CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 15 dicembre 2017
930.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 69.18 E 70.126 DEL GOVERNO E SUBEMENDAMENTO 0.69.18.1

ART. 1.

  All'emendamento 69.18, dopo il comma 457-ter, aggiungere il seguente:
  457-ter.1. La ridefinizione del gettito di cui ai precedenti commi 457-bis e 457-ter non deve comunque comportare un saldo inferiore all'anno 2017.
0.69.18.1. Fedriga, Savino, Rizzetto.

  Dopo il comma 457, inserire i seguenti:
  457-bis. Al fine di tener conto dell'articolo 2, comma 5, dell'accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, è preordinato l'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti dal primo periodo in termini di saldo netto da finanziare, le somme iscritte in conto residui nel capitolo 2862 di cui al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 120 milioni di euro annui in ciascuno degli anni 2018 e 2019; in termini di indebitamento netto, i relativi oneri sono coperti attraverso gli effetti positivi delle disposizioni di cui al comma 457. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  457-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
  «Art. 49. – 1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali:
   a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella regione per uso di autotrazione;
   b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella regione;
   c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella regione;
   d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'imposta sul valore aggiunto applicata alle importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;
   e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale, comunque denominato, Pag. 20maturato nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c); dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non è individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale».

  2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo è effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali.
  3. La Regione compartecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostituite»;
   b) all'articolo 51 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione».

  457-quater. Con le norme di attuazione previste dall'articolo 65 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono definiti i criteri per la determinazione del gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 49 del medesimo Statuto, come sostituito dal comma 457-ter del presente articolo, riferiti al territorio regionale e le modalità di attribuzione dello stesso alla regione.
  457-quinquies. Le disposizioni dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel testo precedente alle modificazioni apportate dal comma 457-ter del presente articolo, continuano ad applicarsi per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e per la quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1o gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione statutaria di cui al comma 457-quater e dei relativi provvedimenti attuativi. Successivamente a tale data, la compartecipazione ai tributi erariali è rideterminata secondo le disposizioni dell'articolo 49 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 457-ter del presente articolo, e sono operati i conseguenti conguagli.
  457-sexies. La regione Friuli Venezia Giulia contabilizza le entrate di cui al comma 457-quinquies, secondo e terzo periodo, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dal comma 457-ter del presente articolo, e in ogni caso entro l'esercizio 2018.
  457-septies. Le disposizioni di cui al comma 457-ter sono approvate ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
  457-octies. Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1o gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito. La regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare il tributo nei limiti previsti dalla normativa statale, compresa la determinazione della sua misura. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale Pag. 21continuano ad applicarsi la normativa e le misure del tributo vigenti in ciascuna provincia, anche se soppressa in attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con attribuzione del gettito direttamente alla regione.
  457-novies. All'articolo 13, comma 14, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. A decorrere dall'anno 2018, l'abrogazione disposta dal presente comma opera anche nei confronti dei comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono ridotte dell'importo di euro 74.219.629 a decorrere dall'anno 2018.
  457-decies. All'articolo 2, comma 2, della legge 1o agosto 2003, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo non è più dovuto ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i rimborsi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 1o agosto 2003, n. 206, sono ridotte dell'importo di euro 93.035 a decorrere dall'anno 2018.
  457-undecies. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo non è più dovuto ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i rimborsi di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono ridotte dell'importo di euro 1.808.190 a decorrere dall'anno 2018.
  457-duodecies. A decorrere dall'anno 2018 sono ridotti gli stanziamenti di bilancio iscritti nei capitoli 2856 e 7547 (Fondi relativi alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo) di cui al programma «Federalismo amministrativo» della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle quote spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia per il finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di incentivi alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle risorse relative al cosiddetto accantonamento forfetario già destinato al pagamento delle commissioni spettanti alle società Artigiancassa Spa e Mediocredito Centrale Spa per l'attività di gestione dei fondi pubblici di agevolazione alle imprese, per gli importi di euro 10.921.401 sul capitolo 7547 e di euro 4.230 sul capitolo 2856.
  457-terdecies. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione per l'importo di 1.124.767 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. All'articolo 1, comma 584, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015» sono inserite le seguenti: «, 2016 e 2017».
69. 18. Il Governo.

  Dopo il comma 464, inserire i seguenti:
  464-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di 35 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
  464-ter. Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Pag. 22Stato e la regione Valle d'Aosta che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della regione Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 456;
   il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2019 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
70. 126. Il Governo.

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.
  35-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi e sono previste adeguate forme di pubblicità.
  35-quater. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta ivi previsto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti « de minimis». Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente Pag. 24in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  35-quinquies. Le disposizioni per l'applicazione dei commi 35-bis e 35-quater, con riferimento, in particolare, al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
8. 62. (Nuova formulazione) Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 185, inserire il seguente:
  185-bis. Per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti variazioni:
   2018
    CP: – 2.000.000;
    CS: – 2.000.000;
   2019
    CP: – 2.000.000;
    CS: – 2.000.000;
   2020
    CP: – 2.000.000;
    CS: – 2.000.000.
39. 83. (Nuova formulazione) Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Sgambato, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.

  Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
  185-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 185, entro il 31 marzo 2018 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata all'inquadramento, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, profili di funzionario archeologo, architetto e ingegnere, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Alla selezione di cui al precedente periodo possono partecipare le unità di personale che siano state reclutate a seguito di procedura selettiva pubblica e che, entro la suddetta data del 31 marzo 2018, abbiano prestato servizio per almeno trentasei mesi presso la segreteria tecnica di progettazione di cui al medesimo articolo Pag. 252, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
39. 84. Sgambato, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.

  Al comma 187, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al comma 188 sostituire le parole: dalla lettera b) del comma 187 con le seguenti: dal comma 187.
39. 85. (Nuova formulazione) Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 188, inserire il seguente:
  188-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i contributi previsti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, secondo le modalità stabilite, anche ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato e, all'articolo 31, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le parole: «dagli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 20.000.000.
39. 78. (Nuova formulazione) Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 192, apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sostituire le parole: 3 milioni di eurocon le seguenti: 4 milioni di euro, di cui una quota pari a 1 milione di euro annui è destinata alle biblioteche scolastiche; b) al secondo periodo, dopo le parole: di concerto inserire le seguenti: con il Ministro dell'istruzione, dell'università e la ricerca e; c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma concernente la quota delle risorse del Fondo di cui al primo periodo destinata alle biblioteche scolastiche, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, al comma 193, primo periodo, dopo le parole: Ateco principale 47.61 inserire le seguenti: o 47.79.1 e aggiungere, in fine, le seguenti parole: o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 195, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.
39. 79. (Nuova formulazione) Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Antezza.

Pag. 26

  Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:
  196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali che beneficiano dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106: a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018»; b) all'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2019»; c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «entro l'esercizio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio 2019».

  Conseguentemente:
   il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018;
   il Fondo di cui al comma 625 è ridotto di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018.
39. 80. (Nuova formulazione) Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
  197-bis. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del polo nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti, di cui al n. 87 della tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, è incrementato di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
39. 126. Alfreider.

  Al comma 203, sostituire le parole: a 200.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le seguenti: a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*39. 134. Brunetta, Palese.

  Al comma 203, sostituire le parole: a 200.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le seguenti: a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*39. 38. (Nuova formulazione) Tancredi.

  Dopo il comma 457, inserire i seguenti:
  457-bis. Al fine di tener conto dell'articolo 2, comma 5, dell'accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia Pag. 27e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, è preordinato l'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti dal primo periodo in termini di saldo netto da finanziare, le somme iscritte in conto residui nel capitolo 2862 di cui al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 120 milioni di euro annui in ciascuno degli anni 2018 e 2019; in termini di indebitamento netto, i relativi oneri sono coperti attraverso gli effetti positivi delle disposizioni di cui al comma 457. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  457-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
  «Art. 49. – 1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali:
   a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella regione per uso di autotrazione;
   b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella regione;
   c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella regione;
   d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'imposta sul valore aggiunto applicata alle importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;
   e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c); dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non è individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale».

  2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo è effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali.
  3. La Regione compartecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostituite»;
   b) all'articolo 51 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione».

  457-quater. Con le norme di attuazione previste dall'articolo 65 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono definiti i criteri per la determinazione del gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 49 del medesimo Statuto, come sostituito dal comma 457-ter del presente articolo, riferiti al territorio regionale e le modalità di attribuzione dello stesso alla regione.Pag. 28
  457-quinquies. Le disposizioni dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel testo precedente alle modificazioni apportate dal comma 457-ter del presente articolo, continuano ad applicarsi per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e per la quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1o gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione statutaria di cui al comma 457-quater e dei relativi provvedimenti attuativi. Successivamente a tale data, la compartecipazione ai tributi erariali è rideterminata secondo le disposizioni dell'articolo 49 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 457-ter del presente articolo, e sono operati i conseguenti conguagli.
  457-sexies. La regione Friuli Venezia Giulia contabilizza le entrate di cui al comma 457-quinquies, secondo e terzo periodo, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dal comma 457-ter del presente articolo, e in ogni caso entro l'esercizio 2018.
  457-septies. Le disposizioni di cui al comma 457-ter sono approvate ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
  457-octies. Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1o gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito. La regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare il tributo nei limiti previsti dalla normativa statale, compresa la determinazione della sua misura. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continuano ad applicarsi la normativa e le misure del tributo vigenti in ciascuna provincia, anche se soppressa in attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con attribuzione del gettito direttamente alla regione.
  457-novies. All'articolo 13, comma 14, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. A decorrere dall'anno 2018, l'abrogazione disposta dal presente comma opera anche nei confronti dei comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono ridotte dell'importo di euro 74.219.629 a decorrere dall'anno 2018.
  457-decies. All'articolo 2, comma 2, della legge 1o agosto 2003, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo non è più dovuto ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i rimborsi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 1o agosto 2003, n. 206, sono ridotte dell'importo di euro 93.035 a decorrere dall'anno 2018.
  457-undecies. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo non è più dovuto ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i rimborsi di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 28 Pag. 29dicembre 2001, n. 448, sono ridotte dell'importo di euro 1.808.190 a decorrere dall'anno 2018.
  457-duodecies. A decorrere dall'anno 2018 sono ridotti gli stanziamenti di bilancio iscritti nei capitoli 2856 e 7547 (Fondi relativi alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo) di cui al programma «Federalismo amministrativo» della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle quote spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia per il finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di incentivi alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle risorse relative al cosiddetto accantonamento forfetario già destinato al pagamento delle commissioni spettanti alle società Artigiancassa Spa e Mediocredito Centrale Spa per l'attività di gestione dei fondi pubblici di agevolazione alle imprese, per gli importi di euro 10.921.401 sul capitolo 7547 e di euro 4.230 sul capitolo 2856.
  457-terdecies. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione per l'importo di 1.124.767 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. All'articolo 1, comma 584, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015» sono inserite le seguenti: «, 2016 e 2017».
69. 18. Il Governo.

  Al comma 464, sostituire le parole: contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane con le seguenti: contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 464, aggiungere il seguente:
  464-bis. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma 464, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario, fermo restando quanto previsto al periodo successivo, non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 464, unitamente a quelli di cui ai citati articoli 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015 e 20, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 76 milioni di euro per l'anno 2018.
*70. 13. (Nuova formulazione) Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Al comma 464, sostituire le parole: contributo complessivo di 352 milioni di euro Pag. 30per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane con le seguenti: contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 464, aggiungere il seguente:
  464-bis. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma 464, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario, fermo restando quanto previsto al periodo successivo, non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 464, unitamente a quelli di cui ai citati articoli 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015 e 20, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 76 milioni di euro per l'anno 2018.
*70. 16. (Nuova formulazione) Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Gasparini, Borghi, Nicoletti, De Menech, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano, Carnevali, Carra, Scuvera.

  Al comma 464, sostituire le parole: contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane con le seguenti: contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 464, aggiungere il seguente:
  464-bis. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma 464, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario, fermo restando quanto previsto al periodo successivo, non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 464, unitamente a quelli di cui ai citati articoli 1, comma Pag. 31754, della legge n. 208 del 2015 e 20, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 76 milioni di euro per l'anno 2018.
*70. 18. (Nuova formulazione) Marchi, Gasparini, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carra, Scuvera.

  Dopo il comma 464, inserire i seguenti:
  464-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di 35 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
  464-ter. Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della regione Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 456;
   il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2019 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
70. 126. Il Governo.

  Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e alla Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,.

  Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:
  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «, la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi,»;
   b) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:
  «12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue Pag. 32attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

  12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA».

  513-ter. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «-Dipartimento del tesoro».
*77. 110. La VI Commissione.

  Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e alla Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,.

  Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:
  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «, la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi,»;
   b) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:
  «12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.
  12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA».

  513-ter. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «-Dipartimento del tesoro».
*77. 31. Pelillo, Bernardo.

  Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e alla Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,.

  Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:
  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «, la Pag. 33revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi,»;
   b) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:
  « 12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.
  12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA».

  513-ter. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «-Dipartimento del tesoro».
*77. 122. Tancredi.

  Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e alla Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,.

  Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:
  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «, la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi,»;
   b) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:
  «12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.
  12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA».

Pag. 34

  513-ter. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «-Dipartimento del tesoro».
*77. 67. Alberto Giorgetti.

  Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e alla Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,.

  Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:
  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «, la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi,»;
   b) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:
  «12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.
  12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA».

  513-ter. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «-Dipartimento del tesoro».
*77. 43. Cinzia Maria Fontana.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
77. 115. La VI Commissione.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui Pag. 35redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre.
*77. 123. La VI Commissione.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre.
*77. 30. Pelillo, Bernardo.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre di ciascun anno»;
   b) al comma 4-bis, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre di ciascun anno»;
   c) al comma 6-quinquies:
    1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1»;
    2) all'ultimo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo,».
77. 113. La VI Commissione.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: «il 7 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «il 23 luglio»;
   b) all'articolo 16, comma 1:
    1) alla lettera a), le parole: «, entro il 7 luglio di ciascun anno» sono soppresse;
    2) alla lettera b), le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono soppresse;
    3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte»;
   c) all'articolo 16, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo Pag. 3614, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro:
   a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
   b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
   c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 23 luglio»;
   d) all'articolo 16, comma 2, le parole: «le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: «le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c)».
77. 114. La VI Commissione.

  Sopprimere il comma 618.
*89-bis. 4. Liuzzi, Dell'Orco, Ferraresi, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Sopprimere il comma 618.
*89-bis. 6. Minnucci, Gribaudo.

  Sopprimere il comma 618.
*89-bis. 7. Miccoli, Albanella, Damiano, Pelillo, Cinzia Maria Fontana.

  Sopprimere il comma 618.
*89-bis. 13. Ginefra, Palese, Antezza, Vico.

TAB. 13.

  Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
   a) Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio:
   2018:
    CP: + 250.000;
    CS: + 250.000.
   2019:
    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.
   2020:
    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.
   b) Missione 3 Turismo programma 3.1 Sviluppo e competitività del turismo:
   2020:
    CP: + 2.000.000;
    CS: + 2.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Programma 1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale apportare le seguenti variazioni:
   2018:
    CP: – 250.000;
    CS: – 250.000.
   2019:
    CP: - 500.000;
    CS: - 500.000.
   2020:
    CP: – 2.500.000;
    CS: – 2.500.000.
*Tab. 13. 1. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
   a) Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Pag. 37 Programma 1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio:
   2018:
    CP: + 250.000;
    CS: + 250.000.
   2019:
    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.
   2020:
    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.
   b) Missione 3 Turismo programma 3.1 Sviluppo e competitività del turismo:
   2020:
    CP: + 2.000.000;
    CS: + 2.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Programma 1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale apportare le seguenti variazioni:
   2018:
    CP: – 250.000;
    CS: – 250.000.
   2019:
    CP: – 500.000;
    CS: – 500.000.
   2020:
    CP: – 2.500.000;
    CS: – 2.500.000.
*Tab. 13. 2. La VII Commissione.