CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 luglio 2008
29.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 9 LUGLIO 2008

Pag. 104

ALLEGATO

DL 112/2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) migliorare le condizioni di reddito da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 50 mela curo annui attraverso l'aumento delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 63 dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fondo di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono destinati 1,2 miliardi di euro per gli anni 2009, 2010, 2011.
8-ter. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:
a) telecomunicazione e distribuzione radio-televisiva;
b) settore immobiliare e intermediazione escluse le imprese di costruzione.

8-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 8-ter si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8-quinques. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 8-ter di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. Il garante della sorveglianza dei prezzi di cui ai commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al recedente periodo.
1. 1. Nannicini, Fluvi, Misiani, Marchi, Lulli.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Banda larga).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie

Pag. 105

che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007/2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Governo è delegato ad emanare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto delle competenze delle regioni e in coerenza con la normativa comunitaria in materia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga nel rispetto del seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina delle tecniche di finanza di progetto e di accordo fra il settore pubblico e privato per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate, a condizione che i progetti selezionati nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie;
b) fermi restando i compiti spettanti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della legislazione vigente, la delega dovrà prevedere la razionalizzazione e semplificazione della disciplina generale della concessione dei diritti di passaggio nel rispetto delle norme comunitarie;
c) previsione delle opportune modifiche al codice civile favorendo all'interno dei condomini la posa di cavi ed infrastrutture avanzate di comunicazione; previsione di agevolazioni tributarie volte a favorire gli interventi di innovazione condominiale finalizzati a migliorare ed agevolare l'allacciamento delle abitazioni alle reti avanzate di comunicazione elettronica;
d) previsione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico che non ostacoli gli investimenti in reti a banda larga prevedendo, nelle aree sottoutilizzate, la gratuità per un congruo periodo di tempo dell'utilizzo del suolo pubblico per la posa di cavi infrastrutture a banda larga; previsione di incentivi fiscali alla realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomini e degli insediamenti residenziali, a valere sulle risorse disponibili di cui al comma 1;
e) previsione di interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso delle spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione;
f) attribuzione al Ministero dello sviluppo economico del coordinamento dei progetti di cui alla lettera a) attraverso la previsione di stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico nella sua funzione di coordinamento si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che viene rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui alla lettera a) e degli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259;
g) affidamento della realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti

Pag. 106

Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.
4. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
2. 61. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti l'Autorità Garante per le Comunicazioni e il Ministero dello Sviluppo economico, uno o più decreti legislativi volti a sviluppare e incentivare la diffusione della banda larga sul territorio italiano secondo principi di correttezza, concorrenza e trasparenza, dettando i piani di sviluppo di una nuova rete di telecomunicazioni.
2. Lo stato ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, quale unico soggetto avente diritto, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica, in titolarità di concessionari pubblici o privata. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti attuativi di cui al comma 1, si procede alla costituzione di una società di diritto privato cui attribuire la gestione di tali cavidotti, stilando un protocollo operativo in cui si individuano i costi relativi alla installazione, attribuzione, manutenzione, canone d'uso delle linee a carico degli utenti e i costi relativi al trasporto del traffico a carico degli operatori.
4. La nuova società di diritto privato, ha la facoltà di stilare accordi con gli operatori telefonici presenti sul territorio nazionale per la costituzione di una società Newco, per la gestione delle infrastrutture destinate alle telecomunicazioni. Lo Stato si impegna a partecipare nella nuova società Newco, mettendo a disposizione i diritti d'uso dei propri cavidotti.
5. La società Newco ricopre il ruolo di unico gestore delle infrastrutture di rete e ha l'obbligo di mettere a disposizione degli operatori telefonici tali infrastrutture secondo principi di libero di concorrenza e trasparenza.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. 63. Fugatti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli interventi di installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica destinati a raggiungere gli obiettivi disposti dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche sono realizzabili mediante dichiarazione d'inizio attività e i relativi tempi amministrativi di silenzio assenso non possono superare dalla data di presentazione del progetto al Comune, i 21 giorni entro i quali devono uniformarsi e rilasciare eventuali pareri l'ARPA, le Soprintendenze ed ogni altro istituto di vigilanza.
2. 19. Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 1, sostituire le parole: installazione di reti e impianti di comunicazione

Pag. 107

elettronica in fibra ottica con le seguenti: realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda sul territorio nazionale.

Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: la posa della fibra nei cavidotti con le seguenti: gli interventi di cui al comma precedente e aggiungere alla fine: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti già realizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
b) al comma 4, sopprimere le parole: per la posa della fibra;
c) al comma 5, sostituire le parole: all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: alla realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;
d) al comma 14, sostituire le parole: reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;
e) al comma 15, sostituire le parole: degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda.
* 2. 10. Ventucci.

Al comma 1, sostituire le parole: installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda sul territorio nazionale.

Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: la posa della fibra nei cavidotti con le seguenti: gli interventi di cui al comma precedente e aggiungere alla fine: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti già realizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
b) al comma 4, sopprimere le parole: per la posa della fibra;
c) al comma 5, sostituire le parole: all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: alla realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;
d) al comma 14, sostituire le parole: reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;
e) al comma 15, sostituire le parole: degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda.
* 2. 13. Giudice, Fallica.

Al comma 1, sostituire le parole: installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda sul territorio nazionale.

Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: la posa della fibra nei cavidotti con le seguenti: gli interventi di cui al comma precedente e aggiungere alla fine: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti già realizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;

Pag. 108

b) al comma 4, sopprimere le parole: per la posa della fibra;
c) al comma 5, sostituire le parole: all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: alla realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;
d) al comma 14, sostituire le parole: reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;
e) al comma 15, sostituire le parole: degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda.
* 2. 17. Losacco, Peluffo.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: fibra ottica aggiungere le seguenti:, nonché gli interventi descritti all'articolo 87 comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259, ;
b) al comma 6, dopo le parole: tre anni aggiungere le seguenti:, ovvero un anno nel caso di interventi descritti nell'articolo 87 comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259, ;
c) al comma 12, dopo la parola: intervento, aggiungere le seguenti: fatti salvi gli interventi descritti nell'articolo 87 comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259, ;
d) dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Al Decreto Legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 3, ultimo periodo le parole: «installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt» sono sostituite dalle seguenti: «modifica di impianti o infrastrutture esistenti per introduzione di tecnologie Umts o altre»;
b) all'articolo 87, comma 9, primo periodo, le parole: «e le denunce di attività» e le parole: «nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti» sono soppresse.
15-ter. Al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 all'articolo 146, comma 2, dopo le parole: «indicati al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «salvo i casi previsti all'articolo 87 comma 3 ultimo periodo del Decreto Legislativo 1o agosto 2003, n. 259,».
2. 60. Lazzari.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: o comunque in titolarità di concessionari pubblici aggiungere le seguenti: In tal caso l'operatore garantirà a chiunque ne faccia richiesta l'accesso a condizioni eque ragionevoli e non discriminatorie alle reti ed impianti di comunicazione elettronica realizzati attraverso il ricorso a tali infrastrutture civili, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 259/2003.
*2. 9. Ventucci.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: o comunque in titolarità di concessionari pubblici aggiungere le seguenti: In tal caso l'operatore garantirà a chiunque ne faccia richiesta l'accesso a condizioni eque ragionevoli e non discriminatorie alle reti ed impianti di comunicazione elettronica realizzati attraverso il ricorso a tali infrastrutture civili, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 259/2003.
*2. 15. Della Vedova.

Pag. 109

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
L'Operatore della Comunicazione nell'esecuzione dell'opera d'infrastrutturazione banda larga multicanale nelle aree popolate a fallimento di mercato è esentato da ogni onere, tributo ed indennizzo. L'Operatore della Comunicazione nelle aree popolate non a fallimento di mercato, qualora l'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti, senza che ciò possa cagionare alcun ritardo all'esecuzione dei lavori, concorda con la proprietà un equo indennizzo che in caso di dissenso è determinato dall'UTE, Ufficio Tecnico Erariale entro un tempo massimo di 15 giorni dalla semplice richiesta di una delle Parti e da queste accettato. L'Operatore della Comunicazione che realizza mediante la dichiarazione di inizio attività l'opera d'infrastrutturazione banda larga multicanale, qualora riutilizzi infrastrutture esistenti usufruisce della riduzione dei tempi amministrativi di silenzio assenso a quindici giorni.
2. 20. Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 aggiungere le seguenti: e le disposizioni di cui all'articolo 95 del medesimo decreto legislativo.
2. 62. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:
I Comitati Regionali per le Comunicazioni sono tenuti a presentare all'Autorità Garante per le Comunicazoni, entro il 30 ottobre di ogni anno, la relazione di monitoraggio dell'esistenza e della manutenzione delle reti di comunicazione banda larga multicanale utilizzate sul proprio Territorio per la distribuzione al 100 per cento della Popolazione dei servizi pubblici disposti dal Codice delle Comunicazioni elettroniche e dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
2. 21. Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione, dagli elaborati progettuali e da una dichiarazione del progettista abilitato, che asseveri ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 481 del c.p. la conformità delle opere da realizzare alle norme di sicurezza e a quelle igienico sanitarie, nonché la conformità agli strumenti urbanistici vigenti. Prima dell'inizio dei lavori la D.I.A. dovrà essere integrata con l'indicazione del nominativo del Direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
2. 52. Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli.

Al comma 4, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ventuno giorni.
2. 22. Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: dettagliata relazione aggiungere le seguenti: dagli elaborati progettuali e da una dichiarazione del progettista abilitato.
b) dopo le parole: che asseveri aggiungere le seguenti: ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 481 del codice penale.

Pag. 110

c) sostituire le parole: alla normativa vigente con le seguenti: alle norme di sicurezza e a quelle igienico sanitarie, nonché la conformità agli strumenti urbanistici vigenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Prima dell'inizio dei lavori la D.I.A. dovrà essere integrata con l'indicazione del nominativo del Direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori.
*2. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: dettagliata relazione aggiungere le seguenti: dagli elaborati progettuali e da una dichiarazione del progettista abilitato.
b) dopo le parole: che asseveri aggiungere le seguenti: ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 481 del codice penale.
c) sostituire le parole: alla normativa vigente con le seguenti: alle norme di sicurezza e a quelle igienico sanitarie, nonché la conformità agli strumenti urbanistici vigenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Prima dell'inizio dei lavori la D.I.A. dovrà essere integrata con l'indicazione del nominativo del Direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori.
*2. 59. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 4, primo periodo dopo le parole: dagli elaborati progettuali aggiungere le seguenti: da una dichiarazione del progettista abilitato.
*2. 42. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, primo periodo dopo le parole: dagli elaborati progettuali aggiungere le seguenti: e da una dichiarazione del progettista abilitato.
*2. 41. Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: che asseveri aggiungere le parole: ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 481 del codice penale.
**2. 40. Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: che asseveri aggiungere le parole: ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 481 del codice penale.
**2. 43. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla normativa vigente con le seguenti: alle norme di sicurezza e a quelle igienico sanitarie, nonché la conformità agli strumenti urbanistici vigenti.
*2. 39. Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla normativa vigente con le seguenti: alle norme di sicurezza e a quelle igienico sanitarie, nonché la conformità agli strumenti urbanistici vigenti.
*2. 44. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Prima dell'inizio dei lavori la D.I.A. dovrà essere integrata con l'indicazione del nominativo del Direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori.
**2. 38. Galletti, Ciccanti.

Pag. 111

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Prima dell'inizio dei lavori la D.I.A. dovrà essere integrata con l'indicazione del nominativo del Direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori.
**2. 45. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:, per l'aggiornamento ed adeguamento tecnologico del sito, per l'applicazione di nuove tecnologie di comunicazione elettronica.
2. 23. Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 5, dopo le parole: fibra ottica, aggiungere le seguenti parole:
wireless, vimax ed ogni tecnologia utile a realizzare gli obiettivi disposti dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
2. 24. Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: L'Amministrazione Provinciale assicura il raccordo, il coordinamento e l'organizzazione e la funzionalità dello Sportello Unico dei Comuni non capoluogo di Regione e di Provincia, per 11 rilascio delle autorizzazioni in materia dl comunicazione elettroniche.
2. 25. Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Sopprimere i commi 7 e 8.
2. 26. Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: del relativo atto di assenso aggiungere le seguenti parole:, ovvero dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica.
* 2. 4.Osvaldo Napoli.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: del relativo atto di assenso aggiungere le seguenti:, ovvero dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica.
* 2. 37. Galletti, Ciccanti.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: del relativo atto di assenso aggiungere le seguenti:, ovvero dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica.
* 2. 46. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: del relativo atto di assenso aggiungere le seguenti:, ovvero dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica.
* 2. 53. Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani.

Al comma 9 dopo le parole: a corredo dei progetto, aggiungere le parole: l'attestazione del professionista abilitato.
** 2. 5.Osvaldo Napoli.

Al comma 9, dopo le parole: a corredo del progetto, aggiungere le seguenti: l'attestazione del professionista abilitato.
**2. 35.Galletti, Ciccanti.

Pag. 112

Al comma 9, dopo le parole: a corredo del progetto, aggiungere le seguenti: l'attestazione del professionista abilitato.
** 2. 47. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 9, dopo le parole: a corredo del progetto, aggiungere le seguenti: l'attestazione del professionista abilitato.
** 2. 54. Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

Al comma 9, aggiungere il seguente periodo: Parimenti è provata la sussitenza del titolo per le dichiarazioni di adeguamento ed aggiornamento tecnologico.
2. 27. Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 10, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il Dirigente o il responsabile dei competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'incompletezza della documentazione, provvede a chiederne l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari.
Qualora accerti l'inammissibilità della denuncia, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
* 2. 6.Osvaldo Napoli.

Al comma 10, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'incompletezza della documentazione, provvede a chiederne l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari. Qualora accerti l'inammissibilità della denuncia, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
* 2. 36.Galletti, Ciccanti.

Al comma 10, sostituire il primo periodo con i seguenti: "Il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'incompletezza della documentazione, provvede a chiederne l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari.
Qualora accerti l'inammissibilità della denuncia, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
* 2. 48. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 10, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'incompletezza della documentazione, provvede a chiederne l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari. Qualora accerti l'inammissibilità della denuncia, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
* 2. 55. Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia.

Al comma 10, dopo le parole: ufficio comunale aggiungere le seguenti: è responsabile dell'efficacia del raccordo e del coordinamento e del rispetto dei tempi,
2. 28. Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: salute.
2. 32. Delfino, Galletti, Ciccanti.

Pag. 113

Sopprimere il comma 11.
* 2. 7.Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 11.
* 2. 34.Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 11.
* 2. 49. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 11.
* 2. 56. Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi.

Al comma 13, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, aggiungere le seguenti. nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.
** 2. 8.Osvaldo Napoli.

Al comma 13 dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, aggiungere le parole: nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.
** 2. 33. Galletti, Ciccanti.

Al comma 13 dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, aggiungere le parole: nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.
** 2. 50.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 13, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, aggiungere le seguenti: nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.
** 2. 57.De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci.

Al comma 13, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, aggiungere le seguenti: nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.
2. 58.Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 14 dopo le parole: soggetti pubblici aggiungere le seguenti: e le loro società partecipate, consorzi, fondazioni.
2. 29.Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 15, dopo le parole: fibra ottica aggiungere le seguenti: wireless ed ogni nuova tecnologia anche convergente utile alla realizzazione dell'infrastruttura banda larga multicanale.
2. 30.Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
15-bis. Alla fine del terzo comma dell'articolo 66, del decreto del Presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n. 495 («Regolamento di attuazione del codice della strada»), è aggiunta la frase «Tale profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'Ente proprietario della strada.».
15-ter. Nel terzo comma, dell'articolo 5 del DPCM 3 marzo 1999 («Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici»), l'inciso «previo accordo con l'Ente proprietario della strada» è soppresso.
15-quater. All'articolo 231, terzo comma, del decreto legislativo 30 aprile

Pag. 114

1992, n. 285 («Nuovo Codice della Strada») la frase in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156» è così modificata «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V, Disposizioni relative a reti ed impianti, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 («Codice delle comunicazioni elettroniche)».
2. 51.Lorenzin.

Dopo il comma 15 il seguente comma:
15-bis. Al fine di garantire lo sviluppo della larga banda mobile, anche ai sensi dell'articolo 4 comma 3, lettera a), b), e), t), g) e h) del decreto legislativo n. 259 del 2003, le disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 7, 8, 9,
12 del presente articolo, si applicano ai collegamenti, agli scavi, all'installazione ed alla modifica degli impianti per fornire servizi di telecomunicazione in banda larga a mezzo cavo e a mezzo onde radio.
2. 2.Ventucci.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:
15-bis. Al fine di garantire lo sviluppo della larga banda mobile, anche ai sensi dall'articolo 4 comma 3, lettera a), b), e), t), g) e h) del decreto legislativo n. 259 del 2003, le disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12 del presente articolo, si applicano ai collegamenti, agli scavi, all' installazione ed alla modifica degli impianti per fornire servizi di telecomunicazione in banda larga a mezzo cavo e a mezzo onde radio.
2. 14.Della Vedova.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Allegato 10, articolo 1 (diritti amministrativi) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: 111.000.00 euro sono aggiunte le seguenti: ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000.
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: 1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000,300 euro ogni mille utenti.
e) al comma 1, lettera b), dopo le parole: 66.500,00 euro sono aggiunte le seguenti: ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000.
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: 1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000,100 euro ogni 1000 utenti.
2. 3.Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:
15-bis. Ai sensi della Direttiva Quadro n. 2002/21/CE e nell'ottica del contenimento dei prezzi al cliente, le modalità di regolamentazione delle condizioni economiche per l'accesso e per l'uso delle reti di telecomunicazione a larga banda, realizzate anche con contributi pubblici, devono essere orientate ad un prezzo equo, vicino ai costi sostenuti dall'operatore della comunicazione, alfine di minimizzare le spese di gestione della rete e di evitare discriminazioni fra i diversi operatori del mercato.
2. 11.Ventucci.

Pag. 115

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:
15-bis. Ai sensi della Direttiva Quadro n. 2002/21/CE e nell'ottica del contenimento dei prezzi al cliente le modalità di regolamentazione delle condizioni economiche per l'accesso e per l'uso delle reti di telecomunicazione a larga banda, realizzate anche con contributi pubblici, devono essere orientate ad un prezzo equo, vicino ai costi sostenuti dall'operatore della comunicazione, al fine di minimizzare le spese di gestione della rete e di evitare discriminazioni fra i diversi operatori del mercato.
2. 12.Giudice, Fallica.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Allo scopo di agevolare lo sviluppo della larga banda, anche attraverso la tecnologia radiomobile, ai sensi dell'articolo 4 comma del decreto legislativo n. 259 del 2003, le disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12 del presente articolo, si applicano ai collegamenti, agli scavi, all'installazione ed alla modifica degli impianti realizzati per fornire servizi di telecomunicazione in banda larga a mezzo cavo e a mezzo radio.
2. 16.Losacco, Peluffo.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Ai sensi della Direttiva Quadro n. 2002/21/CE e nell'ottica del contenimento dei prezzi al cliente, le modalità di regolamentazione delle condizioni economiche per l'accesso e per l'uso delle reti di telecomunicazione a larga banda, realizzate anche con contributi pubblici, devono essere orientate ad un prezzo equo, vicino ai costi sostenuti dall'operatore della comunicazione, alfine di minimizzare le spese di gestione della rete e di evitare discriminazioni fra i diversi operatori del mercato.
2. 18.Losacco, Peluffo.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, Allegato 10, articolo 1 (diritti amministrativi) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: 11.000.00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000».
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:
«1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000,300 euro ogni mille utenti».
e) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000».
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:
«1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 100 euro ogni 1000 utenti».
2. 31.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

All'articolo 41, commi 1, 3 e 4, del Testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: amministrazioni pubbliche, o gli enti pubblici non economici, sono sostituite con le seguenti: amministrazioni pubbliche, o gli enti pubblici non economici, o le società a partecipazione pubblica.
2. 01.Ravetto.

Pag. 116

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 14 sostituire le parole: 30 milioni con le parole: 73 milioni, le parole: 45 milioni con le parole: 118 milioni e le parole: 59 milioni con le parole: 119 milioni.
3. 2.Peluffo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 19, al comma 1, secondo periodo le parole: da lavoro autonomo e dipendente aggiungere le seguenti: le pensioni di reversibilità e.
3. 15.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 articolo 1, comma 96, lettera a), punto 1, le parole: «non superiori a 30.000 euro» con le seguenti: «non superiori a 50.000 euro».
3-ter. Le disposizioni per l'attuazione dei commi da 96 a 114 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per stabilire le modalità applicate dei commi medesimi, previste dal comma 115, sono improntati alla massima semplificazione e trasparenza per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei contribuenti.
b) al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «applicabilità degli studi di settore, elenco clienti e fornitori e modifiche al regime dei contribuenti minimi».
3. 36.Benamati, Lulli, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) all'articolo 1, comma 96 lettera a), punto 1, sostituire le parole: «non superiori a 30.000 euro» con le seguenti: «non superiori a 50.000 euro».
b) modificare la rubrica come segue: «Applicabilità degli studi di settore, elenco clienti e fornitori e modifiche al regime dei contribuenti minimi».
3. 35.Benamati, Lulli, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Acconto in riduzione in sede di regolazione dei premi INAIL).

Dopo il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere il seguente:
«780-bis. Le procedure previste dal precedente comma per la quantificazione della riduzione dei premi INAIL sono definite entro il termine dell'autoregolazione dei premi dell'anno di riferimento.

Pag. 117

In mancanza e a titolo di acconto, alle imprese iscritte alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, viene riconosciuta una riduzione in misura pari al 7 per cento dei premi complessivamente dovuti all'INAIL».
3. 41. Froner, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita dalla seguente «c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.»
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:
1) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
2) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
3) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo dei Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative».

16-ter. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo le parola «verificato», sono inserite le parole «relativamente all'eccedenza».
3. 42. Vico, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 81, sostituire il comma 26 con il seguente:
26. Il titolare unico ovvero il contitolare di concessione di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, conferisce per il 50 per cento allo Stato e per il 50 per cento alla Regione interessata dalla Concessione di Coltivazione una quota, espressa in barili, pari all'uno per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1o luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Il conferimento è effettuato, attraverso la conversione in moneta corrente del prodotto da conferire - utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal 1o luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso - annualmente nelle forme del versamento all'Erario e alla competente Tesoreria Regionale, a decorrere dal 2009, entro il 31 luglio.
3. 43. Margiotta, Luongo.

Pag. 118

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 60, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 8;
all'articolo 63, comma 6, sostituire le parole: 700 milioni con 450 milioni;
all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è soppresso;
b) Sostituire il comma 10 con il seguente: 0. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 81, commi 38-bis, 38-ter e 38-quater, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3.240 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

all'articolo 81, aggiungere infine i seguenti commi:
38-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alle condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti di cui al comma 32 per i percettori di reddito di pensione, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei pensionati. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2009 e di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'esercizio 2009, sono altresì utilizzate, nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 63, comma 10. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di pensione.
38-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di pensione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 38-bis.
38-quater. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse.

all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «90 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «91 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «90 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
3. 21.Baretta, Ventura, Fluvi, Misiani, D'Antoni, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Pag. 119

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 60, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 8;
all'articolo 63, comma 6, sostituire le parole:
700 milioni con 450 milioni;
all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è soppresso;
b) sostituire il comma 10 con il seguente: 0. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 81, commi 38-bis, 38-ter e 38-quater, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3.240 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

all'articolo 81, aggiungere infine i seguenti commi:
38-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alle condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti di cui al comma 32 per i percettori di reddito di lavoro dipendente, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi per l'anno 2009 e di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'esercizio 2009, sono altresì utilizzate, nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 63, comma 10. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di lavoro dipendente.
38-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13, comuni 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 38-bis.
38-quater. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse;

all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «90 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «91 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «90 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
3. 20.Misiani, Fluvi, Baretta, Ventura, D'Antoni, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella,

Pag. 120

Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente;
all'articolo 60, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 8;
all'articolo 63, comma 6, sostituire le parole: 700 milioni con 450 milioni;
all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è soppresso;
b) sostituire il comma 10 con il seguente: 0. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 81, commi 38-bis, 38-ter e 38-quater, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, ti. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3.240 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

all'articolo 81, aggiungere infine i seguenti commi:
38-bis. Per le medesime finalità di cui ai comuni precedenti, con particolare riferimento alle condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti di cui al comma 32 per i percettori di reddito di lavoro dipendente e di pensione, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti e per i pensionati. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2009 e di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'esercizio 2009, sono altresì utilizzate, nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 63, comma 10. Le risorse del fondo sono destinate alla restituzione del drenaggio fiscale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.
38-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, comunque entro il limite di spesa di cui al comma 38-bis.

all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «90 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «91 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «90 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
3. 24.Duilio, Misiani.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 60, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 8;
all'articolo 63, comma 6, sostituire le parole: 700 milioni con 450 milioni;

Pag. 121

all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è soppresso;
b) sostituire il comma 10 con il seguente: 0. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 81, commi 38-bis, 38-ter e 38-quater, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3.240 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

all'articolo 81, aggiungere in fine i seguenti commi:
38-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alle condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti di cui al comma 32 per i percettori di redditi di lavoro e di pensione la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente risulti pari a zero, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2009 e di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'esercizio 2009, sono altresì utilizzate, nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 63, comma 10.
38-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della misura di sostegno di cui al comma 1, da realizzate mediante una detrazione fiscale corrisposta come trasferimento. La misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno precedente, sono risultati fiscalmente a carico di altri soggetti.
38-quater. La detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009.

all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «90 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «91 per cento»;
e) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «90 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
3. 22.Fluvi, Misiani, Ventura, Baretta, D'Antoni, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è soppresso;
b) sostituire il comma 10 con il seguente: 0. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 81, commi 38-bis, 38-ter e

Pag. 122

38-quater, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3.240 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

all'articolo 81, aggiungere infine i seguenti commi:
38-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alle condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti di cui al comma 32, per le donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c), è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi delle donne lavoratrici. La dotazione del fondo è determinata in 500 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'esercizio 2009, sono altresì utilizzate, nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 63, comma 10. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi delle donne lavoratrici.
38-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, da realizzare mediante il riconoscimento di una detrazione aggiuntiva delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido e per i servizi di assistenza familiare e cura di figli minori, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 38-bis.
38-quater. La detrazione aggiuntiva si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009. Qualora la detrazione di cui al comma 38-ter sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui agli articoli 13 e 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione;

all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «93 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «94 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «93 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con «94 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
3. 23.Damiano, Ventura, D'Antoni, Fluvi, Baretta, Misiani, Mosca, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 63, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di ricostruzione

Pag. 123

dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal sisma del 1997, le medesime regioni sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di euro 80 milioni dall'armo 2009, di euro 80 milioni dall'anno 2010 e 80 milioni dall'anno 2011».
all'articolo 82, comma 1, lettera g), sostituire le parole: 0,30 per cento con 0,20 per cento.
3. 32.Sereni, Vannucci, Bocci, Gozi, Verini, Trappolino, Agostini, Cavallaro, De Torre, Giovanelli, Merloni, Pistelli, Vannucci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 63:
a)
al comma 10 sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «470 milioni di euro».
b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Per le finalità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 333 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
3. 37.Mario Pepe, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 63, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare dei soggetti passivi di cui al comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con legge n. 75 del 24 marzo 1993, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata.
3. 40.Narducci, Bucchino, Fedi, Gianni Farina, Garavini, Porta.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
a) all'articolo 64, sopprimere il comma 2 e al comma 6, la parola:
456 è sostituita dalla seguente: 339, la parola: 1.650 è sostituita dalla seguente: 1180, la parola: 2.538 è sostituita dalla seguente: 1874, la parola: 3.188 è sostituita dalla seguente: 2.130.
b) all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento»;
c) al comma 3, sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
3. 39.De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
a) all'articolo 60, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 8.

Pag. 124

b) all'articolo 64, sopprimere il com- ma 1.
c) al comma 6, del medesimo articolo 64, la parola: 456 è sostituita dalla seguente: 118, la parola: 1.650 è sostituita dalla seguente: 471, la parola: 2.538 è sostituita dalla seguente: 823, la parola: 3.188 è sostituita dalla seguente: 1.058.
d) all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «90 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire le parole: «96 per cento» con «90 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
3. 38.De Torre, De Pasquale, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 66, al comma 7, all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole:
sono escluse dalle precedenti disposizioni le università, le quali possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;
al medesimo articolo sopprimere il comma 13;
all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;
b) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con «95 per cento»;
c) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
3. 13.Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Blasi, Levi, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 66, sopprimere il comma 13.

all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
c) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
3. 12.Mazzarella, Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis.

Pag. 125

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 66, sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Per il triennio 2009-2011, le università possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;
all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento» ovunque ricorrano;
c) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con: «0,20 per cento».
3. 14. Nicolais, Ghizzoni, Mozzarella, Bachelet, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 67, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Al fine di valorizzare la specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e per evitare disallineamenti retributivi tra gli operatori del comparto, è istituito un Fondo presso il Ministero della Pubblica amministrazione e l'innovazione, con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere annualmente rideterminate d'intesa con le rappresentanze del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.
3. 25. Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 67, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole: «sono disapplicate» aggiungere le seguenti: «, con esclusione di quanto disposto con l'articolo 4, comma 11, del decreto-legge n. 8 del 2008»;
b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed militare e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. 26. Rugghia, Villecco Calipari, Amici, Minniti, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 67, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Forze di Polizia;
all'articolo 82, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.
3. 28. Amici, Minniti, Zaccaria, Bressa.

Pag. 126

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 69, al comma 1, dopo le parole: del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui;
all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;
b) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «95 per cento» ovunque ricorrano;
c) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
3. 16. Benamati, Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Rossa, Madia, Melis.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 69, al comma 1, dopo le parole:
n. 165 aggiungere le seguenti: ad eccezione del personale delle Forze di Polizia;
all'articolo 82, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento con le seguenti: «0,20 per cento».
3. 17. Amici, Minniti, Lanzillotta, Bressa, Zaccaria, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.
3. 18. Amici, Minniti, Bressa, Zaccaria, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 71, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 157-sexies, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al primo periodo sostituire le parole: «45 giorni» con le seguenti: «90 giorni».
3. 19. Narducci, Fedi, Bucchino, Gianni Farina.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 8;
b) sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 81, commi 38-bis, 38-ter e 38-quater, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3.240 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
all'articolo 77, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
c) per compensare il minor gettito derivante dall'abolizione dell'Ici sulla prima casa, nello stato di previsione del

Pag. 127

Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di 500 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'esercizio 2009, sono altresì utilizzate, nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 63, comma 10;
all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «93 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «93 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
3. 27. Misiani, Causi, Boccia, Marchi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per la prosecuzione degli interventi di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria per il contrasto delle malattie della povertà e la promozione della salute delle popolazioni migranti, sono destinati all'Istituto di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 27 dicembre 2006, n. 29640 milioni per gli anni 2009, 2010, 2011.
3-quater. L'istituto attraverso protocolli d'intesa, da concordare previo parere della conferenza stato-regioni, avrà il compito di attuare la sua attività attraverso il coinvolgimento di tutte quelle regioni che ne facessero richiesta.
3-quinques. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Istituto presenta al Parlamento una relazione delle attività svolta nell'anno precedente.
3. 1. Nannicini.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 82, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento con le seguenti: «0,20 per cento» e all'articolo 83 sopprimere il comma 18.
3. 11. Boccia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 82, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
all'articolo 83, sostituire il comma 23 con il seguente:
23. L'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Salvo diversa valutazione da parte dell'ente creditore in merito all'effettiva necessità di idonea garanzia, l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, il credito

Pag. 128

iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 11 valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca;
3. 34. Fluvi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 82, al comma 18, alinea, dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le parole:, ad esclusione degli enti pubblici.
3. 29. Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 18, lettera a), sopprimere le parole: enti pubblici ed.
3. 30. Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 83, dopo il comma 23, inserire il seguente:
23-bis. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1 le parole: «il pagamento di un importo superiore a diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro».
3. 31. De Micheli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
all'articolo 83, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. All'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 al comma I sono aggiunte in fine le seguenti parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2009 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi di cui al periodo precedente è fissato in euro sei milioni per ciascun anno solare»;
3. 33. Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostani, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituirlo con seguente:

Art. 3.
(Scudo intellettuale).

1. Per il triennio 2009-2011, per le nuove iniziative imprenditoriali e professionali intraprese da cittadini italiani, residenti all'estero da più di ventiquattro mesi e con età non superiore a 40 anni, è prevista l'attribuzione di un credito d'imposta, per l'esercizio di inizio dell'attività e per i due successivi, a condizione che i suddetti cittadini trasferiscano

Pag. 129

la propria residenza in Italia entro sei mesi dall'inizio dell'attività. Il credito d'imposta è determinato in ragione dell'80 cento dei costi sostenuti e non può eccedere, per il triennio, l'importo complessivo di euro 200.000, nel rispetto delle regole relative agli aiuti «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le modalità di attuazione dell'agevolazione sono fissate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
3. 3. Letta, Vaccaio, Boccia, Baretta, Ventura.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: medesime società, aggiungere le seguenti: solo se piccole o medie imprese secondo la definizione di cui all'allegato della Raccomandazione della Commissione europea del 6 marzo 2003.
3. 9. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, le parole: Fornendo idonea documentazione all'amministrazione finanziaria, il soggetto interessato potrà usufruire di un credito d'imposta corrispondente.
3. 10. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:
«7-bis. Nel settore del commercio al dettaglio di mobili e complementi di arredo, la valutazione delle rimanenze dei beni acquistati per essere destinati in via permanente all'allestimento di aree espositive può essere effettuata applicando i seguenti coefficienti:
a) primo anno 100 per cento del costo;
b) secondo anno, 80 per cento del costo;
c) terzo anno, 60 per cento del costo;
d) quarto anno 20 per cento del costo;
e) quinto anno e successivi, 10 per cento del costo.

7-ter. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 7-bis devono indicare, in apposita sezione dell'inventano redatto ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero del prospetto di cui al 2o comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 maggio 1989 n. 2148, le consistenze dei beni destinati ad allestimento di aree espositive, raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e suddivisi per anno di formazione, con l'indicazione del costo originario, della

Pag. 130

percentuale di valutazione applicata e del valore attribuito in bilancio».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. 6. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 15 del testo Unico delle imposte dirette, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le spese sostenute da famiglie, composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'unità immobiliare da adibire o adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute in misura massima di euro 2.582,28, purché relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al matrimonio. La detrazione spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55. Il limite di spesa di euro 2.582,28 è elevato a euro 3.873,43 in presenza di un indicatore di situazione economica equivalente che non superi, cumulativamente, euro 20.658,28.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. 5. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 164, al comma 1, nella lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di Commercio»;
nel quarto periodo prima delle parole: «Non si tiene conto», sono inserite le seguenti: «Salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio di cui al precedente secondo periodo, non si tiene conto»;
l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. 4. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono comprese quelle» sono aggiunte le seguenti: «relative all'acquisto, montaggio ed installazione di mobili fissi montati su misura, nonché quelle».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate

Pag. 131

dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. 7. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in forma individuale, iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di Commercio, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 70 a 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. 8. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

ART. 4

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: privati, aggiungere le seguenti: anche costituiti in associazioni temporanee d'impresa appositamente create allo scopo.
4. 3. Contento.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole sviluppo economico aggiungere le seguenti: sentita la conferenza Stato-regioni.
4. 4. Contento.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tali fondi potranno anche finanziare le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato della Raccomandazione della Commissione europea del 6 marzo 2003, per l'avvio o la crescita di attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo mediante operazioni di venture capital.
4. 5. Borghesi, Messina, Gambursano, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per assicurare l'immediata attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore dei progetti di innovazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico potrà avvalersi delle modalità di gestione già stabilite per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1282, n. 46.
4. 1. Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
Per le finalità di cui al comma 1, la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata ad istituire un apposito fondo, con una dotazione non superiore a sei miliardi di euro, attraverso cui partecipare, sulla base di un regolamento che fissi un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti.
4. 2. Abrignani, Bernardo.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle Autorità Portuali e per finanziare investimenti nei porti amministrati dalle Autorità

Pag. 132

Portuali e nei collegamenti tra i porti suddetti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, una quota pari al 3 per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle importazioni ed altre operazioni avvenute nei porti, alimenta uno specifico fondo costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-ter. Il fondo di cui al comma 2-bis è ripartito tra le Autorità Portuali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e sentita l'Associazione dei Porti Italiani, tenendo conto delle proposte presentate dalle stesse Autorità Portuali nonché delle riscossioni di IVA e accise relative ai singoli porti.

Conseguentemente,
all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni»
b) sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Ai fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.840 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».
4. 6. Bonavitacola, Tullo, Meta, Velo, Lovelli, Boffa.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 99 del 2004, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
5-bis. Le agevolazioni di cui al Titolo 1, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
5-ter. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono soppresse le parole: «al familiare».
5-quater. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione».
4. 01. Antonio Pepe, Leo, Biava.

Pag. 133

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Interventi in favore delle società di giovani imprenditori agricoli).

1. ISA S.p.A., nel rispetto della normativa che regola la propria attività di intervento a favore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può destinare, annualmente, una quota delle proprie risorse disponibili, pari ad euro 20.000.000,00, per la realizzazione di progetti presentati da giovani imprenditori organizzati in forma societaria.
4. 02. Antonio Pepe, Leo, Biava.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso 198, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e vigila sulla correttezza delle dichiarazioni o comunicazioni rese agli organi di informazione su dati e notizie riguardanti previsioni e andamenti dei prezzi di beni e servizi».
5. 7. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Al comma 1, capoverso 198, secondo periodo, sostituire le parole: analizza le segnalazioni con le seguenti: verifica le segnalazioni delle Associazioni riconosciute dei consumatori ed analizza le ulteriori segnalazioni».
5. 9. Marinello, Gioacchino Alfano, Pagano.

Al comma 1, capoverso 198, secondo periodo, dopo le parole: di determinati prodotti e servizi inserire le seguenti:, nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del "Portale delle imprese", gestito in rete, nell'ambito delle proprie risorse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di "Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi".
5. 2. Vico, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 1, capoverso 199, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Garante per l'esercizio della sua attività può altresì avvalersi di personale messo a disposizione dalle Regioni, previo intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.
5. 3. Anna Teresa Formisano, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, capoverso 199, dopo le parole: le imprese, inserire le seguenti:, le associazioni dei consumatori e degli utenti,.
5. 5. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, capoverso 199, aggiungere infine il seguente periodo: Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici.
5. 8. Marinello, Gioacchino Alfano, Pagano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. In ordine al processo di razionalizzazione ed ai fini del miglior processo di trasparenza del settore dei dispositivi medici, il Tavolo tecnico interministeriale costituito presso la Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, individua entro il 30 settembre 2008, sentite le Associazioni delle Imprese, misure diverse da quelle previste

Pag. 134

dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa ai dispositivi medici.
*5. 4. Moroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. In ordine al processo di razionalizzazione ed ai fini del miglior processo di trasparenza del settore dei dispositivi medici, il Tavolo tecnico interministeriale costituito presso la Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici dei Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, individua entro il 30 settembre 2008, sentite le Associazioni delle Imprese, misure diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa ai dispositivi medici.
*5. 6. Pedoto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore dei lavori pubblici e di armonizzare i prezzi di aggiudicazione degli appalti di lavori a quelli di determinate materie prime utilizzate per i lavori di costruzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere, in via eccezionale, all'emanazione di un decreto, ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per la immediata definizione delle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi di taluni materiali da costruzione e per l'introduzione di un meccanismo straordinario diretto a fronteggiare, per gli anni 2008 e 2009, l'incremento imprevisto dei prezzi di tali materiali. Il decreto di cui al periodo precedente, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, contiene specifiche misure per garantire una compensazione per i lavori di cui al citato articolo 133, commi da 4 a 8, del decreto legislativo n. 163 dei 2006, e successive modificazioni.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2008 e in 15 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.
5. 1. Stradella.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Avvio delle zone franche previste nella regione Sardegna).

1. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, sono stanziati 80 milioni di euro, quale contributo di cofinanziamento alla Regione Sardegna per la piena attuazione ed operatività delle zone franche previste dal decreto legislativo decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, adottato in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione, delle attività portuali e manifatturiere, nonché l'interscambio economico con Paesi esteri e, in particolare, con i Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo.
2. Le norme di attuazione sono adottate nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, che stabilisce talune disposizioni di applicazione dello stesso.
3. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dal 2008 si provvede mediante corrispondente mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 01. Cicu.

Pag. 135

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sviluppo della continuità territoriale per la regione Sardegna).

1. Nell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3-bis. Per la regione Sardegna tra i soggetti di cui alla lettera b) del comma 3 sono compresi i cittadini intracomunitari nati in Sardegna, qualora, per motivi di lavoro o di giustizia, siano stati obbligati a trasferire la propria residenza al di fuori dell'isola»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: 5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano previa consultazione con gli altri Stati membri dell'Unione Europea interessati ed assenso della Commissione, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) 23 luglio 1992, n. 2408/92.
4. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2008 si provvede mediante corrispondente mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 02. Cicu.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Recupero degli aiuti incompatibili con il mercato europeo nel settore dell'agricoltura).

1. A valere sulle risorse trasferite alla regione Sardegna ai sensi dei commi da 834 a 840 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono vincolati 50 milioni di euro a decorrere dal 2008 e sino ad esaurimento del debito, destinati al recupero degli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione Europea con decisione n. 97/612/CE del 16 aprile 1997.
2. A carico dei soggetti beneficiari delle provvidenze dell'articolo 5 della legge regionale Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44 il recupero è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite senza ulteriori oneri ed interessi. La regione Sardegna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 03. Cicu.

Pag. 136

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica alle norme in materia di rivalutazione dei beni di impresa, di operazioni straordinarie e di rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni).

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

2. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2007, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 176, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è apportata la seguente modifica: le parole «in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79» sono soppresse.
5. 04. Bernardo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alle norme per l'utilizzo del Fondo dei debiti di fornitura).

1. A decorrere dall'anno 2008 il Fondo per i debiti di fornitura delle Pubbliche amministrazioni, istituito dall'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è utilizzato anche a garanzia delle operazioni di sconto e di risconto avviate per il tramite del sistema creditizio dai contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413 in relazione ai crediti relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato da essi vantati.
2. Le risorse del Fondo sono utilizzate per la riduzione del tasso di sconto praticato dal sistema creditizio e costituiscono garanzia finale delle operazioni di cui al comma 1.
3. I crediti sono scontabili a condizione che:
a) siano scaduti ed esigibili;
b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo al riconoscimento automatico dei crediti ceduti, alla semplificazione delle pratiche istruttorie, che potranno essere espletate anche per via telematica, alla individuazione del tasso agevolato di sconto ed alla definizione di tempi certi per la liquidazione».
6. A decorrere dall'anno 2008 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è incrementato di 100 milioni di euro a decorre dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante

Pag. 137

corrispondente mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 05. Giudice.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Compensazione dei debiti di fornitura).

1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:
a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;
c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
3. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni attuative del presente articolo».
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine il suddetto Fondo è incrementato di 100 milioni di euro a decorre dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 06. Giudice.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea inserire le seguenti: unicamente per il commercio di prodotti realizzati sul territorio italiano.
6. 1. Simonetti, Bragantini, D'Amico, Comaroli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:, dando priorità a quelli realizzati in collaborazione con Università, Parchi scientifici e tecnologici o centri di ricerca italiani;
6. 5. Anna Teresa Formisano, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1

Pag. 138

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti».
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato 1 del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 legge n. 379».
c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
2. il terzo periodo è soppresso.
*6. 4. Fluvi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato 1 del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato 1, anche se costituite in forza cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato 1, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti»;
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella G.U. U.E. del 28,12.20061,379;
c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;

Pag. 139

2. il terzo periodo è soppresso.
*6. 3. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, De Micheli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:
6-bis
. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti».
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 legge n. 379».
c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
2. il terzo periodo è soppresso.
*6. 6. Delfino, Ruvolo, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Etichettatura obbligatoria dei prodotti).

1. Al fine di consentire un'adeguata informazione ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti è fatto obbligo alle imprese di adottare un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti nel comparto tessile, calzaturiero e pelletteria, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e la tracciabilità dei prodotti stessi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei sistema di etichettatura di cui al commi 1 e le modalità per i relativi controlli.
3. L'utilizzo della denominazione di Made in Italy sull'etichetta obbligatoria è concessa all'impresa a valere sui prodotti finiti la cui totalità delle fasi di lavorazione, la cosiddetta tracciabilità, è stata eseguita interamente sul territorio italiano e nel rispetto delle obblighi previsti dal comma 1.»
6. 031. Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin, Fugatti.

Pag. 140

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6-bis: modifiche alla legge 18 febbraio 2004, n. 39 conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza».
All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, comma 4-ter è sostituito con il seguente:
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulta eseguito solo in parte in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario Straordinario, sentito il Comitato di Sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 (dodici) mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta per un massimo di altri 12 (dodici) mesi.
*6. 01. Lolli.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 61-bis. «Modifiche alla legge 18 febbraio 2004, n. 39 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza».
1. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 34,1, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, il comma 4-ter è sostituito con il seguente:
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulta eseguito solo in parte in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello Sviluppo Economico, su istanza del Commissario Straordinario, sentito il Comitato di Sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 (dodici) mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta per un massimo di altri 12 (dodici) mesi».
*6. 05. Pelino, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Alto Commissario per la lotta alla contraffazione).

1. L'articolo 145 del Codice di proprietà industriale è sostituito dal seguente:
Art. 145. - (Alto Commissario per la lotta alla contraffazione). - 1. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è l'autorità nazionale di riferimento in materia di tutela della proprietà industriale ed intellettuale.
2. All'Alto Commissario sono attribuite le seguenti funzioni:
a) raccolta dati e monitoraggio delle violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché monitoraggio ed indirizzo delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno;
b) svolgimento di indagini conoscitive di iniziativa propria e per fatti segnalati in materia di violazioni della proprietà industriale ed intellettuale;
c) studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, dirette a contrastare la contraffazione;
d) informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori sul valore e sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale;
e) assistenza alle imprese vittime della contraffazione;

Pag. 141

f) redazione e presentazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati di una relazione annuale sulla contraffazione, nonché sulla propria attività.

3. Nell'esercizio delle funzioni affidategli l'Alto Commissario opera coinvolgendo le categorie economiche e sociali interessate, nonché in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate nella tutela della proprietà intellettuale e industriale.
4. L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e si avvale di un Vice Alto Commissario, nominato dal Ministro dello sviluppo economico su sua proposta. L'Alto Commissario ed il Vice Alto Commissario durano in carica cinque anni a partire dall'inizio dell'esercizio delle funzioni. I loro compensi sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non possono in ogni caso essere superiori alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. L'Alto Commissario si avvale di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di quindici unità, di cui al massimo due dirigenti, incaricati secondo le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997. L'Alto Commissario si avvale inoltre di un contingente di personale messo a disposizione dalle Forze di polizia e dall'Agenzia delle Dogane sulla base di specifiche convenzioni.
6. L'Alto Commissario provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005 e dall'articolo 4-bis del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei Conti. L'Alto Commissario definisce con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento interni, nonché la relativa disciplina contabile.
7. L'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di dieci unità. 1 componenti sono nominati dall' Alto Commissario tra esperti di comprovata qualificazione in materia. L'incarico è gratuito cinque anni.»

Conseguentemente all'articolo 63, comma 10, sostituire le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «499 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.738 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
all'articolo 68, comma 6, sopprimere la lettera b).
6. 011. Lulli, Fluvi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Alto Commissario per la lotta alla contraffazione).

1. L'articolo 145 del Codice di proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 è sostituito dal seguente:
Art. 145. - (Alto Commissario per la lotta alla contraffazione).

1. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è l'autorità nazionale di riferimento in materia di tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Pag. 142

2. All'Alto Commissario sono attribuite le seguenti funzioni:
a) raccolta dati e monitoraggio delle violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché monitoraggio ed indirizzo delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeno;
b) svolgimento di indagini conoscitive di iniziativa propria e per fatti segnalati in materia di violazioni della proprietà industriale ed intellettuale;
c) studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, dirette a contrastare la contraffazione;
d) informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori sul valore e sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale;
e) assistenza alle imprese vittime della contraffazione;
l) redazione e presentazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati di una relazione annuale sulla contraffazione, nonché sulla propria attività.

3. Nell'esercizio delle funzioni affidategli l'Alto Commissario opera coinvolgendo le categorie economiche e sociali interessate, nonché in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate nella tutela della proprietà intellettuale e industriale.
4. L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e si avvale di un Vice Alto Commissario, nominato dal Ministro dello sviluppo economico su sua proposta. L'Alto Commissario ed il Vice Alto Commissario dura in carica cinque anni a partire dall'inizio dell'esercizio delle funzioni. 1 loro compensi sono determinati con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non possono in ogni caso essere superiori alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. L'Alto Commissario si avvale di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di quindici unità, di cui al massimo due dirigenti, incaricati secondo le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997. L'Alto Commissario si avvale inoltre di un contingente di personale messo a disposizione dalle Forze di polizia e dall'Agenzia delle Dogane sulla base di specifiche convenzioni.
6. L'Alto Commissario provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005 e dall'articolo 4-bis del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. li rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei Conti. L'Alto Commissario definisce con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento interni, nonché la relativa disciplina contabile.
7. L'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di dieci unità. 1 componenti sono nominati dall' Alto Commissario tra esperti di comprovata qualificazione in materia. L'incarico è gratuito e dura cinque anni.

2. All'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 6, la lettera b) è soppressa.
6. 02. Corsaro.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Tutela del Made in Italy).

1. Al fine di tutelare la qualità dei prodotti agroalimentari da atti di pirateria

Pag. 143

e, più in genere, di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, attinenti a indicazioni geografiche, o altri marchi di origine o provenienza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, entro il limite del 50 per cento; al rimborso delle spese sostenute dai consorzi di tutela per la registrazione dei marchi di origine dei prodotti agroalimentari presso le competenti strutture dei Paesi terzi e per i controlli e le verifiche, ivi comprese le azioni legali di tutela processuale da pratiche commerciali sleali sui mercati extra-UE.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a definire le modalità di attuazione del comma 1 e ad individuare le aree geografiche maggiormente a rischio rispetto ai fenomeni di agro-pirateria, nelle quali orientare le azioni di cui al presente articolo.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di curo per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».
6. 03. Antonio Pepe, Leo, Biava.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi a favore di ISA S.p.A.).

1. All'articolo 10-ter della legge 2 dicembre 2005 n. 248 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. Il contributo annuale dello Stato relativo al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, di cui al precedente comma 1 lettera e) limitatamente alla quota capitale costituisce, a tutti gli effetti di legge, versamento in conto futuro aumento di capitale del socio, fin dal momento del trasferimento di cui al precedente comma 1.
2. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle effettuate ai sensi della legge del 19 dicembre 1983 n. 700 e successive modifiche ed integrazioni».
6. 04. Antonio Pepe, Leo, Biava.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia fiscale per le imprese agricole)
.

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
2. Al decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento.»
b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

Pag. 144

3. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6-bis, valutato in euro 300 milioni per l'anno 2009, si provvede, rispettivamente, quanto a euro 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a euro 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall'articolo 63, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, 112».
*6. 06. Leo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia fiscale per le imprese agricole)
.

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
2. Al decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell' 1,9 per cento.»
b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

3. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6-bis, valutato in euro 300 milioni per l'anno 2009, si provvede, rispettivamente, quanto a curo 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e quanto a euro 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, 112».
*6. 013. Antonio Pepe, Leo, Biava.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia fiscale per le imprese agricole).

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Pag. 145

2. Al decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento.»
b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

3. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6-bis, valutato in euro 300 milioni per l'anno 2009, si provvede, rispettivamente, quanto a euro 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a euro 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall'articolo 63, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, 112».
*6. 026. Marinello.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia fiscale per le imprese agricole).

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
2. Al decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento.»
b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.
3. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6-bis, valutato in euro 300 milioni per l'anno 2009, si provvede, rispettivamente, quanto a curo 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a euro 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, 112».
*6. 028. D'Amico, Forcolin, Fugatti.

Pag. 146

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Estensione a tutto il territorio nazionale del credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura).

1. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le parole: «a tutto il territorio nazionale».
2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno».
**6. 07. Mario Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, De Micheli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Estensione a tutto il territorio nazionale del credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura).

1. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le parole: «a tutto il territorio nazionale».
2. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno».
**6. 022. Fluvi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Estensione a tutto il territorio nazionale del credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura).

1. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».
2. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 1 comma 1075 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
**6. 015. Delfino, Ruvolo, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per la ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari in difficoltà).

1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto Sviluppo Agricolo (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di applicazione della presente legge, sono definite le modalità operative di intervento che comprenderanno quelle del Fondo di cui al decreto legge 14 marzo 2005 n. 35.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10 del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 63 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «450 milioni»;
b) al comma 10 sostituire le parole: «2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «2.790 milioni

Pag. 147

di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».
6. 08. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per la ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari in difficoltà)
.

1. «Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto Sviluppo Agricolo (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
Con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le modalità operative di intervento del presente articolo, nonché quelle relative al Fondo di cui al decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35.»

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con le seguenti: «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «97 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con le seguenti: «96 per cento».
6. 021. Fluvi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per la ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari in difficoltà)
.

1. «Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto Sviluppo Agricolo (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
Con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le modalità operative di intervento del presente articolo, nonché quelle relative al Fondo di cui al decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35.»

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:
2008: - ;
2009: - 50.000;
2010: - .
6. 018. Delfino, Ruvolo, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,

Pag. 148

il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge,contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura.»
*6. 09. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, De Micheli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura.»
*6. 023. Fluvi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge,contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura.»
*6. 016. Delfino, Ruvolo, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Pag. 149

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo il comma 242 è aggiunto il seguente:
242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione.»

Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «96 per cento»;
e) al comma 3 sostituire ovunque ricorrano le parole: «96 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «96 per cento».
**6. 010. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, De Micheli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo il comma 242 è aggiunto il seguente:
242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione.»

Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «96 per cento»;
e) al comma 3 sostituire ovunque ricorrano le parole: «96 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «96 per cento».
**6. 020. Fluvi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura)
.

All'articolo 1, comma 242, della legge 7 dicembre 2006 n. 296 è aggiunto il seguente:
242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente

Pag. 150

imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione.»
6. 017. Delfino, Ruvolo, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sostegno alle imprese agricole contro le calamità atmosferiche).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 100 milioni ed è stabilita, per l'anno 2009, nella somma di euro 220 milioni.»

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere di 320 milioni, derivante dall'attuazione dell'articolo 6-bis, si provvede rispettivamente per l'anno 2008, quanto a euro 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 428 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per l'anno 2009, quanto a euro 220 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
*6. 012. Antonio Pepe, Leo, Biavia.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sostegno alle imprese agricole contro le calamità atmosferiche).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 100 milioni ed è stabilita, per l'anno 2009, nella somma di euro 220 milioni.»

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere di 320 milioni, derivante dall'attuazione dell'articolo 6-bis, si provvede rispettivamente per l'anno 2008, quanto a euro 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 428 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per l'anno 2009, quanto a euro 220 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
*6. 027. Marinello.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sostegno alle imprese agricole contro le calamità atmosferiche).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 100 milioni ed è stabilita, per l'anno 2009, nella somma di euro 220 milioni.»

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere di 320 milioni, derivante dall'attuazione dell'articolo 6-bis, si

Pag. 151

provvede rispettivamente per l'anno 2008, quanto a euro 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 428 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per l'anno 2009, quanto a euro 220 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
*6. 029. Forcolin, D'Amico, Fugatti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sostegno alle aziende agricole siciliane colpite dalla peronospora).

1. A sostegno delle aziende viticole che hanno subito un calo della produzione di almeno il 30 per cento, a causa degli attacchi della peronospora della vite (Plasmopara viticola), avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, è previsto un aiuto a compensazione del mancato reddito.
2. Con decreto dell' Assessorato dell'Agricoltura della Regione Siciliana saranno definiti criteri, limiti e modalità per l'erogazione dell'aiuto di cui al comma 1.
3. L'aiuto è erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 153512007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea legge n. 337 del 21 dicembre 2007.
4. All'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 131 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
6. 024. Marinello, Pagano, Misuraca, Giudice, La Loggia, Fallica, Fontana, Giammanco, Germanà, Grimaldi, Turrisi, Garofano, Gibiino.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Verifica del requisito della mutualità prevalente nelle cooperative).

1. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «Gli enti cooperativi» sono inserite le seguenti: «il cui volume di affari è superiore a euro 1.000.000,00;
b) all'articolo 2, comma 2, la parola: «due» è sostituita con la seguente: «quattro».
c) all'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente: «7-bis. Per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente,».
6. 025. Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per la promozione degli artisti emergenti e per l'accesso dei giovani alla musica)
.

1. Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento discosti sostenuti per attività di ricerca, produzione, sviluppo e promozione di una registrazione musicale, secondo le modalità di cui al comma 3 nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto esclusivamente per le opere prime o seconde di artisti emergenti di età inferiore a trentacinque anni, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e per i due periodi di

Pag. 152

imposta successivi. L'agevolazione che non occorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
3. Con decreto del Ministro della gioventù e del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento dell'effettività delle spese sostenute.
4. Alle minori entrate valutate in euro 6 milioni per l'anno 2008, euro 8 milioni per il 2010 ed euro 4 milioni per il 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale per i provvedimenti legislativi di parte corrente attingendo allo specifico accantonamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze».
5. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale fra i giovani e scoraggiare il fenomeno della pirateria audiovisiva.
6. La complessiva dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 20 milioni di euro annui.
7. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis
. Il fondo speciale di parte corrente del Ministro della salute è ridotto di 6 mln di euro per il 2009, 8 mln di euro per il 2010, 4 mln euro per il 2011.
6. 014. Corsaro, Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Scuola di Alta Formazione manageriale per il Mezzogiorno)
.

1. Per favorire la formazione di elevati profili professionali di gestione aziendale nel Mezzogiorno, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Regioni interessate, promuove la costituzione di una Scuola di Alta Formazione manageriale da realizzarsi nelle aree meridionali.
2. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede modalità e tempi di istituzione della Scuola di cui al comma precedente, promuovendo il più alto livello di partenariato pubblico-privato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di curo annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente

Pag. 153

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.»
6. 030. Ventura, D'Antoni, Fluvi, Baretta, Misiani, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo 6 inserire i seguenti:

Art. 6-bis.

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1338, recante approvazione del testo definitivo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:
Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni). - Chiunque contraffa o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.
Alla stessa pena soggiace chi, riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nella usurpazione, ne fa altrimenti uso.
Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale»;
b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:
Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti previsti nell'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali, con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando le privative industriali protette da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.
Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al comma precedente, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 3.000.
Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473.»;
c) dopo l'articolo 474, sono inseriti i seguenti:
474-bis. (Aggravante specifica). - La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 473 e comma 1 dell'articolo 474 sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dai casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative ed organizzate»;
474-ter. (Confisca). - Nei reati previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando il provvedimento di cui al comma che precede non è possibile, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Pag. 154

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.
d) dopo l'articolo 517-bis è inserito il seguente articolo:
Art. 517-ter. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine). - Chiunque contraffa indicazioni geografiche o denominazioni di origine tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.
Alla stessa pena soggiace chi al fine di trarne profitto introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio fine di trarne profitto dello Stato.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 517-bis.

Art. 6-ter.

1. Al Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: «Approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43», comma 3-bis, sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 474-bis del codice penale».
b) all'articolo 392, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».

Art. 6-quater.

1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «416-bis», sono aggiunte le seguenti: «474-bis».

2. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473 e 474, primo comma, del Codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.
4. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.
5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati,a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

Pag. 155

Art. 6-quinquies.

1. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita con la seguente: «Articolo 25-bis. - (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);
b) al comma 1, dopo le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;
d) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474».

Art. 6-sexies.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguente modifiche:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di diritti di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto non costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
8-bis. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, terzo comma, del Codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».
8-ter. Nelle indagini per i reati di cui all'articolo 473 e 474 del Codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore».
6-septies. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «474-bis».
6. 019. Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Pag. 156

ART. 7.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. 15.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma l, alinea, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le parole: nel rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo dell'8 marzo 2007, in materia di politiche energetiche,.
7. 14.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico inserire le seguenti: sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta.
7. 21.Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin.

Al comma 1, lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: prevedendo obiettivi incrementali di percentuale di energia prodotta con tali fonti.
7. 19.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Marassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 5, 6.
7. 13.Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) promozione della ricerca sul nucleare pulito, di quarta generazione o da fusione, per la concezione di impianti di nuova generazione destinati alla produzione di energia a scopi pacifici, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi sostenibili da un punto di vista ambientale;
7. 6.Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Il documento di cui al precedente comma, deve essere trasmesso per il parere vincolante, alle competenti Commissioni parlamentari.
7. 12.Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Sulla proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico acquisce il previo parere delle Competenti commissioni parlamentari.
7. 16.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Sulla proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico acquisisce il previo parere della Conferenza permanente per i rapporti con le

Pag. 157

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
7. 17.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sopprimere i commi 3 , 4 e 5.
7. 7.Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere c) ed f), è istituito, contestualmente alla definizione della «Strategia energetica nazionale», il Fondo di garanzia per gli investimenti in efficienza energetica e per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Il fondo è rivolto agli istituti di credito che effettuano finanziamenti a favore di persone fisiche, piccole e medie imprese ed enti locali per la realizzazione di interventi di micro e piccola generazione di energia da fonte rinnovabile e di sistemi per l'efficienza energetica.»

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con «96 per cento».
7. 8.Ceccuzzi, Sanga, Peluffo, Nannicini, Sani, Cenni.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma l, lettere c) ed f), è istituito, contestualmente alla definizione della «Strategia energetica nazionale», il Fondo di garanzia per gli investimenti in efficienza energetica e per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Il fondo è rivolto agli Istituti di credito che effettuano finanziamenti a favore di persone fisiche, piccole e medie imprese ed enti locali per la realizzazione di interventi di micro e piccola generazione di energia da fonte rinnovabile e di sistemi per l'efficienza energetica.»
* 7. 2.Quartiani.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma l, lettere c) ed f), è istituito, contestualmente alla definizione della «Strategia energetica nazionale», il Fondo di garanzia per gli investimenti in efficienza energetica e per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Il fondo è rivolto agli Istituti di credito che effettuano finanziamenti a favore di persone fisiche, piccole e medie imprese ed enti locali per la realizzazione di interventi di micro e piccola generazione di energia da fonte rinnovabile e di sistemi per l'efficienza energetica.»
* 7. 3.Saglia.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma l, lettere c) ed f), è istituito, contestualmente alla definizione della «Strategia energetica nazionale», il Fondo di garanzia per gli investimenti in efficienza energetica e per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Il fondo è rivolto agli Istituti di credito che effettuano finanziamenti a favore di persone fisiche, piccole e medie imprese ed enti locali per la realizzazione di interventi di

Pag. 158

micro e piccola generazione di energia da fonte rinnovabile e di sistemi per l'efficienza energetica.»
* 7. 11.Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate disposizioni finalizzate alla semplificazione e al riordino della disciplina in materia di risparmio energetico e uso di fonti alternative, volte a semplificare le procedure autorizzatorie e di riconoscimento degli incentivi, prevedendo il superamento di eventuali difformità applicative e regolamentari di competenza delle amministrazioni centrali e periferiche, a vario titolo coinvolte. Sullo schema di regolamento 8 acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.»
7. 20.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 4.
7. 4.Benamati, Lulli, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 4 sopprimere le parole: e ristrutturazione.
7. 5.Benamati, Lulli, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sui risultati conseguiti.»
7. 18.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Per i prodotti invenduti, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore degli stessi avviati allo smaltimento. All'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: «3» sono aggiunte le seguenti: «7».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis dell'articolo 7 si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento ai sensi dell'articolo 84 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
7. 1.Ventucci.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Per i prodotti invenduti, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore degli stessi avviati allo smaltimento. All'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: «3» sono aggiunte le seguenti: «7».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate

Pag. 159

dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
7. 10.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas svolge l'attività consultiva e di segnalazione di cui al comma 6, dell'articolo 2, della legge 14 novembre del 1995, n 481, anche con riferimento alle iniziative assunte ai sensi del comma 1, lettera d) del presente articolo, con particolare riguardo ai profili che attengono ai regimi di concessione, autorizzazione o convenzione per l'avvio della produzione di energia nucleare.

Conseguentemente, all'articolo 75, aggiungere in fine il seguente comma:
«2-bis. Allo scopo di concorrere all'obiettivo del contenimento della spesa e della riduzione degli organi collegiali, il numero dei membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui al comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, è rideterminato in tre, oltre al Presidente. I membri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto decadono entro i successivi 30 giorni e possono essere rinominati. Entro tale data sono nominati i nuovi componenti, tenendo conto anche dell'ampliamento delle competenze dell'Autorità disposto dal comma 4-bis dell'articolo 7 e articolo 81 del presente decreto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8 della citata legge 14 novembre 1995, n. 481.
7. 9.Fugatti.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Potenziamento dell'Amministrazione statale sui temi energetici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, una quota delle risorse finanziarie già destinate alla copertura delle spese di funzionamento delle società pubbliche operanti nel settore dei servizi al sistema elettrico (Gestore dei servizi elettrici, Gestore del mercato elettrico, Acquirente Unico) affluisce direttamente in apposito capitolo di entrata istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, destinato alle attività del medesimo Ministero in materia di energia.
2. La quota di cui al comma 1 è pari al 10 per cento delle risorse finanziarie a consuntivo utilizzate nel corso del 2007 per la copertura delle spese di funzionamento degli organismi di cui al medesimo comma 1.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 1.
7. 01.Abrignani, Bernardo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni per il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di CO2).

1. All'Allegato II del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «avente per oggetto la cessione di energia-calore per il riscaldamento, per il condizionamento, per l'illuminazione degli ambienti, nonché la cessione di energia utile per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria e fluidi termici tecnologici dell'edificio e/o degli ambienti»;
b) al punto 2, comma 1, lettera b), dopo le parole «di cui al paragrafo 5» sono aggiunte le seguenti: «avente per oggetto la riduzione dei fabbisogni di energia

Pag. 160

primaria per il riscaldamento, per il condizionamento, per l'illuminazione degli ambienti nonché la cessione di energia utile per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria e fluidi termici tecnologici dell'edificio e/o degli ambienti,»;
c) al punto 4, comma 1, lett. a), numero 1), dopo le parole «di acqua calda sanitaria» sono aggiunte le seguenti: «e/o di fluidi termici tecnologici»;
d) al punto 5, comma 1, lett. a), le parole «per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e/o di fluidi termici tecnologici per l'edificio e per l'illuminazione degli ambienti di almeno il 6 per cento»;
e) al punto 5, comma 1, lett. c), le parole «per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e/o di fluidi termici tecnologici per l'edificio e per l'illuminazione degli ambienti di almeno un terzo».

2. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«122) l'erogazione di beni e servizi relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito di un contratto di servizio energia, come definito dal comma 4 dell'articolo 16 e dall'Allegato II del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115».

3. Il comma 384 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che l'aliquota di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica ai contratti di servizio energia conformi ai requisiti previsti dalla risoluzione dei Ministero delle Finanze del 20 agosto 1998, n. 103/E, e dalla circolare del Ministero delle Finanze 23 novembre 1998, n. 273/E. Non si dà comunque luogo a rimborso dei maggiori importi già versati a titolo di imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2008 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1-ter. II Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.»
7. 02.Lulli, Fluvi, Nannicini.

ART. 8.

Sopprimerlo.
*8. 3. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimerlo.
*8. 2. Callegari, Forcolin, Munerato, Guido Dussin, Stefani, Bragantini, Dal Lago, Bitonci, Goisis, Montagnoli, Lanzarin, Negro, Dozzo, Luciano Dussin, Gidoni, Fugatti.

Pag. 161

Sopprimerlo.
*8. 7. Viola, Realacci, Mariani, lannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.
8. 1. Giudice.

Al comma 1, sostituire le parole da: rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste fino alla fine del comma, con le seguenti: rischi di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi predisposti da una Commissione tecnico-scientifica istituita presso il Ministero dell'ambiente, d'intesa tra lo stesso Ministero, la regione Veneto, la provincia di Venezia. La Commissione è composta da 6 esperti di riconosciuta competenza nel settore, di cui 3 designati dal Ministero dell'ambiente, 2 dalla regione Veneto, e uno designato dalla provincia di Venezia. La medesima Commissione si dovrà esprimere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo articolo comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma, è stanziata la somma di 2 milioni di euro.

All'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: di 98 milioni di euro per l'anno 2009.
8. 5. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni con le seguenti: dall'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.
8. 8. Viola, Realacci, Mariani, lannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni con le seguenti: dall'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.
8. 9. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.
8. 10. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.
8. 6. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Pag. 162

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora sia verificata la non sussistenza di rischi di subsidenza sulle coste, al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, una quota pari al dieci per cento degli introiti conseguenti alle attività di cui al precedente comma 1, è assegnata ai comuni costieri della provincia di Rovigo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
8. 4. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 9.

Al comma 2, dopo le parole: risorse proprie, inserire le seguenti: destinandone una quota minima dell'80 per cento a favore delle stabilizzazioni del costo del combustibile per il settore della pesca.
9. 1.Leone, Gioacchino Alfano.

Al comma 4, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: dei commi 2 e 3.
9. 2. Abrignani, Armosino.

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:
4-bis. Al fine di affrontare la grave crisi del settore lattiero-caseario, i produttori interessati possono estinguere la propria posizione debitoria riguardo i prelievi supplementari pregressi non pagati, attraverso il versamento rateale dell'importo corrispondente al 30 per cento dei prelievi medesimi, in un periodo di 40 anni, con applicazione degli interessi previsti dal Regolamento (CE) n. 595/2004, articolo 15, par. 2, a partire dalla domanda di rateizzazione.
4-ter. La domanda di cui al comma 4-bis deve essere presentata entro il termini di:
a) sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i prelievi supplementari già intimati ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed esigibili alla medesima data;
b) tre mesi dal ricevimento da parte dell'interessato dell'intimazione di pagamento ai sensi del citato articolo 1, comma 9, per i prelievi supplementari non esigibili alla data di entrata in vigore del presente decreto e divenuti successivamente tali.

4-quater. L'AGEA, sulla base degli indirizzi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce con proprio provvedimento le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter. Il predetto provvedimento, in particolare, contiene disposizioni finalizzate a permettere la rateizzazione a rate variabili in caso di comprovata ed obiettiva difficoltà, anche temporanea, dell'Azienda interessata, tale da comprometterne la stabilità e la conduzione.
4-quinquies. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 4-ter, lettera a), sono sospese tutte le procedure di intimazione, riscossione e di recupero del prelievo, comprese quelle in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari, per effetto del quale possa escludersi che dall'attuazione delle disposizioni medesime possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 3. Fugatti.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Interventi in materia di consumi di energia ad uso industriale. - A

Pag. 163

decorrere dal 1o gennaio 2009 il livello complessivo di tassazione sui consumi di gas naturale è fissato pari al livello minimo previsto dall'articolo 9, comma 1, della Direttiva europea 2003/96/CE per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9-bis pari a 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, 'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
9. 01. Bernardo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: «Art. 9-bis.
1. Al fine di affrontare la grave crisi del settore lattiero-caseario, l'articolo 10, comma 22, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:
«Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono assegnati dall'Agea alle aziende titolari di una quota per la campagna lattiera 2007-2008 inferiore alla produzione commercializzata nella medesima campagna, che risultano ancora in produzione nella campagna di assegnazione, al netto del quantitativo venduto negli ultimi due periodi. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva alla campagna 2007-2008, la quota è comunque assegnata al nuovo proprietario. In caso di affitto di azienda con quota l'assegnazione è comunque resa disponibile all'affittuario; alla scadenza del contratto la quota è assegnata al titolare dell'azienda. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti criteri oggettivi per ripartire l'aumento in modo da assicurare il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione, rispettando le seguenti priorità:
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto ed al netto dei quantitativi già riassegnati;
b) aziende ubicate in zone di pianura, che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura tale da evidenziare uno squilibrio tra produzione realizzata e quota assegnata. I quantitativi assegnati ai sensi del presente comma non possono essere oggetto dei trasferimenti di cui ai commi 10 e 15».

2. L'articolo 10, comma 24, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:
«Possono accedere alle misure previste dai commi 20 e 21 i produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme previste dal presente decreto».

3. L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:
«Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui

Pag. 164

al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo mensile, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) alle aziende il cui superamento del quantitativo disponibile individuale è inferiore al 5 per cento o a 15.000 kg. se questo valore è quello più basso;
b) alle aziende il cui quantitativo disponibile individuale è inferiore al 50 per cento della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale;
c) a tutte le restanti aziende con prelievo non restituito, con priorità a quelle che hanno conseguito gli esuberi più contenuti.

4. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:
«Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare ai sensi dell'articiolo 9, commi 5 e 6. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento. La revoca non può essere disposta in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta».
9. 07. Bragantini, Fugatti, Comaroli.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di fiscalità energetica per l'agricoltura). - 1. L'accisa per il gasolio usato come carburante nel settore dell'agricoltura si applica nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, fatti salvi i maggiori benefici di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si considerano produttive di reddito agrario esclusivamente per gli impianti aziendali la cui potenza nominale complessiva non sia superiore a 300 kw.

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 4, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro con le seguenti: è autorizzata la spesa di 270,978 milioni di euro.
*9. 02. Bragantini, Comaroli.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di fiscalità energetica per l'agricoltura). - 1. L'accisa per il gasolio usato come carburante nel settore dell'agricoltura si applica nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, fatti salvi i maggiori benefici di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si considerano produttive di reddito agrario esclusivamente per gli impianti aziendali la cui potenza nominale complessiva non sia superiore a 300 kw.

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 4, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro con le

Pag. 165

seguenti: è autorizzata la spesa di 270,978 milioni di euro.
*9. 03. Marinello.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Trasferimento del maso chiuso). - Al decreto legislativo 18 maggio 2001 n 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 5-bis è abrogato;
b) dopo l'articolo 5-bis è inserito il seguente:
«Art. 5-ter. - (Trasferimento delle imprese agricole costituite in maso chiuso). - 1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, e successive modificazioni, nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.
2. A tal fine l'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciato dall'assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l'assessorato rilascia detto parere entro 18 mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.
3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.
4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentare percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9-bis pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
9. 06. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis. - (Compartecipazione all'accisa sulla benzina alle regioni di confine). -

Pag. 166

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è sostituito dal seguente:
«Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1o gennaio 2008, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'Iva sull'accisa vigenti nell'anno di competenza.
Nel caso di decremento delle vendite nel territorio regionale non interessato dal provvedimento di sconto rispetto ai quantitativi erogati nel medesimo territorio nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, i quantitativi erogati di cui al periodo precedente sono attualizzati e ridotti in funzione di tale decremento».
9. 04. Lupi, Palmieri, Colucci, Vignali, Renato Farina, Frassinetti, Bocciardo, Ravetto, Baldelli, Saglia.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e coadiuvanti). - Il comma 6 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 è sostituito dal seguente:
«6. Dalla valutazione sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari, gli agrotecnici nonché coloro che dispongono di una qualifica professionale nel settore agricolo, riconosciuta dalla competente regione o provincia, oppure coloro che abbiano frequentato un corso di aggiornamento in materia, autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con l'azienda sanitaria locale».
9. 05. Brugger, Zeller, Nicco.

ART. 10.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: «di natura non regolamentare» con le seguenti: «di natura regolamentare».
10. 1. Froner, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zumino.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Regime di sostegno al teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre).

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i titoli emessi in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre, sono equiparati ai certificati verdi di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 nel testo vigente al 31 dicembre 2006. Ai titoli emessi ai sensi del presente comma; si applica un coefficiente di moltiplicazione pari a 25.
2. In caso di eccesso di offerta dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il gestore dei Servizi Elettrici GSE Spa, provvede ad acquistare i titoli in eccesso derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.
3. Per i soli impieghi connessi al teleriscaldamento di ambienti a destinazione

Pag. 167

agricola e serre, la data di entrata in esercizio prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 2012, conseguentemente, la data relativa alla corrispondente autorizzazione è prorogata al 31 dicembre 2008.
4. Per i certificati verdi prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
5. Il gestore dei Servizi Elettrici GSE Spa, ha l'obbligo di acquistare i certificati verdi in eccesso prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 01. Antonio Pepe, Leo, Biava.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - All'articolo 52-ter, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le parole: «su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale» sono sostituite con le seguenti: «su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale».
10. 02. Ravetto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - Al fine di favorire un maggior impulso commerciale, derivante dalla realizzazione della piastra logistica dell'hub portuale di Taranto, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte alla costituzione della zona franca del Porto di Taranto, estesa a tutta la fascia portuale da Taranto a Massafra inclusa e comprendente il molo polisettoriale, le aree retroportuali interessate dal realizzando Distripark e la stazione ferroviaria «Bellavista» ai sensi dell'articolo 166 e seguenti del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
10. 03. Franzoso.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-bis. - 1. La fondazione «Fulvio Frisone», con sede a Melilli (SR), istituita con legge della Regione siciliana 26 marzo 2004, n. 3, in possesso di personalità giuridica, è riconosciuta quale istituzione per l'alta formazione scientifica e culturale e per la ricerca nel settore della fisica nucleare.
10. 04. Giudice, Fallica.

Dopo l'articolo 10 aggiungere i1 seguente:
Art. 10-bis. - 1. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 è riconosciuto per un periodo non inferiore a 10 anni.
2. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6 comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, e riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Paesi Europei al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza.
10. 05. Bernardo.

Pag. 168

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis. - Alle regioni Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia-Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro, per ogni litro venduto sul territorio della regione.
2. I trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle suddette regioni, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza della comma 1, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine e sul gasolio per autotrazione venduti nell'anno 2007 nel territorio di ciascuna regione.
3. Con decreto del Presidente dei consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le disposizioni attuative nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il prezzo alla pompa non deve essere inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e, comunque, la riduzione del prezzo deve essere differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;
b) devono essere disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso;
c) nel caso si realizzi una perdita di gettito a carico della regione, derivante dall'applicazione del comma 1, questa non può essere compensata con trasferimenti statali;
d) nel caso in cui, in applicazione della comma 1, si realizzino incrementi delle vendite eccedenti quelli che consentono, a ciascuna regione, il raggiungimento del punto di pareggio con gli esborsi regionali, la somma eccedente, limitatamente a quella calcolata per le quantità espresse in litri eccedenti il predetto punto di pareggio, rimane acquisita all'erario nei limiti dell'importo dell'accisa e della relativa IVA sulle benzine e sul gasolio per autotrazione, al netto della quota di accisa assegnata alla regione e alla relativa IVA.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».
10. 06. Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin, Comaroli, Simonetti, Fugatti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis. - All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera t) sopprimere le parole da: "con potenza non superiore a..." fino a: "sullo stesso sito,";
b) alla lettera bb) dopo le parole: "uno dei soggetti di cui alle lettere ì)", aggiungere la seguente: "p)"».
10. 011. Rosso.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
«Art. 10-bis. - All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3-bis. In un sistema efficiente di utenza il trasferimento dell'energia elettrica prodotta alle apparecchiature di consumo del cliente finale, anche nell'ambito della fornitura di un servizio energetico, non si configura come attività di distribuzione».
10. 010. Rosso.

Pag. 169

Dopo articolo 10 inserire il seguente:
«Art. 10-bis. - 1. L'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO

1. Finalità
1. II presente allegato definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il Contratto di Rendimento Energetico di cui all'articolo 16, comma 4.

2. Definizioni
1. Valgono le seguenti definizioni:
a) Contratto di Rendimento Energetico è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l'erogazione dei servizi necessari al miglioramento dei rendimento energetico, il cui pagamento si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; tale servizio non pub essere svolto, per il medesimo impianto, dai soggetti di cui alla lettera s) del presente decreto;
b) fornitore del Contratto di Performance Energetica: è il fornitore del servizio energetico che all'atto della stipula di un contratto servizio energia risulti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.

3. Requisiti del Fornitore dei Contratto di Rendimento Energetico
1. Sono abilitate all'esecuzione dei contratto servizio energia i fornitori di servizi energetici che dispongono dei seguenti requisiti:
a) abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, testimoniata da idoneo certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie:
1) Settore "A" (impianti elettrici);
2) Settore "C" (riscaldamento e climatizzazione);
3) Settore "E" (impianti gas);
b) Rispondenza ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), e di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto.

2. II fornitore del Contratto di Rendimento Energetico è obbligatoriamente tenuto a dichiarare dalla fase di proposta contrattuale il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo, fornendo esplicita attestazione delle relative informazioni identificative.

4. Requisiti e prestazioni dei Contratto di Rendimento Energetico
1. Ai fini della qualificazione come Contratto di Rendimento Energetico, un contratto deve fare esplicito e vincolante riferimento al presente atto e prevedere:
a) la presenza di un attestato di certificazione energetica dell'edificio di cui all'articolo 6 dei decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. Qualora si tratti di un edificio residenziale o composto da una pluralità di utenze, la certificazione energetica deve riferirsi anche alle singole unità abitative o utenze. In assenza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica, il relativo attestato è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica, conformemente all'articolo 11, comma 1-bis, dei decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni che dovrà comunque comprendere:
1) determinazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione

Pag. 170

invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio, nonché per eventuali altri servizi forniti nell'ambito dei contratto alla data dei suo avvio, espressi in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno, conformemente alla vigente normativa locale e, per quanto da questa non previsto, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivi decreti attuativi;
2) espressa indicazione degli interventi da effettuare per ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica dell'immobile e degli impianti e per introdurre l'uso di fonti rinnovabili di energia anche con riferimento ai passaggi di classe dell'edificio nel sistema di certificazione vigente.
3) le modalità di pagamento dei servizi forniti, collegate, totalmente ovvero in misura prevalente, al miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e al raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
4) Per i contratti su utenze che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dovrà comunque essere prodotta una diagnosi energetica avente le caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2).
5) La certificazione energetica deve essere effettuata prima dell'avvio del Contratto di Rendimento Energetico fermo restando la necessità di una valutazione preliminare al momento dell'offerta e la possibilità, nell'ambito della vigenza contrattuale, di concordare ulteriori momenti di verifica;
b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di combustibile e di energia elettrica degli impianti gestiti dal Fornitore dei Contratto di Rendimento Energetico, da versare tramite un canone periodico comprendente la fornitura degli ulteriori beni e servizi necessari a fornire le prestazioni di cui al presente allegato;
c) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino ciascuno dei servizi erogati, da utilizzare come riferimenti in fase di analisi consuntiva;
d) la determinazione dei gradi giorno effettivi della località, come riferimento per destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a dimostrare l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica;
e) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, o la sola misurazione nel caso di impianti individuali, dell'energia termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente;
f) l'indicazione dei seguenti elementi:
1) la quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel corso dell'esercizio termico;
2) la quantità di cui al numero "1)" distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi erogati;
3) la correlazione fra la quantità di energia termica erogata per ciascuno dei servizi e la specifica grandezza di riferimento di cui alle lettere d) ed e);
g) la rendicontazione periodica da parte del fornitore dei Contratto di Rendimento Energetico dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall'impianto; tale rendicontazione deve avvenire con criteri e periodicità convenuti con il committente, ma almeno annualmente, in termini di Wattora o multipli;
h) la preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente e con l'indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di quale parte dovrà farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti;
i) la successiva esecuzione da parte del Fornitore del Contratto di Rendimento Energetico delle prestazioni necessarie ad

Pag. 171

assicurare l'esercizio e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
l) la durata contrattuale, al termine della quale gli impianti, eventualmente modificati nel corso del periodo di validità del contratto, saranno riconsegnati al committente in regola con la normativa vigente ed in stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso;
m) l'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e i trasmissione dati funzionali alle attività del fornitore del Contratto di Rendimento Energetico , saranno e resteranno di proprietà del committente;
n) l'assunzione da parte del Fornitore del Contratto di Rendimento Energetico della mansione di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come successivamente modificato;
o) l'indicazione da parte del committente, qualora si tratti di un ente pubblico, di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il committente è un ente obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, quest'ultimo deve essere indicato come tecnico di controparte;
p) la responsabilità del Fornitore del Contratto di Rendimento Energetico nel mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate;
q) l'annotazione puntuale sul libretto di centrale, o di impianto, degli interventi effettuati sull'impianto termico e della quantità di energia consumata annualmente;
r) la consegna, anche per altri interventi effettuati sull'edificio o su altri impianti, di pertinente e adeguata documentazione tecnica ed amministrativa.

2. Gli interventi realizzati nell'ambito di un Contratto di Rendimento Energetico non possono includere la trasformazione di un impianto di climatizzazione centralizzato in impianti di climatizzazione individuali.
3. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2, il Contratto di Rendimento Energetico è applicabile ad unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento autonomo, purché sussista l'autorizzazione dei proprietario o del conduttore dell'unità immobiliare verso il Fornitore dei Contratto di Contratto di Rendimento Energetico, ad entrare nell'unità immobiliare nei tempi e nei modi concordati, per la corretta esecuzione del contratto stesso.
10. 09. Saglia.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
«Art. 10-bis. - (Contratto di rendimento energetico). - 1. Il comma 4, dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 è sostituito dal seguente:
4. Nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il Contratto di Rendimento Energetico, definito all'articolo 2, lettera l), del presente decreto, rispondente a quanto previsto all'allegato II del presente decreto, fermo restando il principio di incompatibilità già specificato all'articolo 10 comma 4.
10. 07. Saglia.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis. - (Abrogazione riferimenti alla vecchia formulazione c.d Contratto Servizio Energia). - All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole: a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia,

Pag. 172

con modalità definite con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero delle finanze, sono soppresse».
10. 08. Saglia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Introduzione del quoziente familiare).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
Art. 11-bis. - (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:
a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti nei modi seguenti:
a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico 1;
b) contribuente coniugato senza figli a carico 2;
c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico 1,5;
d) contribuente coniugato con un figlio a carico 2,5;
e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico 2;
f) contribuente coniugato con due figli a carico 3;
g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico, 3;
h) contribuente coniugato con tre figli a carico 4;
i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico 4;
l) contribuente coniugato con quattro figli a carico 5;
m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di

Pag. 173

scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico 5;
n) contribuente coniugato con cinque figli a carico 6;
o) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, d cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico 6.

3. Nel caso convivano soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 e attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma l, sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:
a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
b) 0,3 se il componente dei nucleo familiare di cui alla lettera a) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a.

5. Al reddito imponibile corrispondente ad una parte intera è applicata l'aliquota d'imposta di cui all'articolo 11. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.
6. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma l, lettere a) e d) del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l'aliquota media di cui al comma 2.
7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta 2008.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvede al coordinamento della normativa relativa alle detrazioni per incarichi di famiglia e delle detrazioni per i redditi di lavoro autonomo, previste dagli articoli 11, 13 e 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo, in particolare, una proporzionale e corrispondente riduzione degli oneri sostenuti dallo Stato a tale titolo e limitando la loro applicazione ai redditi più bassi o ai nuclei familiari con indicatore di situazione economica (ISE) più basso. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati secondo i principi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge, nonché alla riforma dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni. Dalla suddetta riforma dovranno derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 miliardi di euro in ragione d'anno.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante le risorse rinvenenti ai sensi del comma 12 nonché mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 96, non inferiore a 2 miliardi di euro in ragione d'anno.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 174

Conseguentemente modificare l'intestazione della rubrica del capo IV come segue: Famiglia, casa, infrastrutture.
10. 012. Corsaro.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Riequilibrjo infrastrutturale in favore del Mezzogiorno e finanziamento di infrastrutture urgenti).

1. All'articolo 11 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Per soddisfare le finalità di riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale, il programma destina alle regioni del Mezzogiorno non meno del trenta per cento degli investimenti da realizzare per infrastrutture ed insediamenti strategici».

2. Nell'individuazione delle opere infrastrutturali strategiche di cui al comma 1 è assicurata priorità al finanziamento delle seguenti opere, cui va assicurata, con risorse a valere sui fondi ordinari e sui fondi aggiuntivi a cofinanziamento comunitario, l'intera copertura finanziaria entro dieci anni:
realizzazione dell'AV/AC ferroviaria Napoli-Bari;
ammodemamento della S.S. 106 TA-RC (statale jonica);
realizzazione di interventi connessi all'asse ferroviario Berlino-Palermo, consistenti in particolare nel potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria da Battipaglia a Reggio Calabria e da Catania a Palermo.
10. 013. D'Antoni, Ventura, Boccia, Capodicasa, Marini, Baretta, Fluvi, Misiani, Agostini, Calvisi, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Ulteriore finanziamento in favore dell'edilizia residenziale pubblica).

1. Per le finalità di cui all'articolo 21, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono stanziati ulteriori 500 milioni per l'anno 2009.

Conseguentemente, sopprimere il comma 10 dell'articolo 63.
11. 46. Ventura, Causi, D'Antoni, Fluvi, Baretta, Misiani, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, dopo le parole: il CIPE, aggiungere le seguenti:, entro il 31 dicembre 2008.
11. 63. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: per le politiche giovanili con le parole: della gioventù.
11. 64. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Pag. 175

Al comma 1 dopo le parole: con il Ministro delle politiche giovanili inserire le seguenti: e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
*11. 44. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, dopo la parola: CIPE aggiungere le seguenti: entro il 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dalla data di conversione in legge del presente decreto, che la approva entro e non oltre il 30 novembre 2008.

Sostituire la parola: dalla data di entrata in vigore con dalla conversione in legge.
11. 69. Armosino, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, dopo la parola: CIPE aggiungere le seguenti: entro il 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere infine le seguenti parole: che la approva entro e non oltre il termine del 30 novembre 2008.
11. 1. Lupi, Toccafondi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) anziani con età superiore ai 65 anni, con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;.
11. 27. Piffari, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, dopo le parole: di alloggi di edilizia residenziale aggiungere le seguenti: in affitto,.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), dopo le parole: immigrati regolari aggiungere le seguenti: in possesso dei requisiti previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e dalle normative regionali di settore.
*11. 58. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: di alloggi di edilizia residenziale aggiungere le seguenti: in affitto,.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), dopo le parole: immigrati regolari aggiungere le seguenti: in possesso dei requisiti previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e dalle normative regionali di settore.
*11. 8. Gibiino, Germanà.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: destinati prioritariamente inserire le seguenti: sulla base del reddito familiare.
11. 74. Simonetti, Fedriga, Dal Lago, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin.

Al comma 2, dopo le parole: prima casa inserire le seguenti: in locazione a canone sociale e agevolato.
11. 28. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi, Piffari.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito con le seguenti: con un reddito annuo lordo complessivo inferiore a 27.000 euro.
11. 49. Mosella, Murer, Livia Turco, Bossa, Sbrollini, Binetti, D'Incecco, Miotto.

Pag. 176

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: a basso reddito con le seguenti: con un reddito annuo lordo complessivo inferiore a 20.000 euro;.
11. 50. Mosella, Murer, Bossa, Grassi, Binetti, Livia Turco, Sbrollini, Miotto.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: sede, aggiungere le seguenti: iscritti all'università in una regione diversa da quella di residenza;.
11. 51. Mosella, Grassi, Lenzi, Murer, Sbrollini, Bossa, Livia Turco, Miotto.

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: procedure esecutive di rilascio inserire le seguenti: e per morosità.
11. 55. Bossa, Livia Turco, Sbrollini, Binetti, Lenzi, Murer, Mosella, Grassi.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).
11. 73. Fedriga, Dal Lago, Simonetti, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin, Togni, Fugatti.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: immigrati regolari inserire le seguenti: residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale.
11. 77. Simonetti, Fedriga, Dal Lago, Togni, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) lavoratori fuori sede con un reddito non superiore a 25.000 euro lordi annui.
11. 61. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di consentire il passaggio da casa a casa dei soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, le Regioni e i comuni interessati adottano misure che consentano di graduare le esecuzioni di rilascio in rapporto alle disponibilità alloggiative acquisite.
11. 52. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: la realizzazione di misure di aggiungere le parole: acquisto, di acquisto e recupero,.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, la lettera b), con la seguente:
b) incremento del patrimonio abitativo pubblico di edilizia sociale con i fondi di cui all'articolo 21 e 21-bis dei decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 e con risorse regionali oltreché con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;.
*11. 59. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: la realizzazione di misure di aggiungere le parole: acquisto, di acquisto e recupero,.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, la lettera b), con la seguente:
b) incremento del patrimonio abitativo pubblico di edilizia sociale con i fondi di cui all'articolo 21 e 21-bis dei decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 e con risorse regionali oltreché con le risorse derivanti

Pag. 177

dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;.
*11. 9. Gibiino, Germanà.

Al comma 2, dopo le parole: edilizia residenziale inserire le parole: pubblica e sociale e al comma 3, lettera a), dopo le parole: per l'edilizia residenziale aggiungere le seguenti: pubblica e sociale;.
11. 32. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina, Piffari.

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) costituzione, quali strumenti di finanza innovativa, di società di capitali aperte alla partecipazione di privati, aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché, attraverso i proventi delle attività di contrasto dell'evasione determinati al netto degli aggi ed altri compensi destinati ai soci privati, attività inerenti alla realizzazione dei programmi di cui alla lettera e), ovvero altre attività di incremento del patrimonio abitativo residenziale e sociale. Alle predette società possono partecipare, oltre alle imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che devono comunque svolgere le attività di cui all'articolo 53 dello stesso decreto, anche qualificati operatori idonei ad assicurare il necessario apporto di capacità imprenditoriale e finanziaria per la realizzazione delle attività immobiliaristiche. Le società possono dare vita, con i soci privati, a distinte società controllate per la gestione, rispettivamente, delle attività di gestione e riscossione delle entrate e delle attività immobiliaristiche;.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), o di società di cui al comma 3, lettera a-bis), con possibilità di prevedere altresì il conferimento ai predetti fondi dei canoni di locazione al netto delle spese di gestione degli immobili.
11. 20. Giudice, Gioacchino Alfano.

Al comma 3, sopprimere le lettera b).
11. 30. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina, Piffari.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo con la seguente: sovvenzionata;.
*11. 36. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo con la seguente: sovvenzionata;.
*11. 23. Galletti, Ciccanti.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo con la seguente: sovvenzionata;.
*11. 14. Burtone.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: edilizia sociale inserire le seguenti: e pubblica.
11. 29. Piffari, Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Pag. 178

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;.
11. 70. Armosino, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per incentivare e agevolare gli interventi di cui al presente articolo ai fini delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633, le imprese, società di investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, ai commi da 119 a 141 legge 27/12/2006 n. 296, i fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Dlgs 24/2/1998 n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25/1/1994 n. 86, e successive modificazioni, e ogni altro soggetto, che costruiscano o recuperino alloggi in attuazione del piano di cui al presente articolo, sono equiparati alle imprese che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita.
11. 53. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole: di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del con le seguenti: previste dal.
11. 62. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, alinea, primo periodo, sostituire le parole:, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, con le seguenti:, anche attraverso interventi di sostituzione edilizia e la risoluzione dei problemi di mobilità,.
11. 15. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Al comma 5, alinea, primo periodo sostituire le parole: al 60 per cento con le seguenti: all'80 per cento.
11. 33. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni, all'alinea, secondo periodo dopo la parola: gli interventi sono attuati inserire: anche; alla lettera c) sopprimere le parole: di proprietà pubblica.
11. 71. Armosino, Gioacchino Alfano.

Al comma 5, alinea secondo periodo, dopo le parole: gli interventi sono attuati inserire la seguente: anche.
11. 2. Lupi, Toccafondi.

Al comma 5, lettera a) sopprimere le parole: di proprietà pubblica.
11. 4. Lupi, Toccafondi.

Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
11. 38. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, lettera c) dopo le parole: e strumenti di incentivazione del mercato della locazione aggiungere le seguenti: anche

Pag. 179

mediante la previsione di una tassazione sostitutiva dei redditi da locazione.
*11. 22. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 5, lettera c) dopo le parole: e strumenti di incentivazione del mercato della locazione aggiungere le seguenti: anche mediante la previsione di una tassazione sostitutiva dei redditi da locazione.
*11. 17. Marsilio, Corsaro.

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: e strumenti di incentivazione del mercato della locazione introdurre le seguenti: attraverso l'introduzione della tassazione separata dei redditi da locazione;.
11. 18. De Micheli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:
5-bis. I programmi integrati di promozione di edilizia sociale di cui al comma 5 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.
5-ter. Gli interventi di sostituzione edilizia sono attuati, prioritariamente, attraverso la graduale costruzione di nuovi alloggi sociali e la successiva demolizione di un numero equivalente di alloggi preesistenti, previa idonea localizzazione di terreni limitrofi non edificati. Essi devono prevedere la consultazione dei cittadini in tutte le fasi del rispettivo processo di realizzazione; a tal fine sono stabilite forme e modalità paritarie di accesso a tutti gli atti e di coinvolgimento nel processo decisionale. Nell'attuazione dei relativi interventi, i soggetti esecutori e le amministrazioni coinvolte provvedono all'organizzazione di un articolato sistema di rete sociale in grado di garantire il migliore supporto possibile alle famiglie interessate, soprattutto nella fase di trasferimento e rialloggiamento.
11. 16. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis.
Il Ministro delle infrastrutture, con proprio decreto, definisce, entro sessanta giorni dalla approvazione da parte del CIPE della proposta di piano nazionale di cui al comma 1, i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 5. I Comuni che decidono di aderire al piano nazionale dovranno avviare le relative procedure di selezione delle proposte entro e non oltre centoottanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto.
11. 3. Lupi, Toccafondi.

Sopprimere il comma 6.
11. 5. Lupi, Toccafondi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base della definizione di cui al Decreto Ministeriale 22104/2008 Ministero delle Infrastrutture - Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Al fine di facilitare la verifica della compensazione degli oneri di servizio di interesse generale, ogni programma di intervento che fruisca di benefici pubblici di qualsiasi natura dovrà essere accompagnato da un piano finanziario che dimostri 1 assenza di utili superiori al 10 per cento dei ricavi ottenuti dalla vendita o dall'affitto degli alloggi.
*11. 60. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Pag. 180

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base della definizione di cui al Decreto Ministeriale 22104/2008 Ministero delle Infrastrutture - Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Al fine di facilitare la verifica della compensazione degli oneri di servizio di interesse generale, ogni programma di intervento che fruisca di benefici pubblici di qualsiasi natura dovrà essere accompagnato da un piano finanziario che dimostri 1 assenza di utili superiori al 10 per cento dei ricavi ottenuti dalla vendita o dall'affitto degli alloggi.
*11. 10. Gibiino, Germanà.

Sostituire il comma 6, con il seguente: Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato ai sensi del DM 22 aprile 2008.
11. 72. Armosino, Gioacchino Alfano.

Al comma 6, dopo le parole: l'alloggio sociale, inserire le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.
*11. 47. Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli.

Al comma 6, dopo le parole: l'alloggio sociale, inserire le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.
*11. 43. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 6, dopo le parole: l'alloggio sociale, inserire le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.
*11. 31. Piffari, Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 6, dopo le parole: l'alloggio sociale, inserire le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.
*11. 24. Galletti, Ciccanti.

Al comma 6, dopo le parole: l'alloggio sociale, inserire le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.
*11. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 8, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti: anche attraverso l'azione coordinata fra regioni ed enti e/o soggetti operanti nell'edilizia pubblica.
11. 11. Gibiino, Germanà.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento»;

Pag. 181

b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento».
11. 19. Rubinato.

Al comma 9 sostituire le parole da: nel quale confluiscono fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui dotazione sarà determinata in sede di approvazione della legge finanziaria.
11. 34. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 9, sostituire le parole: nel quale confluiscono fino alla fine del comma con le seguenti: l'ammontare del finanziamento del citato Fondo è stabilito in sede di legge finanziaria a partire da quella successiva alla entrata in vigore del presente articolo.
11. 26. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: le risorse fino alla fine del comma, con le seguenti: risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2008 e a 800 milioni di euro per l'anno 2009.

E, di conseguenza:
all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;
all'articolo 82, al commi 1 e 3, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 93 per cento del loro ammontare.
11. 35. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41, con le seguenti parole: nonché all'articolo 41 e le risorse finanziarie eventualmente rese disponibili dalla legge finanziaria.
11. 42. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 9, sostituire le parole: nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 con le seguenti: nonché di cui all'articolo 41 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159.

Sostituire le parole: A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 con le seguenti: A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007.
*11. 57. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 9, sostituire le parole: nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 con le seguenti: nonché di cui all'articolo 41 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 con le seguenti: A tale scopo le risorse di cui

Pag. 182

all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007.
*11. 12. Gibiino, Germanà.

Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole «nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41,» con le seguenti parole: «nonché all'articolo 41»;
b) al terzo periodo sostituire le parole «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,» con le seguenti parole: «A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007».
**11. 48. Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani.

Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole «nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41,» con le seguenti parole: «nonché all'articolo 41»;
b) al terzo periodo sostituire le parole «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,» con le seguenti parole: «A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007».
**11. 21. Galletti, Ciccanti.

Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole «nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41,» con le seguenti parole: «nonché all'articolo 41»;
b) al terzo periodo sostituire le parole «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,» con le seguenti parole: «A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007».
**11. 7. Osvaldo Napoli.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola 21;

Conseguentemente al terzo periodo, sopprimere la parola 21.
11. 56. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «legge 29 novembre 2007, n. 222» inserire le seguenti «, fermo restando l'attivazione e il finanziamento degli interventi già definiti a livello di Stato-Regioni ai sensi delle stesse disposizioni»;
b) sopprimere il secondo periodo.
11. 45. De Micheli, Marchi.

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: incompatibili con il presente articolo aggiungere le parole:, con esclusione del decreto del Ministero delle infrastrutture del 28 dicembre 2007.
11. 37. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 9, terzo periodo sostituire le parole: A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,

Pag. 183

con le seguenti parole: A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007.
11. 41. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Alla fine, inserire i seguenti commi aggiuntivi:
9-bis. Il reddito derivante dalla locazione di case di civile abitazione di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3; primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate ai sensi del presente articolo, è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sul redditi, con aliquota dei 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione.
9-ter. I trasferimenti di aree, fabbricati e volumetrie, diretti all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento ed alle Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
11. 68. Armosino, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. I comuni al di sopra dei 15mila abitanti, al fine del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia abitativa, sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10 per cento delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.
9-ter. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato «Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa». Il fondo è istituito per consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa». Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie. Il Fondo di è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di curo a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al presente comma. Al Finanziamento del Fondo si provvede altresì: a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della «prima casa»; b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa; c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione. L'adesione al Fondo di cui al presente comma è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al presente comma. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione

Pag. 184

INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

Conseguentemente, all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
11. 67. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinarsi al fondo di cui al precedente comma 9 e assicurare la regolarità fiscale dei contratti di locazione il corrispettivo pagato dal conduttore per il canone di locazione e per ogni altro onere e indennità dovuta in relazione a contratti di locazione abitativa stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n. 431 e ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile deve essere versato a mezzo bonifico, assegno non trasferibile ovvero altra modalità di versamento bancario o postale ovvero mediante sistemi di versamento elettronici.
9-ter. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata le seguente modificazione: all'articolo 10, comma 1, alla lettera e) dopo le parole «altri atti degli organi giurisdizionali» sono inserite le seguenti: «compresi i provvedimenti di convalida delle intimazioni di licenza e sfratto di cui agli articoli 663 e 665 del Codice di Procedura Civile, trasmettendo d'ufficio all'Agenzia delle entrate i contratti di locazione per i quali risultasse omessa la registrazione,».
11. 54. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
9-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato «Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa». Il fondo è istituito per consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa». Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie. Il Fondo di è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al presente comma. Al Finanziamento del Fondo si provvede altresì: a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della «prima casa»; b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa; c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo

Pag. 185

del 2 per cento della retribuzione. L'adesione al Fondo di cui al presente comma è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al presente comma. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
11. 66. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
9-bis. Ai fini dell'assegnazione degli immobili dell'edilizia economica popolare, i requisiti minimi definiti dalle leggi regionali e dai comuni devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale.
11. 75. Togni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
9-bis. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale.
11. 76. Montagnoli, Togni, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Le risorse del fondo-casa di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 714, sono versate su apposita contabilità speciale per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Alla stessa contabilità speciale sono riassegnate le somme derivanti dai rimborsi dei mutui concessi.
11. 65. Corsaro, Marsilio, Bianconi, Laffranco, Ascierto, Santelli, Bertolini, Nola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I comuni al di sopra dei 15mila abitanti, al fine del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia abitativa, sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10 per cento delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.
11. 39. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il Fondo di cui al comma 9 è ripartito sulla base di una aliquota non inferiore al 70 per cento per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 3 e per una aliquota non inferiore al 30 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), c), d), ed e) del comma 3.
*11. 25. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il Fondo di cui al comma 9 è ripartito sulla base di una aliquota non

Pag. 186

inferiore al 70 per cento per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 3 e per una aliquota non inferiore al 30 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), c), d), ed e) del comma 3.
*11. 13. Burtone.

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

Art. 11-bis.
(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Le Residenze di interesse generale destinate alla locazione sono definite dall'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Nella definizione di residenze di interesse generale destinate alla locazione sono ricomprese le residenze universitarie convenzionate con università e/o istituti di istruzione superiore.
2. La cessione dell'intero fabbricato di cui al comma l, da parte del locatore non estingue il vincolo alla locazione ed i diritti dei conduttori. L'atto di cessione dell'intero fabbricato deve indicare l'esistenza e la durata residua del vincolo. Le singole unità abitative non possono essere cedute nel periodo di durata del vincolo. I relativi atti di cessione sono nulli.

Art. 11-ter.
(Aree destinate a residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Le residenze di cui all'articolo 11-bis, in quanto servizi economici di interesse generale, possono essere localizzate nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici locali a standard e servizi, ivi comprese le aree destinate a standard di proprietà privata, asservite all'uso pubblico, ad eccezione di quelle destinate a verde pubblico.
2. Le aree di cui al comma 1, facenti parte del patrimonio degli enti locali, possono essere cedute a terzi mediante procedure di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri che tengano conto, oltre che dell'elemento concernente il prezzo, anche di elementi qualitativi da indicare nell'avviso di avvio del procedimento.
3. Gli interventi di realizzazione delle residenze di cui all'articolo 11-bis sono assentiti con permesso di costruire convenzionato. I comuni, in sede di rilascio del permesso di costruire, verificano la compatibilità dell'intervento con l'ambito territoriale circostante anche al fine di stabilire, in relazione agli indici di zona, la superficie lorda di pavimento assentibile. La convenzione deve prevedere la realizzazione delle dotazioni di opere di urbanizzazione e di servizi complementari, ivi comprese le aree a verde pubblico, funzionali all'intervento.
4. Una quota non eccedente il 10 per cento della superficie lorda di pavimento del fabbricato può essere destinata a funzioni compatibili con la residenza, da determinare in sede di permesso di costruire convenzionato.
5. La convenzione con i comuni, di cui al comma 3, determina la durata del vincolo di locazione di cui all'articolo 11-bis, la percentuale di superficie di cui all'articolo 11-quater, nonché i termini entro i quali il fabbricato deve essere ultimato. I comuni concedono le necessarie proroghe qualora il ritardo nell'ultimazione del fabbricato sia giustificato da cause di forza maggiore.
6. È fatta salva la possibilità, in sede di pianificazione, di limitare o escludere la localizzazione delle residenze di cui all'articolo 11-bis in determinate zone del piano urbanistico locale.
7. Ai fini del computo del contributo afferente al permesso di costruire, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, intendendosi quale canone quello determinato ai sensi dell'articolo 11-quinquies della presente legge. Con riferimento agli oneri

Pag. 187

di urbanizzazione, il contributo può essere ridotto dai comuni, in sede di convenzione, fino al 50 per cento.

Art. 11-quater.
(Caratteristiche degli alloggi e requisiti del conduttore).

1. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento della superficie delle residenze di cui all'articolo 11-bis è destinata ai soggetti in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali.
2. Con decreto da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate:
a) le categorie di soggetti che possono fruire delle unità abitative di cui all'articolo 11-bis, nonché i relativi limiti reddituali;
b) le caratteristiche generali e i requisiti minimi di servizio, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari degli alloggi in locazione di cui all'articolo 11-bis;
c) le modalità mediante le quali i comuni comunicano al locatore i soggetti destinatari delle abitazioni di cui al comma 1;
d) le modalità con cui le regioni, gli enti per la casa e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività di verifica e di controllo dell'osservanza degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto ministeriale di cui al presente comma;
e) le modalità con cui i conduttori effettuano i pagamenti del canone.

Art. 11-quinquies.
(Contratti di locazione).

1. I contratti di locazione delle abitazioni ricomprese nelle residenze di cui all'articolo 11-bis sono stipulati nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e delle relative convenzioni nazionali.
2. I contratti di locazione di cui ai comma 1 non possono essere trasferiti a terzi, fatto salvo il trasferimento mortis causa al coniuge e ai parenti fino al secondo grado. È vietato il ricorso alla sub-locazione.

Art. 11-sexies.
(Prelazione).

1. Alla cessazione del vincolo locativo, gli immobili sono offerti in prelazione ai conduttori ad un prezzo concordato tra la proprietà e le associazioni di categoria dei conduttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di cessazione del vincolo locativo.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli acquisti collettivi effettuati per il tramite di associazioni, enti o cooperative istituite dai conduttori che possono esercitare il diritto di prelazione ai sensi del medesimo comma 1.
3. Le unità abitative per le quali il conduttore non ha esercitato l'opzione possono essere acquisite dagli Enti per la Casa, Regioni, Province e Comuni al prezzo determinato ai sensi del comma 1. A tal fine i suddetti comunicano alla proprietà la volontà di esercitare la prelazione nel termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della prelazione attribuita ai conduttori ai sensi del medesimo comma 1.

Pag. 188

Art. 11-septies.
(Aree e fabbricati facenti parte del patrimonio dello Stato).

1. In sede di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli Enti locali, i fabbricati e le aree sono destinati in via preferenziale alla realizzazione di residenze di cui all'articolo 11-bis.
2. Sulla base di accordi tra il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture, l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali, una quota pari al 30 per cento del patrimonio immobiliare del demanio militare, costituito da aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, può essere destinato alla realizzazione di residenze di cui all'articolo 11-bis. Una quota pari al 15 per cento della superficie dei fabbricati è destinata in via preferenziale ai dipendenti delle Forze armate.

Art. 11-octies.
(Misure di sostegno a favore dei conduttori degli alloggi di interesse generale destinati alla locazione).

1. I comuni possono contribuire ai canoni di locazione delle abitazioni destinate alle categorie di cui all'articolo 11-quater, comma 2, lettera a), fino ad un ammontare pari al 50 per cento del canone determinato ai sensi dell'articolo 11-quinquies, comma 1.
2. In luogo della riduzione del contributo afferente al permesso di costruire, i comuni possono optare per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, in sede di convenzione di cui all'articolo 11-ter.
3. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, opera a favore dei comuni per l'erogazione dei contributi destinati ai canoni di locazione di cui al comma 1. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, al predetto Fondo sono assegnati:
a) 300 milioni di euro per l'anno 2011;
b) 700 milioni di euro per l'anno 2012;
c) 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Art. 11-nonies.
(Misure fiscali).

1. All'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le locazioni di residenze di interesse generale destinate alla locazione, di cui all'articolo articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 sono esenti a prescindere dalla data di ultimazione della costruzione o dell'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457».
2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
127-undevicies) cessione di aree su cui realizzare residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007; 127-vicies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, in residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007».

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le imprese, le società d'investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed i fondi immobiliari chiusi

Pag. 189

disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, che costruiscono, anche mediante appalti, fabbricati di interesse generale destinati alla locazione, di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, sono equiparati alle imprese che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, le cessioni delle medesime residenze sono esentate dall'imposta sul valore aggiunto per un periodo di quattro anni dalla data di ultimazione della loro costruzione o degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere e), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora al momento della cessione la superficie del fabbricato sia stata prevalentemente locata a fini abitativi secondo i criteri di cui all'articolo 1 della presente legge.
4. Alla Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il quinto capoverso è inserito il seguente: «Se il trasferimento ha per oggetto residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione: 1 per cento»;
b) all'articolo 5, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
a-ter) quando hanno per oggetto abitazioni facenti parte residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 dei 24 dicembre 2007 locate a soggetti in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali: euro 67.
5. Alla Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dopo l'articolo 1-bis è inserito il seguente:
1-ter. Trascrizioni di atti e sentenze che importano il trasferimento di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione, ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione: euro 168,00».

6. Le volture eseguite in dipendenza di atti che comportano il trasferimento a qualsiasi titolo di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione, ovvero di aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione sono assoggettate ad imposta catastale nella misura di cui all'articolo 10, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni.
7. In caso di cessioni a titolo oneroso di aree o fabbricati destinati alla realizzazione di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, all'atto della cessione, su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui agli articoli 67, comma 1, lettera b), e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 15 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento della predetta imposta sostitutiva, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con

Pag. 190

provvedimento del direttore della predetta Agenzia. La mancata richiesta della parte venditrice comporta l'applicazione del regime di imposizione ordinario.
8. All'articolo 16, comma 1, alinea, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «legge 9 dicembre 1998, n. 431,» sono inserite le seguenti: «nonché ai conduttori di abitazioni facenti parte di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali».
9. Sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le unità di immobili facenti parte di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 qualora il conduttore abbia adibito l'unità immobiliare ad abitazione principale.
10. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 10, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del conduttore si intende quella nella quale il conduttore ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.
11. Ai proprietari di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 sostenute in relazione a dette residenze, a condizione che dette spese siano effettivamente rimaste a carico.
12. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 11 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
13. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di residenze di interesse generale destinate alla locazione, di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ivi compresi i termini di realizzazione del fabbricato, della medesima legge, comporta la decadenza dal regime sostitutivo di cui al comma 7 del presente articolo e l'applicazione del regime ordinario delle imposte sui redditi, nonché la sanzione pari al 100 per cento delle maggiori imposte dovute. La maggiore imposta e la sanzione sono dovute esclusivamente dal soggetto che ha acquisito l'area o il fabbricato.

Art. 11-decies.
(Decorrenza).

Le disposizioni dall'articolo 11-bis all'articolo 11-nonies si applicano alle residenze di interesse generale destinate alla locazione la cui realizzazione sia avviata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 01. Gibiino, Germanà.

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.
(Sostegno all'edilizia popolare).

1. I comuni al di sopra dei 15mila abitanti a condizione del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia

Pag. 191

abitativa sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10% delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.

Art. 11-ter.
(Prestito per l'accesso dei CO.CO.PRO alla prima casa).

1. Al fine di consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa», è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato «Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa».
2. Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari.
3. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie.
4. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al comma 2.
5. Al Finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:
a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della «prima casa»;
b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;
c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione.

6. L'adesione al Fondo di cui al presente articolo è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al comma 1. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
11. 05. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Prestito per l'accesso dei CO.CO.PRO alla prima casa).

1. Al fine di consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge

Pag. 192

8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa», è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato «Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa».
2. Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari.
3. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie.
4. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al comma 2.
5. Al Finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:
a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della «prima casa»;
b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma t prestano la propria attività lavorativa;
c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione.

6. L'adesione al Fondo di cui al presente articolo è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al comma 1. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
11. 04. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa).

1. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal 1o settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. La complessiva dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 20 milioni di euro annui.

Pag. 193

3. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, un fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno è ridotto di 20 mln di euro a decorrere dal 2008.
11. 06. Marsilio, Corsaro, Rampelli.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Requisiti acustici passivi degli edifici).

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), è differita sino alla entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera f), della stessa legge.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 «Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale».
3. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il Governo darà avvio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una fase di sperimentazione, della durata di sei mesi, avvalendosi di una commissione di coordinamento promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, finalizzata alla emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), con particolare riferimento ai requisiti e criteri necessari per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici, alle modalità di verifica e di collaudo, nonché alla documentazione richiesta per l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi stessi.
4. Il Governo darà avvio, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad una revisione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, al fine di tener conto degli esiti della sperimentazione compiuta ai sensi del comma precedente, dei dati raccolti sulla base delle relazioni acustiche presentate a corredo dei progetti, nonché degli esiti delle prove acustiche effettuate su opere compiute.
11. 08. Orsini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «euro 300» sono sostituite da: «euro 350»;
b) alla lettera b) le parole: «euro 150» sono sostituite da: «euro 200».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma

Pag. 194

1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

E, di conseguenza, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
11. 09. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture di materiali edili).

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento dei corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare dei corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.
*11. 07. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture di materiali edili).

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento dei corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare dei corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.
*11. 02. Pelino.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche in materia di ICI).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è apportata la seguente modifica:
a) l'articolo 3, comma 2, è sostituito dal seguente: 2. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 1o gennaio 2008.
11. 03. Abrignani, Bernardo.

Pag. 195

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Carta Buono Famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia).

1. È concessa una tessera elettronica prepagata «Carta Buono Famiglia» dell'importo annuo di euro 1000 da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di baby sitting.
2. La «Carta Buono Famiglia» spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni;
3. La «Carta Buono Famiglia» è corrisposta con decorrenza dalla richiesta fino al raggiungimento del terzo anno di età da parte del figlio minore.
4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino;
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle politiche per la famiglia con proprio decreto individuano le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta, le percentuali di agevolazione o riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità ed i requisiti per l'accesso al convenzionamento.
8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari;
9. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente, all'articolo 63 comma 10 sostituire le parole: 2.740 milioni con 1.800 milioni.
11. 012. Bitonci, Simonetti, Fugatti, Buonanno.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(IVA ridotta sui prodotti di prima necessità per l'infanzia).

Alla tabella A, parte II, allegata ai decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente: 29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

Conseguentemente, all'articolo 63 al comma 10 sostituire le parole: 2.740 milioni con le seguenti: 2.650 milioni.
11. 010. Cota, Forcolin, Fugatti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente).

1. Per l'anno 2009 è istituito un fondo con dotazione pari a 200 milioni di euro e utilizzato per concedere un contributo mensile dell'importo di euro 150 ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore ai tre armi.
2. Il contributo spetta dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo.
3. Le ragazze madri beneficiano del contributo di cui al comma 1 a partire dal terzo mese di gravidanza.

Pag. 196

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.
5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.
6. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui: il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente, all'articolo 63 al comma 6 sostituire le parole: 700 milioni con 500 milioni.
11. 011. Bitonci, Simonetti, Fugatti, Buonanno.

ART. 12

Sopprimerlo.
*12. 4. Lovelli, Meta, Mariani, Bonavitacola, Tullo, Meta, Velo, Boffa, Cardinale, Vico.

Sopprimerlo.
*12. 5. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: 8-quinquiedecies aggiungere le seguenti: sino al pronunciamento della Corte di Giustizia delle Comunità europee.
12. 1. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: Ed i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori, comunque non inferiore al 60 per cento, che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi, a pena di revoca della concessione, mediante le procedure di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
12. 3. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Maranelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a) secondo periodo, sostituire le parole: conforme alle previsioni delle direttive comunitarie con le seguenti: ad evidenza pubblica.
12. 6. Armosino, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: procedura concorsuale, aggiungere le seguenti: ad evidenza pubblica.
12. 2. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis. - 1. Al fine di consentire la realizzazione di una efficiente rete di collegamento viario tra i comuni delle provincie situati nelle aree sottoutilizzate, necessaria per assicurare le condizioni essenziali per il rilancio sociale ed economico dei territori interessati e contrastare i fenomeni di abbandono dei centri minori e depauperamento irreversibile del relativo patrimonio culturale o sociale, a valere sulle risorse di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 21 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 100 milioni di euro per l'anno 2010 per l'ammodernamcnto delle strade di collegamento a rilevanza provinciale, identificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti su conforme delibera

Pag. 197

delle commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 01.Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
Art. 12-bis. - 1. Al fine di riqualificare il territorio della città di Reggio Calabria, in vista della realizzazione del ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a favore del comune capoluogo. Dette somme saranno erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze, dopo presentazione ed approvazione dei relativi progetti.
2. Al relativo onere si provvede mediante riduzione degli stanziamenti recati dal «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 02. Nucara.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis. - (Potenziamento della viabilità meridionale). - 1. Per l'anno 2009, in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene iscritta la somma di 1.363,5 milioni di euro.
2. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

Conseguentemente:
a)
all'articolo 82, ai commi 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 82, ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare».
12. 03. Messina, Misiti, Borghesi, Cambursano, Barbato.

ART. 13.

Sopprimerlo.
*13. 5.Burtone.

Sopprimerlo.
*13. 11.Galletti, Ciccanti.

Sopprimerlo.
*13. 14. Piffari, Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

**13. 25.Gibiino, Germanà.

Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

**13. 18. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella,

Pag. 198

Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, aggiungere le seguenti: dei Comuni delle Province, delle Regioni e degli altri Enti Pubblici.
*13. 26. Gibiino, Germanà.

Al comma 1, dopo le parole: Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, aggiungere le seguenti: dei Comuni delle Province, delle Regioni e degli altri Enti Pubblici.
*13. 19. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
13. 13. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire la lettera a) con la seguente:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in base a valutazioni relative a ricerche di mercato effettuate dagli uffici tecnici degli Enti proprietari e comunque non inferiore alla rendita catastale;
b) alla lettera b) eliminare le parole: «dei figli non conviventi»;
c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:
d) possibilità di vendita in blocco di alloggi anche occupati a soggetti privati o cooperative indivise che si impegnino al mantenimento delle condizioni di locazione praticate all'utenza insediata in vigore all'atto del trasferimento degli alloggi. In tal caso il prezzo di mercato è valutato con i parametri in uso perla cessione della nuda proprietà.
*13. 21. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire la lettera a) con la seguente:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in base a valutazioni relative a ricerche di mercato effettuate dagli uffici tecnici degli Enti proprietari e comunque non inferiore alla rendita catastale;
b) alla lettera b) eliminare le parole: «dei figli non conviventi»;
c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:
d) possibilità di vendita in blocco di alloggi anche occupati a soggetti privati o cooperative indivise che si impegnino al mantenimento delle condizioni di locazione praticate all'utenza insediata in vigore all'atto del trasferimento degli alloggi. In tal caso il prezzo di mercato è valutato con i parametri in uso perla cessione della nuda proprietà.
*13. 3. Gibiino, Germanà.

Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: in proporzione al canone di locazione con le seguenti: tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione.
*13. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: in proporzione al canone di locazione

Pag. 199

con le seguenti: tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione.
*13. 10. Galletti, Ciccanti.

Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: in proporzione al canone di locazione con le seguenti: tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione.
*13. 17. Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in proporzione al canone di locazione con le seguenti: tenendo conto del valore di mercato.
13. 15. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: in proporzione al canone di locazione con le seguenti: secondo le modalità previste dalle leggi regionali.
13. 20. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto inserire le seguenti:, purché non proprietari di un'altra abitazione,.
13. 6. Bitonci, Simonetti, Fugatti.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: in favore dell'assegnatario inserire le seguenti: non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori.
13. 8. Bitonci, Simonetti, Fugatti.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: da almeno cinque anni inserire le seguenti: come certificato di residenza storico.
13. 7. Simonetti, Fugatti, Bitonci.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli alloggi non opzionati dagli aventi diritto, hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.
*13. 9. De Micheli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli alloggi non opzionati dagli aventi diritto, hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.
*13. 12. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: delle alienazioni aggiungere le seguenti:, che rimarranno nelle disponibilità degli enti proprietari,.
13. 22. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: per le amministrazioni regionali e locali con le seguenti: e per gli Enti proprietari.
*13. 2. Gibiino, Germanà.

Pag. 200

Al comma 3, sostituire le parole: per le amministrazioni regionali e locali con le seguenti: e per gli Enti proprietari.
*13. 23. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei medesimi accordi, si prevedono i criteri minimi di valutazione e patrimonio residenziale esistente sulla base di parametri commerciali correnti.
13. 16. De Micheli, Marchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 88, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dalle regioni e province autonome per» aggiungere la seguente: «l'acquisto,».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».
13. 24. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

1. Al titolo II del libro II del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 565, primo comma, le parole: «allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «al comune di residenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 586»;
b) il capo III è sostituito dal seguente:

«Capo III

DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

Art. 586. - (Acquisto dei beni da parte del comune). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune di residenza. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Nel caso di residenza all'estero, l'eredità è devoluta al comune di ultima residenza in Italia.
I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Art. 586-bis. - (Utilizzo dei proventi dell'eredità). - Il comune utilizza i proventi dell'eredità acquisita ai sensi dell'articolo 586 per realizzare iniziative di interesse sociale a favore di persone in condizioni di disagio economico, sociale o psico-fisico.
Con gli stessi proventi, il comune può inoltre costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle iniziative di cui al primo comma. I componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
Il comune può altresì assegnare i proventi dell'eredità a enti privati impegnati nel territorio comunale nella realizzazione delle iniziative di cui al primo comma».
13. 01. Comaroli, Forcolin, Fugatti.

Pag. 201

ART. 14

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

1. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali e delle attività di gestione connesse allo svolgimento del grande evento che coinvolge l'intero territorio, denominato EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti delle regioni e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.
14. 12. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella Tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato un contributo straordinario per le celebrazioni del sessantesimo anniversario del Patto Atlantico a favore dello stesso di 200.000 euro per l'anno 2008 e di 400.000 euro a decorrere dal 2009. Al relativo onere di provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: Expo Milano 2015 aggiungere le seguenti: e Comitato Atlantico.
14. 4. Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Le somme spese dalle amministrazioni pubbliche per le finalità di cui al presente articolo non sono considerate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo al biennio 2008/2010 e per i tre bienni successivi.
14. 10. Lupi, Palmieri, Colucci, Vignali, Farina, Frassinetti, Bocciardo, Ravetto, Baldelli, Saglia.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito, sono inserite le seguenti: il Ministro dello sviluppo economico,;
14. 5. Abrignani, Bernardo.

Pag. 202

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Presidente della Regione Lombardia, aggiungere le seguenti: e il Presidente della Provincia di Milano.
*14. 6. Lanzillotta.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Presidente della regione Lombardia aggiungere le seguenti:, il Presidente della Provincia di Milano.
*14. 7. Peluffo, Quartiani, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Lulli, Marchioni, Portas, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, dopo le parole: enti locali interessati aggiungere le seguenti: e le Commissioni parlamentari competenti.
14. 8. Peluffo, Quartiani, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Lulli, Marchioni, Portas, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 2 deve:
a) prevedere che al tavolo istituzionale, previsto dal comma 2, vengano attribuite le funzioni di pianificazione, programmazione e monitoraggio attraverso un accordo quadro di sviluppo territoriale applicato attraverso accordi di programmi da stipulare con le istituzioni nel cui comune ricadono le infrastrutture;
b) elencare le opere infrastrutturali previste nel dossier di candidatura che saranno programmate, coordinate e monitorate dal tavolo istituzionale;
c) prevedere la costituzione di una società per la gestione di expo 2015 amministrata da organismi collegiali nella quale sia previsto un consiglio d'amministrazione;
d) indicare le modalità di coinvolgimento diretto dei comuni di Rho e di Pero.
14. 1. Peluffo, Quartiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 2 deve:
a) prevedere che al tavolo istituzionale di cui al comma 2, siano attribuite le funzioni di pianificazione, programmazione e monitoraggio attraverso lo strumento dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST), da attuarsi con accordi di programma da stipulare con le istituzioni nel cui comune ricadono le infrastrutture;
b) elencare le opere infrastrutturali previste nel dossier di candidatura che saranno programmate, coordinate e monitorate dal tavolo istituzionale;
c) prevedere la costituzione di una società per la gestione di expo 2015 amministrata da organismi collegiali nella quale sia previsto un consiglio d'amministrazione;
d) indicare le modalità di coinvolgimento diretto dei comuni di Rho e di Pero.
14. 9. Peluffo, Quartiani, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Lulli, Marchioni, Portas, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971,

Pag. 203

n. 865 e dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni dei singoli mutuatari in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle leggi anzidette.
2. I requisiti oggettivi e soggettivi di cui al comma 1 si considerano sussistenti qualora siano trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.
3. La certificazione di cui al comma 1 evidenzia le posizioni debitorie e creditorie della banca, relative alle leggi richiamate al medesimo comma, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché gli eventuali crediti vantati dai mutuatari derivanti dal minor utilizzo dei contributi agevolativi nel periodo di preammortamento. Ai fini della determinazione delle posizioni anzidette non si tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.
4. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza.
5. Le banche entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge invieranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un prospetto riepilogativo dell'ammontare dei contributi relativi alle operazioni ancora in essere per ciascuno dei successivi periodi di ammortamento.
6. Sulla base del prospetto di cui al comma 5 e della certificazione di cui al comma 1, il predetto Ministero con proprio decreto provvederà a definire le modalità di liquidazione del credito delle banche, al netto delle compensazioni tra posizioni creditorie e debitorie di cui al comma 4, nei limiti delle disponibilità annuali degli stanziamenti di bilancio destinati ai predetti fini.
7. Fino alla completa estinzione del proprio credito, le banche utilizzano il 35 per cento di quanto corrisposto annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 6, al fine della progressiva liquidazione dei crediti dei mutuatari di cui al comma 3.
14. 01. Giudice.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. L'importo per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive colpite dagli eventi alluvionati di cui all'Ordinanza n. 3683 del 13 giugno 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2008.
14. 02. Delfino, Ciccanti.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. L'importo per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive colpite dagli eventi alluvionati di cui all'Ordinanza n. 3683 del 13 giugno 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2008.
14. 04. Delfino, Ciccanti.

Pag. 204

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. Ai fini del riavvio delle attività produttive e per il ristoro dei danni civili sono estese alle popolazioni del Piemonte e della Valle D'Aosta, colpite dagli eventi alluvionali del 29 maggio 2008, le provvidenze previste dall'articolo 1, comma 1014 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la legge finanziaria 2007.
È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare in base alle modalità e ai criteri determinati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per 12008), voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.500;
2009: - 1.500;
2010: - 1.500.
14. 03. Delfino, Ciccanti.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi di salvaguardia ambientale delle aree litoranee).

1. Al fine di prevenire e ridurre il depauperamento dei sistemi dunali delle aree litoranee di maggior pregio paesaggistico e ambientale al comune di Stintino (Sassari) è concesso un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità revisionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 05. Gioacchino Alfano.

ART. 15.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: grado, aggiungere le seguenti: del sistema nazionale di istruzione.
15. 4. De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Picierno, Levi, Siragusa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Rossa, Madia, Melis.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet, aggiungere le seguenti: a con azione che i testi presentino garanzie sulla provenienza, sull'integrità dei contenuti e sul rispetto dei diritti di autore.
15. 10. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: scaricabile da internet.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: scaricabili da internet.
15. 9. De Biasi, Ghizzoni, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: on line scaricabili da Internet con la seguente: informatica.
15. 12. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Pag. 205

Al comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: on line aggiungere la parola: anche.
15. 14. Rubinato.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: soggetti diversamenti abili aggiungere le seguenti: con difficoltà specifiche di apprendimento.
15. 8. De Torre, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
15. 2. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Indicazioni nazionali con le seguenti: indicazioni di curricolo.
15. 6. Coscia, Ghizzoni, De Torre, De Pasquale, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, sostituire le parole: e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento con le seguenti: devono essere.
15. 3. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le risorse economiche già assegnate alle scuole dell'obbligo per garantire la gratuità dei libri di testo vengono utilizzate, nel caso di acquisizione on line dei testi medesimi, per rimborsare le spese documentate sostenute per l'acquisto dei toner e della carta. Deve essere assicurata la totale gratuità per tutti gli alunni della scuola primaria e il rimborso delle spese, secondo i criteri già in vigore, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio delle scuole secondarie superiori.
15. 5. Coscia, Ghizzoni, De Torre, De Pasquale, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere il comma 4.
*15. 7. De Biasi, Ghizzoni, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Pag. 206

Sopprimere il comma 4.
*15. 11. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, sostituire la parola: adottano, con le seguenti: possono adottare.
15. 13. Rubinato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nel rispetto dell'autonomia e delle competenze proprie delle istituzioni scolastiche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con gli orientamenti contenuti nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2001 sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico, promuove iniziative tese a salvaguardare e a migliorare la qualità dell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. A tal fine, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i competenti organi favoriscono la libera scelta da parte degli studenti in merito ai libri di testo sui quali intendono formarsi, con ciò contribuendo ad una piena e concreta attuazione del diritto allo studio.
15. 1. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Sono deducibili dal reddito imponibile, ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese per l'acquisto dei libri, anche scolastici, per un importo annuale compreso tra i 350 e i 750 euro, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. La deducibilità di cui al comma 1 è totale per le spese per l'acquisto di libri per ragazzi. Per i fini di cui al presente comma, si considerano libri per ragazzi quelli aventi i requisiti stabiliti con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il regolamento di cui al periodo precedente disciplina altresì le modalità attraverso le quali i libri sono resi riconoscibili.
15. 01. Granata.

Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-septies-bis) è aggiunta le seguente:
«i-septies-ter) le spese inerenti l'acquisto dei testi scolastici per gli istituti secondari di primo e secondo grado».

2. All'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: «14» sono aggiunte le seguenti: «15-bis».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
15. 02. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Buttiglione, Capitanio Santolini, Volontè, Romano.

Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis.

1. La fornitura gratuita dei libri di testo di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è confermata per gli

Pag. 207

alunni che adempiono l'obbligo scolastico ed è estesa anche agli alunni frequentanti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria inferiore e superiore. A tal fine è autorizzata una spesa non superiore a 200 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Per l'individuazione dei beneficiari e la determinazione delle modalità di erogazione del beneficio continua a trovare applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320. Restano altresì ferme le norme in materia di diritto d'autore.
2. All'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: «14» sono aggiunte le seguenti: «15-bis».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
15. 03. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Buttiglione, Capitanio Santolini, Volontè, Romano.

ART. 16.

Sopprimerlo.
*16. 3. Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi.

Sopprimerlo.
*16. 9. Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Picierno, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis, Benamati.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In favore degli Atenei, che nei propri statuti hanno introdotto norme che separano la responsabilità di bilancio da quella didattica e di ricerca, sono consentiti trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità, che godono di esenzione da tasse e imposte indirette deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, dei medesimi Atenei, sono ridotti del 90 per cento.
16. 7. Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Picierno, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis, Benamati.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le seguenti parole: alla seconda riga delle fondazioni universitarie con le seguenti: delle università e degli enti di ricerca e al penultimo rigo: a favore delle fondazioni universitarie con le seguenti: a favore delle università e degli enti di ricerca.
16. 8. De Biasi, Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Picierno, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis, Benamati.

Al comma 1, sopprimere la parola: pubbliche.
16. 1. Centemero.

Al comma 1, sostituire la parola: pubbliche con le seguenti: statali e libere.
16. 12. Granata.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola:
adottata con la seguente: proposta;

Pag. 208

b) al comma 1 dopo le parole: è approvata inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti;
c) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proprietà dei beni immobili già in uso alle università trasformate rimane esclusiva titolarità dello Stato;
d) sopprimere il comma 3;
e) al comma 6 dopo le parole:
essere approvati inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
16. 5. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola:
adottata con la seguente: proposta;
b) al comma 1, dopo le parole: è approvata inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti;
c) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proprietà dei beni immobili già in uso alle università trasformate rimane esclusiva titolarità dello Stato;
d) al comma 6 , dopo le parole: essere approvati inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente, al medesimo articolo 16, al comma 3, sopprimere le parole: di trasferimento degli immobili.
16. 4. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola:
adottata con la seguente: proposta;
b) al comma 1, dopo le parole:«q1 è approvata inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti;
c) al comma 6, dopo le parole: essere approvati inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
16. 6. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Al comma 5, primo e secondo periodo, dopo le parole: delle fondazioni universitarie aggiungere le seguenti: e delle università.
16. 10. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Picierno, Levi, Siragusa, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Rossa, Madia, Melis, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi.

Al comma 9, sostituire le parole: Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico con le seguenti: Fermo restando il finanziamento pubblico, è costituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo destinato al finanziamento delle Università trasformate in fondazioni i cui criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro dell'università di concerto con il Ministro dell'economia.
16. 2. Granata.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Università non statali istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, solo in quanto compatibili con la speciale disciplina prevista dalla legge istitutiva e nel rispetto delle competenze da questa attribuite alla Regione autonoma Valle d'Aosta ed alla Provincia autonoma di Bolzano.
16. 11. Nicco, Brugger, Zeller.

Pag. 209

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Fondo per promuovere la ricerca di base e l'innovazione). - 1. È istituito, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, un Fondo di 50 milioni di curo per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 1 e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: con l'aliquota del 16 per cento, con le seguenti: con l'aliquota del 20 per cento.
16. 01. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

ART. 17.

Sopprimerlo.
17. 3.Ghizzoni.

Sostituire i commi 2, 3 e 4, con i seguenti:
2. Successivamente all'espletamento degli adempimenti previsti dal comma 3 il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca provvede con le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 a definire la successione nei rapporti attivi e passivi della Fondazione di enti e istituzioni di ricerca sotto la sua vigilanza. Le risorse economiche residuali sono devolute al Fondo di finanziamento ordinario per gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una Società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione degli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca.
4. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 2 sono destinate ad aumentare il finanziamento di enti che nei piani di attività abbiano previsto la partecipazione a programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
17. 1.Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca provvede, secondo le procedure

Pag. 210

previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, a definire la successione in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione, assegnando in proporzione agli oneri le dotazioni patrimoniali agli enti e le istituzioni di ricerca interessate. Le risorse economiche residuali saranno devolute al Fondo di finanziamento ordinario per gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.
17. 2.Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Ai commi 2, 3, 4 e 5, sostituire le parole: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ovunque ricorrano, con le seguenti: Consiglio Nazionale delle Ricerche.
17. 4.Ghizzoni.

ART. 18.

Sopprimerlo.
*18. 2. Giudice.

Sopprimerlo.
*18. 4. Baretta.

Al comma 1, dopo le parole: che gestiscono servizi pubblici locali, aggiungere le parole: in house affidati senza ricorso a procedure competitive e sopprimere la parola: totale.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutte le informazioni relative al reclutamento del personale, alle assunzioni e effettuate e alle consulenze assegnate sono pubblicate sui siti web delle società e delle amministrazioni locali proprietarie delle società nei quali si da conto delle procedure seguite per la scelta e selezione, dei curricula delle persone prescelte e dei compensi attribuiti. Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza da luogo a carico degli amministratori delle società e delle amministrazioni proprietarie a responsabilità amministrativa e contabile. I predetti amministratori rispondono dei compensi erogati senza il rispetto delle norme sulla trasparenza.
18. 3. Lanzillotta.

Al comma 3, aggiungere alla fine le seguenti parole: e a quelle che operano nei settori aperti alla concorrenza.
18. 1. Giudice.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Società di progetto).

1. Le società iscritte all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le quali non rientrino nelle definizioni di microimprese, piccole imprese e medie imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 avente ad oggetto «adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», possono costituire società di progetto da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Tali società di progetto non hanno obbligo di iscrizione all'Albo e possono concludere ed eseguire i contratti e le concessioni, relativi ad entrate pubbliche o ad attività strumentali o complementari, che le società controllanti, iscritte all'albo, si sono aggiudicate. Le società di progetto non possono partecipare a gaie per l'affidamento di contratti e concessioni ulteriori rispetto a quelli per i quali sono state costituite. Delle obbligazioni assunte dalle società di progetto con i contratti e le concessioni da esse conclusi in seguito a gare alle quali hanno partecipato le società controllanti iscritte all'albo, rispondono anche queste ultime in via solidale.

Pag. 211

Le partecipazioni di controllo, nelle società di progetto, possono essere trasferite tra società iscritte all'albo anche nel corso di esecuzione delle concessioni e dei contratti da esse conclusi.
18. 02. Giudice, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Liberalizzazione dei servizi pubblici locali).

1. L'erogazione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la prestazione di servizi a favore della collettività locale per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile avviene, con conferimento della gestione del servizio, a imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici. Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
2. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore, gli enti locali definiscono le caratteristiche del servizio, quanto alla qualità, alla sicurezza, alle condizioni economiche e di prestazione del servizio, allo sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, al loro rinnovo e manutenzione, nonché ai contenuti di innovazione tecnologica e gestionale e definiscono le modalità di vigilanza e controllo della gestione.
3. In esito alla definizione degli elementi indicati al comma 1, gli enti locali indicono una procedura aperta per la selezione del soggetto gestore, sulla base di bandi di gara e di schemi di contratto-tipo per diverse tipologie di servizio predisposti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. La valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice nominata dall'ente locale affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia, di cui un terzo scelti tra i funzionari o dirigenti dell'ente locale medesimo e due terzi individuati mediante un sorteggio elettronico tra gli iscritti ad un apposito albo istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con regolamento adottato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono stabiliti i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli iscritti, le relative situazioni di incompatibilità, nonché le modalità per le operazioni di sorteggio telematico.
5. Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatici riconoscono preferenza, a parità di punteggio, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente.
6. Nei casi in cui l'ente affidante è titolare di una partecipazione, diretta o indiretta, in uno dei soggetti che concorrono alla gara, deve essere acquisito il parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che lo esprime nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, sulle garanzie di trasparenza e imparzialità che devono essere assicurate dalla commissione giudicatrice.
7. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
8. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre

Pag. 212

2007, n. 247, alle società che gestiscono servizi pubblici locali si applica l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di affidamento del servizio trasmettono i dati concernenti il contenuto dei bandi e dei contratti di servizio, dei verbali di gara, le offerte presentate, il nominativo e l'offerta dell'affidatario agli Osservatori settoriali delle gare e dei contratti di cui al comma successivo ovvero all'Autorità di settore ove istituita.
10. Per ciascun settore dei servizi pubblici locali è istituito un Osservatorio delle gare e dei contratti di servizio nell'ambito dell'Autorità di regolazione settoriale, ove costituita, o dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Gli Osservatori settoriali, sulla base di protocolli condivisi e coordinandosi tra loro, provvedono alla raccolta dei documenti concernenti gli affidamenti diretti nonché le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi di gara, i capitolati tecnici, i contratti di servizio stipulati alla data di affidamento del servizio e aggiornati successivamente e i verbali di gara. Al fine di acquisire senza indugio i documenti di gara di cui al precedente comma, gli Osservatori stipulano con l'ANCI e l'UPI, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, convenzioni per la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti.
11. Gli Osservatori provvedono ad elaborare le informazioni contenute nei documenti di gara, comparando i risultati delle analisi, con particolare riguardo ai contenuti economici, quantitativi e qualitativi dei servizi affidati ed alle caratteristiche dei partecipanti alle gare e dei bacini di gara, e dandone pubblicità; provvedono altresì ad elaborare le informazioni relative agli esiti delle attività di monitoraggio; pubblicano semestralmente rapporti analitici sui risultati delle gare e dei monitoraggi effettuati per regione e provincia o area metropolitana o bacino di utenza e per società di gestione nel caso di monitoraggi. Gli Osservatori garantiscono l'accesso generalizzato ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni in un'apposita sezione del sito web.
12. In deroga alle modalità ordinarie di affidamento di cui al comma 1, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, a società nei cui confronti l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, limitatamente ai casi in cui, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato. In tali casi l'ente locale affidante deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, che possono adottare provvedimenti inibitori nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali in Italia e all'estero non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. I divieti di cui al presente comma operano

Pag. 213

a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1o gennaio 2010 gli organismi affidatari diretti dei servizi pubblici locali, ivi compresi le società in house e le aziende speciali, sono soggetti al patto di stabilità interno. Alle società in house si applicano le procedure concorsuali per l'assunzione del personale e quelle ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.
14. Indipendentemente dalla titolarità della proprietà, le reti, gli impianti e gli altri beni essenziali destinati all'esercizio dei servizi pubblici sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione. I bandi-tipo di cui al comma 2, stabiliscono le modalità con le quali viene assicurata la disponibilità dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio e di quelli che pur non rivestendo un carattere di essenzialità siano indispensabili per l'espletazione dello stesso servizio, tenendo conto del pregresso regime di finanziamento di tali beni. La dotazione dei beni può essere conseguita, oltre che tramite acquisto, anche con forme di noleggio o di locazione finanziaria. In caso di cessione dei beni indispensabili per l'effettuazione del servizio, i bandi-tipo stabiliscono i criteri di indennizzo del gestore uscente.
15. Nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitale, di cui detengono una quota non trasferibile superiore al 50 per cento del capitale sociale. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7, la gestione delle reti.
15-bis. I proventi derivanti dalla dismissione totale o di quote maggioritarie di partecipazioni azionarie in società affidatarie di servizi pubblici sulla base delle procedure di cui al comma 1 possono essere utilizzati per finanziare investimenti in infrastrutture di rete, impianti e altri beni indispensabili per l'espletamento di servizi pubblici locali, con detrazione del valore degli investimenti effettuati dai saldi di bilancio calcolati ai fini del Patto di Stabilità Interno relativamente agli anni di effettuazione degli investimenti.
16. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono disciplinati da un contratto di servizio, allegato al capitolato di gara e stipulato al momento dell'affidamento, la cui durata è disciplinata nella relativa normativa settoriale. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto degli eventuali proventi tariffari, e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Il contratto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione e dei principi di tutela degli utenti, di cui anche all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 224, contiene previsioni dirette alla regolazione del servizio al pubblico e del rapporto tra Amministrazione e soggetto erogatore del servizio, eventualmente esposte in sezioni distinte. Per quanto attiene al servizio erogato al pubblico, nel contratto sono indicati i seguenti elementi:
a) il programma d'esercizio e la dimensione d'offerta dei servizi;
b) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza, per i servizi a domanda individuale, secondo i criteri di determinazione, revisione e trasparenza di cui ai commi 17, 17-bis e 18;
c) gli standard qualitativi, ambientali e quantitativi delle prestazioni da erogare, inclusi i servizi di accessibilità commerciale, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento;

Pag. 214

d) l'indicazione delle modalità e dei tempi per proporre reclamo, nonché per conoscere l'esito dello stesso;
e) le modalità di ristoro dell'utenza, mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo, in caso di violazione degli standard qualitativi di servizio e delle condizioni generali di contratto;
f) l'obbligo di provvedere periodicamente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e avvalendosi di enti indipendenti, alla verifica mediante indagini presso l'utenza, eseguite con la partecipazione delle principali associazioni di consumatori, della qualità e della quantità dei servizi offerti, con previsione di eventuali sanzioni o penali;
g) le modalità di soluzione alternativa delle controversie tra esercenti e utenti;
h) l'obbligo per il soggetto gestore di emanare e di aggiornare periodicamente una «Carta della qualità dei servizi», ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 224.

16-bis. Nei settori nei quali è costituita un'Autorità di settore competente nella fissazione di standard qualitativi e ambientali minimi per il territorio nazionale o per il bacino di utenza di appartenenza, gli standard devono essere almeno pari o superiori ai livelli da questa stabiliti, mentre standard ulteriori dovranno essere formulati in maniera coerente con gli altri standard qualitativi fissati dalle stesse. Per quanto attiene ai rapporti tra amministrazione committente ed esercente, il contratto di servizio contiene le seguenti previsioni:
a) il periodo di validità del contratto;
b) i presupposti per la modificazione del contratto in corso d'esecuzione;
c) gli oneri finanziari a carico delle parti, con la esplicitazione dei criteri di fissazione dell'eventuale corrispettivo di servizio dovuto dall'ente locale, definiti analiticamente per singola voce;
d) le compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi per gli eventuali obblighi di servizio pubblico ai sensi delle relative normative di settore nazionali e comunitarie, le quali tengano conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari;
e) i meccanismi per l'incentivazione dell'efficienza e il miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate dal gestore secondo linee guida emanate dall'Autorità di settore, ove costituita, o dal Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);
f) l'obbligo del gestore di introdurre un sistema di contabilità regolatoria secondo schemi/linee guida settoriali emanate dall'Autorità di regolazione, ove costituita, o dal NARS, che consenta di separare le risultanze delle differenti gestioni, avendo riguardo ai singoli servizi e linee di attività, nonché ai diversi ambiti territoriali, assicurandone la relativa reportistica al committente e in base a quanto indicato nelle stesse linee guida;
g) gli strumenti di rilevazione della qualità erogata attraverso monitoraggi in itinere di carattere continuativo dei risultati conseguiti e delle altre obbligazioni contrattuali, anche sulla base di dati forniti al committente per via informatica;
h) le sanzioni e le penalità in caso di mancata osservanza del contratto e le ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali;
i) le misure a garanzia della continuità del servizio;
l) le modalità di risoluzione delle controversie;
m) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'Ente Locale, dell'Autorità di regolazione settoriale,

Pag. 215

ove costituita, o del NARS e degli Osservatori dei contratti di servizio, comma 4, e di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi, sulla base di formulari predisposti dai soggetti destinatari.

16. Ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 224, il gestore ha l'obbligo di rendere pubblico e di aggiornare periodicamente una carta dei servizi offerti all'utenza. La carta dei servizi deve necessariamente contenere, oltre a quanto già previsto nel contratto di servizio relativamente alle disposizioni che disciplinano i rapporti con l'utenza, le informazioni che consentano all'utente di conoscere le principali voci di costo coperte dalla tariffa, con distinta indicazione delle componenti di costo dipendenti dalle capacità gestionali dell'erogatore e di quelle influenzate da fattori esogeni.
17. Gli enti affidanti approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria in materia. I criteri per il calcolo della tariffa sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi, in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario, tenendo conto degli oneri di servizio pubblico opportunamente definiti e quantificati;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

17-bis. Le normative di settore stabiliscono la misura in cui le tariffe costituiscono il corrispettivo dei servizi pubblici. Gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori. Le regioni e gli enti locali, nei settori di loro competenza e tenendo conto delle rispettive normative settoriali, allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e della quantità dei servizi, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe per periodi di norma triennali secondo il meccanismo del price cap, in conformità ad uno schema tipo approvato dall'Autorità di regolazione settoriale, ove costituita, o dal NARS di intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il meccanismo di aggiornamento è applicato al livello medio delle tariffe e tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri: i) tasso di inflazione programmata; ii) obiettivo prefissato di variazione del tasso annuale di produttività; iii) recupero di qualità del servizio rispetto a parametri prefissati; iv) variazione dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o degli obblighi relativi al servizio universale.
18. Il gestore dei servizi pubblici locali a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve indicare sui biglietti, sulle fatture o sui bollettini di pagamento, la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico del bilancio dell'ente locale e finanziata dalla fiscalità locale, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. Nel caso del servizio di igiene urbana, la fattura relativa alla tariffa rifiuti, ove applicata, o il bollettino per il pagamento della Tariffa Rifiuti (TaRi) deve, altresì, indicare, con una formulazione chiara, la quota dei rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata e le modalità di smaltimento e/o di recupero.

Pag. 216

19. Sono abrogati gli articoli 112, 113, 113-bis, 114, 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni della presente legge, in quanto attuative dei principi comunitari in materia di concorrenza e norme di riforma economico-sociale, si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
18. 01. Lanzillotta, Tabacci.

ART. 19.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2009 con le seguenti: 1o luglio 2009 e, al secondo periodo, sostituire la parola: requisiti con le parole: soli requisiti anagrafici.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
3-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. 2. Cazzola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2009 con le seguenti: 1o luglio 2009 .
19. 1. Cazzola.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: requisiti con le parole: soli requisiti anagrafici.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. 3. Cazzola.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: requisiti con le seguenti: soli requisiti anagrafici.
19. 5. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario».
2-ter. La tabella F di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , è abrogata.
2-quater. Il regime di cumulo di cui al comma 2-bis si applica a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
19. 6. Capitanio Santolini, Ciccanti.

Pag. 217

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei liberi professionisti pensionati per anzianità con l'ente di appartenenza che intendano rimanere iscritti all'ordine ed esercitare la professione non possono superare il 20 per cento della contribuzione normalmente dovuta.
19. 4. Marinello, Pagano.

ART. 20.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate ancorché a totale capitale pubblico sono tenute a versare secondo la normativa vigente per il settore produttivo di appartenenza:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia.

Gli oneri per la contribuzione figurativa sono posti a carico delle rispettive gestioni assicurative di appartenenza secondo le disposizioni vigenti per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. I trattamenti economici di malattia e maternità sono corrisposti sulla base della normativa vigente.
2. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro di cui al comma 1 che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia e maternità, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione delle predette indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1o gennaio 2009».
Conseguentemente:
a) dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. In fase di prima applicazione i contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti secondo le seguenti percentuali:
-30 per cento dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
-70 per cento dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
-100 per cento dal 1o gennaio 2011.
b) all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 38 milioni di euro per l'anno 2009, ad un importo di 19 milioni di euro per l'anno 2010 e ad un importo di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».
20. 13. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 2, sostituire le parole: la normativa vigente con le seguenti: la normativa e le aliquote vigenti per il settore dell'industria e del terziario, anche in favore dei dipendenti eventualmente iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti,.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) la contribuzione per il finanziamento dell'assegno al nucleo familiare.
20. 2. Giudice.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di

Pag. 218

assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, ti. 207 e dalle nonne regionali di attuazione».
2-ter. All'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito, in fine, il seguente periodo:
«L'indennità per il congedo disciplinato dal presente comma è a carico dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche dì assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione».

2-quater. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. «L'indennità per i riposi e i permessi disciplinati dai presente capo e per tutti i permessi di cui all'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è a carico dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione».

2-quinquies. All'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente «Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle I.P.A.B. e delle aziende pubbliche di servizi alla persona»;
b) al comma 1 dopo le parole «Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alla lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato» sono aggiunte le seguenti «e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione»;
c) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione».

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento».
20. 4. Rubinato.

All'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 sono soppresse le parole: «nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private».

Pag. 219

b) Al comma 5 sostituire le parole: dell'articolo 40, n. 2, del R.decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 con le seguenti: dalle aziende esercenti pubblici servizi.
c) dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. In fase di prima applicazione i contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti secondo le seguenti percentuali:
-30 per cento dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
-70 per cento dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
-100 per cento dal 1o gennaio 2011.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 38 milioni di euro per l'anno 2009, ad un importo di 19 milioni di euro per l'anno 2010 e ad un importo di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
20. 16. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. In fase di prima applicazione i contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti secondo le seguenti percentuali:
-30 per cento dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
-70 per cento dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
-100 per cento dal 1o gennaio 2011.
20. 3. Saglia.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. L'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, come modificato dall'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è abrogato.
20. 20. Bragantini, Bitonci, Simonetti, Fugatti.

Al comma 10, dopo le parole: soggiornato legalmente aggiungere le seguenti: e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale.
20. 6. Zeller, Brugger.

Al comma 10 sopprimere le parole: per almeno cinque anni.

Conseguentemente alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:
«Nel caso in cui il titolare del beneficio soggiorni all'estero per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, l'Inps provvede alla sospensione dell'assegno, salvo che il soggiorno fuori dal territorio nazionale sia dovuto a gravi motivi sanitari o familiari opportunamente documentati da parte dell'interessato. Decorso un anno dalla sospensione dell'assegno sociale gli uffici dell'Inps, previa verifica del permanere di tale situazione, provvedono a revocare il suddetto beneficio.
L'inps predispone annualmente gli opportuni controlli sull'effettiva titolarità dei beneficiari dell'assegno sociale specialmente in relazione alle seguenti situazioni:
a) il titolare dell'assegno non lo abbia riscosso personalmente per due mensilità consecutive;
b) per la riscossione dell'assegno il titolare abbia l'accredito bancario o postale.
20. 5. Murer, Bossa, D'Incecco, Binetti, Livia Turco.

Pag. 220

Al comma 10, le parole: per almeno cinque anni sono sostituite dalle seguenti: per almeno dieci anni.
*20. 19. Bragantini, Bitonci, Simonetti, Caparini, Fugatti.

Al comma 10, sostituire le parole: per almeno cinque anni con le seguenti: per almeno dieci anni.
*20. 15. De Poli, Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009 sono aboliti i Comitati principali dell'INPS. I compiti loro attribuiti dalla legge n. 88 del 1989 sono assegnati ai Comitati regionali previsti dalla stessa legge.
20. 1. Cazzola.

Dopo il comma 11 inserire il seguente:
11-bis. Ai commi 1 e 5 dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le parole «comitato provinciale» sono sostituite dalle parole «direttore regionale». I commi 2, 3, 4, 7, 9 del medesimo articolo sono soppressi. La presente disposizione si applica anche ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
20. 9. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:
14-bis. Gli addebiti di contributi e premi assicurativi evasi, accertati dai funzionari di vigilanza degli enti previdenziali con verbale ispettivo, notificato a far tempo dal 1o gennaio 2009, possono essere definiti, anche su iniziativa dell'ufficio accertatore, con procedimento di accertamento con adesione secondo le modalità definite dagli stessi enti impositori.
14-ter. L'adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione, delle intere somme dovute, ovvero, in caso di richiesta di pagamento rateale, fino ad un massimo di 60 rate mensili.
14-quater. Alle inadempienze definite con il procedimento di accertamento con adesione si applicano le sanzioni civili e le somme aggiuntive in misura ridotta ad un quarto di quelle dovute per legge.
14-quinquies. L'integrale pagamento di quanto dovuto estingue le violazioni civili, amministrative e penali connesse alle violazioni previdenziali accertate. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei reati di cui al presente comma. L'integrale pagamento di quanto dovuto comporta la definizione dell'obbligazione contributiva che ha formato oggetto del procedimento con preclusione di ulteriori ricorsi giudiziari o amministrativi da parte del debitore, e di ulteriori accertamenti ispettivi relativi alla violazione contestata.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
20. 12. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:
14-bis. In tutti i casi in cui venga accertata, a seguito di attività ispettiva, sulla base di elementi oggettivi certi, una evidente sproporzione fra numero di lavoratori dichiarati come occupati e caratteristiche dimensionali dell'azienda o del prodotto realizzato e non sia possibile individuare esattamente i lavoratori da assicurare, l'INPS determina induttivamente la contribuzione presuntivamente evasa, invitando il datore di lavoro a

Pag. 221

fornire entro trenta giorni dati e notizie rilevanti relative alle contestazioni effettuate.
14-ter. Nei casi di cui al comma precedente, l'INPS può prescindere in tutto o in parte dalle dichiarazioni dei lavoratori occupati e dalle risultanze del bilancia e dalle scritture contabili esistenti e avvalersi anche di presunzioni, sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza relativi all'utilizzo di lavoratori non denunciati e non individuati nominativamente.
14-quater. Nel caso in cui non siano stati individuati i lavoratori da assicurare, decorso il termine di cui al comma precedente, l'INPS procede a indicare l'importo della contribuzione presumibilmente evasa per singolo lavoratore secondo i minimali contributivi applicabili alle posizioni lavorative e al settore di attività dell'azienda oggetto di accertamento. Le somme così riscosse sono destinate quale contributo di solidarietà alle singole gestioni previdenziali.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2009.
20. 11. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:
14-bis. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti che abbiano assolto gli obblighi di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269 convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari:
1) al tasso ufficiale di riferimento, qualora il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro sessanta giorni dalla denuncia stessa;
2) al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 2 punti, qualora il versamento dei contributi o premi sia effettuato tra il sessantunesimo e il centoventesimo giorno dalla denuncia stessa.
3) al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, qualora il versamento dei contributi o premi oltre il centoventunesimo giorno dalla denuncia stessa. In tal caso la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, comma 14-bis si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009.
20. 7. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Pag. 222

Dopo il comma 14 aggiungere, in fine, il seguente:
14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 1, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2009» con le seguenti: «490 milioni di euro per l'anno 2009.
*20. 10. Antonio Pepe, Leo, Biava.

Dopo il comma 14 aggiungere, in fine, il seguente:
14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 1, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2009» con le seguenti: «490 milioni di euro per l'anno 2009.
20. 21. Bragantini, Fugatti, Comaroli.

Dopo il comma 14 aggiungere, in fine, il seguente:
14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 1, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2009» con le seguenti: «490 milioni di euro per l'anno 2009.
20. 17. Marinello.

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
14-bis. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiano e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1o luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
14-ter. Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
14-quater. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, tutti i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
14-quinquies. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei

Pag. 223

dati reddituali nel termine previsto al comma 15, previo avviso da parte degli Enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta gironi da ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.
14-sexies. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati, Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si da luogo alla corresponsione di alcun arretrato.
20. 8. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:
14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è rappresentato dalla normale retribuzione costituita dalle sole voci ricorrenti e continuative che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Nel caso in cui nel mese non risultino retribuzioni effettive il valore retributivo sarà riferito alle retribuzioni del mese immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di rapporto di lavoro.
20. 14. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2009, l'aliquota del contributo per la cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai dell'edilizia, dovuto dalle imprese edili ai sensi della legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissato nella misura del 2,20 per cento.
20. 22. Armosino, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifica alla disciplina in materia di contratto di assicurazione).

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 31.1.07 n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, sono abrogate.
20. 01. Corsaro, Marsilio.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Infrastrutture e materiali militari).

1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
a) al comma 13-ter:
1. le parole «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;
2. le parole «entro il 31 dicembre, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1».
b) al comma 13-ter.2:
dopo le parole «a procedure negoziate con gli enti territoriali» sono inserite le seguenti «, società a partecipazione pubblica e soggetti privati»;

Pag. 224

l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
«Per consentire la riallocazione delle predette funzioni, nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1 e ai quali concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrurture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e finanze»;
d) dopo il comma 13-ter.2 è inserito il seguente:
«13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615 della legge 24 dicembre 2007, n.244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa».

2. All'articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «con gli enti territoriali» sono sostituite con le seguenti: «di beni e servizi con gli Enti territoriali, le società a partecipazione pubblica e i soggetti privati»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile».

3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legga 24 novembre 2003, n. 326, da dismettere secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 753, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di soggetto pubblico, a partecipazione pubblica o privato con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dalla direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione composta da cinque membri appositamente nominata dal Ministrò della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o contabile oppure da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia, Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;

Pag. 225

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) le risorse finanziarie derivanti dalle gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa, anche in deroga a norme che dispongano limitazioni alla riassegnazione sugli stati di previsione dei ministeri di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate mediante procedura negoziata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco ditali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti ditale interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. sono integralmente riassegnati ai fondi istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione delle amministrazioni in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancia dello Stato.
20. 02. Corsaro, Marsilio.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Riduzione premi INAIL).

«1. Con effetto dal 1o gennaio 2009, nei confronti delle imprese appartenenti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si procede alla riduzione di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi dovuti all'INAIL.
2. Con la medesima decorrenza alle imprese di cui al comma precedente viene concessa una ulteriore riduzione pari al 30 per cento dell'ammontare dei premi dovuti all'INAIL per i dipendenti che partecipino a corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 360 milioni di euro per l'anno 2009».
20. 03. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Pag. 226

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Incentivi imprenditoria giovanile).

1. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, possono essere autorizzati, previa richiesta, a versare per i tre anni successivi all'iscrizione il 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per la gestione predetta.
2. Gli interessati, entro 10 anni dalla data di iscrizione, possono reintegrare la posizione contributiva. A tal fine dovranno versare l'importo dovuto in unica soluzione ovvero in un numero massimo di 20 rate trimestrali, ricomprese nel decennio di cui sopra e gravate dei soli interessi legali.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
20. 04. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Indennizzi aziende commerciali in crisi).

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2008.
20. 05. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Indennizzi aziende commerciali in crisi).

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, nei periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,

Pag. 227

possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2008.
20. 06. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.

All'articolo 182-ter, comma 1, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «articolo 160» sono le inserite le seguenti: «ovvero con la proposta di cui all'articolo 124» e dopo le parole «anche parziale» sono inserite le seguenti: «dei contributi amministrati dagli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi».
20. 07. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto.

ART. 21.

Sopprimerlo.
*21. 17. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Sopprimerlo.
*21. 20. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:
1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
21. 21. Damiano, Bellanova, Berretta, Baretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Fluvi, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 2, sopprimere le parole:
territoriale o aziendale;
c) al comma 3, sopprimere le parole: territoriale o aziendale;
d) al comma 4, sostituire le parole: Decorsi 24 mesi con le seguenti: decorsi 18 mesi e le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro trenta giorni.
21. 16. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: Decorsi 24 mesi con le parole: decorsi 18 mesi e le parole: entro tre mesi con le parole: entro trenta giorni.
21. 18. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 1.
21. 22. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 228

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è abrogato.
21. 8. Corsaro, Marsilio.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 4-bis. - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Art. 4-ter. - 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni recate dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»;
b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno intese nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie regolate da dette disposizioni, trovando applicazione nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile.
21. 26. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 4-bis. - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Art. 4-ter. - 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni recate dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»;
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno intese nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie regolate da dette disposizioni, trovando

Pag. 229

applicazione, nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile.
21. 28. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comnia 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai partiti politici e dalle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà, dell'assistenza e della riabilitazione».
21. 27. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sostituire le parole: «una volta» con le seguenti: «fino ad un massimo di tre volte».
21. 15. Poli, Ciccanti.

Sopprimere i commi 2 e 3 e al comma 4 sostituire le parole: Decorsi 24 mesi con le parole: decorsi 18 mesi e le parole: entro trenta giorni con le parole: entro trenta giorni.
21. 19. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 2 e 3 sopprimere le seguenti parole: territoriale o aziendale.
21. 23. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
21. 24. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:
«4-quater. Fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, aventi ad oggetto le medesime mansioni, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine».
21. 2. Corsaro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:
«4-quater. Fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, aventi ad oggetto le medesime mansioni, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi

Pag. 230

12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine».
21. 9. Corsaro, Marsilio.

Dopo il comma 3,aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 5, comma 4-quinques, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:
«4-quinquies. Fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per lo medesime attività stagionali e con riferimento alle mansioni espletate in esecuzione dell'ultimo rapporto a termine».
21. 10. Corsaro, Marsilio.

Al comma 4, sostituire le parole: il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede con le parole: il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro della gioventù procedono.
21. 25. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono riferibili all'attività ordinaria del datore di lavoro e sono determinate da condizioni oggettivo quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
21. 4. Corsaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 5, commi 2, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno intese nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie regolate da dette disposizioni, trovando applicazione, nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile.
21. 13. Corsaro, Marsilio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 5 comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 dopo le parole: «non trovano applicazione» sono inserite le seguenti: «nei casi in cui all'articolo 2, comma 1, nonché».
21. 14. Corsaro, Marsilio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis.L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono riferibili all'attività ordinaria del datore di lavoro e sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di un certa data, il completamento di un compito o il verificarsi di un evento specifico.
21. 11. Corsaro, Marsilio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis.Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 4-bis. - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità

Pag. 231

dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
2. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni recate dal comma 1 si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».
21. 12. Corsaro, Marsilio.

Dopo l'articolo 21 del decreto-legge, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - (Modifica alla disciplina in materia di contratto di assicurazione). - 1. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto di assicurazione che sia stato in vita per almeno cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni,».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, sia ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia ai contratti stipulati anteriormente, purché ancora in essere e non disdettati alla predetta data.
21. 01. Corsaro, Marsilio.

ART. 22.

Sopprimerlo.
22. 5.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:
«1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»
22. 7.Damiano, Bellanova, Berretta, Baretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Fluvi, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. L'articolo 70, comma l, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione lavorative di natura menante occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne nell'ambito:
a) di piccoli lavori domestici;
b) di piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
f) di attività agricole di breve durata e a carattere saltuario, realizzate da imprese agricole con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro annui. Tale limitazione non si applica ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, ed ai pensionati.»
22. 4.De Micheli, Baretta.

Pag. 232

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) aggiungere dopo le parole: di natura aggiungere le seguenti: meramente e dopo la parola: rese aggiungere le seguenti: da soggetti non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne;
b) alla lettera b) dopo la parola: di aggiungere la parola: piccoli.
c) alla lettera f) dopo la parola: stagionale aggiungere le seguenti: e di breve durata effettuate da studenti e pensionati.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. possono svolgere attività di lavoro accessorio anche lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
22. 3.Messina Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: connesse alla raccolta e per un periodo non superiore ai trenta giorni nell'anno.
22. 1.Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: In attesa del decreto ministeriale il concessionario del servizio è individuato nell'INPS che può utilizzare in funzione di rete di supporto le Agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai soli fini della sperimentazione della concreta applicazione del lavoro occasion5accessorio, resta in vigore quanto disposto dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 2008».
22. 2.Poli, Ciccanti, Galletti, Delfino, Compagnon, Occhiuto.

Sopprimere il comma 4.
22. 6.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 23.

Sopprimerlo.
23. 10. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:
1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina dei contratto di apprendistato, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
23. 11. Damiano, Bellanova, Berretta, Baretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Fluvi, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
*23. 12. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 233

Sopprimere il comma 1.
*23. 8. Baretta, Boccia.

Sopprimere il comma 2.
23. 13. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sostituire le parole: i contratti collettivi e gli enti bilaterali con le seguenti: i contratti collettivi o gli enti bilaterali.
*23. 2. Corsaro.

Al comma 2, sostituire le parole: i contratti collettivi e gli enti bilaterali con le seguenti: i contratti collettivi o gli enti bilaterali.
*23. 4. Corsaro, Marsilio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Per le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».
23. 3. Saglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».
*23. 1. Saglia, Cazzola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».
*23. 5. Del Tenno.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o

Pag. 234

aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».
*23. 6. Poli, Ciccanti, Delfino, Galletti, Ruggeri, Formisano.

Sopprimere il comma 3.
23. 14. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le aliquote contributive di cui al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte della metà.

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire le parole: 2.740 milioni con le seguenti: 2.640 milioni.
23. 15. Grimoldi, Caparini, Fedriga, Munerato, Fugatti.

Sopprimere il comma 5.
*23. 7. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 5.
*23. 9. Boccia.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. Al fine di assicurare ai consumatori finali maggiore trasparenza e migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e servizi, è vietata, da parte di tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e/o telematiche, l'applicazione dei costi fissi di allaccio alle suddette reti, laddove le stesse siano già presenti. Tali operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
23. 01. Franzoso.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. Al fine di assicurare ai consumatori migliori condizioni di accessibilità al sistema creditizio, è vietata, da parte delle società erogatrici di tale servizio, l'applicazione dei costi fissi di attivazione ed annui delle carte di credito sia classiche che revolving.
23. 02. Franzoso.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. Per tutte le realtà ricadenti in insediamenti produttivi e industriali, tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e/o telematiche, sono tenuti entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'interessato a predisporre quanto di competenza e procedere agli allacciamenti alle reti di competenza, previo pagamento degli oneri dovuti.
23. 03. Franzoso.

Pag. 235

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le prestazioni svolte in favore di soggetti pubblici o privati di nazionalità non italiana.
23. 04. Orsini, Vignali.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare per almeno l'80 per cento della cifra d'affari media dell'ultimo quinquennio realizzata nell'Unione Europea con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati per la restante quota, in affidamento diretto o con gara, e possono partecipare esclusivamente a società costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche partecipanti al loro capitale quando l'oggetto sociale riguarda la produzione di beni e servizi strumentali alle attività di tali enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono escluse dalla limitazione di partecipazione ad altre società od enti.
2. Le società di cui alla prima parte del precedente comma 1 non possono agire in violazione delle regole ivi stabilite».
23. 05. Orsini.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. Sono abrogati gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 12 febbraio 1913 n. 89, come modificati dal decreto legislativo n. 166 del 2006.
23. 06. Lo Presti.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Servizi pubblici locali di rilevanza economica).

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute

Pag. 236

nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Alla gara possono partecipare società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che abbiano scelto il socio privato mediante procedure competitive.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house. In questo caso l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi di mercato, e contestualmente trasmettere una relazione, contenente gli esiti della predetta verifica, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità di regolazione del settore, ove costituita.
4. È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
5. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere divieti a carico dei soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché dei soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi ed, in particolare, il divieto di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare;
b) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti dei servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi;
c) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti debbano svolgere le funzioni relative alle gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
d) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
e) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

Pag. 237

f) disciplinare la fase transitoria, ai fini dei progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2010;
g) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
h) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
i) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
l) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
m) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
n) disporre l'abrogazione delle norme incompatibili.

7. L'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Al regolamento previsto al comma 6 è demandata l'indicazione delle specifiche disposizioni abrogate di cui al citato articolo 113.
23. 07. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroga cassa integrazioni guadagni straordinaria ed indennità di mobilità).

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico dei Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2009, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: 22 aggiungere le seguenti: 23-bis.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
23. 08. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale).

1. All'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, dopo le parole «prestazione lavorativa.», aggiungere il seguente periodo: «Non costituisce clausola flessibile ai sensi dei presente comma la facoltà dei

Pag. 238

datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa in caso di:
modifica dell'orario di funzionamento dell'attività produttiva;
in occasione di processi di riorganizzazione o ristrutturazione, che comportino il ricorso a procedure di mobilità di cui alla legge 223/91 o alla Cassa integrazione Ordinaria o Straordinaria».

2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, dopo le parole «all'anno», aggiungere le seguenti parole: «per i contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la collocazione temporale dell'orario farà riferimento alla settimana, al mese e all'anno».
3. All'articolo 1, comma 44 della legge 24 dicembre 2007 il punto b) è soppresso.
23. 09. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano, Ruggeri, Formisano.

ART. 24.

All'allegato A, aggiungere i seguenti provvedimenti:
legge 12 maggio 1904, n. 178 - Modifica all'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro;
legge 19 aprile 1906, n. 126 - Disposizioni per le cooperative di produzione e lavoro che concorrono alle pubbliche gare;
R.D. 23 giugno 1923, n. 1233 - Norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalti di opere di bonifica;
R.decreto-legge 1925 n. 1735, convertito in legge n. 1926 n. 562 - Disposizioni concernenti le cooperative di consumo;
legge n. 1737 del 29 dicembre 1930 - Provvedimenti per la costruzione di cantine sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola;
articoli da 118 a 138, del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 - Approvazione del Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;
d.Lgs.C.P.S. 25 luglio 1947, n. 1048 - Norme per agevolare la partecipazione delle Società cooperative e loro Consorzi agli appalti di opere pubbliche.
D.Lgs.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501 - Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche;
D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 333 - Restituzione delle ritenute cauzionali a cooperative e consorzi di cooperative;
legge 9 febbraio 1963, n. 59 Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti;
legge 1964 n. 452 (Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme integrative della legge 1962 n. 1643);
articoli da 19 a 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 - Norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari.
legge 27 luglio 1967, n. 649 - Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche.
24. 7. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

All'allegato A, aggiungere i seguenti provvedimenti:
legge 12 maggio 1904, n. 178 - Modifica all'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti di Lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro;
legge 19 aprile 1906, n. 126 - Disposizioni per le cooperative di produzione e lavoro che concorrono alle pubbliche gare;

Pag. 239

R.D. 23 giugno 1923, n. 1233 - Norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalti di opere di bonifica;
R.decreto-legge 1925 n. 1735, convertito in legge 1926 n. 562;
legge n. 1737 del 29 dicembre 1930 - Provvedimenti per la costruzione di cantine sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola;
d.Lgs.C.P.S. 25 luglio 1947, n. 1048 - Norme per agevolare La partecipazione delle Società cooperative e loro Consorzi agli appalti di opere pubbliche;
d.Lgs.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501 - Nuove disposizioni per La revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche;
d.Lgs. 5 marzo 1948, n. 333 - Restituzione delle ritenute cauzionati a cooperative e consorzi di cooperative;
legge 9 febbraio 1963, n. 59 Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti;
legge 1964 N. 452 (Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme integrative della legge 1962 n. 1643);
legge 27 luglio 1967, n. 649 - Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche.
24. 6. Marchignoli, Marchi.

Nell'allegato A sopprimere i seguenti numeri:
a) n. 296 - R.D. 4 novembre 1926, n. 1978 (costituzione di un regio Istituto sperimentale mediante il coordinamento dell' Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato e dell'Istituto superiore postale, telegrafico, telefonico;
b) n. 630 - legge 4 giugno 1936, n. 1521 (conv in legge del RD-L 3 febbraio 1936XIV, n. 418 contenente norme per l'uso dell'apparecchio di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi);
c) n. 820 - legge 6 maggio 1940, n. 554 (disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche);
d) n. 824 - legge 30 maggio 1940, n. 581 - nuove norme per la concessione dei certificati abilitazione al servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili;
e) n. 895 - legge 6 febbraio 1942 giugno, n. 128 - nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili;
f) n. 1111 - legge 23 agosto 1949, n. 681 - disposizioni concernenti la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni.
24. 4. Brignani, Bernardo, Armosino.

Nell'Allegato A, di cui all'articolo 24 sopprimere i seguenti numeri:
a) n. 393 - regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126 (Norme per il funzionamento dell'istituto nazionale per le conserve alimentari e della Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;
b) n. 1486 - legge 16 ottobre 1954, n. 1032 (Istituzione di una Stazione sperimentale per il vetro in Venezia - Murano);
c) n. 3552 - legge 3 agosto 1994, n. 481 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano siderurgico;
d) n. 1455 - decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709 - Riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Unione Italiana delle camere di Commercio, Industria e Agricoltura con sede in Roma.
e) n. 1339 - decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1952, n. 4434 - Riconoscimento della Personalità giuridica della Cassa Mutua di Previdenza fra

Pag. 240

il personale dipendente dal Ministero dell'industria, Commercio con sede in Roma e approvazione dello Statuto.
24. 1. Abrignani, Bernardo.

All'Allegato A sopprimere i seguenti numeri:
1012: recante decreto legislativo n. 507 del 12 aprile 1948 «disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione siciliana;
1043: recante decreto legislativo 655 del 7 maggio 1948 «istituzione di sezioni della Corte dei Conti per la regione siciliana»;
1050: recante decreto legislativo 789 del 7 maggio 1948 «esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni del ministero dell'agricoltura e delle foreste»;
1351: recante legge 4437 del 28 dicembre 1952 «ratifica di decreti legislativi concernenti il ministero dell'agricoltura e delle foreste emanati dai governo durante il periodo dell'Assemblea costituente».
24. 9. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Nell'Allegato A sopprimere il seguente numero:
489 - legge 21 dicembre 1931, n. 1785: «Istituzione dell'Ente Nazionale Risi».
24. 5. Rosso.

Nell'Allegato A sopprimere il seguente numero:
n. 1043: Decreto legislativo del 6 maggio 1948 n. 655 - Istituzione di Sezioni della Corte dei Conti della Regione Siciliana.
24. 2. Abrignani, Bernardo.

Nell'Allegato A, sopprimere il seguente numero:
n. 1339: 4434 del 15 febbraio 1952 «Riconoscimento della personalità giuridica della Cassa Mutua di previdenza fra il personale dipendente dal ministero dell'industria, commercio, con sede in Roma ed approvazione dello Statuto».
24. 3. Abrignani, Bernardo.

Nell'Allegato A, sopprimere il seguente numero:
n. 1766 - legge 2 aprile 1958, n. 364.
24. 11. Zeller, Brugger.

All'Allegato A, sopprimere il seguente numero:
n. 3530 - legge 12 agosto 1993, n. 317, Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica».
24. 8. Mariani, Meta, Vannucci.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Rimangono in vigore le disposizioni che disciplinano la tutela delle minoranze linguistiche.
24. 10. Zeller, Brugger, Nicco.

ART. 25.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi alla realizzazione delle infrastrutture autostradali, all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, comma 5, alla lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «provvedere alla nomina delle commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti nei casi di cui alle lettere c) e d)».
25. 1.Contento, Gottardo.

Pag. 241

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. A decorrere dalla data fissata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le notificazioni e comunicazioni dei provvedimenti adottati dagli enti previdenziali sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato, nel rispetto delle normativa vigente, dai soggetti interessati, ovvero dai loro intermediari.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità operative e procedurali nonché le ipotesi di mancata comunicazione dell'indirizzo elettronico.
25. 01. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

ART. 26.

Al comma 1, premettere il seguente comma:
1. Sono soppressi tutti gli enti pubblici statali la cui attività prevalente non attiene a materia di competenza esclusiva dello Stato espressamente enumerate dall'articolo 117, comma 2 della Costituzione. Si intende per attività prevalente quella cui sono destinate non meno dell'80 per cento delle risorse umane e finanziarie dell'ente Agli enti soppressi ai sensi del presente comma si applicano per quanto attiene all'esercizio delle funzioni residue di competenza statale e all'assegnazione del personale le disposizioni dei camini seguente. Le risorse umane e finanziarie relative a finzioni di competenza concorrente o esclusiva delle regioni sono trasferite alle Regioni stesse con Decreto dei ministri per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali, sentita la Conferenza Stato Regioni.
26. 6. Lanzillotta.

Al comma 1, premettere le seguenti parole:
1. Nel rispetto delle competenze delle ragioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che attuano la disciplina di cui al presente articolo secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.
26. 23. Contento.

Al comma 1, dopo le parole: gli enti pubblici non economici sopprimere la parola: con ed aggiungere le seguenti: che svolgono attività strumentali per un ministero e che hanno.
26. 35. Ghizzoni, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Picierno, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: organica inferiore con le seguenti: organica media nel biennio 2005-2007 inferiore.
26. 21. Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: 50 unità aggiungere le seguenti: gli enti che operano in materie non attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
26. 19. Lanzillotta.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: con una dotazione organica inferiore alle 50 unità con le seguenti: individuati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, avendo riguardo tra gli altri criteri alla percentuale di ricavi nei bilanci degli stessi derivanti da entrate proprie, e da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

Pag. 242

b) sostituire le parole: ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia., con le seguenti: Con lo stesso decreto sono individuati gli enti le cui funzioni sono attribuite ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia.
26. 25. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con esclusione aggiungere le seguenti: delle camere di commercio,.
*26. 8. Galati.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con esclusione aggiungere le seguenti: delle camere di commercio,.
*26. 10. Pittelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con esclusione aggiungere le seguenti: delle camere di commercio,.
*26. 18. Oliverio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con esclusione aggiungere le seguenti: degli enti che non comportino oneri, nemmeno indotti, per la finanza pubblica.
26. 15. Rosso.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con esclusione aggiungere le seguenti: delle Autorità portuali.
*26. 32. Bonavitacola, Tullo, Meta, Velo, Lovelli, Boffa, Cardinale, Villecco Calipari, Vico.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con esclusione aggiungere le seguenti: delle Autorità portuali.
*26. 16. Vannucci.

Al comma 1, dopo le parole: degli ordini professionali e loro federazioni, aggiungere le seguenti: , del Club alpino italiano.
26. 5. Abrignani, Bernardo.

Al comma 1, dopo le parole: delle federazioni sportive aggiungere le seguenti: , della Cassa Conguaglio G.P.L.
26. 14. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Al comma 1, dopo le parole: e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché, aggiungere le seguenti: della cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
26. 20. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 aggiungere le seguenti: ad eccezione degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione

Pag. 243

della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della Memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo.
26. 33. Verini.

Al comma 1, dopo la parola: nonché sopprimere le parole: degli enti parco e.

Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) sono fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
26. 39. Corsaro, Marsilio.

Al comma 1, dopo la parola: nonché sopprimere le parole: degli enti parco e.

Conseguentemente, all'articolo 79, aggiungere il seguente comma:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli Enti pubblici non economici che abbiano, tra i propri compiti istituzionali, il contenimento della spesa pubblica.
26. 40. Corsaro, Marsilio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli enti parco aggiungere le seguenti:, delle autorità portuali.

Conseguentemente a decorrere dall'anno 2008 ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro.
26. 22. Tassone, Occhiuto, Ciccanti, Mannino, Galletti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché degli enti parco, aggiungere le seguenti:, delle autorità portuali.
*26. 3. Moffa, Landolfi, Iapicca, Biasotti, Nizzi, Foti, Meta, Lovelli, Boffa, Cardinale, Velo, Favia, Barbareschi, Misiti, Tullo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché degli enti parco, aggiungere le seguenti:, delle autorità portuali.
*26. 26. Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché degli enti parco, aggiungere le seguenti:, delle autorità portuali.
*26. 13. Giudice.

Al comma 1, dopo le parole: enti parco, aggiungere le seguenti: del Club Alpino Italiano
26. 29. Piffari, Di Pietro, Cimadoro, Rota, Monai, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole: enti parco, aggiungere le seguenti: del Museo storico della Liberazione.
26. 30. Evangelisti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Giulietti.

Al comma 1, dopo le parole: enti parco, aggiungere le seguenti: il comitato italiano paralimpico.
26. 31. Mura, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Giulietti.

Pag. 244

Al comma 1, dopo le parole: enti parco aggiungere le seguenti:, degli istituti culturali pubblici.
26. 34. Ghizzoni, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Picierno, Sarubbi.

Al comma 1, dopo le parole: enti di ricerca aggiungere le seguenti: e delle Autorità Portuali.
26. 9. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, dopo le parole: enti di ricerca aggiungere le seguenti: e della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
26. 12. Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, dopo le parole: anche controverso., aggiungere le seguenti: Nel medesimo decreto si prevede a trasferire le funzioni, le risorse finanziarie ed umane delle autorità portuali soppresse al Comune sede delle rispettive autorità.
26. 27. Favia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'elenco di cui all'allegato A, previsto dall'articolo 2, comma 636, sopprimere il punto 1.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 26, comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-20 10, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
26. 38. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il personale in esubero, degli enti soppressi di cui ai commi 1 e 2, può essere trasferito presso Uffici centrali e periferici di Equitalia spa, al fine di incrementare e rendere più efficiente l'attività di riscossione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte le modalità per la formazione del personale.
26. 24. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti:
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente;
Istituto agronomico per l'oltremare.
26. 1. Quartiani, Mondello, Froner, Ventura.

Al comma 3 dopo le parole: legge 24 dicembre 2007 n. 244 aggiungere le seguenti: è abrogato il punto 4 - Ente irriguo umbro-toscano - e.
26. 17. Cenni, Oliverio, Trappolino, Sani, Sereni.

Al comma 3, sopprimere le parole: Ente Italiano Montagna;.
*26. 2. Quartiani, Mondello, Froner, Ventura.

Al comma 3, sopprimere le parole: Ente Italiano Montagna;.
*26. 4. Rosso.

Pag. 245

Al comma 3, sopprimere le parole: Ente Italiano Montagna;.
*26. 37. Nico, Brugger, Zeller.

Al comma 3, sopprimere le parole: Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente.
**26. 28. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente.
**26. 36. Siragusa, Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Picierno, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il punto 3 di cui all'allegato A) della legge 24/12/2007 n. 244 è soppresso.
26. 11. Servodio, Nicodemo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 12 della legge 14 maggio 2005 n. 80 le parole «Il Ministero delle Attività Produttive si avvale» e «Ministero delle Attività Produttive può» sono sostituite rispettivamente con «le Amministrazioni Pubbliche dello Stato e gli Enti Territoriali si avvalgono» e «le Amministrazioni Pubbliche dello Stato e gli Enti Territoriali possono». Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Socio Unico, emano proprie direttive per il riordino delle partecipate in applicazione della Legge di Conversione del Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26. 7. Galati.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Razionalizzazione dell'organizzazione degli enti nel settore dell'agricoltura).

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3:
1) al secondo periodo, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Due dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
b) all'articolo 14 il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'ente che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso, per gli istituti di cui agli articoli 10 e 11, è composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Del consiglio di amministrazione dell'ENSE fanno parte, oltre al presidente ed i due membri nominati con le procedure suindicate, anche un rappresentante della categoria dei costitutori, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori. Del consiglio di amministrazione del Centro fanno parte, oltre al presidente, tre membri nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e uno designato dall'Università degli studi «Federico II» di Napoli. Il

Pag. 246

consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale dell'ente, di cui al comma 6.

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «sei membri», sono sostituite dalle seguenti: «quattro membri»;
b) le parole: «due designati dalla Conferenza», sono sostituite dalle seguenti: «uno designato dalla Conferenza»;
c) le parole: «e uno esperto in discipline giuridiche ed economiche» sono soppresse.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: «da sette membri», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro membri».

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, gli organi di amministrazione degli enti di cui ai decreti legislativi 29 ottobre 1999, n. 454, 29 ottobre 1999, n. 449 e 27 maggio 1999, n. 165, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuiti ai rispettivi enti i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, da destinare agli investimenti nei settori di intervento degli enti oggetto di riordino, con particolare riferimento alle emergenze del settore della pesca e del settore agricolo.
26. 02. Forcolin, D'Amico, Fugatti.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Comunità montane).

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le comunità montane, costituite ai sensi dei citati articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.».
26. 01. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 28.

Sopprimerlo.
* 28. 7.Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Sopprimerlo.
* 28. 16.Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.
28. 17.Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Pag. 247

Sopprimere i commi da 1 a 6.
28. 18.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sostituire i commi da 1 a 6 con il seguente:
«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, presenta alle Camere un piano di riordino degli enti di supporto tecnico-scientifico dell'attività del Ministero medesimo, con particolare riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.»
28. 19.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole da: del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fino a: competenti in materia di ambiente con le seguenti: adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
28. 20.Mariani, Ghizzoni, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere le parole: dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni e al comma 4 sopprimere le parole: Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS).

Conseguentemente, al medesimo articolo 28, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, le parole: «é sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
6-ter. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni le parole: «su proposta del» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il» e le parole: «, di concerto con» sono sostituite con le seguenti: «e».
* 28. 2.Beccalossi, Biava.

Al comma 2, sopprimere le parole: dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni e al comma 4 sopprimere le parole: Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS).

Conseguentemente, al medesimo articolo 28, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive

Pag. 248

modificazioni, le parole: «é sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
6-ter. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni le parole: «su proposta del» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il» e le parole: «, di concerto con» sono sostituite con le seguenti: «e».
* 28. 4.Saglia.

Al comma 2 sopprimere le parole: dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni e, al comma 4, sopprimere le parole: Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS).

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
«12-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
28. 8.Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, sopprimere le parole: dell'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni,.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole: Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS).
28. 6.Nola, Corsaro, Marsilio.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
28. 21.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nel rispetto delle attuali competenze, e e dopo la parola: ambiente aggiungere le seguenti: e agricoltura.
28. 1.Beccalossi, Biava.

Al comma 3, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: sentiti il Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali e e dopo la parola: ambiente sono aggiunte le seguenti: e agricoltura.
* 28. 3.Beccalossi, Biava.

Al comma 3, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: sentiti il Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali e e dopo la parola: ambiente sono aggiunte le seguenti: e agricoltura.
* 28. 5.Saglia.

Pag. 249

Al comma 3, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le parole: sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e.
28. 9.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente aggiungere le seguenti: e di università e ricerca scientifica.
28. 22.Mariani, Ghizzoni, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'IRPA è autorizzato nel triennio 2008-2010 a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, anche ai sensi del comma 347, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale scopo l'IRPA è autorizzato alla spesa di 8 milioni di euro nel 2008, 20 milioni di euro nel 2009 e a regime di 28 milioni di euro. La pianta organica dell'IRPA viene riformulata, tenendo conto delle disposizioni del presente comma, in funzione dei nuovi ingressi.

Conseguentemente, all'articolo 60, al comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 80 milioni di euro per l'anno 2009, 72 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
28. 12.Messina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'IRPA è autorizzato, tenendo conto della specificità delle attività e dei compiti istituzionali ad esso attribuiti, a bandire concorsi a tempo determinato ai sensi del comma 529, articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai fini della riserva di cui alla citata norma, sono valutati i servizi prestati in APAT, ICRAM ed INFS.

Conseguentemente, all'articolo 60, al comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 92 milioni di euro per l'anno 2009, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
28. 13.Messina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il 50 per cento delle risorse finanziarie derivanti dal risparmio di spesa per l'accorpamento e la relativa soppressione di APAT, ICRAM ed INFS sono destinate ad incrementare il fondo per il personale IRPA, specificatamente per le progressioni economiche e di livello di tutto il personale proveniente da APAT, ICRAM ed INFS.
28. 14.Messina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di poter garantire l'immediata funzionalità ed efficienza produttiva, anche tenendo conto delle specificità dei compiti istituzionali ad esso attribuiti, l'IRPA continua ad avvalersi del personale APAT, ICRAM ed INFS in servizio con contratti atipici e a tempo determinato fino al 31 dicembre 2010.
28. 10.Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere i commi da 7 a 13.
28. 11.Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Pag. 250

Sopprimere i commi da 7 a 12.
28. 15.Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Al fine di poter garantire l'immediata funzionalità ed efficienza produttiva, anche tenendo conto della specificità dei compiti istituzionali ad esso attribuiti, 1'IRPA continua ad avvalersi del personale APAT, ICRAM ed INFS in servizio con contratti atipici e a tempo determinato fino al 31 dicembre 2010.
12-ter. Il 50 per cento delle risorse finanziarie derivanti daI risparmio di spesa per l'accorpamento c la relativa soppressione di APAT, ICRAM ed INFS sono destinate ad incrementare il fondo per il personale IRPA, specificatamente per le progressioni economiche e di livello di tutto il personale proveniente da APAT, ICRAM ed INFS.
12-quater. Nel limite di quanto previsto dal comma 13 L'IRPA è autorizzato nel triennio 2008-2010 a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, anche ai sensi del comma 347, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
28. 23.Marinello, Misuraca, Pagano.

ART. 29.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili e che gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, e che il trattamento di tali dati è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B.
*29. 2.Saglia.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili e che gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, e che il trattamento di tali dati è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B.
*29. 3. Quartiani, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Pag. 251

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili e che gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, e che il trattamento di tali dati è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B.
*29. 5. Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o collaboratori senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o collaboratori senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale e che il trattamento di tali ultimi dati è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B.
29. 4. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Gli strumenti di lavoro dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere utilizzati previa comunicazione, effettuata dal datore di lavoro al Garante per la protezione dei dati personali, in sostituzione di ogni ulteriore adempimento di legge.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis entra in vigore 120 giorni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
29. 6. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato b) del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.
*29. 7. Volontè, Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato b) del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a 15 addetti

Pag. 252

che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.
*29. 8. Lulli, Fluvi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 18, primo, secondo e quinto comma, 6 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano ai Garanti dei diritti dei detenuti istituiti presso le regioni, le province e i comuni.
29. 1. Giudice, Fallica.

ART. 30.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che attivano la disciplina di cui al presente articolo secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.
30. 2.Contento.

Al comma 3, dopo le parole: sono individuati aggiungere le seguenti:, nel rispetto della normativa comunitaria in materia,
30. 3. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'Ente di accreditamento è tenuto alla iscrizione nel registro delle imprese delle informazioni relative alle certificazioni volontarie rilasciate alle imprese. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico è approvato il modello per l'iscrizione e sono definite le modalità telematiche di trasmissione delle informazioni. Le informazioni iscritte nel registro delle imprese attestano il possesso dei requisiti da parte dell'impresa.
30. 1.Vignali.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Certificazione sostitutiva).

1. Le certificazioni relative a prodotti, processi o impianti rilasciate all'impresa da enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica pubblica.
2. Le certificazioni di cui al comma 1 possono essere comunicate esclusivamente per via telematica all'ufficio dei registro delle imprese che le Inserisce nel Repertorio economico amministrativo (REA) delle camere di commercio. In nessun caso le amministrazioni pubbliche possono richiedere la produzione di certificazioni già depositate presso il REA; a tale fine, nei rapporti con l'Amministrazione, l'impresa è tenuta a indicare esclusivamente la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui è iscritta e il proprio numero di iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 attuano il principio di sussidiarietà orizzontale ed attengono alla tutela della concorrenza per garantire in maniera uniforme sul territorio nazionale i principi fondamentali per l'accesso all'attività d'impresa, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
30. 01.Vignali.

ART. 31.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

Pag. 253

decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia e delle impronte digitali della persona e cui si riferisce».
31. 1. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle nuove carte d'identità elettroniche rilasicate dal 1o gennaio 2009.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
31. 2. Mazzocchi.

Al comma 3, sostituire le parole: tra il centottantesimo e il novantesimo con le seguenti: tra il centoventesimo e il sessantesimo.
31. 3. Rubinato.

Al comma 3, dopo le parole: Ai fini del rinnovo, i Comuni... aggiungere le seguenti: e i Consolati informano...
31. 4. Narducci, Bucchino, Fedi, Giovanni Farina, Garavini, Porta.

ART. 32.

Sopprimerlo.
*32. 6. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Sopprimerlo
*32. 13. Fluvi.

Sopprimere i commi 1 e 2.
32. 11. Boccia.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
32. 7. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) il primo periodo del comma 10 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 5,7 punti percentuali.
32. 9. Messina.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
32. 8. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Sopprimere il comma 3.
*32. 10. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Sopprimere il comma 3.
*32. 12. Boccia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ed al comma 22 dell'articolo 35 del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, le parole da: recante l'indicazione fino a: l'obbligo di sono sostituite dalla seguente: e.
32. 1. Antonio Pepe.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di

Pag. 254

massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale, evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
3-ter. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3-quater. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter del presente articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria a creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
32. 4. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 8-ter inserire il seguente:
8-quater. Alla nota all'articolo 1 della tariffa decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 è aggiunto il seguente periodo:
«L'imposta si applica nella misura fissa di Lire 250.000 (euro 129,11) per i trasferimenti di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oppure per la costituzione o per i trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, effettuati da consorzi oppure da cooperative che hanno per oggetto principale oppure esclusivo la costruzione di immobili strumentali a favore dei propri consorziati oppure a favore dei propri soci, se il trasferimento oppure la costituzione avvengono a favore dei propri consorziati oppure soci in conformità all'oggetto sociale.».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 32, comma 3-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»
32. 15. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito

Pag. 255

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto infine il seguente periodo:
«Sono escluse da tale obbligo le imprese minori di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e gli esercenti arti e professioni.»

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 32, comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»
32. 14. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, sono abrogate.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e contratti di assicurazione.
32. 2. Corsaro, Marsilio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Ai fini del calcolo degli interessi sui versamenti di assegni bancari e circolari diversi da quelli di cui al comma 1, la banca riconosce al cliente la valuta entro il primo giorno lavorativo successivo all'operazione.
32. 5. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. L'articolo 108, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2007, così come modificato dall'articolo 1, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad euro 100».
32. 3. Corsaro, Marsilio.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis

1. All'articolo 1, comma 70, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
32. 0. 1. Poli, Ciccanti, Galletti.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre

Pag. 256

1986 di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, è sostituito dal seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili e sostenute in occasione di una trasferta e analiticamente addebitate al committente nella fattura.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 80 milioni di curo a decorrere dall'anno 2008.
32. 0. 2. Poli, Ciccanti, Galletti.

Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

Art. 32-bis.
(Semplificazioni in materia fiscale)
.

1. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 35 il comma 7 è abrogato;
b) all'articolo 37 i commi 18, 19 e 20 sono abrogati;
c) all'articolo 37 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

2. Al comma 2 dell'articolo 12 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: «compiute in giorni diversi,» sono inserite le seguenti: «per importi dei corrispettivi oggetto di singola contestazione superiori ad euro 30,».
3. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: «dell'alcole e delle bevande alcoliche» sono soppresse.
4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è soppressa.
5. I commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.»
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il comma 30 è abrogato.
32. 0. 3. Comaroli, D'Amico, Forcolin.

ART. 33.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 giugno e dopo le parole: nel quale entrano in vigore. inserire le seguenti: Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, un programma informatico per il calcolo dei ricavi o compensi;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, le parole: «al massimo, ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di norma, ogni quattro anni».

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-
bis» sostituire le parole: 96 per cento con: 95 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con: 96 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con: 95 per cento ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole:
97 per cento con: 96 per cento.
33. 21. Ceccuzzi, Sanga, Peluffo, Nannicini, Sani, Cenni.

Pag. 257

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:

1) sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 giugno;
2) dopo le parole: nel quale entrano in vigore. aggiungere il seguente periodo: Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, un programma informatico per il calcolo dei ricavi o compensi;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, le parole: «al massimo, ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di norma, ogni quattro anni».
*33. 15. Del Tenno, Bernardo.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole:
30 settembre con le seguenti: 30 giugno e dopo le parole: nel quale entrano in vigore. inserire il seguente periodo: Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito intemet dell'Agenzia delle entrate, un programma informatico per il calcolo dei ricavi o compensi;
b) dopo il comma1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, le parole: «al massimo, ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di norma, ogni quattro anni».
*33. 31. Ciccanti, Galletti.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire le parole:
30 settembre con le seguenti: 30 giugno e dopo le parole: nel quale entrano in vigore. inserire il seguente periodo: Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, un programma infonnatico per il calcolo dei ricavi o compensi;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, le parole: «al massimo, ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di norma, ogni quattro anni».
*33. 12. Benamati, Lulli, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Apportare le seguenti modifiche:
a) sostiture le parole:
30 settembre con le seguenti: 30 giugno e dopo le parole: nel quale entrano in vigore. insesrire il segente periodo: Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, un programma informatico per il calcolo dei ricavi o compensi:
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, le parole: «al massimo, ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti. «di norma, ogni quattro anni».
*33. 6. Leo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:
2-bis. Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica

Pag. 258

29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «90 per cento» sono aggiunte le seguenti: «e dalle imprese ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) della legge 323 del 24 ottobre 2000, con un rapporto posti letto/residenti pari o superiore ad 1,5, e nei quali negli ultimi 15 anni si sia registrato un decremento di presenze termali, documentato dai rimborsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, pari o superiore al 30 per cento».
2-ter. Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni dopo le parole: «90 per cento» sono aggiunte le seguenti: «e dalle imprese ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) della legge 323 del 24 ottobre 2000, con un rapporto posti letto/residenti pari o superiore ad 1,5, e nei quali negli ultimi 15 anni si sia registrato un decremento di presenze termali, documentato dai rimborsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, pari o superiore al 30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-
bis» sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole:
97 per cento con 96 per cento.
33. 26. Ceccuzzi, Peluffo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 1, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7.
1-ter. Indipendentemente da quanto previsto dal comma 1-bis, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 52, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risulta motivata (inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570».
2-ter. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 1-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-
bis» sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole:
97 per cento con 96 per cento.
33. 24. Ceccuzzi, Peluffo.

Pag. 259

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:
2-bis. Al primo periodo dell'alinea del comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo le parole: «con riferimento alle medesime» sono inserite le seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,».
2-ter. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «con riferimento alle medesime» sono inserite le seguenti: «, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,»;
b) al comma 2, le parole: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza» sono sostituite dalle seguenti: «qualora sopravvenga la conoscenza» e le parole: «e dai limiti» sono sostituite dalle seguenti: «e nei limiti».

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-
bis» sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;
e) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole:
97 per cento con 96 per cento.
33. 25. Ceccuzzi, Peluffo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indici di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.
2. Gli indici di normalità economica di cui al comma 2-bis sono presi in considerazione esclusivamente ai fini della selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento in sede di applicazione degli studi di settore e costituiscono delle mere presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui agli articoli 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In caso di accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati».

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-
bis» sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole:
97 per cento con 96 per cento.
33. 28. Ceccuzzi, Peluffo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, le parole: «risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi» sono sostituite dalle seguenti: «risulta inferiore al valore minimo dei ricavi determinato sulla base dell'intervallo di confidenza come individuato in sede di applicazione dei singoli studi di settore; tuttavia, in caso di accertamento, al fine di

Pag. 260

determinare i tributi dovuti si fa riferimento al ricavo puntuale emergente dagli studi stessi».

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-
bis» sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole:
97 per cento con 96 per cento.
33. 27. Ceccuzzi, Peluffo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.
2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati».
*33. 30. Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.
2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati».
*33. 5. Leo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2.bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.
2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatone motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati».
*33. 13. Froner, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

Pag. 261

2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui ai comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati».
*33. 41. Bragantini, Comaroli, Forcolin, Fugatti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.
2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati».
*33. 14. Del Tenno, Bernardo.

Sopprimere il comma 3.
**33. 36. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 3.
**33. 37. Boccia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera a) del sesto comma è sostituta dalla seguente:
«a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Le attività di costruzione o ristrutturazione di immobili sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate facendo riferimento alla classificazione delle attività economiche».

3-ter. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore decorsi 60 giorni dall'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate indicato nel comma precedente; sono fatti salvi i comportamenti adottati fino all'emanazione del predetto Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
*33. 35. Ciccanti, Galletti, Ruggeri, Formisano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera a) del sesto comma è sostituta dalla seguente:
«a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Le attività di costruzione o ristrutturazione di immobili sono individuate

Pag. 262

con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate facendo riferimento alla classificazione delle attività economiche».

3-ter. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore decorsi 60 giorni dall'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate indicato nel comma precedente; sono fatti salvi i comportamenti adottati fino all'emanazione dei predetto Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
*33. 4. Leo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 17, e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera a) del sesto comma è sostituta dalla seguente:
«a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Le attività di costruzione o ristrutturazione di immobili sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate facendo riferimento alla classificazione delle attività economiche».

3-ter. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore decorsi 60 giorni dall'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate indicato nel comma precedente; sono fatti salvi i comportamenti adottati fino all'emanazione del predetto Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
*33. 9. Vico, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera a) del sesto comma è sostituta dalla seguente:
«a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Le attività di costruzione o ristrutturazione di immobili sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate facendo riferimento alla classificazione delle attività economiche».

3-ter. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore decorsi 60 giorni dall'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate indicato nel comma precedente, sono fatti salvi i comportamenti adottati fino all'emanazione del predetto Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
*33. 19. Del Tenno.

Pag. 263

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi da 30 a 32 sono abrogati.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
*33. 33. Ciccanti, Galletti, Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi da 30 a 32 sono abrogati.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
*33. 2. Leo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi da 30 a 32 sono abrogati.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
**33. 10. Froner, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi da 30 a 32 sono abrogati.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
**33. 17. Del Tenno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 30 a 32 sono abrogati.

Conseguentemente:
al medesimo articolo sostituire la rubrica con la seguente:
Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria;
all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrano;
d)
al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento.
**33. 22. Ceccuzzi, Sanga, Peluffo, Nannicini, Sani, Cenni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

Conseguentemente,
al medesimo articolo sostituire la rubrica con la seguente:
Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria;

Pag. 264

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrano;
d)
al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento.
*33. 20. Ceccuzzi, Sanga, Peluffo, Nannicini, Sani, Cenni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
*33. 32. Ciccanti, Galletti, Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
*33. 1. Leo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
*33. 11. Froner, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
*33. 16. Del Tenno.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 19 è abrogato.

Conseguentemente,
al medesimo articolo sostituire la rubrica con la seguente:
Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria;

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;

Pag. 265

c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrano;
d)
al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento.
33. 23. Ceccuzzi, Sanga, Peluffo, Nannicini, Sani, Cenni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni il comma 19 è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
**33. 3. Leo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il comma 19 è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
**33. 34. Ciccanti, Galletti, Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis.
È abrogato il comma 19 all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
**33. 40. Forcolin, Comaroli, D'Amico, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il comma 19 è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.
**33. 18. Del Tenno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 120 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I documenti emessi ed i registri vidimati in attuazione di altri adempimenti stabiliti da disposizioni legislative, possono sostituire il registro di cui al comma precedente purché contenenti le indicazioni previste dal citato regolamento e siano conservati per almeno un quinquennio».
33. 29. Volontè, Ciccanti, Galletti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli studi di settore non costituiscono, da soli, presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare dei ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore fornire gli, ulteriori elementi di prova che abbiano le caratteristiche delle gravi incongruenze di cui al comma 3 dell'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tali da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti».
33. 38. Zeller, Brugger, Nicco.

Pag. 266

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1983 n. 746;
b) il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471,
c) i commi 382, 384 e 395 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
33. 39. Pagano, Marinello.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - All"articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le quote di ammortamento non deducibili relative ai predetti periodi sono deducibili per quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi alla conclusione del processo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 7007 n. 244 fino ad un importo di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
33. 0. 1. Poli, Ciccanti, Galletti.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 3, dopo le parole «I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o in mancanza la documentazione che dimostri il trattenimento dell'imposta e dei contributi»;
b) dopo il primo dell'articolo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento.»;
c) al comma 4 dell'articolo 5, dopo le parole «Le certificazioni dei sostituti d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza la documentazione che dimostri il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento.»;
d) al comma 5 dell'articolo 6, dopo le parole «I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o in mancanza la documentazione che dimostri il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento.».

2. Al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 dell'articolo 10-bis le parole «ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata» sono sostituite dalle seguenti: «ritenute effettuate».
3. Al decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 322 dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.

1. I soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che nel corso del periodo d'imposta hanno subito trattenute fiscali o contributive, se non hanno ricevuto la relativa certificazione da parte del

Pag. 267

sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano entro i tre mesi successivi un'apposita comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria con i dati identificativi del sostituto e l'importo delle ritenute e contributi trattenuti e non certificati.
2. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la omessa o inesatta comunicazione di dati.
33. 0. 2. Poli, Ciccanti, Galletti.

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Curatori fallimentari e commissari liquidatori).

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 le parole: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore» sono eliminate.
2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma: «1-ter. Il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore, qualora offettuino pagamenti per i quali si renderebbe necessaria l'applicazione della ritenuta alla fonte dì cui al comma 1, se fossero eseguiti dai soggetti ivi previsti, presentano in via telematica, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una comunicazione riepilogativa dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno solare precedente, contenente i dati identificativi dei percipienti e i rispettivi ammontare erogati, utilizzando il modello la cui approvatone è rimessa ad apposito Provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle Entrate».
33. 0. 3. Pagano, Marinello.

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Compensazione delle ritenute IRPEF degli studi associati).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di atti e professioni, di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, possono utilizzare ai fini della compensazioni di cui ai comma 1 anche le ritenute alla fonte subite a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dello persone fisiche, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, per le quali l'avente diritto rinuncia eaprossamento all'imputazione per trasparenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dei decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tuttavia, nel caso delle associazioni costituito tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni, di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ciascun singolo associato può rinunciare espressamente all'imputazione della propria quota di ritenuto alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine di consentire all'associazione l'utilizzo in compensazione della relativa eccedenza, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241».
33. 0. 4. Pagano, Marinello.

ART. 34.

Sopprimerlo.
*34. 26. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi, Costantini.

Pag. 268

Sopprimerlo.
*34. 27. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimerlo.
*34. 28. Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

Sopprimerlo.
*34. 22. Galletti, Ciccanti, Volontè.

Sopprimerlo.
*34. 20. Rubinato.

Sopprimerlo.
*34. 17. Lulli.

Sopprimerlo.
*34. 16. Lenzi.

Sopprimerlo.
*34. 15. Giudice.

Sopprimerlo.
*34. 14. Comaroli, Fugatti, Forcolin.

Sopprimerlo.
*34. 10. Faenzi.

Sopprimerlo.
*34. 4. Vignali.

Sopprimerlo.
*34. 3. Antonio Pepe.

Sopprimerlo.
*34. 2. Osvaldo Napoli.

Sopprimerlo.
*34. 1. Bianconi.

Sopprimerlo.
*34. 5. Abrignani, Bernardo.

Sopprimerlo.
*34. 8. Giudice, Fallica.

Sostituirlo con il seguente:
1. Le verificazioni periodiche di cui al Decreto del Ministro 28 marzo 2000, n. 182 sono soppresse, fatte salve le verifiche necessarie in caso di riparazione o modifica degli strumenti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
2. Le Camere di commercio svolgono le attività di sorveglianza, vigilanza e controllo e riscuotono le relative sanzioni amministrative.
3. In deroga ai limiti posti dalla legislazione vigente, le Camere di commercio possono assumere personale, per il biennio 2008-2009, nel limite massimo di 100 unità su base nazionale, da destinare alle attività di vigilanza e controllo sul mercato.
4. Sono fatte salve le attività svolte dalle Camere di commercio anche sulla base di intese eventualmente stipulate con i Comuni, dal 25 giugno 2008 fino all'entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto-legge.
**34. 7. Vignali.

Sostituirlo con il seguente:
1. Le verificazioni periodiche di cui al Decreto del Ministro 28 marzo 2000, n. 182 sono abolite, fatte salve le verifiche

Pag. 269

necessarie in caso di riparazione o modifica di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle attività di vigilanza e controllo delle Camere di commercio confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, ripartisce tra le Camere di commercio le somme necessarie al finanziamento dell'attività di vigilanza e controllo in proporzione al numero dei controlli effettuati nel precedente anno da ciascuna Camera di commercio.
3. Le Camere di commercio possono assumere personale, nel limite massimo di 100 unità su base nazionale, da destinare alle attività di vigilanza e controllo sul mercato.
4. Sono fatte salve le attività svolte dalle Camere di commercio anche sulla base di intese eventualmente stipulate con i Comuni, dal 25 giugno 2008 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
**34. 23. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Tariffe per le funzioni metriche svolte dalle Camere di commercio).

1. Con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono determinati i limiti massimi delle tariffe applicabili sul territorio nazionale alle funzioni metriche svolte dalle Camere di commercio.
34. 12. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Estensione della metrologia legale a tutti gli strumenti di determinazione di quantità dal quale si ricavino prezzi, tariffe o sanzioni).

1. L'articolo 22 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 - 1. I misuratori di gas, dell'acqua, i contatori dell'elettricità e degli scatti telefonici, nonché ogni nuovo strumento di determinazione di quantità dal quale si ricavino prezzi, tariffe o sanzioni - fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE - sono soggetti alla verificazione iniziale e periodica, nonché ogni qual volta siano riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.
2. Salvo fatto più grave, i fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori di servizi che si avvalgano dei misuratori o contatori per determinare le tariffe dei servizi medesimi, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:
a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;
b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;
c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori o contatori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

Pag. 270

d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori o contatori, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;
e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti.
34. 13. Marinello, Gioacchino Alfano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 è abrogato. Sono attribuite ai Comuni e ai laboratori privati accreditati, contemplati dal Decreto Ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, con accreditamento rilasciato dai Comuni medesimi o precedentemente dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le funzioni già esercitate dalle predette camere in materia rispettivamente di verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici. I fabbricanti di strumenti di misura, dotate di sistema qualità approvato metrologicamente ai sensi delle norme metrologiche nazionali o comunitarie, possono eseguire la verifica periodica dei propri strumenti solo per la prima volta.
2. I comuni individuano un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dalle camere di cui al precedente comma. Per l'esercizio di detti compiti i comuni potranno avvalersi delle risorse del sistema camerale.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del predetto articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. La sorveglianza e l'accertamento delle violazioni sono affidate alla polizia locale così come le sanzioni sono destinate al comune nel cui territorio si è accertata la violazione.
5. Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del precedente comma 1. Con decreto del ministro dello sviluppo economico sono emanate le disposizioni esecutive dei presente articolo.
34. 19. Fugatti.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa con uno o più decreti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 disciplina:
a) il complesso delle funzioni in materia di verificazione prima e periodica degli strumenti metrici esercitate dalle camere di commercio, industria ed artigianato previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche sugli strumenti di misura il cui uso è disciplinato da leggi e regolamenti;

Pag. 271

c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle precedenti lettere a) e b).
34. 29. Corsaro, Marsilio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo quanto previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo Economico 29 agosto 2007, e successivi provvedimenti applicativi, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono le funzioni in materia di esecuzione dei controlli metrologici successivi, secondo i criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: ciascun comune con le seguenti: ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed eliminare le parole: già svolti dagli uffici.
*34. 18. Lulli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo quanto previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo Economico 29 agosto 2007, e successivi provvedimenti applicativi, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono le funzioni in materia di esecuzione dei controlli metrologici successivi, secondo i criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: ciascun comune con le seguenti: ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed eliminare le parole: già svolti dagli uffici.
*34. 9. Giudice, Fallica.

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che attuano la disciplina di cui al presente articolo secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.
34. 25. Contento.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti:, unitamente alle risorse necessarie,
34. 24. Aniello Formisano, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in capo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni in materia di brevetti.
34. 21. Pezzotta, Ciccanti, Galletti.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base delle disposizioni comuni sugli strumenti di misura e sui metodi di controllo metrologico contenuti nelle direttive europee e nella legislazione nazionale vigente.
34. 11. Vico, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In attesa del trasferimento di cui al comma 1, da attuare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di Commercio assicurano

Pag. 272

le funzioni di verificazione prima e di verificazione periodica degli strumenti metrici.
34. 6. Abrignani, Bernardo.

ART. 35.

Al comma 1,premettere le seguenti parole: nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che attuano la disciplina di cui al presente articolo secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.
35. 7.Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nell'attesa della emanazione dei suddetti decreti, alle fattispecie indicate al comma 1, si applicala specifica normativa previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, che si intende soppresso.
* 35. 2.Giudice, Fallica.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nell'attesa della emanazione dei suddetti decreti, alle fattispecie indicate al comma 1, si applicala specifica normativa previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, che si intende soppresso.
* 35. 5.Lulli.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2008.
35. 1.Abrignani, Bernardo.

Al comma 1, dopo le parole: Uno o più decreti aggiungere le seguenti: interministeriali e sopprimere la lettera a).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
35. 3.Vico, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Sopprimere il comma 2.
35. 8.Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo decreto, dopo l'articolo 15 é aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis. 1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.
35. 11.Saglia, Corsaro, Marsilio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 3 è soppresso, ed al comma 4, dopo la parola: «locazione» sono aggiunte le seguenti: «o di trasferimento a titolo oneroso»;
b) all'articolo 15, il comma 8 è soppresso.
35. 4.Antonio Pepe.

Pag. 273

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di denuncia di installazione o modifica di impianti termici civili, è abrogato.
35. 6.Volontè, Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 2, comma 2, allegato A, come sostituito dall'Allegato A all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, al numero 14, le parole: «; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW» sono soppresse.
35. 9.Saglia, Corsaro, Marsilio.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis.
All'articolo 1, comma 20, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano», sono aggiunte le seguenti: «anche gli impianti dotati di generatori di calore ad aria a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione».
35. 10.Saglia, Corsaro, Marsilio.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazioni concernenti la metrologia legale).

1. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze domestiche, è di dieci anni decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione od accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.
2. Per le tipologie di misuratori diverse da quelle di cui al comma 1 installati presso le utenze domestiche la validità dei bolli metrici apposti è di quindici anni.
3. L'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE» è identificato:
a) nei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE, nelle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura «CE». Le cifre sono inscritte in un rettangolo insieme alla marcatura metrologica supplementare «M»;
b) nei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili sottoposti alla verificazione prima CEE contemplata dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, nell'esagono facente parte della seconda impronta del marchio di verificazione finale CEE, di cui punto 3.1.1.1., lettera b), dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 798, recante attuazione della direttiva 71/316/CEE relativa alle disposizioni comuni degli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico;
c) nei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili sottoposti alla verificazione contemplata dall'articolo 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, nell'anno di fabbricazione riportato sul quadrante del contatore.

4. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione.

5. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas stabilisce, con proprio

Pag. 274

provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione.
6. Il Comitato centrale metrico di cui all'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, così come modificato dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 273, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, è soppresso.
7. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto il parere tecnico del soppresso Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero a istituti universitari.
8. Al regolamento sul servizio metrico di cui al regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 93 è sostituito dal seguente:
«Art. 93 - (Del saggio delle monete). - 1. Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è demandato al medesimo Istituto.
2. I metodi di analisi sono quelli di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede a controlli sulle procedure di produzione delle monete d'oro e d'argento e sul titolo delle monete emesse.
4. Le procedure di analisi sono adeguate al progresso tecnico con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) gli articoli 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 sono abrogati.»
35. 01.Abrignani, Bernardo, Armosino.

ART. 36.

Sopprimerlo.
* 36. 2. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Sopprimerlo.
* 36. 4. Ventura, D'Antoni, Fluvi, Baretta, Misiani, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.
(Class action).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 445 a 449, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
2. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 1o ottobre 2008».
36. 3. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, sostituire le parole da: decorsi fino alla fine del comma con le seguenti: decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle seguenti: entro e non oltre il 1o ottobre 2008.
36. 1. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Pag. 275

ART. 37.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico dei cittadini ed imprese e consentire l'eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-undecies:
1-bis. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psicofisica al lavoro:
a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:
1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;
2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;
b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;
c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:
1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:
1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

1-ter. All'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

1-quater. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non trovano applicazione le disposizioni

Pag. 276

concernenti l'obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:
a) idoneità fisica al mestiere di fochino, di cui all'articolo 27, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
b) idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera b), del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, 1o marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974;
c) idoneità all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

1-quinquies. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà dei seguenti certificati:
a) certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto della retribuzione, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera f), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224;
b) certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
c) certificato di buona salute per la pratica delle attività sportive, di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 marzo 1983.

1-sexies. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità fisica,» sono soppresse.
1-septies. La lettera e) dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.
1-octies. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è abrogata.
1-nonies. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.
1-decies. L'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, nonché l'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono abrogati.
1-undecies. L'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I dirigenti scolastici trasmettono gli elenchi degli alunni iscritti alla prima classe della scuola primaria, nonché gli elenchi degli alunni iscritti per la prima volta, al competente servizio dell'azienda sanitaria locale ai fini della certificazione dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal predetto articolo 117.
1-duodecies. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato,» sono inserite le seguenti: «ovvero il ginecologo curante di fiducia, anche non convenzionato,»;
b) all'articolo 76:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero il ginecologo curante di fiducia, anche non convenzionato»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per ginecologo curante di fiducia si intende il medico specialista che assiste la paziente con continuità con riferimento all'intero arco di un processo fisiopatologico, ferma restando la facoltà

Pag. 277

per la paziente di modificare la scelta del proprio ginecologo di fiducia in piena libertà e autonomia.
1-ter. In caso di cooperazione tra più professionisti si intende per ginecologo curante di fiducia il medico che svolge l'attività di assistenza e cura con carattere di prevalenza».

1-terdecies. L'articolo 303 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 303. - (Esoneri dalle esercitazioni pratiche). - 1. L'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche è rilasciato dal capo dell'istituto scolastico, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base della certificazione redatta dal medico curante, adeguatamente motivata. Per l'esonero temporaneo la certificazione ha una validità massima di trenta giorni. In caso di richieste superiori ai trenta giorni la certificazione, la cui quota di partecipazione al costo è a carico del richiedente, è demandata al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale competente.
2. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenere presso l'istituto, sulla base della certificazione redatta dal medico curante».

1-quaterdecies. Per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario. Ai genitori e agli esercenti la potestà parentale può essere richiesta l'autocertificazione sullo stato di salute dei minori.
1-quinquiesdecies. In considerazione della attuale diversa organizzazione del Servizio sanitario pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare e dell'istituzione della figura del pediatra di libera scelta, che vigila sullo stato di salute dei propri assistiti attraverso la periodica esecuzione dei bilanci di salute da eseguirsi almeno una volta all'anno, sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Qualora entro un mese dalla nascita non sia stata fatta la scelta del pediatra, l'azienda sanitaria locale di residenza procede all'assegnazione al nuovo nato di un pediatra. Sono altresì abrogate le previsioni di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica, e al sesto comma dell'articolo 42 del medesimo regolamento, in materia di certificazione per la riammissione dopo cinque giorni di assenza per malattia. I servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali intervengono comunque in caso di rischi collettivi per la salute dei membri della comunità scolastica.
1-sexiesdecies. Per consentire la sorveglianza ed il controllo delle malattie infettive, il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare l'elenco di cui al decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, in conformità alla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, e alla decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002.
1-septiesdecies. Sono abrogate le disposizioni concernenti:
a) l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come disciplinato dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti;
b) l'obbligo del certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni, di cui all'articolo 41, terzo comma, del citato regolamento di cui al decreto del

Pag. 278

Presidente della Repubblica n. 327 del 1980.

1-duodevicies. Agli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono assicurati, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626:
a) adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa;
b) aggiornamenti periodici.

1-undevicies. Sono abrogate le disposizioni concernenti:
a) l'autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata prevista dall'articolo 29 del regolamento di cui al regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;
b) le autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché quelle disciplinate dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e le autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514, in materia di additivi alimentari.

1-vicies. L'individuazione di ulteriori misure in materia di certificazioni sanitarie da sopprimere, nonché il monitoraggio di pratiche sanitarie obsolete, sono effettuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
37. 5. Livia Turco, Lenzi, Binetti, Murer, Sbrollini, Bossa, Grassi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con lo stesso decreto è individuato un modello univoco di certificazione sanitaria per i portatori di handicap, ai fini delle agevolazioni o delle esenzioni di qualunque natura nei settori automobilistico e nautico.
*37. 1. Giudice, Fallica.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con lo stesso decreto è individuato un modello univoco di certificazione sanitaria per i portatori di handicap, ai fini delle agevolazioni o delle esenzioni di qualunque natura nei settori automobilistico e nautico.
*37. 4. Velo, Meta, Lovelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il decreto è inviato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.
37. 3. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 2.
37. 6. Livia Turco, Binetti, Lenzi, Bossa, Murer, D'Incecco, Grassi, Sbrollini, Miotto.

Sopprimere il comma 2.
37. 2. Amici, Bressa, Zaccaria.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivo modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia,» sono inserite le seguenti: «di imparzialità,»;

Pag. 279

b) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e».

2. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile, anche ai soggetti privati proposti all'esercizio di attività amministrative.
37. 01. La Loggia.

ART. 38.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 38.
(Avvio immediato dell'attività o dell'intervento mediante autocertificazione dell'imprenditore e del progettista dell'impianto).

1. In caso di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio di attività, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, utilizzando la modulistica messa a disposizione in via telematica.
2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.
4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.
5. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitino di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.
6. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

Art. 38-bis.
(Misure per accelerare l'avvio di attività e la realizzazione di insediamenti produttivi previa variante urbanistica).

1. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione dell'impianto siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.
2. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 1 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 1 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

Pag. 280

3. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 1 non possono essere alienati prima di due anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

Art. 38-ter.
(Attivazione immediata dei nuovi impianti produttivi).

1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune (ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
3. La comunicazione di cui al comma 1 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.
4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.

Art. 38-quater.
(Procedura rafforzata per casi particolari).

1. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con il regolamento di cui al comma successivo.
2. Con regolamento emanato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti l'Agenzia nazionale per l'ambiente e l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e previo parere, da rendere entro sessanta giorni, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i casi particolari di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 del presente articolo, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 38-quinquies.
4. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

Art. 38-quinquies.
(Misure per rendere più rapido lo svolgimento della conferenza di servizi).

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 01 è sostituito dal seguente:
01. La prima riunione della conferenza di servizi si svolge entro sette giorni ovvero, in caso di particolare e motivata

Pag. 281

complessità dell'istruttoria, entro quindici giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi si svolge per via telematica»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.
Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).
2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;
c) ai commi 3 e 4, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
d) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale, anche in formato telematico, recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

2. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il presidente della giunta regionale ovvero il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni»;
b) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
c) al comma 3-quater, le parole: «i commi 3 e 3-bis non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 3 non si applica».

Art. 38-sexies.
(Misure per favorire l'uso della telematica, la trasparenza e la partecipazione amministrativa).

1. Le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e del privato e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica.
2. Ciascuno sportello unico comunale per le attività produttive di cui all'articolo 38-septies assicura la tempestiva pubblicità, anche mediante il proprio sito internet e il Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, delle seguenti informazioni, che sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale:
a) adempimenti e opportunità relativi all'avvio di nuove attività economiche e alla realizzazione di impianti produttivi;

Pag. 282

b) domande e dichiarazioni nonché convocazione di conferenze di servizi ai sensi della presente legge e definizione della relativa procedura;
c) atti adottati in sede di controllo, anche successivo.

3. La conferenza di servizi è convocata dal comune, nei casi di cui all'articolo 38, su motivata istanza dei soggetti, anche costituiti in associazioni o comitati, che ritengono lesi i propri interessi, ovvero su motivata istanza dell'imprenditore che vuole verificare l'esattezza di quanto dichiarato o che a seguito della dichiarazione ha subito un provvedimento interdittivo o confermativo. La convocazione della conferenza, a spese del richiedente risultato soccombente, sospende l'efficacia e i termini d'impugnazione dei provvedimenti interdittivi o conformativi esaminati e non sospende le attività già avviate dai privati, fatte salve le eventuali misure cautelari adottate dall'amministrazione competente.

Art. 38-septies.
(Sportello unico comunale per le attività produttive, rete telematica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e convenzioni con le associazioni imprenditoriali).

1. La legge regionale individua gli ambiti minimi al di sotto dei quali è obbligatoria la gestione associata da parte dei comuni interessati degli sportelli unici per le attività produttive, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, attraverso il sistema informatico della rete camerale, la connessione informatica tra gli sportelli unici per le attività produttive e il registro delle imprese, anche ai fini della comunicazione unica per la nascita di nuove imprese e dell'attuazione degli adempimenti di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, rendendo disponibile la consultazione pubblica degli sportelli unici per le attività produttive mediante il Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. I comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni imprenditoriali stipulano convenzioni concernenti le forme di assistenza delle quali gli utenti degli sportelli unici per le attività produttive possono avvalersi e le forme di assistenza gratuita all'utilizzo delle procedure telematiche previste ai sensi del comma 2.
38. 18. Bersani, Colaninno, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, De Micheli.

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:
2. Le disposizioni del seguente articolo attengono alla tutela della concorrenza per garantire in maniera uniforme sul territorio nazionale i principi fondamentali per l'accesso all'attività d'impresa, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Le regioni, fatti salvi i termini e i procedimenti previsti dal presente articolo, nell'esercizio delle proprie competenze emanano norme dirette a garantire tempi certi e un'ulteriore semplificazione delle procedure.
3. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato, anche avvalendosi delle associazioni di categoria, presenta all'ufficio del registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, esclusivamente per via telematica, la comunicazione unica di avvio dell'attività di cui al presente articolo. Ai predetti fini è onere dell'interessato munirsi della firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata che è iscritta nel registro delle imprese con effetti giuridici equivalenti alla sede d'impresa; in alternativa, la domanda può essere presentata per via telematica tramite

Pag. 283

i centri di servizi delle organizzazioni di categoria che provvedono, se richiesto, a curare la gestione della casella di posta elettronica certificata con effetti giuridici equivalenti alla sede d'impresa.
4. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in accordo con le associazioni di categoria, mettono a disposizione per via telematica le informazioni concernenti i requisiti minimi necessari per l'avvio delle singole tipologie di attività d'impresa. II modello di comunicazione unica è unico a livello nazionale ed è approvato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), sentito il Ministero dello sviluppo economico. La comunicazione unica al registro delle imprese sostituisce tutti i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, di competenza dello sportello unico delle attività produttive.
5. Contestualmente al ricevimento della comunicazione unica, l'ufficio del registro delle imprese rilascia la ricevuta telematica dell'avvenuto deposito, che costituisce a tutti gli effetti titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale. È compito dei registro delle imprese dare notizia dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica esclusivamente per via telematica, con notifica nella casella istituzionale di posta elettronica certificata, agli uffici e alle amministrazioni competenti, anche avvalendosi dello sportello unico delle attività produttive. Le modalità di trasmissione delle informazioni tra l'ufficio del registro delle imprese e gli sportelli unici delle attività produttive sono definite con apposita convenzione stipulata tra l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presento legge. Decorso inutilmente tale termine, la documentazione è comunque inviata utilizzando la casella istituzionale di posta elettronica certificata pubblicata nel sito www.indicepa.gov.it.
6. Per le attività d'impresa che comportano il rischio di gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali, l'avvio dell'attività è subordinato alla richiesta della preventiva autorizzazione all'amministrazione competente. L'amministrazione provvede nel termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende approvata. In caso di diniego, l'amministrazione è tenuta a dare adeguata motivazione; in nessun caso possono essere addotti motivi imputabili a inadempienze dell'amministrazione stessa.
6-bis. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, è allegata alla comunicazione unica la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa dalla società professionale o dal professionista abilitato autore del progetto. Per gli interventi edilizi restano salve le disposizioni vigenti relative alla comunicazione di inizio attività e al permesso di costruire. Le variazioni intervenute successivamente all'avvio dell'attività d'impresa possono essere comunicate esclusivamente per via telematica all'ufficio del registro delle imprese mediante autocertificazione. Le certificazioni rilasciate all'impresa dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono comunicate esclusivamente per via telematica all'ufficio dei registro delle imprese che le inserisce nel Repertorio economico amministrativo (REA) delle camere di commercio. In nessun caso le amministrazioni pubbliche possono richiedere la produzione di certificazioni già depositate presso il REA; a tale fine l'impresa è tenuta a indicare esclusivamente la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui è iscritta e il proprio numero di iscrizione nel registro delle imprese.
6-ter. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'intesa con gli uffici e le amministrazioni competenti, nel termine perentorio di sessanta giorni, provvedono a effettuare la verifica unica sull'esistenza dei requisiti dichiarati. L'esito della verifica unica è annotato nel REA. Le certificazioni rilasciate dagli enti

Pag. 284

di normalizzazione autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive del procedimento di verifica unica. Nelle more dell'attività di verifica, il sistema informativo camerale consente a tutti gli interessati di conoscere la situazione aggiornata della nuova impresa. Qualora siano riscontrate difformità rispetto ai requisiti minimi stabiliti ai sensi del comma 4 del presente articolo, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in nome e per conto degli uffici e delle amministrazioni competenti, indica all'impresa le modifiche da apportare e concorda con la stessa i tempi e le modalità di adeguamento. Nelle more del procedimento di verifica unica e nei termini concordati per l'adeguamento, l'attività non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o il mancato rispetto dei requisiti minimi, e le amministrazioni competenti non possono esercitare poteri sanzionatori, fatti salvi i casi in cui è riscontrata una grave difformità rispetto a quanto dichiarato. La verifica unica si considera positivamente conclusa se entro sessanta giorni la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non presenta richieste di integrazione e di adeguamento. A tale fine l'ufficio dei registro delle imprese, attraverso il sistema informativo, provvede alla chiusura della procedura informatica.
6-quater. Al fine di favorire il procedimento tramite la comunicazione unica e la riorganizzazione delle funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle amministrazioni competenti, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle prescrizioni normative, ivi compresa la normativa tecnica, degli adempimenti procedurali e degli oneri finanziari di competenza dello Stato applicabili agli operatori economici e alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti gli adempimenti procedurali per la realizzazione di impianti produttivi e per l'esercizio dell'attività d'impresa, ivi comprese le disposizioni dei codice civile e delle leggi speciali relative alla tenuta e alle condizioni per l'iscrizione al registro delle imprese, con le norme della presente legge, con particolare riferimento all'assegnazione al conservatore dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione d'ufficio e all'introduzione di modalità, alternative all'intervento notarile necessario al fini dell'iscrizione, per la costituzione, modificazione e cancellazione di società di persone e il trasferimento di quote e di aziende;
b) riordino e coordinamento, in uno o più testi unici, delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i requisiti tecnici, professionali ed economici oggetto di autocertificazione ai sensi del presente articolo.

6-quinquies. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6-quater del presente articolo, dopo la previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione, sono inviati alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento che individua le attività di cui al comma 6 del presente articolo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi

Pag. 285

tecnici e l'Istituto superiore di sanità e con il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Lo schema dei regolamento è inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data della trasmissione.
6-sexies. Il Governo e le regioni promuovono intese e accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata al fine di:
a) garantire l'attuazione della presente legge e uniformare le procedure a livello regionale e locale;
b) individuare le modalità operative uniformi relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informatici e telematici previsti dalla presente legge, coordinandole con le norme dei codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai fini dell'adozione delle conseguenti misure organizzative, anche in deroga a vigenti disposizioni di legge o regolamentari nazionali, regionali e locali;
c) coordinare le norme della presente legge prevedendo l'abrogazione delle disposizioni nazionali contrastanti.

6-septies. La comunicazione unica si applica ai procedimenti avviati a partire dal 1o gennaio.
6-octies. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per quanto di loro competenza, si adeguano ai principi generali contenuti nella presente legge entro il 31 dicembre 2008.
6-nonies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.
38. 3. Vignali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni del presente articolo attengono alla tutela della concorrenza per garantire in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale i principi fondamentali per l'accesso all'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, liberalizzando gli accessi al mercato tramite l'unificazione delle procedure di avvio delle attività economiche e la semplificazione degli adempimenti successivi. Le Regioni, fatti salvi i termini e i procedimenti previsti dalla presente legge e dai regolamenti delegati, nell'esercizio delle proprie competenze emanano norme dirette a perseguire tempi certi e un ulteriore snellimento delle procedure.
38. 4. Vignali.

Al comma 3, dopo le parole: e del Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: alinea, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
38. 17. Vico, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: e del Ministro per la semplificazione normativa, aggiungere le seguenti: previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti procedimenti di competenza regionale e delle autonomie locali, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato anche se i pareri non siano stati resi,.
*38. 2. Ventucci.

Pag. 286

Al comma 3, alinea, dopo le parole: e del Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti procedimenti di competenza regionale e delle autonomie locali, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato anche se i pareri non siano stati resi,
*38. 21. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole: semplificazione normativa inserire le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
**38. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa inserire le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
**38. 19. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa inserire le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
**38. 20. Galletti, Ciccanti.

Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa inserire le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
**38. 25. Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: soggetti privati di cui alla lettera c) aggiungere le seguenti: e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Conseguentemente sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera, esercitano le funzioni relative allo sportello unico delegandole alle camere di commercio, le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno».
38. 12. Vignali.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: di cui alla lettera c) aggiungere le seguenti: e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40».
38. 10. Giudice.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sportello unico aggiungere le seguenti: tramite le telecamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche in via telematica.

Conseguentemente sopprimere la lettera d).
38. 24. Pezzotta, Ciccanti, Galletti.

Pag. 287

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: servizi aggiungere le seguenti: con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente.
*38. 13. Giudice, Fallica.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: servizi aggiungere le seguenti: con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente.
*38. 26. Velo, Meta, Lovelli.

Al comma 3, lettera c), dopo il primo periodo inserire il seguente: Rientrano di diritto tra i soggetti privati accreditati i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 114 del 1998, in possesso del riconoscimento regionale.
38. 23. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttoria in luogo e a supporto dello sportello unico; con le seguenti: Al fine di garantire la certezza dei diritto, lo sportello unico in accordo con le associazioni di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro il 31 dicembre 2008 deve rendere disponibile per via telematica le informazioni concernenti i requisiti minimi necessari per l'avvio delle singole tipologie di attività di impresa;.
38. 5.Vignali.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico delegandole alle camere di commercio, le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno».
38. 11.Giudice.

Al comma 3, lettera d) dopo le parole: sistema camerale aggiungere il seguente periodo: In tali casi ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato, anche avvalendosi delle associazioni di categoria, presenta all'ufficio del registro delle imprese, esclusivamente per via telematica, la comunicazione di avvio dell'attività. Ai predetti fini è onere dell'interessato munirsi della firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata che sarà iscritta nel registro delle imprese con effetti giuridici equivalenti alla sede d'impresa; in alternativa la domanda può essere presentata in via telematica tramite le agenzie per le imprese accreditate che provvederanno, se richiesto, a curare la gestione della casella di posta elettronica certificata con effetti giuridici equivalenti alla sede d'impresa;.
38. 6.Vignali.

Al comma 3, lettera e) aggiungere, in fine le seguenti parole: sulla base dei requisiti minimi.
38. 7.Vignali.

Al comma 3, lettera f) dopo le parole: costituisce titolo seguente autorizzatorio aggiungere il seguente periodo: In tutti i casi in cui l'amministrazione e già in possesso delle dichiarazioni o documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti da parte dell'istante è sufficiente menzionare presso quale amministrazione gli stessi sono stati presentati. Per tutte le attività

Pag. 288

per cui è richiesta una certificazione sostituiva resa da professionisti abilitati, da società professionali o enti autorizzati detta certificazione costituisce titolo autorizzatorio ai fini dell'avvio ed esercizio dell'attività.
38. 8.Vignali.

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) le amministrazioni comunali d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono ad effettuare la verifica sull'esistenza dei requisiti dichiarati attraverso una conferenza dei servizi telematica. Qualora si renda necessaria la verifica sul luogo, questa avviene in un'unica soluzione entro il termine perentorio di trenta giorni. Qualora siano riscontrate difformità rispetto agli standard minimi l'amministrazione competente indica all'impresa le modifiche da apportare e concorda con la stessa i tempi e le modalità di adeguamento. Nelle more del procedimento di verifica e nel termini concordati per l'adeguamento, l'attività non può essere sospesa salvo i casi di gravi difformità o il mancato rispetto dei requisiti minimi, né le amministrazioni competenti potranno esercitare poteri sanzionatori.
38. 9.Vignali.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio effettivo della propria attività».
38. 15.Saglia.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio effettivo della propria attività.
38. 16. Benamati, Lulli, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio effettivo della propria attività.
38. 22. Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche).

1. II conferimento da parte dell'imprenditore a un determinato soggetto dei potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, anche mediante operazioni telematiche o su supporto informatico, può essere provato mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata ed una copia fotostatica di valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
2. Qualora venga prodotta la documentazione di cui al comma 1, è fatto divieto

Pag. 289

alla pubblica amministrazione di richiedere di esibire la procura in forme diverse o di sospendere o interrompere i termini del procedimento, fatta salva la facoltà di effettuare i controlli di competenza.
38. 02.Vignali.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche).

1. Il conferimento da parte dell'imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, anche mediante operazioni telematiche o su supporto informatico, può essere provato mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata ed una copia fotostatica di valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
2. Qualora venga prodotta la documentazione di cui al comma 1, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere di esibire la procura in forme diverse o di sospendere o interrompere i termini del procedimento, fatta salva la facoltà di effettuare i controlli di competenza.
38. 03. Froner, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche).

1. Il conferimento da parte dell'imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, anche mediante operazioni telematiche o su supporto informatico, pub essere provato mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata ed una copia fotostatica di valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
2. Qualora venga prodotta la documentazione di cui al comma 1, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere di esibire la procura in forme diverse o di sospendere o interrompere i termini del procedimento, fatta salva la facoltà di effettuare i controlli di competenza.
38. 06.Del Tenno.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche).

1. Il conferimento da parte dell'imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, anche mediante operazioni telematiche o su supporto informatico, può essere provato mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata ed una copia fotostatica di valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
2. Qualora venga prodotta la documentazione di cui al comma 1, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere di esibire la procura in forme diverse o di sospendere o interrompere i termini del procedimento, fatta salva la facoltà di effettuare i controlli di competenza.
38. 08. Ciccanti, Galletti, Ruggeri, Formisano.

Pag. 290

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Nullità della clausola di massimo scoperto).

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 3. 1 contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesime data.
38. 010. Misiani, Ventura, D'Antoni, Fluvi, Baretta, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Posta elettronica certificata).

1. Le imprese, costituite in forma societaria, indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria
2. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
4. Le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, sono inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo,
5. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi od elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche

Pag. 291

amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
38. 011. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole «con scopo mutualistico» sono aggiunte le seguenti: «iscritte presso l'Albo delle società cooperative istituito presso l'autorità di vigilanza di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile».
2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.
4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388 del 2000.
5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale e tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.
6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.
7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «depositare i bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale e tenuto l'Albo».
8. All'articolo 1 della legge 17luglio1975, n. 400, e aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».

9. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma

Pag. 292

si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria».

10. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, è sostituito dal seguente:
«3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 38 del 2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici. Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro».
11. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
38. 04.Baretta.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: «con scopo mutualistico» sono aggiunte le seguenti: «iscritte presso l'Albo delle società cooperative istituito presso l'Autorità di vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile».
2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge

Pag. 293

31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.
4. Le società cooperative iscritte nel registro, delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 388 del 2000.
5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.
6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.
7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «depositare i bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale e tenuto l'Albo».
8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».
9. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

Pag. 294

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria».

10. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002 e sostituito dal seguente:
«3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo l7 della legge 388 del 2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio, ai citati Fondi mutualistici. Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro».
11. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
38. 07.De Micheli.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: «con scopo mutualistico» sono aggiunte le seguenti: «iscritte presso l'Albo delle società cooperative istituito presso l'Autorità di vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile».
2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.
4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge

Pag. 295

31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388 del 2000.
5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale e tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.
6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile e abrogato.
7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «depositare i bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale e tenuto l'Albo».
8. All'articolo 1 della legge 17 luglio1975, n. 400, e aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».

9. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Qualora la cooperati abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.
In tutti i casi alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria».

10. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002 è sostituito dal seguente:
«3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 388 del 2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici.

Pag. 296

Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
11. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 11, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
38. 09. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazioni per le società cooperative).

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: «con scopo mutualistico» sono aggiunte le seguenti: «iscritte presso l'Albo delle società cooperative istituito presso l'autorità di vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile».
2. La presentazione detta comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprite 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione detta società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.
4. Le società cooperative iscritte nel registro dette imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprite 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro dette imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dal benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388 del 2000.
5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo dette società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

Pag. 297

6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.
7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «depositare i bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo».

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».
9. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
In tutti i casi di perdita detta citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies dette disposizioni per l'attuazione del codice civile.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri delta mutualità prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alta variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita detta qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria».

10. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002 è sostituito dal seguente:
«3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrate per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 388 del 2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici. Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro».
** 38. 01.Marchignoli.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazioni per le società cooperative).

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: «con scopo mutualistico» sono aggiunte le seguenti: «iscritte presso l'Albo delle società cooperative istituito presso l'Autorità di vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile».

Pag. 298

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro dette imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo dette società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione detta cancellazione detta società cooperativa dal registro o detta sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.
4. Le società cooperative iscritte nel registro dette imprese atta data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprite 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione atta loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, detta legge n. 388 del 2000.
5. Le società cooperative, ai fini detta dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.
6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.
7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «depositare i bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente le notizie di bilancio, al fini detta dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo».
8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».
9. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto detta condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
In tutti i casi di perdita detta citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies dette disposizioni per l'attuazione del codice civile.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo atta perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nel parametri della mutualità prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede

Pag. 299

alla variazione detta sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione cooperativa finanziaria».

10. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002 è sostituito dal seguente:
«3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrate per te cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita dette agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo al fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 delta legge n. 388 del 2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici. Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro».
38. 05. Baretta, Marchignoli, Marchi.

ART. 39.

Al comma 1, dopo le parole: deve istituire e tenere inserire le seguenti: anche con sistemi informatizzati.

Conseguentemente:
al comma 4, dopo le parole:
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità inserire le seguenti: anche con sistemi informatizzati.
al comma 5, dopo le parole: Con la consegna inserire le seguenti: o l'invio anche con modalità informatizzate.
39. 2.Corsaro.

Al comma 3, sostituire le parole: entro il giorno 16 del mese successivo con le seguenti: entro il periodo di paga del mese successivo.
*39. 3.Corsaro.

Al comma 3, sostituire le parole: entro il giorno 16 del mese successivo con le seguenti: entro il periodo di paga del mese successivo.
*39. 8. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 4, dopo le parole: politiche sociali inserire le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti.
39. 12. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità aggiungere le seguenti: anche telematiche.
39. 1.Lenzi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Fino alla emanazione del suddetto decreto continua trovare applicazione la disciplina previgente.
39. 10. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: da 500 a 2.500 con le parole: da 1.500 a 3.000 euro; al secondo periodo, sostituire le parole: da 200 a 2.000 euro con le parole: da 1.00 a 2.500 euro; al terzo periodo, sostituire le parole: da 250 e 2.000 euro con le parole: da 1.000 a 2.500 euro; al quarto periodo, sostituire le parole: 500

Pag. 300

a 3.000 euro con le parole; da 2.500 a 10.000 euro.
39. 13. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 8.
39. 23.Brugger, Zeller, Nicco.

Sopprimere il comma 9.
39. 16.De Micheli, Baretta.

Al comma 10, sopprimere le lettere l), m) e n).
39. 15. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 10, sopprimere la lettera l).
*39. 11. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 10, sopprimere la lettera l).
*39. 17. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Turco, Schirru, Villecco Calipari.

Al comma 10, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.
39. 18. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, sostituire la lettera m) con la seguente:
m)
i commi 32, lettera b), 38, 45, 47, 48, 49, 50, 87, 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
39. 9. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 10, lettera m), dopo i numeri: 49, 50 aggiungere i seguenti: 87, 88, 89.
39. 4.Corsaro.

Al comma 10, sopprimere la lettera n).
*39. 14. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 10, sopprimere la lettera n).
*39. 19. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 11.
39. 20. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.
39. 21. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti» sono sostituite con le

Pag. 301

seguenti: «entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti».
39. 25.Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al capoverso 2, sono soppresse le seguenti parole: «La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata»
39. 24.Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 1180, capoverso 2, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: per rapporti di lavoro di carattere stagionale la comunicazione di cui al primo periodo può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione dei relativi rapporti.
39. 26.Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al capoverso 2-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: «entro il giorno antecedente» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'inizio della prestazione lavorativa»;
b) le parole: «comunicazione avente data certa di trasmissione» sono sostituite dalle seguenti: «forme di comunicazione, anche telelmatiche e telefoniche, da individuarsi con decreto ministeriale entro il 31 marzo 2009».
39. 22.Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2009.
39. 27.Brugger, Zeller, Nicco.

ART. 40.

Al comma 1, dopo le parole: o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1 inserire le seguenti: nonché dei servizi o dei centri di cui al comma 4.
40. 1. Corsaro.

Dopo il comma 1,inserire il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12» sono inserite le seguenti: «nonché ad una società del gruppo appositamente individuata».
40. 2. Corsaro.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
40. 5. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 302

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, le parole: «se il lavoratore lo richiede» sono soppresse;.
40. 6. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, capoverso 6, sopprimere le seguenti parole: Se rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.
40. 7. Argentin, Bossa, Livia Turco, Murer, D'Incecco, Binetti, Grassi, Sbrollini, Miotto.

Sopprimere il comma 5.
*40. 8. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.
*40. 9. Livia Turco, Argentin, Grassi, Binetti, Murer, Bossa, Lenzi, Sbrollini, Miotto.

Sopprimere il comma 5.
*40. 10. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «avere data certa» sono sostituite dalle seguenti: «essere datato».
40. 11. Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato ad assumere, per fare fronte alle immediate esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, l'ultimo contingente di idonei ispettori del lavoro pari al numero di 290, collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione del concorso pubblico indetto dal Ministero del lavoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 23 novembre 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base parte corrente «Fondo speciale» Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
40. 01. Ceroni.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazione nelle verifiche di sicurezza del lavoro).

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 11 è sostituito dal seguente;
«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le

Pag. 303

attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate dalle ASL competenti per territorio, sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro»;
b) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. I criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII sono stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in collaborazione con l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria interessate»;
c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. Il regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, è abrogato».
40. 02. Saglia, Corsaro, Marsilio.

ART. 41.

Sopprimerlo.
41. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:
1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina di orario di lavoro, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
41. 3. Damiano, Bellanova, Berretta, Baretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Fluvi, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
41. 4. Corsaro, Marsilio.

Sopprimere il comma 4.
41. 5. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.
41. 6. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 6.
41. 7. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 304

Dopo il comma 6, sopprimere il seguente:
6-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;
b) al comma 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g-bis) attività di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323».
41. 8. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Sopprimere il comma 7.
41. 9. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
41. 10. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 8.
41. 11. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 9.
41. 12. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 10.
41. 13. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 108 del 2005, le parole «può autorizzare» sono sostituite dalle parole: «acquisisce attraverso il deposito anche al fine di attivare verifiche di conformità ai principi dettati dalla presente legge».
41. 14. Pelino.

Sopprimere il comma 11.
41. 15. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.
41. 16. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 13.
41. 17. Livia Turco, Grassi, Murer, Binetti, D'Incecco, Sbrollini, Bossa, Miotto.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Comunicazioni Imprese di Assicurazione - INPS).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di

Pag. 305

terzi il medico curante è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 1, comma 149 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.
2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, é tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte» (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.
4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 2.
41. 01. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

ART. 42.

Sopprimerlo.
* 42. 2. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Sopprimerlo.
* 42. 3. Boccia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.
(Accesso agli elenchi dei contribuenti).

1. La consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004.
42. 1. Sposetti.

ART. 43.

Sopprimerlo.
43. 7. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole da: con decreto di natura non regolamentare fino a, si provvede, in particolare a: con le seguenti: con decreto interministeriale dei Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione normativa, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, e si provvede, in particolare a
43. 6. Froner, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Marchioni, Peluffo, Porta, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zumino.

Al comma 1, alinea dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti:, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura.
43. 10. Comaroni, Forcolin, Fugatti.

Pag. 306

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: categorie di imprese aggiungere le seguenti: le modalità di associazione, anche in forma temporanea, tra di esse costituite per lo svolgimento dell'attività e dell'iniziative.
43. 3. Contento.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-20 13 ed in coerenza con le priorità ivi individuate con le seguenti e: ed ancora disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al successivo comma 5, nonché quelle che saranno assegnate per l'attuazione del presente articolo in forza di piani pluriennali di intervento, anche originati dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Per gli interventi di cui al presente articolo possono, altresì, essere utilizzate le risorse derivanti dai fondi strutturali europei assegnati all'Italia per il periodo di programmazione in corso.
43. 2. Abrignani, Bernardo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Peraltro, allo scopo di favorire il completamento delle iniziative comprese negli strumenti di programmazione negoziata già in essere:
a) tutti i termini scaduti o in corso alla data odierna per il completamento delle opere ammesse al contributo vengono prorogati al 31 dicembre 2009;
b) in via interpretativa del regolamento riguardante l'ammissibilità al contributo delle spese sostenute, si chiarisce che:
1) vengono considerate comunque ammissibili le spese inerenti ad acquisti aventi data certa anteriore ai tre anni, intendendosi acquisti, ai fini della presente normativa, anche contratti preliminari purchè avvenuti per atto pubblico e quand'anche il soggetto definitivo acquirente sia subentrato nella posizione del promittente acquirente per dichiarazione di nomina o per cessione di contratto con atto stipulato anche nei tre anni dalla formalizzazione dell'atto di acquisto ammesso a contributo; e ciò indipendentemente sia dalla partecipazione personale nella società alienante e/o che ha trasferito la posizione soggettiva di promettente acquirente, di soci della società definitiva acquirente, sia anche da eventuali rapporti di collegamento o di controllo fra tutte le società interessate all'operazione.
2) la normativa legislativa e regolamentare relativa alla legge n. 488 man mano succedutasi nel tempo, se più favorevole alla parte, deve intendersi comunque applicabile alle fattispecie iniziate prima dell'entrata in vigore della specifica normativa medesima applicabile al caso concreto;
3) qualora le normative attuali, come sopra, rendano possibili l'ammissione a contributo di opere ricadenti nei contratti d'area che, viceversa, al momento dell'approvazione dell'originario progetto non lo erano, è data facoltà ai competenti enti e organi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie non spese nell'ambito dello specifico strumento di programmazione negoziata, ammettere a contributo tali opere.
43. 5. Gioacchino Alfano.

Pag. 307

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Allo scopo di favorire il completamento delle iniziative comprese negli strumenti di programmazione negoziata già in essere:
a) tutti i termini scaduti o in corso alla data odierna per il completamento delle opere ammesse al contributo vengono prorogati aI 31 dicembre 2009;
b) in via interpretativa del regolamento riguardante l'ammissibilità al contributo delle spese sostenute, si chiarisce che:
vengono considerate comunque ammissibili le spese inerenti ad acquisti aventi data certa anteriore ai tre anni, intendendosi acquisti, ai tini della presente normativa, anche contratti preliminari purchè avvenuti per atto pubblico e quand'anche il soggetto definitivo acquirente sia subentrato nella posizione del promittente acquirente per dichiarazione di nomina o per cessione di contratto con atto stipulato anche nei tre anni dalla formalizzazione dell'atto di acquisto ammesso a contributo; e ciò indipendentemente sia dalla partecipazione personale nella società alienante e/o che ha trasferito la posizione soggettiva di promettente acquirente, di soci della società definitiva acquirente, sia anche da eventuali rapporti di collegamento o di controllo, come definiti dal regolamento di cui sopra, fra tutte le società interessate all'operazione.
le normative legislative e regolamentari relative alla legge n. 488 man mano succedutesi nel tempo, che risultino più favorevole alla parti, deve intendersi comunque applicabile alle fattispecie iniziate prima dell'entrata in vigore della specifica normativa medesima da applicare;
qualora le normative attuali, come sopra, rendano possibili l'ammissione a contributo di opere che, viceversa, al momento dell'approvazione dell'originario progetto non lo erano, è data facoltà ai competenti enti e organi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie non spese nell'ambito dello specifico strumento di programmazione negoziata, ammettere a contributo tali opere. Tale ammissione non è limitata da quanto previsto al primo comma del presente numero.
43. 4. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis). I fondi comuni di investimento immobiliare, istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si considerano inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5-ter. Le agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, già richieste od ottenute tramite lo strumento del contratto di programma alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i relativi beni strumentali agevolati possono essere trasferiti, previa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai soggetti di cui al precedente comma ai fini dell'attuazione dell'investimento oggetto dello stesso contratto di programma.
43. 1. Gibiino, Germanà.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
43. 8. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è così modificato:
a) Il comma 72 è sostituito dal seguente: Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 35 anni di accedere a finanziamenti agevotati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù il Fondo

Pag. 308

per il sostegno all'attività dei giovani, ai fine di incentivare nuove attività e iniziative imprenditoriali innovative, con priorità per le donne;
b) Il comma 73 e sostituito dal seguente: La complessiva dotazione dei Fondo di cui al comma 72 ,è pari a 150 milioni di euro;
c) Il comma 74 è abrogato.
43. 9. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

ART. 44

Sopprimere.
44. 40. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: per la semplificazione amministrativa aggiungere le seguenti: e le Commissioni parlamentari competenti.
44. 48. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole: sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa inserire le seguenti: ed acquisito il parere delle competenti Commissioni.
*44. 18. Angelucci, Versace, Proietti, Simeoni, Laboccetta, Abrignani.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: ed acquisito il parere delle competenti Commissioni.
*44. 16. Catone.

Al comma 1, dopo le parole: sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: ed acquisito il parere delle competenti Commissioni.
*44. 27. Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le parole: ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
*44. 43. Murgia, Mazzuca.

Al comma 1, dopo le parole: sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
*44. 54. Caldoro, Nucara.

Al comma 1, dopo le parole: sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le parole: ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
*44. 67. Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto delle norme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa,.

Conseguentemente:
all'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 sostituire le parole «500 milioni» con «350 milioni»;
b) al comma 10 sostituire le parole «2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009» con «2.890 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Pag. 309

all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «95 per cento».
44. 59. Levi, Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Picierno, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 1, sopprimere dalle parole: senza oneri aggiuntivi fino alle parole: che costituiscono limite massimo di spesa.

Conseguentemente, inserire, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e il Ministero della solidarietà sociale.
44. 52. Comaroli, Caparini, Grimoldi.

Al comma 1, infine, sostituire le parole da: senza fino a: di spesa con le seguenti: tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel Bilancio dello Stato per il settore dell'editoria.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis). Riduzione delle somme complessivamente stanziate nel Bilancio dello Stato per il settore dell'editoria in misura non inferiore al 30 per cento per ciascuno degli anni 2009-2011.
44. 9. Contento.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa.
*44. 25. Corsaro, Marsilio.

Al comma 1, sopprimere le parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa,.
*44. 32. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa.
*44. 39. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Vietti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa.
*44. 49. Caldoro, Nucara.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa,.

Pag. 310

Conseguentemente:
all'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 sostituire le parole «500 milioni» con «350 milioni»;
b) al comma 10 sostituire le parole «2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009» con «2.890 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».
all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «95 per cento».
44. 58. Levi, Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Picierno, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 1, sopprimere le parole: che costituiscono limite massimo di spesa,.
44. 20. Angelucci, Versace, Proietti Cosimi, Simeoni, Laboccetta, Abrignani.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: che costituiscono limite massimo di spesa.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
*44. 1. Angelucci.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole che costituiscono limite massimo di spesa.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
*44. 46. Murgia, Mazzuca.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: che costituiscono limite massimo di spesa.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

Pag. 311

dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
*44. 10. Catone.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole che costituiscono limite massimo di spesa.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
*44. 63. Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole che costituiscono limite massimo di spesa.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
44. 37. Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, alinea, dopo le parole nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa inserire le seguenti: ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416,.
44. 36. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dei criteri di calcolo dello stesso.
*44. 12. Catone.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dei criteri di calcolo dello stesso.
*44. 22. Angelucci, Versace, Proietti Cosimi, Simeoni, Laboccetta, Abrignani.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dei criteri di calcolo dello stesso.
*44. 29. Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dei criteri di calcolo dello stesso.
*44. 44. Murgia, Mazzuca.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: e dei criteri di calcolo dello stesso.
*44. 50. Caldoro, Nucara.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dei criteri di calcolo dello stesso.
*44. 65. Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

Pag. 312

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che, fermi restando i limiti previsti dal comma 574 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, il cambiamento della periodicità della testata si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano.
44. 13. Angelucci, Versace, Proietti Cosimi, Simeoni, Labocetta, Abrignani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In via di interpretazione autentica del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre n. 266, fermi rimanendo i limiti previsti dal comma 574 del medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano.
*44. 14. Catone.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis In via di interpretazione autentica del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre n. 266, fermi rimanendo i limiti previsti dal comma 574 del medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano.
*44. 28. Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In via di interpretazione autentica del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre n. 266, fermi rimanendo i limiti previsti dal comma 574 del medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano.
*44. 53. Caldoro, Nucara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In via di interpretazione autentica del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre n. 266, fermi rimanendo i limiti previsti dal comma 574 del medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano.
*44. 66. Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:
1-bis. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990 è così modificato: dopo le parole giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero inserire le parole e pubblicati integralmente in lingua italiana.
1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis valutato pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
44. 35. Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Pag. 313

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: «giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero» sono inserite le seguenti: «e pubblicati integralmente in lingua italiana».
44. 15. Angelucci, Versace, Simeoni, Proietti Cosimi, Labocetta, Abrignani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990 è così modificato: dopo le parole giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero inserire le parole e pubblicati integralmente in lingua italiana.
*44. 11. Catone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990 è così modificato: dopo le parole «giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero» inserire le parole «e pubblicati integralmente in lingua italiana».
*44. 45. Murgia, Mazzuca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990 è così modificato: dopo le parole «giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero» inserire le parole «e pubblicati integralmente in lingua italiana».
*44. 51. Caldoro, Nucara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990 è così modificato: dopo le parole «giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero» inserire le parole «e pubblicati integralmente in lingua italiana».
*44. 64. Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007».
44. 24. Angelucci, Versace, Proietti Cosimi, Simeoni, Labocetta, Abrignani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. in sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.
*44. 19. Catone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 159 convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alta distribuzione

Pag. 314

ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.
*44. 26. Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, il limite del con tributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.
*44. 56. Caldoro, Nucara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.
*44. 69. Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

Aggiungere il seguente comma 2:
In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.
*44. 38. Murgia, Mazzuca.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2, comma 124, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2002».
1-ter. Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 1-bis, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero.
44. 23. Angelucci, Versace, Proietti Cosimi, Simboli, Laboccetta, Gianni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2, comma 124, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2002».
1-ter. Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 1-bis, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero.
1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente

Pag. 315

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
44. 7. Angelucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 124 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole «a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero».
«All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive»
*44. 17. Catone.

Aggiungere il seguente comma:
«Al comma 124 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole «a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito, dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero».
«All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 44, comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai tini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive»
*44. 42. Murgia, Mazzuca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«Al comma 124 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero».
«All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai tini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
*44. 68. Renato, Farina, Grimoldi, Palmieri.

Pag. 316

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 124 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero". All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione valutato pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
44. 34. Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Peluffo, Portas. Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Aggiungere il seguente comma:
2. Al comma 124 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: con l'aliquota del 16 per cento, con le seguenti: con l'aliquota del 23 per cento.
44. 55. Caldoro, Nucara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 124 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero».
44. 60. Caldoro, Nucara, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora nella liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990, relativi all'anno 2006 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2002 si provvede alla restituzione di quanto recuperato».
1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 valutato pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai Ministero della solidarietà sociale.
44. 33. Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Pag. 317

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2006 previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2002, si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
44. 8. Angelucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora nella liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990, relativi all'anno 2006 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2002 si provvede alla restituzione di quanto recuperato».
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale dì parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
*44. 21. Catone.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Qualora nella liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge ti. 250, del 7 agosto 1990, relativi all'anno 2006 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2002 si provvede alla restituzione di quanto recuperato».
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
*44. 47. Murgia, Mazzuca.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Qualora nella liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990, relativi all'anno 2006 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2002 si provvede alla restituzione di quanto recuperato».
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando

Pag. 318

l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
*44. 62. Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 182 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Presidente del collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal legale rappresentante».
44. 41. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 182 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Presidente del collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal legale rappresentante».
44. 31. De Micheli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo l, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «organizzazioni senza fini di lucro» sono inserite le seguenti: «i comuni, le province, comunque entro i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i)»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera i), dopo le parole: «degli enti pubblici», sono inserite le seguenti: «ad esclusione di comuni e province, limitatamente a non oltre due spedizioni annue»;
1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono adottate, entro il 31 gennaio 2009, le disposizioni attuative del comma 1-bis, allo scopo di assicurare che la relativa spesa non superi l'ammontare di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, all'artico1o 84, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
44. 30. Vannucci.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Credito di imposta alle imprese non appartenenti al settore cinematografico, per investimenti nella produzione cinematografica (Tax credit).

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile; è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute

Pag. 319

di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.
3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di curo 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.
6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

Pag. 320

7. I crediti d'imposta di cui ai commi i e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall' impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6. I suddetti criteri d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai finì delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai finì del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.
9. Le disposizioni applicative dei commi da i a 8 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.
10. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea,
11. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai tini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente all'articolo 82, al comma 11, lettera a), sostituire le parole 0,30 per cento con 0,20 per cento.
44. 01. De Biasi, Ghizzoni, Ginefra, Levi, Lolli, Rossa, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, Siragusa, Russo, Pes, Sarubbi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Ripristino delle agevolazioni fiscali e dei contributi per l'ammodernamento tecnologico in favore del cinema italiano).

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1,000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio

Pag. 321

2004, n. 28. 11 beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione
3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. I crediti d'imposta di cui ai commi i e 3 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.
6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi i e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data

Pag. 322

di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai tini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai tini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi I e 3 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 1 a 9, nonché degli importi di cui ai commi da 335 a 343 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.
9. 333. Le disposizioni applicative dei commi da 1 a 8 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
10. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 342 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2008, n. 344 è integrata sino al limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni per l'anno 2009 e 10 milioni per l'anno 2010.
11. 334. L'efficacia dei commi da 1 a 10 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
12. All'onere del presente articolo pari a 18,7 milioni di euro per l'anno 2008, 74,8 milioni di euro per l'anno 2009 e 76,8 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. 02. Carlucci.

ART. 45.

Sopprimere i commi 1 e 2.
45. 1.Nannicini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla scadenza naturale dell'incarico resta fermo, per gli esperti a tempo pieno che non sono dipendenti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 né sono in possesso di trattamento pensionistico conseguente a rapporto di lavoro con le stesse, il trattamento economico in godimento.
45. 2.Fluvi.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Difensore civico nazionale).

1. È istituito il Difensore civico nazionale con il compito di assicurare e promuovere

Pag. 323

il rispetto dei principi d'imparzialità, legalità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico nazionale è organo monocratico, autonomo ed indipendente.
3. Il Difensore civico nazionale è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza in campo giuridico-amministrativo, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno un quinquennio, che assicurino imparzialità ed indipendenza di giudizio, e che siano designate da almeno otto Associazioni nazionali impegnate nel campo della promozione e della salvaguardia dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, procedono d'intesa alla nomina del Difensore civico nazionale.
5. Il Difensore civico nazionale tutela e garantisce i cittadini contro gli abusi, le carenze, i ritardi e le disfunzioni della Pubblica Amministrazione anche di propria iniziativa. A tal fine può rivolgersi alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza dello Stato, alle aziende statali, ai concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale nazionale e ai soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale nazionale per ottenere l'esibizione di documenti, la trasmissione di notizie ed informazioni scritte e orali, o per formulare altro tipo di richiesta. Tali enti hanno l'obbligo di collaborare e di non ostacolare l'espletamento delle sue funzioni. Qualora, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, il Difensore civico nazionale nomina un commissario ad acta, che provvede entro 60 giorni.
6. II Difensore civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento, provvedimenti amministrativi di carattere generale e comportamenti commissivi od omissivi della Pubblica amministrazione, determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati, indicando, se ritenuto opportuno, anche le iniziative reputate necessarie per rimuovere o prevenire le anzidette distorsioni. Le segnalazioni possono essere pubblicate a cura del suo Ufficio nei modi ritenuti più adeguati in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
7. Il Difensore civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio articolato per settori d'intervento, con sede in Roma; delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le Autorità indipendenti.
8. Il Difensore civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Difensore Civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.
9. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione del Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: con l'aliquota del 16 per cento, con le seguenti: con l'aliquota del 17 per cento.
45. 01.Barbato.

Pag. 324

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Difensore civico nazionale).

1. È istituito il Difensore civico nazionale con il compito di assicurare e promuovere il rispetto dei principi d'imparzialità, legalità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico nazionale è organo monocratico, autonomo ed indipendente.
3. Il Difensore civico nazionale è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza in campo giuridico-amministrativo, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno un quinquennio, che assicurino imparzialità ed indipendenza di giudizio, e che siano designate da almeno otto Associazioni nazionali impegnate nel campo della promozione e della salvaguardia dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, procedono d'intesa alla nomina del Difensore civico nazionale.
5. Il Difensore civico nazionale tutela e garantisce i cittadini contro gli abusi, le carenze, i ritardi e le disfunzioni della Pubblica Amministrazione anche di propria iniziativa. A tal fine può rivolgersi alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza dello Stato, alle aziende statali, ai concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale nazionale e ai soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale nazionale per ottenere l'esibizione di documenti, la trasmissione di notizie ed informazioni scritte e orali, o per formulare altro tipo di richiesta. Tali enti hanno l'obbligo di collaborare e di non ostacolare l'espletamento delle sue funzioni. Qualora, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, il Difensore civico nazionale nomina un commissario ad acta, che provvede entro 60 giorni.
6. Il Difensore civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali nonne di legge o di regolamento, provvedimenti amministrativi di carattere generale e comportamenti commissivi od omissivi della Pubblica amministrazione, determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati, indicando, se ritenuto opportuno, anche le iniziative reputate necessarie per rimuovere o prevenire le anzidette distorsioni. Le segnalazioni possono essere pubblicate a cura del suo Ufficio nei modi ritenuti più adeguati in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
7. Il Difensore civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio articolato per settori d'intervento, con sede in Roma; delibera le nonne concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le Autorità indipendenti.
8. Il Difensore civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Difensore civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.
9. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione del Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009.

Pag. 325

Conseguentemente all'articolo 82 comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,29 per cento.
45. 02.Barbato.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Beni contraffatti).

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «3. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, terzo comma, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».
45. 013. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Contrasto alla contraffazione).

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-ter. Nelle indagini per i reati di cui all'articolo 473, 474 e 517-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di misure cautelari, personali e reali quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore».

3. All' articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo:
1. le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato» sono soppresse;
2. le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza,» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista»;
3. dopo le parole: «diritti di proprietà», la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;
b) nel secondo periodo le parole da: «La sanzione di cui al presente comma» sino a: «legittima provenienza.» sono soppresse;
c) nel quinto periodo, prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato

Pag. 326

da un operatore commerciale« sono inserite le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca reato».
45. 014.Abrignani, Bernardo.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Tutela giurisdizionale).

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed attribuite alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure ed ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia.
2. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.
3. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.
45. 08. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Attuazione dell'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999).

1. In attuazione dell'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dello sviluppo economico, i posti di organico non ricoperti aventi la specifica qualifica ispettiva prevista a livello periferico dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001, pubblicato nel S.O. n. 197 alla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2001, n. 169.
2. Per lo svolgimento sul territorio delle funzioni relative alla vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative e alle politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualità, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del personale delle Direzioni provinciali del Lavoro presso le quali sono individuate specifiche strutture non dirigenziali denominate «Area cooperazione» aventi anche il compito di assistenza i sistema cooperativo provinciale.
3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato per gli esercizi 2009 e 2010, in deroga al blocco delle assunzioni, alla copertura dei posti che eventualmente risulteranno vacanti al termine dei suddetti inquadramenti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie compensazioni fra gli stati di previsione dei Ministeri interessati.
45. 03. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Vigilanza sul territorio).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico, in applicazione dell'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo n. 300

Pag. 327

del 1999, sono costituite le Sezioni Provinciali per la Cooperazione avente competenza nella circoscrizione provinciale. Le Sezioni Provinciali per la Cooperazione sono poste alle dipendenze della Direzione Generale per la gli Enti Cooperativi di cui costituiscono una struttura non dirigenziale ed hanno sede presso la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura.
2. Con il decreto che fissa la misura del contributo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il Ministro dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, stabilisce la percentuale di contributo da destinare, tramite Unioncamere, alle Camere di Commercio per gli oneri di cui al comma 1.
45. 04. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure relative al recupero di efficacia ed efficienza della vigilanza sulle cooperative).

1. Il Ministero dello sviluppo economico, presso cui è costituito l'Albo delle società cooperative previsto dagli articoli 2512, secondo comma del codice civile e 223-sexiedecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, di seguito denominato Albo, sentita l'Agenzia delle entrate, stabilisce le modalità di trasmissione degli elenchi delle cooperative iscritte nell'Albo ai fini dell'accertamento del diritto all'inclusione nei regimi fiscali previsti per tale forma societaria. Il Ministero dello sviluppo economico stipula accordi con altre Amministrazioni pubbliche per l'accesso all'Albo al fine dell'accertamento del diritto al godimento di qualsiasi forma di beneficio spettante alle cooperative ovvero per esigenze di carattere informativo.
2. Con le medesime modalità sono resi disponibili i dati contenuti nell'Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di cui all'articolo 13 delle legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le amministrazioni pubbliche accertano i requisiti richiesti per il godimento di qualsiasi forma di beneficio spettante alle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi attraverso la visura ottenuta con il collegamento telematico all'Albo in questione.
3. Nell'articolo 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.
4. L'articolo 8 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Contributi e spese di vigilanza).

Gli enti cooperativi versano, in relazione al numero dei soci, al capitale sottoscritto ed al fatturato, un contributo per le spese relative all'attività di vigilanza nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro dello sviluppo economico con decreto di natura non regolamentare. Per le Banche di credito cooperativo la misura del contributo è determinata con riferimento al numero dei soci ed all'attivo dello stato patrimoniale.
Gli enti cooperativi che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 versano tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre cooperative versano i contributi stessi al Ministero dello sviluppo economico per essere destinati alla copertura delle spese comunque connesse all'attività di vigilanza, comprese quelle per la formazione del personale e di funzionamento.
Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di natura non regolamentare sono individuate le tipologie di spese connesse all'attività di vigilanza da finanziare con i contributi versati dalle cooperative e stabiliti eventuali criteri di priorità fra le stesse anche con riferimento ai contenuti delle direttiva annuale».

Pag. 328

5. Alla riassegnazione dei fondi relativi alle somme versate dagli enti cooperativi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e dell'articolo 11, comma 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Le medesime somme, in quanto contributi di scopo, sono riassegnate integralmente allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono riassegnabili per tutto l'esercizio successivo a quello del loro versamento. A fine esercizio le somme non utilizzate costituiscono economie di bilancio.
45. 05. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese (ICE, SIMEST, FINEST, INFORMEST) secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie

Pag. 329

per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni;
d) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al commi medesimi.
45. 020. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Internazionalizzazione delle imprese).

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4, comma 2, viene così sostituito: «Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento»;
b) all'articolo 5, comma 3, sono eliminate le seguenti parole: «di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, d'intesa con il Ministro per le politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali».
45. 018. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione).

1. Il Ministero dello sviluppo economico sottoscrive, con le Regioni e gli altri soggetti interessati, specifici Accordi di programma, di cui al successivo comma 4, per la reindustrializzazione, che prevedano interventi di agevolazione, proposti ed attuati dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., secondo le direttive emanate dal Ministero medesimo ai sensi del successivo comma 8, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di:
a) accompagnare le azioni di reindustrializzazione delle aree industriali inquinate, nel quadro degli interventi di all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
b) favorire interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente;
c) promuovere iniziative per la riqualificazione di aree interessate da situazioni complesse di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale.

2. Gli interventi di reindustrializzazione di cui al comma 1 lettera a) vengono effettuati secondo le procedure previste all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, lettere b) e c) avviene sulla base di criteri definiti dal Cipe con propria deliberazione, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Pag. 330

4. Gli interventi di reindustrializzazione da realizzare, ai sensi di quanto previsto al comma 1, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, potranno riguardare interventi di incentivazione per sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese esistenti e la promozione e creazione di nuove iniziative imprenditoriali nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione e ristrutturazione strettamente connessi.
5. Gli interventi per la reindustrializzazione possono prevedere anche l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Per l'attivazione delle iniziative e degli interventi di reindustrializzazione previsti sono sottoscritti specifici Accordi di Programma con le regioni interessate ai sensi di quanto disposto con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli Accordi di Programma costituiscono fonte regolamentare per la definizione delle modalità attuative di competenza dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..
6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 2007 n. 747 recante agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 181 del 1989, e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1968/2006, del regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (decreto n. 747). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2008, n. 19, S.O.
7. Le disposizioni di cui al decreto legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni in contrasto con il presente articolo sono abrogate. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e contratti sottoscritti dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa prima della data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il Ministro per lo sviluppo economico, definisce con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ed impartisce le direttive all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.
45. 019. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese.
2. Alle reti, delle imprese, quale libera aggregazione di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni inerenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per l'innovazione e le tecnologie,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza

Pag. 331

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
b) al comma 368, alla lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione dagli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 1, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, [direttiva 2006/112/CE del Consiglio dei 28 novembre 2006];
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri».
c) al comma 368, la lettera b), all'ultimo periodo del numero 1) dopo le parole: «Ministro per la funzione pubblica,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
d) al comma 368, la lettera b), all'ultimo periodo del numero 2) dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
e) il comma 370 è soppresso.
45. 06. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Progetti di innovazione industriale).

1. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per la semplificazione e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare nuove aree tecnologiche ovvero aggiornare o modificare quelle già individuate e, a decorrere dall'anno 2009, l'individuazione di nuove aree tecnologiche o l'aggiornamento di quelle individuate potrà intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
2. All'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.» sono soppresse.
3. All'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «, sentiti i Ministri» fino a: «in cui gli stessi concorrono», sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali,» sono soppresse;
b) i periodi successivi al primo, fino alla fine del comma, sono soppressi.
45. 09. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Pag. 332

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Promozione dell'innovazione nel settore energetico).

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti ed il Ministero dello sviluppo economico ove sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al successivo comma, per ciascun anno del triennio. La Convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tali fini il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede alla approvazione di un piano operativo quinquennale che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.
2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:
a) realizzazione di un progetto dimostrativo sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;
b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation Four International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica», «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER).
45. 07. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Proprietà industriale).

1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma 4:
«4. Per i brevetti di invenzione e modelli di utilità il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

2. L'articolo 120, comma 1 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) è modificato nel modo seguente:
«1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il Giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire».

3. All'articolo 239 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, comma 1,

Pag. 333

numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli, che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tal caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

4. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2007, n. 250 è soppresso.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.
6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 recante Codice della proprietà industriale, attenendosi, altresì, ai seguenti criteri:
1) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel Codice;
2) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;
3) introdurre strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;
4) prevedere che in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione.
45. 011. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, sono definite modalità e procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.
45. 010. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61

Pag. 334

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono revocate le relative assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-2006 in favore di Amministrazioni centrali con le delibere adottate fino, al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data di entrata in vigore della presente legge non sono state impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; lo Stato, le Regioni e le Province autonome, d'intesa in sede di Conferenza permanente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni centrali di volta in volta interessate, definiscono i criteri e le modalità per la riprogrammazione delle risorse disponibili.
3. Le risorse liberate ai sensi del comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.
45. 015. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Banca del Mezzogiorno).

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni «Banca del Mezzogiorno».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico da adottarsi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto legge, è nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;
b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato e alle regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscano una quota di capitale sociale;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.
45. 017. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Pag. 335

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese, nonché finalizzate alla tutela dell'ambiente, al sostegno delle ricerca, ed alla competitività del sistema produttivo. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al precedente comma, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio e dell' 11 luglio 2006, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.
3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, la concentrazione da parte delle Regioni su infrastrutture di interesse strategico regionale nonché sugli altri interventi di cui al comma 1 delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.
45. 016. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Utilizzo della quota degli utili SIMEST s.p.a. di competenza del Ministero dello sviluppo economico).

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 comma 934 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato con apposita contabilità speciale e gestito dalla SIMEST S.p.A., ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di una o di aggregazioni di imprese.
2. Affluiscono al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della Simest S.p.A.
3. Gli interventi del fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole PMI, o loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.
45. 012. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Pag. 336

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(SIMEST s.p.a.).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Laddove i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti al presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1 comma 932 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico potrà provvedere con proprio decreto alla integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e rendicontazione con un rappresentate della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
45. 021. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Pubblicità societaria).

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, il comma 2-quater è sostituito dal seguente:
«2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società».
45. 022. Abrignani, Bernardo, Armosino.

ART. 46.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per garantire l'adeguamento della composizione degli organi alle esigenze delle procedure in atto ed al fine di conseguire obiettivi di efficienza ed accelerazione delle stesse, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, forestali ed alimentari, provvede alla rimodulazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono abrogate le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 della legge del 17 luglio 2006 n. 233.
46. 1. Galati.

Pag. 337

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Riduzione dei costi impropri della politica).

1. Entro il 31 dicembre 2009 la spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo deve essere ridotta del 30 per cento su base annua rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.
2. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole «per l'elezione della Camera dei Deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso».
3. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato» e il quinto periodo è soppresso.
4. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
5. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma I, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
6. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore

Pag. 338

a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».

6-bis. Il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina. Tali rimborsi non possono complessivamente superare per ogni mese 100 euro per ogni consigliere comunale e 300 euro per ogni consigliere provinciale.
7. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole «15.000 abitanti» sono sostituite dalle parole «250.000 abitanti».
8. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi»;
b) al comma 5, le parole «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio».

9. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole «popolazione complessiva dell'ente», sono aggiunte le seguenti parole: «; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite».
10. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da «ovvero» sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.
11. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,»;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».
46. 01. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Pag. 339

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Riduzione degli oneri per i Centri di accoglienza e i Centri di Permanenza temporanea ed assistenza).

1. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di Permanenza temporanea ed assistenza, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio.
* 46. 02. Corsaro, Marsilio.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Riduzione degli oneri per i Centri di accoglienza e i Centri di Permanenza temporanea ed assistenza).

1. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di Permanenza temporanea ed assistenza, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio.
46. 03. Giudice.

ART. 48.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Appalti online)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006, «Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica» è sostituita «A partire dal 1o gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica».
2. A partire dalla stessa data la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture della Pubblica Amministrazione avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante Posta Elettronica Certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante Firma Elettronica certificata.
3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della Pubblica Amministrazione committente.
4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui inviare al documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la documentazione dovranno essere indicati nei capitolati. Tutte le Amministrazioni si attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1o gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti.

Pag. 340

5. Il presente articolo si applica alle Amministrazioni Regionali e Locali.
48. 0. 1. Lanzillotta.

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicazione legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati sui propri siti informatici.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.
3. Al fine di garantire e facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai suddetti siti.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicazione legale.
5. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 22 luglio 2005 al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo.
48. 02. Antonio Leone, Gioacchino Alfano.

ART. 49.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49.

1. Agli oneri derivanti dalla soppressione dell'articolo 49, pari a 5 milioni per il 2008, 10 milioni per il 2009, 10 milioni per il 2010 e 10 milioni per il 2011 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, che si intende soppresso.
49. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente: L'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 76, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come introdotto dalla lettera b) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, non si applica agli enti locali. Agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296.
49. 4. Armosino, Gioacchino Alfano.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

1. Agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 3, dell'articolo 49, pari a 5 milioni per il 2008, 10 milioni per il 2009, 10 milioni per il 2010 e 10 milioni per il 2011, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, che si intende soppresso.
49. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 341

Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra la pubblica amministrazione e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 comma, 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001».
b) Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di violazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni».
49. 3. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Lavori socialmente utili).

1. Il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n.468, e ed il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 sono abrogati.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1156, della legge n. 296 del 2006, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997, possono continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
49. 06. Bitonci, Simonetti, Fugatti, Buonanno, Caparini.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Difensore Civico nazionale).

1. È istituito il Difensore Civico nazionale, con sede in Roma.
2. Il Difensore Civico nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il Difensore Civico nazionale è organo monocratico, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e dei Senato della Repubblica su indicazione delle competenti commissioni parlamentari tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno cinque anni, diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio e siano proposte entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge da almeno dieci associazioni nazionali impegnate nella tutela dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.
3. Il Difensore Civico nazionale tutela i cittadini nei confronti degli abusi e delle disfunzioni della Pubblica Amministrazione. A tal fine ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di ottenere da essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni.
4. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela dei cittadini, il Difensore Civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali nonne di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale o comportamenti commissivi ed omissivi della pubblica amministrazione, determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. Ove

Pag. 342

ne ravvisi l'opportunità, esprime indicazioni circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
5. Il Difensore Civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio; delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le autorità indipendenti.
6. Il Difensore Civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Difensore Civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.
7. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione del Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Tondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*49. 01. Cirielli.

Dopo l'articolo 49, aggiungere, il seguente:

Art. 49-bis.
(Difensore Civico nazionale).

1. È istituito il Difensore Civico nazionale, con sede in Roma.
2. Il Difensore Civico nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il Difensore Civico nazionale è organo inonocrafleo, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica su indicazione delle competenti commissioni parlamentari tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno, cinque anni, diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza dì giudizio e siano proposte entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge da almeno dieci associazioni nazionali impegnate nella tutela dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.
3. Il Difensore Civico nazionale tutela i cittadini nei confronti degli abusi e delle disfunzioni della Pubblica Amministrazione. A tal fine ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti dì diritto pubblico, e di ottenere da essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni.
4. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela dei cittadini, il Difensore Civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale o comportamenti commissivi ed omissivi della pubblica amministrazione, determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. Ove

Pag. 343

ne ravvisi l'opportunità, esprime indicazioni circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni discorsive.
5. Il Difensore Civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio; delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le autorità indipendenti.
6. Il Difensore Civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti dei fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Difensore Civico nazionale compete un'indennità dì funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.
7. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione del Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo mistero.
9. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni dì bilancio.
*49. 02. Laboccetta, Savino.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Difensore Civico nazionale).

1. È istituito il Difensore Civico nazionale, con sede in Roma.
2. Il Difensore Civico nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il Difensore Civico nazionale è organo monocratico, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica su indicazione delle competenti commissioni parlamentari tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno cinque anni, diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio e siano proposte entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge da almeno dieci associazioni nazionali impegnate nella tutela dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.
3. Il Difensore Civico nazionale tutela i cittadini nei confronti degli abusi e delle disfunzioni della Pubblica Amministrazione. A tal fine ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di ottenere da essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni.
4. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela dei cittadini, il Difensore Civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali nonne di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale o comportamenti commissivi ed omissivi della pubblica amministrazione, determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente dei Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. Ove ne ravvisi l'opportunità, esprime indicazioni

Pag. 344

circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
5. Il Difensore Civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio; delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le autorità indipendenti.
6. Il Difensore Civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Difensore Civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.
7. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione del Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento, con le seguenti: 0,29 per cento.
49. 04. Aniello Formisano.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Difensore Civico nazionale).

1. È istituito il Difensore Civico nazionale, con sede in Roma.
2. Il Difensore Civico nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il Difensore Civico nazionale è organo monocratico, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e dei Senato della Repubblica su indicazione delle competenti commissioni parlamentari tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno cinque anni, diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio e siano proposte entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge da almeno dieci associazioni nazionali impegnate nella tutela dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.
3. Il Difensore Civico nazionale tutela i cittadini nei confronti degli abusi e delle disfunzioni della Pubblica Amministrazione. A tal fine ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di ottenere da essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni.
4. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela dei cittadini, il Difensore Civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale o comportamenti commissivi ed omissivi della pubblica amministrazione, determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente dei Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. Ove ne ravvisi l'opportunità, esprime indicazioni circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
5. Il Difensore Civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio; delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico dei personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a

Pag. 345

disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le autorità indipendenti.
6. Il Difensore Civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti dei fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Al Difensore Civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.
7. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione dei Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009.
Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
49. 05. De Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

ART. 50.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 307 del codice di procedura civile, al comma 1, dopo le parole: «il disposto del» sono aggiunte le seguenti: «primo e».
50. 1. Contento, Costa.

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Razionalizzazione delle spese di giustizia del contenzioso previdenziale).

1. Gli atti di pignoramento e di sequestro nei confronti degli Enti pubblici e degli Istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale debbono essere eseguiti, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, ricercando le «cose da pignorare o da sottoporre a sequestro, esclusivamente nell'ambito della circoscrizione del Tribunale presso cui il titolo esecutivo si è formato ovvero in cui è posta la sede territoriale dell'ente debitore. La norma di cui al presente comma si applica anche agli atti di intervento di cui agli articoli 525 e seguenti c.p.c.
2. All'articolo 443 del c.p.c. è aggiunto in fine il seguente comma:
«Ai ricorsi giudiziari promossi nei confronti degli enti di previdenza e di assistenza aventi ad oggetto la domanda di accessori del credito ovvero di differenze nel calcolo delle prestazioni previdenziali o assistenziali già liquidate si applicano gli articoli 410-bis, 411, 412, 412-bis del c.p.c. Per tali controversie il termine per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410-bis del c.p.c. è elevato a 120 giorni dalla presentazione della richiesta».
50. 01. Poli, Ciccanti, Galletti.

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Razionalizzazione delle spese di giustizia del contenzioso previdenziale).

1. Dopo l'articolo 443 del c.p.c. è aggiunto il seguente articolo:
«443-bis. Tentativo obbligatorio di conciliazione: Per tutte le altre controversie, promosse nei confronti degli enti previdenziali per le quali le leggi speciali non prevedono a titolo di improcedibilità la previa composizione in sede amministrativa, si applicano le norme di cui agli articoli 410-bis, 411, 412, 412-bis del c.p.c.

Pag. 346

Per tali controversie il termine per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410-bis del c.p.c. è elevato a 120 giorni dalla presentazione della richiesta».
2. Al fine di migliorare la gestione del contenzioso legale in materia previdenziale ed assistenziale e di ridurre gli oneri a carico della finanza pubblica, l'Istituto Nazionale della previdenza Sociale è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad avvalersi, in via straordinaria, per un periodo massimo di tre anni e per le sole aree geografiche con alta intensità dì contenzioso, di avvocati professionisti esterni, per il rafforzamento delle attività di difesa, rappresentanza e assistenza in giudizio».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinante della tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
50. 02. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

ART. 51.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).
51. 1. Contento, Costa.

ART. 52

Al comma 1, capoverso: «Capo I - articolo 227-ter», sostituire le parole: L'ufficio procede con le seguenti: il dirigente cura l'ufficio proceda all'iscrizione a ruolo».
52. 1. Contento, Costa.

Al comma 3, dopo la parola: rate aggiungere le seguenti: e con riferimento ad ogni singola scadenza.
52. 2. Contento, Costa.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis

1. Il comma 1348 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.
2. L'onere finanziario della presente disposizione è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, all'articolo 63, sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. All'articolo 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo periodo, le parole: «450 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011».
52. 01.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannacone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 53.

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 430 del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«2. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice può indicare nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».

Conseguentemente, all'articolo 56, sostituite la parola: 429 con la seguente: 430.
53. 1.Contento, Costa.

Pag. 347

ART. 54

Al comma 1, dopo le parole: cinque anni sono aggiunte le seguenti: e al comma 3 parola: ultradecennali è soppressa.
54. 1.Contento, Costa.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo o contabile in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata un'istanza rispettivamente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 e del terzo comma dell'articolo 17 del regolamento di procedura per i giudici innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter lettera b).
54. 2.Abrignani, Bernardo, Armosino.

Sopprimere il comma 3.
54. 3.Rao, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis.
Al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, all'articolo 33, il comma 2 è soppresso e al comma 3 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».
54. 4.Lulli.

ART. 55.

Sopprimerlo.
55. 2. Fluvi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 30, primo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, primo le parole: un primo dirigente sono scadute con le seguenti: un dirigente generale di 1° fascia, con funzioni di Segretario Generale, due dirigenti di seconda fascia.
4. Conseguentemente è reso indisponibile un numero equivalente di posizioni dirigenziali, di prima e seconda fascia, effettivamente coperte nell'ambito del dipartimento delle finanze.
55. 1. Leo.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Abolizione prova di preselezione informatica nel concorso notarile).

1. Gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89sono abrogati.
55. 01. Giudice.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Riallineamento e rideterminazione dei termini di prescrizione).

1. All'articolo 2957 del codice civile al comma 1 la parola: cinque è sostituita con la parola: tre. Al comma 2 la parola: due è sostituita dalla parola: tre.
2. All'articolo 2948 del codice civile al comma 1 la parola: cinque è sostituita con la parola: tre.
3. All'articolo 2949 del codice civile al comma 1 la parola: cinque è sostituita con la parola: tre.
4. All'articolo 2903 del codice civile al comma 1 la parola: cinque è sostituita con la parola: tre.
5. Per i procedimenti in corso i nuovi termini maturano decorsi tre anni dalla data del loro avvio.
55. 02. Marinello, Gioacchino Alfano, Pagano, Misuraca.

Pag. 348

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Norme di garanzie in materia di recupero di crediti tributari, previdenziali, tariffari o sanzionatori).

1. In ogni caso di applicazione di procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie, previdenziali, tariffarie o sanzionatorie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese.
2. Avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo.
3. Nel caso in cui i beni mobili o immobili gravati dalle misure di cui al comma i siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi.
4. Nel caso di violazione della disposizione di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano al trasgressore le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 2 i3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
5. È fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato pagamento, con espressa indicazione atta ad identificare con chiarezza il fatto originario, la natura del debito, nonchè le conseguenti procedure attivabili a suo carico in caso di mancato pagamento.
6. Il debitore, entro venti giorni dalla data di notifica dell'avviso di cui al comma 1, può provvedere al pagamento di quanto dovuto. In mancanza si procede all'applicazione delle procedure cautelari o esecutive.
7. Il debitore, nei venti giorni di cui al comma 6, può dimostrare di avere provveduto alla regolarizzazione del debito, ovvero di avere richiesto una rateizzazione, ovvero di avere ottenuto uno sgravio, ovvero che è già in corso un contenzioso con il creditore in merito al debito di cui è richiesto il pagamento. Nel caso di rateizzazione del debito, l'applicazione della misura cautelare o esecutiva è sospesa sino all'intervenuta definitiva estinzione del debito e salvo il rispetto delle scadenze del pagamento.
8. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un Fondò di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, destinato al sostengo degli anziani ultra settantacinquenni, delle famiglie disagiate con reddito inferiore ai 15 mila euro annui o con componente affetto da handicap grave, gravati da procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie, contributive, tariffarie o sanzionatorie. Il Fondo è utilizzato per misure di sostegno e per la parziale copertura delle pretese risarcitorie. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.
9. All'onere del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
55. 03. Marinello, Gioacchino Alfano, Pagano, Misuraca.

Pag. 349

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

1. Sono istituite nella città di Verona una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia, in funzione di corte d'assise d'appello. Le sezioni distaccate di cui al comma 1 hanno giurisdizione sui circondari dei tribunali di Verona e Vicenza.
2. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli organici del Ministero, gli organici delle sezioni di cui al comma i sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio nei territori compresi nelle circoscrizioni di cui al precedente comma.
3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione delle sezioni di cui al comma 1.
4. Il ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data in vigore del presente decreto, stabilisce la data di inizio del funzionamento delle sezioni di cui al comma 1, fissandola comunque entro l'anno successivo.
5. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dal comma 1, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Venezia e rientranti, ai sensi del presente articolo, nella competenza territoriale rispettivamente della sezione distaccata della corte di assise d'appello di Venezia con sede in Verona sono devoluti alla competenza di questi ultimi uffici, ad eccezione delle cause civili già passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattito.
6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008 ed a li milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui di cui all'articolo 82, comma 11, lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,29 per cento.
55. 04. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 57.

Sopprimerlo.
57. 1. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Sono altresì trasferiti a titolo gratuito il complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzati dalle medesime società e viene garantita la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente alle medesime regioni nonché a quelle indicate nel presente articolo che abbiano fatto richiesta viene corrisposto dallo Stato un contributo annuo per lo svolgimento dei servizi in misura pari a quello erogato nell'anno precedente a Tirrenia Spa per lo svolgimento dei medesimi collegamenti.
57. 3. Meta, Bonavitacola, Tullo, Lovelli, Vico.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole : ferma, restando la salvaguardia del patrimonio professionale, occupazionale nonché delle valenze economiche che le società ricoprono nel sistema dei collegamenti marittimi regionali.
57. 2. Baretta.

Pag. 350

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. In relazione alla specialità dell'ordinamento portuale ed alle funzioni da esso demandate alle autorità portuali per la promozione e lo sviluppo delle capacità competitive del sistema portuale nazionale e del suo adeguamento infrastrutturale non si applicano alle Autorità Portuali, salvo che nei casi in cui ciò sia espressamente previsto, le disposizioni in materia di finanza pubblica volte a limitare ovvero condizionare o sottoporre a particolari procedure il funzionamento e le procedure d'investimento delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
57. 4. Bonavitacola, Tullo, Meta, Velo, Lovelli, Boffa, Cardinale, Vico.

ART. 58.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: nel rispetto delle competenze delle ragioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che attuano la disciplina di cui al presente articolo secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.
58. 8. Contento.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: funzioni istituzionali aggiungere le seguenti: e non destinati ad attività di rilevante interesse sociale e culturale.
58. 21. Bocci, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: piano delle alienazioni con le seguenti piano delle alienazioni e valorizzazioni.
58. 11. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole piano delle alienazioni con le seguenti parole piano delle alienazioni e valorizzazioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole piano delle alienazioni con le seguenti parole piano delle alienazioni e valorizzazioni.
*58. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole piano delle alienazioni con le seguenti parole piano delle alienazioni e valorizzazioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole piano delle alienazioni con le seguenti parole piano delle alienazioni e valorizzazioni.
*58. 4. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole piano delle alienazioni con le seguenti parole piano delle alienazioni e valorizzazioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole piano delle alienazioni con le seguenti parole piano delle alienazioni e valorizzazioni.
*58. 5. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole piano delle alienazioni con le seguenti parole piano delle alienazioni e valorizzazioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole piano delle alienazioni con

Pag. 351

le seguenti parole piano delle alienazioni e valorizzazioni.
*58. 13. Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.. Il Piano delle alienazioni immobiliari di cui al comma 1, viene inviato per un parere motivato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici competente, che si pronuncia entro 60 giorni. In caso di parere negativo relativamente a singoli beni immobili, questi devono considerarsi espunti dal suddetto Piano.
58. 7. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, dopo la parola piano aggiungere le seguenti, ove adottato per le finalità e condizioni previste dall'articolo 11, comma 2 dei presente decreto.
58. 20. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole ne determina aggiungere le seguenti, con esclusione dei beni immobili di particolare valore artistico, architettonico e storico.
58. 6. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 2, dopo le parole destinazione urbanistica aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e dell'integrità urbanistica e ambientale.
58. 22. Bocci, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere dalle parole da deliberazione, fino alla fine del comma.
58. 9. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, sostituire le parole piano delle alienazioni con le seguenti piano delle alienazioni e valorizzazioni.
58. 12. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Innaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
58. 23. Bocci, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
58. 2. Fugatti, Simonetti, D'Amico, Bragantini.

Al comma 6 sostituire le parole La procedura prevista dall'articolo con la seguente L'articolo.
58. 15. Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
6-bis. L'articolo 195, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è

Pag. 352

sostituito dal seguente: «4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazione, con la facoltà di fare riscorso ad anticipazioni nel limite del 60 per cento del presunto valore di vendita da attivare direttamente con il tesoriere comunale, ovvero con istituti bancari o società autorizzate all'attività d'intermediazione del credito».
6-ter. Gli importi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare, devono essere prioritariamente destinati all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
6-quater. Gli interventi di spesa di cui al comma 6-ter non rientrano nei limiti posti dalla normativa in materia di patto di stabilità.
58. 10. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 7, dopo le parole interesse pubblico aggiungere le seguenti: e dell'integrità urbanistica e ambientale.
58. 24. Bocci, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 8, dopo le parole promuoverne la costituzione inserire le seguenti, anche in partenariato con lo Stato,.
58. 18. Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I proventi derivanti dall'attività di valorizzazione di cui al presente articolo, ivi incluso dal collocamento delle quote dei fondi di cui al comma 8, nonché dalle dismissioni, possono essere utilizzati a copertura delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
58. 16. Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai conferimenti o dismissioni di beni di cui al comma 1 del presente articolo a favore di enti pubblici o società ad intero capitale pubblico si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 23 novembre 2001 n. 410.
58. 3. Comaroli, Forcolin, Fugatti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990 n. 310, è elevata al 100 per cento.
58. 17. Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello stock di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita.
58. 19. Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi.

Alla rubrica, sopprimere la parola immobiliare.
58. 14. Misiani, Causi, Vannucci, Boccia, Marchi, De Micheli.

Pag. 353

ART. 59.

Sopprimerlo.
59. 1. Misiti.

ART. 60.

Al comma 1, sostituire le parole: di ciascun Ministero, con le seguenti: di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero della difesa.

Conseguentemente, all'elenco 1, sopprimere le riduzioni delle dotazioni finanziarie del Ministero della difesa e incrementare proporzionalmente le riduzioni relative agli altri Ministeri.
60. 2. Cirielli, Paglia.

Al comma 1, elenco 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
a)
incrementare le riduzioni previste nella voce «013 Diritto alla mobilità» per un importo pari a euro 80.138, per l'anno 2009;
b) sopprimere la voce «015 Comunicazioni».
60. 83. Caldoro, Nucara, Gioacchino Alfano.

All'elenco n. 1, di cui al comma l, all'interno della tabella denominata «Riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero - Triennio 2009 - 2011 - Ministero degli Affari Esteri», operare le seguenti modifiche:
Missione 004 - L'Italia in Europa e nel mondo:
2009: 80.000;
2010: 100.000;
2011: 100.000.
e sopprimere le voci:
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche.
Missione 033 - Fondi da ripartire.

Conseguentemente al comma 8, sostituire le parole da: 300 milioni fino a 2011 con le seguenti: 185 milioni di euro per l'anno 2010 e 22 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 8 sostituire le parole «500 milioni» con le seguenti: « 385 milioni»;
b)
sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per le esigenze del Ministero degli Affari esteri, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.855 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di curo a decorrere dall'anno 2010».
60. 18. Maran, Narducci.

All'elenco n. 1 di cui al comma i modificare gli importi come segue:
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza
2009: - 13.512;
2010: - 13.997;
2011: - 24.770.

Pag. 354

Ministero dell'Interno
Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza
2009: - 254.125;
2010: - 270.408;
2011: - 480.101.

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza
2009: - 13.110;
2010: - 15.749;
2011: - 27.844.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza
2009: - 3.215;
2010: - 3.886;
2011: - 6.879.

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «94 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «95 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «94 per cento» ovunque ricorrano;
d)
al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «95 per cento»
60. 20. Minniti, Amici, Lanzillotta, Zaccaria, Bressa, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani.

All'elenco n. 1 di cui al comma 1 sopprimere la Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza ovunque ricorra.

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «94 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «95 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «94 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole
«97 per cento» con «95 per cento»
60. 21. Minniti, Amici, Lanzillotta, Zaccaria, Bressa, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani.

All'elenco n. 1 di cui al comma 1 modificare gli importi come segue:

Ministero della Giustizia
Missione 006 Giustizia
2009: - 174.890
2010: - 2l2.530
2011: - 375.505

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «94 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «95 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «94 per cento» ovunque ricorrano;
d)
al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «95 per cento»
60. 22. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani.

All'elenco n. 1 di cui al comma 1 alla voce Ministero della Giustizia sopprimere la Missione 006 Giustizia.

Pag. 355

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «94 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «95 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «94 per cento» ovunque ricorrano;
d)
al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «95 per cento»
60. 23. Ferranti, Tanaglia, Samperi, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani.

Al comma 1 dopo le parole: «di ciascun Ministero,» aggiungere le parole: «escluso il Ministero della Difesa,»

Conseguentemente nell'elenco 1 sopprimere la Tabella relativa al Ministero della Difesa.

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d)
al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento»
60. 24. Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1, elenco 1, voce «Ministero dello sviluppo economico» alla Missione «017 - Ricerca e innovazione sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate per l'anno 2009 con «0».

Conseguentemente al comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
60. 50. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce «Ministero della giustizia» alla Missione «006 - Giustizia» sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con «0».

Conseguentemente all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 94 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: nei limiti del 95 per cento del loro ammontare.
60. 51. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca alla Missione 022 - Istruzione scolastica sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con 0.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.
60. 52. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca alla Missione 023 - Istruzione università sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con 0.

Pag. 356

Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3 sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 95 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare.
60. 53. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, voce Ministero dell'Interno alla Missione 007 - Ordine pubblico e sicurezza sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con 0.

Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3 sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 95 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare.
60. 54. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce Ministero dell'interno, sopprimere la missione 007 - Ordine pubblico e sicurezza.

Conseguente alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare le riduzioni delle dotazioni finanziarie della missione 013 - Diritto alla mobilità come segue:
2009: 1.268.357;
2010: 995.481;
2011: 2.104.841.
60. 27. Galletti, Tabacci, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon.

All'elenco 1 di cui al comma 1, Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero voce Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la missione 007 - Ordine pubblico e sicurezza.

Conseguentemente al medesimo Ministero, variare le riduzioni delle dotazioni finanziarie della missione 013 - Diritto alla mobilità come segue:
2009: 1.027.744;
2010: 739.070;
2011: 1.649.510.
60. 38. Galletti, Tabacci, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon.

All'elenco 1 di cui al comma 1, Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la missione 007 - Ordine pubblico e sicurezza.

Conseguentemente al medesimo Ministero, variare le riduzioni delle dotazioni finanziarie della missione 013 - Diritto alla mobilità come segue:
2009: 305.797;
2010: 265.097;
2011: 450.502.
60. 28. Galletti, Tabacci, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon.

All'elenco 1 di cui al comma 1, Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero voce Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la missione 015 - Comunicazioni.

Pag. 357

Conseguentemente al medesimo Ministero, variare le riduzioni delle dotazioni finanziarie della missione 013 - Diritto alla mobilità come segue:
2009: 1.094.370;
2010: 821.018;
2011: 1.794.092.
60. 29. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Vietti.

All'elenco 1 di cui al comma 1, Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sopprimere la missione 007 - Ordine pubblico e sicurezza.

Conseguentemente al medesimo Ministero, variare le riduzioni delle dotazioni finanziarie della missione 013 - Diritto alla mobilità come segue:
2009: 1.017.447;
2010: 728.959;
2011: 1.631.619.
60. 30. Galletti, Tabacci, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon.

Al comma 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la missione 015 - Comunicazioni e incrementare le riduzioni previste per la missione 013 - Diritto alla mobilità di:
2009: 79.993;
2010: 95.747;
2011: 169.004.
60. 59. Corsaro, Marsilio.

All'elenco 1 di cui al comma 1, Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero sopprimere la voce Ministero della giustizia:

Conseguentemente alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare le riduzioni delle dotazioni finanziarie della missione 013 - Diritto alla mobilità come segue:
2009: 1.225.042;
2010: 975.450;
2011: 2.067.302.
60. 31. Ciccanti, Vietti, Galletti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce 030 Giovani e Sport.

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
60. 56. Picierno, Rossa, Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mozzarella, Coscia, De Torre, Levi, De Pasquale, Pes, Siracusa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce 015 Comunicazioni.

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
60. 57. Levi, Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mozzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Siracusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Pag. 358

Al comma 2, dopo le parole: natura obbligatoria, inserire le seguenti: dei Fondi per la rassegnazione e i residui passivi perenti di parte corrente e di parte capitale, del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui rispettivamente agli articoli 7, 8 e 9 della legge 5agosto 1978, n. 468.
60. 32. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, dopo le parole: natura obbligatoria, inserire le seguenti: dei trasferimenti a favore della protezione civile.
60. 33. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, dopo le parole: natura obbligatoria, aggiungere le seguenti: delle erogazioni alle confessioni religiose i cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.
60. 34. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono altresì escluse le risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le cui autorizzazioni di spesa per il periodo di programmazione 2007-2013, già indicate nell'articolo 2, comma 537, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a partire dall'anno 2009, sono, tuttavia, così rideterminate: 2.655.709 migliaia di euro per l'anno 2009, 7.058.253 migliaia di euro per l'anno 2010, 5.644.119 migliaia di euro per l'anno 2011, 11.000.000 migliaia di euro per l'anno 2012, 12.450.000 migliaia di euro per l'anno 2013, 13.253.960 migliaia di euro per l'anno 2014 e 12.566.960 migliaia di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente: alla voce Ministero dello sviluppo economico - Missione 028: Sviluppo e riequilibrio territoriale» dell'elenco 1, gli importi indicati sono sostituiti dai seguenti importi: «anno 2009: riduzioni: 3.167 migliaia di euro; anno 2010: riduzioni; 3.523 migliaia di euro; anno 2011: riduzioni: 6.227 migliaia di euro», di cui nessuna riduzione disposta in riferimento a stanziamenti predeterminati per legge.
60. 7. Abrignani, Berardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Per assicurare la piena realizzazione dei progetti d'innovazione industriale l'autorizzazione di spesa di 98.852.000 euro per l'anno 2009, di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è iscritta per pari importo in bilancio nell'anno 2012.
60. 8. Abrignani, Berardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni dì cui al presente articolo non si applicano ai corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.
60. 3. Ascierto, Raisi.

Sopprimere i commi da 3 a 6.
60. 55. Duilio, Ventura, D'Antoni, Fluvi, Baretta, Misiani, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesano, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Pag. 359

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

3. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque limitatamente al triennio 2009-2011, in sede di predisposizione del disegno di bilancio e del disegno di legge di assestamento e degli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stata di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative relative ai medesimi programmi, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
4. Ai lini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, del disegno di legge di assestamento e degli altri provvedimenti adottabili al senso dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, i ministri interessati, entro la prima decade di settembre, di luglio o di ottobre, a seconda che siano riferiti al disegno di legge di bilancio, al disegno di legge di assestamento o ai predetti provvedimenti, inviano, per il tramite degli uffici centrali del bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generate della Stato, le proposte di rimodulazione tra i vari programmi, per i quali potranno essere effettuate proposte di revisione, in considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto dl quanto stabilito al comma 3.
5. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma. L'allegato è introdotto da una relazione che illustra sinteticamente le ragioni delle rimodulazioni proposte. Qualora si riveli necessario ai fine di non compromettere la realizzazione dei programmi, le rimodulazioni proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti dl cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 possono ricevere in ogni caso attuazione in via provvisoria decorsi trenta giorni dalla presentazione degli stessi al Parlamento. Nei corso dell'esame parlamentare, le rimodulazione proposte nei disegni di legge e negli provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n 468 del 1978 possono essere oggetto di variazioni nei rispetto del limiti di cui al comma 3.
6. Ciascun Ministro fornisce un quadro organica delle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziaria delle missioni di spesa di propria competenza, indicando i responsabili del coordinamento di ciascun programma, i criteri per il miglioramento della economicità e dell'efficienza e per l'individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.
60. 9. Tabacci, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Sopprimere il comma 6.
*60. 37. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 6.
*60. 11. Lanzillotta.

Pag. 360

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2009-2011, possono essere rimodulate tra le unità previsionale di base le dotazioni finanziarie di ciascun programma di spesa, anche interessando unità previsionali relative a diverse categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.
60. 35. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 6, dopo le parole: n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, inserire le seguenti: e comunque non oltre 31 dicembre 2009.
60. 40. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 6, dopo le paro1e: e integrazioni' aggiungere le seguenti: e comunque non oltre l'anno 2011.
60. 39. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 6, sopprimere le parole: o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978.
60. 41. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 6, sopprimere le parole: ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione,.
60. 47. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole da: possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa con le seguenti: possono essere rimodulate tra le unità previsionali di base del medesimo programma le datazioni finanziarie di ciascuna autorizzazione di spesa e, sostituire, le parole: nell'ambito del programma interessato con le seguenti: nell'ambito dell'unità previsionale di base interessata.
60. 44. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 6, sostituire le parole: il limite massimo del 10 per cento, con le seguenti: il limita massimo del 5 per cento.
60. 45. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: I pareri devono essere espressi entro quindici giorni con le seguenti: I pareri devono essere espressi entro trenta giorni.
60. 42. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 6, sopprimere le parole: Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
60. 43. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 6, sopprimere le parole da: Il Governo, ove non intenda conformarsi fino a disposizioni di legge, e sopprimere le

Pag. 361

parole: per i profili di carattere finanziario.
60. 46. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: dieci giorni con venti giorni.
60. 36. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 8, sostituire le parole: è integrato di 100 milioni di euro, con le seguenti: è diminuito di 83 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 12.
60. 1. Paglia.

Al comma 8, sopprimere le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, dopo il comma 13, all'articolo 63, aggiungere il seguente:
13-bis. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006 è incrementato per l'anno 2009 di 100 milioni di euro.
60. 69. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, sopprimere le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2009,.

Conseguentemente, all'articolo 63 dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2006 n. 248 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2009.
60. 70. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2010 e di 300 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2011.

Conseguentemente all'articolo 63 dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'attuazione dei primi interventi di ricostruzione, messa in sicurezza e sostegno alle popolazioni a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni della Regione Piemonte nel maggio 2008, e in particolare i comuni delle province di Torino e Cuneo individuati con Ordinanza del 25 giugno scorso del Presidente della Regione Piemonte nonché Commissario per l'emergenza post-alluvione, è autorizzato un contributo straordinario di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 100 milioni per l'anno 2010.
60. 81. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 70 milioni di euro per l'anno 2009, 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 64, dopo il comma 3 dell'articolo 64 aggiungere il seguente:
3-bis. Dagli interventi di riduzione e/o razionalizzazione delle risorse umane di cui ai precedenti commi, sono esclusi gli insegnanti di sostegno e le figure professionali idonee a supporto degli stessi.
60. 77. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato Zazzera, Giulietti.

Pag. 362

Al comma 8, sostituire le parole di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 25 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 67 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, infine le seguenti parole: «le norme di cui all'allegato B continuano ad applicarsi esclusivamente alle amministrazioni pubbliche la cui contrattazione integrativa preveda parametri e specifici obbiettivi certificabili ai quali sia espressamente vincolata l'erogazione delle quote relative alla produttività».
b) al comma 3, dopo le parole: «ridotte del 20 per cento» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli destinati alle amministrazioni pubbliche di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.».
e) al comma 5, dopo le parole 89.A decorrere dall'anno 2009», aggiungere le seguenti: «ad eccezione degli enti non inclusi nell'elenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,».
60. 72. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 8, sostituire le parole di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011:
all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali».
all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 94 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti:«"nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
60. 73. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 8, sostituire la parola: 100 con la seguente: 50, e la parola: 300 con la seguente: 250.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è assegnato alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria un contributo finanziario pari 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente sopprimere il comma 9.
60. 68. Commercio, Belcastro, Lo Monte, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

Conseguentemente all'articolo 77, dopo il comma 1, aggiungere i commi seguenti:
1-bis. Per l'anno 2009, in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, le compartecipazioni dei comuni e delle province al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui, rispettivamente, all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono incrementate di una somma pari a 1.340 milioni di euro per i comuni ed a 310 milioni di euro per le province.

Pag. 363

1-ter. In attuazione di quanto disposto dal comma precedente, tali incrementi del gettito compartecipato è ripartito fra i singoli comuni e le singole province secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere conto del gettito Irpef relativo alle persone fisiche residenti nei diversi territori comunali e provinciali e di finalità perequative. La ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato sarà comunque effettuata nel 2009 esclusivamente a favore dei comuni e delle province che hanno rispettato nel 2007 il patto di stabilità interno.
all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: con l'aliquota del 16 per cento, con le seguenti: con l'aliquota del 23 per cento;
all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 6,5 punti percentuali;
all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 93 per cento del loro ammontare;
all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.
60. 74. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 99 milioni di euro per l'anno 2009, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 83, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis.
Le disposizioni di cui all'articolo 12, del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e sue successive modificazioni e integrazioni, sono estese al personale di Equitalia S.p.A., adibito alle attività di contrasto dell'evasione fiscale.
60. 75. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 8, sostituire la parola: 100 con la seguente: 90, e la parola: 300 con la seguente: 290.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Al fine di consentire l'avvio degli interventi necessari a fronteggiare i problemi di sicurezza derivanti dai lavori di ammodernamento ed ampliamento di carreggiata del tratto calabrese della Strada Statale 06», tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il triennio 2009-2011.
60. 71. Commercio, Belcastro, Lo Monte, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, sostituire le parole da: 500 milioni fino a: 2011 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per l'anno 2010 e 300 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 63, al comma 10 sostituire le parole da: 500 milioni con le seguenti: 450 milioni.

Pag. 364

b) dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Per le finalità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 335 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
60. 76. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostani, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio.

Al comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 75 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per l'anno 2010 e 150 milioni di euro per l'anno 2011.
60. 65. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Al comma 8, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 47 milioni.

Conseguentemente all'articolo 65 comma 1 sopprimere le parole: del 7 per cento per l'anno 2009 e
60. 64. Villecco Calipari, Vico, Bertrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortunato, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci.

Al comma 8, sostituire la parola: 100 con la seguente: 50.

Conseguentemente, all'articolo 66, comma 3, dopo le parole: Le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 inserire le seguenti: con esclusione dei Corpi di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
60. 66. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, sostituire la parola: 100 milioni con la seguente: 50.

Conseguentemente, all'articolo 66, comma 3, dopo le parole: Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 inserire le seguenti: con esclusione dei Corpi di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
60. 67. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, sostituire le parole: 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 64, comma 9, dopo le parole: di cui al comma 6, è destinata aggiungere le seguenti: nella misura dello 0,1 per cento al finanziamento di un piano per il contrasto alla dispersione scolastica, e
60. 82. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato, Zazzera, Giulietti.

Al comma 8, sostituire le parole: 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

Conseguentemente all'articolo 79, comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 139 della

Pag. 365

legge 24 dicembre 207, n. 244, ed è determinato in 104.845 milioni di euro per l'anno 2010 e in 107.165 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) Per gli anni successivi, il finanziamento del Servizio nazionale cui concorre lo Stato è riprogrammato sulla base di una intesa fra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e definito secondo criteri che tengano conto delle Regioni maggiormente virtuose rispetto alla capacità di controllo della relativa spesa sanitaria, nonché di finalità perequative.
all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: con l'aliquota del 16 per cento, con le seguenti: con l'aliquota del 23 per cento;
all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 6,5 punti percentuali;
all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 93 per cento del loro ammontare;
all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.
60. 63. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: A valere sulle dotazioni del fondo per l'anno 2008, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le celebrazioni del novantesimo anniversario della fine della Prima guerra mondiale.
60. 58. Corsaro, Marsillo, Rampelli, Nola, Santelli, Bianconi, Bertolini, Sbai, Ascierto.

Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole:, con esclusione del comparto sicurezza e difesa, per il quale la citata quota è resa disponibile all'impiego.

È conseguentemente modificato l'elenco n. 1 di cui al comma 1, con esclusione delle voci Ministero della difesa e Ministero dell'interno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai finì delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai finì della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al lo gennaio 2006;

Pag. 366

b) che svolgono dal 10 gennaio 2007 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o LRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai finì dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio
2006.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti ai contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai finì dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve

Pag. 367

le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e c), non operano, qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai finì delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai camini 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare

Pag. 368

una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso ai 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno

Pag. 369

successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini0 IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
60. 62. Corsaro, Marsilio.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione del Ministeri della Difesa e dell'interno per i quali la suddetta quota è disaccantonata.

Pag. 370

Conseguentemente, all'elenco 1 incrementare, proporzionalmente, le riduzioni relative ai singoli Ministeri, con esclusione dei Ministeri della difesa e dell'interno.
60. 4. Cirielli, Paglia.

Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente a decorrere dall'anno 2009 ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 170 milioni di euro.
60. 26. Pezzotta, Ciccanti, Galletti.

Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi i e 3, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 95 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare.
60. 49. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 sostituire le parole «500 milioni» con le seguenti: «330 milioni»;
b) sostituire il comma 10 con il seguente: 0. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.910 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».
60. 19. Maran, Duilio, Narducci.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 271, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è infine aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2008 è altresì autorizzata, per le medesime finalità di cui al periodo precedente, la spesa di euro 10 milioni».

Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93, come rideterminata dall'articolo 60, comma 8, dal presente decreto è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
60. 78. Giudice, Gioacchino Alfano.

Sopprimere il comma 12.
Conseguentemente all'articolo 84, comma 1, sostituire la cifra: 5.569,1 con la seguente: 5.752,1 e aggiungere infine le seguenti parole:, nonché mediante riduzione pari a 183 milioni di euro per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
60. 61. Corsaro, Ascierto, Marsilio, Laffranco, Santelli, Bianconi, Bartolini, Sbai, Nola, Beccalossi.

Sopprimere il comma 12.
Conseguentemente all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 sostituire le parole «500 milioni» con le seguenti: «317 milioni»;

Pag. 371

b) sostituire il comma 10 con il seguente: 0. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'incremento del Fondo di sostegno del Programma industria difesa nazionale, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.923 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».
60. 25. Rosato, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Loggia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

Sopprimere il comma 12.
Conseguentemente all'articolo 84, comma 1, sostituire la cifra: 5.569,1 con la seguente: 5752,1 e aggiungere infine le seguenti parole:, nonché mediante riduzione pari a 183 milioni di euro per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
60. 6. Corsaro.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009.
60. 17. Ascierto.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 135 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è integrata con 50 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 131 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
60. 12. Marinello, Pagano, Misuraca, Giudice, Fallica, La Loggia, Fontana, Giammanco, Germanà, Grimaldi, Minardo, Garofalo, Gibiino, Foti.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. L'autorizzazione di spesa per il programma di opere infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria di cui ai commi 92 e 93 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificati dal comma 1155 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è integrata con 1.363,5 milioni di euro per l'anno 2008. Restano validi gli atti applicativi già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
12-ter. All'onere previsto dal comma 12-bis pari a 1.363,5 milioni di euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
60. 13. Marinello, Pagano, Misuraca, Giudice, Fallica, La Loggia, Fontana, Gianmanco, Germanà, Grimaldi, Minardo, Garofalo, Gibiino, Foti.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-ter. Nell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al comma 538, il capoverso 1152-bis è sostituito dal seguente:

Pag. 372

«L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è integrata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009». Restano validi gli atti applicativi già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
12-ter. All'onere previsto dal comma 12-bis pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
60. 14. Marinello, Pagano, Misuraca, Giudice, Fallica, La Loggia, Fontana, Giammanco, Germanà, Grimaldi, Minardo, Garofalo, Gibiino, Foti.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 552 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è integrata con i milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
60. 15. Marinello.

Al comma 13, sostituire le parole: ai singoli programmi con le seguenti: alle singole unità previsionali di base.
60. 48. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Sopprimere il comma 5.
60. 10. Lanzillotta.

Al comma 15, dopo le parole: escluso il comparto aggiungere le seguenti: della difesa.
*60. 5. Cirielli, Paglia.

Al comma 15, dopo le parole: escluso il comparto aggiungere le seguenti: della difesa.
60. 60. Corsaro, Marsilio, Nola, Bianconi, Santelli, Bertolini, Sbai, Rampelli.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. I contratti per la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni di importo non superiore a 300.000 euro all'anno sono automaticamente prorogati per egual periodo qualora il fornitore assicuri al rinnovo uno sconto fino al 10 per cento sul costo complessivo.
60. 16. Mario Pepe (PdL).

ART. 61.

Sopprimerlo.
61. 10. Zeller, Brugger, Nicco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 61.
(Potenziamento delle funzioni della Corte dei conti a tutela del sistema di finanza pubblica).

1. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive del Governo la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può intimare agli organi amministrativi

Pag. 373

competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e delle finanze ove trattisi di gestione a carico, totale o parziale, del bilancio dello Stato. 11 Ministro, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano invece destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato, provvedendo, con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio, ovvero, con proprio atto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte dei conti, può consentire la prosecuzione sia degli impegni, sia dei pagamenti.
2. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi - rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi del Governo competenti - nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte dei conti ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e ne dà notifica all'amministrazione competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da comunicare al Parlamento ed alla presidenza della Corte, può sospendere l'obbligo di cui al periodo precedente per il tempo da esso stesso determinato.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di garantire l'efficace svolgimento dell'attività amministrativa e la puntuale applicazione delle leggi nazionali e regionali nonché delle direttive dei competenti organi di Governo della Regione. In tal caso la facoltà attribuita dal presente articolo al Ministro dell'economia e delle finanze si intende attribuita al Presidente della Giunta regionale e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti del Consiglio regionale.
4. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica, ivi inclusa l'attuazione annuale dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma precedente alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da esso nominato.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da lui delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.
6. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei Ministri o le competenti commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.
8. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato

Pag. 374

il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. La sentenza che accerti anche violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su proposta del Presidente, ai competenti organi dell'Unione europea.
9. Per garantire l'azione della Corte dei conti più efficace, efficiente ed economica il Presidente della Corte medesima, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-istituzionale, emana le necessarie direttive e svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Ha la rappresentanza esterna dell'Istituto e potere di esternazione in via esclusiva. Per straordinarie esigenze di servizio della Corte e per non più di due anni può disporre l'assegnazione di funzioni aggiuntive a magistrati che vi prestino il proprio consenso, ferma restando la competenza del Consiglio di presidenza a disporre tali assegnazioni anche senza consenso degli interessati. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
10. Il Consiglio di presidenza esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento, nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché, a decorrere dal rinnovo del Consiglio attualmente in carica, da quattro magistrati, eletti da un collegio unico composto da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio partecipano il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di presidenza sono da questo adottati previa verifica della coerenza con gli obiettivi e i programmi definiti negli atti di indirizzo politico-istituzionale.
11. A garanzia dell'indipendenza della Corte, sancita dall'articolo 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo occorrente per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente della Corte dei conti

Pag. 375

presenta il rendiconto al Parlamento. II controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.
12. Il Presidente della Corte dei conti ed i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle loro funzioni, soltanto per i casi di dolo o colpa grave. Nei giudizi di cui al comma precedente si applicano, innanzi ad ogni giudice, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 1-ter e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Le disposizioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, si applicano anche ai magistrati della Corte dei conti che svolgono funzioni di controllo.
13. Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
* 61. 1. Cavallaro, Lusetti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 61.
(Potenziamento delle funzioni della Corte dei conti a tutela del sistema di finanza pubblica).

1. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive del Governo la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e delle finanze ove trattisi di gestione a carico, totale o parziale, del bilancio dello Stato. Il Ministro, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano invece destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato, provvedendo, con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio, ovvero, con proprio atto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte dei conti, può consentire la prosecuzione sia degli impegni, sia dei pagamenti.
2. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi - rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi del Governo competenti - nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte dei conti ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e ne dà notifica all'amministrazione competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da comunicare al Parlamento ed alla presidenza della Corte, può sospendere l'obbligo di cui al periodo precedente per il tempo da esso stesso determinato.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di garantire l'efficace svolgimento dell'attività amministrativa e la puntuale applicazione delle leggi nazionali e regionali nonché delle direttive dei competenti organi di Governo della Regione. In tal caso la facoltà attribuita dal presente articolo al Ministro dell'economia e delle finanze si

Pag. 376

intende attribuita al Presidente della Giunta regionale e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti del Consiglio regionale.
4. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica, ivi inclusa l'attuazione annuale dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma precedente alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da esso nominato.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da lui delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.
6. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei Ministri o le competenti commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.
8. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. La sentenza che accerti anche violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su proposta del Presidente, ai competenti organi dell'Unione europea.
9. Per garantire l'azione della Corte dei conti più efficace, efficiente ed economica il Presidente della Corte medesima, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-istituzionale, emana le necessarie direttive e svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Ha la rappresentanza esterna dell'Istituto e potere di esternazione in via esclusiva. Per straordinarie esigenze di servizio della Corte e per non più di due anni può disporre l'assegnazione di funzioni aggiuntive a magistrati che vi prestino il proprio consenso, ferma restando la competenza del Consiglio di presidenza a disporre tali assegnazioni anche senza consenso degli interessati. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle nonne, incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
10. Il Consiglio di presidenza esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da nonne di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale,

Pag. 377

da quattro rappresentanti del Parlamento, nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché, a decorrere dal rinnovo del Consiglio attualmente in carica, da quattro magistrati, eletti da un collegio unico composto da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio partecipano il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di presidenza sono da questo adottati previa verifica della coerenza con gli obiettivi e i programmi definiti negli atti di indirizzo politico-istituzionale.
11. A garanzia dell'indipendenza della Corte, sancita dall'articolo 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo occorrente per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente della Corte dei conti presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.
12. Il Presidente della Corte dei conti ed i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle loro funzioni, soltanto per i casi di dolo o colpa grave. Nei giudizi di cui al comma precedente si applicano, innanzi ad ogni giudice, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 1-ter e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Le disposizioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, si applicano anche ai magistrati della Corte dei conti che svolgono funzioni di controllo.
13. Sono abrogate le nonne contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
*61. 2. Stracquadanio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 61.
(Potenziamento delle funzioni della Corte dei conti a tutela del sistema di finanza pubblica).

1. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive del Governo la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e delle finanze ove trattisi di gestione a carico, totale o parziale, del bilancio dello Stato. Il Ministro, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano invece destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato,

Pag. 378

provvedendo, con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio, ovvero, con proprio atto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte dei conti, può consentire la prosecuzione sia degli impegni, sia dei pagamenti.
2. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi - rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi del Governo competenti - nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte dei conti ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e ne dà notifica all'amministrazione competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da comunicare al Parlamento ed alla presidenza della Corte, può sospendere l'obbligo di cui al periodo precedente per il tempo da esso stesso determinato.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di garantire l'efficace svolgimento dell'attività amministrativa e la puntuale applicazione delle leggi nazionali e regionali nonché delle direttive dei competenti organi di Governo della Regione. In tal caso la facoltà attribuita dal presente articolo al Ministro dell'economia e delle finanze si intende attribuita al Presidente della Giunta regionale e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti del Consiglio regionale.
4. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica, ivi inclusa l'attuazione annuale dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma precedente alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da esso nominato.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da lui delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.
6. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei Ministri o le competenti commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.
8. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio

Pag. 379

dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. La sentenza che accerti anche violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su proposta del Presidente, ai competenti organi dell'Unione europea.
9. Per garantire l'azione della Corte dei conti più efficace, efficiente ed economica il Presidente della Corte medesima, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-istituzionale, emana le necessarie direttive e svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Ha la rappresentanza esterna dell'Istituto e potere di esternazione in via esclusiva. Per straordinarie esigenze di servizio della Corte e per non più di due anni può disporre l'assegnazione di funzioni aggiuntive a magistrati che vi prestino il proprio consenso, ferma restando la competenza del Consiglio di presidenza a disporre tali assegnazioni anche senza consenso degli interessati. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
10. Il Consiglio di presidenza esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento, nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché, a decorrere dal rinnovo del Consiglio attualmente in carica, da quattro magistrati, eletti da un collegio unico composto da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio partecipano il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di presidenza sono da questo adottati previa verifica della coerenza con gli obiettivi e i programmi definiti negli atti di indirizzo politico-istituzionale.
11. A garanzia dell'indipendenza della Corte, sancita dall'articolo 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo occorrente per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo l, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente della Corte dei conti presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.
12. Il Presidente della Corte dei conti ed i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle loro funzioni, soltanto per i casi di dolo o colpa grave. Nei giudizi di cui al comma precedente si applicano, innanzi ad ogni giudice, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 1-ter e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Le disposizioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, si applicano anche ai magistrati della Corte dei conti che svolgono funzioni di controllo.

Pag. 380

13. Sono abrogate le nonne contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
* 61. 4. Giudice, Gioacchino Alfano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 61.
(Potenziamento delle funzioni della Corte dei conti a tutela del sistema di finanza pubblica).

1. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive del Governo la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e delle finanze ove trattisi di gestione a carico, totale o parziale, del bilancio dello Stato. Il Ministro, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano invece destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato, provvedendo, con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio, ovvero, con proprio atto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte dei conti, può consentire la prosecuzione sia degli impegni, sia dei pagamenti.
2. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi - rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi del Governo competenti - nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte dei conti ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e ne dà notifica all'amministrazione competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da comunicare al Parlamento ed alla presidenza della Corte, può sospendere l'obbligo di cui al periodo precedente per il tempo da esso stesso determinato.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di garantire l'efficace svolgimento dell'attività amministrativa e la puntuale applicazione delle leggi nazionali e regionali nonché delle direttive dei competenti organi di Governo della Regione. In tal caso la facoltà attribuita dal presente articolo al Ministro dell'economia e delle finanze si intende attribuita al Presidente della Giunta regionale e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti del Consiglio regionale.
4. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica, ivi inclusa l'attuazione annuale dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma precedente

Pag. 381

alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da esso nominato.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da lui delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.
6. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei Ministri o le competenti commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.
8. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. La sentenza che accerti anche violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su proposta del Presidente, ai competenti organi dell'Unione europea.
9. Per garantire l'azione della Corte dei conti più efficace, efficiente ed economica il Presidente della Corte medesima, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-istituzionale, emana le necessarie direttive e svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Ha la rappresentanza esterna dell'Istituto e potere di esternazione in via esclusiva. Per straordinarie esigenze di servizio della Corte e per non più di due anni può disporre l'assegnazione di funzioni aggiuntive a magistrati che vi prestino il proprio consenso, ferma restando la competenza del Consiglio di presidenza a disporre tali assegnazioni anche senza consenso degli interessati. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
10. Il Consiglio di presidenza esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento, nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché, a decorrere dal rinnovo del Consiglio attualmente in carica, da quattro magistrati, eletti da un collegio unico composto da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio partecipano il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente

Pag. 382

istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di presidenza sono da questo adottati previa verifica della coerenza con gli obiettivi e i programmi definiti negli atti di indirizzo politico-istituzionale.
11. A garanzia dell'indipendenza della Corte, sancita dall'articolo 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo occorrente per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente della Corte dei conti presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.
12. Il Presidente della Corte dei conti ed i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle loro funzioni, soltanto per i casi di dolo o colpa grave. Nei giudizi di cui al comma precedente si applicano, innanzi ad ogni giudice, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 1-ter e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Le disposizioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, si applicano anche ai magistrati della Corte dei conti che svolgono funzioni di controllo.
13. Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
* 61. 5. Ciccanti, Galletti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 61.
(Potenziamento delle funzioni della Corte dei conti a tutela del sistema di finanza pubblica).

1. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive del Governo la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e delle finanze ove trattisi di gestione a carico, totale o parziale, del bilancio dello Stato. Il Ministro, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano invece destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato, provvedendo, con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio, ovvero, con proprio atto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte dei conti, può consentire la prosecuzione sia degli impegni, sia dei pagamenti.
2. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi - rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi del Governo competenti - nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte dei conti ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e ne dà notifica all'amministrazione competente ed al Ministro dell'economia

Pag. 383

e delle finanze. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da comunicare al Parlamento ed alla presidenza della Corte, può sospendere l'obbligo di cui al periodo precedente per il tempo da esso stesso determinato.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di garantire l'efficace svolgimento dell'attività amministrativa e la puntuale applicazione delle leggi nazionali e regionali nonché delle direttive dei competenti organi di Governo della Regione. In tal caso la facoltà attribuita dal presente articolo al Ministro dell'economia e delle finanze si intende attribuita al Presidente della Giunta regionale e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti del Consiglio regionale.
4. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica, ivi inclusa l'attuazione annuale dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma precedente alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da esso nominato.
5. Il Presidente dei Consiglio dei Ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da lui delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.
6. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei Ministri o le competenti commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.
8. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. La sentenza che accerti anche violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su proposta del Presidente, ai competenti organi dell'Unione europea.
9. Per garantire l'azione della Corte dei conti più efficace, efficiente ed economica il Presidente della Corte medesima, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-istituzionale, emana le necessarie direttive e svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Ha la rappresentanza esterna

Pag. 384

dell'Istituto e potere di esternazione in via esclusiva. Per straordinarie esigenze di servizio della Corte e per non più di due anni può disporre l'assegnazione di funzioni aggiuntive a magistrati che vi prestino il proprio consenso, ferma restando la competenza del Consiglio di presidenza a disporre tali assegnazioni anche senza consenso degli interessati. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
10. Il Consiglio di presidenza esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento, nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché, a decorrere dal rinnovo del Consiglio attualmente in carica, da quattro magistrati, eletti da un collegio unico composto da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio partecipano il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di presidenza sono da questo adottati previa verifica della coerenza con gli obiettivi e i programmi definiti negli atti di indirizzo politico-istituzionale.
11. A garanzia dell'indipendenza della Corte, sancita dall'articolo 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo occorrente per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente della Corte dei conti presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.
12. Il Presidente della Corte dei conti ed i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle loro funzioni, soltanto per i casi di dolo o colpa grave. Nei giudizi di cui al comma precedente si applicano, innanzi ad ogni giudice, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 1-ter e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Le disposizioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, si applicano anche ai magistrati della Corte dei conti che svolgono funzioni di controllo.
13. Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
* 61. 6. Distaso.

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di concerto con il Presidente della Corte, anche a richiesta dei competenti Consigli regionali, possono effettuare controlli su gestioni in corso di svolgimento presso le amministrazioni pubbliche.
2. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive

Pag. 385

dell'organo esecutivo competente, la sezione regionale di controllo, con decreto motivato, può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione, l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate.
61. 11. Zeller, Brugger, Nicco.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive dell'organo esecutivo regionale, la sezione regionale di controllo con decreto motivato, adottato sentite le Commissioni dei Consigli regionali, può intimare agli organi amministrativi competenti la cessazione delle irregolarità accertate. In caso di mancato intervento di detti organi la sezione regionale di controllo può chiedere l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate.
61. 8. Zeller, Brugger, Nicco.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive dell'organo esecutivo regionale, la sezione regionale di controllo con decreto motivato, previo parere vincolante delle Commissioni dei Consigli regionali, può intimare agli organi amministrativi competenti la cessazione delle irregolarità accertate. In caso di mancato intervento di detti organi la sezione regionale di controllo può chiedere l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate.
61. 12. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 2 dopo le parole: con decreto motivato, inserire le seguenti:, adottato sentite le Commissioni dei Consigli regionali.
61. 7. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 2, dopo le parole: con decreto motivato, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni dei Consigli regionali.
61. 9. Zeller, Brugger, Nicco.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
Le risultanze definitive del controllo su gestioni, svolto nel rispetto di formale contraddittorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, fanno stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti. L'azione di responsabilità per danno erariale e il conseguente procedimento rimangono sospesi ove consti che per gli stessi fatti siano in corso accertamenti istruttori di controllo su gestioni, fino al completamento dell'indagine di controllo stessa. In tal caso il giudice, su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, conferma, modifica o revoca le misure cautelari eventualmente già adottate. Il giudice compie la propria valutazione anche avvalendosi delle risultanze istruttorie del controllo. Durante la sospensione non decorre il termine per la prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale.
61. 3. Giudice, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Disciplina di riduzione delle collaborazioni).

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006,

Pag. 386

n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

2. Le amministrazioni pubbliche sono, altresì, tenute ad allegare ai conti consuntivi annuali l'elenco nominativo delle consulenze e degli incarichi professionali conferiti nel corso dell'esercizio al quale i suddetti conti consuntivi si riferiscono, con la specificazione dei relativi compensi.
3. Gli elenchi dei consulenti e dei titolari di incarichi professionali possono essere consultati, a richiesta di chiunque ne abbia interesse, con le forme e le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. Gli amministratori che non adempiono alle disposizioni dei commi 1 e 2 sono puniti con le pene previste dall'articolo 323 del codice penale.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica.
61. 01. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

ART. 62.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nel rispetto delle competenze delle ragioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che attuano la disciplina di cui al presente articolo secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.
62. 2. Contento.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento, anche di eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge, non può essere superiore a trent'anni.
62. 9. Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli.

Pag. 387

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Alle regioni alle province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contatti che prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi. Per le passività a tasso variabile si dovranno rimborsare quote di capitale costante e per l'indebitamento a tasso fisso quote costanti di capitale ed interessi.
2. In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'affidamento di contratti aventi per oggetto operazioni in strumenti derivati da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti locali deve essere preceduto da invio di almeno tre concorrenti in contemporanea, nel rispetto di principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. I soggetti sollecitati in gara dovranno corrispondere ai requisiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
2-bis. Alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed agli altri enti locali sono consentite le operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito solamente ove i flussi con esse ricevute dagli enti interessati siano uguali a quelli pagati nella sottostante passività e non implichino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori di singoli flussi di pagamento. È dunque fatto espresso divieto alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali di effettuare operazioni in strumenti derivati che prevedano un eventuale sconto o premio da regolare al momento del perfezionamento delle operazioni.
2-ter. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali che fanno ricorso a strumenti finanziari di tipo derivato hanno l'obbligo di prevedere contrattualmente al momento dell'affidamento di contratti aventi ad oggetto operazioni in strumenti derivati, un impegno della controparte a fornire loro - con cadenza per lo meno mensile e comunque al momento della sottoscrizione - una riduzione del prezzo unitario del derivato, o mark to market, inteso come il valore effettivo al quale la controparte è disposta, nelle condizioni di mercato al momento della valutazione, a chiudere l'operazione.
62. 3. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli enti di cui ad comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti.
62. 7. Causi, Boccia, Vannucci, De Micheli, Misiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante.
62. 6. Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

Al comma 3, dopo le parole: in contrasto con le disposizioni del, aggiungere: comma 1 del.
62. 5. Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia.

Dolo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza

Pag. 388

temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio.
62. 1. Migliori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 si intendono come non applicabili ai pagamenti effettuati in relazione all'indebitamento ed alle operazioni in strumenti finanziari derivati.
62. 4. Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi.

Alla rubrica, dopo la parola: contenimento, aggiungere le seguenti: dell'uso dei derivati e.
62. 8. De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci.

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

Art. 62-bis.
(Disposizioni in materia di tesoreria unica).

1. A decorrere dal 1o ottobre 2008, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono a tutti gli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
62. 01. Giudice.

ART. 63

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il Ministro della Difesa, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sull'impiego e la ripartizione di tali fondi».
63. 37. Mogherini, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per la celebrazione del novantesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
63. 5. Cirielli, Paglia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per la celebrazione del novantesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
63. 4. Cirielli, Paglia.

Pag. 389

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel periodo dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme per prestazioni di lavoro straordinario erogate al personale del comparto sicurezza e difesa, titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 40 milioni euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
63. 3. Cirielli, Paglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel periodo dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2008, in via sperimentale, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme per prestazioni di lavoro straordinario erogate al personale del comparto sicurezza e difesa, titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 40 milioni euro per l'armo 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
63. 80. Corsaro, Marsilio, Rampelli, Nova, Santelli, Bianconi, Bertolini, Sbai, Ascierto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore di associazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e associazioni di promozione sociale per la realizzazione degli interventi umanitari e di ricostruzione del tessuto socio-economico nelle aree di crisi previsti nell'ambito della cooperazione civile-militare (CIMIC).

Conseguentemente ridurre il fondo speciale di parte corrente del Ministero della Salute per 1 milione di euro negli anni 2008, 2009, 2010.
63. 11. Marsilio, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
1-bis
. Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per gli anni 2009-2010 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, 3-ter. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni per gli anni 2009-2010.
63. 66. Ghizzoni, De Biasi, Sereni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, Levi, Siragusa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Rossa.

Al comma 4 sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 244 milioni:

Conseguentemente:
a) dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni

Pag. 390

ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma».
b) all'articolo 60, al comma 8 sostituire le parole da <<100 milioni» fino a «2011» con le seguenti: «44 milioni di euro per l'anno 2009, 244 milioni di euro per l'anno 2010 e 300 milioni di euro per l'anno 2011,
63. 21. Ginoble, Lolli, D'Incecco, Tenaglia, Livia Turco.

Al comma 4 sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: «270 milioni».

«8-bis. All'articolo 1, comma 17, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 gennaio 2007».
«8-ter. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 8-bis, esclusivamente con riferimento a quelle relative agli interventi eseguiti dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, competono nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro e nelle modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto.»
63. 19. Vannucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, svolti nella provincia autonoma di Bolzano sono attribuiti, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza della provincia. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità all'ordinamento finanziario della provincia autonoma e nei limiti degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente, e in particolare ai sensi dell'articolo 1, comma, 904 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»
63. 81. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per far fronte alla prosecuzione di interventi infrastrutturali, si promuove la formazione di Società miste ANAS Spa e Regioni, con l'obiettivo che i proventi derivanti dal pedaggio, restino alla finanza locale vincolati per le infrastrutture.
Le spese di costituzione e di capitale sociale devono essere trovate nei rispettivi bilanci di ANAS Spa e Regioni.
63. 56. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5. Per far fronte ad una migliore razionalizzazione della spesa degli enti locali, nei comuni ad alto rischio di infiltrazione criminale, le amministrazioni locali possono per i lavori superiori a 200.000 euro utilizzare, come stazione appaltante, le rispettive prefetture o il genio civile, come già avviene in alcune regioni.
63. 2. Pionati, Testa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 8-duodecies, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2008, n. 101, è abrogato.
63. 59. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai.

Pag. 391

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1097 con il seguente:
1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sia presso la clientela privata che presso la clientela pubblica - così come definite all'articolo 3 della convenzione 23 dicembre 2005 approvata con decreto ministeriale del 1o febbraio 2006 - sono investiti in titoli governativi dell'area euro a cura di Poste Italiane Spa;»
b) Al comma 1098 sopprimere le parole «limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del presente articolo»;
c) al comma 1099 sostituire la parola «2007» con la seguente «2009».
63. 15. Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
6-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 63, comma 6-bis, pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fin del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 10 milioni l'accantonamento relativo al ministero della salute e quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.»
63. 6. Giudice, Fallica.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché degli stanziamenti previsti all'articolo 81, comma 30.

Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere i commi da 29 a 38.
63. 63. Miotto, Bossa, Murer, D'Incecco, Sbrollini, Mosella.

All'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:
a)
sopprimere il comma 8;
b) dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per il completamento del Nuovo Ospedale Carlo Besta e per l'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2009.»
63. 73. Duilio, Misiani.

All'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 sostituire le parole «500 milioni» con «444,9»
b) al comma 10 sostituire le parole «2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009» con «2.795,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 2,740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».
63. 65. Fluvi.

Pag. 392

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per il triennio 2009-2011 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento delle funzioni delle polizie municipali, nonché per il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie. Il fondo ha una dotazione di 1.000 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero dell'interno, sentiti i Ministri interessati, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. Per far fronte alla copertura finanziaria del citato Fondo si provvede alla corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per il triennio 2009.2011. Detto fondo è altresì alimentato con quota dei proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a), b) e c) della legge 31 maggio 1965, n. 575, non già finalizzati ad altri scopi.
63. 50. Cota, Fugatti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per il triennio 2009-2011 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento delle funzioni delle polizie municipali, nonché per il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie. Il fondo ha una dotazione di 400 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministero dell'interno, sentiti i Ministri interessati, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. Per far fronte alla copertura finanziaria del citato Fondo si provvede alla corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per il triennio 2009-2011. Detto fondo è altresì alimentato con quota dei proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a), b) e e) della legge 31 maggio 1965, n. 575, non già finalizzati ad altri scopi.
63. 49. Cota, Fugatti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis Per il triennio 2009-2011 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento delle Funzioni delle polizie municipali, nonché per il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie. Il fondo ha una dotazione di 1.000 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero dell'interno, sentiti i Ministri interessati, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. Detto Fondo è alimentato con quota dei proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 2-undecies,

Pag. 393

comma 2, lettera a), b) e c) della legge 31 maggio 1965, n. 575, non già finalizzati ad altri scopi.
63. 44. Cota, Fugatti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per il triennio 2009-2011 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento delle funzioni delle polizie municipali, nonché per il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie. Il fondo ha una dotazione di 400 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle Finanze, su proposta del Ministero dell'interno, sentiti i Ministri interessati, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. Detto Fondo è alimentato con quota dei proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a), b) e c) della legge 31 maggio 1965, n. 575, non già finalizzati ad altri scopi.
63. 45. Cota, Fugatti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per il triennio 2009-2011 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento delle funzioni delle polizie municipali, nonché per il concorso delle Forze armare nel controllo del territorio, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinare al ripianamento delle posizioni debitorie. Il fondo ha una dotazione di 1.000 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero dell'interno, sentiti i Ministri interessati, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Cotte dei Conti. Per far fronte alla copertura finanziaria del citato Fondo si provvede alla corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2009-2011.
63. 47. Cota, Fugatti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per il triennio 2009-2011 è istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo svo1gimento delle funzioni delle polizie municipali, nonché per il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie. Il fondo ha una dotazione di 400 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero dell'interno, sentiti i Ministri interessati, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. Per far fronte alla copertura finanziaria del citato Fondo si provvede alla corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2009-2011.
63. 46. Cota, Fugatti.

Pag. 394

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2008, le disposizioni di cui al comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano ai partiti e ai movimenti politici presenti in parlamento alla data del 31 dicembre 2007.
63. 7. Sposetti.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

9. All'articolo 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo periodo, le parole «450 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, 400 milioni per l'anno 2008 e 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

13-bis. All'articolo 2, comma 135 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «la spesa di l00 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 200 milioni di euro al fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della «peronospora».

13-ter. L'onere finanziario del comma 13-bis è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008.
63. 53. Commercio, Lo Monte Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «quadriennio 2005-2008» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse è destinata alla costruzione e riqualificazione di palestre e impianti sportivi nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.».
63. 75. Boccia.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo periodo, le parole «450 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 , 400 milioni per l'anno 2008 e 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 2, comma 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: 00 milioni».
63. 55. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannacone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo periodo, le parole «450 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, 430 milioni per l'anno 2008 e 425 milioni di euro per l'anno 2009, 435 milioni per l'anno 2010 e 450 milioni di euro per l'anno 2011».

Pag. 395

Conseguentemente, dopo il comma 13 inserire il seguente:

13-bis. All'articolo 2, comma 234, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di curo per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2008 di 44 milioni di euro per l'anno 2009 e di 14 milioni di euro per l'anno 2010».
63. 54. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis Al fine di assicurare l'efficienza e la funzionalità del Centro Sportivo polivalente di Castellaneta Marina, ed ai fini del completamento dello stesso è assegnato al Consorzio volontario per la valorizzazione turistica del litorale tarantino occidentale la somma di sette milioni di euro annui per il triennio 2009-2011.

9.ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, all'articolo 2 comma 1 del decreto legge, 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) i quotidiani e i periodici che abbiano un fatturato derivante da inserzioni pubblicitarie superiori al 30 per cento su base annua.
63. 8. Vannucci.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

9-ter. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancia triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
63. 71. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Livia Turco, Rossi.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 2, comma 568, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'anno 2008 di 2 milioni di euro e di 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

9-ter. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai tini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
63. 69. Lolli, Rossa, Ghizzoni, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siracusa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 2, comma 397, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'anno 2008 di 3, 4 milioni di euro.

Pag. 396

9-ter. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3,4 milioni di euro per l'anno 2008.
63. 70. Ginefra, Ghizzoni, De Biasi, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, Levi, Siracusa, Russo, Pes, Sarubbi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli, Rossa.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il fondo per lo sport di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato per il 2008 di 20 milioni di euro, per il 2009 di 35 milioni di euro e per il 2010 di 40 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai tini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.
63. 67. Lolli, Rossa, Ghizzoni, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il fondo eventi sportivi, di cui all'articolo 2, comma 566, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato per il 2008 di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
63. 68. Rossa, Lolli, Ghizzoni, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» delta missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
63. 84. Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali

Pag. 397

e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.376,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente.

10-bis. È stanziata la somma nel bilancio dello Stato per l'anno 2009, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ragione di euro di 1.363,5 milioni di euro.
63. 52. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
a) Al comma 10 sostituire le parole «500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «499 milioni di euro per l'anno 2008, 2.738 per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente: 13-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o dicembre 2009».
63. 74. Miotto, Bossa, Sbrollini, Murer, Livia Turco, D'Incecco.

Al comma 10 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 450 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis della legge 1 luglio 1997, n. 206 è finanziata per 500 milioni di euro per l'anno 2008.
63. 26. Oliverio, Zucchi, Agostani, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 10, sostituire le parole: e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti:, di 2.736 milioni di euro per l'anno 2009, di 2.728 milioni di euro per l'anno 2010, di 2.728 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, all'articolo 69, comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: con l'esclusione del personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
63. 85. Recchia, Villecco Calidari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

Al comma 10, sostituire le parole: e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti:, di 2.733 milioni di euro per l'anno 2009, di 2.700 milioni di euro per l'anno 2010, di 2.608 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2740 milioni di curo a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 14 aggiungere il seguente;
14-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
63. 64. Rosato, Villecco Calipari, Minniti, Amici, Beltrandi, Gaglione, Garofani,

Pag. 398

Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 10, sostituire le parole: e di 2740 milioni con le seguenti: e di 2.732 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 70, dopo le parole: delle amministrazioni pubbliche inserire le seguenti: con l'esclusione del personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
63. 35. Beltrandi, Villecco Calipari, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

Al comma 10, sostituire le parole: e di 2740 milioni con le seguenti: e di 2.727 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 71, al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserire le seguenti: escluso il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed militare nonché il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
63. 30. Mogherini, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

Al comma 10, sostituire le parole: e di 2740 milioni con le seguenti: e di 2 736 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 71, al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed militare nonché per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco la decurtazione giornaliera non può superare il valore medio di quella applicata all'insieme dei pubblici dipendenti.
63. 31. Recchia, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

Al comma 10, sostituire le parole: e di 2740 milioni con le seguenti: e di 2.727 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserire le parole: escluso il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed militare nonché il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
63. 12. Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

Al comma 10 le parole 2.340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 sostituite con le seguenti 2.640 per l'anno 2009, 2010 e 2011 e 2.740 a decorrere dal 2012.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 80.
63. 76. Miotto, Bossa, Murer, Sbrollini, Binetti.

Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 10 le parole
2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 sostituite con le seguenti 2.000 per l'anno 2009, 2010 e 2011 e 2.200 a decorrere dal 2012.
dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di garantire il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e di

Pag. 399

promuovere il valore sociale della maternità e la tutela della vita umana sin dal suo inizio, in conformità con quanto disposto dalla legge 194, dal 1o gennaio 2009, è concesso, a partire dal 6 mese di gravidanza e sino ai 12 mesi successivi alla data del parto, un assegno mensile pari a 300 euro in favore delle donne cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie, in possesso di regolare permesso di soggiorno che si trovino in gravi condizioni di disagio sociale
2. Per le modalità di riconoscimento dei requisiti e di erogazione dell'assegno di cui al commi 1 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia, sentita la conferenza Stato, regioni e autonomie locali, emana entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge uno o più decreti attuativi.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento».
63. 77. Binetti, Murer, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Livia Turco, Miotto, Mosella.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale per le quali si siano già congiuntamente verificate le condizioni della consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e della positiva, conclusione del procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati.
63. 23. Franceschini, Brotti, Boccio, Baretta.

Al comma 11 sostituire le parole per l'anno 2008 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
11-bis. All'onere derivante dal comma 11, valutato in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, del «Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» (capitolo 7496), nell'ambito della Missione «Fondi da ripartire», Programma «Fondi da assegnare» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
63. 51. Lupi, Palmieri, Colucci, Vignali, Renato Farina, Frassinetti, Bocciardo, Ravetto, Baldelli, Saglia.

Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:

11-bis. Per le opere previste dal comma 20 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, è autorizzato un contributo di 8 milioni annui per il triennio 2008-2010. All'onere derivante dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 4 del decreto legge 27

Pag. 400

maggio 2008 n. 93, come rideterminata dall'articolo 60, comma 8, del presente decreto.
63. 38. Giudice, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 2, comma 263, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2008 è altresì autorizzata, per le medesime finalità di cui al periodo precedente, la spesa di euro 10 milioni».

Conseguentemente ridurre in maniera corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93, come rideterminata dall'articolo 60, comma 8, dal presente decreto.
63. 42. Giudice, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stabilita in 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Per l'anno 2008 la medesima dotazione è incrementata di 10 milioni di euro. All'onere derivante del presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, come rideterminata dall'articolo 60, comma 8, del presente decreto.
63. 40. Giudice, Gioacchino Alfano.

Al comma 12, primo periodo, le parole 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 sono sostituite con le parole: 98 milioni di euro per l'anno 2008, di 115 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
14. L'articolo 1, della legge 27 febbraio 2006, n. 105 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, «e 15 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009»; b) al comma 3, aggiungere, in fine, le parole «per il 2008 e il 2009 tali risorse per un importo pari a 5 milioni di euro annui ciascuna, sono destinate alla realizzazione di infrastrutture al servizio delle fiere di Roma e di Milano».
63. 18. Marsilio, Corsaro.

Al comma 12, sostituire le parole: di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, con: di 263 milioni di euro per l'anno 2008, di 280 milioni dì curo per l'anno 2009 e di 410 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento».
63. 79. Mariani, Meta, Lovelli, Velo, Bonavitacola, Tullo, Boffa, Cardinale.

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

12-bis. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata una quota pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la riattivazione in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi

Pag. 401

di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all' apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.
12-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 12-bis, valutato pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
63. 20. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Livia Turco.

Dopo il comma 12, inserire il seguente;

12-bis. Per le attività di difesa del suolo, della pianificazione di bacino e per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giungo 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, le risorse di cui all'articolo I, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2008, di 150 milioni di euro per l'anno 2009 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento».
63. 78. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 13, sostituire le parole Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*63. 62. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Lattieri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 13, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*63. 72. De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci.

Al comma 13, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*63. 57. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Pifferi, Monan.

Al comma 13, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*63. 1. Osvaldo Napoli.

Pag. 402

Al comma 13, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*63. 43. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo di 30 milioni di euro per l'avvio di un programma di interventi conservativi e divulgativi degli archivi storici dei movimenti e dei partiti politici.
13-ter. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente articolo.
13-quater. Il ministro per i beni e le attività culturali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Fondo.
13-quinquies. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 , la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) i quotidiani e i periodici che abbiano un fatturato derivante da inserzioni pubblicitarie superiori al 3 per cento su base annua.
63. 9. Sposetti.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Al fine di sviluppare e promuovere un sistema di coordinamento tra il patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico dislocato lungo la Via Francigena, ed il sistema dell'offerta turistica nell'ambito di uno sviluppo economico sostenibile è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un fondo di 30 milioni di euro.
13-ter. I criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo sono determinati con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-quater. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) i quotidiani e i periodici che abbiano un fatturato derivante da inserzioni pubblicitarie superiori al 30 per cento su base annua.
63. 10. Volontè, Sposetti.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare dei soggetti passivi di cui al comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con legge n. 75 del 24 marzo 1993, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata.
13-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 13-bis valutato pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai tini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

Pag. 403

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
63. 36. Narducci.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 63, comma 13-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
63. 82. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30maggio2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008. Le risorse sono assegnante al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo della protezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse assegnate, i contributi da erogare per le unità abitative o per aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 50.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
63. 14. Cota, Togni, Fugatti.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 125, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 63, comma 13-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fin del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

Pag. 404

dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
63. 16. Fugatti, Comaroli, D'Amico.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Contribuzione ai Fondi di garanzia per le vittime della caccia e per le vittime della strada).

1. All'articolo 303, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile».
2. All'articolo 285, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «la misura del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo».
63. 01. Abrignani, Bernardo.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Bilancio del settore apistico).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 269.
63. 17. Comaroli, Forcolin, Fugatti.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente all'articolo 84 dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008/2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009.
63. 24. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

ART. 64.

Sopprimerlo.
64. 14. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:
al comma 3 sostituire le parole:
Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo» con le seguenti: Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e della valorizzazione sia del personale docente sia di quello amministrativo tecnico ed ausiliario.

Pag. 405

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: attuazione del piano di cui al comma 3 aggiungere le seguenti: e mantenendo la dotazione organica del personale docente determinata per l'anno scolastico 2007/2008.
al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) definizione di uno specifico piano per il contenimento dell'abbandono scolastico.
64. 27. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere la parola:
altresì;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: attuazione del piano di cui al comma 3 aggiungere le seguenti: e mantenendo la dotazione organica del personale docente determinata per l'anno scolastico 2007/2008;
al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) definizione di uno specifico piano per il contenimento dell'abbandono scolastico.
64. 28. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: escludendo in ogni caso dal rapporto gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti che operano in sedi particolari come piccoli comuni o zone di montagna.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, di 200 milioni per l'anno 2010 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
64. 10. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalle precedenti disposizioni, i Comuni con un numero di abitanti inferiore a tremila.
64. 20.Vannucci.

Al comma 2, dopo le parole: in modo da conseguire, aggiungere le seguenti: ad eccezione delle Regioni che hanno concluso il processo di razionalizzazione.
64. 21. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 2 dopo le parole: per l'anno scolastico 2007/2008 inserire le seguenti: a gravare per almeno 40.000 unità sui posti dell'area A.
64. 4.Granata.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e deve comunque garantire, in ogni plesso scolastico e per l'intero orario di funzionamento, la vigilanza degli alunni, l'assistenza degli alunni con disabilità e la funzionalità dei servizi amministrativi e tecnici.
64. 22. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere i comma 3 e 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
64. 17. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet,

Pag. 406

Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con la.
64. 24. De Torre, De Pasquale, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: obbligatorio.
64. 26. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.
64. 23. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro novanta giorni.
64. 25. De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, sopprimere le parole: con uno o più regolamenti fino a si provvede con le seguenti: Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, finalizzati.
64. 12. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con la.
64. 34. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4 aggiungere dopo le parole: n. 281 le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.
64. 35. De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mozzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: anche modificando le disposizioni legislative vigenti.
64. 33. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) verifica e razionalizzazione delle classi di concorso, corrispondenti ai corsi di laurea, al fine di garantire effettiva competenza e maggiore efficacia nell'impiego dei docenti.
64. 36. De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Pag. 407

Al comma 4, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nel rispetto dell'attuazione del decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, del decreto ministeriale 26 agosto del 1992 e del decreto ministeriale del 18 dicembre del 1975.
64. 37. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta salva la disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2007.
64. 38. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole: previsto dalla vigente normativa con le seguenti: fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale 25 ottobre 2007.
64. 39. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) definizione di uno specifico piano per il contenimento dell'abbandono scolastico.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis Il personale di cui al comma 1, risultato eventualmente in esubero rispetto all'incremento di un punto del rapporto alunni/docente è utilizzato ai fini di cui alla lettera g) del comma 4.
64. 30. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera: f-bis) Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali prevedono specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
64. 2. Comaroli, Fugatti, Forcolin.

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) previsione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni.
64. 11. Delfino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006, il quinto, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624.
* 64. 5.Granata.

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma: 4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione

Pag. 408

dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006 il quinto, il sesto e il settimo periodo sostituiti dal seguente: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, e, sino alla completa messa regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione formazione professionale di cui al comma 624.
* 64. 1. Giudice, Fallica.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i periodi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:
«L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al successivo comma 624.
64. 13. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannacone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La provincia autonoma di Bolzano disciplina l'elevamento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il diritto dovere di istruzione e formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, adottando soluzioni coerenti con la normativa statale e con i propri ordinamenti vigenti, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nonché, attraverso l'istituzione di un quinto anno integrativo, alla preparazione all'esame di stato.
64. 40. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 5.
64. 18. De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere il comma 6.
64. 19. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere il comma 7.
64. 41. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere il comma 8.
64. 42. De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 9, sostituire le parole: una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, con le seguenti: le economie di spesa di cui la comma 6 sono destinate alla formazione dei docenti in servizio, all'implementazione del sistema di valutazione della scuola e.
64. 43. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet,

Pag. 409

Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 9, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Una ulteriore quota parte, pari al 60 per cento delle stesse economie di spesa, è destinata alla qualità dei servizi scolastici ed al miglior funzionamento delle scuole e i finanziamenti destinati alle scuole paritarie, incrementando sia le spese di parte corrente sia le spese in conto capitale, secondo un piano di ripartizione individuato da un decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.
64. 7.Granata.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media, presso le scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per il biennio accademico 2007-2009, possono iscriversi nell'ultimo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
64. 44. Ghizzoni, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente.
Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, con propri provvedimenti modifica le norme per l'accesso agli atenei statali secondo le seguenti direttive:
a) limitare le facoltà a numero chiuso allo stretto necessario;
b) modificare ed ampliando i Questionari nel senso di consentire che questi possano misurare la reale preparazione dello studente nelle materie che dovrà approfondire;
c) introdurre una graduatoria nazionale degli aventi diritto all'accesso alle facoltà in modo da evitare discriminazioni e difformità di giudizio a parità di valore degli elaborati;
d) ampliare il numero degli aventi diritto sulla base non solo delle capacità di assorbimento delle facoltà, ma anche valutando il numerò dei professionisti necessari;
e) introdurre un meccanismo nel quale si preveda che, per l'accesso al primo bi-triennio universitario statale, siano valutati il rendimento e le capacità del singolo sulla base dei risultati del quinquennio delle scuole superiori.
64. 9.Mario Pepe (PdL).

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 sostituire le parole: «dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» con «delle entrate correnti al netto delle partite di giro».
* 64. 3.Frassinetti.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 le parole: «dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello

Pag. 410

Stato a valere sul fondo di cui all'articolo 5, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993 n. 537» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate correnti al netto delle partite di giro».
* 64. 6.Granata.

Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Personale in sevizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche).

1. Al personale docente e al personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il periodo di almeno tredici anni di servizio all'estero e non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per accedere al trattamento di pensione, è consentito di rimanere, su sua richiesta, in servizio all'estero senza soluzione di continuità fino al raggiungimento dei requisiti di servizio utili al trattamento di pensione e, comunque, non oltre cinque anni dalla scadenza giuridica del proprio mandato.
2. La domanda di mantenimento in servizio all'estero, di cui al comma 1, deve includere la richiesta di collocamento a riposo al termine del predetto periodo. Ai fini del computo complessivo dei periodi di servizio all'estero si considera la decorrenza giuridica della nomina o delle nomine.
3. Ai fini del calcolo degli anni utili al raggiungimento del trattamento di pensione, possono venire conteggiati, a richiesta, anche i periodi riscattati o riscattabili a qualsiasi titolo, compresa la supervalutazione per il servizio all'estero.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.
64. 01.Barbieri.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

1. Il trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente è corrisposto solo dopo la verifica dei risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione dei medesimi, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, sentito parere della Corte dei Conti.
2. La violazione della disposizione di cui al comma precedente costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
64. 02. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

ART. 65.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso: «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».
65. 6. Villecco, Calipari, Vico, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci.

Pag. 411

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino a concorrenza dell'onere di 52,24 milioni di euro, per l'anno 2009, e di 304 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010.
65. 1.Cirielli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri, pari a 52 milioni di euro nel 2009, 304, nel 2010, 296 nel 2011, 296 nel 2012, 300 nel 2014 e 298 a decorrere dal 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
* 65. 9. Ascierto, Corsaro, Santelli, Bianconi, Bertolini, Sbai, Nola, Beccalossi, Laffranco, Marsillo, Rampelli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri pari a 52 milioni di euro nel 2009, 304 nel 2010, 296 nel 2011, 296 nel 2012, 300 nel 2014 e 298 a decorrere dal 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al 1 comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
* 65. 3.Ascierto, Raisi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri, pari a 52 milioni di euro nel 2009, 304 nel 2010, 296 nel 2011, 296 nel 2012, 300 nel 2014 e 298 a decorrere dal 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
* 65. 5.Ascierto.

Sopprimerlo.
65. 2.Ascierto, Raisi.

Al comma 1, dopo le parole: così come rideterminati inserire le seguenti: dall'articolo 39-vicies semel, comma 42 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2006, n. 51.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 3.
65. 10. Corsaro, Marsillo, Nola, Bianconi, Santelli, Sbai, Rampelli, Bertolini.

Al comma 1, dopo le parole: così come rideterminati aggiungere le seguenti: dall'articolo 39-vicies semel, comma 42 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2006, n. 51.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sostituire le parole: Dall'attuazione del comma 1 fino a: di cui al presente comma con le seguenti: Al fine di garantire l'effettivo conseguimento gli obiettivi di risparmio di cui al presente articolo,.
65. 4.Paglia.

Al comma 1 sopprimere le parole: del 7 per cento per l'anno 2009.

Pag. 412

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sopprimere le parole: per la parte eccedente il 7 per cento.

All'articolo 84, dopo il comma 1, aggiunge il seguente:
1-bis. Ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 lino ad un importo di 52 milioni di euro per l'anno 2009.
65. 7.Bosi, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 aggiungere le seguenti: In analogia a quanto disposto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i risparmi di spesa di cui al presente comma debbono essere destinati alla stabilizzazione del personale del ruolo ufficiali e ruolo volontari precario delle forze armate, che abbiano maturato nel quinquennio antecedente allo data di entrata in vigore della presente legge, o che maturino nel triennio 2008-2010, almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo.
65. 8. Bosi, Galletti, Ciccanti.

ART. 66.

Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente: all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis sostituire le parole «96 per cento» con «93 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «94 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «93 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «94 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
66. 18. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, gatti, Gnocchi, letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2 e 3.
Conseguentemente: all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis sostituire le parole «96 per cento» con «93 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «94 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «93 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «94 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
66. 17. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, gatti, Gnocchi, letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3 primo periodo, dopo le parole le amministrazioni aggiungere le seguenti ad esclusione degli EPR.

Conseguentemente, al medesimo articolo:
al comma 5 aggiungere in fine le parole «per gli EPR resta confermato quanto previsto dall'articolo 1, comma 643, legge finanziaria 296 del 2006.
Al comma 14 sopprimere l'ultimo periodo.
66. 24. Benamati.

Pag. 413

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: il limite è elevato al 50 per cento per il personale militare e delle Forze di polizia.

Conseguentemente, al medesimo articolo:
Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «il limite è elevato al 70 per cento per il personale militare e delle Forze di polizia».
Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «il limite è elevato al 90 per cento per il personale militare e delle Forze di polizia.
All'articolo 84, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 50 milioni di euro per l'anno 2010, 150 milioni di euro per l'anno 2011, 250 milioni a decorrere dall'anno 2012.
66. 21. Galletti, Tabacci, Ciccanti, Roamno, Occhiutto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontà, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo:
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati.

Conseguente, all'articolo 84, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. La Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - ;
2009: - 1.260;
2010: - 7.460;
1-ter Ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
66. 19. Ciccanti, Vietti, Galletti, Rao.

Sopprimere i commi 4 e 5.
Conseguentemente: all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis sostituire le parole «96 per cento» con «93 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «94 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «93 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «94 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
66. 16. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, gatti, Gnocchi, letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.
Conseguentemente: all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis sostituire le parole «96 per cento» con «93 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «94 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «93 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «94 per cento»;

Pag. 414

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
66. 15. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, gatti, Gnocchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente comma.
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 66, comma 6, pari 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 20 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».
66. 13. Zeller, Brugger.

Sopprimere i commi 9, 10, 11 e 12.
Conseguentemente: all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis sostituire le parole «96 per cento» con «93 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «94 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «93 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «94 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
66. 14. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, gatti, Gnocchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 11 aggiungere il seguente periodo:
Le assunzioni di cui ai commi 3, 7 e 9 del presente articolo devono prevedere prioritamente il completo assorbimento di tutto il personale volontario di truppa, nonché degli ufficiali di complemento e in ferma prefissata, proveniente dalla professionalizzazione delle Forze Armate.
66. 20. Bosi, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale appartenete alle Forze di polizia.

Conseguentemente, all'articolo 84 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis
. Ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino a concorrenza dell'onere di euro 6.693.000 di euro, per l'anno 2009, e di 277.945.000 di euro, a decorrere dall'anno 2010.
66. 1. Cirielli, Paglia.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, al medesimo articolo.

Pag. 415


Al comma 14 primo periodo dopo le parole «enti di ricerca», aggiungere le seguenti: «e le università».

66. 8. Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, Mazzarella, Picierino, Levi, Siragusa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Rossa, Madia, Melis, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi.

Alla comma 13 primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: per il quale si applica il solo limite di spesa del 20 per cento elevato al 30 per cento nel caso chi assunzione di ricercatore ai fini di elevare la qualità del sistema universitario e il livello al efficienza degli Atenei i predetti stanziamenti detratti dal fondo di finanziamento ordinario sono destinati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 428 della legge 244 del 2007 e posti in incremento delle somme ivi indicate;
66. 33. Frassinetti.

Al comma 13 primo periodo aggiunge in fine le seguenti parole: per il quale si applica il solo limite di spesa del 20 per cento elevato al 40 per cento nel caso in cui almeno metà della quota di risorse destinate alle assunzioni di personale docente venga utilizzata per il reclutamento.
66. 32. Granata.

Al comma 9, aggiungere i seguenti periodi:
Al fine di elevare la qualità del sistema universitario e il livello di efficienza degli Atenei gli stanziamenti di cui al comma 13 detratti dal Fondo di finanziamento ordinario sono destinati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Al relativo onere si provvede mediante aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28 comma i del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, determinato con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825 e successive modificazioni.
66. 34.Granata.

Al comma 13, primo periodo dopo le parole: nei confronti del personale delle Università aggiungere le seguenti: con esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 1 punto d) del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2008, nonché dell'istituzione di cui a1 Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca dell'8 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005 e dell'istituzione di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 18 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 1o dicembre 2005.
66. 25. Granata.

Al comma 13, ultimo periodo, sopprimere le parole: di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009.
66. 31. Granata.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano al personale dei comparta sicurezza e difesa, per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente 84-bis.
Art. 4-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al l' gennaio 2008, (istituto della programmazione

Pag. 416

fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari dì reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al l' gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2007 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al l' gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o hanno con dati insufficienti per (elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per
ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai 51 delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'ERAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare

Pag. 417

la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i potei spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta, sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni dì cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione dei reddito oggetto della programmazione nonché, per (imposta sul valore aggiunto, in ragione dei volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, in. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito

Pag. 418

effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano (inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma l. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento dei direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento,

Pag. 419

entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari a130 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento dì cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. ha pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. E altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno dì applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta (integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

Pag. 420

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'ERAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
Stima degli effetti
2008: - 1.335;
2009: - 735;
2010: - 735;
66. 11. Corsaro, Marsilio, Bianconi, Rampelli, Laffranco, Nola, Santelli, Bertolini, Sbai.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Compatibilmente con le condizioni della finanza pubblica, le risorse derivanti dalle previste riduzioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università potranno essere rassegnate in tutto o in parte dalla legge finanziaria per l'anno successivo o da altro provvedimento al sistema universitario alfine di elevare la qualità e l'efficienza degli Atenei, con particolare riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 2, commi 428 e 429 della legge 244 del 2007 e poste in incremento delle somme indicate al comma 428.
66. 29. Granata.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. È costituita una apposita Commissione MIUR-MEF incaricata di predisporre entro 180 giorni dalla data di emanazione della presente legge, sentita la CRUI, il CUN e il CNVSU, un'ipotesi di suddivisione tra le università degli effetti delle disposizioni di cui sopra secondo criteri che tengano conto della diversa consistenza degli organici e dei relativi costi, delle esigenze di tonalità scientifica e didattica e di verifica dei raggiunti livelli di efficacia, degli obiettivi di rilancio del sistema universitario e della ricerca, con particolare riferimento ai giovani e tenuto conto dei criteri enunciati dalla Commissione per la finanza pubblica del MEF e trasferiti nel cosiddetto Patto per l'Università.
66. 30. Granata.

Al comma 14, primo periodo dopo le parole: enti di ricerca aggiungere le seguenti: nonché le Università in relazione ai vincitori dei concorsi espletati entro il 2008.
66. 27. Mario Pepe (PdL).

Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.
66. 9. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierino, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi Levi, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Madia, Melis, Beniamat.

Al comma 14, aggiungere in fine, il seguente periodo:
12-bis
. Il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste può, assumere personale a tempo indeterminato, nelle forme e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di assunzioni di personale. L'Ente è autorizzato a ridefinire la propria dotazione organica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, entro il limite del 50 per cento dei trasferimenti correnti dello Stato all'Ente

Pag. 421

e purché almeno il 40 per cento delle attività dell'ente siano stabilmente finanziate a valere sulle entrate proprie. La percentuale di entrate proprie è calcolata come rapporto tra le entrate correnti diverse dall'ammontare e complessivo dei trasferimenti ordinari dello Stato e il totale delle entrate correnti.
66. 10. Antonio Pepe.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Ordini o Collegi professionali ed alle relative Federazioni e Consigli nazionali,

Conseguentemente all'articolo 67 dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Ordini o Collegi professionali ed alle relative Federazioni e Consigli nazionali.

all'articolo 74 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Ordini o Collegi professionali ed alle relative Federazioni e Consigli nazionali.
66. 26. Marinello.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento».
66. 23. Amici, Minnitti, Zaccaria, Bressa, Ventura, Beretta, Fluvi, Misiani.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo del dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con gli appartenenti al Corpo di Polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo 217 del 2005 da effettuarsi entro il 30 giugno 2009 sono stanziati 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo comma 14-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 20 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
66. 5. Giudice.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 le seguenti parole: «A decorrere dallo stesso anno, le

Pag. 422

disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge» sono soppresse.
66. 22. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 51 comma 4 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 le parole «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento».
66. 28. Granata.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195.
66. 2. Ascierto, Raisi.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195. Ai maggiori oneri, valutati in 7 milioni di euro nel 2009, 40 nel 2010, 132 nel 2011, 238 nel 2012 e 278 a decorrere dal 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*66. 12. Ascierto, Corsaro, Santelli, Bianconi, Bertolini, Sbai, Nola, Beccalossi, Laffranco, Marsilio, Rampelli.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195. Ai maggiori oneri, valutati in 7 milioni di euro nel 2009, 40 nel 2010, 132 nel 2011, 238 nel 2012 e 278 a decorrere dal 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296.
*66. 3. Ascierto, Raisi.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Nel quadriennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 217 del 2005 l'accesso alla qualifica di Capo Squadra e di Capo Reparto per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, avviene esclusivamente con le modalità di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 12 del decreto legislativo 217 del 2005
66. 6. Giudice.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 1, comma 643 della legge 27 dicembre 206 n. 296 le parole: «entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio dell'anno precedente» sono soppresse.
66. 7. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, de Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis, Beniamat.

Pag. 423

Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
4. È abrogato il comma 434 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 1 professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dopo il raggiungimento del 721 anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo il pensionamento, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni; essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato dì professore di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali. Agli stessi professori che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, è erogato, per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione dì fuori ruolo, dalle rispettive università.
66. 01. La Loggia.

Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:
Art. 66-bis.
1. Nel quadriennio legislativo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 217 del 2005 l'accesso alla qualifica di Capo Squadra e di Capo Reparto per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, avviene esclusivamente con le modalità di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 12 del decreto legislativo 217 del 2005.
66. 02. Giudice.

Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:
Art. 66-bis.
1. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con gli appartenenti ai Corpi di Polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni al del decreto legislativo 217 del 2005 da effettuarsi entro il 30 giungo 2009 sono stanziati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis
. Per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di parte corrente all'unità previsionale di base dello stato di previsione per il 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono apportate le seguenti modifiche:
TABELLA A (in migliaia di euro)

2008: Ministero della Salute: -10.000; Ministero della Solidarietà Sociale -20.000;
2009: Ministero della Solidarietà Sociale: -30.000;
2010: Ministero della Solidarietà Sociale: -30.000.
66. 03. Giudice.

ART. 67.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: «96 per cento», con: «94 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento», con, «95 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento», con, «94 per cento», ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento», con: «95 per cento»;

Pag. 424

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento», con: «0,20 per cento».
67. 12. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Le risorse determinate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, e successive modificazioni, sono ridotte del 10 per cento e un importo pari a 40 milioni di giuro è destinato, per finalità assistenziali, al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di giuro, si provvede mediante una corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, come integrato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle successive annualità in cui si provvede alla ripartizione delle somme per attività a tutela delle entrate e delle uscite del bilancio pubblico, ivi incluse quelle dì cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, e successive modificazioni, la quota di pertinenza del Corpo della Guardia di finanza, da determinarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è attribuita al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
67. 2. Speciale.

Al comma 2, sostituire le parole da: Per l'anno 2009, a: rivolta definire, con le seguenti: A decorrere dall'anno 2009, il trattamento, economico accessorio sarà disciplinato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 165 del 2001, in direzione di.
67. 6. Granata.

Al comma 2, all'allegato B, sopprimere le seguenti parole: e relative contrattazioni collettive, fino alla fine del periodo dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
67. 11. Livia Turco.

Al comma 2, allegato B, sopprimere le seguenti parole: articolo 4 comma 11 dei decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 28, capoverso b-bis), sostituire le parole: per una quota pari al 55 per cento degli utili netti, con le seguenti: per una quota pari al 80 per cento degli utili netti.
67. 1. Cirielli.

Al comma 2, dopo le parole: sono disapplicate., aggiungere le seguenti: Le norme di cui all'allegato 13, continuano ad applicarsi alle amministrazioni pubbliche la cui contrattazione integrativa preveda parametri ed obiettivi certificabili a cui sia espressamente sottoposta l'erogazione delle quote relative alla produttività,.
67. 3. Merloni.

Al comma 3, sostituire le parole: del 20 per cento, con le seguenti: in proporzione alla effettiva diminuzione delle dotazioni organiche del personale, dì cui all'articolo 74 del presente decreto.
67. 7. Granata.

Pag. 425

Al comma 3, dopo le parole: sono ridotte del 20 per cento, inserire le seguenti: ad eccezione di quelli destinati alle amministrazioni pubbliche previste nell'ultimo capoverso del comma 1 del presente articolo,.
67. 4. Merloni.

Sopprimere il comma 5.
67. 8. Frassinetti.

Al comma 5, dopo le parole: A decorrere dall'anno 2009, inserire le seguenti: ad eccezione degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,.
67. 5. Merloni.

Dopo il comma, 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai fondi di efficienza e per il finanziamento della contrattazione collettiva del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia e ordinamento militare e civile.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 67, comma 6, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
67. 10. Bosi, Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. A decorrere dall'anno 2009, in sede di contrattazione integrativa delle Amministrazioni statale, le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono commisurate anche al costo medio della vita nelle Province in cui i dipendenti svolgono la loro attività lavorativa.
6-ter. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Istat elabora e fornisce al Ministero del l'economia e delle finanze l'indice del costo medio della vita su base nazionale con la relativa suddivisione su base provinciale.
6-quater. La perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, per tener conto del costo medio della vita, è calcolata il primo di gennaio di ogni anno con le seguenti modalità:
a. nessuna variazione in aumento ovvero in diminuzione della retribuzione per i pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province il cui costo medio della vita è pari a quello nazionale;
b. adeguamento proporzionale in rialzo delle retribuzioni dei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province il cui indice del costo medio della vita è superiore all'indice medio nazionale;
c. adeguamento proporzionale in diminuzione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province il cui indice del costo medio della vita è inferiore all'indice medio nazionale.
67. 9. D'Amico, Fugatti, Caparini, Fedriga.

All'articolo 67, dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità dei ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di sento giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le

Pag. 426

funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché por i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. Tale condizione è oggetto di specifica tutela sul piano normativo, economico, pensionistico e previdenziale nel contesto degli interventi ordinamentali del settore pubblico. Agli effetti di cui ai precedenti periodi, oltre all'impiego di tutte le risorse destinate ai periodici rinnovi contrattuali del comparto sicurezza e della difesa, sono concertati con gli organismi di rappresentanza del personale di ergi al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in ragione della citata specificità, l'individuazIone delle risorse aggiuntive e la definizione delle norme connesse ai profili giuridici, economici, pensionistici e previdenziali dello stesso personale.
67. 13. Corsaro, Marsilio, Nola, Bianconi, Santelli, Sbai, Rampelli, Bertolini.

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

Art. 67-bis.
(Specificità delle Forze Armate e delle Forze di Polizia).

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere, dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e del relativo personale, in funzione della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni loro attribuiti da apposite disposizioni di legge, per la tutela delle istituzioni democratiche e la difesa dell'ordine, della pace e della sicurezza interna ed esterna, nonché alla luce dei particolari requisiti di efficienza operativa richiesti e del logorio imposto dalle forme e dai contesti d'impiego. Tutti gli interventi normativi riguardanti la Pubblica Amministrazione dovranno tenere conto di tale riconoscimento.
2. Tenuto conto del riconoscimento di cui al comma 1, saranno concertati con gli Organismi di cui al decreto legislativo n. 195 1111995, oltre l'impiego di tutte le risorse destinate ai periodici rinnovi contrattuali del comparto sicurezza e difesa, l'individuazione delle norme e delle risorse aggiuntive volte a dare concretezza sotto gli aspetti economici, normativi e previdenziali alla suddetta specificità.
67. 01. Paglia.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente articolo:

Art. 67-bis.
(Trasparenza delle retribuzioni dei dirigenti pubblici).

1. Sui siti web di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2000 sono pubblicate le retribuzioni dei dirigenti appartenenti alle diverse fasce nonché tutti i compensi a qualsiasi titolo percepiti da ciascun dirigente. Il Ministro per la pubblica amministrazione vigila sulla applicazione della presente disposizione. In caso di mancata applicazione della presente norma e per tutto il periodo della mancata applicazione viene sospesa nei confronti dei dirigenti, ad opera degli uffici di ragioneria di ciascuna amministrazione, l'erogazione delle retribuzioni di posizione e di risultato nonché di ogni altro compenso diverso dal trattamento fondamentale.
67. 02. Lanzillotta.

ART. 68

Sopprimere i commi 5 e 6.
68. 2. Miotto.

Sopprimere il comma 6.
68. 3. Miotto.

Pag. 427

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare ad un sottosegretario di stato.»
68. 7. Cota, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Fugatti.

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).
68. 4. Miotto.

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).
68. 5. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 6 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
68. 6. Pezzotta, Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Delfino, Formisano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al. comma 4 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sopprimere le parole: «Legge 30 dicembre 1986 n. 936».
68. 1. Giudice, Fallica.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 4 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 le parole: «Legge 30 dicembre 1986 n. 936» sono soppresse.
68. 8. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
Al comma 4 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 le parole: Legge 30 dicembre 1986 n. 963 sono soppresse.
68. 9. Baretta.

ART. 69.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 95,5 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei imiti del 96,5 per cento del loro ammontare.
69. 3. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 95 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 96 per cento;
c) al comma 3, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 95 per cento ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole:
97 per cento con le seguenti: 96 per cento.
69. 6. Ferranti, Amici, Zaccaria, Saperi, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani.

Pag. 428

Sopprimerlo.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 30 milioni di euro per l'anno 2009, di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
69. 4. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Sopprimerlo.
69. 5. Frassinetti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 69.
(Progressione economica del ruolo dei professori e ricercatori universitari).

1. Il comma 4, articolo 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è sostituito dal seguente:
«L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma. Successivi scatti biennali del 4,00 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale sono disposti, su domanda dell'interessato, e sulla base di una positiva valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta nel biennio di riferimento».

2. Il comma 1, articolo 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è sostituito dal seguente:
«La progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale 330. Successivi scatti biennali del 4,00 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale sono disposti, su domanda dell'interessato, e sulla base di una positiva valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta nel biennio di riferimento».

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, con proprio decreto, emana un regolamento che disciplina le procedure di valutazione di cui ai commi precedenti garantendone trasparenza, equità, riservatezza e congruenza con le migliori prassi internazionali.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo si applicano a far data dal 1o gennaio successivo all'entrata in vigore del presente articolo.
69. 7. Granata.

Al comma 1, dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti parole: ad eccezione del personale appartenente alle Forze armate e di polizia.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino a concorrenza dell'onere di euro 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 120 milioni a decorrere dall'anno 2010.
69. 1. Cirielli, Paglia.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: escluso il personale delle Forze armate e di polizia,.

Conseguentemente dopo comma l, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle minori economie di spesa derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2

Pag. 429

7 maggio 2008, n. 93, come integrato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
b) quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, conto integrato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
c) quanto a 40 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
69. 2. Speciale.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: ad esclusione del personale del comparto sicurezza e difesa.

Conseguentemente all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,28 per cento.
69. 12. Paladini, Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 1, dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: ad eccezione del personale militare e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e ad un importo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
69. 13. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci, Romano.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: esclusa la categoria dei professori e dei ricercatori universitari,.

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La progressione economica degli stipendi dei professori e dei ricercatori universitari, esclusi dalle disposizioni di cui al comma l. continua a svilupparsi in classi ed aumenti periodici biennali, ma perde l'automatismo: a decorrere dal 1o gennaio 2009 essa viene subordinata a valutazione biennale di merito scientifico e didattico attraverso la metodologia della valutazione tra pari (peer review), promossa e regolata dalle singole università, che beneficiano integralmente dei risparmi di spesa realizzati.
69. 8. Bachelet, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Rossa, Antonio Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis, Benamati.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: con esclusione dei ricercatori e professori universitari.

Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 2;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione dell'aliquota dell'accisa sui tabacchi nella misura del 10 per cento.
69. 9. Frassinetti.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: con esclusione dei ricercatori e professori universitari.
69. 10. Granata.

Pag. 430

Al comma 1, sostituire la parola: triennali con la seguente: biennali.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e ad un importo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
69. 17. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci, Romano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009, in 80 milioni di euro per l'anno 2010, in 80 milioni di euro per l'anno 2011, in 120 milioni di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.
69. 14. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Antonio Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Rossa, Madia, Melis, Benamati.

Al comma 2, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2013 aggiungere le seguenti: essi rimarranno agli atenei interessati che avranno l'obbligo di ridistribuirli al proprio interno entro i 12 mesi successivi alla loro effettiva disponibilità nel bilancio. Gli atenei dovranno utilizzare queste risorse per incentivi retributivi premiali del personale (ricercatori e professori) basati sulla valutazione delle loro attività. I criteri di allocazione delle risorse di cui al comma 1 saranno oggetto di valutazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui la valutazione abbia esito negativo, a partire dall'anno successivo, per la durata di 24 mesi, le somme risparmiate di cui al comma 1 verranno versate allo Stato. Il.
69. 15. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Antonio Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Rossa, Madia, Melis, Benamati.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In relazione ai risparmi relativi alle Forze Armate e Forze di Polizia e fino alla data di completa contrattualizzazione della dirigenza, le risorse dovranno essere destinate per incrementare i valori dell'indennità di posizione e di valorizzazione dirigenziale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2001, 23 dicembre 2003 e successive modificazioni.
69. 16. Bosi, Galletti, Ciccanti.

ART. 70.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare fino ad un importo di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
70. 6. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci.

Pag. 431

Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta alle categorie comprese tra la quinta e l'ottava della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando comunque il diritto all'equo indennizzo, non si applica il trattamento economico aggiuntivo previsto dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dagli articoli 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni.
70. 7. Corsaro, Marsilio, Nola, Bianconi, Santelli, Sbai, Rampelli, Bertolini.

Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta alle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando comunque il diritto all'equo indennizzo, non si applica il trattamento economico aggiuntivo previsto dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dagli articoli 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni, che sono conseguentemente abrogati.
70. 8. Corsaro, Marsilio, Bianconi, Laffranco, Ascierto, Santelli, Bertolini, Nola, Rampelli.

All'articolo 70 apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «esclusi gli appartenenti alle Forze armate e di polizia,»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.»;
c) dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Alle minori economie di spesa derivanti dal comma 1, pari a 17,11 milioni di euro, si provvede mediante una corrispondente riduzione:
a) per gli anni 2009 e 2010, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, come integrato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
b) a decorrere dall'anno 2011, delle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
70. 1.Speciale.

Al comma 1 dopo le parole: amministrazione pubblica aggiungere le seguenti: escluso il personale militare e delle Forze di polizia.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 70, comma 1, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
70. 9. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci.

Pag. 432

Al comma 1, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, aggiungere le seguenti: ad esclusione del personale del comparto sicurezza e difesa.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,28 per cento.
70. 10. Paladini, Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli appartenenti alle forze armate ed alle forze dell'ordine.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 5,6 punti percentuali.
70. 11. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano al personale in servizio ed in quiescenza delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, in relazione all'aumento non riassorbibile del 2,5 per cento e dell'1,25 per cento della retribuzione e del trattamento di pensione, anche privilegiata, a seconda che le menomazioni siano ascritte alle prime sei categorie od alle altre categorie della predetta tabella. Agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
70. 12. Ascierto, Raisi, Santelli, Bianconi, Sbai, Bertolini, Nola, Beccalossi, Laffranco, Marsilio, Rampelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano al personale in servizio ed in quiescenza delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, in relazione all'aumento non riassorbibile del 2,5 per cento e dell'1,25 per cento della retribuzione e del trattamento di pensione, anche privilegiata, a seconda che le menomazioni siano ascritte alle prime sei categorie od alle altre categorie della predetta tabella.
70. 3. Ascierto, Raisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale appartenente alle Forze armate di polizia.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 28, capoverso b-bis), sostituire le parole: per una quota pari al 55 per cento degli utili netti con le seguenti: per una quota pari all'80 per cento degli utili netti.
70. 2. Cirielli, Paglia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della sanità, sentiti i ministri dell'interno e della difesa, sentite le organizzazioni sindacali di polizia e gli organi di rappresentanza militare, sono definite le patologie per le quali non si applicano le disposizioni ai cui al commi 1 e 2.
70. 14. Bosi, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa.
70. 13. Corsaro, Marsilio, Nola, Bianconi, Santelli, Sbai, Rampelli, Bertolini.

Pag. 433

ART. 71.

Sostituirlo con il seguente:
1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina di assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
71. 7. Damiano, Bellanova, Berretta, Baretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, De Micheli, Fluvi, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti:, con esclusione del personale delle Forze armate e di polizia.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 28, capoverso b-bis), sostituire le parole: per una quota pari al 55 per cento degli utili netti con le seguenti: per una quota pari al 70 per cento degli utili netti.
71. 1.Cirielli, Paglia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: ad eccezione del personale militare e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
71. 10. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci, Romano.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: ad esclusione del personale del comparto sicurezza e difesa.

Conseguentemente all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento con le seguenti: «0,28 per cento.
71. 11. Paladini, Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Apportare le modificazioni:
a) Al comma 1, dopo le parole: terapie salvavita aggiungere le seguenti: ad eccezione delle amministrazioni pubbliche ove la contrattazione integrativa preveda espressamente budget di sede e/o direzione in cui le quote derivanti dall'applicazione del presente articolo ritornino a beneficio della produttività dei lavoratori che risultino più presenti e ad eccezione degli enti non inclusi nell'elenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
b) Al comma 2, dopo le parole: certificazione medica rilasciata aggiungere le seguenti: personale medico appartenente ad una.
c) Al comma 3, sostituire le parole: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 con le seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19.00.
71. 9. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole: che richiedano terapie salvavita aggiungere le seguenti: Ad eccezione delle Amministrazioni Pubbliche ove la contrattazione integrativa preveda espressamente budget di Sede c/o Direzione in cui le quote derivanti dall'applicazione del presente articolo ritornino a beneficio della produttività dei lavoratori che risultino più presenti al lavoro o ad eccezione degli enti

Pag. 434

non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,.
71. 2.Merloni.

Al comma 1 sostituire le parole da: costituiscono economie di bilancio fino alla fine del comma, con le seguenti: sono utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,29 per cento.
71. 8. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le Forze di Polizia la riduzione del trattamento economico previsto dal presente comma incide esclusivamente sull'indennità di presenza.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
71. 12. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci, Romano.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:
Per il personale del comparto Difesa-Sicurezza viene corrisposto in tali casi, in aggiunta il trattamento economico fondamentale anche quello eventuale ed accessorio purché non legato a criteri di produttività o derivante da indennità di presenza. Inoltre per tale personale è rimessa alla valutazione del competente organo Sanitario dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente la riconducibilità della patologia di cui all'assenza per malattia, a fatti inerenti al servizio.
Sono, altresì, escluse, sempre previa valutazione dei competente organo Sanitario dell'Amministrazione, le assenze per malattia e/o patologia riconducibili agli standard di idoneità al servizio richiesti dal particolare status di appartenente alle Forze di Polizia e Forze Armate.
71. 13. Bosi, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 2.
71. 14. Poli, Delfino, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 2.
71. 15. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Villeco Calipari.

Al comma 2, dopo le parole: di certificazione medica rilasciata aggiungere le seguenti: da personale medico appartenente ad una.
71. 3.Merloni.

Al comma 2, dopo le parole: certificazione medica rilasciata aggiungere le seguenti: personale medico appartenente ad una.
71. 16. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
71. 28. Poli, Delfino, Galletti, Ciccanti.

Pag. 435

Al comma 3, sostituire le parole: 8.00 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 con le seguenti: 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19.00.
* 71. 4.Merloni.

Al comma 3, sostituire le parole: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 con le seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19.00.
* 71. 18. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Dal lunedì al venerdì gli studi medici nei quali esercitano i medici di famiglia sono obbligatoriamente aperti al pubblico nella fascia oraria dalle ore 13 alle ore 14.
71. 17.Mura.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuite.
71. 19. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Media, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, dopo le parole: alternativa in ore o in giorni aggiungere le seguenti parole: con esclusione di coloro che usufruiscono, dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 a tutela delle persone con grave disabilità.
71. 20. Argentin, Livia Turco, Binetti, Bossa, Murer, Sbrollini, D'Incesco, Grassi, Miotto.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
71. 22. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, dopo le parole: Fanno eccezione le assenze aggiungere le seguenti: per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio,.
71. 5. Amici, Zaccaria, Bressa.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: le assenze aggiungere le seguenti: per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio,.
71. 23. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci, Romano.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: delle funzioni di giudice popolare aggiungere le seguenti: i permessi sindacali previsti dai contratti nazionali di lavoro.
71. 21. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 6.
* 71. 24. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Sopprimere il comma 6.
* 71. 25. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 436

Sostituire il comma 6, con il seguente: Sono fatte salve diverse determinazioni statuite da contratti o accordi collettivi.
71. 26. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti:, che non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa,.

Conseguentemente, apportare la riduzione lineare di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, agli stanziamenti di parte corrente previsti alla tabella C, annessa alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
71. 27. Corsaro, Marsilio, Santelli, Rampelli, Bianconi, Bertolini, Laffranco.

ART. 72.

Sostituirlo con il seguente:
1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentate in materia di disciplina personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
72. 24. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, De Micheli, Fluvi, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 1:
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Istituti ed Enti pubblici economici e non, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 10 marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.
72. 3. Barani.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale della scuola.
72. 6. Granata.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spett. un trattamento temporaneo pari al quaranta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo

Pag. 437

è elevata dal quaranta al ottanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.
72. 2. Barani.

Apportare le seguenti modificazioni:
6-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: È inoltre data facoltà ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, di richiedere i trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, i periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.
72. 21. Cambursano, Barbato, Favia, Messina, Borghesi.

Al comma 7, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: Le università accolgono la richiesta nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
72. 7. Granata.

Al comma 8, sostituire le parole: e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008 con le seguenti: e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
72. 13. Giudice, Gioacchino Alfano.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 30 milioni di curo a decorrere dall'anno 2010.
72. 18. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli Delfino, Volontà, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci, Romano.

Sopprimere il comma 11.
* 72. 19. Messina, Favia, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 11:
* 72. 25. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 11 dopo le parole: personale dipendente aggiungere le seguenti: ad eccezione dei ricercatoli, tecnologi e personale impiegato in attività di ricerca.
72. 11. Benamati.

Al comma 11, dopo le parole: sei mesi aggiungere le seguenti:
previo nulla osta vincolante di un nucleo di valutazione dell'eventuale indispensabilità per la pubblica amministrazione della professionalità del candidato alla quiescenza. Il nucleo predetto, senza oneri aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni, sarà composto da professori universitari

Pag. 438

esperti in gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione.
72. 22. Favia, Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 11, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, professoni universitari e appartenenti alle Forze annate e di polizia.
72. 1. Speciale.

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:
a) al medesimo comma, al terzo periodo, sostituire le parole: e professori universitari con le seguenti: professori universitari, e alle Forze armate e di polizia.
b) all'articolo 82, comma 28, capoverso b-bis), sostituire le parole: per una quota pari al 55 per cento degli utili netti con le seguenti: per una quota pari al 80 per cento degli utili netti.
72. 4. Cirielli, Paglia.

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni :
a) sopprimere il secondo periodo.
b) Al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e al personale militare e delle Forze dell'Ordine.

Coseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno.
72. 17. Bosi, Ciccanti.

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il secondo periodo;
b) al terzo periodo dopo le parole: non si applicano aggiungere le seguenti: al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
72. 26. Corsaro, Marsilio, Nola, Bianconi, Santelli, Sbai, Rampelli, Bortolini.

Al comma 11, sopprimere le parole da: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino a: tenendo conto delle rispettive peculiarità compartimentali.
72. 20. Paladini, Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 11, le parole: sentiti i Ministeri dell'Interno e della Difesa con le seguenti: sentiti il Ministero dell'interno, il Ministro della Difesa , il Ministro degli Affari Esteri e il Ministro dell' Economia;
72. 23. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 11, secondo periodo dopo le parole: sentiti i Ministri dell'interno e della difesa aggiungere le seguenti: e le organizzazioni sindacali di polizia e gli organi di rappresentanza militare.
72. 15. Bosi, Galletti, Ciccanti.

Al comma 11, secondo periodo dopo le parole: al personale dei comparti sicurezza e difesa, aggiungere le seguenti parole: nei confronti dei quali trovano applicazione esclusivamente a domanda dell'interessato che ove collocato in quiescenza ai sensi dei presente comma è equiparato a tutti gli effetti al personale collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 6 dei decreti legislativo 8 maggio 2001, n. 215 come sostituito

Pag. 439

dall'articolo 12-bis della legge 17 agosto 2005, n. 168 e successive modificazioni.
72. 9. Rugghia, Villecco, Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, fioroni, La Loggia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: al personale dei comparti sicurezza e difesa, aggiungere le seguenti: nei confronti dei quali trovano applicazione esclusivamente a domanda dell'interessato e riconoscendo gli istituti previsti per il pensionamento per limiti di età.
72. 10. Rugghia, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Sereni, Tocci, Vico Rosato.

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo la risoluzione del rapporto di lavoro prioritariamente per il personale con maggiore anzianità anagrafica.
72. 16. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Poli, Delfino, Volontà, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci, Romano.

Al comma 11, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le disposizioni del presente comma non si applicano dirigenti, magistrati e professori universitari.
72. 8. Granata.

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo:
Il personale militare collocato in quiescenza ai sensi del presente comma è equiparato a tutti gli effetti al personale collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 come sostituito dall'articolo 12-bis della legge 17 agosto 2005, n. 168 e successive modificazioni.
72. 14. Bosi, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai corpi polizia ad ordinamento civile e militare.
72. 5. Ascierto, Raisi.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.
(Docenti universitari fuori ruolo).

1. Al comma 434 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto infine il seguente periodo: La presente norma non si applica alle Università private.
72. 01. Giudice.

ART. 73.

Sostituirlo con il seguente:
«1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina part time del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei prestatori di lavori compartivamente più rappresentative sul piano nazionale».
73. 3. Damiano, Bellanova, Berretta, Barretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, De Micheli, Fluvi, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Migliori, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
73. 4. Daminano, Bellanova, Berretta, Barretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, De Micheli, Fluvi, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Migliori, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 440

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le modifiche, di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni qualora facciano parte del loro nucleo familiare un minore di anni 5, un portatore di handicap od un anziano non autosufficiente. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione definisce con proprio decreto le modalità dell'esenzione di cui al presente comma entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
73. 2. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. L'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1o dicembre 2006.
2-ter. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impegno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
2-quater. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati.
2-sexies. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione ove svolgono attività lavorativa.
73. 1. Nucara.

Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del
part-time).

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
a-bis) trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, dietro richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione. Tale reversibilità del rapporto, costituisce solo una prerogativa del lavoratore alla quale il datore di lavoro non può opporre diniego.
73. 01. Commercio, La Morte, Belcastro, Iannoccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 74.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: successive modificazioni ed integrazioni,

Pag. 441

aggiungere le seguenti: con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia,.
74. 14. Corsaro, Marsilio, Santelli, Rampelli, Bianconi, Bertolini, Laffranco.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 165, e successive modificazioni integrazioni, inserire le seguenti: ad eccezione degli enti noli inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,.
74. 2. Merloni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole; in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento con le seguenti: in misura non inferiore, rispettivamente, al 25 e al 20 per cento.

Conseguentemente, sostituire le parole: l'aliquota del 16 per cento con le seguenti: l'aliquota del 12,5 per cento.
74. 19. Corsaro, Marsilio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento con le seguenti: in misura non inferiore, rispettivamente, al 25 e al 20 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
32-bis. Al fine di far fronte ai rincari delle forniture energetiche ad uso domestico, agli utenti che al 30 giugno 2008 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età ed abbiano un reddito annuo inferiore ad euro 30.000,00 globalmente riferito al nucleo familiare convivente, per le sole forniture di energia elettrica «prima casa» si applica una aliquota agevolata pari al 4 per cento.
74. 18. Castellani, Marsilio.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) a corrispondere il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale con qualifica di dirigente solo dopo la puntuale verifica dei risultati conseguiti e degli obiettivi effettivamente raggiunti nell'attività amministrativa e di gestione del proprio incarico. La verifica è effettuata, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui ali' articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, sentito parere della Corte dei conti. La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

1. All'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) Prevedere che ciascuna amministrazione provveda annualmente alla pubblicazione, e pubblicizzazione su apposito sito internet degli obiettivi posti, dei costi sostenuti e dei risultati raggiunti.»;

b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento alla corresponsione del trattamento economico accessorio al personale con qualifica di dirigente.

2. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, penultimo periodo, le parole: «condizioni di mercato relative alle» sono soppresse.
3. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ed agli obiettivi effettivamente raggiunti».
74. 13. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Pag. 442

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: dalla quale sono esclusi gli Enti di ricerca.
74. 8. Benamati.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Per adeguare le presenze in servizio di personale con qualifica dirigenziale alle riduzioni di organico contemplate dal comma precedente, lettera a), le Amministrazioni ivi previste possono risolvere il rapporto di lavoro ad un numero di dirigente corrispondente all'esubero, individuando i soggetti destinatari della risoluzione sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) con sensualità nella scelta di risoluzione del rapporto;
b) maggiore età anagrafica ed anzianità contributiva;
c) minore rispondenza delle caratteristiche professionali possedute rispetto a quelle richieste dai posti funzione del nuovo assetto organizzativo.

L'applicazione di tali criteri alle singole Amministrazioni ed Enti è definitiva attraverso le procedure di concertazione previste dai rispettivi CCNL di Area, all'entrata in vigore dei provvedimenti di riassetto organizzativo di cui al comma precedente. In ogni caso, ai dirigenti collocati a riposo per effetto della presente disposizione si applicano i benefici previsti per la risoluzione consensuale dei rispettivi CCNL di Area.
74. 3. Granata.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-bis valutato pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, 2,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
74. 6. Rosato, Villecco Calipari.

Dopo il comma 4, inserite il seguente:
4-bis. Analogamente a quanto disposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri al comma 4 del presente articolo, le Amministrazioni dell'Interno, della Difesa e degli Affari Esteri, definiscono, coerentemente con i principi di cui al presente articolo, processi di riorganizzazione funzionale delle strutture centrali, che assicurino il conseguimento di corrispondenti economie, attraverso l'adozione di appositi provvedimenti, che tengano conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.
74. 17. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. In relazione ai compiti istituzionali in materia di soccorso pubblico e di sicurezza della collettività, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 74 si provvede mediante riduzione in maniera

Pag. 443

lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
74. 10. Libè, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: dotazioni organiche aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle del Ministero della giustizia,.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5 dell'articolo 74 si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
74. 9. Occhiuto, Vietti, Rao, Ciccanti, Galletti.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e quelle di cui alla lettera e) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
74. 12. Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
* 74. 1. Foti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
* 74. 15. Causi.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
* 74. 16. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle amministrazioni dello Stato cui sono affidate responsabilità in materia di sicurezza della collettività, soccorso pubblico, nonché di rappresentanza generale, interna ed esterna, dello Stato.
6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6-bis valutato pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, 5 milioni di euro per l'anno 2010 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
74. 7. Rosato, Villecco Calipari.

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Il presente articolo non si applica agli enti e alle istituzioni di ricerca finanziati con il fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, purché la spesa complessiva relativa al personale sia mantenuta entro il limite dell'80 per cento del trasferimento dal fondo ordinario sommato al 50 per cento delle altre entrate correnti diverse dal fondo ordinario, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Pag. 444

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente;
6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 74 si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009, di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
74. 11. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Forze di Polizia ed ai Vigili del Fuoco.
74. 4. Santelli, Corsaro, Bertolini, Calderisi, Lorenzin, Biancofiore.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli interni ed agli organismi e strutture da esso dipendenti.
74. 5. Santelli, Corsaro, Bertolini, Calderisi, Lorenzin, Biancofiore.

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.

1. Il trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente è corrisposto solo dopo la verifica dei risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione dei medesimi, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, sentito parere della Corte dei conti.
2. La violazione della disposizione di cui al comma precedente costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
74. 01. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Potenziamento dell'amministrazione agricola).

1. Al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
74. 02. Comaroli, Fugatti, Bragantini.

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.

Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con gli appartenenti ai Corpi di Polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 217/05 da effettuarsi entro il 30 giugno 2009 sono

Pag. 445

stanziati 30 milioni di euro per il triennio 2008-2010.

Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 74-bis si provvede mediante le seguenti variazioni:
alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000
74. 03. Libè, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

Nel quadriennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 217/05 l'accesso alla qualifica di Capo squadra e di Capo reparto dei Vigili del Fuoco per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno avviene esclusivamente con le modalità di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 217/05.
74. 04. Libè, Galletti, Ciccanti.

ART. 75.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione delle assunzioni per procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
75. 1. Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
9-bis. Al fine di consentire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'esecuzione delle attività di vigilanza previste dall'articolo 81, comma 18 della presente legge con i poteri di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, essa:
a) è esclusa dal divieto di cui al comma precedente;
b) può dotarsi di ulteriori adeguate risorse umane e professionali anche aumentando di 20 unità la dotazione organica, a valere su risorse finanziarie proprie e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
c) Può avvalersi per lo svolgimento di attività ispettive di personale della Guardia di finanza, eventualmente collocato in posizione di fuori ruolo, fino ad un massimo di 50 unità.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: Presso le stesse Autorità, con le seguenti: Presso le Autorità di cui al presente articolo.

Conseguentemente, inserire, infine, il seguente articolo:
1. All'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la parola: «centoventi» è sostituita dalla parola: «centosessanta» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla parola: «quaranta».
75. 2. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'esecuzione delle attività di vigilanza previste dall'articolo 81 comma 18 della presente legge con i poteri dì cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481, ad essa non si applica il divieto di cui al comma precedente. Conseguentemente, la dotazione organica complessiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è fissata nel numero di 200 unità dì personale assunto con contratto a tempo determinato ed indeterminato.
75. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Pag. 446

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli effetti di cui al comma precedente, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, non si applicano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, limitatamente alla dotazione numerica del personale di ruolo.
75. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con apposita convenzione, per lo svolgimento di attività ispettive si avvale di personale della Guardia di Finanza, eventualmente collocato A posizione fuori ruolo.
75. 5. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: Presso le, sopprimere la parola: stesse.
75. 6. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la parola: Autorità, aggiungere le seguenti: di cui al presente articolo.
75. 7. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 76.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento».
76. 8. Rubinato.

Sopprimere il comma 2.
* 76. 1. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 2.
* 76. 11. Delfino, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 2.
* 76. 19. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 2.
* 76. 20. Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque.
76. 12. Delfino, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 3.
76. 23. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Pag. 447

Sopprimere il comma 4.
76. 7. Vannucci, Marchi, Misiani.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione, fatti salvi i conferimenti di servizi a società di capitale interamente pubbliche, i cui contratti non comportano incrementi di spesa a carico degli stessi enti, allo scopo di procedere alla razionalizzare dei servizi conferiti direttamente. Corrispondentemente viene rideterminata la dotazione organica tenuto conto della diminuzione dei posti esistenti alla data del 31 dicembre 2007.
76. 14. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 4, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1o gennaio 2009.
76. 6. Vannucci, Marchi, Misiani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
I divieti di cui al presente comma non si applicano agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è pari o inferiore al 30 per cento, nonché agli enti che adottano un piano, di durata non superiore a tre anni, di recupero degli scostamenti rilevati rispetto al patto di stabilità dell'anno precedente, a condizione che gli obiettivi del piano vengano rispettati.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento».
76. 5. Brandolini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.
* 76. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.
* 76. 9. Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.
* 76. 18. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui

Pag. 448

relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.
* 76. 21. Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le misure adottate dagli enti locali agli effetti dell'articolo 1 comma 692 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 entro la data del 4 maggio 2008, in termini di automatismo fiscale, per effetto del mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2007, risultano sufficienti per il riassorbimento degli scostamenti rilevati alla data del 31 dicembre 2007, senza ulteriori aggravi a carico degli enti locali per l'anno 2008.
76. 15. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6, dopo parole: con correlati obiettivi differenziati di risparmio, aggiungere le seguenti: e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.
* 76. 3. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole: con correlati obiettivi differenziati di risparmio, aggiungere le seguenti: e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.
* 76. 10. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole: con correlati obiettivi differenziati di risparmio, aggiungere le seguenti: e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.
* 76. 17. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole: con correlati obiettivi differenziati di risparmio, aggiungere le seguenti: e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.
* 76. 22. Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano nel triennio 2008/2010 la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, calcolate con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
76. 16. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Pag. 449

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. La disciplina di cui al presente articolo si applica, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.
76. 13. Contento.

Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.

1. Le comunità montane sono l'ente di coordinamento dei comuni che ne fanno parte, costituite per il raccordo delle funzioni esercitate dagli stessi comuni all'interno del territorio di riferimento. Le comunità montane non dispongono della gestione diretta né delle funzioni e dell'erogazione di beni e servizi, né delle relative risorse finanziarie.
76. 01. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.

1. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, nell'ambito delle procedure e nei limiti dell'autorizzazione alle assunzioni di cui al presente comma, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche da destinare agli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano».
368. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente articolo».
369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo i della legge 13 agosto 1980, n. 454, è riderminata in 400 euro, fino a un limite massimo di spesa pari a 150.000 euro annui.
76. 02. Gioacchino Alfano, Biancofiore, Bertolini.

ART. 77.

Al comma 1, dopo le parole: per il triennio 2009/2011 aggiungere le seguenti: con esclusione delle spese sociali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996.
77. 12. Miotto, Lenzi, Bossa, Murer, D'Incecco, Turco Livia, Sbrollini, Grassi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le nuove disposizioni legislative del patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 devono essere adottate nel rispetto dei seguenti criteri:
a) una maggiore rigidità dei vincoli del patto per i comuni che presentano un

Pag. 450

grado di rigidità strutturale superiore alla media dell'indicatore calcolato sul territorio nazionale;
b) una maggiore rigidità dei vincoli del patto per i comuni che hanno l'indice di autonomia finanziaria inferiore al 60 per cento;
c) possibilità per i comuni, che hanno rispettato il patto di stabilità e che presentano un saldo finanziario in termini di competenza mista positivo nell'anno 2007, di poter peggiorare il medesimo saldo di una percentuale annuale da stabilirsi fino ad un limite massimo del 20 per cento;
d) esclusione delle spese finalizzate all' incremento di risorse umane per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità per i comuni la cui spesa per il personale nell'anno 2007 risulta inferiore al 35 per cento della spesa corrente;
e) esclusione delle spese correlate all'acquisto di strumenti e dispositivi di video-sorveglianza per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità;
f) previsione, come sanzione al mancato rispetto del patto di stabilità da parte dei comuni e delle province, della riduzione dei trasferimenti erariali al fine di recuperare il deficit dell'ente.
77. 4. Bitonci, Fugatti, Simonetti, Buonanno.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento dei comuni in attuazione del federalismo fiscale che definisca le modalità della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la minore imposta derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo equivalente alle somme da rimborsare a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo scopo opportunamente innalzando l'aliquota di compartecipazione... dinamica dei comuni, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 16 dicembre 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli. eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del Territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano,

Pag. 451

i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso: 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con 92 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 93 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 92 per cento ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 93 per cento.
77. 5. Ventura, Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fognari, Gasbarra, Genovesi, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Ruminato, Sposetti, Strizzalo, Vannuci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 28 febbraio 2009, il ministro dell'Interno, con proprio decreto, provvede al rimborso ai Comuni della differenza tra il gettito effettivo derivante dalla tassazione dei fabbricati rurali e dei fabbricati di categoria catastale E, disposta ai sensi dell'articolo 2, commi 39 e 46, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e la riduzione lineare dei trasferimenti ordinari operata a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Il gettito effettivo è accertato sulla base di apposite certificazioni attestanti il maggior gettito ICI presentate, entro il 31 dicembre 2008, dai Comuni medesimi.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso: 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con 92 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 93 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 92 per cento ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 93 per cento.
* 77. 8. Marchi, Rubinato.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. «Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 la legge finanziaria per l'anno 2009 e in via ordinaria provvede a stanziare le eventuali risorse da trasferire ai Comuni in misura sufficiente ai rimborsi di cui al comma 1-ter.
1-ter. Qualora la riduzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, sia superiore all'importo indicato al comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.93, l'ulteriore minore imposta determinata a decorrere dal 2008, è rimborsata ai singoli comuni. A tal fine, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'Interno la certificazione del mancato gettito accertato. L'eventuale minore imposta è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, mediante trasferimento compensativo erogato entro e non oltre il 30 giugno 2009.
77. 7. Rubinato.

Pag. 452

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Tale dispozione non si applica agli stanziamenti relativi ai comuni ed alle province che hanno rispettato nel 2007 il patto di stabilità interno."
77. 10. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, sostituire l'elenco 3 con il seguente:

2000 Accantonamento:
1) R.S.O. 900 su cap. MEF 2856;
2) R.S.S. 240 su cap. MEF 2797;
3) Regione siciliana 230 su cap. MEF 2700;
4) Regione Friuli-Venezia Giulia 130 su capitoli MEF 2856 (per 83 milioni 9 e 2702 (per 47 milioni);
5) Enti locali 1650 su cap. Ministero interno 1316.
77. 13. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 24, del decreto legge 1° ottombre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: alla data del 31 dicembre 2006 aggiungere le seguenti: o alla data del 31 dicembre 2007, nel caso di comuni che abbiano deliberato il dissesto per effetto di sentenze civili o amministrative a seguito di controversie con enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche;
b) al comma 2 le parole: 31 dicembre 2007 sono sostituite dalle parole: 31 luglio 2008.
2-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le
corrispondenti variazioni di bilancio.
77. 1. Giacomoni.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'Economia e delle Finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario. In caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito pro capite. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:
a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo

Pag. 453

delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;
b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, anche per le finalità di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso, la proposta prevista dal presente comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo dì riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le predette misure previste per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, da adottare mediante norme di attuazione, sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito pro capite.
2-ter. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme dì attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali.
* 77. 14. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
2-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'Economia e delle Finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario. In caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito pro capite. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:
a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo

Pag. 454

delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;
b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, anche per le finalità di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste da presente dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso, la proposta prevista da presente comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le predette misure previste per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, da adottare mediante norme di attuazione, sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito pro capite.
2-ter. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro 1131 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali.
* 77. 3. Froner.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'Economia e delle Finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo della finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario; in caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per fa presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito pro capite. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:
a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo

Pag. 455

delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;
b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso la proposta prevista da questo comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato, Le norme di attuazione eventualmente proposte dalla Regione Siciliana e dalla Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito pro capite.
2-ter. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno, provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle Stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalla relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali.
* 77. 11. Contento, Gottardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale nella regione Campania, i comuni della regione possono deliberare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008 anche dopo il 30 maggio 2008.
77. 9. Corsaro.

Dopo l'articolo 77 aggiungere i seguenti:

Art. 77-bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto dal 10 gennaio 2009, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone sostitutivo della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) soppressione dell'imposta sulla pubblicità, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone sostitutivo della tassa occupazione spazi ed. aree pubbliche e destinazione esclusiva del servizio pubbliche affissioni ai manifesti di enti pubblici territoriali, associazioni, enti o altri soggetti privi di scopo di lucro nei comuni superiori ai 100.000 abitanti;

Pag. 456

b) concentrazione in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto impositivo dl più tributi e canoni;
c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle procedure gestionali dei prelievi con conseguente revisione ed armonizzazione della disciplina autorizzatoria o concessoria contenuta nella normativa vigente, atta a consentire, regolare, e attuare l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna e di occupazione di suolo pubblico con attività produttive;
d) previsione dell'assoggettamento al nuovo tributo di aree aperte al pubblico con impianti destinati all'effettuazione della pubblicità esterna, tenuto conto della natura non comunale o provinciale di dette aree nella determinazione delle tariffe;
e) mantenimento del regime delle attuali esenzioni vigenti per i canoni e i tributi soppressi;
f) esenzione dal prelievo per le insegne che non comportano occupazione di spazi ed aree pubbliche;
g) soggettività passiva solidale al pagamento della nuova tassa per quanto concerne gli impianti pubblicitari, da parte di chi dispone dell'impianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;
h) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione finalizzata alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure;
i) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi, ai rimborsi e omogeneizzazione dei giudizi;
l) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia del prelievo attualmente realizzato dalle amministrazioni locali con i tributi soppressi dalla presente norma;
m) determinazione forfetaria della tassa per l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo comunale con linee elettriche, cavi, condutture e simili;
n) previsione di una tariffa massima, anche forfetaria, per la concessione all'utilizzazione degli spazi comunali, commisurata alla superficie dell'occupazione ed alla sua durata, con articolazione delle tariffe secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i vigenti livelli tariffari stabiliti dalle norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, prevedendo differenziazioni in relazione al numero degli abitanti dei comuni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica delle zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie imponibili;
« n-bis) determinazione delle sanzioni e delle modalità di repressione di occupazioni abusive di suolo pubblico o di collocazione di strutture, impianti ed altro privi di autorizzazione o concessione;
o) revisione è armonizzazione della normativa in tema di pubbliche affissioni;
p) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposizioni di attuazione della presente delega.
q) previsione di una disciplina transitoria che regoli i contratti in corso tra i comuni e i soggetti iscritti all'albo di cui ai decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 446.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. I risparmi e le maggiori entrate derivanti dalla razionalizzazione dei tributi di cui al presente articolo restano attribuiti ai bilanci degli enti locali.
3. Per i due anni successivi alla data di scadenza dell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché

Pag. 457

tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti.
77. 01. Corsaro, Marsillo

ART. 78.

Sopprimerlo.
78. 4.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole da: senza oneri aggiuntivi fino a: indebitamento pregresso con le seguenti: predispone entro il 30 settembre 2008 un piano per i servizi e gli investimenti necessari alla città capitale, da sottoporre al Governo che lo approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. Le previsioni di spesa contenute in tale piano saranno per almeno il 50 per cento destinate al finanziamento delle infrastrutture prioritarie per la Capitale, con particolare attenzione alla realizzazione delle linee della metropolitana e agli interventi per il superamento dell'emergenza traffico e mobilità.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: di rientro.
78. 7.Causi, Gasbarra, Argentin, Bachelet, Carella, Coscia, Gentiloni, Giachetti, Madia, Meta, Morassut, Pompili, Recchia, Rugghia, Tidei, Tocci.

Al comma 4, alla fine, aggiungere il seguente periodo:
«Il piano di rientro deve altresì contenere un progetto di dismissione triennale di immobili comunali, ovvero la vendita di quote azionarie di società partecipate quotate nei mercati regolamentati, al fine di garantire la completa restituzione dell'anticipazione di cui al comma 8.
78. 1.Bragantini, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

Sopprimere il comma 8.
78. 5.Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 8, dopo le parole: una anticipazione aggiungere le seguenti: una tantum.
78. 3.Bitonci, Simonetti, Fugatti, Buonanno.

All'articolo 78, comma 8, sostituire le parole da: sui primi fino alla fine del comma, con le seguenti: sui trasferimenti statali del triennio 2009-2011.
78. 6.Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'anticipazione una tantum si provvede a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che per l'anno 2008 è appositamente integrato dell'importo di 500 milioni di euro».

Conseguentemente, apportare le conseguenti modifiche al comma 10 dell'articolo 63.
78. 2.Bitonci, Fugatti, Forcolin, Bragantini.

Pag. 458

ART. 79.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, sostituire la lettera b) del medesimo comma 1 con la seguente:
b) Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per gli anni 2010 e 2011 è definito attraverso un'intesa in sede di conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, tra le parti interessate partendo dalla verifica dei risultati raggiunti in attuazione del protocollo recepito dall'articolo 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006.
79. 4. Livia Turco, Mosella.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: per l'ospedale Bambino Gesù inserire le seguenti: preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato.
* 79. 1. Abrignani, Bernardo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: per l'ospedale Bambino Gesù inserire le seguenti: preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato.
* 79. 8. Castellani, Marsilio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
79. 6. Grassi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Murer, D'Incecco, Sbrollini.

Sopprimere il comma 3.
* 79. 3. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Sopprimere il comma 3.
* 79. 7. Binetti, Livia Turco, Murer, Lenzi, Sbrollini, Grassi, Bossa, D'Incecco.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per la prosecuzione degli interventi di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria per il contrasto delle malattie della povertà e la promozione della salute delle popolazioni migranti, sono destinati all'istituto di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 10 milioni per gli anni 2009, 2010, 2011.
3-ter. L'istituto attraverso protocolli d'intesa, da concordare previo parere della conferenza stato-regioni, avrà il compito di attuare la sua attività attraverso il coinvolgimento di tutte quelle regioni che ne facessero richiesta.
3-quater. Entro il 30 giugno di ogni anno l'istituto presenta al Parlamento una relazione delle attività svolta nell'anno precedente.

Conseguentemente all'articolo 26, comma 1, dopo la parola: nonché espungere le parole: degli enti parco e.
79. 2. Corsaro, Marsilio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Con la procedura prevista dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore della gestante, della partoriente e del neonato, in base alle seguenti priorità:
a) l'aggiornamento e la verifica delle prestazioni previste per l'assistenza preventiva per la salute preconcezionale e in gravidanza;
b) la garanzia di un'adeguata rete di emergenza per il neonato e per la gestante, prevedendo che gli ospedali pubblici e privati accreditati dotati di punto nascita,

Pag. 459

dispongano di posti letto per cure minime ed intermedie, nell'ambito di unità operative di pediatria o di neonatologia;
c) la garanzia che gli ospedali pubblici e privati accreditati in cui esistano possibilità di far fronte a gravidanze a rischio vi sia un numero adeguato di letti dì terapia intensiva neonatale per bambini gravemente immaturi, o nel caso di parti gemellari o plurigemellari, o affetti da qualsivoglia patologia grave;
d) la presenza nell'ambito della sala parto, o in un locale direttamente comunicante con essa, di una zona per le prime cure e l'eventuale intervento intensivo sul neonato, il cui responsabile sia un medico neonatologo o un medico pediatra con competenze neonatologiche.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 92 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 93 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 92 per cento ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 93 per cento.
79. 5. Binetti, Grassi, Lenzi, Bossa, Murer, Livia Turco, Sbrollini, D'Incecco.

ART. 80.

Sostituire il comma 1 con il seguente: L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale INPS attua per gli anni 2009-2011 un piano annuale di 200.000 accertamenti annuali di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
80. 1. Bitonci, Simonetti, Fugatti, Buonanno.

Al comma 3, ultimo periodo sopprimere le parole da: per i quali, in luogo della automatica sospensione, fino alla fine del comma.
*80. 4. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole da: per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, fino alla fine del comma.
*80. 5. Livia Turco, Lenzi, Bossa, Sbrollini, Grassi, D'Incecco, Murer.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o parziali o sordi o ciechi assoluti titolari di pensione o assegno o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».
7-ter. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla definizione dei criteri per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 7-bis, tenuto conto del grado di invalidità e delle condizioni reddituali e patrimoniali del beneficiario.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: «96 per cento», con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento»;

Pag. 460

c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma Ai sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento».
80. 2. Rubinato.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 l'Inps è autorizzato a stipulare convenzioni con medici esterni in possesso della specializzazione in medicina legale, o in altre specializzazioni di interesse istituzionale, per un numero massimo di 300 unità.
Alla copertura degli oneri derivanti da tale disposizione, si provvede con la quota parte dei risparmi conseguenti all'applicazione del presente articolo.
80. 3. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis: il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali predispone entro tre mesi dalla conclusione del Piano straordinario di cui al presente articolo, sulla base dei dati ricevuti dall'INPS una relazione al parlamento sui risultati ottenuti dal Piano straordinario di verifica.
80. 6. Murer, Bossa, D'Incecco, Sbrollini, Lenzi, Binetti, Grassi, Livia Turco.

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

1. Le risorse destinate agli interventi pensionistici di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convento, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementate dì lire 1,3 miliardi a decorrere U 2009 da destinare all'aumento dei relativi trattamenti pensionistici. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione di quanto predato dal presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire i commi 1117 e 1118 con il seguente:
1117. I finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Ogni forma di finanziamento e di incentivo pubblico alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, come definite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, n. 6/1992, è soppressa.
80. 0. 2. Tabacci, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
80-bis. Gli introiti della componente tariffaria A3 sul prezzo dell'energia elettrica destinati all'incentivazione delle fonti assimilate alle rinnovabili che usufruiscono del regime di convenzione ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 1992 sono destinati esclusivamente all'istituzione di tariffe agevolate a favore dei soli clienti economicamente svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 73 del 18 giugno 2007, con particolare riferimento ai pensionati a basso reddito e alle famiglie con figli.
Fatto salvo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, entro novanta giorni dalla data di entrata

Pag. 461

in vigore della legge di conversione del Presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire i commi 1117 e 1118 con il seguente:
1117. I finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla Promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva, 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, suda promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Ogni forma di finanziamento e di incentivo pubblico alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, come definite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, è soppressa.
80. 0. 3. Tabacci, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, fermo restando l'obbligo di equilibrio finanziario della gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo di ciascun anno, viene accertato l'andamento della gestione separata dell'artigianato presso l'INAIL. A tale riguardo, in presenza di un avanzo di gestione superiore a 300 milioni di soro è prevista la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un importo pari al cinquanta per cento delle risorse a disposizione.
2. Alla riduzione dei premi di cui al comma 1 si provvederà con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.
3. La riduzione dei premi di cui al comma 2 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati dei lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

4. Fermo restando la previsione di cui al comma 1 al fine di realizzare specifici percorsi di formazione, informazione e promozione in materia di salute e sicurezza nelle imprese artigiane, sono stanziate, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne definisce anche le modalità di utilizzo, risorse per un ammontare massimo pari al 5 per cento dell'avanzo della gestione artigiani presso l'INAIL e comunque non superiore a 52 milioni di soro, a favore degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), decreto

Pag. 462

legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni.
5. Per consentire la realizzazione delle attività di cui al comma 4 e conseguire un efficace coordinamento, i singoli enti bilaterali o, in alternativa, gli enti bilaterali regionali, stipulano apposite convenzioni con le competenti articolazioni territoriali INAIL. Le convenzioni in oggetto recano un programma dettagliato in relazione alle azioni che si intendono intraprendere. In particolare, gli enti bilaterali informano, attraverso tempi e modalità individuati nella convenzione, le sedi INAIL competenti circa l'andamento e i risultati dell'attività implementata.
6. All'articolo 1, comma 779, della legge n. 296 del 2006, dopo le parole: «nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e di 300 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 80-bis, pari a 52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2009 e 2010, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai finì del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
80. 04. Saglia.

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Istituzione dello sportello unico per le persone disabili).

1. Presso ciascuna azienda sanitaria locale è istituito uno sportello unico per le persone disabili, di seguito denominato «sportello, unico», al fine di offrire ai soggetti interessati servizi più efficaci e tempestivi, nonché di semplificare e di agevolare il loro accesso alle prestazioni sanitarie, mediante (attribuzione allo stesso sportello della responsabilità dello svolgimento delle diverse procedure.
2. Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3, gli sportelli unici possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza sanitaria alle persone disabili.
3. Ciascuno sportello unico assicura in maniera uniforme l'erogazione dei seguenti servizi:
a) iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
b) scelta e revoca del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;
c) prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
d) pagamento del contributo per le prestazioni sanitarie;
e) riconoscimento dell'esenzione dal contributo per le prestazioni sanitarie in relazione alla situazione economica o al grado di invalidità;
f) assistenza integrativa;
g) assistenza sanitaria all'estero per ricoveri e cure in caso di temporaneo soggiorno per motivi di turismo, lavoro o studio.

4. In relazione all'erogazione dei servizi di cui al comma 3, lo sportello unico provvede in modo autonomo all'accettazione, all'istruttoria e alla gestione delle richieste, nonché al rilascio dei certificati.

Pag. 463

5. Ogni sportello unico provvede, altresì, a fornire informazioni e consulenza generale:
a) sui servizi di cui al comma 1 e sulle modalità di presentazione delle richieste relative ai medesimi servizi;
b) sulle sedi e sugli orari di apertura al pubblico degli uffici del Servizio sanitario nazionale;
c) sugli adempimenti necessari per l'accesso alle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale;
d) sullo stato delle procedure relative all'erogazione dei servizi di cui al comma 3;
e) su qualsiasi altra materia concernente i servizi sanitari di interesse per le persone disabili;
f) sulla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia di servizi sanitari per le persone disabili.

6. Lo sportello unico, previa predisposizione di un archivio informatico, assicura a chiunque vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni di cui al comma 5.
7. Le nonne concernenti l'organizzazione e il funzionamento dello sportello unico, nonché l'individuazione del personale tecnico e amministrativo responsabile dei servizi di cui alla presente legge, sono adottate con decreto del Ministero dei Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti.
80. 06. Formisano, Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

Dopo il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:
780-bis. Le procedure previste dal precedente comma 780 per la quantificazione della riduzione dei premi INAIL devono essere definite entro il termine dell'autoregolazione dei premi dell'anno di riferimento. In mancanza e a titolo di acconto, alle imprese iscritte alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, viene riconosciuta una riduzione in misura pari al 7 per cento dei premi complessivamente dovuti all'INAIL.
*80. 07. Poli, Ciccanti, Delfino, Galletti, Ruggeri, Formisano.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

Dopo il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:
780-bis. Le procedure previste dal precedente comma 780 per la quantificazione della riduzione dei premi INAIL devono esserne definite entro il termine dell'autoregolazione dei premi dell'anno di riferimento. In mancanza e a titolo di acconto, alle imprese iscritte alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, viene riconosciuta una riduzione in misura pari al 7 per cento dei premi complessivamente dovuti all'INAIL.
*80. 08. Fluvi, Baretta, Boccia, Misiani.

Pag. 464

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

Dopo il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:
780-bis. Le procedure previste dal precedente comma 780 per la quantificazione della riduzione dei premi INAIL devono essere definite entro il termine dell'autoregolazione dei premi dell'anno di riferimento. In mancanza e a titolo di acconto, alle imprese iscritte alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, viene riconosciuta una riduzione in misura pari al 7 per cento dei premi complessivamente dovuti all'INAIL.
*80. 01. Cazzola.

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

Dopo il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:
780-bis. Le procedure previste dal precedente comma 780 per la quantificazione della riduzione dei premi INAIL devono essere definite entro il termine dell'autoregolazione dei premi dell'anno di riferimento. In mancanza e a titolo di acconto, alle imprese iscritte alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, viene riconosciuta una riduzione in misura pari al 7 per cento dei premi complessivamente dovuti all'INAIL.
*80. 09. Del Tenno.

ART. 81.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere per il 50 per cento allo Stato e per il 50 per cento alla Regione interessata dalle infrastrutture di estrazione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4. Le Regioni interessate destinano tali somme alla riduzione dei costi del costo dei carburanti per autotrazione a favore dei cittadini residenti e delle imprese con sede legale e operativa nei loro territori. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi inderogabilmente entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono dettate le disposizioni attuative finalizzate a stabilire le modalità per la riduzione del costo dei carburanti per autotrazione tramite la predisposizione di carte acquisti a favore di tutti i residenti, finalizzate all'acquisto di tali beni, con onere a carico della Regione beneficiaria delle aliquote addizionali. La misura ditale riduzione variabile a seconda della Regione interessata è determinata sulla base delle risorse che in ciascuna Regione si renderanno disponibili, in conseguenza della corresponsione delle ulteriori aliquote di cui alla presente legge.

Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento ovunque ricorrano;

Pag. 465


d) al comma 4, sostituire le parole:
97 per cento con le seguenti: 95 per cento.
81. 35. Margiotta, Luongo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere per il 50 per cento allo Stato e per il 50 per cento alla Regione interessata dalle infrastrutture di estrazione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4. Le Regioni interessate destinano tali somme risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, nonché ad interventi per la promozione del risparmio energetico.

Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole:
97 per cento con le seguenti: 95 per cento.
81. 36. Margiotta, Luongo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, in attuazione dell'articolo 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dal maggior gettito derivante dall'attuazione del comma 1, una quota è destinata per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina, del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (GPL) per i soli cittadini residenti e per le imprese che abbiano la sede legale nel territorio della regione Basilicata, nonché che svolgano la propria attività prevalentemente nella regione medesima.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la riduzione del prezzo alla pompa di cui al comma 1-bis.
81. 8. Taddei, Lamorte, Moles.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. È disposta l'esenzione totale o parziale delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale ed operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto in aggiunta a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è destinato a compensare le minori entrate derivanti da tali disposizioni. Il valore globale della riduzione delle accise non potrà eccedere quello derivante dal gettito aggiuntivo di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento ovunque ricorrano;

Pag. 466


d) al comma 4, sostituire le parole:
97 per cento con le seguenti: 95 per cento.
81. 34. Margiotta, Luongo.

Sopprimere i commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, i commi 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.
81. 18. Tabacci, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le aliquote di prodotto della coltivazione corrisposte allo Stato e alle Regioni sono comprensive di ogni altro onere per compensazioni ambientali e territoriali.
81. 13. Abrignani, Bernardo.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996 è sostituito dal seguente: «Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG, alle sue Sezioni e alla Regione, nel cui territorio è ubicata la concessione, copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato con propria determinazione rendiconta alle regioni interessate l'attività di misurazione e controllo effettuata e le quantità di idrocarburi estratte dai titolari delle concessioni».
81. 37. Margiotta, Luongo.

Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali» sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;
b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;
c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
«b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione;».
* 81. 1. Ventucci.

Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali» sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;
b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;
c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
«b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione;».
* 81. 53. Gioacchino Alfano.

Pag. 467

Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;
b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;
c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
«b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione;».
* 81. 6. Bernardo.

Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;
b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;
c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
«b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione;».
* 81. 21. Corsaro, Marsilio.

Al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: addizionale di 5,5 punti sono sostituite dalle parole: addizionale di 5,75 punti;
b) alla lettera b) le parole: o commercializzazione sono soppresse;
c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di quella effettuata da soggetti esercenti il commercio di prodotti petroliferi, acquistati dai soggetti che svolgono le attività di cui alle lettere precedenti. Il requisito della esclusione è subordinato alla presentazione, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, alla Agenzia delle entrate di un'istanza ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212;.
** 81. 19. Bernardo.

Al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: addizionale di 5,5 punti sono sostituite dalle parole: addizionale di 5,75 punti;
b) alla lettera b) le parole: o commercializzazione sono soppresse;
c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto

Pag. 468

e gas naturale ad esclusione dei commercianti di quella effettuata da soggetti esercenti il commercio di prodotti petroliferi, acquistati dai soggetti che svolgono le attività di cui alle lettere precedenti. Il requisito della esclusione è subordinato alla presentazione, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, alla Agenzia delle entrate di un'istanza ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212;.
** 81. 11. Di Cagno Abbrescia, Di Staso, Sisto.

Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali» sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;
b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;
81. 5. Bernardo.

Al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: 5,5 punti con le parole: 5,61 punti;
b) alla lettera b) sopprimere le parole: o commercializzazione;
c) alla lettera c) sostituire le parole: produzione o commercializzazione di energia elettrica con le seguenti: c) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che acquistano i prodotti stessi dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente, di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di esclusione;
d) dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
81. 3. Marchi.

Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 5,6 punti percentuali;
b) sostituire la lettera b) con la seguente: b) raffinazione petrolio, produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale in un sistema operativo integrato. L'addizionale non si applica ai soggetti che operano nel solo settore della commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati e gas di petrolio liquefatto.
81. 32. Capodicasa.

Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 5,6 punti percentuali;
b) alla lettera b) inserire in fine le seguenti parole: in un sistema operativo integrato. L'addizionale non si applica ai soggetti che operano nel solo settore della commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati e gas di petrolio liquefatto.
81. 30. Vannucci.

Al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali sono sostituite dalle seguenti: 5,55 punti percentuali;

Pag. 469

b) alla lettera b), sostituire le parole: oli lubrificanti, con le seguenti: oli lubrificanti di base, non provenienti da processi di rigenerazione.
81. 7. Bernardo.

Al comma 16, alinea, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: per i con le seguenti: ai redditi d'impresa prodotti da;
b) sostituire le parole: e che operano nei settori di seguito indicati con le seguenti: derivanti dalle seguenti attività.
81. 4. Marchi.

Al comma l6 lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione.
81. 43. Giudice, Gioacchino Alfano.

Alla lettera b), sopprimere le parole: o commercializzazione.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:
16-bis. L'addizionale di cui al comma 16 non è applicata ai soggetti operanti solo ed esclusivamente nel settore della commercializzazione dei prodotti di cui al comma 16, lettera b).
81. 20. Cassinelli.

Al comma 16 sopprimere la lettera c).
81. 40. Giudice, Gioacchino Alfano, Fallica.

Al comma 16 sostituire la lettera c) con la seguente:
c) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che acquistano i prodotti stessi dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma.
Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di esclusione.
81. 55. Gioacchino Alfano.

Al comma 16, lettera c), sopprimere la parola: commercializzazione.
81. 39. Giudice, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di commercio un credito di imposta nella misura di 500 euro a parziale recupero degli anomali aumenti di prezzo dei carburanti verificatisi nello stesso periodo. Il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale delle attività produttive.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 81, comma 16-bis si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
81. 45. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Pag. 470

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
16-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:
"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.";
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:
a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.".
16-ter. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo le parola «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza».
81. 9. Vignali.

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
16-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) al capoverso "articolo 6" del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.";
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:
euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.".
16-ter. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre

Pag. 471

2007 n. 504, dopo le parola «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza».
81. 46. Ciccanti, Galletti, Ruggeri, Formisano.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. I redditi derivanti dalle attività dei consorzi agrari, diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma precedente, sono esclusi dall'addizionale prevista dal comma 6 del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 81, comma 16-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
81. 52. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge è aggiunto il seguente comma:
16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 102-ter.
(Ammortamento anticipato dei beni materiali di alcune categorie di imprese).

1. Per i soggetti di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 la misura massima indicata nel comma 2 dell'articolo 102, può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione».

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alla voce «alcole e bevande alcoliche» sostituire «euro 68,51 per ettolitro» con «euro 69 per ettolitro».
81. 50. Corsaro, Marsilio.

Dopo il comma 16, è inserito il seguente:
16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 102-ter.
(Ammortamento anticipato dei beni materiali di alcune categorie di imprese).

1. Per i soggetti di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 la misura massima indicata nel comma 2 dell'articolo 102, può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.».
81. 12. Abrignani, Bernardo.

Al comma 18 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Ministro dello sviluppo economico vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente

Pag. 472

periodo anche utilizzando il Garante per la sorveglianza dei prezzi.
81. 23. Benamati, Lulli, Calearo Ciman, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni
di cui al comma 16.
81. 31. Fluvi.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:
18-bis. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella concessione di finanziamenti e incentivi inerenti la realizzazione in Campania dei termovalorizzatori di cui al decreto-legge n. 90 del 2008, non operano limitazioni in ragione delle caratteristiche merceologiche delle frazioni di rifiuti, ove riguardanti impianti le cui procedure di gara siano già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*81. 41. Baretta, Iannuzzi, Bonavitacola.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:
18-bis. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella concessione di finanziamenti e incentivi inerenti la realizzazione in Campania dei termovalorizzatori di cui al decreto-legge n. 90 del 2008, non operano limitazioni in ragione delle caratteristiche merceologiche delle frazioni di rifiuti, ove riguardanti impianti le cui procedure di gara siano già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*81. 54. Gioacchino Alfano.

Al comma 21, dopo le parole: il maggior valore delle rimanenze finali, sono inserite le seguenti: escluse le scorte d'obbligo previste a carico dei soggetti che immettono in consumo prodotti petroliferi ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, alla lettera a) sostituire «58,5 per cento» con «59 per cento»; alla lettera b) sostituire 3 per cento» con 4 per cento».
81. 51. Corsaro, Marsilio.

Al comma 21, dopo le parole: il maggior valore delle rimanenze finali, sono inserite le seguenti:, escluse le scorte d'obbligo previste a carico dei soggetti che immettono in consumo prodotti petroliferi ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239,.
81. 16. Abrignani, Bernardo.

All'articolo 81, comma 21, le parole: l'aliquota del 16 per cento, sono sostituite dalle seguenti: l'aliquota del 12,5 per cento.
81. 15. Abrignani, Bernardo.

Al comma 22, le parole: in tre rate di eguale importo, sono sostituite con le seguenti: in cinque rate di eguale importo.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis.
All'allegato 1 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alla voce «alcole e bevande alcoliche» sostituire

Pag. 473

«euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» con «euro 3 per ettolitro e per grado-Plato»
81. 24. Corsaro, Marsilio.

All'articolo 81, comma 22, le parole: in tre rate di eguale importo, sono sostituite dalle seguenti: in cinque rate di eguale importo.
81. 14. Abrignani, Bernardo.

Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
24-bis. Salvo quanto previsto dai commi 23 e 24, l'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal 1o gennaio 2009.
24-ter. Le persone fisiche detentrici di buoni del Tesoro di qualunque tipo possono dichiarare, con le modalità indicate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, i titoli in loro possesso al 31 dicembre 2008 ai soli fini della presente norma, ed escludendo ogni altra conseguenza o possibilità. Ai possessori ditali buoni del Tesoro viene riconosciuto, contestualmente alla scadenza prevista per il prelievo tributario, un credito d'imposta pari al 7,5 per cento dei redditi di cui al comma precedente.
24-quater. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei due commi precedenti confluiscono in un apposito Fondo dello stato di previsione delle entrate e vanno integralmente a finanziare incrementi delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, determina gli incrementi annuali delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti valevoli per il periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre precedente. Gli incrementi di cui al presente comma si applicano ai soggetti il cui imponibile Irpef, per il periodo d'imposta anteriore a quello in vigore alla data del 31 dicembre già citata, sia inferiore a 50 mila euro.
24-quinquies. Il Fondo di cui al comma precedente è altresì alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;
b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma 9, secondo periodo, dell'articolo 81 del presente decreto;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 29 a 38.
81. 47. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. Il Fondo per le Non Autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 81, comma 31-bis si provvede mediante riordino lineare agli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 300 milioni di euro per gli anni 2008. 2009 e 2010.
81. 44. De Poli, Ciccanti, Galletti.

Pag. 474

Al comma 32, dopo le parole: e il costo delle bollette energetiche, inserire le seguenti: nonché il costo per la fornitura di gas da privati.
81. 27. Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin, Comaroli, Simonetti, Fugatti.

Al comma 32, le parole: ai cittadini residenti, sono sostituite con le seguenti: ai residenti di cittadinanza italiana.
81. 28. Comaroli, Fugatti, Bragantini, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 32, inserire il seguente:
32-bis. Al fine di far fronte ai rincari delle forniture energetiche ad uso domestico, agli utenti che al 30 giugno 2008 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età ed abbiano un reddito annuo inferiore ad euro 30.000,00 globalmente riferito al nucleo familiare convivente, per le sole forniture di energia elettrica «prima casa» si applica una aliquota agevolata pari al 4 per cento.
81. 25. Castellani, Corsaro, Marsilio.

Dopo il comma 32, inserire il seguente:
32-bis. Le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come definite dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della solidarietà sociale, pubblicato nella gazzetta ufficiale 18 febbraio 2008, n. 41, sono estese anche alla fornitura del gas, a valere sulle disponibilità finanziarie ivi previste.
81. 26. Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin, Comaroli, Simonetti, Fugatti.

All'articolo 81, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 34, sostituire le parole: «può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a.», con le altre: «si avvale dei Comuni»;
b) sopprimere i commi 35 e 36;
c) dopo il comma 38 aggiungere il seguente:
38-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui ai commi da 29 a 31 sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di servizi socio-assistenziali. Entro il 30 settembre di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle medesime risorse tra i Comuni del territorio regionale, sulla base della percentuale di cittadini meno abbienti sul totale della popolazione e, in particolare, della percentuale di cittadini con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico, di persone ultrasessantacinquenni, di malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.
38-ter. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2009, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
81. 33. Rubinato.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 34, sostituire, le parole: «può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a.» con le seguenti: «si avvale dei Comuni»;

Pag. 475

b) sopprimere i commi 35 e 36;
c) dopo il comma 38 aggiungere il seguente:
38-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui ai commi da 29 a 31 sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di servizi socio-assistenziali. Entro il 30 settembre di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle medesime risorse tra i Comuni del territorio regionale, sulla base della percentuale di cittadini meno abbienti sul totale della popolazione e, in particolare, sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico, di persone ultrasessantacinquenni, di malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.
38-ter. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2009, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
81. 29. Rubinato.

All'articolo 81, comma 35, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) uno o più gestori del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza cui deve ispirarsi l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici; servizi e forniture, nonché nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità che tale affidamento deve garantire, della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.
81. 10. Giudice.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente comma:
37-bis. All'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: «immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria euro 2, euro 3, euro 4 o euro 5».
81. 2. Ventucci.

Aggiungere infine i seguenti commi:
38-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alle condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti di cui al comma 32 per i percettori di reddito di lavoro dipendente, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei

Pag. 476

redditi dei lavoratori dipendenti. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di lavoro dipendente.
38-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 38-bis.
38-quater. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009.

Conseguentemente, all'articolo 84, aggiungere, infine, il seguente comma:
2-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2009, gli incarichi di consulenza, ad eccezione delle figure assimilate a lavoro dipendente, conferiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono ridotti fino al conseguimento di una minore spesa di 1,5 miliardi di euro annui. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i ministri interessa, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione.
81. 48. Baretta, Fluvi.

Dopo il comma 38 inserire il seguente:
38-bis. A decorrere dall'anno 2009, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni i cui requisiti reddituali corrispondano a quelli di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità evasa.

Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento».
81. 42. Duilio.

Dopo il comma 38 aggiungere il seguente comma:
38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 31 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il governo predispone una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.
81. 49. Bossa, Murer, Sbrollini, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Livia Turco.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

1. All'Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la voce: gas di

Pag. 477

petrolio liquefatti, è sostituita dalla seguente: Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti per autotrazione e come combustibile per riscaldamento: Euro 201,00 per mille chilogrammi.
81. 01. Giudice.

Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

Art. 81-bis
(Misure per la distribuzione del GPL).

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n, 128, è inserito il seguente: Articolo 16-bis. - (Locazione dei serbatoi di GPL installati presso gli utenti). - 1. Le aziende distributrici di GPL, proprietarie dei serbatoi installati presso gli utenti, devono concederli in locazione. Il locatario ha facoltà di acquistare il gas in regime dì libera concorrenza e il proprietario non ha alcun diritto di esclusiva per quanto concerne i rifornimenti. I serbatoi possono essere rimossi a richiesta del locatario, decorsi cinque anni dalla loro installazione, a cura e a spese del locatore. Alla scadenza, il contratto di locazione è rinnovato automaticamente per altri cinque anni, salva disdetta comunicata dal locatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché il canone per la locazione sia tale da far conseguire un ragionevole utile al locatario, in relazione all'investimento effettuato, con l'esclusione di possibili rendite di posizione. Agli adempimenti amministrativi relativi all'installazione e alla gestione del serbatoio e alla relativa assicurazione provvede l'azienda che ne ha la proprietà.
2. Le regioni e i comuni adeguano le proprie norme alle disposizioni del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
3. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in essere alla data dell'entrata in vigore del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla stessa data.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma precedente, sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, nonché ogni norma vigente in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.
81. 02. Giudice.

Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

Art. 81-bis
(Esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le imprese che avviano una nuova attività nei territori ricadenti in aree «Obiettivo 1» di cui al Regolamento CE n. 1260 del 1999).

1. Non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che costituiscono nuovi impianti produttivi nei territori ricadenti in aree «Obiettivo 1» di cui al Regolamento CE n. 1260 del 1999.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo delle Comunità europee.
3. L'esenzione di cui al comma I si applica alle imprese che nascono nell'esercizio 2009 per tre periodi di imposta a decorrere da quello di costituzione.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, è introdotto a regime, a decorrere

Pag. 478

dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2009, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2007. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai tini della imposta regionale sulle attività produttive.

5. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso all0 gennaio 2007;
b) che svolgono dal 10 gennaio 2008 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2007;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2007 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai tini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2007 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai tini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2007.

6. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
7. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2008 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso all0 gennaio 2007, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
8. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2009; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del

Pag. 479

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
9. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai tini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai tini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai tini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

10. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

11. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai tini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
12. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini

Pag. 480

delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
13. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2006, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e Il del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
14. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
15. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2006 ed al 31 dicembre 2007, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2008, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3. 16. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
17. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 18. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si

Pag. 481

perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
19. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a molo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
20. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
21. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. E altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
22. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
23. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai tini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai tini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

Pag. 482

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10marzo2000, n. 74.

24. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
81. 04. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

All'articolo 176, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è apportata la seguente modifica: le parole in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, 11 costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 sono soppresse.
81. 03. Bernardo.

ART. 82.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «97 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».

Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 27, dopo le parole: nella misura del 20 per cento aggiungere le altre: La disposizione non si applica alle società cooperative e loro consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole e medie imprese.
82. 21.Baretta.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso: «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «97 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».

Conseguentemente dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis. La disposizione di cui al comma 27 si applica agli interessi maturati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
82. 20.Marchignoli, Marchi.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso: «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «97 per cento» ovunque ricorrano;

Pag. 483

d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 28, sostituire le parole: per la quota del 55 per cento con le altre: per la quota del 40 per cento.
82. 19.Marchignoli, Marchi.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «97 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 28 e 29.
82. 22.Marchignoli, Marchi.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
29-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.
29-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si applicano a decorrere dall'anno 2008.
29-quater. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
29-quinquies. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.
29-sexies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 29-bis, 29-ter, 29-quater e 29-quinquies, valutato pari a 392 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 82, commi da 1 a 4.
82. 18. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 82, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;
b) al comma 2 e al comma 4 dell'articolo 82, le parole: «nei limiti del 97 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
c) al comma 3 dell'articolo 82, ove ricorrono, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 90 per cento».

Pag. 484

Conseguentemente dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Redditi da locazione).

I redditi derivanti dalla locazione di uno o più immobili, per una superficie commerciale complessiva inferiore a 300 mq per singolo proprietario, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con un'aliquota pari al 20 per cento.
82. 15. Fugatti, Comaroli, Simonetti.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Modifiche del regime dei «minimi»).

1. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro, elevati a 50.000 euro se svolgenti in via esclusiva attività di fabbricazione o di cessione di beni»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «nel triennio solare precedente: non hanno effettuato acquisti di beni strumentali diversi dai beni immobili, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro; non hanno effettuato acquisti di beni immobili strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, per un ammontare complessivo superiore a 45.000 euro».

3. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente «La predetta ritenuta è ridotta al 10 per cento nel caso di prestazioni di lavoro autonomo da parte di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i soli periodi di imposta in cui non abbia efficacia l'opzione di cui al comma 110 della medesima legge».
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
82. 16. Fluvi, Lulli, Baretta, Ventura, D'Antoni, Misiani, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Trizzolo.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 82, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;
b) al comma 2 e al comma 4 dell'articolo 82, le parole: «nei limiti del 97 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
c) al comma 3 dell'articolo 82, ove ricorrono, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 90 per cento».

Pag. 485

Conseguentemente dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Contribuenti minimi e marginali).

1. Dopo il comma 29, è inserito il seguente:
29-bis. Al comma 96 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «non superiori a 50.000 euro».
82. 17.Fugatti, Brigantini.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 20 dell'articolo 83 aggiungere il seguente:
20-bis. Le attività di cui si applicano gli studi di settore, di cui all'articolo 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, sono esenti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983 n. 18.
82. 38. Ceccuzzi, Sanga, Peluffo, Nannicini, Sani, Cenni.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «93 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «93 per cento».

Conseguentemente al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
82. 49.Rubinato.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;
c) al comma, 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «97 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».

Conseguentemente all'articolo 83, dopo il comma 24 aggiungere il seguente comma:
24-bis. All'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6 milioni».
82. 48.Fluvi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis.
Sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento

Pag. 486

della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.
82. 23. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) è aggiunto in fine il seguente periodo: «In ciascuno dei diciotto esercizi successivi, ove il risultato di esercizio sia in perdita, alle imprese è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari a un diciottesimo dell'imposta corrispondente alla predetta eccedenza. Il credito d'imposta è proporzionalmente ridotto nel caso in cui la perdita sia inferiore alla quota di eccedenza deducibile nell'esercizio stesso e la perdita non è riportabile fino a concorrenza di tale eccedenza. Detto credito può essere chiesto a rimborso, riportato a nuovo, computato, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
82. 24.Girlanda.

Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) è aggiunto in fine il seguente periodo: «In ciascuno dei diciotto esercizi successivi, ove il risultato di esercizio sia in perdita, alle imprese è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari a un diciottesimo dell'imposta corrispondente alla predetta eccedenza. Il credito d'imposta è proporzionalmente ridotto nel caso in cui la perdita sia inferiore alla quota di eccedenza deducibile nell'esercizio stesso e la perdita non è riportabile fino a concorrenza di tale eccedenza. Detto credito può essere chiesto a rimborso, riportato a nuovo, computato, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
82. 25.Corsaro, Marsilio.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
82. 26. Nicco, Brugger, Zeller.

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con: 0,20 per cento.

Pag. 487

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con: «2 per cento»;
b) sopprimere il comma 21.
82. 28.Fluvi.

Al comma 11, lettera a) sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,29 per cento.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 21, aggiungere in fine le seguenti parole: Sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari che investano oltre il 60 per cento in patrimoni costituiti da alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato ai sensi articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 seguita ad applicarsi l'aliquota nella misura dei 12,5 per cento.
82. 34. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) nella tariffa, parte II, è inserito il seguente:

Art. 2-ter.

«2-ter. Affitto di fondi rustici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 82, comma 14, lettera c) pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "fondi dì riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».
82. 27. Brugger, Zeller, Nicco.

Sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nel successivo comma 18 e un valore netto di ammontare non superiore a 300 milioni di euro alla data di riferimento dell'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 3, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo di imposta e accantonata nel passivo. L'imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione

Pag. 488

e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi».
82. 11. Leo.

Sostituire il comma 18, con il seguente:
18. La Banca d'Italia individua con proprio regolamento la tipologia dei fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiti con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari per almeno l'80 per cento del loro patrimonio netto, soggetti all'imposta di cui al comma 17, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:
a) numero dei soci;
b) legame di parentela tra i soci;
c) sistema di governance previsto dal regolamento del fondo.

Tale disciplina si applica esclusivamente ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il cui regolamento sia stato approvato successivamente all'emanazione dei predetto provvedimento da parte di Banca d'Italia.
82. 3. Gibiino, Germanà.

Al comma 18, alinea, dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti:, ad esclusione degli enti pubblici.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: enti pubblici ed.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
82. 31. Galletti, Ciccanti.

Al comma 18 alinea dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti:, ad esclusione degli enti pubblici.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a), sopprimere le parole: enti pubblici ed.
82. 30. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 18 alinea dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti:, ad esclusione degli enti pubblici.
82. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 18 alinea, dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti:, ad esclusione degli enti pubblici.
82. 29. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 18, lettera a), sopprimere le parole: enti pubblici ed.
82. 32. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 18, lettera a), sostituire le parole: nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria con le seguenti: nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui alla lettera c) dell'articolo 73, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui redditi il cui controllo non sia detenuto da persone fisiche.
82. 6. Leo.

Pag. 489

Al comma 18, sostituire la lettera a) sopprimere le parole: enti pubblici ed.
82. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) e, in ogni caso, se il fondo è istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei tre quarti delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da una persona fisica e dai suoi stretti familiari, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per stretti familiari si intende il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.
82. 10. Leo.

Al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) e, in ogni caso, se il fondo è istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei tre quarti delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo di imposta, al di fuori dell'esercizio di impresa, da persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari.
82. 12. Leo.

Al comma 18, lettera b) sopprimere le parole: al di fuori dell'esercizio di impresa e sostituire le parole: e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, con le seguenti: e da trust di cui siano disponenti è salvo che ad imprese commerciali esercitate da soggetti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
82. 7. Leo.

Sostituire il comma 21 con il seguente:
21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: una ritenuta del 12,50 per cento, sono sostituite dalle seguenti: una ritenuta del 15 per cento.

Conseguentemente, al medesimo articolo:
a) Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:
21-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21, non si applicano ai fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, le cui quote sono negoziate in mercati regolamentati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
b) Dopo il comma 22, seguenti commi:
22-bis. Nell'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le

Pag. 490

parole: una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono sostituite dalle seguenti: una ritenuta del 15 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare ivi incluse le plusvalenze da cessione degli immobili o dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione, nonché i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società ovvero dalla cessione degli immobili o dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione.
22-ter. Il comma 121 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei componenti positivi del conto economico e sempre che, in un arco temporale di cinque anni, la società non realizzi componenti positivi dalla cessione di immobili o di diritti reali su immobili per un importo superiore al 50 per cento della consistenza media del proprio attivo patrimoniale nel medesimo orizzonte temporale. Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonché quelle detenute nelle società che esercitino l'opzione di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società. La società che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate per rilevare i fatti di gestione dell'attività di locazione immobiliare e delle altre attività, dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.
22-quater. All'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: una delle condizioni di prevalenza indicate nel comma 121 sono sostituite dalle seguenti: una delle condizioni indicate nel primo periodo dei comma 121.
22-quinquies. Il comma 123, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è sostituito dal seguente: L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l'80 per cento dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare ivi incluse le plusvalenze da cessione degli immobili o dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione, nella misura in cui le stesse non sono reinvestite ai sensi del comma 131, nonché gli utili derivanti dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121; se l'utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è di importo inferiore a quello derivante dall'attività di locazione immobiliare, ivi incluse le plusvalenze da cessione degli immobili o dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione, e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.
22-sexies. All'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, è assoggettata ad imposizione ordinaria la differenza tra il valore normale degli immobili o diritti reali determinato all'ingresso nel regime speciale e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso in tale regime, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, e l'imposta

Pag. 491

sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.
22-septies. Nell'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Si comprendono nel reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare anche le plusvalenze da cessione degli immobili o dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione, nonché i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società ovvero dalla cessione degli immobili o dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione. Tuttavia, l'inclusione delle predette plusvalenze nel reddito esente è condizionata al reinvestimento di una quota non inferiore al cinquanta per cento delle stesse nell'acquisto di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali in altre SIIQ e SINQ o in immobili e in diritti reali su immobili destinati alla locazione entro la fine del secondo periodo d'imposta successivo a quello del realizzo.
22-octies. All'articolo 1, comma 140, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società optino per il regime speciale sono sostituite dalle seguenti: entro la data di chiusura del terzo periodo d'imposta del conferente successivo a quello nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, le medesime società optino per il regime speciale. In caso di mancata ammissione alla negoziazione dei titoli della società conferitaria entro la data di chiusura del terzo periodo d'imposta del conferente successivo a quello nel corso del quale è effettuato il conferimento, il reddito del conferente, nonché il valore della produzione di questi, se soggetto all'imposta regionale sulle attività produttive, relativi a tale periodo d'imposta sono incrementati in misura pari alla plusvalenza realizzata dal conferente all'atto del conferimento e l'imposta sostitutiva assolta ai sensi del comma 137 costituisce per il conferente credito d'imposta scomputabile dall'imposta sul reddito delle società, ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
22-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 140, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 22-septies, si applicano ai conferimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
82. 4. Gibiino, Germanà.

Al comma 21, aggiungere in fine il seguente periodo:
Sui i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari che investano oltre il 60 per cento in patrimoni costituiti da alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato ai sensi articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 seguita ad applicarsi l'aliquota nella misura del 12,5 per cento.
82. 33. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 dei decreto-legge richiamato nel precedente comma 21 è operata sui proventi percepiti con l'aliquota dei 12,50 per cento fino a concorrenza della differenza positiva tra il

Pag. 492

valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 prima dell'entrata in vigore dei presente decreto-legge e il valore risultante dall'ultimo rendiconto redatto prima della data di sottoscrizione o acquisto.
82. 5. Leo.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Il reddito da lavoro dipendente derivante dall'esercizio di piani di stock options rileva ai soli fini fiscali.
82. 14. Nannicini.

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
24-bis. Salvo quanto previsto dai commi 23 e 24, l'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal 1° gennaio 2009.
24-ter. Le persone fisiche detentrici di buoni del Tesoro di qualunque tipo possono dichiarare, con le modalità indicate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, i titoli in loro possesso al 31 dicembre 2008 ai soli fini della presente norma, ed escludendo ogni altra conseguenza o possibilità. Ai possessori di tali buoni del Tesoro viene riconosciuto, contestualmente alla scadenza prevista per il prelievo tributario, un credito d'imposta pari al 7,5 per cento dei redditi di cui al comma precedente.
24-quater. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei due commi precedenti confluiscono in un apposito Fondo dello stato di previsione delle entrate e vanno integralmente a finanziare incrementi delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, determina gli incrementi annuali delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti valevoli per il periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre precedente. Gli incrementi di cui al presente comma si applicano ai soggetti il cui imponibile Irpef, per il periodo d'imposta anteriore a quello in vigore alla data del 31 dicembre già citata, sia inferiore a 50 mila euro.
82. 35. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
24-bis. Al comma dell'artico 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 è aggiunta la seguente lettera:
h) redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock options.

24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva di cui al comma precedente, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
82. 37. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 27, capoverso 3 dopo le parole: delle società cooperative e loro consorzi aggiungere le seguenti: che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e medie imprese della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma inserire il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, valutati pari a 1,5

Pag. 493

milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
82. 40. De Micheli.

Al comma 27 capoverso 3, dopo le parole: delle società cooperative e loro consorzi, aggiungere le seguenti: che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e medie imprese della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio.

Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n.296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.

a decorrere dal:
2011: - 2.000.
82. 41. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Delfino.

Al comma 27 capoverso 3, dopo le parole: delle società cooperative e loro consorzi aggiungere le seguenti: che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361 /CE del 6 maggio 2003.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1, 4 milioni di euro milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
82. 39. Del Tenno.

Al comma 27, dopo le parole: nella misura del 20 per cento aggiungere le seguenti: La disposizione non si applica alle società cooperative e consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole te medie imprese.

Conseguentemente a decorrere dall'anno 2008 ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro.
82. 42. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto.

Al comma 27 capoverso 3, dopo le parole: nella misura del 20 per cento aggiungere le seguenti parole: La disposizione non si applica alle società cooperative e loro consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole e medie imprese.

Conseguentemente, all'articolo 84, sostituire il comma 1, con il seguente: Art. 84. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto-legge, pari a 1.543,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.592,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.226,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.509,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento e quanto a 23

Pag. 494

milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
82. 9. Froner.

Al comma 28 capoverso b-bis), dopo le parole: e loro consorzi aggiungere le seguenti parole: La disposizione non si applica alle società cooperative e loro consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole e medie imprese.

Conseguentemente, all'articolo 84, sostituire il comma 1, con il seguente: Art. 84. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto-legge, pari a 1.543,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.592,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.226,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.509,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento e quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
82. 8. Froner.

Al comma 27 capoverso 3, dopo le parole: nella misura del 20 per cento aggiungere le seguenti: La disposizione non si applica alle società cooperative e loro consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole e medie imprese.
82. 13. Saglia.

Al comma 28, capoverso b-bis, dopo le parole: delle società cooperative di consumo e loro consorzi aggiungere le seguenti: che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 800 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
82. 43. Del Tenno.

Al comma 28, capoverso b-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: che non soddisfano requisiti della definizione d piccole e medie imprese della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 28, valutati pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

Pag. 495

bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
82. 44. De Micheli.

Al comma 28, capoverso b-bis aggiungere in fine le seguenti parole che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e medie imprese della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: -1.000;
2009: -1.000;
2010: -1.000;
a decorrere dal 2011: -1.000.
82. 45. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Delfino.

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
29-bis. Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, colpite dagli eventi alluvionali dei novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi di cui all'articolo 6, commi 2, 3. 7-bis e all'articolo 7 dei decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008. Entro tale termine le imprese di cui al primo periodo possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 versando l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo, contributo o premio a titolo di capitale diminuito al 10 per cento al netto dei versamenti già eseguii per capitale e interessi, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo Si della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro i limiti delle risorse assegnate ai sensi dei medesimo articolo 4, comma 90 della legge n. 350 dei 2003 e dell'articolo 3-quater dei decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, nonché delle ulteriori risorse, pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2008, assegnate ai sensi del presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Tondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.000. 000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
82. 46. Togni, Bigonci, Fugatti, Simonetti.

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
29-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'articolo 3, comma 2, è sostituito dal seguente: U. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
29-ter. Le disposizioni dì cui al comma 30 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
82. 47. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Pag. 496

Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis
(Detrazioni per carichi di famiglia).

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Le detrazione di cui ai commi 1 e 1-bis non spettano ai cittadini extracomunitari che, pur lavorando in Italia, sono residenti all'estero ed hanno i familiari a carico residenti all'estero.
82. 01. Bragantini, D'Amico, Comaroli, Fugatti.

Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis
(Modifiche del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è inserito il seguente:
2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Tale presentazione dovrà poi essere rinnovata al comune che ha rilasciato l'autorizzazione ogni 12 mesi dalla data di rilascio della prima autorizzazione.

2. Al comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunta la seguente lettera:
d) nel caso di mancata presentazione del DURC, come previsto dal comma 2-bis dell'articolo 28.
82. 02. Fugatti, Comaroli, Forcolin.

ART. 83.

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:
L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
*83. 31. Giudice, Gioacchino Alfano.

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:
L'INPS e l'Agenzia delle Entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
*83. 25. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Per il miglioramento dell'azione di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale e previdenziale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipulano una convenzione finalizzata allo scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA, nonché dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
83. 32. Giudice, Gioacchino Alfano.

Pag. 497

Al comma 5, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Anche attraverso la programmazione dei controlli in base al numero delle partite IVA da presenti sul totale degli abitanti di ciascuna regione.
83. 14. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di garantire maggiore efficacia all'attività di riscossione e migliorare le funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria: a) effettua indagini e ricerche, anche tramite consultazioni e audizioni dei responsabili, sulle forme e le modalità di gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali; b) individua possibili forme di raccordo tra le informazioni in possesso dei soggetti incaricati della riscossione e quelli in possesso nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
83. 2. Leo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 33, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero delle partite IVA totali da verificare sul totale degli abitanti di ciascuna regione; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.
83. 13. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. In attuazione del Protocollo d'intesa sulla sicurezza e la conformità dei prodotti industriali, sottoscritto il 24 febbraio 2005 tra il Ministero delle attività produttive ed il Corpo della Guardia di finanza, il Nucleo speciale tutela mercati costituito presso il Comando tutela dell'economia del Corpo, avvia un programma speciale di verifica del rispetto delle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 e degli articoli 102-113 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42/CE. Il programma dovrà prevedere non meno di 10.000 verifiche annue concentrate nei punti d'ingresso dei prodotti industriali extracomunitari sul territorio nazionale e presso la distribuzione commerciale.
11-ter Ai fini del comma 11-bis, il Nucleo è potenziato di 20 unità di personale ed il Ministero dello sviluppo economico svolge corsi di aggiornamento professionale relativi alla conformità alle direttive comunitarie macchine. Per il completamento dell'organico è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui al comma 516 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, sino a concorrenza della maggiore spesa, del comma 513 dell'articolo 1 della medesima legge n. 296 del 2006.
11-quater. Il Nucleo opera in collaborazione e anche su segnalazione dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, dell'INDICAM, dell'Agenzia delle dogane, delle associazioni industriali, commerciali ed artigianali, di imprenditori nonché di cittadini. A tal fine il Nucleo gestisce un numero telefonico gratuito (numero verde) al fine di segnalare l'esistenza di prodotti non conformi, merci contraffatte o usurpative, o di violazione della proprietà industriale. I dati ricavati dall'attività di verifica alimentano la Banca dati multimediale per la raccolta

Pag. 498

dei dati caratteristici ed idonei a contraddistinguere i prodotti autentici, istituita presso l'Agenzia delle dogane ai sensi dell'articolo 4 comma 55 delle legge 30 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui sì applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2007 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto

Pag. 499

o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso all0 gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

Pag. 500

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e il del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,

Pag. 501

delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma I, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché dì inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei

Pag. 502

periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRA in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
83. 16.Corsaro, Marsilio.

Sopprimere il comma 12.
83. 34. Fluvi.

Sopprimere il comma 15.
83. 33. Fluvi.

Al comma 15, dopo le parole: composto di cinque componenti aggiungere le seguenti: di cui uno designato dal Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e uno dalla Conferenza Stato-Città.
83. 10. Lanzillotta.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo le parole «e di acconto delle imposte», inserire le seguenti: «e dovute a seguito dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore».
83. 28. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dopo la parola «ricavi» le parole «o compensi» sono eliminate.
83. 3. Leo.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, comma 5, dopo le parole «si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge», sono aggiunte le seguenti «ovvero ad un ottavo del minimo previsto dalla legge nei casi di cui all'articolo 5, comma 1».
All'articolo 8, comma 2, le parole da «e per il versamento di tali somme» fino alla fine sono soppresse.
All'articolo 8, comma 3, le parole «e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia» sono soppresse.
All'articolo 8, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, il competente ufficio dell'Agenzia

Pag. 503

delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente.
All'articolo 9, le parole «e con la prestazione della garanzia, previsti» sono sostituite dalla seguente «prevista».
83. 26. Leo.

Sopprimere il comma 18.
83. 1. Nannicini.

Al comma 18, capoverso «Art. 5-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:
3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta a un quinto della sanzione edittale e le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2.
83. 19. Fluvi, Baretta, Misiani, Ventura, D'Antoni, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 il punto 2), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il punto 2) è sostituito dal seguente:
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 39 secondo comma per redditi determinati in base alle scritture contabili, l'Ufficio non dimostra che sono palesemente incompatibili con il reddito dichiarato e se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per: la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare a pena di nullità rilevabile d'ufficio da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'articolo 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che deve essere congruente alla richiesta e comunque non può essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 2) a novanta giorni e per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale;
c) il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:
L'Ufficio e il giudice potranno trarre argomenti di prova ai sensi dell'articolo

Pag. 504

116 del codice di procedura civile dalla ingiustificata mancata risposta del contribuente agli inviti dell'ufficio e dalla ingiustificata mancata produzione di libri, registri e documenti.

18-ter. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, il punto 2) è sostituito dal seguente:
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 55, l'Ufficio non dimostra che sono palesemente incompatibili con l'ammontare delle operazioni attive e passive dichiarate e se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52 a pena di nullità rilevabile d'ufficio;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento che deve essere congruente alla richiesta e comunque non può essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 2) non inferiore a novanta giorni e, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
c) al terzo comma, le parole «le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma terzo».

18-quater. All'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie anche in materia di presunzioni e di oneri probatori non hanno effetto retroattivo in pregiudizio del contribuente, mentre hanno effetto retroattivo le disposizioni tributarie anche in materia di presunzioni e di oneri probatori a lui favorevoli. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte in pregiudizio del contribuente anche in materia di presunzioni e di oneri probatori si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, mentre si applicano con effetto retroattivo, salvo che sia diversamente previsto espressamente, le disposizioni tributarie anche

Pag. 505

in materia di presunzioni e di oneri probatori a lui favorevoli.
18-quinquies. Le modifiche apportate con la presente legge all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e all'articolo 3 legge 27 luglio 2000, n. 212 hanno natura interpretativa, valore retroattivo e sono applicabili anche ai processi pendenti.
83. 11. Corsaro, Marsilio.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il periodo «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura». È sostituito dal seguente «Le predette spese non sono imponibili se sostenute dal committente per conto del professionista».
83. 4. Leo.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi 33, 34, 35, 36 e 37 sono soppressi.
83. 15. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472», sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate».
83. 6. Di Cagno, Abbrescia, Di Staso, Sisto.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate».
83. 9. Bernardo.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i canoni corrisposti alle autorità portuali a fronte della concessione di beni demaniali, in ragione della indisponibilità di detti beni da parte delle autorità medesime a titolo di proprietà o di altro diritto reale, non costituiscono redditi di natura fondiaria ed, in quanto tali, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini delle imposte dirette.
83. 17. Bonavitacola, Tullo, Meta, Velo, Lovelli, Boffa, Cardinale, Vico.

Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. Successivamente all'attuazione del federalismo fiscale, si prevederà che gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengano elaborati anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal primo comma, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.

Pag. 506

Conseguentemente al medesimo articolo sopprimere il comma 20.
83. 37. Bitonci, Forcolin, Fugatti.

Al comma 19 dopo le parole vengono elaborati aggiungere le seguenti: sentite le associazioni professionali e di categoria.

Conseguentemente al comma 20 dopo le parole 31 dicembre 2013 e aggiungere le seguenti: con l'esclusivo scopo di allargare la base imponibile,.
83. 12. Vico, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 19, sostituire la parola comunale con provinciale.
83. 35. Fluvi.

Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

20-bis. Nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 17, nel comma 1-bis il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, l'imposta è dovuta per la sola superficie complessiva eccedente 5 metri quadrati.»;

20-ter. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis. ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2008, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: -bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 83, commi 20-bis e 20-ter, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fin del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
83. 8. Bernardo.

Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

20-bis. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 aggiungere il seguente punto: 42) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari.;

20-ter. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 120) è soppresso.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
83. 22. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 17, comma 1, dopo la lettera i) del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507 e successive

Pag. 507

modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:
lettera 1-bis) i mezzi pubblicitari esposti all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggi e turismo.

Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 1.500;
2010: - 1.500.
83. 24. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è abrogato.
83. 23. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti previdenziali e assistenziali stipulano con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni finalizzate alla gestione delle attività relative alla riscossione dei crediti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella fase precedente alla procedura di discarico per inesigibilità, in base alle quali la società stipulante provvede alla gestione del credito mediante:
attività finalizzate alla reperibilità del debitore e accertamenti di carattere patrimoniale in ordine alla sua solvibilità;
notificazione al debitore di un invito al pagamento entro 30 giorni;
reiscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per adempimento spontaneo.

24-ter. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società di cui al comma 1 può acquisire finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati, nonché stipulare accordi, contratti e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica, ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, compiere altre attività strumentali alla realizzazione del proprio scopo sociale previa autorizzazione dell'ente creditore. Le convenzioni di cui al comma i individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.
83. 38. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

24-bis. L'articolo 4 comma 2-sexies del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002 n. 265, e l'articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008 n. 31, si interpretano nel senso che l'ingiunzione di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 costituisce titolo per:
a) iscrivere l'ipoteca ed il fermo amministrativo sui beni del debitore e dei coobligati e per trascrivere i pignoramenti nei pubblici registri, mobiliari ed immobiliari, in esenzione da ogni tributo o diritto;
b) richiedere ed ottenere, in forma libera e gratuita, anche per via telematica, il rilascio di visure ipotecarie e catastali;

Pag. 508

c) procedere al pignoramento dei crediti verso terzi di cui all'articolo 72 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;
d) richiedere la dichiarazione stragiudiziale del terzo ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;
e) adottare tutte le altre misure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili.
83. 21. Causi, Misiani, Boccia, Marchi, Vannucchi, De Micheli.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. L'articolo 4 comma 2-sexies del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002 n. 265, e l'articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008 n. 31, si interpretano nel senso che l'ingiunzione di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 costituisce titolo per:
a) iscrivere l'ipoteca ed il fermo amministrativo sui beni del debitore e dei coobligati e per trascrivere i pignoramenti nei pubblici registri, mobiliari ed immobiliari, in esenzione da ogni tributo o diritto;
b) richiedere ed ottenere, in forma libera e gratuita, anche per via telematica, il rilascio di visure ipotecarie e catastali;
c) procedere al pignoramento dei crediti verso terzi di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;
d) richiedere la dichiarazione stragiudiziale del terzo ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;
e) adottare tutte le altre misure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili.
83. 29. Giudice, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti previdenziali e assistenziali stipulano con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni finalizzate alla gestione delle attività relative alta riscossione dei crediti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella fase precedente alla procedura di discarico per inesigibilità, in base alle quali la società stipulante provvede alla gestione del credito mediante:
attività finalizzate alla reperibilità del debitore e accertamenti dì carattere patrimoniale in ordine alla sua mobilità;
notificazione al debitore di un invito al pagamento entro 30 giorni;
reiscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

24-ter. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società di cui al comma 1 può acquisire finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati, nonché stipulare accordi, contratti e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica, ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, compiere altre attività strumentali alla realizzazione del proprio scopo sociale previa autorizzazione dell'ente creditore.

Pag. 509

Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.
83. 30. Giudice, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. All'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole «lire i miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6 milioni».
83. 20. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Sopprimere il comma 25.
83. 27. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere i commi da 25 a 28.
*83. 7. Abrignani, Bernardo.

Sopprimere i commi da 25 a 28.
*83. 18. Lulli, Fluvi.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

29. Al fine di garantire l'efficienza nella gestione ICI, garantire l'attuale livello occupazionale, evitare l'insorgere del contenzioso tra Comuni e soggetti affidatari dei contratti di gestione ICI e rendere più snella la procedura di riequilibrio delle condizioni contrattuali, i Comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi di gestione, accertamento e/o riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, remunerati ad aggio sulle somme globalmente riscosse, corrispondono ai soggetti affidatari dei suddetti contratti gli aggi ridotti del 10 per cento rispetto a quelli contrattualmente pattuiti da applicarsi a tutte le somme effettivamente incassate, incluse le somme rimborsate ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93.
83. 5. Leo.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

28-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 sono soppresse le seguenti parole: «limitatamente alle scommesse relative alle corse che ivi si svolgono».
83. 36. Vannucci.

Dopo l'articolo 83 aggiungere i seguenti:

Art. 83-bis.
(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi).

L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di una adeguata indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico sul prezzo medio del carburante (gasolio per autotrazione), determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e ne calcola l'indice di variazione.
Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

Art. 83-ter.
(Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto).

Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle more di un accordo quadro

Pag. 510

delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese della committenza con il tavolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto, volto a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal committente per i costi del carburante sostenuti dal vettore. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Nel caso il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo precedente, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, laddove la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante non venga adeguata secondo quanto previsto al comma precedente il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. L'azione del vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione del trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi del comma precedente. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettcre senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile.

Art. 83-quater.
(Norma transitoria).

Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-bis, l'indice dell'adeguamento automatico del corrispettivo è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo Sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni' intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Tale indice è pari al 30 per cento della variazione

Pag. 511

percentuale del prezzo del gasolio rilevato nel periodo di riferimento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20 per cento ditale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,5 tonnellate, ed al 10 per cento della variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a far data dal 10 luglio 2008.

Art. 83-quinquies.
(Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore).

Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 83-sexies.
(Regolarità di tutti i soggetti della filiera).

Le disposizioni di cui agli articoli 83 bis, 83-ter, 83-quater e 83-quinquies si applicano nei confronti di tutti i soggetti della filiera logistica che svolgano o organizzino professionalmente prestazioni di trasporto.

Art. 83-septies.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti e esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.
Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono abrogate.
All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea».
Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non

Pag. 512

discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di vettoriamento del gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.»
*83. 01. Giudice.

Dopo l'articolo 83, aggiungere i seguenti:

Art. 83-bis.
(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi).

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di una adeguata indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico sul prezzo medio del carburante (gasolio per autotrazione), determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e ne calcola l'indice di variazione.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in
percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di
terzi rappresentata dai costi del carburante.

Art. 83-ter.
(Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle more di un accordo quadro delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese della committenza con il tavolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto, volto a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal committente per i costi del carburante sostenuti dal vettore.
2. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Nel caso il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo precedente, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
4. Qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, laddove la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante non venga adeguata secondo quanto previsto al comma precedente il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. L'azione del vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di

Pag. 513

trasporto. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione del trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi del comma precedente. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile.

Art. 83-quater
(Norma transitoria).

1. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-bis, l'indice dell'adeguamento automatico del corrispettivo è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Tale indice è pari al 30 per cento della variazione percentuale del prezzo del gasolio rilevato nel periodo di riferimento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20 per cento di tale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,5 tonnellate, ed al 10 per cento della variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a far data dal 1o luglio 2008.

Art. 83-quinquies.
(Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore).

1. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
3. La decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 83-sexies.
(Regolarità di tutti i soggetti della filiera).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83-bis, 83-ter, 83-quater e 83-quinquies si

Pag. 514

applicano nei confronti di tutti i soggetti della filiera logistica che svolgano o organizzino professionalmente prestazioni di trasporto.

Art. 83-septies.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti e esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.
2. Le disposizioni di cui al comma i costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo li febbraio 1998, n. 32 le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono abrogate.
4. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea».
5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e dì sicurezza.
6. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delta presente legge i criteri di vettoriamento del gas metano per autotrazione attraverso te reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
*83. 05. Galletti, Ciccanti, Compagnon.

Dopo l'articolo 83, inserire i seguenti:

Art. 83-bis.
(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto dl cose per conto di terzi).

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2008, n. 286, sulla base di una adeguata Indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero detto Sviluppo Economico sul prezzo medio dei carburante (gasolio per autotrazione), determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro dl percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e ne calcola l'indice di variazione.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi dei carburante.

Art. 83-ter.
(Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nel contratti di trasporto).

1. Le disposizioni dei presente articolo si applicano nelle more dl un accordo quadro delle associazioni maggiormente

Pag. 515

rappresentative delle imprese della committenta con il tavolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto, volto a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal committente per i costi del carburante sostenuti dal vettore.
2. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, al sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Nel caso il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte dei corrispettivo corrispondente ai costo del carburante sostenuto dai vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato al sensi dell'articolo precedente, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione dei contratto stesso.
4. Qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dai mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per fa esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, laddove la parte dei corrispettivo corrispondente ai costo del carburante non venga adeguata secondo quanto previsto al comma precedente il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. L'azione del vettore sì prescrive con il decorso dl cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, li vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, al sensi dell'articolo 638 dei codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione dei trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione dei trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei comma precedente. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge con decreto motivato, al sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 dei codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui pub essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, dei codice di procedura civile.

Art. 83-quater
(Norma transitoria).

1. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-bis, l'indice dell'adeguamento automatico dei corrispettivo è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo Sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Tale Indice è pari al 30 per cento della variazione

Pag. 516

percentuale dei prezzo del gasolio rilevato nel periodo dl riferimento per i veicoli dl massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20 per cento di tale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,9 tonnellate, ed al 10 per cento della variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo dei gasolio a far data dal 1° luglio 2008.

Art. 83-quinquies.
(Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore).

1. Il termine dl pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nel quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data dl emissione della fattura da parte dei creditore, nel rispetto dell'articolo 7 dei decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 20001351CE relativa alla lotta contro 1 ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
2. In caso di mancato rispetto dei termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai saggia legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'Impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
3. La decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, dei decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 83-sexies.
(Regolarità di tutti i soggetti della filiera).

Le disposizioni di cui agli articoli 83-bis, 83-ter, 83-quater e 83-quinquies si applicano nei confronti di tutti i soggetti della filiera logistica che svolgano o organizzino professionalmente prestazioni di trasporto.

Art. 83-septies.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

1. Ai fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e dl assicurare il corretto ed uniforme funzionamento dei mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti e esercizi a superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni al sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole: e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore dei presente decreto legislativo sono abrogate.
4. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole: iscritto al relativo albo professionale sono sostituite dalle seguenti: abilitato al sensi delle specifiche normative vigenti nel paesi dell'Unione europea.
5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili,

Pag. 517

secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
6. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di vettoriamento dei gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
* 83. 08. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Attuazione dell'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007).

1. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, gli enti locali ed i soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 novembre 2000, avente ad oggetto «accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999». Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica, dell'ingiunzione di cui al r. d. 10 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione ed alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'Ufficio, nel caso degli Enti locali, ed il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta ed individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi ditali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 2009 l'elenco ditali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. È esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e gli agenti della riscossione.
83. 02. Giudice, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Delega per la redazione del Codice dell'Alimentazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza pubblica entro il 31 dicembre 2009, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi e alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

Pag. 518

b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla salute degli animali e vegetali;
c) abrogazione o modificazione delle nonne rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione;
d) fissazione di regole uniformi per ciò che concerne il sistema sanzionatorio e le modalità di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e in particolare per il prelevamento dei campioni;
e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;
f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema sanzionatorio.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad essi, quest'ultima e prorogata di sessanta giorni.
83. 03. Bragantini, Fugatti, Forcolin.

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Attuazione dell'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007).

1. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, gli enti locali ed i soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 novembre 2000, avente ad oggetto «accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999». Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione di cui al regio-decreto 10 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione ed alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'Ufficio, nel caso degli Enti locali, ed il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta ed individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 2009 l'elenco di tali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. È

Pag. 519

esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e gli agenti della riscossione.
83. 04. Causi, Misiani, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Recupero crediti).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, gli enti di previdenza e di assistenza stipulano, con una società interamente posseduta dalla società, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre n. 248, una o più convenzioni finalizzate alla gestione delle attività relative alla riscossione dei crediti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 nella fase precedente alla procedura di discarico per inesigibilità, in base alle quali la società stipulante provvede alla gestione del credito mediante:
a) attività finalizzate alla reperibilità del debitore e accertamenti di carattere patrimoniale in ordine alla sua solvibilità;
b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro trenta giorni;
c) reiscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società di cui al precedente comma, può acquisire finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, società attraverso la partecipazione di privati, nonché stipulare accordi, contratti e convenzioni con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, compiere altre attività strumentali alla realizzazione del proprio scopo sociale previa autorizzazione dell'ente creditore. Le convenzioni di cui al comma 1, individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.
83. 06. Di Cagno Abbrescia, Di Stato, Sisto.

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

Art. 83-bis
(Modifica alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto un nuovo numero 128):
128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21 bis) della Tabella A II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A12 ad A17 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche.
83. 07. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

Art. 83-bis
(Trasferimento del maso chiuso).

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001 n 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 5-bis è abrogato;

Pag. 520

b) dopo l'articolo 5-bis è inserito il seguente:

Articolo 5-ter. - (Trasferimento delle imprese agricole costituite in maso chiuso). - 1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, e successive modificazioni, nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.
2. A tal fine l'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciato dall' assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma l; l'assessorato rilascia detto parere entro 18 mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.
3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.
4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentare percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma l, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 83-bis pari a i milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
83. 09. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:
Art. 83-bis. È istituito un Fondo di garanzia per le esigenze di funzionamento delle Forze di Polizia presso il ministero dell'interno con una dotazione di un miliardo di euro nel triennio 2009-2011 a disposizione delle Forze di Polizia per le spese inerenti al loro funzionamento. A tale Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e dalla vendita dei beni immobili e dalle somme di denaro confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
83. 014. Santelli, Corsaro, Bertolini, Calderisi, Lorenzin, Biancofiore.

Pag. 521

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

Art. 83-bis
(Incentivazione della contrattazione di secondo livello).

1. I commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sono sostituiti dai seguenti:
67. A decorrere dal 1o gennaio 2008 è concesso, in relazione alle retribuzioni per lavoro dipendente erogate da datori di lavoro privati, uno sgravio contributivo della retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. I contratti aziendali e territoriali di cui al precedente periodo devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
68. Lo sgravio di cui al comma 67 si applica nei limiti del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita ed è pari al 25 per cento per la quota a carico del datore di lavoro ed all'intera quota a carico del lavoratore.

Conseguentemente:
all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «94 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «94 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
83. 011. Letta, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

Art. 83-bis
(Delega per la redazione del Codice dell'Agricoltura).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2009 senza nuovi oneri maggiori per la finanza pubblica o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

Pag. 522

di Trento e di Bolzano; sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad essi, quest'ultima è prorogata di sessanta giorni.
83. 012. Bragantini, Comaroli, Fugatti.

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

Art. 83-bis
(Delega per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi, e integrativi dei decreti legislativi emanati in attuazione delle leggi delega n. 57 del 2001 e n. 38 del 2003, per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e acquacoltura, dell'alimentazione e dell'agroalimentare).

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 17 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure.
83. 013. Forcolin, D'Amico, Fugatti.

ART. 84.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Interpretazione autentica articolo 1/82 lettera f) legge n. 296 del 2007).

L'articolo 1 comma 82 lettera f) della legge numero 296 del 27 dicembre 2006 va interpretato nel senso che il beneficio della rateizzazione va accordato anche in relazione al debito Preu arretrato maturato dai concessionari alla data del 31 dicembre 2006.
La rateizzazione mira a prevenire ed evitare l'iscrizione a ruolo del debito Preu arretrato e mira ad impedire l'applicazione di sanzioni tributarie, per tutti i soggetti che riterranno di avvalersi della rateizzazione.
La rateizzazione prevista dall'articolo 1 comma 82 lettera f) della legge numero 296 del 27 dicembre 2006 ha natura diversa e va tenuta distinta dalla rateizzazione fiscale prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 602 (nel testo vigente come modificato prima dai commi 126 e 145 dell'articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e poi dall'articolo 36, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, e come modificato dalla relativa legge di conversione).
La rateizzazione prevista all'articolo 1 comma 82 lettera f) della legge numero 296 del 27 dicembre 2006, in quanto inerente a debiti insorti in relazione ad un rapporto concessorio già garantito da fideiussione, non richiede l'approntamento di ulteriori garanzie, a meno che prima della scadenza ed estinzione del debito Preu rateizzato cessi per qualsiasi ragione la validità e copertura della garanzia già approntata dai concessionari a copertura degli obblighi scaturenti dalla convenzione di concessione.
84. 02. Laboccetta.

Pag. 523

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Interpretazione autentica articolo unico/530 legge n. 266 del 2005).

1. L'articolo unico/530 legge n. 266 del 2005 va interpretato nel senso che il fondo di dotazione da cui AAMS attinge le somme da destinare al compenso da erogare ai concessionari previsto dalla lettera c), è interamente alimentato con i proventi derivanti dall'aumento del canone di concessione - passato dallo 0,3 per cento allo 0,8 per cento della raccolta del gioco - di cui alla lettera b) del medesimo articolo.
L'applicazione dell'articolo unico/530 lettera b) e c) risulta quindi inscindibilmente connessa e fa sì che dall'attribuzione del compenso di cui alla predetta lettera c) non derivi alcun onere finanziario aggiuntivo a carico dello Stato, non risultando impiegate risorse statali. Il credito esigibile dal Concessionario ai sensi dell'articolo unico/530 lettera c) della legge n. 266 del 2005, può esser compensato col debito inerente al canone di concessione spettante ad AAMS ai sensi dell'articolo unico/530 lettera b) legge n. 266 del 2005.
84. 03. Laboccetta.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Disposizioni a tutela del gioco lecito, del consumatore e del mercato).

1. Al fine di incrementare la tutela del gioco lecito e del consumatore e di contrastare il gioco irregolare attraverso lo sviluppo di condizioni di concorrenzialità del mercato, sono fissati nella misura del 33 per cento i limiti massimi previsti:
a) all'articolo 6, comma 1, della convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) all'articolo 6, comma 1, della convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del richiamato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
c) all'articolo 4, comma 2, lettera c), della convenzione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
84. 04. Laboccetta.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), è differita sino alla entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera f), della stessa legge.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 «Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale».
3. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il Governo si impegna ad avviare,

Pag. 524

entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una fase di sperimentazione, della durata di sei mesi, avvalendosi di una commissione di coordinamento promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, finalizzata alla emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), con particolare riferimento ai requisiti e criteri necessari per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici, alle modalità di verifica e di collaudo, nonché alla documentazione richiesta per l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi stessi.
4. Il Governo si impegna ad avviare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, al fine di tener conto degli esiti della sperimentazione compiuta ai sensi del comma precedente, dei dati raccolti sulla base delle relazioni acustiche presentate a corredo dei progetti, nonché degli esiti delle prove acustiche effettuate su opere compiute.
84. 05. Orsini.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Programmazione fiscale e concordato fiscale).

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2007 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione

Pag. 525

degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad

Pag. 526

imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

Pag. 527

di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni

Pag. 528

relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
84. 06. Corsaro, Marsilio, Bianconi, Nola, Santelli, Bertolini, Sbai, Beccalossi, Laffranco.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Norma di salvaguardia).

1. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
84. 01. Zeller, Brugger, Nicco.

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Accorpamento delle Autorità indipendenti). - 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica per il funzionamento delle Autorità indipendenti, il Governo è autorizzato a predisporre, entro centoventi giorni dalla data di entrata in

Pag. 529

vigore della presente legge, un decreto legislativo di riorganizzazione interna delle Autorità indipendenti, finalizzato alla riduzione dei costi e all'armonizzazione delle loro funzioni, che preveda la realizzazione di un piano di accorpamento delle Autorità stesse in base alle loro funzioni prevalenti.
2. Lo schema di decreto legislativo è presentato alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla presentazione.
Dis. 1. 01. Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin.