CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 aprile 2019
172.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. (C. 1074 Ruocco).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DELLA RELATRICE

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, è apportata la seguente modificazione:
   a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.»;
01. 02. (Nuova formulazione) Giacomoni, Martino, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Art. 2.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

  1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono aggiunte le seguenti: «o chiesto a rimborso in sede trimestrale,».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1o gennaio 2020.
2. 07. (Nuova formulazione) Claudio Borghi.

Art. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

  1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies), sono inserite le seguenti:
   «h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
   h-septies) alle tasse scolastiche».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti postali, aperti ai Pag. 65sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1o dicembre 2015»;
   b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti «il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1o dicembre 2015».

  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
  «143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma.».
  5. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,535 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
4. 3. (Nuova formulazione) La Relatrice.

Art. 5.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Soppressione obbligo comunicazione proroga cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

  1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, articolo 1, comma 2, sono soppressi il secondo e il terzo periodo.
5. 01. (Nuova formulazione) Aprile, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Art. 6.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI)

  1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
  2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
6. 02. (Nuova formulazione) Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Pag. 66

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione in tema di Indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al precedente comma 4. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici nell'area riservata del sito internet i dati in suo possesso utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18».
6. 08. (Nuova formulazione) La Relatrice.

Art. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore)

  1. All'articolo 148, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la parola: «religiose,» sono aggiunte le seguenti: «assistenziali,».
7. 03. (Nuova formulazione) Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Art. 13.

  Sostituirlo con il seguente:
«Art. 13.
(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
  «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Con riferimento alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;
   b) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
  «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Pag. 67il Ministro dell'interno, sentita l'AgID, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
  15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche, dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune a partire dal 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
  15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale.
  15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15».
  2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.
13. 6. (Nuova formulazione) La Relatrice.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(TASI degli immobili merce)

  1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Per i fabbricati costruiti» fino a: «all'azzeramento.», sono sostituite dalle seguenti: «Sono esentati dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
13. 07. (Nuova formulazione) La Relatrice.

Pag. 68

Art. 18.

  Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi percepiti e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale.».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetti a decorrere dal periodo d'imposta 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 162 milioni di euro per il 2021, e in 87 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:
   a) quanto a 87 milioni di euro, a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 75 milioni di euro per il 2021 a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 7 del presente articolo.

  4. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti ai fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  6. Le disposizioni del comma 4, salvo quanto previsto dal comma 5, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvate le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 6, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 5.
18. 2. (Nuova formulazione) La Relatrice.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
ART. 18-bis.
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera 0a), le parole da: «ai fini» fino alla fine del periodo sono soppresse;Pag. 69
   b) al comma 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo.».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1o gennaio 2020. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
18. 04. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Art. 18.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
18-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

  Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 è inserito il seguente articolo:

«ART. 13-bis.
(Ravvedimento parziale)

  1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato purché nei tempi prescritti dal comma 1 lettera a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente comma; ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
18. 014. (Nuova formulazione) Ruggiero, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Pag. 70

ALLEGATO 2

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074 Ruocco).

EMENDAMENTI APPROVATI

  Premettere il seguente articolo:

ART. 01.
(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, è apportata la seguente modificazione:
   a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.»»;
01. 02. (Nuova formulazione) Giacomoni, Martino, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. L'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
  21-bis. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
1. 11. La Relatrice.
(Approvato)

Art. 2.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

  1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono aggiunte le Pag. 71seguenti: «o chiesto a rimborso in sede trimestrale,».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1o gennaio 2020.
2. 07. (Nuova formulazione) Claudio Borghi, Cavandoli, Centemero, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Trano, Zanichelli, Zennaro.
(Approvato)

Art. 3.

  Al comma 1 capoverso nuovo comma 3-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Eventuali richieste documentali effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci.
0. 3. 6. 1. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria e a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa Anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.».
  2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;
   b) al comma 2, le parole: «nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «undicesimo mese».
3. 6. La Relatrice.
(Approvato)

Art. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

  1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies), sono inserite le seguenti:
   «h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
   h-septies) alle tasse scolastiche».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione Pag. 72economica, 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1o dicembre 2015»;
   b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti «il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1o dicembre 2015».

  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
  «143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma.».
  5. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,535 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
4. 3. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)

Art. 5.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Soppressione obbligo comunicazione proroga cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

  1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, articolo 1, comma 2, sono soppressi il secondo e il terzo periodo.
5. 01. (Nuova formulazione) Aprile, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Approvato)

Art. 6.

  Sopprimerlo.
6. 6. La Relatrice.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI)

  1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre Pag. 732011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
  2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
6. 02. (Nuova formulazione) Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione in tema di Indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al precedente comma 4. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici nell'area riservata del sito internet i dati in suo possesso utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.».
6. 08. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.
0. 6. 09. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. A decorrere dal 1o gennaio 2020 la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'avvio del periodo di validità fissato al 1o gennaio, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.».
6. 09. La Relatrice.
(Approvato)

Art. 10.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente: 3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di Pag. 74dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
b), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: I modelli, le istruzioni e ogni altra comunicazione con le seguenti: I modelli e le relative istruzioni;
   al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 3-ter.
10. 4. La Relatrice.
(Approvato)

Art. 13.

  Sostituirlo con il seguente:
«Art. 13.
(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
  «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Con riferimento alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;
   b) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
  «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'AgID, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
  15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche, dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune a partire dal 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta Pag. 75dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
  15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale.
  15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15».

  2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.
13. 6. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(TASI degli immobili merce)

  1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Per i fabbricati costruiti» fino a: «all'azzeramento.», sono sostituite dalle seguenti: «Sono esentati dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
13. 07. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)

Art. 18.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3.
0. 18. 2. 1. Martino, Mandelli, Cattaneo, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Benigni, D'Ettore.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi percepiti e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale.».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetti a decorrere dal periodo d'imposta 2020. Pag. 76
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 162 milioni di euro per il 2021, e in 87 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:
   a) quanto a 87 milioni di euro, a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 75 milioni di euro per il 2021 a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 7 del presente articolo.

  4. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti ai fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  6. Le disposizioni del comma 4, salvo quanto previsto dal comma 5, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvate le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 6, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 5.
18. 2. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera 0a), le parole da: «ai fini» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   b) al comma 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo.».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1o gennaio 2020. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
18. 04. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.
(Approvato)

Pag. 77

Art. 18.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

18-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

  Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 è inserito il seguente articolo:

«Art. 13-bis.
(Ravvedimento parziale)

  1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato purché nei tempi prescritti dal comma 1 lettera a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente comma; ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
18. 014. (Nuova formulazione) Ruggiero, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Approvato)