CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 gennaio 2019
134.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: 15 luglio 2014, inserire le seguenti: nonché preservare le attuali posizioni lavorative del personale dipendente.

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: 15 luglio 2014, inserire le seguenti: nonché preservare le attuali posizioni lavorative del personale dipendente.
1. 1. Pastorino.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: a cinque anni o.
2. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'Emittente con le seguenti: di Banca Carige (di seguito «l'Emittente»).
3. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

ART. 4.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è condizionata alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, della Banca Carige che richiede il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nella medesima banca e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.».
4. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Meloni, Ferro.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e a condizione che siano garantite le attuali posizioni lavorative del personale dipendente.
4. 2. Pastorino.

ART. 5.

  Al comma 3, sopprimere le parole: con durata superiore ai tre anni.
5. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Prolungamento dello schema di garanzia per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza)

  1. Il periodo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, Pag. 32dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, come prolungato ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2017 e dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2018, è esteso fino al 6 marzo 2021, previa approvazione da parte della Commissione europea.
5. 01. Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo.

ART. 6.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 24 con le seguenti: dall'articolo 22.
*6. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 24 con le seguenti: dall'articolo 22.
*6. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 5, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
6. 3. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione con le seguenti: mediante invio della comunicazione a mezzo fax e a mezzo posta elettronica certificata con modalità individuate dallo stesso Dipartimento del Tesoro.
7. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non può prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari della banca stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 22.
7. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) investire in strumenti finanziari speculativi.
7. 3. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Meloni, Lollobrigida, Ferro.

  Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) qualsiasi banca beneficiaria di aiuti di Stato sotto forma di misure di ricapitalizzazione o di sostegno con garanzia pubblica su emissione obbligazioni, deve limitare la retribuzione del personale, compresi i membri del consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti. La limitazione della retribuzione complessiva deve includere tutte le eventuali componenti fisse e variabili e le pensioni in linea con Pag. 33gli articoli 93 e 94 della direttiva 2013/36/UE. La retribuzione complessiva dei singoli non deve essere superiore a 10 volte il salario medio dei dipendenti della banca beneficiaria: La banca non deve versare indennità di licenziamento superiori a quanto richiesto per legge o per contratto. Le restrizioni in materia di retribuzione devono applicarsi fino a quando la banca ha rimborsato gli aiuti di Stato.
7. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 8.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'erario aggiungere le seguenti: entro trentasei mesi.
8. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nel caso in cui la banca non risulti in grado di ottemperare al piano di ristrutturazione di cui al comma 3 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere uno o più decreti al fine di procedere alla nazionalizzazione della medesima banca e disciplinare il trasferimento delle relative azioni.
8. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Relazioni alla Commissione europea e alle Camere)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.
8. 01. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Relazione alle Camere)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalla banca beneficiaria.
8. 02. Trano.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Relazioni alla Commissione europea e alle Camere)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi da Banca Carige.
8. 03. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Pag. 34

ART. 9.

  Al comma 1 dopo le parole: (erogazione di liquidità di emergenza-ELA) aggiungere le seguenti: , anche tenendo conto di crediti di imposta iscritti nelle voci di bilancio di Banca Carige, nonché della titolarità da parte della suddetta Banca di quote di partecipazione in Banca d'Italia.
9. 1. Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Assistenza pubblica nella gestione dei crediti deteriorati)

  1. In caso di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, e al fine di preservare la stabilità finanziaria nel medio periodo, Banca Carige ha facoltà di avvalersi del supporto di Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata «SGA») nella forma di consulenze a titolo gratuito volte a favorire una più efficace gestione dei crediti deteriorati come definiti dalla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti.
  2. La SGA affianca Banca Carige nell'esame analitico e peculiare dei crediti di cui al comma 1 con l'obiettivo di definire un quadro complessivo in termini strategico-finanziari che consenta di migliorare le prospettive di recupero e di massimizzare il valore di cessione dei crediti deteriorati.
  3. Le attività di consulenza da parte di SGA di cui al comma 1, comunque a titolo gratuito, comprendono altresì un'analisi congiunta dei crediti in bonus di minore qualità, che presentano una probabilità relativamente elevata di trasformarsi in partite deteriorate.
  4. Ai fini di cui al presente articolo la SGA può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, un gruppo di lavoro temporaneo destinato all'esercizio dell'attività di sostegno a Banca Carige. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 01. Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Obblighi informativi a carico di Banca Carige)

  1. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, con l'obiettivo di assicurare trasparenza e correttezza nei rapporti con i risparmiatori. Banca Carige rende disponibili sul proprio sito internet, in riferimento ad ogni componente del consiglio di amministrazione della banca nominato dal 2014:
   a) l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico;
   b) il curriculum;
   c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.

  2. È applicata una sanzione pecuniaria pari a 2 annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto a carico di ogni componente del consiglio di amministrazione che non provveda a comunicare tempestivamente a Banca Carige le informazioni di Pag. 35cui alle lettere b) e c) del comma 1, impedendo alla Banca di ottemperare agli obblighi informativi di cui al medesimo comma.
10. 02. Ungaro, Fragomeli, Topo.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 507 è aggiunto il seguente:
  «507-bis. Nel caso in cui a causa delle disposizioni di cui ai commi da 493 a 507 sia disposta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, tutti i termini temporali per l'accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori si intendono sospesi sino alla conclusione della procedura di contenzioso.».
11. 01. Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'intervento dello Stato ai sensi del presente Capo II è condizionato alla trasmissione al Ministero e all'Autorità competente, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.
12. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 13.

  Al comma 1, dopo le parole: il rafforzamento, inserire le seguenti: a garanzia di mantenimento delle attuali posizioni lavorative del personale dipendente.
13. 4. Pastorino.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed in ogni caso dovrà fornire evidenze degli importi di rischio relative alle controparti insolventi, nonché ulteriori evenienze delle principali operazioni effettuate dalla banca richiedente il sostengo pubblico che hanno determinato il fabbisogno di capitale.
13. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
13. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. I commissari sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza sulla base di una graduatoria valutativa espressione delle Pag. 36competenze in materia bancaria e finanziaria. I commissari entro 6 mesi dalla nomina devono comunicare all'Autorità competente ed alle competenti commissioni di Camera e Senato una relazione dalla quale si evinca la situazione patrimoniale e contabile della banca, i criteri di valutazione delle sofferenze, i beneficiari dei crediti superiori a 300 mila euro, il prospetto informativo, le condizioni contrattuali ed il responsabile del procedimento. L'amministrazione straordinaria deve garantire una gestione interna delle sofferenze.
13. 3. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) l'elenco dei debitori insolventi dell'Emittente per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nell'Emittente stessa e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.
14. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Meloni, Lollobrigida, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le asseverazioni degli esperti indipendenti di cui al comma 2 possono essere oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia al fine di consentire allo Stato di non doverle accettare in modo automatico.
14. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con regolamento congiunto, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Banca d'Italia e Consob individuano le modalità per garantire agli investitori un maggiore controllo delle procedure di acquisto e sottoscrizione di prodotti finanziari.
14. 3. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Al comma 3, sostituire le parole: ultimi tre anni con le seguenti: ultimi cinque anni.
14. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La documentazione di cui al presente articolo è pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a fornire la medesima documentazione entro 15 giorni dalla richiesta.
14. 5. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione.
14. 6. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 15.

  Al comma 2, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
15. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Al comma 2, sostituire le parole da: chiarimenti fino alla fine del comma con le seguenti: chiarimenti in merito al valore del patrimonio netto contabile e delle azioni sottoscrivibili dal Ministero ed integrazioni al piano di ristrutturazione. In tali casi il termine di cui al comma 1 è esteso a novanta giorni. L'Emittente è Pag. 37tenuto a soddisfare la richiesta di chiarimenti ed a integrare il piano di ristrutturazione entro sessanta giorni dalla medesima richiesta.
15. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 17.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alle competenti Commissioni di Camera e Senato.
17. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: derogando anche all'articolo 2441 del codice civile.
17. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) la garanzia da parte dell'Emittente del mantenimento delle posizioni lavorative del personale dipendente in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
17. 3. Pastorino.

  Al comma 5, sostituire le parole: I decreti indicato ai commi 2 con le seguenti: I decreti indicati ai commi 2 e 3.

  Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: I decreti indicato ai commi 2 e 3 con le seguenti: I decreti indicati ai commi 2 e 3.
17. 5. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 5 sostituire le parole: I decreti indicato ai commi 2 con le seguenti: I decreti indicati ai commi 2 e 3.
17. 6. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

  Al comma 7 sostituire le parole: I decreti indicato ai commi 2 e 3 con le seguenti: I decreti indicati ai commi 2 e 3.
17. 7. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 sussistono qualora vi sia un accertamento dell'Autorità competente in tal senso.
17. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Relazione al Ministero)

  1. A seguito della positiva decisione della Commissione Europea di cui al comma 2 dell'articolo 17, entro 6 mesi, prorogabili di ulteriori 3 mesi, a decorrere dalla data di notifica della decisione, è consegnata dalla Guardia di Finanza al Ministero dell'economia e delle finanze una Relazione redatta a seguito di ispezione analitica, anche sulla base degli elementi forniti dagli Organi di Amministrazione, Direzione e Controllo della Banca, con l'analisi delle cause delle perdite finanziarie maggiormente rilevanti e degli effetti finanziari delle principali cessioni di attività. Nella Relazione sono indicati, in via prioritaria, i crediti deteriorati di importo più elevato e il loro iter di approvazione, le cessioni di portafogli crediti deteriorati e i relativi prezzi, i contratti di cessione di attività in prossimità di aumenti di capitale, i conflitti di interesse dei vertici apicali della stessa banca, gli esiti delle ispezioni della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito della relazione di cui al comma 1, può promuovere e proseguire in ogni stato e grado di giudizio eventuali azioni revocatorie ed azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della Banca.
17. 01. Currò.

Pag. 38

ART. 19.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità su titoli azionari (restrictions on uncovered short sales in shares) ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche intraday, l'Emittente è altresì obbligata a comunicare alla CONSOB le posizioni nette corte detenute su titoli azionari (notification to competent authorities of significant net shortpositions in shares).
  1-ter. Il divieto di cui al comma 1-bis si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri.
  1-quater. Il divieto di cui al comma 1-bis non si applica all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).
  1-quinquies. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, anche quando non ricada nell'ambito delle misure restrittive di cui al comma 1-bis in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario, deve comunque essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine.
  1-sexies. La disponibilità dei titoli si considera acquisita qualora l'ordinante abbia, alternativamente:
   a) preso a prestito le azioni;
   b) sottoscritto un accordo per il prestito delle azioni;
   c) stipulato un accordo con uno o più soggetti terzi nell'ambito del quale è stata ottenuta la conferma della localizzazione delle azioni e che permette all'ordinante medesimo di avere una ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato nei tempi stabiliti.
19. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  1-ter. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 22.
19. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, in deroga alle norme sul segreto bancario, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'Emittente provvede obbligatoriamente alla pubblicazione nelle note integrative di bilancio, in ordine decrescente dell'importo erogato, i dati degli affidamenti Pag. 39classificati come sofferenze fino al raggiungimento del 70 per cento dell'importo complessivo delle sofferenze dell'emittente indicando per ogni singolo affidamento:
   a) la data di erogazione o le date delle erogazioni parziali;
   b) i nomi degli intestatari del conto corrente su cui è avvenuta l'erogazione ed i nomi degli eventuali beneficiari diversi dagli intestatari del conto;
   c) il tipo, il valore e lo stato delle garanzie prestate al momento dell'erogazione e alla data di pubblicazione;
   d) i nomi dei componenti dell'organo amministrativo dell'Emittente che ha autorizzato in via definitiva l'erogazione;
   e) l'elenco, in ordine cronologico, delle attività attuate dall'Emittente o da soggetti incaricati, per il recupero del credito.
19. 3. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'assunzione a per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo si applicano le seguenti misure:
   a) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze oltre il limite del 10 per cento delle rispettive quote iscritte a bilancio al momento dell'assunzione della partecipazione pubblica;
   b) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati classificati come incagli o sofferenze per pacchetti di valore complessivo superiore a 5 milioni di euro;
   c) non è permessa, al fine ridurre al minimo le perdite dovute a svalutazione e cessione dei crediti, nelle vendite in blocco degli stessi crediti, l'inclusione delle posizioni per le quali l'emittente non abbia messo in atto, con la parte debitrice, in un momento successivo all'assunzione della partecipazione pubblica, un tentativo di transazione, la cui trattativa, finalizzata all'ottenimento del maggior vantaggio possibile per l'emittente, non sia stata espletata arrivando, solo in ultima istanza, alla proposta di chiusura della posizione debitoria, a saldo e stralcio, per un importo pari al valore di iscrizione in bilancio.
19. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è da considerarsi decaduto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati dei titoli della banca Emittente. Spetta alla CONSOB disciplinare con proprio regolamento, da adottare entro tenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini e le modalità per disporre la cessazione e l'eventuale riammissione delle negoziazioni dei titoli dell'Emittente sui mercati nazionali ed internazionali.
19. 5. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
19. 6. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

Pag. 40

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'assunzione e per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo è vietata la vendita, singola o in blocco dei crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze, per un valore inferiore al 50 per cento del valore di mercato della garanzia del credito.
19. 7. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo.
19. 8. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per i primi sei mesi successivi all'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente stessa di porre in essere, a qualsiasi titolo, attività di investimento e speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.
19. 9. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure volte alla riduzione dei compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti della banca)

  1. L'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione di azioni disposta ai sensi del presente Capo, determina, dalla data della sottoscrizione, la definizione di limiti al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori e ai dirigenti, che non può comunque eccedere il limite massimo stabilito per i compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  2. La differenza del trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al comma 1 rispetto al trattamento corrisposto prima della data di sottoscrizione, confluisce in apposito Fondo di Solidarietà per i dipendenti delle Banche in crisi istituito contestualmente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il licenziamento per giusta causa del dirigente dell'Emittente implica altresì il versamento della buona uscita stabilita nel contratto di assunzione del dirigente nel medesimo Fondo di Solidarietà.
19. 01. Migliorino, Zennaro.

ART. 20.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
20. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

Pag. 41

ART. 21.

  Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
21. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente Capo:

Capo II-bis
MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE DI CRISI BANCARIE ANALOGHE A QUELLA DI BANCA CARIGE S.P.A.

Art. 21-bis.
(Divieto di pressione sulle vendite)

  1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono aggiunti i seguenti:
  2-quater. È fatto divieto alle banche e a ogni altro intermediario finanziario vincolare quota parte della retribuzione dei dipendenti alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e applicare sistemi di incentivazione alla progressione di carriera dei dipendenti correlati, in modo mediato o diretto, alla vendita di prodotti finanziari. Sono nulli i patti sottoscritti in violazione del presente divieto. La nullità può essere fatta valere anche da Banca d'Italia e da Consob.
  2-quinquies. Il profilo finanziario è assegnato dalla banca al cliente sulla base di dati e informazioni oggettive fornite dal cliente, quali la misura del reddito; la composizione del nucleo familiare; le proprietà immobiliari e quant'altro e in relazione alle dichiarazioni di intenti rese dal medesimo in merito alla propensione al rischio negli investimenti.
21. 01. Giuliodori.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente Capo:

Capo II-bis
MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE DI CRISI BANCARIE ANALOGHE A QUELLA DI BANCA CARIGE S.P.A.

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di conflitto di interessi ed incompatibilità)

  1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Banca d'Italia e dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni nei sei anni successivi alla data di cessazione dall'incarico o dall'impiego non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di impiego, di collaborazione e consulenza, anche in via saltuaria o occasionale, con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente articolo sono nulli.
  2. Il divieto di cui al comma 1 si applica:
   a) ai componenti del Direttorio della Banca d'Italia;
   b) ai componenti del Direttorio integrato dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
   c) ai dipendenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che hanno ricoperto le funzioni di Titolare, di sostituto del Titolare, ovvero di dirigente in staff alla direzione presso Aree, Dipartimenti, Servizi, Filiali ovvero altre unità organizzative di pari livello cui sono attribuite, sulla base delle rispettive norme interne, competenze amministrative in materia di vigilanza o supervisione;
   d) ai soggetti che hanno ricoperto l'incarico di Segretario generale o di vice Segretario generale presso l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

  3. Al comma 1 dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono Pag. 42intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi».
  sono sostituite dalle seguenti: «nei sei anni successivi alla data di cessazione dall'incarico o dall'impiego non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di impiego, di collaborazione e consulenza, anche in via saltuaria o occasionale, con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi.»
   b) sono soppressi gli ultimi due periodi.
21. 02. Maniero.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riduzione dell'onere delle crisi bancarie per il bilancio dello Stato)

  1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

Art. 54-bis.
(Assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'attività bancaria)

  1. I membri degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i direttori centrali e i direttori di filiale delle banche, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività, stipulano apposita polizza assicurativa per l'intera durata dell'incarico, con un massimale di copertura non inferiore a 5 milioni di euro. La polizza, a decorrere dalla data di nomina, copre la responsabilità, anche per colpa grave e assicura ogni genere di danno derivante dall'esercizio dell'attività nello svolgimento dell'incarico, patrimoniale, non patrimoniale, diretto e indiretto, temporaneo o permanente causati a clienti, a terzi e alla banca. Il relativo premio è a carico dell'interessato e non può essere posto a carico, direttamente o indirettamente, della banca o di altre società del gruppo.
  2. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze di cui al comma 1 sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana.
  3. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'incarico, nonché l'obbligo di restituire alla Banca le somme corrisposte dalla medesima all'interessato negli ultimi cinque anni a titolo di indennità, retribuzione, premio, parcella, provvigione o altro compenso.
21. 03. Ruggiero.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Inasprimento delle pene e delle sanzioni per reati commessi nell'esercizio di attività bancaria)

  1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 136 al comma 2, le parole: «da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni e con la multa da 412 a 4.132 euro.»;
   b) all'articolo 137, al comma 2, le parole: «da uno a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329.» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni e con l'ammenda fino a euro 20.658.».

  2. Al codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2621, alla fine, aggiungere il seguente comma: «Nel caso di Pag. 43banche è intermediari finanziari, la pena per i fatti previsti dal primo comma è da quattro a otto anni»;
   b) all'articolo 2622, al primo comma, sostituire le parole: «da tre» con le seguenti: «da quattro»;
   c) all'articolo 2627, al primo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni, raddoppiati nel caso in cui il fatto sia commesso da amministratori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.»;
   d) all'articolo 2632 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni.» e alla fine, è aggiunto il seguente comma: «La pena è raddoppiata nel caso in cui il fatto sia commesso da amministratori e soci di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea»;
   e) all'articolo 2634 del codice civile, al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;
   f) all'articolo 2636 del codice civile, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;
   g) all'articolo 2637, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni».

  4. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 167, sono sostituite le parole: «da uno a tre anni» con le seguenti: «da due a quattro anni».
   b) all'articolo 185, al comma 1, le parole: «da due», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro».

  5. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 648-ter.1, al quinto comma, dopo le parole: «è aumentata» sono aggiunte le seguenti: «nel minimo a quattro anni e nel massimo a dodici anni,»;
   b) dopo l'articolo 640-bis è aggiunto il seguente:
  640-ter. La pena è della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 516 a euro 2.582 e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 è commesso nell'esercizio dell'attività bancaria o di intermediazione finanziaria.
21. 04. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Relazione alle Camere)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente Decreto.
  2. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.
21. 05. Currò.

Pag. 44

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Relazione alle Camere)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente Capo.
  2. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.
*21. 06. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Relazione alle Camere)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente Capo.
  2. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.
*21. 07. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

Art. 21-bis.
(Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie, di seguito denominata «Cabina di regia», con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguati ad affrontare la gestione delle crisi bancarie attraverso l'utilizzo di risorse dei sistemi di assicurazione dei depositi, fondi di risoluzione, risorse pubbliche nell'ambito di piani di risanamento preventivi o forme di uscita delle crisi attraverso il ricorso al mercato alternativi alla risoluzione come definita dalla Bank Recovery and Resolution Directive (Brrd) di cui alla direttiva 2014/59/UE, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. La Cabina di regia costituisce, per il settore delle crisi industriali, la sede di confronto tra il Governo, le regioni, gli enti locali, i membri del Parlamento, i rappresentanti dei sindacati, del sistema bancario e dell'amministrazione fiscale per garantire l'unitarietà e il coordinamento tra gli strumenti di programmazione e di attuazione di politica bancaria, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie.
  3. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 2, la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione tra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, sostenerne l'accelerazione e garantire una più stretta correlazione con le istanze e con le dinamiche di sviluppo dei sistemi bancari.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro Pag. 45quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.
21. 08. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

Art. 21-bis.
(Misure di protezione dell'investitore).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare piena attuazione dell'articolo 47 della Costituzione e in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 21 del Testo unico bancario di cui decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone le linee guida per gli istituti di credito volte a garantire che l'azione dell'intermediario assicuri l'effettiva adeguatezza delle operazioni dei clienti, anche ai fini dell'imposizione all'intermediario del divieto di far compiere al proprio cliente operazioni finanziarie oggettivamente inadeguate per il suo profilo di rischio.
  2. Nelle linee guida di cui al comma 1 sono indicate, con riferimento alla raccolta delle informazioni che l'intermediario deve raccogliere per costruire «il profilo di investitore» del cliente, le modalità attraverso le quali valutare la propensione al rischio dell'investitore tenendo conto, in particolare, dei dati e delle informazioni oggettive fornite dal cliente in relazione alla misura del reddito, la composizione familiare e le proprietà immobiliari che assumono prevalenza rispetto alle dichiarazioni soggettive di intenti rese dall'investitore interessato in riferimento alla propria propensione al rischio.
21. 09. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Introduzione dell'articolo 115-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di chiarezza e semplificazione dei contratti e dei documenti informativi bancari)

  1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 115-bis.
(Criteri per la redazione dei contratti bancari e dei documenti informativi)

  1. I contratti bancari e i documenti informativi devono essere formulati in maniera chiara e facilmente intellegibile. Nella redazione delle clausole è necessario utilizzare una sintassi semplice ed un lessico di uso comune.
  2. La terminologia utilizzata non deve essere connotata da espressioni ad elevato tasso di tecnicismo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda.
  3. Ciascuna clausola reca un titolo esplicito e indicativo del contenuto della medesima. A tal fine, la dimensione e il formato del carattere di scrittura utilizzato deve consentire una lettura agevole.
  4. Le clausole che rechino condizioni più onerose per il cliente o che riconoscano diritti o facoltà in capo allo stesso sono opportunamente evidenziate attraverso l'impiego dei diversi stili del carattere.
  5. I contratti bancari e i documenti informativi devono specificare dettagliatamente tutti i servizi oggetto della proposta contrattuale dell'intermediario.

Pag. 46

6. La mancata osservanza delle prescrizioni indicate ai precedenti commi è sanzionata con la nullità».

  2. Le banche e gli altri istituti di credito sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma del presente articolo entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
21. 010. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di contratti)

  1. Al comma 6 dell'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di accertato inadempimento dei soggetti abilitati di cui al presente comma è presunta, salvo prova contraria, la sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento e danno».
21. 011. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

Art. 21-bis.
(Misure per la classificazione e valutazione dei crediti deteriorati)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Banca d'Italia, la Consob e il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), sono adottate le disposizioni finalizzate ad eliminare le distorsioni sulla classificazione dei crediti deteriorati che creano problemi agli istituti di credito operanti in Italia sia in termini di maggiore assorbimento di capitale regolamentare, sia in termini di ridotta propensione ad erogare nuovi crediti alle imprese, nonché a definire le verifiche e i controlli legati alla valutazione dei suddetti crediti.
21. 012. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Risarcimento del danno subito dai risparmiatori)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, al comma 498 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Resta comunque impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 493 a 507.».

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
21. 013. Marattin, Fregolent, Ungaro.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo Indennizzo Risparmiatori)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 493, secondo periodo, Pag. 47dopo le parole: «poste in liquidazione coatta amministrativa» sono inserite le seguenti: «ovvero sottoposte a risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione,».

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
21. 014. Marattin, Fregolent, Ungaro.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente

Art. 21-bis.
(Disposizioni per garantire l'efficacia del fondo di ristoro per i risparmiatori)

  1. Per il ristoro dei risparmiatori, come definiti al comma 2 del presente articolo, che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998. n. 58. nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1o gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
  2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1 i risparmiatori, che siano la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, o il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma 1, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 opera nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;
   b) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;
   c) la domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF è presentata entro il 30 giugno 2019;
   d) la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;
   e) il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti Pag. 48sono dedotti dall'importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1;
   f) resta impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 1 a 12.

  4. Il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 1106 e 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo in merito alla costituzione di collegi specializzati.
  5. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono proporre la domanda di risarcimento del danno di cui al medesimo comma 1 al solo fine di accedere al ristoro del Fondo previsto dallo stesso comma 1, nella misura di cui al comma 3, lettera d), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, i risparmiatori di cui al primo periodo del presente comma sono postergati nell'erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 1. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono presentare domanda al Fondo di cui al comma 1 previa restituzione dell'importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 3.
  6. Il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 9, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi dei commi da 1 a 12 del presente articolo nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018. n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018. n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.
  7. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di non più di dieci collegi, prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro nell'anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione dei ricorsi all'ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo nonché ai fini della trattazione dei medesimi ricorsi, si applica la procedura prevista dal citato regolamento di cui alla delibera della CONSOB Pag. 49n. 19602 del 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso. Tali modalità semplificate sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicate nel sito internet della CONSOB stessa. Agli oneri di funzionamento dell'ACF, compresi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, l'ambito di operatività dell'ACF è esteso anche alle domande di valore superiore a 500.000 euro. L'ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni di cui al comma 1 del presente articolo acquisite prima dell'introduzione dell'articolo 25-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le disponibilità finanziarie, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ACF, di cui al presente comma e al comma 8 del presente articolo affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della CONSOB; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio della CONSOB e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nei commi da 1 a 12 del presente articolo e sono utilizzate dalla CONSOB secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La selezione pubblica di cui al comma 8 del presente articolo e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell'ordinamento della CONSOB in materia.
  8. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente, per non più di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, eccezionalmente, in deroga all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le misure di attuazione dei commi da 1 a 12 del presente articolo, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo di cui al comma 1, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017. n. 205. come modificato dal comma 11 del presente articolo.
  10. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono disciplinate, Pag. 50senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l'acquisizione della documentazione, occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF, che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse.
  11. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 1 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
  12. Le procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalla Banca Popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa, alle quali hanno accesso gli investitori previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono disciplinate dai regolamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, n. 82, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, n. 83, nonché dai relativi provvedimenti applicativi. Il termine di trenta giorni per la proposta del Fondo interbancario di tutela dei depositi, nelle forme dell'offerta al pubblico, previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83 del 2017 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  13. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 493 a 507 sono soppressi.

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
21. 015. Marattin, Fregolent, Ungaro.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per garantire l'efficacia del fondo di ristoro per i risparmiatori)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 493, secondo periodo, le parole: «che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite con le seguenti: «che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa ovvero sottoposte a risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione»;
   b) al comma 496, dopo le parole: «è commisurata» sono inserite le seguenti: «, a titolo di acconto,»;
   c) il comma 501 è sostituito con il seguente: «501. Il FIR Opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto Semestrale delle risorse disponibili, il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del periodo precedente, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e le pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte dèi Ministero dell'economia Pag. 51e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi di cui al comma 259, nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di collegi specializzati. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le misure di attuazione dei commi da 256 a 12-ter, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
21. 016. Marattin, Fregolent, Ungaro.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Accesso al Fondo di ristoro per i risparmiatori)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 496 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:
    a) al 40 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;
    b) al 50 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;
    c) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro».
   b) il comma 502 è sostituito con il seguente: «502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate al comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR».

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
21. 017. Marattin, Fregolent, Ungaro.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Relazione al Parlamento Fondo di ristoro per i risparmiatori)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, al comma 507, primo periodo, le parole: «Entro il 30 settembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «Entro il 30 giugno 2019 e con frequenza semestrale».

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a Pag. 52sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
21. 018. Marattin, Fregolent, Ungaro.

ART. 22.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 1. Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
22. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

Capo IV
MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.
(Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza)

  1. Gli intermediari vigilati da Banca d'Italia presso cui sono depositate o trasferite le azioni e le obbligazioni subordinate tier 1 e tier 2 di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. rilasciano a richiesta del titolare apposita certificazione con le caratteristiche di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 contenente le informazioni necessarie a consentire la perdita derivante dalla liquidazione delle suddette società, determinata assumendo come corrispettivo un valore pari a zero. Eventuali proventi conseguiti dalla liquidazione delle suddette società sono considerati corrispettivi da cessione a titolo oneroso. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
22. 01. Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

Capo IV
MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.
(Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza)

  1. Gli intermediari vigilati da Banca d'Italia presso cui sono depositate o trasferite le azioni e le obbligazioni subordinate tier 1 e tier 2 di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. rilasciano a richiesta del titolare apposita certificazione con le caratteristiche di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 contenente Pag. 53le informazioni necessarie a consentire la perdita derivante dalla liquidazione delle suddette società, determinata assumendo come corrispettivo un valore pari a zero. Eventuali proventi conseguiti dalla liquidazione delle suddette società sono considerati corrispettivi da cessione a titolo oneroso. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
22. 02. Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche al Codice Civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di confisca)

  1. All'articolo 2641 del Codice Civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «e dei beni utilizzati per commetterlo.» sono abrogate.
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.».

  2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e dei beni utilizzati per commetterlo.» sono abrogate.
22. 03. Zanettin, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

Capo IV
MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.
(Misure a tutela dei risparmiatori)

  1. Nell'ambito delle misure in favore di risparmiatori, su richiesta dei possessori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le azioni o obbligazioni subordinate emesse da Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. possedute alla data del 22 novembre 2015, ovvero emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, possedute dai predetti risparmiatori alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, ovvero ancora se emesse da Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e ancora in possesso dei predetti risparmiatori, sono convertite a titolo gratuito in diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni da esercitare in occasione dell'aumento di capitale delle banche succedute agli emittenti di cui al presente comma. I diritti di opzione incorporano uno sconto non inferiore al 25 per cento del valore delle azioni fissato in occasione dell'aumento di capitale, e sono assegnati a ciascun risparmiatore che ne faccia richiesta entro il 30 giugno 2019 per un ammontare corrispondente all'entità del credito Pag. 54vantato o del valore dei titoli azionari di cui al primo periodo del presente comma. La richiesta di assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente comma può essere esercitata anche dagli eredi dei risparmiatori di cui al primo periodo in via parziaria e per l'entità della rispettiva quota ereditaria, ovvero dal coniuge, dal convivente o dai parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento per atto tra vivi. L'assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente comma è subordinata alla rinuncia incondizionata alle procedure giudiziali o arbitrali in corso o attivabili dagli interessati, con compensazione integrale delle spese tra le parti.
22. 04. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

Capo IV
MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.
(Misure a tutela dei risparmiatori)

  1. Nell'ambito delle misure in favore di risparmiatori, su richiesta dei possessori degli strumenti finanziari individuati al terzo periodo del presente comma, in alternativa alle procedure giudiziali o arbitrali in corso o attivabili dagli interessati, con compensazione integrale delle spese tra le parti, alle quali, occorre rinunciare, comunque, contestualmente, è possibile aderire ad un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetti diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni che, con aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, saranno ad essi riservate. I diritti di opzione, scambiati a titolo grattato, consentono la sottoscrizione delle azioni derivanti dall'aumento di capitale di cui al primo comma ad un prezzo inferiore almeno del 25 per cento a quello medio registrato sul MTA nei sei mesi precedenti l'offerta dalle azioni delle banche che sono subentrati nell'attivo e passivo patrimoniale dei soggetti bancari individuati al comma successivo. L'offerta pubblica di scambio è destinata ai possessori degli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dei titoli azionari delle banche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015; della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, posseduti dalle categorie di investitori individuati dall'articolo 8, comma primo, lettera a), del decreto-legge n. 56 del 3 maggio 2016, convertito in legge 30 giugno 2016, n. 119 e successive modifiche e integrazioni e, infine ai possessori di strumenti finanziari Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. I diritti di opzione sono assegnati a ciascun investitore che ne faccia richiesta per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o del valore dei titoli azionari di cui al terzo comma.
22. 05. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

Capo IV
MISURE VOLTE ALLO SMALTIMENTO DEI CREDITI DETERIORATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI

Art. 22-bis.
(Misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)

  1. Il presente articolo è volto a prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza Pag. 55abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa.
  2. Ai fini del presente articolo, per «istituti di credito» si intendono le banche e i gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionati secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 6.
  3. Ai fini del presente articolo, per «crediti deteriorati» si intendono esclusivamente i crediti iscritti nel bilancio e classificati come crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito.
  4. Il presente articolo si applica a tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata senza distinzione di categoria catastale.
  5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 o 2021. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione degli istituti di credito ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 8.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.
  8. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta.
  9. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse.
  10. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento Pag. 56del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
  11. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi del comma 8 e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.
  12. Entro sessanta giorni il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui al comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento.
  13. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.
  14. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito ai sensi del comma 8, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata.
  15. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 8 o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità descritte dal presente articolo.
  16. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.
  17. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.
  18. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di età al presente articolo.
  19. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al presente articolo. Pag. 57
  20. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate e può delegare le attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.
  21. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al presente articolo, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse. Il Fondo può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.
  22. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
22. 06. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

Capo IV
MISURE VOLTE ALLO SMALTIMENTO DEI CREDITI DETERIORATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI

Art. 22-bis.
(Misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)

  1. Il presente articolo è volto a prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa.
  2. Ai fini del presente articolo, per «istituti di credito» si intendono le banche e i gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionati secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 6.
  3. Ai fini del presente articolo, per «crediti deteriorati» si intendono esclusivamente i crediti iscritti nel bilancio e classificati come crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito.
  4. Il presente articolo si applica a tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata senza distinzione di categoria catastale.
  5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.Pag. 58
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione degli istituti di credito ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 8.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.
  8. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta.
  9. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse.
  10. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
  11. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi del comma 8 e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.
  12. Entro sessanta giorni il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui al comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento.
  13. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.
  14. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito ai sensi del comma 8, il Fondo comunica Pag. 59le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata.
  15. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 8 o partecipare alle, singole aste giudiziarie secondo le modalità descritte dal presente articolo.
  16. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.
  17. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.
  18. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.
  19. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.
  20. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate e può delegare le attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.
  21. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al presente articolo, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse. Il Fondo può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.
  22. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 Pag. 60e 2021 decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Si provvede per l'anno 2019 a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
22. 07. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

Capo IV
MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in materia di estensione dell'accesso al Fondo di solidarietà in favore degli investitori in banche in liquidazione ai possessori di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, nonché istituzione di un fondo per l'anticipazione integrale dei ristori spettanti ai possessori di strumenti finanziari emessi dalle banche in liquidazione)

  1. Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, Pag. 61dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di strumenti finanziari subordinati o di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data, dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L'accesso alle prestazioni è riservato a detti investitori ed ai risparmiatori detentori di strumenti finanziari subordinati o azionisti della Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti».
  2. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Accessibilità al Fondo di solidarietà per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa)

  1. I risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguenti a detta riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni:
   a) ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a euro 35.000;
   b) valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto, sostanzialmente azzerato in conseguenza della riduzione del controvalore degli titoli azionari a 0,10 euro.
  2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l'acquisto dei titoli azionari di cui al comma 1, detenuti alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.
  3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo di solidarietà e deve indicare: a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca presso la quale il risparmiatore ha acquistato i titoli azionari; c) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.
  4. Il risparmiatore allega all'istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto dei titoli azionari; b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; c) l'attestazione degli ordini eseguiti; d) una dichiarazione sull'ammontare del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  5. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le banche di cui al comma 1 sono tenute a consegnarne copia al risparmiatore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.
  6. La richiesta di erogazione dell'indennizzo può essere fatta anche dagli azionisti che abbiano accettato la transazione di Pag. 62rimborso parziale con i due istituti di credito di cui al comma 1.

  3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, introdotto dal comma 12-ter, deve essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo interbancario di tutela dei depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato «Fondo anticipo ristoro», con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di anticipare il ristoro integrale di tutti i soggetti possessori di azioni e obbligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, nonché di liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, hanno subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo è pari all'importo integrale del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione immediata delle somme.
  5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
22. 08. D'Ettore, Giacomoni, Baratto, Mugnai, Martino, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

Capo IV
MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in materia di estensione dell'accesso al Fondo di solidarietà in favore degli investitori in banche in liquidazione ai possessori di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, nonché istituzione di un fondo per l'anticipazione integrale dei ristori spettanti ai possessori di strumenti finanziari emessi dalle banche in liquidazione)

  1. Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di Pag. 63prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio — Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di strumenti finanziari subordinati o di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L'accesso alle prestazioni è riservato a detti investitori ed ai risparmiatori detentori di strumenti finanziari subordinati o azionisti della Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti».
  2. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Accessibilità al Fondo di solidarietà per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa)

  1. I risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguenti a detta riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni:
   c) ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a euro 35.000;
   d) valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto, sostanzialmente azzerato in conseguenza della riduzione del controvalore dei titoli azionari a 0,10 euro.
  2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l'acquisto dei titoli azionari di cui al comma 1, detenuti alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

  3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo di solidarietà e deve indicare: a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca presso la quale il risparmiatore ha acquistato i titoli azionari; c) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.
  4. Il risparmiatore allega all'istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto dei titoli azionari; b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; c) l'attestazione degli ordini eseguiti; d) una dichiarazione sull'ammontare del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  5. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le banche di cui al Pag. 64comma 1 sono tenute a consegnarne copia al risparmiatore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.
  6. La richiesta di erogazione dell'indennizzo può essere fatta anche dagli azionisti che abbiano accettato la transazione di rimborso parziale con i due istituti di credito di cui al comma 1.

  3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, introdotto dal comma 12-ter, deve essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo interbancario di tutela dei depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato «Fondo anticipo ristoro», con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di anticipare il ristoro integrale di tutti i soggetti possessori di azioni e obbligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, nonché di liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, hanno subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo è pari all'importo integrale del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione immediata delle somme.
  5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
22. 09. D'Ettore, Giacomoni, Baratto, Mugnai, Martino, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Gagliardi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale)

  1. Al fine di rafforzare il programma per una «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale» di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza e l'adeguatezza delle scelte economiche e finanziarie dei cittadini, favorire una maggiore inclusione finanziaria, oltre che per rafforzare i meccanismi di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori, soprattutto appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione, è stanziato 1 milione di euro per l'anno 2019 per implementare il piano operativo del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria di cui all'articolo 24-bis, comma 6, del medesimo decreto. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure Urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio.
22. 010. Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo.