CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2018
46.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (C. 1004 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1004, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici;
   rilevato come il decreto-legge persegua l'esigenza, di carattere straordinario ed urgente, di incrementare, per l'anno 2018, la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici attraverso la cessione, a titolo gratuito, da parte dell'Italia, di motovedette in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e alla Guardia di finanza, da destinare alla sicurezza della navigazione nel Mediterraneo;
   evidenziato come le misure recate dal provvedimento consentano di favorire la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare;
   rilevato come le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, e 2-bis, siano riconducibili alle materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), nonché alle materie immigrazione e difesa e Forze armate, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere b) e d), della Costituzione, tutte attribuite alla competenza esclusiva statale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La I Commissione (Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23);
   osservato che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), la quale comprende la direttiva 2017/853 nell'allegato A;
   preso atto che la legge n. 163 del 2017 rinvia alle disposizioni di delega previste in generale per tutte le direttive di cui si dispone il recepimento, dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 («Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»), senza prevedere specifici princìpi e criteri direttivi in relazione alla direttiva;
   rilevato come che la direttiva 2017/853 intenda migliorare alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE – che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza – al fine di contrastare l'uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali;
   rilevato come il provvedimento si componga di 15 articoli, contenuti in 2 capi, recando, al Capo I, norme in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e loro tracciabilità, e, al Capo II, norme transitorie e finali, integrando la disciplina vigente interna;
   considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alle materie «armi, munizioni ed esplosivi» e «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) ed h), della Costituzione;
   preso atto che l'articolo 1 dello schema di decreto, nell'individuare l'oggetto e il campo di applicazione dello schema di decreto, al comma 2, esclude dalla disciplina recata dal provvedimento l'acquisizione e detenzione delle armi delle Forze armate, delle Forze di Polizia o di altri enti governativi, nonché dei materiali di armamento;
   considerato poi che l'articolo 2 dello schema interviene sull'ambito di applicazione e sulle definizioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 527 del 1992, il quale reca la disciplina in materia di controllo e acquisizione di armi, in recepimento della direttiva 91/477/CEE;
   osservato, in particolare, che tale articolo 2, al comma 1, lettera b), nel sostituire integralmente l'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 527, adegua a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2017/853 le definizioni di arma Pag. 42da fuoco, parte di arma (superando l'attuale distinzione tra parte e parte essenziale), armaiolo, intermediario, tracciabilità e munizioni;
   rilevato inoltre come l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo rechi una serie di disposizioni che introducono modifiche a vario titolo al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
   rilevato come l'articolo 3, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, che modifica l'articolo 38, quarto comma, del TULPS, abbassi da 6 a 5 anni il termine di rinnovo della certificazione medica per i detentori di armi comuni da sparo;
   preso atto che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto modifica l'articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni, sostituendolo integralmente al fine di recepire l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva, integrando l'elenco dei dati relativi alle armi che devono essere trasmessi all'archivio informatico per la raccolta e l'archiviazione dei dati relativi agli esplosivi per uso civile (cosiddetto GEA) di cui al decreto legislativo n. 8 del 2010;
   rilevato, in proposito, che la disposizione dello schema non fa menzione, tra i dati che devono essere trasmessi all'archivio informatico, delle «date pertinenti» (concernenti gli acquisti delle armi) espressamente indicate dalla direttiva all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettere c) e d), né delle trasformazioni e delle modifiche apportate all'arma che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, indicate all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettera d), della direttiva;
   osservato, inoltre, come l'obbligo di indicare le trasformazioni e le modifiche è stato, invece, previsto all'articolo 12, comma 2, lettera a), dello schema di decreto, che istituisce, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un nuovo sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni;
   rilevato come il medesimo articolo 12, al comma 2, lettera c), dello schema, nel far riferimento alle informazioni che tale sistema informatico deve contenere in relazione alle armi diverse da quelle da fuoco, rinvii genericamente all'articolo 35 del TULPS, che reca diversi oneri informativi a carico degli armaioli, senza specificare a quale di tali oneri si riferisca;
   rilevata, inoltre, l'esigenza di valutare la predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 dello schema alla luce del contenuto delle disposizioni del già citato articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i) e paragrafo 14, della direttiva 2017/853 (disposizioni a cui il provvedimento in esame mira a dare attuazione), che non fanno riferimento alle armi diverse dalle armi da fuoco;
   rilevato che la direttiva prevede la possibilità per i collezionisti di detenere armi di categoria A, in particolare con riferimento alle sottocategorie A6, A7;
   considerato che lo schema di decreto riconduce tale possibilità, limitando la possibilità di detenere armi della categoria A all'ottenimento di una licenza ex articolo 28 del TULPS, cioè la licenza professionale necessaria a operare economicamente con le armi da guerra (fabbricazione, assemblaggio, importazione, riparazione, ecc.), la quale richiede una specifica abilitazione professionale per essere rilasciata, nonché locali adeguati alle attività professionali, che i collezionisti non posseggono, trattandosi di una licenza professionale, il suo titolare è un operatore autorizzato, e in nessun modo può essere assimilato a un collezionista;
   rilevato che, secondo lo schema di decreto, se il tiratore sportivo, per esempio per età o problemi fisici transitori, smettesse anche temporaneamente di esercitare il tiro sportivo, senza la possibilità di mettere tali armi in collezione, si troverebbe nella impossibilità di detenerle;Pag. 43
   rilevato che la possibilità di detenere in collezione le armi delle sottocategorie A6 e A7, anche in caso di assenza di licenza professionale ex articolo 28 del TULPS, è conforme al dettato della direttiva e in attuazione del medesimo, ma appare assolutamente necessaria per evitare sicure e irragionevoli ripercussioni negative per i detentori, essendo gli stessi peraltro già oggi ex lege impossibilitati alla detenzione delle relative munizioni;
   segnalata, più in generale, l'opportunità di valutare, anche in un'ottica di coordinamento e semplificazione, quale sia il rapporto tra il nuovo sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni di cui all'articolo 12 dello schema di decreto, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno (cosiddetto GEA) previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 8 del 2010, nel quale devono essere registrati e conservati per 30 anni dati sulle armi da fuoco e sulle munizioni, il registro in formato elettronico delle operazioni giornaliere che gli armaioli devono tenere ai sensi dell'articolo 35, commi da primo a quarto, del TULPS, e il registro in formato elettronico delle operazioni giornaliere che gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti devono tenere ai sensi dell'articolo 55 del medesimo TULPS;
   rilevato che lo schema di decreto, nella parte in cui novella l'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, riguardante il trasferimento dal Ministero dell'Interno all'Autorità di pubblica sicurezza dei poteri di disporre limitazioni al numero delle munizioni al momento del rilascio della licenza di porto d'armi e per la durata della stessa, norma dalla cui violazione deriva già oggi una violazione in materia penale, porrebbe palesi problemi di incostituzionalità: la fattispecie di reato muterebbe infatti da provincia a provincia in base a contenuti materiali forniti da prescrizioni prefettizie o questurili, violando il principio di stretta legalità della norma penale, con riferimento al contenuto materiale della effettiva prescrizione della fattispecie incriminatrice, generando inoltre un evidente vulnus del principio di uguaglianza all'interno del territorio nazionale.
   rilevata l'eccessiva stratificazione e complessità della normativa in materia e segnalata, a tale proposito, l'opportunità di un intervento di riordino volto a semplificare la disciplina,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) in merito all'articolo 5, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 17 della legge n. 110 del 1975, il quale prevede l'introduzione del divieto di vendita armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, si segnala come la direttiva 2017/853 non ponga un divieto a tale attività, ma unicamente preveda un controllo circa l'identificazione della persona che acquisisce l'arma da fuoco e, ove serva, dell'autorizzazione al possesso, da compiersi a mezzo di soggetti autorizzati e sotto il controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza: si chiede quindi di riformulare in tal senso il testo dello schema di decreto;
   b) valuti il Governo la concordanza dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dello schema di decreto con il contenuto dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettere c) e d), della direttiva 2017/853, con particolare riferimento al recepimento dell'obbligo di registrare le «date pertinenti», e con la disposizione che fa riferimento alle «trasformazioni e modifiche dell'arma» contenuta nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettera d), della direttiva medesima;
   c) osservato come la previsione di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, il quale attribuisce all'Autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale la facoltà di determinare il numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di validità della licenza di porto d'armi, non Pag. 44trovi alcun riscontro nel testo della direttiva e sia peraltro già prevista nell'ordinamento nazionale in specifici casi, e rilevato come sia invece importante mantenere uniformità in merito a livello nazionale, per evitare disparità di trattamento o l'ingenerarsi di confusione (ad esempio tra soggetti residenti in province limitrofe): si ritiene quindi necessario che lo schema di decreto mantenga tale facoltà in capo al Ministero dell'Interno, senza differenziazioni sul territorio nazionale;
   d) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera c), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di specificare a quali, in particolare, tra i diversi oneri informativi a carico degli armaioli, previsti dall'articolo 35 del TULPS, faccia riferimento la nuova previsione ivi introdotta;
   e) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera b), dello schema di decreto, il quale, nello stabilire le informazioni da inserire nel sistema informatico per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, fa rinvio, tra l'altro, all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il predetto rinvio si riferisce all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509, fermo restando il termine di conservazione di 50 anni previsto dall'articolo 35 del TULPS, in quanto normativa di maggior tutela già prevista dall'ordinamento interno;
   f) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere c) ed e), dello schema di decreto, che modificano gli articoli 35 e 42 del TULPS, prevedendo l'obbligo, in capo al soggetto che richiede il nulla osta alla detenzione di armi o la licenza di porto d'armi, di produrre una dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si informano i conviventi maggiorenni, si rileva come tale disposizione, oltre a risultare assolutamente generica nelle forme e nei termini, darebbe adito alle più varie interpretazioni in una materia con molteplici profili di rilevanza penale che deve essere caratterizzata dalla certezza, e non è inoltre in alcun modo contemplata nella direttiva: si ritiene quindi necessaria la soppressione di tale previsione e si auspica in merito una successiva, meditata norma chiarificatrice, che disciplini in modo più organico l'intera materia;
   g) considerata la chiara attenzione rivolta dalla direttiva 2017/853 alla verifica ciclica della permanenza delle condizioni psichiche del detentore di armi, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un controllo immediato, anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 204 del 2010, con le opportune cautele per i dati sensibili, l'interconnessione tra le banche dati dei detentori di armi e quelle del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di porre in immediata evidenza all'Autorità di pubblica sicurezza l'insorgere di patologie, l'assunzione di farmaci o il verificarsi di stati della persona che siano predeterminati come incompatibili col possesso di armi;
   h) considerata la difformità di catalogazione delle armi nella normativa nazionale in tema di acquisto e detenzione di armi rispetto agli altri Stati membri, materia oggi contenuta negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si ritiene in questa sede opportuno procedere al recepimento puntuale dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE, come novellato, che divide le armi in categorie A, B e C, ripristinando il diretto controllo sull'immissione delle stesse nel territorio nazionale da parte del Ministero dell'Interno (come già esercitato in passato mediante il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 110 del 1975), anche al fine di chiarire l'interpretazione per le categorie dei collezionisti e dei tiratori sportivi, uniformando così l'ordinamento interno alla normativa comunitaria;
   i) in considerazione della possibilità, contenuta nella direttiva, di detenere armi della categoria A, in particolare delle sottocategorie Pag. 45A6 e A7, da parte di chi è in possesso della licenza di collezione, anche se non in possesso della licenza professionale di produzione ex articolo 28 del TULPS, soprattutto con riferimento ad armi con valenza storica, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la norma in tal senso, consentendo la detenzione delle armi di categoria A6 e A7 ai soggetti in possesso di licenza di collezione, come previsto dalla direttiva e al fine di non violare i criteri per il corretto recepimento della direttiva stessa fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012;
   l) in considerazione del fatto che la direttiva 2017/853 prevede, al considerando 13, che «Quando le armi da fuoco e le munizioni devono essere consegnate a un vettore a fini di trasporto, è opportuno che il vettore sia responsabile della vigilanza e della custodia delle stesse. I criteri per la custodia appropriata e per il trasporto sicuro dovrebbero essere definiti dal diritto nazionale, tenendo conto del numero e della categoria delle armi da fuoco e delle munizioni interessate», e al fine di assicurare alle stesse l'adeguata sorveglianza di cui all'articolo 5-bis della direttiva 91/477/CEE, come modificato dalla direttiva 2017/853, valuti il Governo l'opportunità di prevedere apposite licenze di polizia per il trasporto di armi conto terzi, e che i trasporti di armi di categoria A siano effettuati esclusivamente mediante guardie giurate specializzate di cui all'articolo 134 del TULPS;
   m) in osservanza alla direttiva 2017/853, in particolare al considerando 13, il quale prevede che «Le armi da fuoco e le munizioni dovrebbero essere custodite in modo sicuro quando non sono soggette a supervisione immediata. Se non sono custodite in una cassaforte, le armi da fuoco e le munizioni dovrebbero essere custodite separatamente.» e al considerando 17, da cui consegue la modifica agli articoli 5 e 5-bis della direttiva 91/477/CEE, operata dalla medesima direttiva 2017/853, valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 5, comma 1, lettera f), dello schema di decreto legislativo, in modo da prevedere l'adozione di misure minime di tutela delle armi uniformi sull'intero territorio nazionale, salvi i poteri in materia già previsti in capo all'Autorità di pubblica sicurezza;
   n) valuti il Governo, anche in relazione ai recenti fatti che hanno messo in luce i rischi di un abuso di tali strumenti, l'opportunità di inserire disposizioni concernenti la tracciabilità delle armi da sparo a modesta capacità offensiva.