CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 novembre 2018
87.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (C. 1189 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge del Governo recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici;
   condivise le finalità del provvedimento, volto a rendere più incisive le conseguenze penali dei reati contro la pubblica amministrazione, aumentando le pene, inasprendo e ampliando l'ambito applicativo delle sanzioni accessorie, riformulando specifici reati e introducendo nuove ipotesi di procedibilità d'ufficio;
   rilevato, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera h), integra in modo significativo il catalogo dei reati alla condanna per i quali consegue la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (C. 1189 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI ZANGRILLO, POLVERINI, CANNATELLI, FATUZZO, MUSELLA, ROTONDI, SCOMA.

  La XI Commissione,
   esaminato per i propri profili di competenza il disegno di legge recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici;
   premesso che:
    il Capo I reca misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, introducendo all'articolo 1, comma 1 modifiche al codice penale;
    con particolare riguardo al richiamato comma 1 la lettera d) prevede l'integrazione dell'elenco dei reati alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione con i reati di peculato e di abuso d'ufficio aggravato;
    la lettera e) estende l'obbligo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, al pagamento della somma equivalente a quanto indebitamente promesso anche in assenza di una effettiva percezione indebita;
    la lettera f) dispone la deroga alla contestuale sospensione anche delle pene accessorie in caso di condanna per alcuni reati, tra i quali il peculato, la concussione, la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
    la lettera g) prevede che la riabilitazione ottenuta dopo una condanna per reati contro la pubblica amministrazione non ha effetto sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici, né sull'incapacità perpetua a contrattare con la PA;
    la lettera h) amplia significativamente il novero dei reati la cui condanna sottopone il reo alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea;
    la lettera i) inasprisce le pene a carico del pubblico ufficiale per il reato di corruzione impropria, con l'aumento della durata della reclusione sia nei limiti minimi (da 1 a 3 anni), sia di quelli massimi (da 6 a 8 anni), con conseguente aumento anche dei termini di prescrizione del reato;
    l'articolo 5 estende la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura mentre l'articolo 6 inasprisce le sanzioni interdittive nell'ipotesi di commissione di reati contro la PA;
    al Capo II si interviene in materia di trasparenza e controllo dei partiti e dei movimenti politici, sugli obblighi di pubblicità e rendicontazione relativi ai contributi finanziari e alle prestazioni gratuite svolte nei confronti delle medesime associazioni politiche;
   considerato che:
    nel corso delle audizioni sono state numerose le critiche espresse da alcuni degli auditi;Pag. 74
    in particolare con riguardo alla disposizione dell'articolo 1, comma 1 lettera d) il professor Masucci ha criticato in quanto prevedendo l'automatismo dell'incapacità a contrarre perpetua, potrebbe contrastare con i canoni di proporzionalità ed adeguatezza e con il principio di rieducazione della pena. Parimenti il professor Gatta ha ritenuto l'automatismo che connette la perpetuità delle pene accessorie a reati dal diverso disvalore in contrasto con il principio della proporzione della pena rispetto alla gravità del fatto. Secondo Confindustria l'inasprimento delle pene accessorie in relazione alla proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta e alla funzione rieducativa della pena risulta essere eccessivo, ritenendo peraltro la soglia dei due anni di reclusione troppo bassa. Ancora, CNF ha contestato l'automaticità della pena accessoria, che priva il giudice di discrezionalità e viola l'articolo 3 della Costituzione; e l'effetto perpetuo, che contrasterebbe con la funzione rieducativa prevista dall'articolo 27 della Costituzione;
    con riguardo alla lettera g) di cui in premessa è stata espressa perplessità sulla disposizione e rilevato che «fondamento della sospensione condizionale della pena è una prognosi di non recidiva: espressa la quale, difficilmente residuerebbe una funzione rieducativa o, ancor meno, preventiva, che sia ragionevole collegare all'esecuzione della pena accessoria. Quest'ultima diventerebbe una sorta di «cautela» per evitare che il reo rimanga in contatto con ambienti che hanno favorito la commissione del reato. Avremmo però, sotto la veste della pena, una misura di sicurezza: introducendosi, per di più un principio di contraddizione con il comma 2 dell'articolo 166 del codice penale e, soprattutto, con l'articolo 164, comma 3, del codice penale, che fa conseguire alla sospensione condizionale della pena l'inapplicabilità delle misure di sicurezza diverse dalla confisca» (prof. Masucci). Altrettanto critica si è detta CNF secondo cui la disposizione sarebbe in contrasto con la ratio dell'istituto della sospensione condizionale della pena che è in chiave di recupero del condannato, e dunque in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione; così come si è detto preoccupato il rappresentante di ANCE secondo il quale vi sono evidente problematicità sulla ragionevolezza e la proporzionalità della misura, in considerazione del fatto che un periodo temporale di applicazione della pena accessoria così elevato, rischia di vanificare la finalità rieducativa della pena (articolo 27 della Costituzione) e compromettere definitivamente la ripresa dell'attività imprenditoriale (articolo 41 della Costituzione);
    con riguardo all'articolo, 1 comma 1, lettera h) gli auditi hanno fortemente criticato la disposizione in quanto restringendo le ipotesi di applicazione dell'interdizione temporanea e prevedendo l'automatismo dell'interdizione perpetua, potrebbe contrastare con i canoni di proporzionalità ed adeguatezza e con il principio di rieducazione della pena. L'automatismo, secondo Masucci, rischia di assoggettare a una pena fissa fatti che presentano un disvalore diverso. Esprime perplessità sul catalogo di reati previsto dalla norma, che esclude le fattispecie di cui all'articolo 319-quater, secondo comma, e all'articolo 353 e 353-bis del codice penale. Rileva inoltre che la fattispecie di abuso di ufficio aggravato (articolo 323, secondo comma) è esclusa da questa elencazione ma ricompresa nell'articolo 32-quater in relazione all'incapacità a contrattare con la p.a., evidenziando l'irragionevolezza sistemica. Di analoga posizione il parere del prof. Gatta che in generale ritiene la perpetuità della pena accessoria in contrasto con la finalità rieducativa della pena e, in particolare, ritiene opportuno limitare la misura a reati di una certa gravità e di disvalore omogeneo. Infine in merito alla medesima disposizione si segnala che Confindustria oltre a non condividere la forbice edittale tra 5 e 7 anni, rilevando come la durata minima delle pene accessorie sia maggiore di quella massima della pena principale, critica l'eccessivo inasprimento delle pene accessorie in relazione alla proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta e alla funzione rieducativa della pena;Pag. 75
    con riguardo alle modifiche apportate all'articolo 318, primo comma, di cui alla lettera i) si segnala che il minimo edittale di 3 anni sia sproporzionato in relazione ai fatti di minore gravità e che con questa modifica alla fine si applicherà molto più spesso questo delitto, a scapito del più grave delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (prof. Gatta). Il Consiglio Nazionale Forense invece ha sollecitato una valutazione della proporzionalità della pena prevista, alla luce dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in relazione alle pene previste per i diversi delitti di cui agli artt. 319 e 319-ter;
    con riguardo all'articolo 5 Confindustria ritiene che, al fine di preservare la distinzione tra le due figure dell'agente sotto copertura e dell'agente provocatore sarebbe opportuno chiarire meglio il legame tra i reati contro la PA rilevanti ai fini delle operazioni sotto copertura e le corrispondenti condotte dell'agente infiltrato scriminate. Inoltre, per le stesse ragioni, occorrerebbe evitare l'utilizzo di espressioni generiche o foriere di potenziali divergenze interpretative, quali – ad esempio – il riferimento ad «attività prodromiche e strumentali»;
    in riferimento alle medesime disposizioni sulle operazioni di polizia sotto copertura il CNF ha sostenuto che la formulazione della previsione non sia esente da criticità, specie laddove non delinea con sufficiente chiarezza il confine tra la figura dell'agente sotto copertura e quella, ben diversa sotto il profilo del rispetto di elementari garanzie di legalità, del cosiddetto «agente provocatore». In particolare sottolinea criticamente l'estensione della causa di non punibilità alle attività «prodromiche e strumentali» alla commissione del delitto, nel compimento delle quali potrebbe travalicarsi detto confine, mentre ANCI ritiene necessario specificare quali siano le condotte da considerare scriminate, che altrimenti confonderebbero la figura dell'agente sotto copertura con quella dell'agente provocatore;
    con riguardo all'articolo 6 ANCE ha reputato la durata delle sanzioni interdittive eccessiva, e tale da compromettere definitivamente l'attività imprenditoriale, mentre Confindustria ha evidenziato come la responsabilità penale debba essere personale, contestando la durata della misura interdittiva ed evidenziando come essa possa comportare la chiusura dell'impresa e dunque ricadute negative in termini occupazionali e sociali,
  esprime

PARERE CONTRARIO