CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 novembre 2017
904.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (C. 3365-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso Art. 54-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 2. Polverini, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 54-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 3. Chiarelli, Matarrese, Vargiu, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 54-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: lavoratori aggiungere la seguente: subordinati e dopo la parola: collaboratori aggiungere le seguenti: coordinati e continuativi.
**1. 4. Matarrese, Chiarelli, Vargiu, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 54-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: lavoratori aggiungere la seguente: subordinati e dopo la parola: collaboratori aggiungere le seguenti: coordinati e continuativi.
**1. 5. Polverini, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 54, comma 8, sostituire le parole: a motivo con le seguenti: esclusivamente a seguito.
1. 1. Simonetti, Molteni.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera a) dopo le parole: di presentare, aggiungere le seguenti: entro 7 giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza,.
*2. 1. Polverini, Sarro.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera a) dopo le parole: di presentare, aggiungere le seguenti: entro 7 giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza,.
*2. 2. Matarrese, Chiarelli, Vargiu, Dambruoso.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norma transitoria).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*3. 01. Chiarelli, Matarrese, Vargiu, Dambruoso.

Pag. 108

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norma transitoria).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*3. 02. Polverini, Sarro.

Pag. 109

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (C. 3365-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE IRRICEVIBILI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso Art. 54-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 2. Polverini, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 54-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 3. Chiarelli, Matarrese, Vargiu, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 54-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: lavoratori aggiungere la seguente: subordinati e dopo la parola: collaboratori aggiungere le seguenti: coordinati e continuativi.
**1. 4. Matarrese, Chiarelli, Vargiu, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 54-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: lavoratori aggiungere la seguente: subordinati e dopo la parola: collaboratori aggiungere le seguenti: coordinati e continuativi.
**1. 5. Polverini, Sarro.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera a) dopo le parole: di presentare, aggiungere le seguenti: entro 7 giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza,.
*2. 1. Polverini, Sarro.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera a) dopo le parole: di presentare, aggiungere le seguenti: entro 7 giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza,.
*2. 2. Matarrese, Chiarelli, Vargiu, Dambruoso.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norma transitoria).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*3. 01. Chiarelli, Matarrese, Vargiu, Dambruoso.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norma transitoria).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*3. 02. Polverini, Sarro.