CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 giugno 2019
198.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C.  264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al fine di dare piena attuazione ai principi di cui agli articoli 1, 3, 9, 18, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e per assicurare l'uniformità terminologica, al nuovo codice della strada di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», le parole: «invalidi», «persone invalide», «disabili» e «persone disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità» e le parole: «persona invalida» sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera o), numero 3, capoverso, e alla lettera p) sostituire la parola: invalide con le seguenti: con disabilità.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a quanto previsto dal comma 01.
  1-ter. Al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità:
   a) il collaudo di cui all'articolo 327, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di presentazione della relativa domanda;
   b) il rappresentante dell'associazione di persone con disabilità di cui all'articolo 330, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è designato dalle associazioni nazionali per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, comparativamente più rappresentative, anziché dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.
1. 1. Termini, De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.

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  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, alla lettera b) dopo il numero 5 aggiungere il seguente:
   5-bis) dopo il numero 58, è inserito il seguente:
   «58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico.».

  Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 9-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «9-ter. I comuni, con deliberazione di giunta, delimitano su tutto il territorio comunale le zone scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, numero 58-bis, in relazione alle particolari esigenze di sicurezza ed accessibilità della specifica utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade ricadenti nella zona. Ai fini della regolamentazione della circolazione stradale in tali zone, i comuni, con ordinanza, adottano, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali:
   a) fissare un limite massimo di velocità al massimo pari a 30 km/h, attraverso l'uso di dispositivi destinati a rallentare la velocità di cui all'articolo 42, commi 2 e 2-bis;
   b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;
   c) delimitare aree pedonali.

  9-quater) In sede di prima applicazione i comuni provvedono alla delimitazione e regolamentazione delle zone scolastiche entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;
    b) al comma 10, le parole: «commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8, 9 e 9-ter».
1. 2. Carinelli, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: al piano del marciapiede ove presente con le seguenti: purché di altezza non superiore a quella massima dei rallentatori di velocità come prevista dal comma 6 all'articolo 179 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
1. 6. Baldelli, Bergamini, Rosso, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera g) sopprimere il numero 2).
1. 4. Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso 6-bis, dopo le parole: biciclette aggiungere le seguenti: , i ciclomotori e i motocicli.
1. 5. Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   1) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
  5) al numero 53-bis) la parola: «DEBOLE» è sostituita dalla seguente: «VULNERABILE», Pag. 42le parole: «disabili in carrozzella» con le parole: «persone con disabilità» e dopo la parola: «ciclisti» sono aggiunte le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli».
   2) alla lettera c), capoverso «d», sostituire il numero 2 con il seguente:
   2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495;
   3) alla lettera d), capoverso «10-bis.», sostituire la lettera b) con la seguente:
    «b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti, fatti salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495»;
   4) alla lettera o), dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:
    3-bis) al comma 4, le parole: «da euro 87 a euro 345» sono sostituite con le parole: «da euro 387 a euro 845»;
    3-ter) al comma 5, le parole: «da euro 42 a euro 173» sono sostituite con le parole: «da euro 500 a euro 1.000»;
    3-quater) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis) Il cinquanta per cento delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5, è versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al “Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità” di cui all'articolo 1, comma 489 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;
   5) sostituire la lettera r) con la seguente:
    r) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
  1. al capoverso «Art. 158», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) – 4»;
  2. il capoverso «Art. 188», è sostituito dal seguente: «Art. 188, Comma 4-6; Comma 5-8».
1. 7. De Girolamo, Termini, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   1) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
    5) al numero 53-bis) la parola: «DEBOLE» è sostituita dalla seguente: «VULNERABILE», le parole: «disabili in carrozzella» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità» e dopo la parola: «ciclisti» sono aggiunte le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli».
   2) alla lettera c), capoverso d), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495;
   3) alla lettera d), capoverso 10-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
    «b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti, fatti salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495»;
   4) alla lettera o), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
   3-bis) al comma 4, le parole: «da euro 87 a euro 345» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 168 a euro 673»; Pag. 43
   3-ter) al comma 5, le parole: «da euro 42 a euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 87 a euro 345»;
   5) sostituire la lettera r) con la seguente:
    r) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al capoverso «Art. 158», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) - 4»;
   2) il capoverso «Art. 188», è sostituito dal seguente: «Art. 188, Comma 4-6; Comma 5-8».
1. 7. (Nuova formulazione). De Girolamo, Termini, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.

  Al comma 1, lettera c), al capoverso d) sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) dei veicoli in uso alle donne in stato di gravidanza ovvero ai genitori con minore di età non superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa».
1. 8. Serritella, Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Termini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso « d)», numero 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
1. 9. Meloni, Fidanza, Rotelli.

  Al comma 1, lettera c) capoverso d) al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico a vantaggio dei privati.
1. 10. Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), capoverso « d)», dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

  5-bis) dei veicoli dei cittadini che necessitano di acquisto di farmaci, prevedendo uno o più stalli riservati alla sosta nelle aree più vicine possibili all'esercizio delle farmacie;.

  Conseguentemente, alla lettera m), numero 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   g-quinquies) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera 5-bis).
1. 11. Gemmato, Fidanza, Rotelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'articolo 70 a tutela della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. Resta ferma la facoltà di consentirne la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'articolo 70.»
1. 12. Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: provvedono a stabilire con le seguenti: provvedono a individuare adeguate aree di sosta agevolata limitrofe alle strutture scolastiche e propedeutiche all'introduzione di.
1. 13. Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Pag. 44

  Al comma 1, lettera d), al comma 10-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché siano garantite aree di sosta agevolata limitrofe alle medesime zone a traffico limitato.
1. 14. Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso l-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, ovvero di quelle munite del permesso rosa.
1. 16. Bergamini, Sozzani, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1 sopprimere la lettera f).
*1. 17. Fidanza.

  Al comma 1 sopprimere la lettera f).
*1. 18. Sozzani, Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: possono essere con le seguenti: devono essere ovunque ricorrano;
   b) aggiungere infine il seguente periodo: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina particolare per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
1. 19. Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, lettera h), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adozione dei sistemi di cui al primo periodo è subordinata ad una adeguata valutazione e verifica delle condizioni di sicurezza, nonché alla esigenza di garantire il regolare flusso del traffico.
1. 20. Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) all'articolo 56, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dai motoveicoli di cui all'articolo 53, dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54, e dai filoveicoli di cui all'articolo 55, con esclusione degli autosnodati».
1. 3. Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) l'articolo 70 è abrogato.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse;
   b) alla lettera b), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse.

  3. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere resi conformi alle disposizioni di cui alla medesima legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente Pag. 45per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.
  4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per la dismissione e la possibile collocazione da parte dei proprietari degli animali, utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, avvalendosi della consulenza di un esperto in etologia degli equidi e di due rappresentanti delle associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, pari a 400.000 euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 28. Brambilla, Zanella.

  Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) l'articolo 70 è abrogato.
1. 27. Prestipino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
1. 21. Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, lettera m), numero 1, capoverso g-bis) aggiungere, infine, le parole: ovvero negli spazi riservati alla sosta di donne munite di permesso rosa.
1. 22. Zanella, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

  Al comma 1, lettera o), numero 3), capoverso 3-bis, dopo le parole: a norma del comma 2 aggiungere le seguenti: e i veicoli delle donne munite di permesso rosa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d).
1. 23. Bergamini, Zanella, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

  Al comma 1 sopprimere la lettera q).
1. 24. Fidanza.

  Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

   r) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, al capoverso «Art. 158» è aggiunta, in fine, la seguente voce: «comma 2, lettera g), a decorrere dalla seconda violazione, –4».
1. 25. Fidanza, Rotelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Agli autocaravan di proprietà di soggetti disabili si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 164, comma 1, lettera a), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),» ovunque ricorrono, Pag. 46sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m)».
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 26. Cenni.

ART. 2.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «La sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché quella dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato».

  Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 142, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della tutela» sono aggiunte le seguenti: «della salute, dell'ambiente e».
2. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 16: al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto all'interno degli svincoli è derogabile se la costruzione, rispettando le fasce di rispetto, permette in ogni caso la visibilità di un tratto, incrocio o svincolo susseguente fino alla necessaria distanza di sicurezza secondo la velocità di progetto del tratto.
2. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura.».
2. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 83, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Il trasporto di cose in conto proprio può essere effettuato anche con un veicolo munito dell'autorizzazione prescritta per il trasporto di cose per conto terzi secondo quanto previsto dall'articolo 88.
2. 4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e g).
2. 5. I Relatori.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 6. Baldelli, Bergamini, Mulè, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:
   01) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
    I). Alla lettera a), al primo periodo, le parole: «anni sessantacinque» sono sostituite con le seguenti: «anni sessantotto» Pag. 47e, al secondo periodo, le parole: «sessantotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni»;
    II). Alla lettera b), al primo periodo, le parole: «anni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «anni sessantacinque» e, al secondo periodo, le parole: «sessantotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni».
2. 7. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 3-bis, sostituire le parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 con le seguenti: Al solo fine della verifica dei requisiti psico-fisici di cui al comma 3.
2. 8. Mulè, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 3-ter.
2. 9. Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:
  3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato e nei casi previsti dagli articoli 187, in caso di rifiuto dell'accertamento previsto dal comma 3-bis del presente articolo, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 180. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 128.
2. 10. Baldelli, Bergamini, Mulè, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 128 è inserito il seguente:
  Art. 128-bis (Disposizioni in materia di trasporto scolastico) 1. Al fine di un maggiore controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto scolastico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 le relative visite di revisione sono effettuate ogni due anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Con decreto interministeriale dei Ministri della giustizia, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita l'Anagrafe nazionale degli autisti di scuolabus, al fine di avere un costante controllo sullo stato di aggiornamento della patente degli addetti.
2. 36. Paita.

  Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 147, comma 5, le parole: «di una somma da euro 87 ad euro 345» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma da euro 167 ad euro 666».
2. 39. Mulè, Bergamini, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 168, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
  «10-bis. Tutti gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci pericolose devono essere dotati di tachigrafo digitale.
  10-ter. Gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci pericolose, immatricolati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni Pag. 48di cui al 10-bis, devono essere dotati di un sistema di controllo della stabilità, un sistema contro i colpi di sonno e l'abbandono della corsia di marcia e un sistema di frenata automatica anticollisione».
2. 11. Bergamini, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 172, al comma 1-bis, le parole da: «stabilite con decreto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «come previste al successivo articolo 172-bis»;

  Conseguentemente, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
   n-bis) dopo l'articolo 172 è aggiunto il seguente:
  Art. 172-bis. – (Disciplina del sistema antiabbandono dei bambini) – 1. Ai fini del presente articolo si intende per:
   a) veicolo: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3, così come definite dalla direttiva 2007/46/CE;
   b) dispositivo antiabbandono: un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione principale è quella di prevenire l'abbandono dei bambini, di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;
   c) sistema di ritenuta per bambini: i sistemi di ritenuta indicati al comma 1, dell'articolo 172 del Nuovo codice della Strada;
   d) normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei dispositivo antiabbandono quale prodotto;
   e) marcatura CE: la marcatura mediante cui il fabbricante indica che il dispositivo antiabbandono è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;
   f) omologazione: la procedura con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;
   g) atto normativo: una direttiva particolare o un regolamento oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 riveduto;
   h) direttiva particolare o regolamento: una direttiva o un regolamento elencato nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e successive modifiche ed integrazioni. Il termine include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione;
   i) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un dispositivo antiabbandono oppure fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
   j) operatore economico: il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato e il distributore di un sistema antiabbandono;
   k) organismo nazionale di accreditamento: l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
   l) organismo: l'organismo accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e successive revisioni, concernente: «Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi»;
   m) valutazione della conformità: la valutazione e fa procedura di valutazione della conformità alle norme del presente articolo;
   n) vigilanza del mercato: le attività svolte ed i provvedimenti adottati dalle Pag. 49autorità pubbliche per garantire che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente articolo e non pregiudichino fa salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
   o) autorità di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  2. Il dispositivo antiabbandono può essere:
   a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;
   b) una dotazione di base o un optional dei veicolo, compresi nei fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
   c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

  3. I dispositivi antiabbandono e i loro componenti debbono essere conformi alle prescrizioni tecnico-costruttive e funzionali riportate nell'allegato A al presente codice, che ne è parte integrante.
  4. L'operatore economico, all'atto dell'immissione sul mercato, verifica che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti del presente articolo.
  5. I dispositivi antiabbandono sono soggetti alla valutazione della conformità del tipo alle prescrizioni del presente articolo e alle pertinenti norme armonizzate.
  6. La domanda di verifica di conformità di un tipo di dispositivo antiabbandono è presentata presso un solo organismo accreditato e notificato per le direttive 2014/30/UE EMC e 2014/53/UE RED, nonché per io schema specifico del presente articolo.
  7. L'organismo che verifica la conformità di un tipo di dispositivo antiabbandono redige, nel caso di esito positivo, un attestato di conformità sulla base dell'esame della documentazione tecnica prodotta dal fabbricante e dell'esame del tipo.
  8. L'attestato di cui al comma 7 riporta gli esiti della verifica di conformità, la documentazione tecnica del fabbricante, la descrizione e i disegni necessari per identificare il tipo di dispositivo esaminato.
  9. Ogni dispositivo antiabbandono conforme al tipo verificato ai sensi del comma 3 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile, l'evidenza di approvazione secondo le modalità definite con provvedimento della Direzione Generale per la motorizzazione.
  10. La documentazione tecnica indicata al comma 1, è completa della valutazione delle interazioni del dispositivo con il veicolo o con i sistemi di ritenuta dei bambini.
  11. Per ogni dispositivo antiabbandono, prodotto in conformità al tipo verificato, il fabbricante rilascia apposito certificato di conformità, redatto secondo il modello di cui all'allegato B, del presente codice, nonché le prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche, per l'uso e manutenzione.
  12. Il fabbricante di un dispositivo antiabbandono sottopone il proprio sistema di qualità per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione dello specifico dispositivo antiabbandono all'approvazione del medesimo Organismo accreditato e notificato che ha emesso il Certificato di Tipo e che ne sorveglia l'attuazione.
  13. Gli organismi accreditati che operano per le verifiche e le certificazioni di cui ai commi da 5 a 8, presentano domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per la motorizzazione.
  14. La domanda, indicata al comma 13, è accompagnata dal certificato di accreditamento, rilasciato i sensi dei regolamento (CE) 765/2008, che attesti che l'organismo è conforme ai requisiti indicati dal presente articolo.
  15. L'elenco degli organismi riconosciuti è pubblicato dalla Direzione Generate per la motorizzazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  16. La vigilanza del mercato, a norma del regolamento CE n. 765/2008, per quanto riguarda la commercializzazione Pag. 50dei dispositivi antiabbandono è effettuata dalla Direzione Generale per la motorizzazione.
  17. Nelle more dell'accreditamento specifico, la verifica di conformità può essere effettuata da un organismo già accreditato e notificato per le direttive 2014/30/UE EMC e 2014/53/UE RED in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e successive revisioni, per organismi che certificano prodotti, processi o servizi.

Allegato A – Caratteristiche tecno-costruttive e funzionali

(commi 3 e 4 dell'articolo 172-bis)

  1. Caratteristiche funzionali
   a. Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l'abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni sui veicolo sul quale è trasportato da parte del conducente del veicolo stesso;
   b. il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
   c. il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;
   d. nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo;
   e. Il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato al successivo punto 2, lettera f).

  2. Caratteristiche tecnico-costruttive
   a) I dispositivi antiabbandono debbono essere conformi alle normative comunitarie armonizzate applicabili in materia di sicurezza del prodotto ed, in particolare, debbono essere conformi alle pertinenti prescrizioni recate dalle norme di omologazione in materia di compatibilità elettromagnetica;
   b) I dispositivi antiabbandono di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo debbono recare la prescritta marcatura CE;
   c) dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
   d) nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione;
   e) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente.
   f) i dispositivi antiabbandono debbono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate ad almeno 3 diversi numeri di telefono.

Allegato B – Modello di certificato di conformità

(commi 9,10 e 11 dell'articolo 172-bis)

Il fabbricante o suo mandatario stabilito nella Comunità:

dichiara che il nuovo dispositivo antiabbandono descritto di seguito:

è conforme alle disposizione di cui all'articolo 172-bis del decreto legislativo n. 285 dei 1992 e alle pertinenti prescrizioni tecniche recate dalle norme armonizzate è identico al tipo di dispositivo oggetto di attestato di conformità n. ...... rilasciato da ...... in data .........

data .................... firma ........................
2. 12. Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Pag. 51

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 172, comma 6, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1, di cui i veicoli delle categorie M2 e M3 devono essere provvisti»;
2. 13. Bergamini, Rosso, Baldelli, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 172, comma 6, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1o settembre 2019 i sistemi di ritenuta per bambini presenti sui veicoli delle categorie M2 e M3 devono essere omologati secondo quanto previsto al comma 1. I soggetti già titolari di contratto di servizio di trasporto scolastico alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 1o dicembre 2019».
2. 31. Rotta, Paita.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 14. Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).
2. 15. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera d):
   al numero 1), dopo la parola: conducente sono inserite le seguenti: dei veicoli di cui al comma 1;
   al numero 2), dopo la parola: conducente sono inserite le seguenti: dei veicoli di cui al comma 1.
2. 17. Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).
2. 16. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) il secondo periodo è soppresso.
2. 18. Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
2. 19. Rosso, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) al comma 2, dopo le parole: «apparecchi radiotelefonici» sono inserite le seguenti: «e dispositivi elettronici che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento contemporaneamente di entrambe le mani dal volante».
2. 20. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) al comma 2, dopo le parole: «apparecchi radiotelefonici» sono inserite le seguenti: «e dispositivi elettronici che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento di entrambe le mani dal volante».
2. 21. Baldelli, Rosso, Bergamini, Mulè, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Pag. 52

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) al comma 2, dopo le parole: «apparecchi radiotelefonici» sono inserite le seguenti: «e dispositivi elettronici che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento all'unisono di entrambe le mani dal volante».
2. 22. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Sozzani, Germanà.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) al comma 2, sostituire le parole da: «ovvero di usare» fino a: «fatta eccezione» con le seguenti: «e dispositivi elettronici che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento di entrambe le mani dai volante, ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per Fuso dei predetti dispositivi a fini di navigazione GPS e per».
2. 23. Mulè, Baldelli, Rosso, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), numero 1) dopo le parole: l'allontanamento inserire le seguenti: di entrambe.
2. 25. Rosso, Sozzani, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis). È vietato al conducente di fumare durante la guida;»
   b) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
  4) alla rubrica, aggiungere, dopo la parola: «determinati» le seguenti: «o oggetti».
2. 24. Baldelli, Rosso, Bergamini, Mulè, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) All'articolo 186, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:
  9-ter. Rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trova, con un tasso alcolemico comunque superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), all'interno di un veicolo fermo in un'area pubblica o destinata al pubblico senza creare rischi per l'incolumità pubblica e per la circolazione solo se è accertato che la persona stessa abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato già in stato di ebbrezza il mezzo in tale area pubblica o destinata al pubblico.
2. 26. Cantini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
2. 28. Rosso, Mulè, Baldelli, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) all'articolo 187:
  1) al comma 1, le parole: «Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque guida sotto l'effetto conseguente all'uso di»;
  2) al comma 1-bis, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto» sono sostituite dalle seguenti: «sotto l'effetto conseguente all'uso di»;
  3) al comma 5-bis, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «sotto l'effetto conseguente all'uso»;
  4) nella rubrica, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica per uso» sono sostituite dalle seguenti: «sotto l'effetto conseguente all'uso».
2. 29. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Pag. 53

  Al comma 1, lettera g), numero 1), aggiungere in fine, le seguenti parole: e alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta eccezione per i casi in cui l'esito positivo degli accertamenti di cui al comma 2 non rilevi ai fini della valutazione dello stato di alterazione psico-fisica».
2. 30. Mulè, Rosso, Baldelli, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo le parole: lettera h-bis) inserire le parole: a decorrere dalla seconda violazione.
2. 27. Fidanza, Rotelli.

  Al comma 2, dopo le parole: per la guida assistita aggiungere le seguenti:, per il controllo della stabilità, contro i colpi di sonno e l'abbandono della corsia di marcia e sistemi di frenata automatica anticollisione.
2. 32. Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di garantire una adeguata informazione all'utenza, l'entrata in vigore del divieto previsto dall'articolo 173, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative sanzioni, è differita a dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato e continuativo l'utenza. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 2 milioni di euro per il primo anno di vigenza delle disposizioni di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 33. Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di garantire una adeguata informazione all'utenza, l'entrata in vigore del divieto previsto dall'articolo 173, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative sanzioni, è differita a dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dalla salute provvede, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato e continuativo l'utenza nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 34. Rosso, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale volte ad informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1-bis dell'articolo 172, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400, istituisce un Comitato composto da un rappresentante dello stesso ministero, del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Automobile Club d'Italia. Il Comitato, al fine di garantire la capillare diffusione delle iniziative assunte, si avvale anche delle strutture territoriali delle Amministrazioni di cui al precedente periodo. Alla costituzione del Comitato di Pag. 54cui al presente comma si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.
2. 35. Bergamini, Zanella, Rosso, Baldelli, Sozzani, Mulè, Germanà, Pentangelo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 1o ottobre 2018, n. 117, le parole: «e comunque a decorrere dal 1o luglio 2019» sono abrogate.
2. 37. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 1o ottobre 2018, n. 117, le parole: «1o luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
2. 38. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 3

  Alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 2, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  8-bis. I comuni, sentiti gli organi di tutela della natura competenti alle aree del rispettivo territorio, procedono alla classificazione delle strade locali di cui al punto F del comma 2, individuando i sentieri, mulattiere e tratturi accessibili al solo transito di pedoni, velocipedi e animali. La classificazione delle strade locali di sviluppo intercomunale avviene di intesa tra i comuni interessati. Le strade vicinali restano accessibili ai veicoli a motore, eccetto i tratti che non corrispondano più all'uso e alle tipologie di collegamento previste e siano stati assimilati a sentieri accessibili al solo transito pedonale, ciclabile e animale nell'ambito della predetta classificazione.
3. 1. Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è annualmente stabilito il calendario dei divieti di circolazione in alcuni giorni festivi o in altri particolari giorni per i veicoli adibiti al trasporto di merci fuori dei centri abitati aventi una massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Nello stesso decreto, sono stabilite le direttive in base alle quali, in alternativa al divieto di circolazione, può essere imposto il divieto di sorpasso sulle strade di tipo A, B e C a carreggiate separate con almeno due corsie per senso di marcia e altresì le direttive in base alle quali il Prefetto può derogare ai divieti stabiliti dal calendario e, nei giorni diversi da quelli in esso indicati, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti su strade o particolari tratti stradali per motivi straordinari di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare. Le direttive ministeriali e i provvedimenti del Prefetto sono adottati sulla base di un equilibrato bilanciamento tra le concrete esigenze, presenti anche a livello locale e settoriale, di utilità sociale e di continuità delle attività produttive e logistiche e quelle di salute pubblica e di sicurezza della circolazione».
3. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   Oa) all'articolo 6, comma 1:
    1) al secondo periodo, le parole: «nei giorni festivi o in particolari altri giorni» sono sostituite dalle seguenti parole: «particolari giorni»;Pag. 55
    2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «. Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso».

  Conseguentemente all'articolo 9, al comma 1 premettere il seguente:
«01. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, sostituire le parole da: «tra detti giorni sono compresi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso».
*3. 3. Fidanza, Rotelli.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   Oa) all'articolo 6, comma 1:
    1) al secondo periodo, le parole: «nei giorni festivi o in particolari altri giorni» sono sostituite dalle seguenti parole: «particolari giorni»;
    2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso».

  Conseguentemente all'articolo 9, al comma 1 premettere il seguente:

  «01. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, sostituire le parole da: «tra detti giorni sono compresi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso .»
*3. 4. Squeri, Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 6, comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o per motivi ambientali paesaggistici o di tutela del territorio;».
3. 5. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 6. Sozzani, Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1, premettere il seguente:
  «01) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ambientale e naturale,» sono inserite le seguenti: «all'esito di consultazioni preliminari con le parti Interessate e di valutazioni d'impatto basate su dati oggettivi,».
*3. 7. Fidanza, Rotelli.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1, premettere il seguente:
  «01) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ambientale e naturale,» sono inserite Pag. 56le seguenti: «all'esito di consultazioni preliminari con le parti Interessate e di valutazioni d'impatto basate su dati oggettivi,».
*3. 8. Squeri, Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 8, dopo le parole: «deve riservare una adeguata area» sono inserite le seguenti: «, in ogni caso comprensiva di un numero di stalli liberi non inferiore ad un terzo del numero di stalli presenti nell'area a pagamento,».
3. 9. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
   1-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  8-bis. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie ivi compresi quelli privati aperti all'uso pubblico si intende senza custodia del veicolo. La gestione diretta in concessione o in affidamento della sosta all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie non è considerato ad ogni effetto attività di autorimessa.
3. 10. Gariglio.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*3. 11. Fidanza, Rotelli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*3. 12. Sozzani, Rosso, Mulè, Bergamini, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*3. 13. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera b), il numero 2 è sostituto dal seguente:
   2) il comma 9-bis è soppresso.
3. 14. Pizzetti, Paita, Gariglio, Nobili.

  Al comma 1, lettera b), numero 2 il capoverso 9-bis, aggiungere, in fine, le parole: , ibrida o a metano.
3. 15. Fidanza, Rotelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. È comunque consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie non luminose e non rifrangenti, anche per conto terzi e a titolo oneroso, sui veicoli totalmente elettrici, sia ad uso privato che ad uso commerciale, purché non esclusivamente pubblicitario. La pubblicità non deve essere realizzata mediante messaggi variabili o mediante pannelli aggiuntivi sporgenti e non deve essere esposta sulla parte anteriore del veicolo; sulle altre parti del veicolo, deve essere posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi. Le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali. Per la pubblicità per conto terzi, deve essere richiesta l'autorizzazione e pagata l'imposta sulla pubblicità, calcolata in base alla superficie e alla durata; l'autorizzazione deve essere richiesta e l'imposta deve essere versata al comune in cui il mezzo è utilizzato a fini privati o Pag. 57commerciali, ovvero, nel caso in cui il veicolo circoli tra più comuni, al comune di residenza del proprietario».
3. 16. Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. È vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto veicoli messaggi sessisti, violenti o rappresenti la mercificazione del corpo femminile o proponga stereotipi di genere offensivi. È altresì vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, delle abilità fisiche e psichiche. In tali casi l'autorizzazione di cui al comma 4 non può essere rilasciata.
3. 42. Rotta, Paita, Madia, Moretto, Prestipino, Ascani, Fregolent, Mura, Gadda, Nardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 23, comma 6, dopo le parole: «mezzi pubblicitari» sono inserite le seguenti: «e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali e a messaggio variabile, nel rispetto delle prescrizioni dei commi 4 e 5 del presente articolo».
3. 47. Pella, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 23, comma 7:
   1) al secondo periodo, le parole: «e sempre che non sia visibile dalle stesse» sono soppresse;
   2) al quarto periodo, le parole: «con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari» sono soppresse;
   3) al quinto periodo dopo le parole: «indicanti siti di interesse turistico e culturale» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso la rappresentazione di immagini relative a luoghi, paesaggi, monumenti, personaggi storici, avvenimenti culturali e storici ovvero a produzioni tipiche riferite ai territori e alle aree di riconosciuta rilevanza turistica-economica-culturale».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 maggio 2012 alle nuove disposizioni dell'articolo 23 del codice della strada come modificato dal presente articolo.
3. 43. Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) all'articolo 23, al comma 7:
   a) al secondo periodo le parole: «e sempre che non sia visibile dalle stesse» sono soppresse;
    b) al quarto periodo, le parole: «con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari» sono soppresse.
3. 44. Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Pag. 58

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) all'articolo 23, al comma 7:
   a) al quinto periodo, le parole: «e cartelli indicanti i servizi di pubblico interesse» sono soppresse;
   b) al sesto periodo, le parole: «Con il decreto di cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti diverso da quello di cui al quarto periodo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come rifornimento, ristoranti o bar, hotel-motel, assistenza meccanica e/o officina specializzata, ufficio informazioni turistiche, luoghi di culto, pronto soccorso e strutture ospedaliere, soccorso meccanico, parcheggio attrezzato per mezzi pesanti, servizi farmaceutici e parafarmaceutici, strutture termali e sanitarie».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le disposizioni recate dai decreto ministeriale 23 maggio 2012 alle nuove disposizioni dell'articolo 23 del codice della strada come modificato dal presente articolo».
3. 48. Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 23, comma 7, al quinto periodo dopo le parole: «indicanti siti di interesse turistico e culturale» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso la rappresentazione di immagini relative a luoghi, paesaggi, monumenti, personaggi storici, avvenimenti culturali e storici ovvero a produzioni tipiche riferite ai territori e alle aree di riconosciuta rilevanza turistica-economica-culturale».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 maggio 2012 alle nuove disposizioni dell'articolo 23 del codice della strada come modificato dal presente articolo.
3. 45. Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 23, comma 7, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «I cartelli di valorizzazione e promozione del territorio possono essere installati entro una distanza massima di 50 km dall'uscita utile per raggiungere l'area territoriale che si intende promuovere e valorizzare».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 maggio 2012 alle nuove disposizioni dell'articolo 23 del codice della strada, come modificato dal presente articolo.
3. 46. Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 41, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 10, dopo le parole: «periodo di accensione della luce gialla,» sono inserite le seguenti: «che deve avere una durata minima non inferiore a 4 secondi»;Pag. 59
    2) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano qualora i punti stabiliti per l'arresto siano oltrepassati entro il periodo di accensione della luce gialla maggiorato del 10 per cento»;
    3) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Al fine di garantire un adeguato periodo di accensione della luce gialla, il limite massimo e il limite minimo di durata della stessa sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare con cadenza biennale entro il 31 gennaio, sentita la Conferenza-Stato-città ed autonomie locali».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada, introdotto dal presente articolo provvede, altresì, all'adeguamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017.
3. 17. Zanella, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 3 secondi con le seguenti: 5 secondi.
3. 23. Baldelli, Zanella, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

  All'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 3 secondi con le seguenti: 4 secondi.
*3. 21. Tombolato.

  All'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 3 secondi con le seguenti: 4 secondi.
*3. 22. Zanella, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 41, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire un adeguato periodo di accensione della luce gialla, fermo restando quanto previsto dal comma 10, il limite massimo e il limite minimo di durata della stessa sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare con cadenza biennale entro il 31 gennaio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada come introdotto dal presente articolo, il periodo di accensione della luce gialla delle lanterne semaforiche non può essere inferiore a 4 secondi.
  1-ter. Il decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada, introdotto dal presente articolo provvede, altresì, all'adeguamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017.
3. 18. Zanella, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 41, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. In caso di installazione di dispositivi di rilevazione del transito alle Pag. 60intersezioni semaforiche, la durata minima di accensione della luce gialla non deve essere inferiore a 5 secondi».
3. 19. Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

  d) all'articolo 82, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Si intende uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati.
  4-ter. Se la proprietà dell'autoveicolo è di una persona giuridica, la condivisione temporanea non comporta la responsabilità solidale di cui all'articolo 196. Il responsabile è esclusivamente il conducente dell'autoveicolo al momento della violazione, al quale, nei termini di cui all'articolo 201, deve essere notificato il verbale della avvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del presente codice e di cui all'articolo 247-bis del regolamento.
3. 24. Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis sostituire il primo periodo con il seguente: È altresì ad uso proprio la condivisione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni di un veicolo a favore di altro soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione.
3. 25. Mulè, Sozzani, Rosso, Bergamini, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 82, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, è ammesso il trasporto saltuario di persone a scopo non rientrante nell'attività professionale.».
3. 26. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 85, comma 2, la lettera b-bis) è soppressa.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:
  «2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
   a) il servizio, di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante, velocipede e veicoli a trazione animale;
   b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.».
3. 27. Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 85:
   1) al comma 4, dopo le parole: «ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;Pag. 61
   2) al comma 4-bis, dopo le parole: «condizioni di cui all'autorizzazione medesima» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dell'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;
   3) al comma 4-bis, le parole: «Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.» sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) L'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 11-bis.
(Sanzioni)

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
   a) con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 a 59 euro alla prima inosservanza;
   b) con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 85 a 114 euro alla seconda inosservanza;
   c) con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 149 a 189 euro alla terza inosservanza;
   d) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza;
   e) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quinta inosservanza;
   f) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla sesta inosservanza;
   g) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 5 alla settima inosservanza.
3. 49. Bruno Bossio, Paita.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 85:
   1) al comma 4, dopo le parole: «ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dell'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;
   2) al comma 4-bis, dopo le parole: «condizioni di cui all'autorizzazione medesima» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dell'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;
   3) al comma 4-bis, le parole: «Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI,» sono soppresse.
3. 28. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 4-bis dell'articolo 85, le parole: «Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.» sono soppresse.
3. 29. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

Pag. 62

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) dopo il comma 8 dell'articolo 100, è inserito il seguente:
  «8-bis. Gli autoveicoli adibiti al servizio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21 espongono, nei termini di cui al comma 1 che precede, una targa dedicata composta dalla dizione «NCC» e dalla sequenza alfanumerica fissata dal regolamento.».
3. 52. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione A bordo del veicolo impiegato nelle competizioni o nei trasferimenti deve esserci adeguata documentazione che attesta la partecipazione alle competizioni sportive o ai raduni, rilasciata da soggetti autorizzati dalle competenti federazioni sportive. Nel caso di trasferimento stradale tale documentazione deve indicare il percorso o l'itinerario consentito. La targa sostitutiva di cui al presente comma può essere utilizzata anche in occasione di trasferimento stradale per allenamenti da parte del pilota o di atleta munito di adeguata documentazione, che deve essere esibita in occasione di qualsiasi controllo, che dimostra l'avvenuta autorizzazione della propria federazione di appartenenza e che ne garantisce l'effettiva appartenenza alla federazione stessa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche per le targhe dei ciclomotori di cui all'articolo 97. In caso di impiego o collocazione difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui ai commi 11,12,13,14 e 15. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 102, comma 7.».
3. 51. Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dai regolamento per le targhe di immatricolazione.».
3. 31. Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 142, al comma 1:
   1) al secondo periodo, le parole da: «gli enti proprietari» a: «degli appositi segnali» sono sostituite dalle seguenti: «In Pag. 63relazione alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato il limite massimo di velocità è elevato a 150 km/h,»;
   2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Sulle autostrade di cui al secondo periodo la velocità minima sulla corsia di destra non può essere inferiore a 90 km/h, la velocità minima nella corsia centrale non può essere inferiore a 110 km/h e la velocità minima nella corsia di sinistra, ovvero nella corsia di sorpasso, non può essere inferiore a 130 km/h, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio.».
3. 53. Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella, Germanà.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 142, al comma 1, secondo periodo, le parole da: «gli enti proprietari» a: «degli appositi segnali» sono sostituite con le seguenti: «In relazione alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato il limite massimo di velocità è elevato a 150 km/h,».
3. 54. Bergamini, Sozzani, Mulè, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) All'articolo 142, al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Sulle autostrade di cui al secondo periodo la velocità minima sulla corsia di destra non può essere inferiore a 90 km/h, la velocità minima nella corsia centrale non può essere inferiore a 110 km/h e la velocità minima nella corsia di sinistra, ovvero nella corsia di sorpasso, non può essere inferiore a 130 km/h, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio,».
3. 55. Bergamini, Mandelli, Zanella, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 142, comma 3, lettera e), dopo le parole: «80 km/h sulle autostrade», sono aggiunte le seguenti: «nel caso di treni, appartenenti alla lettera h) dell'articolo 54, comma 1, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio della categoria O1 o O2, come definiti all'articolo 47 comma 1 lettere c) e d), la velocità sulle autostrade è pari a 100 km/h».
3. 35. Cenni.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
3. 36. Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, lettera f), numero 2) sopprimere le parole: da almeno due anni.
3. 37. Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire le parole: da almeno due anni con le seguenti: da almeno un anno.
3. 38. Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. All'articolo 352 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto Pag. 64del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
  «6-bis. Nel caso in cui particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non consentano il pieno rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse a condizione che le stesse siano supportate da specifiche analisi di sicurezza e previo parere favorevole dell'ente proprietario della strada.».
3. 39. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 352, comma 6, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «devono avere» sono sostituite dalle seguenti: «possono avere»;
   b) le parole: «lunghezza minima di 30 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza adeguata».
3. 40. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un'area verde, la cui manutenzione è affidata a società private, è consentita l'installazione di un cartello pubblicitario dell'impresa affidataria, purché nel rispetto delle prescrizioni in materia di dimensioni delle installazioni pubblicitarie lungo le strade e le fasce di pertinenza.
3. 41. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospese sino al 31 dicembre 2019».
3. 50. Bruno Bossio, Paita.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
4. 1. Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) all'articolo 2, comma 3, lettera f-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) dopo le parole: «ciclabile e» sono aggiunte le seguenti: «degli utenti muniti di pattini a rotelle o di tavole o di monopattini a spinta e a propulsione elettrica»;
    2) sostituire la parola: «debole» con la seguente: «vulnerabile».
4. 2. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
    a-bis)
all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. È denominata: «strada ad alta intensità ciclistica» la strada a traffico Pag. 65promiscuo utilizzata e frequentata da un numero rilevante di ciclisti;
   b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis)
all'articolo 3, comma 1:
    1) dopo il n. 31 è inserito il seguente:
   «31-bis) itinerario cicloturistico: tutte le strade ad uso promiscuo ad alta intensità ciclistica e ad alta valenza turistica»;
    2) dopo il n. 52, sono inseriti i seguenti:
  52-bis) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua;
  52-ter) «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
  52-quater) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalità stabilite dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; è considerata «strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari;
   c) alla lettera d), capoverso 3-bis), dopo le parole: distanza laterale di sicurezza, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: non inferiore a 1,5 metri.
4. 3. Paita.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 3, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
    «2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere condotti a mano ai sensi dell'articolo 182. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali».
4. 4. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: a spinta aggiungere le seguenti: e a propulsione elettrica.
4. 5. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1 dopo lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) all'articolo 50, comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «Sono equiparati ai velocipedi i mezzi elettrici a due o più ruote, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a quattordici anni, dotati di sistemi di auto bilanciamento, con una velocità massima di 25 km/h».
4. 7. Nobili, Paita.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) all'articolo 50, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h».
4. 8. Ficara, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Pag. 66

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 50, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Sono assimilabili ai velocipedi di cui al comma 1 i pattini a rotelle, tavole o monopattini a spinta ovvero a propulsione elettrica, e gli acceleratori di andatura monoruota.».
4. 6. Bergamini, Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 9. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 148, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il conducente di un veicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad assicurare una idonea distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della rilevante probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa, purché tali ondeggiamenti e deviazioni non dipendano dal comportamento del ciclista e ferma restando la presenza di spazi sufficienti nella carreggiata o corsia di transito».
4. 10. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: autoveicolo con la seguente: veicolo.
4. 11. Bergamini, Rosso, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: rinviando fino alla fine del periodo.
4. 12. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole da: di sicurezza fino alla fine del periodo.
4. 13. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
4. 14. Fidanza, Rotelli.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.
4. 15. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), terzo periodo alle parole: Fuori dai centri abitati premettere la seguente: Esclusivamente.
4. 16. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1 lettera e), terzo periodo dopo le parole: condizioni di sicurezza, aggiungere le seguenti:, ferma restando la presenza di spazi sufficienti nella carreggiata o corsia di transito.
4. 17. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) all'articolo 158, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. È consentita la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, esclusi i percorsi tattili destinati a disabili visivi, esclusivamente qualora siano assenti le apposite attrezzature Pag. 67atte al parcheggio; in tale caso il velocipede in sosta non deve comunque recare intralcio ai pedoni.
4. 18. Stumpo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*4. 19. Stumpo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*4. 20. Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: La sistemazione fino a: dal conducente con le seguenti: I proprietari delle biciclette sono responsabili in via esclusiva della loro sistemazione.
4. 21. Sozzani, Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:, senza dover scendere dal mezzo.
4. 22. Gariglio, Paita.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
4. 23. Fidanza, Rotelli.

  Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:
   a) al numero 1), è premesso il seguente:
    01) il comma 1 è sostituito con il seguente:
  1. I ciclisti devono procedere sempre su unica fila e mai affiancati, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro e salvo che si trovino su corsie e percorsi ciclabili riservati;
   b) dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
    3) per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli importi delle sanzioni amministrative di cui al primo e secondo periodo sono raddoppiate.
4. 24. Bergamini, Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).
4. 25. Bergamini, Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 9.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, purché non vi siano delimitatori di corsia di cui all'articolo 42 del presente codice e all'articolo 178 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
4. 26. Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 9.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché non si tratti di strade o corsie con binari tramviari a raso.
4. 27. Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 9.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché non siano presenti cordoli o delimitatori di corsia.
4. 28. Bergamini, Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Pag. 68

  Al comma 1, lettera g) apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 9-bis al primo periodo è premesso il seguente: «Durante la marcia ai conducenti di velocipede è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato e conforme alla normativa dell'Unione europea»;
   b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396».

  Conseguentemente, alla lettera h), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  9-bis. Durante la circolazione con pattini a rotelle o con tavole o con monopattini a spinta, ovvero a propulsione elettrica, o acceleratori di andatura mono ruota è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato e conforme alla normativa dell'Unione europea.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 182, commi 9-bis e 10-bis, del codice della strada, come modificato e introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato l'utenza sugli obblighi e le sanzioni previsti dal predetto articolo 182, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 29. Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera g) apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 9-bis al primo periodo è premesso il seguente: «Durante la marcia ai conducenti di velocipede è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato e conforme alla normativa dell'Unione europea;
   b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  10-bis. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.
4. 30. Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
  9-bis) Il conducente di velocipede o assimilato ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.
4. 33. Rosso, Bergamini, Zanella, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo.

Pag. 69

  Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 9-bis è premesso il seguente periodo: «Durante la marcia ai conducenti di velocipede di età inferiore ai 16 anni è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato e conforme alla normativa dell'Unione europea;
   b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  10-bis. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.
4. 31. Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 9-bis è premesso il seguente periodo: «Durante la marcia ai conducenti di velocipede di età inferiore ai 12 anni è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato e conforme alla normativa dell'Unione europea»;
   b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  10-bis) Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.
4. 32. Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).
4. 34. Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, dopo il comma 9-ter aggiungere il seguente:
  9-quater. All'interno dei centri abitati, ove il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h e contemporaneamente la strada sia classificata di tipo E o F ovvero sia parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possono circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata «doppio senso ciclabile», è disposta con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni Pag. 70caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi in contromano.
4. 35. Barzotti, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Al comma 1, lettera g), al numero 2), capoverso 9-ter, primo periodo sostituire le parole da: casa avanzata fino alla fine del periodo, con le seguenti: la casa avanzata, estesa per la sola larghezza della corsia ciclabile eventualmente presente nella carreggiata.
4. 36. Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera g), al numero 2), capoverso comma 9-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La casa avanzata è realizzata esclusivamente nel caso sia possibile accedervi attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 10 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione, senza che ciò contribuisca a ridurre l'ampiezza delle corsie.
4. 38. Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera g), al numero 2), capoverso comma 9-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La casa avanzata è realizzata esclusivamente nel caso sia possibile accedervi attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 7 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione, senza che ciò contribuisca a ridurre l'ampiezza delle corsie.
4. 37. Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), aggiungere in fine il seguente capoverso:
  9-quater) Al fine di favorire un più adeguato sviluppo della mobilità personale e della mobilità dolce, gli obblighi di cui all'articolo 193 del codice della strada sono applicati anche alla circolazione dei velocipedi e dei veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, quali pattini a rotelle, tavole, monopattini a spinta, ovvero a propulsione elettrica.
4. 39. Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo.

  Al comma 1, lettera g) dopo il numero 2) aggiungere in fine il seguente capoverso:
  9-quater. Al fine di favorire un più adeguato sviluppo della mobilità personale e della mobilità dolce, gli obblighi di cui all'articolo 193 del codice della strada sono applicati anche alla circolazione dei velocipedi e assimilati.
4. 40. Rosso, Bergamini, Zanella, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo.

  Al comma 1, lettera g) numero 2) aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  9-quater. Nelle regole di circolazione su strada, i veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui articolo 1, comma 102, della legge 145/2018, sono equiparati alle biciclette.
4. 41. Nobili, Paita, Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti.

  Al comma 1, lettera g) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  3) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
  10-bis. I velocipedi, per circolare, devono essere muniti di:
   a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto Pag. 711991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
   b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
  10-ter. La targa è personale e abbinata a un solo velocipede. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
  10-quater. Ciascun velocipede è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
  10-quinquies. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.
  10-sexies. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a propulsione elettrica che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'articolo 50 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.086 ad euro 4.348. Alla sanzione da euro 847 ad euro 3.389 è soggetto chi effettua sui velocipedi di cui al primo periodo modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 50.
  10-septies. Chiunque circola con un velocipede non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 50 e 69 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 50, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.694.
  10-octies. Chiunque circola con un velocipede sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 ad euro 317.
  10-novies. Chiunque circola con un velocipede munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.875 ad euro 7.503.
  10-decies. Chiunque circola con un velocipede munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
  10-undecies. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un velocipede munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.875 ad euro 7.503.
4. 42. Rosso, Mulè, Bergamini, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  3) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli importi delle sanzioni amministrative di cui al primo e secondo periodo sono raddoppiate e si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214, ove compatibile».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di Pag. 72cui all'articolo 214 del codice della strada ai sensi dell'articolo 182, comma 10 come modificato dalla presente legge.
4. 43. Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  All'articolo 4, dopo la lettera g), aggiungere, la seguente:
   g-bis) all'articolo 185, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
  8-bis. I comuni, in sede di regolamentazione dei parcheggi ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7, individuano apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
  8-ter. Le aree di cui al comma 8-bis sono classificate come aree verdi attrezzate, sono recintate e sono dotate delle seguenti strutture:
   a) illuminazione pubblica;
   b) punti di collegamento alla rete di distribuzione idrica e alla rete elettrica;
   c) scarichi collegati alla rete fognaria e contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi.
  8-quater. Allo scopo di incentivare la realizzazione delle aree verdi attrezzate di cui al comma 10 da parte di soggetti privati, i comuni possono applicare alle opere a ciò destinate le disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122.
  8-quinquies. I comuni, ai sensi del comma 9, individuano parcheggi di idonea ampiezza, situati anche all'interno dei centri abitati, atti a consentire la sosta, compresa quella prolungata, degli autocaravan.
  8-sexies. I parcheggi di cui al comma 12 sono comunque realizzati in prossimità di fermate di mezzi di trasporto pubblico abilitati al trasporto delle persone disabili.
  8-septies. I comuni non possono comunque imporre alla circolazione degli autocaravan limitazioni diverse da quelle stabilite per i veicoli delle categorie M e M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b).

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni per favorire la mobilità personale, la mobilità ciclistica ed il turismo all'aria aperta).
4. 44. Cenni.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
  h) all'articolo 190:
  1) il comma 8 è sostituito dal seguente: «La circolazione con pattini a rotelle o con tavole o con monopattini a spinta è consentita negli itinerari ciclopedonali, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni»;
4. 45. Fidanza, Rotelli.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).
4. 46. Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo: «La circolazione con pattini a rotelle o con tavole o con monopattini a spinta è consentita nelle aree pedonali, sui marciapiedi larghi non meno di 2,5 m. e negli itinerari ciclopedonali, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni»;
4. 47. Bergamini, Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Pag. 73

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non sono richieste aggiungere le seguenti: , ovvero per le quali la visita e prova possono essere affidate in regime di concessione ad imprese già abilitate ai sensi dell'articolo 80, comma 8 o comma 8-bis.
5. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 84:
   1) il comma 2 è sostituito dal seguente;
  «2. È ammessa, nell'ambito dei trasporti nazionali e internazionali tra Stati membri dell'Unione europea, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.»
   2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e al Registro elettronico nazionale titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in disponibilità di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni, ovvero da impresa esercente in via esclusiva l'attività di locazione senza conducente di veicoli stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea.».
5. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 93:
    1) al comma 1-bis le parole: «dal comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1-ter e 1-quater»;
    2) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
  «1-quater. Nell'ipotesi di veicolo trasferito dalla sede di una struttura ricettiva presso luogo di ricovero o di sosta temporanea dello stesso, condotto da soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con la medesima impresa gestrice della struttura ricettiva, ovvero con l'impresa gestrice del medesimo luogo di ricovero o di sosta temporanea, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento prodotto dalla impresa cui è legato il soggetto conducente, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.
5. 4. Bergamini, Sozzani, Mulè, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 93:
    1) al comma 1-bis, dopo la parola: «residenza» è aggiunta la seguente: «anagrafica»;
    2) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano alle persone fisiche con residenza anagrafica in Italia che circolano con un veicolo immatricolato all'estero in esecuzione di un servizio di cortesia.».
5. 5. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Pag. 74

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 93, al comma 1-bis, dopo la parola: «residenza» aggiungere la seguente: «anagrafica».
5. 6. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 93, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni».
5. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 93, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano ai cittadini italiani che dimostrino l'esistenza di un rapporto di lavoro o la prestazione di attività professionale di durata non Inferiore a 185 giorni l'anno in altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai cittadini europei che dimostrino l'esistenza di un rapporto di lavoro o la prestazione di attività professionale in Italia di durata non inferiore a 185 giorni l'anno.».
5. 7. D'Incà, Sabrina De Carlo, Panizzut, Invidia.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 93, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano alle persone fisiche con rapporto di lavoro stagionale inferiore a undici mesi all'anno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non abbiano fissato la residenza anagrafica in Italia, nonché a persone fisiche con residenza anagrafica in Italia che circolano con un veicolo immatricolato all'estero in esecuzione di un servizio di cortesia.
5. 8. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 93, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano alle persone fisiche con rapporto di lavoro stagionale inferiore a undici mesi all'anno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non abbiano fissato la residenza anagrafica in Italia.
5. 9. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 93, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le procedure per il rilascio della carta intelligente di cui alla direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio. Sulla carta intelligente dovranno essere memorizzati almeno i dati previsti dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.».
5. 10. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) all'articolo 102, comma 5, le parole: «deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «deve richiedere un duplicato della targa».
5. 11. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Pag. 75

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 116:
    1) al comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   « f-bis) B+; veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) la cui massa autorizzata non supera i 4250 Kg; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 1000 kg.
    2) al comma 15-bis dopo le parole: «rispettivamente la patente di categoria B, C o D,» sono aggiunte le seguenti: «il titolare di patente di guida di categoria B che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria B+,».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le norme dell'articolo 116 del codice della strada, introdotte dal comma 1 del presente articolo, non si applicano ai possessori di patente B che abbiano conseguito la patente B da almeno 10 anni alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
5. 13. Cenni, Paita.

  All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 116, comma 3, lettera p), è aggiunto il seguente numero:
    2) veicoli di servizio, ovvero automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti a Enti o Società che esplicano, nell'ambito di aeroporti, in modo continuativo, attività atte ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo.
5. 14. Nardi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 116, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
  «17-bis. La sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ai sensi del comma 17 non si applica nei casi in cui le violazioni di cui al comma 15 siano commesse da un soggetto diverso dal proprietario del veicolo o da chi ha la materiale disponibilità dello stesso. Nel casi previsti dal primo periodo, il conducente è punito con un'ammenda di importo pari al massimo edittale di cui al comma 15, incrementato del 50 per cento.
5. 12. Zanella, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Non si applicano inoltre, se al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.
5. 15. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 119, comma 4, la lettera b) è soppressa.
5. 16. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Pag. 76

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 119, comma 4, lettera b), la parola: «sessantacinque» è sostituita dalla seguente: «settanta».
5. 17. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
  « d-bis) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte».
*5. 18. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
  « d-bis) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte».
*5. 19. Fidanza, Rotelli.

  Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzino veicoli nei quali non possa prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»;
   2) il comma 5 è soppresso;
   3) al comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle parole «dodici mesi.»;
   4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.597. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
**5. 20. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzino veicoli nei quali non possa prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»;
   2) il comma 5 è soppresso;
   3) al comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle parole «dodici mesi.»;
   4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.597. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
**5. 21. Paita, Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Pagani.

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  Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzino veicoli nei quali non possa prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»;
   2) il comma 5 è soppresso;
   3) al comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle parole «dodici mesi.»;
   4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.597. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
**5. 22. Fidanza, Rotelli.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) al comma 2, al quarto periodo, dopo le parole: «commessa violazione» sono aggiunte le seguenti: «, solo se diverso dal proprietario del veicolo stesso», al quinto periodo le parole: «gli stessi dati» sono sostituite dalle seguenti: «i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», al sesto periodo, le parole da: «Il proprietario del veicolo» fino alle parole: «di fornirli» sono sostituite dalle seguenti: «Il proprietario del veicolo persona giuridica, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente del veicolo».
5. 23. Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2.
5. 24. Fidanza, Rotelli.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
  3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sei punti» sono inserite le seguenti: «, nonché cinque punti frequentando un corso di guida sicura avanzata presso un centro di guida sicura autorizzato dal Dipartimento per i trasporti terrestri» e all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le modalità di autorizzazione di un centro di guida sicura.».
5. 25. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere i seguenti:
   f-bis) all'articolo 142 comma 12-bis), le parole da: «in misura pari al 50 per cento ciascuno» fino a: «strade in concessione» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 12-ter»;
   f-ter) all'articolo 142 comma 12-ter, le parole: «e al patto di stabilità interno» sono soppresse.
5. 26. Gariglio.

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  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    «a-bis) quando sono in corso gli eventi di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 92. In mancanza dell'estratto o della ricevuta dianzi richiamati, è ammesso unicamente il documento di circolazione originale purché accompagnato da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti;».
*5. 27. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    «a-bis) quando sono in corso gli eventi di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 92. In mancanza dell'estratto o della ricevuta dianzi richiamati, è ammesso unicamente il documento di circolazione originale purché accompagnato da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti;».
*5. 28. Porchietto, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
  g-bis) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
  «a-bis) quando sono in corso gli eventi di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 92. In mancanza dell'estratto o della ricevuta dianzi richiamati, è ammesso unicamente il documento di circolazione originale purché accompagnato da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti;».
*5. 29. Paita, Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Pagani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h):
**5. 30. Paita, Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Pagani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h):
**5. 32. Rosso, Porchietto, Pentangelo, Sozzani, Mulè, Bergamini, Baldelli, Germanà, Zanella.

  Al comma 1, lettera i), capoverso 1-bis, dopo le parole: risponde esclusivamente il locatario aggiungere le seguenti: o, in sua vece, il sublocatario in caso di sublocazione,.
5. 31. Mulè, Sozzani, Baldelli, Bergamini, Rosso, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) all'articolo 198, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando le violazioni della medesima disposizione da parte dello stesso soggetto non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, il trasgressore soggiace alla sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo.
5. 33. Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Pag. 79

  Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) all'articolo 198, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando le violazioni della medesima disposizione da parte dello stesso soggetto non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, il trasgressore soggiace alla sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo.
5. 34. Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera l), al numero 1 premettere il seguente:
   01) al comma 1-bis, lettera d), è aggiunto, in fine il seguente periodo: «in tali casi va lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notifica;».
5. 35. Fidanza.

  Al comma 1, lettera l) sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1-bis, lettera g), del codice della strada, le parole: «attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «nonché in violazione delle limitazioni stabilite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

  Conseguentemente, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
   1-bis) il comma 1-bis, lettera g-bis), è sostituito dal seguente:
   g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 142, commi da 7 a 11, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213 e 214, anche per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
5. 36. Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.

  Al comma 1, lettera l), numero 2, dopo le parole: obbligato in solido, aggiungere le seguenti: presso cui lo stesso ha dichiarato formalmente di voler ricevere, in via esclusiva, le notificazioni di cui al presente articolo.
5. 38. Mulè, Baldelli, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera l), numero 2, capoverso 3-bis, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: anche.
5. 37. Mulè, Baldelli, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera l), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di cui al comma 4.».
5. 39. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) all'articolo 204, comma 1, le parole: «nel limite non inferiore al doppio Pag. 80del minimo edittale» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite non inferiore ad un terzo del minimo edittale».
5. 41. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:
   n) all'articolo 207, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  3-bis. La mancata corresponsione della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia entro novanta giorni dalla data di notifica del verbale di fermo amministrativo comporta l'alienazione del veicolo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. Nel caso in cui l'autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia.
  3-ter. Qualora la violazione di cui al comma 1 non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, entro centoventi giorni dall'accertamento, deve essere inoltrato al proprietario del veicolo, in conformità alle convenzioni in vigore con lo Stato di immatricolazione del veicolo, ed essere registrato in una banca dati, consultabile da tutte le forze di polizia. Se il veicolo è immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, l'informativa delle violazioni di cui all'articolo 2 della Direttiva (UE) 2015/413, dovrà essere inoltrata al proprietario del veicolo secondo le modalità di cui all'articolo 5 della predetta direttiva. Se, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione, il proprietario del veicolo non effettua il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria o non propone ricorso, viene disposto il fermo amministrativo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.
  3-quater. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita la banca dati nazionale unica delle violazioni delle disposizioni del presente codice da parte di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
5. 40. Butti, Fidanza, Rotelli.

  Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis) al comma 4, dopo le parole: «è destinata» è aggiunta la seguente: «esclusivamente»;
   b) sostituire il numero 3) con il seguente:
   «3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Ai fini degli interventi di cui al comma 4, lettera a), l'ente proprietario della strada certifica nella relazione annuale di cui al comma 12-quater dell'articolo 142, lo stato di conformità alle caratteristiche tecniche indicate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, dei segnali individuati come prioritari per la sicurezza dell'utente della strada, con apposito provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
  4-ter. Gli enti locali che non ottemperano all'obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione, Pag. 81dalla partecipazione ai bandì per l'attuazione dei Piano nazionale della sicurezza stradale».
5. 42. Marco Di Maio.

  Al comma 1, alla lettera o) sopprimere il numero 2).
5. 43. Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera o), sostituire il numero 2) con i seguenti:
  2) al comma 4, alinea, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «80 per cento»; alle lettere a) e b) sopprimere le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota»;
  2-bis) al comma 5, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «20 per cento».
5. 44. Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera o), sostituire il numero 2) con i seguenti:
  2) al comma 4, alinea, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento»; alle lettere a) e b) sopprimere le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota»;
  2-bis) al comma 5, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
5. 45. Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Al comma 1, lettera o), numero 3), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
  4-bis. Nel caso gli enti locali non ottemperino all'obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ai rappresentanti politici apicali si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 213, comma 5, nell'importo massimo previsto.
5. 48. Baldelli.

  Al comma 1, lettera o) numero 3) sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
  4-bis. Nel caso gli enti locali non ottemperino all'obbligo di rendicontazione disposto al sensi dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ai rappresentanti politici apicali si applica la sanzione di cui all'articolo 142, comma 9-bis, nell'importo massimo previsto.
5. 46. Baldelli.

  Al comma 1, lettera o), numero 3), capoverso 4-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai rappresentanti politici apicali dei medesimi enti locali si applica la sanzione di cui all'articolo 142, comma 9-bis.
5. 47. Baldelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, le lettere a) e b) sono abrogate;
   b) all'articolo 6, comma 4, le parole: «agli sportelli telematici istituiti presso gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A. nonché» sono abrogate;
   c) all'articolo 8, il comma 3 è abrogato;
   d) all'articolo 9, il comma 4 è abrogato.
5. 49. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Pag. 82

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 203, comma 2, dopo la lettera ii), è aggiunta la seguente:
   « jj) autoveicoli per uso antincendio»;
   b) all'articolo 204, comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
   « s-bis) attrezzati per uso antincendio.
5. 50. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Nella provincia di Bolzano i requisiti professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono certificati altresì dall'aver conseguito la qualificazione di maestro artigiano di cui alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, della Provincia autonoma di Bolzano per l'attività di meccatronico d'auto. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 240 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
5. 51. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Bergamini, Baldelli, Mulè, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. — (Disposizioni per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti). — 1. Al codice della strada, dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:
  «Art. 10-bis. — (Disposizioni per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti). — 1. Per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti l'immatricolazione dei veicoli rimorchi avente il modello DGM 243 viene eseguito presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sottoposti alle verifiche dei Centri Prova Autoveicoli. Per i medesimi veicoli la revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i luoghi dove si trovano come già previsto dalla lettera del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5 marzo 1998.
  2. Ai veicoli di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del presente codice».
6. 2. Bergamini, Baldelli, Sozzani, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
* 6. 3. Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
* 6. 4. Fidanza, Butti, Rotelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni Pag. 83e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. In entrambi i casi, è consentito il trasporto di un'unica cosa indivisibile, con divieto assoluto di integrazione del carico; in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste al comma 18.
**6. 6. Fidanza, Rotelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articolo 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. In entrambi i casi, è consentito il trasporto di un'unica cosa indivisibile, con divieto assoluto di integrazione del carico; in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste al comma 18».
**6. 7. Squeri, Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso b), apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il primo periodo con il seguente: «il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una o più cose indivisibili che per le loro dimensioni e per la loro massa determinino eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la loro massa determinino eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62»;
   b) sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: «In entrambi i casi, la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi; tali limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile».
*6. 8. Mandelli, Zanella, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso b), apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il primo periodo con il seguente: «il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una o più cose indivisibili che per le loro dimensioni e per la loro massa determinino eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la loro massa determinino eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62»;
   b) sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: «In entrambi i casi, la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi; tali limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile».
*6. 9. Del Barba.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attività produttive e sentito il parere della Conferenza Pag. 84unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono indicate le deroghe alle disposizioni di cui alla presente lettera da applicare ai trasporti con veicoli eccezionali per massa e relative a specifiche categorie merceologiche, che circolano esclusivamente all'interno di un determinato raggio chilometrico di estensione e collegano tra loro i luoghi di estrazione della materia prima, i poli produttivi, i siti industriali, i porti, gli interporti ed i terminal logistici presenti.
6. 5. Nardi.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla lettera a):
    1) sopprimere il numero 2);
    2) al numero 5), dopo il capoverso 7-ter aggiungere il seguente:
  «7-quater. Per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti l'immatricolazione dei veicoli rimorchi avente il modello DGM 243 viene eseguito presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sottoposti alle verifiche dei Centri Prova Autoveicoli. Per i medesimi veicoli la revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i luoghi dove si trovano come già previsto dalla lettera del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5 marzo 1998. Ai veicoli di cui al presente comma non si applica l'articolo 10 del presente codice;
    3) sopprimere la lettera h);
    4) sopprimere la lettera i).
6. 11. Bergamini, Baldelli, Sozzani, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1:
   a) alla lettera a), sopprimere il numero 2);
   b) sopprimere la lettera h);
   c) sopprimere la lettera i).

6. 10. Bergamini, Baldelli, Sozzani, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo il capoverso 7-ter, aggiungere il seguente:
  7-quater. Per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti l'immatricolazione dei veicoli rimorchi avente il modello DGM 243 viene eseguito presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sottoposti alle verifiche dei Centri Prova Autoveicoli. Per i medesimi veicoli la revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i luoghi dove si trovano come già previsto dalla lettera del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5 marzo 1998.
6. 12. Bergamini, Baldelli, Sozzani, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 8) con i seguenti:
   8) al comma 24, sostituire le parole: «commi 18, 21 e 22» con le seguenti: «comma 21»;
   9) il comma 25 è soppresso;
   10) dopo il comma 25-quater, è inserito il seguente:
  «25-quinquies. Le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 2, lettera d), sono raddoppiate qualora la violazione è commessa in relazione al trasporto di cose effettuato con mezzo d'opera e con veicoli che effettuano trasporti eccezionali».
6. 13. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

Pag. 85

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito "Commissione tecnica", di cui al precedente articolo 10, e di monitoraggio dello stato di efficienza e dei relativi fabbisogni di investimento delle infrastrutture stradali e autostradali in cui si articola.
  2. La Commissione tecnica è presieduta dal Capo del Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è composta da:
   a) il direttore generale per le Strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
   b) il direttore generale per la Sicurezza stradale;
   c) altri direttori generali dei Dipartimenti per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici e per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale di volta in volta eventualmente interessati;
   d) il presidente del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;
   e) un rappresentante, con qualifica dirigenziale per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economica;
   f) un rappresentante dell'ANAS;
   g) un rappresentante dell'AISCAT;
   h) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
   i) un rappresentante dell'Unione delle province italiane;
   j) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
   k) il Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
   l) un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL e, su designazione delle stesse Confederazioni a cui aderiscono, uno per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

  3. Le attività di monitoraggio di cui al successivo comma 7 sono affidate all'ANSFISA, che si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  4. La Commissione tecnica, entro 90 giorni dalla sua costituzione, individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale: Direttrice Padana; Direttrice Tirrenica; Direttrice Adriatica; Direttrici Tirreno-Adriatico; eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.
  5. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e/o delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione tecnica, sono individuati itinerari di Pag. 86interesse territoriale particolarmente rilevanti per la produzione industriale, cioè tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.
  6. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione tecnica definisce le condizioni e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione tecnica stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione tecnica per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.
  7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione tecnica individua i necessari interventi di ristrutturazione e adeguamento delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture; la Commissione tecnica elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati.
  8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.»,
  9. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che istituisce la Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di cui al precedente comma 1, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  10. il presente articolo entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
6. 14. Mandelli, Zanella, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) a decorrere dal 1o luglio 2022, all'articolo 61, comma 2, le parole: «16,50 m» sono sostituite dalle seguenti: «18 m»

  Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 61, comma 2, le parole: «18 m» sono sostituite dalle seguenti: «18,75».
6. 15. Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) a decorrere dal 1o luglio 2022, all'articolo 61, comma 2, le parole: «18 m» sono sostituite dalle seguenti: «18,75 m»;
*6. 16. Squeri, Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

Pag. 87

  Al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) a decorrere dal 1o luglio 2022, all'articolo 61, comma 2, le parole: «18 m» sono sostituite dalle seguenti: «18,75 m»;
*6. 17. Fidanza, Rotelli.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: a decorrere dal 1o luglio 2022,.
6. 18. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1o luglio 2022 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
6. 19. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 72, comma 2-bis, primo periodo, le parole: «immatricolati in Italia» sono soppresse.
6. 20. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere il punto I).
6. 21. Fidanza, Butti, Rotelli.

  All'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il punto I) con il seguente:
   I) al primo periodo, dopo le parole: «ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi».
*6. 22. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  All'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il punto I) con il seguente:
   I) al primo periodo, dopo le parole: «ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi».
*6. 24. Fidanza, Butti, Rotelli.

  Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire il punto I) con il seguente:
  I) al primo periodo, le parole: o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), sono sostituite dalle seguenti: , compresi i rimorchi.
6. 23. Grippa, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 100, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il fermo amministrativo del veicolo non si applica in caso di mancata apposizione della targa ripetitrice del rimorchio o semirimorchio.
6. 25. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: e, limitatamente fino a: dichiari proprietario.
6. 26. Fidanza, Butti, Rotelli.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
   g-bis) all'articolo 111, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto Pag. 88con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2020, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione stradale. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 30 giugno 2021, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1o gennaio 2009.
6. 27. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per lo sviluppo delle reti di imprese, al cui al decreto-legge 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge 33/2009 e successive modificazioni, e del decreto-legge 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 116/2014, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, a nome della rete di impresa, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del decreto-legge 5/2009, di conversione della legge 33/2009 e successive modificazioni, da cui risulti la sede della rete, la denominazione, il programma comune di rete e l'individuazione di una impresa quale incaricata ad eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla figura del proprietario del veicolo.
6. 28. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 7.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
  2-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le parole: «ACI Storico, Associazione Amatori Veicoli Storici-AAVS, Ferrari».

  Conseguentemente al comma 3, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: 1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa, a partire dal 1o gennaio 2020, agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico la cui data di costruzione sia precedente di almeno venti anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione e i cui modelli risultino iscritti in un'apposita lista di salvaguardia, predisposta congiuntamente, per gli autoveicoli, dai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, ACI Storico, AAVS e Ferrari e, per i motoveicoli e ciclomotori, dal registro Storico FMI. Le liste sono soggette ad aggiornamento annuale.
7. 1. Fidanza, Rotelli.

ART. 8.

  All'articolo 8 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo, d'intesa con la conferenza delle Regioni provvede ad individuare apposite aree di parcheggio o specifiche modalità di esenzione dal pagamento degli stalli in prossimità di strutture sanitarie, in favore dei veicoli immatricolati da associazioni di volontariato e ONLUS, regolarmente iscritte agli appositi albi, dediti al servizio di trasporto di malati oncologici, solo nell'ambito dello svolgimento del suddetto servizio.
8. 1. Moretto.

Pag. 89

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato a incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 con veicoli nuovi del medesimo tipo, aventi classe di emissione non inferiore a euro 6.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte della presentazione, da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuto avvio alla demolizione rilasciato da un centro autorizzato.
  3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati mediante contratto di locazione finanziaria.
  4. Il contributo è anticipato dal rivenditore all'acquirente nella forma di sconto sul prezzo di vendita ed è rimborsato al rivenditore mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4 pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo e per l'attribuzione del contributo, nei limiti delle risorse di cui al comma 5.
8. 01. Cenni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada», dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-bis.
(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta)

  1. I Comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito del territorio oggetto di disciplina istitutiva della sosta regolamentata a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi.
  2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione, è qualificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, come Pubblico Ufficiale.
  3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale Pag. 90sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
  4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158 del presente decreto legislativo, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del medesimo decreto, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi precedenti. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile.
  5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dei preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle Pubbliche Amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
  6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.
  7. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati. L'articolo 68 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 è abrogato».
8. 02. Gariglio.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di veicoli atipici)

  1. Le motoslitte rientrano nella classificazione di veicoli con caratteristiche atipiche di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  2. Per motoslitta si intende un veicolo a motore destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due compreso il conducente, il cui contatto con il suolo innevato si realizza mediante pattini (o pattino) direzionali anteriori ed uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione. Detto veicolo può essere munito di dispositivo di attacco per il traino di un rimorchio a slitta per il trasporto merci, oggetti ed attrezzature da neve.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono stabiliti gli obblighi relativi all'immatricolazione e registrazione delle motoslitte, i requisiti per l'idoneità alla conduzione, le disposizioni per l'assicurazione, le modalità di circolazione, i criteri per la sicurezza e le sanzioni amministrative.
8. 03. Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «prevedendo l'inserimento delle Aziende che esercitano professionalmente l'attività di soccorso/rimozione veicoli in apposito Pag. 91Albo Professionale, che statuisca l'apposita formazione specifica anche per i veicoli ibridi/elettrici».
8. 04. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 165, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le aziende abilitate opportunamente formate ad esercitare l'attività di traino dei veicoli in avaria e/o Soccorso Stradale Meccanico, devono essere iscritte in apposito Albo Professionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
8. 05. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire la rubrica con la seguente: «Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze e dei mezzi adibiti al soccorso stradale meccanico».

  Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile aggiungere le seguenti: e dei mezzi adibiti al soccorso stradale meccanico.
8. 06. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione», sono aggiunte le seguenti: «avvalendosi di aziende specializzate iscritte in apposito Albo del Soccorso Stradale meccanico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
8. 07. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

ART. 9.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche in conformità alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.
9. 1. Termini, De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.

Pag. 92

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, alla lettera b), dopo il numero 5, aggiungere il seguente:
  «6) dopo il numero 58, è inserito il seguente:
   «58-bis) ZONA SCOLASTICA: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico.»

  Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:
  1) dopo il comma 9-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «9-ter. I comuni, con deliberazione di giunta, delimitano su tutto il territorio comunale le zone scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, numero 58-bis), in relazione alle particolari esigenze di sicurezza ed accessibilità della specifica utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade ricadenti nella zona. Ai fini della regolamentazione della circolazione stradale in tali zone, i comuni, con ordinanza, adottano, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali:
   a) fissare un limite massimo di velocità al massimo pari a 30 km/h;
   b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;
   c) delimitare aree pedonali.

  9-quater. In sede di prima applicazione i comuni provvedono alla delimitazione e regolamentazione delle zone scolastiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
  2) al comma 10, le parole: «commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8, 9 e 9-ter».
1. 2. (Nuova formulazione). Carinelli, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
  1) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
  5) al numero 53-bis) la parola: «DEBOLE» è sostituita dalla seguente: «VULNERABILE», le parole: «disabili in carrozzella» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità» e dopo la parola: Pag. 93«ciclisti» sono aggiunte le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli».
   2) alla lettera c), capoverso d), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
  3) alla lettera o), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
  3-bis) al comma 4, le parole: «da euro 87 ad euro 345» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 168 ad euro 673»;
  3-ter) al comma 5, le parole: «da euro 42 ad euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 87 ad euro 345»;
  4) sostituire la lettera r) con la seguente:
   r) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
  1) al capoverso «Art. 158», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) – 4»;
  2) il capoverso «Art. 188», è sostituito dal seguente: «Art. 188, Comma 4 – 6; Comma 5 – 8».
1. 7. (Nuova formulazione – parte non preclusa). De Girolamo, Termini, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.