CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 settembre 2018
52.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, a favore delle Città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2019 è pari a 1.039,9 milioni.
  1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 900 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 900 milioni di euro di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 2. Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  1-ter. Al relativo onere, pari a 18,4 milioni di euro per l'anno 2018, 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028, 7,9 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 1. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Pag. 18

  Al comma 2, premettere le parole: In attesa della riforma del sistema di elezione dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, volta a reintrodurre il suffragio universale e diretto,.
1. 5. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019 e sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
*1. 7. Speranza, Occhionero, Fassina.

  Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019 e sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
*1. 6. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi, De Menech, Fragomeli.

  Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019 e sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
*1. 9. De Luca.

  Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019 e sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
*1. 10. D'Attis, Vietina, Paolo Russo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Zanettin.

  Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 15 giugno 2019 e sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 15 giugno 2019.
1. 11. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Silvestroni, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Trancassini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 25 novembre 2018 e sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
*1. 12. De Menech.

  Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 25 novembre 2018 e sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
*1. 13. D'Attis, Paolo Russo, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
1. 14. De Luca.

  Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In occasione delle elezioni del 31 ottobre di cui al primo periodo del Pag. 19presente comma, e di quelle che si svolgeranno nel corso dell'anno non si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
1. 15. Sorte, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni con le seguenti: in carica.
*1. 16. Speranza, Occhionero, Fassina.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni con le seguenti: in carica.
*1. 17. D'Attis, Paolo Russo, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1»;
   b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7».

  2.2. Le disposizioni di cui al comma 2.1 si applicano anche alla documentazione relativa alla contabilità economico-patrimoniale dell'anno 2017.
  2.3. I comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato con riferimento all'anno 2017.
**1. 19. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1»;
   b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale Pag. 20deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7».

  2.2. Le disposizioni di cui al comma 2.1 si applicano anche alla documentazione relativa alla contabilità economico-patrimoniale dell'anno 2017.
  2.3. I comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato con riferimento all'anno 2017.
**1. 18. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1»;
   b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7».

  2.2. Le disposizioni di cui al comma 2.1 si applicano anche alla documentazione relativa alla contabilità economico-patrimoniale dell'anno 2017.
  2.3. I comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato con riferimento all'anno 2017.
**1. 59. Pella, Prestigiacomo, Occhiuto, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
  2.2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e Città Metropolitane, superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai Comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
*1. 49. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
  2.2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e Città Metropolitane, superamento Pag. 21dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai Comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
*1. 50. Migliore.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
  2.2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e Città Metropolitane, superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai Comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
*1. 100. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
  2.2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e Città Metropolitane, superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai Comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
*1. 101. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. Al fine di determinare una più efficace definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione del contributo per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e del territorio, anche alla luce dei fondi che si renderanno effettivamente disponibili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 854, le parole: «20 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio 2019»;
   b) al comma 855, le parole: «31 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019»;
   c) al comma 858, le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2019» e le parole: «31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2019».
  2.2. I criteri di cui all'ultimo periodo del comma 854 e ai commi 855 e 856 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 20 gennaio 2019».
**1. 47. Giorgis, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. Al fine di determinare una più efficace definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione del contributo per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e del territorio, anche alla luce dei fondi che si renderanno effettivamente disponibili, Pag. 22all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 854, le parole: «20 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio 2019»;
   b) al comma 855, le parole: «31 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019»;
   c) al comma 858, le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2019» e le parole: «31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2019».
  2.2. I criteri di cui all'ultimo periodo del comma 854 e ai commi 855 e 856 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 20 gennaio 2019».
**1. 60. Carnevali, Enrico Borghi, De Maria, De Menech.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. Al fine di determinare una più efficace definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione del contributo per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e del territorio, anche alla luce dei fondi che si renderanno effettivamente disponibili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 854, le parole: «20 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio 2019»;
   b) al comma 855, le parole: «31 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019»;
   c) al comma 858, le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2019» e le parole: «31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2019».
  2.2. I criteri di cui all'ultimo periodo del comma 854 e ai commi 855 e 856 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 20 gennaio 2019».
**1. 61. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. Al fine di determinare una più efficace definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione del contributo per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e del territorio, anche alla luce dei fondi che si renderanno effettivamente disponibili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 854, le parole: «20 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio 2019»;
   b) al comma 855, le parole: «31 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019»;
   c) al comma 858, le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2019» e le parole: «31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2019».
  2.2. I criteri di cui all'ultimo periodo del comma 854 e ai commi 855 e 856 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo Pag. 23presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 20 gennaio 2019».
**1. 62. Fassina, Pastorino, Speranza, Occhionero.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. L'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
  2.2. All'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole: «100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro», le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole: «31 maggio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2018».
1. 20. Fidanza, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Per gli enti locali che hanno rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 1, commi 849 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il termine previsto per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito in trenta giorni decorrenti dalla data in cui la delibera di cui all'articolo 243-quater, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta definitiva.
  2.2. Per gli enti locali di cui al comma 2.1, fino alla data di deposito della delibera di cui all'articolo 243-quater, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né all'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
1. 44. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «A decorrere dal 18 ottobre 2018,» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 58, comma 10, del presente codice.
*1. 21. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «A decorrere dal 18 ottobre 2018,» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 58, comma 10, del presente codice.
*1. 65. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «A decorrere dal 18 ottobre 2018,» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 58, comma 10, del presente codice.
*1. 86. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Limitatamente agli enti in condizione di dissesto finanziario ed in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 31 dicembre 2015, le sanzioni relative al mancato rispetto nel Pag. 242016 del saldo tra entrate e spese finali in termini di competenza, per violazioni emerse in base ai commi 724, 725, 726, 727 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, o, per gli esercizi precedenti al 2016, del Patto di stabilità interno in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano state accertate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
1. 24. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
*1. 22. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
*1. 67. De Maria, De Menech.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
*1. 68. Pastorino, Speranza, Fassina, Occhionero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
*1. 69. Pella, Prestigiacomo, Occhiuto, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
**1. 23. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del Pag. 25diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
**1. 70. De Maria, De Menech.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
**1. 71. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
**1. 72. Pella, Prestigiacomo, Occhiuto, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. È prorogato a 10 anni il termine quinquennale di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le Province per le quali lo stesso è scaduto e che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019.
1. 73. D'Attis, Paolo Russo, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso da cinque a dieci anni.
*1. 25. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Martina, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso da cinque a dieci anni.
*1. 26. Silvestroni, Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso da cinque a dieci anni.
*1. 27. Speranza, Occhionero, Fassina.

Pag. 26

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso da cinque a dieci anni.
*1. 57. Melilli, Cenni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Il termine del 30 settembre di cui al punto 1, ultimo periodo, dell'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativo alla deliberazione del bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica, non si applica per l'anno 2018, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2017, ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.
**1. 28. Marco Di Maio, Ceccanti, Fiano, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Il termine del 30 settembre di cui al punto 1, ultimo periodo, dell'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativo alla deliberazione del bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica, non si applica per l'anno 2018, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2017, ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.
**1. 75. Pella, Prestigiacomo, Occhiuto, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Nevi, Mugnai, Musella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Il termine del 30 settembre di cui al punto 1, ultimo periodo, dell'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativo alla deliberazione del bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica, non si applica per l'anno 2018, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2017, ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.
**1. 78. De Maria, De Menech.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Il termine del 30 settembre di cui al punto 1, ultimo periodo, dell'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativo alla deliberazione del bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica, non si applica per l'anno 2018, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2017, ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.
**1. 79. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. In attesa di una compiuta revisione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, l'ordinamento delle province è disciplinato dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 29. Speranza, Occhionero, Fassina.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. In attesa di una compiuta revisione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, l'ordinamento delle province è disciplinato dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 30. Vietina, Paolo Russo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella.

Pag. 27

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. In attesa di una compiuta revisione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, l'ordinamento delle province è disciplinato dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 31. Silvestroni, Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. In attesa di una compiuta revisione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, l'ordinamento delle province è disciplinato dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 32. Migliore.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Fino al 31 dicembre 2019, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, le province sono comunque disciplinate dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 66. D'Attis, Paolo Russo, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato rispetto per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la violazione sia stata accertata, nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 33. Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Migliore, Martina, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato rispetto per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la violazione sia stata accertata, nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 82. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato rispetto per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la violazione sia stata accertata, nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 83. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a Pag. 281.000 abitanti, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 723, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è disciplinata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 475, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 34. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.
*1. 35. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.
*1. 36. Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Migliore, Martina, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.
*1. 84. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.
*1. 85. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente disposizione e a decorrere dal 1o ottobre 2017 conservano la propria efficacia».
**1. 37. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo Pag. 29determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente disposizione e a decorrere dal 1o ottobre 2017 conservano la propria efficacia».
**1. 38. Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente disposizione e a decorrere dal 1o ottobre 2017 conservano la propria efficacia».
**1. 87. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente disposizione e a decorrere dal 1o ottobre 2017 conservano la propria efficacia».
**1. 88. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 24, comma 4, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
   b) all'articolo 26, comma 12-quinquies, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «triennio 2018-2020» e dopo le parole: «e 2016-2018» sono inserite le seguenti: «e 2017-2019».
*1. 39. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 24, comma 4, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
   b) all'articolo 26, comma 12-quinquies, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle Pag. 30seguenti: «triennio 2018-2020» e dopo le parole: «e 2016-2018» sono inserite le seguenti: «e 2017-2019».
*1. 90. Fassina, Pastorino, Speranza, Occhionero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 24, comma 4, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
   b) all'articolo 26, comma 12-quinquies, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «triennio 2018-2020» e dopo le parole: «e 2016-2018» sono inserite le seguenti: «e 2017-2019».
*1. 91. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2.1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e 2017. Gli eventuali maggiori oneri sono compensati dall'eccesso di risparmio rispetto agli obiettivi, il cosiddetto fenomeno di overshooting».
1. 41. Speranza, Occhionero, Fassina.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2016 e 2017».
*1. 42. Silvestroni, Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2016 e 2017».
*1. 97. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 849, terzo periodo, le parole: «entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018»;
   b)  al comma 889 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui gli organi amministrativi dell'ente abbiano sottoposto al Consiglio, nel rispetto del termine fissato dal terzo periodo del presente comma, apposita proposta di deliberazione di rimodulazione o riformulazione del piano munita del parere favorevole dell'organo di revisione e non fosse intervenuta valida deliberazione da parte del Consiglio comunale, il termine di cui al terzo periodo è prorogato al 30 settembre 2018.».
1. 43. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 31

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 850 è sostituito dal seguente:
  «850. Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del comma 849, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario»;
   b)  l'ultimo periodo del comma 889 è sostituito dal seguente: «Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del presente comma, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario».
*1. 45. Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Migliore, Martina, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 850 è sostituito dal seguente:
  «850. Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del comma 849, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario»;
   b) l'ultimo periodo del comma 889 è sostituito dal seguente: «Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del presente comma, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario».
*1. 46. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono sospesi temporaneamente gli effetti di eventuali provvedimenti adottati dalla Corte dei conti, che accertino le condizioni di dissesto dell'ente, sino ad avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al comma 888 del presente articolo.».
1. 48. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 32

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2019».
1. 40. Pollastrini, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Enrico Borghi.

  Al comma 2-bis premettere il seguente:
  02-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: «, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni» sono soppresse.
1. 51. Sorte, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Sopprimere i commi 2-bis e 2-ter.
*1. 52. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

  Sopprimere i commi 2-bis e 2-ter.
*1. 53. Magi.

  Sostituire i commi 2-bis e 2-ter, con i seguenti:
  2-bis. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, rimodulato o riformulato ai sensi dell'articolo 1, comma 888, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del predetto decreto legislativo sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalità ivi previste. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.
  2-ter. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-bis.
1. 105. I Relatori.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Nell'anno 2018, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimodulato o riformulato, il comma 7 dell'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo si applica soltanto al nuovo piano definitivamente approvato dalla Corte dei conti, senza che rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai piani di riequilibrio pluriennali riformulati o rimodulati, entro il termine di cui al medesimo periodo precedente, in base all'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche in deroga ai termini temporali indicati nei commi citati. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o Pag. 33rimodulazioni dei piani di riequilibrio pluriennali di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.

  Conseguentemente, al comma 2-ter sostituire le parole: Nell'anno 2018 con le seguenti: Negli anni 2018 e 2019.
1. 54. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: alla data del 30 novembre 2018 ed aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai piani di riequilibrio pluriennali riformulati o rimodulati, entro il termine di cui al medesimo precedente periodo, in base all'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche in deroga ai termini temporali indicati nei commi citati. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni dei piani di riequilibrio pluriennali di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.

  Conseguentemente, al comma 2-ter sostituire le parole: Nell'anno 2018 con le seguenti: Negli anni 2018 e 2019.
1. 55. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino.

  Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dell'approvazione del nuovo Piano, la Corte dei conti valuta il raggiungimento di obiettivi nel corso dell'anno immediatamente successivo sulla base di parametri, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sino alla data del 31 dicembre 2019.
1. 56. Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 2-quater.
1. 58. Magi.

  Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Le disposizioni in deroga di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo non si applicano nel caso in cui il Presidente della Provincia o il Sindaco non avrà garantito negli esercizi successivi all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimodulato o riformulato, un incremento percentuale degli incassi delle entrate proprie nella misura del 10 per cento rispetto agli incassi dello stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento delle entrate 2018 sarà verificato a consuntivo per i dodicesimi successivi all'approvazione del piano. Per l'esercizio 2019 e successivi le verifiche saranno semestrali. Ai fini del controllo dell'attuazione delle misure di cui al precedente periodo, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di avanzamento degli incassi delle entrate proprie. In caso di mancato rispetto di tale condizione, sia per le verifiche infrannuali che quelle a consuntivo, Pag. 34anche al nuovo piano si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 63. Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Pentangelo.

  Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento per l'esercizio finanziario 2018 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che nell'esercizio finanziario 2017 hanno provveduto in sede di riaccertamento ordinario alla cancellazione per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea – Programmazione 2017/2013, possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo conseguente in 30 esercizi a quote costanti.
1. 64. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Minardo, Siracusano.

  Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
  2-quinquies. All'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2020.».
1. 74. Vietina, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
  2-quinquies. All'articolo 1, comma 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dal computo delle spese di cui al precedente comma, le spese sostenute per personale assente dal servizio per maternità o malattia».
1. 76. Gadda.

  Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
  2-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 28 è inserito il seguente:
  «28-bis. Fermi restando gli altri vincoli di spesa di personale, le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali aventi meno di 5.000 abitanti, in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale».
1. 77. Gadda.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2018, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nella misura fissata dal precedente periodo a partire dal mese successivo a quello della cessazione».
1. 80. Moretto.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Il termine per il recupero dei contributi sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 1, comma 419, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato al 31 dicembre 2018.
1. 81. Melilli, De Menech, Cenni.

Pag. 35

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Il comma 1-octies dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sostituito dal seguente: «1-octies. La prima applicazione dei commi da 1-quinquies a 1-septies è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2018-2020, al rendiconto 2018 e al bilancio consolidato 2018. Alle autonomie speciali e ai loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2018, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.».
1. 89. Topo.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
1. 102. De Maria, De Menech.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Il termine per il recupero dei contributi sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione in base all'articolo 1, comma 419, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sospeso fino al 31 dicembre 2018.
1. 103. D'Attis, Paolo Russo, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
  2-quinquies. All'articolo 1, comma 473, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2018, limitatamente agli enti locali, il termine perentorio di cui al periodo precedente è stabilito in centosessanta giorni, e, comunque, non oltre il 1o ottobre 2018. Fino a tale nuovo termine non si applicano e, in caso di già avvenuta applicazione, ne vengono meno gli effetti, le sanzioni relative al mancato rispetto del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1».
*1. 93. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
  2-quinquies. All'articolo 1, comma 473, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2018, limitatamente agli enti locali, il termine perentorio di cui al periodo precedente è stabilito in centosessanta giorni, e, comunque, non oltre il 1o ottobre 2018. Fino a tale nuovo termine non si applicano e, in caso di già avvenuta applicazione, ne vengono meno gli effetti, le sanzioni relative al mancato rispetto del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1».
*1. 94. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. All'articolo 1, comma 473, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, limitatamente agli enti locali, il termine perentorio di cui al periodo precedente Pag. 36è stabilito in centosessanta giorni, e, comunque, non oltre il 1o ottobre 2018.».
1. 95. De Maria, De Menech.

  Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
  2-quinquies. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «30 settembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019».
1. 96. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino.

  Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
  2-quinquies. I comuni fino a 10.000 abitanti possono non applicare la disciplina di cui all'articolo 2 del decreto 14 giugno 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze fino al 31 dicembre 2019 senza incorrere in alcuna sanzione.
1. 98. Vietina, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 848, è aggiunto il seguente:
  «848-bis. I comuni che, in fase di riaccertamento straordinario dei residui, effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria punto 9.3 e dei decreti ministeriali di attuazione, hanno rilevato un disavanzo tecnico di amministrazione ripianato in un periodo non superiore a trent'anni, e che nel rendiconto 2017 hanno registrato un ulteriore maggior disavanzo di amministrazione, possono provvedere, entro e non oltre il 30 aprile 2019, termine di approvazione del rendiconto 2018, ad effettuare le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.».
1. 99. Ubaldo Pagano, Lacarra, Boccia, Bordo, Crosetto.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3» e le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis, le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore Pag. 37al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
*1. 92. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3» e le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis, le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
*1. 104. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga termini materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni).

  All'articolo 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
1. 01. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  «Art. 1-bis. In attesa di una riforma organica del Corpo forestale dello Stato, l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011, è prorogata al 31 dicembre 2019.».
1. 02. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

Pag. 38

ART. 1-bis.

  Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano e le parole: o provincia autonoma e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano le funzioni in materia di finanza locale rimane fermo quanto previsto nell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21.
1-bis. 1. Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 non trovano applicazione il comma 4 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1-bis. 01. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

  1. Al comma 3, dell'articolo 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: “esercizio 2018”».
  2. All'allegato 4/4, Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, punto 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'esercizio 2019, con riferimento all'esercizio 2018».
1-bis. 02. Luca De Carlo, Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non trovano applicazione i commi 9, 10, 11 e 173 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2. Per l'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non trova applicazione il comma 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-bis. 03. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 9, 10, 11 e 173 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2. Per l'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trova applicazione il comma 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-bis. 04. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 non trovano applicazione i commi 594 e 599 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1-bis. 05. Ciaburro, Caretta.

Pag. 39

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. I termini per l'associazionismo obbligatorio previsti dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di unioni e convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni sono rinviati al 31 dicembre 2019.
1-bis. 06. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non trovano applicazione i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il comma 143 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1-bis. 07. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il comma 143 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1-bis. 08. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1-bis. 09. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1-bis. 010. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 non trovano applicazione gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
1-bis. 011. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 Pag. 40abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1-bis. 012. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1-bis. 013. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non trovano applicazione gli articoli 8, comma 4, 14 e 15, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni di cui al comma 2 dell'articolo 47 del citato decreto-legge n. 66 del 2014.
1-bis. 014. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non trovano applicazione gli articoli 8, comma 4, 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni di cui al comma 2 dell'articolo 47 del citato decreto-legge n. 66 del 2014.
1-bis. 015. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019 non trova applicazione il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
1-bis. 016. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.
(Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46).

  1. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
1-bis. 017. Pizzetti, De Menech.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «febbraio Pag. 412019, aprile 2019, giugno 2019 e settembre 2019.».
1-bis. 018. Montaruli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
  «6-bis. Limitatamente alle cartelle di importo fino a centomila euro le scadenze di cui al comma 6 relative ai mesi di settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019 sono fissate, rispettivamente, nei mesi di febbraio 2019, aprile 2019, giugno 2019 e settembre 2019».
1-bis. 019. Montaruli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 42

ART. 2.

  Sopprimere il comma 1.
2. 1. Orlando, Verini, Morani, Bazoli, Ferri, Vazio, Annibali, Miceli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo il 31 marzo 2019, con le seguenti: dopo il 30 giugno 2019.
2. 2. Sisto, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro, Zanettin, Rossello.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo il 31 marzo 2019, con le seguenti: dopo il 30 settembre 2018.
2. 3. Lucaselli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo il 31 marzo 2019, con le seguenti: dopo il 31 ottobre 2018.
2. 4. Lucaselli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo il 31 marzo 2019, con le seguenti: dopo il 30 novembre 2018.
2. 5. Lucaselli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo il 31 marzo 2019, con le seguenti: dopo il 31 dicembre 2018.
2. 6. Lucaselli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli.

  Sopprimere il comma 2.
2. 7. Orlando, Verini, Morani, Bazoli, Ferri, Vazio, Annibali, Miceli.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «9 settembre 2018».
2. 8. Morani, Verini, Miceli, Vazio, Annibali, Bazoli, Ferri.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «10 settembre 2018».
2. 9. Morani, Verini, Miceli, Vazio, Annibali, Bazoli, Ferri.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «11 settembre 2018».
2. 10. Morani, Verini, Miceli, Vazio, Annibali, Bazoli, Ferri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 379-bis del codice penale, il foro competente si determina secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del codice di procedura penale.
2. 11. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro, Zanettin, Rossello.

Pag. 43

  Al comma 3-quater sostituire la parola: sette con la seguente: otto.
2. 12. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:
  3-quinquies. Sono sospese fino al 31 dicembre 2019 le procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario presso le corti di appello. Entro tale termine il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ridefinisce le piante organiche e la dotazione organica complessiva dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in misura non superiore a quella rilevata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I magistrati onorari eccedenti la dotazione organica, individuati in base all'ordine risultante dall'anzianità in servizio, permangono in sovrannumero nella sede di appartenenza e sono riassorbiti progressivamente al verificarsi delle cessazioni. Le nuove nomine hanno luogo sui posti vacanti per i quali non debba avere corso il riassorbimento del personale fuori ruolo e nei limiti della dotazione ridefinita ai sensi del predetto decreto.
2. 13. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

  Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:
  3-quinquies. L'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, confermati nell'incarico per un ulteriore quadriennio, è prorogato fino al compimento del settantesimo anno di età, salvo revoca motivata da adottare con decreto del Ministro della giustizia su delibera del Consiglio superiore della magistratura.
2. 14. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

  Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette».
2. 15. Varchi, Montaruli, Lucaselli, Lollobrigida, Donzelli, Prisco, Crosetto, Rampelli.

  Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:
  3-quinquies. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, per l'assunzione dei magistrati e del personale amministrativo della Corte dei conti sono prorogati al 31 dicembre 2019.
2. 19. Crosetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa» sono sostituite dalle seguenti: «maturando i requisiti previsti dalla normativa previgente, possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in Pag. 44vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli Avvocati»;
   b) il comma 4 è abrogato.
2. 20. Varchi, Lollobrigida, Montaruli, Maschio, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 1142, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
* 2. 21. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 1142, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
* 2. 22. Gadda, Portas, De Menech, Marco Di Maio, Moretto.

  Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 1142, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
* 2. 23. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 3-quarter, sono aggiunti i seguenti:
  3-quinquies. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sospesa per sei mesi l'efficacia del comma 82, limitatamente alla delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario e del comma 85, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), o), r), s), t) e u) dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103.
  3-sexies. All'articolo 1, comma 83, della legge 23 giugno 2017, n. 103, dopo le parole: «nel termine di un anno», sono inserite le seguenti parole: «e sei mesi».
2. 24. Sisto.

  Dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:
  3-quinquies. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sospesa per un anno l'efficacia dell'articolo 581, comma 1, del codice di procedura penale limitatamente alle parole: «a pena d'inammissibilità» e dell'articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale limitatamente alle parole: «senza formalità di procedura».
2. 25. Sisto.

Pag. 45

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 27 con le seguenti: all'articolo 26.
3. 1. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 agosto 2019 con le seguenti: 13 febbraio 2019. A partire da tale data le sanzioni di cui all'articolo 25, comma 4, lettera d), del citato decreto legislativo n. 230 del 2017 sono aumentate del 5 per cento per ogni mese di omessa denuncia fino ad un massimo del cento per cento. Entro il 31 dicembre 2018 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia una campagna di informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza dell'obbligo di autodenuncia di possesso di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale appartenenti alle specie esotiche invasive di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230. La campagna si avvale della collaborazione delle Asl e dei medici veterinari.
3. 2. Paolo Russo, Nevi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 agosto 2019 con le seguenti: 13 febbraio 2019.
3. 3. Nevi, Paolo Russo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle specie di fauna esotica invasiva e delle specie di fauna selvatica sottoposte ai piani di controllo di cui all'articolo 19»;
    2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
     «7. Le regioni emanano norme in ordine alla soppressione degli esemplari di specie di fauna esotica invasiva e degli esemplari di specie di fauna selvatica sottoposte ai piani di controllo di cui all'articolo 19 coinvolti in incidenti stradali. La soppressione può avvenire sul luogo dell'incidente stradale o in sua prossimità da parte di agenti di polizia giudiziaria in servizio, di veterinari abilitati, di cacciatori di selezione adeguatamente formati e iscritti in apposito registro istituito e tenuto dalla regione. Il numero degli esemplari soppressi concorre all'attuazione dei piani di abbattimento se appartenenti a specie di fauna selvatica sottoposte a detti piani. Entro le quarantotto ore dalla intervenuta soppressione dell'esemplare, l'amministrazione comunale territorialmente competente, tempestivamente avvisata da chi ha effettuato l'abbattimento, provvede allo smaltimento della carcassa.»;
   b) all'articolo 12, il comma 7 è sostituito dal seguente:
    «7. Non costituiscono esercizio venatorio, e a essi non si applicano le disposizioni della presente legge, il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d), nonché gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento di cui all'articolo 19, commi 2 e 3»;
   c) all'articolo 19, comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «per l'esercizio venatorio» sono inserite le seguenti: «nonché anche di privati, muniti di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio, che abbiano frequentato con profitto appositi corsi di formazione da esse organizzati e i cui contenuti siano stati preventivamente sottoposti ed approvati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».
3. 4. Lotti.

Pag. 46

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1.1. A favore dei piccoli comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
3. 5. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1.1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, destinato alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali montane di competenza dei comuni della regione Piemonte, che abbiano particolare rilievo sotto il profilo dei collegamenti con strade provinciali e statali o sotto il profilo turistico, paesaggistico e ambientale. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dei piccoli comuni. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 6. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole da: «Fino alla data del subentro» a: «non oltre il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2019»;
   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le sanzioni di cui all'articolo Pag. 47260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
3. 7. Ferro, Foti, Butti, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: «entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».
*3. 8. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: «entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».
*3. 16. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Sopprimere il comma 1-bis.
3. 9. Magi.

  Al comma 1-bis, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 1o luglio 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
3. 10. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1-ter sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: quarantotto mesi.
3. 11. Carrara, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:
  «1-quater. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “effettuato entro il 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “effettuato entro il 31 dicembre 2020”».
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, nel limite massimo di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 12. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2019,».
*3. 13. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Squeri.

Pag. 48

  Dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
  1-quater. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2019,».
*3. 14. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: «Fino alla data del subentro» a: «non oltre il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2019».
3. 15. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

Pag. 49

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. All'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 novembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2020».
  1.1.1 Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 25 milioni per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020, si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018, a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per le esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono ripartite secondo il principio di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.
4. 3. Paolo Russo.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «Per gli anni dal 2014-2019», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2021».
  1-quater. All'onere derivante dal comma 1-ter, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
* 4. 4. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, modificazioni, dalla legge 23 maggio Pag. 502014, n. 80, le parole: «Per gli anni dal 2014-2019», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2021».
  1-quater. All'onere derivante dal comma 1-ter, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
* 4. 16. Foti, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 3-quinquies dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è abrogato.
4. 5. Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 3-bis.
4. 7. Magi.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-bis.1. All'articolo 27, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prima della lettera a) premettere la seguente:
   0a) ripartizione delle risorse del Fondo secondo il principio di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.
4. 8. Paolo Russo.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:
  3-quinquies. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
  3-sexies. I tempi indicati all'Allegato 1, del decreto ministeriale 20 maggio 2015, sono prorogati di un anno.
4. 9. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:
  3-quinquies. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
  3-sexies. I tempi indicati all'Allegato 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, sono rispettivamente prorogati di un anno.
4. 10. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, all'articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all'attività di meccanico o elettrauto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, iscritte al registro delle imprese e ancora in attività possono dimostrare mediante la presentazione di un numero congruo di fatture di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, sulle componenti complesse dei veicoli.».
* 4. 6. Speranza, Occhionero, Fassina.

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  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, all'articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all'attività di meccanico o elettrauto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, iscritte al registro delle imprese e ancora in attività possono dimostrare mediante la presentazione di un numero congruo di fatture di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, sulle componenti complesse dei veicoli.».
* 4. 11. Moretto.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2080».
4. 15. Bergamini.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2060».
4. 14. Bergamini.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2050».
4. 13. Bergamini.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2030».
4. 12. Bergamini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive).

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al secondo e al terzo periodo le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e al quarto periodo le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2019».
  2. All'articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
4. 02. Barelli, Mandelli, Sisto.

Pag. 52

ART. 4-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4-bis

  All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b) del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, sostituire: 2018 con: 2019.
4-bis. 1. Butti, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 dopo le parole «per cui viene richiesto il contributo» aggiungere le seguenti: «garantito in una quota minima pari al 3 per cento ad ogni regione,».
4-bis. 2. Occhionero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera c), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 dopo le parole: «rilevati dall'Auditel» aggiungere le seguenti: «in proporzione alla popolazione della regione in cui si effettua domanda,».
4-bis. 3. Occhionero.

  Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

Art. 4-ter.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive).

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1031, al secondo e al terzo periodo le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e al quarto periodo le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2019»;
   b) all'articolo 1, comma 1033, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
*4-bis. 01. Speranza, Occhionero, Fassina.

  Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

Art. 4-ter.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive).

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1031, al secondo e al terzo periodo le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e al quarto periodo le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2019»;
   b) all'articolo 1, comma 1033, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
*4-bis. 02. Butti, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

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  Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

Art. 4-ter.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive).

  1. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
4-bis. 03. Speranza, Occhionero, Fassina.

  Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

Art. 4-ter.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive).

  1. All'articolo 1, comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
4-bis. 04. Butti, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
  All'articolo 1 comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030».
4-bis. 05. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Fidanza.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
  All'articolo 1 comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4-bis. 06. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Fidanza.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
  All'articolo 1 comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4-bis. 07. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 4-ter.

  1. La convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Centro di Produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è prorogata per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
*4-bis. 08. Brunetta, Gelmini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 4-ter.

  1. La convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Centro di Pag. 54Produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è prorogata per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
*4-bis. 09. Fassina.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 4-ter.

  1. La convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Centro di Produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è prorogata per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
*4-bis. 010. Boccia, Giachetti, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.
(Proroga di termini in materia radiofonica).

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
**4-bis. 011. Fassina.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.
(Proroga di termini in materia radiofonica).

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
**4-bis. 012. Brunetta, Gelmini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Pag. 55

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2019 ed entro il 31 novembre per l'anno 2018, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-quater, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 2. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno 2018, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-quater, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 1. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e dell'articolo 17 della presente legge, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono prevedere a favore degli Pag. 56iscritti forme di tutela di natura assistenziale, di promozione e sostegno dell'esercizio della libera professione in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i predetti enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Fermo restando l'equilibrio di bilancio di ogni singola gestione, agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota, non superiore al 5 per cento, dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
5. 13. Paolo Russo, Prestigiacomo, Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «anni 2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2017 al 2020».
  1-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 1-bis, all'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «anni 2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2017 al 2020».
  1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 7. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 594 dopo le parole: «socio assistenziali» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi»;
   b) al comma 597 le parole: «tre anni» sono sostituite con le parole: «cinque anni»;
   c) al comma 599 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di coordinamento degli educatori per un periodo minimo di tre anni, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività.
5. 10. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 910, alinea, le parole: «A far data dal 1o luglio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 1o luglio 2019»;
   b) al comma 914, secondo periodo, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Pag. 57presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2020».
* 5. 11. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 910, le parole: «A far data dal 1o luglio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 1o luglio 2019»;
   b) al comma 914, secondo periodo, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2020».
* 5. 12. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 30 settembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2018».

  Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: in materia di politiche sociali, con le seguenti: in materia di lavoro e politiche sociali.
5. 8. Giorgis.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 158, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 30 settembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2018».

  Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: in materia di politiche sociali, con le seguenti: in materia di lavoro e politiche sociali.
5. 9. Giorgis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: al 31 dicembre 2015, sono inserite le seguenti: e dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
* 5. 3. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: al 31 dicembre 2015«, sono inserite le seguenti: «e dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020».
* 5. 4. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2020».
** 5. 5. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2020».
** 5. 6. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Pag. 58

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di disposizioni in materia di anticipo pensionistico).

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
  2. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, 630 milioni di euro per l'anno 2020, 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  4. Qualora le misure di cui al comma 3 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 2, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
5. 021. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di anticipo pensionistico).

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «dal 1o maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o maggio 2017».
  2. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, e di 666,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo Pag. 591, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, 630 milioni di euro per l'anno 2020, e 666,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  4. Qualora le misure di cui al comma 3 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 2, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
5. 022. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria riguardanti le aree di crisi industriale complessa).

  1. Al fine di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni concernenti la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per gli anni 2019 e 2020.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, quantificato in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 120 milioni di euro annui per il 2019 e il 2020.
  4. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. 05. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Miceli.

Pag. 60

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per l'anno 2019 delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria riguardanti le aree di crisi industriale complessa).

  1. Al fine di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni concernenti la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, quantificato in 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. 06. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Miceli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga Opzione Donna).

  1. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 31 dicembre 2015», sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2019 quale termine ultimo entro il quale perfezionare».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla proroga si provvede a valere sulle risorse residue e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 030. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga Opzione Donna).

  1. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 31 Pag. 61dicembre 2015», sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2018 quale termine ultimo entro il quale perfezionare».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla proroga si provvede a valere sulle risorse residue e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 029. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga Ape sociale).

  1. All'articolo 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. Agli oneri finanziari della presente manovra si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate per l'anno 2020. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 031. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ordinaria e in deroga riguardanti l'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese).

  1. Con esclusivo riferimento all'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese, le disposizioni concernenti la concessione di ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria di cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di mobilità ordinaria e in deroga, di cui agli articoli 53-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a favore di lavoratori operanti in aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogate, per l'anno 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 24 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale Pag. 62per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'assegnazione alla regione Sicilia delle risorse destinate all'applicazione delle misure di cui al presente articolo.
5. 011. Miceli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga delle disposizioni in materia di trattamenti di mobilità ordinaria e in deroga riguardanti l'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese).

  1. Con esclusivo riferimento all'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese, le disposizioni di cui agli articoli 53-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di trattamento di mobilità ordinaria e in deroga a favore di lavoratori operanti in aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogate, per l'anno 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'assegnazione alla regione Sicilia delle risorse destinate all'applicazione della misura di cui al presente articolo.
5. 010. Miceli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria riguardanti l'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese).

  1. Al fine di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori operanti nell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese e con esclusivo riferimento alla predetta area, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni concernenti la concessione di ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria di cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 14 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'assegnazione alla regione Sicilia delle risorse destinate all'applicazione della misura di cui al presente articolo.
5. 09. Miceli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di disposizioni in materia di incentivazione delle assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno).

  1. All'articolo 1, comma 893, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, Pag. 63n. 205, le parole: «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018 e 2019».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 2, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
5. 020. Pezzopane, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. Nelle more della ricognizione della normativa che disciplina l'istituto della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), ed in ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, il termine di applicazione delle indicazioni fornite nell'ambito di prescrizione dei contributi pensionistici, già fissato con la circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017 al 1o gennaio 2019, è prorogato di un ulteriore anno al 1o gennaio 2020.
5. 023. Speranza, Occhionero, Fassina, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 di disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale).

  1. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per gli anni 2019 e 2020, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per ciascun anno.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 03. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Pag. 64

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per l'anno 2019 di disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale).

  1. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 04. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 delle disposizioni in materia di integrazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a beneficio dei lavoratori dipendenti impiegati presso stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale posti in amministrazione straordinaria).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per gli anni 2019 e 2020, nel limite di spesa di 24 milioni annui.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.
5. 07. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per l'anno 2019 delle disposizioni in materia di integrazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a beneficio dei lavoratori dipendenti impiegati presso stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale posti in amministrazione straordinaria).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni annui.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.Pag. 65
  3. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.
5. 08. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 di disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente).

  1. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è prorogata anche per gli anni 2019 e 2020 nelle modalità previste per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 013. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan, Annibali.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per l'anno 2019 di disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente).

  1. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è prorogata anche per l'anno 2019 nelle modalità previste per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 42 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 012. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan, Annibali.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 di disposizioni in materia di voucher baby sitting).

  1. All'articolo 1, comma 356 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 015. Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan, Annibali.

Pag. 66

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per l'anno 2019 di disposizioni in materia di voucher baby sitting).

  1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 014. Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan, Annibali.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 di disposizioni in materia di voucher baby sitting per le lavoratrici autonome o imprenditoriali).

  1. All'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 017. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Annibali.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per l'anno 2019 di disposizioni in materia di voucher baby sitting per le lavoratrici autonome o imprenditoriali).

  1. All'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
5. 016. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Annibali.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di termini in materia tributaria).

  1. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, le parole: «Per gli anni dal 2014 al 2019», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2021».
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 36,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
5. 028. Fassina, Speranza, Pastorino, Occhionero.

Pag. 67

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga in materia contributiva).

  1. Per i datori di lavoro beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 178 e seguenti, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, commi 100 e 108 e commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il termine per il versamento di contributi di periodi pregressi è prorogato al 31 dicembre 2018.
5. 032. I Relatori.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 di disposizioni in materia di incentivazione alla contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata).

  1. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono prorogate per gli anni 2019 e 2020, nel limite di spesa di 36 milioni di euro per ciascun anno.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
5. 019. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Annibali.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per l'anno 2019 di disposizioni in materia di incentivazione alla contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata).

  1. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono prorogate, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, anche per l'anno 2019.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
5. 018. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Annibali.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di termini in materia di lavoro).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 910, alinea, le parole: «A far data dal 1o luglio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 1o luglio 2019»;
   b) al comma 914, secondo periodo, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2019».
5. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Pag. 68

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa).

  1. All'articolo 53-ter, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2016».
5. 02. Miceli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «La commissione conclude i lavori il 15 novembre 2018 ed entro 10 giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sui relativi esiti.
5. 024. Epifani, Fornaro, Occhionero.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 settembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2018».
5. 026. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La commissione conclude i lavori il 15 novembre 2018 ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sui relativi esiti.
5. 025. Epifani, Fornaro, Occhionero.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 1, comma 158, quarto periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 settembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2018».
5. 027. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Pag. 69

ART. 6.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «ottavo anno» sono sostituite dalle seguenti: «decimo anno» e le parole: «nono anno» sono sostituite dalle seguenti: «undicesimo anno».
6. 1. Ascani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
6. 2. Ascani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 4. Ascani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Prestipino, Rossi.

  Sopprimere i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.
6. 60. I Relatori.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Sopprimere il comma 3-bis.
6. 5. Paolo Russo.

  Sostituire il comma 3-bis con il seguente: All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 64, il comma 8 è abrogato.
6. 6. Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 3-quinquies.
6. 7. Fusacchia.

  Al comma 3-quinquies, il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:
  «2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2014/2015 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e d'insegnamento tecnico-professionale purché conseguito tramite la frequenza dei percorsi abilitanti speciali come da decreto direttoriale n. 58/2013. Con decreto del Ministro dell'istruzione, Pag. 70dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».
6. 8. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3-quinquies, il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:
  «2-ter. I docenti in possesso del diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e laurea in scienze della formazione primaria posso inserirsi nelle tre fasce delle graduatorie ad esaurimento rispettando gli obblighi di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».
6. 9. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 3-quinquies inserire il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018» sono aggiunte le seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020».
6. 10. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente comma:
  3-quinquies.1. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, la validità delle graduatorie relative a procedure concorsuali indette dal MIUR nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei è prorogata fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie. Conseguentemente il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
6. 11. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.

  Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente comma:
  3-quinquies.1. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, le disposizioni di cui al comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono prorogate fino all'esaurimento del contenzioso per i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
6. 12. D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Pentangelo, Sarro.

  Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente comma:
  3-quinquies.1. I docenti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le Pag. 71quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con Decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.
6. 13. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.

  Al comma 3-sexies sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le parole: 31 dicembre 2019.
6. 14. Bucalo, Varchi, Mollicone, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3-septies sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le parole: 31 dicembre 2019.
6. 15. Bucalo, Varchi, Mollicone, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 3-septies inserire il seguente comma:
  3-septies.1. Nelle more del completamento delle procedure di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa in materia di sicurezza e di prevenzione antincendio, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata la ricognizione delle risorse economiche di cui all'articolo 1, commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170 della legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare al finanziamento di indagini diagnostiche dei solai di detti edifici e alla realizzazione dei relativi interventi di messa in sicurezza. Il decreto fissa altresì le priorità degli interventi, tenendo conto delle segnalazioni dei dirigenti scolastici e degli enti locali competenti.
6. 16. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 3-octies.
*6. 17. Marin, Gelmini, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 3-octies.
*6. 61. I Relatori.

  Sopprimere il comma 3-octies.
*6. 18. Lorenzin, Magi, Caiata, Fusacchia, Vitiello.

  Sopprimere il comma 3-octies.
*6. 19. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore, Marattin.

  Sopprimere il comma 3-octies.
*6. 20. Occhionero, Fassina, Speranza, Rostan.

Pag. 72

  Sopprimere il comma 3-octies.
*6. 21. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Foti.

  Sostituire il comma 3-octies con il seguente:
  3-octies. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dai seguenti:
  «3-bis. Entro il 31 dicembre 2018, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, le vaccinazioni di cui all'articolo 1, sono rese obbligatorie per tutto il personale che opera a qualsiasi titolo nei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, nei centri di formazione professionale regionale e nelle scuole private non paritarie nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari.
  3-quater. Nel caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, detto personale è esonerato dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
  3-quinquies. Le vaccinazioni di cui all'articolo 1 possono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale».
6. 22. Paolo Russo.

  Sostituire il comma 3-octies con il seguente:
  Limitatamente all'anno scolastico 2018/2019 la presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, può essere completata entro il 31 ottobre 2018.
6. 23. Marin, Gelmini, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: solo per la vaccinazione antipoliomielitica qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità con proprio decreto abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95% della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 24. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: solo per la vaccinazione anti-difterica qualora il Ministro della Salute previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95% della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata Pag. 73in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.
6. 25. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: solo per la vaccinazione anti-tetanica qualora il Ministro della Sa
lute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95% della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 26. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: solo per la vaccinazione anti-epatite B qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95% della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 27. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: solo per la vaccinazione anti-pertosse qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95% della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 28. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: solo per la vaccinazione anti-Haemophilus influenzale tipo b qualora il Ministro della Salute previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95% della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 29. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: solo per la vaccinazione anti-morbillo qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95% della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 30. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: solo per la vaccinazione anti-rosolia qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il Pag. 74raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95% della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 31. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: solo per la vaccinazione anti-parotite qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95% della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 32. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: solo per la vaccinazione anti-varicella qualora il Ministro della Salute previo parere dell'istituto Superiore di Sanità abbia accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95% della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 33. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017.
6. 34. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nonché sentito il parere dell'istituto Superiore di Sanità solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017.
6. 35. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3 octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'istituto Superiore di Sanità nonché delle Commissioni competenti di Camera e Senato solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017.
6. 36. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere Pag. 75le seguenti parole: previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017.
6. 37. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: previa intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 solo nei territori comunali dove i dati epidemiologici abbiano accertato il raggiungimento della soglia vaccinale pari o superiore al 95 per cento.
6. 38. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità solo per i servizi educativi per l'infanzia dove è accertato tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto- legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017 e ove risulti in base alle dichiarazioni rese nei termini previsti dall'articolo 3 comma 3-bis del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017 che il personale che presti servizio all'interno della struttura si sia sottoposto alle vaccinazioni e ai richiami previste per il rispettivo anno di coorte.
6. 39. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole «dal calendario annuale 2019/ 2020 aggiungere le seguenti parole: previo parere dell'istituto Superiore di Sanità solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017 e ove risulti in base alle dichiarazioni rese nei termini previsti dall'articolo 3 comma 3-bis del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017 che il personale che presti servizio all'interno della struttura si sia sottoposto alle vaccinazioni e ai richiami previste per il rispettivo anno di coorte.
6. 40. Carnevali.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020, aggiungere le seguenti parole: previo parere dell'istituto Superiore di Sanità solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017 e ove risulti in base alle dichiarazioni rese nei termini previsti dall'articolo 3 comma 3-bis del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017 che gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari che prestino servizio all'interno degli istituti scolastici si siano sottoposti alle vaccinazioni e ai richiami previste per il rispettivo anno di coorte.
6. 41. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

Pag. 76

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: previo parere dell'istituto Superiore di Sanità e solo per quelle vaccinazioni dove i dati epidemiologici abbiano accertato e confermato il raggiungimento a livello nazionale pari o superiore al 95 per cento della soglia vaccinale almeno nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 42. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità solo per quelle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie dove è accertato tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017.
6. 43. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità solo per i servizi educativi per l'infanzia dove è accertato tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto- legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017.
6. 44. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: previo parere dell'istituto Superiore di Sanità solo negli istituti scolastici dove sia accertato, tramite validazione dell'anagrafe vaccinale, che i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017.
6. 45. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: solo nel caso in cui i dati dell'anagrafe vaccinale nazionale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 73/2017 così come modificato dalla legge di conversione n. 119/2017 abbiano accertato che da almeno tre anni su tutto il territorio nazionale sia stata raggiunta la soglia dell'immunità di gregge così come definita dall'Organizzazione mondiale della Sanità.
6. 46. Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: solo nel caso in cui i dati epidemiologici raccolti e pubblicati con proprio decreto dal Ministero della salute abbiano accertato, a livello nazionale, il raggiungimento della soglia dell'immunità di gregge così come definita dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale soglia minima di garanzia per la salute pubblica.
6. 47. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

Pag. 77

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: solo negli istituti scolastici dove sia accertato che tutti i bambini frequentanti abbiano eseguito le vaccinazioni ai sensi del decreto-legge n. 73/2017 così come convertito dalla legge n. 119/2017 e, qualora non siano state effettuate siano indicati i motivi di tale scelta con particolare riguardo al fatto se i bambini siano immunodepressi, se siano immunizzati a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell'analisi sierologica oppure se vi siano altre motivazioni.
6. 48. Fragomeli.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: In tal caso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 deve essere effettuata su moduli predisposti dal Ministero della Salute dove sono indicate le conseguenze sanitarie della mancata vaccinazione nonché controfirmata dal centro vaccinale della ASL di competenza ed inviata esclusivamente con posta certificata al servizio educativo per l'infanzia o alla scuola per l'infanzia scelta all'atto dell'iscrizione.
6. 49. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: In tal caso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 nonché controfirmata dal centro vaccinale della ASL di competenza deve essere inviata esclusivamente per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al servizio educativo per l'infanzia o alla scuola per l'infanzia scelta all'atto dell'iscrizione.
6. 50. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: In tal caso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 deve essere controfirmata dal pediatra di libera scelta.
6. 51. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: In tal caso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 deve essere controfirmata dal centro vaccinale della ASL di competenza.
6. 52. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

  Al comma 3-octies dopo le parole: dal calendario annuale 2019/2020 aggiungere le seguenti parole: In tal caso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 deve essere effettuata su moduli predisposti dal Ministero della salute dove sono indicate le conseguenze sanitarie della mancata vaccinazione nonché controfirmata dal centro vaccinale della ASL di competenza.
6. 53. De Filippo, Carnevali, Lorenzin, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Fragomeli, Migliore.

Pag. 78

  Al comma 3-novies, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le parole: 31 dicembre 2019.
6. 54. Bucalo, Varchi, Mollicone, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3-novies, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le parole: 31 agosto 2019.
6. 55. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere, infine, il seguente:
  3-decies. Il termine per l'adeguamento alla ministeriale 26 agosto 1992 e dal decreto ministeriale 26 agosto 1992 e dal decreto ministeriale 7 agosto 2017, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali d mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e, fermi restando i termini sopra indicati, possono essere altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
6. 56. Ascani, Ciampi, Piccoli Nardelli, Anzaldi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere, in fine, il seguente:
  3-decies. Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 8 aprile 2016, è adottato entro il 30 settembre 2018.
6. 57. Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Rossi.

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
  3-decies. Al fine di consentire alle Università degli Studi, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento della rata in scadenza nel mese settembre 2018 è differito al mese di dicembre 2018.
6. 58. Rotta.

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
  3-decies. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quater, comma decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2019.
6. 59. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
  3-decies. Il termine dell'entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o settembre 2018 al 1o settembre 2019.
6. 62. I Relatori.

Pag. 79

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
  3-decies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
6. 63. I Relatori.

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
  3-decies. Nelle more delle revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonché dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o settembre 2018 al 1o settembre 2019.
6. 64. I Relatori.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. La validità della graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1552 Carabinieri effettivi, pubblicata nell'anno 2010, è prorogata al 31 dicembre 2019, al fine di utilizzare in via prioritaria graduatorie esistenti per il reclutamento di Carabinieri effettivi.
6. 01. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. La validità della graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1552 Carabinieri effettivi, pubblicata nell'anno 2010, è prorogata al 31 dicembre 2018, al fine di utilizzare in via prioritaria graduatorie preesistenti per il reclutamento di Carabinieri effettivi. 
6. 02. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga di termini in materia di graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni).

  1. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di conversione del presente decreto e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*6. 03. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga di termini in materia di graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni).

  1. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo Pag. 80indeterminato, vigenti alla data di conversione del presente decreto e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*6. 04. Madia, Serracchiani, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – (Interventi a tutela del personale dell'istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «Giancarlo Vallauri» (MARITELERADAR) di Livorno). – 1. Per il personale dell'istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «Giancarlo Vallauri» (MARITELERADAR) di Livorno gli inquadramenti nei profili professionali ricerca, dal III al X livello, previsti dalla specifica tabella di equiparazione, sono effettuati tutti con il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio pregressa, comunque maturata alla data di passaggio del medesimo Istituto nel comparto ricerca.
6. 05. Bergamini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – (Interventi a tutela del personale dell'istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «Giancarlo Vallauri» (MARITELERADAR) di Livorno) – 1. Nel passaggio dell'istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «Giancarlo Vallauri» (MARITELERADAR) di Livorno al comparto ricerca, in assenza di esplicite indicazioni nello specifico accordo in materia di riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, comunque maturata nel comparto di provenienza, e utile ai fini dell'inquadramento del personale nei nuovi livelli professionali di competenza, l'anzianità di servizio pregressa è da riconoscersi per intero.
6. 06. Bergamini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Pag. 81

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: e nell'anno 2018 con le seguenti: e negli anni 2018 e 2019.
7. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono prorogate per gli anni 2019 e 2020 le disposizioni di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. È prorogata fino al 31 dicembre 2019 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 4. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche negli anni 2019 e 2020, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro.
7. 5. Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Rossi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
7. 7. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 44-bis, comma 1, lettera a), b) e c) le parole: «per l'anno 2019», «per l'anno 2020» e «a decorrere dal 1o gennaio 2021», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2020», «per l'anno 2021» e «a decorrere dal 1o gennaio 2022»;
   b) al capoverso Art. 44-bis, comma 2, le parole: «1o gennaio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020»;
   c) al capoverso Art. 44-quater, comma 6, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
*7. 8. Butti, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 82

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 44-bis, comma 1, lettera a), b) e c) le parole: «per l'anno 2019», «per l'anno 2020» e «a decorrere dal 1o gennaio 2021», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2020», «per l'anno 2021» e «a decorrere dal 1o gennaio 2022»;
   b) al capoverso Art. 44-bis, comma 2, le parole: «1o gennaio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020»;
   c) al capoverso Art. 44-quater, comma 6, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
*7. 9. Barelli, Mandelli, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 44-bis, comma 1, lettera a), b) e c) le parole: «per l'anno 2019», «per l'anno 2020» e «a decorrere dal 1o gennaio 2021», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2020», «per l'anno 2021» e «a decorrere dal 1o gennaio 2022»;
   b) al capoverso Art. 44-bis, comma 2, le parole: «1o gennaio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020»;
   c) al capoverso Art. 44-quater, comma 6, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
*7. 10. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, capoverso Art. 44-ter del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, comma 1, sostituire la parola: «2019», ovunque ricorra con la seguente: «2020», la parola: «2020», ovunque ricorra con la seguente: «2021» e la parola: «2021», ovunque ricorra con la seguente: «2022».
**7. 11. Barelli, Mandelli, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, capoverso Art. 44-ter del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, comma 1, sostituire la parola: «2019», ovunque ricorra con la seguente: «2020», la parola: «2020», ovunque ricorra con la seguente: «2021» e la parola: «2021», ovunque ricorra con la seguente: «2022».
**7. 12. Butti, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o giugno 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
*7. 13. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Squeri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o giugno 2020»;Pag. 83
   b) al secondo periodo, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
*7. 14. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, commi 3 e 5, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
**7. 15. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, commi 3 e 5, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
**7. 17. Martino.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga del termine per la presentazione della documentazione necessaria al completamento del progetto «Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»).

  1. È prorogato al 30 settembre 2018 il termine stabilito dall'articolo 3 del decreto 8 marzo 2018 del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio della documentazione che gli enti attuatori dei 271 interventi selezionati dalla Commissione per la selezione degli interventi di cui al progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2017, devono presentare per poter accedere alla successiva fase di stipula della convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali concernente le modalità di erogazione del finanziamento e di verifica sull'esecuzione delle opere.
*7. 01. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga del termine per la presentazione della documentazione necessaria al completamento del progetto «Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»).

  1. È prorogato al 30 settembre 2018 il termine stabilito dall'articolo 3 del decreto 8 marzo 2018 del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio della documentazione che gli enti attuatori dei 271 interventi selezionati dalla Commissione per la selezione degli interventi di cui al progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2017, devono presentare per poter accedere alla successiva fase di stipula della convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali concernente le modalità di erogazione del finanziamento e di verifica sull'esecuzione delle opere.
*7. 02. Fragomeli, Ascani, Viscomi, Paita, Carla Cantone, Pezzopane, Enrico Borghi, Moretto, Zardini, Fiano, Rotta.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga del termine per la presentazione della documentazione necessaria al completamento del progetto «Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»).

  1. È prorogato al 31 ottobre 2018 il termine stabilito dall'articolo 3 del decreto 8 marzo 2018 del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio della documentazione che gli enti attuatori dei 271 interventi selezionati dalla Commissione per la selezione degli Pag. 84interventi di cui al progetto «Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2017, devono presentare per poter accedere alla successiva fase di stipula della convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali concernente le modalità di erogazione del finanziamento e di verifica sull'esecuzione delle opere.
7. 03. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Pag. 85

ART. 8.

  Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 1o luglio 2019.
8. 1. Caretta, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli, Lollobrigida, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 3 dopo la parola: 2018 aggiungere le seguenti: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano i relativi criteri di ripartizione applicando il coefficiente di deprivazione e,.
8. 2. D'Ettore, Mugnai.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4.1. All'articolo 20, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) le parole: «negli ultimi otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi nove anni».
8. 3. Rizzo Nervo, Ubaldo Pagano, De Filippo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4.1. All'articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 novembre 2018».
8. 4. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sopprimere il comma 4-ter.
*8. 5. Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 4-ter.
*8. 6. Magi.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
  4-quater. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lotti di medicinali prodotti e distribuiti alla data del 31 dicembre 2018 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.».
8. 7. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
  4-quater. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e alle province aventi un comune»;
   b) le parole: «, per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite con le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2023».
8. 8. Colletti, Torto, Del Grosso.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
  4-quater. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle cause di incompatibilità di Pag. 86cui al comma 1, lettera c), del citato articolo 8, quando la direzione della farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475»;
8. 9. Napoli.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
  4-quater. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
8. 10. Napoli.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
  4-quater. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica a decorrere dall'anno 2019.
8. 11. D'Attis.

  Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
  4-quater. All'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: «della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 2».
8. 12. Martino, Bergamini.

Pag. 87

ART 8-bis.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: Per i produttori artigianali con le seguenti: Per gli operatori economici.
*8-bis. 1. Marco Di Maio.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: Per i produttori artigianali con le seguenti: Per gli operatori economici.
*8-bis. 2. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Squeri.

  Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga dei termini a tutela del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale).

  1. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 47, le parole: «1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020»;
   b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 184 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
8-bis. 01. Sozzani, Zangrillo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bergamini, Zanella, Germanà.

  Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga di termini in materia di lavoro).

  1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2019, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 dicembre 2018».
8-bis. 02. Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga di termini in materia di lavoro).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano ai contratti stipulati, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali, successivi al 31 gennaio 2019.
8-bis. 03. Zangrillo, Polverini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Pag. 88

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire le parole: trecento giorni con le seguenti: seicentosessantacinque giorni.
9. 1. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1.
* 9. 2. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-ter. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio dei procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1.
* 9. 4. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Entro il 31 dicembre 2019, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 33, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015, limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011.
9. 3. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
9. 5. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

Pag. 89

  Dopo il comma 2 aggiungere infine i seguenti commi:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «60 rate» sono sostituite con le seguenti: «120 rate» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018 a 55 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 6. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) al comma 4, le parole: «per quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per i due successivi».
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
9. 7. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Al comma 2, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
  2.1.1. All'onere di cui al comma 2.1 si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
9. 8. Speranza, Occhionero, Fassina.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, Pag. 90fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 dell'8 novembre 2011; OPCM 4013 del 23 marzo 2014; D.C.D. n. 108 del 18 aprile 2012; L. 125 del 15 agosto 2015.
  Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.
  Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli Pag. 91edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni».
9. 9. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è inserita la seguente lettera: « e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».
9. 10. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 67-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è inserito, dopo il comma 7, il seguente comma:
  «7-bis. Hanno altresì diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa».
9. 11. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sostituire le parole: «e per l'anno 2017», con le seguenti: «e per gli anni 2019 e 2020».
  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante assegnazione di risorse a valere su Fondi Cipe, appositamente individuati in sede di programmazione.
9. 12. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, nei confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2017.
9. 13. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidatesi nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune dell'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.
9. 14. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018 al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo Pag. 927-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 15. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertivo, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
9. 16. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
9. 17. Foti, Lollobrigida, Trancassini, Butti, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
9. 18. Foti, Lollobrigida, Trancassini, Butti, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 aggiungere i seguenti commi:
  «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, prevista dall'articolo 2-bis, comma 44, del medesimo decreto-legge, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
  3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
9. 19. Foti, Lollobrigida, Trancassini, Butti, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 93

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
9. 20. Foti, Lollobrigida, Trancassini, Butti, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati sino alla cessazione dei relativi contratti».
9. 21. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 è aggiunto il seguente comma:
  «16-quinquies. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.».

  Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.038.735,00 euro per il comune dell'Aquila e a 1.038.735,00 euro per i restanti comuni del cratere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito nella legge n. 134 del 2012, a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale.
9. 22. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 è aggiunto il seguente comma:
  «16-quinquies. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale».

  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito nella legge n. 134 del 2012 pari a 1.628.933,96 euro per il comune dell'Aquila a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale.
9. 23. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 94

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il periodo: «Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente» è inserito il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà».
9. 24. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 014 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
9. 25. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere infine il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclinare secondo le procedure di cui al comma 3».
9. 26. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere infine il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-quater, primo periodo, le parole: «Per l'anno 2019» e «per il medesimo anno 2019» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020» e «per i medesimi anni 2019 e 2020»;
   b) al comma 8-bis le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
9. 27. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, Pag. 95n. 89, le parole: «e nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 2018 e 2019».
9. 28. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».
9. 29. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
9. 30. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 722, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
  «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
  3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
9. 31. Speranza, Occhionero, Fassina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro, per ciascuno anno del biennio 2019-2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
9. 32. Speranza, Occhionero, Fassina.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
  2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018 al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro Pag. 96a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 33. Martino, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
  2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
9. 34. Martino, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidatesi nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune dell'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza, pubblica».
9. 35. Martino, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, nei confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2017.
9. 36. Martino, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis si applicano, ove compatibili, anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
9. 37. Paolo Russo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Al comma 2-ter, alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera g) sostituire le parole: e 2018/2019 con le seguenti:, 2018/2019 e 2019/2020.
9. 38. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 2-quater, inserire i seguenti:
  2-quater. 1. Al comma 9, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, Pag. 97n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2-quater. 2. All'onere di cui al comma 2-quater.1, si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
9. 39. Speranza, Occhionero, Fassina.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quater-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma 2-ter, si applicano anche ai territori del Molise colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'agosto 2018.
9. 40. Tartaglione, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
  2-septies. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono estesi anche all'anno 2018. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.
  2-octies. Le disposizioni di cui ai presenti commi, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
  2-nonies. Agli oneri di cui ai commi precedenti, fissati nel limite di 200 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2-decies. Per il rispetto del limite di cui al comma 2-nonies, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande e qualora si rinvenga il superamento dei predetti limiti anche in via prospettica, dispone la cessazione di ulteriori concessioni degli interventi di sostegno al reddito di sui al presente articolo.
9. 41. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Martino, Rotondi, Spena, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
  2-septies. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e Pag. 98l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2-octies. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.
  2-nonies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.
9. 42. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Sisto, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
  2-septies. Nelle more della riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della Regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei Comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.
  2-octies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la giunta regionale provvede, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presìdi dei suddetti comuni. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma precedente, le disposizioni contenute nei Decreti del Commissario ad acta con riferimento ai presidi sanitari dei medesimi Comuni.
9. 43. Martino, Sisto, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
  2-septies. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1 lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le parole: «1o giugno 2021»»;
   2) al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le parole: «1o giugno 2022»;
   3) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le parole: «1o giugno 2021»;
   4) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le parole: «1o giugno 2022»;
   5) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».
  2-octies. Agli oneri di cui al comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia Pag. 99e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
9. 44. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
  2-septies. All'articolo 1, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, apportare le seguenti modifiche:
  1) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dal mese di gennaio 2019» con le seguenti: «dal 31 gennaio 2020»;
  2) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.»
   2-octies. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in 5 milioni di euro per il 2018, 35 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
9. 45. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
  2-septies. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2-octies. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 6-bis, provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
9. 46. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
  2-septies. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «30 giugno 2019».
  2-octies. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma, e comunque nei limiti di 50 milioni di euro per ciascuno anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento Pag. 100del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 47. Baldelli, Sisto, Nevi, Polidori, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Cortelazzo, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021»;

  2-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «nel 2017» sono aggiunte le seguenti: «, nel 2018 e nel 2019»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  2. Le Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni prorogare ulteriormente le misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016".

  2-quater. All'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una «zona rossa» istituita, mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo».
  2-sexies. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dai seguenti:
   «746. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i Pag. 101quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».

  2-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 2-bis a 2-sexies, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con Pag. 102decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
*9. 48. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021»;

  2-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «nel 2017» sono aggiunte le seguenti: «, nel 2018 e nel 2019»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «2. Le Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni prorogare ulteriormente le misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016».

  2-quater. All'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo le parole: «37 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una «zona rossa» istituita, mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo».
  2-sexies. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dai seguenti:
   «746. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto Pag. 1032016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
  2-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 2-bis a 2-sexies, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per Pag. 104ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
*9. 49. Melilli.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:
  «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.
  3.5 Agli oneri derivanti dal precedente comma 3.4 e nei limiti di 16 milioni di euro per ciascuno anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
9. 50. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 è inserito il seguente:
  «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del medesimo decreto-legge n. 148 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
9. 51. Rossi, Pezzopane.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 1, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con Pag. 105modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: «dal 1o gennaio 2019» con le parole: «dal 1o giugno 2019» nonché, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia, in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017»;
   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. A integrazione della copertura degli oneri di cui al comma 2, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 52. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Nevi, Polidori, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 1-ter, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, apportare le seguenti modifiche:
   a) comma 1, sostituire le parole: «e nel 2018» con le parole: «fino al 2019»;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 53. Sisto, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sostituire le parole: «sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una “zona rossa” istituita», con le parole: «sono previste esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero, in favore delle utenze di immobili inagibili situati nei territori di cui al presente articolo o localizzate in una “zona rossa” istituita».
9. 54. Baldelli, Sisto, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, Pag. 106con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3» è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclinare secondo le procedure di cui al comma 3».
9. 55. Polverini, Sisto, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Cortelazzo, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 10, comma 14-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».
9. 56. Rossi, Pezzopane.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
9. 57. Rossi, Pezzopane.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
9. 58. Rossi, Pezzopane.

Pag. 107

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 17-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e alle province aventi un comune all'interno degli allegati»;
   b) le parole: «, per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite con le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2023».
9. 59. Colletti, Torto, Del Grosso.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
9. 60. Rossi, Pezzopane.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «per l'anno 2018» sono inserite le parole: «e per l'anno 2019».
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 13 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 13 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9. 61. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 2020 anche alle imprese entrate in crisi negli anni 2017 e 2018 in conseguenza delle difficili condizioni economico-produttive derivanti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».
  2-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 108
   a) al comma 6-quater, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019 e 2020» e le parole: «per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni 2019 e 2020»;
   b) al comma 8-bis, le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2-quater. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
9. 62. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno».

  2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 dicembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9. 63. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre per i sindaci e gli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una “zona rossa”, i Pag. 109limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati a 96 ore al mese».
9. 64. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli anni successivi l'indennità è riconosciuta entro i limiti di spesa fissati dal presente comma e fino all'esaurimento delle risorse disponibili».
9. 65. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al terzo periodo le parole: «sessanta rate» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi rate».
9. 66. Melilli, Pezzopane, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1: dopo le parole «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis, le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
9. 67. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono inserite le parole: «e per l'anno 2019».
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 13 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Pag. 110Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 13 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9. 68. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente comma:
  2-septies. All'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo, è sostituito dal seguente: «Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese».
9. 69. Pezzopane, Morgoni, Braga, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente comma:
  2-septies. All'articolo 50, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016», è aggiunto il seguente periodo: «e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
  2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti, più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9. 70. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente comma:
  2-septies. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, Pag. 111con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».
9. 71. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente comma:
  2-septies. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è rifinanziato per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la somma di euro 50 milioni, a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018.
9. 72. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

  Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente comma:
  2-septies. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
9. 73. Trancassini, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

  Dopo il comma 2-sexies, inserire il seguente:
  2-septies. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le rate in scadenza negli anni 2017 e 2018 è fissato al 7 dicembre 2018».
9. 74. Madia, Melilli.

  Dopo il comma 2-sexies, inserire il seguente:
  2-septies. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-quater, primo periodo, le parole: «Per l'anno 2019» e «per il medesimo anno 2019» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020» e «per i medesimi anni 2019 e 2020»;
   b) al comma 8-bis le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
9. 75. Morgoni, Pezzopane, Braga, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

Pag. 112

ART. 9-bis.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.1.
(Esclusione delle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   «f-bis) alle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, rilasciate per servizi pubblici, per servizi e attività portuali e produttive o per alcuna delle seguenti attività:
    1) stabilimenti balneari;
    2) gestione di strutture turistico-ricettive e attività turistico-ricreative o sportive;
    3) noleggio di imbarcazioni e natanti;
    4) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
    5) esercizi commerciali in genere;
    6) mercati periodici con occupazione di suolo pubblico».

  2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono abrogati».
9-bis. 01. Bergamini, Gelmini, Giacomoni, Martino, Barelli, Polidori, Sandra Savino, D'Attis.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.1.
(Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi).

  1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per settantacinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 1 l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al medesimo comma 1.
9-bis. 02. Zucconi, Lollobrigida, Fidanza, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.1.
(Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi).

  1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto,Pag. 113attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per cinquanta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 1 l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al medesimo comma 1.
9-bis. 03. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.
(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche).

  1. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025».
9-bis. 04. Rampelli, Lollobrigida, Fidanza, Prisco, Donzelli, Crosetto, Lucaselli.

Pag. 114

ART. 9-ter.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 10, comma 14-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».

  Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo, sopprimere le parole: all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,.
9-ter. 1. Foti, Lollobrigida, Trancassini, Butti, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Misure urgenti a sostegno della città di Genova).

  1. In conseguenza degli effetti sull'economia derivanti dagli eventi eccezionali del 14 agosto 2018 e ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la Zona economica speciale (ZES) nella città di Genova.
  2. Ai fini della delimitazione delle aree interessate alla ZES di cui al comma 1 e della definizione del relativo Piano di sviluppo strategico si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
  3. Alle nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2018, 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-ter. 01. Moretto, Mor, Orlando, Paita, Vazio, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Sostegno in favore della popolazione danneggiata in conseguenza al crollo del Ponte Morandi di Genova).

  1. Al fine di garantire ristoro urgente della popolazione danneggiata in conseguenza al crollo del Ponte Morandi di Genova è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno in corso a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con Pag. 115modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 304.
  2. Per i soggetti privati che hanno sede o unità locali nell'area circostante al crollo del Ponte Morandi Genova che abbiano subito danni verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del suddetto fondo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9-ter. 04. Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Bagnasco, Sozzani, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Proroga di termini in materia di assunzione di personale per immediate esigenze connesse agli eventi sismici).

  1. Al comma 2, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
9-ter. 02. Speranza, Occhionero, Fassina.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Modifiche al D.lgs. n. 175 del 2016).

  1. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «e società per l'esercizio di imprese termali che non risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti, che non abbiano prodotto un risultato negativo per almeno quattro dei cinque esercizi precedenti, che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro e che sostengano in modo continuativo l'Ente pubblico proprietario delle quote nell'erogazione di servizi generali e di interesse pubblico, destinando utili e sostegno economico alla gestione dei servizi stessi».
9-ter. 03. Cenni.

Pag. 116

ART. 10.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. In considerazione dell'imminente necessità di concludere la realizzazione del progetto sportivo a Cortina d'Ampezzo per le finali di Coppa del mondo del 2020 e per i campionati mondiali di sci alpino del 2021, all'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 9 è sostituito dal seguente: «Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa dalle sue funzioni entro il 31 dicembre 2022 e comunque successivamente alla consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4.»;
   b) al comma 21, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue funzioni entro il 31 dicembre 2022 e comunque successivamente alla consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17.»;
   c) dopo il comma 22 è aggiunto il seguente: «22-bis. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 e il commissario nominato ai sensi del comma 13, hanno la facoltà di procedere comunque alla realizzazione delle opere, sentiti gli enti territoriali competenti, al fine di rispettare i termini di consegna previsti dai rispettivi piani degli interventi.».
10. 1. De Menech, Lotti, Rotta, Moretto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Trasferimento degli immobili di Coni Servizi spa agli Enti territoriali).

  1. Al fine di consentire l'utilizzo ai fini sportivi, da parte degli enti territoriali interessati, di immobili non funzionali all'attività di CONI Servizi S.p.a., con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, su proposta di CONI Servizi S.p.a., detti immobili che vengono, con lo stesso decreto, trasferiti allo Stato, e per esso all'Agenzia del demanio, che ne curerà il subtrasferimento agli enti territoriali ove gli immobili incidono.
  2. Gli eventuali oneri di manutenzione rimangono a carico di CONI Servizi S.p.a. per un periodo massimo di sei mesi dal trasferimento allo Stato o, se anteriore, fino all'avvenuto subtrasferimento.
  3. L'Agenzia del demanio individua, d'intesa con CONI Servizi S.p.a., beni immobili patrimoniali funzionali all'oggetto sociale e all'attività di CONI Servizi S.p.a., di valore almeno pari agli immobili da questa trasferiti, che vengono conferiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a Coni Servizi S.p.a., cui fa carico l'eventuale conguaglio e, comunque, il versamento allo Stato di somma pari al 3 per cento del valore degli immobili ad essa trasferiti.
  4. Tutte le formalità inerenti l'immissione in possesso e la consegna degli immobili oggetto di trasferimento e di subtrasferimento ai sensi del presente articolo sono curate dall'Agenzia del demanio.
  5. Gli atti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
10. 01. Gavino Manca.

Pag. 117

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 36 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.
11. 2. Speranza, Occhionero, Fassina.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 24 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.
*11. 1. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 24 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.
*11. 3. Speranza, Occhionero, Fassina.

  Sopprimere il comma 1-bis.
11. 4. Baratto, Gelmini, Occhiuto, Bendinelli, Bond, Brunetta, Cortelazzo, Marin, Milanato, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Benigni, Bignami, Sisto, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1106, dopo le parole: «con sentenza del giudice» sono inserite le seguenti: «, con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)»;
   b) al comma 1107, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2019» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) possono avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalità dalla stessa stabilite entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità, al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100 mila euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la cui finalità nel limite di 25 milioni di euro è estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, è integrato per l'importo di 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle disponibilità, per l'anno 2018, dell'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 1106».
11. 9. I Relatori.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis sostituire le parole: 31 ottobre 2018 con le seguenti: 30 settembre 2018;
   b) dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
  1-ter. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di ristoro in favore dei risparmiatori, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1106, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente Pag. 118comma, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:
   a) quanto a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sul Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
11. 5. Marattin, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

  Al comma 1-bis sostituire le parole: entro il 31 ottobre con le seguenti: entro il 30 settembre.
11. 6. Baratto, Gelmini, Occhiuto, Bendinelli, Bond, Brunetta, Cortelazzo, Marin, Milanato, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Benigni, Bignami, Sisto, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:
  1-ter. Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di strumenti finanziari subordinati o di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L'accesso alle prestazioni è riservato a detti investitori ed ai risparmiatori detentori di strumenti finanziari subordinati o azionisti della Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

  1-quater. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è inserito il seguente:
  Art. 9-bis. – (Accessibilità al Fondo di solidarietà per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa). – 1. I risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguenti a detta riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni:
   a) ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a euro 35.000;
   b) valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto, sostanzialmente Pag. 119azzerato in conseguenza della riduzione del controvalore degli titoli azionari a 0,10 euro.

  2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l'acquisto dei titoli azionari di cui al comma 1, detenuti alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.
  3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo di solidarietà e deve indicare:
   a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale;
   b) la Banca presso la quale il risparmiatore ha acquistato i titoli azionari;
   c) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

  4. Il risparmiatore allega all'istanza i seguenti documenti:
   a) il contratto di acquisto dei titoli azionari;
   b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
   c) l'attestazione degli ordini eseguiti;
   d) una dichiarazione sull'ammontare del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

  5. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le banche di cui al comma 1 sono tenute a consegnarne copia al risparmiatore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.
  6. La richiesta di erogazione dell'indennizzo può essere fatta anche dagli azionisti che abbiano accettato la transazione di rimborso parziale con i due istituti di credito di cui al comma 1.
  7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario previsto dal comma 1 del presente articolo deve essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo interbancario di tutela dei depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  1-quinquies. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito, un fondo, denominato «Fondo anticipo ristoro», con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 al fine di anticipare il ristoro integrale di tutti i soggetti possessori di azioni e obbligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, nonché di liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, hanno subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo è pari all'importo integrale del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione immediata delle somme. Agli oneri derivanti dal presente comma Pag. 120pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede:
   1) quanto a 580 milioni di euro per l'anno 2018 mediante utilizzo nell'anno 2018 delle risorse complessive pari a 580 milioni di euro rinvenienti dal capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero de beni culturali e del turismo (MIBACT) come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'attuazione della misura di cui all'articolo 1, commi 979-980 della legge n. 208 del 2015 nell'anno 2018 e nell'anno 2019;
   2) quanto a 370 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017;
   3) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.
11. 7. D'Ettore, Giacomoni, Baratto, Martino, Mandelli, Occhiuto, Cattaneo, Bignami, Benigni, Angelucci, Mugnai.

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
  3. All'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso, le modifiche statutarie che riguardino il numero dei componenti dell'organo, i soggetti designanti e le modalità di designazione e di nomina, nonché i requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, si applicano a decorrere dal mandato successivo a quello che segue il mandato dell'organo in carica nel momento in cui le modifiche sono approvate».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: banche popolari, aggiungere le seguenti: fondazioni bancarie
11. 8. Costa.

Pag. 121

ART. 11-ter.

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 011-quater.
(Proroga termini per l'entrata in vigore fatturazione elettronica obbligatoria, nell'ambito dei rapporti tra privati).

  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 916 è sostituito dal seguente:
  «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2019, ad eccezione degli esercenti attività di impresa che, nel periodo d'imposta in corso alla predetta data, adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e degli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 19 del medesimo decreto n. 600 del 1973, per i quali le predette disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. Per ciascuna categoria di soggetti indicata nel precedente periodo del presente comma l'adempimento previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato a decorrere dalla data di rispettiva decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 909 a 928.»;
   b) il comma 927 è sostituito dal seguente:
  «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019, ad eccezione degli esercenti attività di impresa che, nel periodo d'imposta in corso alla predetta data, adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e degli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 19 del medesimo decreto n. 600 del 1973, per i quali le predette disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2020. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018.».
11-ter. 01. Donzelli, Prisco, Foti, Lollobrigida, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 011-quater.
(Proroga termini per l'entrata in vigore fatturazione elettronica obbligatoria, nell'ambito dei rapporti tra privati).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915, 917 e 928 si applicano:
   a) a partire dal 1o gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;
   b) dal 1o gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;
   c) dal 1o gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;
   d) dal 1o gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.
  2. In ogni caso, ai fini della presente disposizione, le sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 30 giugno 2019.
11-ter. 02. Donzelli, Prisco, Foti, Lollobrigida, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 011-quater.
(Sostegno in favore delle imprese danneggiate in conseguenza al crollo del Ponte Morandi di Genova).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 100 Pag. 122milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 finalizzato a sostenere le imprese danneggiate direttamente o indirettamente in conseguenza al crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto in data 14 agosto 2018. Tali risorse possono essere utilizzate anche per il ristoro di danni da lucro cessante per imprese interferite dal suddetto crollo e per quelle di sede diversa purché dimostrino il nesso di causalità. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del suddetto fondo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
11-ter. 03. Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Bagnasco, Sozzani, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 011-quater.
(Proroga di termini in materia di estensione agevolata dei carichi).

  1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 2017, n. 172 è sostituito dal seguente:
  «1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018 e quello in scadenza nel mese di settembre 2018 è fissato nel mese di dicembre 2018.
11-ter. 04. Spena.

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ART. 11-quater.

  Dopo l'articolo 11-quater aggiungere il seguente:
  11-quinquies. – (Proroga termini per la entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica). – 1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, all'articolo 11-bis apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) al comma 917, sostituire la lettera b) con la seguente: b) alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2019 relative a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.”»;
   b) al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «30,9 milioni» con le seguenti: «35,9 milioni,» e sostituire le parole: «29 milioni» con le seguenti: «34 milioni».
11-quater. 04. Bignami, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11-quater inserire il seguente:

Art. 11-quinquies.
(Proroga dei termini di pagamento in materia di definizione agevolata dei carichi di ruolo).

  1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 sono fissati al 7 dicembre 2018 e il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di febbraio 2019 è fissato nel mese di maggio 2019.
11-quater. 05. I Relatori.

  Dopo l'articolo 11-quater aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquies.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica).

  1. All'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari a 193 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
11-quater. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Pag. 124Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Squeri.

  Dopo l'articolo 11-quater inserire il seguente:

Art. 11-quinquies.
(Proroga dell'obbligo di emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping).
  1. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2018».
  2. Ai fini dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per le fatture emesse dal cedente in modalità non elettronica a far data dal 1o settembre 2018 e fino all'entrata in vigore della presente legge di conversione, si applica la disciplina previgente alla normativa sulla fatturazione elettronica.
11-quater. 02. Del Barba, Fregolent.

  Dopo l'articolo 11-quater aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquies.
(Proroga termini per la entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica).

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 il comma 916 è sostituito dal seguente: «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
11-quater. 03. Bignami, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Pag. 125

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e come rifinanziato dal comma 1 è ripartito secondo il principio di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.
12. 1. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.

  Al fine di consentire il proseguimento dell'erogazione dei servizi ai connazionali all'estero in aree territoriali disagiate o distanti dalla Sede consolare competente, il Capo della Missione diplomatica o il Console Generale o il Console sono autorizzati a prorogare le funzioni di console onorario in carica, per ulteriori cinque anni dal compimento del suo settantesimo anno di età.
12. 01. Fitzgerald Nissoli.

Pag. 126

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Emanuela Rossini.

  Sopprimere i commi 01, 02, 03, 04 e 1.
13. 2. Soverini, Fusacchia.

  Al comma 01 sopprimere le parole: anteriormente alla data del 18 aprile 2018.
13. 3. Prisco, Fidanza, Lollobrigida, Foti, Rotelli, Luca De Carlo, Acquaroli, Trancassini, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:
  01-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ripartite secondo il principio di riequilibrio territoriale ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
13. 4. Paolo Russo.

  Sopprimere i commi 02, 03 e 04.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Adozione di intese in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese.
13. 126. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Sopprimere i commi 02, 03, 04.
*13. 5. Occhiuto, Gagliardi, Siracusano, Carrara, Bergamini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Nevi, Mugnai, Baldelli, Musella, Cappellacci, Polidori.

  Sopprimere i commi 02, 03, 04.
*13. 6. Magi.

  Sopprimere i commi 02, 03, 04.
*13. 7. Marattin, Migliore, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Orfini, Pollastrini, Enrico Borghi, Morani, De Maria, Pezzopane, Braga, Pizzetti, Morassut, Moretto, Morgoni, De Menech, Nobili, D'Alessandro.

  Sopprimere i commi 02 e 03.

  Conseguentemente, al comma 04 dopo le parole: un apposito fondo inserire le seguenti: a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
**13. 8. De Maria, De Menech.

  Sopprimere i commi 02 e 03.

  Conseguentemente, al comma 04 dopo le parole: un apposito fondo inserire le seguenti: a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
**13. 9. Pella, Prestigiacomo, Occhiuto, Gagliardi, Siracusano, Carrara, Bergamini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Nevi, Mugnai, Musella, Baldelli.

  Sopprimere i commi 02 e 03.

  Conseguentemente, al comma 04 dopo le parole: un apposito fondo inserire le seguenti: a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
**13. 10. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino.

Pag. 127

  Sopprimere i commi 02 e 03.

  Conseguentemente, al comma 04 dopo le parole: un apposito fondo inserire le seguenti: a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
**13. 11. Emanuela Rossini.

  Sopprimere i commi 02 e 03.
13. 12. Fidanza, Prisco, Lollobrigida, Foti, Rotelli, Luca De Carlo, Acquaroli, Trancassini, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituire i commi 02, 03 e 04 con i seguenti:
  02. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito Fondo le cui risorse, a valere sulla programmazione 2014-2020 di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono destinate alle città metropolitane, alle province ed ai comuni per il finanziamento della spesa per sviluppo infrastrutturale ed investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nei settori del trasporto pubblico, della ricerca, della difesa del suolo, dell'edilizia residenziale pubblica e di quella scolastica, della riqualificazione delle periferie urbane.
  03. Ai fini di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti in sede di Conferenza Unificata i criteri di attribuzione e riparto delle risorse del richiamato Fondo.
13. 13. Fassina, Occhionero, Speranza, Pastorino.

  Al comma 02, sostituire il primo periodo con il seguente: L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché della delibera del CIPE n. 72 del 7 agosto 2017, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all'anno 2020.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 11,83 milioni di euro per l'anno 2020;
   al comma 04, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 11,83 milioni di euro per l'anno 2020;
   dopo il comma 04, inserire il seguente:
  05. Fermo restando il rispetto delle quote di assegnazione in favore della macroarea del Mezzogiorno di cui alla delibera del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017, le risorse di cui alla medesima delibera sono destinate al completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, secondo l'ordine di graduatoria.
13. 14. Melilli.

  Al comma 02, dopo le parole: è differita aggiungere le seguenti: per ogni progetto rispetto alla dotazione pari al 30 per cento del finanziamento ivi previsto.

  Conseguentemente:
   al comma 3 sostituire le parole: quantificati in 140 milioni di euro per l'anno Pag. 1282018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: quantificati in 42 milioni di euro per l'anno 2018, 96 milioni di euro per l'anno 2019, 105 milioni di euro per l'anno 2020 e 66 milioni di euro per l'anno 2021;
   al comma 4 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 128 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 42 milioni di euro per l'anno 2018, a 96 milioni di euro per l'anno 2019, a 105 milioni di euro per l'anno 2020 e a 66 milioni di euro per l'anno 2021.
13. 127. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 02, dopo le parole: è differita aggiungere le seguenti: per ogni progetto rispetto alla dotazione pari al 40 per cento del finanziamento ivi previsto.

  Conseguentemente:
   al comma 3 sostituire le parole: quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: quantificati in 56 milioni di euro per l'anno 2018, 128 milioni di euro per l'anno 2019, 140 milioni di euro per l'anno 2020 e 88 milioni di euro per l'anno 2021;
   al comma 4 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 128 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 56 milioni di euro per l'anno 2018, a 128 milioni di euro per l'anno 2019, a 140 milioni di euro per l'anno 2020 e a 88 milioni di euro per l'anno 2021.
13. 128. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 02, dopo le parole: è differita aggiungere le seguenti: per ogni progetto rispetto alla dotazione pari al 50 per cento del finanziamento ivi previsto.

  Conseguentemente:
   al comma 3 sostituire le parole: quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: quantificati in 70 milioni di euro per l'anno 2018, 160 milioni di euro per l'anno 2019, 175 milioni di euro per l'anno 2020 e 110 milioni di euro per l'anno 2021;
   al comma 4 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2018, a 160 milioni di euro per l'anno 2019, a 175 milioni di euro per l'anno 2020 e a 110 milioni di euro per l'anno 2021.
13. 129. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto della città metropolitana di Catania.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 15. Raciti.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Periferie metropolitane al centro: sviluppo sostenibile e Pag. 129sicurezza» presentato dalla Città Metropolitana di Palermo.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 16. Miceli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Proposta progettuale Unitaria Città di Reggio Calabria» presentato dalla città metropolitana di Reggio Calabria.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 17. Viscomi, Bruno Bossio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa all'elenco di interventi proposti dai Comuni della città metropolitana di Messina.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 18. Raciti.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione integrata delle scuole e dei servizi nei sistemi insediativi periferici del capoluogo della Città metropolitana» presentato dalla Città Metropolitana di Genova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.001.384 euro per l'anno 2018.
13. 19. Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie» presentato dalla città metropolitana di Roma.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.007.820 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.007.820 euro per l'anno 2018.
13. 20. Madia, Anzaldi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «ToP Metro – Città Metropolitana Riqualificazione Periferie» presentato dalla Città Metropolitana di Torino.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.057.196 euro per l'anno 2018;Pag. 130
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.057.196 euro per l'anno 2018.
13. 21. Fregolent.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione urbana del quartiere di Scampia e delle zone della Città metropolitana di Napoli ad essa limitrofe» presentato dalla Città Metropolitana di Napoli.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.862.815 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100.862.815 euro per l'anno 2018.
13. 22. Siani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «RE.MO.VE. REcupero periferie e MObilità sostenibile per la città metropolitana» presentato dalla Città Metropolitana di Venezia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 101.273.000 euro per l'anno 2018.
13. 23. Moretto.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al Progetto «rigenerazione e innovazione sociale del quartiere di Bucaletto» presentato dal Comune di Potenza.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 24. De Filippo.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione mobilità urbana ed extraurbana, la e dei quartieri periferici e del polo ospedaliero» presentato dal Comune di Varese.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 25. Gadda.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Bottegone: dalla città lineare alla Smart Social City» presentato dal Comune di Pistoia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 26. Giacomelli.

Pag. 131

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Paesaggio Pilastro e Parcheggio Arcoveggio» presentato dal Comune di Bologna.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 27. De Maria, Benamati.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «MARENGO HUB. DA PERIFERIA A COMUNITÀ. Innovare luoghi pubblici per includere e connettere cittadini e bisogni» presentato dal Comune di Alessandria.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 28. Gribaudo.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Santa Chiara Open Lab. Programma di rifunzionalizzazione e riuso sostenibile dell'area Santa Chiara» presentato dal Comune di Trento.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 29. Boschi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Interventi di Rigenerazione Urbana ricadente nel quartiere Adriano» presentato dal Comune di Milano.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 30. Fiano.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione urbana della periferia est di Udine denominato Experimental City» presentato dal Comune di Udine.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 31. Serracchiani, Rosato.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma comunale per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie» presentato dal Comune di Pescara.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le Pag. 132seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 32. D'Alessandro, Pezzopane.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «La Green line del Comune di Imperia - da Area 24 a Area 30. Una linea in cui far convergere energie per creare opportunità» presentato dal Comune di Imperia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 33. Vazio, Paita.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Le periferie al centro della Città» presentato dal Comune di Nuoro.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 34. Romina Mura.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Connecting city, connecting people» presentato dal Comune di L'Aquila.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2018.
13. 35. Pezzopane, D'Alessandro.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella – relativa al progetto «Piano di Riqualificazione urbanistica del comparto urbano compreso tra le vie Perathoner, Stazione, Garibaldi e Alto Adige a Bolzano-Accordo di programma» presentato dal comune di Bolzano.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 36. Boschi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Recupero e Valorizzazione del Borgo di Podàrgoni e del territorio circostante caratterizzato da marginalità economico-sociale attraverso l'esperienza della residenzialità diffusa» e la riattivazione di dinamiche economiche presentato dal comune di Reggio Calabria.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;Pag. 133
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 37. Viscomi, Bruno Bossio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «La Città di tutti, la Città per tutti» presentato dal comune di Benevento.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 38. Del Basso De Caro.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «BINARIO 14-SOSTENIBILITÀ E SOCIALITÀ» presentato dal comune di Pisa.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 39. Ceccanti.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione della Periferia storica di Ragusa» presentato dal comune di Ragusa.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 40. Navarra.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «di fattibilità tecnica ed economica del nuovo quartiere nell'area della Darsena di S. Paolo, EX MOF E MEIS» presentato dal comune di Ferrara.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 41. Franceschini, Marattin, Rossi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «per la riqualificazione urbana e ambientale e per il recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell'area turistica di Rimini nord» presentato dal comune di Rimini.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 42. Marco Di Maio, Pini.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «di fattibilità Pag. 134tecnica ed economica relativo al quartiere della Campagnuzza» presentato dal comune di Gorizia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 43. Serracchiani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al Progetto «per la riqualificazione urbana del quartiere di Veronetta» presentato dal Comune di Verona.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 44. Dal Moro, Zardini.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Proposta progettuale della Città di Caserta» presentato dal Comune di Caserta.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 45. De Luca.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Belluno: da Periferia del Veneto a Capoluogo delle Dolomiti» presentato dal Comune di Belluno.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.000 euro per l'anno 2018.
13. 46. De Menech.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «CARRARA A30» presentato dal comune di Carrara.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.014 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.014 euro per l'anno 2018.
13. 47. Nardi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «(RIUSP)-Riqualificazione Urbana Infrastrutture e Sicurezza della città di Palermo» presentato dal Comune di Palermo.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.095 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.095 euro per l'anno 2018.
13. 48. Miceli.

Pag. 135

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «i20Apn» presentato dal Comune di Pordenone.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.195 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.000.195 euro per l'anno 2018.
13. 49. Serracchiani, Rosato.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione del quartiere periferico del Fronte mare di ponente della città di Savona» presentato dal Comune di Savona.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.001.629 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.001.629 euro per l'anno 2018.
13. 50. Vazio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie» presentato dal Comune di Frosinone.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.004.182 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.004.182 euro per l'anno 2018.
13. 51. Mancini.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie» presentato dal Comune di Parma.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.004.259 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.004.259 euro per l'anno 2018.
13. 52. Orlando.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «da periferia a periferia» presentato dal Comune di Foggia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.024.563 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.024.563 euro per l'anno 2018.
13. 53. Bordo.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «“PERIFERIE AL CENTRO” NUOVI MODELLI DI VIVIBILITÀ URBANA» presentato dal Comune di Cuneo.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.006.400 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.006.400 euro per l'anno 2018.
13. 54. Gribaudo.

Pag. 136

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città di Trieste per l'area di Rozzol-Melara» presentato dal Comune di Trieste.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.006.813 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.006.813 euro per l'anno 2018.
13. 55. Rosato, Serracchiani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «La Periferia come centro» presentato dal comune di Campobasso.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.036.088 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.036.088 euro per l'anno 2018.
13. 56. Pezzopane, D'Alessandro.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Valorizzazione dei quartieri e rigenerazione urbana: le periferie come le nuove Porte della Città di Cosenza» presentato dal Comune di Cosenza.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.048.098 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.048.098 euro per l'anno 2018.
13. 57. Bruno Bossio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Padova smart city. Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza» presentato dal comune di Padova.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.086.481 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.086.481 euro per l'anno 2018.
13. 58. Zan.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «La Città Diffusa» presentato dal Comune di Firenze.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.112.959 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.112.959 euro per l'anno 2018.
13. 59. Di Giorgi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Progetti per Livorno 2016» presentato dal Comune di Livorno.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.122.470 euro per l'anno 2018;Pag. 137
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.122.470 euro per l'anno 2018.
13. 60. Andrea Romano.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Programma di Rigenerazione Urbana Quartiere Storico Santa Croce» presentato dal Comune di Reggio Emilia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.188.147 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.188.147 euro per l'anno 2018.
13. 61. Delrio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «da Vetus Urbis a Modern City» presentato dal comune di Viterbo.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.435.295 di euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.435.295 di euro per l'anno 2018.
13.62. Melilli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Riqualificazione Catanzaro Sud – da periferia a nuova centralità» presentato dal comune di Catanzaro.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.487.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.487.000 euro per l'anno 2018.
13. 63. Viscomi, Bruno Bossio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «per la realizzazione del parco tematico della cultura agricola e alimentare del mediterraneo, servizi sociali e culturali» presentato dal comune di Brindisi.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.517.928 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.517.928 di euro per l'anno 2018.
13. 64. Ubaldo Pagano.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie della Città di Arezzo» presentato dal Comune di Arezzo.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.875.549 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 122.875.549 euro per l'anno 2018.
13. 65. Ferri.

Pag. 138

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Riqualificazione e risanamento dei quartieri fronte Porto-Canaletto-Fossamastra-Pagliari del Comune della Spezia» presentato dal Comune di La Spezia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.016.372 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.016.372 euro per l'anno 2018.
13. 66. Orlando, Paita, Vazio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Sicurezza e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio» presentato dal Comune di Perugia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.611.209 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.611.209 euro per l'anno 2018.
13. 67. Ascani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Quartieri Social: San Concordio e San Vito» presentato dai Comune di Lucca.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.616.919 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.616.919 euro per l'anno 2018.
13. 68. Rotta.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Per San Giovanni Galermo e Trappeto Nord» presentato dal comune di Catania.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.823.602 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 123.823.602 euro per l'anno 2018.
13. 69. Raciti.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Città di Sassari: Riqualificazione urbana dei quartieri periferici di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sassari 2 e Baddimanna» presentato dal Comune di Sassari.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124.030.003 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124.030.003 euro per l'anno 2018.
13. 70. Gavino Manca.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma di riqualificazione Girgenti» presentato dal Comune di Agrigento.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124.191.635 euro per l'anno 2018;Pag. 139
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124.191.635 euro per l'anno 2018.
13. 71. Cardinale.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Rieti 2020: Parco Circolare Diffuso» presentato dal comune di Rieti.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124.877.627 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 124.877.627 euro per l'anno 2018.
13. 72. Melilli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «UP.oggi - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle aree Poggi e attigue» presentato dal Comune di Massa.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 125.265.600 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 125.265.600 euro per l'anno 2018.
13. 73. Nardi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Riqualificazione quartiere Commenda Ovest» presentato dal comune di Rovigo.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.500.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.500.000 euro per l'anno 2018.
13. 74. Rotta, Dal Moro.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Riqualificazione quartiere Rovere» presentato dal Comune di Treviso.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.515.311 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.515.311 euro per l'anno 2018.
13. 75. De Menech, Zan.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: Siracusa e le nuove centralità urbane Le Periferie» presentato dal Comune di Siracusa.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.822.208 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.822.208 euro per l'anno 2018.
13. 76. Raciti.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Matera 2019, Periferia-Vicinato. Centri culturali e gestione del verde urbano per la qualità della vita nelle periferie» presentato dal Comune di Matera.

Pag. 140

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.880.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 126.880.000 euro per l'anno 2018.
13. 77. De Filippo.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Ravenna in Darsena: il mare in piazza» presentato dal Comune di Ravenna.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.191.833 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.191.833 euro per l'anno 2018.
13. 78. Pagani, Marco Di Maio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie» presentato dal comune di Teramo.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.457.930 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.457.930 euro per l'anno 2018.
13. 79. Pezzopane, D'Alessandro.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Cittadella della Giustizia – 2o lotto» presentato dal comune di Venezia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.464.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.464.000 euro per l'anno 2018.
13. 80. Pellicani, Moretto.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto: «Aosta Recupera la propria identità» presentato dal Comune di Aosta.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.510.257 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.510.257 euro per l'anno 2018.
13. 81. Bonomo.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «O.R.T.I. Occupazione, Rigenerazione, Territorio, Innovazione. Un polo rinnovazione sociale e l'Agrifood al Foro Boario di Macerata» presentato dal Comune di Macerata.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.513.800 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.513.800 euro per l'anno 2018.
13. 82. Morgoni.

Pag. 141

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma di riqualificazione della periferia Palombella Stazione Archi Ingresso Nord della Città di Ancona» presentato dal Comune di Ancona.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.947.889 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 127.947.889 euro per l'anno 2018.
13. 83. Morani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «La Piastra: sicurezza e qualità della vita nel verde» presentato dal Comune di Sondrio.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 128.261.800 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 128.261.800 euro per l'anno 2018.
13. 84. Del Barba.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «SPRINT (Spazi Periferici Rigenerati: Nuovi Traguardi)» presentato dal Comune di Pesaro.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 128.804.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 128.804.000 euro per l'anno 2018.
13. 85. Morani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana» presentato dal comune di Chieti.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 128.827.110 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 128.827.110 euro per l'anno 2018.
13. 86. D'Alessandro, Pezzopane.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «DAL PALEOLITICO ALLA CITTÀ INTELLIGENTE» presentato dal Comune di Isernia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 129.356.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 129.356.000 euro per l'anno 2018.
13. 87. Pezzopane, D'Alessandro.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «INTEREST – Insieme per Terni EST» presentato dal Comune di Terni.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 129.656.016 euro per l'anno 2018;Pag. 142
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 129.656.016 euro per l'anno 2018.
13. 88. Verini.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «CoheSlon – Connessioni e infrastrutture sociali tra le periferie di Siena» presentato dal Comune di Siena.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 130.547.920 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 130.547.920 euro per l'anno 2018.
13. 89. Cenni.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Baraccamenti Cattolica» presentato dal Comune di Taranto.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 130.601.180 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 130.601.180 euro per l'anno 2018.
13. 90. Lacarra.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «di riqualificazione urbana sociale e culturale di lido Tre Archi – studio di fattibilità economica» presentato dal comune di Fermo.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.392.480 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.392.480 euro per l'anno 2018.
13. 91. Morgoni, Navarra.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma di riqualificazione urbana del centro storico e dei borghi» presentato dal Comune di Forlì.

  Conseguentemente:
   al comma 03 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.697.384 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.697.384 euro per l'anno 2018.
13. 92. Marco Di Maio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione Urbana Quartiere E. Montuori» presentato dal Comune di Carbonia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.738.242 euro per l'anno 2018;
   al comma 04, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.738.242 euro per l'anno 2018.
13. 93. Gavino Manca.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Piacenza si ricongiunge al suo fiume con un nuovo mercato, un centro polifunzionale ed un sistema di piazze aumentando il presidio e Pag. 143riqualificando aree di marginalità a rischio degrado» presentato dal Comune di Piacenza.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.954.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.954.000 euro per l'anno 2018.
13. 94. De Micheli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione Fondotoce – Porta verde di Verbania» presentato dal comune di Verbania.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.959.526 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131.959.526 euro per l'anno 2018.
13. 95. Enrico Borghi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione urbana del Villaggio Santa Barbara» presentato dal Comune di Caltanissetta.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.212.125 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.212.125 euro per l'anno 2018.
13. 96. Navarra.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Rigenerazione urbana periferie di Pavia» presentato dal Comune di Pavia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.326.125 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.326.125 euro per l'anno 2018.
13. 97. Bazoli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Vercelli. Percorrendo la ferrovia da ovest ad est verso il Sesia. Per rigenerare nuovi luoghi ed opportunità in un progetto di paesaggio» presentato dal Comune di Vercelli.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.390.485 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.390.485 euro per l'anno 2018.
13. 98. Enrico Borghi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Rigenerazione Sociale ed Economica dei Quartieri di Porta Mortara e Sud Est attraverso strategie proattive volte al recupero ed al riuso delle aree e degli edifici pubblici di via Sforzesca, via Goito e Piazza Pasteur» presentato dal comune di Novara.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.690.000 euro per l'anno 2018;Pag. 144
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.690.000 euro per l'anno 2018.
13. 99. Enrico Borghi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, Frazione S. Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici» presentato dal Comune di Cremona.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.980.500 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 132.980.500 euro per l'anno 2018.
13. 100. Pizzetti.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «ASTI – PERIFERIE URBANE» presentato dal Comune di Asti.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 133.104.283 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 133.104.283 euro per l'anno 2018.
13. 101. Gribaudo, Losacco.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma di riqualificazione urbana nel Comune di Urbino» presentato dal comune di Urbino.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 133.475.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 133.475.000 euro per l'anno 2018.
13. 102. Morani.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «In periferia si può vivere assieme» presentato dal Comune di Vibo Valentia.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 133.909.997 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 133.909.997 euro per l'anno 2018.
13. 103. Viscomi, Bruno Bossio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Parco urbano della Tonnara San Giuliano in Località Punta Tipa e riqualificazione aree urbane» presentato dal comune di Trapani.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 135.070.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 135.070.000 euro per l'anno 2018.
13. 104. Cardinale.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione della periferia est di Enna Bassa: edifici tre stelle, scuole dell'infanzia e civic center R. Sanzio, infrastrutture parco urbano Baronessa» presentato dal Comune di Enna.

Pag. 145

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 135.395.831 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 135.395.831 euro per l'anno 2018.
13. 105. Navarra.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Riqualificazione Villaggio Lamarmora» presentato dal Comune di Biella.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 135.885.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 135.885.000 euro per l'anno 2018.
13. 106. Enrico Borghi.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al Progetto «per la riqualificazione e la sicurezza nel quartiere Fondo Gesù» presentato dal Comune di Crotone.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 136.326.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 136.326.000 euro per l'anno 2018.
13. 107. Bruno Bossio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «riqualificazione architettonica e funzionale di piazza Bufalini, Piazza Almerici, piazza Fabbri e vicolo Masini» presentato dal comune di Cesena.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 138.200.000 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 138.200.000 euro per l'anno 2018.
13. 108. Pini, Marco Di Maio.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «I progetti di ricucitura della periferia monzese, traguardando le connessioni sovralocali» presentato dal Comune di Monza.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 138.894.493 euro per l'anno 2018;
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 138.894.493 euro per l'anno 2018.
13. 109. Pollastrini.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: ad esclusione di quella relativa al progetto «Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie» presentato dal Comune di Tempio Pausania.

  Conseguentemente:
   al comma 03, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 139.483.000 euro per l'anno 2018;Pag. 146
   al comma 04 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 139.483.000 euro per l'anno 2018.
13. 110. Gavino Manca.

  Al comma 02, dopo le parole: all'anno 2020 inserire le seguenti:, salvo che per i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
13. 111. Trancassini, Lollobrigida, Fidanza, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione di quei Comuni e Città metropolitane, che avranno rispettato il termine del 15 settembre indicato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri con sua comunicazione del 7 agosto 2018, sulla base di quanto disposto ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017.
13. 112. D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione delle convenzioni in relazione alle quali siano stati già trasmessi i progetti esecutivi approvati dalle giunte comunali.
13. 113. Pizzetti.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve quelle in cui l'ente abbia dichiarato lo stato di dissesto economico finanziario.
13. 114. Fidanza, Prisco, Lollobrigida, Foti, Rotelli, Luca De Carlo, Acquaroli, Trancassini, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve quelle in cui l'ente abbia presentato il progetto esecutivo entro il termine previsto dalle disposizioni vigenti.
13. 115. Fidanza, Prisco, Lollobrigida, Foti, Rotelli, Luca De Carlo, Acquaroli, Trancassini, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve quelle in cui l'ente abbia presentato il progetto esecutivo entro la data del 31 dicembre 2018.
13. 116. Fidanza, Prisco, Lollobrigida, Foti, Rotelli, Luca De Carlo, Acquaroli, Trancassini, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 02, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve quelle in cui l'ente abbia presentato il progetto esecutivo entro il termine previsto dalle disposizioni vigenti, e quelle in cui l'ente abbia dichiarato lo stato di dissesto economico finanziario.
13. 117. Fidanza, Prisco, Lollobrigida, Foti, Rotelli, Luca De Carlo, Acquaroli, Trancassini, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 02 aggiungere i seguenti:
  02-bis. Le amministrazioni firmatarie delle convenzioni di cui al comma 02, con proprie risorse finanziarie, possono anticipare l'esecuzione dei progetti selezionati per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, fermo restando l'obbligo dello Stato di provvedere alla restituzione delle somme impiegate entro il 2020;Pag. 147
  02-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si individuano le modalità di restituzione delle risorse finanziarie anticipate dalle amministrazioni e impiegate per gli interventi di riqualificazione a sensi del comma 02-bis.
13. 130. Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 04 aggiungere i seguenti:
  05. Al fine favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale delle piccole e microimprese direttamente e indirettamente interferite dai danni conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto il 14 agosto 2018, è istituita la zona franca urbana nell'area territoriale del comune di Genova ai sensi del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la cui perimetrazione è costituita dall'area della zona rossa o limitrofa a questa entro il limite dei 30.000 abitanti.
  06. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 05 i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale il cui reddito nel 2017 sia stato non superiore a 150.000 euro, a condizione che tale reddito derivi da imprese:
   a) che rientrino nella definizione di piccola o micro impresa, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
   b) già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   c) non in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
   d) i cui titolari siano nel pieno esercizio dei propri diritti civili;
   e) la cui sede principale o unità locale sia ubicata all'interno della zona franca urbana come individuata dal comma 05;
   f) che rientrino nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea agli aiuti: «de minimis»;

  07. I titolari di reddito di impresa individuati ai sensi del comma 06 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 05 nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». I titolari di reddito di impresa possono beneficiare, nei limiti di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive e dell'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.
  08. Agli oneri derivanti dai commi da 05 a 07, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: economico e.
13. 118. Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Bagnasco, Sozzani, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 04 aggiungere i seguenti:
  05. Nelle more della realizzazione dei lavori di adeguamento e potenziamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Pag. 148stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie inerenti la tratta autostradale A10 Genova Pegli-Ventimiglia.
  06. Ai fini di cui al comma 05 il rimborso, pari al 70 per cento dell'importo del pedaggio, è riconosciuto a favore dei residenti della regione Liguria e a quanti, anche non residenti in tale regione, prestano lavoro o studiano nelle province di Genova, Savona e Imperia.
  07. In sede di definizione dell'accordo di cui al comma 05 sono definiti la durata, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al comma 06 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 500.000 euro per il triennio 2018-2020.
  08. Agli oneri derivanti dal comma 07 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 119. Mulè, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Sozzani, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 04 aggiungere i seguenti:
  05. Al fine favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali direttamente e indirettamente interferite dai danni conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto il 14 agosto 2018, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in materia di istituzione di zone economiche speciali (ZES), si applicano anche in riferimento all'intero perimetro portuale e retroportuale del comune di Genova, fino a comprendere i retroporti di Rivalta Scriva, Alessandra e Piacenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del presidente della regione Liguria, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  06. Agli oneri derivanti dal comma 04-bis si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante: riprogrammazione dei programmi cofinanziati.
13. 120. Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Bagnasco, Sozzani, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 04 aggiungere il seguente:
  05. Per i programmi di riqualificazione urbana (PRU) di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti, tutti i termini di cui all'articolo 1 del citato decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di «fermo cantiere», così come riconosciuto dal Collegio Pag. 149di Vigilanza. Per «opere pubbliche avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui lavori pubblici; per «opere private avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'ufficio competente istanza di permesso di costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.
13. 121. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Dopo il comma 04 aggiungere i seguenti:
  05. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019».
13. 122. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

  Sopprimere il comma 1.
13. 123. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1072:
    1) al penultimo periodo, le parole: «secondo; terzo e quarto periodo del» sono soppresse;
    2) all'ultimo periodo, le parole da: «sono da adottare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018»;
   b) dopo il comma 1072, è inserito il seguente:
  «1072-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa e la prosecuzione degli interventi di rigenerazione e adeguamento degli impianti sportivi il Fondo «Sport e Periferie», di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento degli interventi di importo inferiore a 300.000 euro relativi al piano triennale 2018-2020 sulla base delle proposte pervenute alla data del 15 dicembre 2017, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta nazionale del CONI n. 135 del 9 aprile 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui al comma 1072.
13. 124. Lotti.

  Al comma 1-bis, lettera a), primo periodo, dopo le parole: di seguito riportate aggiungere le seguenti: nonché secondo il principio di riequilibrio territoriale ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
13. 125. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga delle concessioni demaniali marittime non produttive di reddito).

  1. Nelle more del procedimento di revisione organica e di delimitazione delle zone di demanio marittimo all'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
13. 02. Marco Di Maio.

Pag. 150

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga delle concessioni demaniali marittime non produttive di reddito).

  1. Nelle more del procedimento di revisione organica e di delimitazione delle zone di demanio marittimo all'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo ad uso abitativo, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019».
13. 01. Marco Di Maio.

Pag. 151

ART. 13-bis.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
13-bis. 1. Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi centri di revisione veicoli è sospeso fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero della infrastrutture e dei trasporti previste dall'articolo 13, comma 1, del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
13-bis. 2. Moretto.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Proroga di termini in materia di macchine agricole).

  1. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
  2. I tempi indicati all'Allegato 1, del Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, sono prorogati di un anno.
13-bis. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Pag. 152

ART. 13-ter.

  Sopprimerlo.
13-ter. 1. Madia.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. All'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 in fine è aggiunto il seguente periodo: «Il Commissario è nominato sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate. Ai sensi del successivo comma 9 al Commissario non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, limitatamente alle spese necessarie allo svolgimento della procedura di selezione pubblica, pari a 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, nell'anno 2019, nell'ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
13-ter. 2. Speranza, Occhionero, Fassina.

  Dopo l'articolo 13-ter aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 925, comma 1, lettera b), le parole: «generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni» sono soppresse.
   b) all'articolo 925, comma 1, lettera a), dopo le parole: «65 anni» sono aggiunte le seguenti: «generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni»;
   c) all'articolo 926, comma 1, lettera b), le parole: «ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore» sono soppresse;
   d) all'articolo 926, comma 1, lettera a), dopo le parole: «65 anni» sono aggiunte le seguenti: «ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore»;
   e) all'articolo 927, comma 1, lettera b), le parole: «generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale» sono soppresse;
   f) all'articolo 927, comma 1, lettera a) dopo le parole: «65 anni» sono aggiunte le seguenti: «generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale».
13-ter. 05. Fiorini, Carrara, Siracusano, Maria Tripodi, Perego Di Cremnago, Fascina, Ripani, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 13-ter, è aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Sospensione della disciplina di cui ai commi 910, 911, 912, 913 e 914, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per il personale marittimo).

  L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911, 912, 913 e 914, dell'articolo Pag. 1531 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sospesa fino al 31 dicembre 2019, limitatamente agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale.
13-ter. 01. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Proroga in materia di tracciabilità delle retribuzioni).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 910, le parole: «1o luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2019»;
   b) al comma 914, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le sanzioni di cui al comma 913 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912».
13-ter. 02. Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 13-ter aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero).
  1. All'articolo 5-septies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) al primo e al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2019».
13-ter. 03. Ungaro, Carè, La Marca, Schirò.

  Dopo l'articolo 13-ter aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Disposizioni in materia di lavoratori impatriati).
  1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: «e per i quattro periodi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i sei periodi successivi».
13-ter. 04. Ungaro, Carè, La Marca, Schirò.