CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 ottobre 2018
66.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità (C. 183 Gallinella).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile, di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:
   a) prodotti agricoli (di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e alimentari (di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,) a chilometro zero o utile: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, inclusa l'acquacoltura, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, e i prodotti della pesca nelle acque interne e della piccola pesca costiera artigianale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
   b) prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;
   c) mercato di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

ART. 3.
(Vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta).

  1. I comuni, nel caso di apertura di mercati in aree pubbliche, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.

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ART. 4.
(Istituzione del logo «chilometro zero o utile»).

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo «chilometro zero o utile» per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. Il logo può essere esposto nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) ovvero, all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, in spazi espositivi appositamente dedicati.

ART. 5.
(Promozione dei prodotti a chilometro utile o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva).

  1. Il comma 1 dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, è sostituito dal seguente: «1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori, della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. A parità di offerta, costituisce titolo preferenziale l'utilizzo, adeguatamente documentato, in quantità pari ad almeno il 20 per cento, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decretolegge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.»

ART. 6.
(Sanzioni).

  1. Per le violazioni derivanti dall'applicazione della presente legge, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

ART. 7.
(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento).

  1. È abrogato l'articolo 11 comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Conseguentemente, tutti i rinvii ai prodotti di cui all'articolo 11 comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 si intendono sostituiti dalle parole «prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile», come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della presente legge.