CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 ottobre 2018
76.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento).

  1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario da adottare entro il 31 dicembre 2018, con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 100. I Relatori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.
(Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento).

  1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari Pag. 23delle predette unità immobiliari, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione della proprietà. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del decreto del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.
  2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 1.300,00 per metro quadrato per le aree coperte e di euro 325,00 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile.
  3. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
  4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
  5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.
  6. Alle imprese di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il concessionario, ovvero il Commissario in via sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennità entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesta l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.
  7. Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del presente articolo.
  8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9.
  9. La contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede:
   a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennità di cui al comma 6, a valere sulle risorse destinate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2018 al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
   b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle indennità di cui ai commi 2 e 3, a valere sulle risorse di cui all'articolo 45.

  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole «20 milioni» con le seguenti «10 milioni».
4. 050. I Relatori.

Pag. 24

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  1. È concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
  2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Liguria. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria.
  4. I datori di lavoro che presentano domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2, e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  5. L'onere derivante dal presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per dodici mesi a decorrere dal 14 agosto 2018, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 051. I Relatori.

ART. 12.

  All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'Agenzia aggiungere le seguenti: è dotata di personalità giuridica e al terzo periodo, sostituire le parole:, vigilanza e controllo strategico con le seguenti: e vigilanza.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dal decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono Pag. 25esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia.
  4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionati di cui all'articolo 11» sono soppresse.
  4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346. A tal fine, l'Agenzia con proprio decreto disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, in quanto applicabili, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.

  Conseguentemente:
   al comma 7, sostituire le parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 con le seguenti: ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sostituire le parole da: Il collegio dei revisori dei conti esercita fino a: all'articolo 2403 del codice civile con le seguenti: Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.;
   al comma 17, dopo le parole: della banca dati di cui all'articolo 13, aggiungere le seguenti:, nonché ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14.;
   al comma 19, sostituire le parole: di cui ai commi 9 e 10, con le seguenti: di cui ai commi 8 e 9.
12. 150. I Relatori.

ART. 16.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole «quinquennale per ciascuna concessione» sono inserite le seguenti: «senza alterare, in ogni caso, l'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni aggiudicatrici tenute a provvedere agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze relative alle gestioni commissariali preposte al superamento di gravi situazioni emergenziali, che operano in forza dei provvedimenti riportati all'articolo 6-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, applicando i sistemi tariffari previsti nei relativi atti istitutivi utilizzati per strutturare le coperture finanziarie, qualora già acquisite con atti giuridicamente vincolanti».
16. 10. I Relatori.

ART. 40.

  All'articolo 40, al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: , dal Ministro per il Sud, dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.
40. 10. I Relatori.

Pag. 26

ALLEGATO 2

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 42.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse già destinate al Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, le risorse disponibili, con esclusione delle somme perenti, di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture.
*42. 3. (Nuova formulazione) I Relatori.
*42. 4. (Nuova formulazione) Carbonaro, Vignaroli, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Scuole innovative e poli dell'infanzia).

  1. All'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi già individuati con il decreto di cui al terzo periodo, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere raggiunta successivamente all'adozione dello stesso decreto, purché anteriormente all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi stessi.».
  2. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.
  3. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, destinate al pagamento dei Pag. 27canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione dei nuovi poli d'infanzia.
  4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e successivamente scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. L'anticipazione non può superare il valore dell'area stimata dall'INAIL.
  5. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalla seguente parola: «gli».
*42. 07. (Nuova formulazione) I Relatori.
*42. 05. (Nuova formulazione) Carbonaro, Vignaroli, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi.