CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 novembre 2018
87.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C. 1189 Governo).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 1189 Governo, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»;
   considerato che il disegno di legge consta essenzialmente di due parti, una relativa al rafforzamento degli strumenti di lotta alla corruzione e, in generale, ai reati contro la pubblica amministrazione; e l'altra attinente all'innalzamento del livello di trasparenza dell'attività e del finanziamento dei partiti e delle fondazioni politiche, scopi che nel complesso la Commissione condivide e di cui ravvisa la coerenza con gli obiettivi della creazione di uno spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza, ai sensi dell'articolo 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   valutata l'opportunità di adottare norme volte a promuovere il necessario grado di trasparenza della vita interna dei partiti e, in particolare, delle loro fonti di finanziamento di cui agli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame;
   considerata la necessità che tale disciplina coniughi tale esigenza con il rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, come definito nel diritto europeo con fonti di rango primario quali il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 su polizia e giustizia penale;
   rilevato, in particolare, come i dati relativi ai contributi erogati in favore di partiti o movimenti politici, sono considerati dati sensibili e, come tali, meritevoli della tutela rafforzata accordata al richiamato regolamento (UE) 2016/679, al fine di evitare discriminazioni basate sull'orientamento politico;
   rilevata altresì l'esigenza che le previsioni che stabiliscono il consenso implicito dell'interessato riguardo alla pubblicazione e alla tracciabilità dei dati relativi all'identità dell'erogante il contributo, o la prestazione in favore di partiti o movimenti politici di cui agli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame, siano valutate anche alla luce del quadro normativo in materia di trattamento dei dati personali, da ultimo ridefinito dal citato regolamento (UE) 2016/679, e degli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali;
   considerato come a tale fine assume particolare rilievo la soglia idonea a distinguere la modica donazione del militante dal finanziamento sistematico, o comunque rilevante, dei partiti, che merita invece pubblicità;
   tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento (UE) 679/2016, il generale divieto di trattare dati che rivelino, tra l'altro, le opinioni politiche se «il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare Pag. 100l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato»;
   considerato che, ai fini della legittimità del trattamento derogatorio, la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito – ovvero la trasparenza dei finanziamenti dei partiti, in vista del controllo democratico da garantirsi – deve ritenersi indubbia;
   rilevato che, sotto il profilo della proporzionalità rispetto al fine perseguito, occorrerebbe valutare l'opportunità di modulare diversamente le modalità di assolvimento di tale obbligo di pubblicazione e di tenuta dei dati relativi ai contributi, tali da garantire i requisiti fondamentali di sicurezza e protezione, nonché l'entità della soglia oltre la quale i dati devono essere resi pubblici, anche in coerenza con i parametri desumibili da altre norme europee come il regolamento (UE) 2014/1141, come modificato dal regolamento (UE) 2018/673, che, in ordine alla trasparenza del finanziamento dei partiti europei, delinea una gradazione degli obblighi di pubblicità proporzionale all'entità del contributo;
   considerato che la previsione di cui all'articolo 7, comma 5, relativa alla pubblicazione del certificato penale dei candidati alle competizioni elettorali, ad eccezione di quelle per comuni con meno di 15.000 abitanti, integra un trattamento di dati «relativi a condanne penali e reati» che, ai sensi dell'articolo 10 del citato regolamento (UE) n. 679/2016, godono di una tutela rafforzata in ragione della natura particolarmente stigmatizzante dell'informazione che rivelano;
   tenuto conto dell'esigenza di garantire la proporzionalità della norma rispetto all'interesse perseguito come richiesto dalle richiamate disposizioni europee,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.