CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 novembre 2017
910.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi, 7-01363 Paola Boldrini e 7-01377 Binetti: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   premesso che:
    la sindrome fibromialgica è stata riconosciuta come una malattia dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dal 1992, anno in cui venne inclusa nella decima revisione dell’International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10, codice M79-7), entrata in vigore il 1o gennaio 1993;
     i due principali criteri diagnostici relativi a tale sindrome, fissati dall’American College of Rheumatology (ACR) nel 1990, sono il dolore diffuso perdurante per almeno tre mesi e la concomitante presenza di almeno 11 dei 18 tender point specifici;
     nella Dichiarazione di Copenhagen del 1992 sono stati ampliati i criteri diagnostici includendo «affaticamento perdurante, rigidità generalizzata, sonno non ristoratore, mal di testa, vescica iperattiva, dismenorrea, ipersensibilità al freddo, fenomeno di Raynoud, sindrome delle gambe senza riposo, quadro atipico di intorpidimento e formicolio, scarsa resistenza all'esercizio fisico e sensazione di debolezza»;
     la fibromialgia è stata definita la «malattia invisibile» perché i pazienti hanno un aspetto sano e difficilmente ricevono una diagnosi, in quanto molto spesso non è correttamente riconosciuta. Eppure è una delle malattie reumatiche in assoluto più diffuse: solo in Italia si stima che ne siano affetti dai 3 ai 4 milioni di individui, per la maggior parte donne; l'OMS l'ha definita come «una limitazione o una perdita – derivante da un'alterazione – della capacità di eseguire un'attività nella maniera o nel range considerato normale per un essere umano». Il riferimento al termine «attività» è inteso, nella maggior parte dei casi, come capacità lavorativa, ma è necessario ricomprendere nel termine anche la restrizione allo svolgimento delle varie attività della vita che sono proprie degli individui di quella stessa età;
     sebbene la fibromialgia non abbia dirette implicazioni sull'aspettativa di vita, la persistente limitazione che da essa deriva conduce alla necessità di un intervento per controllare il dolore, che garantisca almeno una parziale autonomia del paziente, con un miglioramento anche minimo della qualità di vita e con possibilità realistiche di autosufficienza. Devono quindi essere fornite al malato terapie volte sia a ridurre il dolore a un livello di accettabilità sia al miglioramento della propria autonomia quotidiana attraverso la riduzione della disabilità;
     il mancato riconoscimento del dolore, e delle conseguenze che questo causa nella persona, è uno dei principali motivi di isolamento e di ulteriore sofferenza per le persone colpite da fibromialgia, che vede compromessa la propria credibilità;
     sebbene l'OMS abbia riconosciuto già dal 1992 l'esistenza della fibromialgia Pag. 151e nonostante anche altre organizzazioni mediche di carattere internazionale l'abbiano considerata una malattia cronica, solo una parte dei Paesi europei hanno condiviso tale posizione, e tra questi non figura l'Italia;
     il Parlamento europeo ha approvato nel 2008 una dichiarazione che, partendo dalla considerazione per cui la fibromialgia non risulta ancora inserita nel Registro ufficiale delle malattie nell'Unione europea e che i soggetti che ne sono colpiti eseguono più visite generiche e specialistiche, ottenendo un maggior numero di certificati di malattia e ricorrendo più spesso ai servizi di degenza, rappresentando quindi un notevole onere economico per l'Europa, ha invitato la Commissione europea e il Consiglio a mettere a punto una strategia per la fibromialgia, in modo da riconoscere questa sindrome come una malattia e incoraggiare gli Stati membri a migliorare l'accesso alla diagnosi e ai trattamenti;
     nel corso degli ultimi due decenni, le principali associazioni mediche, tra cui le Società di reumatologia e di studio del dolore degli Stati Uniti d'America, del Canada, della Germania e di Israele, hanno redatto linee guida per la diagnosi e il trattamento del disturbo;
     tali linee guida concordano sulla necessità di applicare un trattamento integrato e multidisciplinare, che mostra superiorità di efficacia rispetto ai singoli trattamenti. In particolare, recenti meta-analisi e reviews sistematiche hanno concluso che i farmaci antidepressivi, ancora ampiamente usati, sia di vecchia che di più recente generazione, mostrano una debole, se non nulla, efficacia nella riduzione della sintomatologia. Al contrario, interventi nella gestione dello stress, come meditazione e psicoterapia, interventi antidolorifici come l'agopuntura e l'idroterapia, mostrano una loro efficacia, anche se sono necessari più studi per giungere a evidenze definitive;
     la ricerca di base, la sperimentazione clinica e la cura della fibromialgia nel nostro Paese sono tra i più arretrati a livello europeo e internazionale. Nessuna associazione medica italiana ha redatto linee guida sulla patologia e, ad oggi, rarissimi sono i centri dedicati alla cura della fibromialgia. Conseguentemente, i cittadini che soffrono della patologia incontrano operatori sanitari, dal medico di base ai diversi specialisti, del tutto impreparati a riconoscere e a trattare adeguatamente le loro sofferenze;
     diverse regioni italiane hanno avviato un percorso di riconoscimento della malattia: le province autonome di Bolzano e di Trento, con delibere adottate rispettivamente il 20 ottobre 2003 e il 12 febbraio 2010, hanno riconosciuto ai soggetti affetti da fibromialgia l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria; la regione Lombardia, in data 10 giugno 2014, ha approvato una mozione concernente il riconoscimento della sindrome fibromialgica; la regione Toscana, in data 29 luglio e 24 settembre 2014, ha approvato due mozioni aventi per oggetto il «percorso di riconoscimento, individuazione e cura per la sindrome fibromialgica»; la regione autonoma Valle d'Aosta, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, in data 15 gennaio 2015, di una mozione sull'argomento, con delibera della Giunta regionale del 27 marzo 2015, ha approvato provvedimenti per il riconoscimento della fibromialgia come patologia sottoposta a particolare attenzione; la regione Veneto, nel Piano sanitario regionale 2012-2016, si è posta come obiettivo «considerare la fibromialgia come una malattia ad elevato impatto sociale e sanitario per la quale è necessario un percorso di informazione, educazione e divulgazione nei confronti dei cittadini veneti e degli enti preposti»;
     va considerato il rilevante numero di cittadini colpiti dalla patologia che, se non adeguatamente trattata, può esitare in invalidità grave,

impegna il Governo:

   1) ad assumere iniziative per includere la sindrome fibromialgica nell'elenco Pag. 152delle malattie croniche che rientrano nei nuovi LEA (livelli essenziali di assistenza), attualmente in corso di aggiornamento, attraverso il confronto con i referenti delle società scientifiche maggiormente riconosciute per lo studio della fibromialgia e i componenti della Commissione per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
   2) ad adottare iniziative, anche per il tramite dell'Istituto superiore della sanità, per individuare criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione e la distinzione dei sintomi e delle condizioni cliniche delle persone affette da fibromialgia in base al livello di gravità e invalidità della malattia, ai fini dell'inserimento della sindrome fibromialgica tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329;
   3) ad assumere iniziative affinché sia avviato un piano di informazione e di formazione del personale sanitario, che consenta una più ampia ed approfondita conoscenza della fibromialgia, anche al fine di ridurre i tempi necessari per formulare una corretta diagnosi;
   4) ad assumere iniziative affinché il codice della fibromialgia possa essere impiegato anche al fine di monitorare l'utilizzo delle prestazioni ad essa afferenti;
   5) a considerare l'opportunità di adottare iniziative per pervenire alla definizione di «cronicità» da parte dello specialista reumatologo o algologo, riconfermabile dopo un periodo di 24 mesi;
   6) ad assumere iniziative per definire criteri, modelli e indicatori al fine di individuare, tenuto conto delle competenze delle regioni, centri di riferimento multidisciplinari a livello regionale, dedicati alla ricerca o all'attività clinico-assistenziale relativa alla sindrome fibromialgica e per individuare, nell'ambito delle migliori esperienze regionali, un PDTA (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) in grado di costituire il modello per un eventuale, successivo percorso di standardizzazione su tutto il territorio nazionale;
   7) a promuovere la sperimentazione di cure integrate della fibromialgia, quali tecniche di gestione dello stress, agopuntura, idroterapia, ozonoterapia, camera iperbarica, integrate con un uso transitorio e sapiente della farmacologia;
   8) a considerare l'opportunità di assumere iniziative relative alla possibilità dell'utilizzo di farmaci cannabinoidi per i pazienti affetti da fibromialgia;
   9) a considerare la fibromialgia quale malattia ad elevato impatto sociale oltre che sanitario e, di conseguenza, ad assumere iniziative per promuovere il ricorso all'istituto del telelavoro, sia nelle forme del lavoro a distanza, che del telelavoro domiciliare, quale forma di opportunità e di ausilio per le categorie di lavoratori in situazione di disagio a causa di disabilità psico-fisica causati dalla sindrome fibromialgica e da altre malattie croniche e invalidanti.
(8-00270) «Mantero, Crimi, Paola Boldrini, Binetti, Amato, Carnevali, Colonnese, Currò, D'Arienzo, Di Vita, D'Incecco, Fucci, Silvia Giordano, Grillo, Laffranco, Lorefice, Miotto, Nesci, Parrini, Vico».

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente: Art. 1. – (Oggetto e finalità). – 1. La presente legge reca disposizioni in materia di gioco d'azzardo patologico finalizzate a:
   a) garantire alle persone affette da gioco d'azzardo patologico e ai loro familiari il diritto alla presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale per i necessari interventi di cura, di recupero e di riabilitazione, nonché ad usufruire delle tutele e dei benefici previsti dalla legislazione vigente per altre dipendenze;
   b) porre in atto, con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati a diverso titolo coinvolti, una strategia tesa a prevenire il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.
1. 1. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Carnevali.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) una strategia tesa a prevenire il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati a diverso titolo coinvolti, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
1. 2. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente: Art. 2. – (Definizioni). – 1. Ai fini della presente legge:
   a) per «gioco d'azzardo patologico» si intende, in conformità con quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, un disturbo del controllo degli impulsi che si manifesta attraverso un comportamento di gioco persistente e reiterato, caratterizzato da condotte compulsive e distorsioni cognitive tali da arrecare un grave deterioramento della personalità del giocatore e da comprometterne le attività personali, nonché le relazioni familiari o lavorative;
   b) per «giocatore problematico» si intende il giocatore che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostra un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia;
   c) per «soggetti vulnerabili» si intendono le persone che, per caratteristiche Pag. 154psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento;
   d) per «Osservatorio» si intende l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 2. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

  Al comma 1, dopo le parole: clinicamente rilevanti aggiungere le seguenti: o condotte socialmente significative.
2. 4. Mantero, Baroni, Nesci, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 1, sostituire le parole: di gioco con le seguenti: derivante dall'azzardo.
2. 5. Baroni, Mantero, Nesci, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: di gioco fino alla fine del comma con le seguenti: nel gioco, per evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive che producono gradualmente un forte deterioramento della personalità, come avviene per altre forme di dipendenza.
2. 1. Vezzali.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Sono considerati «giocatori problematici» quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia.
  3. Sono considerati «soggetti vulnerabili» le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.
2. 3. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole da: alle persone fino a: ambulatoriale con le seguenti: attività di prevenzione nonché, alle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo, interventi di cura e riabilitazione, in ordine di priorità, ambulatoriale, semiresidenziale.
3. 3. Lorefice, Nesci, Mantero, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 1, dopo la parola: ambulatoriale aggiungere la seguente: , semiresidenziale.
3. 2. Nesci, Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 2, sostituire la parola: relativamente con la seguente: limitatamente.
3. 1. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Carnevali.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sul numero verde nazionale istituito ai sensi dell'articolo 5.
3. 4. Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Silvia Giordano.

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ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente: Art. 4. – (Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico). – 1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio, definiscono le seguenti linee di azione:
   a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;
   b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line;
   c) istituzione di un numero verde nazionale per la consulenza relativa alle problematiche legate al gioco d'azzardo in collaborazione con il Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità;
   d) previsione di iniziative volte a pubblicizzare la sezione del sito internet istituzionale del Ministero della salute, di cui all'articolo 3, comma 3, nonché il numero verde nazionale di cui alla lettera c) del presente comma o analoghi strumenti predisposti dalle regioni;
   e) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;
   f) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo ”no slot” di cui all'articolo 8.

  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.
  3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.
  4. Le iniziative previste dal presente articolo sono realizzate con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione alle amministrazioni coinvolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 1. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella programmazione delle attività formative, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.
4. 2. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

  All'articolo 4, comma 2, alinea, dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti: e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4. 3. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

Pag. 156

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: sensibilizzazione ai cittadini inserire le seguenti: , anche attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo,.
4. 5. Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: di eventuali numeri verdi con le seguenti: del numero verde nazionale di cui al successivo articolo 5 e di eventuali numeri verdi regionali.
4. 6. Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: d) a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;.
4. 4. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo: Art. 4-bis.(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro). – 1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico, e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico.
  3. I corsi di formazione previsti dal comma 2 sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali relativi alle campagne di cui all'articolo 4.
  5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.
  6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.
4. 01. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Limiti in materia di esercizio del gioco d'azzardo). — 1. L'esercizio di nuove sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, nonché l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, Pag. 157sono vietati a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani. Le intese in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si adeguano alla previsione di cui al presente articolo.
4. 02. Fossati, Murer, Fontanelli.

ART. 5.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tessera sanitaria con le seguenti: tessera elettronica nominale di cui al successivo comma 2-bis, anche.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'accesso ai giochi leciti è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera elettronica unica e nominale, contenente i dati anagrafici del titolare e idonea a registrare i dati relativi al numero delle giocate e alle somme utilizzate nonché la possibilità d'inserire anche un limite mensile di utilizzo per un importo non superiore a un quinto dei redditi mensili del titolare. 2-ter. La tessera di cui al comma precedente è abilitata dalla Sogei ed è fornita dai concessionari, con oneri a carico degli stessi, su richiesta del giocatore da inoltrare tramite il sito dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche della tessera elettronica unica nominale e le modalità applicative alle quali i concessionari dovranno adeguarsi, al fine di consentire l'accesso al gioco solo tramite la tessera elettronica unica e nominale.
   b) sostituire la rubrica dell'articolo, con la seguente: Misure di prevenzione e di contrasto all'azzardo patologico e azioni positive per la tutela dei minori.
5. 8. Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori con le seguenti: anche al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori; la tessera sanitaria deve registrare le giocate per permettere ai giocatori il monitoraggio delle somme perse e del tempo trascorso nonché di impostare il limite massimo di giocata giornaliera o mensile e periodi di autoesclusione dal gioco.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Misure di prevenzione e di contrasto all'azzardo patologico e azioni positive per la tutela dei minori.
5. 9. Colonnese, Baroni, Mantero, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
5. 2. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per prevenire il vizio del gioco, è vietata l'installazione degli apparecchi da intrattenimento e dei videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di 500 metri dalla presenza di istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali Pag. 158operanti in ambito sanitario o socioassistenziale.
5. 1. Ottobre.

  All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 2 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.
  2-ter. Dopo trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso agli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 2 è consentito solo attraverso un'apposita carta elettronica personalizzata, da utilizzare sia come strumento di pagamento sia come archivio di un'anagrafe del giocatore, nella quale sono riportate le informazioni sulle giocate effettuate ed è descritto, da parte del giocatore stesso, il proprio profilo di gioco per quanto riguarda le somme massime disponibili per unità di tempo ed eventuali scelte di auto-esclusione temporanea dal gioco.
  2-quater. Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Osservatorio, sono definite le modalità di funzionamento della carta elettronica personalizzata di cui al precedente comma 2-ter.
  2-quinquies. La carta elettronica personalizzata di cui al comma 2-ter deve inoltre rilevare, sulla base di profili di rischio precedentemente elaborati, la presenza di comportamenti riconducibili al gioco compulsivo e al gioco problematico, nonché informare di tale rischio il giocatore attraverso l'invio di un segnale di allerta ben visibile sul terminale di gioco.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici.
5. 3. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

  Al comma 3, dopo le parole: numero verde nazionale aggiungere la seguente: permanente.
5. 10. Lorefice, Baroni, Mantero, Colonnese, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 3, dopo le parole: numero verde nazionale inserire le seguenti: , attivo 24 ore su 24,.
5. 11. Nesci, Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il numero verde nazionale di cui al presente comma è attivo ventiquattro ore su ventiquattro, ed è volto a fornire informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite da gioco d'azzardo patologico, e ad offrire tutte le indicazioni sull'individuazione, sulle manifestazioni e sul trattamento della patologia.
5. 4. Murer, Fossati, Fontanelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:
   a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;
   b) la durata minima di 7 secondi a partita;
   c) l'impostazione obbligatoria dei parametri del tempo massimo di gioco e del Pag. 159denaro massimo da perdere. Al raggiungimento dei parametri impostati l'apparecchio va in stand-by per tre minuti, con un messaggio che segnala l'avvenuto raggiungimento dei limiti, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;
   d) ogni 20 minuti di gioco continuativo, un messaggio che prende tutto lo schermo e resta visibile per almeno 5 secondi, che indica il tempo trascorso, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;
   e) ogni 60 minuti di gioco continuativo, l'apparecchio va in stand-by per tre minuti, con un messaggio che segnala che è passata un'ora di gioco, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;
   f) un orologio sempre visibile sullo schermo di gioco;
   g) l'assenza di premi di sala o jackpot aggiuntivi.
5. 12. Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:
   a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;
   b) la durata minima di 7 secondi a partita.
5. 13. Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Al fine di garantire l'applicazione del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro, i gestori di sale da gioco e di esercizi commerciali che offrono giochi pubblici o scommesse devono verificare preventivamente l'effettiva età del fruitore.
5. 5. Rizzetto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per rendere inaccessibili ai minori i siti internet che offrono giochi pubblici con vincite in denaro privi di sistemi di verifica preventiva e diretta dell'età dell'utente.
5. 6. Rizzetto.

  Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Misure di prevenzione e di contrasto all'azzardo patologico e azioni positive per la tutela dei minori.
5. 7. Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: Art. 5-bis. – (Amministratore di sostegno). – 1. La persona affetta da gioco d'azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio.
  2. Per quanto concerne le modalità e le procedure relative all'intervento dell'amministratore di sostegno di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del Titolo XII del Libro primo del codice civile.
5. 01. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

Pag. 160

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: Art. 5-bis.(Amministratore di sostegno). – 1. Al fine di assicurare la tutela degli interessi del giocatore e della sua famiglia, al soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, gli articoli 404 e seguenti del codice civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al capo II del Titolo XII del Libro primo del codice civile.
  2. Il giudice tutelare può sospendere eventuali procedure esecutive, qualora tali procedure siano conseguenti a dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
5. 02. Grillo, Nesci, Mantero, Lorefice, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano.

ART. 6.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: può provocare con la seguente: provoca.
6. 2. Colonnese, Baroni, Mantero, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: ridurti in povertà con le seguenti: ridurre in povertà te e la tua famiglia.
6. 3. Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) L'azzardopatia è una malattia.
6. 4. Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) Il gioco d'azzardo provoca dipendenza.
6. 5. Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) Il gioco d'azzardo non risolve i problemi economici.
6. 6. Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove vengono installati.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 6, dopo la parola: istantanee aggiungere le seguenti: e formule di avvertimento.
6. 1. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo le parole: diretta o indiretta, aggiungere le seguenti: anche sul web,.
7. 4. Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai minori deve essere reso impossibile scaricare giochi che propongono bonus di ingresso e che promuovono il gioco d'azzardo online.
7. 1. Vezzali.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I gestori dei siti internet hanno l'obbligo di oscurare le finestre Pag. 161interne al loro sito con pubblicità proveniente da siti esteri.
7. 5. Colonnese, Mantero, Baroni, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 2, le parole: 50.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 100.000 euro.
7. 2. Rizzetto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 1 milione di euro.
7. 6. Lorefice, Colonnese, Mantero, Baroni, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è irrogata aggiungere la seguente: , rispettivamente,.
7. 7. Nesci, Lorefice, Colonnese, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è irrogata inserire le seguenti: , in maniera proporzionale al fatturato,.
7. 8. Grillo, Nesci, Lorefice, Colonnese, Mantero, Baroni, Silvia Giordano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la violazione sia reiterata più di due volte, è revocata la licenza di pubblico esercizio intestata al soggetto responsabile.
7. 3. Rizzetto.

  Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: 4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, se reiterata per tre volte, comporta la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni.
7. 9. Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Lorefice, Colonnese, Mantero, Baroni.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: Art. 7-bis.(Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo). – 1. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche, casse automatiche per il prelievo di denaro contante e uffici postali. È fatta salva la facoltà per i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o stabilire distanze superiori.
  2. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività.
  3. Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascun apparecchio fuori norma.
  4. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascun apparecchio fuori norma.
  5. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.Pag. 162
  6. All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale e le diciture elencate all'articolo 6, comma 3 della presente legge.
  7. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.
7. 01. Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Lorefice, Colonnese, Baroni.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: Art. 7-bis.(Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo). – 1. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche, casse automatiche per il prelievo di denaro contante e uffici postali. È fatta salva la facoltà per i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o stabilire distanze superiori.
7. 02. Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Lorefice, Colonnese.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: Art. 7-bis.(Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo). – 1. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
7. 03. Colonnese, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Lorefice.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: Art. 7-bis.(Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo). – 1. All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale e le diciture elencate all'articolo 6, comma 3, della presente legge.
7. 04. Lorefice, Colonnese, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
  Art. 7-bis. (Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti all'apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito). — 1. I periodi primo, secondo e terzo del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: «L'apertura di esercizi con gli apparecchi che erogano vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la messa in esercizio di ciascun apparecchio sono soggette all'autorizzazione comunale prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
  2. L'esercizio con apparecchi videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche Pag. 163e sportive sono soggetti all'autorizzazione del questore prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale.
  3. Il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità dei locali ove sono istallati apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale. L'autorizzazione prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è concessa per cinque anni, previa verifica del comune competente della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti, anche regolamentari; l'autorizzazione può essere rinnovata alla scadenza».
  4. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 200 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche.
  5. Dopo il comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «7-bis. I sindaci, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza, la tutela della salute e l'ordine pubblico nonché di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongono limitazioni temporali all'esercizio delle sale da gioco autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 collocati presso gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali aperti al pubblico. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 non può essere superiore a otto ore».
  6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro, nonché, in caso di reiterazione del reato, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle medesime disposizioni.
  7. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco stabilite dalle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva al contravventore può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sette giorni.
  8. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio.
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge per Pag. 164gli esercizi già esistenti, se non previste da altre norme vigenti anche regolamentari, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 4, relative alla localizzazione.
  10. Il rinnovo dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle medesime disposizioni e da altre norme vigenti anche regolamentari.
  11. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi esistenti privi dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo sono tenuti ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro tre anni.
7. 05. Mantero, Lorefice, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Nesci.

ART. 8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il logo identificativo di cui al comma 1 ha una valenza etica che testimonia l'adesione alla campagna di sensibilizzazione contro la diffusione del gioco con vincite in denaro.
8. 1. Rizzetto.

  Al comma 3, sostituire le parole: È fatto divieto ai concessionari di prevedere con le seguenti: Sono nulle le clausole dei contratti tra concessionario e gestore che prevedono.
8. 2. Mantero, Lorefice, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Nesci.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Carnevali.

  Al comma 2, dopo le parole: al coniuge aggiungere le seguenti: al convivente.
9. 3. Nesci, Mantero, Lorefice, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo di cui al presente articolo, sono integrate con 5 milioni di euro annui. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, all'articolo 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ad esclusione delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis.
9. 2. Fossati, Murer, Fontanelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis.(Fondo per il gioco d'azzardo patologico). – 1. Il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), istituito dall'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico, è incrementato, a decorrere dall'anno 2018, di 150 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante aumento dello 0,2 per cento dell'aliquota del PREU applicato sulla raccolta derivante dal gioco.
9. 02. Mantero, Baroni, Grillo, Nesci, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 1. Baroni, Mantero, Grillo, Nesci, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano.

Pag. 165

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
1. 2. (Nuova formulazione). Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Sono considerati «giocatori problematici» quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia.
  3. Sono considerati «soggetti vulnerabili» le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.
2. 3. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la parola: ambulatoriale aggiungere la seguente:, semiresidenziale.
3. 2. Nesci, Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 2, sostituire la parola: relativamente con la seguente: limitatamente.
3. 1. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Carnevali.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sul numero verde nazionale istituito ai sensi dell'articolo 5.
3. 4. Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Silvia Giordano.

ART. 4.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella programmazione Pag. 166delle attività formative, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.
4. 2. (Nuova formulazione). Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: di eventuali numeri verdi con le seguenti: del numero verde nazionale di cui al successivo articolo 5 e di eventuali numeri verdi regionali.
4. 6. Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

  Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
  d) a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;.
4. 4. Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.