CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 gennaio 2009
126.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1

Sopprimerlo.
* 1. 2. Ferranti Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimerlo.
* 1. 11.Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.
* 1. 12.Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1, comma 1, capoverso, sostituire le parole: il procedimento affidatogli con le seguenti: il merito o le persone coinvolte nel procedimento affidatogli.
1. 7.Paolini.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: fino al deposito degli atti ai sensi dell'articolo 415-bis.
1. 15.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: relative su atti coperti da segreto istruttorio.
1. 14.Di Pietro, Palomba.

A1 comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fino alla richiesta di rinvio a giudizio.
1. 16.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: fino al rinvio a giudizio.
1. 17Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo il capoverso, h-bis, aggiungere il seguente:
h-ter) se ha espresso pubblicamente giudizi negativi sulla legislazione da applicare al caso concreto o su una delle parti del processo.
1. 10.Vitali.

Sopprimere il comma 2.
1. 13.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo le parole : «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dagli articoli 326 o 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente

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periodo: «II procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dagli articoli 326 o 379-bis dei codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro ufficio».
1. 8. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e h-bis nonché.
1. 18.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e h-bis con le seguenti: h-bis) e h-ter).
1. 9.Vitali.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati con le seguenti: risulta richiesta di rinvio a giudizio per il magistrato.

Conseguentemente al comma 2, lettera b), sostituire le parole: se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati con le seguenti: se per il capo dell'ufficio e per il magistrato assegnatario risulta richiesta di rinvio a giudizio.
1. 19.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: risulta iscritto nel registro degli indagati con le seguenti: è stato rinviato a giudizio.
1. 3. Ferranti Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati con le seguenti: risulta richiesta emesso decreto di rinvio a giudizio per il magistrato.
1. 20.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: sentito a: fatti.
* 1. 5.Brigandì, Nicola Molteni.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: sentito fino a: fatti.
* 1. 21.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: sentito a: 11,.
** 1. 6.Brignadì, Nicola Molteni.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: sentito a: 11.
**1. 22.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario sono indagati con le seguenti: se nei confronti del capo dell'ufficio competente e del magistrato risulta richiesta di rinvio a giudizio.
1. 23.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario sono indagati con le seguenti: se nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato risulta decreto dì rinvio a giudizio.
1. 24.Di Pietro, Palomba.

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Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: risultano indagati con le seguenti: sono stati rinviati a giudizio.
1. 4. Ferranti Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: ovvero alla fine del periodo.
* 1. 25.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da:, ovvero alla fine del periodo.
*1. 1. Ferranti Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, lettera b) infine sopprimere le parole da: in merito fino alla fine del periodo.
1. 27.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b) aggiungere in fine le parole: su atti coperti da segreto.
1. 26.Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sostituire la lettera v) con la seguente: v-bis) il rilasciare pubblicamente dichiarazioni concernenti il procedimento, salvo che siano a tutela di diritti di soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti nel medesimo.
1. 28.Contento.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 17.Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.
* 2. 1. Ferranti, Tenaglia, Zaccaria, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Giulietti.

Sopprimere il comma 1.
* 2. 18.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: è vietata la pubblicazione, inserire le seguenti: con mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione.
2. 14.Vitali.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto.

Conseguentemente, al primo periodo, dopo le parole: di atti di indagine preliminare aggiungere le seguenti: salvo che per gli atti per i quali non sussiste più segreto interno.
2. 21.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: anche parziale.
2. 22.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o per riassunto o del relativo contenuto.
2. 2. Ferranti, Tenaglia, Zaccaria, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Giulietti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o per riassunto.
2. 23. Di Pietro, Palomba.

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Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o del relativo contenuto.
* 2. 3. Ferranti, Tenaglia, Zaccaria, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Giulietti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o del relativo contenuto.
* 2. 10.Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore.
2. 4. Ferranti, Tenaglia, Zaccaria, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Giulietti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: anche se non sussiste fino alla fine del periodo.
2. 24.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, con le seguenti: fino a che gli atti non siano stati messi a disposizione della difesa.
2. 25. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: fino a che, alle parole: dell'udienza preliminare, con le seguenti: fino a che non sia emesso il decreto di rinvio a giudizio o il decreto di citazione a giudizio.
2. 38. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: È sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti o per i quali comunque non sussista più il segreto interno.
2. 19. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: È sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti non più coperti dal segreto interno.
2. 20. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: Qualora venga disposta l'archiviazione del procedimento è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, con qualunque mezzo di diffusione, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e delle investigazioni difensive.
2. 15. Vitali.

Al comma 2, sostituire il capoverso, con il seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».
2. 39. Lo Presti.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: anche parziale o per riassunto della documentazione.
2. 26. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: anche parziale.
2. 27. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: o per riassunto della documentazione.
2. 28. Di Pietro, Palomba.

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Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: della documentazione.
2. 29. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
2. 30. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: di cui sia stata ordinatala distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271, con le seguenti: prima che si sia proceduto allo stralcio delle registrazioni e dei verbali, ai sensi dell'articolo 268, comma 6-ter. È sempre vietata la pubblicazione di intercettazioni dichiarate manifestamente irrilevanti dal giudice.
2. 5. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271, con le seguenti parole: fino alla conclusione delle indagini preliminari. È sempre vietata la pubblicazione di intercettazioni dichiarate manifestamente irrilevanti dal giudice.
2. 6. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine: il seguente periodo: La violazione del divieto costituisce reato perseguibile ai sensi dell'articolo 167 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. 13. Bergamini, Costa, Torrisi, Germanà, Sisto, Paniz, Cassinelli, Siliquini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 114 del codice di procedura penale dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: 7-bis. Nelle aule giudiziarie è vietato l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora finalizzato a dare pubblicità allo svolgimento dell'udienza».
2. 11. Contento, Consolo, Angela Napoli, Cassinelli, Siliquini.

Sopprimere il comma 3.
* 2. 36. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.
* 2. 9. Bernardini.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Se si procede al dibattimento non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita 1a sentenza degli atti utilizzati per le contestazioni o dei quali sia data lettura in pubblica udienza.

Conseguentemente all'articolo 115 del codice di procedura penale, comma 2 le parole: fino a tre mesi, sono sostituite dalle seguenti: per un periodo da 2 a 6 mesi.
2. 16. Vitali.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, con le seguenti: Con la richiesta di rinvio a giudizio o anche prima se non si pregiudicano le indagini.
2. 32. Di Pietro, Palomba.

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Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: Di ogni iscrizione nel registro degli indagati, con le seguenti: Con la richiesta di rinvio a giudizio.
2. 31. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole da: che nei successivi, fino alla fine del periodo.
2. 33. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: può disporre, con la seguente: dispone.
2. 7. Brigandì, Nicola Molteni.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: fino a tre mesi, con le seguenti: per non meno di tre mesi.
2. 34. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: All'esito del procedimento il Procuratore della Repubblica informa l'organo disciplinare dell'esito del procedimento.
2. 35. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, dopo il capoverso «2», aggiungere il seguente:
«2-bis. Se l'iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti la violazione di cui al comma 1 riguarda i magistrati, il Pubblico Ministero informa il Consiglio Superiore della Magistratura, e la Corte di Cassazione per la sospensione del servizio fino a tre mesi, disponendo altresì il trasferimento a diverso ufficio collegiale».
2. 8. Brigandì, Nicola Molteni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 240 del codice di procedura penale sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti a1 procedimento né in alcun modo utilizzati, tranne che come corpo del reato. Essi sono custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269.
3. Decorsi cinque anni dalla data in cui i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale».
2. 01. Vietti, Rao, Romano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. all'articolo 114 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:
8. È vietata la pubblicazione e la diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati».
2. 02. Sisto, Torrisi, Costa, Cassinelli, Paniz, Papa, Vitali, Lopresti, Scelli, Lehner, Contento, Consolo, Angela Napoli, Siliquini.

ART. 3.

Sopprimerlo.
* 3. 1. Samperi, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Zaccaria, Giulietti.

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Sopprimerlo.
*3. 50. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 2 dell'articolo 266, dopo le parole «comunicazioni tra presenti», sono aggiunte le seguenti «anche a mezzo di riprese visive» e dopo le parole «codice penale, l'intercettazione» sono aggiunte le seguenti «o la videoregistrazione».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 266, è inserito il seguente: «3. Le operazioni di ripresa visiva di comportamenti non comunicativi nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soggiacciono alle condizioni previste dal secondo periodo del comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole di immagine mediante riprese visive.
3. 20. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 266. (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);
c) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;
d) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
g) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
h) delitti di cui al Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
3. 37.Vietti, Rao, Libè, Romano.

Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 266. (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);
c) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;

Pag. 32

d) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
g) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
h) delitti di cui agli articoli 423-bis del codice penale e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. 36.Vietti, Rao, Libè, Romano.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive.

Conseguentemente, dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 266-ter (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.
2. Fuori dei casi di cui ai comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».
3. 200.Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche a mezzo di riprese visive. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione o la videoregistrazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Le operazioni di ripresa visiva di comportamenti non comunicativi nei luoghi di cui all'articolo 614 c.p. soggiacciono alle condizioni previste dal periodo precedente.
3. 19.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire l'articolo 3-bis (Introduzione dell'articolo 266-ter del codice di procedura penale): 1. Dopo l'articolo 266-bis è inserito il seguente:
«Art. 266-ter. 1. L'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico o telematico presso il fornitore è disposta dal pubblico ministero con decreto motivato che ne attesta l'utilità ai fini della prosecuzione delle indagini.
2. Il difensore della persona sottoposta alle indagini e quello della persona offesa possono richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale.

Pag. 33

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero, del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».

2. L'articolo 132 comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è abrogato.
3. 18.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: superiore nel massimo a dieci anni con le seguenti: non inferiore nel massimo a sette anni.
3. 17.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: superiore nel massimo con le seguenti: non inferiore nel massimo.
*3. 52.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: superiore nel massimo con le seguenti: non inferiore nel massimo.
*3. 48.Vitali.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.
3. 53.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: sei anni.
3. 54.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: otto anni.
3. 55.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
3. 42.Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) Delitti previsti dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestino di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. 43.Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, alla lettera b), dopo le parole: lettera a) sono aggiunte le seguenti: e, nel caso di cui al n. 2, anche per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 628 e 629.
3. 44.Contento, Angela Napoli.

Sopprimere la lettera c).
3. 49.Vitali.

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
reato di usura o reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;.
3. 46. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, lettera d) sostituire le parole: usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono con le seguenti: usura e, se commessi col mezzo del telefono, di molestia o disturbo delle persone.
3. 100. Lussana, Nicola Molteni, Follegot.

Pag. 34

Al comma 1, capoverso, alla lettera d), dopo la parola: usura, aggiungere le seguenti: abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato , estorsione, rapina.
3. 56. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: usura, inserire la seguente: estorsione.
3. 30. Paolini.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: usura, aggiungere la seguente: ricettazione.
3. 28. Bernardini.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: telefono sono inserite le seguenti: rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio.
3. 32. Paolini.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: telefono sono inserite le seguenti: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
3. 33. Paolini.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: telefono sono inserite le seguenti: corruzione per un atto d'ufficio.
3. 34. Paolini.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: telefono sono inserite le seguenti: turbata libertà degli incanti.
3. 35. Paolini.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) delitti contro la libertà personale puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
d-ter) delitti contro il patrimonio puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.
3. 2. Rossomando, Samperi, Ferranti, Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Tidei, Vaccaro, Zaccaria, Giulietti.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
e) delitto di sequestro di persona;
f) delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne;
g) articolo 31. 20 febbraio 1958, n. 75 (prostituzione);
h) delitto di rapina;
i) delitto di estorsione;
l) delitto di truffa ai danni dello Stato;
m) delitto di circonvenzione di incapaci;
n) delitto di usura;
o) delitto di ricettazione;
p) delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
q) delitti di associazione per delinquere;
r) delitti di adulterazione, contraffazione e commercio di sostanze alimentari;
s) delitti di incendio e di incendio boschivo (articolo 423 e 423-bis codice penale);
t) delitti di bancarotta fraudolenta.
3. 40. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro Zaccaria, Giulietti, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo.

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Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitti di associazione per delinquere;.
3. 41. Samperi, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo.

Al comma 1, capoverso, «Art. 266», comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) sequestro di persona.
* 3. 500.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
delitto di sequestro di persona;.
* 3. 4. Capano, Ferranti, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
d-bis) reato di violenza sessuale;
d-ter) reato di furto in abitazione e furto con strappo.
3. 25. Lussana, Nicola Molteni, Follegot.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne;.
3. 5. Concia Capano, Ferranti, Tenaglia Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, «Art. 266», comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) violenza sessuale.
* 3. 502.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) reato di violenza sessuale.
* 3. 24. Lussana, Molteni, Follegot.

Al comma 1, capoverso «Art. 266, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis)
atti sessuali con minorenne.
3. 503. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, «Art. 266», comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) rapina.
* 3. 501.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitto di rapina;.
3. 6. Ciriello, Concia, Capano, Ferranti, Tenaglia, Cavallaro, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitto di estorsione;.
* 3. 7. Melis, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, «Art. 266», comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) estorsione.
* 3. 504.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitto di truffa ai danni dello Stato;.
3. 8. Gianni Farina, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

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Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitto di circonvenzione di incapaci;.
3. 9. Rossomando, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitto di usura;.
3. 10. Vaccaro, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
delitto di ricettazione;.
* 3. 11. Tidei, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, «Art. 266», comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) ricettazione.
* 3. 505.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);.
3. 12. Cuperlo, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitti di associazione per delinquere;.
3. 13. Samperi, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitti di adulterazione, contraffazione e commercio di sostanze alimentari;.
3. 14. Ciriello, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitti di cui agli articoli 423-bis del codice penale e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. 39. Vietti, Rao, Libè, Romano.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitti di incendio e di incendio boschivo (articolo 423 e 423-bis codice penale).
3. 15. Melis, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, e delitti di cui all'articolo 423-bis del codice penale, relativo agli incendi boschivi.
3. 23. Realacci, Granata, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Frassinetti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Murgia, Rampelli, Viola, Zamparutti.

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Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitti di cui al Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. 38. Vietti, Rao, Libè, Romano.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) reati di cui agli articoli 2621 e seguenti del Capo I del Titolo XI del codice civile recante Disposizioni penali in materia di società e di consorzi.
3. 57. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitti di bancarotta fraudolenta.
3. 16. Tenaglia, Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) delitti non colposi per i quali risulta dimostrata in concreto l'esigenza di un interesse sociale particolarmente rilevante.
3. 65. Lo Presti.

Sopprimere il comma 2.
3. 58.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'intercettazione di comunicazione tra presenti è consentita negli stessi casi di cui al comma 1 quando è necessaria nei procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è motivo, fondato su elementi specificamente indicati nel provvedimento, di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera d).
3. 47. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è motivo, fondato su elementi specificamente indicati nel provvedimento, di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 45. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Negli stessi casi e consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
3. 21. Samperi, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è motivo, fondato su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
3. 29. Bernardini.

Al comma 1, capoverso, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: L'intercettazione di comunicazioni tra presenti

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disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata o di terrorismo è consentita anche se non sussista il predetto motivo.
3. 506.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, comma 2, dopo le parole: di comunicazioni tra presenti aggiungere le seguenti: nelle private dimore.
3. 59. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sopprimere le parole: solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
3. 64. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.
*3. 26. Brigandì, Nicola Molteni.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.
*3. 22. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperto, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.
*3. 60. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Su richiesta dell'indagato, della persona offesa e dei loro difensori il giudice può disporre intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, e di altre telecomunicazioni, di immagine mediante riprese televisive e della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni con le stesse forme previste per il Pubblico Ministero.
3. 27. Brigandì, Nicola Molteni.

Al comma 1, capoverso, comma 3, sopprimere le parole: per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.
3. 61. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, comma 3, sostituire le parole: superiore nel massimo a cinque anni con le seguenti: non inferiore a quattro anni.
3. 63. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.
3. 62. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 266-ter. - (Intercettazione di corrispondenza postale). - 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.

Art. 266-quater. - (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche si applicano:
a) alle operazioni di ripresa visiva captative anche di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al

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pubblico possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle quarantotto ore successive».
3. 02. Vietti, Rao, Romano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

All'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche».
3. 01. Vietti, Rao, Romano.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 35. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera a) al comma 1 dell'articolo 12.
4. 1. Rossomando, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 36.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La motivazione deve contenere l'autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti».
4. 2.Capano, Ferranti Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: pubblico ministero inserire le seguenti: in persona del capo dell'ufficio o suo delegato.
4. 18.Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al tribunale nella composizione di cui all'articolo 322-bis, comma 1-bis, con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.
*4. 9.Bernardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al tribunale nella composizione di cui all'articolo 322-bis, comma 1-bis, con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.
*4. 30.Vitali.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al tribunale nella composizione di cui all'articolo 322-bis, comma 1-bis, con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.
*4. 37.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, alla lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non modificabile, che deve contenere a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini nonché delle specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si

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procede che devono essere fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento».
4. 22.Contento, Consolo, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, alla lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini».
4. 20.Contento, Consolo, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera a), capoverso dopo le parole: L'autorizzazione è data con decreto motivato, aggiungere le seguenti: non per mero richiamo alla richiesta del pubblico ministero o ad altri atti del procedimento,.
4. 10.Bernardini.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: decreto motivato inserire le seguenti: adottato con decisione unanime.
4. 28.Consolo.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: contestuale fino alla fine del periodo.
4. 38.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile.
4. 40.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: contestuale.
4. 39.Di Pietro, Palomba.

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: contestuale con le seguenti: immediato e comunque entro le ventiquattro ore.
4. 16.Mannino, Romano.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: contestuale con le seguenti: in calce all'istanza.
4. 14.Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: e non successivamente modificabile o sostituibile.
4. 41.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: quando vi sono gravi indizi di reato con le seguenti: che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271 del c.p.p., le valutazioni della sussistenza dei gravi indizi di reato è quelle per cui.
4. 31.Vitali.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: indizi di reato con le seguenti: indizi di colpevolezza o, nell'ipotesi di cui al comma 3-bis, vi sono gravi indizi di reato.
4. 29.Costa.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: assolutamente.
4. 42.Di Pietro, Palomba.

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Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: indispensabile con la seguente: utile.
4. 43.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: della prosecuzione.
4. 44.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, sostituire le parole: specifiche e con le seguenti: specifiche o.
4. 45.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: espressamente e analiticamente.
4. 46.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: espressamente e.
4. 47.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: e analiticamente.
4. 48.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: non limitati fino a: procedimento.
*4. 23.Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: non limitati fino a: procedimento.
*4. 49.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: nel medesimo procedimento aggiungere le seguenti: e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice.
4. 21.Contento, Consolo, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Il decreto di autorizzazione comporta l'immediata iscrizione del destinatario o dei destinatari del provvedimento, nel registro degli indagati a pena delle inutilizzabilità delle intercettazioni;
b) al comma 2 dopo le parole: «con decreto motivato» ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «tribunale» con quella: «giudice per le indagini preliminari».
4. 32.Vitali.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 è introdotto il seguente comma:
«1-bis. Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti.».
4. 4.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti».
4. 11.Bernardini.

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Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. I magistrati che abbiano assunto provvedimenti in ordine all'attività di intercettazione non possono partecipare al giudizio.
4. 68.Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4. 3.Rossomando, Capano, Ferranti Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4. 50.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «in persona del capo dell'ufficio o suo delegato»;
2) la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale»;
3) le parole: «con decreto motivato contestuale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto immediato e non successivamente modificabile o sostituibile».
4. 19.Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: la parola fino a: a tribunale e.
4. 12.Bernardini.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. La motivazione del decreto del p.m. deve contenere a pena di nullità il grave pregiudizio che giustifica l'intercettazione urgente.
4. 71.Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 51.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabile dal tribunale per un ulteriore periodo massimo di 30 giorni. Ulteriori proroghe possono essere concesse solo in presenza di specifici elementi sopravvenuti, indicati nella ulteriore richiesta, che facciano ritenere indispensabile una prosecuzione della attività di captazione, la cui durata complessiva non può comunque superare i 120 giorni.
4. 220.Paolini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: di quindici giorni con le seguenti: di tre mesi successivamente prorogabili di pari misura.

Conseguentemente sopprimere le parole da: prorogabile dal Tribunale fino alla fine del periodo.
4. 56.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: di quindici giorni con le

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seguenti: di tre mesi successivamente prorogabili di pari misura.

Conseguentemente sostituire le parole: prorogabile dal Tribunale fino alla fine del periodo, con le seguenti: La durata complessiva del periodo di intercettazioni può tuttavia essere superiore a quella massima qualora l'interruzione delle intercettazioni in corso, per le risultanze che sono già emerse possa pregiudicare gravemente le indagini. In tal caso sono possibili ulteriori proroghe motivate ai sensi del precedente comma 1.
4. 57.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo la parola: prorogabile aggiungere le seguenti: su richiesta motivata del P.M. contenente le indicazioni dei requisiti acquisiti e i motivi a sostegno della proroga;
4. 7.Brigandì, Nicola Molteni.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole da: e per a: tre mesi.
4. 8.Brigandì, Nicola Molteni.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
4. 200.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: cinque mesi.
4. 201.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.
4. 202.Di Pietro, Palomba.

All'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: non superiore a tre mesi aggiungere infine le seguenti:, salvo che emergano nuovi elementi investigativi adeguatamente riscontrati.
4. 5.Samperi, Ferranti, Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: tre mesi aggiungere le seguenti: qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.
4. 33.Vitali.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: La richiesta di proroga della durata delle operazioni oltre il sessantesimo giorno deve essere previamente autorizzata dal capo dell'ufficio.
4. 500.Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: I provvedimenti di proroga sono emessi con decreto motivato, immediato e non successivamente modificabile o sostituibile quando permangono i presupposti indicati al comma 1. Decorso il termine di tre mesi, non è consentito disporre nuove intercettazioni in relazione al medesimo fatto di reato, se pur diversamente qualificato.
4. 17.Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non procede personalmente.
4. 26.Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d) e la lettera e).

Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.
4. 6.Ciriello, Samperi, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

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Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*4. 58.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*4. 13.Bernardini.

Al comma 1, capoverso, alla lettera d) sostituire le parole: di criminalità organizzate, di terrorismo con le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.
4. 24.Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, alla lettera d) sostituire le parole: di criminalità organizzate, di terrorismo con le seguenti: di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 407, comma 2, lettera a), n. 4.
4. 25.Contento, Angela Napoli.

Alla lettera d), capoverso, dopo le parole: o di minaccia col mezzo del telefono aggiungere le seguenti parole: ovvero in relazione a reati con effetti permanenti finché la permanenza perdura o a soggetti in stato di latitanza,.
4. 52.Di Pietro, Palomba.

Alla lettera d), capoverso, dopo le parole: o di minaccia col mezzo del telefono aggiungere le seguenti: ovvero in relazione a reati con effetti permanenti finché la permanenza perdura.
4. 53.Di Pietro, Palomba.

Alla lettera d), capoverso, dopo le parole: o di minaccia col mezzo del telefono aggiungere le seguenti: ovvero in relazione a soggetti in stato di latitanza.
4. 54.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
4. 60.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
4. 61.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: dal tribunale con le seguenti: dal giudice delle indagini preliminari.
4. 34.Vitali.

Al comma 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
4. 62.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: venti con le seguenti: trenta.

Conseguentemente, alla fine del medesimo capoverso aggiungere i seguenti periodi:
La proroga può essere superiore qualora l'interruzione delle intercettazioni in corso, per le risultanze che sono già emerse possa pregiudicare gravemente le indagini. In tal caso sono possibili ulteriori proroghe ai sensi del precedente comma 1.
4. 59.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera d), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: nel comma 1 aggiungere le seguenti: e comunque per un massimo di 6 mesi.
4. 69.Lo Presti.

Pag. 45

Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Nella valutazione della gravità o della sufficienza indiziaria, si applica l'articolo 273, comma 1-bis del codice di procedura penale.
4. 15.Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
4. 63.Di Pietro, Palomba.

Al comma. 1, lettera e), capoverso, sostituire le parole da: nei casi sino a: ufficiale di polizia giudiziaria, con la seguente: che.
4. 27.Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
4. 65.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera f), capoverso, aggiungere infine le seguenti parole: I difensori hanno facoltà di poter acquisire l'estratto di tale registro «in parte qua».
4. 70.Lo Presti.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Introduzione dell'articolo 267-bis c.p.p.).

1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dei giudice su istanza del pubblico ministero o dei difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
4. 01.Vitali.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 32. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le operazioni di registrazioni sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di Corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica o, su indicazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini».
5. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: il comma 3 è sostituito dal seguente.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), capoverso, sopprimere i commi 1 e 2.
5. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Pag. 46

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, dopo la parola: trascrizione è aggiungere la seguente: anche.
5. 25. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera a), capoverso sopprimere il comma 3.
5. 101. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le operazioni di registrazione sono compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati presso gli uffici della competente Procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei, come da attestazione preventiva rilasciata dal funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, compiutamente evidenziate, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento adeguatamente motivato, immediato e non successivamente modificabile o sostituibile, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria».
5. 24. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
5. 29. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: I commi 4, 5 e 6» sono sostituiti dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e procedure previste dalla legge.
4-bis. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.
5. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti, persone o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato.
5-bis. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
5-ter. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare un grave pregiudizio per le indagini espressamente indicato in apposito decreto.
6. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269;
b) di ascoltare o visionare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazione informatiche o telematiche;
c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

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d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia stata vietata l'utilizzazione».
5. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti, persone o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
5. 19. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 4, primo periodo dopo le parole: pubblico ministero aggiungere le seguenti: Le registrazioni audio e video sono trasmesse criptate dal centro di intercettazione. Il codice per consentirne la audizione, visione, duplicazione o stampa in chiaro viene fornito al Pubblico Ministero procedente e/o ad ufficiale di polizia giudiziaria e/o funzionario da lui delegato alle operazioni di cui sopra.
5. 18. Paolini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 4 sostituire le parole: essi sono depositati in segreteria con le seguenti: il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni che ritiene rilevanti ai fini del procedimento.

Conseguentemente al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Scaduto il termine di cui al comma 4, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269.
6-ter. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269.
6-quater. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.
6-quinquies. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni rilevanti depositate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 268 comma 4 del presente codice e di quelle di cui sia stata disposta l'acquisizione.
6-septies. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione ai sensi dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, secondo le modalità previste dal presente codice».
5. 8. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: essi sono depositati in segreteria

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con le seguenti: il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni che ritiene rilevanti ai fini del procedimento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: I difensori hanno diritto di prendere visione e fare copia dei verbali e due registrazioni depositate.
5. 4. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, dopo le parole: in segreteria aggiungere le seguenti: con analitico elenco contenente la data e l'orario.
5. 22. Romano, Mannino.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, dopo le parole: insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, aggiungere le seguenti: ed altresì unitamente al fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti.
5. 10. Bernardini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: pubblico ministero aggiungere le seguenti: comunque non inferiore a cinque giorni.
5. 26. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 4, sopprimere le parole da: salvo che fino alla fine del periodo.
5. 100. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
5. 11. Bernardini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 4, sostituire la parola: il tribunale con le seguenti: il giudice per le indagini preliminari.
5. 27. Vitali.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 5, sostituire la parola: il tribunale con la seguente: il giudice per le indagini preliminari.
5. 28. Vitali.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 5, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
5. 12. Bernardini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 5, dopo le parole: il tribunale autorizza inserire la seguente: motivatamente.
5. 20. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, dopo le parole: ovvero di prendere, aggiungere le seguenti: visione delle videoregistrazioni o.
5. 7. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, dopo le parole: comunicazioni informatiche o telematiche aggiungere le seguenti: ed altresì degli atti di indagine depositati dal pubblico ministero.
5. 13. Bernardini.

Pag. 49

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le parti hanno diritto di avere copia dei verbali e dei decreti. È vietato il rilascio di copie dei supporti.
5. 6. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti è effettuata al solo fine di partecipare all'udienza di cui al comma 6-ter, al termine della quale devono essere restituiti.
5. 21. Romano, Mannino.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: E vietato il rilascio di copia dei supporti.
5. 5. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, sostituire la parola: vietato con la seguente: consentito.
5. 14. Bernardini.

Al comma 1, comma 1, sopprimere la lettera d).
5. 36. Di Pietro, Palomba.

Al comma l lettera d), capoverso, comma 6-ter sostituire ovunque ricorra la parola: tribunale con la seguente: giudice.
5. 15. Bernardini.

AL comma 1, lettera d), capoverso, comma 6-ter, primo periodo, sostituire la parola: al tribunale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.
5. 29. Vitali.

Al comma 1, capoverso, comma 6-ter, secondo periodo, sostituire la parola: il tribunale con le seguenti: il giudice per le indagini preliminari.
5. 30. Vitali.

Al comma 1, lettera d), capoverso, comma 6-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: Il tribunale, su istanza di parte, dispone la distruzione del materiale manifestamente irrilevante e quello di cui è vietata l'utilizzazione.
5. 23. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «7. Il giudice, compiute le formalità di cui ai commi precedenti, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzati per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti ai pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni o dalle conversazioni.
7-bis. Le trascrizioni delle registrazioni e le relative stanare sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.

Pag. 50

7-ter. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico».
5. 9. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera e), capoverso, comma 7, sostituire le parole: Il tribunale, con le seguenti: Il giudice,.
5. 16. Bernardini.

Al comma 1, lettera e), capoverso, comma 7, sostituire le parole: Il tribunale, con le seguenti: il giudice per le indagini preliminari.
5. 31. Vitali.

Al comma 1, lettera e), capoverso, comma 7, sostituire le parole:, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, con le seguenti: è tenuto a disporre.
5. 17. Bernardini.

Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. È vietata in ogni caso la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il Tribunale in ogni caso dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
5. 37. Lo Presti.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sopprimere il comma 8.
5. 70. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Introduzione dell'articolo 268-bis)

1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.
2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero dell'utenza intercettata, nonché l'indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;
b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;
c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento.

4. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, le parole: «di cui all'articolo 268, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 268-bis».
5. 01. Vitali.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 9. Di Pietro, Palomba.

Pag. 51

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6. 10. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: Il contenuto dell'archivio riservato è sempre coperto dal segreto.
6. 6. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
a-bis) Dopo il comma 1 è aggiunto i1 seguente:
«1-bis. In ogni stato e grado del procedimento, ove necessario per la decisione, il giudice autorizza le parti che lo richiedano a consultare, ascoltare od estrarre copia del supporto di conversazioni in precedenza non acquisite e conservate nell'archivio di cui al primo comma».
6. 4. Bernardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 11. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le registrazioni nei procedimenti definiti con decreto di archiviazione sono conservati sino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3».
6. 13. Lo Presti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti».
6. 7. Vitali.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3 con le seguenti: o, nei procedimenti conclusi con decreto di archivazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati peri quali si sia proceduto. Decorsi tali termini il giudice dispone anche d'ufficio la distruzione della documentazione di cui al comma 1.
6. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

All'articolo 6, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) al comma 2, le parole da «Tuttavia gli interessati» sino a «autorizzato o convalidato l'intercettazione.» sono abrogate;
b-ter) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di documentazione ritenuta assolutamente estranea alle indagini, il giudice, sentito il pubblico ministero, Può disporne, anche d'ufficio, la distruzione anticipata, salvo che le intercettazioni siano state eseguite per taluno

Pag. 52

dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o di cui all'articolo 407, comma 2 lettera a).
2-ter. Nei casi di documentazione ritenta irrilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzioni anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza, sentite le parti, il giudice decide con decreto motivato».
6. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente dopo l'articolo 10 aggiungere l'articolo 10-bis dopo l'articolo 329 c.p.p. è inserito il seguente:
«Art. 329-bis. - (obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269 e non acquisiti, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento Come corpo del reato ai sensi dell'articolo 240-bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».
6. 8. Vitali.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 6. 12. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*6. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*6. 5. Bernardini.

ART. 7.

Sopprimerlo.
*7. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimerlo.
*7. 4. Di Pietro, Palomba

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 266 ed a condizione che nessuna parte delle conversazioni registrate nel procedimento originario sia stata oggetto di distruzione ai sensi dell'articolo 269.
7. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
1. I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi

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da quelli per i quali sono stati disposti purché riguardino delitti previsti dall'articolo 266, comma 1.
7. 13. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
1. I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni sono state disposte salvo che siano state dichiarate illegittimamente acquisite.
7. 12. Di Pietro Palomba.

Al comma 1, sostituire il capoverso, comma 1, con il seguente:
1. I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte.
7. 5. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: indispensabili con la seguente: utili.
7. 10. DI Pietro Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: indispensabili con la seguente: necessari.
7. 11.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: per l'accertamento dei delitti inserire le seguenti: di cui all'articolo 266.
7. 6. Di Pietro Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: per l'accertamento dei delitti inserire le seguenti: contro la pubblica amministrazione.
7. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: per l'accertamento dei delitti inserire le seguenti: in materia societaria, fiscale e finanziaria.
7. 8. Di Pietro Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: e non siano state fino alla fine del periodo.
7. 9. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato qualora risultino gravi, precisi e concordanti con altri dati o elementi certi.
7. 3. Mannino, Romano, Bosi.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 6. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.
8. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, le parole: commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis sono sostituite dalle seguenti: commi 1 e 3. Nella fase del giudizio sono altresì inutilizzabili le intercettazioni compiute senza che siano state osservate le disposizioni dell'articolo 268 commi 5, 6-bis, 6-ter.
8. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Pag. 54

Sopprimere il comma 2.
*8. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere il comma 2.
*8. 8. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. Non possono essere altresì utilizzati i risultati delle intercettazioni disposte per l'accertamento di delitti di associazione, qualora nell'udienza preliminare sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere in riferimento agli indicati delitti, per insussistenza del fatto.
8. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati anche qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266.
8. 9. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati nell'udienza preliminare o nel dibattimento anche qualora al fatto venga attribuita una diversa qualificazione giuridica.
8. 10. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: e in relazione fino a: dell'articolo 266.
8. 5. Costa, Sisto, Siliquini.

Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. In ogni, caso i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati per reati o fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'autorizzazione da parte del Tribunale.
8. 4. Brigandì.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 273 del codice di procedura penale).

Al comma 1-bis dell'articolo 273 del codice di procedura penale, tra le parole «203» e «271, comma 1» sono aggiunte le seguenti «270, comma 1».
8. 01. Vietti, Rao, Romano.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire il capoverso, «2-quater» con il seguente: 2-quater. Nell'ordinanza il contenuto delle intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche è riportato limitatamente alle parti rilevanti e strettamente necessarie a motivare la misura in relazione al fatto contestato.
9. 2. Contento, Consolo, Angela Napoli.

Pag. 55

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-quater» con il seguente: 2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche debbono essere richiamate quando integrano gli indizi di cui alla lettera c) del precedente comma.
9. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso «2-quater», sopprimere le parole: soltanto nel contenuto.
9. 4. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso «2-quater» sopprimere le parole: e sono inserite fino alla fine.
*9. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «2-quater», sopprimere le parole: e sono inserite» fino alla fine.
*9. 5. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis..
(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione inserita per estratto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».
9. 01. Brigandì.

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 4.Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.
* 10. 1.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere il comma 1.
* 10. 5.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le attività.
10. 6.Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 2.
10. 7.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso aggiungere in fine le parole: Di tali atti può essere data pubblicazione.
10. 8.Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis). All'articolo 329 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis). I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche diverse da quelle acquisite ai sensi dell'articolo 268 nonché la documentazione ad esse inerente sono sempre coperti dal segreto».
10. 3.Contento, Angela Napoli.

Pag. 56

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: «Art. 10-bis». Introduzione dell'articolo 329-bis (Obbligo del segreto per le intercettazioni). «Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è introdotto il seguente:
«Art. 329-bis. Obbligo del segreto per le intercettazioni. 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari"».
10. 02.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente: « 10-bis. (Introduzione dell'articolo 329-ter del codice di procedura penale). - 1. Dopo l'articolo 329-bis del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:
«Art. 329-ter. - (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari). - 1. È vietata la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.
2. Chiunque viola il divieto di cui la comma i è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.494 euro a 36.152 euro».
10. 01.Mario Pepe (PdL).

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 13.Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis). all'articolo 380, al comma 2, dopo la lettera «f» è aggiunta la seguente:
f-bis) Delitti di riciclaggio previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.
11. 1.Contento, Angela Napoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis). All'articolo 380, al comma 2, dopo la lettera «m» è aggiunta la seguente: n) Delitti previsti dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
11. 2.Contento, Angela Napoli.

ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 6.Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.
12. 7.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
12. 8.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
12. 9.Di Pietro, Palomba.

Pag. 57

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
12. 10.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: che è altresì responsabile della annotazione di ogni accesso da parte di chiunque;.
12. 2.Brigandì.

Al comma 1, lettera c), capoverso aggiungere in fine il seguente periodo: Il funzionario comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da altre 3 mesi.
12. 5.Luigi Vitali.

Sopprimere il comma 2.
* 12. 1.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere il comma 2.
* 12. 11.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
12. 12.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 12. 3.Bernardini.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 12. 13.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
** 12. 4.Bernardini.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
** 12. 14.Di Pietro, Palomba.

al comma 2, lettera c), capoverso, sopprimere il comma 2-quater.
12. 16.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2,sopprimere la lettera d).
12. 17.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale e all'articolo 35 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale).

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Non sono consentiti l'intercettazione né l'ascolto e l'acquisizione di dati relativi a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione a procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Il divieto opera anche nel caso dì intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore.
b) Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In nessun caso il contenuto della conversazione può essere oggetto di annotazione su verbali di cui all'articolo 268 comma 2, di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale alla autorità giudiziaria che procede»;
«5-ter. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello, anche al di fuori delle ipotesi costituenti reato, annota in apposito

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registro le notizie di violazione dei due commi precedenti e le trasmette alle competenti autorità disciplinari».

2. Dopo l'articolo 35 del Testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

Art. 35-bis.

1. Presso le Procure Generali della Repubblica di ciascun distretto di Corte d'Appello è istituito il registro di cui all'articolo 103, comma 5-ter, del codice di procedura penale.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica ne cura la conservazione e le annotazioni, sotto la sua diretta responsabilità.
12. 01.Bernardini.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente articolo.

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Non sono consentiti l'intercettazione né l'ascolto e l'acquisizione di dati relativi a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consu1mu tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore.
2. All'articolo 103 del codice di procedura penale dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
5-bis. In nessun caso il contenuto della conversazione può essere oggetto di annotazione sui verbali di cui all'articolo 268, comma 2, di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, alla autorità giudiziaria che procede.
5-ter. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, anche al di fuori delle ipotesi costituenti reato, annota in apposito registro le notizie di violazione dei due commi precedenti e le trasmette alle competenti autorità disciplinari.
12. 010.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

Art. 12-bis.

All'articolo 103 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati;
b) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis- - Ferma l'eventuale responsabilità penale costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzo delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5.
12. 011.Contento, Consolo.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Sono sempre vietati l'ascolto delle conversazioni e l'intercettazione dei flussi di comunicazioni telematiche tra difensore e persona assistita e ogni forma di annotazione e informativa di tali comunicazioni e di trascrizione del loro contenuto. Non appena emerga la

Pag. 59

qualità di difensore, l'attività di intercettazione deve essere immediatamente interrotta dandone atto nel brogliaccio delle operazioni e nel verbale. La violazione anche di uno solo dei predetti obblighi comporta la nullità dei relativi atti di intercettazione e la responsabilità, civile e disciplinare, di coloro che la abbiano compiuta.
12. 02.Lo Presti.

ART. 13.

Sopprimerlo.
13. 13.Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.
13. 14.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
13. 15.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 379-bis», primo comma.
13. 16.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), al capoverso «Art. 379-bis», primo comma, dopo le parole: inerenti ad atti aggiungere le seguenti: e a documentazione.
13. 9.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a)«, capoverso «Art. 379-bis», primo comma, dopo le parole: notizie inerenti ad atti inserire le seguenti: e ad attività del procedimento.
13. 35.Lo Presti.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 379-bis» primo comma, dopo le parole: coperti dal segreto inserire le seguenti: di cui è stata ordinata la distruzione.
13. 21.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 379-bis», primo comma, dopo la parola: segreto aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli portati a conoscenza delle parti.
13. 20.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a)«, capoverso «Art. 379-bis», dopo la parola: segreto aggiungere: interno.
13. 19.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 379-bis» primo comma, sopprimere le parole: o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Conseguentemente al medesimo capoverso, primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: Negli stessi casi è punito con la reclusione fino a quattro anni, se ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.
13. 25.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 379-bis», primo comma, sopprimere le parole: o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: Negli stessi casi è punito con la reclusione fino a tre anni, se ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.
13. 24.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 379-bis» primo comma sopprimere le parole: o agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Conseguentemente al medesimo capoverso «Art. 379-bis», primo comma aggiungere

Pag. 60

in fine le seguenti parole: negli stessi casi è punito con la reclusione fino a due ani se ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.
13. 23.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 379-bis» sopprimere le parole: o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Conseguentemente al medesimo capoverso «Art. 379-bis», primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: negli stessi casi è punito con la reclusione fino a un anno, se ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.
13. 22.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 379-bis» aggiungere in fine il seguente comma: Nei casi previsti ai commi i e 2 del presente articolo, la competenza è determinata a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
13. 8.Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 379-bis», aggiungere infine il seguente comma: Se il colpevole è il funzionario responsabile la pena è raddoppiata.
13. 36.Lo Presti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 79-bis», secondo comma.
13. 17.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 379-bis», terzo comma.
13. 18.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) dopo l'articolo 685-bis è inserito il seguente: Art. 685-ter (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). I soggetti di cui agli articoli 263, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 39, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 500 a euro 1.032.
13. 10.Sisto, Torrisi, Cassinelli, Siliquini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
13. 26.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis)
all'articolo 617, terzo comma, le parole: con la reclusione da 1 a 5 anni sono sostituite dalle seguenti: con la reclusione da due a sette anni.
13. 7.Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
13. 27.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) Dopo l'articolo 684 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 684-bis.
(Accesso abusivo ad atti del procedimento penale).

1. Chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con l'arresto fino a liti mese o con l'ammenda fino a euro 500.
13. 30.Di Pietro, Palomba.

Pag. 61

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 617-septies, sostituire le parole: da uno a tre anni con le seguenti: fino a due anni.
13. 29.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 617-septies», sostituire le parole: da uno a tre anni con le seguenti: fino a un anno.
13. 28.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis) all'articolo 684 del codice penale, dopo le parole: di cui è vietata la pubblicazione sono inserite le seguenti: anche se riguardano intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione delle documentazione del traffico delle conversazioni e comunicazioni stesse.
13. 34.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
13. 31.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il primo comma dell'articolo 684 è sostituito dal seguente: chiunque pubblica o diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione ovvero dati o immagini di cui all'articolo 114, comma 8, del codice di procedura penale, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750.
13. 100. Sisto, Torrisi, Costa, Cassinelli, Paniz, Papa, Vitali, Lopresti, Lehner, Scelli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:«d) all'articolo 684, le parole l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258 sono sostituite dalle seguenti: l'ammenda da euro 500 a euro 5000».
13. 2. Ferranti Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e con l'ammenda da euro 250 a euro 750 con le seguenti: o con l'ammenda fino a 10.000 euro.
13. 500.Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 13. 5. Bernardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 13. 32. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) all'articolo 684 è aggiunto in fine il seguente comma: «Se gli atti o i documenti si riferiscono a intercettazioni o riprese visive che siano coperte da segreto, la pena è dell'ammenda da euro 1000 a euro 10000.».
13. 3. Ferranti Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Alla lettera e) il capoverso è sostituito dal seguente:
Si applica la stessa pena se il fatto di cui al primo comma riguarda intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione delle documentazione del traffico delle conversazioni e comunicazioni stesse.
13. 33. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032 con le seguenti: o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 20.000.
13. 501.Il Relatore.

Pag. 62

Al comma 1, lettera e) capoverso, le parole: da uno a 1032 sono sostituite dalle seguenti: da sei a diciotto mesi e della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 giugno 2001.
13. 6. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera e), aggiungere infine il seguente periodo: La pena è aumentata in caso di violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale.
13. 502.Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), è aggiunto il seguente capoverso: La sentenza di condanna per i fatti di cui ai precedenti commi è pubblicata ai sensi dell'articolo 36.
13. 11. Costa, Sisto, Cassinelli, Siliquini.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente: Articolo 13 bis. - I reati di cui agli articoli 379-bis, 617-septies e 384 del codice penale sono attribuiti alla competenza del giudice ugualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato dalla legge. Si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
13. 01. Brigandì.

ART. 14.

Sopprimerlo.
* 14. 1. Zaccaria, Ferranti, Giulietti.

Sopprimerlo.
14. 2. Di Pietro, Palomba.

ART. 15.

Sopprimerlo.
15. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
15. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15. 4. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15. 1. Zaccaria, Giulietti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
15. 5. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
15. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
15. 7. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente: Articolo 15-bis. - 1. Alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis

1. Presso le Procure generali della Repubblica di ciascun distretto di Corte d'Appello è istituito il registro di cui all'articolo 103, comma 5-ter c.p.p.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica ne cura la conservazione e le annotazioni, sotto la sua diretta responsabilità.
15. 01. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente: Articolo 15-bis. - 1. Dopo l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: Articolo 90-bis - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31

Pag. 63

marzo di ogni arino ciascun Procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai tini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti.
15. 03. Costa, Contento, Cassinelli, Siliquini.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente: Articolo 15-bis. - 1. Ogni procura della Repubblica può disporre intercettazioni telefoniche entro un limite di spesa che non può essere superiore al corrispondente ammontare di spesa dell'anno precedente, in via eccezionale, qualora sia necessario procedere ad indagini particolarmente complesse, il Procuratore generale presso la Corte d'appello autorizza l'intercettazione.
2. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i limiti di spesa entro cui ogni procura della Repubblica può disporre le intercettazioni telefoniche in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1.
15. 04. Costa, Sisto, Cassinelli, Siliquini.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente: Articolo 15-bis. - 1. I provvedimenti che dispongono il pagamento degli oneri inerenti all'esecuzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali sono trasmessi alla Corte dei conti.
2. A tal fine, ciascun ufficio giudiziario comunica alla Corte dei conti, entro il 30 aprile di ogni anno, il numero dei soggetti sottoposti alle intercettazioni ed il costo ditali attività riferiti all'anno solare precedente e distinti per ufficio giudiziario con i provvedimenti relativi al pagamento degli oneri.
15. 02. Costa, Contento, Sisto, Torrisi, Cassinelli, Paniz, Siliquini.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.

1. È istituita l'Agenzia per le Comunicazioni e la Sicurezza delle Reti dello Stato, di seguito nominata «Agenzia», titolare e responsabile di tutte le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive, e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, richieste e autorizzate ai sensi della presente legge.
2. Con decreto del Ministro della Giustizia sono stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze, l'articolazione organizzativa generale dell'Agenzia, i criteri e le modalità reclutamento del personale e ogni altra disposizione necessaria, a garantire un efficiente funzionamento dell'Agenzia e il perseguimento dell'interesse pubblico.
16. 01. Pezzotta, Vietti, Rao, Romano, Mannino, Contento, Sisto, Torrisi, Cassinelli, Paniz, Siliquini.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
Articolo 16-bis. - Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di Appello. Il procuratore generale della Corte di Appello provvede alla ripartizione

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dello stanziamento tra le singole procure. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
16. 02. Vietti, Rao, Romano.

ART. 17.

Sopprimerlo.
17. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
17. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
17. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-bis.
17. 4. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-ter.
17. 5. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-quater.
17. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
17. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
17. 8. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
17. 9. Di Pietro, Palomba.

ART. 18.

Sopprimerlo.
18. 2. Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore, relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale.
18. 1. Romano, Mannino.

Al comma 1, sostituire le parole alla data della sua entrata in vigore con le seguenti nei quali il pubblico ministero abbia già esercitato l'azione penale.
18. 3. Lo Presti.