CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 febbraio 2019
137.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 4

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/302 volto a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno).

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 139, comma 1, dopo la lettera b-ter), è aggiunta la seguente:
    «b-quater) regolamento (UE) n. 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) n. 2017/2394 e la direttiva n. 2009/22/CE.»;
   b) all'articolo 144-bis, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/302. In relazione al regolamento (UE) n. 2018/302, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento (UE) n. 2018/302 si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.
  9-ter. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui al regolamento (UE) n. 2018/302, i1 Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) fornisce assistenza ai consumatori ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.».
4. 02. Il Relatore.

ART. 19.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti:, ad eccezione dell'articolo 3,
19. 1. Il Relatore.