CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 gennaio 2019
135.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1550 Governo, approvato dal Senato, recante: «DL 135/2018 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 135/18 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   premesso che:
    il decreto-legge n. 135 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550) reca plurimi aspetti del tutto illegittimi sotto diversi profili;
    nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite 1a e 8a del Senato della Repubblica è stato approvato un numero rilevantissimo di emendamenti, per la maggior parte successivamente valutati improponibili dalla Presidenza del Senato;
    indipendentemente dal merito degli stessi, l'inserimento di così tante disposizioni estranee al contenuto del provvedimento lo ha reso sostanzialmente incostituzionale ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;
   nel febbraio del 2012 la Corte costituzionale ha ricordato che nelle leggi di conversione non possono essere inserite norme estranee alla materia e alle finalità dei decreti-legge. Poiché è necessario un nesso molto stretto tra il contenuto del decreto-legge e il disegno di legge che ne dispone la conversione, la facoltà emendativa non può alterarne l'omogeneità di fondo, in quanto è a quel testo che il Governo ha attribuito i caratteri di necessità e di urgenza;
   fortunatamente, con la dichiarazione di inammissibilità sono stati eliminati microinterventi che contenevano profili di carattere locale, elettorale nonché norme palesemente ad personam;
   tali misure, votate nelle Commissioni ma fortunatamente mai approdate in Aula, rendono nuovamente evidente la pessima e opaca qualità della produzione legislativa della maggioranza e del Governo e lo scarso rispetto per il Parlamento, già apparsi evidenti in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio;
   i tempi ristretti, infine, previsti per l'esame del disegno di legge di conversione non consentono di verificare eventuali criticità delle norme, contenute nel testo sottoposto all'esame della Camera dei deputati, così come eventuali incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) all'articolo 10, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. Quando la prestazione di servizi temporanea o occasionale è fornita a titolo gratuito ed a fini dimostrativi o formativi le informazioni di cui al comma 2 possono essere fornite con autocertificazione.»;
1. 3. Montaruli, Lollobrigida.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con i seguenti:
   1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorità competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento nei casi di cui al comma 1 al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento se:
   a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g);
   b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
   c) riguarda casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per quanto riguarda il titolare di una qualifica professionale che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);
   d) riguarda casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), per quanto riguarda il titolare di una delle qualifiche professionali che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e).»;
   1-bis) il comma 4-bis è abrogato;
1. 4. Scerra, Ianaro, Galizia, Bruno, Olgiati.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: o con la seguente: e.
1. 2. Pettarin, Rossello, Battilocchio, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina, Pedrazzini, Mugnai.

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  Al comma 1, lettera f), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: con prova finale che attesti la compensazione delle competenze.
1. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 3, con il seguente:
  3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
   a) con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;
   b) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
   c) con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
2. 1. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'attività di costruttore edile,
2. 2. Giglio Vigna, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Di Muro, Iezzi, Maggioni, Murelli.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14 – e commercio al dettaglio).

  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 675 a 686 sono abrogati.
3. 02. Magi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14 – e commercio al dettaglio).

  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 676, lettera b), le parole: «e concedibili» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di una loro messa a gara tramite procedure aperte»;
   b) al comma 681, le parole «sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono indette delle procedure concorsuali aperte ai fini dell'assegnazione delle aree libere e di quelle in cui esistano concessioni preesistenti».
   c) al comma 682, l'ultimo periodo è soppresso;
   d) ai commi 682, 683 e 684 la parola «quindici», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «due»;
   e) il comma 686 è abrogato.
3. 01. Magi.

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ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di consentire la corretta e puntuale esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2019.
  1-ter. Il fondo di cui al comma 1-bis è finalizzato a garantire il rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali ed è destinato prioritariamente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, congiuntamente:
   a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   b) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per i quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;
   c) presentino residui attivi;
   d) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo di cui al comma 1-bis, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni nonché alle modalità per la loro concessione e restituzione, in un periodo massimo di due anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui vengono erogati.
  1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 1. Montaruli, Lollobrigida.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione del marchio geografico di tutela dei prodotti realizzati con «Marmo di Carrara», direttiva (UE) 2015/2436).

  1. Per sostenere le finalità della direttiva (UE) 2015/2436 ed al fine di promuovere il riconoscimento del marchio geografico di tutela del «Marmo di Carrara», di seguito denominato «marchio», corredato di un proprio logo figurativo, che certifica la qualità e l'eccellenza del prodotto stesso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria interessate, adotta un apposito decreto al fine di disciplinare le modalità di utilizzo e di revoca del marchio stesso.
  2. Il decreto di cui al comma 1 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) istituire il marchio collettivo geografico «Marmo di Carrara» che, in modo visibile ed immediato, valorizzi e promuova il prodotto marmo e la sua lavorazione in ambito locale, attraverso rigorose procedure di certificazione ed in linea con la normativa comunitaria. Il marchio collettivo deve garantire la provenienza e determinate qualità e caratteristiche di eccellenza nei processi ideativi, creativi e produttivi;Pag. 226
   b) prevedere che il marchio sia caratterizzato da due sottodenominazioni alternativamente inscindibili quali: «Estratto nel distretto Lapideo apuo-versiliese» ed «Estratto e lavorato nel distretto Lapideo apuo-versiliese» al fine di promuovere la certificazione del materiale utilizzato nel rispetto del luogo di produzione del manufatto;
   c) prevedere che entrambe le sottodenominazioni di cui alla lettera b) siano completate con le definizioni relative alle tipologie di marmo presenti: «Bianco», «Statuario», «Venato», «Arabescato», «Calacata», «Bardiglio», «Cipollino Zerbino» individuate in base alle caratteristiche cromatiche e strutturali;
   d) prevedere che il marchio collettivo geografico «Marmo di Carrara» sia riservato ai manufatti realizzati esclusivamente con il marmo proveniente dai territori che insistono nei comuni del distretto Lapideo apuo-versiliese (comuni di Carrara, Fivizzano, Massa, Minucciano, Montignoso, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Seravezza Stazzema e Vagli di Sotto);
   e) individuare i soggetti preposti e le modalità per l'esecuzione dei controlli relativi all'utilizzo del marchio anche attraverso il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e definire le sanzioni amministrative, pecuniarie e detentive previste in caso di violazioni accertate nell'utilizzo del marchio.

  3. Il decreto di cui al comma 1 viene successivamente trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Decorso il termine per l'espressione dei pareri il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  4. Ai fini della tutela e della riconoscibilità, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla registrazione del marchio «Marmo di Carrara» in tutte le competenti sedi dell'Unione europea e internazionali.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. 01. Nardi.
(Inammissibile)

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria con le seguenti: di laurea in ingegneria meccanica del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria meccanica.
7. 1. Zan, De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di nota di variazione IVA. Corretta attuazione della direttiva 2006/112/CE. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-246/16).

  1. L'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che nei casi in cui vengano meno, anche parzialmente, le operazioni rispetto alle quali sia emessa fattura dopo la registrazione, con conseguente riduzione dell'ammontare imponibile, è sempre riconosciuto il diritto del creditore di emettere la nota di variazione in diminuzione in presenza di una ragionevole probabilità che il credito non sia onorato, salvo poi rivalutare la base imponibile nell'ipotesi in Pag. 227cui il debitore effettui il pagamento inizialmente ritenuto improbabile e, come tale, escluso dalla base imponibile.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in tutti i casi in cui la riduzione dell'ammontare imponibile è dovuta a nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione del contratto oppure nei casi di mancato pagamento derivante dall'apertura di una procedura concorsuale o esecutiva individuale rimasta infruttuosa, oppure infine a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.
9. 01. Baratto, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Rossello, Pettarin, Vietina.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche in materia di imposta sul valore aggiunto. Adeguamento alla Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 marzo 2001 – C-415/98, Backsi).

  1. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considera acquistata da privato anche la quota di un veicolo, acquistato presso un soggetto passivo d'imposta con una base imponibile ridotta ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, determinata in misura pari alla percentuale del corrispettivo che non aveva concorso a formare la base imponibile stessa».
9. 02. Polidori, Baratto, Rossello, Pettarin.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 13.

  Al comma 1, capoverso 2-septies, aggiungere, in fine, le parole:, fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi.
13. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 16.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 8, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano entro la fine di ciascun esercizio e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare successivo, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti».
16. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 9, comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I sistemi riconosciuti trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono entro il 30 giugno di ciascun Pag. 228anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti».
16. 2. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 10, il comma 9 è sostituito dai seguenti:
  «9. I sistemi collettivi trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate.
  9-bis. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.
  9-ter. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.
  9-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi dei commi 9, 9-bis e 9-ter».
16. 4. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: che agiscono in loro nome, aggiungere le seguenti: i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento.
*16. 3. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: che agiscono in loro nome, aggiungere le seguenti: i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento.
*16. 7. Vietina, Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Cortelazzo, Porchietto.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 23:
    1) il comma 1 è soppresso;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno operativo, come definito dal Centro di Coordinamento di cui all'articolo 33, in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:
   a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
   b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento».
16. 5. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 24:
    1) al comma 2 le parole: «13 agosto 2005» sono sostituite dalle parole: «1o gennaio 2011»;
    2) il comma 3 è soppresso.
16. 6. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Pag. 229

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.
(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU Pilot 9180/17/ENVI).

  1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.».
17. 1. Maggioni, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Di Muro, Giglio Vigna, Iezzi, Murelli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI).

  1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «previo parere» è aggiunta la seguente: «vincolante»;
   b) al comma 4, le parole: «sentito l'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere vincolante dell'Istituto».
17. 01. Occhionero.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 1. Boccia, De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi per la geotermia).

  1. Per promuovere e incentivare l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità ambientale della produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili, conformemente con gli obiettivi europei 2020 e 2030 in materia di clima ed energia, con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, emanato ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è definita la tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che facciano ricorso a tecnologie avanzate nonché le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione per i bandi avviati nel triennio 2019-2021.
  2. Non sono soggetti alle procedure di aste e registro ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni.
18. 01. Cenni, Ciampi, Ceccanti.
(Inammissibile)

Pag. 230

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Attuazione della sentenza della CGUE 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08).

  1. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: dall'attuazione aggiungere le seguenti: degli articoli da 1 a 12.
18. 02. Berlinghieri, De Luca, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d'infrazione n. 2014/4231).

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999».
18. 03. Montaruli, Lollobrigida.
(Inammissibile)

Pag. 231

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (Atto n. 62).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;
   considerato che lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva 2016/1919;
   rilevato che il termine di recepimento della direttiva 2016/1919 è fissato – dalla medesima – al 5 maggio 2019;
   considerato che la citata direttiva 2016/1919 del 26 ottobre 2016 rappresenta la conclusione del percorso delineato dalla risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, successivamente recepita nel Programma di Stoccolma, che prevedeva, secondo un approccio a tappe, numerose misure per il rafforzamento delle garanzie difensive nell'Unione europea, gradualmente realizzate con una serie di direttive, molte delle quali già attuate a livello nazionale;
   rilevata la necessità di dare pronta attuazione alla citata direttiva,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.