CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 9 gennaio 2009
118.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 GENNAIO 2009

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ALLEGATO 1

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo.

NUOVE FORMULAZIONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis
. A partire dal primo gennaio 2009 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, nonché del comma 450 dell'articolo 2 della Legge 244 del 2007, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144 comma 4 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5-ter. Le sanzioni previste dal comma 5-bis vanno a incrementare il Fondo per i mutui per l'acquisto della prima casa per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
5-quater. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo per i mutui per l'acquisto della prima casa per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.»
2. 43. (Nuova formulazione) Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 5-bis, ovunque ricorrano sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
0. 2. 54. 1 (Nuova formulazione) Galletti, Occhiuto, Ciccanti

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis
. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, su richiesta delle regioni interessate trova applicazione alle condizioni ivi previste anche nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali non è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di cui al presente comma può essere deliberata a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato.
4-ter. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 4-bis si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabiliti l'entità, la tempistica e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
4-quater. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi

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programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.
6. 19. (Ulteriore nuova formulazione) Germanà, Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis
. Le corrispondenti disposizioni, recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano, altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, numero 272 del 20 novembre 2002 e numero 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni per l'anno 2010 e di 7 milioni per l'anno 2011 e di 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni per l'anno 2010, a 7 milioni per l'anno 2011, e a 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.
6. 21. (Ulteriore nuova formulazione) Franzoso.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis
. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, le Regioni e gli enti locali possono, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, certificare entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
9. 14 (Nuova formulazione) Vannucci, Rubinato, De Micheli, Borghesi, Cambursano, Galletti.

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Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3 della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.
16. 42. (Nuova formulazione) Laboccetta

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalità, all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12, sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal successivo comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
18. 39. (Nuova formulazione) Zorzato, Angelucci, Berardi, Del Tenno, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Jannone, Laboccetta, Leo, Milanese, Misuraca, Moffa, Pagano, Pepe, Pugliese, Savino, Soglia, Ventucci.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi

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pubblici avviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il saldo del contributo potrà essere incassato a seguito di consegna al soggetto responsabile di autocertificazione attestante la percentuale di investimento realizzata, la funzionalità dello stesso, il rispetto dei parametri occupazionali. La eventuale rideterminazione del contributo pubblico spettante avviene con salvezza degli importi già erogati e regolarmente rendicontati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con riferimento ai programmi di investimento agevolati:
a) che abbiano raggiunto la realizzazione di almeno i due terzi del programma originario;
b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno o più lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento della occupazione prevista.

3. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a un milione di euro.
18. 01 (Nuova formulazione) Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 1, lettera b), le parole: Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono sostituite dalle seguenti: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
b) all'articolo 38, comma 2, è soppressa la lettera b);
c) all'articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della citata legge n. 416 del 1981, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della presente legge.
19. 86. (Nuova formulazione) Girlanda.

All'articolo 19, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis.
In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni già in essere, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali potrà trasferire una parte dei fondi disponibili direttamente alle province che ne faranno richiesta attraverso accordi a tal fine stipulati.
0. 19. 92. 2 (Nuova formulazione) Caparini.

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Al comma 5-bis, dopo le parole: delle aree interessate, aggiungere le seguenti: Il Governo, nelle more della operatività di nuovi vettori nel settore merci che subentrino ad Alitalia Cargo, favorisce la garanzia da parte della gestione commissariale dell'operatività del servizio senza soluzioni di continuità e l'accelerazione delle procedure atte a garantire l'immediata operatività di nuovi vettori e.
0. 19. 15. 2 (ex 0.25.31.2) Misiani.

Al comma 5-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole al fine di, sostituire la parola: ampliare con la parola «liberalizzare»
b) sostituire le parole «nonché ad ampliare» con le parole «nonché a liberalizzare»;
c) dopo le parole «internazionali ed intercontinentali» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla rotta Milano Linate-Roma Fiumicino».
0. 19. 15. 3 (ex 0.25.31.3) Misiani.

All'ultima riga del comma 5-bis, sostituire le parole «diciotto mesi» con le seguenti «trenta mesi».
0. 19. 15. 1 (ex 0.25.31.1) Misiani.

All'ultima riga del comma 5-bis, aggiungere le seguenti parole: Il comma 4-quinquies del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è abrogato.
0. 19. 15. 4 (ex 0.25.31.4) Misiani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e previa autorizzazione della Commissione Europea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a 18 mesi.
19. 15 (Nuova formulazione) D'Amico, Simonetti, Bitonci, Bragantini, Comaroli.

Al comma 7 dopo il secondo periodo, inserire il seguente:
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Presidente dei Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi di un Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale, preposto alla realizzazione delle opere pubbliche finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità dei suo esercizio.

Al comma 8, dopo il nono periodo, inserire il seguente:
Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa

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grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 codice di procedura civile.
20. 26. (Nuova formulazione) Ravetto.

All'articolo 20, comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: »o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita.»;
b) all'ottavo periodo, sostituire le parole: «non comportano» con le seguenti: «non possono comportare» e sostituire le parole: «il giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento degli eventuali danni» con le seguenti: «, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati,»;
c) al nono periodo, sostituire le parole: «di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall'offerta» con le seguenti: «del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta.»

Conseguentemente, dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Per la stipula dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
20. 34. (Nuova formulazione) Ventucci.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti:
b-bis) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis).
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalità di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, nonché la misura degli interessi e le modalità di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonché per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, è ridotta alla metà.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: «del comma 1, lettera b)» con le seguenti: «dei commi 1, lettera b), e 1-bis»;
dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano agli inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
dopo il comma 4 inserire i seguenti:
«4-bis.
All'articolo 4 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n, 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in forma societaria» sono inserite le seguenti: «e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico,»;

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b) il comma 3 è abrogato;
4-ter, All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso d'accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis e con riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;
al comma 9, dopo la parola: «sostanziale» inserire la seguente: «, di norma,»;

al comma 14, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), sopprimere le parole
: «non spettanti o» e la parola; «anche» e sostituire le parole da: «disciplinata» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il relativo recupero.»;
b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi».
27. 4. (Nuova formulazione) Pugliese.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di potenziare le capacità di accertamento dell'amministrazione finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata formazione specialistica.
27. 3. (Nuova formulazione) Ventucci.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 2 e 3 con la seguente: seguenti;
b) al comma 7:
1) al primo periodo, sostituire le parole: nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 con le seguenti: nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008;
2) al secondo periodo, sopprimere le parole:, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza;
3) al quarto periodo, sopprimere la parola: non;
c) al comma 8 sostituire le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'indicazione del numero delle rate non è richiesta per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali.;
d) sopprimere il comma 10;
e) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non

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utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma e in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti d'imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti d'imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 950 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
29. 86. (Nuova formulazione) Zorzato, Angelucci, Berardi, Del Tenno, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Jannone, Laboccetta, Leo, Milanese, Misuraca, Moffa, Pagano, Antonio Pepe, Pugliese, Savino, Soglia, Ventucci.

Al comma 1, dopo le parole: «all'Agenzia delle entrate» aggiungere le seguenti: «, al fine di consentire gli opportuni controlli,».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa con le seguenti: in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
30. 6. (Nuova formulazione) Savino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
30. 30. (Nuova formulazione) Savino.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
6. All'articolo 11-bis della parte prima della tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, nono periodo».
7. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».
8. Le norme di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano fino al 31 dicembre 2009.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis, 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
30. 1. (Nuova formulazione) Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi parcheggi veicolari).

1. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

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la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico».
31. 07. (Nuova formulazione) Ventucci.

Al comma 5, capoverso, lettera a), dopo la parola: chirografari, aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
32. 53. (Nuova formulazione) Contento.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.
32. 12. (Nuova formulazione) Germanà.

Dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:

Art. 32-bis.
(Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva).

1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.
2. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

Art. 32-ter.
(Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi).

1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'Irpef e le relative addizionali si avvalgono del modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della

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Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello «F24 enti pubblici» per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali ed assicurativi.
2. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;
b) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.

3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008 mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.
32. 02. (Nuova formulazione) Franzoso.

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ALLEGATO 2

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI, RELATIVI SUBEMENDAMENTI E NUOVE FORMULAZIONI DI EMENDAMENTI DEI RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sostituire le parole: «31 gennaio 2009» con le seguenti: «28 febbraio 2009»
b) al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «29 settembre 1984, n. 720» con le seguenti: «29 ottobre 1984, n. 720,»;
c) al comma 18, sostituire le parole: «decreto ministeriale 29 dicembre 2000» con le seguenti: «decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001»;

Conseguentemente:
a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, sostituire le parole: «si calcola» con le seguenti: «si calcolano»;
2) al comma 1, sostituire le parole: «con riferimento al maggiore» con le seguenti: «applicando il tasso maggiore»;
3) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in legge» con le seguenti: «, con modificazioni,»;
4) al comma 5, al quinto periodo, sostituire le parole: «del D. lgs.» con le seguenti: «, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo» e al sesto periodo, sostituire le parole: «del D. lgs. 1o settembre 1993, n. 385» con le seguenti: « del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
b) all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 6, all' alinea, dopo le parole: «legge 24 novembre 2006» aggiungere le seguenti: «, n. 286,» e sostituire il capoverso «lettera c)» con il seguente comma: «6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:»;
2) al comma 9, secondo periodo, sostituire la parola: «isee» con le seguenti: «indicatore della situazione economica equivalente» e al quinto periodo, sostituire le parole: «n. 448 del 2001» con le seguenti: «28 dicembre 2001, n. 448»;
3) al comma 10, sostituire le parole: «Ministero per lo sviluppo economico» con le seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;
4) al comma 13, dopo le parole: «del Presidente» aggiungere la seguente: «del».
c) all'articolo 4, al comma 3, sostituire le parole: «Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione» con le seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

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d) all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: «12 dicembre 1997, n. 446» con le seguenti: «15 dicembre 1997, n. 446» e sostituire le parole: «dell'articolo 11, comma» con le seguenti: «dell'articolo 11, commi» e aggiungere, in fine, le parole: «legislativo n. 446 del 1997»;
e) all'articolo 7, al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «né».
f) all'articolo 8, al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007».
g) all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole: «30 per cento per cento» con le seguenti: «30 per cento» e dopo le parole: «convertito», aggiungere le seguenti: «, con modificazioni,»;
h) all'articolo 12, al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155,» aggiungere le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190,» e al secondo periodo, dopo le parole: «e del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al»;
i) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al» e al capoverso 1, premettere le seguenti parole: «Art. 104. - (Difese). - »;
2) al comma 2, alinea, dopo la parola: «del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al»;
3) al comma 3, alinea, dopo la parola: «del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al»;
l) all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, sostituire le parole: «Direttiva europea» con le seguenti: «direttiva 2007/44/CE»;
2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al»;
3) al comma 3, sostituire le parole: «o nell'articolo 56» con le seguenti: «o l'articolo 56»;
4) al comma 5, all'alinea, sostituire le parole: «terzo comma» con le seguenti: «comma 3»; e al capoverso, sostituire il numero «4.» con il seguente: «3-bis.», sostituire le parole: «comma secondo» con le seguenti: «comma 2,» nonché sostituire le parole: «c.c.» con le seguenti: «del codice civile».
m) all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «del citato Testo unico» con le seguenti: «del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
2) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «comma 2 del» aggiungere le seguenti: «Codice delle assicurazioni private di cui al»;
3) al comma 15, sostituire le parole: «di cui ai comma 13 e 14» con le seguenti: «di cui ai commi 13 e 14»;
4) al comma 18, sostituire le parole: «con riferimento alla presente legge» con le seguenti: «con riferimento al presente decreto».
n) all'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «le parole "un ottavo" con le seguenti: «le parole: "un ottavo", ovunque ricorrano,»;

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2) al comma 6, secondo periodo, e al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto»;
3) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «al sensi» con le seguenti: «ai sensi»;
o) all'articolo 17, al comma 2, sostituire le parole da: «emanato» fino alla fine del comma con le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996»;
p) all'articolo 18, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, sostituire le parole: «convertito con» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla» e sostituire le parole: «per le infrastrutture ed i trasporti» con le seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «convertito con» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
q) all'articolo 19, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, numerare il capoverso successivo alla lettera c): «1-bis» e, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «presente comma», ovunque ricorrano, con le seguenti: «comma 1»;
2) al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: «primo periodo,»;
3) al comma 7, sostituire le parole: «n. 388/2000» con le seguenti: «23 dicembre 2000, n. 388,» e sostituire le parole: «Regolamento CE 2204/2002» con le seguenti: «regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008»;
r) all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole: «Ministro per lo sviluppo economico» con le seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;
2) al comma 3, sostituire le parole: «Presidente della regione», ovunque ricorrano, con le seguenti: «Presidente della Giunta regionale»;
3) al comma 8, sostituire le parole: «all'articolo 26, comma 4» con le seguenti: «all'articolo 26, quarto comma»;
4) al comma 10, sostituire le parole: «interesse nazionali» con le seguenti: «interesse nazionale» e sostituire le parole: «dal Titolo III» con le seguenti: «dalla Parte II, Titolo III».
s) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «contributi quindicennale» con le seguenti: «contributi quindicennali»;
t) all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 5 comma 7 lett. a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della» con le seguenti: «all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla»;
2) al comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 5 comma 11 del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della» con le seguenti: «all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla»;
3) al comma 3, sostituire le parole: «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008» con le seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008» e sostituire le parole: «26 giugno 2008» con le seguenti: «25 giugno 2008».
u) all'articolo 23, al comma 2, sostituire le parole: «del testo unico» fino alla fine del comma con le seguenti: «del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

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v) all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, sostituire le parole: «di decisione europea» con le seguenti: «della decisione 2003/193/CE».
2) al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 1» con le seguenti: «dell'articolo 1»;
3) al comma 3 sostituire la parola: «contenente» con la seguente: «contenenti».
4) al comma 5, sostituire le parole: «convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
z) all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole: «convertito in legge» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
aa) all'articolo 26, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, sostituire le parole: «convertito in legge» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
2) al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: «convertito con legge» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
ab) all'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole: «25 giugno 2008,» aggiungere le seguenti: «n. 112,»;
2) al comma 12, sostituire le parole: «decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 195» con le seguenti: «decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1997»;
3) al comma 17, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto»;
4) al comma 20, sostituire le parole: «del comma 16» con le seguenti «al comma 16»;
ac) all'articolo 29, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del decreto legge n. 138 del 2002» con le seguenti: «del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,»;
2) al comma 6, sostituire le parole: «28 dicembre 2007» con le seguenti: «24 dicembre 2007», sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» e dopo le parole «19 febbraio 2007,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,»;
3) al comma 8, sostituire le parole: «verifica dello stanziamento» con le seguenti: «verifica del rispetto dei limiti di spesa»;
4) al comma 11, sostituire le parole: «di cui al comma 6» con le seguenti: «di cui al comma 7»;
ad) all'articolo 30, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
2) al comma 4, sostituire la parola: «soppresso» con la seguente «abrogato»;
3) al comma 5, sostituire le parole: «decreto interministeriale 25 maggio 1995» con le seguenti: «decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995».
ae) all'articolo 31, al comma 3, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

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af) all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «4 agosto 2000,» aggiungere le seguenti: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000»;
2) al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «sono eliminate» con le seguenti: «sono soppresse»; e alla lettera b), capoverso c), sostituire le parole: «data in vigore del presente decreto» con le seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione»;
3) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «offerti dai creditori» con le seguenti: «offerti ai creditori»
4) al comma 7, sostituire le parole: «è inserito il seguente: «16-bis» con le seguenti: «è inserito il seguente: "Art. 16-bis"» e, al medesimo capoverso 16-bis, sostituire le parole: «debitori iscritti a ruolo» con le seguenti «debiti iscritti a ruolo».
1. 57. (Nuova formulazione) I Relatori.

Alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: dal notaio inserire le seguenti: o dal segretario comunale.
0. 2. 52. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis. Le disposizioni contenute negli articoli 7,8, 8-bis e 13 relativamente ai commi 8-sexies 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche ai Comuni ove vige il sistema catastale tavolare».
0. 2. 52. 3. Strizzolo.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti per i quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di onorari, con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «mutui» aggiungere le seguenti: «garantiti da ipoteca;» e dopo la parola: «sottoscritti» aggiungere le seguenti: «o accollati anche a seguito di frazionamento»;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni

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disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.»;
d) al comma 5, primo, terzo e quarto periodo, sostituire le parole: «le banche» con le seguenti: «le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e eredità di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
2. 52. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 10, sostituire le parole: entro 90 giorni con le seguenti: entro 60 giorni.
0. 3. 108. 2. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 lettera a) sostituire le parole da: «il prezzo a: seguenti» con le seguenti: «Al termine del processo di implementazione delle norme di cui alle lettere seguenti del presente comma, verrà valutata l'efficacia e l'opportunità della determinazione del prezzo dell'energia»;
b) al comma 11, lettera a) sostituire le parole: «sono tenuti» con le seguenti: «saranno tenuti»;
c) al comma 11, sopprimere la lettera b).
0. 3. 108. 6. Moroni.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 lettera a), dopo le parole: «disciplinato dalle lettere seguenti» aggiungere le seguenti: «e previa pubblica consultazione svolta dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas»;
b) al comma 11, lettera a) sostituire le parole: «sono tenuti a presentare offerte» con le seguenti: «offrono»;
c) al comma 11, lettera a) dopo le parole: «congestioni di rete» sostituire la parola: «o» con la seguente: «e»;
d) al comma 12 alle parole: «Entro 24 mesi dell'entrata in vigore» premettere le seguenti: «Fermo restando il Prezzo Unitario Nazionale per gli acquirenti»;
e) al comma 12, alle parole: «può suddividere» premettere le seguenti: «previa pubblica consultazione svolta dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas».
0. 3. 108. 4. Franzoso.

Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti.
0. 3. 108. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 10, lettera a) dopo la parola: seguenti aggiungere le seguenti: e previa verifica di efficacia in relazione agli obiettivi della presente norma.
0. 3. 108. 5. Moroni.

Al paragrafo a-ter) sostituire le parole: fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di 7 giorni con le parole: Il Gestore del mercato elettrico rende pubbliche immediatamente tutte le informazioni

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relative alle offerte di vendita e di acquisto.
0. 3. 108. 8. Polledri.

Sostituire il comma 10-bis con il seguente:
10-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza.
0. 3. 108. 3. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 3.108, sostituire il comma 10-quinquies dal seguente:
10-quinquies. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, suddivide la rete rilevante in non più di tre macro-zone.
0. 3. 108. 7. D'Amico, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri, Simonetti, Bragantini.

Sostituire il comma 10-quinquies con il seguente:
10-quinquies. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento suddivide la rete di trasporto dell'energia elettrica in non più di tre macro-zone al fine di favorire un potenziamento della rete stessa tale da produrre la riduzione del prezzo dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese su tutto il territorio nazionale di cui al comma 10 del presente articolo.
0. 3. 108. 9. Vico, Testa, Lulli.

Sostituire il comma 10-quinquies con il seguente:
«10-quinquies. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, dopo aver verificato l'avvenuto potenziamento della rete di trasporto, e fermo restando il Prezzo Unitario Nazionale per i clienti finali può suddividere la rete stessa in non più di tre macro-zone al fine di favorire la distribuzione del prezzo dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese su tutto il territorio nazionale.»
0. 3. 108.11. Vico, Testa, Lulli.

All'emendamento 3.108, al comma 10-quinquies aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il mantenimento di un prezzo unico dell'energia per i clienti finali.
0. 3. 108. 10. Giudice.

Apportare le seguenti modificazioni:
sostituire i commi da 10 a 13 con i seguenti:
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti, in

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base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) viene istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno prima e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d) con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base ad un meccanismo di negoziazione continua nel quale gli utenti abilitati potranno presentare delle offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di 7 giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e le reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;
d) viene attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) viene attuata l'integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A partire dal 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione, sul funzionamento dei mercati dell'energia, che viene resa pubblica. La segnalazione può contenere altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata

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liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
10-quater. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che implementa meccanismi puntuali ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.
10-quinquies. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrice e il gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.
10-sexies. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 10-bis e 10-ter la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.
3. 108. (Nuova formulazione) I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:
sostituire i commi da 10 a 13 con i seguenti:
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti, in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) viene istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno prima e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d) con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base ad un meccanismo di negoziazione continua nel quale gli utenti

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abilitati potranno presentare delle offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di 7 giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e le reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;
d) viene attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) viene attuata l'integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A partire dal 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione, sul funzionamento dei mercati dell'energia, che viene resa pubblica. La segnalazione può contenere altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
10-quater. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati

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alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.
10-quinquies. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrice e il gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.
10-sexies. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quinquies la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.
3. 108. (Ulteriore nuova formulazione) I Relatori.

All'articolo 3, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie ai fini dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per prevedere che il tasso soglia, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dall'attuale disciplina fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giornidalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico

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delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
3. 109. I Relatori.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giorni, con le seguenti: 20 giorni.
0. 2. 062. 1. (ex 0. 3. 109. 1) Scelli, Giudice.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «45 giorni»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «150 giorni» con le seguenti: «90 giorni».
0. 2. 062. 2. (ex. 0.3.109.2) Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari).

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. 062. (ex. 3.109) I Relatori.

All'articolo 3, dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione

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(IPT) per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente da detto tributo.
3. 110. I Relatori.

All'articolo 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 2009 e 2010»;

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotto di euro 1.300.000 per l'anno 2010 e di euro 4.700.000 per l'anno 2011.
6. 26. I Relatori.

All'articolo 6, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 2009 e 2010»;
b) sono aggiunte infine le seguenti parole: la detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRE per l'anno 2011.
4-ter. Al fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotto di euro 1.300.000 per l'anno 2010 e di euro 4.700.000 per l'anno 2011.
6. 26. (Nuova formulazione) I Relatori.

All'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2009, i costi relativi al personale dipendente sostenuti dalle imprese esercenti servizi di linea automobilistici e servizi di noleggio autobus con conducente sono interamente ammessi in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari al 10 per cento a decorrere dal 2009.
10. 11. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis. Al fondo competitività di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca.
18. 46. I Relatori.

Al comma 2 aggiungere in fine: In un'ottica di semplificazione amministrativa, il medesimo decreto definisce, in capo al singolo beneficiario delle misure di sostegno al reddito, una modalità di erogazione unica da parte dell'INPS che anticipa le somme di competenza delle Regioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni ai trasferimenti alle Regioni provvedendo altresì ad integrare dette somme all'Inps.
0. 18. 42. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del fondo per l'occupazione, le risorse già assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
18. 42. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 4-bis sopprimere dalle parole: Alla gestione ordinaria fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sempre al comma 4-bis, all'ultimo periodo, sostituire le parole: Gli eventuali oneri con le seguenti: Gli oneri.
0. 18. 45. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

All'articolo 18, dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 78, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere infine il seguente periodo:
«Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17, del presente decreto. Gli eventuali oneri derivanti dal concorso agli obiettivi di cui all'articolo 77-bis sono a carico del piano di rientro».

4-ter. Il piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, viene corrispondentemente rimodulato entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge.
18. 45. I Relatori.

All'articolo 18, dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 78, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere infine il seguente periodo:
«Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17, del presente decreto. Il concorso agli obiettivi degli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro».

4-ter. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo tale da garantire la neutralità finanziaria di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78 in termini di saldi di finanza pubblica.
18. 45. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
a) le parole: «289 milioni» sono sostituite da: «89 milioni».

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Conseguentemente al comma 36 dell'articolo 2 della legge finanziaria 203/08 sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 800 milioni.
0. 19. 92. 7. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «,utilizzando la medesima ripartizione del 2008 delle risorse iscritte sui Fondi sugli ammortizzatori sociali, come integrate ai sensi del presente articolo».
0. 19. 92. 3. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

Al comma 5, dopo le parole: linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, inserire le seguenti: e previo accordo con le province.
0. 19. 92. 6. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, una quota pari al 50 per cento dei fondi disponibili per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, è assegnata entro il 28 febbraio 2009 dal Ministero del Lavoro alle Regioni che ne facciano richiesta, garantendone un incremento con risorse proprie pari almeno al 30 per cento di quanto ottenuto; a tal fine, le Regioni potranno utilizzare le risorse del Fondo sociale Europeo (FSE) e potranno trasferire alle Province del proprio territorio che ne faranno richiesta un importo pari all'80 per cento del fondo ricevuto per quel territorio provinciale. Le risorse non trasferite alle Province verranno utilizzate dalla Regione interessata per gestire accordi relativi a tutto il territorio regionale».
0. 19. 92. 2. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All'articolo 19, dopo il comma 9, è inserito il seguente:
9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni già in essere, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali potrà trasferire una parte dei fondi disponibili direttamente alle province che ne faranno richiesta attraverso accordi a tal fine stipulati.
0. 19. 92. 2. (Nuova formulazione) Caparini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
All'articolo 19, comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: "Gli avanzi finanziari degli interventi disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in favore del personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate possono essere utilizzati dalle Regioni destinatarie per azioni di politica attiva del lavoro.
0. 19. 92. 4. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

Dopo il comma 13, è inserito il seguente:
13-bis. All'articolo 19, dopo il comma 18, è inserito il seguente: «18-bis. I titolari del trattamento dei dati personali presenti nelle banche dati costituite prima del 1o agosto 2005 sulla base di elenchi telefonici pubblici possono continuare ad utilizzare detti dati per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
0. 19. 92. 1. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

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Dopo il comma 13, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 19, aggiungere, in fine, il seguente comma:
18-bis. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 eventuali interventi straordinari statali di ripiano dei disavanzi regionali pregressi sono posti a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e comunque è fatto divieto di utilizzare le risorse iscritte sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
0. 19. 92. 5. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

1. All'articolo 19, comma 1, prima parte, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1993, n. 236» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8,»;
b) alla lettera a), dopo le parole: «venti per cento» sono aggiunte le seguenti: «della indennità stessa», le parole: «novanta giornate di indennità nell'anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giornate annue di indennità» e sono aggiunte infine le seguenti parole: «. Tale indennità, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
c) alla lettera b), dopo le parole: «legge 20 maggio 1988, n. 160,» sono soppresse le parole: «ai dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano», sono aggiunte le seguenti: «per i lavoratori»; dopo le parole: «venti per cento» sono aggiunte le seguenti: «della indennità stessa» e sono aggiunte infine le parole: «. Tale indennità, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
d) alla lettera c), dopo le parole: «venti per cento» sono aggiunte le seguenti: «della indennità stessa».

2. All'articolo 19, comma 1, seconda parte, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» è aggiunta la parola: «(INPS)» e le parole: «che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego.» sono sostituite dalle seguenti: «che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3»;
b) il penultimo periodo è soppresso e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del presente comma secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3».

3. All'articolo 19, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «e nei soli casi di fine lavoro e fermo restando quanto previsto dai successivi commi 8, secondo capoverso, e 10»;
b) è soppressa la lettera d).

4. All'articolo 19, comma 3, primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2, 4 e 10».

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5. All'articolo 19, comma 4, dopo le parole «L'INPS» sono aggiunte le seguenti: «stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi che precedono, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e».
6. All'articolo 19, comma 6, lettera b), dopo le parole: «comma 5» sono soppresse le parole: «primo periodo».
7. All'articolo 19, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento è subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e rendicontazione secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE 2204/2002».
8. All'articolo 19, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:
«7-bis. Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a partire dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.».

9. All'articolo 19, comma 8, le parole: «possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati.» sono sostituite dalle seguenti: «nonché con le risorse eventualmente residuate di cui al comma 1, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione.» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Fermo restando il limite del tetto massimo di ciascuna misura di tutela del reddito, le misure di cui al comma 1 nonché i decreti di concessione delle misure in deroga possono prevedere trattamenti modulati e differenziati anche in funzione di interventi integrativi a livello regionale o locale ovvero in funzione della armonizzazione

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delle misure rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.»
10. All'articolo 19, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.»
11. All'articolo 19, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.».
12. All'articolo 19, il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge, di una indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime».
19. 92. I Relatori.

Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sul fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ai

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soggetti beneficiari delle provvidenze del fondo di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età compresa tra zero a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
19. 93. I Relatori.

Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 ai soggetti beneficiari delle provvidenze del fondo di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età compresa tra zero a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 48 milioni.
19. 93 (Nuova formulazione) I Relatori.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Indennizzi aziende commerciali in crisi).

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2001.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il .31 gennaio 2012.
4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni, è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
19. 029. I Relatori.

Al comma 5-bis, dopo le parole: delle aree interessate, aggiungere le seguenti: Il Governo, nelle more della operatività di nuovi vettori nel settore merci che subentrino ad Alitalia Cargo, favorisce la garanzia da parte della gestione commissariale dell'operatività del servizio senza soluzioni di continuità e l'accelerazione delle procedure atte a garantire l'immediata operatività di nuovi vettori e.
0. 25. 31. 2. Misiani.

Al comma 5-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «al fine di», sostituire la parola «ampliare» con la parola «liberalizzare»;

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b) sostituire le parole «ovvero ad ampliare» con le parole «ovvero a liberalizzare»;
c) dopo le parole «internazionali ed intercontinentali» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla rotta Milano Linate-Roma Fiumicino».
0. 25. 31. 3. Misiani.

All'ultima riga del comma 5-bis, sostituire la parola: tre con la parola: cinque.
0. 25. 31. 1. Misiani.

All'ultima riga del comma 5-bis, aggiungere le seguenti parole: Il comma 4-quinquies del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è abrogato.
0. 25. 31. 4. Misiani.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli Affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché per la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali ed intercontinentali, ovvero ad ampliare il numero delle frequenze su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia, ai vettori che ne fanno richiesta, autorizzazioni temporanee la cui validità non può essere inferiore a tre stagioni IATA.
25. 31. I Relatori.

Al capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. È ammesso il reclutamento e l'arruolamento delle donne nel Corpo militare della Croce rossa italiana».
0. 26. 07. 1. Vico, Villeco Calipari.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

1. Dopo l'articolo 1 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis. 1. È istituito presso il Corpo militare della Croce Rossa Italiana il ruolo speciale unico ad esaurimento, la cui consistenza organica è di 1252 unità. Transita d'ufficio nel predetto ruolo, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, il personale iscritto nei ruoli normale, mobile e speciale che, alla predetta data, abbia prestato almeno due anni di servizio con assegni, ancorché da richiamato. Nell'ambito della predetta dotazione organica, da intendersi quale limite massimo, il ruolo speciale unico di cui al primo periodo è integrato mediante la stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. È istituito il ruolo normale unico del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, la cui consistenza organica è di 430 unità, che avranno il vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, secondo la pianta organica allegata. L'accesso al ruolo normale unico è riservato, a domanda e per titoli, al personale di cui al comma 1, con modalità da definire con regolamento adottato con decreto del Ministro della

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difesa, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge. Per il personale iscritto nel ruolo speciale cessano, contestualmente, tutti gli obblighi di servizio militare quale appartenente ai ruoli in congedo delle Forze armate.
3. Presso il corpo militare della Croce Rossa Italiana è istituito il ruolo del personale militare in congedo, nel quale transitano d'ufficio tutti gli iscritti nei ruoli normali (mobile e di riserva) e speciale non transitati nel ruolo speciale unico ad esaurimento ovvero che vengano a cessare dai costituiti ruolo speciale ad esaurimento e ruolo normale unico per motivi previsti dalla legge, nonché coloro che, in possesso dei requisiti previsti, chiedano di esservi iscritti. Può inoltre essere iscritto nel ruolo del personale militare in congedo il personale in congedo delle Forze armate dello Stato. Al personale del ruolo del personale militare in congedo sono applicati i limiti di età del ruolo di riserva.
4. I ruoli normale, mobile speciale e di riserva sono soppressi.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Pianta Organica
Reparto Brig. Gen. Col. Ten. Col. Magg. Cap. Ten. S. Ten. Sott. Truppa Totale
Ispettorato Nazionale158912126130138
N.O.P.I.  2246121036
Centri di Mobilitazione  16123189990256
Totale Generale1526234726172130430
Totale Ufficiali 128
Totale Sottufficiali172
Totale Graduati e Truppa130
Totale Generale430

26. 07. I Relatori.

Alla lettera b) dopo le parole: 31 dicembre 2008 aggiungere le parole: e riferite a lavori autorizzati da qualsiasi titolo abilitativo rilasciato successivamente alla data del 31 dicembre 2008,. Dopo le parole: 1o gennaio 2009 aggiungere le parole: e riferite a lavori autorizzati da qualsiasi titolo abilitativo rilasciato successivamente al 1o gennaio 2009.

Conseguentemente al comma 7, le parole «1.155,6 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «1.175,6 milioni di euro»; le parole «286,3 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «290,3 milioni di euro»; le parole «263,1 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «267,1 milioni di euro»; le parole «341,8 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «345,8 milioni di euro»; le parole «264,4 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «268,4 milioni di euro»;
0. 29. 88. 1. Simonetti, Bragantini.

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Alla lettera b), capoverso comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2009 la detrazione dell'imposta lorda deve essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.
0. 29. 88. 2. Zeller, Brugger.

Alla lettera b), capoverso comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Per le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2009 la detrazione dell'imposta lorda deve essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a cinque e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.
0. 29. 88. 3. Zeller, Brugger.

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «2 e 3» sono sostituite dalla parola: «seguenti»;
b) i commi da 6 a 11 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano alla Agenzia delle entrate, apposita comunicazione nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'ENEA ai sensi del DM 19 febbraio 2007. Il predetto decreto 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque opportunamente modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti d'imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013».
29. 88. I Relatori.

All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, secondo periodo, le parole: «e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di

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cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, 654 milioni di euro per l'anno 2010 e 65,4 milioni di euro per l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura, la fruizione del credito d'imposta suddetto è regolata come segue:»
c) al comma 3, lettera b), le parole «nei successivi trenta» sono sostituite dalle seguenti: «nei successivi novanta»; le parole «il nulla osta di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi 90 giorni dalla certificazione dell'avvenuta prenotazione.»;
d) al comma 5 le parole «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
29. 89. I Relatori.

Sopprimere i commi 4 e 5.
0. 30. 03. 1. Marinello.

Al comma 4, capoverso 281, dopo le parole: destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) aggiungere le parole: in misura non inferiore allo 0,7 per cento delle medesime entrate, dopo le parole: all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) aggiungere le parole: in misura non inferiore allo 0,7 per cento delle medesime entrate.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 282 dopo le parole: 470 milioni di euro aggiungere le parole: e comunque in misura non inferiore allo 0,7 per cento delle entrate di cui al precedente comma e dopo le parole: 150 milioni di euro aggiungere le parole: e comunque in misura non inferiore allo 0,7 per cento delle entrate di cui al precedente comma.

Conseguentemente sopprimere il comma 5.
0. 30. 03. 2. Bitonci.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

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e) 8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre l997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, è abrogata.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:
«281. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del montepremi delle corse.
282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281, nonché le mobilità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE.

5. A valere sulle maggior entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo, ripartita in parti uguali, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso, in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.
6. Dal 1o gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.
7. Al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione

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autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco legale, nelle more della sua trasformazione in agenzia fiscale, possono essere conferiti nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi di livello dirigenziale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; i predetti incarichi, da conferire per posti individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla dotazione organica dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata ad avvalersi di personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, già in servizio nei soppressi dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ragionerie provinciali dello Stato e direzioni provinciali dei servizi vari.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61, comma 17 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato.
30. 03. (Ulteriore nuova formulazione) I Relatori.
(Inammissibile limitatamente al comma 7)

Sostituire la parola: nove con: otto.
0. 32. 65. 1. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.
32. 65. (Nuova formulazione) I Relatori.

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ALLEGATO 3

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sostituire le parole: «31 gennaio 2009» con le seguenti: «28 febbraio 2009»;
b) al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «29 settembre 1984, n. 720» con le seguenti: «29 ottobre 1984, n. 720,»;
c) al comma 18, sostituire le parole: «decreto ministeriale 29 dicembre 2000» con le seguenti: «decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001»;

Conseguentemente:
a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, sostituire le parole: «si calcola» con le seguenti: «si calcolano»;
2) al comma 1, sostituire le parole: «con riferimento al maggiore» con le seguenti: «applicando il tasso maggiore»;
3) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in legge» con le seguenti: «, con modificazioni,»;
4) al comma 5, al quinto periodo, sostituire le parole: «del D. lgs.» con le seguenti: «, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo» e al sesto periodo, sostituire le parole: «del D. lgs. 1o settembre 1993, n. 385» con le seguenti: « del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
b) all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 6, all' alinea, dopo le parole: «legge 24 novembre 2006» aggiungere le seguenti: «, n. 286,» e sostituire il capoverso «lettera c)» con il seguente comma: «6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:»;
2) al comma 9, secondo periodo,sostituire la parola: «isee» con le seguenti: «indicatore della situazione economica equivalente» e al quinto periodo,sostituire le parole: «n. 448 del 2001» con le seguenti: «28 dicembre 2001, n. 448 «;
3) al comma 10, sostituire le parole: «Ministero per lo sviluppo economico» con le seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;
4) al comma 13, dopo le parole: «del Presidente» aggiungere la seguente: «del»;
c) all'articolo 4, al comma 3, sostituire le parole: «Ministro della pubblica

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amministrazione e dell'innovazione» con le seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;
d) all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: «12 dicembre 1997, n. 446» con le seguenti: «15 dicembre 1997, n. 446» e sostituire le parole: «dell'articolo 11, comma» con le seguenti: «dell'articolo 11, commi» e aggiungere, in fine, le parole: «legislativo n. 446 del 1997»;
e) all'articolo 7, al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «né»;
f) all'articolo 8, al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007»;
g) all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole: «30 per cento per cento» con le seguenti: «30 per cento» e dopo le parole: «convertito», aggiungere le seguenti: «, con modificazioni,»;
h) all'articolo 12, al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155,» aggiungere le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190,» e al secondo periodo, dopo le parole: «e del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al»;
i) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al» e al capoverso 1, premettere le seguenti parole: «Art. 104. - (Difese). - «;
2) al comma 2, alinea, dopo la parola: «del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al»;
3) al comma 3, alinea, dopo la parola: «del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al»;
l) all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, sostituire le parole: «Direttiva europea» con le seguenti:»direttiva 2007/44/CE»;
2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al»;
3) al comma 3, sostituire le parole:» o nell'articolo 56» con le seguenti:»o l'articolo 56»;
4) al comma 5, all'alinea, sostituire le parole: «terzo comma» con le seguenti: «comma 3»; e al capoverso, sostituire il numero «4.» con il seguente: «3-bis.», sostituire le parole: «comma secondo» con le seguenti: «comma 2,» nonché sostituire le parole: «c.c.» con le seguenti: «del codice civile».
m) all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «del citato Testo unico» con le seguenti: «del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
2) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «comma 2 del» aggiungere le seguenti: «Codice delle assicurazioni private di cui al»;
3) al comma 15, sostituire le parole: «di cui ai comma 13 e 14» con le seguenti: «di cui ai commi 13 e 14»;
4) al comma 18, sostituire le parole: «con riferimento alla presente legge» con le seguenti: «con riferimento al presente decreto»;
n) all'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «le parole «un ottavo»» con le seguenti: «le parole: «un ottavo», ovunque ricorrano,»;

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2) al comma 6, secondo periodo, e al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto»;
3) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «al sensi» con le seguenti: «ai sensi»;
o) all'articolo 17, al comma 2, sostituire le parole da: «emanato» fino alla fine del comma con le seguenti:»pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996»;
p) all'articolo 18, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, sostituire le parole: «convertito con» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla» e sostituire le parole:»per le infrastrutture ed i trasporti» con le seguenti:»delle infrastrutture e dei trasporti»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «convertito con» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
q) all'articolo 19, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, numerare il capoverso successivo alla lettera c): «1-bis» e, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «presente comma», ovunque ricorrano, con le seguenti:»comma 1»;
2) al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: «primo periodo,»;
3) al comma 7, sostituire le parole: «n. 388/2000» con le seguenti: «23 dicembre 2000, n. 388,» e sostituire le parole: «Regolamento CE 2204/2002» con le seguenti:»regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008»;
r) all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole: «Ministro per lo sviluppo economico» con le seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;
2) al comma 3, sostituire le parole: «Presidente della regione», ovunque ricorrano, con le seguenti: «Presidente della Giunta regionale»;
3) al comma 8, sostituire le parole: «all'articolo 26, comma 4» con le seguenti: «all'articolo 26, quarto comma»;
4) al comma 10, sostituire le parole: «interesse nazionali» con le seguenti: «interesse nazionale» e sostituire le parole: «dal Titolo III» con le seguenti: «dalla Parte II, Titolo III».
s) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «contributi quindicennale» con le seguenti: «contributi quindicennali»;
t) all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 5 comma 7 lett. a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della» con le seguenti: «all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla»;
2) al comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 5 comma 11 del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della» con le seguenti: «all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla»;
3) al comma 3, sostituire le parole: «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008» con le seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008» e sostituire le parole: «26 giugno 2008» con le seguenti: «25 giugno 2008»;
u) all'articolo 23, al comma 2, sostituire le parole: «del testo unico» fino alla fine del comma con le seguenti: «del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

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v) all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, sostituire le parole: «di decisione europea» con le seguenti: «della decisione 2003/193/CE».
2) al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 1» con le seguenti: «dell'articolo 1»;
3) al comma 3 sostituire la parola: «contenente» con la seguente: «contenenti».
4) al comma 5, sostituire le parole: «convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
z) all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole: «convertito in legge» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
aa) all'articolo 26, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, sostituire le parole: «convertito in legge» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
2) al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: «convertito con legge» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
ab) all'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole: «25 giugno 2008,» aggiungere le seguenti: «n. 112,»;
2) al comma 12, sostituire le parole: «decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 195» con le seguenti: «decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1997»;
3) al comma 17, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto»;
4) al comma 20, sostituire le parole: «del comma 16» con le seguenti «al comma 16»;
ac) all'articolo 29, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del decreto legge n. 138 del 2002» con le seguenti: «del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,»;
2) al comma 6, sostituire le parole: «28 dicembre 2007» con le seguenti: «24 dicembre 2007», sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» e dopo le parole «19 febbraio 2007,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,»;
3) al comma 8, sostituire le parole: «verifica dello stanziamento» con le seguenti: «verifica del rispetto dei limiti di spesa»;
4) al comma 11, sostituire le parole: «di cui al comma 6» con le seguenti: «di cui al comma 7»;
ad) all'articolo 30, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
2) al comma 4, sostituire la parola: «soppresso» con la seguente «abrogato»;
3) al comma 5, sostituire le parole: «decreto interministeriale 25 maggio 1995» con le seguenti: «decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995»;
ae) all'articolo 31, al comma 3, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

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af) all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «4 agosto 2000,» aggiungere le seguenti: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000»;
2) al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «sono eliminate» con le seguenti: «sono soppresse»; e alla lettera b), capoverso c), sostituire le parole: «data in vigore del presente decreto» con le seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione»;
3) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «offerti dai creditori» con le seguenti: «offerti ai creditori»;
4) al comma 7, sostituire le parole: «è inserito il seguente: «16-bis» con le seguenti: «è inserito il seguente: «Art. 16-bis» e, al medesimo capoverso 16-bis, sostituire le parole: «debitori iscritti a ruolo» con le seguenti «debiti iscritti a ruolo».
1. 57. (Nuova formulazione). I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti per i quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di onorari, con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: mutui aggiungere le seguenti: garantiti da ipoteca; e dopo la parola: sottoscritti aggiungere le seguenti: o accollati anche a seguito di frazionamento;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.»;
d) al comma 5, primo, terzo e quarto periodo, sostituire le parole: le banche con le seguenti: le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle

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leggi in materia bancaria e eredità di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2. 52. (Nuova formulazione). I Relatori.

Al comma 4, dopo le parole: dal comma 3, aggiungere le seguenti:, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009,.
2. 57. I Relatori.

Al comma 5-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: possono essere con la parola: sono.
0. 2. 54. 1. (Nuova formulazione). Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis.
Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto possono essere ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.
2. 54. I Relatori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni.
2. 55. I Relatori.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144 comma 4 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5-ter. Le sanzioni previste dal comma 5-bis sono destinate a incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà.
5-quater. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. 43. (Nuova formulazione). Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari).

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo

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scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni».
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giornidalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. 062. (ex. 3.109) I Relatori.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: , al settore dell'energia elettrica e del gas;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.
3. 106. I Relatori.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.
3. 59. Dussin Guido, Lanzarin, Togni, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci.

Al comma 3, dopo le parole: 28 febbraio 2009 aggiungere le seguenti: sentite le commissioni parlamentari competenti.
3. 69. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

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Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere il seguente periodo: «La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2008, n. 41, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita»;
b) sopprimere il secondo periodo;
c) al terzo periodo, sostituire le parole: «La compensazione della spesa» con le seguenti: «La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed»;

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con Isee non superiore a 20.000 euro.
3. 36. Abrignani, Vannucci.

Al comma 9, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009 che continuano ad essere destinati alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
3. 107. I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni: sostituire i commi da 10 a 13 con i seguenti:
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti, in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) viene istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno prima e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d) con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base ad un meccanismo di negoziazione continua nel quale gli utenti abilitati potranno presentare delle offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di 7 giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e le reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;
d) viene attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del

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servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) viene attuata l'integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A partire dal 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione, sul funzionamento dei mercati dell'energia, che viene resa pubblica. La segnalazione può contenere altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
10-quater. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei

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servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.
10-quinquies. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrice e il gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.
10-sexies. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quinquies la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.
3. 108. (Ulteriore nuova formulazione). I Relatori.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli e stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente da detto tributo.
3. 110. I Relatori.

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «individuati dall'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati».
9. 26. (Nuova formulazione). Fontana Vincenzo Antonio.

Al comma 3, dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.
9. 27. I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, le Regioni e gli enti locali possono, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, certificare entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
9. 14. (Nuova formulazione). Vannucci, Rubinato, De Micheli, Borghesi, Cambursano, Galletti.

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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e previa autorizzazione della Commissione Europea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a 18 mesi.
19. 15. (Nuova formulazione). D'Amico, Simonetti, Bitonci, Bragantini, Comaroli.

All'articolo 19, dopo il comma 9, è inserito il seguente: 9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni già in essere, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali potrà trasferire una parte dei fondi disponibili direttamente alle province che ne faranno richiesta attraverso accordi a tal fine stipulati.
0. 19. 92. 2. (Nuova formulazione). Caparini.

Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 ai soggetti beneficiari delle provvidenze del fondo di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età compresa tra zero a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 48 milioni.
19. 93. (Nuova formulazione). I Relatori.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 247).

1. L'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è così modificato:
a) il comma 72 è sostituito dal seguente:
«72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 35 anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditorialità giovanile.»;
b) al comma 73, le parole: «dei Fondi» sono sostituite dalle parole: «del Fondo»;

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c) il comma 74 è sostituito del seguente:
«74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro delegato alla gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72».
19. 014. (Nuova formulazione). Marsilio.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Indennizzi aziende commerciali in crisi).

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è prorogato, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.
4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
19. 029. I Relatori.

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «2 e 3» sono sostituite dalla seguente: «seguenti»;
b) i commi da 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti

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d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti d'imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013».
c) i commi da 8 a 11 sono soppressi.
29. 88. I Relatori.

All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse;
b) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura finanziaria, la fruizione del credito d'imposta suddetto è regolata come segue:»;
c) al comma 3, lettera b), le parole: «nei successivi trenta» sono sostituite dalle seguenti: «nei successivi novanta»; le parole: «il nulla-osta di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta prenotazione»;
d) al comma 5, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
29. 89. I Relatori.

Al comma 3, sopprimere le parole: all'ammontare dei ricavi e dei compensi.
31. 19. I Relatori.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi parcheggi veicolari).

1. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico».
31. 07. (Nuova formulazione). Ventucci.