CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 ottobre 2018
70.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (C. 893 Orlando).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 1.

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il capo III-bis del titolo XIII del libro secondo è inserito il seguente:

Capo III-ter
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

  Art. 649-ter. – (Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a sei anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
  La pena è aumentata se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
  Ai fini del presente capo, per beni culturali s'intendono tutte quelle cose mobili e immobili individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, archivistico, bibliografico, etnoantropologico, nonché un interesse quali testimonianze aventi valore di civiltà. I beni paesaggistici, individuati dall'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono porzioni di territorio più o meno estese che presentano un interesse quali espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici di una determinata area geografica.

  Art. 649-quater. – (Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a tre anni.
  Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

  Art. 649-quinquies. – (Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

  Art. 649-sexies. – (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel Pag. 57reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  Si applica il secondo comma dell'articolo 649-quinquies.

  Art. 649-septies. – (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:
   a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
   b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
   c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

  Art. 649-octies. – (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
  La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
  Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.

  Art. 649-novies. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  Art. 649-decies. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

  Art. 649-undecies. – (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 10.000:
   a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
   b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
   c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;Pag. 58
   d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

  Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.
  La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su due quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
  È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

  Art. 649-duodecies. — (Casi di non punibilità). — Le disposizioni dell'articolo 649-terdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

  Art. 649-terdecies. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a sei anni.

  Art. 649-quaterdecies. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata.
  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.

  Art. 649-quinquiesdecies, – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente capo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili. La punibilità è esclusa quando l'autore restituisce o reintegra il bene culturale proveniente dal delitto.

  Art. 649-sexiesdecies. – (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
  Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

Pag. 59

  Art. 649-septiesdecies. — (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale»;

Art. 2.

  1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,” sono inserite le seguenti: “per il delitto di cui all'articolo 649-quinquiesdecies del codice penale,”.

Art. 3.

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   “ b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 649-quinquiesdecies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a)”.

Art. 4.

  1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:
  “Art. 25-quaterdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale). 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-octies e 649-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
  2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-quater e 649-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
  3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-decies e 649-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
  4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-ter, 649-quinquies e 649-septies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
  5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi precedenti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

  Art. 25-quinquiesdecies. – (Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-sexies, 649-duodecies e 649-quinquiesdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
  2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.
1. 96. Vitiello.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel titolo I del libro secondo, dopo il capo II, è inserito il seguente:

Capo II-bis
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

  Art. 293-bis. – (Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a otto Pag. 60anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
  La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

  Art. 293-ter. – (Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

  Art. 293-quater. – (Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

  Art. 293-quinquies. – (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  Si applica il secondo comma dell'articolo 293-quater.

  Art. 293-sexies. (Illecita detenzione di beni culturali). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.

  Art. 293-septies. — (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). — È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:
   a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
   b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
   c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

  Art. 293-octies. – (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
  La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
  Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.

Pag. 61

  Art. 293-novies. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

  Art. 293-decies. – (Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 313-novies è punito con la reclusione fino a due anni.

  Art. 293-undecies. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

  Art. 293-duodecies. – (Contraffazione di opere d'arte). — È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:
   a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
   b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
   c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
   d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

  Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.
  La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
  È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

  Art. 293-terdecies. – (Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 293-duodecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, Pag. 62mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

  Art. 293-quaterdecies. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.

  Art. 293-quinquiesdecies. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.

  Art. 293-sexiesdecies. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.

  Art. 293-septiesdecies. – (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
  Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

  Art. 293-duodevicies. – (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo ai applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale”;
   b) dopo l'articolo 707 è inserito il seguente:
  “Art. 707-bis. – (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli).- È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi fattuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle precedute di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge”».
1. 37. Carbonaro.

Pag. 63

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il titolo I del libro secondo è inserito il seguente:

TITOLO I-bis
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

  Art. 313-bis. – (Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
  La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

  Art. 313-ter. – (Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

  Art. 313-quater. – (Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

  Art. 313-quinquies. – (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  Si applica il secondo comma dell'articolo 313-quater.

  Art. 313-sexies. – (Illecita detenzione di beni culturali). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.

  Art. 313-septies. – (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:
   a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
   b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
   c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

  Art. 313-octies. — (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). — Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.Pag. 64
  La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
  Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.

  Art. 313-novies. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

  Art. 313-decies. – (Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 313-novies è punito con la reclusione fino a due anni.

  Art. 313-undecies. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

  Art. 313-duodecies. – (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:
   a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
   b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
   c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
   d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

  Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.
  La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.Pag. 65
  È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

  Art. 313-terdecies. – (Casi di non punibilità). — Le disposizioni dell'articolo 313-duodecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

  Art. 313-quaterdecies. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.

  Art. 313-quinquiesdecies. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.

  Art. 313-sexiesdecies. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.

  Art. 313-septiesdecies. — (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
  Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

  Art. 313-duodevicies. — (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale;
   b) dopo l'articolo 707 è inserito il seguente:

  “Art. 707-bis. – (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi Pag. 66archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.”.
   c) All'articolo 165, comma 4, del codice penale, sostituire le parole: “322-bis” con le seguenti: “322-bis, 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies e 518-quaterdecies.”.
1. 39. Carbonaro.

  Sostituirlo con il seguente:

  «Art. 1. – 1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Capo I del Titolo II della parte IV è sostituito dal seguente:

Capo I

(DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE)

  Art. 169. – (Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a sei anni e della multa da euro 800 a euro 40.000 chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
  La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

  Art. 170. – (Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 1.200 ad euro 40.000.
  Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

  Art. 171. – (Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nei farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

  Art. 172. — (Riciclaggio di beni culturali). — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e della multa da euro 10.000 ad euro 90.000.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  Si applica il secondo comma dell'articolo 171.

  Art. 173. — (Illecita detenzione di beni culturali). — Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene senza averne fatto denuncia immediatamente all'Autorità un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.

  Art. 174. – (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000 e comunque in Pag. 67misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene:
   a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
   b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
   c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

  Art. 175. – (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa fino a euro 20.000. La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
  Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

  Art. 176. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 50.000 comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
  Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 3.000 e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene
  La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

  Art. 177. – (Danneggiamento, deturpamento imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 176 è punito con la reclusione fino a due anni.

  Art. 178. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

  Art. 179. – (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:
   a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
   b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o Pag. 68riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
   c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
   d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

  Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
  La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
  È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

  Art. 180. – (Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 179 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere, di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

  Art. 180-bis. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Fuori dai casi di cui all'articolo 416, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, ed allo scopo di commettere più delitti con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa fino a 80.000 euro e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.

  Art. 180-ter. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). — Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

  Art. 180-quater. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.

  Art. 180-quinquies. – (Confisca). — Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura Pag. 69penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
  Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

  Art. 180-sexies. – (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

  Art. 180-septies. – (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.

  Art. 180-octies. – (Opere illecite). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
   a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
   b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
   c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

  2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

  Art. 180-novies. (Collocazione e rimozione illecita). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
  2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

  Art. 180-decies. (Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45 comma 1.

  Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 40. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Pag. 70

  Sostituirlo con il seguente:
  «Art. 1. – 1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Capo I del Titolo II della Parte IV è sostituito dal seguente:

Capo I
(DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE)

  Art. 169. – (Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
  La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

  Art. 170. – (Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

  Art. 171. – (Ricettazione di beni culturali). Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

  Art. 172 – (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  Si applica il secondo comma dell'articolo 171.

  Art. 173. – (Illecita detenzione di beni culturali). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.

  Art. 174. – (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:
   a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
   b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
   c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

  Art. 175. – (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
  La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, Pag. 71alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
  Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.

  Art. 176. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

  Art. 177. – (Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 176 è punito con la reclusione fino a due anni.

  Art. 178. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

  Art. 179. – (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:
   a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
   b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
   c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
   d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

  Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 3 0 del codice penale.
  La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
  È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si Pag. 72tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

  Art. 180. – (Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 179 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

  Art. 180-bis. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.

  Art. 180-ter. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale.

  Art. 180-quater. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.

  Art. 180-quinquies. – (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
  Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

  Art. 180-sexies. – (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale;

  Art. 180-septies. – (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terremo di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva Pag. 73dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.

  Art. 180-octies. – (Opere illecite). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
   a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
   b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
   c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

  2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

  Art. 180-novies. – (Collocazione e rimozione illecita). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 3 8.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
  2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

  Art. 180-decies. – (Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45 comma 1.”».

  Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 41. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da due a sei anni e della multa da euro 800 a euro 40.000.
1. 42. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da uno a otto anni.
1. 43. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, dopo le parole: da due a otto anni aggiungere le seguenti: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 71. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sei anni.
1. 93. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», secondo comma, sostituire le parole: della reclusione da quattro a dodici anni con la seguente: aumentata.
1. 92. Vitiello.

Pag. 74

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», secondo comma, sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le seguenti: da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000.
1. 45. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», secondo comma, sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le seguenti: da tre a dodici anni.
1. 46. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», secondo comma, sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le seguenti: da tre a dodici anni.
1. 102. Conte.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: non rilevano le circostanze di cui all'articolo 625, primo comma, numeri 8 e 8-ter.
1. 44. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis»: dopo il secondo comma aggiungere il seguente:
  Ai fini del presente capo, per beni culturali s'intendono tutte quelle cose mobili e immobili individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, archivistico, bibliografico, etnoantropologico, nonché un interesse quali testimonianze aventi valore di civiltà. I beni paesaggistici, individuati dall'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono porzioni di territorio più o meno estese che presentano un interesse quali espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici di una determinata area geografica.
1. 94. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter», primo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da uno a tre anni.
*1. 103. Conte.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter», primo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da uno a tre anni.
*1. 91. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter», primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 72. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter» primo comma, dopo le parole: quattro anni aggiungere le seguenti: la multa da euro 1.200 ad euro 40.000.
1. 47. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater» primo comma, sostituire le parole: da tre a dodici anni con le seguenti: da quattro anni a dodici anni e con la multa da 5.000 a 50.000.
1. 73. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater» primo comma, sostituire le Pag. 75parole: da tre a dodici anni con le seguenti: da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000.
1. 48. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater» primo comma, sostituire le parole: da tre a dodici anni con le seguenti: da due a nove anni.
1. 104. Conte.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quater primo comma, sostituire la parola: dodici con la seguente: dieci.
1. 90. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater» aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.
1. 100. Orlando.

  Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso Art. 518-quater, aggiungere il seguente:
  Art. 518-quater.1 – (Impiego illecito di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio di beni culturali illecitamente impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è Imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
1. 8. Perantoni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quinquies, primo comma, sostituire le parole: da cinque quattordici anni con le seguenti: da cinque a dodici anni e della multa da euro 10.000 ad euro 90.000.
1. 49. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quinquies» primo comma, sostituire le parole: da cinque a quattordici anni con le seguenti: da quattro a dodici anni.
1. 105. Conte.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quinquies, dopo le parole: da cinque a quattordici anni aggiungere le seguenti: con la multa da venticinquemila a cinquantamila euro.
1. 101. Orlando.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quinquies, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 74. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 518-quinquies, sopprimere il secondo comma.
1. 70. Ferri.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quinquies», aggiungere il seguente:
  Art. 518-quinquies.1. – (Autoriciclaggio di beni culturali). – Chiunque avendo commesso o concorso a commettere un Pag. 76delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, Imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.
  Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, la pena è della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000.
  La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
1. 11. Perantoni.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quinquies», aggiungere il seguente:
  Art. 518-quinquies-bis.(Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). – Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera; in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire la lecita provenienza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
1. 98. Orlando.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «Art. 518-sexies».
*1. 95. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «Art. 518-sexies».
*1. 97. Verini.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «Art. 518-sexies».
*1. 50. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-sexies», primo comma, dopo la parola: detiene aggiungere le seguenti: senza averne fatto denuncia immediatamente all'Autorità.
1. 63. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-sexies», primo comma, sostituire la parola: sapendo con le seguenti: avendo la consapevolezza.
1. 69. Ferri.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-sexies», primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000 euro con le seguenti: da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a 15.000 euro.
1. 106. Conte.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-septies», dopo la parola: due anni sostituire la lettera e con la seguente: o.
1. 68. Ferri.

Pag. 77

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-septies», dopo le parole: euro 80.000 aggiungere le seguenti: e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
1. 64. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-octies», primo comma, alla parola: chiunque premettere le seguenti: Fuori dei casi di concorso nel reato,.
1. 65. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-octies», primo comma, sostituire le parole: da euro 258 a euro 5.165 con le seguenti: fino a euro 20.000.
1. 51. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-octies», primo comma, sostituire le parole: da euro 258 a euro 5.165 con le seguenti: da euro 2.500 a euro 10.000.
1. 75. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-octies», terzo comma, dopo le parole: articolo 30, aggiungere le seguenti: e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
1. 52. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», primo comma, dopo le parole: in parte aggiungere le seguenti: inservibili o.
1. 21. Perantoni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: o paesaggistici.
1. 57. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», primo comma, dopo le parole: o paesaggistici, aggiungere le seguenti: propri o altrui.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 518-novies», secondo comma, dopo le parole: o paesaggistici aggiungere le seguenti: propri o altrui.
1. 56. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», primo comma, sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a tre anni.
1. 107. Conte.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», primo comma, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni.
1. 89. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», primo comma, dopo le parole: da uno a cinque anni aggiungere le seguenti: e con la multa fino a euro 50.000 comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
1. 54. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies» primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: e con la multa da 2.500 a 15.000 euro.

Pag. 78

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con la multa da 1.500 e 10.000.
1. 76. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», secondo comma, dopo le parole: tre anni aggiungere le seguenti: e con la multa non inferiore ad euro 3.000 e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
1. 55. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», dopo il secondo comma aggiungere il seguente: Se i fatti di cui al presente articolo sono commessi in danno di centri storici che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio culturale le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
1. 77. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», sopprimere il terzo comma.
1. 88. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies» sostituire il terzo con il seguente: La concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata all'obbligo di ripristino o di ripulitura dei luoghi ovvero all'obbligo di sostenerne le relative spese o rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
1. 66. Ferri.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», sostituire la rubrica con la seguente: (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).
1. 53. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 518-decies».
1. 87. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies» alla rubrica, sostituire le parole: e imbrattamento con le seguenti: imbrattamento e uso illecito.
1. 59. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies», alla rubrica, sopprimere le parole: o paesaggistici.
1. 58. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», sostituire le parole: da dieci a diciotto anni con le seguenti: da otto a quindici anni.
* 1. 60. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», sostituire le parole: da dieci a diciotto anni con le seguenti: da otto a quindici anni.
* 1. 108. Conte.

Pag. 79

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», primo comma, sostituire le parole: da dieci a diciotto anni con le seguenti: da otto a quindici anni.
1. 86. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 518-undecies», aggiungere in fine le seguenti parole: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
1. 78. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-undecies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: La concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata è subordinata all'obbligo di ripristino o di ripulitura dei luoghi ovvero all'obbligo di sostenerne le relative spese o rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
1. 67. Ferri.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-duodecies», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000 con le seguenti: da un anno e sei mesi a sei anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro.
1. 79. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso: «Art. 518-duodecies», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da uno a quattro anni.
1. 109. Conte.

  Al comma 1, lettera a), capoverso: «Art. 518-duodecies», primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.
1. 85. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso: «Art. 518-duodecies», terzo comma, sostituire le parole: tre quotidiani con le seguenti: due quotidiani.
1. 84. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso: «Art. 518-quaterdecies» primo comma, premettere le seguenti parole: Fuori dai casi di cui all'articolo 416.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo comma:
   dopo la parola: vantaggio aggiungere le seguenti: ed allo scopo di commettere più delitti;
   sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da due a sette anni e con la multa fino a 80.000 euro e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.
1. 61. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso: «Art. 518-quaterdecies», primo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da uno a sei anni.
1. 110. Conte.

  Al comma 1, lettera a), capoverso: Art. 518-quaterdecies, primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sei anni.
1. 83. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: «Art. 518-quinquiesdecies», Pag. 80con il seguente: Art. 518-quinquiesdecies – (Aggravanti in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
   a) cagiona un danno di rilevante gravità;
   b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
   c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un Incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un Indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;
   d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.

  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.
1. 99. Orlando.

  Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 518-quinquiesdecies», primo comma, sopprimere le parole: da un terzo alla metà.
1. 82. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quinquiesdecies», secondo comma, dopo le parole: articolo 30, aggiungere le seguenti: e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
1. 62. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-sexiesdecies» con il seguente:

  «Art. 518-sexiesdecies. – (Attenuanti in materia di beni culturali o paesaggistici). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici – cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
  La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.
  La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero abbia fatto assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.
1. 34. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-sexiesdecies», primo comma, sostituire le parole: dalla metà a due terzi con le seguenti; da un terzo alla metà.
1. 80. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-sexiesdecies», primo comma, sostituire le parole: ovvero dei beni provenienti dal delitto.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: La punibilità è esclusa quando l'autore restituisce o reintegra il bene culturale proveniente dal delitto.
1. 81. Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) All'articolo 165, quarto comma, del codice penale, le parole: «e 322-bis» sono sostituite con le seguenti: «, Pag. 81322-bis, 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies e 518-quaterdecies».
1. 38. Carbonaro.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di sanzioni per opere illecite eseguite su beni culturali).

  1. All'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi;
  «2-bis. Qualora il sopraintendente rilasci l'autorizzazione per gli interventi di cui all'articolo 21, comma 4, secondo le procedure di cui al comma 2-ter del presente articolo, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica:
   a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione prevista su beni immobili costituenti beni culturali, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o di volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
   b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione rilasciata;
   c) per I lavori eseguiti su beni immobili costituenti beni culturali e configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

  2-ter. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale interessato dagli interventi di cui al comma 2-bis presenta apposita domanda al sopraintendente ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Il sopraintendente si pronuncia sulla domanda entro centottanta giorni. Qualora sia rilasciata l'autorizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se si tratta di lavori eseguiti su beni immobili; negli altri casi, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro, tenendo conto della gravità del fatto.
  2-quater. La completa e originaria rimessione in pristino dei beni culturali da parte del trasgressore, prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1».
1. 03. Schullian.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo per il ripristino dei centri storici).

  1. I comuni istituiscono, nei propri bilanci, un fondo per il ripristino del patrimonio culturale dei propri centri storici.
  2. Il fondo è alimentato dai proventi delle multe di cui all'articolo 518-novies, primo comma, del codice penale, quando esse siano frutto di reati commessi contro beni culturali conservati nei centri storici.
  3. Lo Stato trasferisce ai comuni dove si sono verificati i reati di cui all'articolo 518-novies, primo comma, le risorse derivanti dalle relative multe.
  4. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 è disciplinato da regolamento comunale».
1. 01. Varchi, Lucaselli, Maschio.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali).

  1. Le multe previste dagli articoli 518-sexies, 518-septies, 518-octies, e 518-duodecies Pag. 82e dalle altre disposizioni di tutela dei beni culturali, e i proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati, confluiscono in un apposito Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali, istituito presso il ministero per i beni culturali e ambientali.».
1. 0. 2. Varchi, Maschio, Lucaselli.

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale).

  «1. All'articolo 444, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
  1-quater. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo, del profitto e del prodotto del reato».
2. 01. Carbonaro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 444, dopo il comma 1-ter, le parole: «e 322-bis» sono sostituite con le seguenti: «322-bis, 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies e 518-quaterdecies».
2. 02. Carbonaro.

Pag. 83

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
(C. 893 Orlando).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quater», aggiungere il seguente: «Art. 518-quater. (Impiego illecito di beni culturali). – Chiunque, fuori dai casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio di beni culturali, illecitamente impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
1. 8. (Nuova formulazione) Perantoni.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quinquies» aggiungere il seguente: «Art. 518-quinquies. (Autoriciclaggio di beni culturali). – Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
  Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applica la pena della reclusione da due a quattro anni.
  La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
1. 11. (Nuova formulazione) Perantoni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies» sostituire la rubrica con la seguente: (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).

  Conseguentemente al medesimo comma, capoverso «Art. 518-decies» sostituire la rubrica con la seguente: (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici).
1. 53. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Pag. 84

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-quinquiesdecies» con il seguente: «Art. 518-quinquiesdecies» (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
   a) cagiona un danno di rilevante gravità;
   b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
   c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;
   d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.

  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
1. 99. (Nuova formulazione) Orlando, Ferri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-sexiesdecies» con il seguente: «Art. 518-sexiesdecies» (Circostanze attenuanti). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
  La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.
  La pena è diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero abbia fatto assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.
1. 34. (Nuova formulazione) La Relatrice.

Pag. 85

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (C. 893 Orlando).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quater», aggiungere il seguente: «Art. 518-quater. (Impiego illecito di beni culturali). – Chiunque, fuori dai casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio di beni culturali, illecitamente impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
1. 8. (Nuova formulazione) Perantoni.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quinquies» aggiungere il seguente: «Art. 518-quinquies. (Autoriciclaggio di beni culturali). – Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
  Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applica la pena della reclusione da due a quattro anni.
  La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
1. 11. (Nuova formulazione) Perantoni.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-quinquies», aggiungere il seguente:
  Art. 518-quinquies-bis.(Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). – Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera; in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire la lecita provenienza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
1. 98. Orlando, Ferri.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «Art. 518-sexies».
*1. 95. Vitiello.

Pag. 86

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «Art. 518-sexies».
*1. 97. Verini.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «Art. 518-sexies».
*1. 50. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-octies», terzo comma, dopo le parole: articolo 30, aggiungere le seguenti: e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
1. 52. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», primo comma, dopo le parole: in parte aggiungere le seguenti: inservibili o.
1. 21. Perantoni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies» sostituire la rubrica con la seguente: (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).

  Conseguentemente al medesimo comma, capoverso «Art. 518-decies» sostituire la rubrica con la seguente: (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici).
1. 53. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-quinquiesdecies» con il seguente: «Art. 518-quinquiesdecies» (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
   a) cagiona un danno di rilevante gravità;
   b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
   c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;
   d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.

  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
1. 99. (Nuova formulazione) Orlando, Ferri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-sexiesdecies» con il seguente: «Art. 518-sexiesdecies» (Circostanze attenuanti). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
  La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.
  La pena è diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero abbia fatto assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.
1. 34. (Nuova formulazione) La Relatrice.