CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 ottobre 2018
75.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 109/2018: disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 1209 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
   preso atto che esso affronta in modo approfondito e articolato le molteplici emergenze verificatesi nell'estate di quest'anno e introduce ulteriori disposizioni per il superamento di quelle derivanti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;
   considerato che, all'articolo 1, è prevista la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi crollato a Genova, per la cui struttura di supporto è previsto il reclutamento di un contingente massimo di venti unità di personale, provenienti da pubbliche amministrazioni centrali o degli enti territoriali, in possesso delle competenze e dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle funzioni commissariali;
   rilevato che l'articolo 2 dispone la possibilità per gli anni 2018 e 2019, per la regione Liguria, la Città metropolitana di Genova e il comune di Genova, di assumere, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a ulteriori 250 unità di personale con contratti di lavoro a tempo determinato con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, attingendo dalle graduatorie di concorsi pubblici ancora vigenti e, qualora non risulti individuabile personale con il profilo professionale richiesto, attraverso selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati;
   osservata, all'articolo 12, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, articolata in due distinte strutture competenti ad esercitare, rispettivamente, le funzioni in materia di sicurezza ferroviaria già svolte dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), contestualmente soppressa, e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
   considerato che la norma, al comma 9, rinvia ad un successivo regolamento di amministrazione la determinazione delle dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui trentacinque di livello dirigenziale non generale e due uffici di livello dirigenziale generale e determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;Pag. 171
   preso atto che il comma 11 del medesimo articolo 12 dispone che i dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali;
   rilevato che, sulla base del comma 12, è assegnato all'Agenzia un ulteriore contingente di personale di centoventidue unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, e di otto posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale, mentre, come disposto dal comma 13, nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale;
   considerato che il comma 14 dispone che, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima di sessantuno unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità;
   osservato che il personale selezionato è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;
   preso atto che l'articolo 15 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, duecento unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico;
   segnalato che l'articolo 32, che disciplina la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017, prevede, al comma 2, che esso si avvalga anche di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, con sede a Roma e a Napoli e nell'Isola di Ischia, composta da un contingente nel limite massimo di dodici unità di personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche;
   apprezzata, all'articolo 44, la previsione, in via transitoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 2019, della possibilità di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo in sede governativa, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché, in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 172

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 1201, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018;
   preso atto che, con la medesima finalità del miglioramento delle condizioni di lavoro del personale imbarcato, tra le direttive da recepire con la delega conferita dall'articolo 1, vi sono la direttiva (UE) 2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e la direttiva (UE) 2017/2397, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione, interna nonché la direttiva (UE) 2018/131, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014;
   considerato che quest'ultima direttiva in particolare è volta a delineare un quadro di requisiti minimi per l'impiego di marinai su una nave e prevede l'introduzione di un sistema di garanzia finanziaria in caso di abbandono del marittimo;
   osservato che tale garanzia, che può assumere la forma di un regime di sicurezza sociale, di un'assicurazione, di un fondo nazionale o di altri strumenti analoghi, deve assicurare una copertura sufficiente e un'assistenza finanziaria rapida a ogni marittimo abbandonato;
   rilevata la ulteriore previsione delle prescrizioni minime del sistema di garanzia finanziaria fornita dall'armatore a copertura dell'indennizzo in caso di decesso o disabilità a lungo termine del marittimo derivante da infortunio sul lavoro, malattia o rischio professionale;
   preso atto che, tra le direttive da recepire con la medesima delega conferita dall'articolo 1, vi è la direttiva (UE) 2017/2398, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, che si prefigge di garantire ai lavoratori un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da tali agenti patogeni, e definisce i limiti di esposizione professionale a sostanze pericolose;
   rilevati, in particolare, l'introduzione di valori limite per l'esposizione professionale sia per la polvere di silice cristallina respirabile sia per altri agenti cancerogeni; la possibilità per la Commissione europea di includere ulteriori sostanze tossiche nell'ambito di applicazione della direttiva; l'obbligo di assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio, anche oltre il termine dell'esposizione, sulla base di una decisione del medico o dell'autorità responsabile per la sorveglianza,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.

Pag. 173

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminata, per quanto di competenza, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1);
   considerato che la relazione dà analiticamente conto delle attività svolte dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea nel corso del 2017;
   preso atto degli sforzi di promuovere l'occupazione giovanile attraverso l'utilizzo dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile (PON SPAO e PON IOG), cui si sono affiancati, nel corso dell'anno, due ulteriori incentivi occupazionali rivolti ai giovani, l'Incentivo Occupazione Giovani e l'Incentivo Occupazione Sud, finanziati rispettivamente dal PON IOG e dal PON SPAO;
   apprezzato che, con riferimento al tema della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il Governo ha partecipato all’iter di decisione relativo alla direttiva (UE) 2017/2398, di revisione della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, recependo gli atti di indirizzo parlamentare adottati lo scorso anno;
   considerato che analoga posizione il Governo ha assunto anche nella fase ascendente relativa a una nuova direttiva in materia di conciliazione vita-lavoro, che abrogherà la direttiva 2010/18/UE sul congedo parentale, avendo recepito integralmente i contenuti del documento finale approvato dalla XI Commissione della Camera dei deputati nella scorsa legislatura;
   rilevato che la Relazione dà ampio conto degli sviluppi del negoziato sul Pilastro europeo dei diritti sociali, una consultazione pubblica prima e una comunicazione dopo, il cui iter si è concluso con la «Proclamazione» del Pilastro, avvenuta in occasione del vertice di Göteborg, il 17 novembre 2017, rilevando l'attiva partecipazione del Parlamento e, in particolare, delle Commissioni riunite XI e XII della Camera dei deputati, che ha permesso di improntare la posizione italiana ad una significativa consonanza tra le posizioni del Governo e quelle espresse dal Parlamento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 174

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (Atto n. 47).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (atto n. 47);
   considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017);
   preso atto che sullo schema di decreto è stato acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   osservato che lo schema di decreto, recependo le disposizioni della direttiva (UE) 2016/2341, introduce modifiche al decreto legislativo n. 252 del 2005, che reca la disciplina nazionale relativa alle forme pensionistiche complementari, comprese quelle di diritto privato;
   apprezzata l'esplicitazione dell'obbligo, all'articolo 1, comma 1, lettera a), per le forme pensionistiche complementari di limitare le proprie attività alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate, con il conseguente divieto di esercitare attività che esulano da tale campo;
   considerate le disposizioni, recate dal comma 5 dell'articolo 1, concernenti i requisiti generali in materia di governo dei fondi pensione, ad eccezione di quelli individuali, tra cui si segnalano, in particolare, l'obbligo di assicurare una gestione sana e prudente dell'attività attraverso una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un efficace sistema per garantire la trasmissione delle informazioni; la revisione periodica delle politiche che riguardano la gestione del rischio, la revisione interna, l'attività attuariale e quelle esternalizzate; l'istituzione di un sistema di controllo interno efficace e l'adozione di procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione;
   osservato, al comma 6 dell'articolo 1, l'introduzione di disposizioni riguardanti la suddivisione dei compiti e delle responsabilità degli organi di gestione dei fondi pensione, anche se già previsti dalla disciplina vigente, con particolare riferimento al direttore generale, al responsabile della forma pensionistica e all'organismo di rappresentanza, con la previsione della responsabilità ultima in capo all'organo di amministrazione per quanto riguarda l'osservanza da parte del fondo della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili;
   preso atto che il comma 7 dell'articolo 1 individua le funzioni fondamentali dei fondi pensione, consistenti nella funzione di gestione dei rischi, nella funzione di revisione interna e, a determinate condizioni, nella funzione attuariale, in relazione Pag. 175alle quali deve essere assicurata ai titolari che le esercitano la sussistenza delle condizioni necessarie a un efficace svolgimento delle proprie mansioni, obiettivo, equo e indipendente;
   considerato che il medesimo comma 7 dell'articolo 1 introduce disposizioni che delineano il sistema di gestione dei rischi nelle forme pensionistiche complementari, che deve essere proporzionato alle dimensioni del fondo, all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività;
   osservato che, sulla base del medesimo comma 7 dell'articolo 1 si prevede la possibilità per i fondi pensione di esternalizzare funzioni o altre attività, comprese le funzioni fondamentali, rimanendo in capo all'organo amministratore del fondo la responsabilità finale di quanto esternalizzato;
   rilevato che lo stesso comma 7 dell'articolo 1 individua i principi relativi all'attività di valutazione interna del rischio, che deve essere effettuata periodicamente e dopo ogni rilevante variazione del profilo di rischio del fondo;
   preso atto che il comma 8 dell'articolo 1 amplia il novero dei modelli gestionali che i fondi pensione possono adottare, comprendendovi anche le convenzioni con gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
   considerate le significative modifiche introdotte alla normativa vigente dal comma 9 dell'articolo 1 sulla figura del depositario delle liquidità e degli strumenti finanziari dei fondi operanti secondo un modello di contribuzione definita, volte a rafforzare il ruolo di tale soggetto, garantendo, nel contempo, il fondo pensione, i suoi aderenti e i beneficiari dall'insorgenza di conflitti di interesse derivanti dall'esercizio di ulteriori attività;
   preso atto delle disposizioni introdotte dal comma 16 dell'articolo 1, che recepiscono le innovazioni della direttiva (UE) 2016/2341 in materia di trasferimento transfrontaliero da o verso un fondo di un altro Stato membro;
   rilevato che i commi 17 e 18 dell'articolo 1 introducono disposizioni in materia, rispettivamente, di operatività transfrontaliera di un fondo italiano in un altro Stato membro e di operatività transfrontaliera sul territorio nazionale da parte di un fondo di un altro Stato membro;
   considerato, al comma 25 dell'articolo 1, l'aggiornamento dell'impianto sanzionatorio alla luce delle innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2016/2341, la cui procedura è disciplinata dal successivo comma 26 del medesimo articolo 1,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte ad incrementare le risorse umane, finanziarie e strumentali della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.