CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 16 novembre 2018
94.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C. 1189 Governo e C. 765 Colletti).

EMENDAMENTI 7.45 E 8.44 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 7.45 dei Relatori

  Sostituire il primo comma con il seguente:
  All'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, l'importo di «euro cinquemila» è sostituito da «euro duemila».
  All'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, le parole «Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati» sono sostituite da «Detti finanziamenti o contributi o servizi possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dal soggetto che li eroga e dal soggetto che li riceve».
  L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi o servizi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico.
  Il comma 3, dell'articolo 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalle legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.

  Sopprimere il secondo comma;

  Sopprimere il terzo comma;

  Sopprimere il quarto comma;

  Sopprimere il quinto comma;

  Sopprimere il sesto comma;

  Sopprimere l'ottavo comma;

  Al nono comma, sopprimere le parole da: ed il certificato penale fino a: consultazione elettorale;

  Al decimo comma, sopprimere le parole da:  e il relativo certificato penale fino a: consultazione elettorale.
0. 7. 45. 1. Conte, Speranza.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 2.000 con le seguenti: euro 5.000 e le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 5.000.
0. 7. 45. 5. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: diverse dalle erogazioni liberali.

  Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

  Nella parte conseguenziale, numero 1) dopo le parole: di cui all'articolo 7, comma 7, aggiungere le seguenti: primo periodo.
0. 7. 45. 2. Iezzi, Macina.

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  Al comma 3, sopprimere le parole: fatta eccezione per le prestazioni intellettuali.
0. 7. 45. 6. Maschio, Varchi.

  Al comma 5, sostituire le parole: euro 50 con le seguenti: euro 200.
0. 7. 45. 7. Maschio, Varchi.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: o movimenti politici aggiungere le seguenti: I partiti e movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elettorali e dai cittadini di Paesi terzi che siano in possesso di permesso di soggiorno dello Stato italiano.
0. 7. 45. 3. Ceccanti.

  Al comma 10, sostituire le parole: pubblicano, non oltre il quinto giorno antecedente la data delle consultazioni, sul proprio sito internet con le seguenti: inviano al Ministero dell'interno che li pubblica in apposita sezione del sito Internet, denominata «Elezioni trasparenti», non oltre il decimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione e pubblicazione dei dati su apposita piattaforma informatica.
0. 7. 45. 4. Migliore.

  Al comma 11, dopo le parole: movimenti politici inserire le seguenti: che hanno eletto almeno un rappresentante in un Consiglio regionale o in Parlamento.
0. 7. 45. 8. Maschio, Varchi.

  Al comma 11, dopo le parole: relativi allegati inserire le seguenti: ad esclusione degli elenchi con i nominativi degli iscritti.
0. 7. 45. 9. Maschio, Varchi.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rendiconti e gli allegati non includono gli elenchi con i nominativi degli iscritti ai partiti e movimenti politici.
0. 7. 45. 10. Maschio, Varchi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Consultazioni finalizzate alla definizione di candidature).

  1. Qualora i regolamenti e gli statuti dei partiti e dei movimenti politici, così come delle fondazioni, associazioni o comitati ad essi collegati nei modi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, prevedano metodi di consultazione popolare ai fini della formazione delle liste elettorali o della selezione delle candidature alle cariche istituzionali, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di accertare che i soggetti che concorrono con il proprio voto a tali consultazioni siano in possesso di determinati requisiti di rispettabilità, comprovati dal documento di iscrizione nelle liste elettorali, nonché dal certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.
0. 7. 45. 11. Maschio, Varchi.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Consultazioni su piattaforme informatiche finalizzate alla definizione di candidature).

  1. La regolarità delle consultazioni indette da partiti o movimenti politici su Pag. 15piattaforme informatiche, finalizzate alla definizione delle candidature per le elezioni politiche, regionali ed europee, è certificata da un notaio con apposita attestazione pubblicata sulla medesima piattaforma su cui si svolge la consultazione.
0. 7. 45. 12. Maschio, Varchi.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Definizione di partito o movimento politico).

  1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, è sostituito dal seguente: «1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Sono considerati partiti politici, ai fini di cui alla presente legge, i movimenti politici che presentano candidature, in occasione delle competizioni elettorali politiche, regionali ed europee».
0. 7. 45. 13. Maschio, Varchi.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici).

  1. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 2.000 per soggetto, o di prestazioni o altre forme di sostegno diverse dalle erogazioni liberali di valore complessivamente superiore nell'anno a euro 3.000 per soggetto da parte di imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori.
  2. È fatto obbligo ai partiti e movimenti politici di rilasciare ricevuta dei contributi percepiti di qualunque importo, la cui matrice è conservata per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.
  3. Le elargizioni versate o le prestazioni eseguite, in un'unica soluzione, che superano le soglie di cui al comma 1, fatta eccezione per le prestazioni intellettuali, sono pubblicate sul sito internet istituzionale del partito o movimento politico entro 90 giorni dall'erogazione, per un periodo non inferiore a dodici mesi, corredate della data, dei dati inerenti l'identità del soggetto erogante, l'entità del contributo o la tipologia e l'ammontare della prestazione nonché inserite nel rendiconto di cui all'articolo 8, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
  4. Laddove le soglie di cui al comma 1 siano superate attraverso più elargizioni nel corso dello stesso anno solare, la pubblicazione di cui al comma 3 è effettuata entro 30 giorni dal termine di deposito del bilancio del partito o movimento politico riferito all'anno di competenza in cui le elargizioni sono avvenute.
  5. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i contributi non superiori a 50 euro per singola dazione, corrisposti in denaro contante nel corso di manifestazioni ed eventi politici pubblici.
  6. In caso di scioglimento anche di una sola delle Camere il termine di pubblicazione di cui al comma 3 è fissato al decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
  7. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai Pag. 16partiti o movimenti politici. L'insussistenza delle condizioni soggettive ostative di cui al presente comma può essere comprovata tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata entro venti giorni dalla elargizione di cui al periodo precedente.
  8. I contributi ricevuti in violazione delle prescrizioni in assenza degli adempimenti di cui ai commi precedenti o in assenza degli adempimenti previsti non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro il 30 marzo dell'anno successivo.
  9. In occasione delle consultazioni elettorali amministrative, comprese le elezioni per il rinnovo degli organi regionali ed escluse quelle relative ai comuni con meno di quindicimila abitanti, le liste che presentano candidati trasmettono all'ente locale o regionale il curriculum vitae fornito dai loro candidati ed il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 10 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale, per la pubblicazione sul sito internet dell'ente non oltre il quinto giorno antecedente la data delle consultazioni. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma è richiesto il consenso esplicito degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel medesimo sito internet.
  10. In occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i partiti o movimenti politici pubblicano, non oltre il quinto giorno antecedente la data delle consultazioni, sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 10 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma è richiesto il consenso esplicito degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel medesimo sito internet.
  11. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati dalla certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

  Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 7, commi 1, secondo periodo e 2 con le seguenti: di cui all'articolo 7, comma 7;
   2) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 7, commi 1, terzo, quarto e quinto periodo e 3 con le seguenti: dall'articolo 7, commi 2, 3, 4 e 8;
   3) al comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 7 commi 5 e 6 con le seguenti: articoli 7, commi 9, 10 e 11.
7. 45. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 8.44 dei Relatori

  Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: 2.000 con la seguente: 5.000.
0. 8. 44. 1. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: 2.000 con la seguente: 3.000.
0. 8. 44. 2. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: 2.000 con la seguente: 5.000.
0. 8. 44. 3. Maschio, Varchi.

Pag. 17

  Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: 2. 000 con la seguente: 3.000.
0. 8. 44. 4. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a), sostituire la parola: 500 con la seguente: 2.000 e le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni;
   2) alla lettera b), numero 2.2), sopprimere le parole: dei finanziamenti o;
   3) alla lettera b), numero 2.3), sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 2.000;
   4) alla lettera b), numero 3) sostituire le parole: entro il mese solare successivo a quello di percezione con le seguenti: entro quarantacinque giorni dalla percezione.
8. 44. I Relatori.