CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati (Testo unificato C. 1932 L'Abbate e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 1932 L'Abbate e abb., recante «Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati»
   osservato che le disposizioni del provvedimento appaiono, in primo luogo, riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
   rilevato, al contempo, che vengono in rilievo anche le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione «tutela della salute» e «alimentazione», alle quali può ricondursi la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento;
   osservato che l'articolo 1 autorizza, con la finalità di assicurare una completa informazione del consumatore, l'esercizio della potestà regolamentare del Governo sulla base delle norme generali regolatrici della materia indicate nel testo unificato, prevedendo, dunque, che vengano modificati gli articoli 1 e 2 del regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.187 del 2001;
   richiamata, in proposito, l'opportunità di valutare la «necessità dell'intervento con legge con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge», secondo quanto previsto dall'articolo 79 del regolamento della Camera sull'istruttoria legislativa delle Commissioni;
   rilevato poi che l'articolo 2 dispone che con il decreto di cui all'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) – contenente la definizione e l'aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica – «si può prevedere» la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali;
   valutata in proposito l'opportunità di una maggiore determinatezza nella definizione di tale criterio direttivo per il Governo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di una maggiore determinatezza nella definizione del criterio direttivo previsto per il Governo ai fini della valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali nell'ambito della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore (Testo unificato C. 2182 Della Valle e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 2182 Della Valle e abb., recante «Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore»;
   considerato che la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente e che spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità ai quali le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa;
   rilevato che l'articolo 9-bis della legge n. 1 del 1990, inserito dalla lettera h) del comma 1 del provvedimento, prevede la competenza delle regioni a disciplinare tutte le attività professionali nel settore dell'estetica, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   osservato che al medesimo articolo 9-bis si demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, la definizione dei criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercer, onicotecnico e truccatore ottenuti prima dell'entrata in vigore della legge,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.