CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 luglio 2018
45.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1004, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici;
   rilevato come il decreto-legge persegua l'esigenza, di carattere straordinario ed urgente, di incrementare, per l'anno 2018, la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici attraverso la cessione, a titolo gratuito, da parte dell'Italia, di motovedette in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e alla Guardia di finanza, da destinare alla sicurezza della navigazione nel Mediterraneo;
   evidenziato come le misure recate dal provvedimento consentano di favorire la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare;
   rilevato come le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, e 2-bis, siano riconducibili alle materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), nonché alle materie immigrazione e difesa e Forze armate, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere b) e d), della Costituzione, tutte attribuite alla competenza esclusiva statale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23);
   osservato che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), la quale comprende la direttiva 2017/853 nell'allegato A;
   preso atto che la legge n. 163 del 2017 rinvia alle disposizioni di delega previste in generale per tutte le direttive di cui si dispone il recepimento, dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 («Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»), senza prevedere specifici princìpi e criteri direttivi in relazione alla direttiva;
   rilevato come che la direttiva (UE) 2017/853 intenda migliorare alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE – che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza – al fine di contrastare l'uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali;
   rilevato come il provvedimento si componga di 15 articoli, contenuti in 2 capi, recando, al Capo I, norme in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e loro tracciabilità, e, al Capo II, norme transitorie e finali, integrando la disciplina vigente interna;
   considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alle materie «armi, munizioni ed esplosivi» e «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) ed h), della Costituzione;
   preso atto che l'articolo 1 dello schema di decreto, nell'individuare l'oggetto e il campo di applicazione dello schema di decreto, al comma 2, esclude dalla disciplina recata dal provvedimento l'acquisizione e detenzione delle armi delle Forze armate, delle Forze di Polizia o di altri enti governativi, nonché dei materiali di armamento;
   considerato poi che l'articolo 2 dello schema interviene sull'ambito di applicazione e sulle definizioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 527 del 1992, il quale reca la disciplina in materia di controllo e acquisizione di armi, in recepimento della direttiva 91/477/CEE;
   osservato, in particolare, che tale articolo 2, al comma 1, lettera b), nel sostituire integralmente l'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 527, adegua a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2017/853 le definizioni di arma Pag. 25da fuoco, parte di arma (superando l'attuale distinzione tra parte e parte essenziale), armaiolo, intermediario, tracciabilità e munizioni;
   rilevato inoltre come l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo rechi una serie di disposizioni che introducono modifiche a vario titolo al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
   rilevato come l'articolo 3, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, che modifica l'articolo 38, quarto comma, del TULPS, abbassi da 6 a 5 anni il termine di rinnovo della certificazione medica per i detentori di armi comuni da sparo;
   rilevato, in proposito, che tale disposizione utilizza la dicitura di «arma comune da sparo» in luogo di quella di «arma da fuoco» utilizzata dalla direttiva;
   preso atto che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto modifica l'articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni, sostituendolo integralmente al fine di recepire l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva, integrando l'elenco dei dati relativi alle armi che devono essere trasmessi all'archivio informatico per la raccolta e l'archiviazione dei dati relativi agli esplosivi per uso civile (cosiddetto GEA) di cui al decreto legislativo n. 8 del 2010;
   rilevato, in proposito, che la disposizione dello schema non fa menzione, tra i dati che devono essere trasmessi all'archivio informatico, delle «date pertinenti» (concernenti gli acquisti delle armi) espressamente indicate dalla direttiva all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettere c) e d), né delle trasformazioni e delle modifiche apportate all'arma che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, indicate all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettera d), della direttiva;
   osservato, inoltre, come l'obbligo di indicare le trasformazioni e le modifiche è stato, invece, previsto all'articolo 12, comma 2, lettera a), dello schema di decreto, che istituisce, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un nuovo sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni;
   rilevato come il medesimo articolo 12, al comma 2, lettera c), dello schema, nel far riferimento alle informazioni che tale sistema informatico deve contenere in relazione alle armi diverse da quelle da fuoco, rinvii genericamente all'articolo 35 del TULPS, che reca diversi oneri informativi a carico degli armaioli, senza specificare a quale di tali oneri si riferisca;
   rilevata, inoltre, l'esigenza di valutare la predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 dello schema alla luce del contenuto delle disposizioni del già citato articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i) e paragrafo 14, della direttiva 2017/853 (disposizioni a cui il provvedimento in esame mira a dare attuazione), che non fanno riferimento alle armi diverse dalle armi da fuoco;
   rilevato che la direttiva prevede la possibilità per i collezionisti di detenere armi di categoria A, in particolare con riferimento alle sottocategorie A6, A7;
   considerato che lo schema di decreto riconduce tale possibilità, limitando la possibilità di detenere armi della categoria A all'ottenimento di una licenza ex articolo 28 del TULPS, cioè la licenza professionale necessaria a operare economicamente con le armi da guerra (fabbricazione, assemblaggio, importazione, riparazione, ecc.), la quale richiede una specifica abilitazione professionale per essere rilasciata, nonché locali adeguati alle attività professionali, che i collezionisti non posseggono, trattandosi di una licenza professionale, il suo titolare è un operatore autorizzato, e in nessun modo può essere assimilato a un collezionista;
   rilevato che, secondo lo schema di decreto, se il tiratore sportivo, per esempio per età o problemi fisici transitori, smettesse anche temporaneamente di esercitare il tiro sportivo, senza la possibilità di Pag. 26mettere tali armi in collezione, si troverebbe nella impossibilità di detenerle;
   rilevato che la possibilità di detenere in collezione le armi delle sottocategorie A6 e A7, anche in caso di assenza di licenza professionale ex articolo 28 del TULPS, è conforme al dettato della direttiva e in attuazione del medesimo, ma appare assolutamente necessaria per evitare sicure e irragionevoli ripercussioni negative per i detentori, essendo gli stessi peraltro già oggi ex lege impossibilitati alla detenzione delle relative munizioni;
   segnalata, più in generale, l'opportunità di valutare, anche in un'ottica di coordinamento e semplificazione, quale sia il rapporto tra il nuovo sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni di cui all'articolo 12 dello schema di decreto, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno (cosiddetto GEA) previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 8 del 2010, nel quale devono essere registrati e conservati per 30 anni dati sulle armi da fuoco e sulle munizioni, il registro in formato elettronico delle operazioni giornaliere che gli armaioli devono tenere ai sensi dell'articolo 35, commi da primo a quarto, del TULPS, e il registro in formato elettronico delle operazioni giornaliere che gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti devono tenere ai sensi dell'articolo 55 del medesimo TULPS;
   rilevato che lo schema di decreto, nella parte in cui novella l'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, riguardante il trasferimento dal Ministero dell'Interno all'Autorità di pubblica sicurezza dei poteri di disporre limitazioni al numero delle munizioni al momento del rilascio della licenza di porto d'armi e per la durata della stessa, norma dalla cui violazione deriva già oggi una violazione in materia penale, porrebbe palesi problemi di incostituzionalità: la fattispecie di reato muterebbe infatti da provincia a provincia in base a contenuti materiali forniti da prescrizioni prefettizie o questurili, violando il principio di stretta legalità della norma penale, con riferimento al contenuto materiale della effettiva prescrizione della fattispecie incriminatrice, generando inoltre un evidente vulnus del principio di uguaglianza all'interno del territorio nazionale;
   rilevata l'eccessiva stratificazione e complessità della normativa in materia e segnalata, a tale proposito, l'opportunità di un intervento di riordino volto a semplificare la disciplina,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) in merito all'articolo 5, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 17 della legge n. 110 del 1975, il quale prevede l'introduzione del divieto di vendita armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, si segnala come la Direttiva non ponga un divieto a tale attività, ma unicamente preveda un controllo circa l'identificazione della persona che acquisisce l'arma da fuoco e, ove serva, dell'autorizzazione al possesso, da compiersi a mezzo di soggetti autorizzati: si chiede quindi di riformulare in tal senso il testo dello schema di decreto;
   b) valuti il Governo la concordanza dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dello schema di decreto con il contenuto dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettere c) e d), della direttiva 2017/853, con particolare riferimento al recepimento dell'obbligo di registrare le «date pertinenti», e con la disposizione che fa riferimento alle «trasformazioni e modifiche dell'arma» contenuta nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettera d), della direttiva medesima;
   c) osservato come la previsione di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, il quale attribuisce all'Autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale la facoltà di determinare il numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di Pag. 27validità della licenza di porto d'armi, non trovi alcun riscontro nel testo della direttiva e sia peraltro già prevista nell'ordinamento nazionale in specifici casi, e rilevato come sia invece importante mantenere uniformità in merito a livello nazionale, per evitare disparità di trattamento o confusione, ad esempio, tra soggetti residenti in province limitrofe: si ritiene quindi opportuno che lo schema di decreto mantenga tale facoltà in capo al Ministero dell'Interno, senza differenziazioni sul territorio nazionale.
   d) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera c), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di specificare a quali, in particolare, tra i diversi oneri informativi a carico degli armaioli, previsti dall'articolo 35 del TULPS, faccia riferimento la nuova previsione ivi introdotta;
   e) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera c), dello schema di decreto, valuti il Governo se la disposizione, la quale fa riferimento ad armi «diverse dalle armi da fuoco», sia conforme alla direttiva 2017/853, che fa esclusivo riferimento alle «armi da fuoco»;
   f) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera b), dello schema di decreto, il quale, nello stabilire le informazioni da inserire nel sistema informatico per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, fa rinvio, tra l'altro, all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il predetto rinvio si riferisce all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
   g) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere c) ed e), dello schema di decreto, che modificano gli articoli 35 e 42 del TULPS, prevedendo l'obbligo, in capo al soggetto che richiede il nulla osta alla detenzione di armi o la licenza di porto d'armi, di produrre una dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si informano i conviventi, maggiorenni, si rileva come tale disposizione, oltre a risultare assolutamente generica nelle forme e nei termini, darebbe adito alle più varie interpretazioni in una materia con molteplici profili di rilevanza penale che deve essere caratterizzata dalla certezza, e non è inoltre in alcun modo contemplata nella Direttiva: si ritiene quindi necessaria la soppressione di tale previsione e si auspica in merito una successiva, meditata norma chiarificatrice, che disciplini in modo più organico l'intera materia;
   h) considerata la difformità di catalogazione delle armi nella normativa nazionale in tema di acquisto e detenzione di armi rispetto agli altri Stati membri, materia oggi contenuta negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si ritiene in questa sede opportuno procedere al recepimento puntuale dell'allegato I alla Direttiva 91/477/CEE, come novellato, che divide le armi in categorie A, B e C, anche al fine di chiarire l'interpretazione per le categorie dei collezionisti e dei tiratori sportivi, uniformando così l'ordinamento interno alla normativa comunitaria;
   i) in considerazione della possibilità, contenuta nella direttiva, di detenere armi della categoria A, in particolare delle sottocategorie A6 e A7, da parte di chi è in possesso della licenza di collezione, anche se non in possesso della licenza professionale di produzione ex articolo 28 del TULPS, soprattutto con riferimento ad armi con chiara valenza storica, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la norma in tal senso, consentendo la detenzione delle armi di categoria A6 e A7 ai soggetti in possesso di licenza di collezione.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO FI

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo, è stato predisposto ai sensi della delega legislativa conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), in cui si rinvia ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non essendo previsti specifici principi e criteri direttivi;
    sebbene la direttiva 91/477/CEE all'articolo 15, paragrafo 4, preveda espressamente che gli Stati membri possano mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose, salvo doverle comunicare alla Commissione europea che poi le comunica agli altri Stati membri, l'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. divieto di gold plating);
    nella sentenza n. 132 del 1996, la Corte costituzionale ha stabilito, altresì, che il decreto legislativo che recepisce una direttiva comunitaria «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare»; mentre, l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega»;
    la direttiva oggetto di recepimento è da accogliersi con favore, soprattutto nella previsione di un rafforzamento dell'attuale quadro normativo europeo, al fine di contrastare il traffico illecito di armi e parti di esse, che si è reso maggiormente necessitato e urgente in seguito al susseguirsi di tragici eventi terroristici che hanno minacciato la sicurezza interna dell'Unione;
    lo schema di decreto legislativo non si limita ad attuare la disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2016-2017 sopra citata per il recepimento della direttiva 2017/853, poiché sono state aggiunte norme che affastellano il quadro legislativo con la previsione di meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione della direttiva stessa;
    la direttiva, all'articolo 6, comma 6, ha stabilito che gli Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A nel rispetto delle seguenti condizioni: a) Pag. 29svolgimento di una valutazione soddisfacente delle informazioni pertinenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2; b) fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente; c) rilascio, da parte di un'organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di un certificato che confermi: i) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente per almeno 12 mesi, e ii) che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente;
    la direttiva prefigura, dunque, la possibilità, per i titolari sportivi, di detenere armi, non perché presentino caratteristiche di minore pericolosità, ma solo a condizione che siano utili a soggetti particolarmente qualificati per svolgere attività sportiva; lo schema di decreto, invece, all'articolo 13, comma 3, si limita a stabilire che la detenzione delle armi di categoria A.6 e A7 «è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI»;
    l'articolo 3, comma 1, lettera c), dello schema di decreto introduce l'obbligo, per chi richieda il nulla osta all'acquisto di armi o ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, di produrre, all'atto del ritiro del documento, una dichiarazione sostitutiva con la quale si attesti di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio, dell'avvenuto rilascio dei documenti necessari per la acquisizione della disponibilità dell'arma;
    la novella citata è stata introdotta dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) all'articolo 36, comma 1, lettera h), quale specifico criterio di delega ai fini del recepimento della Direttiva 2008/51/CE in materia di armi;
    il legislatore nazionale, con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, è intervenuto modificando gli articoli 35 e 42 del TULPS, introducendo l'obbligo di informazione ai conviventi e demandando l'operatività dello stesso ad un successivo regolamento recante la disciplina delle modalità tecniche attuative, allo stato attuale non ancora emanato: pertanto, la previsione di tale disposizione nel recepimento della direttiva risulta fuorviante rispettivo al recepimento della direttiva;
    la norma precisa altresì che la relativa comunicazione è attestata mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ma tale previsione, ai sensi degli articoli 35 e 42 del TULPS, non tutela il titolare della licenza, il quale in futuro non può comunque dimostrare di aver effettivamente informato i conviventi a meno che la comunicazione non sia stata data per iscritto;
    evidenziato come l'articolo 5, comma 1, lettera a), preveda, sul piano sanzionatorio, l'equiparazione delle armi tipo guerra delle armi da fuoco camuffate, senza tenere debitamente in conto che tale previsione appare eccessiva, poiché, in ogni caso, queste ultime non presentano alcuna spiccata potenzialità offensiva, anzi sono in genere caratterizzate da scarsa precisione e lesività;
    rilevato come lo schema di decreto legislativo, secondo quanto appena evidenziato, non rispetti appieno quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione normativa: tale articolo, infatti, prevede che per ogni atto normativo venga effettuata l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e cioè la valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni mediante comparazione di opzioni alternative; inoltre, nell'individuazione e comparazione delle opzioni le Pag. 30amministrazioni competenti devono tener conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento del mercato e la tutela delle libertà individuali;
    rilevato altresì come l'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) abbia previsto modifiche all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, stabilendo il divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse,
   esprime

PARERE CONTRARIO.
Sisto.