CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 novembre 2018
93.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C. 1189 Governo e C. 765 Colletti).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) all'articolo 646, comma 1, le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1000 a 3000 euro».
1. 120. (Approvato) Di Sarno, Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Dopo il capoverso d-quater), aggiungere il seguente periodo: Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis), d-ter), d-quater, entrano in vigore il 1o gennaio 2020.».
0. 1. 124. 42. (Nuova formulazione) (Approvato) Salafia, Macina.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) all'articolo 158 il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione».
   d-ter) all'articolo 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna»;
    2) il terzo e quarto comma sono abrogati.
   d-quater) all'articolo 160 il primo comma è abrogato.

  Conseguentemente:
   a) al titolo del disegno di legge, dopo le parole: pubblica amministrazione inserire le seguenti: , nonché in materia di prescrizione del reato;
   b) alla rubrica del Capo I, dopo le parole: pubblica amministrazione inserire le seguenti: , nonché in materia di prescrizione del reato.
1. 124. (Approvato) I Relatori.

Pag. 28

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) All'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» sono inserite le seguenti: «, 321» e le parole: «di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater,».
1. 128. (Approvato) I Relatori.

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) All'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» sono inserite le seguenti «, 321» e le parole: «di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio».
1. 129. (Approvato) I Relatori.

ART. 2.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente;
   0a) All'articolo 266, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole:« all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: Art. 1-bis. – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, il comma 2 è abrogato.
2. 2. (Nuova formulazione) (Approvato) D'Orso, Ascari, Di Sarno, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente
   0a) All'articolo 267, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale».
2. 3. (Nuova formulazione) (Approvato) Ascari, D'Orso, Di Sarno, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

Pag. 29

  Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:
   0a) dopo l'articolo 289 è inserito il seguente: «Art. 289-bis. – (Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
  Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1».
2. 4. (Approvato) Di Sarno, Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:
   0a)
all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater), è inserita la seguente:
   m-quinquies) delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale«.
2. 6. (Approvato) D'Orso, Ascari, Di Sarno, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:
   0a)
all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-bis, è inserito il seguente:
  «7-ter) delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale«.
2. 7. (Approvato) D'Orso.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), capoverso 3-bis, sostituire le parole: dagli articoli 32-ter o con le parole: dall'articolo;
   b) alla lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: dagli articoli 32-ter o con le parole: dall'articolo.
2. 10. (Approvato) Di Sarno, Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «effetto penale» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle pene accessorie perpetue».
4. 7. (Nuova formulazione) (Approvato) Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

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ART. 5.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.  75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali;».
5. 10. (Approvato) I Relatori.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.»
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)».
    3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili del reato ovvero per il sequestro delle somme o di altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione Pag. 31di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2».

  dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis)
all'articolo 51 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
    2) al comma 2, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi».
6. 5. (Nuova formulazione) (Approvato) I Relatori

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «14»;
   c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
d) all'articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
6. 05. (Approvato) Nesci.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Ritiro delle riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.  110).

  1. Il Governo non rinnova alla scadenza le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.  110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle dei Paesi dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali».
6. 012. (Approvato) I Relatori.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole: che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche.
9. 10. (Approvato) Bilotti, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Pag. 32Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali.
9. 12. (Approvato) Brescia, Dadone, Dieni, Macina, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole da: per esservi fino alla fine del comma.
9. 14. (Approvato) Elisa Tripodi, Dieni, Macina, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Sopprimere il comma 2.
9. 19. (Approvato) Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 10.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Delega al Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.
10. 01. (Approvato) Liuzzi, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

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ALLEGATO 2

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C. 1189 Governo e C. 765 Colletti)

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

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ALLEGATO 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C. 1189 Governo e C. 765 Colletti).

SUBEMENDAMENTO 0.1.129.1.

  Aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia.
0.1. 129. 1. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

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ALLEGATO 4

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C. 1189 Governo e C. 765 Colletti)

EMENDAMENTI 7.45 E 8.44 DEI RELATORI

ART. 7.
Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici).

  1. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 2.000 per soggetto, o di prestazioni o altre forme di sostegno diverse dalle erogazioni liberali di valore complessivamente superiore nell'anno a euro 3.000 per soggetto da parte di imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori.
  2. È fatto obbligo ai partiti e movimenti politici di rilasciare ricevuta dei contributi percepiti di qualunque importo, la cui matrice è conservata per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.
  3. Le elargizioni versate o le prestazioni eseguite, in un'unica soluzione, che superano le soglie di cui al comma 1, fatta eccezione per le prestazioni intellettuali, sono pubblicate sul sito internet istituzionale del partito o movimento politico entro 90 giorni dall'erogazione, per un periodo non inferiore a dodici mesi, corredate della data, dei dati inerenti l'identità del soggetto erogante, l'entità del contributo o la tipologia e l'ammontare della prestazione nonché inserite nel rendiconto di cui all'articolo 8, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
  4. Laddove le soglie di cui al comma 1 siano superate attraverso più elargizioni nel corso dello stesso anno solare, la pubblicazione di cui al comma 3 è effettuata entro 30 giorni dal termine di deposito del bilancio del partito o movimento politico riferito all'anno di competenza in cui le elargizioni sono avvenute.
  5. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i contributi non superiori a 50 euro per singola dazione, corrisposti in denaro contante nel corso di manifestazioni ed eventi politici pubblici.
  6. In caso di scioglimento anche di una sola delle Camere il termine di pubblicazione di cui al comma 3 è fissato al decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
  7. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici. L'insussistenza delle condizioni soggettive ostative di cui al presente comma può essere comprovata tramite dichiarazione sostitutiva Pag. 49di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata entro venti giorni dalla elargizione di cui al periodo precedente.
  8. I contributi ricevuti in violazione delle prescrizioni in assenza degli adempimenti di cui ai commi precedenti o in assenza degli adempimenti previsti non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro il 30 marzo dell'anno successivo.
  9. In occasione delle consultazioni elettorali amministrative, comprese le elezioni per il rinnovo degli organi regionali ed escluse quelle relative ai comuni con meno di quindicimila abitanti, le liste che presentano candidati trasmettono all'ente locale o regionale il curriculum vitae fornito dai loro candidati ed il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 10 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale, per la pubblicazione sul sito internet dell'ente non oltre il quinto giorno antecedente la data delle consultazioni. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma è richiesto il consenso esplicito degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel medesimo sito internet.
  10. In occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i partiti o movimenti politici pubblicano, non oltre il quinto giorno antecedente la data delle consultazioni, sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 10 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma è richiesto il consenso esplicito degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel medesimo sito internet.
  11. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati dalla certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

  Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 7, commi 1, secondo periodo e 2 con le seguenti: di cui all'articolo 7, comma 7;
   2) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 7, commi 1, terzo, quarto e quinto periodo e 3 con le seguenti: dall'articolo 7, commi 2, 3, 4 e 8
   3) al comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 7 commi 5 e 6 con le seguenti: articoli 7, commi 9, 10 e 11
7. 45. I Relatori.

ART. 8.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a), sostituire la parola: 500 con la seguente: 2.000 e le parole: quindici giorni con le seguenti: »trenta giorni«;
   2) alla lettera b), numero 2.2), sopprimere le parole: dei finanziamenti o;
   3) alla lettera b), numero 2.3, sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 2.000;
   4) alla lettera b), numero 3) sostituire le parole: entro il mese solare successivo a quello di percezione con le seguenti: entro quarantacinque giorni dalla percezione.
8. 44. I Relatori.