trasferiti in proprietà ai comuni sul cui territorio sono stati realizzati.
2. 62. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 12, dopo le parole: funzioni vicarie aggiungere le seguenti: È costituito altresì, con gli stessi provvedimenti di cui all'articolo 1, un Gruppo di coordinamento del quale fanno parte, oltre al Commissario delegato e ai quattro vice commissari, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila, e il Sindaco del Comune de L'Aquila. Per la rilevazione e valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero degli edifici pubblici e privati e della infrastrutture, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico da definire con successiva ordinanza quanto alla composizione e numero, tale comunque da garantire la presenza di Enti Locali, di Organi tecnici e scientifici dello Stato, nonché di Centri di Competenza preposti alla materia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 252 del 26 gennaio 2005 e s.m.i.. I compensi dei partecipanti al Comitato sono assegnati tramite gettoni di presenza, entro i limiti delle risorse stanziate all'articolo 18, comma 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 63. Mantini, Libè.

Al comma 12, dopo il primo periodo inserire il seguente:
Altresì è costituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un organo istituzionale di coordinamento e promozione delle politiche di ricostruzione denominato «Conferenza territoriale per la ricostruzione; a cui partecipano il presidente della regione, il presidente della provincia de L'Aquila e i sindaci dei comuni interessati dal sisma. I componenti di tale organo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito».
La Conferenza territoriale per la ricostruzione è presieduta dal Sindaco del comune de L'Aquila ed esprime pareti sulle principali attività di competenza del Commissario delegato.
2. 64. Mantini, Libè.

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Al comma 12, dopo le parole: funzioni vicarie, inserire le seguenti: È costituito altresì, senza nuovi o maggiori oneri, con gli stessi provvedimenti di cui all'articolo 1, un Gruppo di coordinamento del quale fanno parte, oltre al Commissario delegato e ai quattro vice commissari, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila, e il Sindaco del Comune de L'Aquila. Per la rilevazione e valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero degli edifici pubblici e privati e della infrastrutture, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico da definire con successiva ordinanza quanto alla composizione e numero, tale comunque da garantire la presenza di Enti Locali, di Organi tecnici e scientifici dello Stato, nonché di Centri di Competenza preposti alla materia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 252 del 26.01.2005 e s.m.i..
2. 65. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per la supervisione dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è istituita una cabina di regia composta dal presidente della Regione, dal Presidente della provincia, dal sindaco del comune dell'Aquila, dal commissario delegato e dai quattro vice commissari.
* 2. 66. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per la supervisione dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è istituita una cabina di regia composta dal presidente della Regione, dai Presidente della provincia, dal sindaco del comune del L'Aquila, dal commissario delegato e dai quattro vice commissari.
* 2. 67. De Micheli.

Al comma 13, sostituire la parola: 400 con la seguente: 700.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: e 300 milioni fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con e seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
2. 68. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

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Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo di solidarietà per il sostegno alle popolazioni dei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009).

1. Allo scopo di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per l'anno 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai tini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del «Fondo per il contributo di solidarietà alla Regione Abruzzo» e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 18 novembre 2000, n. 328.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui ai comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritario.
5. Ai tini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.
2. 01. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo di solidarietà per il sostegno alla povertà).

1. In relazione all'attuale situazione di crisi economica, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, per l'anno 2009, nonché al fine di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed

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il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei «Fondo per il sostegno alla povertà» e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 18 novembre 2000, n. 328.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritario.
5. Ai fini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.
2. 02. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

Art. 2-ter.

1. Ai fini della trasparenza e della conoscibilità degli atti, delle procedure e delle decisioni adottate per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, la Regione Abruzzo, la provincia e il comune de L'Aquila, provvedono alla pubblicazione e all'aggiornamento, sui rispettivi siti Internet, dell'elenco dei fornitori, comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo, dello stato delle somme erogate e dei relativi beneficiari, degli interventi programmati, degli avvisi, dello stato di realizzazione delle opere, nonché di tutta normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale, afferente gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009.
2. 03. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: sono disposti aggiungere le seguenti:, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1.
3. 1. Pisicchio.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) per le unità abitative e gli immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della ricostruzione o riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente. Nel caso di ricostruzione, l'intervento

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è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune:
a-bis) per e unità abitative danneggiate ma non dichiarate inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente;
a-ter) per gli immobili ad uso non abitativo danneggiati, la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al settanta per cento del costo della riparazione e comunque del costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi, su base volontaria, del credito di imposta e di finanziamenti agevolati, garanti dallo Stato;
a-quater) la concessione dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui alle lettere a) e a-bis) previa perizia giurata atte stante l'entità dei danni e gli interventi necessari.

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, il 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con e seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa con consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrati nell'anno 2007.
3. 5. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;
a-bis) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 90 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;

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a-ter) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari all'80 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: .000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
3. 3. Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad uso abitativo, distrutti dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis.
All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti:
«91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma I dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993,

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n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato E del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 2. Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è atte stata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo, e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 1 8, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, Sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma I dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

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1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 4. Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2,000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
3. 6. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: contributi sono aggiunte le seguenti: pari all'intero valore del bene distrutto o del danno subito.
3. 7. Mantini, Libè.

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole da: anche con le modalità fino alle parole: garantiti dallo Stato.
3. 8. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: considerata fino a n. 504 con le seguenti: principale e secondaria.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, il 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con e seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle

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finanze, alimentato mediante risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo i della legge 13 agosto 1979, n. 364, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
3. 9. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sopprimere le parole: dell'abitazione principale distrutta.

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole: diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.500 milioni e non superiore a 4.500 milioni.
3. 10. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. 11. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con le seguenti: ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. 12. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 inserire le seguenti: ivi incluse le unità abitative concesse in locazione e occupate quale abitazione principale dal conduttore alla data del 6 aprile 2009.

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Conseguentemente dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) relativamente alle unità abitative e concesse in locazione, di cui alla procedente lettera a), la regione accorda priorità nella concessione dei contributi a favore del proprietario che si impegni a rinnovare il contratto di locazione agli stessi patti e condizioni e con lo stesso conduttore o con i suoi eredi. Il mancato rispetto dell'impegno assunto determina la revoca del contributo.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con e seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
3. 13. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta aggiungere le seguenti: ovvero, infine, per il pagamento dei canoni dovuti e pagati per la locazione per gli immobili da destinare ad abitazione principale.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, e, all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
3. 14. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola distrutta aggiungere le seguenti: sulla base di una perizia tecnica asseverata da un professionista abilitato e soggetta ai controlli tecnici disposti dal Commissario.
3. 15. Libè, Mantini.

AI comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: È altresì riconosciuto

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l'integrale rimborso delle spese occorrenti per la riparazione e la ricostruzione di tutti gli alloggi ricompresi nei centri storici, come definiti dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica.
3. 16. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, alla lettera a), inserire infine il seguente periodo: I contributi di cui alla presente lettera si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE.; alla lettera e), inserire in fine il seguente periodo: I contributi di cui alla presente lettera si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE.
3. 17. Narducci.

Al comma 1 Lettera a) aggiungere il seguente periodo: Sono escluse dal predetto contributo le abitazioni realizzate senza autorizzazione all'edificabilità rilasciata dal comune prima dell'entrata in vigore dei presente decreto.
3. 18. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, per la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni, con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo, e sostituire le parole la: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse, con le seguenti: alla disponibilità; b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla

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legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 19. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al fine di favorire il rientro di coloro che alla data dei 6 aprile 2009 erano domiciliati, in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato, presso un immobile danneggiato dagli eventi sismici sito nel centro storico dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è altresì riconosciuto ai proprietari dei predetti immobili. Per gli immobili siti al di fuori del centro storico, il contributo è corrisposto nella misura del 70 per cento delle spese sostenute. II periodo intercorrente tra il 6 aprile e la completa riparazione o ricostruzione dell'immobile non si computa ai fini della decorrenza del contratto di locazione e per lo stesso periodo è sospesa la corresponsione dei canone da parte del locatario. I contratti di locazione in scadenza nell'anno 2009 sono automaticamente rinnovati, alle stesse condizioni, per un periodo analogo a quello dei contratto in essere, salvo rinuncia del locatario.
3. 20. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) In caso di richiesta di finanziamenti agevolati di cui alla lettera a), sono concessi contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni.
3. 21. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e nella gestione del rapporto contrattuale, aggiungere le seguenti: Fintecna S.p.A. ovvero la società controllata da essa indicata perle attività di cui al periodo precedente si avvarrà, a seguito della stipula di apposita convenzione, dell'infrastruttura fisica, tecnologica e del supporto delle strutture tecniche di Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A. garantirà a tal fine l'utilizzo degli sportelli aperti al pubblico già adibiti al riconoscimento del cittadino, alla formulazione e ricezione delle istanze, alla gestione delle pratiche ed al rilascio di apposita certificazione.
3. 22. Aracri.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) Nel caso di immobili costruiti in condominio, la Fintecna S.p.a. è comunque tenuta ad intervenire nella ristrutturazione, nella riparazione e nella riattazione delle parti strutturali e non

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strutturali dell'edificio in modo coordinato ad eventuali altri proprietari di alloggi dell'immobile.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità. All'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 23. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera c), ultimo capoverso, le parole: stabilito dall'Agenzia del territorio, sono soppresse.
3. 24. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, ali articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per
cento»;
2) ai comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

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3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione dei 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri dei Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri dei Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione dei 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, dei codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
3. 25. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e degli atti di cui alla lettera c).
3. 26. Pisicchio.

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: A tale scopo, la Cassa Nazionale del Notariato è autorizzata, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a disporre in favore dei notai con sede in L'Aquila capoluogo e nei comuni limitrofi sussidi straordinari esenti da imposta;
3. 27. Ghiglia.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta comunale sugli immobili per coloro i quali concedono in locazione agli sfollati immobili non adibiti ad abitazione principale sul territorio regionale.

Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente

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incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
3. 28. Mantini, Libè.

AI comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 29. Libè, Mantini.

Il comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) La concessione di contributi a fondo perduto pari al 100 per cento del valore e con le stesse modalità di cui alla lettera a), per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad attività produttive, commerciali, professionali.

Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»,
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
3. 30. Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) per ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli di cui alla lettera a), la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al settanta per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione o la riparazione, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»:
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento», con le seguenti: «88 per cento»;

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4) al comma 4 secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento»;
3. 31. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, per la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, nonché, previa presentazione di una perizia giurata, di immobili ad uso non abitativo, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, nei Comuni di cui all'articolo 1.
3. 32.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: contributi, aggiungere le seguenti: anche a fondo perduto e dopo le parole: anche con le modalità del credito d'imposta aggiungere le seguenti: su base volontaria.
3. 33.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: nonché, inserire le seguenti: previa presentazione di una perizia giurata.
3. 34.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera e), in fine, inserire il seguente periodo: I contributi sono concessi anche per favorire la delocalizzazione delle strutture aziendali qualora l'insalubrità dell'attività sia dichiarata dalla autorità sanitaria locale competente per territorio.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2,000 milioni e non superiore a 4,000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di

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base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 35.Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere:
e-bis) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla ripartizione dei medesimi.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 36.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) a favore delle attività d'impresa o professionali i cui locali in regime di locazione siano stati distrutti o gravemente danneggiati dal sisma di cui al presente decreto, allo scopo di favorire il reperimento di locali, immobili o capannoni in regime di locazione è prevista l'erogazione di un indennizzo, di ammontare non superiore alla differenza di importo fra il vecchio e il nuovo canone, di durata

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massima di un anno a far data dalla stipula del nuovo contratto;.
3. 37.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) la concessione di contributi, anche sotto la forma di abbattimento degli interessi, a favore delle imprese che contraggono debiti a medio termine con le banche per il pagamento delle fatture commerciali ricevute a partire dal 1o febbraio 2009.
3. 38.Ginoble.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) la concessione di contributi, anche sotto la forma di abbattimento degli interessi, a favore delle imprese che contraggono debiti a medio termine con le banche per il pagamento dei debiti commerciali contratti a partire dal 5 febbraio 2009;.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alta disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui ai decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 39.Mantini, Libè.

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Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) la concessione di indennizzi anche con le modalità del credito di imposta a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 40.Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: indennizzi, inserire le seguenti: previa presentazione di una perizia giurata.
3. 42.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, alle lettere f) e g), dopo la parola: produttive aggiungere le seguenti:, ivi comprese le Istituzioni culturali aventi sede nella città de L'Aquila finanziate dal Fondo unico dello spettacolo e/o dalla regione Abruzzo,.

Conseguentemente, alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le Istituzioni culturali aventi sede nella città de L'Aquila finanziate dal Fondo unico dello spettacolo e/o dalla regione Abruzzo.

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Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5.
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso: «5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 41.Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: attività produttive aggiungere le seguenti: commerciali, professionali, turistiche.
* 3. 43.Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: attività produttive aggiungere le seguenti: commerciali, professionali, turistiche.
* 3. 44.Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: a favore delle attività produttive aggiungere le seguenti: anche se a contenuto professionale.
3. 45.Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera f), aggiungere alla fine le parole: nonché agevolazioni per favorire la ripresa economica.
3. 46.Pelino.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) in favore delle società a totale capitale pubblico gerenti servizi pubblici essenziali nei comuni interessati dagli

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eventi sismici del 6 aprile 2009, per ogni esercizio inciso in senso negativo a causa del predetto evento calamitoso fino al 2012, è concesso un contributo in conto esercizio pari, per ogni anno, alla differenza tra il valore della produzione risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese prima del 6 aprile 2009 ed il valore della produzione conseguito, anno per anno, negli esercizi incisi in senso negativo dall'evento sismico.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 47.Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) la concessione, sentite le associazioni di categoria, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione o sostituzione tramite nuovo acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o danneggiate o il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività espletate;

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del

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fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
3. 48.Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) la concessione, previa presentazione di una perizia giurata, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione o sostituzione tramite nuovo acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o danneggiate o il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività espletate.
3. 49.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con le seguenti:
h) ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subito, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare;

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h-bis) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali, all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;
h-ter) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
3. 50.Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) la concessione di indennizzi per la riparazione dei beni mobili i cui danni siano stati denunciati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto presso il comune colpito dall'evento calamitoso, ovvero il cui danno sia stato oggetto di accertamento d'ufficio entro il medesimo termine. Il contributo per il ristoro dei beni mobili danneggiati è pari

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al minore costo tra l'intera spesa necessaria per la riparazione dei danni, documentata da regolari fatture, ed il tetto massimo determinato dal valore del bene sul libero mercato ridotto del 40 per cento. Il ripristino costituisce condizione necessaria per l'erogazione del contributo e, pertanto, deve essere effettuato integralmente rispetto ai danni periziati.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
3. 51.Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere:
h-bis) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali, all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del

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fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
3. 52.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: indennizzi sono aggiunte le seguenti: pari all'intero valore dell'immobile distrutto o del danno subito.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».
3. 53.Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: indennizzi aggiungere le seguenti: pari all'intero valore dell'immobile distrutto o del danno subito.
3. 54.Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire le seguenti:
i-bis) la concessione di contributi alle imprese agricole e di produzione ai fini di allestire punti vendita mobili, da utilizzare prioritariamente nelle aree comunali destinate a mercato;
i-ter) la concessione alle imprese turistiche ed agrituristiche di contributi per l'allestimento di strutture di alloggio leggere o mobili (bungalow, tende e simili);

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i-quater) la concessione di contributi per la realizzazione di farmer's market comunali e provinciali, con vendita diretta di produzioni delle aziende agricole aventi sede nella Regione Abruzzo;
i-quinquies) la concessione di contributi alle mense di enti pubblici ed istituzioni scolastiche che garantiscano l'approvvigionamento di almeno il 40 per cento di prodotti presso imprenditori che operano nei mercati riservati alla vendita diretta;
i-sexies) la concessione di contributi per la riduzione delle tariffe dei trasporti pubblici e ferroviari per turisti con destinazione aziende turistiche ed agrituristiche individuate ai sensi dell'articolo 1;
i-septies) la concessione di contributi per la realizzazione di piattaforme di promozione integrata del turismo e dei prodotti del territorio che riguardino per oltre l'80 per cento imprese turistiche, agricole e di produzione individuate ai sensi dell'articolo 1.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5-bis inserire il seguente:
5-ter. Al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche, le concessioni per le realizzazioni di cui all'articolo 3 comma 1 lettere i-bis), i-ter) ed i-quater) sono rilasciate dai Comuni nel termine massimo di 30 giorni; gli eventuali pareri, assensi, nullaosta ed autorizzazioni di qualsiasi tipo di competenza di altre amministrazioni vanno resi nel termine massimo di 15 giorni; in caso di mancata comunicazione del parere, assenso, nulla osta o autorizzazione, dopo la scadenza del termine il Comune provvede in ogni caso. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di rilascio della concessione, il richiedente procede con comunicazione di inizio delle attività; entro 10 giorni il Comune può intervenire convocando il richiedente per verificare congiuntamente le modifiche che rendano possibile assentire la concessione, anche secondo le procedure concordate previste dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni. Dell'incontro viene redatto verbale sottoscritto dai partecipanti. Solo nel caso in cui dal verbale dell'incontro risulti che non sia possibile modificare il progetto, il Comune nega la concessione. Contro il diniego di concessione è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, udite le parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza dei difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
3. 57.Mantini, Libè.

Pag. 124

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) la previsione dell'assoggettamento ad IVA agevolata di tutti gli interventi e le prestazioni professionali relative al presente decreto-legge,

Conseguentemente:
all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
3. 55.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) l'intervento di Poste Italiane S.p.A. a domanda del soggetto richiedente la concessione di contributi diretti o di indennizzi di cui al presente articolo per assisterlo nella presentazione della domanda e nella gestione della relativa pratica. Poste Italiane S.p.A. garantirà a tal fine l'utilizzo degli sportelli aperti al pubblico , già adibiti al riconoscimento del cittadino, alla ricezione di istanze, alla gestione delle pratiche ed al rilascio di apposita certificazione. I comuni interessati dalle disposizioni del presente articolo affidano, ai sensi del comma 1 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1997 n. 448, la gestione del servizio di tesoreria a Poste Italiane S.p.A.
3. 56.Aracri.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
l-bis) la concessione di indennizzi a favore della provincia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo l, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009. Detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, lo stanziamento relativo al fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 viene integrato, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 di un importo pari ad euro 50 milioni. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui alla presente lettera, da parte degli Enti locali beneficiari dei trasferimenti erariali di carattere aggiuntivo.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000

Pag. 125

milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
3. 59.Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
l-bis)
la concessione di indennizzi a favore della provincia de L'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009; detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

Pag. 126

modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
3. 60.Mantini, Libè.

Al comma 1 dopo la lettera l), inserire la seguente:
l-bis) la liquidazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delta presente legge, dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte delle imprese aventi sede alla data del 6 aprile 2009 nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «55» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

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1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 61. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
l-bis) la concessione di agevolazioni a cooperative edilizie, costituite tra gli aventi diritto ai contributi di cui alla precedente lettera a), per favorire la ricostruzione o riparazione di immobili comprendenti un numero di unità abitative superiore a tre.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 62. Mantini, Libè.

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Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) la concessione di un contributo, in conto esercizio, per compensare il mancato fatturato nella gestione del ciclo idrico integrato della città dell'Aquila e nei comuni interessati dal sisma.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire le seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo i della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
3. 63. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) la concessione di un contributo, in conto esercizio, per compensare il mancato Catturato nella gestione del ciclo idrico integrato della città dell'Aquila e nei comuni interessati dal sisma.

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Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 dei decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
3. 64. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
l-bis) la concessione di indennizzi, per l'anno 2009, a favore della provincia dell'Aquila, dei Comuni di cui all'articolo 1, delle aziende partecipate nonché della Camera di commercio, a titolo compensativo delle minori entrate correnti, conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione da parte degli Enti beneficiari delle minori entrate nonché le modalità di trasferimento delle risorse di cui alla presente lettera;.
3. 58. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
l-bis) la concessione di indennizzi a favore della provincia dell'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009: detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.
3. 65. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1-bis, sopprimere le parole da:, con la contestuale cessione alla Fintecna fino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5.5» è sostituita dalla seguente: «6.5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008,

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n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.
3. 66. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1-bis, dopo le parole: Entro tre anni dalla medesima data, i comuni sono aggiunte le seguenti: o società da essi indicata, dopo la parola: aree è aggiunta la seguente: o immobili.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma i dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 67. Mantini, Libè.

Al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: dalla medesima data inserire le seguenti: gli ex proprietari con diritto di prelazione e ove tale diritto non sia esercitato.
3. 68. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1-bis, ultimo periodo, sostituire le parole:, con la sola maggiorazione degli interessi legali con le seguenti:. Ai Comuni non si applica la maggiorazione degli interessi legali, che sono posti a carico del Bilancio dello Stato.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità

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del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
3. 69. Mantini, Libè.

Al comma 1-ter, dopo le parole: ai sensi sono inserite le seguenti: dell'articolo 5.
3. 70. Pisicchio.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:
1-quater. I contributi di cui al commi 1 sono concessi solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi dì ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità.
1-quinquies. Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro un mese dalla concessione del contributo di cui alla lettera e) del comma 1, il sindaco autorizza il locatario ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il locatario si può a lui sostituire e può ottenere in sua vece il contributo.
3. 71. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Al fine di consentire l'immediato riavvio delle attività produttive e professionali nei Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, alle imprese e ai soggetti che svolgono attività professionali che hanno subito la perdita di beni mobili registrati e non registrati, è assegnata entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 18, commi da 1-bis a 1-quinquies1, una anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto pari al 30 per cento delle spese occorrenti per la sostituzione, la riparazione o l'acquisto di beni mobili e equivalente necessari all'esercizio dell'attività produttiva o professionale.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008,

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n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 76. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:
1-quater. Se la quota annuale del credito d'imposta di cui al comma 1, lettere a) ed e), è superiore all'imposta netta, il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso per la parte che non ha trovato capienza nell'imposta stessa.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

Pag. 133

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 77. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ai proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, è assegnata, a richiesta entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 14 comma 1, un'anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto per un importo fino al 30 per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione, la riparazione o l'acquisto di un alloggio equivalente.
3. 72. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Al fine di consentire l'immediato riavvio delle attività produttive e professionali nei Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ai proprietari di immobili adibiti ad uso non abitativo, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati è assegnata a richiesta entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 14 comma 1, un'anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto per un importo pari al 30 per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione, la riparazione o l'acquisto di un alloggio equivalente.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
3. 75. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:
1-quater. per la distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari alle popolazioni colpite, si assegna la priorità a prodotti provenienti dalle zone colpite e, in subordine, dalla Provincia de L'Aquila e dalla regione Abruzzo.
3. 74. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:
1-quater. L'erogazione del contributo concessionario è di competenza dei Sindaci interessati.
3. 73. Mantini, Libè.

Pag. 134

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:
1-quinquies. Al fine di favorire la ripresa dell'attività del settore primario, la distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari alle popolazioni colpite è effettuata assegnando una priorità ai prodotti provenienti dalle zone colpite e, in subordine, dalla Provincia de L'Aquila e dalla regione Abruzzo.
3. 78. Libè, Mantini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Gli interventi di ricostruzione e riparazione sono attuati con l'adozione obbligatoria delle tecniche e dei criteri antisismici. Per il coordinamento e la migliore programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica dell'aprile 2009, il Governo e la regione utilizzano ove possibile l'intesa istituzionale di programma, anche al fine di assicurare la vigilanza amministrativa e contabile sugli interventi e le procedure attuale nonché di garantire efficienti e trasparenti condizioni di mercato.
A tal fine la regione predispone, secondo criteri omogenei e concordandolo con gli enti locali e le amministrazioni interessate, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone rurali e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali. I programmi di recupero e relativi piani finanziari devono comunque prevedere, nell'ambito della ricostruzione o recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, priorità per gli edifici scolastici e ospedalieri.
3. 79. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, la regione Abruzzo provvede con criteri omogenei ed in termini di somma urgenza:
a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, degli interventi di ricostruzione, con criteri antisismici, degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati;
b) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero;
d) a realizzare, avvalendosi degli organismi tecnici pubblici preposti, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione:
e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, d'intesa con le autorità competenti;
f) a stabilire le modalità, le procedure e i termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, prevedendo opportune verifiche da eseguire attraverso controlli in cantiere e che dovranno riguardare le fasi di inizio lavori, in corso d'opera e a ultimazione dei lavori.

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2-ter. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della normativa per le costruzioni sismiche e con l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico.
2-quater. Per le finalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter, la Regione costituisce e si avvale di un proprio apposito Ufficio, denominato «Ufficio per la ricostruzione», con la funzione di «cabina di regia» e raccordo sistematico tra tutte le fasi concernenti la ricostruzione, e in particolare con l'obiettivo di:
a) verificare la regolarità e la rispondenza dei requisiti circa le domande per ottenere i contributi presentate dai privati;
b) determinare l'importo del contributo statale (rilascio della concessione contributiva) attraverso la verifica dell'effettivo livello di danneggiamento e dei lavori ammissibili (controllo qualitativo e quantitativo dei progetti);
c) distribuzione dei contributi con il pagamento degli stati di avanzamento e stato finale con il rilascio del contributo a saldo;
d) predisporre sopralluoghi sui cantieri finalizzati al controllo circa la regolare esecuzione dei lavori;
e) rendicontazione annuale sulla stato della ricostruzione.
3. 80. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, la regione provvede ad emanare direttive per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche la verifica della conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori oggetto di verifica.
3. 81. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, sopprimere le parole: di interesse nazionale.
3. 82. Mantini, Libè.

Al comma 3, sostituire le parole: concedere finanziamenti con le parole: concedere finanziamenti agevolati.

Inoltre sostituire dalle parole: a favore di persone fisiche fino alle parole: adibiti ad abitazione principale con le parole: per la ricostruzione o riparazione di immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
3. 83. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato sono disposti anche a favore dei residenti che hanno perso la propria abitazione in affitto, sia ai fini di sostenere l'acquisto della prima casa da parte degli stessi, sia ai fini di facilitare il reperimento di una nuova

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abitazione in affitto attraverso l'erogazione di un indennizzo di durata minima di un anno a far data dal 6 aprile 2009, da stabilire sentite le associazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 84. Mantini, Libè.

Al comma 3, dopo il terzo periodo inserire il seguente:
La prestazione di garanzia da parte dello Stato comporta il concorso del Ministero dell'economia e delle finanze nella fissazione del livello del tasso relativo ai finanziamenti agevolati di cui al presente articolo.
3. 85. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di sostenere lo sforzo organizzativo del Comune de L'Aquila nella fase di gestione delle attività di emergenza e di ripresa della funzionalità dei servizi proprio e del funzionamento di quelli delle Aziende di proprietà, è concesso un contributo straordinario per gli anni dal 2009 al 2011 il cui importo è equiparato alle mancate entrate di imposte, tasse e tributi comunali dovute sia alla sospensione dei termini di pagamento sia alla grave situazione del tessuto socio-economico

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e abitativo in cui versa il Comune a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro quaranta milioni annui per il triennio dal 2009 al 2011.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 86. Mantini, Libè.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per favorire l'occupazione di molti proprietari che operano nel settore dell'edilizia e per la realizzazione urgente di interventi privati di costruzione o riparazione di interi edifici comunque danneggiati o dichiarati inagibili, nei piccoli Centri o comunque quando siano presenti condizioni di difficoltà per l'avvio del processo di ricostruzione, il Commissario delegato d'intesa con il Sindaco può predisporre la realizzazione degli interventi «in economia», raccogliendo acquistando il materiale da costruzione, necessariamente certificato per la qualità, in apposite aree di stoccaggio sorvegliate e mettendo lo a disposizione dei proprietari di edifici, sulla base delle quantità evidenziate nei computi metrici predisposti dai progettisti degli interventi; in tal caso il contributo è limitato al pagamento della manodopera necessaria.

Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote

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di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009.
3. 88. Mantini, Libè.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per garantire la realizzazione di interventi di riparazione o ricostruzione di interi Edifici o di aggregati di Edifici tra loro interagenti, è obbligatorio il Consorzio tra Proprietari in forma bonaria o, in caso di disaccordo, con i criteri che verranno successivamente fissati dal Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della Regione. Nel caso non si pervenga ad un accordo tra i Proprietari, il Comune si sostituisce per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 30 marzo 1998, n. 61.
3. 87. Mantini, Libè.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: beni è aggiunta la seguente: immobili.
3. 89. Libè, Mantini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere alienata per due anni con le seguenti: non può essere alienata per un anno.
3. 90. Mantini, Libè.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono altresì nulli tutti gli atti preliminari di compravendita effettuati prima del 6 aprile 2009, riguardanti immobili ricadenti nei Comuni colpiti dal sisma e non ancora conclusi con i relativi atti di compravendita. Le eventuali anticipazioni, versate a titolo di caparra, devono essere restituite.
3. 91. Mantini, Libè.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica dei 6 aprile 2009, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte dei conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini dei calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
3. 92. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:
5-ter. L'eccedenza di credito d'imposta eventualmente formata a seguito detta concessione di contributi di cui al presente articolo può essere fatta valere in compensazione, ai sensi del decreto legislativo

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9 luglio 1997, n. 241, e la quota non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «2.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993. n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 93. Mantini, Libè.

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

5-ter. Le opere edilizie abusive realizzate dopo il 6 aprile 2009, nelle aree colpite dal sisma, così come definite dall'articolo 1, commi 2 e 3, non possono essere completate, utilizzate, non possono essere oggetto di sanatoria, né può essere concesso il cambio di destinazione d'uso dei terreni sui quali delle opere insistono. Dette opere non possono inoltre beneficiare in alcun modo dei contribuiti di cui al presente articolo, e la loro avvenuta realizzazione comporta la restituzione completa dei medesimi contributi qualora già parzialmente o totalmente liquidati, maggiorati degli interessi legali, da versare all'entrata del Bilancio dello Stato.
I contributi di cui al presente articolo non sono comunque dovuti per le opere edilizie abusive non condonate realizzate anche anteriormente alla data del 6 aprile 2009.
3. 94. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

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Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Edilizia residenziale pubblica).

1. La regione Abruzzo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo il del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «2.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 04. Mantini, Libè.

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali).

1. Entro novanta giorni dalla legge di conversione del presente decreto, i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari relativi ai centri storici e ai centri e nuclei urbani e rurali colpiti dal sisma del 6 aprile.
2. I programmi e i piani di cui al comma 1, prevedono in maniera integrata:
a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive;
b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la regione si sostituisce al comune inadempiente.
4. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici.
5. La regione assicura l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alla provincia, valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse disponibili, stabilisce tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determina i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni e integrazioni.
6. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.
7. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.
8. Il consorzio di cui al comma 6 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 7, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati stabiliti all'articolo 3.
3. 01. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

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Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi sui beni culturali e immobili con vincolo storico architettonico).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario delegato di cui all'articolo 1, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici della regione Abruzzo e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la regione Abruzzo, d'intesa con il commissario delegato, i comuni interessati e sentita la Provincia dell'Aquila, salvo i casi di sua competenza per i quali è necessaria l'intesa, predispone un piano di interventi di ripristino, recupera e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispone, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi del comma 5 e di contributi di privati e di enti pubblici. Gli interventi riguardano anche gli immobili con vincolo storico architettonico di proprietà di privati ubicati nei centri storici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali.
3. Il soprintendente per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione della competente soprintendenza.
4. Ai fini del presente articolo e per permettere l'avvio della ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica del 6 aprile 2009, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dei beni e le attività culturali, con una dotazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante:
a) un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi;
b) l'aumento di 20 euro ogni mille litri delle aliquote di accisa, previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai seguenti prodotti:
1) benzina;
2) olio da gas o gasolio usato come carburante;
3) gas di petroli o liquefatti usati come carburante.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. 02. Lolli.

Pag. 143

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi sui beni culturali e immobili con vincolo storico architettonico).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario delegato di cui all'articolo 1, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici della regione Abruzzo e degli enti locali e, ove occorra, del Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la regione Abruzzo, d'intesa con il commissario delegato, i comuni interessati e sentita le Provincia dell'Aquila, salvo i casi di sua competenza per i quali è necessaria l'intesa, predispone un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispone, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi del comma 5 e di contributi di privati e di enti pubblici. Gli interventi riguardano anche gli immobili con vincolo storico architettonico di proprietà di privati ubicati nei centri storici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali.
3. Il soprintendente per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione della competente soprintendenza.
4. Ai fini del presente articolo e per permettere l'avvio della ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica del 6 aprile 2009, è stanziato 1 miliardo di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
5. Una quota non inferiore a 500 milioni di euro è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto, in misura pari all'importo occorrente per la ricostruzione o la riparazione di immobili di proprietà di privati con vincolo storico architettonico ubicati nei centri storici, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. Il contributo è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazioni o la ricostruzione.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e non superiore a 5.000 milioni.
3. 03. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici nelle zone della provincia de L'Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo colpite dagli eventi sismici il giorno 6 aprile 2009).

1. Per le spese sostenute prima della data del 6 aprile 2009, dai contribuenti

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residenti nei comuni della provincia de L'Aquila e negli altri comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici il giorno 6 aprile 2009, individuati con il decreto n. 3 del 16 aprile 2009, dal Commissione delegato e con in successivi decreti di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, i medesimi interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, ed i commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, possono usufruire delle detrazioni dall'imposta lorda, per intero la parte residua ancora non detratta, in un'unica quota o in più quote annuali, a loro scelta, fino al raggiungimento dei valori massimi consentiti a partire dall'anno fiscale 2008.
2. Per il finanziamento di cui al presente articolo, le risorse di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2009, sono ridotte di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.
3. 05. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire le seguenti: e del Ministero per i beni e le attività culturali, ciascuno per le proprie competenze, dopo le parole: degli immobili pubblici, inserire le seguenti: e privati monumentali. dopo le parole: nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aggiungere le parole: oppure di proprietà privata.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 4 come segue: Ricostruzione e funzionalità degli edifici, dei servizi pubblici e dei beni culturali.
Al comma 2, dopo le parole «avvalendosi del competente provveditorato interregionale delle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali» aggiungere le seguente: di ogni altro ente per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati ivi contemplati anche in relazione alle modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili privati riconosciuti di interesse storico-artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. 1. Pelino.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire le seguenti: e del Ministero per i beni e le attività culturali, ciascuno per le proprie competenze, e dopo le parole: degli immobili pubblici, inserire le seguenti: e privati monumentali.
4. 2. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con la regione Abruzzo, sopprimere la parola: sentiti e inserire le seguenti: il presidente della provincia e.
4. 3. Mantini, Libè.

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Al comma 1, lettera b), dopo le parole: la regione Abruzzo, inserire le seguenti: il presidente della provincia de L'Aquila e i sindaci interessati.
4. 4. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sentiti i sindaci così le seguenti: nonché d'intesa con i sindaci.
4. 5. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: compresi quelli adibiti all'uso scolastico e così le seguenti: con particolare riferimento a quelli adibiti all'uso scolastico comprese.
4. 6. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Conservatorio di Musica del L'Aquila, aggiungere le seguenti: la Biblioteca Provinciale de L'Aquila.
4. 7. Lolli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: del Conservatorio di musica di L'Aquila, sono inserite le seguenti: gli immobili di proprietà della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila.
* 4. 8. Ginoble.

Al comma 1, la lettera b), dopo le parole: del Conservatorio di musica de L'Aquila, inserire le seguenti: gli immobili di proprietà della Camera di commercio, industria, artigianato agricoltura de L'Aquila.
* 4. 9. Toto.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis). le modalità di predisposizione e di assegnazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Abruzzo, di contributi straordinari alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei contenitori interessati dalla crisi sismica, che a causa della stessa hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio e/o alla flessione di ricavi da traffico.

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: lettera b) sono inserite le seguenti: e b-bis.
4. 10. Castellani, De Angelis.

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine il seguente periodo: Gli eventuali trasferimenti degli uffici pubblici, previsti solo in casi eccezionali, sono autorizzati dalla cabina di regia di cui all'articolo 2, comma 12.
4. 12. De Micheli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Le modalità di predisposizione e di attuazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili privati riconosciuti di interesse storico-artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. 13.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis)
Per la ricostruzione e il recupero di monumenti e immobili di particolare interesse storico e artistico, nonché di quelli tutelati dalla Sovrintendenza, è autorizzata la spesa di 300 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
4. 14.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere l'intervento dei comuni di cui all'articolo 1, volti a ripristinare le infrastrutture e le opere pubbliche danneggiate dal sisma, con particolare riguardo per quelle relative ai centri storici, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: 1.1152,5 milioni per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2012 con: 1.182,5 milioni per l'anno 2009, a 589,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 381,8 milioni di euro per l'anno 2012 e dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 185 del 2008.
4. 15.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b) provvedono alternativamente il presidente della regione Abruzzo, il presidente della provincia di L'Aquila e il sindaco di L'Aquila, ovvero i sindaci dei comuni interessati, in qualità di commissari delegati, facendo riferimento alla proprietà dell'immobile considerato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla regione Abruzzo con le seguenti parole: alla provincia di l'Aquila, al comune di l'Aquila e agli altri comuni individuati dall'articolo 1.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La regione Abruzzo, d'intesa con gli enti locali interessati, adotta entro 60 giorni un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica nei territori interessati dal terremoto che modifica, per le parti di competenza,

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il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 delta legge 11 gennaio 1996, n. 23. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi e la sollecita riapertura delle scuole le risorse aggiuntive di cui al presente comma sono direttamente assegnate agli enti locali competenti.
4. 16.De Micheli.

Al comma 2, dopo le parole: provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, inserire le seguenti: di concerto con il Presidente della Provincia de L'Aquila e dei sindaci dei comuni colpiti dal sisma,.
4. 17.Mantini, Libè.

Al comma 2, dopo le parole: provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di commissario delegato, aggiungere le seguenti: il presidente della provincia dell'Aquila, il Sindaco dell'Aquila.
4. 18.Libè, Mantini.

Al comma 2, sostituire le parole: del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche con le seguenti: delle Province e dei Comuni.
4. 19.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I provvedimenti previsti al comma 1, concernenti gli interventi di cui alla lettera b), tengono conto dei seguenti criteri:
a) al fine di considerare l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie, i lavori da affidare non possono essere accorpati in modo artificioso;
b) l'affidamento degli interventi avviene preferibilmente con il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei;
c) si procede di preferenza con affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;
d) il procedimento di valutazione di congruità dell'offerta deve essere improntato a criteri di semplificazione, fatto salvo il rispetto dei principi comunitari, con facoltà di ricorrere al sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'articolo 122, comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per interventi d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del predetto decreto legislativo;
e) il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente deve essere consentito fino al 50 per cento;
f) il criterio di aggiudicazione è di preferenza quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 4. 20.Stradella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. I provvedimenti previsti al comma 1, concernenti gli interventi di cui alla lettera b), tengono conto dei seguenti criteri:
a) al fine di considerare l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie, i lavori da affidare non possono essere accorpati in modo artificioso;

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b) l'affidamento degli interventi avviene preferibilmente con il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistano in tale numero aspiranti idonei;
c) si procede di preferenza con affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;
d) il procedimento di valutazione di congruità dell'offerta deve essere improntato a criteri di semplificazione, fatto salvo il rispetto dei principi comunitari, con facoltà di ricorrere al sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'articolo 122, comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per interventi d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e) del predetto decreto legislativo;
e) il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente deve essere consentito fino al 50 per cento;
f) il criterio di aggiudicazione è di preferenza quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 4. 21.Pili.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la funzionalità del servizio idrico è prevista la concessione di uno specifico contributo in conto esercizio per compensare il mancato fatturato nella gestione del ciclo idrico integrato della città dell'Aquila e nei comuni del cratere.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 22.Mantini, Libè.

Al comma 3, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: fino a.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
4. 23.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ciascun ente o amministrazione provvede alla ricostruzione delle infrastrutture viarie di propria competenza,

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sulla base dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
4. 24.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È altresì istituito presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il miglioramento del collegamento ferroviari tra L'Aquila e Roma, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 con vincolo di destinazione prioritariamente alla tratta ferroviaria Avezzano-Roma, quindi L'Aquila-Avezzano-Sulmona ed infine Pescara-Sulmona.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 26.Mantini, Libè.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Tutti gli uffici, le istituzioni pubbliche e le Università pubbliche che prima del 6 aprile 2009 avevano sede nel comune de L'Aquila dovranno mantenere in detto comune la propria sede. Si ribadisce altresì la centralità della città di L'Aquila come capoluogo della Regione Abruzzo nonché il mantenimento allo stato precedente di tutti i servizi e gli uffici nei piccoli comuni danneggiati. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si prevede una maggiorazione dei contributi, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, commi da 1-bis a 1-quinquies, per la ricostruzione in favore delle aree ricadenti nel Parco Regionale Sirente velino, nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e nel Parco Nazionale della Majella, nonché la concessione di contributi per il rilancio turistico culturale della città di L'Aquila ed ecologico naturalistico delle aree del comprensorio e dei piccoli comuni terremotati.
4. 25.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
4. Con delibera del CIPE, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla regione Abruzzo è riservata, per il 2009, una quota, non inferiore a 110 milioni di euro, aggiuntiva alle risorse già destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 27.Coscia, Lolli, Ghizzoni, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 4, sostituire le parole: alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva con le seguenti: alla regione Abruzzo è riservata una quota pari a 500 milioni di euro.

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Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
4. 28.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 5 sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.
4. 29.Libè, Mantini.

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2009-2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici è prevista:
a) la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn-over;
c) la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

Alla realizzazione degli interventi finalizzati a recuperare, reperire e realizzare strutture idonee a garantire la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, provvedono la Protezione Civile, attraverso la verifica dell'agibilità degli edifici scolastici e il Presidente della Provincia dell'Aquila, in qualità di Commissario delegato, di intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, attuando e definendo un piano straordinario di messa in sicurezza, di ristrutturazione e costruzione degli edifici, ricorrendo anche all'individuazione di strutture logistiche temporanee di prima emergenza.
Ai fini di cui al presente comma sono stanziati 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non

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inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
4. 30.Mantini, Libè.

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2009-2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici è prevista:
a) la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn-over;
c) la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

Alla realizzazione degli interventi finalizzati a recuperare, reperire e realizzare strutture idonee a garantire la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, provvedono la Protezione Civile, attraverso la verifica dell'agibilità degli edifici scolastici e il Presidente della Provincia dell'Aquila, in qualità di Commissario delegato, di intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, attuando e definendo un piano straordinario di messa in sicurezza, di ristrutturazione e costruzione degli edifici, ricorrendo anche all'individuazione di strutture logistiche temporanee di prima emergenza. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «2.200 milioni e non superiore a 4.200 milioni».
4. 31.Coscia, Lolli, Ghizzoni, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per il triennio 2009-2011, il Fondo di finanziamento ordinario dell'Università dell'Aquila è confermato negli stessi importi erogati nell'anno 2008.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

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2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
4. 33.Mantini, Libè.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A valere sui fondi stanziati per le spese per il funzionamento delle università di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro la ricostruzione del campus universitario della città de L'Aquila.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 35.Mantini, Libè.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In aggiunta a quanto previsto dalle ordinanze di cui all'articolo 1 è disposto l'esonero della seconda rata della tassa universitaria per l'anno accademico 2008-2009, nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico 2009-2010 e per i due anni accademici successivi.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

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2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.
4. 41.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per gli anni 2009-2010 ai fini del potenziamento delle strutture turistiche dell'Altopiano delle Rocche, con particolare riferimento alle opere finalizzate al rilancio dell'offerta turistica invernale.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 38.Mantini, Libè.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 ai fini del potenziamento delle opere del Gran Sasso aquilano destinate al rilancio dell'offerta turistica montana del comprensorio.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 39.Mantini, Libè.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 ai fini del potenziamento delle strutture turistiche, site nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento alle opere finalizzate al rilancio dell'offerta turistica invernale.

Conseguentemente, all'articolo 18, sostituire le parole «1.1152,5 milioni» con «1.157,5 milioni» e dopo la lettera d), inserire la seguente d-bis) un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 185 del 2008.
4. 37.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di euro 16 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, per le istituzioni scolastiche ubicate nel cratere sismico della regione Abruzzo. Agli stessi fini di cui al precedente comma 5, in relazione al decreto-legge 25 giugno 2006, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sospesi gli effetti sulla dotazione organica dei personale docente ed ATA della provincia de L'Aquila e della regione Abruzzo per l'anno scolastico 2009/2010. Tali effetti potranno essere prorogati per gli anni scolastici successivi in relazione allo stato di avanzamento degli interventi di edilizia scolastica di cui al precedente comma 4 e alla eventuale normalizzazione della situazione organizzativa delle attività didattiche nei territori interessati.
4. 32.Coscia, Lolli, Ghizzoni, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, sono rimborsate all'Università dell'Aquila, all'Accademia delle Belle Arti e al Conservatorio le minori entrate derivanti dalla sospensione dei pagamento delle relative tasse.
4. 34.Ghizzoni, Coscia, Lolli, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A valere sui fondi stanziati per le spese per il funzionamento delle università dì cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro la ricostruzione del campus universitario della città de L'Aquila.
4. 36.Ghizzoni, Coscia, Lolli, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A integrazione delle risorse per le finalità di cui ai precedenti commi 4 e 5, le risorse per il 2009 di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge 112/2008, convertito nella legge 133/09, come integrate dall'articolo 7 del decreto-legge 5/2009, convertito nella legge 33/09, sono ridotte di 70 milioni di euro.
4. 40.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di far fronte all'urgente necessità di far ripartire l'università aquilana e i servizi di quotidiano bisogno quali uffici burocratici, amministrativi, nonché corsi e servizi universitari, sono stanziati 30 milioni di euro per il 2009.
Per il finanziamento di cui al presente comma, le risorse per il 2009 di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge 112/2008, convertito nella legge 133/09 sono ridotte di 30 milioni di euro.
4. 42.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

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Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di far fronte all'emergenza e all'urgente necessità di ridare piena funzionalità all'Università de l'Aquila, previa intesa con il Ministero della difesa, e con modalità da concordare con il Rettore della medesima Università, la Caserma Pace di Sulmona e la Caserma Pasquali, sono assegnate e utilizzate per il tempo necessario, rispettivamente, per le attività connesse alla Facoltà di Economia, e per le attività didattiche, amministrative e burocratiche dell'Università de L'Aquila.
4. 43.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono attribuiti ai Comuni di cui all'articolo 1, alle Province e alla regione Abruzzo, sulla base delle rispettive competenze attribuite dalla legislazione vigente. I predetti enti adotteranno i provvedimenti di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi. Con ordinanza di protezione civile da emanarsi entro il 30 settembre 2009, saranno disciplinate le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma relative alla ricostruzione.
4. 44. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
9. È consentito l'utilizzo delle economie derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di cui al precedente comma, ovvero di altre operazioni già approvate alla data di adozione del presente decreto, per fronteggiare i danni che gli eventi sismici, di cui all'articolo 1, hanno arrecato al patrimonio ed al demanio della Provincia dell'Aquila e dei Comuni, di cui citato articolo l, indipendentemente dalla qualificazione tecnica degli interventi realizzati.
10 . È consentito, altresì, l'utilizzo delle citate economie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti di cui al precedente comma, in sede di variazione di bilancio, adottata ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ovvero di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 193 del citato decreto.
4. 45. De Micheli.

Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con le seguenti: all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. 46. Pisicchio.

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:
9-ter. Il Commissario delegato di cui al comma 2, nell'ambito degli interventi finalizzati alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, individua interventi organici di opere, servizi e forniture, destinati al risanamento o alla ricostruzione di specifiche aree territoriali ovvero edifici, da realizzare in affiancamento con le Regioni o Province che intendono offrire il proprio supporto tecnico e operativo. A tal fine, previa intesa istituzionale di programma stipulata con il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Presidente di ciascuna Provincia o Regione nomina un comitato di affrancamento per ciascuno degli interventi organici di cui al presente comma, composto da esperti nel settore tecnico e amministrativo, che assume le funzioni di stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per la progettazione e realizzazione degli interventi. Gli interventi sono in ogni caso approvati

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d'intesa con le amministrazioni interessate e con i comuni competenti per territorio.
4. 47. Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi urgenti relativi ai dissesti idrogeologici).

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità di predisposizione e di attuazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le amministrazioni interessate, di un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici verificatesi nei territori abruzzesi a seguito della crisi sismica e degli eventi alluvionali, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, provvede il Presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con gli enti locali di cui all'articolo 1.

Conseguentemente all'articolo 14, dopo comma 1-bis inserire il seguente:
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009 e 100 milioni di euro per l'anno 2010.
4. 04. Castellani, De Angelis.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi sui beni culturali).

1. Per gli interventi di primo recupero e salvaguardia dei beni culturali mobili coinvolti dagli eventi sismici e per quelli finalizzati alla loro pronta restituzione alla pubblica fruizione in sedi alternative sono stanziati 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e quelli di cui al comma 1 sono coordinati da vice-commissario appositamente subdelegato.
3. Per l'accoglienza e il supporto a qualificati volontari che si rendono disponibili, direttamente o tramite associazioni del settore, a collaborare, sotto la direzione dei competenti soprintendenti o direttori di istituto, a specifici interventi di cui al comma 1 sono stanziati almeno 2 milioni di euro per l'anno 2009. L'accoglienza, previo assenso dei predetti competenti, e l'avviamento alle rispettive sedi di impiego sono a cura della Protezione civile.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del

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decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 07. Mantini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi sui beni culturali).

1. Per gli interventi di primo recupero e salvaguardia dei beni culturali mobili coinvolti dagli eventi sismici e per quelli finalizzati alla loro pronta restituzione alla pubblica fruizione in sedi alternative è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico ai sensi dei decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e quelli di cui al comma 1 sono coordinati da vice-commissario appositamente subdelegato.
3. Per l'accoglienza e il supporto a qualificati volontari che si rendono disponibili, direttamente o tramite associazioni dei settore, a collaborare, sotto la direzione dei competenti soprintendenti o direttori di istituto, a specifici interventi di cui al comma 1 sono stanziati almeno 2 milioni di euro per l'anno 2009. L'accoglienza, previo assenso dei predetti competenti, e l'avviamento alle rispettive sedi di impiego sono a cura della Protezione civile.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
4. 01. Ghizzoni, Coscia, Lolli, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siracusa, Rossa, Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione di un Servizio geologico, sismico e dei suoli per microzonizzazione sismica).

1. In via sperimentale, al fine della mitigazione del rischio sismico e di formulazione di prescrizioni tecniche per le costruzioni, sia nei comuni colpiti dal sisma il 6 aprile 2009 che nel restante territorio regionale, la regione Abruzzo provvede all'istituzione di un «Servizio geologico, sismico e dei suoli» con la finalità di realizzare indagini di microzonizzazione sismica.
2. Nell'ambito delle prescrizioni e delle modalità indicate dal «Servizio geologico, sismico e dei suoli» di cui al comma 1, i comuni della regione Abruzzo provvedono ad eseguire la microzonizzazione sismica del proprio territorio.
3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 02. Mantini, Libè.

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione di un Servizio geologico, sismico e dei suoli per microzonizzazione sismica).

1. In via sperimentale, al fine della mitigazione dei rischio sismico e di formulazione di prescrizioni tecniche per le costruzioni, nei comuni colpiti dal sisma il 6 aprile 2009, la regione Abruzzo provvede all'istituzione di un «Servizio geologico, sismico e dei suoli» con la finalità di realizzare indagini di microzonizzazione sismica.
2. Nell'ambito delle prescrizioni e delle modalità indicate dal «Servizio geologico, sismico e dei suoli» di cui al comma 1, i comuni provvedono ad eseguire la microzonizzazione sismica del proprio territorio.
3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1».
4. 03. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi urgenti relativi ai dissesti idrogeologici).

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità di predisposizione e di attuazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le amministrazioni interessate, di un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici verificatesi nei territori abruzzesi a seguito della crisi sismica e degli eventi alluvionali, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, provvede il Presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con gli enti locali di cui all'articolo 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con l'imputazione della spesa a carico delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese e per il sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 05. Castellani, De Angelis.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Per gli interventi di ripristino e potenziamento delle strade statali, provinciali e comunali della Regione Abruzzo, danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, sono stanziati una somma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il Commissario delegato, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra Anas, le Province della Regione Abruzzo e Comuni interessati di cui all'articolo 1.

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2. Al relativo onere si provvede, quanto a 60 milioni per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. 06. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2009, con le seguenti: 31 ottobre 2009.
5. 1. Mantini, Libè.

Al comma 1-bis, prima delle parole: Fino al 31 luglio 2009, inserire le seguenti: Con effetto dal 6 aprile 2009 e.
5. 2. Mantini, Libè.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1, con le seguenti: di cui all'articolo 1.
5. 3. Pisicchio.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 con le seguenti: dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
5. 4. Pisicchio.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. È istituito in L'Aquila, nella sede temporaneamente dislocata degli uffici giudiziari, un presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.
5. 5. Mantini, Libè.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1, con le seguenti: di cui all'articolo 1.
5. 6. Pisicchio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari di cui al comma 1 e assicurarne la gestione e la riorganizzazione nella fase di emergenza, nonché per provvedere alla riparazione e al ripristino degli stessi e il recupero della loro piena funzionalità al termine del periodo di sospensione dei processi di cui al comma 1, è disposto il finanziamento di 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
5. 9. Mantini, Libè.

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Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. AI fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari di cui al comma 1 e assicurarne la gestione e la riorganizzazione nella fase di emergenza, nonché per provvedere alla riparazione e al ripristino degli stessi, nonché dei tribunale di Chieti, e il recupero della loro piena funzionalità al termine dei periodo di sospensione dei processi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
5. 7. Tenaglia, Lolli, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari di cui ai comma 1 e assicurarne la gestione e la riorganizzazione nella fase dì emergenza; nonché per provvedere alla riparazione e al ripristino degli stessi e il recupero della loro piena funzionalità al termine del periodo di sospensione dei processi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30 milioni dì euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
5. 8. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

ART. 6.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: le imprese, aggiungere le seguenti: con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 e per la durata in essi prevista ove non direttamente disposto dal presente articolo.
6. 1. Pisicchio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: le imprese, aggiungere le seguenti: residenti od operanti, nei comuni e nei territori di cui all'articolo 1 comma 2.
6. 2. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo le parole: sono disposti, aggiungere le seguenti: con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1.
6. 3. Pisicchio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente al comma 3-bis sopprimere la lettera a).
*6. 4. Lupi, Vella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente al comma 3-bis sopprimere la lettera a).
*6. 5. Stradella.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) per i soli comuni che ne facciano richiesta, la sospensione, fino al 31 agosto 2009, dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;.
6. 6. Pili.

AI comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nonché di quelli riferiti, a: successive modificazioni, con le seguenti: nonché la soppressione per l'anno 2009 dei versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Conseguentemente: al comma 4 sostituire le parole: euro 6.300.000, con le seguenti: euro 8.800.000.
6. 7. Ginoble.

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Al comma 1, la lettera b), sostituire le parole da: nonché di quelli riferiti, a: successive modificazioni, con le seguenti: nonché la soppressione per l'anno 2009 dei versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: euro 6.300.000, con le seguenti: euro 8.800.000.
6. 8. Toto.

AI comma 1, la lettera c), aggiungere in fine, la lettera c), le seguenti parole: e delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura.
*6. 9. Toto.

AI comma 1, la lettera c), aggiungere in fine, la lettera c), le seguenti parole: e delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura.
*6. 10. Ginoble.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) la sospensione del versamento dei contributi consortili dovuti ai consorzi di bonifica per l'intero comprensorio di contribuenza, gravanti sugli immobili agricoli ed extra agricoli.
6. 11. Pelino.

Al comma 1 dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis) a favore delle attività d'impresa o professionali i cui locali in regime di locazione siano stati distrutti o gravemente danneggiati dal sisma di cui al presente decreto e al fine di sostenere l'acquisto di nuovi locali, immobili o capannoni dove dette imprese o professioni possano stabilire la propria attività, sono disposti i finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 comma 3;
e-ter) in aggiunta a quanto disposto dalla precedente lettera, allo scopo di favorire il reperimento di locali, immobili o capannoni in regime di locazione per le imprese di cui alla lettera e-bis è prevista l'erogazione di un indennizzo di durata minima di un anno a far data dal 6 aprile 2009, da stabilire sentite le associazioni di categoria dei diversi settori d'impresa e professionali.

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
All'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «5,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate alfine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi

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e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
6. 15. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
g-bis) l'applicazione in sanatoria, tenuto conto del forte impatto sulle attività economiche del grave evento sismico, della normativa di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, su tutte le somme iscritte a ruolo a carico di persone fisiche e giuridiche, residenti o esercenti attività professionali ed economiche nei comuni del cratere alla data del 6 aprile 2009, anche al fine di scongiurare eventuali reati di usura. Le somme dovute ad Equitalia vengono calcolate al netto delle more e degli oneri accessori;
g-ter) l'agevolazione ad un più rapido accesso al credito di soggetti residenti nei Comuni del cratere ed in possesso alla data dell'evento sismico del 6 aprile 2009 dei requisiti di cui all'articolo 28 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, coerentemente con i principi di prevenzione del rischio di usura previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, consentendo la possibilità di richiedere la riabilitazione secondo quanto disposto dalla citata legge n. 108 del 1996 articolo 17 e seguenti nei termini ridotti nella misura del 50 per cento. I termini previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della giustizia del 9 agosto 2000, n. 316, sono anticipati ad anni 2 e mesi 6. La riduzione dei termini, di cui alla presente lettera deve riflettersi sulla permanenza della segnalazione delle infrazioni all'interno della Centrale di Allarme Interbancaria istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 da cui i nominativi interessati dovranno essere cancellati entro termini ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Parimenti, tutti i termini di permanenza dei dati all'interno delle banche dati informatiche previste dalla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, n. 8, recante il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300, sono ridotti nella misura del 50 per cento rispetto a quanto attualmente previsto;.
6. 18. De Angelis, Castellani.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) previa intesa con il Rettore dell'Università de L'Aquila, la possibilità per la medesima Università, di prevedere: l'eliminazione delle firme di presenza per le ore di lezione relative al secondo semestre dell'anno accademico in corso; l'abbonamento delle ore di frequenza e di tirocinio previste e i corrispettivi crediti; l'intensificazione degli appelli al fine di consentire agli studenti di poter recuperare le sessioni di esame perse nei mesi da giugno a dicembre 2009.
6. 19. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) la sospensione per tre anni dei pagamenti delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dovuti dalle imprese che hanno usufruito di aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

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con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «25.5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
6. 14. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) La sospensione per tre anni dei pagamenti delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dovuti dalle imprese che hanno usufruito di aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pan a 100 milioni di euro annui.
6. 20. Mantini, Libè.

Al comma 1 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) La sospensione per tre anni dei pagamenti delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dovuti dalle imprese che hanno usufruito di aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato;.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate te seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

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2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire te parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito ai presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
6. 21. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di revoca delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 448 e degli strumenti di programmazione negoziata nel settore del turismo.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2018, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: "6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire e parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

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4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti «0,20 per cento».
6. 12. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la sospensione per tre anni, dal 6 aprile 2009, dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse alle strutture turistico alberghiere, salvo i casi di responsabilità penale accertata.

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
6. 17. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) la sospensione per tre anni dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse alle strutture turistico alberghiere, salvo i casi di responsabilità penale accertata.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
6. 13. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

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Al comma 1 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) la sospensione per tre anni dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse alle strutture turistico alberghiere, salvo i casi di responsabilità penale accertata;.
6. 16. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: le procedure di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501 per il rinnovo degli organi di tutte le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Abruzzo che devono essere avviate entro il 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio.
*6. 22. Toto.

Al comma 1, lettera l), inserire il seguente periodo: Le procedure di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, per il rinnovo degli organi di tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Abruzzo da avviare il 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.
*6. 23. Ginoble.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: la sospensione inserire le seguenti: per cinque armi dalla entrata in vigore della presente legge,.
6. 24. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: sospensione del pagamento aggiungere le seguenti: fino al completamento delle opere di ricostruzione necessarie al riconoscimento dell'agibilità dell'abitazione.
6. 25. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: di credito ordinario, aggiungere le seguenti: nonché la sospensione delle revoche delle linee di credito a breve;.
6. 26. Ginoble, Lolli, Tenaglia, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: gli interessi attivi relativi alle rate sospese inserire le seguenti: non aumentino nel loro ammontare in seguito alla sospensione e.
6. 27. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I pagamenti delle rate dei mutui per l'acquisto di un'abitazione, anche diversa dall'abitazione principale, distrutta o dichiarata inagibile, anche parzialmente, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per il periodo occorrente e fino al completamento delle opere di ricostruzione necessarie al riconoscimento dell'agibilità dell'abitazione medesima.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente

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incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
6. 28. Mantini, Libè.

Al comma 1 lettera n) aggiungere il seguente periodo: Sono altresì sospesi i pagamenti delle rate dei mutui per l'acquisto di un'abitazione, anche diversa dall'abitazione principale, distrutta o dichiarata inagibile, anche parzialmente, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per il periodo occorrente e fino al completamento delle opere di ricostruzione necessarie al riconoscimento dell'agibilità dell'abitazione medesima.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con e seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità della statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità

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di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
6. 29. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli adempimenti conseguenti la ripresa della riscossione decorrono non prima di otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 20 per cento della rata ordinaria che dovesse essere corrisposta.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-his», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
6. 30. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Gli adempimenti conseguenti la ripresa della riscossione decorrono non prima di otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 20 per cento della rata ordinaria che deve essere corrisposta».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5.5» è sostituita dalla seguente: «6.5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
6. 31. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1 lettera o) sostituire le parole: anni 2009 e 2010 con le seguenti: anni 2009, 2010 e 2011.

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Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri dei Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto dei 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri dei Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento dei trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri dei Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento dei compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, dei codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, dei codice civile.
6. 32. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: anni 2009 e 2010 con le seguenti: anni 2009, 2010 e 2011.
6. 39. Lolli.

Al comma 1, lettera o), inserire in fine le seguenti parole: nonché delle spese sostenute dai comuni abruzzesi che abbiano subito danni, diversi da quelli di cui all'articolo 1, per interventi di ricostruzione e riparazione, derivanti dal terremoto effettuati a valere sulle proprie disponibilità.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni

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e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.100 milioni e non superiore a 4.100 milioni.
6. 33. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:
o-bis) l'esclusione dal Patto di stabilità interno relativo agli anni 2009, 2010 e 2011, della Provincia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo 1».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
6. 34. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:
«o-bis) l'esclusione dal Patto di stabilità interno, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle seguenti spese sostenute dai comuni abruzzesi anche non ricompresi in quelli di cui all'articolo 1, comma 2:
1) le spese relative all'emergenza;
2) le spese relative al recupero di immobili pubblici danneggiati dal sisma;
3) le spese di investimento per l'adeguamento sismico delle scuole e degli altri edifici pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis.1 «All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

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con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter.
All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali, e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
6. 35. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:
«o-bis) l'esclusione dal Patto di stabilità interno relativo agli anni 2009,2010 e 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, della Provincia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo 1».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.300 milioni e non superiore a 4.300 milioni.
6. 37. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:
«o-bis) l'esclusione dal patto di stabilità interno, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle spese sostenute dalla Provincia dell'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.100 milioni e non superiore a 4.100 milioni.
6. 36. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli,

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Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:
«o-bis) l'esclusione dal Patto di stabilità interno, a valere sulle risorse dì cui all'articolo 14, comma 1, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle seguenti spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2:
1) le spese relative all'emergenza;
2) le spese relative al recupero di immobili pubblici danneggiati dal sisma;
3) le spese di investimento per l'adeguamento sismico delle scuole e degli altri edifici pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.200 milioni e non superiore a 4.200 milioni.
6. 38. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:
«o-bis) l'esclusione dal patto di stabilità interno, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle spese sostenute dai comuni e dalle Province della Regione Abruzzo per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici».

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: .000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b)
all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 247 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1

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del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
6. 40. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) la non applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2008 da parte della Regione Abruzzo, della Provincia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo 1.
6. 41. Lolli.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
«p-bis) l'esclusione per gli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Abruzzo, per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, dalle misure di riduzione della spesa previste dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dai commi da 618 a 623 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
6. 42. Toto.

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
«p-bis) l'esclusione per gli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalle Camere di commercio dell'Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici dalle misure di riduzione della spesa previste dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dai commi da 618 a 623 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
6. 43. Ginoble.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con le seguenti:
q) la fissazione al 31 dicembre 2011 del termine ultimo per il completamento del piano di risanamento regionale, in relazione allo stato di emergenza derivante dal sisma che ha colpito la regione Abruzzo e alle riconnesse difficoltà al rispetto degli adempimenti previsti dall'accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Abruzzo del 6 marzo 2007. La proroga è subordinata alla redazione, a cura della regione Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione dei presente decreto-legge, di un nuovo piano di rientro e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, accompagnato dalla rimodulazione di idoneo piano finanziario, e all'approvazione, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, del piano di rientro riformulato ai sensi del presente comma. La proroga è decorrente dalla data dell'approvazione del piano;
q-bis) la revoca della nomina del Commissario ad acta effettuata ai sensi dell'articolo 4 dei decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e la contestuale nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, dei Presidente della Giunta regionale della regione Abruzzo quale Commissario ad acta per tutto il periodo di vigenza del piano di rientro, al fine di garantire una più diretta responsabilità della Giunta regionale della regione

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Abruzzo al rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, lettera q).
6. 44. Toto, Lupi.

Al comma 1, sostituire la lettera q), con la seguente:
«q) il differimento al 2014 del piano di rientro dai disavanzi sanitari nonché la ricontrattazione delle modalità di attuazione con il Governo, nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b) per l'anno 2009».
6. 45. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera r), sono inserite le seguenti:
r-bis) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 dei pagamenti in conto capitale relativi ad investimenti finanziati dagli enti locali della regione Abruzzo nell'anno 2008 e precedenti;
r-ter) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 dei pagamenti in conto capitale relativi ad investimenti finanziati dagli enti locali delle regione Abruzzo mediante l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione e dei proventi rivenienti dall'alienazione di beni immobili;
r-quater) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 dei pagamenti in conto capitale relativi ad investimenti finanziati dagli enti locali della Regione Abruzzo anche mediante ricorso al prestito, destinati all'adeguamento alle norme di sicurezza degli immobili di proprietà degli stessi enti.
6. 46. Ginoble.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I redditi dei fabbricati distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEG, IRPEF e ICI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi»:

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giungo 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
6. 47. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La Provincia dell'Aquila ed i Comuni di cui all'articolo 1 possono ammettere alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche il personale non dirigenziale in servizio a qualunque titolo alla data del 6 aprile 2009, che consegua, alla data del 31 luglio 2010, tre anni di anzianità di servizio

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anche non continuativi, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009».
6. 48. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La provincia dell'Aquila ed i Comuni di cui all'articolo 1 possono ammettere alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche il personale non dirigenziale in servizio a qualunque titolo alla data dei 6 aprile 2009, che consegua, alla data dei 31 luglio 2010, tre anni di anzianità di servizio anche non continuativi.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater.
Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri dei Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprite 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero ai presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione, investiti

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di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
6. 60. Libè, Mantini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1, sono erogate dallo Stato, tramite la regione Abruzzo, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui alla citata lettera d), al termine del periodo di sospensione nonché le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
6. 50.Mantini, Libè.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1, sono erogate dallo Stato, tramite la regione Abruzzo, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non

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oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concertò con il Ministro dei tesoro, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui alla citata lettera d), al termine del periodo di sospensione nonché le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato».
6. 49.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 3, sostituire le parole: tra il 1o novembre e il 15 dicembre 2009 con le seguenti: nella tornata elettorale tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2010, secondo quanto previsto dalla legge 7 giugno 1991, n. 182.
*6. 51.Mantini, Libè.

Al comma 3, sostituire le parole: tra il 1o novembre e il 15 dicembre 2009 con le seguenti: nella tornata elettorale tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2010, secondo quanto previsto dalla legge 7 giugno 1991, n. 182.
*6. 52.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nella medesima data, sono convocate le elezioni amministrative dei comuni, oggetto di commissariamento prefettizio, in cui, a causa di irregolarità formali nella presentazione delle liste, non si sono potute svolgere le consultazioni del 6 e 7 giugno 2009.
6. 53.Motta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella medesima data fissata ai sensi del primo periodo, potranno essere convocate anche le elezioni amministrative per quei comuni in cui a causa di irregolarità formali nella presentazione delle liste è stato impedito il regolare svolgimento delle consultazioni del 6 e 7 giugno 2009 e per i quali sono stati nominati i relativi commissari prefettizi.
*6. 54.Libè, Mantini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella medesima data fissata ai sensi del primo periodo, potranno essere convocate anche le elezioni amministrative per quei comuni in cui a causa di irregolarità formali nella presentazione delle liste è stato impedito il regolare svolgimento delle consultazioni del 6 e 7 giugno 2009 e per i quali sono stati nominati i relativi commissari prefettizi.
*6. 55.Rainieri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella medesima data fissata ai sensi del primo periodo, potranno essere convocate anche le elezioni amministrative per quei comuni in cui a causa di irregolarità formali nella presentazione delle liste è stato impedito il regolare svolgimento delle consultazioni del 6 e 7 giugno 2009 e per i quali sono stati nominati i relativi commissari prefettizi.
*6. 56.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Donadi.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito della tornata elettorale prevista dal periodo precedente sono altresì inseriti le amministrazioni provinciali e i comuni, non appartenenti alla provincia di L'Aquila, i cui organi risultassero scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 63.Libè, Mantini.

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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le attività produttive, commerciali e professionali svolte sul territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, è concessa per un periodo di tre anni una defiscalizzazione degli oneri sociali fino al 40 per cento. Al fine dell'attuazione di detta disposizione viene destinata, per ciascuno degli esercizi previsti, una quota pari ad euro 25 milioni dalla dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri dei Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, dei codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile».
6. 61.Libè, Mantini.

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Al comma 3-bis, sopprimere le parole: nell'ambito delle risorse di cui al comma 4 e, al comma 4, alla fine aggiungere: Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, le misure predette sono realizzate a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
6. 57.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Al fine di garantire il loro funzionamento e l'erogazione dei relativi servizi alla popolazione, alla Regione Abruzzo, alla Provincia dell'Aquila ed agli altri enti locali ed agli enti pubblici locali dei territori di cui all'articolo 1, vengono anticipate dallo Stato le risorse necessarie corrispondenti ai mancati introiti derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 1.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole: «a 408.5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
6. 58.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:
3-ter. Per le attività produttive, commerciali e professionali svolte sul territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, è concessa per un periodo di tre anni una defiscalizzazione degli oneri sociali fino al 40 per cento».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:
«all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori

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entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».
6. 59.Mantini, Libè.

Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 con le seguenti: di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. 62.Pisicchio.

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:
4-ter. Per dare impulso all'economia e per sopperire alle esigenze di cassa, tutte le somme dovute dallo Stato a favore degli enti locali della Regione Abruzzo, relativi all'anno 2008 e precedenti, saranno liquidate e pagate entro il 30 giugno 2008, ivi compresi i trasferimenti per IVA servizi non commerciali, per addizionale IRPEF 2006, per Tarsu delle scuole 2001-2007 ex Art. 33-Bis, DL 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31 e accordo PCDM approvato il 20 marzo 2008.
6. 64.Ginoble.

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
4-ter Allo scopo di agevolare la ripresa delle attività economiche, tutti i trasferimenti erariali dovuti dallo Stato agli Enti locali dell'Abruzzo, relativi agli anni 2007 e precedenti, vengono messi immediatamente in liquidazione ed erogati in favore di Comuni e Province per sopperire alle disponibilità di cassa. La reiscrizione dei residui perenti ha luogo d'ufficio.
6. 66.Giovanelli, Margiotta.

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
4-ter. Allo scopo di agevolare la ripresa delle attività economiche, tutti i trasferimenti erariali dovuti dallo Stato alla Provincia dell'Aquila e ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, relativi agli anni 2007 e precedenti, vengono messi immediatamente in liquidazione ed erogati per sopperire alle disponibilità di cassa. La reiscrizione dei residui perenti ha luogo d'ufficio.
6. 67.Giovanelli, Margiotta.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. Allo scopo di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici, anche in considerazione della minore disponibilità immediata di risorse economiche da destinare a nuovi progetti di opere pubbliche, conseguentemente all'esigenza di fronteggiare prontamente l'eccezionale crisi sismica verificatasi nella Regione Abruzzo, il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è differito al 1o gennaio 2011. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dal presente comma, valutate in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre

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2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
6. 72.Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. Allo scopo di incentivare la realizzazione delle opere pubbliche, anche in considerazione dell'esigenza di fronteggiare prontamente l'eccezionale crisi sismica verificatasi nella Regione Abruzzo, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 122, comma 7-bis, le parole: «500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: 1 milione di euro»;
b) all'articolo 123, comma 1, le parole: 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: 2,5 milioni di euro».
6. 73.Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo di solidarietà per il sostegno alle popolazioni dei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009).

1. Allo scopo di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per l'anno 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma 1 sono destinate all'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del «Fondo per il contributo di solidarietà alla Regione Abruzzo».
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse dei Fondo, prioritariamente assicurando alla Provincia dell'Aquila e ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, e alla Camera di commercio di L'Aquila, il ristoro delle mancate entrate derivanti dalla sospensione dei versamento dei tributi, tariffe e canoni locali, anche afferenti i servizi erogati da aziende partecipate o interamente a controllo pubblico, nonché per la concessione di un contributo mensile, pari alla quota dell'assegno sociale, per il sostegno delle famiglie i cui componenti non possano accedere ad alcuno dei benefici previsti nel presente comma, non godano di altre pensioni e che non dispongano di altri mezzi economici propri, finalizzato a garantire un reddito minimo di sostentamento fino al 31 dicembre 2009».
6. 01.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali interessati dagli eventi sismici)
.

1. Alla Provincia dell'Aquila ed ai Comuni di cui all'articolo 1 sono concessi,

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per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.
2. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al precedente comma 1.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 viene destinata una quota pari ad euro 50 milioni della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b-bis) del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 02.De Micheli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Equilibri finanziari degli enti locali)
.

1. Alla Provincia dell'Aquila ed ai Comuni di cui all'articolo 1 sono concessi, per ciascuno degli esercizi dal 2009 al 2013, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nei mese di aprile 2009, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.
2. Con decreto dei Ministro dell'Interna, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al precedente comma 1.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi previsti al comma 1, viene destinata una quota pari ad euro 17 milioni, per ciascuno degli anni dal 2009 fino al 2013, della dotazione dei fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «31 per cento»;

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3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento»».
1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri dei Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione dei 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento dei trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito ai presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, dei codice civile».
6. 04.Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali interessati dagli eventi sismici).

1. Alla Provincia dell'Aquila ed ai Comuni di cui all'articolo i sono concessi, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 201), 2012 e 2013, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato (Abruzzo nel mese di aprile 2009, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.
2. Con Decreto dei Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di carattere aggiuntivo.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 viene destinata una quota pari ad euro 50 milioni della dotazione del fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
6. 03.De Micheli.

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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interpretazione autentica delle disposizioni applicabili alle sospensioni contributive concesse a seguito)
.

1. La sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi a seguito di calamità naturali, normativamente già disposta nei confronti dei soggetti residenti o aventi domicilio nei territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 avevano l'unico requisito, normativamente richiesto, della residenza anagrafica o della sede legale o della sede operativa, nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici stessi e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, a prescindere dall'attività svolta o assunta o modificata, antecedente o successivamente a quella data.
2. Il periodo di sospensione interessato, per tutte le regioni colpite da calamità naturale, è senza soluzione di continuità ed unico come unico è l'evento calamitoso e con e, con riferimento al Molise, esso va dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, termine ultimo stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera a) del decreto-legge n. 93 del 28 maggio 2008.
3. La restituzione avviene a cura degli stessi soggetti che si sono avvalsi della sospensione e, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituti d'imposta: deve essere previsto inoltre un unico sistema di restituzione, per tributi e contributi, così come rimodulato nel provvedimento in questione.
4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, abrogative delle altre precedenti e contrastanti, devono intendersi sospesi:
a) le restituzioni già iniziate;
b) le azioni di recupero bonario e coattivo comprese le cartelle esattoriali di pagamento già notificate;
c) per cessata materia del contendere i procedimenti giudiziari in corso.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dagli enti e istituti previdenziali in relazione a precedenti disposizioni che risultano abrogate.
6. Ai fini del computo dei contributi opera la medesima disciplina già vigente per il computo dei tributi sia in merito alla sospensione che in merito alla restituzione. A tal fine la definizione delle posizioni di coloro elle si sono avvalsi della sospensione è effettuata da parte degli enti ed istituti previdenziali.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo devono intendersi estese a tutte le ventidue aree colpite da calamità naturali di cui al comma 1, per le quali era stato adottato provvedimento di sospensione. Al fine di superare ogni ingiustificata disparità di trattamento anche con riferimento alle disposizioni riguardanti i dipendenti pubblici e statali».
6. 05. Di Giuseppe, Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 2 e 3 comprensiva fino alla fine del comma con le seguenti: commi 2 e 3. Per il trattamento economico analogo a quello attribuito al personale delle Forze armate e autorizzata la spesa fino al limite massimo di 60 milioni di euro per il 2009 e 20 milioni per il 2010 a valere sulle risorse di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 133 del 2009.
7. 1. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato ed i contratti di collaborazione occasionale, stipulati , dalla predetta Regione Abruzzo, nei settori della protezione civile, della

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sanità e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b). La regione Abruzzo è altresì, autorizzata a trasformare con propri fondi, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati, dei lavoratori impegnati presso la Regione Abruzzo, nei settori della Protezione Civile, dell'Informatica della Giunta Regionale e del Centro Regionale Beni Culturali, in corso alla data dei 6 aprile 2009, in contratti a tempo determinato, quale misura necessaria, stante lo stato di emergenza, a garantire gli interventi di assistenza, la funzionalità delle infrastrutture informatiche e il supporto al recupero e alla salvaguardia del patrimonio culturale, a sostegno delle funzioni della Regione stessa Tale trasformazione, sarà operata facendo ricorso alle somme iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Direzione regionale coinvolta.
7. 2.Pelino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Volontari della Protezione civile in servizio in Abruzzo, usufruiscono di un periodo di assenza dal lavoro equiparato a quello previsto dalla normativa sulle calamità nazionali.
7. 3.Mantini, Libè.

Al comma 4-bis, sostituire le parole: 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e le parole: di 8 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 8 milioni di euro per l'anno fiscale 2009 e a 10 milioni a decorrere dall'anno 2010.
7. 4. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
4-ter. Per far fronte alle spese correnti necessarie al Corpo Forestale dello Stato, al Comando Carabinieri Politiche Agricole e all'Ispettorato centrale per il controllo dei prodotti agroalimentari per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, il Fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e incrementato, per l'anno 2009, della somma di 3,5 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di 3,5 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4-quater. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole: «interventi e misure sul mercato agricolo» inserire le seguenti: «nonché per altre finalità istituzionali dell'Agenzia medesima».
4-quinquies. All'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

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a) le parole: «860.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro»;
b) dopo le parole: «si provvede,» sono aggiunte le seguenti: «quanto a 640.000 euro mediante corrispondente riduzione, nella misura di 640.000 euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».
7. 8.Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione, nonché allo svolgimento del vertice G8, e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema della prevenzione incendi, del soccorso e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 1o luglio 2009, di un contingente pari a 1000 unità di vigili del fuoco, di cui almeno 100 nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa di completare entro il prossimo biennio il completo recupero dei turn-over che, attualmente, certifica una carenza di organico di 3.500 unità rispetto alla dotazione prevista dal decreto legislativo n. 217 del 2005.
4-quater. Per assicurare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4-ter, e per le assunzioni comunque previste ed autorizzate, per l'anno 2009, nella qualifica di vigile del fuoco, sono effettuate prioritariamente dalla stabilizzazione dei precari e attraverso l'esaurimento della graduatoria dei concorso a 184 vigili dei fuoco.
4-quinquies. Per le finalità di cui al comma 4-ter, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
7. 11.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
4-ter. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 da destinare all'incremento della misura delle indennità notturna e festiva.
4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-ter, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
7. 12.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

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Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter.
Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, si provvede mediante incremento delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro nel 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente:
a) sopprimere l'articolo 11.
7. 6.Mantini, Libè.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. La Provincia dell'Aquila ed i Comuni di cui all'articolo 1 possono ammettere alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche il personale non dirigenziale in servizio a qualunque titolo alla data del 6 aprile 2009, che consegua, alla data del 31 luglio 2010, tre anni di anzianità di servizio anche non continuativi, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18, comma 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
7. 14.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 10 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
7. 13.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
4-ter. Per le esigenze connesse alle attività svolte dalla Protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza nell'anno 2009, relativi ai lavoratori assunti dal Genio militare, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre del medesimo anno, nell'ambito delle risorse già destinate, per l'anno 2009, all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 5.Cirielli, De Angelis.

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Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. La regione Abruzzo è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a trasformare in rapporti di lavoro a tempo determinato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in corso alla data del 6 aprile 2009, stipulati dalla predetta regione Abruzzo per le attività del Centro Funzionale d'Abruzzo, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale.
7. 15.Ginoble, Lolli, Tenaglia, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
4-ter. È autorizzata per ciascuno degli anni 2009-2011 la spesa di 20 milioni di euro destinata al reclutamento di 2000 unità all'anno di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a valersi sulle graduatorie ancora in essere.
4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-ter, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2009, 40 milioni per l'anno 2010 e 60 milioni a decorrere dall'anno 2011.
7. 7.Rosato, Villecco, Garofani, Vico.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. Al fine di garantire continuità all'intervento dei gruppi del Genio Campale nell'attività di soccorso e ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico in Abruzzo, i contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio Campale, in corso nell'anno 2009, possono essere prorogati o rinnovati, fino al 31 dicembre 2009, per le esigenze comunque connesse alle attività svolte dalla Protezione Civile nei territori colpiti da calamità naturali.
7. 9.Villecco, Garofani, Vico.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. Al fine di garantire continuità all'intervento dei gruppi del Genio Campale nell'attività di soccorso e ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico in Abruzzo, i contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio Campale, in corso nell'anno 2009, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2009, per le esigenze comunque connesse alle necessità della difesa nazionale e della protezione civile.
7. 10.Villecco, Garofani, Vico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Mobilità del personale della pubblica amministrazione a sostegno delle attività tecnico-amministrative per l'emergenza e la ricostruzione delle zone colpite dal sisma nella regione Abruzzo).

All'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In relazione all'esigenza di riorganizzare le attività tecnico-amministrative degli organi della pubblica amministrazione operanti in Abruzzo sia nel periodo di emergenza che per la fase di ricostruzione, il personale della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 e 2 decreto legislativo n. 165 del 2001, compresa la Dirigenza, su specifica richiesta e

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previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, può prestare servizio presso Enti locali. Enti pubblici di cui al richiamato articolo 1 e 2 decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dall'Amministrazione di appartenenza, aziende ed istituzioni pubbliche aventi sede nelle zone colpite dal sisma ovvero operanti attualmente in tali zone per un periodo di 12 mesi eventualmente rinnovabile con conservazione del posto. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in atto con validità a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali secondo l'ordinamento di provenienza con l'aggiunta di un'indennità una tantum per le spese di permanenza nella zona del sisma. Spetta al commissario delegato, attraverso la propria struttura, provvedere all'accoglimento delle domande ed al miglior utilizzo del personale trasferito secondo le esigenze manifestate dagli enti interessati e tenendo conto della qualifica posseduta nonché delle funzioni esercitate presso gli enti di origine.
7. 01.De Micheli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

1. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione, nonché allo svolgimento del vertice G8, e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema della prevenzione incendi, del soccorso e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 1o luglio 2009, di un contingente pari a 600 unità di vigili del fuoco, di cui almeno 100 nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il venti per cento delle assunzioni straordinarie di cui al comma 1, sono riservate in via prioritaria ai figli, al coniuge o, in alternativa, alla sorella o al fratello, di coloro che siano deceduti a causa degli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, secondo le specifiche discipline previste dai rispettivi ordinamenti per l'assunzione diretta dei familiari degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti per servizio.
3. Per assicurare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e per le assunzioni comunque previste ed autorizzate, per l'anno 2009, nella qualifica di vigile del fuoco, sono effettuate esclusivamente, ed in parti uguali, dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservato ai vigili volontari ausiliari, collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, nonché dalla graduatoria dei vincitori di cui al bando di arruolamento per l'anno 2005 per volontari in ferma breve, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 42 del 28 maggio 2004. I posti non coperti dalle predette graduatorie sono attribuiti agli idonei della graduatoria formatasi ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e approvata con decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 1996.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5.5» è sostituita dalla seguente: «6.5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

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del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative e concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
7. 02.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Incremento indennità esterna per i vigili del fuoco).

1. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2009, euro 15.000.000,00 da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui al comma 3-bis del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
7. 03.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: sono disposti aggiungere le seguenti:, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1,.
8. 1.Pisicchio.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: indennizzo inserire le seguenti:, per un periodo corrispondente alla sospensione dell'attività.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5.5» è sostituita dalla seguente: «6.5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

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4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0.20 per cento».
8. 2.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: commerciale. inserire le seguenti: dei lavoratori interinali, dei lavoratori a progetto.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5.5» è sostituita dalla seguente: «6.5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.
8. 3.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi il 23 dicembre 2008 nelle province di Parma e di Reggio Emilia;.
8. 4.Rainieri.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: in transito nell'area con le seguenti: in transito da e per l'area.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma i dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
8. 6.Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: in transito nell'area con le seguenti: in transito da e per l'area.
8. 5.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Brag, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

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Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
g) la prosecuzione del periodo di tariffa incentivante, per un tempo pari al periodo di fermo di produzione, per gli impianti solari fotovoltaici in esercizio alla data del 6 aprile 2009;
h) indennizzi, nel caso di danni ai componenti dell'impianto fotovoltaico, comprensivo dei moduli fotovoltaici e degli inverter, mediante l'applicazione di una maggiorazione della tariffa incentivante in vigore al 6 aprile 2009;
i) la sospensione della scadenza del 1o gennaio 2010, prevista dal decreto ministeriale 17 febbraio 2007, da cui decorre la decurtazione della tariffa incentivante riconosciuta agli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dopo tale data, per i soggetti che alla data del 6 aprile 2009 avevano in corso l'installazione, ovvero l'iter di autorizzazione, di nuovi impianti fotovoltaico;
l) quanto contenuto nelle precedenti lettere g), h) ed i) trova attuazione senza nuovi oneri per lo Stato.
8. 7.Pili.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
1-bis) la concessione di un contributo mensile, pari alla quota dell'assegno sociale, per il sostegno delle famiglie i cui componenti non possano accedere ad alcuno dei benefici previsti nel presente comma, non godano di altre pensioni e che non dispongano di altri mezzi economici propri, finalizzato a garantire un reddito minimo di sostentamento fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
8. 8.Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) l'esenzione dall'imposta regione sulle attività produttive, per gli anni dal 2009 al 2013, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta del valore della produzione netta.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis
. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5.5» è sostituita dalla seguente: «6.5».
1-ter. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

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5) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
8. 10.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) la possibilità:
1) fino al 31 dicembre 2009, con riferimento alla data di formazione degli atti eventualmente necessari, per le istituzioni e le pubbliche amministrazioni titolari o destinatarie, con propria determinazione, di riduzione di ogni relativo diritto o tributo, o della totale esenzione, concernenti l'ottenimento o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero per le formalità e gli atti di cessione o concessione in uso, usufrutto o in leasing, è per l'immissione in circolazione, fisica e giuridica, di mezzi di trasporto registrati e non, nuovi o usati, nonché di macchine agricole e macchine operatrici, sia nuove che usate, a favore di persone, fisiche e non, residenti o aventi sede nella provincia de L'Aquila. Lo stesso, ove non già previsto dalle norme vigenti, riguardo a qualunque altra formalità amministrativa o tecnica, tra cui la cessazione dalla circolazione per demolizione, distruzione o esportazione, o la cancellazione di gravami, relativa a tali beni in disponibilità di dette persone e per la duplicazione o il rilascio ad esse o ai loro aventi causa di qualunque documento di circolazione o navigazione, ivi comprese le carte tachigrafiche;
2) per la Regione Abruzzo, partire dal 6 aprile 2009, di ridurre o compensare, per i veicoli di cui al precedente numero 1), la tassa automobilistica e la tassa di circolazione, ovvero di esentarli del tutto, per un massimo di due anni, da dette tasse;
3) compatibilmente con le dotazioni di bilancio, di aumentare fino al raddoppio, per le persone, fisiche e non, residenti o aventi sede nella provincia de L'Aquila, gli ecoincentivi di cui all'articolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per la sostituzione di veicoli andati distrutti o danneggiati irreparabilmente, e indipendentemente dalla data di immatricolazione e dalla classe euro di appartenenza di questi ultimi, nonché in deroga, se consentito a livello comunitario, alla regola degli aiuti «de minimis» e alle correlate esclusioni;.
8. 11.Velo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) la sospensione del pagamento dei canoni di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica dichiarati inagibili limitatamente al periodo di mancata agibilità; il mancato gettito sarà rimborsato agli Enti proprietari, con contributi diretti o tramite deduzione fiscale.
8. 9.Gibiino.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nei termini già disposti dal Ministro dell'economia e delle finanze con Decreto del 9 aprile 2009.
8. 12. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti o titolari di punti di prelievo localizzati nei comuni colpiti dal sisma individuati dall'ordinanza

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di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono sospesi per non meno di dodici mesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas emesse o da emettere nello stesso periodo. Entro tale termine, con successivo provvedimento adottato dal Commissario delegato, acquisita l'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, saranno stabilite misure volte alla riduzione di almeno il 50 per cento dell'importo delle tariffe e degli oneri di sistema per il periodo 2009-2014, nonché le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per le suddette forniture. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario delegato, individua gli strumenti finalizzati alla riduzione dell'imposizione fiscale sulle misure adottate a favore dei soggetti di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5.5» è sostituita dalla seguente: «6.5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento», con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,20 per cento»;
8. 14. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5.5» è sostituita dalla seguente: «6.5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento», con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «91 per cento»;

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5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,20 per cento»;

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per i consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.
8. 13. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5.5» è sostituita dalla seguente: «6.5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento», con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,20 per cento»;

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per i consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.
8. 18. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis
. La Regione Abruzzo è autorizzata a trasformare con propri fondi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei lavoratori impegnati presso la Regione Abruzzo nei settori della Protezione Civile, dell'Informatica e dei Beni Culturali della Giunta Regionale, in corso alla data del 6 aprile 2009 in contratti a tempo determinato quale misura necessaria, stante lo stato di emergenza, a garantire gli interventi di assistenza, la funzionalità delle infrastrutture informatiche e il supporto al recupero e alla salvaguardia del patrimonio culturale a sostegno delle funzioni della Regione stessa. Tale trasformazione sarà operata facendo ricorso alle somme iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Direzione regionale coinvolta.
8. 15. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis
. La Regione Abruzzo è autorizzata a trasformare con propri fondi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in corso alla data del 6 aprile 2009, dei lavoratori impegnati presso la Regione Abruzzo nel settore dei Beni Culturali della Giunta Regionale, in contratti a tempo determinato, quale misura necessaria, stante lo stato di emergenza, a

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garantire le attività amministrative, la funzionalità delle infrastrutture informatiche e il supporto al recupero e alla salvaguardia del patrimonio culturale, nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ente. Tale trasformazione sarà operata facendo ricorso alle somme iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio.
8. 16. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. AI fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita e di lavoro delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma di cui all'articolo 1, e per un ammontare massimo di 20.000.000 di euro, a valere per quanto riguarda 12.000.000 di euro sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009, e per quanto riguarda 8.000.000 di euro sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalità:
a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;
c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;
d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalità di cui all'articolo 1.
8. 20. Castellani, De Angelis.

Al comma 2, dopo le parole: anche integrati, aggiungere le seguenti parole: d'intesa con il sindaco del comune interessato.
8. 21. De Micheli.

Dopo il comma 2, inserire:
2-bis
. Per le attività di sistemazione e manutenzione agraria e forestale del territorio e degli ambienti rurali, di ingegneria naturalistica, di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cura e di mantenimento dell'assetto idrogeologico, di promozione della tutela delle vocazioni produttive del territorio, compresi i servizi tecnici attinenti, le pubbliche amministrazioni stipuleranno convenzioni con gli imprenditori agricoli singoli ed associati ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, dell'articolo 17 della legge n. 97 del 1994 e dell'articolo 2, comma 134, della legge n. 244 del 2007.
8. 22. Libè, Mantini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I soggetti residenti nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 che svolgono alla data del 6 aprile 2009 la propria attività lavorativa fuori dal territorio regionale, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda, con particolare riguardo per coloro che, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assistono familiari disabili.
8. 23. Castellani, De Angelis.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis - (Equiparazione delle vittime dei terremoto alle vittime dei lavoro). - 1. È riconosciuta la qualifica di infortunati dei lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

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2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita, calcolata sulla base dei minimale retributivo del settore industriale.
3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sui lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base dei minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I dei sopracitato testo unico.
4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo dei settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.
5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.
6. Per le finalità di cui ai presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
8. 01. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Benefici per i cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi).

1. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.
2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo 1 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.
3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

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4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.
5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.

Conseguentemente all'articolo 12, sostituire le parole: 500 milioni, con le seguenti: 550 milioni.
8. 03. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Benefici peri cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi).

1. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 550 milioni.
8. 02. Paolo Russo.

ART. 9.

AI comma 8, dopo le parole: sentito ISPRA, aggiungere le parole: e la provincia dell'Aquila.
9. 1. Libè, Mantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. AI fine di assicurare la massima trasparenza e di non frapporre ostacoli ad eventuali indagini in corso, le attività di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici, sono comunicate dall'ISPRA, quale soggetto tenuto del coordinamento, alla Procura della repubblica preso il Tribunali de L'Aquila.
9. 2. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 9-bis.

Sopprimere il comma 6.
9-bis 4. Mariani.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: territorio nazionale, inserire la seguente: anche, e sostituire le parole: e, consolidamento degli impianti, con le seguenti: consolidamento ed ammodernamento, e, aggiungere infine le parole: secondo la normativa europea e nazionale vigente in materia.
9-bis 1. Pili.

AI comma 6, secondo periodo, sopprimere dalle parole: Il Programma è predisposto, fino alla fine del comma.

Conseguentemente al comma 7 sostituire le parole: dalla Commissione di cui al medesimo comma, con le parole: dal Comitato per la vigilanza sulle risorse idriche, inoltre al terzo periodo, sostituire dalle parole: utilizzazione dei risparmi derivanti, fino alla fine del periodo, con le parole: mediante utilizzo di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge 112 del 2008 convertito con modificazioni, nella legge n. 133 del 2009.
9-bis 2. Scilipoti, Di Stanislao, Piffari, Borghesi.

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Al comma 6, capoverso lettera a), punto 1), sostituire dalle parole: scelti tra persone di elevata qualificazione, fino alle parole: qualificazione tecnico-scientifica, con le parole: scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi: qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato.
9-bis 3. Scilipoti, Di Stanislao, Piffari, Borghesi.

ART. 10.

Al comma 1, premettere le parole: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge i conversione del presente decreto-legge, e sostituire le parole: può essere stabilita, con le seguenti: è istituita.
10. 1. Ginoble.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere stabilita con le seguenti: è stabilita.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La dotazione del Fondo è stabilita nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 408,5 milioni di euro con le seguenti: 438,5 milioni di euro.
10. 2.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Al fine di agevolare i cittadini, le imprese, anche agricole, ed i professionisti con residenza od operanti in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, è istituita, per un periodo di sette anni, una zona franca. Alle imprese e ai lavoratori operanti nella zona franca sono concessi i seguenti benefici ad agevolazioni fiscali e previdenziali:
riduzione del 60 per cento delle imposte sui redditi da impresa;
riduzione del 50 per cento degli oneri previdenziali con copertura figurativa;
riduzione del 50 per cento di tutte le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;
riduzione, fino a 20.000 euro, dalla base imponibile IRAP per ogni lavoratore a tempo indeterminato;
sospensione della maggiorazione dell'aliquota Irpef regionale ed Irap derivanti dall'extra deficit sanitario;
sospensione delle addizionali comunali all'Irpef.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

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4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
10. 3.Mantini, Libè.

Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «provvede», inserire le seguenti: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 341-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle esenzioni fiscali per le zone franche urbane di cui alla citata legge n. 296 del 2006, con riferimento ai territori comunali individuati ai sensi del primo periodo del presente comma.
* 10. 4.Mariani, Fluvi.

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo la parola: provvede, inserire le seguenti: entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Inoltre, alla fine del medesimo comma 1-bis, aggiungere il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 341-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle esenzioni fiscali per le zone franche urbane di cui alla citata legge

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n. 296 del 2006, con riferimento ai territori comunali individuati ai sensi del primo periodo del presente comma.
* 10. 5.Mantini, Libè.

Al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole: con una dotazione di 45 milioni di euro con le seguenti: con una dotazione di 395 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133, la parola: «5.5» è sostituita dalla seguente: «6.5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementale al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
10. 6.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: 45 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2009, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2010, 2011 e 2012; al comma 1-ter, dopo le parole 1-bis, inserire: e a valere sulle medesime risorse.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.300 milioni e non superiore a 4.300 milioni.
10. 7.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: 45 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2009, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente: all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità; all'articolo 18 dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
10. 8.Mantini, Libè.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis con la seguente: anche.

Conseguentemente, al comma 1-quater sostituire le parole: nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: nella provincia dell'Aquila e nei comuni di cui all'articolo 1.

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Conseguentemente: all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»; all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
10. 11.Mantini, Libè.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis con le seguenti: in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1-quinques relativa alle misure di cui al comma 1-bis.
10. 9.Pisicchio.

Al comma 1-ter, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 1-quater sostituire le parole: nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: nella provincia dell'Aquila e nei comuni di cui all'articolo 1.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
10. 10.Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
1-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dopo il comma 117 è inserito il seguente:
«117-bis. In favore dei soggetti che esercitano attività nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dai commi da 96 a 117, per il periodo d'imposta in corso alla data del 6 aprile 2009 e per i due periodi d'imposta successivi:
a) l'ammontare dei ricavi previsto dalla lettera a), n. 1) del comma 96 è elevato a 50.000;
b) non è richiesto il possesso dei requisiti indicati nei numeri 2) e 3) della lettera a) e nella lettera b) del comma 96;
c) l'aliquota dell'imposta sostitutiva indicata nel comma 105 è ridotta al 10 per cento».

Conseguentemente:
All'articolo 18, primo comma, dopo le parole: «articolo 8, comma 3» inserire le seguenti: «dall'articolo 10, comma 1-sexies» e sostituire le cifre «539,2», «331,8» e «468,7» con le seguenti: «549,2», «341,8» e ««478,7».
Al medesimo articolo 18, comma 1, lettera a); sostituire le cifre: «150» e «200» con le seguenti: «160» e «210», ed alla lettera d) sostituire la cifra: «468,7» con la seguente: «478,7».
10. 12.Mantini, Libè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La Provincia de L'Aquila può ridurre ulteriormente, o sopprimere del tutto, l'imposta provinciale di trascrizione di cinquanta euro stabilita con le disposizioni dell'articolo 3, comma 13-bis, del

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decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Sono inoltre esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, gli atti di costituzione e cancellazione delle ipoteche ivi previste, nonché le connesse formalità del pubblico registro automobilistico. Tali disposizioni, inoltre, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano solamente a condizione che la richiesta di iscrizione al pubblico registro automobilistico delle ipoteche per residuo prezzo sia contestuale a quella per l'iscrizione del veicolo interessato o di trascrizione del relativo passaggio di proprietà, e si interpretano nel senso che il trattamento di favore si applica alle ipoteche con richiesta di iscrizione dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 gennaio 2009, n. 2, indipendentemente dalla data del relativo atto costitutivo, mentre solo alla cancellazione di queste ultime ipoteche si applica l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione.
10. 13.Velo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La Provincia de L'Aquila può ridurre ulteriormente, o sopprimere del tutto, l'imposta provinciale di trascrizione di cinquanta euro stabilita con le disposizioni dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Sono altresì esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, gli atti di costituzione e cancellazione delle ipoteche ivi previste, nonché le connesse formalità del pubblico registro automobilistico.
10. 14.Velo.

Al comma 3, sopprimere le parole da: nei settori dei componenti... fino alle parole: dell'edilizia sostenibile,.
10. 15.Libè, Mantini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per gli anni dal 2009 al 2013 non sono soggette all'imposta sul reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le iniziative imprenditoriali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, i cui impianti produttivi sono insediati nei medesimi territori. L'esenzione di cui al presente comma ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti che garantiscano altresì un incremento occupazionale. La presente disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.
3-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 3-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3-quater. Decorso il periodo agevolativi previsto dal comma 3-bis e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, il Governo individua, d'intesa con la regione Abruzzo e nel rispetto delle disposizioni comunitarie, ulteriori modalità agevolative, idonee a riequilibrare il differenziale compendio tra le aree indicate al comma 3-bis e la media nazionale e consistenti nell'individuazione, in favore dei soggetti agevolati, di un'area del reddito d'impresa esente da imposta.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

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con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
10. 18.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Allo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di reindustrializzazione e risanamento ambientale, i siti di Bussi sul Tirino, Pile e Avezzano, sono individuati quali «siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale» ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; gli interventi di cui al presente comma sono realizzati a valere, sul Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
3-ter. Per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale Fiumi Saline e Alento, da attivare ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vengono utilizzate le risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
3-quater. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui ai commi 3-bis e 3-ter è autorizzata la spesa di 229 milioni di euro, comprensiva di 10 milioni di euro di assistenza tecnica assegnata al Ministero dello sviluppo economico, così ripartita: 15 milioni di euro per l'anno 2010, 50 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per l'anno 2012, di 35 milioni di euro per l'anno 2013, di 25 milioni di euro per l'anno 2014, 14 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse al netto dell'assistenza tecnica saranno attribuite nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Ministero dello sviluppo economico per gli interventi di reindustrializzazione e al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per quanto attiene agli interventi di bonifica e risanamento ambientale.
* 10. 17.Lolli.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:
3-bis. Allo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di reindustrializzazione e di risanamento ambientale, i siti di Bussi sul Tirino, Pile e Avezzano sono individuati quali «Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale» ai sensi dell'articolo 252-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; gli interventi di cui al presente comma sono realizzati a valere sul Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
3-ter. Per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale Fiumi Saline e Alento, da attivare ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vengono utilizzate le risorse del Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 14, comma 1.

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3-quater. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa, comprensiva di 10 milioni di euro di assistenza tecnica assegnata al Ministero dello sviluppo economico, di 15 milioni di euro per l'anno 2010, di 50 milioni di euro per l'anno 2011, di 100 milioni di euro per l'anno 2012, di 35 milioni di euro e di 25 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2013 e 2014, di 14 milioni di euro per l'anno 2015.
Le risorse, al netto dell'assistenza tecnica, saranno attribuite, nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'articolo 252-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Ministero dello sviluppo economico per gli interventi di reindustrializzazione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per quanto attiene gli interventi di bonifica e risanamento ambientale.
* 10. 19.Bonciani.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per consentire la completa realizzazione degli interventi da parte delle imprese agricole abruzzesi viene prolungato di 12 mesi il periodo di disimpegno automatico delle risorse non utilizzate come previsto dall'articolo 29 del Regolamento n. 1290 del 2005.
10. 20. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-ter. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico può essere stabilito:
a) che ai clienti finali domestici residenti ed alle imprese aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, titolari di contratti di forniture di energia elettrica, di gas naturale o GPL sia riconosciuta un'agevolazione temporanea sui corrispettivi dei medesimi contratti;
b) che le agevolazioni della lettera a) siano altresì riconosciute, alle forniture per alloggi di emergenza e sostitutivi che ospitano i clienti finali domestici;
c) che gli oneri derivanti dalle agevolazioni disposte ai sensi delle lettere a) e b) siano inclusi tra gli oneri generali di sistema nei settore dell'energia elettrica e del gas naturale con provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas la quale dispone esenzioni sull'intero importo delle tariffe di rete, degli oneri generali di sistema e dei contributi di allacciamento per i medesimi clienti, nonché modalità attuative per l'erogazione delle agevolazioni.
10. 21. Bonciani.

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:
5-ter. Al fine di favorire la permanenza dei giovani in agricoltura, in deroga all'articolo 13, comma 4, del Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1974, è consentita per la sola regione Abruzzo la possibilità di finanziare anche gli insediamenti dei giovani agricoltori avvenuti dal 1o gennaio 2007 a seguito della presentazione della preadesione al P.S.R. 2007-2013.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma i dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate ai fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
10. 22. Mantini, Libè.

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Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:
5-ter. Per consentire la completa realizzazione degli interventi da parte delle imprese agricole abruzzesi viene prolungato di 12 mesi il periodo di disimpegno automatico delle risorse non utilizzate come previsto dall'articolo 29 del Regolamento n. 1290 del 2005.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma i dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
10. 23. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Promozione dei valori agro-silvo-pastorali dell'Abruzzo).

Al fine di valorizzare il territorio colpito dagli eventi sismici dell'aprile 2009 e promuovere la diffusione dei valori tradizionali agro-silvo-pastorali dell'Abruzzo nonché salvaguardarne il patrimonio materiale e immateriale, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunta la lettera «d-bis) alla valorizzazione e diffusione del patrimonio tradizionale agro-silvo-pastorale e delle diverse tradizioni alimentari caratterizzanti il sito iscritto»;
b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «d'intesa con» sono aggiunte le parole: «il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con»;
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «Il Ministro» sono aggiunte le parole: «delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro»;
d) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: «designa» con le seguenti: «designano».
10. 01. Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure per il settore turistico).

1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:
a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;
b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;
c) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle pertinenze

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commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;
d) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;
e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;
f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;
g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;
i) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Al fine di agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dal sisma e per consentire la ripresa delle attività economiche e favorire il rilancio del settore turistico è sospesa nella Regione Abruzzo, fino al 30 settembre 2009, la riscossione «dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 300.000 euro di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul «Fondo Per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 02. Castellani, De Angelis.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico).

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, stabiliti i criteri di priorità degli interventi, nonché stabilita la ripartizione delle risorse di cui al comma 4.
3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi parte delle risorse necessarie anche

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attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente.
4. Alla realizzazione dei predetti interventi concorrono, altresì, per un ammontare pari a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse: alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

5. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
6. I decreti di cui al comma 4 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
7. L'ammontare delle risorse di cui al comma 4 viene ridotto di un importo equivalente alle maggiori entrate per i medesimi anni accertate ai sensi dell'articolo 14, comma 4.
8. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d'imposta nel limite di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni di euro per l'anno 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015, e di 44 milioni di euro l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote

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costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
10. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.
11. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalità di attuazione dei commi 8, 9, 10 e 11.
13. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
14. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.
11. 1. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico).

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione o ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annuì a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi.
3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d'imposta nel limite di euro 50,5 milioni per l'anno per l'anno 2010, di euro 151.600.000 per l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di

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euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di euro 50.500.000 per l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
6. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.
7. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.
11. Per le finalità di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 12, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
12. Al fine di limitare i fenomeni di instabilità dei versanti e di dissesto idrogeologico nel territorio della regione Abruzzo e di soddisfare le necessità di consolidamento degli abitati soggetti a fenomeni franosi e erosivi nonché della messa in sicurezza delle infrastrutture a rete minacciate dai medesimi fenomeni, è previsto uno stanziamento in favore della medesima Regione di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 408,5 milioni con le seguenti: 508,5 milioni.
11. 2. Mariani, Realacci, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico).

1. Per la realizzazione degli interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, con priorità per le aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto, è concesso, ai soggetti privati, un credito d'imposta nel limite di euro 44 milioni per l'anno per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni di euro per l'anno 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015, e di 44 milioni di euro l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data dell'ultimo dei provvedimenti di cui al presente comma, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 1, 3, 4 e 5.
3. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
4. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.
5. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. 3. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte del Fondo è utilizzata a copertura spese per la prevenzione antisismica già disposte con legge dello Stato.
11. 4. Mario Pepe (Pdl).

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011, relative ad interventi antisismici sul patrimonio edilizio realizzate ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pan al 55 per cento

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degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, determinati nel limite massimo di i miliardo di euro per ciascuno degli anni degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma i dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
11. 6. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato ad avviare, in accordo con le Regioni interessate e secondo criteri e modalità definiti d'intesa con la Conferenza Unificata, un programma di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di edifici pubblici e di infrastrutture strategiche ai fini della protezione civile e rilevanti in relazione alte conseguenze di un loro eventuale collasso, da completare entro un anno dall'approvazione della presente legge.
1-ter. Le verifiche interesseranno prioritariamente gli edifici e le infrastrutture strategiche e rilevanti ubicate nelle zone ad alta e media sismicità, a cominciare da quelle dell'Appennino centrale contigue a quelle colpite dall'evento sismico del 6 aprile 2009, e saranno svolte in collaborazione con gli enti locali e con gli enti

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pubblici proprietari degli edifici o delle infrastrutture interessate. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, da prelevare nel Fondo per La prevenzione del rischio sismico di cui al comma 1.
1-quater. Sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 1-bis il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Conferenza Unificata, predispone annualmente un Piano degli interventi prioritari per la messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture strategiche e rilevanti, da finanziare con le risorse del Fondo di cui al comma 1. Gli enti interessati realizzano le predette opere partecipando anche con proprie risorse, nei limiti che verranno stabiliti in occasione dell'approvazione del Piano.
11. 9. Mariani, Realacci, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di limitare i fenomeni di instabilità dei versanti e di dissesto idrogeologico nel territorio della regione Abruzzo e di soddisfare le necessità di consolidamento degli abitati soggetti a fenomeni franosi e erosivi nonché della messa in sicurezza delle infrastrutture a rete minacciate dai medesimi fenomeni, è previsto uno stanziamento in favore della medesima Regione di 100 milioni di euro. Alla copertura finanziaria di detti interventi si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14 comma 1.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
11. 8. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di detraibilità fiscale di cui ai commi 344 e successivi dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni sono estese agli interventi in materia di adeguamento antisismico degli abitazioni private, attuati ai sensi della normativa vigente. Il Ministero dell'economia provvede, con propri decreti, da emanare entro tre mesi dalla data dì entrata in vigore della legge di conversione della presente legge all'attuazione del presente comma.
11. 5. Mario Pepe (Pdl).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari ai fini del comma 1, come comprovato da apposita perizia giurata, è concesso un credito d'imposta, nei limiti delle risorse di cui al medesimo comma 1, in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro.
11. 7. Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui al comma i è finalizzato a finanziare una agevolazione fiscale, disposta con il meccanismo del credito d'imposta, per le spese di adeguamento sismico sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in

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vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati criteri e modalità di attribuzione del credito d'imposta, che non può comunque essere inferiore al 30 per cento delle spese sostenute.
11. 10. Realacci, Mariani, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 4, sostituire la parola: privati con le seguenti: pubblici o privati.
11. 20. Gibiino.

Al comma 5, dopo le parole: in relazione agli interventi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: anche associati ad interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi dal 280 al 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 21. Gibiino.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Adeguamento e miglioramento antisismico di edifici privati).

1. Per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, è concessa una detrazione di imposta lorda per una quota del 55 per cento delle spese documentate, fino ad un valore massimo di detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al presente articolo, l'entità del beneficio in funzione della pericolosità dell'area e della vulnerabilità dell'edificio nonché le modalità di attivazione degli interventi.
3. Per garantire la costituzione di una efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, nel rispetto del principio di adeguatezza, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Le Regioni stabiliscono l'entità del contributo obbligatorio a carico dei richiedenti, a parziale copertura dei costi dell'attività istruttoria per le funzioni di cui al presente articolo.
11. 01. Realacci, Mariani, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

ART. 12.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: il Ministero dell'economia e delle finanze fino a: del presente decreto con le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
12. 1.Marchignoli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea. Avviare comunque entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle presente legge ed in previsione della prossima scadenza della concessione per la gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, la relativa procedura di messa a gara della concessione nel rispetto dei criteri seguenti:
1) assegnazione a più operatori, sulla base di criteri tecnico, gestionali ed economici, preventivamente definiti dall'AAMS;
2) destinazione a vincite di una somma che dovrà essere pari al 70 per cento della raccolta, su base media annuale;
3) definizione di un'addizionale dello 0,7 per cento da destinarsi ad interventi in favore delle popolazioni colpite

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dagli eventi sismici nella regione Abruzzo da aggiungersi all'attuale aliquota dell'imposta unica del 17,8 per cento.
12. 2.Bonciani.

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
i-bis): affidare alla polizia municipale il compito di procedere alla verifica ed al controllo del numero degli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito, di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, installati nei luoghi autorizzati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, in conformità alle disposizioni emanate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni.
12. 3.Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Al comma 1, nella lettera l), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che la distanza minima dagli altri punti di gioco già operanti indicati all'articolo 38 comma 1, lettera c) del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 non sia inferiore a 500 metri in linea d'aria, che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico e l'accesso sia vietato ai minori e tenendo in considerazione il rapporto tra superficie degli ambienti stessi e il numero di videoterminali;.
12. 4.Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Al comma 1, lettera l), numero 4),
sostituire la parola:
15.000 con: 20.000;
sostituire la parola: quattordici con: dieci;
sostituire la parola: 7.500 con: 10.000.
12. 5.Marchignoli.

Al comma 1, lettera l), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: 15.000 con: 10.000;
b) sostituire la parola: quattordici con: venti;
c) sostituire la parola: 7.500 con: 5.000.
12. 6.Marchignoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

Conseguentemente: sostituire la lettera p) con la seguente:
o) disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Fatta salva la possibilità di successive ulteriori modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare governativa in materia di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, adottato entro sessanta giorni

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dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a rideterminare le forme della comunicazione di cui dell'articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche per una più efficace attuazione di tale norma, si prevede, tenendo conto di criteri di gradualità, il termine, non superiore comunque a sei mesi, dopo il quale, eventualmente anche per le operazioni a premio, la comunicazione di avvio è effettuata esclusivamente secondo modalità telematiche.
1-ter. In caso di effettuazione di concorsi a premio per i quali è accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi, ai sensi dell'articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la sanzione amministrativa da curo cinquantamila ad curo cinquecentomila. Ferma restando l'applicabilità della sanzione penale prevista, la sanzione amministrativa è raddoppiata nel caso in cui i concorsi a premio siano continuati oltre il termine assegnato quando ne è stata ordinata la cessazione. La sanzione di cui al presente comma è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipino all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio di cui è stata ordinata la cessazione.
12. 7.Bonciani.

Al comma 1, lettera o), primo periodo, dopo le parole: ne danno comunicazione, almeno sostituire: quindici con: sette.
12. 8.Bonciani.

Al comma 1, lettera o), secondo periodo, dopo la parola: svolgimento aggiungere i seguenti termini: ai sensi dell'articolo l8 comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430 e al comma o) quarto periodo, aggiungere le seguenti parole: ai sensi del citato articolo.
12. 9.Bonciani.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
12. 10.Mantini, Libè.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).
12. 11.Marchignoli.

Al comma 1, alla lettera p), dopo le parole: giochi di sorte legati al consumo, inserire le seguenti: in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo di cui al decreto ministeriale

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20 settembre 2005, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2005, n. 283.
12. 12.Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Art. 12.
(Norme di carattere fiscale in materia di giochi).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nelle more della revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disposizione recata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, come sostituita dal comma 9 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004. n. 112, si interpreta nel senso che non si considerano concorsi ed operazioni a premio le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei partecipanti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese. Per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche le persone che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza.
1-ter. Al fine di rafforzare la tutela dei consumatori relativamente alle manifestazioni a premio, escluse dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi della lettera b) dell'articolo 6, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 dei 2001, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino all'eventuale revisione organica della disciplina regolamentare in materia, per lo svolgimento delle stesse deve essere comunque redatto dall'emittente, prima di ciascuna manifestazione, un apposito regolamento, nell'ambito dei quale dovranno essere indicati i criteri generali che saranno utilizzati per la preselezione dei partecipanti, tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alla manifestazione. Il predetto regolamento contiene altresì l'indicazione delle modalità di svolgimento della manifestazione, eventualmente modificabili in funzione delle esigenze artistico produttive, che garantiscano la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti selezionati, del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio. Tale regolamento, sottoscritto da un rappresentante autorizzato dell'emittente e completo delle eventuali successive modificazioni, è conservato presso la sede dell'emittente per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione ed è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione, dandone comunicazione in occasione degli inviti a partecipare.
12. 13.Tommaso Foti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di implementare l'offerta di prestazioni sanitarie della provincia de L'Aquila, stante lo stato di inagibilità del Presidio Ospedaliero «San Salvatore» de L'Aquila, le risorse statali di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, destinate agli interventi, di cui alla delibera del Consiglio regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002 e proposti dalla regione Abruzzo con nota del 22 febbraio 2008, localizzati nella provincia de L'Aquila e nei comuni delle altre province abruzzesi colpiti dal sisma e non ancora assegnate, sono messe a disposizione immediatamente e senza ulteriori formalità per l'esecuzione degli interventi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 15

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giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le norme di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2004 sono derogate, come pure possono essere derogate le procedure di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, così come integrato dall'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008. I compiti di monitoraggio sugli interventi sono attribuiti al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, nominato con delibera del Consiglio dei ministri in data 11 settembre 2008. Tali compiti entrano a far parte delle azioni di cui al dispositivo della delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002.
12. 14.Mantini, Libè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 è sostituito dal seguente:
Art. 13. - 1. È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali sono, tuttavia, consentite esclusivamente le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici senza scopo di lucro.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite».
12. 15.Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni a favore del volontariato).

1. In alternativa all'applicazione della procedura prevista ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 e del comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, ai datori di lavoro, previa comunicazione degli stessi al Dipartimento della protezione civile, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari all'equivalente degli emolumenti versati a1 lavoratore legittimamente impegnato come volontario. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 9 milioni di curo per gli anni 2009, 2010 e 2011, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 01.Guido Dussin, Togni, Lanzarin, Caparini.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni a favore del volontariato).

1. Per l'anno 2009, in alternativa all'applicazione della procedura prevista ai

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sensi del comma 5 dell'articolo 9 e del comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, ai datori di lavoro, previa comunicazione degli stessi al Dipartimento della protezione civile, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari all'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 9 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
12. 02. Guido Dussin, Togni, Lanzarin, Caparini.

ART. 13.
(Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria).

Al comma 1, lettera a) primo periodo, sostituire le parole da: equivalenti fino a: modificazioni con la seguente: generici.

Conseguentemente:
al secondo periodo, sostituire le parole da: originariamente fino a: medicinali con le seguenti: di cui al periodo precedente;
alla lettera b) primo periodo, sostituire le parole da: equivalenti fino a: tale brevetto con la seguente: generici e al terzo periodo, sostituire le parole da: equivalenti fino a: dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con la seguente: generici;
dopo la lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini del presente comma si intende per medicinale generico il farmaco a base di uno o più principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al regolamento CEE n.1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome dei titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche.
13. 1. Scalera.

Al comma l, lettera a) quarto periodo, sopprimere la parola: rurali;

Conseguentemente:
al comma 1, lettera b) n. 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: in caso di reiterazione delle violazioni le sanzioni previste vengono raddoppiate;
al comma 1, lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo: con esclusione dal computo della spesa di farmaci erogati direttamente dalle ASL.
13. 2. Scalera.

Al comma 1, lettera b) secondo periodo, sostituire le parole: dell'8 per cento con le seguenti: pari al massimo all'8 per cento.
13. 3. Scalera.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concorrono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, sulla base di apposito accordo bilaterale con i competenti organi dello Stato, destinando

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le economie derivanti dall'applicazione dei comma 1 conseguite nei rispettivi territori.
13. 4. Froner.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 70 milioni.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 530 milioni.
13. 5. Castellani, De Angelis.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di implementare l'offerta di prestazioni sanitarie della provincia di L'Aquila, stante lo stato di inagibilità del Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila, le risorse statali di cui all'articolo 20 della legge 67/88, destinate agli interventi, di cui alla Delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002 e proposti dalla Regione Abruzzo con nota del 22 Febbraio 2008, localizzati nella provincia di L'Aquila e nei comuni delle altre province abruzzesi colpiti dal sisma e non ancora assegnate, sono messe a disposizione immediatamente e senza ulteriori formalità per l'esecuzione degli interventi, con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
Le norme di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2004 sono derogate, come pure possono essere derogate le procedure di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 così come integrato dall'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008.
I compiti di monitoraggio sugli interventi sono attribuiti al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, nominato con Delibera dei Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2008. Tali compiti entrano a far parte delle azioni di cui al dispositivo della Delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002.
13. 6. Livia Turco, D'Incecco, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di potenziare la rete oncologica territoriale della ASL, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
13. 7. Livia Turco, D'Incecco, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 13-bis.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo straordinario per il consolidamento e il ripristino della funzionalità dei Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila).

1. È costituito, presso l'ASL di L'Aquila, un fondo straordinario pari a 35 milioni di euro per il consolidamento e il ripristino della funzionalità dei Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila.
2. Le risorse vengono rese disponibili:
a) con decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, utilizzando parte delle risorse oggetto di ricognizione effettuata con Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2008, così come risultanti dalla Tabella di cui all'Allegato «A» del provvedimento in oggetto ed in deroga alle normative ed agli accordi tra Stato e Regioni, circa la ripartizione dei fondi statali di cui all'articolo 20 della legge 67 del 1988;

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b) con decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, che dispone lo storno a favore del fondo del prelievo fiscale operato sui trattamenti economici dei medici residenti della regione Abruzzo, a favore dell'ONAOSI per il quinquennio 2010-2014;
c) con decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro dei Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, che dispone il prelievo di una quota del 50 per cento degli interessi maturati sul patrimonio liquido investito dell'ONAOSI, nel corso dell'esercizio di bilancio 2010.

3. Restano impregiudicati i diritti di assistenza da parte dell'ONAOSI per i soggetti di cui al comma 1, lettera b).
4. I decreti di cui alle lettere a), b) e c), sono emanati entro quindici giorni dalla conversione in legge dei presente decreto.
5. L'Azienda Sanitaria Locale di L'Aquila compie, entro i successivi quindici giorni, gli atti necessari all'inserimento del fondo straordinario nell'ambito del proprio bilancio di esercizio
6. L'utilizzo del fondo non è computato ai fini del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo.
13. 01. Livia Turco, D'Incecco, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo straordinario per il consolidamento e il ripristino della funzionalità del presidio ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila).

1. È costituito, presso l'ASL di L'Aquila, un fondo straordinario pari a 35 milioni di euro per l'anno 2009 per il consolidamento e il ripristino della funzionalità del Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
13. 02. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Trasferimento dell'ospedale a struttura modulare a L'Aquila).

1. È autorizzata la spesa, valutata nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di trasferire nel comune de L'Aquila, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'ospedale a struttura modulare predisposto nel comune de La Maddalena, località Moneta, in occasione del vertice G8 previsto dall'8 al 10 luglio 2009.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente

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incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
13. 04. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Trasferimento dell'ospedale a struttura modulare a L'Aquila).

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, al fine di trasferire nel comune de L'Aquila, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'ospedale a struttura modulare predisposto nel comune de La Maddalena, località Moneta, in occasione del vertice G8 previsto dall'8 al 10 luglio 2009.
13. 03. Livia Turco, D'Incecco, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.

Conseguentemente:
all'articolo 17, sopprimere il comma 3;
all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 311, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
14. 2. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.

Conseguentemente:
all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Sono, comunque, fatte salve le risorse necessarie per la realizzazione ed il completamento degli interventi originariamente

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previsti per lo svolgimento del vertice del G8 alla Maddalena, ed in particolare per:
a) In realizzazione delle strade statali Olbia-Arzachena, Sassari-Olbia ed Olbia-San Teodoro;
b) gli interventi sulla portualità turistica;
c) il riassetto del collettore fognario costiero.

Tali interventi sono a totale carico di fondi statali.
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Entro il 30 giugno 2009 il Governo presenta al Parlamento una Relazione sulle opere, previste nell'ambito del programma varato per la realizzazione del vertice del G8 alla Maddalena, realizzate e su quelle da completare, nonché sui fondi impiegati, le risorse ed i tempi necessari per il loro completamento.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
14. 15. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.

Conseguentemente:
a) all'articolo 17, comma 3, sopprimere le parole da: Fatta salva la puntuale verifica fino alla fine del comma.
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6.5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al

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decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
14. 1. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.

Conseguentemente:
all'articolo 17, comma 3, sostituire le parole: sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1o marzo 2009 con le seguenti: sui lavori contabilizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte stilla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
14. 16. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a con le seguenti: pari a.
14. 3. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 408,5 milioni con le seguenti: 438,5 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
17-bis. - (Prosecuzione degli interventi conseguenti al sisma del 1997). - 1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dai sisma del 1997 è autorizzata l'assegnazione alle due Regioni di una quota pari a 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, relative al Fondo infrastrutture. L'impiego delle predette somme da parte delle regioni Umbria e Marche, sia in termini di competenza che di cassa, è consentito entro il termine dei 31 dicembre 2009.
14. 4. Vannucci, Bocci.

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare modifiche ed integrazioni all'articolo 1 del decreto ministeriale 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle

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attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, al fine di:
1) sopprimere la lettera b) del comma 2;
2) aggiungere dopo il comma 3, i seguenti:
3-bis. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:
a) Le disposizioni di cui all'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) le norme sul reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-ter. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:
a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno dì questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;
b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;
c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.
3-quater. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate.
14. 7.Lupi.

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) del comma 2 è soppressa;
2) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:
a) Le disposizioni di cui all'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) le norme sul reddito d'impresa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del presidente della Repubblica n.633 del 1972.
3-ter. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:
a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;
b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale,

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rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;
c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.
3-quater. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipare.
14. 6.Lupi.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al fine di garantire maggiori risorse per gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi una quota aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,».
14. 5.Mantini, Libè.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le maggiori entrate accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri derivanti dalle misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscali disposte dagli articoli dal 18-bis al 18-septies affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto, alla restituzione del fiscal drag, e alla diminuzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e da pensione.

Conseguentemente dopo l'articolo 18 aggiungere i seguenti:

Art. 18-bis
(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero)

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione di detti contribuenti ad esclusione dei casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6. Nei successivi trenta giorni l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte maggiorate dagli interessi maturati anche mediante l'invio da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa. di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009 a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo anche con riferimento al mancato versamento di singole

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rate la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
3. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 1 comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.
4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per ciascun anno del triennio 2009-2011 per una somma pari ad 5 milioni di euro mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008 n. 203.

Art. 18-ter.
(Tracciabilità dei pagamenti ed obbligo della tenuta dell'elenco clienti e fornitori).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600 dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.
2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1o luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1o aprile 2009 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.
3. All'articolo 8-bis dei regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) aggiungere il seguente comma:
4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto perla presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché in relazione al medesimo periodo l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai tini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto stono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate al netto delle relative note di variazione con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti

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dal presente comma nonché le modalità per la presentazione esclusivamente in via telematica degli stessi;
2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.
b) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997. n. 471».

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 211 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1.5.8.12 e 13, le parole «l2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»:
b) alla fine del comma 10 aggiungere: «Ciascuna girata deve recate a pena di nullità il codice fiscale del girante.

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 sono soppressi.

Art. 18-quater.
(Soppressione di norme tributarie in materia di sanzioni, studi di settore e di contrasto all'elusione).

1. i commi 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.
2. I commi da 18 a 18-quater dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133 sono soppressi.
3. I commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono soppressi.
4. I commi da 1 a 4-ter dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2. sono soppressi.

Art. 18-quinquies.
(Distretti produttivi).

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1 comma 68, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 2, agosto 1988. n. 400, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le regioni interessate sono disciplinate per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali nel rispetto della disciplina comunitaria e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 e successive modificazioni:
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali. secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi proprio.»

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Art. 18-sexies.
(Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute fiscali).

1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni nella legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

Art. 18-septies.
(Accelerazione dei tempi di realizzazione dell'anagrafe tributaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, un decreto legislativo al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza dell'anagrafe tributaria e della piena integrazione nell'anagrafe stessa dei dati relativi ai tributi locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) creazione di un completo data base delle entrate erariali e delle entrate proprie degli enti territoriali anche come premessa per l'attuazione del federalismo fiscale;
b) obbligo alle società di riscossione delle imposte e dei tributi locali ed agli enti territoriali di trasmettere tutti i dati in loro possesso;
c) ampliare la condivisione dei dati sugli immobili con i comuni, in particolare per quanto concerne le aree edificabili, anche con le informazioni relative:
alla categoria catastale;
agli immobili di proprietà di soggetti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi;
agli immobili strumentali di società di capitali;
all'utilizzo, alle quote di proprietà ed al periodo di possesso dell'immobile;
al livello ed alla composizione sul reddito, nonché alla ricchezza ed alle caratteristiche individuali e familiari dei possessori degli immobili;
d) previsione di adeguate sanzioni amministrative in caso di parziale o tale inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera a) inclusa la rescissione del relativo contratto;
e) regolazione dei flussi di trasferimento dei dati da e verso l'anagrafe tributarie e delle procedure per disciplinare le modalità di accesso;
f) messa in sicurezza della banca dati sia con riguardo alla tutela della privacy che all'integrità nel tempo dei dati stessi.

2. Il decreto legislativo viene adottato dal Governo, nel rispetto dell'articolo 44 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
14. 8. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione, per l'anno 2009, delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulti ridotto del 25 per cento,

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b) dalla riduzione, per l'anno 2009, del 25 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione, per l'anno 2009, del 25 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione, per l'anno 2009, del 25 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entra 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, al citato Fondo di solidarietà.
14. 9.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 5-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario.
14. 10.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 5-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:
All'attuazione delle linee di indirizzo strategico si provvede mediante i piani di recupero di cui al Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 ovvero i piani di risanamento delle parti comuni degli edifici con le modalità dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. La proposta di piano è adottata con deliberazione della Giunta unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della leggo 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati. I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo la deliberazione della Giunta comunale, con la quale vengono decise le opposizioni.
* 14. 11.Pili.

Al comma 5-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:
All'attuazione delle linee di indirizzo strategico si provvede mediante i piani di recupero di cui al Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 ovvero i piani di risanamento delle parti comuni degli edifici con le modalità dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. La proposta di piano è adottata con deliberazione della Giunta unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. La proposta di piano deve essere

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pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati. I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo la deliberazione della Giunta comunale, con la quale vengono decise le opposizioni.
* 14. 13.Lupi, Stradella.

Dopo il comma 5-bis, inserire i seguenti:
5-bis. 1 Al fine di favorire il rientro di coloro che alla data del 6 aprile 2009 erano domiciliati, in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato, presso un immobile danneggiato dagli eventi sismici sito nel centro storico dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ai proprietari dei predetti immobili sono garantiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Per gli immobili siti al di fuori del centro storico, il contributo è corrisposto nella misura del 70 per cento delle spese sostenute.
5-bis. 2. Il periodo intercorrente tra il 6 aprile e la completa riparazione o ricostruzione dell'immobile non si computa ai fini della decorrenza del contratto di locazione e per lo stesso periodo è sospesa la corresponsione del canone da parte del locatario. I contratti di locazione in scadenza nell'anno 2009 sono automaticamente rinnovati, alle stesse condizioni, per un periodo analogo a quello del contratto in essere, salvo rinuncia del locatario.
14. 12.Mantini, Libè.

Al comma 5-quater, sostituire le parole da: Presidente della Regione Abruzzo fino a: al Parlamento con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Sull'andamento degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri predispone una relazione semestrale che trasmette al Parlamento.
14. 14.Mantini, Libè.

ART. 14-bis.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. In favore dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 è introdotto, per il periodo d'imposta 2009, un contributo di solidarietà sul reddito imponibile, di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo è determinato applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) per la quota di reddito compresa tra 75.000 euro e 100.000 euro, aliquota dell'1 per cento;
b) per la quota di reddito eccedente l'importo di 100.000 euro, aliquota del 2 per cento.

2. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1. La scadenza del termine per il versamento del contributo di solidarietà non dovrà essere fissata in data non successiva al 30 novembre 2009.
14. 01.Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi sui beni culturali e immobili di con vincolo storico architettonico).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario delegato

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di cui all'articolo 1, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici della regione Abruzzo e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la regione Abruzzo, d'intesa con il commissario delegato, sentiti i comuni interessati, predispone un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispone, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi del comma 5 e di contributi di privati e di enti pubblici. Gli interventi riguardano anche gli immobili con vincolo storico architettonico di proprietà di privati ubicati nei centri storici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali.
3. Il soprintendente per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione della competente soprintendenza.
4. Ai fini del presente articolo e per permettere l'avvio della ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica del 6 aprile 2009, è stanziato 1 miliardo di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
5. Una quota non inferiore a 500 milioni di euro è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto, in misura pari all'importo occorrente per la ricostruzione o la riparazione di immobili di proprietà di privati con vincolo storico architettonico ubicati nei centri storici, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. Il contributo è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazioni o la ricostruzione.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
14. 02.Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Cinque per mille).

1. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che

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operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;
f) sostegno ai comuni dell'Abruzzo interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 6 aprile 2009.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
14. 03.Mantini, Libè.

ART. 15.

Al comma 1 dell'articolo 15 le parole: In relazione all'applicazione sono sostituite dalle seguenti: Ferma restando l'applicazione.
15. 4.Mantini.

Al comma 1 sopprimere le parole da: per le medesime finalità fino alla fine del comma.
15. 1.Lupi, Sposetti, Saltamartini, Vignali, Palmieri.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere in fine le seguenti parole: «Qualora le erogazioni liberali siano effettuate in favore delle popolazioni colpite dagli agli eventi sismici occorsi nei comuni della regione Abruzzo dal 6 aprile 2009; individuati dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, l'importo massimo detraibile è pari a 4 mila euro, con effetti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011».
1-ter. All'articolo 100, comma 2, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere in fine le seguenti parole: «Qualora le erogazioni liberali siano effettuate in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici occorsi nei comuni della regione Abruzzo dal 6 aprile 2009, individuati dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, l'importo massimo deducibile è pari a 4 mila euro o al 4 per cento del reddito d'impresa dichiarato, con effetti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011».
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter rilevano ai fini della

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determinazione dell'acconto delle imposte dirette dovute per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 539,5 milioni.
15. 3.Mantini, Libè.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Il Commissario delegato è responsabile del coordinamento delle iniziative di cooperazione alla ricostruzione relative ai territori colpiti dal sisma di cui si facciano promotori soggetti istituzionali locali, nazionali o internazionali ovvero altri soggetti privati. Ai fini della razionalizzazione di tali iniziative il Commissario delegato individua progetti organici di opere, servizi e forniture, destinati al risanamento o alla ricostruzione di specifiche aree territoriali, ovvero edifici, e ne promuove l'assegnazione ad uno o più soggetti promotori.
1-ter. Ai soggetti che partecipano alle iniziative di cui al comma 1-bis è riconosciuta la possibilità di svolgere attività di comunicazione istituzionale in relazione al progetto cui partecipano come promotori. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile provvede a pubblicare sul proprio sito Internet l'elenco dei soggetti promotori che aderiscono alle iniziative di cui al comma 1-bis.
15. 2. Dussin, Togni, Lanzarin.

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:
«1-quater. I contributi di cui al presente articolo sono attribuiti ai Comuni di cui all'articolo 1, alle Province e alla regione Abruzzo, sulla base delle rispettive competenze attribuite dalla legislazione vigente. I predetti enti adotteranno i provvedimenti di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi. Con ordinanza di protezione civile da emanarsi entro il 30 settembre 2009, saranno disciplinate le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma relative alla ricostruzione».
15. 5.Mantini.

Al comma 2 aggiungere, in fine le seguenti parole:, nonché alle associazioni di volontariato inserite nei registri di cui all'articolo 2 del citato decreto.
15. 6.Pisicchio.

Al comma 3, dopo le parole n 225, aggiungere le seguenti: a seguito di calamita naturali o catastrofi.
15. 7.Pisicchio.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:
3-bis
. Il commissario delegato assicura altresì il monitoraggio e l'informazione al pubblico volte a promuovere la conoscenza circa la gestione delle erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni colpite dal sisma e per la ricostruzione, secondo criteri di efficienza, trasparenza e correttezza amministrativa, anche disponendo a tal fine le opportune intese con le forze dell'ordine.
15. 8.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 16.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non soggetti a rischio di inquinamento mafioso con le seguenti: per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
16. 2.Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

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Al secondo periodo, dopo le parole: trenta giorni dalla data di entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Ai fini della costituzione ditali elenchi, il decreto di cui al presente comma, stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la scelta dei soggetti non a rischio di inquinamento mafioso.
16. 1.Guido Dussin, Togni, Lanzarin.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74 con le seguenti: di cui al citato articolo 74.
16. 3.Pisicchio.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. È istituito l'Osservatorio sulla legalità, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico, la cui composizione è stabilita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Commissario delegato ai sensi dell'articolo 2 comma I, con la Regione Abruzzo, la Provincia de l'Aquila e i comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'osservatorio, i cui componenti svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, ha lo scopo di monitorare la correttezza delle gare e degli affidamenti di lavori e le imprese che operano nella fase della ricostruzione con l'intento di evitare il rispetto della legalità e ogni genere di infiltrazione mafiosa o comunque della malavita organizzata in tutte le fasi del processo, dal settore degli appalti e dei servizi, subappalti, al ciclo del cemento, alle cave estrattive, alla fornitura dei materiali, allo smaltimento degli inerti e dei rifiuti speciali e di quant'altro sia collegato alla ricostruzione dei comuni colpiti, per garantire che ogni attività sia svolta nel rispetto delle norme antisismiche e degli equilibri idrogeologici, e la massima sicurezza sia in termini di legalità degli edifici realizzati, Gli atti dell'Osservatorio sono trasmessi con urgenza al Commissario delegato che provvede agli eventuali adempimenti o controdeduce, con motivazione espressa, senza ritardo.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

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1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
16. 5.Mantini, Libè.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. È istituito l'Osservatorio sulla legalità, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico, la cui composizione è stabilita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Commissario delegato ai sensi dell'articolo 2 comma 1, con la regione Abruzzo, la Provincia de l'Aquila e i comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'osservatorio, i cui componenti svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, ha lo scopo di monitorare le imprese che operano nella fase della ricostruzione con l'intento di evitare ogni genere di infiltrazione mafiosa o comunque delta malavita organizzata in tutte le fasi del processo, dal settore degli appalti e dei subappalti, al ciclo del cemento, atte cave estrattive, alla fornitura dei materiali allo smaltimento degli inerti e dei rifiuti speciali e di quant'altro sia collegato alla ricostruzione dei comuni colpiti, per garantire che ogni attività sia svolta nel rispetto delle norme antisismiche e degli equilibri idrogeologici, e la massima sicurezza sia in termini di legalità che di staticità degli edifici realizzati.
16. 4. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Brotti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Gli operatori economici a cui sono affidati gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 devono adottare i modelli organizzativi previsti dagli articoli 6, comma 1 e articolo 7, comma 2, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001. Il soggetto attuatore verifica, nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, l'esistenza di tale modello organizzativo e provvede ad inviano al Prefetto della Provincia di L'Aquila, che assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività di cui al comma 1.
16. 6.Aracri.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Nell'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1, i committenti, sia pubblici che privati comprese le persone fisiche, dovranno verificare il possesso da parte delle imprese esecutrici della regolarità contributiva attraverso il DURC prima dei lavori. Al termine degli stessi dovranno richiedere alle imprese il DURC comprensivo della verifica di congruità della incidenza della mano d'opera relativa al contratto affidato. Tale congruità sarà calcolata sulla base degli indici di cui all'avviso comune siglato dalle parti sociali nazionali dell'edilizia in data 17 maggio 2007 e degli eventuali successivi accordi in materia. L'irregolarità del DURC comprensivo della verifica di congruità della manodopera al termine dei lavori comporterà la sospensione di ogni agevolazione prevista dalla presente legge.
16. 7.Lupi, Vella.

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Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Rendiconto della gestione).

Il Commissario delegato trasmette alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo, entro il trimestre successivo a quello di ciascun esercizio finanziario, il conto della gestione delle somme assegnate per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente decreto-legge, e, ai termine degli interventi, quello finale. Il conto comprende anche la gestione di somme ed interventi effettuati da soggetti, anche privati, incaricati dai Commissario.
16. 01. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Controllo sulla gestione finanziaria dei fondi).

1. Per il controllo sulla gestione finanziaria dei fondi posti a disposizione del Commissario delegato, è istituito un collegio formato da tre magistrati della Corte dei conti, estratti a sorte tra quelli che esercitano le funzioni di controllo. Il predetto collegio, istituito per due anni presso la sede della Corte dei conti di L'Aquila, verifica, a campione, la legittimità dei procedimenti e degli atti per l'esecuzione delle attività e degli interventi e valuta i risultati della gestione. Il collegio presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'esito delle attività di controllo svolte.
2. Ai fini del comma 1, la Corte dei conti è altresì autorizzata ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, per la durata necessaria allo svolgimento del controllo di cui al comma 1, tre laureati in scienze economico-aziendalistiche e cinque laureati in ingegneria o in scienze affini, che possono partecipare ai lavori del collegio come esperti, senza diritto di voto. A tal fine è autorizzata una spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009.
16. 02.Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Controllo sulla gestione finanziaria dei fondi).

1. Per il controllo sulla gestione finanziaria dei fondi posti a disposizione del Commissario delegato, è istituito un collegio formato da tre magistrati della Corte dei conti, estratti a sorte tra quelli che esercitano le funzioni di controllo. Il predetto collegio, istituito per due anni presso la sede della Corte dei conti di L'Aquila, verifica, a campione, la legittimità dei procedimenti e degli atti per l'esecuzione delle attività e degli interventi e valuta i risultati della gestione. Il collegio presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'esito delle attività di controllo svolte.
16. 03.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Gratti, Esposito, Iannuzzi Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

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Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16, il commissario delegato, di concerto con le autorità competenti, definisce procedure operative e di coordinamento finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio delle imprese impugnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di ricostruzione, dando tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine degli elementi informativi significativi. Ciascuna stazione appaltante provvede a comunicare senza ritardo la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché i dati relativi al personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissariati.
16. 04.Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

1. Ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è autorizzata, in favore della Regione Piemonte, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2009, per essere utilizzata per gli indennizzi spettanti ai soggetti pubblici e privati danneggiati dalle eccezionali nevicate dell'inverno 2008-2009. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
16. 06.Togni, Guido Dussin, Lanzarin.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Eventi alluvionali del mese di aprile 2009).

1. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2009, per interventi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Piacenza, Lodi e Pavia, colpite dalle eccezionali eventi alluvionali del 28, 29 e 30 aprile 2009, per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza. Le risorse sono assegnante al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, anche ad integrazione delle risorse messe a disposizione da parte degli enti competenti, per il finanziamento di interventi alle opere pubbliche, ai beni mobili e immobili, alle attività produttive e alle aziende, industriali, agricole e commerciali danneggiati dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti. All'onere derivante dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
16. 06.Togni, Guido Dussin, Lanzarin.

ART. 17.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La città e l'isola de La Maddalena, e la Sardegna per le esigenze logistiche e di organizzazione, sono confermate sede del vertice mondiale dell'ambiente,

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da tenersi entro la conclusione della presidenza italiana del G8. A tal fine sono stanziate risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 1.Fadda, Calvisi, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Governo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, trasmette alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata riguardante le opere realizzate, avviate e non ultimate, di quelle programmate o da programmare per l'organizzazione del vertice G8 a La Maddalena, con indicazione delle somme a tal fine spese ed impugnate. La medesima relazione reca altresì una indicazione delle spese previste per lo svolgimento del G8 nella città dell'Aquila.
17. 2.Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 2, secondo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 3. Marrocu, Calvisi, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali con le seguenti: delle risorse rese disponibili dallo Stato.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui a comma 2, secondo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 4. Schirru, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono, comunque, fatte salve le risorse relative agli interventi funzionalmente legati allo svolgimento del vertice del G8, con particolare riferimento alla realizzazione della SS 597/199 Sassari-Olbia, della SS 125/133 Olbia-Arzachena, della SS 125/133 Olbia-San Teodoro, al riassetto funzionale collettore fognario costiero, degli interventi sulla portualità turistica, sui diversi usi degli gli specchi d'acqua da Cala Gavetta a Punta Chiara e la sistemazione urbana del corrispondente lungomare, nonché del potenziamento delle adduzioni di acqua grezza e potabile del sistema di accumulo e distribuzione.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire gli interventi di cui al comma 3, secondo periodo, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle

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risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 7. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Sono, comunque, fatte salve le risorse necessarie alla copertura dell'intero costo delle opere da realizzare nel nord Sardegna per le opere collaterali allo svolgimento del vertice del G8, con particolare riferimento alla realizzazione della nuova SS 597/199 Sassari-Olbia, della SS 125/133 Olbia-Arzachena, della realizzazione dello svincolo di Rio Padrongianus sulla SS 125/133 Olbia-San Teodoro, dell'allungamento della pista dell'aeroporto Costa Smeralda, dello spostamento della Stazione ferroviaria di Olbia, della realizzazione del Molo di Levante a Porto Torres.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, primo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 5. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Sono, comunque, fatte salve le risorse necessarie alla copertura dell'intero costo delle opere da realizzare nell'isola di La Maddalena funzionalmente legate allo svolgimento del vertice del G8, con particolare riferimento al riassetto funzionale del collettore fognario costiero, degli interventi sulla portualità turistica, dei diversi usi degli gli specchi d'acqua da Cala Gavetta a Punta Chiara e della sistemazione urbana del corrispondente lungomare, nonché del potenziamento delle adduzioni di acqua grezza e potabile del sistema di accumulo e distribuzione.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, primo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 230 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 6. Parisi, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Pes, Schirru.

Al comma 3, sostituire le parole: i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, con le seguenti: i rapporti giuridici, ivi compresi i contratti per lavori, servizi e forniture in subappalto, sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, entro un limite massimo del 20 per cento,.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, secondo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 8. Melis, Calvisi, Fadda, Marrocu, Parisi, Pes, Schirru.

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Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1o marzo 2009 con le seguenti: sui lavori contabilizzati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, terzo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 9. Melis, Calvisi, Fadda, Marrocu, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 1o marzo 2009. con le seguenti: a decorrere dalla data di comunicazione alle imprese appaltatrici di modifica dello svolgimento del G8 nella regione Abruzzo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, terzo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 12. Schirru, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes.

Al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: 1o marzo 2009 con le seguenti: 1o maggio 2009 , fatti salvi i diritti acquisiti in relazione ad attività realmente effettuate.
17. 11. Testoni.

Al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: 1o marzo 2009 con le seguenti: 1o maggio 2069.
* 17. 10. Lupi, Vella, Pili, Nizzi.

Al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: 1o marzo 2009 con le seguenti: 1o maggio 2069.
* 17. 13. Pili.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: sono ridotti del 50 per cento con le seguenti: sono ridotti del 20 per cento.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4 bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, ultimo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18, comma,1, lettera b) del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 14. Melis, Calvisi, Fadda, Marrocu, Parisi, Pes, Schirru.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per il ristoro delle spese documentate sostenute dagli operatori economici in vista del vertice del G8 alla Maddalena e per il rimborso del previsto mancato guadagno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo speciale con un importo pari a 100 milioni di euro. Il Ministro con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone le modalità attuative per l'utilizzo di tali finanziamenti.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

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presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 10 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
17. 15. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo speciale, con un importo pari a 50 milioni di euro, per il ristoro delle spese documentate sostenute dagli operatori economici in vista del vertice del G8 alla Maddalena. Il Ministro con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dispone le modalità attuative per l'utilizzo di tali finanziamenti.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 10 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
17. 16. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi, distinguendo quelli ottenuti dalla diversa forma di esecuzione dei lavori da quelli ottenuti per le differenti modalità dì organizzazione logistica e di sicurezza. I relativi importi sono riassegnati alla Regione Autonoma della Sardegna ove i risparmi si ricavino da opere e attività per la cui esecuzione è stata assicurata copertura da stanziamenti di fondi regionali, del CIPE e del Fondo Aree Sottoutilizzate già assegnati alla medesima regione e la cui finalità sia stata modificata dalla legge o da norme attuative della legge, da ordinanze dei Presidente del Consiglio dei Ministri o del Commissario delegato adottate sulla base dei decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, da delibere della Giunta Regionale sarda. Sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma le ulteriori risorse derivanti dai risparmi accertati di cui al presente articolo, non assegnati alla Regione autonoma della Sardegna».
17. 17. Schirru, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes.

Al comma 4, dopo le parole: derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi, aggiungere le seguenti: relativi a risorse non impegnate dalla regione Sardegna alla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le risorse necessarie alla copertura dell'intero costo delle opere programmate nella regione Sardegna.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 4, valuti nel limite massimo di spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

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b) del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.»
17. 18. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
«4-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui al precedente comma 4, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2009 al fine di consentire l'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo, a ripristinare i danni accertati nonché ad assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo colpite dagli eventi alluvionali dell'aprile 2009.
4-ter. Sono escluse dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 sia le spese sostenute dalla regione Piemonte, dalle province di Asti, Alessandria e Cuneo e dai comuni di tali province per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali di cui al precedente comma 4-bis sia le entrate degli anzidetti enti locali allo stesso titolo acquisite da parte di altri enti o soggetti pubblici o privati.».
A valere sui risparmi accertati di cui al precedente comma 4, mediante prelevamento dal fondo delle spese impreviste, è autorizzato un limite massimo di spesa fino a 50.000 euro.
17. 20. Armosino, Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Gli impegni assunti nei servizi alberghieri, turistici e di affitto che hanno bloccato l'attività delle imprese in quanto prenotati per il G8 potranno essere rimborsati fino al 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2010. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5 comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126.»
17. 19. Pes, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Schirru.

ART. 17-bis.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis
(Disposizioni per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per le Forze di Polizia).

1. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione, nonché allo svolgimento del vertice G8, e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema della prevenzione incendi, del soccorso e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 1o luglio 2009, di un contingente pari a:
a) 600 unità di vigili dei fuoco, di cui almeno 100 nelle qualifiche del Corpo nazionale dei Vigili dei Fuoco;
b) 400 unità complessive nelle qualifiche iniziali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo forestale dello Stato, nei contingenti, rispettivamente, di 153, 153, 76 e 18 unità, attraverso l'assunzione degli idonei delle graduatorie, in corso di validità, dei concorsi per l'accesso alle medesime qualifiche iniziali.

2. II venti per cento delle assunzioni straordinarie di cui al comma 1, sono riservate in via prioritaria ai figli, al coniuge o, in alternativa, alla sorella o al fratello, di coloro che siano deceduti a causa degli eventi sismici nella regione Abruzzo dei mese di aprile, secondo le specifiche discipline previste dai rispettivi ordinamenti per l'assunzione diretta dei familiari degli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia deceduti per servizio.

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3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a) e b) si provvede a valere sulle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, prioritariamente rispetto alle rassegnazioni di cui al comma 7 del predetto articolo.
4. Per assicurare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e per le assunzioni comunque previste ed autorizzate, per l'anno 2009, nella qualifica di Vigile del Fuoco, sono effettuate esclusivamente, ed in parti uguali, dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservato ai vigili volontari ausiliari, collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, nonché dalla graduatoria dei vincitori di cui al bando di arruolamento per l'anno 2005 per volontari in ferma breve, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale - n. 42 del 28 maggio 2004 i posti non coperti dalle predette graduatorie sono attribuiti agli idonei delle graduatoria formatasi ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e approvata con decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 1996».
17. 01. Bergamini.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

1. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione, nonché allo svolgimento del vertice: G8, e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema della prevenzione incendi, del soccorso e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 1o luglio 2009, di un contingente pari a 600 unità di Vigili del Fuoco.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, prioritariamente rispetto alle rassegnazioni di cui al comma 7 del predetto articolo.
3. Per assicurare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e per le assunzioni comunque previste ed autorizzate, per l'anno 2009, nella qualifica di Vigile del Fuoco, sono effettuate esclusivamente, ed in parti uguali, dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservato ai vigili volontari ausiliari, collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti, dalla graduatoria del concorso direttoriale a 173 posti nonché dalla graduatoria dei vincitori di cui al bando di arruolamento per l'anno 2005 per volontari in ferma breve, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale - n. 42 del 28 maggio 2004.»
17. 02. Fallica, Terranova, Grimaldi, Minardo, Stagno D'Alcontres.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto mezzi, dotazioni logistiche).

1. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 100 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure

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di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma l, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, prioritariamente rispetto alle rassegnazioni di cui al comma 7 del predetto articolo.
17. 03. Bergamini.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Incremento indennità esterna).

1. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e delle difesa, di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2009, euro 15.000.000,00 da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui al comma 3-bis del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, prioritariamente rispetto alle rassegnazioni di cui al comma 7 del predetto articolo.»
17. 04. Bergamini.

ART. 18.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 8, comma 3 inserire le seguenti: dall'articolo 10, comma 1-sexies e sostituire le cifre 539,2, 331,8 e 468,7 con le seguenti: 549,2, 341,8 e 78,7.

Conseguentemente al medesimo articolo 18, comma 1, lettera a); sostituire le cifre: 150 e 200 con le seguenti: 160 e 210, ed alla lettera d) sostituire la cifra 468,7 con la seguente: 478,7.
18. 1. Mantini.

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ALLEGATO 2

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine (Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli recante «Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 2-sexies, primo periodo, anche le regioni appenniniche come zone da cui possono provenire i militari volontari in ferma prefissata di un anno al fine di poter entrare, a domanda, nell'apposita riserva, costituita su base volontaria dall'Associazione nazionale alpini.