CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 ottobre 2018
81.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201 Governo)

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, Allegato A, dopo il n. 2, aggiungere il seguente:
   2-bis) direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 21 agosto 2018);.
1. 1. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, Allegato A, dopo il n. 5, aggiungere il seguente:
   5-bis) direttiva (UE) 2017/2096 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 6 giugno 2018);.
1. 2. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, Allegato A, dopo il n. 22, aggiungere il seguente:
   23) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020).
1. 3. Scerra.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Montaruli, Lollobrigida.

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*3. 1. Montaruli, Lollobrigida.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*3. 4. Bazoli, De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, lettere f), g), h) e i) sopprimere, ove ricorrano, le parole: ove necessario.
3. 5. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
3. 2. Montaruli, Lollobrigida.

Pag. 202

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive;.
3. 3. Montaruli, Lollobrigida.

ART. 4.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: le sedi con le seguenti: la sede.
4. 2. Migliore, De Luca, Verini, Bazoli.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che le funzioni di procuratore europeo delegato siano esercitate da non meno di due magistrati del pubblico ministero, addetti a procure distrettuali della Repubblica che abbiano superato la terza valutazione, nominati dal Consiglio superiore della magistratura anche sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 3. Tali funzioni sono esercitate nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione. Per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni di procuratore europeo delegato si provvede senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica;.
4. 3. Migliore, De Luca, Verini, Bazoli.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e da non oltre dieci.
4. 4. De Luca, Migliore, Bazoli, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
4. 1. Montaruli, Lollobrigida.

ART. 8.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: attraverso l'introduzione dell'obbligo in capo agli istituti di credito, di inserire nei prospetti di vendita gli scenari probabilistici e la percentuale di rischio relativi alle singole emissioni di obbligazioni subordinate emesse dagli stessi.
8. 1. Occhionero, Fornaro, Pastorino, Fassina.

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire le parole: e in relazione alla normativa nazionale sulla sanità delle piante con le seguenti: e limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: e in relazione alla normativa nazionale sulla sanità delle piante con le seguenti: e limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.
10. 1. Ianaro.

ART. 12.

  Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, secondo princìpi di semplificazione amministrativa e di proporzionalità, tali da non generare aggravi di costi a carico delle imprese, ovvero duplicazioni nelle attività di controlli da parte dei soggetti competenti.
12. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

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ART. 13.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo l'obbligo in capo ai produttori di veicoli di coprire tutti i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una adeguata sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero;.
13. 13. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo adeguate sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero.
13. 6. Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e introdurre la responsabilità finanziaria e una sanzione amministrativa per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti.
13. 1. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo.
*13. 2. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo.
*13. 16. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle procedure e norme di sicurezza.
13. 7. Alberto Manca.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: e dei veicoli fuori uso con le seguenti: , dei veicoli fuori uso e dei ricambi da essi derivanti.
13. 8. Alberto Manca.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: e dei veicoli fuori uso con le seguenti: , dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta.
*13. 9. Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: e dei veicoli fuori uso con le seguenti: , dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta.
*13. 14. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) individuare misure per sviluppare e incentivare il riciclaggio dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili e rimuovere gli ostacoli per il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili;.
13. 15. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

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  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4), con il seguente:
   4) individuare misure per sviluppare e incentivare il riciclaggio dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi e rimuovere gli ostacoli per il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili;.
13. 3. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4), con il seguente:
   4) individuare misure per l'incentivazione, in ordine di priorità, della prevenzione, della preparazione per il riutilizzo, del riciclaggio e del recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi;.
13. 12. Alberto Manca.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   5) introdurre l'obbligo ai produttori di autovetture o di loro componenti di coprire i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una sanzione amministrativa a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.
13. 4. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le parole: ed accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese;.
13. 10. Alberto Manca.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) adeguare il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1) individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
    2) definire condizioni, requisiti e standard operativi, nonché le relative modalità di controllo, per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE.
13. 17. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera c), alinea, sostituire la parola: riformare con la seguente: adeguare.

  Conseguentemente, alla medesima lettera c):
   a) alinea, sostituire le parole: in attuazione della con la seguente: alla;
   b) sopprimere i numeri 1) e 2).
13. 20. Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis)
recepire la nuova direttiva sulla base di princìpi di semplificazione amministrativa, intervenendo in particolare a modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;.
13. 18. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo perlomeno riguardo i piccoli elettrodomestici;.
13. 19. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo riguardo i piccoli elettrodomestici;.
13. 5. Occhionero, Fornaro, Muroni.

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  Al comma 1, lettera c), numero 3) aggiungere, in fine, le parole: al fine di prevenire la produzione dei rifiuti.
13. 11. Alberto Manca.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere la parola: anche.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:
   6) migliorare la tracciabilità dei fanghi e prevenirne il traffico interregionale, anche attraverso l'emanazione di criteri per il loro trasporto;
   7) stabilire criteri di calcolo del cumulo degli inquinanti contenuti nei fanghi e dei possibili effetti sull'ambiente recettore, considerandone le condizioni pregresse, e stabilire dei limiti tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili.
14. 1. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: per l'ambiente e la salute umana;.
14. 2. Alberto Manca.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:
   5-bis) estendere le competenze regionali di disciplinare le modalità di spandimento dei fanghi anche ai correttivi ed ammendanti prodotti con l'utilizzo di fanghi da depurazione;
   5-ter) prevedere che l'ingresso nel territorio di una regione dei fanghi di depurazione avvenga solo previa sottoscrizione di specifici accordi con la regione di provenienza.
14. 4. Lucchini, Maggioni.
(Inammissibile limitatamente
al numero 5-
bis)

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) disciplinare il rapporto tra la normativa rifiuti di cui al Titolo I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e la normativa relativa alle bonifiche di cui al Titolo V della Parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 per le discariche ante norma e cessate;
   c-ter) individuare i criteri secondo i quali determinare che una discarica non comporta più rischi per la salute e l'ambiente, consentendo così lo svincolo delle garanzie per la gestione post-operativa.
14. 3. Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi.
(Inammissibile)

ART. 15.

  Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente:
   a) garantendo che sia assicurata la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851/UE, tenendo conto delle discipline specifiche dei settori dei rifiuti di imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAEE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali e animali, introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria e grande distribuzione alimentare, dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 1) con i seguenti:
   1) procedere alla riforma tenendo conto che la finalità prioritaria è quella di Pag. 206assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dal legislatore dell'Unione europea e italiano;
   1-bis) procedere senza pregiudicare la capacità dei modelli di governance vigenti, che già da tempo assicurano il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dal legislatore dell'Unione europea e/o italiano, di continuare a garantire il livello di performance ambientale finora ottenuto;
   1-ter) introdurre, laddove sprovvisti, per i regimi EPR, obiettivi minimi ambientali misurabili e recepire i nuovi obiettivi previsti dalle direttive 850/2018/UE, 851/2018/UE e 852/2018/UE previsti per i rifiuti urbani, per quelli di imballaggio e per il conferimento in discarica, valutando l'opportunità di definirne di più ambiziosi anche in altri settori, previa consultazione delle categorie interessate;
   1-quater) nella gestione dei rifiuti urbani, assicurare la migliore interazione tra l'azione dei soggetti sottoposti ai regimi EPR e quella svolta dagli ATO o dai gestori dei servizi;
   1-quinquies) definire in maniera chiara il ruolo e la responsabilità spettante ai produttori dei rifiuti/consumatori.
15. 1. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente:
   a) garantendo che sia assicurata perlomeno la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851 /UE, anche in riferimento e tenendo conto delle discipline specifiche riferite ai settori dei rifiuti imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAAE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali ed animali, nonché introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:.
15. 38. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:
   1) procedere a tale riforma tenendo conto che la finalità prioritaria di tale regime è quella di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea o italiano;.
15. 39. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza nonché del ruolo degli enti locali;.
15. 16. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: definire i aggiungere la seguente: possibili.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: diverse filiere aggiungere le seguenti: anche congiuntamente fra loro in osservanza dei princìpi di integrazione e semplificazione.
15. 17. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/UE, Pag. 207come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE.
*15. 2. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE.
*15. 40. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), numero 3) aggiungere, in fine, le parole: per ogni soggetto obbligato della filiera.
15. 18. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4), con il seguente:
   4) in caso di costituzione di sistemi collettivi, definire la natura del contributo, individuando i criteri e princìpi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la copertura dei costi di gestione, nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;.
*15. 3. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4), con il seguente:
   4) in caso di costituzione di sistemi collettivi, definire la natura del contributo, individuando i criteri e princìpi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la copertura dei costi di gestione, nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;.
*15. 43. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo la parola: contributo aggiungere la seguente: ambientale.
15. 19. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   4-bis) prevedere che i regimi EPR garantiscano un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull'intero territorio nazionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti da parte dei regimi EPR possa essere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più proficue e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la gestione possa essere limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano economicamente più convenienti;.
15. 4. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   4-bis) prevedere l'introduzione di regimi EPR anche nel settori dell'industria e della grande distribuzione alimentare, inclusi i mercati generali ed escludendo i coltivatori diretti, nel settore del tessile e in quello edile al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, definendo obiettivi minimi di riciclaggio e, laddove possibile, di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo, imponendo specifici programmi di prevenzione;.
15. 5. Occhionero, Fornaro, Muroni.

Pag. 208

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   4-bis) prevedere, in via di principio, la copertura totale dei costi efficienti di gestione dei rifiuti a carico dei produttori sottoposti al regime EPR e definendo i settori sottoposti alle deroghe, anche relativamente ai veicoli fuori uso, RAEE e batterie e pile esauste, di cui all'articolo 8-bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/UE, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE;.
15. 6. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), numero 5, premettere le seguenti parole: promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro, ed.
15. 20. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
   9) assicurare che i dati relativi ai sistemi di responsabilità estesa del produttore siano raccolti e gestiti da un organismo indipendente;.
15. 21. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: trasportano.
15. 29. Alberto Manca.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo la parola: recupero aggiungere le seguenti: e smaltimento.
15. 30. Alberto Manca.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior efficacia delle attività di controllo;.
15. 31. Alberto Manca.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 6) con il seguente:
   6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità in funzione dell'attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;.
15. 32. Alberto Manca.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere i seguenti:
   7) prevedere che il sistema non comporti oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;
   8) assicurare l'interoperabilità con i software gestionali aziendali ed escludere l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici; nonché assicurare il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
   9) prevedere che il sistema definisca:
    9.1) le informazioni necessarie e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità Pag. 209competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
    9.2) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
    9.3) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
    9.4) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui al numero 9.3);
    9.5) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
    9.6) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
    9.7) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
    9.8) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche;
   10) valutare l'opportunità di abrogare le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;.
15. 46. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6, aggiungere il seguente:
   7) garantire l'accesso al registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli e garantire l'interscambio di informazioni con le altre banche dati utilizzate dall'autorità di polizia giudiziaria;.
15. 22. Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di contabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;.
*15. 7. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di contabilizzare Pag. 210esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;.
*15. 44. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale con le seguenti: ed emanare linee guida e princìpi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi.

  Conseguentemente, alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) rendere ammissibile, in applicazione del principio «chi inquina paga», l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;
15. 13. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale con le seguenti: ed emanare linee guida e princìpi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi.
15. 14. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) rendere ammissibile, in applicazione del principio «chi inquina paga», l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;.
15. 15. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aggiungere le seguenti: incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità.
*15. 8. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aggiungere le seguenti: incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità.
*15. 41. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
   4) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto della riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;Pag. 211
   5) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;
   6) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, che indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;.
15. 42. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicate alla riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;.
15. 9. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;.
15. 10. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;.
15. 11. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e princìpi: 
    1) introdurre disposizioni affinché il programma nazionale di prevenzione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionatorie o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;
    2) prevedere apposite misure e individuare specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;
    3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;.
15. 12. Occhionero, Fornaro, Muroni.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e princìpi:
    1) introdurre disposizioni per far sì che il programma nazionale di prevenzione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionatorie o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;Pag. 212
    2) prevedere apposite misure e individuando specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;
    3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;.
15. 45. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: caso per caso, con le seguenti: con decisione caso per caso riservata in via esclusiva al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
15. 33. Vianello.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando la competenza statale nel definire quando un rifiuto cessa di essere tale al fine di prevenire tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
15. 23. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonché.
15. 24. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e del decreto del Ministero dell'ambiente 29 dicembre 2016, n. 266, nell'ottica del riciclo della frazione organica.
15. 25. Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, rispettanti gli standard europei per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di conteggiare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;.
15. 26. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera h), dopo la parola: marino aggiungere le seguenti: e lacuale.
15. 34. Alberto Manca.

  Al comma 1, lettera l), numero 5.2), dopo le parole: anche in riferimento aggiungere le seguenti: ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti e.
15. 27. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 5.4) con il seguente:
   5.4) fornire indirizzi generali per la gestione dei rifiuti;.
15. 47. Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 5.5.
15. 48. Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi.

  Al comma 1, lettera l) 5.5), dopo le parole: piani regionali, aggiungere le seguenti: di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
15. 36. Ilaria Fontana.

Pag. 213

  Al comma 1, lettera l), numero 5.5), aggiungere, in fine, le parole: anche in relazione alla bonifica dei siti inquinati.
15. 35. Ilaria Fontana.

  Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 6) con il seguente:
   6) con riferimento alle competenze delle regioni e delle Autorità d'ambito territoriale ottimale:
    6.1) configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale;
    6.2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali nonché sull'istituzione e sulla concreta operatività dei relativi enti di governo;
    6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, come ad esempio il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale, l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso;.
15. 28. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera l), numero 6.2, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la facoltà di cui all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;.
15. 49. Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi.

  Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) disciplinare la raccolta dei rifiuti di costruzione e demolizione presso i rivenditori di materiali edili.
15. 37. Vignaroli.

ART. 16.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: penali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
16. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
16. 2. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: consistenti a: 15.000 euro.
16. 3. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: da quelle fino alla fine della lettera, con le seguenti: da quelle derivanti dall'inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;.
16. 4. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 17.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: penali.

Pag. 214

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e).
17. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri con le seguenti: relative alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea e alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri.
17. 2. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
17. 3. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 18.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: penali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
18. 2. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
18. 3. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) per quanto riguarda specificatamente le navi veloci da passeggeri, a evitare duplicazioni per quanto attiene alle procedure di controllo attualmente previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
18. 1. Montaruli, Lollobrigida.

ART. 19.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui al Capo II della direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;.
19. 1. Spadoni.

ART. 21.

  Al comma 1, sopprimere le parole: al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività, anche mediante la sostituzione di sanzioni amministrative pecuniarie a quelle di ordine civilistico.
21. 3. Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, il Governo è delegato: a prevedere la razionalizzazione, la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure, anche di natura fiscale, destinate alla promozione di interventi di efficienza energetica negli edifici; a garantire un sistema di controllo efficiente degli impianti di riscaldamento e raffrescamento che comprenda gli impianti più piccoli e più diffusi, al fine di verificare le emissioni in atmosfera tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini; ad assicurare che la fornitura dei servizi Pag. 215nel mercato dell'efficienza energetica avvenga in un quadro concorrenziale e trasparente, tale da garantire al consumatore i benefici connessi agli interventi di efficienza energetica, in termini di minor costo e di maggiore qualità del servizio. A tal fine, il Governo è delegato a prevedere per i diversi soggetti economici, in particolare le piccole e medie imprese, il libero accesso al mercato dei servizi di efficienza energetica, favorendone la partecipazione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei soggetti che operano sia nella distribuzione che nella vendita di energia.
21. 2. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo assicura, inoltre, che le norme introdotte contengano la previsione di benefici fiscali per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.
21. 1. Montaruli, Lollobrigida.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre i prìncipi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte favoriscano condizioni ottimali di lavoro e garantiscano i più alti standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca, prestando un'adeguata attenzione alla valorizzazione delle diversità dei lavoratori, ivi comprese quelle di genere, e vietando, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, qualsiasi forma di discriminazione inclusa quella salariale.
22. 01. Galizia.