CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 dicembre 2017
936.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
C. 4768-A Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
C. 4768-A Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 29-bis.15, 34-bis.30, 45.8, 52-bis.9, 81.11, 92.14, 96.21 e 100-bis.46 DEL RELATORE

ART. 1.

  Sopprimere il comma 135-bis.
29-bis. 15. Il Relatore.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 170.
34-bis. 30. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo il comma 285-bis, aggiungere il seguente:
  285-ter. All'articolo 19-quaterdecies, comma, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, dopo il comma 4, è inserito il seguente: »4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste».
45. 8. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 328-bis sopprimere le parole: concernenti mezzi e passeggeri.

  Conseguentemente:
   Al comma 328-
ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 328-bis hanno effetto dal 1o gennaio 2020.
   dopo il comma 328-ter inserire il seguente:
  328-ter.1. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 relative agli immobili di cui al comma 328-bis, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 328-bis. Per gli immobili dichiarati ai sensi del presente comma, alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma 328-bis provvede d'Ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 328-ter. Le rendite rideterminate d'Ufficio dall'Agenzia delle entrate di cui al presente comma hanno effetto dal 1o gennaio 2020.

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  Sostituire il comma 328-quinquies con il seguente:
  A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 328-ter, ovvero d'Ufficio ai sensi del comma 328-ter.1, e a quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 328-ter, ovvero d'Ufficio ai sensi del comma 328-ter.1, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2019.
52-bis. 9. Il Relatore.
(Approvato)

  Sostituire i commi da 556-bis a 556-ter con i seguenti:
  556-bis. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal Gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
  4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.
  4-quater. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte.
  4-quinquies. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA costituito, in un altro Stato membro nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
  4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3.».
  556-ter. Le disposizioni del comma 556-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2018.».»
81. 11. Il Relatore.
(Approvato)

  Sostituire il comma 624 con il seguente:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, Pag. 79n. 190, è rideterminato in 18.977.000 euro per l'anno 2018 e di 3.277.000 euro per l'anno 2019, di 5.525.000 euro per l'anno 2020, 238.783.000 euro per l'anno 2021, di 217.510.000 euro per l'anno 2022, in 176.543.000 euro per l'anno 2023, in 111.064.000 euro per l'anno 2024, in 25.000000 euro per l'anno 2025, in 15.000.000 euro per l'anno 2026, in 6.000.000 euro per l'anno 2027, in 10.000.000 euro per l'anno 2028, in 20.000.000 euro per l'anno 2029, in 30.000.000 euro per l'anno 2030, e in 43.000.000 euro a decorrere dall'anno 2031».
92. 14. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 641, sostituire le parole: e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti:, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.
96. 21. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 654, sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
100-bis. 46. Il Relatore.
(Approvato)