CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 dicembre 2017
924.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
   «i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –23.600.000;
   2020: –23.600.000.
4768/VII/1. 1. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla Pag. 146musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.
  35-ter. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  35-quater. Le disposizioni applicative dei commi 35-bis e 35-ter, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.385.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.
4768/VII/1. 2. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 97 è aggiunto il seguente comma:
  97-bis. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che ricevono la lettera di certificazione dall'Inps per l'accesso alle misure di cui dall'articolo 1 commi 166, 179, 188 e 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, possono accedere alla relativa indennità, ovvero al trattamento pensionistico anticipato, a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo Pag. 14716 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59,comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4768/VII/1. 3. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
  185-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 185, entro il 31 marzo 2018, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata all'inquadramento, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, profili dì funzionario archeologo, architetto e ingegnere, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106. Alla selezione di cui al precedente periodo possono partecipare le unità di personale che siano state reclutate a séguito di procedura selettiva pubblica e che, entro la suddetta data del 31 marzo 2018, abbiano prestato servizio per almeno trentasei mesi presso la Segreteria tecnica di progettazione di cui al medesimo articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, conv. legge n. 106 del 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4768/VII/1. 4. Sgambato, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli, Nicchi, Bossa, Scotto.

  Al comma 187, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a)
all'articolo 10, comma 1, al primo periodo, prima delle parole: «Non sono ammissibili» sono inserite le seguenti: «Fatta eccezione per i beni culturali immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.».
4768/VII/1. 5. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 188, inserire il seguente:
  188-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1o gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –10.000.000;
   2020: –20.000.000.
4768/VII/1. 6. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Pag. 148Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:
  189-bis. A decorrere dal 2018, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relative alla riduzione dei consumi intermedi.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
4768/VII/1. 8. Malisani.

  Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:
  189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2015, è pari al 2 per cento.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
4768/VII/1. 9. Malisani.

  Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:
  189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
4768/VII/1. 10. Malisani, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Ghizzoni, Sgambato, Narduolo, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.

  Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro con le seguenti: pari a 5 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 193, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o altre spese individuate dal decreto di cui al comma 195; Pag. 149
   al comma 624, sostituire le parole: «di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.».
4768/VII/1. 11. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 192, aggiungere, infine, il seguente periodo: A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì una quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4768/VII/1. 12. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:
  196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
   a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
   b) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole «entro l'esercizio finanziario 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2019»;
   c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, parole: «entro l'esercizio 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio 2019».

  Conseguentemente:
   a) al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro» con le seguenti: «di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro»;
   b) al comma 124, lettera b), le parole «dall'anno 2018» con le seguenti: «dall'anno 2019»; Pag. 150
   c) al comma 133, sopprimere le parole: «di euro 5.000.000 per l'anno 2018»;
   d) al comma 624, sostituire le parole: «di 17.585.300 euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 12.585.300 euro per l'anno 2018».
4768/VII/1. 14. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
  196-bis. Al fine di potenziare la valorizzazione del patrimonio culturale e della produzione artistica contemporanea di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 in favore della Fondazione Manifesta 12 Palermo come contributo alla realizzazione di «Manifesta 12, biennale europea di arte contemporanea».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 16.585.300 euro per l'anno 2018.
4768/VII/1. 15. Piccione.

  Dopo il comma 203 aggiungere il seguente:
  203-bis. Al fine di promuovere la conoscenza della storia e della cultura nazionali, a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata a favore dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana la spesa di cinquecentomila euro annui, come contributo straordinario per la realizzazione del Dizionario biografico degli Italiani.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: «di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 53.368.200 euro per l'anno 2019, di 135.312.100 euro per l'anno 2020, 179.508.500 euro per l'anno 2021, di 168.804.300 euro per l'anno 2022, di 123.300.700 euro per l'anno 2023, di 108.096.400 euro per l'anno 2024, di 138.892.100 euro per l'anno 2025, di 148.887.900 euro per l'anno 2026, di 140.583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029».
4768/VII/1. 16. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 205 inserire il seguente comma:
  205-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede ad adottare:
   a) le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione alla pace tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria;
   b) i piani per la formazione continua degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo dei corpi civili di pace all'articolo 1 comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Pag. 151

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seugenti variazioni:
   2018: – 1.500.000;
   2019: – 1.500.000;
   2020: – 1.500.000.
4768/VII/1. 47. Zanin, Nicchi, Bossa, Scotto.

  Al comma 210 sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.

  Conseguentemente, al comma 624, 53.868.200 Euro annui, con le seguenti: 52.868.200 Euro per l'anno 2019.
4768/VII/1. 17. Cenni.

  Dopo il comma 213, aggiungere il seguente:
  213-bis. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 400, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 2, dopo le parole: «per le celebrazioni della battaglia di Montecassino», sono inserite le seguenti: «, nonché 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, di cui 1 milione di euro annui per consentire la gestione, la manutenzione e l'implementazione del relativo teatro Historiale di Cassino e 0,5 milioni di euro annui per la gestione e la manutenzione del Museo il Memoriale sito in Montecassino»;
   2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare la ricostruzione ed il recupero del Parco Archeologico di Faragola, è assegnato al comune di Ascoli Satriano (FG), un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.»
   3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Al fine di concorrere allo svolgimento delle celebrazioni del Centesimo anno di pubblicazione del Vocabolario della lingua italiana “Nicola Zingarelli”, è assegnato al comune di Cerignola (FG), un contributo di euro 500.000 per l'anno 2018».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.085.300 euro per l'anno 2018 e di 50.868.200 euro per l'anno 2019, di 132.812.100 euro per l'anno 2020.
4768/VII/1. 18. Mongiello, D'Ottavio.

  Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:
  261-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  261-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 19. Crimì, Coscia, Lenzi, Piccoli Nardelli, Gelli, Carnevali, Giuditta, Pini, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali. Pag. 152
  333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 20. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) oltre le ordinarie facoltà assunzionali, nella misura di:
   a) 2.500 posti di collaboratore scolastico e 500 di assistente amministrativo nell'anno scolastico 2018/2019;
   b) tutti i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

  333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, lettera a), pari ad euro 23,9 milioni nel 2018 ed euro 73,73 milioni a decorrere dal 2019 e dal comma 1, lettera b), pari ad euro 21,8 milioni nel 2019 ed euro 81,7 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 21. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  333-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 333-bis pari ad euro 16,94 milioni nel 2018 ed euro 25,40 milioni nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/VII/1. 22. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 334 aggiungere i seguenti:
  334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al Pag. 153limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.
4768/VII/1. 23. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:
  334-bis. In occasione degli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera e) della legge 29 dicembre 2006, n. 296, e di quelle di istituto, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative ai gradi dell'infanzia e della primaria, la valutazione del titolo abilitante è effettuata assicurando una particolare valorizzazione ai docenti che hanno acquisito la abilitazione nell'ambito di percorsi universitari.
4768/VII/1. 24. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:
  334-bis. – (Disposizioni in materia di esclusione del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione da parte delle università statali). 1. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: « c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
4768/VII/1. 25. Segoni, Bechis, Artini, Baldassarre, Turco.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti comuni e a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
  336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 26. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Pag. 154

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse Istituzioni scolastiche quali, ad esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, di n. 510 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti tecnici, 5 dirigenti amministrativi e 500 funzionari, area III, posizione economica F1.
  336-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 417-bis c.p.c., a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al precedente comma 1, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche esclusivamente nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e non possono delegare ai medesimi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.
  336-quater. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  336-quinques. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-bis avvengano in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
  336-sexies. Per l'attuazione dei commi da 336-bis a 336-quinquies è autorizzata la spesa di euro 1.544.949,84 per l'anno 2018 e di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019.
  336-septies. Al maggior onere di cui al presente articolo, pari ad euro 1.544.949,84 per l'anno 2018, si provvede con lo stanziamento di pari importo a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero previste per gli anni 2017 e 2018.
  336-octies. All'onere di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per un importo di euro 1.544.949,84, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste per gli anni 2017 e 2018, per il restante importo di euro 18.539.398,08 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/VII/1. 27. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028. I Pag. 155posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
  336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 28. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità.
  336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari ad 21,27 milioni di euro nel 2018, 67,77 milioni nel 2019, 68,05 milioni nel 2020, 69,04 milioni nel 2021, 69,99 milioni nel 2022, 71,41 milioni nel 2023, 72,49 milioni nel 2024, 73,58 milioni nel 2025, 74,69 milioni nel 2026, 75,71 milioni nel 2017 e 76.62 milioni a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 29. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
  337-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano di cui all'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della predetta legge il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.
4768/VII/1. 30. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
  343-bis. (Tassa rifiuti scuole paritarie). – I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis decreto-legge n. 248 del 2007 convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola
4768/VII/1. 31. Binetti, Buttiglione.

Pag. 156

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
  343-bis. (Accesso a elenchi anagrafici per le scuole del sistema nazionale di istruzione). – All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: «Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio».
4768/VII/1. 32. Binetti, Buttiglione.

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
  343-bis. – (Stuoie dell'infanzia paritarie). – Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018.
4768/VII/1. 33. Binetti, Buttiglione.

  Sostituire il comma 344 con il seguente:
  344 – (Scatti stipendiali dei professori universitari). – 1. Con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo B della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione triennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.
  2. La decorrenza economica è fissata per i Docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1o gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i Docenti in servizio al 1o gennaio 2018 è fissata al 1o gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.
  3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022”.
4768/VII/1. 34. Segoni, Bechis, Artini, Baldassarre, Turco.

  Sostituire il comma 344 con il seguente:
  344. – (Scatti stipendiali dei professori universitari)1. Con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. Pag. 157
  2. La decorrenza economica è fissata per i Docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1o gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i Docenti in servizio al 1o gennaio 2018 è fissata al 1o gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il 1o comma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.
  3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
4768/VII/1. 35. Segoni, Bechis, Artini, Baldassarre, Turco.

  Al comma 344, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: docenti universitari con le seguenti: professori e ricercatori universitari e le parole: dall'articolo 8 con le seguenti: dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8 e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: su base premiale;
   b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
   c) aggiungere, in fondo al comma, i seguenti periodi: Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1o gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1o gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1o gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, al comma 347 apportare le seguenti modifiche:
   a) nel secondo periodo sostituire la parola l'obiettivo con le seguenti: gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché;
   b) nel terzo periodo, dopo le parole si fa riferimento aggiungere le seguenti: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca;
   c) aggiungere, in fondo, i seguenti periodi: All'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni Pag. 158dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 sono soppresse. A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 315, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento».
4768/VII/1. 37. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Nicchi, Bossa, Scotto.

  Nel comma 344, ovunque ricorra, sopprimere le seguenti parole: su base premiale.
4768/VII/1. 36. Segoni, Bechis, Artini, Baldassarre, Turco.

  Dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:
  347-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  347-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
  347-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  347-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie Pag. 159nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-bis del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4768/VII/1. 38. Mongiello, Famiglietti, Ginefra.

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
  347-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere la seguente lettera:
   «c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I conseguenti risparmi di spesa sono ottenuti mediante la riduzione di 3 milioni di euro dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2018».
4768/VII/1. 39. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
  348-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole «nel limite» sono sostituite dalle parole «sulla base dell'utilizzazione integrale» e, dopo la parola «nonché» sono aggiunte le seguenti: «nel limite».
4768/VII/1. 40. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente comma:
  352-bis. Al fine di perseguire i medesimi obiettivi cui al comma 352, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di ulteriori 9,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione degli ulteriori fondi previsti dal presente comma alle singole Università è effettuata con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 1. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4768/VII/1. 41. Crimì.

  Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
  359-bis. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini;
  359-ter. L'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 359-bis dei criteri generali Pag. 160stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito;
  359-quater. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: «Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR».
  359-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di 1 unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  359-sexies. Per i fini di cui ai commi da 359-bis a 359-quinquies, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –200.000;
   2019: –200.000;
   2020: –200.000.
4768/VII/1. 42. Crimì.

  Dopo il comma 359, aggiungere i seguenti:
  359-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  359-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l'anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni anche non consecutivi di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 359-bis ed all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  359-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 359-bis e 359-ter, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/VII/1. 43. Crimì, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Covello, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Ribaudo, Cenni, Crivellari, Rotta, Cinzia Maria Fontana, Cova, Mongiello, Nicchi, Bossa, Scotto, Ginoble, Capone.

  Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
  359-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell'ambito degli Enti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, Pag. 161entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7, lettere a), b), g) e i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. A seguito dell'emanazione di tali regolamenti gli Istituti Superiori di Studi Musicali in ottemperanza di quanto previsto all'articolo 2 comma 7 lettera h) in combinato disposto con l'articolo 2 comma 8 lettera i) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, possono ai sensi della presente legge costituirsi in Poli di ambito regionale o interregionale sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, con istituti che operano nell'ambito dell'alta formazione pubblici o privati. La costituzione dei Poli è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e ricerca sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera g) tenendo conto dell'identità e dell'integrità degli istituti che vi confluiscono.
  359-ter. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  359-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-ter del presente articolo nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  359-quinquies. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  359-sexies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 359-bis a 359- quinquies, valutati in euro 2.522.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi del comma 624.
4768/VII/1. 44. Vignali, Crimì, Crivellari, Tancredi.

  Al comma 484, lettera a), capoverso «485» aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai Comuni delle prime dieci città in graduatoria nella procedura di selezione per il conferimento del titolo «Capitale Italiana Pag. 162della Cultura» di cui all'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014.
4768/VII/1. 45. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Sgambato, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli, Lavagno, Mariani.

  Al comma 484, lettera a), capoverso «485» aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di «Capitale Italiana della Cultura». Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.
4768/VII/1. 46. Di Salvo, Sanna, Castellato.

  All'articolo 1, dopo il comma 644, inserire il seguente:
  644-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite «musica d'ambiente».
4768/VII/1. 48. Bini.

TAB. 2

  Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33 A), apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –500.000;
   CS: –500.000.
  2019:
   CP: –500.000;
   CS: –500.000.
  2020:
   CP: –500.000;
   CS:- 500.000.

  Conseguentemente, alla Tabella 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, azione: Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei, apportare le seguenti variazioni.
  2018:
   CP: +500.000;
   CS: +500.000.
  2019:
   CP: +500.000;
   CS: +500.000.
  2020:
   CP: +500.000;
   CS: +500.000.
4768/VII/Tab. 2. 1. Narduolo, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Manfredi, Sanna, Castellato.

Pag. 163

TAB. 13

  Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
   a) Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 12 (Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio):
  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.
  2019:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.
  2020:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.
   b) Missione 31 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e competitività del turismo):
  2020:
   CP: +2.000.000;
   CS: +2.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 13 (Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale), apportare le seguenti variazioni:
  2018
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.
  2019:
   CP: – 500.000;
   CS: – 500.000.
  2020:
   CP: – 2.500.000;
   CS: – 2.500.000.
4768/VII/Tab. 13. 1. Piccoli Nardelli, Ascani, Coscia, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Pag. 164

ALLEGATO 2

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1

  Al comma 1, sostituire le parole lettera e) con le seguenti: lettere d) ed e).
*1. 38. Centemero, Palmieri, Squeri, Crimi.

  Al comma 1, sostituire le parole lettera e) con le seguenti: lettere d) ed e).
*1. 25. Fucci, Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: sono perseguite, inserire le seguenti: anche;
1. 27. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 1, sostituire la parola: perseguite, con la seguente: conseguite.
1. 30. Borghesi, Pagano.

  Nel titolo sostituire le parole: Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche con le seguenti: Introduzione dell'educazione socio-affettiva, del rispetto delle differenze di genere e delle pari opportunità nelle attività educative delle.
1. 16. Iori, Rocchi, Ghizzoni, Valeria Valente, Manzi, Dallai, D'Ottavio, Narduolo, Piccoli Nardelli, Malisani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e di genere con le seguenti:, di genere e in materia anti-discriminatoria.
1. 98. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: principi di pari opportunità, aggiungere le seguenti: e di mutuo rispetto.
1. 92. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

  Al comma 2, secondo periodo e ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: dei discorsi di odio, con le parole: delle manifestazioni di odio.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: i discorsi di odio, con le parole: le manifestazioni di odio.
1. 65. Nicchi, Bossa, Scotto.

Pag. 165

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
   « i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –23.600.000;
   2020: –23.600.000.
4768/VII/1. 1. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla Pag. 166musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.
  35-ter. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  35-quater. Le disposizioni applicative dei commi 35-bis e 35-ter, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.
4768/VII/1. 2. (Nuova formulazione) Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 187, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a)
all'articolo 10, comma 1, al primo periodo, prima delle parole: «Non sono ammissibili» sono inserite le seguenti: «Fatta eccezione per i beni culturali immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.».
4768/VII/1. 5. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Pag. 167

  Dopo il comma 188, inserire il seguente:
  188-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1o gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 31, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «dagli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».

  Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –10.000.000;
   2020: –20.000.000.
4768/VII/1. 6.  (Nuova formulazione) Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:
  189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
4768/VII/1. 10. Malisani, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Ghizzoni, Sgambato, Narduolo, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.

  Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro con le seguenti: pari a 5 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al comma 193, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o altre spese individuate dal decreto di cui al comma 195, anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale;
   al comma 624, sostituire le parole: «di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di Pag. 168139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.».
4768/VII/1. 11. (Nuova formulazione) Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 192, aggiungere, infine, il seguente periodo: A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì una quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4768/VII/1. 12. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:
  196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
   a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
   b) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole «entro l'esercizio finanziario 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2019»;
   c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, parole: «entro l'esercizio 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio 2019».

  Conseguentemente:
   a) al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro» con le seguenti: «di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro»;
   b) al comma 124, lettera b), le parole «dall'anno 2018» con le seguenti: «dall'anno 2019»;
   c) al comma 133, sopprimere le parole: «di euro 5.000.000 per l'anno 2018»;
   d) al comma 624, sostituire le parole: «di 17.585.300 euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 12.585.300 euro per l'anno 2018».
4768/VII/1. 14. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:
  261-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.Pag. 169
  261-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 19. Crimì, Coscia, Lenzi, Piccoli Nardelli, Gelli, Carnevali, Giuditta, Pini, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.
  333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 20. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) oltre le ordinarie facoltà assunzionali, nella misura di:
   a) 2.500 posti di collaboratore scolastico e 500 di assistente amministrativo nell'anno scolastico 2018/2019;
   b) tutti i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

  333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, lettera a), pari ad euro 23,9 milioni nel 2018 ed euro 73,73 milioni a decorrere dal 2019 e dal comma 1, lettera b), pari ad euro 21,8 milioni nel 2019 ed euro 81,7 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 21. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  333-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 333-bis pari ad euro Pag. 17016,94 milioni nel 2018 ed euro 25,40 milioni nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/VII/1. 22. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 334 aggiungere i seguenti:
  334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.
4768/VII/1. 23. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti comuni e a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
  336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 26. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente Pag. 171reperibili all'interno delle stesse Istituzioni scolastiche quali, ad esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, di n. 510 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti tecnici, 5 dirigenti amministrativi e 500 funzionari, area III, posizione economica F1.
  336-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 417-bis c.p.c., a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al precedente comma 1, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche esclusivamente nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e non possono delegare ai medesimi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.
  336-quater. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  336-quinques. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-bis avvengano in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
  336-sexies. Per l'attuazione dei commi da 336-bis a 336-quinquies è autorizzata la spesa di euro 1.544.949,84 per l'anno 2018 e di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019.
  336-septies. Al maggior onere di cui al presente articolo, pari ad euro 1.544.949,84 per l'anno 2018, si provvede con lo stanziamento di pari importo a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero previste per gli anni 2017 e 2018.
  336-octies. All'onere di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per un importo di euro 1.544.949,84, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste per gli anni 2017 e 2018, per il restante importo di euro 18.539.398,08 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/VII/1. 27. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
  336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro Pag. 172105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 28. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità.
  336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari ad 21,27 milioni di euro nel 2018, 67,77 milioni nel 2019, 68,05 milioni nel 2020, 69,04 milioni nel 2021, 69,99 milioni nel 2022, 71,41 milioni nel 2023, 72,49 milioni nel 2024, 73,58 milioni nel 2025, 74,69 milioni nel 2026, 75,71 milioni nel 2017 e 76.62 milioni a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 29. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
  337-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano di cui all'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della predetta legge il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.
4768/VII/1. 30. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi.

  All'articolo 1, comma 344, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «docenti universitari» con le seguenti: «professori e ricercatori universitari» e le parole: «dall'articolo 8» con le seguenti: «dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8» e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «su base premiale»;
   b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
   c) aggiungere, in fondo al comma, i seguenti periodi: «Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1o gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente Pag. 173legge e che lo erano alla data del 1o gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1º gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo ad personam una tantum cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

  Conseguentemente, al comma 347 apportare le seguenti modifiche:
   a) nel secondo periodo sostituire la parola «l'obiettivo» con le seguenti: «gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché»;
   b) nel terzo periodo, dopo le parole «si fa riferimento» aggiungere le seguenti: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca»;
   c) aggiungere, in fondo, i seguenti periodi:
  «A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 315, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento».

4768/VII/1. 37. (Nuova formulazione)Gizzoni , Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
  347-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere la seguente lettera:
   «c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I conseguenti risparmi di spesa sono ottenuti mediante la riduzione di 3 milioni di euro dello stanziamento Pag. 174del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2018».
4768/VII/1. 39. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
  348-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole «nel limite» sono sostituite dalle parole «sulla base dell'utilizzazione integrale» e, dopo la parola «nonché» sono aggiunte le seguenti: «nel limite».
4768/VII/1. 40. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente comma:
  352-bis. Al fine di perseguire i medesimi obiettivi cui al comma 352, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di ulteriori 9,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione degli ulteriori fondi previsti dal presente comma alle singole Università è effettuata con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 1. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4768/VII/1. 41. Crimì.

  Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
  359-bis. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini;
  359-ter. L'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 359-bis dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito;
  359-quater. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: «Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR».
  359-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di 1 unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento Pag. 175delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  359-sexies. Per i fini di cui ai commi da 359-bis a 359-quinquies, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –200.000;
   2019: –200.000;
   2020: –200.000.
4768/VII/1. 42. Crimì.

  Dopo il comma 359, aggiungere i seguenti:
  359-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  359-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l'anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni anche non consecutivi di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 359-bis ed all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  359-quater. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
  359-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 359-bis, 359-ter e 359-quater pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/VII/1. 43. (Nuova formulazione) Crimì, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Covello, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Ribaudo, Cenni, Crivellari, Rotta, Cinzia Maria Fontana, Cova, Mongiello, Nicchi, Bossa, Scotto, Ginoble, Capone.

  Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
  359-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell'ambito degli Enti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7, lettere a), b), g) e i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. A seguito dell'emanazione di tali regolamenti gli Istituti Superiori di Studi Musicali in ottemperanza di quanto previsto all'articolo 2 comma 7 lettera h) in combinato disposto con l'articolo 2 comma 8 lettera i) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, possono ai sensi della presente legge costituirsi in Poli di Pag. 176ambito regionale o interregionale sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, con istituti che operano nell'ambito dell'alta formazione pubblici o privati. La costituzione dei Poli è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e ricerca sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera g) tenendo conto dell'identità e dell'integrità degli istituti che vi confluiscono.
  359-ter. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  359-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-ter del presente articolo nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  359-quinquies. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  359-sexies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 359-bis a 359- quinquies, valutati in euro 2.522.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi del comma 624.
4768/VII/1. 44. Vignali, Crimì, Crivellari, Tancredi.

  Al comma 484, lettera a), capoverso «485» aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai Comuni delle prime dieci città in graduatoria nella procedura di selezione per il conferimento del titolo «Capitale Italiana della Cultura» di cui all'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014.
4768/VII/1. 45. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Sgambato, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli, Lavagno, Mariani.

Pag. 177

  Al comma 484, lettera a), capoverso «485» aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di «Capitale Italiana della Cultura». Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.
4768/VII/1. 46. Di Salvo, Sanna, Castellato.

TAB. 2.

  Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33 A), apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –500.000;
   CS: –500.000.
  2019:
   CP: –500.000;
   CS: –500.000.
  2020:
   CP: –500.000;
   CS:- 500.000.

  Conseguentemente, alla Tabella 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, azione: Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei, apportare le seguenti variazioni.
  2018:
   CP: +500.000;
   CS: +500.000.
  2019:
   CP: +500.000;
   CS: +500.000.
  2020:
   CP: +500.000;
   CS: +500.000.
4768/VII/Tab. 2. 1. Narduolo, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Manfredi, Sanna, Castellato.

TAB. 13.

  Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
   a) Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 12 (Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio):
  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.
  2019:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.
  2020:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.
   b) Missione 31 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e competitività del turismo):
  2020:
   CP: +2.000.000;
   CS: +2.000.000.

Pag. 178

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 13 (Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale), apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.
  2019:
   CP: – 500.000;
   CS: – 500.000.
  2020:
   CP: – 2.500.000;
   CS: – 2.500.000.
4768/VII/Tab. 13. 1. Piccoli Nardelli, Ascani, Coscia, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.