CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2018
92.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C.1189 Governo e C. 725 Colletti)

PROPOSTE EMENDATIVE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE E EMENDAMENTI 1.124, 5.10, 6.5 e 6.012 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

  1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
  «Art. 346-bis. – (Non doversi procedere per estinzione del processo). – 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:
   a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
   b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
   c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione;
   d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

  2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:
   a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
   b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
   c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

  3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati Pag. 414complessivamente per più di tre mesi.
  4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.
  5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:
   a) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;
   b) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;
   c) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;
   d) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
   e) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;
   f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n.  533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;
   g) delitti di furto di cui all'articolo 624-bis del codice penale;
   h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;
   i) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;
   l) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);
   m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;
   n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286;
   o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.

  6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
  7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3».
01. 01. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

  1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, e successive modificazioni, di seguito denominate Pag. 415«norme di attuazione del codice di procedura penale», dopo il capo XVI è inserito il seguente:

«Capo XVI-bis
DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

Art. 205-quater.
(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione).

  1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che:
   a) dall'emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;
   b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;
   c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
   d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

  2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.
  3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi 1 e 2, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice.
  4. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:
   a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
   b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
   c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

  5. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
  6. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2 e 3 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati al medesimo. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell'ufficio.
  7. Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite Pag. 416all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento».
01. 02. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

  1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, dopo la sezione I, è inserita la seguente:

«Sezione I-bis
SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

  Art. 531-bis. – (Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo). – 1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:
   a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;
   b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;
   c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
   d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

  2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.
  3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.
  4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.
  5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:
   a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge; Pag. 417
   b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
   c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

  6. 1 termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
  7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.
  8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
  9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
  11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649».
01. 03. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria).

  1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche in deroga alla legislazione vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.
  2. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
  3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  4. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.

  Conseguentemente:
   a) al titolo del disegno di legge, dopo le parole: «pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «, nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria»; Pag. 418
   b) alla rubrica del Capo I, dopo le parole: «pubblica amministrazione» inserire le seguenti:«, nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria».
01. 04. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

  1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per la valutazione di competenza».
01. 05. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

  1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La somma è raddoppiata quando le sentenze o la notificazione di cui al comma 1 sono intervenute oltre i sei anni dalla data in cui sono state applicate le misure di custodia cautelare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 314.».
01. 06. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

  1. All'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n.  89, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Nel caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento che intervenga in un procedimento che abbia avuto una durata complessiva superiore a 10 anni, l'entità della riparazione non può essere inferiore a un milione di euro».
01. 07. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Sopprimere le lettere d-bis) e d-ter).
0. 1. 124. 1. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Sopprimere le lettere d-bis) e d-quater).
0. 1. 124. 2. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Sopprimere la lettera d-bis).
*0. 1. 124. 3. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin. 
*0. 1. 124. 4. Lucaselli, Maschio, Varchi, Donzelli, Prisco.

Pag. 419

  Al comma 1, lettera d-bis), sopprimere le parole: o continuato e le parole: o la continuazione.
**0. 1. 124. 5. Vitiello.
**0. 1. 124. 6. Ferri.
**0. 1. 124. 7. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin

  Alla lettera d-bis) sopprimere le parole: o continuato.
0. 1. 124. 8. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Alla lettera d-bis), vengono soppresse le parole: o la continuazione.
*0. 1. 124. 9. Conte.
*0. 1. 124. 10. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Sopprimere le lettere d-ter) e d-quater).
0. 1. 124. 11. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Sopprimere la lettera d-ter).
0. 1. 124. 12. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Sostituire la lettera d-ter) con la seguente:
   d-ter) l'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:
   1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;
   2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
   3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
   4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

  Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
   1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
   2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque Pag. 420non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.
  Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
  La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
0. 1. 124. 13. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Al comma 1, alla lettera d-ter), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di condanna di primo grado, sempre che intervenga nel termine perentorio di tre anni dalla prima udienza dibattimentale, fino alla data di esecutività della sentenza di condanna che definisce il giudizio»;
   b) dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «Il reato si estingue per prescrizione laddove la pronunzia della sentenza di primo grado non intervenga entro tre anni dalla prima udienza dibattimentale»;
   c) il punto 2 è soppresso.
0. 1. 124. 14. Vitiello.

  Sostituire la lettera d-ter) con la seguente:
   d-ter) all'articolo 159, il secondo, il terzo e il quarto comma sono abrogati.
0. 1. 124. 15. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Sostituire la lettera d-ter) con la seguente:
   d-ter) all'articolo 159, al secondo comma, numeri 1) e 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «un anno e sei mesi» con le seguenti: «un anno e quattro mesi».
0. 1. 124. 16. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Sostituire la lettera d-ter) con la seguente:
   d-ter) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il numero 1).
0. 1. 124. 17. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Sostituire la lettera d-ter) con la seguente:
   d-ter) all'articolo 159, al secondo comma, numero 1), sostituire le parole: «un anno e sei mesi» con le seguenti: «un anno».
0. 1. 124. 18. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Sostituire la lettera d-ter) con la seguente:
   d-ter) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il numero 2).
0. 1. 124. 19. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin. 

Pag. 421

  Sostituire la lettera d-ter) con la seguente:
   d-ter) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».
0. 1. 124. 20. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Alla lettera d-ter) sopprimere il numero 1.
0. 1. 124. 21. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Alla lettera d-ter), numero 1), prima delle parole: il corso della prescrizione sono inserite le seguenti: Solo per i reati puniti con una pena minima non inferiore a 4 anni di reclusione,.
0. 1. 124. 22. Lucaselli, Maschio, Varchi, Donzelli, Prisco.

  Alla lettera d-ter) sostituire le parole: rimane altresì sospeso con le seguenti: si interrompe e dopo le parole: dalla pronunzia della sentenza aggiungere le seguenti: di condanna e dopo le parole: del decreto di condanna aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine della prescrizione riprende a decorrere se, nei 18 mesi successivi all'impugnazione presentata dalle parti, non viene fissata la prima udienza.
0. 1. 124. 23. Ferri.

  Alla lettera d-ter) sostituire le parole: rimane altresì sospeso con: si interrompe e aggiungere dopo le parole: dalla pronunzia della sentenza le seguenti parole: di condanna.
0. 1. 124. 24. Ferri.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso d-ter), numero 1, sostituire le parole: «della sentenza di primo grado o del decreto» con le parole: «della sentenza di condanna o l'emissione del decreto penale»;
   b) al capoverso d-ter), sostituire il numero 2, con il seguente: «Il terzo comma è sostituito dal seguente: »Se l'imputato viene successivamente prosciolto, i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere«. Il quarto comma è abrogato.».
0. 1. 124. 25. Zucconi, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Alla lettera d-ter), capoverso numero 1, dopo la parola: sentenza inserire le seguenti: di condanna.
0. 1. 124. 26. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Alla lettera d-ter), numero 1, sostituire le parole: di primo grado o decreto penale di condanna con le seguenti: di secondo grado.
0. 1. 124. 27. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Alla lettera d-ter), numero 1, sostituire le parole: primo grado con le seguenti: di condanna di secondo grado, sempre che anche la sentenza di primo grado sia stata di condanna.
0. 1. 124. 28. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin. 

Pag. 422

  Alla lettera d-ter), numero 1, sostituire le parole: primo grado con le seguenti: di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione.
0. 1. 124. 29. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Alla lettera d-ter), dopo le parole: di primo grado sono inserite le parole: di condanna.
0. 1. 124. 30. Conte.

  Alla lettera d-ter), numero 1), dopo le parole: di primo grado sono inserite le seguenti:, solo se di condanna,.
0. 1. 124. 31. Lucaselli, Maschio, Varchi, Donzelli, Prisco.

  Alla lettera d-ter) numero 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il corso della prescrizione riprende alla data in cui l'imputato deposita richiesta di fissazione dell'udienza in appello.
0. 1. 124. 32. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Alla lettera d-ter), dopo il numero 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il secondo comma inserire il seguente:
  «Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, e il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
   1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno;
   2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno».

  I periodi di sospensione di cui al terzo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
  Se durante i termini di sospensione di cui al terzo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
0. 1. 124. 33. Santelli, Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin.

  Alla lettera d-ter), dopo il numero 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il secondo comma inserire il seguente:
  «Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma».
0. 1. 124. 34. Santelli, Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin. 

Pag. 423

  Alla lettera d-ter), sopprimere il numero 2.
0. 1. 124. 35. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Alla lettera d-ter), numero 2, sopprimere le parole: terzo e.
0. 1. 124. 36. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Alla lettera d-ter), numero 2, sopprimere le parole: e quarto.
0. 1. 124. 37. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Sopprimere la lettera d-quater).
0. 1. 124. 38. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Dopo la lettera d-quater) inserire la seguente:
   d-quinquies) l'articolo 157, primo comma, è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».
0. 1. 124. 39. Colletti.

  Dopo la lettera d-quater) inserire la seguente:
   d-quinquies)
all'articolo 161 il secondo comma è soppresso.
0. 1. 124. 40. Colletti.

  Aggiungere il seguente periodo:
  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
  «2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d-bis), d-ter) e d-quater) non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore.».
0. 1. 124. 41. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Aggiungere il seguente periodo:
  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis), d-ter) e d-quater) entrano in vigore dopo che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma organica del processo penale, sia effettivamente accertato il rispetto del principio di ragionevole durata del processo previsto dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
  3. L'effettiva attuazione del principio di ragionevole durata del processo penale è accertata con decreto del ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense.»
0. 1. 124. 52. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Aggiungere il seguente periodo:
  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis), d-ter) e d-quater) entrano in vigore il giorno dopo l'entrata in vigore della riforma organica del processo penale volta ad assicurare il rispetto del principio di ragionevole durata del processo previsto dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.»
0. 1. 124. 44. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin. 

Pag. 424

  Aggiungere il seguente periodo:
  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d-bis), d-ter) e d-quater) entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1o gennaio 2024.».
0. 1. 124. 45. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Aggiungere il seguente periodo:
  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d-bis), d-ter) e d-quater) entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1o gennaio 2023.»
0. 1. 124. 46. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Dopo il capoverso d-quater) aggiungere il seguente periodo:
  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. La nuova disciplina della prescrizione di cui alle lettere d-bis) e d-ter) e d-quater) entrano in vigore dal 2023 previa approvazione delle relative riforme.»
0. 1. 124. 43. Bordo.

  Aggiungere il seguente periodo:
  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d- bis), d-ter) e d-quater) entrano in vigore il 1o gennaio 2020 a condizione che entro tale data siano in vigore tutti i decreti legislativi previsti dalla delega di cui al periodo precedente.»
0. 1. 124. 47. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Dopo il capoverso d-quater), aggiungere il seguente periodo:
  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d-bis), d-ter), d-quater, acquistano efficacia il 1o gennaio 2020.».
0. 1. 124. 42. Salafia, Macina.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   Conseguentemente, all'articolo 593 del codice di procedura penale il secondo comma è soppresso.
0. 1. 124. 48. Montaruli, Varchi, Maschio, Prisco, Donzelli.

  Nella parte consequenziale, aggiungere la seguente lettera:
   b-bis)
dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

  1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei Pag. 425procedimenti oggetto di prescrizione, nel titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, e successive modificazioni, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», dopo il capo XVI è inserito il seguente:

«Capo XVI-bis.
DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

Art. 205-quater.
(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione).

  1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che:
   a) dall'emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;
   b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;
   c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
   d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

  2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.
  3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi 1 e 2, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice.
  4. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:
   a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
   b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
   c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

  5. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
  6. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2 e 3 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari complessivamente Pag. 426assegnati al medesimo. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell'ufficio.
  7. Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento».

  2. Il corso dei termini indicati nell'articolo 205-quater, commi 1 e 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  125.
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai processi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato emesso il provvedimento di cui all'articolo 205-quater, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
0. 1. 124. 49. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Nella parte consequenziale, aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

  Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, dopo la sezione I, è inserita la seguente:

«Sezione I-bis
SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

Art. 531-bis.
(Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo).

  1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:
   a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;
   b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;
   c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
   d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

  2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis Pag. 427e 3-quater, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.
  3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.
  4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.
  5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:
   a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
   b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
   c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

  6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
  7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.
  8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
  9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
  11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649».
0. 1. 124. 50. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Alla parte consequenziale, aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12-bis.
(Entrata in vigore).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d-bis) e d-ter), entrano in vigore il 1o gennaio 2021.
0. 1. 124. 51. Lucaselli, Maschio, Varchi, Donzelli, Prisco.

Pag. 428

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) all'articolo 158 il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione».
   d-ter) all'articolo 159:
    1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna»;
    2) il terzo e quarto comma sono abrogati.
   d-quater) all'articolo 160 il primo comma è abrogato.

  Conseguentemente:
   a) al titolo del disegno di legge, dopo le parole: pubblica amministrazione inserire le seguenti: , nonché in materia di prescrizione del reato;
   b) alla rubrica del Capo I, dopo le parole: pubblica amministrazione inserire le seguenti: , nonché in materia di prescrizione del reato.
1. 124. I Relatori.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) all'articolo 159:
  1. Il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
    1) dalla richiesta di rinvio a giudizio, in qualsiasi delle forme indicate dall'articolo 405 del codice di procedura penale, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado, per un tempo comunque non superiore a tre anni;
    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
    3) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi»;
   d-ter) all'articolo 161 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «Il reato si estingue per prescrizione laddove la pronunzia della sentenza di primo grado non intervenga entro cinque anni dalla richiesta di rinvio a giudizio di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale oppure quando la sentenza di secondo grado non intervenga entro tre anni dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado».
1. 125. Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 159 del codice penale, secondo comma, al numero 1) premettere il seguente:
    «01) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale Pag. 429sino alla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, per un tempo comunque non superiore a tre anni. Tale termine può essere prorogato dal giudice di un anno, sino ad un massimo di quattro anni, nei casi di particolare complessità per la molteplicità di fatti oggetto del giudizio ovvero per l'elevato numero di imputati o di persone offese.».
1. 126. Conte.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) all'articolo 161, secondo comma, sostituire le parole da: «un quarto» fino alla fine del comma con le seguenti: «un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.».
1. 127. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Sostituirlo con il seguente:
  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5.

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n.  146, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   « a-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, a seguito di specifica autorizzazione del pubblico ministero titolare delle indagini, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali.»
0. 5. 10. 1. Bordo.

  Alla lettera a) dopo le parole: o ne accettano l'offerta o la promessa sono inserite le seguenti: senza averle sollecitate.
0. 5. 10. 2. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: «o la promessa»;
   b) sopprimere le parole: «promettono o»;
   c) aggiungere infine il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle condotte che abbiano efficacia causale determinante rispetto alla commissione del fatto.».
0. 5. 10. 3. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin. 

Pag. 430

  Alla lettera a), sopprimere le parole: o compiono attività prodromiche e strumentali.
0. 5. 10. 4. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.  75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali;”.
5. 10. I Relatori.

  Alla lettera b), capoverso comma 2, le parole: «le parole: per una durata non inferiore ad un anno sono sostituite dalle seguenti: per una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole: per una durata non inferiore ad un anno sono aggiunte le seguenti: e non superiore a cinque anni.».
0. 6. 5. 1. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote».

  2. Al comma 5, le parole: «per una durata non inferiore ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove Pag. 431dei reati e per l'individuazione dei responsabili del reato ovvero per il sequestro delle somme o di altre utilità trasferite ed ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2».
6. 5. I Relatori.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Ritiro delle riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.  110).

  1. Il Governo non rinnova alla scadenza le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.  110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle dei Paesi dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali».
6. 012. I Relatori.

Pag. 432

ALLEGATO 2

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C.1189 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sopprimere la lettera c);
   2) alla lettera h), sostituire il capoverso Art. 317-bis con il seguente:
  «Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacita’ in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o, se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette.
  Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni».
1. 4. (Nuova formulazione) Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Di Sarno, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 5. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: 323, secondo comma.
1. 23. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 32-quater, sostituire le parole da: 323, secondo comma, fino a: n. 152 con le seguenti: 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644 del presente codice.
1. 25. Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Di Sarno, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) all'articolo 316-ter, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente Pag. 433periodo: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri».
1. 27. (Nuova formulazione) Vinci, Potenti, Turri, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta».
1. 51 (Nuova formulazione) Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) dopo l'articolo 322-ter, è aggiunto il seguente:
  «Art. 322-ter.1. – (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). – I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dall'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.».
1. 79. Di Sarno, Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, sostituire il primo comma con il seguente:
  «Art. 323-ter. (Causa di non punibilità). Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale o, nei casi di cui all'articolo 335, commi 2 e 3-bis, del codice di procedura penale, della conoscibilità di tale iscrizione e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
1. 90. Di Sarno, Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, terzo comma, sopprimere le parole: vi è prova che.
1. 102. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, terzo comma, sostituire la parola: premeditata con la seguente: preordinata.
*1. 104. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.
*1. 105. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

Pag. 434

ALLEGATO 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (C.1189 Governo e C. 725 Colletti)

EMENDAMENTI 1.128 E 1.129 DEI RELATORI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

  All'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» sono inserite le seguenti: «, 321» e le parole: «di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia« sono sostituite dalle seguenti: »della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater,».
1. 128. I Relatori.

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

  All'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» sono inserite le seguenti «, 321» e le parole: «di una somma all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizi».
1. 129 I Relatori.

Pag. 435

ALLEGATO 4

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C. 1189 Governo e C. 725 Colletti).

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Pag. 436

Pag. 437

Pag. 438

Pag. 439

Pag. 440

Pag. 441

Pag. 442

Pag. 443